Controlli di Frontiera in Area Schengen Manuale del Formatore
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03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Controlli di Frontiera in Area Schengen Manuale del Formatore Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 1
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Il presente manuale è stato tradotto dall’inglese dalla dott.ssa Cristina Cappa, traduttore Interprete e revisionato dal Revisore Interprete Traduttore dott. Lorenzo Lentini presso la S.S.A.I. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 2
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Principali componenti del corso di formazione Titolo del corso di formazione Controlli di frontiera in area Schengen Durata 8 ore Gruppo target Ufficiali coinvolti/interessati ai controlli di frontiera in area Schengen Obiettivi comprensione di Schengen e applicazione dello Schengen Acquis Obiettivi specifici - conoscenza Dare ai partecipanti gli strumenti per una migliore selezione/analisi/uso dei dati ed informazioni Aiutare i partecipanti nello sviluppo del decision- making Stimolare i partecipanti ad acquisire un'impostazione di problem-solving Obiettivi specifici - capacità Riconoscere i criteri per negoziare efficacemente Riconoscere i criteri per comunicare efficacemente Obiettivi specifici - attitudini _ Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 3
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 4
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Unità 1: Sessione introduttiva - Agenda Corso di formazione Controlli di frontiera in area Schengen Unità formativa U1 - Sessione introduttiva - Agenda Obiettivi Ora 09.00 am Durata 30' N° Attività Durata Compiti Supporti Note Trainer Corsisti 1 Auto-presentazione del 10' X Unità 1. doc Unità1 - agenda degli formatore ed introduzione incontri + slides della al modulo formativo Unità 1 2 Agenda 5' X Unità 1.ppt Il formatore scorre velocemente l'agenda del meeting per condividerla con i corsisti 3 Auto-presentazione ed 15' X Flipchart (lavagna a fogli Se necessario, il aspettative da parte dei mobili) formatore può corsisti evidenziare le attese dei partecipanti su una lavagna a fogli mobili (flipchart) Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 5
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Controlli di frontiera nell’area Schengen Agenda formativa Obiettivi generali Dare ai partecipanti gli strumenti per una migliore selezione/analisi/uso dei dati e delle informazioni Aiutare i partecipanti a sviluppare il decision making Stimolare i partecipanti tramite un’impostazione di tipo problem solving Obiettivi specifici • Comprensione di Schengen e l’applicazione del Schengen Aquis Conoscenze Alla fine della formazione i partecipanti avranno informazioni riguardo a: Leggi nazionali ed europee relative alla libertà di circolazione: il Schengen Aquis Aspetti pratici riguardo i controlli delle frontiere all’interno del Schengen Aquis Abilità Alla fine della formazione i partecipanti sapranno: Riconoscere i criteri per negoziare efficacemente Riconoscere i criteri per comunicare efficacemente Metodologia formativa Il metodo formativo proposto si basa su un alto livello di partecipazione dei corsisti; si sviluppa attraverso differenti momenti di informazione, di analisi dei casi e gruppi di lavoro, di raccolta di feedback e discussioni, di sessioni di domande e valutazione dell’apprendimento. La formazione garantisce ai partecipanti l’acquisizione di conoscenze e capacità mediante l’uso frequente di raccolta di feedback, di controllo e momenti di valutazione guidati dal formatore. Suddivisione strutturale dell'attività formativa Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 6
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Controlli di frontiera in area Schengen Unità 1 – Sessione di apertura 1 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Obiettivi generali e beneficiari • Dare ai partecipanti gli strumenti per una migliore selezione/analisi/uso dei dati e delle informazioni • Aiutare i partecipanti a sviluppare il decision making • Stimolare i partecipanti tramite un’impostazione di tipo problem solving 2 Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 7
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Obiettivi specifici • Comprensione di Schengen e applicazione del Schengen Acquis Conoscenze • Alla fine della formazione i partecipanti saranno informati su: • Leggi nazionali ed europee relative alla libera circolazione: il Schengen Aquis • Aspetti pratici riguardo i controlli delle frontiere all’interno del Schengen Aquis • Capacità • Alla fine della formazione i partecipanti sapranno: • Riconoscere i criteri di negoziazione efficace • Riconoscere i criteri di comunicazione efficace 3 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Agenda formativa • 9.00-9.30 Unità di apertura • 9.30-10.30 Introduzione a Schengen • 10.30-10.45 Pausa Caffè • 10.45-11.45 Misure di compensazione: implementazione del Schengen acquis • 11.45-12.15 Implementazione del Schengen Acquis a LIVELLO NAZIONALE • 12.15-13.15 Pranzo • 13.15-14.45 Caso di studio e discussione di gruppo • 14.45-15.00 Pausa caffè • 15.00-16.30 Collaborazione di polizia e giudiziaria (caso di studio) • 16.30-17.00 Commenti e domande & Test di reazione e valutazione • 17.00-17.15 Sessione di chiusura 4 Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 8
