UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE

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UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE
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                                                                                                             2016
                                                                                                         2/3 MAGGIO-dicembre

                                       Simulatore di Pensione
                                                                Unioni civili e Previdenza
                                                         profeSsIonale
                                                         Nuova polizza
UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE
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UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE
2-3/2016        MAGGIO–DICEMBRE
2-3/2016
(maggio-dicembre)

                                                                                                                                                                      SOMMARIO
Comitato di Redazione                           EDITORIALE
“La Previdenza Forense”
                                                98    Insieme per un futuro migliore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Nunzio Luciano
Presidente:
Avv. Nunzio Luciano                                                                                                                                                   97
                                                PREVIDENZA
Direttore Onorario:
Avv. Dario Donella
                                                99    L’attuazione dei principi costituzionali in materia
                                                      di diritti sociali “al tempo del Jobs Act”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Maurizio Cinelli
Direttore Responsabile:                         105   Unioni civili e riflessi previdenziali  .  .  .  .  . di Ida Grimaldi e Salvatore Spano
Avv. Leonardo Carbone
                                                110   La “sicura” e “redditizia” pensione forense  .  .  .  . di Giuseppe Antonio Madeo
Consiglieri di rappresentanza:
                                                114   Riforma della professione e incompatibilità:
Avv. Giuseppe La Rosa Monaco
                                                      il socio di società in nome collettivo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Marcello Bella
Avv. Immacolata Troianiello
                                                117   I dati statistici dell'Avvocatura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  di Giovanna Biancofiore
Componenti:
Avv. Manuela Bacci
                                                123   Il nuovo “Portale dell’Assistenza” .  . di Giulio Pignatiello e Vittorio Colabianchi
Avv. Divinangelo D’Alesio                       128   Il simulatore di calcolo on line della pensione .  .  .  .  .  .  .  .  . di Michele Proietti
Avv. Michelina Grillo
Avv. Ida Grimaldi				                           131   Maggiorazione per i contributi versati
Avv. Dario Lolli                                      dai pensionati di vecchiaia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Angelo Strano
Avv. Domenico Monterisi
Avv. Beniamino Palamone                         132   2017, la mia pensione: cosa cambia? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  di Paola Ilarioni
Avv. Ubaldo Perfetti
Avv. Valeriano Vasarri                          135   I nuovi Vertici della Cassa Forense .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Marcello Bella

Direzione e Redazione:
Via Ennio Quirino Visconti, 8                   AVVOCATURA
00193 Roma                                      136   Strumenti alternativi al ricorso giudiziale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  di Francesca Sorbi
tel. 06/36205665 fax 06/36212901
                                                139   Accreditamento di eventi formativi:
Editore:                                              procedure e problematiche .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .di Barbara Masserelli
Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense
                                                145   La deontologia in un mercato
                                                      che cambia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  di Federica Casanova Fuga e Giorgio Azzalini
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma                                      151   Si modifica la polizza professionale
                                                      per gli Avvocati .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Immacolata Troianiello
Segreteria del Comitato
di Redazione:                                   156   Storia del Congresso Nazionale Forense,
Sig.ra Luisella De Angelis                            passando per Oua e arrivando a OCF  .  di Antonino Ciavola e Antonella Matricardi
tel. 06 36205912                                170   Da OUA a OCF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Sergio Paparo
Registrazione del Tribunale di Roma             172   Il Grande Romanzo della Giustizia (ovvero del libro
18.4.1978 n. 17230                                    “La borsa di Miss Flite”, di Bruno Cavallone)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  di Remo Danovi
Tiratura 200.000 copie
ISSN 1827-7373                                  177   L’avvocato tecnologico e i processi telematici:
                                                      il PAT obbligatorio dal 1 gennaio 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  di Maurizio Reale
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Emme Erre Service
Di Ruggero Michelon                             RECENSIONI
Via G. Belzoni, 91 35121 Padova                 182   AA.VV., Unioni civili  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Leonardo Carbone
C. F. Mchrgr44e04e098u
P.I. 04705090282                                183   Maurizio Cinelli: Diritto della Previdenza Sociale  .  .  .  . di Leonardo Carbone
                                                184   Aldo De Matteis: Infortuni sul lavoro
Stampa Mediagraf Spa Ind. Grafica
                                                      e malattie professionali  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Leonardo Carbone
Viale Navigazione Interna, 89
35027 Noventa Padovana (PD)
Numero chiuso in redazione il 17 gennaio 2017   GIURISPRUDENZA
Finito di stampare il mese di gennaio 2017
                                                185   Avvocato – Indennità di maternità
                                                      – Padre biologico libero Professionista .  .  .  .di Marcello Bella e Sabrina Salvati
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Aut. GIPA/C/PD/i7/2012                          INDICE ANNUALE
In copertina:                                   188   Indice annuale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . di Leonardo Carbone
Castel del Monte ad Andria (Puglia)
UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE
LA PREVIDENZA FORENSE

                                                      Insieme per un
                                                      futuro migliore
EDITORIALE

