CIRCOLARE NORMATIVA APRILE 2017 - Zeta Service
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CIRCOLARE NORMATIVA APRILE 2017
12/06/17 14.44 CIRCOLARE NORMATIVA – APRILE 2017 CIRCOLARE NORMATIVA – APRILE 2017 ............................................................................................... 2 CHIARIMENTI IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO (MINISTERO DEL LAVORO COMUNICATO STAMPA DEL 2/3/2017; INPS MESSAGGIO DEL 21/32017) ....................................... 18 INPS: PREMIO DI 800 EURO PER LA NASCITA O L’ADOZIONE DI UN MINORE GU DEL 21-12- 2016. INTEGRAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE N. 39 DEL 27 FEBBRAIO 2017. (CIRCOLARE N. 61 DEL 16/03/2017) ....................................................................................................... 19 INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I CDS AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DL 30 OTTOBRE 1984, N. 726 (L.863/1984). MODALITÀ DI RECUPERO A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE PER L’ANNO 2016. (CIRCOLARE INPS N. 65 DEL 30/03/2017) ............................................................ 19 INPS: CONVENZIONE PER ADESIONE TRA LNPS E - L’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO “EBILTER” (CIRCOLARE 64 DEL 21/3/2017) .......................................................................................... 21 INPS: CHIARIMENTI SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER ASSEGNO DI SOLIDARETA’ – FIS (MESSAGGIO INPS N. 1133 DEL 13/3/2017) ........................................................ 22 INPS: ABROGAZIONE VOUCHER BABYSITTING .................................................................................. 22 INPS: PROCEDURA DI ISCRIZIONE E VARIAZIONE AZIENDA. AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO. OBBLIGHI IN MATERIA DI CENSIMENTO DELLE UNITÀ PRODUTTIVE. (CIRCOLARE N. 56 DEL 08/03/2017) ............................ 23 INPS: FONDO SOLIDARIETA’ PERSONALE DEL CREDITO – CRITERI ACCESSO AL FINANZIAMENTO. (MESSAGGIO 1231 DEL 17/3/2017) ......................................................................... 27 INPS: VOUCHER BABY SITTING RIPRISTINO ....................................................................................... 27 INPS: FONDO SOLIDARIETA’ CREDITO – PRESTAZIONI ORDINARIE – PROROGA LIMITI UTILIZZO RISORSE (MESSAGGIO 1218 DEL 17/3/2017) ...................................................................... 27 INPS: MODELLO UNIEMENS: MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’ELEMENTO FORZA AZIENDALE (MESSAGGIO N 1092 DEL 09/03/2017) .............................................................................. 28 Pagina 2/80
12/06/17 14.44 INPS: CONTRIBUTO ADDIZIONALE CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER LE PRESTAZIONI ORDINARIE E DI SOLIDARIETÀ EROGATE CON PAGAMENTO DIRETTO DAI FONDI DI SOLIDARIETÀ (MESSAGGIO N. 1113 DEL 10/3/2017) ........................................................................... 30 INPS: NUOVE FUNZIONALITÀ PER AGEVOLARE LA GESTIONE DELLE UNITÀ PRODUTTIVE. (MESSAGGIO N. 1444 DEL 31-03-2017) .................................................................................................. 35 AGENZIA ENTRATE: SOPPRESSIONE DELLA CAUSALE CONTRIBUTO “LACC – LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO” (RISOLUZIONE N. 37/E DEL 22/03/2017) .......................................... 38 AGENZIA ENTRATE: POSTICIPO INVIO CU PER ALCUNI TIPI DI REDDITO (COMUNICATO STAMPA 3 MARZO 2017) ......................................................................................................................... 38 AGENZIA ENTRATE: RAVVEDIMENTO OPEROSO: GUIDA ALLE SANZIONI RIDOTTE (RISOLUZIONE N. 36 /E DEL 20/03/2017)................................................................................................ 39 RINNOVO DEL C.C.N.L. ASSICURAZIONI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E ADDETTO ALLA PRODUZIONE ............................................................................................................................................ 51 CCNL GRAFICA ED EDITORIA - AZIENDE INDUSTRIALI ..................................................................... 73 CCNL IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE ............................................................... 73 ISTAT: COEFFICIENTE TFR MESE DI FEBBRAIO 2017 ........................................................................ 80 Pagina 3/80
12/06/17 14.44 SCADENZIARIO APRILE 2017 SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE INPS: INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI (CIRCOLARE N. 40 DEL 28/02/2017 E MESSAGGIO N.1171 DEL 15/03/2017) L’INPS con la circolare n. 40 del 28/02/2017 ha illustrato le modalità operative per poter godere dell’incentivo occupazione giovani. Fermo restando quanto già comunicato nelle precedenti circolari il bonus verrà riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumeranno giovani tra i 16 ed i 29 anni, iscritti preventivamente all’assunzione, al “Programma Iniziativa Occupazione Giovani”, da ora in poi “Garanzia Giovani”. Si potranno profilare a Garanzia Giovani i così detti NEET ovvero i giovani non inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati. Il beneficio verrà riconosciuto per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2017, in maniera particolare potranno beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti lavoratori, con: Pagina 4/80
