LA CLAUSOLA SOCIALE PER IL CAMBIO DI APPALTO NEL C.C.N.L. VIGILANZA PRIVATA

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Anno VIII n. 1   marzo 2014                                                      il diritto dei lavori

        LA CLAUSOLA SOCIALE
      PER IL CAMBIO DI APPALTO
    NEL C.C.N.L. VIGILANZA PRIVATA
                              di Matteo Maria MUTARELLI

           Sommario: 1. Introduzione. 2. Le clausole sociali come contratto a favore
           di terzi. 3. La preventiva procedura informativa nel c.c.n.l. Vigilanza
           privata. 4. La problematica disciplina della riassunzione. 5. Una possibile
           interpretazione correttiva.

1. Introduzione                                       scorso anno allorquando Anivp, non firmando
                                                      tale rinnovo, aveva sottoscritto – unitamen-
    Il 28 febbraio scorso le associazioni da-         te ad Anisi e Più Servizi – con la sola Uiltucs
toriali del settore della vigilanza privata           Uil il primo c.c.n.l. Dipendenti da imprese
Anivp, Assvigilanza e Univ hanno firmato               esercenti servizi ausiliari, fiduciari e inte-
con Filcams Cgil e Fisascat Cisl il rinnovo           grati resi alle imprese pubbliche e private.
del c.c.n.l. Dipendenti da istituti e imprese             L’occasione offre lo spunto per esamina-
di vigilanza privata e servizi fiduciari per il        re uno degli aspetti più qualificanti della di-
periodo 1.2.2013-31.12.2015 (d’ora in avan-           sciplina contrattuale ridisegnata dal rinno-
ti, per brevità, c.c.n.l. Vigilanza privata),         vo, quello relativo alla tutela occupazionale
aderendo al testo già sottoscritto da tali            dei lavoratori in occasione del c.d. cambio
organizzazioni sindacali con Assiv Confindu-           appalto, che da sempre costituisce una pro-
stria, Legacoop Servizi, Federlavoro e Ser-           blematica nevralgica nel settore della vi-
vizi-Confcooperative e Agci-Servizi, siglato          gilanza privata al pari degli altri settori ad
il 22.1.2013 e ratificato nel testo definitivo          alta intensità di lavoro (labour intensive)
l’8.4.2013.                                           nei quali, dato il rilievo marginale rivestito
    Si è dunque parzialmente superata, pe-            dalle strumentazioni materiali, è maggiore
raltro, solo sul versante imprenditoriale,            per i committenti l’opportunità di avvalersi
la frattura determinatasi nel gennaio dello           di frequenti turn over al fine di perseguire