                                                      di Nunzio Luciano

    98       Da pochi giorni si è chiuso il 2016 .                         informatica del nostro ente ed un progetto per dare ri-
             Un anno di grande difficoltà per il paese .                   sposte più rapide ai colleghi con la realizzazione di un
             Un anno di grande difficoltà per l’avvocatura italiana.       call center al passo con i tempi .
             Il calo dei redditi, l’elevato numero dei colleghi , i mar-   Ci attende anche un progetto sulla comunicazione che
             gini sempre più ristretti per trovare spazi di mercato        avrà un ampio eco nei numerossimi convegni che sa-
             tradizionali, ci hanno indotto a comprendere che anda-        ranno realizzati sul territorio, per diffondere sempre
             va cambiato il paradigma del nostro Ente.                     più la cultura previdenziale e le opportunità di un si-
             Un Ente che deve guardare sempre più al presente per          stema previdenziale – assistenziale che deve necessaria-
             assicurare un futuro migliore.                                mente essere in grado di intercettare quelle esigenze di
             Cosi insieme gli ottanta delegati , pur nelle differenze      cambiamento richieste dalla base.
             dei territori che rappresentano, hanno deciso di cam-         ll nostro sito e la Web Tv , costituiranno sempre più
             biare il paradigma e la mission di Cassa Forense.             i punti di riferimento per gli iscritti, così non possia-
             Concentrasi sempre più su misure di Welfare Attivo,           mo più sottovalutare la necessità di sbarcare con una
             che consentano agli iscritti di avere aiuti nel campo         comunicazione innovativa istituzionale sui social , per
             professionale, sanitario, familiare.                          evitare che la demagogia e soprattutto la disinformazio-
             Un nuovo regolamento dell’assistenza creato sulle indi-       ne alimentino proteste sterili ed inutili.
             cazioni provenienti direttamente da una platea selezio-       La valorizzazione dell’ AdEPP , che raggruppa tulle le
             nata di iscritti che mira a rispondere alle loro istanza.     casse previdenziali dei liberi professionisti, dovrà co-
             Con un lavoro intenso sono stati predisposti, in tempi        stituire quel volano per realizzare il progetto sinergico
             rapidi, oltre 10 bandi, che offrono u varie opportunità,      denominato WISE, che ci consente di essere uniti e più
             tra questi : 1) rimborso di nuovi strumenti informatici       efficaci nelle misure da adottare nel Welfare, negli Inve-
             ; 2) provvidenze a sostegno della genitorialità; 3) ero-      stimenti , nei Servizi , e in Europa.
             gazioni per iscritti con figli in asili nidi e a primo anno   Un progetto che fa leva sui numeri di oltre 1.500.000
             di scuola materna; 4) borse di studio per l’acquisto          iscritti e che vuole valorizzare il ruolo delle libere pro-
             del titolo di specialista ; 5) borse di studio per figli di   fessioni nel sistema paese.
             iscritti ; 6) erogazione di contributi per progetti tesi a    Non meno trascurabile sarà il ruolo che Cassa Forense
             favorire lo sviluppo economico dell’avvocatura; 7) ero-       potrà svolgere nei confronti delle varie componenti
             gazione di contributi per spese di ospitalità in case di      dell’avvocatura.
             riposo o istituti di ricovero per anziani , malati cronici    Un ruolo teso a valorizzare i motivi di unità e coesione,
             o lungo degenti.                                              nell’ineludibile necessità che l’unione fa la forza.
             Alcune di queste misure tese sempre più a coinvolge-          Obiettivo primario, che proveremo a realizzare in un
             re il mondo ordinistico, le associazioni, i comitati pari     gioco di squadra , che dimostrerà sempre di più che
             opportunità, nella ricerca di progetti finanziabili che       l’’unità e la sua carta vincente, è quello di trasformare
             possono essere molto utili all’avvocatura.                    Cassa Forense in Casa Forense, consapevoli che la so-
             La risposta degli iscritti significativa con circa 10,000     lidarietà del nostro sistema potrà di essere di grande
             domande.                                                      aiuto soprattutto a quella parte, molto importante, dell’
             A latere , ma non meno importanti, l’approvazione di          avvocatura che vive un momento di grande difficoltà.
             un progetto per finanziare il microcredito, ma anche a        ■
             coprire il rischio di quei colleghi non autosufficienti con
             la sottoscrizione di una polizza “ Long Term Care “ .

             Nel primi mesi del 2017 si attenderanno finalmente
             gli sviluppi della gara tesa a dare una banca giuridica
             all’avvocatura. Un 2017 all’insegna di una rivoluzione
UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE
2-3/2016    MAGGIO–DICEMBRE

                                        L’attuazione dei principi
                                        costituzionali in materia di diritti

                                                                                                                                PREVIDENZA
                                        sociali “al tempo del Jobs Act”
                                        di Maurizio Cinelli