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Unità 2: Introduzione a Schengen Corso formativo Controlli alle frontiere in area Schengen Unità formativa U2 - Lezione: Introduzione a Schengen Obiettivo Spiegare la necessità di avere Schengen e come esso si inquadra nella visione d'insieme Tempo 09.30 am Durata 60' N° Attività Durata Compiti Supporti Note Trainer Corsisti 1 Lezione tenuta dal 60' X Unità2 - slides, I partecipanti trainer sui seguenti Unità2_dispensa possono temi: seguire la A - L'dea della libera lezione tenuta dal docente circolazione - Trattato mediante le di Roma: libera stampe delle circolazione nel TCE slides art.14; La libera circolazione su basi individuali: dir.38-2004; art.27 B - Accordo di Schengen: quando, cosa e perchè - Visione d'insieme dell'Acquis di Schengen: 1)SIS 2)Frontax frontaliero 3) cooperazione di polizia e giustizia 4)Protezione dati Politica comune dei visti Codice Schengen UE rel.562-2006 Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 9
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Introduzione a Schengen Unità 2 1 Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 10
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Schengen e Integrazione europea • Legislazione europea relativa alla libertà di circolazione • Schengen Acquis 2 Durante gli anni 80, nacque un dibattito sul significato del concetto di “libero movimento delle persone” . Alcuni Stati Membri ritenevano che questo si potesse applicare solo ai cittadini europei, il che avrebbe significato mantenere i controlli alle frontiere interne allo scopo di distinguere tra cittadini europei e non. Altri invece erano sostenitori del libero movimento di tutti i cittadini, che avrebbe comportato la fine dei controlli alle frontiere interne. Poiché fu impossibile trovare un accordo tra gli StatiMembri, Francia, Germania Belgio, Lussemburgo e Olanda decisero nel 1985 di creare un territorio senza frontiere interne, chiamato “area Schengen”. Il nome proviene dal nome della città in Lussemburgo dove furono firmati i primi accordi. Questa collaborazione intergovernativa si è poi allargata fino ad includere 13 paesi nel 1997, in seguito alla firma del Trattato di Amsterdam, che, il 1 Maggio 1999, ha incorporato nella legge europea le decisioni prese a partire dal 1985 dai membri del gruppo Schengen e dalle relative strutture associate. Il primo accordo tra i cinque membri del gruppo originario fu firmato il 14 giugno 1985. Una ulteriore convenzione venne firmata il 19 giugno 1990. Quando entrò in vigore, nel 1995, le frontiere interne degli stati firmatari vennero abolite e venne creata una sola frontiera esterna dove i controlli per l’immigrazione per l’area Schengen vengono svolti in conformità ad una raccolta di regolamenti. Furono adottati regolamenti comuni riguardo a visti, diritto di asilo, controlli alle frontiere esterne, per permettere la libera circolazione di persone all’interno degli stati firmatari senza turbare l’ordine pubblico. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 11
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Vantaggi di Schengen • Con l’abolizione dei controlli delle frontiere interne è più semplice per le persone viaggiare in Europa. • I visitatori stranieri possono viaggiare in tutti gli stati Schengen con un visto singolo. 3 La collaborazione Schengen mira a proteggere i diritti dei cittadini stabilendo e migliorando la cooperazione tra le forze di polizia, le autorità doganali e le autorità di controllo delle frontiere esterne di tutti gli Stati Membri.Queste forme di collaborazione sono state attuate per via della necessità di ridurre qualunque rischio di mancanza di sicurezza connesso all’abolizione del controllo frontaliero alle frontiere Schengen interne.. Nell’ambito della collaborazione di polizia, lo Schengen acquis fornisce sistemi di comunicazione migliorati tra le forze di polizia, inseguimenti di criminali e sorveglianza transfrontaliera di sospetti, reciproca assistenza operativa e diretto scambio di informazioni tra le autorità di polizia. Ciò rappresenta un enorme vantaggio nella lotta contro il crimine organizzato, il terrorismo, il traffico di essere umani e l’immigrazione illegale.. Rigidi regolamenti uniformati adottati con l’Accordo Schengen assicurano la protezione di dati e proteggono le persone da qualunque violazione dei loro diritti fondamentali Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 12
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Origini (prospettiva funzionale) • Libera circolazione di Lavoratori Cittadini Persone • Esternamente alla struttura della comunità: – Gruppo Trevi – Accordo Schengen 4 Contenuto essenziale dello Schengen acquis: • eliminazione delle frontiere interne (eliminazione effettiva delle frontiere nel 1995) • Definizione di regolamenti comuni e procedure di ammissione • Coordinamento tra le amministrazioni nazionali • Segretariato Schengen Un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam contiene gli sviluppi apportati nell’ambito dell’Unione Europea dall’Accordo Schengen. L’area Schengen, che è il primo esempio concreto di collaborazione migliorata tra tredici Stati Membri, è ora all’interno della struttura istituzionale e legale dell’UE e quindi si trova sotto esame parlamentare e giudiziario e realizza l’obiettivo della libera circolazione delle persone contenuto nell’ Atto Unico Europeo del 1986,assicurando controllo parlamentare democratico e dando ai cittadini mezzi di ricorso accessibili quando i loro diritti sono messi in discussione (Corte di Giustizia e/o tribunali nazionali a seconda dell’area di legge). Allo scopo di rendere possibile questa integrazione, il Consiglio dell’Unione Europea ha preso una serie di decisioni. Prima di tutto, come disposto nel Trattato di Amsterdam, il Consiglio ha preso il posto del Comitato Esecutivo creato con l’Accordo Schengen. Il 1 maggio 1999 ha creato una procedura per incorporare il Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio incluse le disposizioni relative al personale del Segretariato Schengen [Gazzetta Ufficiale L 119 del 07.05.1999]. In seguito a ciò, sono stati creati nuovi gruppi di lavoro per aiutare il Consiglio nella gestione del lavoro. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 13
