Controlli di Frontiera in Area Schengen Manuale del Formatore

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Controlli di Frontiera in Area Schengen Manuale del Formatore
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
                                      Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
                                      path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

   Controlli di Frontiera in Area Schengen

                                   Manuale del Formatore

Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
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03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
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                                    path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

Il presente manuale è stato tradotto dall’inglese dalla dott.ssa Cristina Cappa, traduttore Interprete e revisionato
dal Revisore Interprete Traduttore dott. Lorenzo Lentini presso la S.S.A.I.

Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
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Principali componenti del corso di formazione

Titolo del corso di formazione Controlli di frontiera in area Schengen

Durata                                               8 ore

Gruppo target                                        Ufficiali coinvolti/interessati ai controlli di
                                                     frontiera in area Schengen

Obiettivi                                            comprensione di Schengen e applicazione dello
                                                     Schengen Acquis

Obiettivi specifici - conoscenza                     Dare ai partecipanti gli strumenti per una
                                                     migliore selezione/analisi/uso dei dati ed
                                                     informazioni
                                                     Aiutare i partecipanti nello sviluppo del decision-
                                                     making
                                                     Stimolare i partecipanti ad acquisire
                                                     un'impostazione di problem-solving

Obiettivi specifici - capacità                       Riconoscere i criteri per negoziare
                                                     efficacemente
                                                     Riconoscere i criteri per comunicare
                                                     efficacemente

Obiettivi specifici - attitudini                     _

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                 Unità 1: Sessione introduttiva - Agenda

Corso di formazione                            Controlli di frontiera in area Schengen

Unità formativa                     U1 - Sessione introduttiva - Agenda
Obiettivi
Ora                                      09.00 am

Durata                             30'
 N°                  Attività       Durata              Compiti                      Supporti                        Note
                                                  Trainer  Corsisti
    1 Auto-presentazione del             10'        X                       Unità 1. doc               Unità1 - agenda degli
      formatore ed introduzione                                                                        incontri + slides della
      al modulo formativo                                                                              Unità 1
    2 Agenda                             5'          X                      Unità 1.ppt                Il formatore scorre
                                                                                                       velocemente l'agenda
                                                                                                       del meeting per
                                                                                                       condividerla con i
                                                                                                       corsisti
    3 Auto-presentazione ed              15'                      X         Flipchart (lavagna a fogli Se necessario, il
      aspettative da parte dei                                              mobili)                    formatore può
      corsisti                                                                                         evidenziare le attese
                                                                                                       dei partecipanti su una
                                                                                                       lavagna a fogli mobili
                                                                                                       (flipchart)

Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
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               Controlli di frontiera nell’area Schengen

Agenda formativa

Obiettivi generali
   Dare ai partecipanti gli strumenti per una migliore selezione/analisi/uso
      dei dati e delle informazioni
   Aiutare i partecipanti a sviluppare il decision making
   Stimolare i partecipanti tramite un’impostazione di tipo problem solving

Obiettivi specifici

      • Comprensione di Schengen e l’applicazione del Schengen Aquis

        Conoscenze
        Alla fine della formazione i partecipanti avranno informazioni riguardo a:
         Leggi nazionali ed europee relative alla libertà di circolazione: il
        Schengen Aquis
         Aspetti pratici riguardo i controlli delle frontiere all’interno del Schengen
        Aquis

        Abilità
        Alla fine della formazione i partecipanti sapranno:
         Riconoscere i criteri per negoziare efficacemente
         Riconoscere i criteri per comunicare efficacemente

Metodologia formativa
Il metodo formativo proposto si basa su un alto livello di partecipazione dei
corsisti; si sviluppa attraverso differenti momenti di informazione, di analisi dei
casi e gruppi di lavoro, di raccolta di feedback e discussioni, di sessioni di
domande e valutazione dell’apprendimento.

La formazione garantisce ai partecipanti l’acquisizione di conoscenze e capacità
mediante l’uso frequente di raccolta di feedback, di controllo e momenti di
valutazione guidati dal formatore.

Suddivisione strutturale dell'attività formativa

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                                               Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                                   Controlli di frontiera in area Schengen

                                                                   Unità 1 – Sessione di apertura

                                                                                                                                                                          1

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                                               Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                              Obiettivi generali e beneficiari

                              •    Dare ai partecipanti gli strumenti per una migliore selezione/analisi/uso dei dati
                                   e delle informazioni
                              •    Aiutare i partecipanti a sviluppare il decision making
                              •    Stimolare i partecipanti tramite un’impostazione di tipo problem solving

                                                                                                                                                                          2

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                                                   path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

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                                                 Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                                Obiettivi specifici

                                • Comprensione di Schengen e applicazione del Schengen Acquis
                                Conoscenze
                                • Alla fine della formazione i partecipanti saranno informati su:
                                •    Leggi nazionali ed europee relative alla libera circolazione: il Schengen
                                     Aquis
                                •    Aspetti pratici riguardo i controlli delle frontiere all’interno del Schengen
                                     Aquis
                                •    Capacità
                                •    Alla fine della formazione i partecipanti sapranno:
                                •    Riconoscere i criteri di negoziazione efficace
                                •    Riconoscere i criteri di comunicazione efficace

                                                                                                                                                                            3

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                                               Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                            Agenda formativa
                            •       9.00-9.30         Unità di apertura
                            •       9.30-10.30        Introduzione a Schengen
                            •       10.30-10.45       Pausa Caffè
                            •       10.45-11.45       Misure di compensazione: implementazione del Schengen
                                    acquis
                            •       11.45-12.15       Implementazione del Schengen Acquis a LIVELLO
                                    NAZIONALE
                            •       12.15-13.15       Pranzo
                            •       13.15-14.45       Caso di studio e discussione di gruppo
                            •       14.45-15.00       Pausa caffè
                            •       15.00-16.30       Collaborazione di polizia e giudiziaria (caso di studio)
                            •       16.30-17.00       Commenti e domande & Test di reazione e valutazione
                            •       17.00-17.15       Sessione di chiusura
                                                                                                                                                                            4

Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
                                                                                             8
03/05/11LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009-2011
                                         Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
                                         path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                           Unità 2: Introduzione a Schengen

Corso formativo
                                                        Controlli alle frontiere in area Schengen

Unità formativa                          U2 - Lezione: Introduzione a Schengen

Obiettivo                                Spiegare la necessità di avere Schengen
                                         e come esso si inquadra nella visione d'insieme

Tempo                                                09.30 am

Durata                                   60'

 N°                    Attività           Durata            Compiti                     Supporti                        Note
                                                        Trainer Corsisti
      1 Lezione             tenuta dal         60'           X                      Unità2 - slides, I partecipanti
         trainer          sui seguenti                                              Unità2_dispensa possono
         temi:                                                                                       seguire la
         A - L'dea della libera                                                                      lezione tenuta
                                                                                                     dal docente
         circolazione - Trattato
                                                                                                     mediante le
         di Roma:           libera                                                                   stampe delle
         circolazione nel TCE                                                                        slides
         art.14;
         La libera circolazione
         su basi individuali:
         dir.38-2004; art.27
         B     -    Accordo     di
         Schengen:       quando,
         cosa e perchè -
         Visione        d'insieme
         dell'Acquis            di
         Schengen:          1)SIS
         2)Frontax frontaliero 3)
         cooperazione di polizia
         e giustizia 4)Protezione
         dati
         Politica comune dei
         visti
         Codice Schengen UE
         rel.562-2006

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                                                                 9
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                                   Introduzione a Schengen
                                                                         Unità 2

                                                                                                                                                                   1

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                                   Schengen e Integrazione europea

                             • Legislazione europea relativa alla libertà di
                               circolazione

                             • Schengen Acquis

                                                                                                                                                                      2

                    Durante gli anni 80, nacque un dibattito sul significato del concetto di
             “libero movimento delle persone” . Alcuni Stati Membri ritenevano che questo
             si potesse applicare solo ai cittadini europei, il che avrebbe significato
             mantenere i controlli alle frontiere interne allo scopo di distinguere tra cittadini
             europei e non. Altri invece erano sostenitori del libero movimento di tutti i
             cittadini, che avrebbe comportato la fine dei controlli alle frontiere interne.
             Poiché fu impossibile trovare un accordo tra gli StatiMembri, Francia,
             Germania Belgio, Lussemburgo e Olanda decisero nel 1985 di creare un
             territorio senza frontiere interne, chiamato “area Schengen”. Il nome proviene
             dal nome della città in Lussemburgo dove furono firmati i primi accordi.
             Questa collaborazione intergovernativa si è poi allargata fino ad includere 13
             paesi nel 1997, in seguito alla firma del Trattato di Amsterdam, che, il 1
             Maggio 1999, ha incorporato nella legge europea le decisioni prese a partire
             dal 1985 dai membri del gruppo Schengen e dalle relative strutture associate.
                    Il primo accordo tra i cinque membri del gruppo originario fu firmato il
             14 giugno 1985. Una ulteriore convenzione venne firmata il 19 giugno 1990.
             Quando entrò in vigore, nel 1995, le frontiere interne degli stati firmatari
             vennero abolite e venne creata una sola frontiera esterna dove i controlli per
             l’immigrazione per l’area Schengen vengono svolti in conformità ad una
             raccolta di regolamenti. Furono adottati regolamenti comuni riguardo a visti,
             diritto di asilo, controlli alle frontiere esterne, per permettere la libera
             circolazione di persone all’interno degli stati firmatari senza turbare l’ordine
             pubblico.

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                                                                                 11
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                                                  Vantaggi di Schengen

                              • Con l’abolizione dei controlli delle frontiere interne è più
                                semplice per le persone viaggiare in Europa.

                              • I visitatori stranieri possono viaggiare in tutti gli stati
                                Schengen con un visto singolo.

                                                                                                                                                                         3

                    La collaborazione Schengen mira a proteggere i diritti dei cittadini
              stabilendo e migliorando la cooperazione tra le forze di polizia, le autorità
              doganali e le autorità di controllo delle frontiere esterne di tutti gli Stati
              Membri.Queste forme di collaborazione sono state attuate per via della
              necessità di ridurre qualunque rischio di mancanza di sicurezza connesso
              all’abolizione del controllo frontaliero alle frontiere Schengen interne..
                     Nell’ambito della collaborazione di polizia, lo Schengen acquis fornisce
              sistemi di comunicazione migliorati tra le forze di polizia, inseguimenti di
              criminali e sorveglianza transfrontaliera di sospetti, reciproca assistenza
              operativa e diretto scambio di informazioni tra le autorità di polizia. Ciò
              rappresenta un enorme vantaggio nella lotta contro il crimine organizzato, il
              terrorismo, il traffico di essere umani e l’immigrazione illegale..
                    Rigidi regolamenti uniformati adottati con l’Accordo Schengen
              assicurano la protezione di dati e proteggono le persone da qualunque
              violazione dei loro diritti fondamentali

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                                                                                    12
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                                            Origini (prospettiva funzionale)

                              • Libera circolazione di
                                Lavoratori  Cittadini  Persone

                              • Esternamente alla struttura della comunità:
                                   – Gruppo Trevi
                                   – Accordo Schengen

                                                                                                                                                                          4

                     Contenuto essenziale dello Schengen acquis:
              • eliminazione delle frontiere interne (eliminazione effettiva delle frontiere
                  nel 1995)
              • Definizione di regolamenti comuni e procedure di ammissione
              • Coordinamento tra le amministrazioni nazionali
              • Segretariato Schengen
                     Un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam contiene gli sviluppi
              apportati nell’ambito dell’Unione Europea dall’Accordo Schengen. L’area
              Schengen, che è il primo esempio concreto di collaborazione migliorata tra
              tredici Stati Membri, è ora all’interno della struttura istituzionale e legale
              dell’UE e quindi si trova sotto esame parlamentare e giudiziario e realizza
              l’obiettivo della libera circolazione delle persone contenuto nell’ Atto Unico
              Europeo del 1986,assicurando controllo parlamentare democratico e dando ai
              cittadini mezzi di ricorso accessibili quando i loro diritti sono messi in
              discussione (Corte di Giustizia e/o tribunali nazionali a seconda dell’area di
              legge).
                     Allo scopo di rendere possibile questa integrazione, il Consiglio
              dell’Unione Europea ha preso una serie di decisioni. Prima di tutto, come
              disposto nel Trattato di Amsterdam, il Consiglio ha preso il posto del Comitato
              Esecutivo creato con l’Accordo Schengen. Il 1 maggio 1999 ha creato una
              procedura per incorporare il Segretariato Schengen nel Segretariato Generale
              del Consiglio incluse le disposizioni relative al personale del Segretariato
              Schengen [Gazzetta Ufficiale L 119 del 07.05.1999]. In seguito a ciò, sono
              stati creati nuovi gruppi di lavoro per aiutare il Consiglio nella gestione del
              lavoro.