1. Alcune considerazioni di carattere generale per “inqua-       tanto per fare alcuni esempi. Ancora maggiore valen-           99
drare” il tema.                                                  za, tuttavia, rivestono, a ben considerare, le sentenze
Prima di affrontare il delicato tema sul quale mi è stato        pronunciate (sebbene meno frequentemente), relativa-
chiesto di intervenire, ritengo opportuno premettere al-         mente al parametro rappresentato dall’art. 38 Cost.
cune considerazioni di carattere generale.                       Il riferimento al diritto costituzionale “vivente” con-
La prima. Non ritengo che il complesso normativo che             sente anche – molto pragmaticamente – il vantaggio di
va sotto il nome di Jobs act si caratterizzi per un deter-       sottrarsi ad alcune ardue questioni logiche, che il tema
minato, specifico orientamento in materia di applica-            della presente riflessione, a rigore, in sé imporrebbe di
zione-interpretazione dei principi costituzionali.               affrontare: in primis, quella della distinzione, all’interno
Si può affermare, infatti, che, al proposito, il Jobs act        dello stesso dettato costituzionale, tra “principi” veri e
si collochi nello stesso solco degli interventi legislativi      propri, da un lato, e “regole”, dall’altro lato; i primi,
che hanno caratterizzato il più recente periodo storico.         suscettibili, in sé, di bilanciamento con altri principi
Ciò non significa che dall’articolato corpus del Jobs act        (e, quindi, in qualche modo derogabili), le seconde,
non emergano aspetti meritevoli di considerazione an-            viceversa, inderogabili (se non per espressa previsione
che da tale angolo prospettico; e su essi, infatti, mi sof-      legislativa).
fermerò tra poco. E’ chiaro, però che si tratta di espres-       La terza e ultima considerazione attiene a profilo più
sioni riconducibili ad un trend che ha caratterizzato            propriamente “valutativo”: quello del rapporto dialetti-
quanto, nella specifica materia, ha formato oggetto non          co tra la giurisprudenza costituzionale e gli organi sta-
solo degli interventi del governo “tecnico” presieduto           tali responsabili della formazione delle leggi.
da Monti, ma, in buona parte, anche degli interventi             Tale rapporto dialettico è, in sé, “naturale”, perché
legislativi immediatamente precedenti a quell’esperien-          espressione della funzione stessa della Corte. Ma esso
za di governo.                                                   è anche un rapporto “mutevole”, che, infatti, ha cono-
Si tratta, semmai, di prendere contezza di ragioni e im-         sciuto nel tempo, e conosce, periodi di variabili vivacità
plicazioni di quel trend.                                        e tensioni.
Seconda considerazione. Piuttosto che prendere im-               Invero, come ben sappiamo, non sono stati rari i casi
mediato a riferimento quanto, in tema di previdenza e            in cui il ruolo di salvaguardia della coerenza interna
assistenza, risulta dalle formule consacrate dalla Carta         del sistema, proprio della Corte costituzionale, ha fat-
costituzionale, ritengo più produttivo prendere diretta-         to sì che le relative pronunce si ponessero in contrap-
mente a riferimento il diritto costituzionale “vivente”:         posizione a specifiche scelte del legislatore ordinario,
quello, cioè, incarnato dalla giurisprudenza costituzio-         talvolta contribuendo a dirottarle. Così come sono
nale, da considerare, quindi, nella sua veste di “fonte”.        (e sono state) frequenti, per converso, pronunce del-
Non c’è bisogno di sottolineare il ruolo propulsivo              la Corte strettamente solidali con le scelte “rigoriste”
di detta giurisprudenza nell’evoluzione del sistema              adottate dal legislatore, specie a partire dalla fine dello
di welfare. Per i casi che si richiamano al principio di         scorso secolo (v., ad esempio, per quanto riguarda la
eguaglianza (e sono i più numerosi), la giurisprudenza           materia che qui interessa, le sentenze n. 455/1990, n.
costituzionale, come è noto, attraverso sentenze c.d.            2/1994, n. 390/1995), man mano che si sono imposte,
“additive” ha contribuito all’ampliamento dello stesso           con sempre maggiore evidenza e urgenza, le esigenze di
ambito soggettivo di applicazione delle assicurazioni            contenimento della spesa pubblica: e ciò specie nell’ot-
sociali, rispetto a quanto legislativamente previsto: dal-       tica del nuovo testo dell’art. 81 Cost. Una vicenda assai
la progressiva estensione della tutela antinfortunistica         articolata e complessa, le cui ragioni meriterebbero di
a ulteriori categorie di soggetti, alla tutela dei lavorato-     essere indagate ed esplicitate, ma sulla quale, eviden-
ri italiani all’estero, alla tutela assicurativa dei religiosi   temente, nella presente occasione non sarà possibile
o di chi lavora alle dipendenze di soggetto tenuto nei           soffermarsi.
suoi confronti alla somministrazione degli alimenti,             Di recente, comunque – e questo va necessariamente
UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE
LA PREVIDENZA FORENSE
             L’attuazione dei principi costituzionali in materia
             di diritti sociali “al tempo del Jobs Act”
PREVIDENZA

