Cassa pensione UPC (Svizzera) - Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1 gennaio 2017

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Cassa pensione UPC (Svizzera)

Regolamento di previdenza della Cassa pensione
1 gennaio 2017
Sintesi del Regolamento                                               Cassa pensione UPC (Svizzera)

Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento

Salario annuo assicurato                      Art. 6    namento e dell'aliquota di conversione in
                                                        vigore (cfr. Appendice 5).
Salario annuo, al netto dell’importo di
coordinamento (cfr. Appendice 5).                       Rendita transitoria AVS pari alla rendita di
                                                        vecchiaia AVS.
Finanziamento                                 Art. 7
                                                        Rendita per figli di pensionati: 20% della
Contributo di risparmio (CR) in % del                   rendita di vecchiaia corrente.
salario annuo assicurato
                                                        Prestazioni in caso di invaliditàArt. 14           -
Piano di risp. "Mini" (disponibile limitata-            Art. 16
mente, cfr. Art. 46 Disposizioni transitorie)
                                                        Rendita di invalidità: è pari al capitale di
Età          Dipen-      Datore          Totale         vecchiaia proiettato (non remunerato),
             dente      di lavoro           CR          convertito con l’aliquota di conversione
25 - 34          4.3         6.5            10.8        prevista dal regolamento, fino a un mas-
35 - 44          6.0         9.0            15.0        simo del 60% del salario annuo assicura-
45 - 54          7.4        11.1            18.5        to, e a partire da 2 anni dopo l’ingresso
                                                        nella Cassa pensione pari al 60% del sala-
Piano di risp. "Standard"                               rio annuo assicurato.
Età          Dipen-      Datore          Totale         Rendita per figli di invalidi: 20% della ren-
             dente      di lavoro           CR          dita d’invalidità corrente.
20 - 24         4.0          4.5             8.5        Esenzione dal pagamento dei contributi
25 - 34         5.3          6.5            11.8        dopo la conclusione della protrazione del
35 - 44         7.0          9.0            16.0        pagamento      del     salario    o     dopo
45 - 54         8.4         11.1            19.5        l’esaurimento dell’indennità giornaliera.
55 - 65        10.2         13.8            24.0
                                                        Prestazioni in caso di morte            Art. 17
Piano di risp. "Maxi"                                   - Art. 21
Età          Dipen-      Datore          Totale
                                                        Rendita per il coniuge / per il partner: vita-
             dente      di lavoro           CR
                                                        lizia pari al 40% del salario annuo assicu-
20 - 24         4.5       4.5       9.0                 rato al momento del decesso.
25 - 34         6.3       6.5      12.8
                                                        Rendita per orfani: 20% della rendita
35 - 44         8.0       9.0      17.0
                                                        d’invalidità assicurata o in corso o della
45 - 54         9.4      11.1      20.5
                                                        rendita di vecchiaia in corso.
55 - 65        11.2      13.8      25.0
Contributo supplementare (CS) in %                      Capitale in caso di morte pari al 100% del
del salario annuo assicurato:                           capitale di risparmio disponibile, meno il
                                                        valore contante di tutte le rendite e le li-
Età          Dipen-      Datore          Totale
                                                        quidazioni scaturite dal decesso.
             dente      di lavoro           CS
                                                        Prestazioni all'uscita         Art. 22 - Art. 25
18 - 65          1.4         2.1              3.5
                                                        Capitale di risparmio: in caso di uscita è
Prestazioni di vecchiaia           Art. 10 - Art. 13    dovuto il capitale di risparmio ai sensi
                                                        dell’Art. 8.
Pensionamento anticipato possibile a par-
tire dall’età di 58 anni; pensionamento dif-            Promozione della proprietà d'abitazione
ferito possibile fino a 70 anni.                           Art. 29

Capitale di vecchiaia     o rendita di vec-             Prelievo anticipato o costituzione in pegno
chiaia. La conversione    del capitale di vec-          delle    prestazioni     previdenziali   per
chiaia in una rendita     di vecchiaia viene            l’acquisto o la costruzione di un’abitazione
effettuata in funzione    dell'età di pensio-           di proprietà ad uso proprio.

                                       Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                       Indice

Indice

A.   Disposizioni generali                                                              1
     Art. 1    Nome e finalità                                                          1
     Art. 2    Persone assicurate, requisiti di affiliazione                            1
     Art. 3    Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute         3
     Art. 4    Età, età di pensionamento                                                4
     Art. 5    Inizio e fine dell'assicurazione                                         4
     Art. 6    Salario annuo assicurato                                                 4

B.   Finanziamento                                                                      6
     Art. 7    Contributi                                                               6
     Art. 8    Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari                  7
     Art. 9    Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni                 8

C.   Prestazioni di vecchiaia                                                          10
     Art. 10   Rendita di vecchiaia                                                    10
     Art. 11   Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia                     11
     Art. 12   Rendita transitoria AVS                                                 11
     Art. 13   Rendita per figli di pensionati                                         12

D.   Prestazioni in caso di invalidità                                                 13
     Art. 14 Rendita di invalidità                                                     13
     Art. 15 Rendita per figli di invalidi                                             14
     Art. 16 Rendita sostitutiva AI                                                    14

E.   Prestazioni in caso di decesso                                                    15
     Art. 17   Rendita per il coniuge                                                  15
     Art. 18   Rendita per il partner                                                  17
     Art. 19   Rendita per il coniuge divorziato                                       18
     Art. 20   Rendita per orfani                                                      18
     Art. 21   Capitale in caso di decesso                                             19

F.   Prestazioni di uscita                                                             20
     Art. 22   Esigibilità della prestazione di uscita                                 20
     Art. 23   Entità della prestazione di uscita                                      20
     Art. 24   Impiego della prestazione di uscita                                     21
     Art. 25   Verificarsi di un evento assicurato dopo l’uscita                       21

G.   Divorzio                                                                          22
     Art. 26 Disposizioni generali sulla compensazione della previdenza                 22
     Art. 27 Compensazione della previdenza prima dell'età di pensionamento             23
     Art. 28 Compensazione della previdenza in caso di pensionati di vecchiaia, rendita
             divorzile                                                                  23

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Indice                                                                 Cassa pensione UPC (Svizzera)

H.       Finanziamento della proprietà d'abitazione                                              24
         Art. 29 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà
                 d'abitazione                                                                   24

I.       Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni                                        26
         Art. 30   Coordinamento delle prestazioni previdenziali                                 26
         Art. 31   Regresso e subrogazione                                                       27
         Art. 32   Obbligo di anticipo, richiesta di restituzione e casi eccezionali             27
         Art. 33   Cessione, costituzione in pegno e compensazione                               28
         Art. 34   Adeguamento al rincaro delle rendite correnti                                 28
         Art. 35   Disposizioni comuni                                                           28
         Art. 36   Limitazione della responsabilità                                              29
         Art. 37   Liquidazione parziale e liquidazione totale                                   29

