Cassa pensione UPC (Svizzera) - Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1 gennaio 2017
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Cassa pensione UPC (Svizzera) Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1 gennaio 2017
Sintesi del Regolamento Cassa pensione UPC (Svizzera) Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento Salario annuo assicurato Art. 6 namento e dell'aliquota di conversione in vigore (cfr. Appendice 5). Salario annuo, al netto dell’importo di coordinamento (cfr. Appendice 5). Rendita transitoria AVS pari alla rendita di vecchiaia AVS. Finanziamento Art. 7 Rendita per figli di pensionati: 20% della Contributo di risparmio (CR) in % del rendita di vecchiaia corrente. salario annuo assicurato Prestazioni in caso di invaliditàArt. 14 - Piano di risp. "Mini" (disponibile limitata- Art. 16 mente, cfr. Art. 46 Disposizioni transitorie) Rendita di invalidità: è pari al capitale di Età Dipen- Datore Totale vecchiaia proiettato (non remunerato), dente di lavoro CR convertito con l’aliquota di conversione 25 - 34 4.3 6.5 10.8 prevista dal regolamento, fino a un mas- 35 - 44 6.0 9.0 15.0 simo del 60% del salario annuo assicura- 45 - 54 7.4 11.1 18.5 to, e a partire da 2 anni dopo l’ingresso nella Cassa pensione pari al 60% del sala- Piano di risp. "Standard" rio annuo assicurato. Età Dipen- Datore Totale Rendita per figli di invalidi: 20% della ren- dente di lavoro CR dita d’invalidità corrente. 20 - 24 4.0 4.5 8.5 Esenzione dal pagamento dei contributi 25 - 34 5.3 6.5 11.8 dopo la conclusione della protrazione del 35 - 44 7.0 9.0 16.0 pagamento del salario o dopo 45 - 54 8.4 11.1 19.5 l’esaurimento dell’indennità giornaliera. 55 - 65 10.2 13.8 24.0 Prestazioni in caso di morte Art. 17 Piano di risp. "Maxi" - Art. 21 Età Dipen- Datore Totale Rendita per il coniuge / per il partner: vita- dente di lavoro CR lizia pari al 40% del salario annuo assicu- 20 - 24 4.5 4.5 9.0 rato al momento del decesso. 25 - 34 6.3 6.5 12.8 Rendita per orfani: 20% della rendita 35 - 44 8.0 9.0 17.0 d’invalidità assicurata o in corso o della 45 - 54 9.4 11.1 20.5 rendita di vecchiaia in corso. 55 - 65 11.2 13.8 25.0 Contributo supplementare (CS) in % Capitale in caso di morte pari al 100% del del salario annuo assicurato: capitale di risparmio disponibile, meno il valore contante di tutte le rendite e le li- Età Dipen- Datore Totale quidazioni scaturite dal decesso. dente di lavoro CS Prestazioni all'uscita Art. 22 - Art. 25 18 - 65 1.4 2.1 3.5 Capitale di risparmio: in caso di uscita è Prestazioni di vecchiaia Art. 10 - Art. 13 dovuto il capitale di risparmio ai sensi dell’Art. 8. Pensionamento anticipato possibile a par- tire dall’età di 58 anni; pensionamento dif- Promozione della proprietà d'abitazione ferito possibile fino a 70 anni. Art. 29 Capitale di vecchiaia o rendita di vec- Prelievo anticipato o costituzione in pegno chiaia. La conversione del capitale di vec- delle prestazioni previdenziali per chiaia in una rendita di vecchiaia viene l’acquisto o la costruzione di un’abitazione effettuata in funzione dell'età di pensio- di proprietà ad uso proprio. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Indice Indice A. Disposizioni generali 1 Art. 1 Nome e finalità 1 Art. 2 Persone assicurate, requisiti di affiliazione 1 Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute 3 Art. 4 Età, età di pensionamento 4 Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione 4 Art. 6 Salario annuo assicurato 4 B. Finanziamento 6 Art. 7 Contributi 6 Art. 8 Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari 7 Art. 9 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni 8 C. Prestazioni di vecchiaia 10 Art. 10 Rendita di vecchiaia 10 Art. 11 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia 11 Art. 12 Rendita transitoria AVS 11 Art. 13 Rendita per figli di pensionati 12 D. Prestazioni in caso di invalidità 13 Art. 14 Rendita di invalidità 13 Art. 15 Rendita per figli di invalidi 14 Art. 16 Rendita sostitutiva AI 14 E. Prestazioni in caso di decesso 15 Art. 17 Rendita per il coniuge 15 Art. 18 Rendita per il partner 17 Art. 19 Rendita per il coniuge divorziato 18 Art. 20 Rendita per orfani 18 Art. 21 Capitale in caso di decesso 19 F. Prestazioni di uscita 20 Art. 22 Esigibilità della prestazione di uscita 20 Art. 23 Entità della prestazione di uscita 20 Art. 24 Impiego della prestazione di uscita 21 Art. 25 Verificarsi di un evento assicurato dopo l’uscita 21 G. Divorzio 22 Art. 26 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza 22 Art. 27 Compensazione della previdenza prima dell'età di pensionamento 23 Art. 28 Compensazione della previdenza in caso di pensionati di vecchiaia, rendita divorzile 23 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Indice Cassa pensione UPC (Svizzera) H. Finanziamento della proprietà d'abitazione 24 Art. 29 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione 24 I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni 26 Art. 30 Coordinamento delle prestazioni previdenziali 26 Art. 31 Regresso e subrogazione 27 Art. 32 Obbligo di anticipo, richiesta di restituzione e casi eccezionali 27 Art. 33 Cessione, costituzione in pegno e compensazione 28 Art. 34 Adeguamento al rincaro delle rendite correnti 28 Art. 35 Disposizioni comuni 28 Art. 36 Limitazione della responsabilità 29 Art. 37 Liquidazione parziale e liquidazione totale 29 J. Organizzazione, amministrazione e controllo 30 Art. 38 Consiglio di fondazione 30 Art. 39 Direzione operativa, esercizio 31 Art. 40 Ufficio di revisione, esperto 31 Art. 41 Obbligo di informazione e di notifica 31 Art. 42 Obbligo di riservatezza 32 Art. 43 Equilibrio finanziario, misure di risanamento 32 K. Disposizioni transitorie e finali 34 Art. 44 Entrata in vigore, modifiche 34 Art. 45 Lacune nel Regolamento, controversie 34 Art. 46 Disposizioni transitorie 34 L. Terminologia e abbreviazioni 36 M. Appendici al Regolamento di previdenza 38 Anhang 1 Entità dei contributi Anhang 2 Riscatto di ulteriori prestazioni Anhang 3 Riscatto ai fini del pensionamento anticipato Anhang 4 Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS Anhang 5 Importi limite, aliquote di conversione e tassi d’interesse Anhang 6 Domanda di prelievo in capitale della rendita di vecchiaia Anhang 7 Dichiarazione relativa alla ripartizione del capitale di decesso Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Disposizioni generali A. Disposizioni generali Art. 1 Nome e finalità 1 Scopo Con il nome di Cassa pensione UPC (Svizzera) opera una Fondazione che ha come finalità la tutela dalle conseguenze eco- nomiche di età, decesso e invalidità per i dipendenti e le dipendenti della UPC Svizzera Sagl e delle aziende con cui la Fondazione stessa ha sottoscritto un contratto di affiliazione, nonché per i loro parenti e superstiti, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previden- za professionale (LPP). 