Controlli di Frontiera in Area Schengen Manuale del Formatore
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Controlli di Frontiera in Area Schengen
Manuale del Formatore
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
103/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Il presente manuale è stato tradotto dall’inglese dalla dott.ssa Cristina Cappa, traduttore Interprete e revisionato
dal Revisore Interprete Traduttore dott. Lorenzo Lentini presso la S.S.A.I.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
203/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Principali componenti del corso di formazione
Titolo del corso di formazione Controlli di frontiera in area Schengen
Durata 8 ore
Gruppo target Ufficiali coinvolti/interessati ai controlli di
frontiera in area Schengen
Obiettivi comprensione di Schengen e applicazione dello
Schengen Acquis
Obiettivi specifici - conoscenza Dare ai partecipanti gli strumenti per una
migliore selezione/analisi/uso dei dati ed
informazioni
Aiutare i partecipanti nello sviluppo del decision-
making
Stimolare i partecipanti ad acquisire
un'impostazione di problem-solving
Obiettivi specifici - capacità Riconoscere i criteri per negoziare
efficacemente
Riconoscere i criteri per comunicare
efficacemente
Obiettivi specifici - attitudini _
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
303/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
403/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Unità 1: Sessione introduttiva - Agenda
Corso di formazione Controlli di frontiera in area Schengen
Unità formativa U1 - Sessione introduttiva - Agenda
Obiettivi
Ora 09.00 am
Durata 30'
N° Attività Durata Compiti Supporti Note
Trainer Corsisti
1 Auto-presentazione del 10' X Unità 1. doc Unità1 - agenda degli
formatore ed introduzione incontri + slides della
al modulo formativo Unità 1
2 Agenda 5' X Unità 1.ppt Il formatore scorre
velocemente l'agenda
del meeting per
condividerla con i
corsisti
3 Auto-presentazione ed 15' X Flipchart (lavagna a fogli Se necessario, il
aspettative da parte dei mobili) formatore può
corsisti evidenziare le attese
dei partecipanti su una
lavagna a fogli mobili
(flipchart)
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
503/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Controlli di frontiera nell’area Schengen
Agenda formativa
Obiettivi generali
Dare ai partecipanti gli strumenti per una migliore selezione/analisi/uso
dei dati e delle informazioni
Aiutare i partecipanti a sviluppare il decision making
Stimolare i partecipanti tramite un’impostazione di tipo problem solving
Obiettivi specifici
• Comprensione di Schengen e l’applicazione del Schengen Aquis
Conoscenze
Alla fine della formazione i partecipanti avranno informazioni riguardo a:
Leggi nazionali ed europee relative alla libertà di circolazione: il
Schengen Aquis
Aspetti pratici riguardo i controlli delle frontiere all’interno del Schengen
Aquis
Abilità
Alla fine della formazione i partecipanti sapranno:
Riconoscere i criteri per negoziare efficacemente
Riconoscere i criteri per comunicare efficacemente
Metodologia formativa
Il metodo formativo proposto si basa su un alto livello di partecipazione dei
corsisti; si sviluppa attraverso differenti momenti di informazione, di analisi dei
casi e gruppi di lavoro, di raccolta di feedback e discussioni, di sessioni di
domande e valutazione dell’apprendimento.
La formazione garantisce ai partecipanti l’acquisizione di conoscenze e capacità
mediante l’uso frequente di raccolta di feedback, di controllo e momenti di
valutazione guidati dal formatore.
Suddivisione strutturale dell'attività formativa
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
603/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Controlli di frontiera in area Schengen
Unità 1 – Sessione di apertura
1
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Obiettivi generali e beneficiari
• Dare ai partecipanti gli strumenti per una migliore selezione/analisi/uso dei dati
e delle informazioni
• Aiutare i partecipanti a sviluppare il decision making
• Stimolare i partecipanti tramite un’impostazione di tipo problem solving
2
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
703/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Obiettivi specifici
• Comprensione di Schengen e applicazione del Schengen Acquis
Conoscenze
• Alla fine della formazione i partecipanti saranno informati su:
• Leggi nazionali ed europee relative alla libera circolazione: il Schengen
Aquis
• Aspetti pratici riguardo i controlli delle frontiere all’interno del Schengen
Aquis
• Capacità
• Alla fine della formazione i partecipanti sapranno:
• Riconoscere i criteri di negoziazione efficace
• Riconoscere i criteri di comunicazione efficace
3
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Agenda formativa
• 9.00-9.30 Unità di apertura
• 9.30-10.30 Introduzione a Schengen
• 10.30-10.45 Pausa Caffè
• 10.45-11.45 Misure di compensazione: implementazione del Schengen
acquis
• 11.45-12.15 Implementazione del Schengen Acquis a LIVELLO
NAZIONALE
• 12.15-13.15 Pranzo
• 13.15-14.45 Caso di studio e discussione di gruppo
• 14.45-15.00 Pausa caffè
• 15.00-16.30 Collaborazione di polizia e giudiziaria (caso di studio)
• 16.30-17.00 Commenti e domande & Test di reazione e valutazione
• 17.00-17.15 Sessione di chiusura
4
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
803/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Unità 2: Introduzione a Schengen
Corso formativo
Controlli alle frontiere in area Schengen
Unità formativa U2 - Lezione: Introduzione a Schengen
Obiettivo Spiegare la necessità di avere Schengen
e come esso si inquadra nella visione d'insieme
Tempo 09.30 am
Durata 60'
N° Attività Durata Compiti Supporti Note
Trainer Corsisti
1 Lezione tenuta dal 60' X Unità2 - slides, I partecipanti
trainer sui seguenti Unità2_dispensa possono
temi: seguire la
A - L'dea della libera lezione tenuta
dal docente
circolazione - Trattato
mediante le
di Roma: libera stampe delle
circolazione nel TCE slides
art.14;
La libera circolazione
su basi individuali:
dir.38-2004; art.27
B - Accordo di
Schengen: quando,
cosa e perchè -
Visione d'insieme
dell'Acquis di
Schengen: 1)SIS
2)Frontax frontaliero 3)
cooperazione di polizia
e giustizia 4)Protezione
dati
Politica comune dei
visti
Codice Schengen UE
rel.562-2006
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
903/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Introduzione a Schengen
Unità 2
1
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1003/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Schengen e Integrazione europea
• Legislazione europea relativa alla libertà di
circolazione
• Schengen Acquis
2
Durante gli anni 80, nacque un dibattito sul significato del concetto di
“libero movimento delle persone” . Alcuni Stati Membri ritenevano che questo
si potesse applicare solo ai cittadini europei, il che avrebbe significato
mantenere i controlli alle frontiere interne allo scopo di distinguere tra cittadini
europei e non. Altri invece erano sostenitori del libero movimento di tutti i
cittadini, che avrebbe comportato la fine dei controlli alle frontiere interne.
