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Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di immobili, ambiente, edilizia e urbanistica Numero 12 – luglio 2014
n. 12 – chiuso in redazione il 30 giugno 2014 Sommario Pagina NEWS Ambiente, edilizia e urbanistica, immobili 4 RASSEGNA DI NORMATIVA Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione 11 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA Ambiente, edilizia e urbanistica, immobili 17 APPROFONDIMENTI Immobili LA “CASA” SEMPRE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DEL LEGISLATORE La questione “casa” continua a richiamare l’attenzione del legislatore che, con sempre maggiore frequenza, sente l’esigenza di intervenire per adeguare la vigente normativa alle nuove esigenze abitative. Augusto Cirla, Affitti - Guida alle locazioni abitative e commerciali, Il Sole 24 Ore, giugno 2014 20 Immobili e agevolazioni AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - DECADENZA IN CASO DI SEPARAZIONE E' da ritenersi corretto il comportamento dell'Amministrazione finanziaria che ha recuperato le imposte di registro, ipotecatarie e catastali nei confronti di un coniuge il quale, nell'ambito delle separazione consensuale, trasferisce alla figlia e alla moglie l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nel quinquennio precedente senza poi provvedere all'acquisto di un altro immobile entro l'anno successivo. Federico Gavioli, Il Sole 24 Ore - La Settimana Fiscale, 9 luglio 2014, n. 27 23 Immobili e fiscalità IL PUNTO SU LA FISCALITÀ IMMOBILIARE 2014 Se nel 2013 il “leitmotiv” relativo alla fiscalità immobiliare locale è stato rappresentato, principalmente, dall’esenzione o meno, ai fini IMU, delle abitazioni principali e delle unità a esse assimilate e di altri immobili, problematica poi risolta con la bizzarra soluzione di compromesso della “mini IMU”, per il corrente anno la “grande novità” può individuarsi nell’introduzione della TASI, il nuovo tributo locale sulla casa che, in alcuni casi, sostituisce l’IMU e, in molti altri, le si affianca Stefano Baruzzi, Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 15 luglio 2014, n. 956 28 FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 2
Immobili IL PIANO CASA IN PILLOLE Operative le norme del Piano Casa. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 121 del 27 maggio scorso la legge n. 80 del 23 maggio 2014 che ha convertito il D.L. 47/2014, contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa. Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 30 giugno 2014, n. 955 33 Bonus mobili LE ULTIME NOVITÀ SUL BONUS MOBILI Con la conversione in legge del decreto sul cosiddetto Piano Casa è stato finalmente rimosso il limite dell’importo delle spese di ristrutturazione per usufruire del bonus mobili. Inoltre, con la circ. n. 11/E del 21 maggio scorso sono stati forniti importanti chiarimenti su tale agevolazione fiscale. Alessandro Borgoglio, Il Sole 24 Ore - Consulente Immobiliare, 30 giugno 2014, n. 955 36 L’ESPERTO RISPONDE Ambiente, edilizia e urbanistica, immobili 42 Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano Redazione: Edilizia e PA, Il Sole 24 ORE e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com © 2014 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. www.tecnici24.ilsole24ore.com FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 3
Mercato immobiliare Istat, prezzi delle case in calo del 10% in quattro anni Continua il trend negativo del mercato immobiliare, che sposa oggi compravendite in lieve ripresa e prezzi ancora in calo. È quanto emerge dai dati Istat sull'andamento dei prezzi delle case in Italia nel primo trimestre del 2014. Sulla base delle stime preliminari, l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, è diminuito dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,6% nei confronti dello stesso periodo del 2013. L'Istat conferma quindi la tendenza al calo congiunturale e tendenziale dei prezzi delle abitazioni in atto da oltre due anni. Anche se la crisi del settore immobiliare risale a ben prima. È ormai dal 2008 che il mercato immobiliare vive una fase di decisa decrescita. Solo i dati dell'agenzia del Territorio sul primo trimestre 2014 (+4,1% le compravendite residenziali nel periodo rispetto a un anno prima) fanno sperare in un miglioramento, anche se proprio quei dati sono "inquinati" dallo slittamento di molti rogiti dall'ultimo trimestre 2013 ai tre mesi successivi per beneficiare della più vantaggiosa imposta di registro. La flessione congiunturale è la sintesi della diminuzione dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-0,8%) sia, in misura più lieve, di quelle nuove (-0,1%). I cali congiunturali risultano in progressiva attenuazione rispetto a quelli rilevati nei trimestri precedenti. Nel quarto trimestre 2013 l'indice dei prezzi delle abitazioni è diminuito dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% nei confronti dello stesso periodo del 2012. Tre mesi prima il calo era stato dell'1,2% rispetto al trimestre precedente (-5,3% in un anno). La flessione tendenziale più contenuta è la sintesi delle diminuzioni su base annua dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-5,3%) sia di quelle nuove (-2,6%). Anche su base tendenziale si rileva un progressivo ridimensionamento delle flessioni rispetto a quanto rilevato nei precedenti trimestri, dopo il valore minimo (-6%) registrato nei primi tre mesi del 2013. Si amplia così il differenziale, in valore assoluto, tra la variazione tendenziale dei prezzi delle abitazioni esistenti e quella dei prezzi delle abitazioni nuove, dopo il minimo del quarto trimestre del 2013 (2,4 punti pecentuali): 2,7 punti percentuali. Con le stime preliminari del primo trimestre 2014, la riduzione dei prezzi delle abitazioni registrata dall'indice Istat dal 2010 (anno base dell'indice) si attesta al -10,4%. Questa riduzione è dovuta esclusivamente alle abitazioni esistenti, i cui prezzi, nello stesso periodo, sono scesi del 15%, mentre la variazione