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                                    Sviluppo dell’area Schengen

                              • Accordo di                                             • Riforma di
                                Schengen                                                 Amsterdam
                              • Convenzione di                                         • Trattato di Prüm
                                Schengen                                               • Trattato di
                              • Trattato di                                              Lisbona
                                Maastricht
                                                                                                                                                                   5

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                     La Danimarca ha firmato l’Accordo Schengen, ma può scegliere
              nell’ambito della UE se aderire o meno alle nuove decisioni prese in base al
              Titolo IV del Trattatto CE; la Danimarca, però, è legata da un Accordo di
              politica comune di visti siglato con l’Islanda, la Norvegia, e la UE nel 1999
              [OJL 176/ 10.07.1999] - una associazione che prende la forma di un comitato
              congiunto al di fuori della UE ed è formata da rappresentanti dei governi
              islandese e norvegese e da membri della Commissione e del Consiglio UE;
              Un Accordo approvato dal Consiglio il 28 giugno 1999 copre le relazioni tra
              l’Islanda e la Norvegia da una parte, e l’Irlanda e il Regno Unito dall’altra nei
              campi dell’Acquis di Schengen che si applicano all’Islanda e alla Norvegia
              [OJ L 15/20.01.2000].
                    Richiesta di asilo (acquis di Dublin) [OJ L 93 of 3.4.2001] - Accordo tra
              la CEE con la Norvegia e l’Islanda; l’unione nordica dei passaporti [OJ L 309/
              9.12.2000]; le strutture SIS e gli Stati Nordici;
                    Accordo tra l’unione Europea, la Comunità Europea e la Confederazione
              Svizzera sulla associazione della Confederazione Svizzera con l’attuazione,
              applicazione esviluppo dello Schengen acquis [Gazzetta Ufficiale L 370 of
              17.12.2004]
                     Il Trattato di Prum è entrato in vigore il 31 dicembre 2007.Questo
              Trattato rappresenta una chiave nella cooperazione di polizi. Il suo scopo è di
              estendere la collaborazione transfrontaliera, principalmente per combattere il
              terrorismo, il crimine transfrontaliero e la migrazione illegale.
                    Il trattato di riforma di Lisbona è stato approvato dal Consiglio Europeo
              il 19 ottobre 2007.Questo trattato rinforza le risorse per l’azione in termini di
              sicurezza.Tutti gli aspetti riguardanti la libertà, la sicurezza e la giustizia sono
              competenza dell’Unione Europea. In termini di immigrazione, il trattato
              menziona l’introduzione di un sistema integrato per i confini esterni. Uno Stato
              Membro deve essere in grado di provare la sua capacità tecnica e umana per
              soddisfare efficacemente i criteri dello Schengen acquis, per poter essere
              accettato nell’ “Area Schengen”per eliminare così i controlli di frontiera. Deve
              inoltre essere collegato al Sistema Informativo Schengen (SIS)

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                                           path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                                              LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
                                              Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                                                               Schengen Acquis

                              Articolo 2

                              • Attraversamento delle frontiere interne
                              • Controlli eseguiti alle frontiere interne

                                                                                                                                                                         6

              Articolo 2
                    Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza
              controlli sulle persone.
                    Tuttavia, laddove le politiche pubbliche o la sicurezza nazionale lo
              richiedano, una Parte Contraente può, dopo aver consultato le altre Parti
              Contraenti, decidere che per un periodo limitato vengano condotti controlli
              appropriati alla situazione alle frontiere interne. Se le politiche pubbliche o la
              sicurezza nazionale richiedono una azione immediata, la Parte Contraente in
              questione prenderà le misure necessarie e informerà il prima possibile le altre
              Parti Contraenti.

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                                               LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 - 2011
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                                                   Il principio fondamentale

                              • Ogni cittadino dell’UE ha il diritto di libertà di circolazione e
                                residenza liberamente nel territorio degli Stati Membri, salvo le
                                limitazioni e condizioni stabilite nel Trattato e le misure adottate
                                per renderlo effettivo/Art. 18 /

                              • Restizioni in materia di
                                   – POLITICHE PUBBLICHE
                                   – SICUREZZA NAZIONALE
                                   – SALUTE PUBBLICA

                                                                                                                                                                          7

              Principio – eliminazione dei controlli (non delle frontiere!) -parte della libera
              circolazione

              Eccezione – ripristino dei controlli di frontiera in casi speciali

              TITOLO II ABOLIZIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE
              E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
              CAPITOLO 1 ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE INTERNE

              Test di adeguatezza – proporzionalità in altre parole?

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                               Accordo Schengen e Regolamento UE No.562/2006

                              • Stabilisce un Codice della Comunità riguardante le
                                regole che governano il movimento delle persone
                                attraverso le frontiere (Codice delle frontiere Schengen)

                                                                                                                                                                       8

                     Il Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo No. 562/2006
              (EC) del 15 marzo 2006, che istituisce un Codice Comunitario riguardante i
              regolamenti che governano la circolazione di persone attraverso le frontiere
              (Codice delle Frontiere Schengen) divenuto effettivo il 13 ottobre 2006, è stato
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 44 dell’8 giugno 2006- 2a edizione
              speciale- Comunità europee.
                     Tra le altre cose, questo Regolamento prevede l’assenza di controlli di
              frontiera di persone che attraversano le frontiere esterne tra gli Stati Membri
              (Art.1). Viene applicato a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne
              degli Stati Membri, senza compromettere i diritti delle persone che godono del
              diritto di libera circolazione nella Comunità e dei diritti di rifugiati e delle
              persone che richiedono protezione internazionale. (Art.3).

