Foglio informativo n. 063/024. Cessione in massa di crediti commerciali a breve termine verso debitori esteri.
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Foglio informativo n. 063/024. Cessione in massa di crediti commerciali a breve termine verso debitori esteri. (Export Facile). Informazioni sulla Banca. Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino. Per chiamate dall’Italia: 800.303.303. Per chiamate dall’Estero: +39.011.80.19.200. Sito Internet: www.intesasanpaolo.com. Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361. Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158. Rappresentante del Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015). Codice A.B.I. 3069.2. Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica Cessione di crediti commerciali verso debitori esteri: caratteristiche e rischi. Caratteristiche. Il Cliente cede in massa pro soluto, a fronte del pagamento di una commissione di cessione, i propri crediti commerciali vantati verso determinati debitori esteri; il nominativo dei singoli debitori ceduti deve essere preventivamente sottoposto all’accettazione della Banca e per ciascun debitore viene definito un Plafond massimo di crediti cedibili, sulla base del fatturato previsto - dichiarato dal Cliente - e delle valutazioni effettuate dalla Banca. I crediti ceduti sono rappresentati da fatture derivanti da contratti di fornitura di merci e/o prestazioni di servizi stipulati o da stipulare (in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della cessione o del contratto di cessione). Le parti stipulano l’accordo quadro di cessione dei crediti e il Cliente, mediante apposita comunicazione, di volta in volta segnala alla Banca il singolo credito sorto che intende cedere. La cessione viene effettuata nella forma pro soluto per gli importi non eccedenti il Plafond garantito dalla Banca per ogni singolo debitore ceduto, e nella forma pro solvendo per gli importi eccedenti detto Plafond; la cessione pro solvendo assumerà la forma di pro soluto una volta ricostituita la capienza del suddetto Plafond. A tal proposito si precisa che la commissione di cessione applicata è unica, indipendentemente dalla tipologia di cessione (pro soluto o pro solvendo). Per i crediti ceduti pro soluto, la Banca assume il rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori (c.d. rischio commerciale). Il corrispettivo del prezzo di cessione, a seguito dell’eventuale mancato pagamento dei crediti ceduti, è accreditato dalla Banca sul conto corrente intestato al Cliente cedente decorsi 180 giorni dalla scadenza dei predetti crediti, a condizione che il Cliente abbia comunicato alla Banca stessa l’insoluto entro 30 giorni successivi alla data di scadenza dei crediti stessi e fornito la documentazione probatoria del credito. I crediti oggetto di cessione pro soluto dovranno avere una scadenza massima non superiore ai 150 giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura. Eventuali proroghe della scadenza di fatture dovranno essere concordate preventivamente per iscritto con la Banca, a fronte di richiesta che il Cliente dovrà far pervenire alla Banca stessa entro e non oltre il 18° giorno dalla scadenza delle fatture considerate. Aggiornato al 04.02.2020 Pagina 1 di 6
FOGLIO INFORMATIVO N. 063/024. CESSIONE IN MASSA DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE VERSO DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE). Se la proroga dovesse portare la scadenza della fattura oltre i 150 giorni dalla data di emissione, la stessa sarà rifiutata dalla Banca perché il superamento dei 150 giorni avrebbe comportato la decadenza della garanzia “pro soluto”. A cosa serve: con la cessione pro soluto dei crediti vantati verso propri debitori esteri, il Cliente cedente trasferisce alla Banca il rischio del mancato pagamento dei suddetti crediti dovuto ad insolvenza dei debitori. Non sono invece trasferiti alla Banca (e restano pertanto a carico del Cliente) il “rischio Paese” (c.d. rischio politico) ed il “rischio di contestazione sulle forniture”. A chi si rivolge: Export Facile è rivolto alle imprese che vantano crediti rappresentati da fatture emesse nei confronti di controparti estere rivenienti da esportazioni di merci e/o prestazioni di servizi e derivanti da contratti già stipulati o da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della cessione. Termini e modalità di effettuazione delle Cessioni di credito. Il Cliente cedente propone alla Banca cessionaria la cessione di tutti i propri crediti vantati nei confronti dei debitori concordati. Il Cliente dovrà sempre richiedere al debitore ceduto di effettuare il pagamento sul Conto Corrente - intestato al Cliente stesso - in essere presso la Banca cessionaria. Il Cliente cedente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata la Banca cessionaria su ogni evento che possa mettere in discussione l’esistenza o l’esigibilità dei crediti ceduti. La