Poiché fu impossibile trovare un accordo tra gli StatiMembri, Francia,
Germania Belgio, Lussemburgo e Olanda decisero nel 1985 di creare un
territorio senza frontiere interne, chiamato “area Schengen”. Il nome proviene
dal nome della città in Lussemburgo dove furono firmati i primi accordi.
Questa collaborazione intergovernativa si è poi allargata fino ad includere 13
paesi nel 1997, in seguito alla firma del Trattato di Amsterdam, che, il 1
Maggio 1999, ha incorporato nella legge europea le decisioni prese a partire
dal 1985 dai membri del gruppo Schengen e dalle relative strutture associate.
Il primo accordo tra i cinque membri del gruppo originario fu firmato il
14 giugno 1985. Una ulteriore convenzione venne firmata il 19 giugno 1990.
Quando entrò in vigore, nel 1995, le frontiere interne degli stati firmatari
vennero abolite e venne creata una sola frontiera esterna dove i controlli per
l’immigrazione per l’area Schengen vengono svolti in conformità ad una
raccolta di regolamenti. Furono adottati regolamenti comuni riguardo a visti,
diritto di asilo, controlli alle frontiere esterne, per permettere la libera
circolazione di persone all’interno degli stati firmatari senza turbare l’ordine
pubblico.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1103/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Vantaggi di Schengen
• Con l’abolizione dei controlli delle frontiere interne è più
semplice per le persone viaggiare in Europa.
• I visitatori stranieri possono viaggiare in tutti gli stati
Schengen con un visto singolo.
3
La collaborazione Schengen mira a proteggere i diritti dei cittadini
stabilendo e migliorando la cooperazione tra le forze di polizia, le autorità
doganali e le autorità di controllo delle frontiere esterne di tutti gli Stati
Membri.Queste forme di collaborazione sono state attuate per via della
necessità di ridurre qualunque rischio di mancanza di sicurezza connesso
all’abolizione del controllo frontaliero alle frontiere Schengen interne..
Nell’ambito della collaborazione di polizia, lo Schengen acquis fornisce
sistemi di comunicazione migliorati tra le forze di polizia, inseguimenti di
criminali e sorveglianza transfrontaliera di sospetti, reciproca assistenza
operativa e diretto scambio di informazioni tra le autorità di polizia. Ciò
rappresenta un enorme vantaggio nella lotta contro il crimine organizzato, il
terrorismo, il traffico di essere umani e l’immigrazione illegale..
Rigidi regolamenti uniformati adottati con l’Accordo Schengen
assicurano la protezione di dati e proteggono le persone da qualunque
violazione dei loro diritti fondamentali
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1203/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Origini (prospettiva funzionale)
• Libera circolazione di
Lavoratori Cittadini Persone
• Esternamente alla struttura della comunità:
– Gruppo Trevi
– Accordo Schengen
4
Contenuto essenziale dello Schengen acquis:
• eliminazione delle frontiere interne (eliminazione effettiva delle frontiere
nel 1995)
• Definizione di regolamenti comuni e procedure di ammissione
• Coordinamento tra le amministrazioni nazionali
• Segretariato Schengen
Un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam contiene gli sviluppi
apportati nell’ambito dell’Unione Europea dall’Accordo Schengen. L’area
Schengen, che è il primo esempio concreto di collaborazione migliorata tra
tredici Stati Membri, è ora all’interno della struttura istituzionale e legale
dell’UE e quindi si trova sotto esame parlamentare e giudiziario e realizza
l’obiettivo della libera circolazione delle persone contenuto nell’ Atto Unico
Europeo del 1986,assicurando controllo parlamentare democratico e dando ai
cittadini mezzi di ricorso accessibili quando i loro diritti sono messi in
discussione (Corte di Giustizia e/o tribunali nazionali a seconda dell’area di
legge).
