LA PREVIDENZA INPS ex gestione INPDAP (liquidazioni)

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LA PREVIDENZA INPS ex gestione
     INPDAP (liquidazioni)
  INDENNITA’ DI BUONUSCITA “ex
  ENPAS” (personale dello Stato)
  INDENNITA’ PREMIO FINE SERVIZIO
  “ex INADEL” (PERSONALE Enti Locali
  - Sanità)
  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
  (privati e pubblici)
AGGIORNATO ALLA LEGGE 148/2011 e 214/2011

                      A cura di Luigi GRASSI – UILFPL Torino
                 UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
TRATTAMENTO DI FINE
               SERVIZIO: I.B.U.
L'indennita' di buonuscita per i lavoratori dipendenti dello Stato viene erogata
    dall'INPDAP (ex ENPAS).
L'iscrizione all‘ENPAS e' obbligatoria oltre che per il personale di ruolo, anche
    per quello avventizio che abbia maturato almeno un anno di servizio anche
    non continuativo indipendentemente dal raggiungimento del diritto a
    pensione.
L'indennita' di buonuscita spetta anche ai superstiti dell'iscritto che muoia in
    attivita' di servizio. Ne hanno diritto, nell’ordine tassativo di precedenza:
        il coniuge, se solo o con orfani minorenni nella misura del 100%;
        il coniuge con orfani dei quali non abbia la rappresentanza legale,
        ovvero orfani maggiorenni, nella misura che segue:
        –   a) se concorre un solo orfano: 60% al coniuge e 40% all'orfano;
        –   b) se concorrono piu' orfani: 40% al coniuge e 60% agli orfani.
      Per orfani soli l'indennita' e' suddivisa in parti uguali;
      Per i genitori l'indennita' e' attribuita al padre, salvo che all'atto del
      decesso dei dipendenti la madre viva effettivamente separata dal
      marito senza riceverne gli alimenti; in tal caso l'indennita' e' suddivisa
      in parti uguali;
      Per fratelli e sorelle l'indennita' e' suddivisa in parti uguali

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I.B.U. COME SI CALCOLA
L'indennita' di buonuscita e' ragguagliata a tanti
dodicesimi della base contributiva alla cessazione
- costituita dall'80% dello stipendio -
comprensiva della tredicesima mensilita' nonche'
delle indennita' e degli assegni pensionabili
fissi ,continuativi e pensionabili - per quanti
sono gli anni di servizio effettivi con iscrizione al
Fondo compresi quelli computabili, esclusi i
periodi di aspettativa per motivi di famiglia o
personali.
 Retribuzione annua lorda x 80% : 12 x n°
anni liquidabili
Si rammenta che la frazione di 6 mesi e un giorno
viene arrotondata all’anno intero, mentre frazione
inferiore viene esclusa.
                UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
Detassazione
      indennità di Buonuscita
I criteri di tassazione dell'indennita' di buonuscita sono
fissati dalla Legge 482/85.
Il regime fiscale che ha effetto retroattivo all'1-1-1984 e la
sentenza della Corte Costituzionale n.178 hanno prodotto
effetti positivi per il personale statale in quanto dal 17-7-
1986 per la determinazione dell'aliquota si deve tener conto
che dall'imponibile da assoggettare ad IRPEF deve essere
detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita',
corrispondente dal rapporto esistente fra il contributo del
2,5% a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva che e'
pari al 9,6% - del contributo previdenziale. Il risultato da'
una detassazione pari al 26,04%.
Oltre a quanto sopra è prevista una ulteriore detrazione
della base imponibile pari a 309 Euro per ogni anno utile ai
fini della buonuscita.