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                                         path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

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                                   Temporanea reintroduzione dei controlli alle
                                               frontiere interne

                              • Articolo 23
                                Temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere
                                                      interne

                                                                                                                                                                       9

              1. Laddove esista una grave minaccia per le politiche pubbliche o la sicurezza
                 interna, uno Stato Membro può eccezionalemente reintrodurre il controllo
                 alle sue frontiere interne per un periodo di tempo limitato non superiore ai
                 30 giorni o per la durata prevedibile della grave minaccia se la sua durata
                 supera il periodo di 30 giorni, in conformità con la procedura contenuta
                 nell’Articolo 24 o, in casi urgenti, con quella nell’Articolo 25. La portata e
                 la durata della temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne
                 non andrà oltre ciò che realmente necessita per rispondere alla grave
                 minaccia.

              2. Se la grave minaccia per le politiche pubbliche o la sicurezza interna
                 persiste oltre il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato Membro può
                 prolungare il controllo alle frontiere come previsto nel paragrafo 1 e,
                 tenendo conto di ogni nuovo elemento, per periodi rinnovabili fino a 30
                 giorni, in conformità con la procedura stabilita nell’Articolo 26.

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                                   Temporanea reintroduzione dei controlli alle
                                               frontiere interne

                              • Articolo 24
                                Procedure per eventi prevedibili

                                                                                                                                                                       10

        1. Se uno Stato Membro stà progettando di reintrodurre controlli alle frontiere interne
             in base all’Articolo 23 (1), informerà il prima possibile gli altri Stati Membri e la
             Commissione, e fornirà le seguenti informazioni non appena disponibili:
        (a) le ragioni per la reintroduzione proposta, dettagliando gli eventi che costituiscono
        una grave minaccia per le politiche pubbliche o per la sicurezza interna;
        (b) la portata della proposta reintroduzione, specificando dove i controlli di frontiera
        devono essere reintrodotti;
        (c) i nomi dei valichi di frontiera autorizzati;
        (d) la data e la durata della proposta reintroduzione;
        (e) dove appropriato, le misure che devono essere prese dagli altri Stati Membri.
        2. In seguito alla notifica da parte dello Stato Membro in questione, e considerando
           la consultazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può dare una opinione
           senza pregiudizio all’Articolo 64(1) del Trattato.
        3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, come anche l’opinione che la Commisione
           può fornire come detto nel paragrafo 2, saranno soggette alle consultazioni tra lo
           Stato Membro che sta pianificando la reintroduzione dei controlli di frontiera, gli
           altri Stati Membri e la Commissione, in vista di organizzare, dove appropriato, una
           mutua cooperazione tra gli Stati Membri ed esaminare la proporzionalità delle
           misure per gli eventi che danno luogo alla reintroduzione dei controlli di frontiera
           e le minacce alla politica pubblica o alla sicurezza interna
        4. La consultazione cui si fa riferimento nel paragrafo 3 avrà luogo almeno quindici
           giorni prima la data pianificata per la reintroduzione dei controlli alla frontiera.

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                                   Temporanea reintroduzione dei controlli alle
                                               frontiere interne

                              • Articolo 25
                                Procedure per casi che richiedono un’azione urgente

                              • Articolo 26
                               Procedure per il prolungamento dei controlli alle frontiere
                                                        interne

                                                                                                                                                                        11

              ART.25
              1. Se considerazioni di politiche pubbliche o sicurezza interna in uno Stato
                 Membro richiedono una azione urgente, lo Stato Membro in questione può
                 eccezionalmente ed immediatamente reintrodurre i controlli alle frontiere
                 interne.
              2. Lo Stato Membro che reintroduce i controlli alle frontiere interne
                 informerà senza indugio gli altri Stati Membri e la Commissione, e fornirà
                 le informazioni cui si fa riferimento nell’Articolo 24(1) e le ragioni che
                 giustificano l’uso di questa procedura.

              ART.26
              1. Gli Stati Membri possono prolungare i controlli alle frontiere interne in
                 base alle disposizioni dell’Articolo 23(2) dopo aver informato gli altri Stati
                 Membrie la Commissione.
              2. Lo Stato Membro che sta pianificando di prolungare i controlli di frontiera,
                 fornirà agli altri Stati Membri e alla Commissione tutte le pertinenti
                 informazioni sulle ragioni del prolungamento dei controlli alle frontiere
                 interne.. Verranno applicate le disposizioni dell’Articolo 24(2).

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                                                                                   21
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                                          path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

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                                             Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                                   Temporanea reintroduzione dei controlli alle
                                               frontiere interne

                              • Articolo 27
                                          Informare il Parlamento Europeo

                              • Articolo 28
                                 Disposizioni da applicare dove il controllo alle frontiere
                                                interne viene reintrodotto

                                                                                                                                                                        12

              ART.27
              Lo Stato Membro in questione, o, dove appropriato, il Consiglio, informerà il
              Parlamento Europeo il prima possibile riguardo le misure prese in base agli
              Articoli 24, 25 e 26. A partire dal terzo prolungamento consecutivo
              conformemente all’Articolo 26, lo Stato Membro in questione riferirà al
              Parlamento Europeo, se richiesto, sulla necessità dei controlli di frontiera
              interni.

              ART.28
              Dove i controlli alle frontiere interne vengono reintrodotti, verranno applicate
              mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del Titolo II.