Allo scopo di rendere possibile questa integrazione, il Consiglio
dell’Unione Europea ha preso una serie di decisioni. Prima di tutto, come
disposto nel Trattato di Amsterdam, il Consiglio ha preso il posto del Comitato
Esecutivo creato con l’Accordo Schengen. Il 1 maggio 1999 ha creato una
procedura per incorporare il Segretariato Schengen nel Segretariato Generale
del Consiglio incluse le disposizioni relative al personale del Segretariato
Schengen [Gazzetta Ufficiale L 119 del 07.05.1999]. In seguito a ciò, sono
stati creati nuovi gruppi di lavoro per aiutare il Consiglio nella gestione del
lavoro.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1303/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Sviluppo dell’area Schengen
• Accordo di • Riforma di
Schengen Amsterdam
• Convenzione di • Trattato di Prüm
Schengen • Trattato di
• Trattato di Lisbona
Maastricht
5
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1403/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
La Danimarca ha firmato l’Accordo Schengen, ma può scegliere
nell’ambito della UE se aderire o meno alle nuove decisioni prese in base al
Titolo IV del Trattatto CE; la Danimarca, però, è legata da un Accordo di
politica comune di visti siglato con l’Islanda, la Norvegia, e la UE nel 1999
[OJL 176/ 10.07.1999] - una associazione che prende la forma di un comitato
congiunto al di fuori della UE ed è formata da rappresentanti dei governi
islandese e norvegese e da membri della Commissione e del Consiglio UE;
Un Accordo approvato dal Consiglio il 28 giugno 1999 copre le relazioni tra
l’Islanda e la Norvegia da una parte, e l’Irlanda e il Regno Unito dall’altra nei
campi dell’Acquis di Schengen che si applicano all’Islanda e alla Norvegia
[OJ L 15/20.01.2000].
Richiesta di asilo (acquis di Dublin) [OJ L 93 of 3.4.2001] - Accordo tra
la CEE con la Norvegia e l’Islanda; l’unione nordica dei passaporti [OJ L 309/
9.12.2000]; le strutture SIS e gli Stati Nordici;
Accordo tra l’unione Europea, la Comunità Europea e la Confederazione
Svizzera sulla associazione della Confederazione Svizzera con l’attuazione,
applicazione esviluppo dello Schengen acquis [Gazzetta Ufficiale L 370 of
17.12.2004]
Il Trattato di Prum è entrato in vigore il 31 dicembre 2007.Questo
Trattato rappresenta una chiave nella cooperazione di polizi. Il suo scopo è di
estendere la collaborazione transfrontaliera, principalmente per combattere il
terrorismo, il crimine transfrontaliero e la migrazione illegale.
Il trattato di riforma di Lisbona è stato approvato dal Consiglio Europeo
il 19 ottobre 2007.Questo trattato rinforza le risorse per l’azione in termini di
sicurezza.Tutti gli aspetti riguardanti la libertà, la sicurezza e la giustizia sono
competenza dell’Unione Europea. In termini di immigrazione, il trattato
menziona l’introduzione di un sistema integrato per i confini esterni. Uno Stato
Membro deve essere in grado di provare la sua capacità tecnica e umana per
soddisfare efficacemente i criteri dello Schengen acquis, per poter essere
accettato nell’ “Area Schengen”per eliminare così i controlli di frontiera. Deve
inoltre essere collegato al Sistema Informativo Schengen (SIS)
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1503/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Schengen Acquis
Articolo 2
• Attraversamento delle frontiere interne
• Controlli eseguiti alle frontiere interne
6
Articolo 2
Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza
controlli sulle persone.
Tuttavia, laddove le politiche pubbliche o la sicurezza nazionale lo
richiedano, una Parte Contraente può, dopo aver consultato le altre Parti
Contraenti, decidere che per un periodo limitato vengano condotti controlli
appropriati alla situazione alle frontiere interne. Se le politiche pubbliche o la
sicurezza nazionale richiedono una azione immediata, la Parte Contraente in
questione prenderà le misure necessarie e informerà il prima possibile le altre
Parti Contraenti.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1603/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Il principio fondamentale
• Ogni cittadino dell’UE ha il diritto di libertà di circolazione e
residenza liberamente nel territorio degli Stati Membri, salvo le
limitazioni e condizioni stabilite nel Trattato e le misure adottate
per renderlo effettivo/Art. 18 /
• Restizioni in materia di
– POLITICHE PUBBLICHE
– SICUREZZA NAZIONALE
– SALUTE PUBBLICA
7
Principio – eliminazione dei controlli (non delle frontiere!) -parte della libera
circolazione
Eccezione – ripristino dei controlli di frontiera in casi speciali
TITOLO II ABOLIZIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE
E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
CAPITOLO 1 ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE INTERNE
Test di adeguatezza – proporzionalità in altre parole?
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1703/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Accordo Schengen e Regolamento UE No.562/2006
• Stabilisce un Codice della Comunità riguardante le
regole che governano il movimento delle persone
attraverso le frontiere (Codice delle frontiere Schengen)
8
Il Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo No. 562/2006
(EC) del 15 marzo 2006, che istituisce un Codice Comunitario riguardante i
regolamenti che governano la circolazione di persone attraverso le frontiere
(Codice delle Frontiere Schengen) divenuto effettivo il 13 ottobre 2006, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 44 dell’8 giugno 2006- 2a edizione
speciale- Comunità europee.
Tra le altre cose, questo Regolamento prevede l’assenza di controlli di
frontiera di persone che attraversano le frontiere esterne tra gli Stati Membri
(Art.1). Viene applicato a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne
degli Stati Membri, senza compromettere i diritti delle persone che godono del
diritto di libera circolazione nella Comunità e dei diritti di rifugiati e delle
persone che richiedono protezione internazionale. (Art.3).
