Consiglio Nazionale dei Geologi - 22 maggio 2018
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Quotidiano Data 22-05-2018 Pagina 29+31 Foglio 1 024697 Codice abbonamento: Ordine Nazionale Geologi
TERREMOTI
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Edilizia scolastica: assegnati oltre 22 milioni di euro per l'adeguamento antisismico delle scuole 22/05/2018 Assegnati agli enti locali oltre 22 milioni di euro per l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico e la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2018 il Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048 recante "Individuazione degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017 - Fondo protezione civile" rettificato dal Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 febbraio 2018, n. 86 (pubblicato sulla stessa G.U.). L'assegnazione è effettuata entro il limite massimo dell'importo previsto per ciascuna regione dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, ed è limitata alle lavorazioni connesse all'adeguamento strutturale e
antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti. Di seguito il riparto regionale: Regione Importo contributo Abruzzo 866.058,81 Basilicata 485.837,87 Calabria 2.273.404,38 Campania 4.493.552,81 Emilia Romagna 1.847.296,24 Friuli Venezia Giulia 641.622,84 Lazio 2.523.800,00 Liguria 401.344,33 Lombardia 1.000.000,00 Marche 897.743,89 Molise 277.244,44 Piemonte 286.400,00 Puglia 1.510.000,00 Sicilia 1.056.450,00 Toscana 1.493.200,83
Umbria 549.208,03 Veneto 1.961.582,20 Totale 22.564.746,67 Le somme residue non utilizzate dalle regioni (riportate nell'allegato B al decreto MIUR n. 1048/2017) restano nella disponibilità delle singole regioni, per le stesse finalità previste. Progettazione esecutiva e aggiudicazioni entro il 19 maggio 2019 Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre il 19 maggio 2019. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Decreto
Codice dei contratti e Direzione Lavori: norme su contestazioni e riserve cancellate dal DM 49/2018 22/05/2018 Tanto di nuovo sotto il sole in tema di regole per le riserve. Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 cancella in pratica, con un colpo di spugna, tutte le indicazioni relative alle regole per le riserve già previste dagli articoli 164, 190 e 191 del previgente Regolamento n.207/2010. Si parla di riserve nell’articolo 9 del DM n. 49/2018 rubricato “Contestazioni e riserve” in cui è precisato che “Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto”. Tale novità è stata voluta dal Consiglio di Stato che nel parere 12 febbraio 2018, n. 360 in cui i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato quanto segue “Si ribadisce anche con riguardo a questa disposizione quanto osservato a proposito dell’art. 7, circa l’opportunità di prevedere che siano le stazioni appaltanti ad inserire nei capitolati speciali le norme contenute nel presente schema di regolamento, piuttosto che dettare direttamente la disciplina”; ricordiamo che, in riferimento all’articolo 7 (originariamente dedicato alla consegna dei lavori), il Consiglio di Stato aveva chiesto “che le conseguenze risarcitorie o indennitarie spettanti all’esecutore in caso di ritardata consegna imputabile alla stazione
appaltante siano regolamentate non già in via diretta, come nello schema in esame, ma che sia invece enunciato in questa sede l’obbligo per la stazione appaltante di riprodurre tale disciplina nei capitolati d’appalto”. Il Ministero, nella versione definitiva del provvedimento, mentre ha lasciato le norme sulle indennità per la ritardata consegna contenute, oggi, nel comma 14 dell’articolo 5 del dm n. 49/2018 in cui viene affermato che “ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari ……..”, ha cassato le norme relative alle riserve contenute negli articoli 164, 190 e 191 del previgente Regolamento n. 207/2010. Così come stabilito, dunque, nel citato articolo 9 del provvedimento, gli enti appaltanti dovranno prevedere (e per loro il progettista dell’opera) nel capitolato d’appalto la disciplina per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve anche perché in atto l’ANAC non ha ancora predisposto alcun capitolato-tipo come era previsto al comma 2 dell’articolo 213 del Codice dei contratti. L’articolo 9 non specifica, poi, alcun obbligo di comunicazione al Rup delle eventuali contestazioni, affinché quest'ultimo possa esaminando la questione in contradditorio con l'impresa, tentare di risolvere la controversia, salvo il suo diritto di iscrivere riserva, come prevedeva l'articolo 164, comma 1, del Dpr n. 207/2010. Gli Enti appaltanti, quindi, sulle contestazioni e riserve, potranno andare in ordine sparso anche se, in verità dovranno rispettare