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                                   Temporanea reintroduzione dei controlli alle
                                               frontiere interne

                              • Articolo 29
                                Verbale sulla reintroduzione dei controlli alle frontiere
                                                         interne
                              • Articolo 30
                                                 Informare il pubblico
                              • Articolo 31
                                                    Confidenzialità

                                                                                                                                                                        13

              ART.29
              Lo Stato Membro che ha reintrodotto i controlli alle frontiere interne in base
              all’Articolo 23 confermerà la data in cui i controlli vengono revocati e, allo
              stesso tempo o subito dopo, presenterà un verbale al Parlamento Europeo, al
              Consiglio e alla Commissione riguardante la reintroduzione dei controlli alle
              frontiere interne, descrivendo, in particolare, le operazioni di controllo e
              l’efficacia della reintroduzione dei controlli di frontiera.

              ART.30
              La decisione di reintrodurre i controlli alle frontiere interne verrà presa in
              modo trasparente e il pubblico ne verrà pienamente informato, salvo vi siano
              predominanti ragioni di sicurezza per non farlo.

              ART.31
              Su richiesta dello Stato Membro in questione, gli altri Stati Membri, il
              Parlamento Europeo a la Commissione rispetteranno la confidenzialità delle
              informazioni fornite riguardo alla reintroduzione e al prolungamento dei
              controlli di frontiera e al verbale redatto in base all’Articolo 29.

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                                                                                   23
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                                         Procedure per controlli alle frontiere

                              • Controlli ai valichi di frontiera

                              • Ricerche nel Sistema Informativo Schengen

                                                                                                                                                                          14

              Vedere materiale supplementare

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                           Unità 2 :
        Restrizione della libertà di circolazione nello
                      Schengen Aquis:
                    LIVELLO EUROPEO

Parte 1 – Regolamento UE No.562/2006

Il Regolamento No. 562/2006 (EC) del 15 marzo 2006 del Parlamento e del
Consiglio Europeo, che stabilisce un Codice Comunitario riguardo le regole che
governano il movimento di persone attraverso le frontiere (Codice Schengen
sulle frontiere), divenuto effettivo il 13 ottobre 2006, è stato pubblicato nellla
Gazzetta Ufficiale N. 44 dell’8 giugno 2006, seconda edizione speciale –
Comunità Europea.
Tra l’altro,il Regolamento supplisce all’assenza di controlli di frontiera di
persone che attraversano le frontiere esterne tra gli Stati Membri (Art.1). Si
applicherà a tutte le persone che attraversano frontiere interne od esterne degli
Stati Membri, fermi restando i diritti delle persone che godono del diritto di
libera circolazione nella Comunità e dei diritti di rifugiati e persone che
richiedono protezione internazionale. (Art.3).

Alcune delle più importanti norme del Regolamento sono indicate di seguito.

Per soggiorni che non superano i tre mesi all’interno di periodi di sei mesi,
cittadini di paesi terzi devono avere un valido documento di viaggio e un visto
valido, devono giustificare lo scopo e le condizioni del loro soggiorno
programmato ed assicurare di avere sufficienti mezzi di sussistenza; non devono
essere persone considerate una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza
interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di alcuno degli Stati
Membri, in particolare non devono essere soggetti di allerta all’interno delle
banche dati nazionali degli Stati Membri relativamente al diniego di entrata per i
medesimi motivi. (Art. 5).

Le guardie di frontiera, nello svolgimento dei loro compiti, devono rispettare la
dignità umana (Art. 6).

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Il movimento transfrontaliero alle frontiere esterne sarà soggetto a controlli da
parte delle guardie di frontiera.
I controlli possono includere anche i mezzi di trasporto e gli oggetti in possesso
delle persone che attraversano le frontiere.
Ai cittadini di paesi terzi sottoposti ad accurato controllo di seconda linea
verrano date informazioni sugli scopi e le procedure di tale controllo.
Queste informazioni saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e
nelle lingue del paese o dei paesi al confine con lo Stato Membro in questione.
La legge dello Stato Membro in questione sarà applicata a qualsiasi controllo
eseguito (Art. 7).

Se il documento di viaggio del cittadino di un paese terzo non ha un timbro
d’entrata, le autorità nazionali competenti potranno presumere che il detentore
non risponde, o non risponde più, alle condizioni di durata del soggiorno
applicabili all’interno dello Stato Membro in questione.
Questa ipotesi può essere confutata laddove il cittadino di un paese terzo
fornisca, con qualsiasi mezzo, evidenza credibile, come ad esempio biglietti di
viaggio o prova della sua presenza al di fuori del territorio degli Stati Membri,
dell’aver rispettato le condizioni relative alla durata di un breve soggiorno. Nel
caso in cui l’ipotesi non venga confutata, il cittadino del paese terzo potrà essere
espulso dal territorio dalle competenti autorità dello Stato Membro in questione.
(Art. 11).

L’ingresso potrà essere rifiutato solo in seguito ad una convalidata decisione che
precisi le ragioni del rifiuto. La decisione verrà presa dalle autorità autorizzate
dalla legge nazionale. Le persone cui è stato negato l’ingresso hanno diritto di
appello. Gli appelli devono essere condotti in accordo alla legge nazionale. La
presentazione di appello non avrà effetto sospensivo sulla decisione di rifiuto di
ingresso.
Il cittadino di paese terzo in questione, nel caso l’appello concluda che la
decisione di rifiuto di ingresso era infondata, avrà diritto alla correzione del
timbro d’entrata annullato dallo Stato Membro che ha rifiutato l’ingresso (Art.
13).

Gli Stati Membri si assisteranno a vicenda e manterranno una stretta e costante
collaborazione considerando l’effettiva implementazione dei controlli di
frontiera. La collaborazione operativa tra gli Stati Membri nel campo della
gestione delle frontiere esterne verrà coordinata dall’Agenzia Europea per la
Gestione della Cooperazione Operativa alle Frontiere Esterne degli Stati
Membri stabilita dal Regolamento (CE) No 2007/2004.

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Gli Stati Membri si asterranno da qualunque attività che possa compromettere il
funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi: Gli Stati
Membri forniranno la formazione sulle regole che governano i controlli alla
frontiera e sui diritti fondamentali. (Art. 16).

Gli Stati Membri possono controllare congiuntamente le frontiere comuni, nel
cui caso una persona può essere fermata una sola volta allo scopo di controlli di
uscita ed entrata, senza pregiudizio per la responsabilità individuale degli Stati
Membri.
A tal fine, gli Stati Membri possono concludere accordi bilaterali tra loro.