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Sviluppo dell’area Schengen • Accordo di • Riforma di Schengen Amsterdam • Convenzione di • Trattato di Prüm Schengen • Trattato di • Trattato di Lisbona Maastricht 5 Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 14
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 La Danimarca ha firmato l’Accordo Schengen, ma può scegliere nell’ambito della UE se aderire o meno alle nuove decisioni prese in base al Titolo IV del Trattatto CE; la Danimarca, però, è legata da un Accordo di politica comune di visti siglato con l’Islanda, la Norvegia, e la UE nel 1999 [OJL 176/ 10.07.1999] - una associazione che prende la forma di un comitato congiunto al di fuori della UE ed è formata da rappresentanti dei governi islandese e norvegese e da membri della Commissione e del Consiglio UE; Un Accordo approvato dal Consiglio il 28 giugno 1999 copre le relazioni tra l’Islanda e la Norvegia da una parte, e l’Irlanda e il Regno Unito dall’altra nei campi dell’Acquis di Schengen che si applicano all’Islanda e alla Norvegia [OJ L 15/20.01.2000]. Richiesta di asilo (acquis di Dublin) [OJ L 93 of 3.4.2001] - Accordo tra la CEE con la Norvegia e l’Islanda; l’unione nordica dei passaporti [OJ L 309/ 9.12.2000]; le strutture SIS e gli Stati Nordici; Accordo tra l’unione Europea, la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sulla associazione della Confederazione Svizzera con l’attuazione, applicazione esviluppo dello Schengen acquis [Gazzetta Ufficiale L 370 of 17.12.2004] Il Trattato di Prum è entrato in vigore il 31 dicembre 2007.Questo Trattato rappresenta una chiave nella cooperazione di polizi. Il suo scopo è di estendere la collaborazione transfrontaliera, principalmente per combattere il terrorismo, il crimine transfrontaliero e la migrazione illegale. Il trattato di riforma di Lisbona è stato approvato dal Consiglio Europeo il 19 ottobre 2007.Questo trattato rinforza le risorse per l’azione in termini di sicurezza.Tutti gli aspetti riguardanti la libertà, la sicurezza e la giustizia sono competenza dell’Unione Europea. In termini di immigrazione, il trattato menziona l’introduzione di un sistema integrato per i confini esterni. Uno Stato Membro deve essere in grado di provare la sua capacità tecnica e umana per soddisfare efficacemente i criteri dello Schengen acquis, per poter essere accettato nell’ “Area Schengen”per eliminare così i controlli di frontiera. Deve inoltre essere collegato al Sistema Informativo Schengen (SIS) Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 15
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Schengen Acquis Articolo 2 • Attraversamento delle frontiere interne • Controlli eseguiti alle frontiere interne 6 Articolo 2 Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza controlli sulle persone. Tuttavia, laddove le politiche pubbliche o la sicurezza nazionale lo richiedano, una Parte Contraente può, dopo aver consultato le altre Parti Contraenti, decidere che per un periodo limitato vengano condotti controlli appropriati alla situazione alle frontiere interne. Se le politiche pubbliche o la sicurezza nazionale richiedono una azione immediata, la Parte Contraente in questione prenderà le misure necessarie e informerà il prima possibile le altre Parti Contraenti. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 16
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Il principio fondamentale • Ogni cittadino dell’UE ha il diritto di libertà di circolazione e residenza liberamente nel territorio degli Stati Membri, salvo le limitazioni e condizioni stabilite nel Trattato e le misure adottate per renderlo effettivo/Art. 18 / • Restizioni in materia di – POLITICHE PUBBLICHE – SICUREZZA NAZIONALE – SALUTE PUBBLICA 7 Principio – eliminazione dei controlli (non delle frontiere!) -parte della libera circolazione Eccezione – ripristino dei controlli di frontiera in casi speciali TITOLO II ABOLIZIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CAPITOLO 1 ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE INTERNE Test di adeguatezza – proporzionalità in altre parole? Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 17
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Accordo Schengen e Regolamento UE No.562/2006 • Stabilisce un Codice della Comunità riguardante le regole che governano il movimento delle persone attraverso le frontiere (Codice delle frontiere Schengen) 8 Il Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo No. 562/2006 (EC) del 15 marzo 2006, che istituisce un Codice Comunitario riguardante i regolamenti che governano la circolazione di persone attraverso le frontiere (Codice delle Frontiere Schengen) divenuto effettivo il 13 ottobre 2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 44 dell’8 giugno 2006- 2a edizione speciale- Comunità europee. Tra le altre cose, questo Regolamento prevede l’assenza di controlli di frontiera di persone che attraversano le frontiere esterne tra gli Stati Membri (Art.1). Viene applicato a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne degli Stati Membri, senza compromettere i diritti delle persone che godono del diritto di libera circolazione nella Comunità e dei diritti di rifugiati e delle persone che richiedono protezione internazionale. (Art.3). Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 18