le norme di legge e potrebbero utilizzare, anche gli articoli 164, 190 e 191, del previgente Regolamento n. 207/2010. Tra l’altro, nei Titoli I e II del provvedimento, si parla di riserve: • all’articolo 1, comma 1 in cui è specificato che “L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve”; • all’articolo 5, comma 9 in cui è specificato che “Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili”; • all’articolo 5, comma 14 in cui è specificato che “la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità”; • all’articolo 8, comma 6 in cui è specificato che “ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati”; • all’articolo 10, comma 4 in cui è specificato che “la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”; • all’articolo 14, comma 1, lettera e) in cui è specificato che “l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già
iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice”; • all’articolo 14, comma 5, lettera f) in cui è specificato che la documentazione relativa al conto finale deve contenere anche “la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite”; • all’articolo 17, comma 1, in cui è specificato che “L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21”; • all’articolo 22, comma 5, lettera b) in cui è specificato che “Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati”. In pratica, dunque, il provvedimento è costellato di riferimenti alle possibili riserve che l’Appaltatore può iscrivere senza specificare i modi ed i termini di iscrizione delle stesse che vengono demandati al Capitolato d’appalto che, visto la mancanza di un capitolato-tipo, non può che essere il Capitolato speciale d’appalto che deve essere allegato al progetto con situazioni che potranno, in questo momento, essere diverse anche nell’ambito dello stesso ente appaltante alla faccia di ogni possibile semplificazione. A cura di arch. Paolo Oreto © Riproduzione riservata Documenti Allegati Testo a fronte DM n. 49/2018 Link Correlati Focus Direzione lavori Speciale Codice Appalti
Gare di appalto e costi della manodopera: nessuna esclusione per chi non li indica 22/05/2018 I costi della manodopera costituiscono una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione in sede di soccorso istruttorio. Di contro, però, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera. È questa l'interessante conclusione a cui è giunta l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 417 del 2 maggio 2018 recante "Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Roma Capitale – Municipio II e da Air Control S.r.l. e Csia Sicurezza Srl – Appalto per Interventi di ristrutturazione del Mercato Italia: adeguamento impiantistico e realizzazione ufficio anagrafico presso il mercato – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base d’asta: euro 317.826,75 - S.A. Roma Capitale – Municipio II – Unità Organizzativa Tecnica" e a cui fa il paio sullo stesso argomento la Delibera n. 420 sempre del 2 maggio 2018. Sull'argomento costi della manodopera è bene ricordare l'art. 23, comma 16 e l'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). In particolare, gli ultimi due periodi dell'art.
23, comma 16 recitano: "Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso". Mentre per l'art. 95, comma 10: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)". Dalla lettura combinata dei due articoli si comprende che mentre i costi della sicurezza devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso d’asta, i costi della manodopera devono essere soltanto individuati al fine dell’eventuale controllo dell’anomalia. Confermando questa nostra tesi, l'Anticorruzione ha rilevato che: • il costo della manodopera costituisce una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio; • la S.A. può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera; • qualora la lex specialis non preveda espressamente l’indicazione dei costi della manodopera, la stazione appaltante, in caso di mancata indicazione specifica di tali costi da parte del concorrente, è tenuta a verificare la natura sostanziale o formale della relativa carenza, chiedendo all’operatore economico chiarimenti, a condizione che l’offerta resti invariata nel rispetto dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. In allegato i due pareri dell'Anticorruzione. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Parere n. 417/2018 Parere n. 420/2018