Gli Stati Membri informeranno la Commissione di qualunque accordo fatto (Art.
17).

Dove esista una seria minaccia alle politiche pubbliche o alla sicurezza interna,
uno Stato Membro può eccezionalmente reintrodurre controlli di frontiera alle
sue frontiere interne per un periodo limitato di non più di 30 giorni o per la
durata prevedibile della seria minaccia se la sua durata supera il periodo di 30
giorni. (Art. 23).
Dove considerazioni di ordine pubblico o sicurezza interna in uno Stato Membro
richiedano un intervento urgente, lo Stato Membro in questione può
eccezionalmente ed immediatamente reintrodurre il controllo di frontiera alle
frontiere interne, notoficandolo senza ritardi agli altri Stati Membri e alla
Commissione, e fornendo le informazioni e le ragioni che giustifichino l’uso di
tale procedura. (Art. 25). La decisione di reintrodurre i controlli di frontiera alle
frontiere interne verrà presa in modo trasparente e il pubblico ne sarà
pienamente informato, salvo l’esistenza di motivi di sicurezza imperanti per non
farlo. (Art. 30).

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Parte 2 – Procedure di Controllo alla Frontiera

1. Controlli ai valichi di frontiera

      1.1 Gli scopi principali dei controlli di frontiera sono:
           - stabilire l’identità delle persone che attraversano la frontiera tramite i
               loro documenti,
           - controllare che le persone siano in possesso dei necessari documenti
               di viaggio e del visto richiesto,
           - prevenire l’immigrazione illegale, controllando che i cittadini di
               paesi terzi possano giustificare lo scopo del loro viaggio ed abbiano
               sufficienti mezzi di sussistenza per la durata del loro soggiorno.

      1.2 Tutti i viaggiatori hanno diritto ad un trattamento cortese, amichevole e
          professionale, in base alla legge nazionale e della Comunità. In
          particolare, le guardie di frontiera devono, nello svolgimento dei loro
          compiti, rispettare pienamente la dignità umana e non devono fare
          discriminazioni sulla base del sesso, origine etnica e razziale, di religione
          o credenza, disabilità, età o orientamento sessuale. Qualunque misura
          presa nello svolgimento del loro dovere deve essere proporzionata agli
          obiettivi della stessa.

      1.3 La guardia di frontiera al comando del valico di frontiera deve utilizzare il
          personale necessario in numero sufficiente per eseguire efficacemente i
          controlli di frontiera. Le guardie di frontiera devono sempre cercare il
          giusto compromesso tra la necessità di assicurare il passaggio scorrevole
          del valico alle persone in buona fede, che sono la grande maggioranza dei
          viaggiatori (turisti, uomini d’affari, studenti ecc.) e la necessità di essere
          sempre vigili per poter identificare sia le persone che possano
          rappresentare un rischio per le politiche pubbliche e la sicurezza interna
          sia i potenziali immigrati illegali.

      1.4 Tutte le persone dovrebbero essere sottoposte a controlli minimi in
          entrata e in uscita, compresa la verifica di corrispondenza di identità delle
          persone con i documenti che permettono loro di varcare la frontiera. Il
          controllo minimo deve di solito consistere in una rapida e diretta verifica
          del documento di viaggio,allo scopo di controllarne la validità e di
          identificare la presenza di segni di falsificazione o contraffazione. Questo
          controllo può comprendere la consultazione, nelle relative banche dati,di
          informazioni concernenti documenti rubati, persi, invalidati, o
          indebitamente utilizzati. Il controllo minimo dovrebbe essere la regola per
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              le persone che godono del diritto Comunitario di libera circolazione.
              (§ 3.1).

      1.5 I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere sottoposti a un controllo
          accurato, che si svolgerà come descritto di seguito. Tuttavia, regole ed
          eccezioni speciali si applicano alle seguenti categorie di persone:
           - Persone che godono del diritto comunitario di libertà di circolazione
           (§ 3.1);
           - Capi di Stato e membri delle loro delegazioni (§ 3.2);
           - Piloti di aerei ed equipaggi (§ 3.3);
           - Marinai (§ 3.4);
           - Detentori di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e membri di
               organizzazioni internazionali. (§ 3.5);
           - Residenti di frontiera che godono dei benefici di traffico di frontiera
               locale (§ 3.6);
           - Minori (§ 3.7);
           - Studenti di paesi terzi residenti in uno stato membro o in un paese
               terzo non soggetto agli obblighi di visto (§ 3.8);
           - Lavoratori di frontiera (§ 3.9);
           - I controlli su persone apolidi e sui rifugiati sono generalmente
               eseguiti nella stessa maniera dei controlli su cittadini di paesi terzi.

      1.6 Il controllo accurato all’entrata consiste in:
            - Verificare che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un
               documento valido per attraversare la frontiera e che non sia scaduto,
               e che sia accompagnato, dove necessario, dal visto richiesto (vedi
               sotto) o dal permesso di soggiorno;
            - Un accurato esame del documento di viaggio per riscontrare segni di
               falsificazione o contraffazione. L’esame dei documenti di viaggio,
               visti e permessi di residenza viene eseguito tramite il confronto con
               esempi di documenti validi che danno diritto ad attraversare la
               frontiera, con esempi di visti e con l’utilizzo di strumenti quali
               lampade a raggi UV, lenti d’ingrandimento, microscopi, scatole
               documenti e, dove necessario, strumenti più avanzati come i video
               spectrum ecc.;
            - L’esame dei timbri di entrata ed uscita nei documenti di viaggio di
               cittadini di paesi terzi, allo scopo di verificare, comparando le date di
               entrata ed uscita, che la persona non abbia già superato il tempo
               massimo di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati Schengen,
               cioè tre mesi in ogni periodo semestrale. Il periodo di tre mesi si deve
               contare a partire dalla data di primo ingresso;

