LE START UP INNOVATIVE LA DISCIPLINA FISCALE - Giuseppe Molinaro - ODCEC Roma

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LE START UP INNOVATIVE

                                      LA DISCIPLINA FISCALE

                                                  Giuseppe Molinaro
                                             Dottore commercialista – Revisore legale
                                        Dottore di ricerca in diritto tributario e dell’impresa
    Professore a contratto di diritto tributario e diritto tributario comparato – Università degli Studi Internazionali di Roma
Roma, 27 febbraio 2017
Con il D.L. n. 179/2012 è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento del
nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa: la «start-up» [disposizioni
sono state attuate con D.M. 30 gennaio 2014 e con D.M. 25 febbraio 2016 (a
quest'ultimo rinvia, in quanto applicabile, la Legge di Bilancio 2017), per le modalità
applicative delle nuove agevolazioni ivi previste].

La normativa si riferisce esplicitamente alle "start-up innovative" per evidenziare che
destinataria non sono tutte le nuove imprese ma quelle (società di capitali, costituite
anche in forma cooperativa) il cui oggetto sociale sia legato all'innovazione ed alla
tecnologia.

E’ stato predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale
che interviene su materie differenti, tra cui delle agevolazioni fiscali, al fine di rendere
la normativa più efficace nell'incoraggiare l'imprenditorialità innovativa.

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Definizione di start-up/1

La start-up deve presentare le seguenti caratteristiche:
- essere operativa da non più di 60 mesi;
- avere la residenza in Italia ovvero in uno degli Stati UE o dello SEE
   (in tali casi purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia);
- avere non più di 5 milioni di euro di fatturato;
- non deve distribuire utili;
- avere       oggetto sociale esclusivo o prevalente l'innovazione
   tecnologica;
- non essere costituita da una fusione o scissione societaria, né a
   seguito di cessione/conferimento di azienda o ramo d’azienda.

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Definizione di start-up/2
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del
   maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato per almeno 1/3 della propria
   forza lavoro oppure in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza
   lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa
   industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una
   topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero
   sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario
   registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
   elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
   sociale e all'attività di impresa.
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Incentivi fiscali per investimenti in start-up /1
Sono previsti incentivi fiscali per investimenti provenienti da persone fisiche e da
società.

Gli incentivi valgono:
- sia in caso di investimenti diretti in start-up;
- sia in caso di investimenti indiretti, per il tramite di OICR o di altre società che
    investono prevalentemente in start-up (70%).

L'agevolazione originariamente consisteva nella possibilità:
- per l’investitore-persona fisica, di detrarre ai fini IRPEF il 19% dell'importo
   investito nel capitale sociale di una o più start-up innovative;
- per l'investitore-società, di dedurre ai fini IRES il 20% di quanto versato nella
   start-up.
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Incentivi fiscali per investimenti in start-up /2

Fino al 2016, tali percentuali erano aumentate rispettivamente al 25 e al 27%:
- per le start-up impegnate a sviluppare e commercializzare esclusivamente
   prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
   energetico (elenco allegato al D.M. 25 febbraio 2016);
- per le start-up a «vocazione sociale» (imprese operanti esclusivamente nei
   settori indicati dall'art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 155/2006; tra gli altri:
   assistenza sociale, educazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del
   patrimonio culturale, turismo sociale, formazione, servizi culturali, etc. ).

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Incentivi fiscali per investimenti in start-up /3
Sotto un profilo quantitativo, rilevano gli investimenti in danaro (non anche in
beni) eseguiti in sede di costituzione o di aumento di capitale della start-up (i
versamenti devono affluire a capitale o a riserva sovrapprezzo).

Sotto un profilo temporale, rilevano:
- la data di deposito per l’iscrizione nel Registro dell’atto costitutivo;
- la data di deposito per l’iscrizione nel Registro dell’avvenuto aumento di
   capitale.
- la data di sottoscrizione delle quote di OICR o delle quote di capitale.

Il legislatore ha voluto garantire a presidio dell’effettività del capitale sociale,
che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un aumento di
capitale effettivo.
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Detrazione IRPEF/1
L’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 prevedeva che - nel quadriennio 2013/2016
- l'investimento massimo detraibile dall’IRPEF - per le persone fisiche che
avessero riversato somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per
gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono
prevalentemente in start-up innovative - fosse in misura pari al 19%
dell’investimento, non potesse eccedere l'importo di euro 500.000 (in ciascun
periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno due anni.