di quelli delle abitazioni nuove risulta lievemente positiva (+0,8%). L'Istat conferma quindi la tendenza al calo congiunturale e tendenziale dei prezzi delle abitazioni in atto da oltre due anni. Anche se la crisi del settore immobiliare risale a ben prima. È ormai dal 2008 che il mercato immobiliare vive una fase di decisa decrescita. Solo i dati dell'agenzia del Territorio sul primo trimestre 2014 (+4,1% le compravendite residenziali nel periodo rispetto a un anno prima) fanno sperare in un miglioramento, anche se proprio quei dati sono "inquinati" dallo slittamento di molti rogiti dall'ultimo trimestre 2013 ai tre mesi successivi per beneficiare della più vantaggiosa imposta di registro. La flessione congiunturale è la sintesi della diminuzione dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-0,8%) sia, in misura più lieve, di quelle nuove (-0,1%). I cali congiunturali risultano in progressiva attenuazione rispetto a quelli rilevati nei trimestri precedenti. Nel quarto trimestre 2013 l'indice dei prezzi delle abitazioni è diminuito dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% nei confronti dello stesso periodo del 2012. Tre mesi prima il calo era stato dell'1,2% rispetto al trimestre precedente (-5,3% in un anno). La flessione tendenziale più contenuta è la sintesi delle diminuzioni su base annua dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-5,3%) sia di quelle nuove (-2,6%). Anche su base tendenziale si FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 4
rileva un progressivo ridimensionamento delle flessioni rispetto a quanto rilevato nei precedenti trimestri, dopo il valore minimo (-6%) registrato nei primi tre mesi del 2013. Si amplia così il differenziale, in valore assoluto, tra la variazione tendenziale dei prezzi delle abitazioni esistenti e quella dei prezzi delle abitazioni nuove, dopo il minimo del quarto trimestre del 2013 (2,4 punti pecentuali): 2,7 punti percentuali. Con le stime preliminari del primo trimestre 2014, la riduzione dei prezzi delle abitazioni registrata dall'indice Istat dal 2010 (anno base dell'indice) si attesta al -10,4%. Questa riduzione è dovuta esclusivamente alle abitazioni esistenti, i cui prezzi, nello stesso periodo, sono scesi del 15%, mentre la variazione di quelli delle abitazioni nuove risulta lievemente positiva (+0,8%). (Paola Dezza, www.casa24.ilsole24ore.com) Immobili Dalla nuova anagrafe immobiliare una spinta alla riforma del catasto Ora che l'operazione catasto ha preso il via con il primo decreto attuativo sulle commissioni censuarie varato dal Governo, appare assolutamente necessario riconsiderare l'anagrafe immobiliare integrata come elemento strategico di tale riforma. Il primo testo normativo in cui si fa riferimento alla necessità di costituire un'anagrafe dei beni immobiliari è il Dlgs del 30 luglio 1999, n. 300, in particolare all'articolo 64, interamente dedicato all'agenzia del Territorio. In questo contesto l'anagrafe immobiliare integrata voleva essere un archivio informatizzato dei beni immobili costituito e gestito dal Territorio, che attestava - ai fini fiscali - lo stato di integrazione dei suoi archivi amministrativo-censuari, cartografici, planimetrici e di pubblicità immobiliare. Passano però più di dieci anni e solo con il Dl del 31 maggio 2010, n. 78 il legislatore torna a occuparsi del tema con l'articolo 19. In questo testo, infatti, viene indicata nel 1° gennaio 2011 la data-obiettivo per l'attivazione, la costituzione e la gestione dell'anagrafe. La mansione dell'anagrafe immobiliare integrata dovrebbe essere quella di fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare, per individuare correttamente gli immobili, la relativa base imponibile e il soggetto titolare di diritti reali, in quanto soggetto passivo d'imposta. Inoltre, dovrebbero essere promossi servizi di consultazione integrata, per permettere a istituzioni, professionisti e cittadini di avere a disposizione - in un'unica soluzione – le informazioni catastali (come ubicazione, consistenza, rappresentazione grafica e valore fiscale) e quelle di pubblicità immobiliare (titolarità di diritti reali, ipoteche, eccetera) in modo più immediato di quanto possa avvenire con le distinte modalità di visura. Inoltre, tra i compiti dell'anagrafe dovrebbe esserci quello di attestare, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia, per ciascun immobile. A differenza di quanto prescritto nel Dl 78/2010, l'attivazione dell'anagrafe è poi avvenuta in via sperimentale solamente a partire dal 26 luglio 2012, e presso 117 Comuni individuati sulla base dell'attuale livello di integrazione delle banche dati. Occorre quindi individuare e potenziare le indicazioni che emergono all'interno della cornice della legge delega per la riforma fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) in materia di riforma del catasto, e che portano necessariamente a dover rivalutare questo "archivio" nella chiave del decentramento delle funzioni catastali. L'articolo 2, comma 1, lettera a), della delega impone il coinvolgimento dei Comuni - ovvero delle associazioni o unioni di Comuni – nel cui territorio sono collocati gli immobili, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni decentrate. Il concetto di decentramento è ulteriormente e fortemente marcato dalla lettera e) e prevede di "valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali flessibili ed adattabili alla specificità dei diversi territori, nonché semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate". Nella fase di implementazione dell'anagrafe in linea con quanto previsto dalla delega, un contributo decisivo potrà arrivare da quei soggetti esperti che possano coadiuvare gli organi dell'Agenzia e dei Comuni per mappare e alimentare la banca dati. Ciò in qualche modo è già indicato al comma 3, lettera c), dell'articolo 2 dove si menziona la possibilità di «prevedere per l'agenzia delle Entrate la possibilità di impiegare mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali…». FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 5