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1803/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Temporanea reintroduzione dei controlli alle
frontiere interne
• Articolo 23
Temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere
interne
9
1. Laddove esista una grave minaccia per le politiche pubbliche o la sicurezza
interna, uno Stato Membro può eccezionalemente reintrodurre il controllo
alle sue frontiere interne per un periodo di tempo limitato non superiore ai
30 giorni o per la durata prevedibile della grave minaccia se la sua durata
supera il periodo di 30 giorni, in conformità con la procedura contenuta
nell’Articolo 24 o, in casi urgenti, con quella nell’Articolo 25. La portata e
la durata della temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne
non andrà oltre ciò che realmente necessita per rispondere alla grave
minaccia.
2. Se la grave minaccia per le politiche pubbliche o la sicurezza interna
persiste oltre il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato Membro può
prolungare il controllo alle frontiere come previsto nel paragrafo 1 e,
tenendo conto di ogni nuovo elemento, per periodi rinnovabili fino a 30
giorni, in conformità con la procedura stabilita nell’Articolo 26.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
1903/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Temporanea reintroduzione dei controlli alle
frontiere interne
• Articolo 24
Procedure per eventi prevedibili
10
1. Se uno Stato Membro stà progettando di reintrodurre controlli alle frontiere interne
in base all’Articolo 23 (1), informerà il prima possibile gli altri Stati Membri e la
Commissione, e fornirà le seguenti informazioni non appena disponibili:
(a) le ragioni per la reintroduzione proposta, dettagliando gli eventi che costituiscono
una grave minaccia per le politiche pubbliche o per la sicurezza interna;
(b) la portata della proposta reintroduzione, specificando dove i controlli di frontiera
devono essere reintrodotti;
(c) i nomi dei valichi di frontiera autorizzati;
(d) la data e la durata della proposta reintroduzione;
(e) dove appropriato, le misure che devono essere prese dagli altri Stati Membri.
2. In seguito alla notifica da parte dello Stato Membro in questione, e considerando
la consultazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può dare una opinione
senza pregiudizio all’Articolo 64(1) del Trattato.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, come anche l’opinione che la Commisione
può fornire come detto nel paragrafo 2, saranno soggette alle consultazioni tra lo
Stato Membro che sta pianificando la reintroduzione dei controlli di frontiera, gli
altri Stati Membri e la Commissione, in vista di organizzare, dove appropriato, una
mutua cooperazione tra gli Stati Membri ed esaminare la proporzionalità delle
misure per gli eventi che danno luogo alla reintroduzione dei controlli di frontiera
e le minacce alla politica pubblica o alla sicurezza interna
4. La consultazione cui si fa riferimento nel paragrafo 3 avrà luogo almeno quindici
giorni prima la data pianificata per la reintroduzione dei controlli alla frontiera.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2003/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Temporanea reintroduzione dei controlli alle
frontiere interne
• Articolo 25
Procedure per casi che richiedono un’azione urgente
• Articolo 26
Procedure per il prolungamento dei controlli alle frontiere
interne
11
ART.25
1. Se considerazioni di politiche pubbliche o sicurezza interna in uno Stato
Membro richiedono una azione urgente, lo Stato Membro in questione può
eccezionalmente ed immediatamente reintrodurre i controlli alle frontiere
interne.
2. Lo Stato Membro che reintroduce i controlli alle frontiere interne
informerà senza indugio gli altri Stati Membri e la Commissione, e fornirà
le informazioni cui si fa riferimento nell’Articolo 24(1) e le ragioni che
giustificano l’uso di questa procedura.
ART.26
1. Gli Stati Membri possono prolungare i controlli alle frontiere interne in
base alle disposizioni dell’Articolo 23(2) dopo aver informato gli altri Stati
Membrie la Commissione.
2. Lo Stato Membro che sta pianificando di prolungare i controlli di frontiera,
fornirà agli altri Stati Membri e alla Commissione tutte le pertinenti
informazioni sulle ragioni del prolungamento dei controlli alle frontiere
interne.. Verranno applicate le disposizioni dell’Articolo 24(2).
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2103/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Temporanea reintroduzione dei controlli alle
frontiere interne
• Articolo 27
Informare il Parlamento Europeo
• Articolo 28
Disposizioni da applicare dove il controllo alle frontiere
interne viene reintrodotto
12
ART.27
Lo Stato Membro in questione, o, dove appropriato, il Consiglio, informerà il
Parlamento Europeo il prima possibile riguardo le misure prese in base agli
Articoli 24, 25 e 26. A partire dal terzo prolungamento consecutivo
conformemente all’Articolo 26, lo Stato Membro in questione riferirà al
Parlamento Europeo, se richiesto, sulla necessità dei controlli di frontiera
interni.
ART.28
Dove i controlli alle frontiere interne vengono reintrodotti, verranno applicate
mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del Titolo II.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2203/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Temporanea reintroduzione dei controlli alle
frontiere interne
• Articolo 29
Verbale sulla reintroduzione dei controlli alle frontiere
interne
• Articolo 30
Informare il pubblico
• Articolo 31
Confidenzialità
13
ART.29
Lo Stato Membro che ha reintrodotto i controlli alle frontiere interne in base
all’Articolo 23 confermerà la data in cui i controlli vengono revocati e, allo
stesso tempo o subito dopo, presenterà un verbale al Parlamento Europeo, al
Consiglio e alla Commissione riguardante la reintroduzione dei controlli alle
frontiere interne, descrivendo, in particolare, le operazioni di controllo e
l’efficacia della reintroduzione dei controlli di frontiera.
ART.30
La decisione di reintrodurre i controlli alle frontiere interne verrà presa in
modo trasparente e il pubblico ne verrà pienamente informato, salvo vi siano
predominanti ragioni di sicurezza per non farlo.
