TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS n. 81/2008 - Corsi di:PRODUZIONE EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

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Corsi di:PRODUZIONE EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

             TESTO UNICO
          SALUTE E SICUREZZA
             SUL LAVORO
                       D.LGS n. 81/2008

                                                                   1
Prof. Ing. Pietro Capone                                 a.a. 2010-2011
Brevi cenni sulle origini:
             La Legge n. 123/2007
                           art. 1
  Principi e criteri direttivi generali della delega al
     Governo per il riassetto e la riforma delle
disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza
          dei lavoratori nei luoghi di lavoro
              (entro il 25 maggio 2008).

                    artt. 2 – 12
Disposizioni immediatamente cogenti per rendere
      più sicuro e salubre il lavoro e ridurre
   significativamente il numero degli infortuni.
                                                          2
Lo schema
    TITOLO I                   TITOLO II
                            Luoghi di lavoro                Titolo VIII
                                                           Agenti Fisici
       CAPO I
                               TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI
                         Uso delle attrezzature             Titolo IX
                        di lavoro e dei dispositivi    Sostanze pericolose
       CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE
                        di Protezione individuale
                                                             Titolo X
       CAPO III
                           TITOLO IV: Cantieri        Esposizione ad Agenti
  GESTIONE DELLA          temporanei o mobili               biologici
    PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO           TITOLO V                     Titolo XI
                         Segnaletica di salute e      Protezione atmosfere
      CAPO IV             sicurezza sul lavoro              esplosive
 DISPOSIZIONI PENALI

                             TITOLO VI:                     Titolo XII
                        Movimentazione Manuale         Disposizioni diverse
                              dei Carichi                       in
                                                         materia penale
                               TITOLO VII
                          Attrezzature munite
                                                      306 articoli
                           di Video Terminale
                                                      Allegati dal I al LI3
L entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008

30.4.2008: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato

                15.5.2008: entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2008
Salvo le disposizioni relative a:
•   Valutazione dei rischi: 90 giorni dalla pubblicazione:29.7.2008
    N.B. nuova proroga al 01/01/2009

•   Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
    elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall art. 13,
    paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR: 30.4.2012
•   Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche
    artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26.4.2010

                                                                         4
Abrogazioni
A decorrere dalla entrata in vigore del provvedimento, sono abrogati:
• - DPR 27 aprile 1955, n. 547
•   - DPR 7 gennaio 1956 n. 164
•   - DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64
•   - DLGS 15 agosto 1991, n. 277
•   - DLGS 19 settembre 1994, n. 626
•   - DLGS 14 agosto 1996, n. 493
•   - DLGS 14 agosto 1996, n. 494
•   - DLGS 19 agosto 2005, n. 187
•   - L. 4 agosto 2006 n. 248, art. 36 bis,
•   - L. 3 agosto 2007, n. 123, artt. 2, 3, 5, 6 e 7
•   - ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia
    disciplinata dal decreto legislativo incompatibili con lo stesso.

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Le novità introdotte dal Testo Unico:

                    Il Datore di lavoro
 Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
 comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto
 dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
 propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione
 stessa o dell unità produttiva in quanto esercita (non più:
  è titolare de ) i poteri decisionali e di spesa.

• Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL IMPRESA
• Nelle società è L INTERO CDA IN ASSENZA DI DELEGA
  VALIDA

                                                              6
Le novità introdotte dal Testo Unico:

        Nuova definizione di lavoratore
626/94                           81/08
lavoratore: persona che          «lavoratore»: persona che,
presta il proprio lavoro alle    indipendentemente dalla
dipendenze di un datore di       tipologia contrattuale, svolge
lavoro, esclusi gli addetti ai   un’attività lavorativa
servizi domestici e familiari,   nell’ambito della
con rapporto di lavoro           organizzazione di un datore
subordinato anche speciale.      di lavoro pubblico o privato,
                                 con o senza retribuzione,
                                 anche al solo fine di
                                 apprendere un mestiere,
                                 un’arte o una professione,
                                 esclusi gli addetti ai servizi
                                 domestici e familiari.
                                                                  7
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
               Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
                                 Articoli da 1 a 4
              Art. 2 - Definizioni: dalle 9 della 626 alle 27 attuali.