Banca cessionaria può effettuare essa stessa o tramite proprio intermediario, le comunicazioni necessarie per la notifica ai debitori esteri delle cessioni dei crediti. Principali rischi della cessione di crediti commerciali. Per i crediti ceduti pro soluto - per i quali la Banca assume il rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento del debitore ceduto - la copertura è sempre limitata all’importo in linea capitale di quanto dovuto dal debitore ceduto, restandone espressamente esclusa ogni altra somma dovuta dal debitore ceduto a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento. Restano altresì esclusi dalla copertura della Banca i casi in cui il mancato pagamento del debitore ceduto sia conseguente al verificarsi di cause di forza maggiore, quali ad esempio: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, provvedimenti delle Autorità degli Stati in cui risiedono il debitore, il Cliente o la Banca, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive; Per i crediti ceduti pro soluto, qualora il debitore ceduto adduca a motivo del mancato pagamento: - inadempienze contrattuali del Cliente cedente; - contestazioni sulle forniture; - compensazioni con crediti vantati nei confronti del Cliente cedente; il pagamento del corrispettivo relativamente ai crediti contestati si intenderà sospeso ed il Cliente dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il debitore entro 90 giorni dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del debitore. In assenza di tale amichevole composizione il Cliente riacquisterà il credito, corrispondendo alla Banca un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti, oltre agli eventuali interessi ed accessori. Sono fatte salve, in ogni caso, le altre eventuali tutele di legge; Poiché l’addebito della commissione di cessione avviene sempre in Euro, controvalorizzando le altre divise nelle quali può essere espresso il credito ceduto al cambio del giorno di addebito della commissione, il Cliente può essere soggetto al rischio di variazioni di cambio sfavorevoli conseguenti all’andamento dei mercati valutari; Per i crediti ceduti pro solvendo il rischio di inadempimento del debitore ceduto rimane a carico del Cliente cedente. Condizioni economiche Dettaglio condizioni economiche Descrizione condizione Spese per valutazione singoli debitori € 60,00 (1) Commissione di cessione crediti export (percentuale sul valore nominale) 1,5000 % (2) Costo invio comunicazione di legge cartacea € 0,70 Aggiornato al 04.02.2020 Pagina 2 di 6
FOGLIO INFORMATIVO N. 063/024. CESSIONE IN MASSA DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE VERSO DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE). Costo invio comunicazione di legge on line € 0,00 (3) (1) Per ogni debitore di cui è chiesta dal Cliente la valutazione ai fini dell'eventuale concessione di un Plafond da parte della Banca. (2) E' applicata al perfezionamento di ogni singola cessione. (3) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati. Altre spese da sostenere. Registrazione oneri fiscali. Le spese per l'eventuale registrazione del contratto quadro di cessione e delle conseguenti cessioni di credito, nonché ogni eventuale ulteriore onere fiscale che dovesse in futuro gravare sulle transazioni regolate dal presente contratto, saranno ad esclusivo carico del Cliente. Servizi accessori. Estinzione anticipata. Caratteristiche. Il Cliente ha la facoltà di chiedere lo smobilizzo dei crediti ceduti pro soluto alla Banca, attraverso la stipula di un contratto di “estinzione anticipata in via solutoria dell’impegno di pagamento differito derivante dalla Cessione” (di seguito Estinzione Anticipata). Tale contratto, da stipulare per ciascuna richiesta del Cliente, permette l’estinzione anticipata dell’impegno di pagamento differito, a fronte dei crediti la cui cessione pro soluto è regolamentata dal contratto quadro di Cessione dei crediti in massa precedentemente descritto. Come si realizza. La Banca estingue anticipatamente in via solutoria l’impegno di pagamento differito, mediante accredito sul conto corrente del Cliente cedente di una somma pari all’importo nominale dell’impegno differito stesso (importo della fattura), detratti gli interessi calcolati al tasso base, come di seguito definito, aumentato del margine pattuito tra le parti, divisore 360, a decorrere dalla data di accredito del pagamento fino alla data di scadenza convenzionale dell’impegno differito (data di scadenza della fattura aumentata dei Giorni Maturity, pari a 30 giorni). Per l’estinzione anticipata di fatture in divise diverse dall’euro il c/c di accredito dovrà essere espresso nella stessa divisa delle fatture. L’eventuale accordo tra il Cliente e la Banca sulla proroga della scadenza della fattura il cui importo sia già stato smobilizzato comporta che sull’importo nominale dell’impegno differito (importo della fattura) saranno addebitati al Cliente gli interessi per il periodo oggetto di proroga, calcolati al tasso base, come di seguito definito, aumentato del margine pattuito tra le parti. Principali rischi dell’Estinzione Anticipata. Poiché le operazioni di estinzione anticipata sono regolate con l’applicazione di tassi legati a parametri di indicizzazione, il Cliente può essere soggetto al rischio di variazioni di tasso sfavorevoli conseguenti all’andamento dei mercati finanziari. Dettaglio condizioni economiche Aggiornato al 04.02.2020 Pagina 3 di 6
