Foglio informativo n. 063/024. Cessione in massa di crediti commerciali a breve termine verso debitori esteri.

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Foglio informativo n. 063/024.
         Cessione in massa di crediti commerciali a breve termine
                           verso debitori esteri.
                              (Export Facile).
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Cessione di crediti commerciali verso debitori esteri: caratteristiche e rischi.

Caratteristiche.
Il Cliente cede in massa pro soluto, a fronte del pagamento di una commissione di cessione, i propri crediti commerciali
vantati verso determinati debitori esteri; il nominativo dei singoli debitori ceduti deve essere preventivamente sottoposto
all’accettazione della Banca e per ciascun debitore viene definito un Plafond massimo di crediti cedibili, sulla base del
fatturato previsto - dichiarato dal Cliente - e delle valutazioni effettuate dalla Banca.
I crediti ceduti sono rappresentati da fatture derivanti da contratti di fornitura di merci e/o prestazioni di servizi stipulati
o da stipulare (in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della cessione
o del contratto di cessione).
Le parti stipulano l’accordo quadro di cessione dei crediti e il Cliente, mediante apposita comunicazione, di volta in volta
segnala alla Banca il singolo credito sorto che intende cedere.
La cessione viene effettuata nella forma pro soluto per gli importi non eccedenti il Plafond garantito dalla Banca per
ogni singolo debitore ceduto, e nella forma pro solvendo per gli importi eccedenti detto Plafond; la cessione pro
solvendo assumerà la forma di pro soluto una volta ricostituita la capienza del suddetto Plafond. A tal proposito si
precisa che la commissione di cessione applicata è unica, indipendentemente dalla tipologia di cessione (pro
soluto o pro solvendo).

Per i crediti ceduti pro soluto, la Banca assume il rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori
(c.d. rischio commerciale). Il corrispettivo del prezzo di cessione, a seguito dell’eventuale mancato pagamento dei crediti
ceduti, è accreditato dalla Banca sul conto corrente intestato al Cliente cedente decorsi 180 giorni dalla scadenza dei
predetti crediti, a condizione che il Cliente abbia comunicato alla Banca stessa l’insoluto entro 30 giorni successivi alla
data di scadenza dei crediti stessi e fornito la documentazione probatoria del credito. I crediti oggetto di cessione pro
soluto dovranno avere una scadenza massima non superiore ai 150 giorni a decorrere dalla data di emissione della
fattura.
Eventuali proroghe della scadenza di fatture dovranno essere concordate preventivamente per iscritto con la Banca, a
fronte di richiesta che il Cliente dovrà far pervenire alla Banca stessa entro e non oltre il 18° giorno dalla scadenza delle
fatture considerate.

Aggiornato al 04.02.2020                                                                                            Pagina 1 di 6
FOGLIO INFORMATIVO N. 063/024.
                                                                CESSIONE IN MASSA DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE VERSO
                                                                                                 DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE).
Se la proroga dovesse portare la scadenza della fattura oltre i 150 giorni dalla data di emissione, la stessa sarà rifiutata
dalla Banca perché il superamento dei 150 giorni avrebbe comportato la decadenza della garanzia “pro soluto”.

A cosa serve: con la cessione pro soluto dei crediti vantati verso propri debitori esteri, il Cliente cedente trasferisce alla
Banca il rischio del mancato pagamento dei suddetti crediti dovuto ad insolvenza dei debitori. Non sono invece trasferiti
alla Banca (e restano pertanto a carico del Cliente) il “rischio Paese” (c.d. rischio politico) ed il “rischio di contestazione
sulle forniture”.

A chi si rivolge: Export Facile è rivolto alle imprese che vantano crediti rappresentati da fatture emesse nei confronti di
controparti estere rivenienti da esportazioni di merci e/o prestazioni di servizi e derivanti da contratti già stipulati o da
stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della cessione.