100          registrato –, quel rapporto dialettico risulta caratteriz-          delle prestazioni (cioè, del quantum della protezione),
             zarsi per asprezze inedite e, dunque, tanto più clamoro-            della solidarietà intergenerazionale.
             se. È quanto si può osservare, in particolare, tanto per
             fare un accenno, a proposito di due recenti sentenze,               2. Il processo di precarizzazione dell’esigibilità dei diritti sociali
             che, da questo punto di vista, possono essere giudicate             Volendo sintetizzare al massimo i termini della questio-
             emblematiche: la n. 70/2015 sulla perequazione auto-                ne della esigibilità dei diritti sociali e dei suoi svolgi-
             matica delle pensioni e la n. 174/2016 sul trattamento              menti, si può affermare che, di fatto, i vincoli di bi-
             di reversibilità riferito ai matrimoni anagraficamente              lancio costituzionalmente imposti – specie dopo la
             squilibrati (sentenze che qui debbo dare per note).                 riformulazione dell’art. 81 Cost. – e la crisi economica
             È come se la Corte, da ultimo, nell’ambito degli input              di questi ultimi anni hanno concorso a dare nuovo ali-
             di varia provenienza e intensità che spingono nella di-             mento ad una concezione risalente, ma che sembrava
             rezione di contenimento drastico della spesa pubblica,              definitivamente superata: precisamente, la concezione
             avvertisse – in alcune occasioni, con ancora maggior                secondo la quale i diritti sociali non sarebbero pie-
             cogenza – la responsabilità di rappresentare ormai l’ul-            namente e direttamente esigibili, bensì sarebbero (v.
             timo baluardo a difesa dei valori e dei criteri di legitti-         già Corte cost. n. 445/1990) “diritti finanziariamente
             mazione dell’azione dello Stato, basati sul bilanciamen-            condizionati”2. Con l’effetto materiale di indebolire, in
             to tra il tradizionale principio di libertà e quelli dell’e-        concreto, la consistenza di quei diritti; orientare sem-
             guaglianza e della solidarietà, dei quali gli artt. 2 e 3           pre più le tutele sociali verso la monetizzazione del
             Cost. rappresentano l’architrave.                                   bisogno; indurre divaricazione delle tutele rispetto al
             E, se vogliamo, un ultimo, decisivo baluardo non sol-               canone dell’eguaglianza.
             tanto sul fronte della legislazione nazionale, sempre               In altre parole, ponendo limiti all’esigibilità di quei di-
             più sensibile al prevalere delle ragioni dell’economia,             ritti, ne risulta coinvolta anche la relativa “effettività”.
             ma anche – ed è questo che appare essere l’aspetto più              E, in effetti, una delle manifestazioni concrete di
             delicato dell’attuale momento – nei confronti di quello             tale fenomeno involutivo può essere giudicato
             che può considerarsi l’“antagonista” diretto della Co-              l’“affievolimento” in progress, dal quale, nei fatti, i diritti
             stituzione nazionale: quella Costituzione in senso ma-              sociali risultano attualmente coinvolti3.
             teriale, disegnata dai Trattati istitutivi dell’Unione eu-          Vero è, infatti, che il recente legislatore, condizionato
             ropea, che ha come propria stella polare la libertà (di             dalla limitatezza delle risorse finanziarie e, comunque,
             iniziativa economica), a preferenza dell’uguaglianza, la            dei suindicati vincoli, sempre più frequentemente e
             quale, viceversa, incontestabilmente costituisce il faro            diffusamente – dal settore delle pensioni di anzianità
             della nostra Carta fondamentale.                                    alla previdenza dei professionisti (l. n. 247/2007); dal-
             Fatte tali premesse, che mi sembravano doverose, per                le prestazioni dei fondi bilaterali di solidarietà (art. 3,
             non debordare dai limiti di tempo imposti dall’occasio-             comma 30, l. n. 92/2012) ai trattamenti privilegiati per
             ne mi limiterò a considerare soltanto alcuni snodi nei              i lavori usuranti (art. 3, d.lgs. n. 67/2011); dai tratta-
             quali, con maggior immediatezza, può cogliersi l’aspet-
             to che qui interessa: cioè il “modo” con il quale il Jobs
             act si raccorda con i principi costituzionali1; precisa-            2
                                                                                   Per una recente analisi di tali aspetti, cfr. C. Salazar, La
             mente, gli snodi che attengono alle questioni, rispetti-
                                                                                 Costituzione, i diritti fondamentali, la crisi: “qualcosa di nuovo,
             vamente, della esigibilità dei diritti, della adeguatezza
                                                                                 anzi di antico”?, in Lavoro e diritti sociali nell’Unione europea,
                                                                                 a cura di B. Caruso e G. Fontana, Bologna, 2015, pp. 95 ss.
                                                                                 3
                                                                                   Sviluppo qui alcune riflessioni già avviate in una precedente
             1
               Per alcune considerazioni già svolte al proposito in un           occasione: cfr. M. Cinelli, Jobs act e dintorni. Appunti sulle
             precedente scritto: v. M. Cinelli, L'“effettività” delle tutele     metamorfosi in progress nel sistema delle tutele sociali, in Riv.
             sociali tra utopia e prassi, in Riv. dir. sic. soc., 2016, p. 21.   dir. sic. soc., 2015, p. 285.
UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE
2-3/2016    MAGGIO–DICEMBRE