ART.31
Su richiesta dello Stato Membro in questione, gli altri Stati Membri, il
Parlamento Europeo a la Commissione rispetteranno la confidenzialità delle
informazioni fornite riguardo alla reintroduzione e al prolungamento dei
controlli di frontiera e al verbale redatto in base all’Articolo 29.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2303/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Procedure per controlli alle frontiere
• Controlli ai valichi di frontiera
• Ricerche nel Sistema Informativo Schengen
14
Vedere materiale supplementare
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2403/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Unità 2 :
Restrizione della libertà di circolazione nello
Schengen Aquis:
LIVELLO EUROPEO
Parte 1 – Regolamento UE No.562/2006
Il Regolamento No. 562/2006 (EC) del 15 marzo 2006 del Parlamento e del
Consiglio Europeo, che stabilisce un Codice Comunitario riguardo le regole che
governano il movimento di persone attraverso le frontiere (Codice Schengen
sulle frontiere), divenuto effettivo il 13 ottobre 2006, è stato pubblicato nellla
Gazzetta Ufficiale N. 44 dell’8 giugno 2006, seconda edizione speciale –
Comunità Europea.
Tra l’altro,il Regolamento supplisce all’assenza di controlli di frontiera di
persone che attraversano le frontiere esterne tra gli Stati Membri (Art.1). Si
applicherà a tutte le persone che attraversano frontiere interne od esterne degli
Stati Membri, fermi restando i diritti delle persone che godono del diritto di
libera circolazione nella Comunità e dei diritti di rifugiati e persone che
richiedono protezione internazionale. (Art.3).
Alcune delle più importanti norme del Regolamento sono indicate di seguito.
Per soggiorni che non superano i tre mesi all’interno di periodi di sei mesi,
cittadini di paesi terzi devono avere un valido documento di viaggio e un visto
valido, devono giustificare lo scopo e le condizioni del loro soggiorno
programmato ed assicurare di avere sufficienti mezzi di sussistenza; non devono
essere persone considerate una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza
interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di alcuno degli Stati
Membri, in particolare non devono essere soggetti di allerta all’interno delle
banche dati nazionali degli Stati Membri relativamente al diniego di entrata per i
medesimi motivi. (Art. 5).
Le guardie di frontiera, nello svolgimento dei loro compiti, devono rispettare la
dignità umana (Art. 6).
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2503/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Il movimento transfrontaliero alle frontiere esterne sarà soggetto a controlli da
parte delle guardie di frontiera.
I controlli possono includere anche i mezzi di trasporto e gli oggetti in possesso
delle persone che attraversano le frontiere.
Ai cittadini di paesi terzi sottoposti ad accurato controllo di seconda linea
verrano date informazioni sugli scopi e le procedure di tale controllo.
Queste informazioni saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e
nelle lingue del paese o dei paesi al confine con lo Stato Membro in questione.
La legge dello Stato Membro in questione sarà applicata a qualsiasi controllo
eseguito (Art. 7).
Se il documento di viaggio del cittadino di un paese terzo non ha un timbro
d’entrata, le autorità nazionali competenti potranno presumere che il detentore
non risponde, o non risponde più, alle condizioni di durata del soggiorno
applicabili all’interno dello Stato Membro in questione.
Questa ipotesi può essere confutata laddove il cittadino di un paese terzo
fornisca, con qualsiasi mezzo, evidenza credibile, come ad esempio biglietti di
viaggio o prova della sua presenza al di fuori del territorio degli Stati Membri,
dell’aver rispettato le condizioni relative alla durata di un breve soggiorno. Nel
caso in cui l’ipotesi non venga confutata, il cittadino del paese terzo potrà essere
espulso dal territorio dalle competenti autorità dello Stato Membro in questione.
(Art. 11).
L’ingresso potrà essere rifiutato solo in seguito ad una convalidata decisione che
precisi le ragioni del rifiuto. La decisione verrà presa dalle autorità autorizzate
dalla legge nazionale. Le persone cui è stato negato l’ingresso hanno diritto di
appello. Gli appelli devono essere condotti in accordo alla legge nazionale. La
presentazione di appello non avrà effetto sospensivo sulla decisione di rifiuto di
ingresso.
Il cittadino di paese terzo in questione, nel caso l’appello concluda che la
decisione di rifiuto di ingresso era infondata, avrà diritto alla correzione del
timbro d’entrata annullato dallo Stato Membro che ha rifiutato l’ingresso (Art.
13).
Gli Stati Membri si assisteranno a vicenda e manterranno una stretta e costante
collaborazione considerando l’effettiva implementazione dei controlli di
frontiera. La collaborazione operativa tra gli Stati Membri nel campo della
gestione delle frontiere esterne verrà coordinata dall’Agenzia Europea per la
Gestione della Cooperazione Operativa alle Frontiere Esterne degli Stati
Membri stabilita dal Regolamento (CE) No 2007/2004.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2603/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Gli Stati Membri si asterranno da qualunque attività che possa compromettere il
funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi: Gli Stati
Membri forniranno la formazione sulle regole che governano i controlli alla
frontiera e sui diritti fondamentali. (Art. 16).
Gli Stati Membri possono controllare congiuntamente le frontiere comuni, nel
cui caso una persona può essere fermata una sola volta allo scopo di controlli di
uscita ed entrata, senza pregiudizio per la responsabilità individuale degli Stati
Membri.
A tal fine, gli Stati Membri possono concludere accordi bilaterali tra loro.
Gli Stati Membri informeranno la Commissione di qualunque accordo fatto (Art.
17).