Crisi edilizia: non è un Paese per giovani 22/05/2018 "Un’intera generazione tagliata fuori dal mercato del lavoro in edilizia". È quanto denuncia ANCE Giovani nel corso del XIX Convegno nazionale dei Giovani imprenditori edili dell’Ance, dal titolo “Costruttori... al lavoro!” tenutosi a Napoli il 18 maggio 2018. Nonostante cambino i governi e le strategie per incentivare non tanto le nuove costruzioni quanto i lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico, la situazione del comparto edile è in continua discesa dal 2008, ovvero dal primo anno in cui l'edilizia ha cominciato ad avvertire gli effetti di una crisi cominciata qualche anno prima. Come rilevato da ANCE Giovani "Dal 2008 al 2017 il numero di occupati fino a 35 anni di età si è ridotto del 69%: oltre 200mila giovani in meno impiegati nei cantieri. Di conseguenza, se prima della crisi i giovani rappresentavano il 43% degli occupati del settore, oggi sono solo il 25%". Numeri che fanno il paio alle stime dell'Osservatorio congiunturale dell’ANCE che nel 2017 ha registrato nel settore un nuovo calo dei livelli produttivi (-0,1%), con un perdita complessiva dall’inizio della crisi pari al 36,5%, con un -64,2% se consideriamo solo il settore delle nuove costruzioni, e che dimostrano come nonostante le risorse stanziate dai
Governi, vi è una incapacità endemica di tradurre in cantieri le risorse disponibili oltre che una forte inefficienza nelle procedure di spesa da parte della Pubblica Amministrazione. Secondo i dati Cnce (Commissione nazionale paritetica per le casse edili), dal 2008 al 2017, infatti, il numero di occupati fino a 35 anni è crollato di circa il 69%: oltre 200mila giovani in meno impiegati nelle imprese e nei cantieri. Una dinamica che ha riguardato anche la classe successiva di lavoratori tra i 36 e i 50 anni, diminuiti del 40%. Un calo più contenuto invece si è verificato per le classi di età successive(oltre i 50 anni). Tale dinamica ha modificato la struttura occupazionale: se prima della crisi i giovani rappresentavano il 43% degli occupati nel settore, oggi incidono per il 25,3%, determinando, pertanto, uno spostamento dell’occupazione verso le classi di età più mature. Interessanti le proposte di ANCE giovani per risollevare le sorti di un settore che rappresenta il 6,1% della forza lavoro complessivamente impiegata nell’intero sistema economico nazionale ed oltre il 23% di quella occupata in tutto il settore industriale, ma che è in costante flessione da 10 anni. Di seguito le proposte: riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, che nel settore edile rappresenta uno delle grandi cause della fuga dal contratto; • detassazione o decontribuzione totale per i giovani sotto i 35 anni e parziale per quelli sotto i 49 anni, nonché per le donne; • maggiori investimenti nella formazione, sia da parte dello Stato con una maggiore attenzione agli Istituti tecnici, sia da parte delle imprese; • seria politica di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, non solo attraverso sisma bonus ed eco bonus, ma anche e soprattutto favorendo la rottamazione dell’edilizia obsoleta a favore di quella sicura e sostenibile; • particolare attenzione alla valorizzazione dei beni culturali, grazie a cui un paese come l’Italia a vocazione turistica può dar lavoro a intere generazioni; • eliminazione degli ostacoli burocratici che impediscono alle risorse stanziate di trasformarsi in cantieri. Ultimo punto che probabilmente rappresenta il vero tallone d'Achille di un Paese che pur provandoci resta costantemente impantanato con una burocrazia che non riesce ad eliminare la corruzione bloccando la il potere di spesa. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico: 28 milioni per migliorare gli atenei marchigiani 22/05/2018 28 milioni di euro per rendere più resistenti al terremoto attraverso l’adeguamento sismico e più efficienti dal punto di vista energetico-ambientale alcune strutture strategiche di proprietà dei quattro Atenei marchigiani. Le risorse fanno parte del finanziamento complessivo dell’Asse 8 del Por Marche Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2014/2020 pari a 248 milioni di euro aggiuntivi stanziati dall’Ue e dallo Stato per favorire la rinascita delle zone terremotate marchigiane e dare nuovo impulso alla crescita dell’intera regione. Gli interventi sono stati presentati oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, gli assessori regionali Loretta Bravi, Manuela Bora, Fabrizio Cesetti e Angelo Sciapichetti e i quattro Rettori: Claudio Pettinari per l’Università di Camerino, Francesco Adornatoper Macerata, Vilberto Stocchi per Urbino e Sauro Longhi per la Politecnica delle Marche ad Ancona. Le risorse sono state così suddivise in base alle priorità segnalate dagli stessi Atenei: • Camerino - Unicam: Edificio di Science chimiche: 10.500.000 euro • Macerata - Ex seminario, Loggia del Grano, palazzina Tucci: 7.000.000 euro • Urbino - Uniurb - Collegi De Carlo (Aquilone, Serpentine, Colle Vela): 5.500.000 euro • Ancona - UnivPM (sede nuovo rettorato): 5.000.000 euro.