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PERIODI RICONOSCIBILI AI FINI
   DELL’INDENNITA’ DI BUONUSCITA
Gli iscritti al Fondo di previdenza hanno la facoltà di chiedere,
   agli effetti della liquidazione della buonuscita, la valutazione
   dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili,
   riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento
   di pensione a carico dello Stato, non coperti dal contributo
   previdenziale obbligatorio.
       –   Servizi valutabili:
       –   i servizi statali prestati senza iscrizione al Fondo e quelli
           non statali purché non vi sia stata corresponsione di
           indennità di fine servizio;
       –   corso di laurea e di pecializzazione;
       –   dottorato di ricerca;
       –   borsista, assegnista, contrattista ed assistente
           universitario;
       –   abilitazione ed iscrizione ad albo professionale;
       –   servizio militare, aumenti per campagne di guerra ed altri
           servizi speciali, cioè quei servizi prestati in condizioni di
           particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento
           di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione
           (impiego operativo, servizi di confine, di volo, ecc.).
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TRATTAMENTO DI FINE
               SERVIZIO: I.P.S.

L'indennita' premio di fine servizio per i lavoratori degli Enti Locali e della Sanita'
viene erogata dall'INPDAP (ex INADEL).
L'iscrizione all'INADEL e' obbligatoria dal 2 aprile 1968, oltre che per il
personale di ruolo, anche per quello avventizio che abbia maturato almeno un
anno di servizio continuativo e sia adibito a lavoro di carattere permanente,
indipendentemente dal conseguimeto del diritto alla pensione.
L'indennita' premio di fine servizio spetta anche ai superstiti dell'iscritto che
muoia in attivita' di servizio purche' abbia maturato una anzianita' di almeno un
anno.
I superstiti aventi diritto, in ordine di precedenza, sono:
il coniuge superstite ed i figli;
i genitori;
fratelli e sorelle;
gli eredi testamentari;
gli eredi previsti dal Codice Civile.

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I.P.S. COME SI CALCOLA
L'indennita' premio di servizio e' ragguagliata a tanti
quindicesimi della base contributiva media degli ultimi
dodici mesi - costituita dall'80% dello stipendio -
comprensiva della tredicesima mensilita' nonche' delle
indennita' e degli assegni pensionabili fissi ,continuativi e
pensionabili - per quanti sono gli anni di servizio effettivi
con iscrizione al Fondo compresi quelli computabili, esclusi i
periodi di aspettativa per motivi di famiglia o personali.
Retribuzione annua lorda x 80% : 15 x n° anni
liquidabili
Si rammenta che la frazione di 6 mesi e un giorno viene
arrotondata all’anno intero, mentre frazione inferiore viene
esclusa.