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l’acquisizione dei servizi a condizioni eco-          lavoratori, quella di promittente dal nuovo
nomiche vantaggiose.                                  appaltatore vincolato all’applicazione del
                                                      contratto collettivo, quella di terzo bene-
                                                      ficiario dal lavoratore impiegato nel prece-
2. Le clausole sociali come contratto a fa-           dente appalto.
   vore di terzi                                          In presenza di clausole del genere,
                                                      all’obbligo assunto attraverso il contratto
    In generale le clausole dei contratti col-        collettivo dal nuovo appaltatore corrispon-
lettivi che garantiscono la continuità occu-          de un diritto soggettivo da parte del singolo
pazionale dei lavoratori in ipotesi di succes-        lavoratore, diritto che può essere azionato
sione nell’appalto (clausole di riassunzione,         anche attraverso il ricorso alla tutela in for-
spesso nella pratica denominate clausole              ma specifica di cui all’art. 2932 c.c. purché
sociali) sono volte innanzitutto ad assicu-           la clausola individui con sufficiente precisio-
rare ai lavoratori dell’impresa appaltatrice          ne le condizioni essenziali dell’instaurando
in uscita la possibilità del reimpiego alle           rapporto di lavoro.
dipendenze dell’appaltatore subentrante,                  Naturalmente, affinché la clausola di ri-
evitando il rischio di licenziamenti o di mes-        assunzione possa qualificarsi quale contratto
sa in cassa integrazione, e concorrono altre-         a favore di terzo, la formulazione adottata
sì a semplificare agli appaltatori uscenti la          dalle parti sociali deve essere tale da rende-
gestione delle eccedenze di personale even-           re i beneficiari determinati o determinabili.
tualmente conseguenti alla cessazione degli           Qualora manchi, invece, la determinazione
appalti, attenuandone i profili conflittuali            o almeno la determinabilità dei lavoratori
e facilitando l’amministrazione dei fisiolo-           beneficiari si dissolve la stessa possibilità
gici avvicendamenti che ne caratterizzano             di configurare un diritto soggettivo in capo
l’attività. Esse, inoltre, spesso corrispondo-        ai lavoratori, i quali non possono quindi do-
no anche ad un interesse dell’appaltatore             mandare l’adempimento in forma specifica
subentrante e dell’impresa committente, i             né pretendere il risarcimento per l’inadem-
quali possono avvalersi, rispettivamente in           pimento.
via diretta e indiretta, del patrimonio di
professionalità e di conoscenze accumulato
da lavoratori già rodati.                             3. La preventiva procedura informativa
    Tali clausole si presentano nei diversi              nel c.c.n.l. Vigilanza privata
contratti collettivi con variegate formula-
zioni. La diversificazione redazionale incide              Il c.c.n.l. Vigilanza privata stabilisce in-
sulle modalità operative del procedimento,            nanzitutto lo svolgimento di una procedura
sull’individuazione della platea dei lavora-          informativa preventiva a carico dell’impre-
tori interessati, sulle condizioni di operati-        sa uscente in favore delle organizzazioni
vità ed anche sulla configurabilità di un vero         sindacali, al fine di dare tempestivamente
e proprio obbligo di riassunzione a carico            notizia a queste ultime del cambio appalto
dell’impresa subentrante. Quest’ultimo può            ponendole in condizioni di verificare il cor-
ravvisarsi solo ove le clausole di riassun-           retto adempimento degli obblighi scaturenti
zione dispongano a carico dell’appaltatore            dal contratto collettivo, di attivare e inter-
subentrante un obbligo incondizionato di              venire nelle successive fasi della procedu-
assumere, in tutto o in parte, il persona-            ra, nonché, essendo l’obbligo posto anche
le dell’appaltatore uscente già impiegato             in favore delle rappresentanze operanti in
nell’appalto individuandone con precisio-             azienda, di allertare per il loro tramite i la-
ne la platea degli interessati. Clausole di           voratori interessati.
questo tipo sono riconducibili alla figura                 L’art. 25 e l’art. 3 Sez. II Servizi fidu-
del contratto a favore di terzo disciplinato          ciari, destinati a trovare applicazione, ri-
dall’art. 1411 c.c.: la veste di stipulante è         spettivamente, in ogni caso di cessazione di
assunta dalle organizzazioni sindacali dei            appalto/affidamento di servizi di vigilanza