“Il criterio - ha spiegato il presidente Ceriscioli - è stato quello di guardare a tutto il sistema dando un’immagine complessiva delle Marche che investono nelle Università e in modo particolare nell’area del cratere, su Camerino e Macerata, che essendo state colpite dal sisma, possono godere di risorse straordinarie per rilanciare le loro attività. Abbiamo la necessità e la volontà di reagire in modo forte, è di oggi l’ultima scossa, ma pensiamo ad intervenire anche sui quegli edifici che, pur non danneggiati direttamente dal sisma, se riqualificati sotto il profilo energetico e antisismico, trasmettono un’idea più generale di una Regione che sta contribuendo a riqualificare tutto il suo patrimonio. Le Università sono il centro strategico della vita della Regione non solo in termini di ricerca, formazione, investimenti. Hanno sviluppato anche la terza missione di affiancamento all’economia marchigiana sotto il profilo dell’innovazione e della strategicità ed è giusto riconoscere a tutte, contributi importanti. E’ fondamentale che gli studenti e le famiglie possano contare su edifici sicuri anche alla luce di quanto continua ad accadere. Siamo nel cuore dei bisogni e delle necessità dell’Università con l’obiettivo di dare un grande segno di rilancio. Dobbiamo guardare al futuro, creando le premesse per poter lavorare bene anche di fronte a quanto la natura ci presenta”. Hanno espresso soddisfazione per l’impiego di queste risorse anche le assessore Bravi e Bora che hanno sottolineato l’impegno del presidente Ceriscioli che, in qualità di vicecommissario alla Ricostruzione, è riuscito a far sbloccare subito i fondi europei a disposizione, attraverso misure dirette e immediatamente utilizzabili per fare in modo che l’offerta formativa marchigiana e il welfare degli studenti abbiamo come presupposto la sicurezza. Un concetto ribadito anche dal Rettore di Camerino Pettinari: "Una iniezione di risorse mai vista prima nella Regione Marche per dare tranquillità a chi vive quotidianamente le nostre strutture e alle loro famiglie. Vogliamo rendere più sicuri ed accoglienti tutti gli edifici anche quelli che hanno ben resistito. A questo si aggiunge il valore della ricaduta economica per il settore dell’edilizia”. “Queste risorse sono un messaggio di fiducia per il futuro - ha aggiunto il Rettore Adornato di Macerata - e per ricostruire la coesione della comunità e l’immagine dell’Ateneo e della città”. “La giunta ha operato in modo davvero strategico con una scelta attenta e lungimirante - ha detto il Rettore di Urbino Stocchi - attenta a tutto il sistema universitario e lungimirante perché stimolare le performance del sistema, lo rende più attrattivo. L’università è il motore di sviluppo del territorio ed ha un ruolo importante nel riportare alla vita le zone colpite dal sisma. Con questa misura metteremo in sicurezza tutti i collegi universitari”. “Un’azione di sistema - ha concluso il Rettore di Ancona Longhi - per opere di interesse pubblico che si aggiunge al contributo Erdis (Ente regionale per il diritto allo studio) finalmente ente unico, di 8 milioni di euro annunciato una settimana fa. Grazie a questo nuovo cofinanziamento potremo restituire alla città e agli studenti lo spazio del Rettorato con una galleria aperta e dedicata ai giovani al centro di Ancona collegato ad un progetto di recupero e di nuovi studentati”. A cura di Ufficio Stampa Regione Marche © Riproduzione riservata
Antisismica nelle scuole, ecco la lista degli edifici finanziati con 26 milioni di euro di Alessandra Marra Le Regioni, entro un anno, dovranno approvare le progettazioni esecutive e aggiudicare i lavori 22/05/2018 – Le Regioni possono avviare l’iter che porterà alla messa in sicurezza antisimica degli edifici scolastici. E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 29 dicembre 2017 che ripartisce 26 milioni di euro (di cui 22,5 già a disposizione di un elenco di scuole e 3,7 di somme residue) tra gli edifici scolastici selezionati dalle Regioni per l'adeguamento sismico.
Antisismica nelle scuole: le risorse assegnate Il decreto (nella lista allegata) ripartisce 22.564.746,67 euro tra 34 edifici in 17 Regioni. La Campania si è aggiudicata la quota maggiore di risorse, con 4,5 milioni per la messa in sicurezza di tre edifici. Seguono il Lazio con 2,5 milioni per interventi su due edifici e la Calabria con 2,3 milioni per tre edifici. Il Decreto individua anche le somme residue non utilizzate dalle Regioni pari a 3.699.542,92 euro. Tali somme resteranno nella disponibilità delle singole regioni per interventi futuri simili. Edilizia scolastica: progettazioni esecutive e l’aggiudicazioni Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti dovranno approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione, almeno in via provvisoria, entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, cioè entro maggio 2019. La durata dei lavori non dovrà eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento. Ricordiamo che il decreto rientra nelle dieci linee di intervento per l’edilizia scolastica, che complessivamente sbloccano 2,6 miliardi di euro per la messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico. © Riproduzione riservata Norme correlate Decreto Ministeriale 29/12/2017 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca - Individuazione degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alleannualita' 2016-2017 - Fondo protezione civile
Detrazioni fiscali ecobonus, il Fisco spiega come cederle di Paola Mammarella La cessione del credito relativo ai lavori di riqualificazione energetica è consentita a favore di Esco, fornitori, consorzi e società consortili Foto: Edificio in Classe A a Bolzano, ELab Legambiente 22/05/2018 - L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla cessione del credito corrispondente all’Ecobonus. È stata pubblicata la circolare 11/E, che spiega come usufruire della misura pensata per incentivare maggiormente gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Ecobonus, come funziona la cessione del credito Il meccanismo della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici è stato introdotto inizialmente per favorire i condòmini incapienti, che altrimenti non avrebbero potuto partecipare alla riqualificazione delle parti comuni dei condomìni. La possibilità di optare per la cessione del credito oggi non è limitata solo agli interventi sulle parti comuni dei condomìni, ma vale anche per quelli sulle singole unità immobiliari.