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne • Articolo 23 Temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne 9 1. Laddove esista una grave minaccia per le politiche pubbliche o la sicurezza interna, uno Stato Membro può eccezionalemente reintrodurre il controllo alle sue frontiere interne per un periodo di tempo limitato non superiore ai 30 giorni o per la durata prevedibile della grave minaccia se la sua durata supera il periodo di 30 giorni, in conformità con la procedura contenuta nell’Articolo 24 o, in casi urgenti, con quella nell’Articolo 25. La portata e la durata della temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne non andrà oltre ciò che realmente necessita per rispondere alla grave minaccia. 2. Se la grave minaccia per le politiche pubbliche o la sicurezza interna persiste oltre il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato Membro può prolungare il controllo alle frontiere come previsto nel paragrafo 1 e, tenendo conto di ogni nuovo elemento, per periodi rinnovabili fino a 30 giorni, in conformità con la procedura stabilita nell’Articolo 26. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 19
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne • Articolo 24 Procedure per eventi prevedibili 10 1. Se uno Stato Membro stà progettando di reintrodurre controlli alle frontiere interne in base all’Articolo 23 (1), informerà il prima possibile gli altri Stati Membri e la Commissione, e fornirà le seguenti informazioni non appena disponibili: (a) le ragioni per la reintroduzione proposta, dettagliando gli eventi che costituiscono una grave minaccia per le politiche pubbliche o per la sicurezza interna; (b) la portata della proposta reintroduzione, specificando dove i controlli di frontiera devono essere reintrodotti; (c) i nomi dei valichi di frontiera autorizzati; (d) la data e la durata della proposta reintroduzione; (e) dove appropriato, le misure che devono essere prese dagli altri Stati Membri. 2. In seguito alla notifica da parte dello Stato Membro in questione, e considerando la consultazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può dare una opinione senza pregiudizio all’Articolo 64(1) del Trattato. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, come anche l’opinione che la Commisione può fornire come detto nel paragrafo 2, saranno soggette alle consultazioni tra lo Stato Membro che sta pianificando la reintroduzione dei controlli di frontiera, gli altri Stati Membri e la Commissione, in vista di organizzare, dove appropriato, una mutua cooperazione tra gli Stati Membri ed esaminare la proporzionalità delle misure per gli eventi che danno luogo alla reintroduzione dei controlli di frontiera e le minacce alla politica pubblica o alla sicurezza interna 4. La consultazione cui si fa riferimento nel paragrafo 3 avrà luogo almeno quindici giorni prima la data pianificata per la reintroduzione dei controlli alla frontiera. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 20
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne • Articolo 25 Procedure per casi che richiedono un’azione urgente • Articolo 26 Procedure per il prolungamento dei controlli alle frontiere interne 11 ART.25 1. Se considerazioni di politiche pubbliche o sicurezza interna in uno Stato Membro richiedono una azione urgente, lo Stato Membro in questione può eccezionalmente ed immediatamente reintrodurre i controlli alle frontiere interne. 2. Lo Stato Membro che reintroduce i controlli alle frontiere interne informerà senza indugio gli altri Stati Membri e la Commissione, e fornirà le informazioni cui si fa riferimento nell’Articolo 24(1) e le ragioni che giustificano l’uso di questa procedura. ART.26 1. Gli Stati Membri possono prolungare i controlli alle frontiere interne in base alle disposizioni dell’Articolo 23(2) dopo aver informato gli altri Stati Membrie la Commissione. 2. Lo Stato Membro che sta pianificando di prolungare i controlli di frontiera, fornirà agli altri Stati Membri e alla Commissione tutte le pertinenti informazioni sulle ragioni del prolungamento dei controlli alle frontiere interne.. Verranno applicate le disposizioni dell’Articolo 24(2). Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 21
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne • Articolo 27 Informare il Parlamento Europeo • Articolo 28 Disposizioni da applicare dove il controllo alle frontiere interne viene reintrodotto 12 ART.27 Lo Stato Membro in questione, o, dove appropriato, il Consiglio, informerà il Parlamento Europeo il prima possibile riguardo le misure prese in base agli Articoli 24, 25 e 26. A partire dal terzo prolungamento consecutivo conformemente all’Articolo 26, lo Stato Membro in questione riferirà al Parlamento Europeo, se richiesto, sulla necessità dei controlli di frontiera interni. ART.28 Dove i controlli alle frontiere interne vengono reintrodotti, verranno applicate mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del Titolo II. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 22
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne • Articolo 29 Verbale sulla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne • Articolo 30 Informare il pubblico • Articolo 31 Confidenzialità 13 ART.29 Lo Stato Membro che ha reintrodotto i controlli alle frontiere interne in base all’Articolo 23 confermerà la data in cui i controlli vengono revocati e, allo stesso tempo o subito dopo, presenterà un verbale al Parlamento Europeo, al Consiglio e alla Commissione riguardante la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, descrivendo, in particolare, le operazioni di controllo e l’efficacia della reintroduzione dei controlli di frontiera. ART.30 La decisione di reintrodurre i controlli alle frontiere interne verrà presa in modo trasparente e il pubblico ne verrà pienamente informato, salvo vi siano predominanti ragioni di sicurezza per non farlo. ART.31 Su richiesta dello Stato Membro in questione, gli altri Stati Membri, il Parlamento Europeo a la Commissione rispetteranno la confidenzialità delle informazioni fornite riguardo alla reintroduzione e al prolungamento dei controlli di frontiera e al verbale redatto in base all’Articolo 29. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 23