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Detassazione
indennità fine servizio INADEL
Ai criteri di tassazione dell'indennita' di fine servizio
INADEL, fissati dalla Legge 485/85, vanno aggiunte le
modalita' sulla detassazione della parte di contribuzione
obbligatoria posta a carico del pubblico dipendente,
previste, per gli iscritti all'INADEL, dall'art. 4 della Legge 13
maggio 1988 n.154.
Pertanto per la determinazione dell'aliquota si deve tener
conto che dall'imponibile da assoggettare ad IRPEF deve
essere detratta una somma pari alla percentuale
dell'indennita', corrispondente dal rapporto esistente tra il
contributo del 2,5% a carico del lavoratore e l'aliquota
complessiva che e' pari al 6,10% del contributo
previdenziale. Il risultato da' una detassazione pari al
40,98%.
Oltre a quanto sopra è prevista una ulteriore detrazione
della base imponibile pari a 309 Euro per ogni anno utile ai
fini della buonuscita.
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VOCI UTILI PER IL T.F.S.
- stipendio tabellare ( per tredici mensilità);
- R.I.A. ( per tredici mensilità );
- Importo relativo alla differenza della IIS in godimento da
parte del personale della categoria B e D rispetto
all’importo conglobato nello stipendio ( per 13 mensilità);
- indennità di vigilanza ( per dodici mensilità);
- indennità corrisposta al personale educativo e docente
scolastico di cui all’art. 37 comma 1, lettere c d ed e del
CCNL 6.7.1995 e successivi incrementi ( per dodici
mensilità);
- indennità di direzione e di staff, già corrisposta ai sensi
dell’art. 45 comma 1 del DPR 333/90 al personale dell’ex
qualifica VIII e attualmente ricompresa nella retribuzione di
posizione.
- Indennità specifica per il personale appartenente alla ex
III e IV qualifica professionale (€ 64 e 56 annui per 12
mensilità).
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Riscatto Periodi ai fini I.P.S.
Il riscatto è l'istituto mediante il quale, previo pagamento di un onere a totale carico del dipendente,
determinati periodi e/o servizi, altrimenti non valutabili, diventano utili ai fini dell'IPS.
Servizi riscattabili:
servizi non di ruolo resi presso Enti Locali anteriormente al 2/4/68;
servizi di ruolo o non di ruolo prestati dal personale municipale nelle ex colonie italiane prima del 29/3/55;
servizi di ruolo o non di ruolo prestati dai dipendenti delle Comunità Israelitiche anteriormente al 31 /
12/62;
servizi non di ruolo prestati alle dipendenze di Enti Locali in territori non più italiani;
servizio militare di leva terminato prima del 30/1/87;
servizi non di ruolo prestati prima del 2/4/68 presso lo Stato sempre che gli stessi non abbiano dato luogo
ad iscrizione o non siano stati già riscattati presso l'ENPAS;
servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nel corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Esercito, qualunque sia la sua durata, purché sia stato
effettuato prima del 2/4/68 e non abbia dato luogo ad iscrizione presso l'ENPAS;
servizio di assistente volontario prestato dai sanitari presso Enti ospedalieri: si può riscattare per un
massimo di 2 anni (legge 409/54);
servizio reso in qualità di assistente volontario nelle Università: si riscatta l'intera durata del servizio
prestato prima del 2/4/68;
servizio non di ruolo prestato, sempre prima del 2/4/68, presso Enti di diritto pubblico, per i quali gli
interessati non abbiano maturato o percepito alcun trattamento di fine rapporto;
servizio civile reso dagli obiettori di coscienza (legge 772/72): si riscatta l'intero periodo riportato sul
foglio matricolare;
servizio civile presso Comuni colpiti da calamità naturali (legge 953/70): si riscatta solo il periodo
corrispondente alla ferma di leva documentata sul foglio matricolare;
servizio di volontario civile nei Paesi in via di sviluppo (legge 1222/71): si riscatta il periodo
corrispondente alla ferma di leva;
servizi equiparati al servizio militare in tempo di guerra;
servizio militare da richiamato alle armi in tempo di guerra ad eccezione di quello reso dai dipendenti che
all'epoca del richiamo prestavano servizio con iscrizione ENPAS o INADEL;
servizio militare prestato col grado di sergente maggiore o equipollente delle Forze Armate prima del
1/7/56;
servizio militare reso presso l'Arma dei Carabinieri e Corpi Speciali non coperto da iscrizione previdenziale
ENPAS.

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Altri periodi riscattabili
Sono riscattabili i seguenti periodi purché non contemporanei a servizi con iscrizione
previdenziale ex INADEL:
periodo del corso di laurea;
periodo del corso di specializzazione post - laurea;
periodo dei corsi per il conseguimento di diplomi universitari (laurea breve);
periodo dei corsi di dottorato di ricerca;
periodi non inferiori ad un anno corrispondenti alla durata legale dei corsi di
formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di
istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle
Province Autonome di Trento e di Bolzano purché il relativo diploma sia prescritto per
l'ammissione al posto ricoperto: sono riscattabili dal 10/9/91;
periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti: sono riscattabili dal 10/9/91;
periodo per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e vigilatrice
d'infanzia;
periodo per il conseguimento del diploma di assistente sociale: è riscattabile dal
10/10/90;
periodo per il conseguimento del diploma di tecnico fisioterapista e della
riabilitazione: è riscattabile dal 3/4/91;
periodi di iscrizione agli albi professionali: riscattabili dal 10/9/91 ed esclusivamente
per gli anni esplicitamente richiesti dal bando di concorso o dal Regolamento
Organico dell'Ente come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto;
periodi di assenza dal servizio per il personale cessato e successivamente riammesso
in servizio a domanda ai sensi della legge 537/93.