Per quanto riguarda il condominio, tutti i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente all’Ecobonus a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, ma non alle banche o ad altri intermediari finanziari. I condòmini incapienti, rientranti cioè nella “no tax area”, (con meno di 8mila euro di reddito nel 2017) possono invece cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione anche a banche o ad altri intermediari finanziari. La normativa è stata formulata in modo vago, tale da non consentire di individuare con precisione i soggetti privati e gli intermediari finanziari cui cedere l’Ecobonus. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, annunciata a fine aprile dal viceministro del Tesoro Enrico Morando, mira quindi a rendere facile e immediata l’applicazione delle regole sulla cessione del credito. Ecobonus, chi può cedere la detrazione Il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus può essere ceduto da tutti i soggetti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli edifici, compresi coloro che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Possono cedere l’Ecobonus anche i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto. Ecobonus, cessione solo con un passaggio La circolare spiega che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Questo perché la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l’assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. I soggetti privati, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La circolare riporta un esempio: nel caso di interventi condominiali la detrazione può essere nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (per i soggetti diversi dagli incapienti – no tax area). Il Fisco assicura che non sarà preso nessun provvedimento a carico di chi, prima dell’emenazione della circolare, abbia effettuato più cessioni.
Ecobonus, soggetti privati cui cedere la detrazione La circolare mette nero su bianco i soggetti privati cui è possibile cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale riconosciuta agli interventi di efficientamento energetico. Si tratta dei fornitori che hanno effettuato l’intervento, ma anche altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari. Questi ultimi non devono però detenere il controllo dei consorzi o delle società, né una quota maggioritaria. La cessione dell’Ecobonus può avvenire anche nei confronti delle Energy Service Companies (ESCO), cioè società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico accollandosi il rischio finanziario, e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. È invece vietata la cessione diretta a società finanziarie, a meno che il contribuente non sia un condomino incapiente. Il credito non può essere ceduto neanche alle Pubbliche Amministrazioni. Cessione Ecobonus, escluse banche e intermediari finanziari Il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus non può essere ceduto agli istituti di credito e agli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (D.lgs. 385/1993). Cessione vietata anche nei confronti di tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto. Sono quindi esclusi dal novero dei cessionari, si legge nella circolare, i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione. Ecobonus, le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica Ricordiamo che l’Ecobonus consiste in una detrazione fiscale variabile in base all’intervento di efficientamento energetico effettuato. Godono di una detrazione fiscale fino al 65% gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione, l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che l’intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%.
Da quest’anno è sceso al 50% il bonus per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013. La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A è invece esclusa dagli incentivi. In condominio, qualora i lavori interessino almeno il 25% dell’involucro, la detrazione sale al 70%. Se con l’intervento di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015, la detrazione sale al 75%. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo. Gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021 sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, hanno diritto ad una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. © Riproduzione riservata Norme correlate Circolare 18/05/2018 n.11/E Agenzia delle Entrate - Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica. - Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
Veneto, i Comuni si adeguano al Regolamento edilizio tipo di Alessandra Marra Via libera della Regione alle ‘definizioni uniformi’ per gli strumenti urbanistici 22/05/2018 – Il Veneto, dopo aver recepito il Regolamento Edilizio Tipo (RET), ha approvato le “Linee guida e i suggerimenti operativi”, che i Comuni potranno utilizzare per l’adeguamento del proprio regolamento edilizio al RET, e le “Definizioni Uniformi” da utilizzare nelle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici. Regolamento edilizio tipo: linee guida per aiutare i Comuni Le Linee guida sono il risultato del lavoro che ha svolto in questi mesi il Tavolo Tecnico Permanente (TTP) regionale con la collaborazione di ANCI Veneto con l’obiettivo di dare un utile sussidio operativo ai Comuni per l’adeguamento del proprio regolamento edilizio.