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                - La verifica riguardante i punti di partenza e destinazione del cittadino
                  di paese terzo e lo scopo del soggiorno programmato e,dove
                  necessario, il controllo dei corrispondenti documenti comprovanti;
                - Verficare che il cittadino di paese terzo abbia sufficienti mezzi di
                  sussistenza per la durata e lo scopo del soggiorno programmato
                  nonché per il suo ritorno o transito in un terzo paese, o che possa
                  comunque ottenere tali mezzi in maniera legale. Allo scopo di
                  valutare i mezzi di sussistenza, verrà tenuto conto delle cifre di
                  riferimento stabilite da ogni Stato Schengen;
                - La verifica di sufficienti mezzi di sussistenza si può basare sui
                  contanti, travellers’ cheques e carte di credito in possesso del
                  cittadino di paese terzo. Anche le dichiarazioni di sponsorizzazione,
                  dove tali dichiarazioni sono previste dalla legislazione nazionale e
                  lettere di garanzia da parte di ospitanti, come definito dalla
                  legislazione nazionale nel caso in cui il cittadino di paese terzo sia
                  ospite di qualcuno, possono costituire prova di sufficienti mezzi di
                  sussistenza;
                - verificare che il cittadino di paese terzo, i suoi mezzi di trasporto e
                  gli oggetti che sta trasportando non mettano in pericolo la politica
                  pubblica, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazoni interne
                  di qualunque Stato Schengen. Tale verifica includerà la diretta
                  consultazione dei dati e le allerte su persone e, dove necessario,
                  oggetti contenuti nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e nelle
                  banche dati nazionali, e le eventuali azioni da compiere in caso di
                  allerta.

      1.7 Il controllo accurato all’uscita consiste in:
           - verificare che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un
               documento valido per l’attraversamento di una frontiera;
           - esaminare il documento di viaggio nell’eventualità di segni di
               falsificazione o contraffazione;
           - dove possibile, verificare che il cittadino di paese terzo non sia
               considerato una minaccia per le politiche pubbliche, la sicurezza
               interna o le relazioni internazionali di un qualunque stato Schengen.
           Se necessario, e sulla base della valutazione del rischio, ulteriori
           controlli all'uscita possono comprendere:
           - la verifica che la persona sia in possesso di un visto valido, se richiesto
           dal Regolamento (EC) No 539/2001, salvo i casi in cui la persona ha un
           permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Schengen o altro
           documento che autorizzi la permanenza o un nuovo ingresso nel
           territorio, con l’eccezione di permessi temporanei rilasciati in attesa di

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                esame di una prima domanda per permesso di soggiorno o domanda di
                asilo;
                - la verifica che la persona non abbia superato la durata massima di
                    soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati Schengen;
                - consultazione di allerte su persone e oggetti inclusi nel SIS e in
                    reports contenuti negli schedari nazionali.

      1.8 Su richiesta della persona soggetta a controllo minimo o accurato, la
          guardia di frontiera che fa il controllo dovrebbe mostrare al/alla
          richiedente il proprio distintivo di servizio, fornire il numero di
          identificazione di servizio,e, se le circostanze lo permettono, il proprio
          nome.
            Può rifiutare di fornire il nome se c’è qualche ragione per credere che la
            guardia di frontiera ne possa avere svantaggio (ad esempio, se la guardia
            viene minacciata di ritorsione).
            In quest’ultimo caso, deve essere fornito solo il numero del distintivo, il
            nome e l’indirizzo dell’autorità di appartenenza.

      1.9 Per non rallentare le procedure di controllo ai posti di controllo in
          entrata/uscita, e laddove vi sia necessità di ulteriori verifiche, i controlli
          accurati di cui sopra potranno essere eseguiti in un luogo diverso dalla
          postazione di controllo (controlli di seconda linea).
           Se richiesto dal cittadino di stato terzo, e dove esistano strutture
           appropriate, tali controlli accurati devono essere fatti in un luogo non
           pubblico designato a tale funzione. In questo caso, al cittadino di paese
           terzo devono essere date le informazioni riguardanti lo scopo di tale
           controllo, come anche informazioni . Le informazioni possono essere
           date tramite volantino da consegnare alla persona. Il volantino dovrà
           essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nelle lingue
           dei paesi confinanti con lo Stato Membro in questione.

      1.10Ai cittadini di paesi terzi che hanno un permesso di soggiorno rilasciato
         da uno Stato Schengen, come regola generale non deve essere richiesto di
         comprovare il motivo del soggiorno pianificato o il possesso dei mezzi di
         sussistenza sufficienti. I controlli – e in particolare l’esame dei documenti
         di viaggio e di residenza, le ricerche nel SIS e nelle banche date nazionali
         – devono essere eseguiti come spiegato nei paragrafi 1.5, 1.6 e 1.7.

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      2. Ricerche nel Sistema Informativo Schengen

2.1 Il SIS verrà utilizzato per cercare informazioni su persone o oggetti, e in
    particolare su:
       - Persone oggetto di mandato d’arresto, resa o estradizione sulla base
          di un Mandato di Arresto Europeo o persone ricercate per arresto
          preventivo in vista di una estradizione,
       - Cittadini di paesi terzi cui dovrebbe essere rifiutata l’entrata sul
          territorio degli Stati Schengen,
       - Persone scomparse o persone che, per la propria protezione o per
          prevenire minacce, necessitano di una protezione temporanea da
          parte della polizia,
       - Persone ricercate per procedimenti giudiziari,
       - Persone ed oggetti soggetti a sorveglianza discreta o controlli
          specifici,
       - Oggetti inclusi in procedimenti penali come prove o per confisca.

2.2          Condotta da tenere in caso di una identificazione positiva nel SIS:

        2.2.1Le persone ricercate che dovrebbero essere arrestate, devono prima
          essere interrogate e dopo la conferma consegnate alle autorità competenti
          che prenderanno una decisione sulla custodia temporanea con intenzione
          di eseguire una deportazione. Le persone che sono state identificate come
          positive, devono essere perquisite.