Completamente nuove risultano:

•   azienda
                                           •    valutazione dei rischi
•   dirigente
                                           •    pericolo
•   preposto
                                           •    rischio
•   addetto al SPP
                                           •    norma tecnica
•   modello di organizzazione e di
                                           •    buone prassi
    gestione
                                           •    linee guida
•   responsabilità sociale delle
    imprese                                •    formazione
•   sorveglianza sanitaria                 •    informazione
•   salute                                 •    addestramento
•   sistema di promozione della            •    organismi paritetici
    salute e sicurezza                                                   8
Subiscono significative modifiche:

lavoratore: si prescinde da tipologie contrattuali e si aggiungono
        precisazioni su soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in
        partecipazione, volontari)

• datore di lavoro: responsabile non più dell’intera impresa ma
        dell’”organizzazione” nel cui ambito il lavoratore presta la propria
        attività

• responsabile del SPP: evidenziata la dipendenza funzionale del soggetto
        dal datore di lavoro (a cui risponde)

• medico competente: evidenziato compito di collaborazione con il datore
        di lavoro ai fini della valutazione dei rischi

• prevenzione: definizione viene ancorata ai parametri dell’art.
         2087 cod. civ. con esplicito riferimento alla particolarità del
        lavoro, all’esperienza e alla tecnica

• unità produttiva: nozione estesa non solo alla produzione di beni ma
         anche alla “erogazione” di servizi.
                                                                             9
Art.3         Campo di applicazione
•   Il decreto si applica a:
•   tutti i settori,
•   a tutte le tipologie di rischio,
•   a tutte le lavoratrici e lavoratori indipendentemente dal rapporto
    di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e le imprese familiari.

•   Nel caso di lavoratori che lavorano con un contratto di somministrazione,
    tutti gli obblighi di prevenzione protezione sono a carico dell utilizzatore.

•   Per i lavoratori a progetto le disposizioni si applicano quando la prestazione
    si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

        Entro 12 mesi è prevista l emanazione di decreti interministeriali applicativi

                                                                                         10
Art. 4 - Computo dei Lavoratori
Premesso che tutti i lavoratori ricompresi nel campo di applicazione
soggettivo del decreto sono destinatari di tutela, questo articolo
individua quali lavoratori non vengono computati al
fine di determinare il numero di lavoratori dal quale il
decreto stesso fa discendere particolari obblighi per i datori di lavoro
(ad es. designazione ed elezione del RLS, Servizio PP interno,
assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro, agevolazioni
varie).

Tra gli altri, non vengono computati i tirocinanti, i volontari, i
lavoratori autonomi, i lavoratori coordinati e continuativi, i lavoratori
occasionali, i lavoratori a tempo determinato che sostituiscono altri
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori somministrati e part-time si computano sulla base del
numero ore di lavoro effettivamente prestato nell arco del semestre.

I lavoratori stagionali si computano a prescindere dalla durata del
contratto e dalla durata di lavoro effettuato.
                                                                            11
Capo II – SISTEMA ISTITUZIONALE

          Art. 5 Sistema Istituzionale
                 (art.1 com.2 lett.i ,q; l.123/2007)

• Presso il Ministero della Salute, viene istituito il Comitato
  per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per
  il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza di
  Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza.

                                                              12
Art. 6 Commissione Consultiva Permanente

• Presso il Ministero del Lavoro viene ridefinita la composizione
  e compiti della Commissione consultiva permanente per la
  salute e la sicurezza, secondo uno schema tripartito,la quale
  diviene sede di confronto tra Amministrazioni e Parti Sociali.

• Tra i diversi compiti della Commissione ci sono quelli di
  esaminare i problemi applicativi della normativa, di validare le
  buone prassi, di definire le attività di promozione e le azioni di
  prevenzione, di valorizzare gli accordi sindacali, indicare i
  modelli di organizzazione e gestione aziendale di cui all art.
  30.

                                                                   13
Art. 7 Comitati regionali di coordinamento

• Viene previsto in ogni regioni e provincia autonoma un
  Comitato Regionale di coordinamento tra i due precedenti
  enti in una logica sinergica e partecipativa, al fine di realizzare
  una programmazione uniforme degli interventi a livello
  territoriale dei rispettivi interventi in materia di salute e
  sicurezza.