12/06/17 14.44 Contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in somministrazione); Contratto a tempo determinato con durata pari o superiore a sei mesi (anche in somministrazione); Apprendistato professionalizzante; Soci lavoratori di cooperative. Tutte le altre tipologie di assunzioni restano escluse dall’incentivo. Per i tempi determinati (con contratti con una durata iniziale pari o superiore a sei mesi), potrà essere riconosciuto un incentivo massimo fino a €. 4030.00, mentre per i tempi indeterminati (compreso l’apprendistato professionalizzante), verrà riconosciuto un incentivo massimo pari ad €. 8060,00. Il datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo determinato (superiore a sei mesi) e poi lo trasforma a tempo indeterminato non avrà diritto all’ulteriore incentivo. L’incentivo, per lo stesso lavoratore, può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di interruzione del rapporto stesso, anche se a goderne è stato un datore di lavoro diverso. In deroga al precedente principio, nella ipotesi di proroga di un contratto a tempo determinato (con durata iniziale pari o superiore a sei mesi) è possibile farsi rilasciare una seconda autorizzazione, per lo stesso lavoratore, che concorra al limite massimo di incentivo spettante, ovvero, fino a €. 4030,00. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, i datori di lavoro che svolgono la propria attività su cicli stagionali, possono richiedere l’incentivo massimo riconoscibile (€. 8060,00), per i rapporti di durata pari o superiore a 12 mesi. Infatti per le aziende che svolgono la propria attività su cicli stagionali, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche a termine. Qualora invece il rapporto di apprendistato professionalizzante è di durata inferiore ai dodici mesi l’importo massimo del beneficio deve essere riproporzionato in base alla effettiva durata del periodo formativo. Il periodo di godimento degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria di maternità. In ogni caso l’incentivo dovrà essere usufruito a pena decadenza entro e non oltre il 28 febbraio 2019. L’incentivo è subordinato: - Alla regolarità del DURC; - All’adempimento degli obblighi contributivi; - All’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; - Al rispetto, fermo restando gli obblighi di legge, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali; - Ed al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Si ricorda in ogni caso che l’incentivo in questione è subordinato al rispetto del “de minimis” per gli aiuti di Stato. L’incentivo potrà essere riconosciuto oltre il limite del “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014. L’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva o economica. A tal riguardo si precisa che per i contratti di apprendistato professionalizzante, l’incentivo riguarderà esclusivamente la contribuzione ridotta a carico dei datori di lavoro. Pagina 5/80
12/06/17 14.44 Procedimento di ammissione al beneficio Per poter richiedere le provviste economiche relative all’incentivo, il datore di lavoro, individuato il candidato gìà profilato a Garanzia Giovani prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà inoltrare all’INPS, utilizzando il modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, disponibile all’interno dell’applicazione DiResCo, una istanza preliminare di ammissione all’incentivo. All’interno del modulo verrà richiesto: I dati lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; La regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; L’importo della retribuzione media prevista o effettiva (questo dato andrà calcolato con la massima cura essendo il dato che l’INPS prenderà a riferimento per stanziare la somma dell’incentivo applicabile); L’aliquota contributiva datoriale. a decorrere dal 15 marzo 2017, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, presente sul sito internetwww.inps.it, sono resi disponibili i moduli di istanza on-line “OCC.GIOV.” e “B.SUD” per l’inoltro delle domande preliminari di ammissione ai benefici e la prenotazione delle risorse relative agli incentivi. Le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio dei moduli non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. Tale elaborazione riguarderà sia le istanze cui si applica il criterio speciale di priorità secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione sia le istanze cui si applica il criterio generale di priorità secondo l’ordine cronologico di invio dell’istanza stessa. Pertanto le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 (rispettivamente, primo giorno di decorrenza degli incentivi e giorno anteriore al rilascio dei modulo) dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017. Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Successivamente al 30 marzo 2017 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà, tuttavia, effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Pagina 6/80
12/06/17 14.44 Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata, a seguito dell’elaborazione da parte dell’Istituto, venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta. L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio. Il datore di lavoro la cui istanza di conferma verrà accolta riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza – della misura massima complessiva dell’incentivo spettante, incrementata, al fine di gestire eventuali aumenti della retribuzione nel corso del rapporto agevolato, del 5%. L’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli) a partire dal mese di competenza aprile 2017. Per il giovane registrato a “Garanzia Giovani”, per il quale non sia stata attribuita la classe di profilazione, l’INPS sospenderà l’iter di definizione dell’incentivo, rigettando l’istanza. In ogni caso anche se rigettata l’istanza rimarrà “attiva” per i successivi 30 giorni. Se in questo arco temporale dovesse avvenire la profilazione, la stessa verrà automaticamente accolta. Decorso invece l’arco temporale di trenta giorni, l’istanza perderà efficacia e si dovrà provvedere a presentare una nuova istanza. Nel caso in cui il termine dei dieci giorni non dovesse essere osservato, il datore di lavoro dovrà provvedere a ripercorrere l’intero iter per l’invio di una nuova istanza. L’incentivo non viene riconosciuto se vi è una discordanza tra i dati comunicati con UNILAV/Unisomm, ed i moduli INPS per la richiesta dell’incentivo. La circolare dell’INPS pone l’accento su alcuni dati che non devono mai discordare tra UNILAV ed istanza all’INPS e sono: il codice fiscale del datore di lavoro (che deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi dell’INPS); la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici; il codice fiscale del lavoratore. Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno –, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto massimo già autorizzato. Pagina 7/80