J.       Organizzazione, amministrazione e controllo                                             30
         Art. 38   Consiglio di fondazione                                                       30
         Art. 39   Direzione operativa, esercizio                                                31
         Art. 40   Ufficio di revisione, esperto                                                 31
         Art. 41   Obbligo di informazione e di notifica                                         31
         Art. 42   Obbligo di riservatezza                                                       32
         Art. 43   Equilibrio finanziario, misure di risanamento                                 32

K.       Disposizioni transitorie e finali                                                       34
         Art. 44 Entrata in vigore, modifiche                                                    34
         Art. 45 Lacune nel Regolamento, controversie                                            34
         Art. 46 Disposizioni transitorie                                                        34

L.       Terminologia e abbreviazioni                                                            36

M.       Appendici al Regolamento di previdenza                                                  38

         Anhang 1     Entità dei contributi
         Anhang 2     Riscatto di ulteriori prestazioni
         Anhang 3     Riscatto ai fini del pensionamento anticipato
         Anhang 4     Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS
         Anhang 5     Importi limite, aliquote di conversione e tassi d’interesse
         Anhang 6     Domanda di prelievo in capitale della rendita di vecchiaia
         Anhang 7     Dichiarazione relativa alla ripartizione del capitale di decesso

                                      Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                        Disposizioni generali

A.                  Disposizioni generali

Art. 1              Nome e finalità
                    1
Scopo                   Con il nome di
                    Cassa pensione UPC (Svizzera)
                    opera una Fondazione che ha come finalità la tutela dalle conseguenze eco-
                    nomiche di età, decesso e invalidità per i dipendenti e le dipendenti della UPC
                    Svizzera Sagl e delle aziende con cui la Fondazione stessa ha sottoscritto un
                    contratto di affiliazione, nonché per i loro parenti e superstiti, ai sensi delle
                    disposizioni del presente Regolamento e della Legge federale sulla previden-
                    za professionale (LPP).
                    2
Cassa pensione         La Fondazione gestisce una cassa pensione. I diritti e i doveri dei benefi-
                    ciari della Cassa pensione e del datore di lavoro sono disciplinati dal presente
                    Regolamento.
                    3
Struttura              La Cassa pensione si compone di un'assicurazione preliminare e di un'as-
                    sicurazione principale.
                    L’assicurazione preliminare è un’assicurazione di puro rischio che copre i ri-
                    schi di decesso e di invalidità prima del compimento del 20° anno di età.
                    L’assicurazione principale decorre dal compimento del 20° anno di età e pre-
                    senta le seguenti componenti:
                         a. un fondo di risparmio gestito dalla Cassa pensione;
                         b. un’assicurazione per i rischi di decesso e invalidità.
                    4
Registrazione ai       La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è
sensi della LPP     iscritta nel Registro della previdenza professionale ai sensi dell'art. 48 LPP.
                    Eroga come minimo le prestazioni conformi alla LPP. La Cassa pensione è
                    soggetta alla vigilanza del Canton Zurigo.
                    5
Fondo di garan-        Ai sensi dell'art. 57 LPP la Fondazione è affiliata al Fondo di garanzia e lo
zia                 finanzia tramite un contributo annuo stabilito dal Consiglio federale.
                    6
Misure di riassi-      La Fondazione può decidere di riassicurare parzialmente o integralmente le
curazione           prestazioni presso una compagnia di assicurazione sulla vita soggetta alla
                    vigilanza in campo assicurativo in Svizzera.

Art. 2              Persone assicurate, requisiti di affiliazione
                    1
Cerchia delle          Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti della upc ca-
persone assicu-     blecom Sagl e delle aziende con cui la Cassa stessa ha sottoscritto un con-
rate                tratto di adesione, a condizione che essi presentino un salario annuo superio-
                    re alla soglia di ingresso, pari a 6/8 della rendita massima di vecchiaia AVS
                    (cfr. Appendice 5). È fatto salvo quanto disposto dal cpv. 2.
                    Per le persone con un grado di occupazione parziale o parzialmente invalide,
                    tale soglia di ingresso viene adeguata attraverso una riduzione in funzione del
                    grado di occupazione rispettivamente della capacità lavorativa.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017                                          1
Disposizioni generali                                                    Cassa pensione UPC (Svizzera)

                     2
Condizioni di            Non vengono affiliati alla Cassa pensione:
esclusione
                          a. i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;
                          b. i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l’età di pensionamento
                             (Art. 4);
                          c. i dipendenti che sono titolari di un contratto di lavoro di durata massi-
                             ma pari a 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato per
                             una durata superiore a 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire
                             dal momento in cui è stato convenuto tale prolungamento. Se più im-
                             pieghi successivi durano in totale per oltre 3 mesi e nessuna interru-
                             zione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° me-
                             se totale di lavoro. Se tuttavia prima del primo inizio del lavoro si pat-
                             tuisce che la durata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in to-
                             tale i 3 mesi, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro;
                          d. i dipendenti che esercitano un'attività secondaria e sono già soggetti
                             all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che esercitano
                             un'attività lavorativa indipendente come attività principale;
                          e. le persone che ai sensi dell'AI hanno un grado di invalidità di almeno il
                             70% nonché le persone che ai sensi dell'art. 26a LPP continuano ad
                             essere provvisoriamente assicurate presso il precedente istituto di pre-
                             videnza;
                          f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi la-
                             voreranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertu-
                             ra sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di
                             esenzione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non
                             trova applicazione per le persone che risultano assoggettate alla legi-
                             slazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto di-
                             sposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno
                             riferimento.
                     3
Discesa al di            Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell’importo definito come soglia
sotto della soglia   d’ingresso e una persona non sia pertanto più soggetta all’assicurazione ob-
di ingresso          bligatoria ai sensi del presente Regolamento, il diritto alle prestazioni regola-
                     mentari si estingue. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di ri-
                     sparmio senza contributi ai sensi dell’Art. 8 per un periodo massimo di 2 anni.
                     Qualora subentri un caso di previdenza, il capitale di risparmio viene erogato.
                     I diritti maturati si basano per analogia sulle disposizioni del presente Rego-
                     lamento.
                     4
Assicurazione            La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i di-
facoltativa          pendenti a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono pres-
                     so altri datori di lavoro. Eventuali eccezioni devono essere stabilite dal Consi-
                     glio di fondazione secondo criteri oggettivi.
                     5
Assicurazione           La Cassa pensione non gestisce alcuna assicurazione per i dipendenti il
esterna              cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita. Dietro richiesta
                     del datore di lavoro, il Consiglio di fondazione può proseguire secondo criteri
                     oggettivi il rapporto previdenziale in essere per una persona assicurata il cui
                     rapporto di lavoro è stato risolto, tuttavia fino a un massimo di 2 anni. Tale
                     rapporto previdenziale deve essere disciplinato in un apposito contratto tra la
                     Cassa pensione e la persona assicurata esternamente.