                                                                                                                                   PREVIDENZA
menti per gli esodati ai fondi pensione (art. 10, comma         zioni di invalidità civile o di prestazioni di invalidità          101
2, l. n. 99/2013) – si mostra propenso a condizionare           dell’assicurazione obbligatoria. Si tratta di una dispo-
la possibilità di riconoscimento delle prestazioni socia-       sizione che, sebbene ritenuta legittima dalla sentenza
li di legge non più sulla base di un criterio selettivo         n. 243/2014 della Corte costituzionale, è innegabile
astratto, predeterminato e valido per tutta la platea dei       espressione di una scelta legislativa diretta a rendere
potenziali destinatari, come da tradizione: cioè, subor-        più difficoltoso (pur di “contenere” la lievitazione del
dinando quella possibilità alla ricorrenza, a seconda dei       contenzioso) il percorso della tutela giudiziaria degli
casi, di predeterminati requisiti amministrativi, contri-       interessi di chi si trovi in condizione di dover richie-
butivi, anagrafici, biologici, reddituali. Esso, piuttosto,     dere una delle più basilari forme di protezione sociale:
tende a condizionare quel riconoscimento ad un dato             quella per l’invalidità, appunto.
prettamente quantitativo: di volta in volta, un limite
numerico prefissato delle prestazioni economiche ero-           3. Il problema dell’“adeguatezza”: equilibri di bilancio e in-
gabili, e, quindi dei soggetti potenziali beneficiari; un       terventi sul quantum dei diritti sociali
predeterminato, insuperabile plafond finanziario, riser-        Si deve ammettere che, sul piano del quantum delle
vato all’alimentazione delle prestazioni considerate; un        prestazioni previdenziali e assistenziali, è già la formu-
limite temporale, superato il quale le stesse tutele ac-        lazione dell’art. 38 Cost. (se ben si considera), a deter-
cordate divengono “eventuali”.                                  minare alcuni aspetti problematici, prima ancora dei
È tale il trend che caratterizza, in particolare (per tor-      condizionamenti posti dall’art. 81 Cost., nella sua nuo-
nare all’oggetto della presente analisi), lo “spezzone”         va formulazione4.
del Jobs act dedicato alla disoccupazione per quanto            Per dirla molto brevemente: se l’obiettivo del fonda-
riguarda, specificamente, l’indennità per i collaboratori       mentale principio di cui all’art. 3, comma 2 Cost. – al
autonomi disoccupati (art. 15, d.lgs. n. 22/2015), fi-          quale, ovviamente, anche l’art. 38 si raccorda – è garan-
nanziata (e, dunque, garantita) soltanto anno per anno.         tire la dignità e il pieno sviluppo della persona umana,
Ma è anche questo il trend che appare caratterizzare in         appare lecito chiedersi se, nella prospettiva di detto
più punti (ad esempio, per quanto riguarda le possibi-          obiettivo, il criterio da assumere a ideale riferimento
lità di accesso al c.d. part time “in uscita”, riconosciute     sia quello della “sufficienza” delle prestazioni, di cui al
ai lavoratori prossimi al pensionamento) la legge di sta-       comma 1 del suddetto art. 38 (valido per tutti i cittadi-
bilità 2016.                                                    ni non abbienti), oppure quello dell’“adeguatezza”, di
Altro emblematico tipo di analogo approccio ai diritti          cui al successivo comma 2 (valido per i soli lavoratori
in riferimento è ravvisabile nelle più recenti politiche        in stato di bisogno).
legislative di “deflazionamento delle liti”. E ciò special-     Poiché è da escludere che vi possa essere discrepanza
mente nei casi in cui quelle politiche si concretizzano         tra la tutela dei cittadini e la tutela dei lavoratori, quan-
in interventi portati, direttamente o indirettamente -          to all’“esito” finale – cioè, quanto alla parametrazione
anziché (come sarebbe proprio) sulle norme del rito             della tutela stessa con la fondamentale garanzia di cui
- sulle discipline sostanziali.                                 agli artt. 2 e 3 Cost. –, la risposta giusta parrebbe dover
È quanto è avvenuto, in particolare, attraverso l’intro-        essere che già il criterio valido per le prestazioni as-
duzione nel corpus normativo della specifica materia,           sistenziali, (cioé quello della “sufficienza”), deve poter
a più riprese (a partire dall’art. 42, l. n. 326/2003),         attingere l’obiettivo di soddisfare il requisito della “ef-
di clausole comminatorie di decadenza sostanziale.
Manifestazione rappresentativa di detta impostazione
risulta essere anche l’“accertamento tecnico preventi-          4
                                                                 Ammonisce che al principio dell'equilibrio di bilancio non
vo”, dall’art. 445 bis c.p.c. (introdotto dall’art. 38, l. n.
                                                                può essere riconosciuto un valore di assolutezza, tale da
111/2011) imposto, a pena di improcedibilità, in tut-
                                                                sottrarlo alla logica del “bilanciamento”, alla stregua di tutti
te le controversie in cui si faccia questione di presta-
                                                                gli altri diritti fondamentali, Corte cost. n. 85/2013.
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LA PREVIDENZA FORENSE
             L’attuazione dei principi costituzionali in materia
             di diritti sociali “al tempo del Jobs Act”
PREVIDENZA