L'anagrafe immobiliare integrata, infatti, può caratterizzarsi, in questo contesto di rinnovamento, in maniera duplice. Da un lato può essere un utile strumento operativo nella fase di creazione del nuovo catasto fabbricati, mentre, dall'altro, può rappresentare il mezzo, in possesso degli enti locali, per poter gestire il territorio in modo sempre più efficace, avendo sempre sotto controllo tutti i dati catastali e ipotecari. (Mirco Mion, Il Sole 24 ORE, 30 giugno 2014) Il Decreto Legge n. 90/2014 conferma l'adozione dei modelli standard per la presentazione della SCIA e del permesso di costruire Decreto Legge n. 90/2014 conferma l’adozione dei modelli standard per la presentazione della SCIA e del permesso di costruire Con il Decreto Legge 24/06/2014 n. 90, pubblicato in Gazzetta ufficiale entrano in vigore le misure per la semplificazione e la trasparenza amministrativa Viene confermata l’adozione dei modelli standard, validi su tutto il territorio nazionale, per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta del permesso di costruire. Infatti nel Titolo II, all’art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) stabilisce che: “il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese”. L’obiettivo è quello di realizzare la massima semplificazione nel settore dell’edilizia utilizzando un solo modulo che potrà essere adeguato a seconda delle diverse prerogative della normativa regionale. Il modello unificato agevolerà anche l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese. Ricordiamo che grazie al recente siglato il 12 giugno tra Governo, Regioni ed Enti Locali, sono stati già istituti i nuovi moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire. In base a quanto stabilito nell'Accordo i Comuni dovranno adeguarsi alla relativa modulistica, e dovranno garantire la massima diffusione, in collaborazione con le Regioni. (Ivan Meo, tecnici24 25 giugno 2014) Decreto legislativo sull'efficienza energetica: approvato il testo definitivo Con comunicato del 30 giugno 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Come noto, la prima versione del decreto è stata pubblicata il 4 aprile e nel corso di questi mesi è stata oggetto di numerosi interventi e osservazioni che hanno apportato delle modifiche al testo originario e che sono state in parte recepite nel testo definitivo. Obiettivo dichiarato del decreto è quello di accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative, accrescendo la competitività dell’industria e contribuendo al rilancio della crescita economica ed alla creazione di posti di lavoro di qualità elevata nei settori connessi. Qui di seguito si riportano alcune anticipazioni in merito al testo definitivo di prossima pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Le risorse finanziarie complessive per l’attuazione delle misure previste dal decreto legislativo dovrebbero ammontare complessivamente a oltre 800 milioni, includendo le disponibilità dell’ex fondo di garanzia per il teleriscaldamento. In particolare, già dal 2014 si prevede l’avvio di un programma di interventi di riqualificazione energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione centrale grazie ad uno stanziamento di 355 milioni nel periodo 2014-2020. A queste risorse si aggiungeranno i finanziamenti privati che potranno essere attivati attraverso contratti di prestazione energetica che ripaghino gli investimenti con i risparmi sulla bolletta. Nell’ambito delle forniture di prodotti e servizi della Pubblica Amministrazione centrale viene rafforzato il vincolo di acquisto di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica. Pertanto dovrebbe trovare conferma l’articolo 6 contenuto nello FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 6
schema di decreto il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni centrali, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica dettati dal suo allegato 1. I requisiti minimi di efficienza energetica dovranno essere inseriti tra i criteri di valutazione delle offerte e il bando di gara dovrà precisare che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi a questi requisiti, individuando le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. Le grandi aziende e le imprese ad alta intensità energetica, dal 5 dicembre 2015, saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, utili per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia, mentre per le piccole e medie imprese sono stati stanziati 105 milioni per favorire il ricorso alle diagnosi energetiche e per focalizzare l’attenzione sui vantaggi competitivi dell’efficienza. Al fine di promuovere la realizzazione dei progetti di efficienza energetica che scaturiranno dalle diagnosi è stato previsto un rafforzamento del meccanismo dei certificati bianchi. Per quanto riguarda lo sviluppo della rete di teleriscaldamento è previsto l’avvio di un’analisi sul territorio nazionale per identificare le aree con maggiore potenziale di sviluppo del teleriscaldamento, allo scopo di indirizzare gli investimenti e di semplificare i procedimenti autorizzativi. E’ stata confermata l’istituzione del “Fondo nazionale per l’efficienza energetica” con lo scopo di favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi. Tra gli interventi soggetti a finanziamento dovrebbero trovare conferma quelli già indicati all’articolo 15 dello schema del decreto e in particolare: a) interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione; b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l’edilizia popolare; e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi. Sul punto si precisa che in seguito alle osservazioni formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Ministero dello Sviluppo Economico si era impegnato a introdurre una riserva in favore delle reti di teleriscaldamento e tele raffreddamento e pertanto a tal fine è stata creata una specifica sezione all’interno del Fondo. Il Fondo agirà mediante la concessione di garanzie e finanziamenti e sarà alimentato con circa 70 milioni di euro l’anno, nel periodo 2014-2020. Fra gli interventi riguardanti i consumatori finali di energia si segnala come all’ Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico è stato demandato l’incarico di superare l’attuale struttura progressiva delle tariffe rispetto ai consumi ed procedere ad un adeguamento delle componenti delle tariffe ai costi dell’effettivo servizio. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rimane in attesa della lettura del testo definitivo in gazzetta ufficiale, che dovrebbe essere di prossima pubblicazione considerato che la direttiva doveva essere recepita entro il 5 giugno 2014. (Fausto Indelicato, tecnici24) Libretto d'impianto. Una proroga con molte polemiche. La posizione del Mise. Proprio ieri era stata data notizia che, con Decreto 20 giugno 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico aveva deciso di far slittare al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale si doveva adottare il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva. Il Ministero, con questo provvedimento, ha deciso di concedere alle Regioni e agli operatori del settore, più tempo per adeguare le nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici. Una proroga mascherata. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 7
Lo slittamento è arrivato con un decreto che porta la data di venerdì 20 giugno, anche se formalmente i nuovi modelli sarebbero (e questa volta il condizionale è d’obbligo) già entrati in vigore alla data del 1 giugno (ovvero a far data dal 3 giugno a causa delle festività). Ad una prima lettura questa notizia poteva sortire effetti positivi tra gli addetti ai lavori ma, leggendo bene il testo del decreto ministeriale, ci si è accorti che è stato introdotto il termine tassativo - 15 ottobre 2014- entro il quale tutti gli impianti dovranno essere dotati di libretto. Tale novità, secondo Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti, potrebbe avere “effetti devastanti sul sistema imprenditoriale del settore già alle prese con una situazione economica che definire difficile è un eufemismo”. Le Regioni procedono in ordine sparso. L’entrata in vigore di questa obbligatorietà sta portando con sé una serie di dubbi interpretativi. Per esempio, sulla base dell’art. 7, co. 6, del DPR 74/2013 e dell’art. 3, co. 3, del DM 10 febbraio 2014, possono essere soggette ad eventuali integrazioni, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome e queste sono predisposte sotto forma di schede aggiuntive con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono. In ragione di questa opportunità, già due regioni, Lombardia e Veneto, hanno modificato la normativa nazionale. In particolare il Veneto, con una delibera di Giunta del 27 maggio scorso (n. 726), ha integrato il modello statale di libretto con alcune proprie voci e per quanto riguarda il Rapporto di Efficienza energetica impianti, ha previsto la trasmissione al Catasto regionale degli impianti termici dal momento dell’attivazione dello stesso impianto e comunque entro l’anno corrente. La Lombardia, invece, si è fissata la data del 1° agosto 2014 (cioè con l’inizio della nuova stagione termica) per l’entrata in vigore del nuovo Libretto Impianto; altro piccolo dettaglio, per gli impianti esistenti il Libretto sarà rilasciato alla prima manutenzione utile, in concomitanza con la targatura degli impianti. Inoltre, si è anche prospettata la possibilità di integrare il modello ministeriale per far sì che le nuove informazioni possano conformarsi con quelle registrate presso i sistemi catastali già avviati dalla Regione. Anche la Provincia di Lecce, per esempio, diversificandosi da tutte le altre province, ha avviato la modalità informatica per la compilazione del Libretto di Impianto e dei nuovi rapporti di controllo tecnico e vi sono già segnalate divergenze tecniche in alcuni punti per quanto riguarda la fase applicativa. In attesa di chiarimenti. In una nota diramata dallo stesso Ministero si legge: «il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto». Ma andando a leggere il testo del decreto si legge la seguente formula «entro e non oltre il 15 ottobre», quindi viene indicato un termine tassativo. Non rimane altro che attendere dei chiarimenti dal Ministero per definire, in maniera inequivocabile, se la data del 15 ottobre è meramente sostitutiva di quella del 1° giugno e che non vi siano termini ultimativi. (tecnici24, 25 giugno 2014) I certificati bianchi nuovo motore per l'immobiliare Incrocia obiettivi di efficienza energetica e risparmio economico, opportunità di business e innovazione, e incentiva interventi in tutti i settori e per la maggior parte delle tecnologie disponibili. Il meccanismo dei certificati bianchi è complesso, ma raccoglie sempre più l'interesse degli operatori e avanza ora soprattutto grazie alla spinta del settore industriale. I certificati bianchi sono titoli (negoziabili) che attestano i risparmi negli usi finali di energia raggiunti con progetti e opere di efficientamento. Sono infatti noti anche come titoli di efficienza energetica (Tee): ogni certificato corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (Tep). Prima esperienza di incentivazione di questo tipo, con un apposito mercato di scambio titoli per promuovere l'efficienza, il sistema (copiato poi da altri Paesi europei) è nato dieci anni fa ed è cresciuto nel tempo: nel 2013 ha visto in particolare oltre 21mila progetti presentati e il rilascio di circa 6 milioni di titoli, per un risparmio di 2,3 MTep. Così risulta dal rapporto annuale curato dal Gse, il Gestore dei servizi energetici che ha assunto dal 3 febbraio 2013 l'attività di valutazione e certificazione del servizio, prima in capo all'Aeeg (Autorità per l'energia elettrica e il gas). Il numero di procedimenti avviati nel 2013 è FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 8