2                                       Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                      Disposizioni generali

                   6
Congedo non            In caso di congedo non retribuito l'assicurazione rimane in vigore in modo
retribuito         invariato nella misura in cui per la durata di tale congedo i contributi continuino
                   a essere versati senza alcuna riduzione, tuttavia fino a un massimo di 12 me-
                   si. Qualora invece venga interrotto il pagamento dei contributi, la copertura
                   assicurativa rimane in essere soltanto per il primo mese dopo l’ultimo paga-
                   mento dei contributi. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui al
                   cpv. 3.

Art. 3             Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute
                   1
Accertamento          Dopo l’inizio del rapporto di lavoro, i collaboratori da affiliare alla previden-
dello stato di     za sono tenuti a presentare una dichiarazione circa il proprio stato di salute
salute             mediante un apposito formulario messo a disposizione dalla Cassa pensione.
                   Fino alla presentazione di questa dichiarazione sullo stato di salute, la coper-
                   tura previdenziale risulta pari a quella fornita dalle prestazioni obbligatorie ai
                   sensi della LPP. La Cassa pensione si riserva la facoltà di presentare la di-
                   chiarazione al proprio medico di fiducia per un'ulteriore perizia oppure, sulla
                   base delle indicazioni riportate nella dichiarazione, può predisporre a proprie
                   spese l'effettuazione di un'ulteriore visita medica. La copertura previdenziale
                   per le ulteriori prestazioni risulta definitiva non appena la Cassa pensione ha
                   confermato l’affiliazione senza riserve.
                   2
Riserva                Alla luce dell'esito relativo all'esame dello stato di salute, la Cassa pensio-
                   ne può formulare una riserva per motivi di salute in relazione alle prestazioni
                   di rischio, la quale tuttavia può protrarsi per un periodo massimo di 5 anni, con
                   decorrenza a partire dall'ingresso nella Cassa pensione. Qualora in tale arco
                   di tempo si verifichi un caso di prestazione la cui causa è riconducibile alla
                   riserva, le prestazioni di rischio a carico della Cassa pensione vengono ridotte
                   vita natural durante, con una limitazione alle sole prestazioni obbligatorie ai
                   sensi della LPP. Viene inoltre corrisposta la parte della prestazione di ingres-
                   so che eccede il valore in contanti di queste prestazioni di rischio.
                   3
Riserve pregres-       Sulle prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita appor-
se                 tata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una
                   simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previden-
                   za. In tal caso è tuttavia necessario tenere conto del periodo già trascorso per
                   la riserva presso il precedente istituto di previdenza.
                   4
Patologie pre-        Qualora si verifichi un caso di previdenza prima che la Cassa pensione
gresse             abbia comunicato un'affiliazione senza riserve, essa ha la facoltà di limitare
                   eventuali prestazioni di rischio a quelle obbligatorie ai sensi della LPP, nella
                   misura in cui tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortu-
                   ni di cui il dipendente soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per
                   le quali è soggetto a ricadute a seguito di pregresse patologie, nonché per
                   malattie e infermità in corso.
                   5
Pregressa inca-        Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente
pacità al lavoro   non sia pienamente abile al lavoro senza tuttavia risultare invalido ai sensi
                   della LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al
                   decesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun
                   diritto alle prestazioni di rischio conformemente al presente Regolamento.
                   Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro il dipendente fosse assicurato
                   presso un altro istituto di previdenza, questo è chiamato a rispondere per l'e-
                   rogazione delle rispettive prestazioni.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017                                        3
Disposizioni generali                                                    Cassa pensione UPC (Svizzera)

Art. 4             Età, età di pensionamento
                   1
Età                   L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'an-
                   no di nascita.
                   2
Età di pensiona-      L'età di pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo al
mento              compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne. È pos-
                   sibile un pensionamento anticipato o differito.
                   3
Età in caso di        L'età determinante per il calcolo in caso di riscatto corrisponde alla diffe-
riscatto           renza tra l'anno del riscatto e l'anno di nascita. L'età determinante per la de-
e di pensiona-     terminazione dell'aliquota di conversione viene calcolata in modo esatto in
mento              anni e mesi. A tale scopo non viene invece considerato il periodo che intercor-
                   re tra il compimento del compleanno fino al primo del mese successivo.

Art. 5             Inizio e fine dell'assicurazione
                   1
Inizio                 La copertura assicurativa decorre a partire dall'inizio del rapporto di lavoro,
                   tuttavia al più presto nel momento in cui le condizioni di affiliazione ai sensi
                   dell'Art. 2 risultano adempiute.
                   2
Fine                  La copertura assicurativa termina con la risoluzione del rapporto di lavoro,
                   rispettivamente in caso di discesa al di sotto della soglia d'ingresso ai sensi
                   dell'Art. 2 cpv. 1, nella misura in cui non sussistano diritti a prestazioni di pre-
                   videnza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall’Art. 22 all’Art. 25.
                   3
Affiliazione           L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha inizio il 1° gennaio dopo il
                   compimento del 17° anno di età mentre l'affiliazione all'assicurazione principa-
                   le inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 19° anno di età.
                   4
Copertura suc-        Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata conti-
cessiva            nua a godere della copertura dei rischi di morte e di invalidità per un periodo
                   di un mese. Qualora tale persona sia assoggettata a un nuovo rapporto previ-
                   denziale prima che decorra tale termine, la competenza passa al nuovo istitu-
                   to di previdenza.

Art. 6             Salario annuo assicurato
                   1
Salario annuo          Il salario annuo è pari al salario annuo notificato (reddito al raggiungimento
                   degli obiettivi prefissati, senza spese). Non vengono invece conteggiate le
                   componenti salariali di carattere occasionale, come indennità per lavoro a tur-
                   ni, regali per anniversari di servizio o pagamenti di bonus a carattere straordi-
                   nario.
                   2
Importo di coor-     L'importo di coordinamento è pari al 30% del salario annuo, tuttavia fino a
dinamento          concorrenza di 7/8 della rendita di vecchiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).
                   3
Salario annuo        Il salario annuo assicurato corrisponde alla parte del salario annuo ecce-
assicurato         dente l'importo di coordinamento.
                   4
Massimo/              Il salario annuo assicurato è limitato e ammonta almeno a 1/8 della rendita
minimo             di vecchiaia massima AVS. È limitato a 7,5 volte l’importo della rendita di vec-
                   chiaia massima AVS (cfr. Appendice 5).
                   5
Ingresso infran-      Il salario annuo si calcola per l'anno intero. In caso di ingresso infrannuale,
nuale              tale importo viene calcolato mediante proiezione sull'intero anno.