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ovvero in caso di cessazione dell’appalto di           ti, se per la determinazione del contenuto
altri servizi fiduciari (portierato, segreteria         essenziale dell’instaurando rapporto di la-
e reception, bigliettazione), stabiliscono             voro soccorrono le (pur scarne) disposizioni
che l’impresa uscente debba dare comuni-               di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 27, è proprio
cazione della cessazione alle segreterie pro-          la determinazione dei lavoratori interessati
vinciali delle organizzazioni sindacali firma-          che si caratterizza per alcune ambiguità che
tarie del c.c.n.l. nonché alle r.s.a. o r.s.u.,        potrebbero ripercuotersi sull’efficacia delle
fornendo una serie di informazioni attinenti           clausole di riassunzione in parola.
ai lavoratori interessati. Tale comunicazio-               Ma andiamo con ordine.
ne, da effettuarsi ove possibile almeno 30                 Il c.c.n.l. Vigilanza privata, in primo luo-
giorni prima della cessazione dell’appalto             go, per il caso di avvicendamento nell’ap-
o comunque con la massima tempestività,                palto di «medesimi servizi» di vigilanza,
costituisce una condizione per l’attivazione           impone all’impresa cessante, ma solo nel
della procedura ed è espressamente previ-              caso in cui quest’ultima «ne abbia interes-
sto che l’impresa uscente possa omettere la            se», di avviare la procedura per il cambio
comunicazione di avvio ove non vi abbia in-            appalto comunicando alle organizzazioni
teresse perché in grado, evidentemente, di             sindacali e al nuovo appaltatore il comples-
garantire altrimenti la continuità occupazio-          sivo monte ore previsto dall’appalto unita-
nale dei lavoratori interessati, ad esempio            mente all’elenco nominativo, al livello di
per effetto della contestuale acquisizione di          inquadramento, all’anzianità di servizio e al
nuovi appalti. Ancora, ma con esclusivo rife-          codice fiscale «del personale già impiegato
rimento al settore della vigilanza privata, il         in via esclusiva o prevalente nell’appalto da
c.c.n.l. prevede che ricevuta l’informativa            più lungo tempo e comunque da non meno
le predette segreterie sindacali possano ri-           dei sei mesi precedenti a quello della co-
chiedere, entro 7 giorni ed anche singolar-            municazione» (art. 25). Tale comunicazione
mente, un incontro con l’impresa cessante,             iniziale costituisce una vera e propria con-
da tenersi entro i successivi 7 giorni e co-           dizione sospensiva per l’insorgenza dell’ob-
munque prima della cessazione dell’appal-              bligo di riassunzione a carico dell’impresa
to, per l’esame congiunto dei dati oggetto             subentrante, come si evince non solo dalla
della comunicazione.                                   rubrica dello stesso art. 25 («condizioni per
                                                       attivare la procedura») ma anche dal com-
                                                       ma 6 dell’art. 27, il quale stabilisce che «il
4. La problematica disciplina della rias-              mancato adempimento, da parte dell’istitu-
   sunzione                                            to che cessa nell’appalto, degli incombenti
                                                       di cui al precedente art. 26 (rectius art.
    Per quanto riguarda l’obbligo di riassun-          25, n.d.a.) esimerà l’Istituto subentrante
zione, il c.c.n.l. Vigilanza privata esplicita         da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori
innanzitutto la volontà delle parti sociali di         precedentemente impiegati nell’appalto, i
dare vita ad una disciplina vincolante per             cui rapporti di lavoro resteranno in essere
il nuovo appaltatore, spingendosi ad affer-            con l’Istituto uscente».
mare che «i lavoratori interessati, in favo-               Tale condizione non può ritenersi mera-
re dei quali la disciplina stessa è istituita,         mente potestativa, in quanto il suo avvera-
hanno diritto di esigere l’osservanza delle            mento non dipende dal mero arbitrio dell’im-
relative norme ed hanno titolo di promuo-              presa cessante ma da un comportamento
vere in sede giudiziale le opportune azioni            derivante da una circostanza oggettiva,
per la tutela dei diritti ivi derivanti, occor-        quale l’insorgenza dell’«interesse» esplici-
rendo anche mediante azione costitutiva ex             tato dalla stessa norma, che evidentemen-
art. 2932 c.c.» (art. 27, comma 9).                    te si riferisce all’eventualità che l’impresa
    Tuttavia la formulazione delle dispo-              cessante possa decidere di mantenere alle
sizioni contrattuali che vengono in rilievo            proprie dipendenze gli addetti all’appalto
presenta alcuni profili di incertezza. Infat-           cessato per impiegarli altrimenti. Da que-