2 Cassa pensione La Fondazione gestisce una cassa pensione. I diritti e i doveri dei benefi- ciari della Cassa pensione e del datore di lavoro sono disciplinati dal presente Regolamento. 3 Struttura La Cassa pensione si compone di un'assicurazione preliminare e di un'as- sicurazione principale. L’assicurazione preliminare è un’assicurazione di puro rischio che copre i ri- schi di decesso e di invalidità prima del compimento del 20° anno di età. L’assicurazione principale decorre dal compimento del 20° anno di età e pre- senta le seguenti componenti: a. un fondo di risparmio gestito dalla Cassa pensione; b. un’assicurazione per i rischi di decesso e invalidità. 4 Registrazione ai La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è sensi della LPP iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'art. 48 LPP. Eroga come minimo le prestazioni conformi alla LPP. La Cassa pensione è soggetta alla vigilanza del Canton Zurigo. 5 Fondo di garan- Ai sensi dell'art. 57 LPP la Fondazione è affiliata al Fondo di garanzia e lo zia finanzia tramite un contributo annuo stabilito dal Consiglio federale. 6 Misure di riassi- La Fondazione può decidere di riassicurare parzialmente o integralmente le curazione prestazioni presso una compagnia di assicurazione sulla vita soggetta alla vigilanza in campo assicurativo in Svizzera. Art. 2 Persone assicurate, requisiti di affiliazione 1 Cerchia delle Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti della upc ca- persone assicu- blecom Sagl e delle aziende con cui la Cassa stessa ha sottoscritto un con- rate tratto di adesione, a condizione che essi presentino un salario annuo superio- re alla soglia di ingresso, pari a 6/8 della rendita massima di vecchiaia AVS (cfr. Appendice 5). È fatto salvo quanto disposto dal cpv. 2. Per le persone con un grado di occupazione parziale o parzialmente invalide, tale soglia di ingresso viene adeguata attraverso una riduzione in funzione del grado di occupazione rispettivamente della capacità lavorativa. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017 1
Disposizioni generali Cassa pensione UPC (Svizzera) 2 Condizioni di Non vengono affiliati alla Cassa pensione: esclusione a. i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età; b. i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l’età di pensionamento (Art. 4); c. i dipendenti che sono titolari di un contratto di lavoro di durata massi- ma pari a 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato per una durata superiore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stato convenuto tale prolungamento. Se più im- pieghi successivi durano in totale per oltre 3 mesi e nessuna interru- zione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° me- se totale di lavoro. Se tuttavia prima del primo inizio del lavoro si pat- tuisce che la durata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in to- tale i 3 mesi, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro; d. i dipendenti che esercitano un'attività secondaria e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che esercitano un'attività lavorativa indipendente come attività principale; e. le persone che ai sensi dell'AI hanno un grado di invalidità di almeno il 70% nonché le persone che ai sensi dell'art. 26a LPP continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso il precedente istituto di pre- videnza; f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi la- voreranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertu- ra sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esenzione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non trova applicazione per le persone che risultano assoggettate alla legi- slazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto di- sposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento. 3 Discesa al di Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell’importo definito come soglia sotto della soglia d’ingresso e una persona non sia pertanto più soggetta all’assicurazione ob- di ingresso bligatoria ai sensi del presente Regolamento, il diritto alle prestazioni regola- mentari si estingue. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di ri- sparmio senza contributi ai sensi dell’Art. 8 per un periodo massimo di 2 anni. Qualora subentri un caso di previdenza, il capitale di risparmio viene erogato. I diritti maturati si basano per analogia sulle disposizioni del presente Rego- lamento. 4 Assicurazione La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i di- facoltativa pendenti a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono pres- so altri datori di lavoro. Eventuali eccezioni devono essere stabilite dal Consi- glio di fondazione secondo criteri oggettivi. 5 Assicurazione La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione per i dipendenti il esterna cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita. Dietro richiesta del datore di lavoro, il Consiglio di fondazione può proseguire secondo criteri oggettivi il rapporto previdenziale in essere per una persona assicurata il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tuttavia fino a un massimo di 2 anni. Tale rapporto previdenziale deve essere disciplinato in un apposito contratto tra la Cassa pensione e la persona assicurata esternamente. 2 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Disposizioni generali 6 Congedo non In caso di congedo non retribuito l'assicurazione rimane in vigore in modo retribuito invariato nella misura in cui per la durata di tale congedo i contributi continuino a essere versati senza alcuna riduzione, tuttavia fino a un massimo di 12 me- si. Qualora invece venga interrotto il pagamento dei contributi, la copertura assicurativa rimane in essere soltanto per il primo mese dopo l’ultimo paga- mento dei contributi. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui al cpv. 3. Art. 3 Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute 1 Accertamento Dopo l’inizio del rapporto di lavoro, i collaboratori da affiliare alla previden- dello stato di za sono tenuti a presentare una dichiarazione circa il proprio stato di salute salute mediante un apposito formulario messo a disposizione dalla Cassa pensione. Fino alla presentazione di questa dichiarazione sullo stato di salute, la coper- tura previdenziale risulta pari a quella fornita dalle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. La Cassa pensione si riserva la facoltà di presentare la di- chiarazione al proprio medico di fiducia per un'ulteriore perizia oppure, sulla base delle indicazioni riportate nella dichiarazione, può predisporre a proprie spese l'effettuazione di un'ulteriore visita medica. La copertura previdenziale per le ulteriori prestazioni risulta definitiva non appena la Cassa pensione ha confermato l’affiliazione senza riserve. 2 Riserva Alla luce dell'esito relativo all'esame dello stato di salute, la Cassa pensio- ne può formulare una riserva per motivi di salute in relazione alle prestazioni di rischio, la quale tuttavia può protrarsi per un periodo massimo di 5 anni, con decorrenza a partire dall'ingresso nella Cassa pensione. Qualora in tale arco di tempo si verifichi un caso di prestazione la cui causa è riconducibile alla riserva, le prestazioni di rischio a carico della Cassa pensione vengono ridotte vita natural durante, con una limitazione alle sole prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. Viene inoltre corrisposta la parte della prestazione di ingres- so che eccede il valore in contanti di queste prestazioni di rischio. 3 Riserve pregres- Sulle prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita appor- se tata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previden- za. In tal caso è tuttavia necessario tenere conto del periodo già trascorso per la riserva presso il precedente istituto di previdenza. 4 Patologie pre- Qualora si verifichi un caso di previdenza prima che la Cassa pensione gresse abbia comunicato un'affiliazione senza riserve, essa ha la facoltà di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle obbligatorie ai sensi della LPP, nella misura in cui tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortu- ni di cui il dipendente soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali è soggetto a ricadute a seguito di pregresse patologie, nonché per malattie e infermità in corso. 5 Pregressa inca- Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente pacità al lavoro non sia pienamente abile al lavoro senza tuttavia risultare invalido ai sensi della LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al decesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio conformemente al presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro il dipendente fosse assicurato presso un altro istituto di previdenza, questo è chiamato a rispondere per l'e- rogazione delle rispettive prestazioni. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017 3
Disposizioni generali Cassa pensione UPC (Svizzera) Art. 4 Età, età di pensionamento 1 Età L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'an- no di nascita. 2 Età di pensiona- L'età di pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo al mento compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. È pos- sibile un pensionamento anticipato o differito. 3 Età in caso di L'età determinante per il calcolo in caso di riscatto corrisponde alla diffe- riscatto renza tra l'anno del riscatto e l'anno di nascita. L'età determinante per la de- e di pensiona- terminazione dell'aliquota di conversione viene calcolata in modo esatto in mento anni e mesi. A tale scopo non viene invece considerato il periodo che intercor- re tra il compimento del compleanno fino al primo del mese successivo. Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione 1 Inizio La copertura assicurativa decorre a partire dall'inizio del rapporto di lavoro, tuttavia al più presto nel momento in cui le condizioni di affiliazione ai sensi dell'Art. 2 risultano adempiute. 2 Fine La copertura assicurativa termina con la risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente in caso di discesa al di sotto della soglia d'ingresso ai sensi dell'Art. 2 cpv. 1, nella misura in cui non sussistano diritti a prestazioni di pre- videnza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall’Art. 22 all’Art. 25. 3 Affiliazione L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha inizio il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età mentre l'affiliazione all'assicurazione principa- le inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno di età. 4 Copertura suc- Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata conti- cessiva nua a godere della copertura dei rischi di morte e di invalidità per un periodo di un mese. Qualora tale persona sia assoggettata a un nuovo rapporto previ- denziale prima che decorra tale termine, la competenza passa al nuovo istitu- to di previdenza. Art. 6 Salario annuo assicurato 1 Salario annuo Il salario annuo è pari al salario annuo notificato (reddito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza spese). Non vengono invece conteggiate le componenti salariali di carattere occasionale, come indennità per lavoro a tur- ni, regali per anniversari di servizio o pagamenti di bonus a carattere straordi- nario. 2 Importo di coor- L'importo di coordinamento è pari al 30% del salario annuo, tuttavia fino a dinamento concorrenza di 7/8 della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5). 3 Salario annuo Il salario annuo assicurato corrisponde alla parte del salario annuo ecce- assicurato dente l'importo di coordinamento. 4 Massimo/ Il salario annuo assicurato è limitato e ammonta almeno a 1/8 della rendita minimo di vecchiaia massima AVS. È limitato a 7,5 volte l’importo della rendita di vec- chiaia massima AVS (cfr. Appendice 5). 5 Ingresso infran- Il salario annuo si calcola per l'anno intero. In caso di ingresso infrannuale, nuale tale importo viene calcolato mediante proiezione sull'intero anno. 4 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Disposizioni generali 6 Adeguamenti Il salario annuo viene adeguato allo stato attuale in data 1° aprile, tenendo salariali tuttavia in debita considerazione eventuali variazioni concordate per l'anno corrente. Per le persone completamente inabili al lavoro o completamente invalide non sono tuttavia previsti adeguamenti. Qualora si verifichi un caso di assicurazione, vengono revocati gli adeguamenti eventualmente non dovuti. In caso di aumenti sostanziali del salario annuo assicurato, può trovare appli- cazione per analogia l’Art. 3. 