4                                      Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                     Disposizioni generali

                     6
Adeguamenti              Il salario annuo viene adeguato allo stato attuale in data 1° aprile, tenendo
salariali            tuttavia in debita considerazione eventuali variazioni concordate per l'anno
                     corrente. Per le persone completamente inabili al lavoro o completamente
                     invalide non sono tuttavia previsti adeguamenti. Qualora si verifichi un caso di
                     assicurazione, vengono revocati gli adeguamenti eventualmente non dovuti.
                     In caso di aumenti sostanziali del salario annuo assicurato, può trovare appli-
                     cazione per analogia l’Art. 3.
                     7
Adeguamenti             Per le persone impiegate a tempo parziale e parzialmente invalide, il mas-
degli importi        simo salariale e l'importo di coordinamento vengono adeguati tramite corri-
limite               spondente riduzione in funzione del grado di occupazione rispettivamente
                     dell'incapacità al lavoro.
                     8
Diritti acquisiti       Le persone assicurate il cui salario annuo si riduce al massimo della metà
dopo il 58° anno     dopo il compimento del 58° anno di età possono richiedere mediante apposita
di età               domanda scritta il mantenimento del precedente salario annuo assicurato fino
                     al raggiungimento dell'età di pensionamento. Per questa quota salariale che
                     continua ad essere assicurata, la persona assicurata deve versare anche i
                     contributi del datore di lavoro. Il prolungamento dell'assicurazione sul prece-
                     dente salario annuo non è possibile se la persona assicurata percepisce già
                     prestazioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale).
                     9
Adeguamento             Qualora una persona assicurata venga dichiarata invalida, la previdenza
del salario in       viene ripartita secondo la graduazione della rendita ai sensi dell'Art. 14 cpv. 4
caso di invalidità   in una parte passiva corrispondente al grado di invalidità, per la quale non
                     vengono effettuati adeguamenti salariali, e una parte attiva corrispondente al
                     residuo grado di capacità al guadagno, per la quale eventuali adeguamenti
                     salariali sono possibili conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017                                       5
Finanziamento                                                               Cassa pensione UPC (Svizzera)

B.                    Finanziamento

Art. 7                Contributi
                      1
Inizio dell’obbligo      L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della
di contribuzione      persona assicurata decorre dal giorno dell'affiliazione alla Cassa pensione.
                      2
Fine dell’obbligo         L'obbligo di versamento dei contributi termina:
di contribuzione
                           a. con l'uscita dalla Cassa pensione;
                           b. con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia;
                           c. alla fine del mese in cui si è verificato il decesso;
                           d. con la conclusione della protrazione del pagamento del salario o con
                              l'esaurimento dell'indennità giornaliera;
                      tuttavia al più tardi con il raggiungimento dell’età di pensionamento.
                      3
Contributi com-           I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti due componenti:
plessivi
                           a. contributi di risparmio e
                           b. contributi supplementari.
                      4
Contributi di             I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di
risparmio             risparmio.
                      5
Contributi sup-           I contributi supplementari vengono utilizzati per il finanziamento:
plementari
                           a. della copertura del rischio di decesso, invalidità e longevità
                           b. dei contributi al Fondo di garanzia;
                           c. delle spese amministrative e degli altri costi.
                      I contributi supplementari non vengono restituiti in caso di risoluzione del rap-
                      porto di lavoro.
                      6
Importo dei con-          L’importo dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicu-
tributi               rata è definito nell'Appendice 1. La persona assicurata può scegliere una volta
                      all'anno, rispettivamente il 1° gennaio, tra i contributi di risparmio dei piani di
                      risparmio "Standard" oppure "Maxi". Essa è tenuta a informare la Cassa pen-
                      sione della scelta al più tardi entro il 30 novembre precedente.
                      7
Riduzione sala-          In caso di prolungamento dell'assicurazione sul precedente salario assicu-
riale dopo il 58°     rato annuo dopo una riduzione salariale avvenuta dopo il 58° anno di età (cfr.
anno di età           Art. 6 cpv. 8) i contributi di risparmio e i contributi supplementari aggiuntivi
                      nonché eventuali contributi di risanamento ai sensi dell'Art. 43 cpv. 4 sono a
                      carico del dipendente.
                      8
Trattenute sala-         Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo com-
riali                 plessivo dei contributi, detraendo dal salario della persona assicurata la parte
                      di competenza di quest'ultima. I contributi vanno pagati a cadenza mensile. In
                      caso di ritardo nei pagamenti da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione
                      applica un adeguato interesse di mora.

6                                         Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                           Finanziamento

                   9
Esonero dal           Qualora una persona assicurata risulti ininterrottamente incapace al gua-
pagamento dei      dagno a seguito di malattia o infortunio per un periodo di 3 mesi, a partire dal
contributi         4° mese – al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento
                   del salario – i contributi a suo carico e a carico del datore di lavoro si riducono
                   in base al grado di incapacità al guadagno determinante per il calcolo della
                   rendita di invalidità. I contributi di risparmio per l'esenzione dai contributi si
                   orientano al piano di risparmio "Standard".

Art. 8             Capitale di risparmio e conti di risparmio straordinari
                   1
Conto di rispar-       Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata.
mio
                   2
Costituzione del       Al capitale di risparmio vengono accreditati:
capitale di ri-
sparmio
                        a. i contributi di risparmio;
                        b. le prestazioni d'ingresso;
                        c. i rimborsi nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazione;
                        d. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio;
                        e. eventuali importi di riscatto, nonché
                        f. gli interessi maturati.
                   Al capitale di risparmio vengono addebitati:
                        a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abita-
                           zione;
                        b. gli indennizzi di compensazione a seguito di divorzio.
                   La somma di questi parametri dà il capitale di risparmio.
                   3
Conti di rispar-      Gli importi per il riscatto in vista del pensionamento anticipato oppure per la
mio straordinari   rendita transitoria AVS vengono accreditati rispettivamente su un apposito
                   conto di risparmio straordinario. A tale conto si applica per analogia il cpv. 2.
                   4
Tasso d'interes-      Il tasso d'interesse per l'esercizio concluso viene fissato annualmente dal
se                 Consiglio di fondazione in base alla situazione finanziaria. Il Consiglio di fon-
                   dazione determina altresì il tasso d’interesse per i pagamenti infrannuali (casi
                   di previdenza) dell’esercizio in corso.
                   5
Remunerazione          L'interesse viene calcolato in base al livello dei conti di risparmio rilevato
                   alla fine dell'anno precedente e viene accreditato alla fine dell'anno civile.
                   6
Remunerazione          Qualora venga apportata una prestazione di uscita o effettuato un riscatto,
pro rata           si verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni di capitale per
                   il finanziamento della proprietà d'abitazione o a seguito di divorzio, ovvero
                   qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno,
                   gli interessi maturati nell’anno in corso vengono calcolati pro rata temporis.
                   7
Gestione del          Il conto di risparmio viene ripartito in una parte d’invalidità passiva e in una
capitale di ri-    parte attiva, in funzione della graduazione delle rendite di cui all'Art. 14 cpv. 4.
sparmio in caso
di invalidità

