Le novità sulla disciplina della previdenza complementare Problematiche comunitarie - ODCEC Roma
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Le novità sulla disciplina della previdenza complementare Problematiche comunitarie Le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita L’erogazione di prestazioni in forma di rendita LTC Il trattamento fiscale della prestazione nella forma della controassicurazione Duccio Andrea Donati Roma, 27 settembre 2018 COMMISSIONE “IMPOSTE DIRETTE ALTRI REDDITI”
Le prestazioni dei Fondi Pensione Le prestazioni in rendita La tassazione della rendita La rendita con controassicurazione La tassazione Rendita aggiuntiva per stato di non autosufficienza (LTC) Prestazioni possibili - Finanziamento della prestazione Esenzione da tassazione Le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita Aspetti peculiari
La prestazione in rendita Forme pensionistiche complementari - Componenti della raccolta netta (dati di flusso 2017; importi in milioni di euro) Fondi Fondi PIP Fondi preesistenti Totale negoziali aperti “nuovi” Contributi per le prestazioni 4.787 1.912 3.779 4.058 14.874 di cui: TFR 2.955 550 1.662 657 5.832 Uscite gestione previdenziale 2.414 630 3.281 672 7.607 - anticipazioni 892 221 762 198 2.074 - riscatti 770 169 1.055 77 2.173 - erogazioni in capitale 736 213 788 391 2.635 - trasformazioni in rendita 16 27 185 6 234 - rendite erogate direttamente - - 676 - 676 Trasferimenti netti 39 104 -229 115 - Raccolta netta 2.412 1.385 269 3.501 7.267 Per memoria: Rendite erogate da imprese di 2 5 48 .. 56 assicurazione Fonte: relazione annuale 2017 Covip
La tassazione della prestazione in rendita = prestazione M1 M2 M3 pensionistica 31.12.2000 31.12.2006 K1 capitale K2 capitale K3 capitale R1 rendita R2 rendita R3 rendita R1: tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita R2: tassazione ordinaria della rendita (al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti) R3: tassazione a titolo d'imposta 15% della rendita (al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti) ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione (min 9%)
La prestazione in rendita Definizione Prestazione in rendita (art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 252/05) Consiste nel pagamento periodico di una somma calcolata applicando i «coefficienti di conversione» alla posizione individuale accumulata. E’ erogata dal momento di accesso alla prestazione e per tutta la durata della vita (rendita vitalizia). • Rendita vitalizia • Rendita certa e successivamente vitalizia • Rendita vitalizia reversibile Tipologie rendite • Rendita vitalizia con controassicurazione • Rendita vitalizia maggiorata in caso di pensionistiche insorgenza di non autosufficienza
La controassicurazione Definizione La controassicurazione è una clausola contrattuale prevista nelle assicurazioni sulla vita in cui non è certo il verificarsi dell'evento assicurato che consente la restituzione in tutto o in parte dei premi precedentemente versati. La rendita vitalizia controassicurata è una rendita corrisposta finché il titolare è in vita. Al decesso ai soggetti beneficiari viene corrisposto capitale residuo, pari alla differenza, se positiva, tra il capitale di fine periodo, rivalutato fino alla ricorrenza annuale della rendita che precede il decesso, e le rate corrisposte Utilizzo nel caso di rendite pensionistiche
La rendita vitalizia controassicurata La rendita è erogata finché l’aderente è in vita e, al suo decesso, l’eventuale importo del In caso di montante residuo è corrisposto ai beneficiari (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 252/05) convenzione alternativamente: assicurativa il sostituto - in un’unica soluzione; d’imposta è la - In rate di rendita. Compagnia Consente di garantire l’erogazione di un montante ai beneficiari designati nei fondi pensione. Trattamento fiscale Unica soluzione: il capitale residuo proporzionalmente riferibile a M1, M2 e M3 è tassato come le somme (riscatti) percepite dagli eredi in caso di morte dell’iscritto prima della maturazione dei requisiti pensionistici (par. 4.4. Circolare A.E. n.70/E/2007) M1 + M2= tassazione separata con aliquota interna (no aliquota TFR per vecchio iscritto) M3 = ritenuta a titolo d’imposta 15% riducibile Rate di rendita: tassazione secondo il periodo di formazione (cfr. slide 4) Le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse da imposta di successione (par. 4.4 Circolare n. 70/E)
Le prestazioni aggiuntive LTC L’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 252/05 consente di erogare eventuali prestazioni per invalidità e premorienza per le quali vanno “in ogni caso stipulate apposite convenzioni con compagnie assicurative”. In tal caso, rimane ferma la specifica disciplina fiscale dei contributi previdenziali (art. 2 del D.M. finanze 22 dicembre 2000). In caso di non autosufficienza dell’aderente in fase di erogazione della rendita, è riconosciuta una maggiorazione della rendita vitalizia fino a quando l’aderente è in vita. Consente di garantire l’erogazione di una rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza sopravvenuta dell’aderente. Trattamento fiscale La rendita non è soggetta a tassazione trattandosi di prestazione avente carattere risarcitorio derivante dalla non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (art. 6, comma 2, TUIR; circolare n. 29/E del 2001 par. 1.5 del terzo capitolo)
Finanziamento delle prestazioni LTC Importo deducibile annuo € 5.164,57 Contributi FPC Importo illimitato se conversione premio produttività beneficio fiscale? Importo deducibile annuo € 3.615,20 se non separato Contributi Cassa di Assistenza Importo illimitato se conversione premio produttività Copertura familiare Premi di polizza versati dal Qualsiasi importo datore di lavoro (art. 51, Non concorre alla determinazione del reddito di lavoro comma 2, f-quater TUIR) dipendente D.M. 27/10/2009
Strumento di pianificazione successoria In caso di morte dell’aderente prima dell’accesso alla prestazione, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati (art. 14, c. 3, D.Lgs. 252/05) La posizione è attribuita agli eredi solo laddove non risulti una diversa volontà; l’aderente può designare beneficiari diversi dagli eredi e definirne le quote il diritto al riscatto della posizione è iure proprio (orientamento COVIP del 15/7/2008) la prestazione pensionistica non è tassabile ai fini dell’imposta sulle successioni.
L’utilizzo dei PIP Strumento flessibile con adesione su base individuale Utilizzato frequentemente come forma pensionistica complementare aggiuntiva Esenzione da bollo Forme pensionistiche complementari - Iscritti con posizioni multiple (dati di fine 2017) Fondi PIP Fondi negoziali Fondi aperti Totale preesistenti “nuovi” Fondi pensione negoziali 36.262 68.071 8.561 210.256 323.150 Fondi pensione aperti 24.495 21.073 83.396 197.035 Fondi pensione preesistenti 27.041 23.273 79.422 PIP “nuovi” 102.668 419.593 Totale iscritti con posizioni 614.108 doppie Totale iscritti con posizioni almeno triple 46.853 Totale iscritti con posizioni multiple 660.961 Fonte: relazione annuale 2017 Covip
Grazie per la vostra attenzione…
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