aumentato di circa tre volte rispetto all'anno precedente (l'industria ha contribuito per il 70%). «Nei primi quattro mesi del 2014 sono state presentate circa un migliaio di proposte di progetto, che porteranno a emettere Tee per un valore complessivo di oltre cento milioni di euro», aggiunge Giovanni Campaniello, amministratore unico di Avvenia, energy service company (Esco), che con i suoi interventi «è riuscita a garantire una riduzione delle emissioni di origine industriale di oltre 1,5 milioni di tonnellate di CO2». Quanto vale dunque un certificato bianco? Si può dire che un Tep corrisponda a circa 5.300 kWh elettrici, 11.700 kWh termici e 1.200 m3 di gas naturale; ogni Tep risparmiato dall'utente vale intorno agli 800 euro su elettricità e gas consumati nel settore civile e 650 euro per le imprese di taglia media, secondo le stime della Fire (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia). Con l'intervento incentivato, alla sforbiciata dei costi energetici va a sommarsi però una remunerazione economica, un controvalore determinato dall'apposito mercato di scambio titoli. «Il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e gas raggiungano annualmente determinati obiettivi di risparmio: possono farlo realizzando progetti di efficienza energetica, ma avviene raramente, oppure – spiega Campaniello – acquistando Tee da altri soggetti, Esco o trader». A poter richiedere i certificati bianchi sono, oltre ai distributori, le società di servizi energetici (Sse), le aziende che hanno nominato un energy manager o quelle dotate di un sistema di gestione dell'energia certificato Iso 50001 (Ssge). Ogni titolo ottenuto può essere venduto al soggetto obbligato (distributore) o a un trader sulla piattaforma spot o su quella dei contratti bilaterali del Gme (Gestore dei mercati energetici). Il valore dipende allora dal mercato, ma il prezzo medio annuo dei Tee negli ultimi tre anni è stato comunque superiore ai 100 euro. Si legge nel rapporto del Gse che nel 2013 «gli operatori maggiormente interessati a tale sistema di incentivazione, in termini di numerosità di progetti, sono le società di servizi energetici», che hanno presentato oltre 20mila progetti. Tra queste le Esco, che possono supportare il cliente nella realizzazione dell'intervento, anche con il finanziamento e con contratti a prestazioni garantite. Avvenia ha ad esempio portato risparmi di energia primaria di oltre il 40% e una diminuzione dei consumi di gas naturale di oltre il 78% in tutti i settori industriali (Coca Cola, Ferrarelle, Peroni, Fiat, Trenitalia sono alcuni dei suoi clienti). Nel settore civile, alcune operazioni incentivabili che una Pubblica amministrazione, o un'azienda del terziario (come i gestori di patrimoni immobiliari), potrebbe presentare riguardano: coibentazione delle pareti esterne degli edifici, sostituzione dei vetri singoli con doppi vetri, interventi di efficientamento sulla trazione degli ascensori e dell'illuminazione per interni, interventi sulla centrale termica (caldaie a condensazione, pompe di calore, caldaie a biomasse). Tenendo presente che i certificati bianchi non sono cumulabili con l'ecobonus fiscale al 65% o il conto termico. «I titoli vengono riconosciuti per cinque anni (otto per interventi sull'involucro edilizio). Oltre al risparmio, gli utenti riescono a ottenere anche un ritorno economico e accorciano ulteriormente i tempi di ritorno dell'investimento. Il contributo dei certificati bianchi è tra il 70 e l'80% del taglio ottenuto sulla bolletta: se – ipotizza Campaniello – con l'efficientamento si raggiungono risparmi per 10mila euro annui, vengono riconosciuti 8mila euro per cinque anni; così l'investimento, che ad esempio è stato di 30mila euro, non ritorna in tre anni, ma in meno di due». (Dario Acquaro – Il Sole 24 ORE – Cassa 24 Plus, 5 giugno 2014) Modello unico per Scia e per permesso di costruire Modulistica comune. Lo scorso 12 giungo, mettendo a frutto le misure concordate nell'ambito del Tavolo di lavoro del 10 maggio 2012, nella Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali è stato sancito un accordo secondo il quale tutti i Comuni saranno dotati della medesima modulistica per la richiesta del permesso di costruire e per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in ambito edilizio. La bozza di accordo governo-regioni-enti locali prevede la possibilità di apportare futuri aggiornamenti agli schemi (sempre attraverso accordi in Conferenza Unificata). Le varie sezioni del modello. Ogni modello, composto da circa 30 pagine, si caratterizza per la presenza di tre sezioni distinte: la parte relativa ai dati generali del richiedente e dell'intervento; l'allegato sui soggetti coinvolti nell'intervento stesso (tecnici, imprese ed eventuali altre terze figure); la relazione tecnica asseverata (art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 9
380). Inoltre, sono presenti alcune sezioni variabili che tengono conto delle eventuali specificità regionali. I moduli prevedono la possibilità che le regioni possano intervenire - "ove necessario" e "in relazione alle specifiche normative regionali di settore" - adeguando "i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili". Massima diffusione della modulistica. In base a quanto stabilito nell'Accordo del 12 giugno, dunque, i Comuni dovranno adeguarsi alla relativa modulistica, di cui dovranno garantire la massima diffusione, in collaborazione con le Regioni. L'adozione di tali modelli dovrebbe avvenire in tempi brevi poiché è prevista tra le misure urgenti per la semplificazione e la crescita del Paese che sono state approvate nel Consiglio dei Ministri del 13 giugno. Informatizzazione della procedura. Successivamente si passerà all'informatizzazione della procedura grazie alla quale sarà possibile presentare on-line l'intera documentazione necessaria, autorizzazioni preliminari incluse, riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche da parte delle amministrazioni competenti. Verso la semplificazione. Con la definizione di modelli unici nazionali per ciascuno dei titoli edilizi si prosegue nel percorso di semplificazione, rispondendo