Termini e modalità di effettuazione delle Cessioni di credito.
Il Cliente cedente propone alla Banca cessionaria la cessione di tutti i propri crediti vantati nei confronti dei debitori
concordati.
Il Cliente dovrà sempre richiedere al debitore ceduto di effettuare il pagamento sul Conto Corrente - intestato al Cliente
stesso - in essere presso la Banca cessionaria.
Il Cliente cedente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata la Banca cessionaria su ogni evento che possa
mettere in discussione l’esistenza o l’esigibilità dei crediti ceduti.
La Banca cessionaria può effettuare essa stessa o tramite proprio intermediario, le comunicazioni necessarie per la
notifica ai debitori esteri delle cessioni dei crediti.

Principali rischi della cessione di crediti commerciali.
   Per i crediti ceduti pro soluto - per i quali la Banca assume il rischio del mancato pagamento dovuto ad
    inadempimento del debitore ceduto - la copertura è sempre limitata all’importo in linea capitale di quanto dovuto
    dal debitore ceduto, restandone espressamente esclusa ogni altra somma dovuta dal debitore ceduto a titolo di
    risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento. Restano altresì esclusi dalla copertura della Banca i casi in cui
    il mancato pagamento del debitore ceduto sia conseguente al verificarsi di cause di forza maggiore, quali ad
    esempio: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali
    o parziali, moratorie generali e particolari, provvedimenti delle Autorità degli Stati in cui risiedono il debitore, il
    Cliente o la Banca, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive;
   Per i crediti ceduti pro soluto, qualora il debitore ceduto adduca a motivo del mancato pagamento:
        - inadempienze contrattuali del Cliente cedente;
        - contestazioni sulle forniture;
        - compensazioni con crediti vantati nei confronti del Cliente cedente;
    il pagamento del corrispettivo relativamente ai crediti contestati si intenderà sospeso ed il Cliente dovrà addivenire
    ad una composizione amichevole della vertenza con il debitore entro 90 giorni dalla data in cui avrà avuto
    conoscenza delle eccezioni del debitore. In assenza di tale amichevole composizione il Cliente riacquisterà il credito,
    corrispondendo alla Banca un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti, oltre agli eventuali
    interessi ed accessori. Sono fatte salve, in ogni caso, le altre eventuali tutele di legge;
   Poiché l’addebito della commissione di cessione avviene sempre in Euro, controvalorizzando le altre divise nelle
    quali può essere espresso il credito ceduto al cambio del giorno di addebito della commissione, il Cliente può essere
    soggetto al rischio di variazioni di cambio sfavorevoli conseguenti all’andamento dei mercati valutari;
   Per i crediti ceduti pro solvendo il rischio di inadempimento del debitore ceduto rimane a carico del Cliente cedente.

Condizioni economiche

Dettaglio condizioni economiche
Descrizione condizione
Spese per valutazione singoli debitori                                         € 60,00                                   (1)
Commissione di cessione crediti export (percentuale sul valore nominale)       1,5000 %                                  (2)
Costo invio comunicazione di legge cartacea                                    € 0,70

Aggiornato al 04.02.2020                                                                                             Pagina 2 di 6
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                                                                                                  DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE).

Costo invio comunicazione di legge on line                                        € 0,00                                         (3)
(1) Per ogni debitore di cui è chiesta dal Cliente la valutazione ai fini dell'eventuale concessione di un Plafond da parte della Banca.
(2) E' applicata al perfezionamento di ogni singola cessione.
(3) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di
accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet,
cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi
dedicati.

Altre spese da sostenere.
Registrazione oneri fiscali.
Le spese per l'eventuale registrazione del contratto quadro di cessione e delle conseguenti cessioni di credito, nonché
ogni eventuale ulteriore onere fiscale che dovesse in futuro gravare sulle transazioni regolate dal presente contratto,
saranno ad esclusivo carico del Cliente.

Servizi accessori.

Estinzione anticipata.