7 Adeguamenti Per le persone impiegate a tempo parziale e parzialmente invalide, il mas- degli importi simo salariale e l'importo di coordinamento vengono adeguati tramite corri- limite spondente riduzione in funzione del grado di occupazione rispettivamente dell'incapacità al lavoro. 8 Diritti acquisiti Le persone assicurate il cui salario annuo si riduce al massimo della metà dopo il 58° anno dopo il compimento del 58° anno di età possono richiedere mediante apposita di età domanda scritta il mantenimento del precedente salario annuo assicurato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Per questa quota salariale che continua ad essere assicurata, la persona assicurata deve versare anche i contributi del datore di lavoro. Il prolungamento dell'assicurazione sul prece- dente salario annuo non è possibile se la persona assicurata percepisce già prestazioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale). 9 Adeguamento Qualora una persona assicurata venga dichiarata invalida, la previdenza del salario in viene ripartita secondo la graduazione della rendita ai sensi dell'Art. 14 cpv. 4 caso di invalidità in una parte passiva corrispondente al grado di invalidità, per la quale non vengono effettuati adeguamenti salariali, e una parte attiva corrispondente al residuo grado di capacità al guadagno, per la quale eventuali adeguamenti salariali sono possibili conformemente alle disposizioni del presente articolo. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017 5
Finanziamento Cassa pensione UPC (Svizzera) B. Finanziamento Art. 7 Contributi 1 Inizio dell’obbligo L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della di contribuzione persona assicurata decorre dal giorno dell'affiliazione alla Cassa pensione. 2 Fine dell’obbligo L'obbligo di versamento dei contributi termina: di contribuzione a. con l'uscita dalla Cassa pensione; b. con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia; c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso; d. con la conclusione della protrazione del pagamento del salario o con l'esaurimento dell'indennità giornaliera; tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento. 3 Contributi com- I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti due componenti: plessivi a. contributi di risparmio e b. contributi supplementari. 4 Contributi di I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di risparmio risparmio. 5 Contributi sup- I contributi supplementari vengono utilizzati per il finanziamento: plementari a. della copertura del rischio di decesso, invalidità e longevità b. dei contributi al Fondo di garanzia; c. delle spese amministrative e degli altri costi. I contributi supplementari non vengono restituiti in caso di risoluzione del rap- porto di lavoro. 6 Importo dei con- L’importo dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicu- tributi rata è definito nell'Appendice 1. La persona assicurata può scegliere una volta all'anno, rispettivamente il 1° gennaio, tra i contributi di risparmio dei piani di risparmio "Standard" oppure "Maxi". Essa è tenuta a informare la Cassa pen- sione della scelta al più tardi entro il 30 novembre precedente. 7 Riduzione sala- In caso di prolungamento dell'assicurazione sul precedente salario assicu- riale dopo il 58° rato annuo dopo una riduzione salariale avvenuta dopo il 58° anno di età (cfr. anno di età Art. 6 cpv. 8) i contributi di risparmio e i contributi supplementari aggiuntivi nonché eventuali contributi di risanamento ai sensi dell'Art. 43 cpv. 4 sono a carico del dipendente. 8 Trattenute sala- Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo com- riali plessivo dei contributi, detraendo dal salario della persona assicurata la parte di competenza di quest'ultima. I contributi vanno pagati a cadenza mensile. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un adeguato interesse di mora. 6 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Finanziamento 9 Esonero dal Qualora una persona assicurata risulti ininterrottamente incapace al gua- pagamento dei dagno a seguito di malattia o infortunio per un periodo di 3 mesi, a partire dal contributi 4° mese – al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento del salario – i contributi a suo carico e a carico del datore di lavoro si riducono in base al grado di incapacità al guadagno determinante per il calcolo della rendita di invalidità. I contributi di risparmio per l'esenzione dai contributi si orientano al piano di risparmio "Standard". Art. 8 Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari 1 Conto di rispar- Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata. mio 2 Costituzione del Al capitale di risparmio vengono accreditati: capitale di ri- sparmio a. i contributi di risparmio; b. le prestazioni d'ingresso; c. i rimborsi nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazione; d. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio; e. eventuali importi di riscatto, nonché f. gli interessi maturati. Al capitale di risparmio vengono addebitati: a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abita- zione; b. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio. La somma di questi parametri dà il capitale di risparmio. 3 Conti di rispar- Gli importi per il riscatto in vista del pensionamento anticipato oppure per la mio straordinari rendita transitoria AVS vengono accreditati rispettivamente su un apposito conto di risparmio straordinario. A tale conto si applica per analogia il cpv. 2. 4 Tasso d'interes- Il tasso d'interesse per l'esercizio concluso viene fissato annualmente dal se Consiglio di fondazione in base alla situazione finanziaria. Il Consiglio di fon- dazione determina altresì il tasso d’interesse per i pagamenti infrannuali (casi di previdenza) dell’esercizio in corso. 5 Remunerazione L'interesse viene calcolato in base al livello dei conti di risparmio rilevato alla fine dell'anno precedente e viene accreditato alla fine dell'anno civile. 6 Remunerazione Qualora venga apportata una prestazione di uscita o effettuato un riscatto, pro rata si verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni di capitale per il finanziamento della proprietà d'abitazione o a seguito di divorzio, ovvero qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli interessi maturati nell’anno in corso vengono calcolati pro rata temporis. 7 Gestione del Il conto di risparmio viene ripartito in una parte d’invalidità passiva e in una capitale di ri- parte attiva, in funzione della graduazione delle rendite di cui all'Art. 14 cpv. 4. sparmio in caso di invalidità Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017 7