all'esigenza molto sentita di una maggiore uniformità sul territorio degli adempimenti in materia edilizia. Altre novità. Scorrendo altri articoli nelle bozze del decreto Pa e sviluppo, si legge che sarà più semplice costruire, ristrutturare o realizzare sopraelevazioni in zone a rischio sismico, che per tutti gli interventi di edilizia privata che richiedono il permesso di costruire arriva la "valutazione preventiva di fattibilità" (in 30 giorni fornisce una prima risposta al cittadino o all'impresa e tempi dimezzati per i permessi di costruire nei comuni di oltre 100mila abitanti), che si prevedono sconti sugli oneri di costruzione per gli interventi sul costruito, senza cioè consumo di suolo. Interventi nelle zone sismiche. Distinguendo gli interventi più complessi e in grado di mettere in pericolo l'incolumità pubblica da quelli secondari e accessori, e riservando a questi ultimi una procedura approvativa molto snellita, sia nell'avviamento, sia nelle varianti progettuali, il testo esclude la necessità dell'ok dell'Ufficio tecnico regionale tutti gli interventi al di fuori di quelli "a carattere primario".Per gli interventi "di carattere primario nei riguardi della pubblica incolumità" si applicherebbero le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica: sopraelevazione o ampliamento, con opere strutturalmente complesse di costruzioni esistenti; adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti; nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolati calcoli e verifiche; interventi su edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali strategiche. Gli interventi con procedura semplificata sono quelli di "carattere secondario" (riparazioni e interventi locali) e minori (che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità). Per gli interventi "secondari" non ci sarebbe più il collaudo ma solo una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Inoltre, non sarà necessario depositare allo sportello unico alcuna relazione sul progetto né i certificati delle prove sui materiali né gli esiti delle prove di carico.Per le costruzioni in aree di cui viene modificata nel frattempo la classificazione sismica, il decreto consente la possibilità di non adeguare il progetto alla nuova classificazione, a condizione che la costruzione si concluda entro il termine fissato dal permesso di costruire. Sono escluse anche le opere pubbliche il cui progetto è pronto per andare in gara prima dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica. In tutti gli altri casi l'ufficio tecnico regionale esamina il progetto e, se i requisiti strutturali non sono adeguati alla nuova classificazione, il medesimo sarà annullato. I modelli. A titolo esclusivamente dimostrativo sono stati resi disponibili sul sito del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione i due nuovi modelli Scia e Pdc. (Ivan Meo, tecnici24, 19 giugno 2014) FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 10
Legge e prassi (G.U. n. 149 del 30 giugno 2014) Economia, fisco, agevolazioni Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU 24 giugno 2014, n. 144) NOTA Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici: le novità del decreto legge 91/2014 Con il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) sono state introdotte importanti misure di sostegno per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici. In particolare l’articolo 9 ha previsto la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti, ai sensi della normativa vigente, in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell'efficienza energetica. La concessione di questi finanziamenti è prevista nel limite di trecentocinquanta milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo Rotativo Kyoto). Gli interventi così finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Questo miglioramento sarà oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato secondo le modalità indicate in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro. I criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dalla normativa in commento, saranno oggetto di un successivo decreto che dovrà essere emanato entro i prossimi 90 giorni. (Fausto Indelicato, Il Sole 24 ORE – Tecnici 24, 25 giugno 2014) Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (GU 24 giugno 2014, n. 144) NOTA FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 11
Decreto PA Tutte le novità per l'edilizia e gli appalti pubblici Nel decreto Pa andato in Gazzetta il 25 giugno è confermata la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con immediato trasferimento di tutte le competenze all'Anac di Raffaele Cantone, che potrà subito utilizzare il personale della soppressa Avcp. Confermati i controlli speciali sull'Expo, sempre affidati all'Anticorruzione, e la possibilità di commissariare, solo per il cantiere coinvolto, le imprese soggette a indagini per corruzione. Confermati infine il rafforzamento delle White List antimafia e l'obbligo di trasmissione delle varianti in corso d'opera all'Anac; e in materia di processo amministrativo il giro di vite sulle liti temerarie e i tempi accelerati sui ricorsi in materia di contratti pubblici. Ma sono molte, rispetto ai testi arrivati sul tavolo dei consigli dei ministri del 13 giugno, le norme ad essere saltate. A partire dal pacchetto di semplificazioni in materia di edilizia privata. Sopravvive il modulo unico nazionale, che però nel caso dell'edilizia era già stato definito e concordato in Conferenza unificata (vedi qui). Salta invece il dimezzamento dei tempi di istruttoria del permesso di costruire per i Comuni oltre 100mila abitanti, la norma che limitava a due anni il potere di autotutela della Pa sulla Scia, il silenzio-assenso tra amministrazioni statali (ove sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta), la semplificazione dei controlli sulle costruzioni in zona sismica (con il semplice deposito e controllo a campione, al posto dell'autorizzazione preventiva obbligatoria all'Ufficio tecnico