In sede di approvazione di strumenti urbanistici, i Comuni dovranno tener conto delle “Definizioni Uniformi” aventi “incidenza sulle previsioni dimensionali”. In alternativa, i Comuni potranno redigere la variante conseguente al recepimento delle Definizioni Uniformi del Regolamento Edilizio Tipo insieme alla variante urbanistica finalizzata all’adeguamento ai contenuti della legge regionale sul contenimento del consumo di suolo; in questo caso avranno 18 mesi di tempo dall’approvazione del provvedimento della Giunta Regionale di ripartizione delle quantità di suolo consumabile. RET Veneto: 'un’occasione di semplificazione' L’assessore regionale al territorio e all’urbanistica ha spiegato che “il Tavolo Tecnico ha valutato tutti gli apporti collaborativi pervenuti, in particolare dalle categorie economiche e produttive e dagli Enti Locali, individuando le opportunità fornite dal RET affinché l’adeguamento ad esso possa rappresentare un’occasione di semplificazione concreta a vantaggio di cittadini, professionisti, imprese e amministrazioni. Nel contempo, sono stati approntati i necessari contributi affinché i Comuni veneti siano il più possibile sollevati dagli oneri amministrativi e procedurali discendenti dall’obbligo di adeguamento”. L’obiettivo della Regione è stato quello di individuare un percorso di recepimento del RET che coniugasse le esigenze di armonizzazione della disciplina edilizia con la salvaguardia dell’autonomia degli Enti locali veneti e con le esigenze di semplificazione amministrativa. “Avvieremo ora – conclude l’assessore – l’organizzazione di convegni, seminari e workshop a supporto delle Amministrazioni comunali e delle associazioni di categoria interessate, al fine di consentire una corretta ed estesa applicazione delle indicazioni contenute nel provvedimento che abbiamo approvato”. © Riproduzione riservata
Ricostruzione Centro Italia: nuova ordinanza con programma interventi Matteo Peppucci - INGENIO 22/05/2018 Il commissario straordinario per la ricostruzione ha approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Paola De Micheli, ha emanato l'ordinanza n.56 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione". In particolare, nell'Allegato n. 1 all'ordinanza sono indicate, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, le opere interessate dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse della proprietà, del soggetto attuatore, dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l'attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione degli interventi in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici. Alle ordinanze n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 37 dell'8 settembre 2017 sono apportate delle modifiche. I criteri di priorità Gli interventi ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3, relativi ad edifici scolastici, a strutture e presidi ospedalieri, a caserme e ad immobili adibiti a sede municipale dei Comuni rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 3-bis.1, del cd. Decreto Terremoto (189/2016). Gli ulteriori interventi di importanza essenziale, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'art.14 cit., sono indicati nell'Allegato 4 all'ordinanza, con la specificazione per ciascuno di essi delle ragioni della loro individuazione quali rappresentate dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, sentiti gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi per i quali non intendono avvalersi della procedura accelerata di cui al comma 3-bis dell'art.14 del decretolegge.
In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2. In allegato: • ordinanza-n-56-del-10-5-2018-1; • allegato-1-ordinanza-56-del-10-5-2018; • allegato-2-ordinanza-56-del-10-5-2018; • allegato-3-ordinanza-56-del-10-5-2018; • allegato-4-ordinanza-56-del-10-5-2018. Leggi anche • Ricostruzione post-sisma: scatta la regolarizzazione edilizia per case e siti produttivi. I dettagli
Ricostruzione post-sisma: scatta la regolarizzazione edilizia per case e siti produttivi. I dettagli Matteo Peppucci - INGENIO 21/05/2018 La commissari straordinaria per la Ricostruzione De Micheli, assieme alle regioni terremotate, ha definito un pacchetto di norme che promettono di risolvere i vari problemi legati alla ricostruzione privata Non è ancora decollata, la ricostruzione post-sisma nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Perché? In fondo, l'ordinanza di riferimento n.46 del commissario straordinario è datata 10 gennaio, ma il problema è che tantissime domande che non arrivano allo sportello, perché i professionisti, anche nei casi dubbi, scelgono di non asseverarle. Il collo di bottiglia principale si chiama "difformità", il cui sinonimo è in molti casi "irregolarità", più o meno grave. E in molti altri casi indica un vero e proprio abuso, edilizio, urbanistico, ambientale o di mancato rispetto delle norme sismiche. Pare che queste difformità arrivino addirittura, in certe regioni, al 90% dell'edificato da ricostruire. Esempi? Di tutto un po': si va dal tramezzo spostato alla finestra allargata, dalla nuova stanza aggiunta fino al terrazzo o alla veranda. Per questo la struttura commissariale (di cui fanno parte, oltre a Paola De Micheli, anche i presidenti delle quattro regioni colpite dal