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A decorrere dal 12 luglio 1997 ai sensi del
D. lgs. 184/97 i periodi per il
conseguimento della laurea, della
specializzazione post-lauream, del diploma
universitario (laurea breve) e del dottorato
di ricerca sono riscattabili anche se i
relativi titoli non sono previsti per il posto
ricoperto durante la carriera. I periodi
sopra elencati possono essere riscattati
per intero (es.: totale durata legale dei
corsi di studio) o parzialmente.

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TRATTAMENTO
          DI FINE RAPPORTO
 Il "trattamento di fine rapporto", in sigla Tfr, e' la somma
che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in
un'azienda.    Conosciuta,    specie     in   passato,     piu'
popolarmente come "liquidazione", e' una prestazione al cui
pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui
cessa il rapporto stesso. Sull'argomento è intervenuta
recentemente la Corte di Cassazione, precisando che tale
erogazione è dovuto dal momento della cessazione del
rapporto solo se sono conosciuti tutti i dati necessari per il
calcolo. Pertanto anche la maturazione degli interessi e la
rivalutazione monetaria, in caso di ritardato pagamento,
maturano dal giorno in cui il credito potrà essere liquidato
nel suo intero ammontare.

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TRATTAMENTO
          DI FINE RAPPORTO
Per i lavoratori a tempo indeterminato assunti dall'01.01.2001
( DPCM 2.3.2001) e per quelli a tempo determinato assunti dopo
o in atto il 30.5.2000 (DPCM 20.12.1999), si applica il trattamento
del settore privato (legge 297/82).
I periodi di lavoro prestato a tempo determinato in essere al 30
maggio 2000, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad
eventuali liquidazioni da parte delle Amministrazioni di
appartenenza, sono oggetto di TFR ai sensi dell'art. 2120 del C.C.
Qualora il periodo compreso tra l'inizio del rapporto ed il 30
maggio 2000 abbia fatto maturare il diritto ad una prestazione di
fine servizio, questa costituisce il montante, che unitamente alle
quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000
ed il termine del rapporto di lavoro, formerà complessivamente il
trattamento di fine rapporto.
Qualora, invece, al 30 maggio non si sia maturato il diritto alla
prestazione, secondo le vigenti normative, per l'intero periodo
dovrà essere versato il TFR.

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Notizie utili
I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato con conferimento di incarichi
dirigenziali rientrano nella più vasta
categoria dei rapporti di lavoro a tempo
determinato,        quindi,      ai      fini
dell'applicazione della disciplina del TFR
vale quanto sopra specificato.
Non si configura come rapporto di lavoro a
tempo determinato il conferimento al
personale dirigente di un incarico di durata
predeterminata       da      parte     delle
amministrazioni di appartenenza.
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VOCI UTILI AI FINI T.F.R.
Per il personale pubblico, in linea con quanto
previsto dall'art. 2120 del codice civile, la
retribuzione      utile    per   il    calcolo  degli
accantonamenti contiene le seguenti voci:
l'intero stipendio tabellare;
la retribuzione individuale di anzianità;
Indennità posizione organizzativa;
gli altri emolumenti considerati utili ai fini del
calcolo dell'indennità di fine servizio comunque
denominata ai sensi della preesistente normativa.
Ulteriori    voci    retributive    potranno   essere
considerate nella contrattazione di comparto.

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T.F.R. – Come si calcola
Il trattamento di fine rapporto prevede una quota di
accantonamento annuale pari al 6,91% della retribuzione
utile.
Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di
ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice
dei         prezzi        al          consumo            (Istat).
Il recente decreto legislativo sulla tassazione dei fondi
pensione, ha modificato l'imposizione fiscale sul Tfr e, di
fatto, anche il valore degli accantonamenti annui. Il
provvedimento infatti introduce, a partire dal primo gennaio
2001, una tassazione dell'11% sulla rivalutazione annua
delle somme accantonate, riducendo cosi' il valore della
rivalutazione netta e quindi della rivalutazione finale.