Dove esista una seria minaccia alle politiche pubbliche o alla sicurezza interna,
uno Stato Membro può eccezionalmente reintrodurre controlli di frontiera alle
sue frontiere interne per un periodo limitato di non più di 30 giorni o per la
durata prevedibile della seria minaccia se la sua durata supera il periodo di 30
giorni. (Art. 23).
Dove considerazioni di ordine pubblico o sicurezza interna in uno Stato Membro
richiedano un intervento urgente, lo Stato Membro in questione può
eccezionalmente ed immediatamente reintrodurre il controllo di frontiera alle
frontiere interne, notoficandolo senza ritardi agli altri Stati Membri e alla
Commissione, e fornendo le informazioni e le ragioni che giustifichino l’uso di
tale procedura. (Art. 25). La decisione di reintrodurre i controlli di frontiera alle
frontiere interne verrà presa in modo trasparente e il pubblico ne sarà
pienamente informato, salvo l’esistenza di motivi di sicurezza imperanti per non
farlo. (Art. 30).
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2703/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Parte 2 – Procedure di Controllo alla Frontiera
1. Controlli ai valichi di frontiera
1.1 Gli scopi principali dei controlli di frontiera sono:
- stabilire l’identità delle persone che attraversano la frontiera tramite i
loro documenti,
- controllare che le persone siano in possesso dei necessari documenti
di viaggio e del visto richiesto,
- prevenire l’immigrazione illegale, controllando che i cittadini di
paesi terzi possano giustificare lo scopo del loro viaggio ed abbiano
sufficienti mezzi di sussistenza per la durata del loro soggiorno.
1.2 Tutti i viaggiatori hanno diritto ad un trattamento cortese, amichevole e
professionale, in base alla legge nazionale e della Comunità. In
particolare, le guardie di frontiera devono, nello svolgimento dei loro
compiti, rispettare pienamente la dignità umana e non devono fare
discriminazioni sulla base del sesso, origine etnica e razziale, di religione
o credenza, disabilità, età o orientamento sessuale. Qualunque misura
presa nello svolgimento del loro dovere deve essere proporzionata agli
obiettivi della stessa.
1.3 La guardia di frontiera al comando del valico di frontiera deve utilizzare il
personale necessario in numero sufficiente per eseguire efficacemente i
controlli di frontiera. Le guardie di frontiera devono sempre cercare il
giusto compromesso tra la necessità di assicurare il passaggio scorrevole
del valico alle persone in buona fede, che sono la grande maggioranza dei
viaggiatori (turisti, uomini d’affari, studenti ecc.) e la necessità di essere
sempre vigili per poter identificare sia le persone che possano
rappresentare un rischio per le politiche pubbliche e la sicurezza interna
sia i potenziali immigrati illegali.
1.4 Tutte le persone dovrebbero essere sottoposte a controlli minimi in
entrata e in uscita, compresa la verifica di corrispondenza di identità delle
persone con i documenti che permettono loro di varcare la frontiera. Il
controllo minimo deve di solito consistere in una rapida e diretta verifica
del documento di viaggio,allo scopo di controllarne la validità e di
identificare la presenza di segni di falsificazione o contraffazione. Questo
controllo può comprendere la consultazione, nelle relative banche dati,di
informazioni concernenti documenti rubati, persi, invalidati, o
indebitamente utilizzati. Il controllo minimo dovrebbe essere la regola per
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2803/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
le persone che godono del diritto Comunitario di libera circolazione.
(§ 3.1).
1.5 I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere sottoposti a un controllo
accurato, che si svolgerà come descritto di seguito. Tuttavia, regole ed
eccezioni speciali si applicano alle seguenti categorie di persone:
- Persone che godono del diritto comunitario di libertà di circolazione
(§ 3.1);
- Capi di Stato e membri delle loro delegazioni (§ 3.2);
- Piloti di aerei ed equipaggi (§ 3.3);
- Marinai (§ 3.4);
- Detentori di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e membri di
organizzazioni internazionali. (§ 3.5);
- Residenti di frontiera che godono dei benefici di traffico di frontiera
locale (§ 3.6);
- Minori (§ 3.7);
- Studenti di paesi terzi residenti in uno stato membro o in un paese
terzo non soggetto agli obblighi di visto (§ 3.8);
- Lavoratori di frontiera (§ 3.9);
- I controlli su persone apolidi e sui rifugiati sono generalmente
eseguiti nella stessa maniera dei controlli su cittadini di paesi terzi.