                                                                   14
Art.8    Sistema informativo nazionale per la
            prevenzione nei luoghi di lavoro
                         (art1 com.2 lett.n-o l.123/07)

     I dati sugli infortuni e relativi ad ogni attività in materia di
     salute e sicurezza sul lavoro, confluiscano in un unico e
     condiviso Sistema Informativo Nazionale SINP allo
     scopo di programmare, pianificare e valutare l efficacia
     dell attività di prevenzione ed al quale possono
     accedere ma anche contribuire gli organismi paritetici
     come prevede la legge 123. L Inail ha la gestione
     tecnica e dovrà essere fatto un decreto entro 180 gg.

     I contenuti dei flussi informativi possono riguardare:
-    il quadro produttivo e occupazionale
-    il quadro dei rischi
-    Il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori
-    il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte
                                                                            15
Art. 9 Enti pubblici aventi compiti in
         materia di salute e sicurezza (art. 24 626/94)
• Vengono definite le competenze in materia di salute e
  sicurezza di Inail, di Ipsema e di Ispesl inquadrandole in una
  ottica di sistema.
• Questi istituti in forma coordinata, per una maggiore sinergia
  e complementarietà, hanno funzioni di elaborazione, di
  consulenza alle aziende, progettazione ed erogazioni di
  progetti formativi, promozione e divulgazione della cultura
  della sicurezza.
•   Inail ha finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e gestore dell assicurazione
    obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

•   Ispesl è un organismo tecnico-scientifico del SSN di ricerca,controllo,
    consulenza,alta formazione, informazione e documentazione
•   Ipsema gestore dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
    malattie professionali del settore marittimo
                                                                                       16
Art. 11 Attività promozionali
                           (art.1 com.2 lett p l.123/07)
•   Nell ambito della Commissione Consultiva vengono individuate
    una serie di attività di sostegno alle imprese per la effettiva
    applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della
    salute e della sicurezza.

•   Si prevedono da parte dell Inail finanziamenti di progetti formativi
    a favore delle piccole e medie imprese, o delle attività scolastiche,
    universitarie con l obiettivo di ampliare la cultura e la sensibilità
    verso i temi della salute e della sicurezza

•   L Inail inoltre finanzierà progetti volti a sperimentare soluzioni
    innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionali ispirati ai
    principi della responsabilità sociale.

•   I fini della promozione della cultura della salute e della sicurezza è
    facoltà degli istituti scolastici, universitari, inserire percorsi formativi
    interdisciplinari in materia di benessere lavorativo all interno dei
    programmi curriculari
                                                                               17
Art. 12 Interpello
                     (art.1 com.2 lett.v 123/07)

• Viene disciplinata la possibilità di inoltrare ad una
  apposita Commissione per gli interpelli, istituita presso il
  Ministero del Lavoro, quesiti di ordine generale
  sull applicazione della normativa in materia di salute e
  sicurezza sul lavoro, la cui risposta vincola gli organi di
  vigilanza.

• Le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri
  vincolanti per l esercizio dell attività di vigilanza

                                                                18
Art. 13 Vigilanza
                                (art.23 dlgs 626/94)

•   La vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e
    sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall azienda sanitaria locale
    competente per territorio.
•   Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che
    svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in
    alcuna parte del territorio, attività di consulenza.
•   L importo delle somme che le Asl ammette a pagare in sede
    amministrativa viene rivolto a finanziare l attività di prevenzione nei
    luoghi di lavoro.

Al personale ispettivo, come stabilisce l art.21 comma 3 legge 833/78 e
   riconfermata dalla legge 123/07, viene attribuita la qualifica di polizia
   giudiziaria su nomina del Prefetto.

Nel caso di un sopralluogo della Asl, il datore di lavoro deve consegnare una
   copia del verbale al Rls (prescrizione o disposizione)

                                                                               19
Art.14 Disposizioni di contrasto del lavoro
              irregolare…… (art.5 l.123/07)
•   Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei
    lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare e sommerso,
    gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Asl possono
    adottare provvedimenti di sospensione dell attività
    imprenditoriale, nonché l applicazione delle sanzioni
    penali, civili e amministrative vigenti.

•   La sospensione dell attività imprenditoriale si riferisce in
    particolare all impiego di personale irregolare in misura pari o
    superiore al 20% del totale dei lavoratori impiegati, ovvero in caso
    di reiterate violazione del superamento dei tempi di lavoro, di
    riposo giornaliero e settimanale, gravi e reiterate violazione in
    materia di salute e sicurezza.

•   Si prevede l arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non
    ottemperi al provvedimento di sospensione.