 102         fettività”, rispetto a quella garanzia “di base”.                     doppia anima che impronta di sé, ab origine, la stessa
             Nel contempo, però, il quid pluris implicito nel criterio             struttura del sistema previdenziale nazionale: appunto,
             dell’“adeguatezza”, di cui il secondo comma, è innega-                “solidaristica”, per un verso, “meritocratica”, per un al-
             bile. E si tratta di un quid pluris che, stante la qualità            tro verso, richiedenti un reciproco bilanciamento.
             della fonte che lo contempla, non può essere apprezza-                Tale aspetto di fondo ha motivo di manifestarsi mate-
             to, secondo ragione, se non come indicativo dell’emer-                rialmente non solo nel campo delle pensioni, ma anche
             sione, a livello costituzionale, di un ulteriore valore di            in quello dei c.d. ammortizzatori sociali; e, dunque,
             carattere basilare: valore che, come è intuitivo, non può             proprio nell’ambito del Jobs act, nel quale una indiscu-
             che collegarsi al “merito”.                                           tibile, evidente manifestazione della valorizzazione del
             Il riflesso di detta bipolarità nel campo delle pensioni è            profilo “meritocratico”, questa volta a scapito di quello
             innegabile. L’ideale collegamento tra l’art. 36 (retribu-             “solidaristico”, è data dalla regola (posta dal d.lgs. n.
             zione proporzionata) e art. 38 (prestazione adeguata),                22/2015) di collegamento della prestazione di disoc-
             più volte messo in risalto dal Giudice delle leggi – e, da            cupazione, sia nella durata, sia nell’importo, alla “storia
             ultimo, dalla sentenza n. 70/2015, che (suscitando par-               contributiva” del lavoratore.
             ticolare scalpore) ha portato il suo sindacato sulla di-              Si tratta di scelta che palesemente risponde alla logica
             sciplina della perequazione automatica delle pensioni,                assicurativa, e, dunque, è tutta sbilanciata sul versante
             incisa, a fini di risparmio, dalla riforma Fornero –, so-             per così dire “retributivo”. Ma è anche scelta che, per
             stiene e giustifica una “correlazione” del quantum della              un paradosso soltanto apparente, riecheggia, meglio di
             pensione al trattamento retributivo: “correlazione” che               altre, la concezione che tende ad apprezzare in termini
             (pur nel quadro della connotazione pubblicistica – la                 di “essenzialità” lo stesso criterio dell’“adeguatezza”, vi-
             reazione ad uno stato di bisogno socialmente rilevan-                 sto che di fatto consente che ai disoccupati con “storia
             te – della stessa tutela sociale) si realizza attraverso la           contributiva breve” la tutela possa essere anche di ca-
             valorizzazione della contribuzione versata5. E ciò, pro-              rattere assolutamente “minimale”: una prospettiva mol-
             prio perché “retribuzione” e “contribuzione” in qualche               to spartana, come si può constatare, di stampo pretta-
             modo misurano, su due diversi fronti, il “merito” del                 mente “beveridgiano”.
             cittadino che abbia assolto il dovere, sancito dall’art.              Echi di detta impostazione concettuale, sostanzial-
             4, c. 2, Cost.: quello di svolgere “un’attività o una fun-            mente “restrittiva”, sono ravvisabili anche in scelte
             zione che concorra al progresso materiale o spirituale                normative sempre riferibili al Jobs act, tese, nei fatti, al
             della società”. Con il che trova anche enunciazione – lo              “ridimensionamento” dell’operatività di alcuni istituti
             si osserva per inciso, ma non è dato secondario – il                  o regole, che storicamente hanno rappresentato altret-
             concetto che il benessere sociale, che la Costituzione                tanti punti di forza del sistema previdenziale. È quanto
             vuole che sia garantito, non è legato in via esclusiva alla           esplicitamente e programmaticamente enuncia la stessa
             ricchezza economica.                                                  legge delega (l. n. 184/2014), nel manifestare il proprio
             La questione che pone il confronto tra primo e secon-                 disfavore nei confronti di due tradizionali, storici presi-
             do comma dell’art. 38 Cost. evidenzia, dunque (come                   di della effettività della tutela previdenziale: il principio
             è stato osservato), la coesistenza, nella considerazione              di automaticità delle prestazioni e l’istituto della contri-
             della fonte costituzionale, dei valori (in rapporto dialet-           buzione figurativa.
             tico) della “retribuzione” e della “redistribuzione”. Una             E, difatti, in coerenza con detta impostazione, nel de-
             tensione tra “merito” e “solidarietà” che rimanda alla                creto legislativo n. 22/2015, è dato cogliere disposi-
                                                                                   zioni di contenimento delle occasioni di utilizzazione
                                                                                   di quella particolare, importante forma di prestazione
                                                                                   accessoria del trattamento di disoccupazione, che ap-
             5
              Si vedano, peraltro, sul punto, le considerazioni critiche di        punto è la contribuzione figurativa.
             M. Persiani, Ancora sull'esigenza di una solidarietà previdenziale,   L’obiettivo è quello, scontato, del contenimento della
             in Arg. dir. lav., 2016, p. 652.
UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE
2-3/2016    MAGGIO–DICEMBRE