FOGLIO INFORMATIVO N. 063/024. CESSIONE IN MASSA DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE VERSO DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE). Tasso base (variabile) Per le operazioni in EURO: EURIBOR di periodo,arrotondato all'ottavo superiore, rilevato da European Money Market Institute(EMMI) e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina Euribor01.Per le operazioni in USD,GBP, JPY: LIBOR di periodo, arrotondato all'ottavosuperiore, rilevato dalla da IBA (ICE Benchmark Administration) epubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina Libor01 Perle operazioni in CHF: LIBOR di periodo, arrotondato all'ottavo superiore,rilevato da IBA (ICE Benchmark Administration) e pubblicato sul circuitotelematico Reuters alla pagina Libor02. Per le operazioni in SEK: STIBOR di periodo arrotondato all'ottavo superiore, rilevato da Financial Benchmarks Sweden AB e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina STIBOR. Per le operazioni in CAD: il CDOR(Canadian Dollar Offered Rate) di periodo, arrotondato all'ottavo superiore,rilevato da un panel di 7 Banche Canadesi e pubblicato sul circuito telematicoReuters alla pagina CDOR. Parametro di indicizzazione Detti tassi base saranno rilevati per valuta, alladata di pagamento e per durata corrispondente al periodo intercorrente tra ladata di pagamento e la data di scadenza convenzionale; per i periodi noncoincidenti con i tassi rilevati, si assumerà come tasso base il tasso diriferimento relativo alla scadenza successiva. In caso di proroga dellascadenza di fatture, il tasso base sarà rilevato per valuta pari alla data discadenza convenzionale e per durata corrispondente al periodo oggetto diproroga; per i periodi non coincidenti con i tassi rilevati, si assumerà cometasso base il tasso di riferimento relativo alla scadenza successiva. Margine 5,00 punti percentuali per anno, da sommare al tasso base Quanto può costare l’estinzione anticipata dell’impegno differito. Esempio. Data cessione 27.01.2014 Scadenza fatture 27.03.2014 Parametro di indicizzazione 0,305 pari a Euribor a 90 giorni (in quanto comprensivo dei 30 giorni di maturity) rilevato in data 29.01.2014 Margine 5,00% Tasso di interesse nominale annuo 5,375% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni “Anticipi e sconti commerciali” può essere consultato in filiale e sul sito internet indicato nella sezione “Informazioni sulla Banca”, nella sezione dedicata alla Trasparenza. Avvertenze. Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari” disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca. Recesso e reclami. Recesso. E' facoltà delle parti recedere dal contratto quadro di Cessione crediti in massa dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata A.R. senza obbligo di motivazione né di preavviso. La Banca potrà risolvere il contratto Aggiornato al 04.02.2020 Pagina 4 di 6
FOGLIO INFORMATIVO N. 063/024. CESSIONE IN MASSA DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE VERSO DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE). quadro, dandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo di lettera raccomandata A.R., in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti a carico del Cliente dagli artt. 3.1 e 5.2, del predetto contratto. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Cliente. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 giorni dal momento in cui perverrà all'altra parte la dichiarazione di recesso o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. La cessione dei crediti vantati nei confronti di ogni singolo debitore ceduto si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza per ulteriori 24 mesi e così anche alle scadenze successive, salvo che le parti non dichiarino la propria volontà di recedere con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza medesima. La Banca ha inoltre facoltà di ridurre o revocare il Plafond definito per un singolo debitore ceduto, dandone comunicazione – a scelta della Banca – a mezzo raccomandata A.R. o in via telematica; la riduzione o revoca saranno efficaci dal momento della ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il Plafond accordato su un debitore si intende automaticamente revocato, senza necessità di alcuna comunicazione, decorsi 180 giorni dalla sua concessione senza che il Cliente abbia ceduto alcun credito alla Banca. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca: per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO, per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesasanpaolo.com, per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com, tramite fax al numero 011/0937350, allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca, online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” sul sito www.intesasanpaolo.com. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione. Aggiornato al 04.02.2020 Pagina 5 di 6