Caratteristiche.
Il Cliente ha la facoltà di chiedere lo smobilizzo dei crediti ceduti pro soluto alla Banca, attraverso la stipula di un
contratto di “estinzione anticipata in via solutoria dell’impegno di pagamento differito derivante dalla Cessione” (di
seguito Estinzione Anticipata).
Tale contratto, da stipulare per ciascuna richiesta del Cliente, permette l’estinzione anticipata dell’impegno di
pagamento differito, a fronte dei crediti la cui cessione pro soluto è regolamentata dal contratto quadro di Cessione dei
crediti in massa precedentemente descritto.

Come si realizza.
La Banca estingue anticipatamente in via solutoria l’impegno di pagamento differito, mediante accredito sul conto
corrente del Cliente cedente di una somma pari all’importo nominale dell’impegno differito stesso (importo della
fattura), detratti gli interessi calcolati al tasso base, come di seguito definito, aumentato del margine pattuito tra le parti,
divisore 360, a decorrere dalla data di accredito del pagamento fino alla data di scadenza convenzionale dell’impegno
differito (data di scadenza della fattura aumentata dei Giorni Maturity, pari a 30 giorni). Per l’estinzione anticipata di
fatture in divise diverse dall’euro il c/c di accredito dovrà essere espresso nella stessa divisa delle fatture.
L’eventuale accordo tra il Cliente e la Banca sulla proroga della scadenza della fattura il cui importo sia già stato
smobilizzato comporta che sull’importo nominale dell’impegno differito (importo della fattura) saranno addebitati al
Cliente gli interessi per il periodo oggetto di proroga, calcolati al tasso base, come di seguito definito, aumentato del
margine pattuito tra le parti.

Principali rischi dell’Estinzione Anticipata.
Poiché le operazioni di estinzione anticipata sono regolate con l’applicazione di tassi legati a parametri di indicizzazione,
il Cliente può essere soggetto al rischio di variazioni di tasso sfavorevoli conseguenti all’andamento dei mercati
finanziari.

Dettaglio condizioni economiche

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                                                           CESSIONE IN MASSA DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE VERSO
                                                                                            DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE).

Tasso base (variabile)                                                     Per le operazioni in EURO: EURIBOR di
                                                                           periodo,arrotondato all'ottavo superiore, rilevato da
                                                                           European Money Market Institute(EMMI) e
                                                                           pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina
                                                                           Euribor01.Per le operazioni in USD,GBP, JPY: LIBOR di
                                                                           periodo, arrotondato all'ottavosuperiore, rilevato
                                                                           dalla da IBA (ICE Benchmark Administration)
                                                                           epubblicato sul circuito telematico Reuters alla
                                                                           pagina Libor01 Perle operazioni in CHF: LIBOR di
                                                                           periodo, arrotondato all'ottavo superiore,rilevato da
                                                                           IBA (ICE Benchmark Administration) e pubblicato sul
                                                                           circuitotelematico Reuters alla pagina Libor02. Per le
                                                                           operazioni in SEK: STIBOR di periodo arrotondato
                                                                           all'ottavo superiore, rilevato da Financial Benchmarks
                                                                           Sweden AB e pubblicato sul circuito telematico
                                                                           Reuters alla pagina STIBOR. Per le operazioni in CAD:
                                                                           il CDOR(Canadian Dollar Offered Rate) di periodo,
                                                                           arrotondato all'ottavo superiore,rilevato da un panel
                                                                           di 7 Banche Canadesi e pubblicato sul circuito
                                                                           telematicoReuters alla pagina CDOR.
Parametro di indicizzazione                                                Detti tassi base saranno rilevati per valuta, alladata di
                                                                           pagamento e per durata corrispondente al periodo
                                                                           intercorrente tra ladata di pagamento e la data di
                                                                           scadenza convenzionale; per i periodi noncoincidenti
                                                                           con i tassi rilevati, si assumerà come tasso base il
                                                                           tasso diriferimento relativo alla scadenza successiva.
                                                                           In caso di proroga dellascadenza di fatture, il tasso
                                                                           base sarà rilevato per valuta pari alla data discadenza
                                                                           convenzionale e per durata corrispondente al periodo
                                                                           oggetto diproroga; per i periodi non coincidenti con i
                                                                           tassi rilevati, si assumerà cometasso base il tasso di
                                                                           riferimento relativo alla scadenza successiva.
Margine                                                                    5,00 punti percentuali per anno, da sommare al
                                                                           tasso base