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017                                       7
Finanziamento                                                               Cassa pensione UPC (Svizzera)

                      8
Avere di vec-            La Cassa pensione stabilisce l'entità della quota dell'avere di vecchiaia ai
chiaia LPP            sensi della LPP rispetto al capitale di risparmio complessivo in conformità ai
                      cpv. 2 e 3. La remunerazione dell'avere di risparmio LPP viene effettuata al
                      tasso di interesse minimo conformemente all'Art. 12 LPP.

Art. 9                Prestazione d'entrata, riscatto di ulteriori prestazioni
                      1
Prestazione              Le prestazioni di uscita di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli averi di
d'entrata             conti o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono
                      essere apportate alla Cassa pensione come prestazione d'entrata. L’intero
                      importo viene accreditato al conto di risparmio con valuta nella data di trasfe-
                      rimento. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una con-
                      ferma relativa al bonifico integrale di tutte le prestazioni di uscita.
                      2
Riscatto ai fini         Una persona assicurata abile al lavoro che non raggiunge le prestazioni
delle prestazioni     massime può riscattare le prestazioni previdenziali aggiuntive in qualsiasi
massime               momento prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto del cpv.
                      7 sgg. e tenendo in considerazione un eventuale conteggio degli averi rive-
                      nienti da precedenti rapporti di previdenza e presenti nel pilastro 3a ai sensi
                      dell'art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere
                      desunto dall'Appendice 2.
                      3
Riscatto ai fini         Dopo che una persona assicurata attiva ha riscattato integralmente le pre-
del pensiona-         stazioni previdenziali mancanti ai sensi del cpv. 2, essa può altresì riscattare
mento                 la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato (cfr. Appendi-
anticipato            ce 3). In caso di un ulteriore riscatto in un momento successivo, vengono te-
                      nuti in considerazione gli acquisti previsti (incl. interessi). Al fine di conseguire
                      un riscatto integrale della riduzione di rendita per una determinata età di pen-
                      sionamento, il capitale di risparmio accumulato deve essere costantemente
                      verificato in base all’apposito valore tabellare e all’attuale salario annuo assi-
                      curato, effettuando eventualmente un ulteriore riscatto. Ai fini del riscatto di
                      questi averi di previdenza si tiene un apposito conto.
                      4
Prosecuzione              Qualora la rendita di vecchiaia risultante tenendo in considerazione il conto
dell'attività lavo-   di risparmio per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato superi di oltre il
rativa                5% la rendita di vecchiaia assicurata al raggiungimento dell’età pensionabile,
dopo il riscatto ai   derivante dal conto di risparmio, entrano in vigore i seguenti provvedimenti:
fini del pensio-
namento antici-           a. il dipendente e il datore di lavoro interrompono il versamento dei con-
pato                         tributi, ad eccezione dei contributi supplementari ai sensi dell’Art. 7
                             cpv. 5 e di quelli di risanamento ai sensi dell’Art. 43 cpv. 4 lett. a;
                          b. l'aliquota di conversione valida in tale momento viene bloccata. In caso
                             di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia
                             dovuta si stabilisce applicando l'aliquota di conversione bloccata;
                          c. tutti i conti non vengono più remunerati.
                      Devono essere tenuti in debita considerazione i superamenti del target di pre-
                      stazione a seguito di modifiche del grado di occupazione o di conferimenti a
                      seguito di divorzio. La rendita di vecchiaia assicurata all'età di pensionamento
                      viene determinata sulla base del salario annuo assicurato massimo degli ulti-
                      mi cinque anni.

8                                         Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                               Finanziamento

                      5
Riscatto ai fini         Una persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente la
della                 rendita transitoria AVS o parti di essa conformemente alla tabella riportata
rendita transitoria   nell'Appendice 4. La rendita transitoria AVS viene erogata a partire dalla data
AVS                   di pensionamento determinante ai fini del prefinanziamento, anche se la per-
                      sona assicurata continua a lavorare oltre tale età di pensionamento.
                      6
Deducibilità            La deducibilità fiscale del riscatto volontario ai sensi dei cpvv. 2, 3 e 5 deve
fiscale               essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità
                      competenti.
                      7
Limitazioni             Qualora vengano effettuati riscatti, le prestazioni risultanti non potranno
                      essere percepite entro i 3 anni successivi sotto forma di capitale.
                      Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione,
                      sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo aver rimborsato gli
                      importi prelevati anticipatamente. Le persone assicurate che hanno effettuato
                      un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione possono effettuare nuova-
                      mente riscatti volontari 3 anni prima della maturazione del diritto alle presta-
                      zioni di vecchiaia, nella misura in cui il riscatto, unitamente ai prelievi anticipa-
                      ti, non superi i diritti alle prestazioni previdenziali massime consentite.
                      8
Persone prove-            Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai sta-
nienti dall’estero    te affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni successivi
                      all'ingresso la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario
                      assicurato.
                      9
Partecipazione            Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto.
del datore di
lavoro

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017                                            9
Prestazioni di vecchiaia                                               Cassa pensione UPC (Svizzera)