12/06/17 14.44 Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, l’onere di riparametrare l’incentivo spettante e di fruire dell’importo ridotto, sarà a carico del datore di lavoro. L’incentivo sarà autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico, non verranno elaborate entro il giorno successivo, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. Se l’istanza verrà accolta, il datore di lavoro riceverà comunicazione all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza, dove verrà anche indicato la misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in quote mensili durante il rapporto di lavoro, per i lavoratori assunti con contratto a termine o apprendistato professionalizzante, ed in 12 quote mensili per i contratti a tempo indeterminato, fermo restando la permanenza del rapporto di lavoro. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione . In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di , , elemento i seguenti elementi: nell’elemento dovrà essere inserito il valore “OCGI” avente il significato di “Incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis)”. nell’elemento dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); nell’elemento dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell’elemento dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: Pagina 8/80
12/06/17 14.44 con il codice “L466” avente il significato di “conguaglio incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”); con il codice “L467” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro 335,83 nel caso di rapporti a tempo determinato o di euro 671,66 per i rapporti a tempo indeterminato, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile. L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di , , i seguenti elementi: , con l’indicazione del codice causale “L706” avente il significato di “conguaglio residuo incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”); , con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di , , , i seguenti elementi: nell’elemento dovrà essere inserito il codice causale “M314” avente il significato di “Restituzione incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”); nell’elemento , dovrà essere indicato l’importo da restituire. Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione . In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di , , elemento i seguenti elementi: nell’elemento dovrà essere inserito il valore “D394” avente il significato di “Incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”); nell’elemento dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); Pagina 9/80
12/06/17 14.44 nell’elemento dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell’elemento dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: con il codice “L468” avente il significato di “conguaglioincentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”); con il codice “L469” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro 335,83 nel caso di rapporti a tempo determinato o di euro 671,66 per i rapporti a tempo indeterminato, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile. L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di , , i seguenti elementi: , con l’indicazione del codice causale “L708” avente il significato di “conguaglio residuo incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”); , con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di , , , i seguenti elementi: nell’elemento dovrà essere inserito il codice causale “M315” avente il significato di “Restituzione incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”); nell’elemento , dovrà essere indicato l’importo da restituire. I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Pagina 10/80
12/06/17 14.44 Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già fruendo dell’incentivo, ad un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di fattibilità dell’operazione effettuata da parte della Sede competente (la quale terrà nota dell’eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura Iscrizione e variazione azienda) all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve: indicare il lavoratore in questione, nell’elemento , con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”); valorizzare contemporaneamente l’elemento con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico. Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento , con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento . Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG. A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2017. A tal fine sono istituiti i seguenti nuovi Codici di Autorizzazione (CA): “G1” avente il significato di: “Incentivo Occupazione Giovani – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016 – per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (OTI) e rapporti di apprendistato professionalizzante”; “G2” avente il significato di: “Incentivo Occupazione Giovani – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016 – per le assunzioni a tempo determinato (OTD) con una durata minima di sei mesi”. Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di conferma, in considerazione del tipo di rapporto di lavoro istaurato (rapporto a tempo determinato, a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante). Pagina 11/80