Quanto può costare l’estinzione anticipata dell’impegno differito.

Esempio.
Data cessione                                                   27.01.2014
Scadenza fatture                                                27.03.2014
Parametro di indicizzazione                                     0,305 pari a Euribor a 90 giorni (in quanto comprensivo
                                                                dei 30 giorni di maturity) rilevato in data 29.01.2014
Margine                                                         5,00%
Tasso di interesse nominale annuo                               5,375%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria
di operazioni “Anticipi e sconti commerciali” può essere consultato in filiale e sul sito internet indicato nella sezione
“Informazioni sulla Banca”, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Avvertenze.
Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari”
disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

Recesso e reclami.

Recesso.
E' facoltà delle parti recedere dal contratto quadro di Cessione crediti in massa dandone comunicazione all'altra parte a
mezzo di lettera raccomandata A.R. senza obbligo di motivazione né di preavviso. La Banca potrà risolvere il contratto

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FOGLIO INFORMATIVO N. 063/024.
                                                            CESSIONE IN MASSA DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE VERSO
                                                                                             DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE).
quadro, dandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo di lettera raccomandata A.R., in caso di violazione di uno
qualsiasi degli obblighi previsti a carico del Cliente dagli artt. 3.1 e 5.2, del predetto contratto.
Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate che
continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie
accessorie assunte dal Cliente.
In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di
15 giorni dal momento in cui perverrà all'altra parte la dichiarazione di recesso o dal verificarsi dell'effetto risolutivo.
La cessione dei crediti vantati nei confronti di ogni singolo debitore ceduto si intenderà tacitamente rinnovata alla sua
scadenza per ulteriori 24 mesi e così anche alle scadenze successive, salvo che le parti non dichiarino la propria volontà
di recedere con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza medesima.
La Banca ha inoltre facoltà di ridurre o revocare il Plafond definito per un singolo debitore ceduto, dandone
comunicazione – a scelta della Banca – a mezzo raccomandata A.R. o in via telematica; la riduzione o revoca saranno
efficaci dal momento della ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il Plafond accordato su un debitore si
intende automaticamente revocato, senza necessità di alcuna comunicazione, decorsi 180 giorni dalla sua concessione
senza che il Cliente abbia ceduto alcun credito alla Banca.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:
        per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO,
        per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesasanpaolo.com,
        per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com,
        tramite fax al numero 011/0937350,
        allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,
        online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” sul sito
           www.intesasanpaolo.com.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca
non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una
risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine
entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della
risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha
ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per
sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente,
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
       ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
          societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito
          www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
       ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
          materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento
del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Aggiornato al 04.02.2020                                                                                           Pagina 5 di 6
FOGLIO INFORMATIVO N. 063/024.
                                                                  CESSIONE IN MASSA DI CREDITI COMMERCIALI A BREVE TERMINE VERSO
                                                                                                   DEBITORI ESTERI (EXPORT FACILE).

Legenda.