C.                  Prestazioni di vecchiaia

Art. 10             Rendita di vecchiaia
                    1
Diritto                 Con il raggiungimento dell'età di pensionamento, la persona assicurata ha
                    diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia.
                    2
Entità                 L’importo della rendita annua di vecchiaia è dato dal capitale di risparmio
                    disponibile convertito attraverso l’apposita aliquota di conversione riportata
                    nell'Appendice 5. Un eventuale avere di risparmio supplementare disponibile
                    può essere parimenti percepito sotto forma di una rendita di vecchiaia con la
                    stessa aliquota di conversione.
                    3
Pensionamento          Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo del mese suc-
anticipato          cessivo al compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento antici-
                    pato, a partire dalla conclusione del rapporto di lavoro la persona assicurata
                    percepisce una rendita dalla Cassa pensione.
                    4
Riduzione della        L'importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato
rendita di vec-     corrisponde al capitale di risparmio moltiplicato per l'aliquota di conversione ai
chiaia              sensi dell'Appendice 5, maggiorato del conto di risparmio straordinario "Ri-
                    scatto ai fini del pensionamento anticipato" al momento del pensionamento
                    anticipato.
                    5
Pensionamento          In caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa durante il periodo di
parziale            erogazione del pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiede-
                    re un apposito pensionamento parziale nella misura in cui il salario annuo de-
                    terminante si riduca di almeno un terzo.
                    6
Pensionamento          Qualora una persona assicurata, d’intesa con il datore di lavoro, mantenga
differito           in essere il proprio rapporto di lavoro oltre l’età di pensionamento, essa può
                    percepire le rate della rendita in contanti oppure accantonarle in modo fruttife-
                    ro sul proprio conto di risparmio presso la Cassa pensione. Le rate di rendita
                    accantonate comprensive degli interessi vengono corrisposte in un’unica so-
                    luzione separata contestualmente alla conclusione definitiva del rapporto di
                    lavoro, tuttavia al più tardi con il compimento del 70° anno di età.
                    7
Invalidità e pen-       Qualora una persona assicurata divenga invalida dopo il periodo di pensio-
sionamento          namento anticipato o parziale, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'inva-
                    lidità, bensì vengono erogate le prestazioni di vecchiaia. Durante il periodo di
                    differimento non è dovuta alcuna prestazione d’invalidità. Qualora durante tale
                    periodo la persona assicurata divenga invalida, vengono corrisposte le pre-
                    stazioni di vecchiaia.
                    8
Decesso durante        In caso di decesso durante il periodo di differimento del pensionamento,
il pensionamento    per le rendite di vecchiaia non percepite viene adottata una procedura analo-
differito           ga al capitale in caso di decesso ai sensi dell'Art. 21.
                    9
Condizioni del         In caso di differimento dell’intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo
differimento        deve risultare pari ad almeno due terzi di quello che la persona assicurata
                    percepiva al decorrere dell’età di pensionamento; in caso di differimento di
                    metà della prestazione di vecchiaia, tale importo deve essere invece pari ad
                    almeno un terzo.

10                                     Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                     Prestazioni di vecchiaia

Art. 11             Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia
                    1
Prelievo di capi-       In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata può percepire il
tale                capitale di risparmio in contanti, incluso un eventuale capitale di risparmio
                    straordinario o parti di esso. Tale prelievo di capitale comporta una corrispon-
                    dente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il
                    prelievo del capitale di vecchiaia comporta l'estinzione in misura proporzionale
                    di tutti i relativi diritti regolamentari nei confronti della Cassa pensione.
                    2
Dichiarazione          Un'apposita richiesta scritta in tal senso (cfr. appendice 6) deve essere
scritta             presentata al più tardi 3 mesi prima del raggiungimento dell’età di pensiona-
                    mento ovvero al più tardi 3 mesi prima di un eventuale pensionamento antici-
                    pato oppure differito. La richiesta ha carattere irrevocabile.
                    3
Consenso del           Qualora la persona assicurata sia coniugata, la domanda è valida soltanto
coniuge             se il coniuge ha dato il proprio assenso scritto. La Cassa pensione può richie-
                    dere l’autentica notarile o un controllo di altra natura della firma apposta.
                    4
Restrizioni            Per i beneficiari di una rendita di invalidità, il prelievo di capitale è possibile
                    soltanto se la persona assicurata ha presentato richiesta scritta in tal senso
                    prima del verificarsi dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità.

Art. 12             Rendita transitoria AVS
                    1
Diritto                 Dietro apposita richiesta, alle persone assicurate che optano per il pensio-
                    namento anticipato viene concessa una rendita transitoria AVS di importo pari
                    alla rendita di vecchiaia AVS massima al fine di compensare la prestazione di
                    vecchiaia AVS mancante.
                    2
Inizio / fine          La rendita transitoria AVS viene corrisposta a decorrere dall'età di pensio-
                    namento determinante per il prefinanziamento e si estingue al raggiungimento
                    della durata predefinita ai sensi del cpv. 3 o in caso di decesso della persona
                    assicurata. In caso di decesso del beneficiario di una rendita sostitutiva AVS,
                    tale rendita viene capitalizzata per la durata residua e corrisposta come capi-
                    tale in caso di decesso ai sensi dell’Art. 21.
                    3
Entità, durata e       L'importo e la durata della rendita transitoria AVS possono essere determi-
finanziamento       nati dalla persona assicurata stessa. La rendita transitoria AVS corrisponde al
                    massimo all'importo della rendita di vecchiaia AVS massima al momento del
                    pensionamento anticipato e viene erogata non oltre il raggiungimento dell'età
                    di pensionamento ordinaria AVS. Essa viene finanziata attraverso una ridu-
                    zione vita natural durante della rendita di vecchiaia oppure mediante i mezzi
                    finanziari del conto di risparmio straordinario “Riscatto ai fini della rendita
                    transitoria AVS”.
                    4
Pensionamento          In caso di pensionamento parziale, la rendita transitoria AVS eventualmen-
parziale            te già ridotta ai sensi dei cpvv. 1 e 3 viene ulteriormente diminuita in modo
                    proporzionale al grado di pensionamento.
                    5
Adeguamento            In caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS, la rendita
                    transitoria AVS non viene parimenti incrementata.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017                                         11
Prestazioni di vecchiaia                                            Cassa pensione UPC (Svizzera)

Art. 13         Rendita per figli di pensionati
                1
Diritto            Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita
                di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una
                rendita per orfani ai sensi dell’Art. 20.
                2
Inizio / fine      La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso
                momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendi-
                ta di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto
                ai sensi del cpv. 1.
                3
Entità             La rendita per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20%
                della rendita di vecchiaia in corso. Le rendite per figli di pensionati vengono
                ridotte in modo proporzionale nella misura in cui assieme superano il 40%
                della rendita di vecchiaia in corso.