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sto punto di vista si potrebbe ritenere che           meno corrispondente a quello dell’appalto
l’impresa cessante, qualora non sia in grado          precedente (come si desume dal comma 2
di garantire il mantenimento dei livelli oc-          dello stesso articolo, volto a dettare una
cupazionali, ma cionondimeno ometta di as-            diversa disciplina per il caso in cui «il nuo-
solvere alle comunicazioni iniziali inibendo          vo appalto comporti l’impiego di un nu-
così l’insorgenza del diritto all’assunzione          mero di unità lavorative inferiore rispetto
in capo ai lavoratori interessati, risponda di        a quello richiesto dalle precedenti condi-
tale omissione sul piano risarcitorio nei con-        zioni contrattuali»), stabilisce l’obbligo
fronti di questi ultimi nell’eventualità ne           di assunzione da parte del nuovo appal-
disponga successivamente il licenziamento             tatore non nei confronti di tutto il per-
per motivi economici connessi alla cessazio-          sonale impiegato nel precedente appalto
ne dell’appalto.                                      ma solo di un numero di lavoratori corri-
    L’art. 26, poi, stabilisce che la consi-          spondente alla «misura determinata con
stenza numerica del personale da impiega-             il criterio di cui all’art. 27 (rectius art.
re nell’appalto debba essere determinato              26, n.d.a.)». Tale precetto è chiaramen-
«adottando un coefficiente annuo di riferi-            te volto ad impedire che presso il nuovo
mento […] di 48 ore settimanali compren-              appaltatore possa transitare un numero di
sive delle ore di straordinario, per 48 set-          lavoratori incongruo rispetto alle effettive
timane».                                              esigenze del servizio, e peraltro il comma
    La previsione, finalizzata alla determi-           5 dell’art. 27 attribuisce al nuovo appal-
nazione del numero dei lavoratori da rias-            tatore anche la facoltà di “contestare” la
sumere, però non esplicita compiutamente              congruità, rispetto alle esigenze concrete,
il calcolo nel quale andrebbe utilizzato tale         del numero dei lavoratori determinato con
coefficiente. In proposito appare logico ri-           il coefficiente convenzionale, prevedendo
tenere che tale coefficiente rappresenti il            un’apposita procedura consultiva finaliz-
divisore di una divisione che abbia come              zata a un parziale esonero.
dividendo il monte ore complessivo del ser-               Non è indicato, tuttavia, quale debba
vizio dedotto in appalto, e che il quoziente          essere il criterio da utilizzare per individua-
determini appunto la misura dei lavoratori            re, tra tutti quelli impiegati dal preceden-
da assumere.                                          te appaltatore, i dipendenti da assumere, i
    Tale interpretazione è suffragata dalla           quali nel silenzio della richiamata disposi-
circostanza che la comunicazione iniziale             zione contrattuale sembrano restare inde-
da parte dell’impresa cessante deve con-              terminabili.
tenere «il monte ore di servizio previste                 La lacuna evidenziata non pare univo-
dall’appalto», sebbene l’art. 25, che non             camente colmabile neanche argomentando
specifica se l’obbligo di comunicazione ri-            dai limiti desumibili dall’obbligo informati-
guardi il nuovo o il vecchio monte ore (que-          vo posto a carico dell’appaltatore cessan-
stione che naturalmente assume rilevanza              te dall’art. 25 (tramite una valorizzazione
nel caso in cui non vi sia corrispondenza             della locuzione «lavoratori indicati per il
per eccesso o per difetto tra le ore di ser-          passaggio» che si rinviene nel comma 5
vizio dell’appalto cessato e quelle del nuo-          dell’art. 27, ma pur sempre con una av-
vo appalto), sembri riferirsi al monte ore            vertibile forzatura interpretativa visto
pregresso, il solo di cui è necessariamente           che il comma 1 dello stesso articolo non
a conoscenza l’appaltatore cessante, men-             vi compie alcun richiamo ed anzi l’obbligo
tre il computo prefigurato dall’art. 26 pre-           di assunzione ivi previsto è espressamen-
suppone, come si è accennato, un divisore             te riferito al «personale precedentemente
costituito dal monte ore dedotto nel nuovo            impiegato» senza alcuna ulteriore speci-
appalto.                                              ficazione), il quale, come si è anticipato,
    L’art. 27, al comma 1, poi, nel disci-            circoscrive i dati da comunicare al solo
plinare l’ipotesi in cui il nuovo appalto sia         «personale già impiegato in via esclusiva o
conferito per un monte ore di servizio al-            prevalente nell’appalto da più lungo tem-