A decorrere dall’anno 2017, l’aliquota di detrazione è aumentata al 30% e
l’investimento massimo detraibile é aumentato a euro 1.000.000; il termine
minimo di mantenimento dell’investimento detraibile è aumentato a tre anni.

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Detrazione IRPEF/2
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda
l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda IRPEF dovuta
nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del
suo ammontare.

Se l’investimento è effettuato da società di persone, l’ammontare su cui
calcolare la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione agli utili ed il limite massimo è riferito non agli investimenti
dei singoli soci ma al conferimento in danaro effettuato nella start up.

Rigo RP 80/RN17/RN18/RN19/RN20/RN21 del Modello Unico PF/2017

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Deduzione IRES/1
Il citato articolo 29 prevedeva anche che (nel quadriennio 2013/2016)
l'investimento massimo deducibile dall’IRES - per somme nel capitale sociale
delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che
per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre
società che investono prevalentemente in start-up innovative - fosse in misura
pari al 20% dell’investimento, non potesse eccedere l'importo di euro
1.800.000 (in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per
almeno due anni.

Dal 2017, la percentuale di deduzione è aumentata in ogni caso al 30%; il
termine minimo di mantenimento dell’investimento deducibile è aumentato a
tre anni.

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Deduzione IRES/2
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo
dichiarato dal soggetto IRES, l’eccedenza può essere computata in aumento
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In caso di consolidato fiscale, la predetta eccedenza si può portare in
diminuzione del reddito complessivo di gruppo (non ammesse le eccedenze
relative a periodi ante consolidato).

In caso di trasparenza fiscale ex art. 115/116 TUIR, l’eccedenza è ammessa in
deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale
alla sua quota di partecipazione agli utili (non ammesse le eccedenze relative
a periodi ante trasparenza).

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Condizioni per beneficiare delle agevolazioni
Gli investitori devono conservare:
- certificazione della start up innovativa che attesti di non aver superato il
    limite massimo di investimento agevolabile (euro 15 milioni), ovvero, se
    superato, l’importo per il quale spetta la deduzione/detrazione, da
    rilasciare entro 60 giorni dal conferimento;
- copia del piano di investimento della start up innovativa, contenente
    informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività della start up stessa, sui
    relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite
    e dei profitti.

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Modifiche relative all’holding period/1

Per quanto riguarda il c.d. holding period, la Legge di bilancio 2017 aumenta
da due a tre anni l’arco temporale minimo di mantenimento
dell’investimento nelle start-up innovative, pena la decadenza
dall’agevolazione.

Tale modifica, in realtà, non è altro che la conferma di quanto stabilito dal
D.M. 25 febbraio 2016 che già a partire dall’anno d’imposta 2015 innalzava il
periodo di mantenimento minimo dell’investimento.

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Modifiche relative all’holding period/2

L’investitore soggetto IRPEF o IRES può, pertanto, decadere dal diritto alle
agevolazioni suddette (con recupero del beneficio maggiorato degli interessi
legali) se, entro 3 anni dalla data in cui l’investimento rileva, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in
cambio degli investimenti;
b) la riduzione di capitale e/o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti
con sovraprezzo di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative;
c) il recesso o l’esclusione degli investitori;
d) la perdita, da parte della start-up innovativa, di uno dei requisiti richiesti
dall’art. 25, c. 2 del D.L. n. 179/2012.

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Modifiche relative all’holding period/3

Non comporta, invece, la perdita dell’agevolazione il venir meno della
qualifica di start-up innovativa nel caso di:
a) decorrenza dei cinque anni dalla costituzione della società;
b) superamento della soglia di € 5.000.000 del valore della produzione
    annua;
c) ammissione alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
d) il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito o a causa di morte
    del contribuente, nonché il trasferimento conseguente alle operazioni
    straordinarie.