regionale, per gli interventi minori, quali le riparazioni locali, le nuove costruzioni senza particolari complessità strutturali, il tutto da definire in dettaglio con Linee guida Mit-Regioni), la possibilità di chiedere allo Sportello unico edilizia una valutazione preventiva sui permessi di costruire. Saltano anche, rispetto alle bozze, molte norme sugli appalti pubblici, quali l'abolizione della responsabilità solidale in materia fiscale nei subappalti, l'ammorbidimento dei requisiti di fatturato, curriculum e organico per la partecipazione a gare e concorsi di progettazione, la cancellazione generalizzata dell'incentivo del 2% per la progettazione interna alla Pa, la cancellazione della «norma Damiano» (ex ministro del Lavoro), cioè l'obbligo di calcolare il ribasso di gara al netto del costo della manodopera, lo slittamento a fine anno della data di entrata in vigore della garanzia di esecuzione delle grandi opere (il cosiddetto performance bond, alla terza proroga consecutiva) e la scadenza delle verifiche triennali soft sui certificati di accesso al mercato dei lavori pubblici, rilasciati ai costruttori. Ecco una sintesi a punti dei contenuti del decreto Pa. Articolo 13 - Incentivi alla progettazione eliminati solo per i dirigenti Modificando l'articolo 92 del Dlgs 163/2006, è previsto che i dirigenti della Pa, se acquisiscono incarichi interni di progettazione non devono percepire compensi extra. Articolo 18 - Soppressione Magistrato per le acque In seguito all'inchiesta Mose, è soppresso il Magistrato alle acque di Venezia, e le funzioni sono trasferite al competente provveditorato del Ministero delle Infrastrutture. Articolo 19 – Soppressione Avcp Alla fine prevale la linea più dura e la nuova Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone mette da subito il cappello su tutte le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, senza lasciare nulla al ministero delle Infrastrutture. L'Avcp, in base all'articolo 19, viene soppressa, con l'immediata cancellazione di presidente e Consiglio, dei ministri entro il 31 dicembre e dovrà dare la parola definitiva su una riduzione delle spese di funzionamento di almeno il 20% e sulla riorganizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di via di Ripetta: è qui che si deciderà il destino dei 301 dipendenti e della tassa sulle gare, che vale circa 50 milioni di euro all'anno. Dalla soppressione arriveranno risparmi per circa 1,5 milioni all'anno, che coincidono grossomodo con gli oneri legati a Consiglio e presidente. 23 – Subentro Regione Lombardia in partecipazione Provincia (nodo Milano-Serravalle) Con la legge n. 56 del 2014 che ridefinisce a partire dal 2015 il sistema delle Province si è aperto anche tutto il problema legato alle società partecipate dall'ente provinciale. Questo articolo prevede il trasferimento alla Regione Lombardia delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Milano, di Monza e Brianza. Il provvedimento avrà riflessi notevoli perché si trasferiscono sul tavolo della Regione i nodi legati alla cessione della Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa (società che detiene il 76% dell'autostrada Pedemontana), ma non solo visto FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 12
che tra le partecipate ci sono 5 società in totale in ambito autostradale, 3 nei trasporti (in particolare SEA), 4 nel settore acque, una nello smaltimento rifiuti. Più altre 8 aziende - si legge nel sito della Provincia - tra cui anche una quota minima del 2% di Arexpo (la spa che detiene l'area di Expo 2015) che passando alla Regione darà al Pirellone quasi il 37% delle quote e facendone il socio di maggioranza. Articolo 24 - Agenda per la semplificazione Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei ministri dovrà predisporre d'intesa con la Conferenza Unificata una Agenda per la semplificazione. Inoltre, entro sei mesi dal 25 giugno, le amministrazioni statali devono concordare con la conferenza unificata l'introduzione di moduli unici nazionali sulle diverse procedure. Per l'edilizia è già stato fatto (link). Articolo 29 – White list Le white list diventano obbligatorie per le attività più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa: trasporto di materiali, trasporto di rifiuti, estrazione e fornitura di inerti, confezionamento e fornitura di calcestruzzo, noli, forniture di ferro lavorato, guardiania dei cantieri. Con una modifica alla legge n. 190 del 2012, viene stabilito che in questi casi la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella dell'informazione, è sempre acquisita dalle stazioni appaltanti mediante consultazione, anche in via telematica, degli elenchi tenuti presso le prefetture. In altri termini, l'iscrizione diventa il passaggio obbligato per verificare l'assenza di pregiudizi nella materia dell'antimafia. Articolo 30 – Unità speciale Expo L'articolo 30 attribuisce al presidente dell'Anac compiti di «alta sorveglianza» sulle procedure per le opere Expo 2015, avvalendosi di «Unità operativa speciale» con personale distaccato ad hoc, anche della Guardia di Finanza. Cantone e il suo staff dovranno in particolare: a) verificare la legittimità degli atti di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture; b) usare i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all'Avcp. Dopo lo scandalo che ha portato all'arresto del dirigente Expo Angelo Paris ma anche a quello di uno dei più importanti manager della Regione Lombardia, il direttore generale di Infrastrutture Lombarde Antonio Rognoni, è stata dunque predisposta un'unità speciale sotto il controllo dell'Enac per verificare la trasparenza negli appalti. 