sisma Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) ha definito un pacchetto di norme che promettono di risolvere i vari problemi. Le norme sono state illustrate - come anticipato dalla rivista Edilizia&Territorio de IlSole24Ore - la scorsa settimana la commissaria De Micheli ai rappresentanti parlamentari delle quattro regioni, appartenenti ai partiti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, M5S, Pd e Lega. Questa settimana saranno illustrati alle parti sociali, cioè imprese e sindacati. Del pacchetto fanno parte anche varie proroghe di termini in scadenza. Peccati veniali e doppia conformità La maggior parte delle irregolarità rappresentano "peccati veniali" sotto il profilo edilizio (modifiche interne all'abitazione, spostamento di una porta), che però diventano gravi se l'immobile è situato in un'area a vincolo paesaggistico. Ciò si amplifica se il peccato riguarda edifici che devono essere in linea con le norme sismiche. Poi c'è la questione "doppia conformità", che riguarda tutti gli interventi edilizi realizzati in passato, per la cui regolarizzazione è normalmente richiesta sia la conformità alle varie norme urbanistiche, edilizie, ambientali e sismiche in vigore all'epoca dell'intervento, sia la conformità alle
norme in vigore nel momento in cui si chiede la regolarizzazione. Anche in questo caso, le procedure per le domande di contributo hanno fatto emergere che quasi mai il proprietario è in grado di dimostrare di essere in regola. Le soluzioni proposte • regolarizzazione delle casette d'emergenza, autocostruite oppure autoprocurate, con ampiamento della possibilità di regolarizzazione delle casette mobili temporanee abusive; • smaltimento delle pratiche di condono edilizio: prevista una procedura super accelerata da seguire da parte dei comuni per la chiusura dei percorsi di condono passati (1985, 1195, 2003), consentendo ai comuni di chiudere le procedure per le quali in molti casi è stata pagata anche la sanzione • cancellazione della doppia conformità, nel caso degli interventi realizzati nel passato: sullo specifico tema delle difformità rispetto alle norme sismiche, è inoltre previsto un intervento di regolarizzazione chirurgica delle difformità strutturali non ancora sanate o sanabili dalle norme precedenti; • ampliamento volumetrico fino al 20%: la norma è limitata esclusivamente ai 138 comuni dei cratere e per chi intende approfittare del piano casa, non avendone approfittato in passato e consente di fatto di regolarizzare ampliamenti volumetrici fino al 20%; • proroghe varie: tra i vari differimenti, tutte le scadenze fiscali (bollette, canone Rai, Imu, Tasi) e la proroga al 31 dicembre 2018 per le domande di contributo per le riparazioni di edifici con danni lievi (tipo B). Si è pensato anche alle riparazioni di edifici con danni lievi che si trovano nelle aree in cui i comuni hanno chiesto di intervenire con i piani attuativi (concessi ulteriori 120 giorni per le domande) e la proroga dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2018).
22/5/2018 Azione Concertata per la Direttiva Efficienza Energetica degli Edifici: online i rapporti tematici Azione Concertata per la Direttiva Efficienza Energetica degli Edifici: online i rapporti tematici casaeclima.com/ar_35008__azione‑concertata‑direttiva‑efficienza‑energetica‑edifici‑online‑rapporti‑ tematici.html Martedì 22 Maggio 2018 Azione Concertata per la Direttiva Efficienza Energetica degli Edifici: online i rapporti tematici I rapporti tematici illustrano i risultati del dialogo e dei contributi di circa 200 esperti nazionali e europei sui principali articoli della Direttiva EPBD Sono disponibili on line i rapporti tematici dell’Azione Concertata per la Direttiva Efficienza Energetica degli Edifici ‑ EPBD che illustrano i risultati del dialogo e dei contributi di circa 200 esperti nazionali e europei sui principali articoli della Direttiva relativi a: nuovi edifici, edifici esistenti, certificazione e qualità, tecnologie e normative, attuazione delle politiche, conformità e impatto, collaborazione con altre iniziative UE (www.epbd‑ca.eu/ca‑ outcomes/outcomes‑2015‑2018). Tra i risultati dell’azione anche alcuni brevi compendi (factsheet) che approfondiscono argomenti specifici quali l’efficienza energetica degli edifici storici, il calcolo dei fattori di energia primaria, tecnologie edilizie innovative, edifici scolastici a energia quasi zero. L’Azione Concertata EPBD è un progetto rivolto a tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e alla Norvegia per sostenerli nel recepimento e nell’attuazione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD) attraverso lo scambio di buone pratiche e di idee. L’obiettivo finale è contribuire alla riduzione del consumo energetico negli edifici, che rappresenta quasi il 40% del consumo complessivo di energia nell'Unione Europea. Prendono parte al progetto esperti nazionali delegati dai ministeri competenti dei diversi paesi. In questa quarta edizione dell’iniziativa, CA IV EPBD, relativa agli anni 2015‑2018, finanziata nell’ambito del programma Horizon 2020, l’ENEA per conto del Ministero dello Sviluppo Economico coordina la delegazione italiana alla quale partecipanoesperti sia ENEA che del CTI ‑ Comitato Termotecnico Italiano ‑ e di RENAEL ‑ Rete italiana delle Agenzie Energetiche 1/2