1.6 Il controllo accurato all’entrata consiste in:
- Verificare che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un
documento valido per attraversare la frontiera e che non sia scaduto,
e che sia accompagnato, dove necessario, dal visto richiesto (vedi
sotto) o dal permesso di soggiorno;
- Un accurato esame del documento di viaggio per riscontrare segni di
falsificazione o contraffazione. L’esame dei documenti di viaggio,
visti e permessi di residenza viene eseguito tramite il confronto con
esempi di documenti validi che danno diritto ad attraversare la
frontiera, con esempi di visti e con l’utilizzo di strumenti quali
lampade a raggi UV, lenti d’ingrandimento, microscopi, scatole
documenti e, dove necessario, strumenti più avanzati come i video
spectrum ecc.;
- L’esame dei timbri di entrata ed uscita nei documenti di viaggio di
cittadini di paesi terzi, allo scopo di verificare, comparando le date di
entrata ed uscita, che la persona non abbia già superato il tempo
massimo di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati Schengen,
cioè tre mesi in ogni periodo semestrale. Il periodo di tre mesi si deve
contare a partire dalla data di primo ingresso;
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
2903/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
- La verifica riguardante i punti di partenza e destinazione del cittadino
di paese terzo e lo scopo del soggiorno programmato e,dove
necessario, il controllo dei corrispondenti documenti comprovanti;
- Verficare che il cittadino di paese terzo abbia sufficienti mezzi di
sussistenza per la durata e lo scopo del soggiorno programmato
nonché per il suo ritorno o transito in un terzo paese, o che possa
comunque ottenere tali mezzi in maniera legale. Allo scopo di
valutare i mezzi di sussistenza, verrà tenuto conto delle cifre di
riferimento stabilite da ogni Stato Schengen;
- La verifica di sufficienti mezzi di sussistenza si può basare sui
contanti, travellers’ cheques e carte di credito in possesso del
cittadino di paese terzo. Anche le dichiarazioni di sponsorizzazione,
dove tali dichiarazioni sono previste dalla legislazione nazionale e
lettere di garanzia da parte di ospitanti, come definito dalla
legislazione nazionale nel caso in cui il cittadino di paese terzo sia
ospite di qualcuno, possono costituire prova di sufficienti mezzi di
sussistenza;
- verificare che il cittadino di paese terzo, i suoi mezzi di trasporto e
gli oggetti che sta trasportando non mettano in pericolo la politica
pubblica, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazoni interne
di qualunque Stato Schengen. Tale verifica includerà la diretta
consultazione dei dati e le allerte su persone e, dove necessario,
oggetti contenuti nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e nelle
banche dati nazionali, e le eventuali azioni da compiere in caso di
allerta.
1.7 Il controllo accurato all’uscita consiste in:
- verificare che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un
documento valido per l’attraversamento di una frontiera;
- esaminare il documento di viaggio nell’eventualità di segni di
falsificazione o contraffazione;
- dove possibile, verificare che il cittadino di paese terzo non sia
considerato una minaccia per le politiche pubbliche, la sicurezza
interna o le relazioni internazionali di un qualunque stato Schengen.
Se necessario, e sulla base della valutazione del rischio, ulteriori
controlli all'uscita possono comprendere:
- la verifica che la persona sia in possesso di un visto valido, se richiesto
dal Regolamento (EC) No 539/2001, salvo i casi in cui la persona ha un
permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Schengen o altro
documento che autorizzi la permanenza o un nuovo ingresso nel
territorio, con l’eccezione di permessi temporanei rilasciati in attesa di
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
3003/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
esame di una prima domanda per permesso di soggiorno o domanda di
asilo;
- la verifica che la persona non abbia superato la durata massima di
soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati Schengen;
- consultazione di allerte su persone e oggetti inclusi nel SIS e in
reports contenuti negli schedari nazionali.
1.8 Su richiesta della persona soggetta a controllo minimo o accurato, la
guardia di frontiera che fa il controllo dovrebbe mostrare al/alla
richiedente il proprio distintivo di servizio, fornire il numero di
identificazione di servizio,e, se le circostanze lo permettono, il proprio
nome.
Può rifiutare di fornire il nome se c’è qualche ragione per credere che la
guardia di frontiera ne possa avere svantaggio (ad esempio, se la guardia
viene minacciata di ritorsione).
In quest’ultimo caso, deve essere fornito solo il numero del distintivo, il
nome e l’indirizzo dell’autorità di appartenenza.
1.9 Per non rallentare le procedure di controllo ai posti di controllo in
entrata/uscita, e laddove vi sia necessità di ulteriori verifiche, i controlli
accurati di cui sopra potranno essere eseguiti in un luogo diverso dalla
postazione di controllo (controlli di seconda linea).
Se richiesto dal cittadino di stato terzo, e dove esistano strutture
appropriate, tali controlli accurati devono essere fatti in un luogo non
pubblico designato a tale funzione. In questo caso, al cittadino di paese
terzo devono essere date le informazioni riguardanti lo scopo di tale
controllo, come anche informazioni . Le informazioni possono essere
date tramite volantino da consegnare alla persona. Il volantino dovrà
essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nelle lingue
dei paesi confinanti con lo Stato Membro in questione.
1.10Ai cittadini di paesi terzi che hanno un permesso di soggiorno rilasciato
da uno Stato Schengen, come regola generale non deve essere richiesto di
comprovare il motivo del soggiorno pianificato o il possesso dei mezzi di
sussistenza sufficienti. I controlli – e in particolare l’esame dei documenti
di viaggio e di residenza, le ricerche nel SIS e nelle banche date nazionali
– devono essere eseguiti come spiegato nei paragrafi 1.5, 1.6 e 1.7.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
3103/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
2. Ricerche nel Sistema Informativo Schengen
2.1 Il SIS verrà utilizzato per cercare informazioni su persone o oggetti, e in
particolare su:
- Persone oggetto di mandato d’arresto, resa o estradizione sulla base
di un Mandato di Arresto Europeo o persone ricercate per arresto
preventivo in vista di una estradizione,
- Cittadini di paesi terzi cui dovrebbe essere rifiutata l’entrata sul
territorio degli Stati Schengen,
- Persone scomparse o persone che, per la propria protezione o per
prevenire minacce, necessitano di una protezione temporanea da
parte della polizia,
- Persone ricercate per procedimenti giudiziari,
- Persone ed oggetti soggetti a sorveglianza discreta o controlli
specifici,
- Oggetti inclusi in procedimenti penali come prove o per confisca.
2.2 Condotta da tenere in caso di una identificazione positiva nel SIS:
2.2.1Le persone ricercate che dovrebbero essere arrestate, devono prima
essere interrogate e dopo la conferma consegnate alle autorità competenti
che prenderanno una decisione sulla custodia temporanea con intenzione
di eseguire una deportazione. Le persone che sono state identificate come
positive, devono essere perquisite.