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Sintesi/1

Investitore      Importo investito       Percentuale “vecchia”    Percentuale “nuova”
                                             agevolazione             agevolazione
               Fino al         Dal       Start-up a Altre start-up Start-up a   Altre
              31.12.16                   vocazione                  vocazione start-up
                             1.1.17
                                       sociale/ambit              sociale/ambit
                                        o energetico               o energetico

Soggetto      500.000      1.000.000       25%          19%          30%        30%
 IRPEF
Soggetto      1.800.000    1.800.000       27%          20%          30%        30%
  IRES

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Sintesi/3
E’ evidente che la differenza tra l’incentivo secondo le misure in scadenza al 31
dicembre 2016 e l’incentivo a partire dal 1 gennaio 2017 è maggiormente premiante
per i contribuenti soggetti IRPEF: questi godranno, infatti, sia di un raddoppio
dell’importo dell’investimento sul quale calcolare l’agevolazione, sia di una
maggiorazione di aliquota, anche se in misura meno consistente nel caso di start-up a
vocazione sociale o operanti nell’ambito energetico.

Nel caso dei contribuenti soggetti IRES i maggiori benefici derivanti dall’introduzione
delle suddette novità hanno incidenza meno significativa, stante il mantenimento
dell’importo massimo agevolabile nella misura di € 1.800.000.

Va tuttavia considerato che tale minor beneficio è sostanzialmente dovuto alla
riduzione dell’aliquota di tassazione IRES dal 27,5% al 24% in previsione a partire dal 1
gennaio 2017.

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Subordine al vaglio europeo

L'incremento del tetto della detrazione a 1.000.000 euro e l'aumento delle
aliquote di detrazione/deduzione al 30% del totale dell'investimento sono
subordinati, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

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Non applicazione della disciplina sulle società di comodo/1
Alle start-up innovative non si applica la disciplina sulle società c.d. «di
comodo» (regime società «non operative» ex art. 30 della L. n. 724/1994 e
regime società «in perdita sistematica» ex art. 2, commi da 36-decies a 36-
duodecies del D.L. n. 138/2011).

La non applicazione della disciplina sulle società «non operative» implica che
la start-up innovativa non sia tenuta ad effettuare il test di operatività
(l’obbligo scatta nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica
di start up innovativa).

Ai fini dell’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il
c.d. «triennio di osservazione» decorre dal periodo d’imposta successivo a
quello in cui viene meno la qualifica di start up innovativa.

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Non applicazione della disciplina sulle società di comodo/2
Esempio di società costituita il 16 aprile 2013 ed in possesso della qualifica di
start up innovativa fino al 15 aprile 2018:
- la disciplina sulle società «non operative» non trova applicazione per il
   periodo 2013-2018; ciò comporta che il primo periodo d’imposta di
   applicazione sarà il 2019 (salve cause di esclusione o di disapplicazione);
- la disciplina sulle «società in perdita sistematica» non trova applicazione
   per il periodo 2013-2018; il primo periodo utile di applicazione potrà
   essere il 2022 qualora nel «triennio di osservazione» (2019-2021)
   ricorrano i presupposti previsti dalla norma (salve cause di esclusione o di
   disapplicazione).

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Incentivi fiscali sugli strumenti finanziari
Sono previste agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che si applicano
agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e
consulenze qualificate (c.d. work for equity).

In particolare, le misure sono finalizzate a:
- incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli
    amministratori stabilendo l’irrilevanza fiscale e contributiva degli
    strumenti finanziari ad essi assegnati, ai fini della determinazione del
    reddito di lavoro dipendente e assimilato;
- favorire l’acquisizione di opere e servizi qualificati stabilendo l’irrilevanza
    fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e
    servizi, sia di crediti maturati a seguito delle prestazioni di opere e servizi
    resi.

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Ampliamento delle agevolazioni a tutte le PMI innovative
Dal 2017 viene meno la limitazione che consentiva alle piccole e medie
imprese (PMI) innovative di avvalersi delle predette agevolazioni fiscali solo
qualora fossero "in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi
o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel
settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un
organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo
imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico".

Pertanto, la novella introdotta fa sì che le agevolazioni citate si applichino a
tutte le PMI innovative come definite dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015.

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Cessione perdite fiscali delle start up/1
Dal 2017, le start-up possono cedere le perdite prodotte nei primi tre esercizi di
attività a favore di società quotate che detengano una partecipazione nella start-up
pari almeno al 20%.