•   Il provvedimento di sospensione può essere revocato.
                                                                      20
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
            (………… riprende il Titolo I° del D.Lgs. 626/94)

Sezione I - Misure generali di tutela – articoli da 15 a 27
Sezione II - Oggetto della valutazione di rischi – articoli da 28 a 30
Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione – articoli da 31 a 35
Sezione IV - Formazione, Informazione e addestramento – articoli 36 e 37
Sezione V - Sorveglianza Sanitaria – articoli da 38 a 42
Sezione VI - Gestione delle emergenze – articoli da 43 a 46
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei
             lavoratori - articoli da 47 a 52
Sezione VIII - Documentazione Tecnico amministrativa e statistiche degli
              infortuni e malattie professionali – articoli 53 e 54

                                                                      21
Art. 15 Misure generali di tutela
        (ex art 3 dlgs 626 – normativa comunitaria 89/391/Cee))

Viene ridefinito (insieme agli art. 28-29) il contenuto ed
  il processo di valutazione dei rischi, del correlato
  Dvr, del nuovo Duvri, e del carattere altrettanto
  sostanziale dell obbligo di consegna dei due
  documenti all Rls.
• Viene prevista una informazione e formazione
  adeguate per i dirigenti e i preposti

                                                                  22
…………….Art. 15 Misure generali di tutela
Tali misure si basano:
• sulla valutazione di tutti i rischi,
• sull eliminazione dei rischi o la loro riduzione al
  minimo (art.2087 cod. civ.)
• su informazione adeguata per dirigenti, preposti e RLS
• sul rispetto dei principi ergonomici che caratterizzano la
  concezione dei posti di lavoro, la scelta delle
  attrezzature e la definizione dei metodi di produzione, al
  fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
  monotono, ripetitivo.
                                                               23
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
                                (articoli da 15 a 54)
    Aspetti di rilievo:

•   espliciti riferimenti alla organizzazione del lavoro
•   imposizione di documentare l organizzazione funzionale ed esecutiva
    del processo produttivo e del lavoro attraverso lo strumento della
    delega di funzioni e degli incarichi esecutivi;
•   proceduralizzare e documentare tutta l attività di valutazione del rischio,
    che viene inoltre ampliata nei suoi elementi tecnico-applicativi;
•   ampliamento e determinazione tassativa dell attività formativa;
•   ampliamento della sorveglianza sanitaria che entra pesantemente nelle
    dinamiche di organizzazione e gestione della prevenzione da parte
    dell azienda, a partire da un forte richiamo alla collaborazione e alla
    valutazione dei rischi, nonché alla gestione del personale sottoposto a
    sorveglianza sanitaria, nonché ai pesanti adempimenti richiesti al MC
    nei confronti delle PA per la comunicazione di dati.
                                                                          24
Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi
                         (ex art.4/626)

• E obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i
  rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
  compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato ,
  alle differenze di genere e alle lavoratrici in stato di
  gravidanza, all età e all individuazione delle
  mansioni che espongono i lavoratori a rischi
  specifici.

• Il Dvr deve avere data certa, indicare il RSPP, i RSL,
  il medico competente, le mansioni che possono
  esporre a rischi specifici e contenere le scelte
  rilevanti sul piano prevenzionisistico, nonché
  contenere le procedure per l attuazione delle misure
  di protezione e prevenzione adottate e da adottare.

                                                             25
Art.28 Oggetto della valutazione dei rischi
                              (ex art.4/626)

•   Il D.L. quindi deve valutare ad esempio il rischio rapina, da
    considerare come rischio stress lavoro-connesso, ed ha la
    piena responsabilità di come viene organizzato il lavoro e gli
    strumenti di contrasto dentro il posto di lavoro al fine di
    minimizzarne la probabilità e la gravità dei danni e traumi
    psicofisici dei lavoratori e dei clienti.
    A tal fine devono essere prese in considerazione non solo le misure
    antirapina, ma anche misure integrative come la formazione e
    l addestramento.
    E competenza delle Asl verificare come il datore di lavoro abbia
    provveduto a tale valutazione.