12/06/17 14.44 I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA (G1 o G2) consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole. Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni. Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare: per il Tipo Retribuzione, il valore Y; nel campo CODAGIO il C.A., a seconda del rapporto di lavoro istaurato, G1 o G2; nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante. Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2017, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte. La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo. La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare INPS n. 46/2011) e, pertanto, l’eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d’errore. L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all’incentivo dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo “Note”, che si tratta di “Incentivo Occupazione Giovani ex decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016 “. INPS: INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD. ISTRUZIONI OPERATIVE (CIRCOLARE N.41 DEL 01/03/2017) L’Inps con circolare 41 del 1/3/2017 disciplina le istruzioni operative per usufruire dell’incentivo previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n.367 del 16/11/2016. Requisiti Soggettivi L’incentivo spetta per le assunzioni di giovani disoccupati tra i 16 e 24 anni. Per i lavoratori con almeno di 25 anni l’incentivo spetta se oltre ad essere disoccupati, siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Pagina 12/80
12/06/17 14.44 Con eccezione delle trasformazioni di rapporti a termine, il lavoratore non dovrà aver avuto nei sei mesi precedenti all’assunzione agevolata un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro o società ad esso collegate o controllate. Rapporti incentivati L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate tra il 1/1/2017 e il 31/12/17. Sono incentivabili: Le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione. Le trasformazioni di un precedente rapporto a termine. I rapporti di apprendistato professionalizzante. i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro L’agevolazione non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi: contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; contratto di lavoro domestico; contratto di lavoro intermittente; prestazioni di lavoro accessorio. In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Ambito Territoriale di applicazione Per poter fruire dell’incentivo, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. In caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. Nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o viceversa, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza. Misura dell’incentivo L’incentivo comporta un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione dei premi dovuti all’Inail. L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione nella misura massima di 8060 euro annui. Pagina 13/80
12/06/17 14.44 Nel caso di rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00. Per i contratti di apprendistato professionalizzante, stipulati dai datori di lavoro che svolgono la propria attività su cicli stagionali si precisa che il bonus massimo riconoscibile corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a dodici mesi. Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a dodici mesi, l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Condizioni di spettanza dell’incentivo L’incentivo è subordinato: Alla regolarità del DURC; All’adempimento degli obblighi contributivi; All’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; Al rispetto, fermo restando gli obblighi di legge, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali; Ed al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsi dal Decreto Legislativo 150/2015. Si ricorda in ogni caso che l’incentivo in questione è subordinato al rispetto del “de minimis” per gli aiuti di stato, in alternativa è possibile fruirlo oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazione netto. L’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva o economica. Presentazione domanda di ammissione all’incentivo. Il datore di lavoro dovrà presentare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo all’ inps avvalendosi del modulo di istanza on line “B SUD”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. -, indicando: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale. Pagina 14/80
12/06/17 14.44 Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare. Generalmente l’INPS, entro il giorno successivo alla presentazione dell’istanza, effettuerà le dovute verifiche con l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), calcolerà l’importo dell’incentivo, verificherà la disponibilità delle risorse stanziate, informerà esclusivamente in modalità telematica all’interno dello stesso modulo la misura dell’incentivo. In caso di carenza di fondi, l’istanza di prenotazione rimarrà valida per 30 giorni, mantenendo la priorità acquisita alla data della richiesta. Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro dieci giorni di calendario dalla medesima data di accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro dovrà comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda. L’incentivo non viene riconosciuto se vi è una discordanza tra i dati comunicati con UNILAV/Unisomm, ed i moduli INPS per la richiesta dell’incentivo. La circolare dell’INPS pone l’accento su alcuni dati che non devono mai discordare tra UNILAV ed istanza all’INPS e sono: il codice fiscale del datore di lavoro (che deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi dell’INPS); la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici; il codice fiscale del lavoratore Le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico, non verranno elaborate entro il giorno successivo, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. In maniera specifica per le stanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il giorno antecedente al rilascio del modulo telematico, pervenute all’istituto nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Mentre le istanze relative ad assunzioni effettuate da giorno di rilascio del modulo telematico, verranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, l’istanza risulterà in stato “Aperta” e sarà possibile, da parte dell’interessato, annullarla. Nel caso in cui invece l’interessato volesse modificare l’istanza, dovrà prima annullarla per poi inoltrarne una nuova. In caso di accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro riceverà comunicazione all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza dove verrà anche indicato la misura massima complessiva dell’incentivo Pagina 15/80
12/06/17 14.44 spettante che dovrà essere fruito in 12 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e le specifiche già illustrate in relazione ai rapporti di apprendistato professionalizzante. Recupero in Uniemens I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti “de minimis”, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione . In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di , , elemento i seguenti elementi: nell’elemento dovrà essere inserito il valore “BSUD” avente il significato di “Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis)”. nell’elemento dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); nell’elemento dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell’elemento dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: con il codice “L462” avente il significato di “conguaglio incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”; con il codice “L463” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”. Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile. L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di , , i seguenti elementi: , con l’indicazione del codice causale “L704” avente il significato di “conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”; , con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. Pagina 16/80
12/06/17 14.44 Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di , , , i seguenti elementi: nell’elemento dovrà essere inserito il codice causale “M312” avente il significato di “Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”; nell’elemento , dovrà essere indicato l’importo da restituire. Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de minimis” e che rispettino il requisito dell’incremento occupazionale netto, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione . In particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di , , elemento i seguenti elementi: nell’elemento dovrà essere inserito il valore “D367” avente il significato di “Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; nell’elemento dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); nell’elemento dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; nell’elemento dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e maggio 2017. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: con il codice “L464” avente il significato di “conguaglio incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; con il codice “L465” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo 2017 incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”. Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi, fermo restando il rispetto della soglia massima di incentivo massimo annuale fruibile. L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di , , i seguenti elementi: , con l’indicazione del codice causale “L705” avente il significato di “conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; Pagina 17/80
12/06/17 14.44 , con l’indicazione dell’importo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di , , , i seguenti elementi: nell’elemento dovrà essere inserito il codice causale “M313” avente il significato di “Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”; nell’elemento , dovrà essere indicato l’importo da restituire. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, ad un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di fattibilità dell’operazione effettuata da parte della Sede competente (la quale terrà nota dell’eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura Iscrizione e variazione azienda), all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante deve: indicare il lavoratore in questione, nell’elemento , con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”); valorizzare contemporaneamente l’elemento con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico. Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento , con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento . CHIARIMENTI IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO (MINISTERO DEL LAVORO COMUNICATO STAMPA DEL 2/3/2017; INPS MESSAGGIO DEL 21/32017) Il Ministero del Lavoro con comunicato stampa del 21/3/2017 ha chiarito che l’utilizzo dei buoni lavoro nel periodo transitorio fino al 31/12/2017 dovrà seguire le prassi e le disposizioni finora concordate (comunicazione preventiva all’ispettorato nazionale del lavoro), nonostante l’espressa abrogazione da parte del Decreto Legge 25/2017. L’inps ha inoltre pubblicato sul proprio sito la notizia relativa al ripristino delle funzionalità telematiche per l’attivazione, il rimborso e la riscossione dei buoni lavoro acquistati entro il 17 marzo 2017 compreso. Pagina 18/80