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Procedure per controlli alle frontiere • Controlli ai valichi di frontiera • Ricerche nel Sistema Informativo Schengen 14 Vedere materiale supplementare Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 24
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Unità 2 : Restrizione della libertà di circolazione nello Schengen Aquis: LIVELLO EUROPEO Parte 1 – Regolamento UE No.562/2006 Il Regolamento No. 562/2006 (EC) del 15 marzo 2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, che stabilisce un Codice Comunitario riguardo le regole che governano il movimento di persone attraverso le frontiere (Codice Schengen sulle frontiere), divenuto effettivo il 13 ottobre 2006, è stato pubblicato nellla Gazzetta Ufficiale N. 44 dell’8 giugno 2006, seconda edizione speciale – Comunità Europea. Tra l’altro,il Regolamento supplisce all’assenza di controlli di frontiera di persone che attraversano le frontiere esterne tra gli Stati Membri (Art.1). Si applicherà a tutte le persone che attraversano frontiere interne od esterne degli Stati Membri, fermi restando i diritti delle persone che godono del diritto di libera circolazione nella Comunità e dei diritti di rifugiati e persone che richiedono protezione internazionale. (Art.3). Alcune delle più importanti norme del Regolamento sono indicate di seguito. Per soggiorni che non superano i tre mesi all’interno di periodi di sei mesi, cittadini di paesi terzi devono avere un valido documento di viaggio e un visto valido, devono giustificare lo scopo e le condizioni del loro soggiorno programmato ed assicurare di avere sufficienti mezzi di sussistenza; non devono essere persone considerate una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di alcuno degli Stati Membri, in particolare non devono essere soggetti di allerta all’interno delle banche dati nazionali degli Stati Membri relativamente al diniego di entrata per i medesimi motivi. (Art. 5). Le guardie di frontiera, nello svolgimento dei loro compiti, devono rispettare la dignità umana (Art. 6). Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 25
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Il movimento transfrontaliero alle frontiere esterne sarà soggetto a controlli da parte delle guardie di frontiera. I controlli possono includere anche i mezzi di trasporto e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano le frontiere. Ai cittadini di paesi terzi sottoposti ad accurato controllo di seconda linea verrano date informazioni sugli scopi e le procedure di tale controllo. Queste informazioni saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nelle lingue del paese o dei paesi al confine con lo Stato Membro in questione. La legge dello Stato Membro in questione sarà applicata a qualsiasi controllo eseguito (Art. 7). Se il documento di viaggio del cittadino di un paese terzo non ha un timbro d’entrata, le autorità nazionali competenti potranno presumere che il detentore non risponde, o non risponde più, alle condizioni di durata del soggiorno applicabili all’interno dello Stato Membro in questione. Questa ipotesi può essere confutata laddove il cittadino di un paese terzo fornisca, con qualsiasi mezzo, evidenza credibile, come ad esempio biglietti di viaggio o prova della sua presenza al di fuori del territorio degli Stati Membri, dell’aver rispettato le condizioni relative alla durata di un breve soggiorno. Nel caso in cui l’ipotesi non venga confutata, il cittadino del paese terzo potrà essere espulso dal territorio dalle competenti autorità dello Stato Membro in questione. (Art. 11). L’ingresso potrà essere rifiutato solo in seguito ad una convalidata decisione che precisi le ragioni del rifiuto. La decisione verrà presa dalle autorità autorizzate dalla legge nazionale. Le persone cui è stato negato l’ingresso hanno diritto di appello. Gli appelli devono essere condotti in accordo alla legge nazionale. La presentazione di appello non avrà effetto sospensivo sulla decisione di rifiuto di ingresso. Il cittadino di paese terzo in questione, nel caso l’appello concluda che la decisione di rifiuto di ingresso era infondata, avrà diritto alla correzione del timbro d’entrata annullato dallo Stato Membro che ha rifiutato l’ingresso (Art. 13). Gli Stati Membri si assisteranno a vicenda e manterranno una stretta e costante collaborazione considerando l’effettiva implementazione dei controlli di frontiera. La collaborazione operativa tra gli Stati Membri nel campo della gestione delle frontiere esterne verrà coordinata dall’Agenzia Europea per la Gestione della Cooperazione Operativa alle Frontiere Esterne degli Stati Membri stabilita dal Regolamento (CE) No 2007/2004. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 26
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Gli Stati Membri si asterranno da qualunque attività che possa compromettere il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi: Gli Stati Membri forniranno la formazione sulle regole che governano i controlli alla frontiera e sui diritti fondamentali. (Art. 16). Gli Stati Membri possono controllare congiuntamente le frontiere comuni, nel cui caso una persona può essere fermata una sola volta allo scopo di controlli di uscita ed entrata, senza pregiudizio per la responsabilità individuale degli Stati Membri. A tal fine, gli Stati Membri possono concludere accordi bilaterali tra loro. Gli Stati Membri informeranno la Commissione di qualunque accordo fatto (Art. 17). Dove esista una seria minaccia alle politiche pubbliche o alla sicurezza interna, uno Stato Membro può eccezionalmente reintrodurre controlli di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato di non più di 30 giorni o per la durata prevedibile della seria minaccia se la sua durata supera il periodo di 30 giorni. (Art. 23). Dove considerazioni di ordine pubblico o sicurezza interna in uno Stato Membro richiedano un intervento urgente, lo Stato Membro in questione può eccezionalmente ed immediatamente reintrodurre il controllo di frontiera alle frontiere interne, notoficandolo senza ritardi agli altri Stati Membri e alla Commissione, e fornendo le informazioni e le ragioni che giustifichino l’uso di tale procedura. (Art. 25). La decisione di reintrodurre i controlli di frontiera alle frontiere interne verrà presa in modo trasparente e il pubblico ne sarà pienamente informato, salvo l’esistenza di motivi di sicurezza imperanti per non farlo. (Art. 30). Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 27