                   Indica, oltre alla Banca che sottoscrive il contratto di Cessione anche l’eventuale altro intermediario finanziario di
Banca
                   cui la stessa possa avvalersi per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
                   Negozio giuridico mediante il quale il Cliente trasferisce alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra
                   definiti, in cambio del corrispettivo pattuito. La Cessione include ogni diritto o pretesa che il Cliente possa vantare
                   verso il debitore in relazione al credito ed ogni diritto accessorio al credito stesso. La Cessione ha effetto tra le
Cessione           parti nel momento in cui la Banca riceve e accetta il relativo atto eventualmente anche tramite scambio
                   telematico. Il Cliente garantisce l’esistenza dei crediti all’atto della Cessione, la loro cedibilità, l’inesistenza di
                   vincoli di qualsiasi tipo sui crediti e sulle merci dalle quali essi derivano nonché l'esatto e puntuale adempimento
                   della o delle prestazioni da cui è sorto il credito.
                   Crediti pecuniari aventi scadenza massima a 150 dalla data della fattura. Crediti sorti o che sorgeranno da
                   contratti stipulati o da stipulare con il medesimo debitore dal Cliente nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni
Crediti
                   somma che il Cliente abbia diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro
                   titolo escluse tasse e interessi.
                   Canadian Dollar Offered Rate, rilevato da un panel di 7 Banche Canadesi. La definizione dell’indice è pubblicata
CDOR               sul sito dell’amministratore dell’indice:
                   https://www.m-x.ca/marc_terme_bax_cdor_en.php
EURIBOR            “Euribor” è l’acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi
                   di interesse. La descrizione dell’Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, sono reperibili nel sito
                   internet dell’amministratore dell’indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà
                   nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell’Euribor).
                   Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione
                   dell’Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l’Euribor secondo
                   la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal
                   Regolamento Europeo 2016/1011 dell’8 giugno 2016.
Giorni Maturity    Giorni contrattualmente previsti ed utilizzati nel calcolo dell’interesse applicato all’estinzione anticipata.
                   London Interbank Offered Rate, rilevato da IBA (ICE Benchmark Administration). La definizione dell’indice è
LIBOR
                   pubblicata sul sito dell’amministratore dell’indice https://www.theice.com/iba/libor
Margine            Maggiorazione (o spread) applicata al tasso base.
Plafond            Importo massimo del rischio che la Banca assume a fronte dell’eventuale insolvenza del debitore.
                   Indica i crediti o la parte dei crediti ceduti per la quale la Banca si è assunta il rischio del mancato pagamento
                   dovuto ad inadempimento del debitore. La garanzia è sempre limitata all’importo in linea capitale di quanto
                   dovuto dal debitore, restandone espressamente esclusa ogni altra somma dovuta dal debitore a titolo di
Pro soluto
                   risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento. Restano altresì esclusi dalla garanzia della Banca i casi in cui
                   il mancato pagamento del debitore non consegua ad una situazione di insolvenza, ma al verificarsi di cause di
                   forza maggiore.
                   Indica i crediti o la parte dei crediti ceduti eccedenti il Plafond per i quali quindi la Banca non si è assunta il rischio
Pro solvendo
                   del mancato pagamento del debitore, che resta quindi a carico del Cliente.
                   Stockholm Interbank Offered Rate, rilevato da Financial Benchmarks Sweden AB. La definizione dell’indice è
STIBOR             pubblicata sul sito dell’amministratore dell’indice https://www.swedishbankers.se/en-us/the-swedish-bankers-
                   association-in-english/stibor/about-stibor/
Revoca e
                   Indicano rispettivamente la determinazione della Banca di non accettare ulteriormente il rischio di insolvenza del
Riduzione del
                   debitore ovvero di ridurne l’importo rispetto a quello originariamente fissato.
Plafond
                   Stockholm Interbank Offered Rate, rilevato da Financial Benchmarks Sweden AB. La definizione dell’indice è
STIBOR             pubblicata sul sito dell’amministratore dell’indice https://www.swedishbankers.se/en-us/the-swedish-bankers-
                   association-in-english/stibor/about-stibor/
Tasso Effettivo    Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge
Globale Medio      sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli
(TEGM)             pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Aggiornato al 04.02.2020                                                                                                        Pagina 6 di 6
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