                                                                       26
….ancora art.28
•   Viene ribadito il valore dell art.2087 del c.c., vengono individuate
    nel Dvr procedure, soggetti e ruoli cui vengono riconosciuti
    competenze e poteri, nonché le mansioni che espongono i
    lavoratori a rischi specifici (ad esempio ai lavoratori interinali
    potrebbe essere riconosciuta capacità professionale per
    l esposizione al rischio rapina)

•   La VR deve essere effettuata previa consultazione del
    rappresentante dei lavoratori, che deve partecipare e ricevere
    preventivamente tutte le informazioni riguardanti le conclusioni
    della valutazione.

•   Affrontare il tema dello stress lavoro-correlato è una novità
    assoluta. Recepisce l accordo europeo. Dovrà essere inserito nel
    Dvr.
                                                                       27
….ancora art.28
•   Le aziende hanno 90 gg. per procedere alla ricognizione dei
    rischi e all indicazione delle misure di prevenzione attuate,
    quindi diventeranno efficaci dal prossimo 30 luglio

    Le pressioni commerciali e lo stress da budget diventano
    materie da regolare.

    La valutazione dei rischi è il primo atto della prevenzione
    aziendale ed è propedeutico ad una formazione efficace

                                                                    28
Art.29 Le modalità della valutazione dei rischi (art.4/626)
• Il datore di lavoro elabora il Dvr in collaborazione con il
  RSPP e il medico competente.
• Dovrà rielaborare il Dvr in caso di modifiche dei processi
  significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o in
  relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
  prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
  significativi (art.2087c.c.)
• La valutazione dei rischi deve realizzarsi previa
  consultazione del Rls
• I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono
  effettuare la VR secondo procedure standardizzate.
• Queste previsioni sono da tenere nella opportuna
  considerazione in caso di modifiche rispetto ai rischi da
  stress lavoro-correlati
                                                             29
LA STRUTTURA DEL T.U.

TITOLO I: PRINCIPI COMUNI
CAPO I: Disposizioni generali artt. 1-4
CAPO II: Sistema istituzionale artt. 5-14
CAPO III: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sez. 1 Misure di tutela e obblighi artt. 15-27
Sez. 2 Valutazione dei rischi artt. 28-30
Sez. 3 Servizio di prevenzione e protezione artt. 31-35
Sez. 4 Formazione, informazione e addestr. artt. 36-37
Sez. 5 Sorveglianza Sanitaria artt. 38-42
Sez. 6 Gestione delle emergenze artt. 43-46
Sez. 7 Consultazione e partecipazione dei RL artt. 47-52
Sez. 8 Documentazione e statistiche artt. 53-54
CAPO IV: Disposizioni penali
Sez. 1 Sanzioni artt. 55-60
                                                            30
Sez. 2 Disposizioni in tema di processo penale art. 61
TITOLO II: LUOGHI DI LAVORO (allegato IV)

CAPO I: Disposizioni generali artt. 62-67
Corrisponde al titolo II del DL 626 in attuazione della direttiva 89/654/CEE e di
alcune disposizioni del DPR 303/1956.
CAPO II: Sanzioni art. 68

TITOLO III: USO DELLE ATTREZZATURE E DEI DPI

CAPO I: Uso delle attrezzature (allegati V, VI e VII) artt. 69-73
Corrisponde al titolo III del DL 626 in attuazione della direttiva 89/655/CEE e di
alcune disposizioni del DPR 547/1955.

CAPO II: Uso dei DPI (allegato VIII) artt. 74-79
Corrisponde al titolo IV del DL 626 in attuazione della direttiva 89/656/CEE.

CAPO III: Impianti ed apparecchiature elettriche (allegato IX)
artt. 80-87
Derivano da disposizioni scaturenti dal DPR 547/1955 e dalle norme di buona
tecnica esistenti.                                                              31
TITOLO IV: CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(allegati X-XXIII)
CAPO I: Misure per la sicurezza e la salute artt. 88-104
Rappresenta un articolato derivante dal DL 494/96, di recepimento della
direttiva 92/57/CE, e da una serie di allegati del DPR 222/2003.

CAPO II: Norme per la prevenzione infortuni (cantieri e lavori in quota)
Sez. 1 Campo di applicazione artt. 105-107
Sez. 2 Disposizioni generali artt. 108-117
Sez. 3 Scavi e fondazioni artt. 118-121
Sez. 4 Ponteggi e impalcature in legname artt. 122-130
Sez. 5 Ponteggi fissi artt. 131-138
Sez. 6 Ponteggi movibili artt. 139-140
Sez. 7 Costruzioni edilizie artt. 141-149
Sez. 8 Demolizioni artt. 150-15
Sez. 9 Sanzioni artt. 157-160
Rappresenta un articolato derivante dal DPR 547/55, DPR 164/56, DL 494/96, DL
626/94, DL 235/2003, e da una serie di allegati derivanti da decreti del Ministero
del Lavoro.