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Parte 2 – Procedure di Controllo alla Frontiera 1. Controlli ai valichi di frontiera 1.1 Gli scopi principali dei controlli di frontiera sono: - stabilire l’identità delle persone che attraversano la frontiera tramite i loro documenti, - controllare che le persone siano in possesso dei necessari documenti di viaggio e del visto richiesto, - prevenire l’immigrazione illegale, controllando che i cittadini di paesi terzi possano giustificare lo scopo del loro viaggio ed abbiano sufficienti mezzi di sussistenza per la durata del loro soggiorno. 1.2 Tutti i viaggiatori hanno diritto ad un trattamento cortese, amichevole e professionale, in base alla legge nazionale e della Comunità. In particolare, le guardie di frontiera devono, nello svolgimento dei loro compiti, rispettare pienamente la dignità umana e non devono fare discriminazioni sulla base del sesso, origine etnica e razziale, di religione o credenza, disabilità, età o orientamento sessuale. Qualunque misura presa nello svolgimento del loro dovere deve essere proporzionata agli obiettivi della stessa. 1.3 La guardia di frontiera al comando del valico di frontiera deve utilizzare il personale necessario in numero sufficiente per eseguire efficacemente i controlli di frontiera. Le guardie di frontiera devono sempre cercare il giusto compromesso tra la necessità di assicurare il passaggio scorrevole del valico alle persone in buona fede, che sono la grande maggioranza dei viaggiatori (turisti, uomini d’affari, studenti ecc.) e la necessità di essere sempre vigili per poter identificare sia le persone che possano rappresentare un rischio per le politiche pubbliche e la sicurezza interna sia i potenziali immigrati illegali. 1.4 Tutte le persone dovrebbero essere sottoposte a controlli minimi in entrata e in uscita, compresa la verifica di corrispondenza di identità delle persone con i documenti che permettono loro di varcare la frontiera. Il controllo minimo deve di solito consistere in una rapida e diretta verifica del documento di viaggio,allo scopo di controllarne la validità e di identificare la presenza di segni di falsificazione o contraffazione. Questo controllo può comprendere la consultazione, nelle relative banche dati,di informazioni concernenti documenti rubati, persi, invalidati, o indebitamente utilizzati. Il controllo minimo dovrebbe essere la regola per Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 28
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 le persone che godono del diritto Comunitario di libera circolazione. (§ 3.1). 1.5 I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere sottoposti a un controllo accurato, che si svolgerà come descritto di seguito. Tuttavia, regole ed eccezioni speciali si applicano alle seguenti categorie di persone: - Persone che godono del diritto comunitario di libertà di circolazione (§ 3.1); - Capi di Stato e membri delle loro delegazioni (§ 3.2); - Piloti di aerei ed equipaggi (§ 3.3); - Marinai (§ 3.4); - Detentori di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e membri di organizzazioni internazionali. (§ 3.5); - Residenti di frontiera che godono dei benefici di traffico di frontiera locale (§ 3.6); - Minori (§ 3.7); - Studenti di paesi terzi residenti in uno stato membro o in un paese terzo non soggetto agli obblighi di visto (§ 3.8); - Lavoratori di frontiera (§ 3.9); - I controlli su persone apolidi e sui rifugiati sono generalmente eseguiti nella stessa maniera dei controlli su cittadini di paesi terzi. 1.6 Il controllo accurato all’entrata consiste in: - Verificare che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per attraversare la frontiera e che non sia scaduto, e che sia accompagnato, dove necessario, dal visto richiesto (vedi sotto) o dal permesso di soggiorno; - Un accurato esame del documento di viaggio per riscontrare segni di falsificazione o contraffazione. L’esame dei documenti di viaggio, visti e permessi di residenza viene eseguito tramite il confronto con esempi di documenti validi che danno diritto ad attraversare la frontiera, con esempi di visti e con l’utilizzo di strumenti quali lampade a raggi UV, lenti d’ingrandimento, microscopi, scatole documenti e, dove necessario, strumenti più avanzati come i video spectrum ecc.; - L’esame dei timbri di entrata ed uscita nei documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi, allo scopo di verificare, comparando le date di entrata ed uscita, che la persona non abbia già superato il tempo massimo di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati Schengen, cioè tre mesi in ogni periodo semestrale. Il periodo di tre mesi si deve contare a partire dalla data di primo ingresso; Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 29