        2.2.2Gli stranieri a cui è stata negata l’entrata devono tornare nel posto di
          provenienza o nel loro paese di origine il più velocemente possibile, se le
          circostanze lo permettono. Queste persone rimarranno sotto la
          supervisione delle guardie di frontiera fino alla loro partenza dal territorio
          Schengen.

        2.2.3Ad una persona adulta deve essere chiesto il consenso prima di
          informare chi ha denunciato la sua scomparsa. Speciale attenzione deve
          essere data ai minori o alle persone che sulla base di una decisione di
          autorità di stato (tribunali, autorità amministrative) devono essere
          fermate.
          Ulteriori azioni dovranno essere intraprese solo in seguito alla
          consultazione di queste autorità.

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        2.2.4             I dati su testimoni e persone che sono state chiamate a comparire
                          davanti ad una corte e che sono stai inseriti su richiesta di autorità
                          giudiziarie saranno ottenuti e trasmessi alle autorità interessate.

        2.2.5            La sorveglianza discreta deve permettere di ottenere informazioni
                         quali:
                -      Il posto, l’ora e la ragione del controllo,
                -      Il percorso e la destinazione del viaggio,
                -      Le persone che accompagnano la persona in questione o gli
                       occupanti del veicolo,
                -      Il veicolo usato,
                -      Gli oggetti trasportati,
                -      Le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati,
                -      Il tipo e l’origine del viaggio e i documenti di identificazione
                       presentati. Durante la raccolta di questa informazioni deve essere
                       mantenuta la natura discreta della sorveglianza.

        2.2.6            Oggetti da confiscare o utilizzare come prove in processi penali
                         includono:
                -      veicoli a motore con cilindrata superiore ai 50cc, barche o aerei
                       rubati, persi o indebitamente utilizzati,
                -      rimorchi con un peso a carico vuoto che superi i 750 kg,
                       caravans,attrezzatura industriale, motori fuoribordo e containers
                       rubati, persi o indebitamente utilizzati,
                -      armi da fuoco rubate, perse o indebitamente utilizzate,
                -      documenti ufficiali in bianco che sono stati rubati, persi, invalidati o
                       indebitamente utilizzati,
                -      documenti di identità come passaporti, carte di identità, patenti,
                       permessi di residenza e documenti di viaggio rubati, persi, invalidati
                       o indebitamente utilizzati,
                -      certificati di registrazione di veicoli e targhe di veicoli rubati, persi,
                       invalidati o indebitamente utilizzati,
                -      banconote (registrate),
                -      titoli o mezzi di pagamento come assegni, carte di credito, azioni,
                       obbligazioni che sono state rubate, perse o indebitamente utilizzate.

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                         Unità 3:
          Misure compensative: realizzare l’acquis di
                        Schengen

Corso formativo                          Controlli alle frontiere nell'area Schengen

Unità formativa                          U3 - Lezione: misure compensative: realizzare l'acquis di
                                         Schengen

Obiettivo                                Spiegare la necessità delle misure compensative e quali esse
                                         siano

Tempo                                    10.45 am

Durata                                   60'

 N°                      Attività            Durata                 Compiti                    Supporti                    Note
                                                                Trainer Corsisti
    1 Lezioni tenute dal formatore
        sul nucleo alla base dell'idea
        di Schengen e seguenti
        misure di compensazione:                                                                                    I partecipanti
        A)Regolamento sui cittadini                                                                                 possono seguire
        di Paesi terzi                                                                                              la lezione tenuta
        B)Cooperazione di polizia                                                                                   dal docente
        transfrontaliera                        60´               X                      Unità3 - slides            mediante le
        C)Cooperazione giudiziaria                                                                                  stampe delle
        transfrontaliera                                                                                            slides
        D)Scambio di informazioni
        Sistema informativo
        Schengen
        E)Protezione dei dati
        personali

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                                               LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 – 2011
                                               Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                                   Misure di compensazione: implementare
                                              lo Schengen acquis

                                                                                  Unità 3

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                                                  Nucleo dell‘idea Schengen
                                                                  Articolo 2
                                               (Convenzione che implementa l‘Accordo Schengen)
                           •        Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto
                                    senza che vengano eseguiti controlli sulle persone.

                               Quali sono le conseguenze per lo stato A (che ha abolito i controlli di frontiera
                                        ai confini con lo stato B) in termini di sicurezza nel suo territorio?

                                                                                                                B
                                                                        A

        Il docente ripete una volta ancora il nucleo del regime Schengen – la mancanza di
        controlli alle frontiere interne. Discute con gli studenti su quelle che essi stessi
        considerano come potenziali implicazioni di sicurezza conseguenti all’abolizione dei
        controlli alle frontiere interne. Gli studenti devono identificare i potenziali problemi.

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                                              Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning
                                              path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                                              LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT 2009 – 2011
                                              Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up a joint learning path CZ/09/LLP-LdV/TOI/134011

                                         Sfide di sicurezza connesse a Schengen

                           •       Mancanza di controllo sulle persone in entrata
                                     •    regolamentazione di cittadini di paesi terzi in entrata
                           •       Mancanza di controllo sulle persone in uscita
                                     •    controllo approfondito sulle persone in uscita alle frontiere esterne
                           •       Mancanza di controllo sulla criminalità transfrontaliera
                                     •    rifugio sicuro alle frontiere per i criminali nazionali
                                     •    aumento di indagini criminali transfrontaliere

                                                                                                B
                                                        A

        Il docente spiega ai tre gruppi principali le sfide connesse alla cooperazione Schengen
        per il paese A:

        a) Mancanza di controllo delle persone in entrata
        Gli Stati non possono controllare chi entra nel loro territorio, come persone senza
        visto, persone non desiderate ecc.

        b) Mancanza di controllo delle persone in uscita
        Gli Stati non possono supervisionare chi sta lasciando il territorio - potenziali
        problemi con persone ricercate, persone scomparse ecc.

        c) Mancanza di controllo della criminalità transfrontaliera.
        Mancano i controlli di frontiera, ma la giurisdizione delle autorità di stato non è
        cambiata. I criminali potrebbero cercare rifugio al di là delle frontiere. Servono
        indagini transfrontaliere.

Partners: ILA - INA – SSAI - IPA
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