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po e comunque da non meno dei sei mesi                  5. Una possibile interpretazione corret-
precedenti a quello della comunicazione».                  tiva
Tale ultima disposizione, infatti, non solo
attribuisce all’appaltatore uscente ampi                    Ai risultati cui si è pervenuti nel para-
margini di manovra (ferma restando, come                grafo che precede ci si può sottrarre solo
si è accennato, l’ipotizzabilità di una sua             ove si ritenga, superando le lacune del testo
diretta responsabilità sul piano risarcito-             contrattuale, che la comunicazione inizia-
rio), ma soprattutto non appare idonea a                le dell’appaltatore cessante configuri una
garantire la corrispondenza del numero dei              vera e propria graduatoria degli addetti per
lavoratori individuati nella comunicazione              anzianità nell’appalto e che l’obbligo di ri-
con il quoziente cui fa riferimento l’art.              assunzione per il nuovo appaltatore insorga
26. Infatti, ove il nuovo appalto sia confe-            esclusivamente nei confronti dei lavoratori
rito per un monte ore di servizio maggiore              ivi inseriti secondo l’ordine di tale gradua-
o corrispondente a quello dell’appalto pre-             toria sino a concorrenza della «misura» de-
cedente, non è detto che la misura deter-               terminata dal coefficiente convenzionale.
minata con il coefficiente di cui all’art. 26                Tale lettura sul piano interpretativo
sia tale da assorbire tutto il personale già            trova fondamento nella comune intenzione
addetto all’appalto dal precedente appal-               delle parti di istituire una disciplina cogen-
tatore, e nemmeno solo di quello che abbia              te, intenzione che emerge non solo testual-
maturato il requisito di specifica anzianità             mente dal comma 9 dell’art. 27 e dall’art.
semestrale (ove si ritenga, nonostante la               24, che definisce le complessive finalità del-
generica formulazione adottata dal comma                la procedura, ma anche dall’intero impianto
1 dell’art. 27, così delimitato l’obbligo di            delle disposizioni contrattuali.
assunzione a carico del nuovo appaltatore                   Sotto il profilo dei risultati, quindi, una
per effetto del contenuto della comunica-               tale lettura è idonea a restituire coerenza
zione iniziale di cui all’art. 25). In tal caso,        all’insieme delle previsioni, rendendo de-
e a maggior ragione nell’ipotesi di parziale            terminabili i lavoratori interessati anche in
esonero disposto nell’ambito della proce-               ipotesi di esonero parziale e persino nell’ipo-
dura disciplinata dal comma 5 dell’art. 27,             tesi in cui l’esecuzione del nuovo appalto
la mancata indicazione nel c.c.n.l. di un               richieda un numero di addetti inferiore a
criterio di selezione tra più aventi diritto            quello richiesto dalle condizioni dell’appal-
potrebbe impedire l’individuazione dei de-              to precedente, ipotesi quest’ultima per la
stinatari del diritto all’assunzione, con la            quale, appunto, il comma 2 dell’art. 27 di-
conseguenza che la clausola in esame non                spone che «l’istituto subentrante procederà
potrebbe essere azionata dai lavoratori e               alle assunzioni nel limite numerico derivan-
ad essa non potrebbe attribuirsi che un                 te dalle nuove condizioni contrattuali».
mero valore obbligatorio nei confronti del-                 Pertanto, accedendo a tale interpreta-
le organizzazioni sindacali stipulanti a rias-          zione, la clausola di riassunzione contenuta
sumere un certo quantitativo dei lavoratori             nel c.c.n.l. Vigilanza privata appare idonea
in precedenza addetti all’appalto cessato,              a garantire ai lavoratori coinvolti nell’av-
con la conseguenza che l’inadempimento                  vicendamento una tutela piena, non solo
da parte del nuovo appaltatore potrebbe                 in caso di un nuovo appalto a condizioni
unicamente consentire, beninteso ricor-                 analoghe al precedente ma anche – ai sen-
rendone gli ulteriori presupposti, l’eser-              si del comma 2 dell’art. 27 – a condizioni
cizio dell’azione repressiva della condotta             diverse, con conseguente possibilità per i
antisindacale nonché, quanto meno in via                lavoratori interessati di agire in via diretta
teorica, l’esercizio di un’azione di risarci-           in caso di inadempimento da parte dell’im-
mento dal danno da parte delle organizza-               presa subentrante. Tuttavia le incertezze e
zioni sindacali stipulanti.                             le carenze del testo contrattuale rilevate
                                                        nell’analisi che precede lasciano facilmente
                                                        presagire l’emersione di variegate interpre-

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il diritto dei lavori                                                          Anno VIII n. 1   marzo 2014

tazioni applicative e giurisprudenziali, ed è            senta sostanzialmente come una versione
auspicabile che le parti sociali firmatarie in-           semplificata, e quindi meno problematica,
tervengano anche prima del prossimo rinno-               di quella applicabile al cambio appalto nei
vo con un chiarimento idoneo a prevenirne                servizi di vigilanza, di cui ripropone non solo
l’insorgenza.                                            l’impianto complessivo ma anche l’efficacia
    Per completezza, infine, va segnalato                 sospensivamente condizionata all’adempi-
che una disciplina per il cambio appalto si              mento degli obblighi di comunicazione da
rinviene anche nella Sezione II del c.c.n.l.             parte dell’appaltatore uscente. Anche tale
Vigilanza privata, introdotta dall’ultimo                clausola di riassunzione, pertanto, può rite-
rinnovo contrattuale, dedicata specifica-                 nersi idonea a garantire ai lavoratori inte-
mente ai rapporti di lavoro nel settore dei              ressati una tutela piena, sia pure sospensi-
c.d. servizi fiduciari. Tale disciplina si pre-           vamente condizionata.

Abstract

Il rinnovo del c.c.n.l. dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari ha offerto
all’autore uno spunto di riflessione per esaminare un aspetto della disciplina contrattuale, ridisegna-
ta dal rinnovo, relativo alla tutela occupazionale dei lavoratori in occasione del c.d. cambio appalto,
caratterizzato da frequenti turn-over per acquisire servizi a condizioni economiche vantaggiose.

Abstract

The renewal of c.c.n.l. employees from institutions and private security undertakings and
fiduciary services offered food for thought for the author to examine an aspect of contractual
discipline, redesigned by the renewal on the protection of workers in employment during the so-
called exchange contract, characterized by frequent turn-over to acquire services at advantageous
conditions.

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