Finanziamento Cassa pensione UPC (Svizzera) 8 Avere di vec- La Cassa pensione stabilisce l'entità della quota dell'avere di vecchiaia ai chiaia LPP sensi della LPP rispetto al capitale di risparmio complessivo in conformità ai cpv. 2 e 3. La remunerazione dell'avere di risparmio LPP viene effettuata al tasso di interesse minimo conformemente all'Art. 12 LPP. Art. 9 Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni 1 Prestazione Le prestazioni di uscita di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli averi di d'entrata conti o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono essere apportate alla Cassa pensione come prestazione d'entrata. L’intero importo viene accreditato al conto di risparmio con valuta nella data di trasfe- rimento. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una con- ferma relativa al bonifico integrale di tutte le prestazioni di uscita. 2 Riscatto ai fini Una persona assicurata abile al lavoro che non raggiunge le prestazioni delle prestazioni massime può riscattare le prestazioni previdenziali aggiuntive in qualsiasi massime momento prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto del cpv. 7 sgg. e tenendo in considerazione un eventuale conteggio degli averi rive- nienti da precedenti rapporti di previdenza e presenti nel pilastro 3a ai sensi dell'art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dall'Appendice 2. 3 Riscatto ai fini Dopo che una persona assicurata attiva ha riscattato integralmente le pre- del pensiona- stazioni previdenziali mancanti ai sensi del cpv. 2, essa può altresì riscattare mento la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato (cfr. Appendi- anticipato ce 3). In caso di un ulteriore riscatto in un momento successivo, vengono te- nuti in considerazione gli acquisti previsti (incl. interessi). Al fine di conseguire un riscatto integrale della riduzione di rendita per una determinata età di pen- sionamento, il capitale di risparmio accumulato deve essere costantemente verificato in base all’apposito valore tabellare e all’attuale salario annuo assi- curato, effettuando eventualmente un ulteriore riscatto. Ai fini del riscatto di questi averi di previdenza si tiene un apposito conto. 4 Prosecuzione Qualora la rendita di vecchiaia risultante tenendo in considerazione il conto dell'attività lavo- di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato superi di oltre il rativa 5% la rendita di vecchiaia assicurata al raggiungimento dell’età pensionabile, dopo il riscatto ai derivante dal conto di risparmio, entrano in vigore i seguenti provvedimenti: fini del pensio- namento antici- a. il dipendente e il datore di lavoro interrompono il versamento dei con- pato tributi, ad eccezione dei contributi supplementari ai sensi dell’Art. 7 cpv. 5 e di quelli di risanamento ai sensi dell’Art. 43 cpv. 4 lett. a; b. l'aliquota di conversione valida in tale momento viene bloccata. In caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia dovuta si stabilisce applicando l'aliquota di conversione bloccata; c. tutti i conti non vengono più remunerati. Devono essere tenuti in debita considerazione i superamenti del target di pre- stazione a seguito di modifiche del grado di occupazione o di conferimenti a seguito di divorzio. La rendita di vecchiaia assicurata all'età di pensionamento viene determinata sulla base del salario annuo assicurato massimo degli ulti- mi cinque anni. 8 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Finanziamento 5 Riscatto ai fini Una persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente la della rendita transitoria AVS o parti di essa conformemente alla tabella riportata rendita transitoria nell'Appendice 4. La rendita transitoria AVS viene erogata a partire dalla data AVS di pensionamento determinante ai fini del prefinanziamento, anche se la per- sona assicurata continua a lavorare oltre tale età di pensionamento. 6 Deducibilità La deducibilità fiscale del riscatto volontario ai sensi dei cpvv. 2, 3 e 5 deve fiscale essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità competenti. 7 Limitazioni Qualora vengano effettuati riscatti, le prestazioni risultanti non potranno essere percepite entro i 3 anni successivi sotto forma di capitale. Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo aver rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Le persone assicurate che hanno effettuato un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione possono effettuare nuova- mente riscatti volontari 3 anni prima della maturazione del diritto alle presta- zioni di vecchiaia, nella misura in cui il riscatto, unitamente ai prelievi anticipa- ti, non superi i diritti alle prestazioni previdenziali massime consentite. 8 Persone prove- Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai sta- nienti dall’estero te affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni successivi all'ingresso la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assicurato. 9 Partecipazione Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto. del datore di lavoro Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017 9