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 - La verifica riguardante i punti di partenza e destinazione del cittadino di paese terzo e lo scopo del soggiorno programmato e,dove necessario, il controllo dei corrispondenti documenti comprovanti; - Verficare che il cittadino di paese terzo abbia sufficienti mezzi di sussistenza per la durata e lo scopo del soggiorno programmato nonché per il suo ritorno o transito in un terzo paese, o che possa comunque ottenere tali mezzi in maniera legale. Allo scopo di valutare i mezzi di sussistenza, verrà tenuto conto delle cifre di riferimento stabilite da ogni Stato Schengen; - La verifica di sufficienti mezzi di sussistenza si può basare sui contanti, travellers’ cheques e carte di credito in possesso del cittadino di paese terzo. Anche le dichiarazioni di sponsorizzazione, dove tali dichiarazioni sono previste dalla legislazione nazionale e lettere di garanzia da parte di ospitanti, come definito dalla legislazione nazionale nel caso in cui il cittadino di paese terzo sia ospite di qualcuno, possono costituire prova di sufficienti mezzi di sussistenza; - verificare che il cittadino di paese terzo, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti che sta trasportando non mettano in pericolo la politica pubblica, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazoni interne di qualunque Stato Schengen. Tale verifica includerà la diretta consultazione dei dati e le allerte su persone e, dove necessario, oggetti contenuti nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e nelle banche dati nazionali, e le eventuali azioni da compiere in caso di allerta. 1.7 Il controllo accurato all’uscita consiste in: - verificare che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento di una frontiera; - esaminare il documento di viaggio nell’eventualità di segni di falsificazione o contraffazione; - dove possibile, verificare che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per le politiche pubbliche, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di un qualunque stato Schengen. Se necessario, e sulla base della valutazione del rischio, ulteriori controlli all'uscita possono comprendere: - la verifica che la persona sia in possesso di un visto valido, se richiesto dal Regolamento (EC) No 539/2001, salvo i casi in cui la persona ha un permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Schengen o altro documento che autorizzi la permanenza o un nuovo ingresso nel territorio, con l’eccezione di permessi temporanei rilasciati in attesa di Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 30
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 esame di una prima domanda per permesso di soggiorno o domanda di asilo; - la verifica che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati Schengen; - consultazione di allerte su persone e oggetti inclusi nel SIS e in reports contenuti negli schedari nazionali. 1.8 Su richiesta della persona soggetta a controllo minimo o accurato, la guardia di frontiera che fa il controllo dovrebbe mostrare al/alla richiedente il proprio distintivo di servizio, fornire il numero di identificazione di servizio,e, se le circostanze lo permettono, il proprio nome. Può rifiutare di fornire il nome se c’è qualche ragione per credere che la guardia di frontiera ne possa avere svantaggio (ad esempio, se la guardia viene minacciata di ritorsione). In quest’ultimo caso, deve essere fornito solo il numero del distintivo, il nome e l’indirizzo dell’autorità di appartenenza. 1.9 Per non rallentare le procedure di controllo ai posti di controllo in entrata/uscita, e laddove vi sia necessità di ulteriori verifiche, i controlli accurati di cui sopra potranno essere eseguiti in un luogo diverso dalla postazione di controllo (controlli di seconda linea). Se richiesto dal cittadino di stato terzo, e dove esistano strutture appropriate, tali controlli accurati devono essere fatti in un luogo non pubblico designato a tale funzione. In questo caso, al cittadino di paese terzo devono essere date le informazioni riguardanti lo scopo di tale controllo, come anche informazioni . Le informazioni possono essere date tramite volantino da consegnare alla persona. Il volantino dovrà essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nelle lingue dei paesi confinanti con lo Stato Membro in questione. 1.10Ai cittadini di paesi terzi che hanno un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen, come regola generale non deve essere richiesto di comprovare il motivo del soggiorno pianificato o il possesso dei mezzi di sussistenza sufficienti. I controlli – e in particolare l’esame dei documenti di viaggio e di residenza, le ricerche nel SIS e nelle banche date nazionali – devono essere eseguiti come spiegato nei paragrafi 1.5, 1.6 e 1.7. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 31
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 2. Ricerche nel Sistema Informativo Schengen 2.1 Il SIS verrà utilizzato per cercare informazioni su persone o oggetti, e in particolare su: - Persone oggetto di mandato d’arresto, resa o estradizione sulla base di un Mandato di Arresto Europeo o persone ricercate per arresto preventivo in vista di una estradizione, - Cittadini di paesi terzi cui dovrebbe essere rifiutata l’entrata sul territorio degli Stati Schengen, - Persone scomparse o persone che, per la propria protezione o per prevenire minacce, necessitano di una protezione temporanea da parte della polizia, - Persone ricercate per procedimenti giudiziari, - Persone ed oggetti soggetti a sorveglianza discreta o controlli specifici, - Oggetti inclusi in procedimenti penali come prove o per confisca. 2.2 Condotta da tenere in caso di una identificazione positiva nel SIS: 2.2.1Le persone ricercate che dovrebbero essere arrestate, devono prima essere interrogate e dopo la conferma consegnate alle autorità competenti che prenderanno una decisione sulla custodia temporanea con intenzione di eseguire una deportazione. Le persone che sono state identificate come positive, devono essere perquisite. 2.2.2Gli stranieri a cui è stata negata l’entrata devono tornare nel posto di provenienza o nel loro paese di origine il più velocemente possibile, se le circostanze lo permettono. Queste persone rimarranno sotto la supervisione delle guardie di frontiera fino alla loro partenza dal territorio Schengen. 2.2.3Ad una persona adulta deve essere chiesto il consenso prima di informare chi ha denunciato la sua scomparsa. Speciale attenzione deve essere data ai minori o alle persone che sulla base di una decisione di autorità di stato (tribunali, autorità amministrative) devono essere fermate. Ulteriori azioni dovranno essere intraprese solo in seguito alla consultazione di queste autorità. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 32