22/5/2018 Azione Concertata per la Direttiva Efficienza Energetica degli Edifici: online i rapporti tematici Locali. La ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Efficienza Energetica, coordinatrice nazionale, è inoltre membro del Comitato di Gestione del progetto come responsabile della “collaborazione con altre azioni concertate e progetti europei”. Complessivamente molto significativo il contributo degli esperti italiani i quali hanno collaborato all’organizzazione delle sessioni di lavoro, alla raccolta di informazioni e alla comunicazione di buone pratiche di attuazione della EPBD sul territorio nazionale. Tra i temi delle presentazioni italiane: l’uso dei sistemi di schermatura solare, la gestione dei catasti degli attestati di prestazione energetica (APE) e delle ispezioni, in particolare il processo di controllo in Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna e l’integrazione delle banche dati e l’open‑ data in Lombardia aspetti tecnici del recupero degli edifici storici o vincolati. Focus anche sugli stakeholder e i modelli di investimento per il teleriscaldamento da fonti rinnovabili, sull’integrazione delle tecnologie da fonti rinnovabili nel calcolo della prestazione energetica, sull’uso della certificazione energetica per il monitoraggio dei risparmi e la concessione di incentivi governativi e sui pacchetti di politiche per la ristrutturazione energetica e analisi delle complementarietà delle direttive efficienza energetica (DEE) e edifici (EPBD). Per maggiori informazioni: www.epbd‑ca.eu/ca‑outcomes/outcomes‑2015‑2018 2/2
22/5/2018 Nuovo regolamento sul direttore dei lavori: focus sui profili generali Nuovo regolamento sul direttore dei lavori: focus sui profili generali casaeclima.com/ar_35005__nuovo‑regolamento‑direttore‑dei‑lavori‑focus‑profili‑generali.html Lunedì 21 Maggio 2018 Nuovo regolamento sul direttore dei lavori: focus sui profili generali I rapporti con altre figure e gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo Entrerà in vigore il prossimo 30 maggio il decreto 7 marzo 2018 n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, su Direttore dei lavori e Direttore dell’esecuzione, previsto dal Codice dei Contratti. Pubblicato nella G.U. n.111 del 15 maggio 2018, il decreto, sottolinea il Mit, “definisce con maggior dettaglio le attività di competenza di tali figure, al fine di armonizzare le diverse disposizioni contenute nel Codice, di eliminare eventuali incertezze interpretative e di racchiudere e coordinare una normativa in modo da rispondere alle esigenze di chiarezza e semplificazione fortemente avvertite dagli operatori del settore. In tal modo si fornisce alle stazioni appaltanti un quadro chiaro delle competenze del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione, nonché degli strumenti che gli stessi possono utilizzare. Una puntuale definizione delle funzioni potrà consentire, nel medio e lungo periodo, un’efficace azione di controllo sull’esecuzione del contratto, certezza, trasparenza e semplificazione nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese, informatizzazione degli strumenti di gestione e controllo”. I PROFILI GENERALI Rapporti con altre figure. Il decreto stabilisce all'art. 2 che “il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, .printfriendly.com/p/g/gnxFPY
22/5/2018 Nuovo regolamento sul direttore dei lavori: focus sui profili generali quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia”. Gli strumenti per l'esercizio dell'attivita' di direzione e controllo. Il direttore dei lavori “impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonche' annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalita' perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalita' di cui all'articolo 15. L'esecutore e' tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve”. Il direttore dei lavori “controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f). Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP”. Leggi anche: “Direzione lavori, pubblicato il regolamento in Gazzetta: in vigore dal 30 maggio” Se vuoi rimanere aggiornato su "Nuovo Codice appalti" iscriviti alla newsletter di casaeclima.com! Tweet
22/5/2018 Ricostruzione Centro Italia, pubblicata l'ordinanza n. 56 Ricostruzione Centro Italia, pubblicata l'ordinanza n. 56 casaeclima.com/ar_35000__ricostruzione‑centro‑italia‑pubblicata‑ordinanza‑.html Lunedì 21 Maggio 2018 Ricostruzione Centro Italia, pubblicata l'ordinanza n. 56 Approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche Il commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Paola De Micheli, ha emanato l'ordinanza n.56 registrata il 14 maggio 2018, avente ad oggetto “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.” È approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi, nell’Allegato n. 1 all'ordinanza sono indicate, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, le opere interessate dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse della proprietà, del soggetto attuatore, dell’ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l’attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche derivanti dall’effettuazione degli interventi in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici. 1/2
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