Prestazioni di vecchiaia Cassa pensione UPC (Svizzera) C. Prestazioni di vecchiaia Art. 10 Rendita di vecchiaia 1 Diritto Con il raggiungimento dell'età di pensionamento, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia. 2 Entità L’importo della rendita annua di vecchiaia è dato dal capitale di risparmio disponibile convertito attraverso l’apposita aliquota di conversione riportata nell'Appendice 5. Un eventuale avere di risparmio supplementare disponibile può essere parimenti percepito sotto forma di una rendita di vecchiaia con la stessa aliquota di conversione. 3 Pensionamento Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo del mese suc- anticipato cessivo al compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento antici- pato, a partire dalla conclusione del rapporto di lavoro la persona assicurata percepisce una rendita dalla Cassa pensione. 4 Riduzione della L'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato rendita di vec- corrisponde al capitale di risparmio moltiplicato per l'aliquota di conversione ai chiaia sensi dell'Appendice 5, maggiorato del conto di risparmio straordinario "Ri- scatto ai fini del pensionamento anticipato" al momento del pensionamento anticipato. 5 Pensionamento In caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa durante il periodo di parziale erogazione del pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiede- re un apposito pensionamento parziale nella misura in cui il salario annuo de- terminante si riduca di almeno un terzo. 6 Pensionamento Qualora una persona assicurata, d’intesa con il datore di lavoro, mantenga differito in essere il proprio rapporto di lavoro oltre l’età di pensionamento, essa può percepire le rate della rendita in contanti oppure accantonarle in modo fruttife- ro sul proprio conto di risparmio presso la Cassa pensione. Le rate di rendita accantonate comprensive degli interessi vengono corrisposte in un’unica so- luzione separata contestualmente alla conclusione definitiva del rapporto di lavoro, tuttavia al più tardi con il compimento del 70° anno di età. 7 Invalidità e pen- Qualora una persona assicurata divenga invalida dopo il periodo di pensio- sionamento namento anticipato o parziale, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'inva- lidità, bensì vengono erogate le prestazioni di vecchiaia. Durante il periodo di differimento non è dovuta alcuna prestazione d’invalidità. Qualora durante tale periodo la persona assicurata divenga invalida, vengono corrisposte le pre- stazioni di vecchiaia. 8 Decesso durante In caso di decesso durante il periodo di differimento del pensionamento, il pensionamento per le rendite di vecchiaia non percepite viene adottata una procedura analo- differito ga al capitale in caso di decesso ai sensi dell'Art. 21. 9 Condizioni del In caso di differimento dell’intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo differimento deve risultare pari ad almeno due terzi di quello che la persona assicurata percepiva al decorrere dell’età di pensionamento; in caso di differimento di metà della prestazione di vecchiaia, tale importo deve essere invece pari ad almeno un terzo. 10 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni di vecchiaia Art. 11 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia 1 Prelievo di capi- In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata può percepire il tale capitale di risparmio in contanti, incluso un eventuale capitale di risparmio straordinario o parti di esso. Tale prelievo di capitale comporta una corrispon- dente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il prelievo del capitale di vecchiaia comporta l'estinzione in misura proporzionale di tutti i relativi diritti regolamentari nei confronti della Cassa pensione. 2 Dichiarazione Un'apposita richiesta scritta in tal senso (cfr. appendice 6) deve essere scritta presentata al più tardi 3 mesi prima del raggiungimento dell’età di pensiona- mento ovvero al più tardi 3 mesi prima di un eventuale pensionamento antici- pato oppure differito. La richiesta ha carattere irrevocabile. 3 Consenso del Qualora la persona assicurata sia coniugata, la domanda è valida soltanto coniuge se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto. La Cassa pensione può richie- dere l’autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta. 4 Restrizioni Per i beneficiari di una rendita di invalidità, il prelievo di capitale è possibile soltanto se la persona assicurata ha presentato richiesta scritta in tal senso prima del verificarsi dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Art. 12 Rendita transitoria AVS 1 Diritto Dietro apposita richiesta, alle persone assicurate che optano per il pensio- namento anticipato viene concessa una rendita transitoria AVS di importo pari alla rendita di vecchiaia AVS massima al fine di compensare la prestazione di vecchiaia AVS mancante. 2 Inizio / fine La rendita transitoria AVS viene corrisposta a decorrere dall'età di pensio- namento determinante per il prefinanziamento e si estingue al raggiungimento della durata predefinita ai sensi del cpv. 3 o in caso di decesso della persona assicurata. In caso di decesso del beneficiario di una rendita sostitutiva AVS, tale rendita viene capitalizzata per la durata residua e corrisposta come capi- tale in caso di decesso ai sensi dell’Art. 21. 3 Entità, durata e L'importo e la durata della rendita transitoria AVS possono essere determi- finanziamento nati dalla persona assicurata stessa. La rendita transitoria AVS corrisponde al massimo all'importo della rendita di vecchiaia AVS massima al momento del pensionamento anticipato e viene erogata non oltre il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS. Essa viene finanziata attraverso una ridu- zione vita natural durante della rendita di vecchiaia oppure mediante i mezzi finanziari del conto di risparmio straordinario “Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS”. 4 Pensionamento In caso di pensionamento parziale, la rendita transitoria AVS eventualmen- parziale te già ridotta ai sensi dei cpvv. 1 e 3 viene ulteriormente diminuita in modo proporzionale al grado di pensionamento. 5 Adeguamento In caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS, la rendita transitoria AVS non viene parimenti incrementata. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017 11