12                                 Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                                Prestazioni in caso di invalidità

D.                   Prestazioni in caso di invalidità

Art. 14              Rendita di invalidità
                     1
Diritto                 Hanno diritto alla rendita di invalidità le persone assicurate che ai sensi
                     dell'AI sono invalide per almeno il 40%, a condizione che al momento in cui è
                     sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero
                     assicurate nella Cassa pensione.
                     2
Concessione             Sulla base di un certificato redatto da un medico di propria designazione, il
anticipata           Consiglio di fondazione può assegnare una rendita d’invalidità prima che gli
                     assicurati percepiscano le prestazioni dell’AI. Il requisito a tale riguardo è che
                     sia già stata effettuata la notifica dell’invalidità presso l’AI. Dopo la fine della
                     protrazione del pagamento del salario o dopo l’estinzione di eventuali diritti a
                     indennità giornaliere derivanti dall’assicurazione per perdita di salario, la rendi-
                     ta d’invalidità viene corrisposta per un periodo massimo di due anni. Qualora
                     dopo tale periodo non sia ancora stata presa alcuna decisione AI, la persona
                     assicurata è tenuta a rimborsare le rendite corrisposte.
                     3
Grado di invalidi-      Il grado di invalidità corrisponde a quello definito dall'AI. Per la parte so-
tà                   vraobbligatoria della rendita di invalidità il Consiglio di fondazione può deroga-
                     re dalla decisione dell’AI nella misura in cui il medico di fiducia della Cassa
                     pensione attesti tale divergenza in un’apposita perizia.
                     4
Graduazione              Qualora il grado di invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrispo-
delle rendite        sta una rendita di invalidità intera. Vi è il diritto a tre quarti di rendita in caso di
                     invalidità di almeno il 60%, a metà rendita con un grado di invalidità di almeno
                     il 50% e a un quarto di rendita con un grado di almeno il 40%. Un grado di
                     invalidità inferiore al 40% non dà diritto alla rendita di invalidità.
                     5
Inizio                   La rendita d’invalidità viene corrisposta a partire dall’inizio della rendita AI,
                     tuttavia al più presto dopo la conclusione della protrazione del pagamento del
                     salario o all’esaurimento di eventuali indennità giornaliere dell’assicurazione
                     per perdita di salario.
                     6
Fine                   La rendita d’invalidità viene corrisposta per la durata dell’incapacità al gua-
                     dagno, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento
                     ovvero fino al decesso della persona assicurata.
                     7
Entità                   In caso di invalidità totale, la rendita d’invalidità annua è pari al capitale di
                     vecchiaia proiettato, costituito dall’avere di vecchiaia al momento del subentro
                     dell’invalidità e dagli accrediti di vecchiaia futuri non remunerati secondo il
                     piano di risparmio "Standard". Il capitale di vecchiaia proiettato viene converti-
                     to in rendita con l’aliquota di conversione regolamentare ed è pari al massimo
                     al 60% del salario annuo assicurato. Se, al momento dell’inizio dell’incapacità
                     al lavoro che porta all’invalidità, la persona assicurata è assicurata da più di
                     due anni presso la Cassa pensione, la rendita d’invalidità annua risulta pari al
                     60% del salario annuo assicurato.
                     Per le persone assicurate che erano già assicurate nella Cassa pensione pri-
                     ma del 1° settembre 2008, la rendita d’invalidità annua risulta pari al 60% del
                     salario annuo assicurato.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017                                             13
Prestazioni in caso di invalidità                                          Cassa pensione UPC (Svizzera)

                     8
Infermità conge-        Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona
nita                 risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a
                     seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore
                     età, sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità derivante da tali cause per l'in-
                     capacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro era aumentata a oltre il
                     40% durante il periodo di assicurazione e la persona risultava assicurata per
                     almeno il 40%.
                     9
Averi dei conti di       In caso di invalidità totale prevedibilmente permanente la persona assicura-
risparmio straor-    ta ha diritto agli averi disponibili sui conti di risparmio straordinari "Riscato ai
dinari               fini del pensionamento anticipato" e "Riscatto ai fini della rendita transitoria
                     AVS" nel momento in cui subentra l'invalidità totale. In caso di invalidità par-
                     ziale, tutti gli averi dei conti di risparmio straordinari “Riscatto ai fini del pen-
                     sionamento anticipato” e “Riscatto ai fini della rendita transitoria AVS” conti-
                     nuano ad essere remunerati fino alla maturazione al momento del pensiona-
                     mento ordinario.

Art. 15              Rendita per figli di invalidi
Diritto              Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'inva-
                     lidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per
                     orfani ai sensi dell'art. 20.
                     2
Inizio / fine            La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso
                     momento della rendita di invalidità e si estingue con il venir meno della rendita
                     d’invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto ai
                     sensi del cpv. 1.
                     3
Entità                  La rendita annua intera per figli di invalidi è pari per ogni figlio avente diritto
                     al 20% della rendita d’invalidità in corso. In caso di invalidità parziale, l’entità
                     della rendita per figli d’invalidi è determinata dall'Art. 14 cpv. 4.

Art. 16              Rendita sostitutiva AI
                     1
Diritto                 Qualora il beneficiario di una rendita d’invalidità della Cassa pensione non
                     percepisca ancora una rendita AI, la Cassa pensione può corrispondergli una
                     rendita sostitutiva AI di importo pari alla rendita AI presunta; tali somme ven-
                     gono poi compensate con un’eventuale rendita corrisposta dall’AI stessa.
                     2
Inizio / fine           La rendita sostitutiva AI viene corrisposta per un periodo massimo di due
                     anni. Qualora dopo tale periodo non sia stata adottata ancora alcuna decisio-
                     ne dall'AI, la persona assicurata è tenuta a rimborsare le rendite sostitutive AI
                     corrisposte.

14                                       Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                              Prestazioni in caso di decesso