                                                                                                                                  PREVIDENZA
spesa. Ma, come è evidente, si tratta di scelta che impli-      nerazionale non può essere sottovalutata.                         103
ca anche intuibili riflessi negativi – realizzati, al pari di   E, tuttavia, poiché tale particolare manifestazione della
altri, appartenenti alla medesima fase storica, in modo         solidarietà è espressione di una sorta di “catena” che si
più o meno “criptico” – sulla “effettività” dei futuri trat-    snoda del tempo, è difficile sfuggire a sentimenti di for-
tamenti pensionistici di coloro che si trovino a dover          te imbarazzo di fronte a programmi o interventi che, in
far ricorso, durante il periodo di vita lavorativa, ai pre-     nome della sorte degli “anelli” successivi di quella ca-
sidi sociali a tutela del reddito.                              tena, di fatto risultano dimentichi della circostanza che
                                                                l’anello, sul quale si pretende di incidere nell’attualità,
4. La solidarietà intergenerazionale in bilico                  è sostenuto da quelli che lo hanno preceduto. E si tratta
A sostegno delle scelte pro contenimento della voce di          di catena non certo destinata a perdersi nella nebbia,
spesa pubblica, rappresentata dal costo delle pensioni,         in quanto metafora della coesione sociale, e, dunque,
giuoca un ruolo da comprimario l’argomento che si ri-           della stessa democrazia.
chiama alla funzione propria degli interventi di stabiliz-      Se così è, si può assumere che ogni indebolimento
zazione degli equilibri finanziari del sistema previden-        dell'anello in questione, deciso in funzione di esigenze
ziale: quella di garantire la protezione delle generazioni      a venire, finisce per rappresentare, nei fatti, una sorta
future. Secondo G. RICCI, I diritti sociali tra politiche di    di "tradimento" di quel vincolo, che pur si invoca, e,
ostilità e ripresa economica, in Dir. lav. mercato, 2016, p.    in definitiva, delle stesse logiche di convivenza delle
65, si tratta di una logica "emergenziale", strettamente        quali lo specifico meccanismo – per effetto del quale,
legata alla contingente situazione di crisi, e, dunque,         non lo si dimentichi, gli anziani di oggi hanno già do-
tendenzialmente provvisoria.                                    vuto assolvere, quando erano in età giovanile, il debito
Detto argomento idealmente apre, come è inevitabile,            solidaristico in questione – è dichiarata, incontestabile
un nuovo fronte di ideale conflittualità: quello “genera-       espressione.
zionale”, destinato a contrapporre padri e figli riguardo       Anche da un punto di vista squisitamente tecnico, d’al-
alle rispettive aspettative pensionistiche.                     tra parte, l’imposizione di sacrifici attuali a diritti sociali
Ed è proprio in relazione a detto “contrasto genera-            fondamentali (quali quelli pensionistici), in nome della
zionale” e in merito ai criteri da ritenere idonei a go-        specifica “destinazione” suddetta – appunto, l’alimen-
vernarlo che la già ricordata sentenza n. 70/2015 della         tazione finanziaria delle pensioni delle future genera-
Corte costituzionale è stata fatta oggetto delle maggiori       zioni –, appare assai poco convincente, in quanto pale-
critiche. Detta sentenza, infatti – nel dichiarare l’illegit-   semente fondata su di una scommessa di assai dubbie
timità costituzionale della norma della riforma Fornero         possibilità di concreta realizzazione. La specifica “desti-
sulle pensioni, che, a fini di risparmio delle risorse fi-      nazione” delle risorse (ipoteticamente) risparmiate, in-
nanziarie, ha disposto un drastico e sostanzialmente in-        fatti, non può essere garantita in alcun modo: e ciò, sia
differenziato blocco della perequazione automatica dei          per evidente difetto di strumenti specifici di controllo
trattamenti pensionistici in corso –, non si sarebbe fatta      o di giustiziabilità, sia in ragione delle tante variabili
il dovuto carico, secondo alcuni, degli equilibri speci-        che, nel lungo periodo (quale è necessariamente quel-
fici del sistema previdenziale e, dunque, degli interessi       lo delle pensioni), sono irrimediabilmente destinate a
delle generazioni a venire.                                     cambiare le “carte in tavola” anche dal punto di vista
Ed è anche per questo che il governo Renzi si è affret-         demografico. Illuminante il quadro prospettico traccia-
tato ad introdurre (legge n. 109/2015), in sostituzione         to al proposito da M. LIVI BACCI, L'Europa ha bisogno
di quella censurata dalla Corte, ma con i medesimi in-          di un'immigrazione di massa?, in Il Mulino, 2016, p. 941.
tendimenti, una nuova (ovviamente più attenuata) di-            Ciò non significa voler negare l’esigenza (e l’urgenza)
sciplina di contenimento del medesimo meccanismo di             dell’ adozione di misure di riequilibrio del sistema pen-
perequazione automatica.                                        sionistico, comprese quelle che valgano a depurarlo
La delicatezza della questione della solidarietà interge-       dalle tante iniquità delle quali esso è tuttora intriso.
LA PREVIDENZA FORENSE
             L’attuazione dei principi costituzionali in materia
             di diritti sociali “al tempo del Jobs Act”
PREVIDENZA

104          Tuttavia, non si può evitare di considerare come l’ar-
             gomento che fa leva sul patto intergenerazionale risul-
             ti più che altro frutto di uno stereotipo. Ed, anzi, si
             potrebbe dire che il richiamarsi enfaticamente ad esso
             alimenta il rischio che l’attenzione venga distolta da
             quanto, viceversa, realmente condiziona gli svolgimen-
             ti futuri del sistema di welfare, e, in definitiva, il suo
             livello di “effettività”; cioè, per dirla in poche parole,
             alimenta il rischio di distogliere l’attenzione dalla “tie-
             pidezza” con la quale le forze di governo guardano oggi
             al sistema del welfare.
              Una “tiepidezza” che, in fondo, è espressione e sinto-
             mo insieme dell’assenza di una reale volontà politica
             diretta a convogliare verso la tutela di diritti sociali fon-
             damentali, presenti e futuri, le risorse finanziarie ne-
             cessarie: se del caso, fino a distogliere quanto serva da
             altre, attuali utilizzazioni. Una scelta che – se si crede
             veramente nel valore determinante e propulsivo, per il
             bene e la coesione dell’intero corpo sociale, di un effi-
             ciente sistema di welfare – non potrebbe non implicare,
             come è scontato (inutile tentare di nasconderlo), anche
             la presa in considerazione di una via sicuramente im-
             pervia e di assai scarsa popolarità, quale è quella del
             ricorso alla leva fiscale. Con quanto implicitamente (e
             per coerenza) collegato – ed anche di questo occorre
             prendere atto – in termini sia di esigenze di concorren-
             te razionalizzazione dei canali di finanziamento delle
             funzioni pubbliche, sia di fattivo contrasto al fenomeno
             dell’evasione tributaria.
             Allo stato, tuttavia – a malincuore se ne deve prendere
             atto – , si tratta di prospettiva che appare collocarsi al
             di là della linea dell’orizzonte. ■
2-3/2016    MAGGIO–DICEMBRE