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 2.2.4 I dati su testimoni e persone che sono state chiamate a comparire davanti ad una corte e che sono stai inseriti su richiesta di autorità giudiziarie saranno ottenuti e trasmessi alle autorità interessate. 2.2.5 La sorveglianza discreta deve permettere di ottenere informazioni quali: - Il posto, l’ora e la ragione del controllo, - Il percorso e la destinazione del viaggio, - Le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del veicolo, - Il veicolo usato, - Gli oggetti trasportati, - Le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati, - Il tipo e l’origine del viaggio e i documenti di identificazione presentati. Durante la raccolta di questa informazioni deve essere mantenuta la natura discreta della sorveglianza. 2.2.6 Oggetti da confiscare o utilizzare come prove in processi penali includono: - veicoli a motore con cilindrata superiore ai 50cc, barche o aerei rubati, persi o indebitamente utilizzati, - rimorchi con un peso a carico vuoto che superi i 750 kg, caravans,attrezzatura industriale, motori fuoribordo e containers rubati, persi o indebitamente utilizzati, - armi da fuoco rubate, perse o indebitamente utilizzate, - documenti ufficiali in bianco che sono stati rubati, persi, invalidati o indebitamente utilizzati, - documenti di identità come passaporti, carte di identità, patenti, permessi di residenza e documenti di viaggio rubati, persi, invalidati o indebitamente utilizzati, - certificati di registrazione di veicoli e targhe di veicoli rubati, persi, invalidati o indebitamente utilizzati, - banconote (registrate), - titoli o mezzi di pagamento come assegni, carte di credito, azioni, obbligazioni che sono state rubate, perse o indebitamente utilizzate. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 33
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Unità 3: Misure compensative: realizzare l’acquis di Schengen Corso formativo Controlli alle frontiere nell'area Schengen Unità formativa U3 - Lezione: misure compensative: realizzare l'acquis di Schengen Obiettivo Spiegare la necessità delle misure compensative e quali esse siano Tempo 10.45 am Durata 60' N° Attività Durata Compiti Supporti Note Trainer Corsisti 1 Lezioni tenute dal formatore sul nucleo alla base dell'idea di Schengen e seguenti misure di compensazione: I partecipanti A)Regolamento sui cittadini possono seguire di Paesi terzi la lezione tenuta B)Cooperazione di polizia dal docente transfrontaliera 60´ X Unità3 - slides mediante le C)Cooperazione giudiziaria stampe delle transfrontaliera slides D)Scambio di informazioni Sistema informativo Schengen E)Protezione dei dati personali Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 34
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 – 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Misure di compensazione: implementare lo Schengen acquis Unità 3 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 – 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Nucleo dell‘idea Schengen Articolo 2 (Convenzione che implementa l‘Accordo Schengen) • Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che vengano eseguiti controlli sulle persone. Quali sono le conseguenze per lo stato A (che ha abolito i controlli di frontiera ai confini con lo stato B) in termini di sicurezza nel suo territorio? B A Il docente ripete una volta ancora il nucleo del regime Schengen – la mancanza di controlli alle frontiere interne. Discute con gli studenti su quelle che essi stessi considerano come potenziali implicazioni di sicurezza conseguenti all’abolizione dei controlli alle frontiere interne. Gli studenti devono identificare i potenziali problemi. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 35
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 – 2011 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011 Sfide di sicurezza connesse a Schengen • Mancanza di controllo sulle persone in entrata • regolamentazione di cittadini di paesi terzi in entrata • Mancanza di controllo sulle persone in uscita • controllo approfondito sulle persone in uscita alle frontiere esterne • Mancanza di controllo sulla criminalità transfrontaliera • rifugio sicuro alle frontiere per i criminali nazionali • aumento di indagini criminali transfrontaliere B A Il docente spiega ai tre gruppi principali le sfide connesse alla cooperazione Schengen per il paese A: a) Mancanza di controllo delle persone in entrata Gli Stati non possono controllare chi entra nel loro territorio, come persone senza visto, persone non desiderate ecc. b) Mancanza di controllo delle persone in uscita Gli Stati non possono supervisionare chi sta lasciando il territorio - potenziali problemi con persone ricercate, persone scomparse ecc. c) Mancanza di controllo della criminalità transfrontaliera. Mancano i controlli di frontiera, ma la giurisdizione delle autorità di stato non è cambiata. I criminali potrebbero cercare rifugio al di là delle frontiere. Servono indagini transfrontaliere. Partners: ILA - INA – SSAI - IPA 36
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