2.2.2Gli stranieri a cui è stata negata l’entrata devono tornare nel posto di
provenienza o nel loro paese di origine il più velocemente possibile, se le
circostanze lo permettono. Queste persone rimarranno sotto la
supervisione delle guardie di frontiera fino alla loro partenza dal territorio
Schengen.
2.2.3Ad una persona adulta deve essere chiesto il consenso prima di
informare chi ha denunciato la sua scomparsa. Speciale attenzione deve
essere data ai minori o alle persone che sulla base di una decisione di
autorità di stato (tribunali, autorità amministrative) devono essere
fermate.
Ulteriori azioni dovranno essere intraprese solo in seguito alla
consultazione di queste autorità.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
3203/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
2.2.4 I dati su testimoni e persone che sono state chiamate a comparire
davanti ad una corte e che sono stai inseriti su richiesta di autorità
giudiziarie saranno ottenuti e trasmessi alle autorità interessate.
2.2.5 La sorveglianza discreta deve permettere di ottenere informazioni
quali:
- Il posto, l’ora e la ragione del controllo,
- Il percorso e la destinazione del viaggio,
- Le persone che accompagnano la persona in questione o gli
occupanti del veicolo,
- Il veicolo usato,
- Gli oggetti trasportati,
- Le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati,
- Il tipo e l’origine del viaggio e i documenti di identificazione
presentati. Durante la raccolta di questa informazioni deve essere
mantenuta la natura discreta della sorveglianza.
2.2.6 Oggetti da confiscare o utilizzare come prove in processi penali
includono:
- veicoli a motore con cilindrata superiore ai 50cc, barche o aerei
rubati, persi o indebitamente utilizzati,
- rimorchi con un peso a carico vuoto che superi i 750 kg,
caravans,attrezzatura industriale, motori fuoribordo e containers
rubati, persi o indebitamente utilizzati,
- armi da fuoco rubate, perse o indebitamente utilizzate,
- documenti ufficiali in bianco che sono stati rubati, persi, invalidati o
indebitamente utilizzati,
- documenti di identità come passaporti, carte di identità, patenti,
permessi di residenza e documenti di viaggio rubati, persi, invalidati
o indebitamente utilizzati,
- certificati di registrazione di veicoli e targhe di veicoli rubati, persi,
invalidati o indebitamente utilizzati,
- banconote (registrate),
- titoli o mezzi di pagamento come assegni, carte di credito, azioni,
obbligazioni che sono state rubate, perse o indebitamente utilizzate.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
3303/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Unità 3:
Misure compensative: realizzare l’acquis di
Schengen
Corso formativo Controlli alle frontiere nell'area Schengen
Unità formativa U3 - Lezione: misure compensative: realizzare l'acquis di
Schengen
Obiettivo Spiegare la necessità delle misure compensative e quali esse
siano
Tempo 10.45 am
Durata 60'
N° Attività Durata Compiti Supporti Note
Trainer Corsisti
1 Lezioni tenute dal formatore
sul nucleo alla base dell'idea
di Schengen e seguenti
misure di compensazione: I partecipanti
A)Regolamento sui cittadini possono seguire
di Paesi terzi la lezione tenuta
B)Cooperazione di polizia dal docente
transfrontaliera 60´ X Unità3 - slides mediante le
C)Cooperazione giudiziaria stampe delle
transfrontaliera slides
D)Scambio di informazioni
Sistema informativo
Schengen
E)Protezione dei dati
personali
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
3403/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 – 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Misure di compensazione: implementare
lo Schengen acquis
Unità 3
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 – 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Nucleo dell‘idea Schengen
Articolo 2
(Convenzione che implementa l‘Accordo Schengen)
• Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto
senza che vengano eseguiti controlli sulle persone.
Quali sono le conseguenze per lo stato A (che ha abolito i controlli di frontiera
ai confini con lo stato B) in termini di sicurezza nel suo territorio?
B
A
Il docente ripete una volta ancora il nucleo del regime Schengen – la mancanza di
controlli alle frontiere interne. Discute con gli studenti su quelle che essi stessi
considerano come potenziali implicazioni di sicurezza conseguenti all’abolizione dei
controlli alle frontiere interne. Gli studenti devono identificare i potenziali problemi.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
3503/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 – 2011
Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011
Sfide di sicurezza connesse a Schengen
• Mancanza di controllo sulle persone in entrata
• regolamentazione di cittadini di paesi terzi in entrata
• Mancanza di controllo sulle persone in uscita
• controllo approfondito sulle persone in uscita alle frontiere esterne
• Mancanza di controllo sulla criminalità transfrontaliera
• rifugio sicuro alle frontiere per i criminali nazionali
• aumento di indagini criminali transfrontaliere
B
A
Il docente spiega ai tre gruppi principali le sfide connesse alla cooperazione Schengen
per il paese A:
a) Mancanza di controllo delle persone in entrata
Gli Stati non possono controllare chi entra nel loro territorio, come persone senza
visto, persone non desiderate ecc.
b) Mancanza di controllo delle persone in uscita
Gli Stati non possono supervisionare chi sta lasciando il territorio - potenziali
problemi con persone ricercate, persone scomparse ecc.
c) Mancanza di controllo della criminalità transfrontaliera.
Mancano i controlli di frontiera, ma la giurisdizione delle autorità di stato non è
cambiata. I criminali potrebbero cercare rifugio al di là delle frontiere. Servono
indagini transfrontaliere.
Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
36Puoi anche leggere