FOGLIO INFORMATIVO N. 063/024. CESSIONE IN MASSA DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE VERSO DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE). Legenda. Indica, oltre alla Banca che sottoscrive il contratto di Cessione anche l’eventuale altro intermediario finanziario di Banca cui la stessa possa avvalersi per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. Negozio giuridico mediante il quale il Cliente trasferisce alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del corrispettivo pattuito. La Cessione include ogni diritto o pretesa che il Cliente possa vantare verso il debitore in relazione al credito ed ogni diritto accessorio al credito stesso. La Cessione ha effetto tra le Cessione parti nel momento in cui la Banca riceve e accetta il relativo atto eventualmente anche tramite scambio telematico. Il Cliente garantisce l’esistenza dei crediti all’atto della Cessione, la loro cedibilità, l’inesistenza di vincoli di qualsiasi tipo sui crediti e sulle merci dalle quali essi derivano nonché l'esatto e puntuale adempimento della o delle prestazioni da cui è sorto il credito. Crediti pecuniari aventi scadenza massima a 150 dalla data della fattura. Crediti sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare con il medesimo debitore dal Cliente nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni Crediti somma che il Cliente abbia diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo escluse tasse e interessi. Canadian Dollar Offered Rate, rilevato da un panel di 7 Banche Canadesi. La definizione dell’indice è pubblicata CDOR sul sito dell’amministratore dell’indice: https://www.m-x.ca/marc_terme_bax_cdor_en.php EURIBOR “Euribor” è l’acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. La descrizione dell’Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, sono reperibili nel sito internet dell’amministratore dell’indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell’Euribor). Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell’Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l’Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell’8 giugno 2016. Giorni Maturity Giorni contrattualmente previsti ed utilizzati nel calcolo dell’interesse applicato all’estinzione anticipata. London Interbank Offered Rate, rilevato da IBA (ICE Benchmark Administration). La definizione dell’indice è LIBOR pubblicata sul sito dell’amministratore dell’indice https://www.theice.com/iba/libor Margine Maggiorazione (o spread) applicata al tasso base. Plafond Importo massimo del rischio che la Banca assume a fronte dell’eventuale insolvenza del debitore. Indica i crediti o la parte dei crediti ceduti per la quale la Banca si è assunta il rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento del debitore. La garanzia è sempre limitata all’importo in linea capitale di quanto dovuto dal debitore, restandone espressamente esclusa ogni altra somma dovuta dal debitore a titolo di Pro soluto risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento. Restano altresì esclusi dalla garanzia della Banca i casi in cui il mancato pagamento del debitore non consegua ad una situazione di insolvenza, ma al verificarsi di cause di forza maggiore. Indica i crediti o la parte dei crediti ceduti eccedenti il Plafond per i quali quindi la Banca non si è assunta il rischio Pro solvendo del mancato pagamento del debitore, che resta quindi a carico del Cliente. Stockholm Interbank Offered Rate, rilevato da Financial Benchmarks Sweden AB. La definizione dell’indice è STIBOR pubblicata sul sito dell’amministratore dell’indice https://www.swedishbankers.se/en-us/the-swedish-bankers- association-in-english/stibor/about-stibor/ Revoca e Indicano rispettivamente la determinazione della Banca di non accettare ulteriormente il rischio di insolvenza del Riduzione del debitore ovvero di ridurne l’importo rispetto a quello originariamente fissato. Plafond Stockholm Interbank Offered Rate, rilevato da Financial Benchmarks Sweden AB. La definizione dell’indice è STIBOR pubblicata sul sito dell’amministratore dell’indice https://www.swedishbankers.se/en-us/the-swedish-bankers- association-in-english/stibor/about-stibor/ Tasso Effettivo Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge Globale Medio sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli (TEGM) pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Aggiornato al 04.02.2020 Pagina 6 di 6
Puoi anche leggere