                                                                               32
TITOLO V: SEGNALETICA DI SICUREZZA (allegati
XXIV-XXXII)
CAPO I: Disposizioni generali artt. 161-164
CAPO II: Sanzioni artt. 165-166
Corrisponde al DL 493/1996 di attuazione della direttiva 92/58/CEE.

TITOLO VI: MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI
(all. XXXIII)
CAPO I: Disposizioni generali artt. 167-169
CAPO II: Sanzioni artt. 170-171
Corrisponde al titolo V del DL 626 in attuazione della direttiva 90/269/CEE.

TITOLO VII: ATTREZZATURE MUNITE DI VDT (allegato
XXXIV)
CAPO I: Disposizioni generali artt. 172-173
CAPO II: Obblighi DDL, dirigenti e preposti artt. 174-177
CAPO III: Sanzioni artt. 178-179
Corrisponde al titolo VI del DL 626 in attuazione della direttiva 90/270/CEE
                                                                        33
TITOLO VIII: AGENTI FISICI

CAPO I: Disposizioni generali artt. 180-186
CAPO II: Rischi di esposizione al rumore artt. 187-198
Corrisponde al titolo V-bis del DL 626 in attuazione della direttiva
2003/10/CE
CAPO III: Rischi di esposizione a vibrazioni (allegato XXXV)
artt. 199-205
Corrisponde al DL 187/2005 di attuazione della direttiva 2002/44/CE
CAPO IV: Rischi da campi elettromagnetici (allegato XXXVI)
artt. 206-212
Corrisponde al DL 257/2007 di attuazione della direttiva 2004/40/CE
CAPO V: RISCHI DA RADIAZIONI OTTICHE (allegato XXXVII)
artt. 213-218
Dà attuazione alla direttiva 2006/25/CE
CAPO VI: Sanzioni artt. 219-220

                                                                 34
TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I: Agenti chimici (all. XXVIII-XLI) artt. 221-232
Corrisponde al titolo VII-bis del DL 626 introdotte dal DL 25/2002, di
attuazione della direttiva 98/24/CE

CAPO II: Cancerogeni e mutageni (allegato XLII-XLIII)
Sez. 1 Disposizioni generali artt. 233-234
Sez. 2 Obblighi del DDL artt. 235-241
Sez. 3 Sorveglianza sanitaria artt. 242-245
Corrisponde al titolo VII del DL 626 sostituito dal DL 66/2000, di attuazione
delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la 90/394/CE

CAPO III: Rischi da amianto
Sez. 1 Disposizioni generali artt. 246-247
Sez. 2 Obblighi del DDL artt. 248-261
Corrisponde al DL 257/2006, di attuazione della direttiva 2003/18/CE
CAPO IV: Sanzioni artt. 262-265
                                                                         35
TITOLO X: ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
(allegati XLIV-XLVIII)
CAPO I: Disposizioni generali artt. 266-270
CAPO II: Obblighi del DDL artt. 271-278
CAPO III: Sorveglianza sanitaria artt. 279-281
CAPO IV: Sanzioni artt. 282-286
Corrisponde al titolo VIII del DL 626, di attuazione della direttiva 90/679/
CE

TITOLO XI: PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
(allegati XLIX-LI)
CAPO I: Disposizioni generali artt. 287-288
CAPO II: Obblighi del DDL artt. 289-296
CAPO IV: Sanzioni art. 297
Corrisponde al titolo VIII-bis del DL 626, introdotto dall articolo 2 del DL
233/2003 che ha recepito la direttiva 99/92/CE

                                                                          36
TITOLO XII: DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA
PENALE E DI PROCEDURA PENALE artt. 298-303
Art.   298.
          Principio di specialità
Art.   299.
          Esercizio di fatto di poteri direttivi
Art.   300.
          Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art.   301.
          Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e
          seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
Art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola
pena dell'arresto
Art. 303. Circostanza attenuante

TITOLO XIII: DISPOSIZIONI FINALI artt. 304-305
Art. 304. Abrogazioni
Art. 305. Clausola finanziaria

                                                                       37
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