32 – Imprese coinvolte in inchieste, possibile commissariamento del cantiere Per imprese appaltatrici pubbliche (tutte, non solo per l'Expo 2015) coinvolte in inchieste per corruzione, «ovvero in presenza di rilevanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un'impresa aggiudicataria ...», il presidente dell'Anac può proporre al Prefetto l'estromissione dall'impresa del soggetto coinvolto o la gestione straordinaria e temporanea dell'impresa «limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto». Il caso Expo. L'evento di Expo 2015 è alle porte, parte il primo maggio del prossimo anno. Con questa dead line presente e la maggior parte dei lavori assegnati l'articolo del decreto si preoccupa di non bloccare i lavori ma di procedere alla sostituzione del personale coinvolto nelle inchieste fino alla possibilità di commissariare le imprese fino alla conclusione dell'appalto stesso di Expo e oggetto delle inchieste in corso con nomine effettuate dal Prefetto. Sotto la lente delle verifiche stringenti che verranno affidati all'unità di controllo in capo all'Enac le imprese che si sono aggiudicate in prima battuta gli appalti del 2013 visto che si è occupato delle assegnazioni appunto uno degli arrestati Angelo Paris (dirigente Expo): all'esame ci sono una miriade di gare (un centinaio per oltre 200 milioni di valore). In particolare le gare aggiudicate dalla Maltauro che ha visto Enrico Maltauro tra gli arrestati per il sistema di tangenti che ha inquinato l'Expo (in particolare per la partita delle Vie d'acqua che complessivamente vale 160 milioni di cui questa impresa si era aggiudicato un lotto da oltre 50 milioni). 33 – Pareri transattivi Expo spa Tempi stretti, strettissimi perché l'Expo 2015 è alle porte così il decreto prevede che la società organizzatrice possa avvalersi dell'Avvocatura Generale dello Stato con i suoi pareri in merito a controversie che possono nascere in merito all'esecuzione di contratti di lavoro, servizi o forniture. L'Avvocatura è tenuta a segnalare il suo parere entro dieci giorni per arrivare il prima possibile ad una transazione. 34 – Contabilità Expo FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 13
Il decreto fa rientrare nella contabilità speciale assegnata al Commissario unico delegato, Giuseppe Sala, per quanto riguarda compensi o rimborsi spese dei componenti della sua stessa segreteria e di altri incarichi specifici da lui assegnati per determinate professionalità. Le spese non sono a carico dello Stato ma direttamente di Expo. Articolo 36 - Monitoraggio finanziario grandi opere Viene esteso a tutte le "grandi opere" di legge obiettivo il sistema sperimentale di tracciamento dei pagamenti finora utilizzato solo per alcuni interventi strategici e per il Grande progetto Pompei. In pratica l'articolo 36 prevede che il tracciamento finanziario dei pagamenti relativi ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici (ex legge obiettivo, ora nel Codice dei contratti pubblici, Dlgs 12 aprile 2006, n. 163), venga effettuato secondo le particolari modalità e procedure definite dal Cipe, da ultimo con la deliberazione n. 45 del 2011, sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere. La relazione del governo al decreto spiega che «Il sistema di monitoraggio finanziario prevede l'impiego del bonifico bancario elettronico, conforme allo standard SEPA (Single Euro Payments Area, Area unica dei pagamenti in euro), che comporta la veicolazione delle disposizioni di pagamento, tramite il servizio reso da CBI (Corporate banking interbancario), consociata dell'ABI, ad una banca dati appositamente istituita presso il DIPE ed accessibile da parte delle Amministrazioni che partecipano alla community user del sistema stesso. In particolare, per il Ministero dell'interno vi accedono gli operatori della Direzione Investigativa Antimafia. Tale piattaforma informatica è stata configurata con funzioni di repository dei dati finanziari aggregati, i quali vengono esaminati, messi a confronto e "interrogati" con strumenti di business intelligence, consentendo la generazione di warning, basati su indicatori di allarme predefiniti». Articolo 37 - Varianti in corso d'opera Le varianti in corso d'opera, indicate in base all'articolo 132 del Codice appalti, saranno passate al setaccio della nuova Autorità anticorruzione, che dovrà verificare la presenza di eventuali abusi. In base alle nuove regole andranno "trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento", entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Le varianti in questione possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, solo in caso di "esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari", di "cause impreviste e imprevedibili", "per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti", "in presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera", per le "difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore", per il "manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera". Articoli 38-39-40 – Processo amministrativo, semplificazioni in materia di appalti Con l'articolo 38 viene semplificata la procedura per l'emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, già previsto, che dovrà disciplinare la sperimentazione del processo amministrativo telematico. In sostanza, sarà possibile prescindere dai pareri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e di DigitPa, se non resi tempestivamente. Inoltre, il provvedimento dovrà essere adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Con l'articolo 39 arriva una stretta sulle irregolarità delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso di requisiti per partecipare alle gare pubbliche. Per le irregolarità essenziali, viene prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti del concorrente responsabile, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50mila euro. In aggiunta, al concorrente è fissato un termine, non superiore a dieci giorni, per regolarizzare le dichiarazioni, pena l'esclusione dalla gara. Invece, in presenza di irregolarità non essenziali non sono applicate né sanzioni né viene richiesta la loro regolarizzazione. Viene anche previsto che ogni variazione intervenuta, anche in virtù di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Queste disposizioni troveranno FIAIP News24, numero 12 - luglio 2014 14
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