12/06/17 14.44 INPS: PREMIO DI 800 EURO PER LA NASCITA O L’ADOZIONE DI UN MINORE GU DEL 21-12-2016. INTEGRAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE N. 39 DEL 27 FEBBRAIO 2017. (CIRCOLARE N. 61 DEL 16/03/2017) Con riferimento alla circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati: 1. Requisiti generali Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125): residenza in Italia; cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007; per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016). 2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del 7° mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I CDS AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL DL 30 OTTOBRE 1984, N. 726 (L.863/1984). MODALITÀ DI RECUPERO A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE PER L’ANNO 2016. (CIRCOLARE INPS N. 65 DEL 30/03/2017) Con la presente circolare l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art.6, del D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2016. Decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, pubblicato il 15/09/2015 Pagina 19/80
12/06/17 14.44 Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 17981/2015, sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva ex art. 6 del Dl 510/96 e successive modificazioni, in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 del DL n. 726/84, a valere sulle risorse finanziarie stanziate a partire dall’anno 2016. Ad esito degli accertamenti condotti allo scopo di favorire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalle vigenti normative, si illustrano le istruzioni per la fruizione dei medesimi sgravi connessi al finanziamento del 2016. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2016. Con la circolare n. 25 del 12.10.2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal DI n. 17981/2015. Sulla base delle stime operate dall’Istituto, il Ministero, ha adottato, entro i limiti delle disponibilità stanziate per il 2016, i relativi decreti di ammissione al beneficio nei confronti delle aziende indicate in allegato*. Di seguito si forniscono le istruzioni per il conguaglio del predetto sgravio contributivo. Adempimenti delle Sedi. La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato. La Sede competente accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione " 1W " che assume il più ampio significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del DI 14 settembre 2015, n. 17981". Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di compilazione del flusso - Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2016. Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (all. 2), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di , , i seguenti elementi: nell’elemento inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L988”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016”; nell’elemento , indicheranno il relativo importo. In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare. Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti. Pagina 20/80
12/06/17 14.44 INPS: CONVENZIONE PER ADESIONE TRA LNPS E - L’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO “EBILTER” (CIRCOLARE 64 DEL 21/3/2017) In data 21 dicembre 2016 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale del Terziario “EBILTER”, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. Di seguito, i punti salienti. 1. EBILTER affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento dell’Ente Bilaterale di cui al CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Riferimento per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto in data 28 maggio 2014 tra, per la parte datoriale, FEDERIMPRESEITALIA, la CONF.COINAR e, per la parte sindacale, il Sindacato Indipendente Agenzia di Controllo e Vigilanza Agroalimentare “Confsal-SIA. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “EBLE” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di EBILTER. 2. I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento dell’Ente Bilaterale, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “EBLE” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione: - nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente; - nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda; - nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata. 3. EBILTER provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle previste dalla convenzione per adesione. 4. Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di EBILTER. 5. E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi e verso chicchessia. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra EBILTER e i datori di lavoro interessati. 6. EBILTER dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato fissato per l’anno 2017 con la determinazione presidenziale n.55 del 14 febbraio 2017, ed è pari a euro 0,22, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,17 IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72 per l’attività effettuata dall’Istituto. E’, altresì, dovuto all’Istituto il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento. 7. Il pagamento delle somme dovute da EBILTER avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione. I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento. 8. La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di EBILTER dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima Pagina 21/80
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