                   UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
N OTA
Si rammenta che il D.L. 185/2012 ha abrogato
quanto era stato previsto dal comma 10
dell’art.12 del D.L.78 – 31.5.2010, convertito in
Legge 122 – 30.07.2010, che prevedeva il
passaggio al sistema di calcolo del TFR di tutti i
dipendenti pubblici a decorrere dal 01.01.2011
pro-rata.
Quanto sopra in applicazione della sentenza della
Corte Costituzionale 223/2012 che ne stabiliva
l’illegittimita .
In parole povere tutto è ritornato alla situazione
vigente alla data del 31.12.2010 in attesa della
conversione del suddetto D.L.

               UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da
corrispondere per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio
2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).
In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:
in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o
inferiore a 90.000 euro;
in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a
90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima
somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari
all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi
dalla decorrenza del diritto al pagamento;
in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o
superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da
liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la
terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno
pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto
al pagamento.
I termini di pagamento della 1° quota decorre secondo quanto
previsto dalla L.148/11 e per le fattispecie indicate nella
L.214/11, con conseguente riconoscimento del secondo e del
terzo importo annuale,rispettivamente, dopo dodici mesi
e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo.
(slide successive)
                     UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFS/TFR a decorrere dal
                                13 Agosto 2011
   (D.L.138/2011 conv.in L.148/2011). (In vigore)

  TERMINE DI 24 MENSILITA’

  L’art. 1 c.22 L.148/2011 modifica quanto stabilito dall’art.3
  c.2 Legge 140/1997 specificando che alla liquidazione dei
  trattamenti di fine servizio,comunque denominati, dei
  dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa che ne
  hanno titolo per le cause di volontarie dimissioni con o
  senza diritto a pensione (pensioni anticipate riforma Monti
  L.214/11 , recessi volontari senza diritto a pensione
  secondo la normativa vigente) o recesso da parte del
  datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego,
  ecc) , l’ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla data
  di cessazione del rapporto di lavoro.
  N.B.: La corresponsione agli aventi diritto avverrà entro i
  successivi tre mesi (che si aggiungono ai termini
  precedenti per un totale di 27 mesi), decorsi i quali sono
  dovuti gli interessi.

                    UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
NOTA ESPLICATIVA ALLA SLIDE PRECEDENTE

Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con
40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale
requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di
contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali),
tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva
non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle
deroghe del D.L. 138/2011 ) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.
Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione
(pensioni anticipate con 41a e n. mesi per le donne – 42a e n. mesi per gli uomini- riforma
Monti L.214/11 art.24) e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti
dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non
possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di
lavoro.

                               UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
SEGUE TERMINI

TERMINE DI 6 MENSILITA’

Nei casi di cessazioni dal servizio per raggiungimento dei
limiti d’età o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa
del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio
prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione, nonché le cessazioni dal servizio a
seguito di estinzione del rapporto di lavoro a tempo
determinato per raggiungimento della scadenza prevista dal
contratto individuale (circ,Inpdap n° 30 del 1 agosto 2002
che ha chiarito l’equiparazione all’ipotesi di cessazione per
limiti di servizio), l’ente erogatore provvederà decorsi
6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
N.B.: La corresponsione agli aventi diritto avverrà entro i
successivi tre mesi (che si aggiungono ai termini
precedenti per un totale di 9 mesi), decorsi i quali sono
dovuti gli interessi.

                  UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
Segue termini

Termine di 105 gg

Come previsto dall’art.1 c.23 D.L.138/2011-
L.148/11 trovano applicazione nei casi di
cessazione dal servizio per inabilita' derivante o
meno da causa di servizio, nonche' per decesso
del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a
trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione
dal servizio, la necessaria documentazione
all'ente previdenziale che dovra' corrispondere il
trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione
medesima, decorsi i quali sono dovuti gli
interessi.

               UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
DEROGHE
Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a
     trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011,
     convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità
     che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale
     (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal
     primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.
     449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina
     derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che
     le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti
     della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:
1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti
     dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della
     massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati
     maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono
     essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti
     all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato
     nel contratto stesso;
2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del
     Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13
     agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va
     intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti
     congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite
     di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è
     erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della
     cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es.
     40 anni).

                                      UIL F.P.L. TORINO - PIEMONTE
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