Prestazioni di vecchiaia Cassa pensione UPC (Svizzera) Art. 13 Rendita per figli di pensionati 1 Diritto Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell’Art. 20. 2 Inizio / fine La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendi- ta di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1. 3 Entità La rendita per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di vecchiaia in corso. Le rendite per figli di pensionati vengono ridotte in modo proporzionale nella misura in cui assieme superano il 40% della rendita di vecchiaia in corso. 12 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni in caso di invalidità D. Prestazioni in caso di invalidità Art. 14 Rendita di invalidità 1 Diritto Hanno diritto alla rendita di invalidità le persone assicurate che ai sensi dell'AI sono invalide per almeno il 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero assicurate nella Cassa pensione. 2 Concessione Sulla base di un certificato redatto da un medico di propria designazione, il anticipata Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d’invalidità prima che gli assicurati percepiscano le prestazioni dell’AI. Il requisito a tale riguardo è che sia già stata effettuata la notifica dell’invalidità presso l’AI. Dopo la fine della protrazione del pagamento del salario o dopo l’estinzione di eventuali diritti a indennità giornaliere derivanti dall’assicurazione per perdita di salario, la rendi- ta d’invalidità viene corrisposta per un periodo massimo di due anni. Qualora dopo tale periodo non sia ancora stata presa alcuna decisione AI, la persona assicurata è tenuta a rimborsare le rendite corrisposte. 3 Grado di invalidi- Il grado di invalidità corrisponde a quello definito dall'AI. Per la parte so- tà vraobbligatoria della rendita di invalidità il Consiglio di fondazione può deroga- re dalla decisione dell’AI nella misura in cui il medico di fiducia della Cassa pensione attesti tale divergenza in un’apposita perizia. 4 Graduazione Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrispo- delle rendite sta una rendita di invalidità intera. Vi è il diritto a tre quarti di rendita in caso di invalidità di almeno il 60%, a metà rendita con un grado di invalidità di almeno il 50% e a un quarto di rendita con un grado di almeno il 40%. Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà diritto alla rendita di invalidità. 5 Inizio La rendita d’invalidità viene corrisposta a partire dall’inizio della rendita AI, tuttavia al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento del salario o all’esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell’assicurazione per perdita di salario. 6 Fine La rendita d’invalidità viene corrisposta per la durata dell’incapacità al gua- dagno, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ovvero fino al decesso della persona assicurata. 7 Entità In caso di invalidità totale, la rendita d’invalidità annua è pari al capitale di vecchiaia proiettato, costituito dall’avere di vecchiaia al momento del subentro dell’invalidità e dagli accrediti di vecchiaia futuri non remunerati secondo il piano di risparmio "Standard". Il capitale di vecchiaia proiettato viene converti- to in rendita con l’aliquota di conversione regolamentare ed è pari al massimo al 60% del salario annuo assicurato. Se, al momento dell’inizio dell’incapacità al lavoro che porta all’invalidità, la persona assicurata è assicurata da più di due anni presso la Cassa pensione, la rendita d’invalidità annua risulta pari al 60% del salario annuo assicurato. Per le persone assicurate che erano già assicurate nella Cassa pensione pri- ma del 1° settembre 2008, la rendita d’invalidità annua risulta pari al 60% del salario annuo assicurato. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017 13
Prestazioni in caso di invalidità Cassa pensione UPC (Svizzera) 8 Infermità conge- Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona nita risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità derivante da tali cause per l'in- capacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro era aumentata a oltre il 40% durante il periodo di assicurazione e la persona risultava assicurata per almeno il 40%. 9 Averi dei conti di In caso di invalidità totale prevedibilmente permanente la persona assicura- risparmio straor- ta ha diritto agli averi disponibili sui conti di risparmio straordinari "Riscato ai dinari fini del pensionamento anticipato" e "Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS" nel momento in cui subentra l'invalidità totale. In caso di invalidità par- ziale, tutti gli averi dei conti di risparmio straordinari “Riscatto ai fini del pen- sionamento anticipato” e “Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS” conti- nuano ad essere remunerati fino alla maturazione al momento del pensiona- mento ordinario. Art. 15 Rendita per figli di invalidi Diritto Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'inva- lidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani ai sensi dell'art. 20. 2 Inizio / fine La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita d’invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi del cpv. 1. 3 Entità La rendita annua intera per figli di invalidi è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita d’invalidità in corso. In caso di invalidità parziale, l’entità della rendita per figli d’invalidi è determinata dall'Art. 14 cpv. 4. Art. 16 Rendita sostitutiva AI 1 Diritto Qualora il beneficiario di una rendita d’invalidità della Cassa pensione non percepisca ancora una rendita AI, la Cassa pensione può corrispondergli una rendita sostitutiva AI di importo pari alla rendita AI presunta; tali somme ven- gono poi compensate con un’eventuale rendita corrisposta dall’AI stessa. 2 Inizio / fine La rendita sostitutiva AI viene corrisposta per un periodo massimo di due anni. Qualora dopo tale periodo non sia stata adottata ancora alcuna decisio- ne dall'AI, la persona assicurata è tenuta a rimborsare le rendite sostitutive AI corrisposte. 14 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni in caso di decesso E. Prestazioni in caso di decesso Art. 17 Rendita per il coniuge 1 Diritto Se al momento del decesso ovvero allorché è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, la persona deceduta risultava assicurata oppure se al momento del decesso essa percepiva dalla Cassa pensione una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per il coniuge, a condizione che al momento del decesso: a. doveva provvedere al sostentamento di uno o più figli aventi diritto a una rendita per orfani, oppure b. aveva compiuto i 40 anni e il matrimonio era durato almeno 3 anni. 2 Indennità unica Qualora il coniuge non soddisfi nessuno dei requisiti previsti, ha diritto a una liquidazione pari a 3 annualità della rendita per il coniuge. 3 Inizio / fine Il diritto alla rendita per il coniuge decorre dal mese in cui il salario ovvero la rendita della persona assicurata deceduta non vengono più corrisposte per la prima volta e si estingue con la morte del coniuge superstite. 