E.                  Prestazioni in caso di decesso

Art. 17             Rendita per il coniuge
                    1
Diritto                Se al momento del decesso ovvero allorché è insorta l'incapacità al lavoro
                    la cui causa ha portato alla morte, la persona deceduta risultava assicurata
                    oppure se al momento del decesso essa percepiva dalla Cassa pensione una
                    rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita
                    per il coniuge, a condizione che al momento del decesso:
                        a. doveva provvedere al sostentamento di uno o più figli aventi diritto a
                           una rendita per orfani, oppure
                        b. aveva compiuto i 40 anni e il matrimonio era durato almeno 3 anni.
                    2
Indennità unica       Qualora il coniuge non soddisfi nessuno dei requisiti previsti, ha diritto a
                    una liquidazione pari a 3 annualità della rendita per il coniuge.
                    3
Inizio / fine           Il diritto alla rendita per il coniuge decorre dal mese in cui il salario ovvero
                    la rendita della persona assicurata deceduta non vengono più corrisposte per
                    la prima volta e si estingue con la morte del coniuge superstite.
                    4
Entità                  In caso di decesso della persona assicurata prima dell’età di pensionamen-
                    to, la rendita annua vitalizia per il coniuge è pari al 40% del salario assicurato.
                    In caso di decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il
                    coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso.
                    5
Aumento                Antecedentemente al percepimento della prima rendita di vecchiaia, gli
                    assicurati hanno la possibilità di incrementare la rendita per il coniuge in
                    aspettativa. La rendita di vecchiaia viene quindi ridotta vita natural durante
                    sulla scorta delle basi tecniche della Fondazione. La rendita per il coniuge
                    maggiorata non può risultare di importo maggiore alla rendita di vecchiaia ri-
                    dotta. Il periodo di notifica è pari a 3 mesi. Tale notifica deve essere effettuata
                    per iscritto.
                    La riduzione concerne soltanto la rendita di vecchiaia e resta in essere anche
                    in caso di decesso del coniuge prima del beneficiario di rendita di vecchiaia.
                    6
Rendita per il         Qualora al raggiungimento dell’età di pensionamento una parte della rendi-
coniuge in caso     ta di vecchiaia venga percepita sotto forma di capitale, la rendita per il coniu-
di prelievo del     ge viene corrisposta soltanto per la parte di rendita di vecchiaia residua.
capitale della
rendita di vec-
chiaia
                    7
Capitalizzazione        La rendita per il coniuge può essere percepita anche sotto forma di capita-
della rendita per   le. Il valore del capitale corrisponde al valore attuariale in contanti, tuttavia fino
il coniuge          a un massimo pari al capitale di risparmio disponibile. Il coniuge superstite è
                    tenuto a presentare una domanda in tal senso all’attenzione del Consiglio di
                    fondazione entro 6 mesi dalla maturazione del diritto. Le rendite già corrispo-
                    ste vengono conteggiate nel prelievo di capitale. Con il prelievo di capitale si
                    estinguono tutti i diritti normativi, con l’unica eccezione del diritto alle rendite
                    per orfani.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017                                         15
Prestazioni in caso di decesso                                         Cassa pensione UPC (Svizzera)

                   8
Riduzioni della       Qualora il coniuge superstite sia più giovane di 10 anni rispetto alla perso-
rendita            na assicurata, la rendita intera per il coniuge viene ridotta dell'1.5% per ogni
                   anno interamente concluso o iniziato eccedente tale differenza, tuttavia fino a
                   un limite massimo del 50%.
                   Qualora il matrimonio venga contratto dopo il raggiungimento dell’età di pen-
                   sionamento, la rendita per il coniuge viene ridotta secondo le seguenti modali-
                   tà:
                        a. matrimonio durante il 66° anno di età: dell'20%
                        b. matrimonio durante il 67° anno di età: dell'40%
                        c. matrimonio durante il 68° anno di età: dell'60%
                        d. matrimonio durante il 69° anno di età: dell'80%
                   Se il matrimonio viene celebrato dopo il compimento del 69° anno di età, non
                   sussiste alcun diritto ad una rendita per il coniuge.
                   9
Prestazioni mi-       Il diritto alla rendita per il coniuge a sensi della LPP è garantito in ogni ca-
nime               so.
                   10
Nuovo matrimo-        Nel caso il coniuge superstite contragga un nuovo matrimonio, la rendita
nio                per il coniuge si estingue e sussiste il diritto a una liquidazione in capitale pari
                   a 3 annualità di rendita.
                   11
Infermità conge-      Qualora all'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione una persona
nita               risulti incapace al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40%
                   in seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore
                   età, sussiste un diritto a prestazioni per superstiti derivante da tali cause
                   dell'incapacità al lavoro soltanto se l'incapacità al lavoro aveva superato il
                   40% durante il periodo di assicurazione e la persona era assicurata per alme-
                   no il 40%.
                   12
Unione domesti-       L’unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull’unione do-
ca registrata      mestica registrata di partner omosessuali è equiparata al matrimonio. Di con-
                   seguenza, le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai co-
                   niugi trovano applicazione per analogia anche alle persone assicurate che
                   vivono in un’unione domestica registrata.

16                                    Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017
Cassa pensione UPC (Svizzera)                                              Prestazioni in caso di decesso

Art. 18              Rendita per il partner
                     1
Diritto                 In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione appli-
                     cati alla rendita per il coniuge, il partner indicato come tale dalla persona assi-
                     curata (etero- od omosessuale) ha diritto per analogia a una rendita per su-
                     perstiti pari alla rendita per il coniuge e/o a una liquidazione unica, a condizio-
                     ne che:
                         a. la persona assicurata e quella beneficiaria non siano sposati e non
                            sussistano motivi giuridici (artt. 96 segg. CC), con eccezione
                            dell’omosessualità, che avrebbero potuto deporre a sfavore di un ma-
                            trimonio fra i due partner,
                         b. il partner abbia dimostrabilmente convissuto con la persona deceduta
                            per almeno 5 anni consecutivi e ininterrotti fino al momento della morte
                            di quest'ultima, intrattenendo un rapporto fisso ed esclusivo caratteriz-
                            zato da un’unione domestica comune, ovvero abbia risposto del man-
                            tenimento di uno o più figli comuni durante la convivenza con la perso-
                            na assicurata nella stessa economia domestica,
                         c. mentre si trovava ancora in vita, la persona assicurata abbia provvedu-
                            to a comunicare per iscritto alla Cassa pensione il nominativo del part-
                            ner avente diritto, e
                         d. la persona beneficiaria non percepisca ancora nessuna rendita per il
                            coniuge o per il partner dalla previdenza professionale.
                     2
Requisiti prelimi-      La persona assicurata e/o quella beneficiaria sono tenute a presentare la
nari                 documentazione necessaria a chiarire la situazione. La domanda per una
                     rendita per il partner deve tuttavia essere presentata entro e non oltre 3 mesi
                     dal decesso della persona assicurata. In caso di prestazione, il Consiglio di
                     fondazione provvede a valutare il caso in via definitiva, decidendo se risultano
                     effettivamente adempiute le condizioni per una rendita per il partner.
                     3
Decesso della           In caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita, sussiste un diritto
persona benefi-      a una rendita per il coniuge soltanto se la convivenza era stata avviata già
ciaria di rendita    prima del 60° anno di età.
                     4
Fine                   La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'avvio del rapporto con un
                     nuovo partner o il decesso del beneficiario della rendita.
                     5
Indennità unica         Qualora il partner convivente non adempia ai requisiti di una rendita per il
                     partner ai sensi dell’ Art. 17 cpv. 1 ma la relazione di convivenza si sia protrat-
                     ta per almeno 5 anni, egli ha diritto a una liquidazione in capitale di importo
                     pari a 3 annualità di rendita per il coniuge.
                     6
Conteggio degli         La durata di un rapporto di convivenza già notificato ai sensi del cpv. 1 vie-
anni                 ne sommata alla durata di un eventuale successivo matrimonio conformemen-
                     te ai requisiti di maturazione del diritto di cui all'Art. 17.

Regolamento di previdenza della Cassa pensione 1° gennaio 2017                                        17
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