Le società quotate possono acquisire le perdite fiscali, utilizzabili in diminuzione del
reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito
imponibile e per l’intero importo (articolo 84 del TUIR), delle start-up partecipate per
almeno il 20%.

La cessione può avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti
d’imposta, ovvero tramite notifica all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso
il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al
competente concessionario del servizio della riscossione (art. 43-bis del D.P.R. n.
602/1973).

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Cessione perdite fiscali delle start up/2
Sono previste le seguenti condizioni:
a) le azioni della società cessionaria o della società che controlla direttamente o
    indirettamente la società cessionaria, devono essere negoziate in un mercato
    regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati UE
    e degli Stati SEE con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
    effettivo scambio di informazioni;
b) il rapporto di partecipazione deve prevedere una percentuale del diritto di voto
    esercitabile nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al
    20 per cento;
c)   la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare;
d) la cessione deve riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali.

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Cessione perdite fiscali delle start up/3
Inoltre:
a) la società cedente e la società cessionaria devono avere un esercizio sociale
     coincidente;
b) il requisito partecipativo del 20 per cento deve sussistere al termine del periodo
     d’imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite fiscali;
c) la cessione deve essere perfezionata entro il termine di presentazione della
     dichiarazione dei redditi.

                                                                                   25
Cessione perdite fiscali delle start up/4
Le perdite oggetto di cessione sono computate dalla società cessionaria in
diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta e per la differenza
nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero
importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che
le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva.

Tale disciplina ricalca quanto previsto dall’articolo 84, comma 2, del TUIR, il quale
consente di riportare le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di
costituzione senza vincoli temporali e per l’intero importo a condizione che esse si
riferiscano a una nuova attività produttiva.

                                                                                       26
Cessione perdite fiscali delle start up/5
E’ previsto l’obbligo per la società cessionaria di remunerare la società cedente del
vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione
all’ammontare delle perdite acquisite dell’aliquota IRES relativa al periodo
d’imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro
trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo
d’imposta.

Le somme percepite o versate tra le società non concorrono alla formazione del
reddito imponibile.

                                                                                   27
Cessione perdite fiscali delle start up/6
La società cedente non può optare per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato
nazionale e mondiale (articoli 115, 117 e 130 del TUIR) in relazione ai periodi
d’imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute.

La relazione illustrativa afferma che per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in
particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in startup da parte
di società quotate.

A tal fine la norma attribuisce alle società quotate la possibilità di essere "sponsor" di
start up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende.

La quotazione sul mercato dello "sponsor” garantisce il miglior controllo anti abusi,
venendo il giudizio sulla quotata stessa dal mercato finanziario.

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Aumento dei limiti per l’obbligo di apposizione
          del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA

La normativa prescrive l’apposizione del visto di conformità per la
compensazione in F24 dei crediti Iva d’importo superiore ad euro 15.000.

Per le start-up, l’esonero dall’obbligo riguarda i crediti Iva d’importo superiore
ad euro 50.000.

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Credito d’imposta per l’assunzione di personale qualificato

Le start-up innovative possono beneficiare del credito d’imposta per
l’assunzione di personale qualificato impiegato in attività di R&S (art. 84 D.L.
n. 83/2012), con ulteriori vantaggi rispetto ai beneficiari ordinari.

In particolare le start-up innovative possono accedere al credito d’imposta:
- mediante un’istanza redatta in forma semplificata;
- in via prioritaria rispetto agli altri soggetti;
- anche con riferimento a contratti di apprendistato.

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Esonero pagamento imposta di bollo

Esonero dal pagamento delle imposte di bollo (e dei diritti di segreteria) l’atto
costitutivo delle start up innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero
atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e così trasmessi
al competente ufficio del registro delle imprese).

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Altre misure «generali» di interesse delle start-up

-   Iperammortamento al 250% del costo dei beni strumentali nuovi;
-   Superammortamento al 140% del costo dei beni strumentali nuovi;
-   Patent box;
-   Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese – ACE;
-   Credito d’imposta R&S.

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Grazie per l’attenzione!

     Arrivederci!

  Giuseppe Molinaro

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