4 Entità In caso di decesso della persona assicurata prima dell’età di pensionamen- to, la rendita annua vitalizia per il coniuge è pari al 40% del salario assicurato. In caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso. 5 Aumento Antecedentemente al percepimento della prima rendita di vecchiaia, gli assicurati hanno la possibilità di incrementare la rendita per il coniuge in aspettativa. La rendita di vecchiaia viene quindi ridotta vita natural durante sulla scorta delle basi tecniche della Fondazione. La rendita per il coniuge maggiorata non può risultare di importo maggiore alla rendita di vecchiaia ri- dotta. Il periodo di notifica è pari a 3 mesi. Tale notifica deve essere effettuata per iscritto. La riduzione concerne soltanto la rendita di vecchiaia e resta in essere anche in caso di decesso del coniuge prima del beneficiario di rendita di vecchiaia. 6 Rendita per il Qualora al raggiungimento dell’età di pensionamento una parte della rendi- coniuge in caso ta di vecchiaia venga percepita sotto forma di capitale, la rendita per il coniu- di prelievo del ge viene corrisposta soltanto per la parte di rendita di vecchiaia residua. capitale della rendita di vec- chiaia 7 Capitalizzazione La rendita per il coniuge può essere percepita anche sotto forma di capita- della rendita per le. Il valore del capitale corrisponde al valore attuariale in contanti, tuttavia fino il coniuge a un massimo pari al capitale di risparmio disponibile. Il coniuge superstite è tenuto a presentare una domanda in tal senso all’attenzione del Consiglio di fondazione entro 6 mesi dalla maturazione del diritto. Le rendite già corrispo- ste vengono conteggiate nel prelievo di capitale. Con il prelievo di capitale si estinguono tutti i diritti normativi, con l’unica eccezione del diritto alle rendite per orfani. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017 15
Prestazioni in caso di decesso Cassa pensione UPC (Svizzera) 8 Riduzioni della Qualora il coniuge superstite sia più giovane di 10 anni rispetto alla perso- rendita na assicurata, la rendita intera per il coniuge viene ridotta dell'1.5% per ogni anno interamente concluso o iniziato eccedente tale differenza, tuttavia fino a un limite massimo del 50%. Qualora il matrimonio venga contratto dopo il raggiungimento dell’età di pen- sionamento, la rendita per il coniuge viene ridotta secondo le seguenti modali- tà: a. matrimonio durante il 66° anno di età: dell'20% b. matrimonio durante il 67° anno di età: dell'40% c. matrimonio durante il 68° anno di età: dell'60% d. matrimonio durante il 69° anno di età: dell'80% Se il matrimonio viene celebrato dopo il compimento del 69° anno di età, non sussiste alcun diritto ad una rendita per il coniuge. 9 Prestazioni mi- Il diritto alla rendita per il coniuge a sensi della LPP è garantito in ogni ca- nime so. 10 Nuovo matrimo- Nel caso il coniuge superstite contragga un nuovo matrimonio, la rendita nio per il coniuge si estingue e sussiste il diritto a una liquidazione in capitale pari a 3 annualità di rendita. 11 Infermità conge- Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona nita risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% in seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni per superstiti derivante da tali cause dell'incapacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro aveva superato il 40% durante il periodo di assicurazione e la persona era assicurata per alme- no il 40%. 12 Unione domesti- L’unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull’unione do- ca registrata mestica registrata di partner omosessuali è equiparata al matrimonio. Di con- seguenza, le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai co- niugi trovano applicazione per analogia anche alle persone assicurate che vivono in un’unione domestica registrata. 16 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera) Prestazioni in caso di decesso Art. 18 Rendita per il partner 1 Diritto In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione appli- cati alla rendita per il coniuge, il partner indicato come tale dalla persona assi- curata (etero- od omosessuale) ha diritto per analogia a una rendita per su- perstiti pari alla rendita per il coniuge e/o a una liquidazione unica, a condizio- ne che: a. la persona assicurata e quella beneficiaria non siano sposati e non sussistano motivi giuridici (artt. 96 segg. CC), con eccezione dell’omosessualità, che avrebbero potuto deporre a sfavore di un ma- trimonio fra i due partner, b. il partner abbia dimostrabilmente convissuto con la persona deceduta per almeno 5 anni consecutivi e ininterrotti fino al momento della morte di quest'ultima, intrattenendo un rapporto fisso ed esclusivo caratteriz- zato da un’unione domestica comune, ovvero abbia risposto del man- tenimento di uno o più figli comuni durante la convivenza con la perso- na assicurata nella stessa economia domestica, c. mentre si trovava ancora in vita, la persona assicurata abbia provvedu- to a comunicare per iscritto alla Cassa pensione il nominativo del part- ner avente diritto, e d. la persona beneficiaria non percepisca ancora nessuna rendita per il coniuge o per il partner dalla previdenza professionale. 2 Requisiti prelimi- La persona assicurata e/o quella beneficiaria sono tenute a presentare la nari documentazione necessaria a chiarire la situazione. La domanda per una rendita per il partner deve tuttavia essere presentata entro e non oltre 3 mesi dal decesso della persona assicurata. In caso di prestazione, il Consiglio di fondazione provvede a valutare il caso in via definitiva, decidendo se risultano effettivamente adempiute le condizioni per una rendita per il partner. 3 Decesso della In caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita, sussiste un diritto persona benefi- a una rendita per il coniuge soltanto se la convivenza era stata avviata già ciaria di rendita prima del 60° anno di età. 4 Fine La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'avvio del rapporto con un nuovo partner o il decesso del beneficiario della rendita. 5 Indennità unica Qualora il partner convivente non adempia ai requisiti di una rendita per il partner ai sensi dell’ Art. 17 cpv. 1 ma la relazione di convivenza si sia protrat- ta per almeno 5 anni, egli ha diritto a una liquidazione in capitale di importo pari a 3 annualità di rendita per il coniuge. 6 Conteggio degli La durata di un rapporto di convivenza già notificato ai sensi del cpv. 1 vie- anni ne sommata alla durata di un eventuale successivo matrimonio conformemen- te ai requisiti di maturazione del diritto di cui all'Art. 17. Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017 17
Puoi anche leggere