                                           Unioni civili e riflessi

                                                                                                                                PREVIDENZA
                                           previdenziali
                                           di Ida Grimaldi e Salvatore Spano

1.Premessa. 2. La disciplina delle Unioni Civili. 2.1. Co-      Da qui, l’esigenza di una regolamentazione non più dif-         105
stituzione dell’Unione Civile 2.2. Cause impeditive e im-       feribile delle Unioni Civili tra persone dello stesso ses-
pugnazione 2.3. I doveri e i diritti dei partner dell’Unione.   so e delle convivenze, contenute nella legge 20 maggio
2.4. Scioglimento dell’Unione. 3. Riflessi previdenziali. 4     2016 n.76.
Conclusioni.
                                                                Si tratta di una riforma che riscrive in larga misura il
1. Premessa.                                                    diritto di famiglia, introducendo nuovi istituti e modi-
La legge sulle Unioni Civili e sulla regolamentazione           ficando persino il diritto successorio italiano, da non
delle convivenze costituisce senz’altro la più importan-        pochi ritenuto tra i più severi dei Paesi europei. Ne
te riforma del Diritto di Famiglia dopo quella del 1975.        vengono interessati, cosa di non poco conto, anche il
Per la prima volta, si inserisce nel nostro Ordinamento         sistema previdenziale e quello fiscale.
l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso ses-
so, quale specifica formazione sociale tutelata ai sensi        In aggiunta agli interessati e alla società tutta, la rifor-
dell’articolo 2 della Costituzione, diversa quindi dal          ma coinvolge inoltre, e non marginalmente, anche gli
matrimonio regolato dall’articolo 29 della Costituzione         avvocati, investiti del delicato compito di coadiuvare ab
stessa. In essa si prevede, altresì, il riconoscimento del-     initio le nuove realtà familiari, regolandone i rapporti e
le convivenze sia tra eterosessuali sia tra omosessuali.        gestendone, eventualmente, la crisi, dato che la disci-
Già da tempo il nostro Legislatore era stato messo in           plina sul divorzio si applica anche alle Unioni Civili.
mora dalle Corti di Giustizia italiane (sentenza Cor-           La nuova legge 20 maggio 2016 n.76 sulla “Regola-
te Costituzionale n.138 del 2010 e n.170 del 2014) e            mentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il ritardo        sesso e disciplina delle convivenze” si compone di un
dell’Italia, rispetto agli altri Paesi della U.E., nell’ade-    unico articolo fondamentalmente diviso in due capi:
guarsi alle norme europee.                                      nel primo si parla delle unioni civili e della loro re-
                                                                golamentazione tra persone dello stesso sesso (commi
Per ultimo, si richiama la Sentenza 21 luglio 2015              1-35); nel secondo, invece, si tratta della disciplina del-
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la                la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o
quale i Giudici hanno condannato l’Italia per la vio-           tra persone di sesso diverso (commi 36-65). La parte
lazione dell’art. 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uo-      finale contiene norme di copertura finanziaria (commi
mo, articolo che sancisce il diritto alla vita privata e        da 66 a 69). Vi è infine, all’interno della legge, una de-
familiare, tra cui può essere ricompresa una relazione          lega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti
affettiva tra persone dello stesso sesso, protetta dall’or-     legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le dispo-
dinamento anche non necessariamente mediante l’i-               sizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di
stituto matrimoniale: “Pur tenendo conto che “è ne-             iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché per coor-
cessario del tempo per ottenere una graduale ma-                dinare ed adeguare le norme del diritto interno a quelle
turazione di una visione comune nazionale per il                del diritto internazionale.
riconoscimento di questa nuova forma di famiglia”,              Oggetto del presente contributo saranno solo le unioni
la Corte ha ritenuto che il Governo italiano ha oltre-          civili, rinviando ad altra trattazione il tema delle convi-
passato il margine di apprezzamento attribuito ad               venze di fatto e dei contratti di convivenza.
ogni Stato in materia, e non è riuscito ad ottempera-
re all’obbligo di fornire una disciplina giuridica che          2. La disciplina delle Unioni Civili
prevede il riconoscimento e la tutela delle unioni              Con il riconoscimento delle Unioni Civili si affianca al
tra persone dello stesso sesso, violando così la Con-           paradigma del matrimonio, per la prima volta nel no-
venzione” (CEDU decisione Oliari ed altri c. Italia del         stro ordinamento, il riconoscimento di altre forme di
21 luglio 2015).                                                famiglia che, nei fatti, già esistevano nella nostra società.
LA PREVIDENZA FORENSE
             Unioni civili e riflessi previdenziali
PREVIDENZA

106          Nella specie, il legislatore ha introdotto una discipli-      te vincolo matrimoniale o l’ unione civile tra persone
             na che attua una sostanziale equiparazione fra lo stato       dello stesso sesso, l’interdizione di una delle parti per
             coniugale e quello derivante dall’unione civile. Per-         infermità di mente, la sussistenza tra le parti dei rap-
             mangono tuttavia alcune differenze fra disciplina del         porti di parentela di cui all’art. 87 c.c.(la nuova legge
             matrimonio e quella dell’unione civile, nel momento           tuttavia ha introdotto il divieto anche tra zio e nipote e
             della costituzione del rapporto e nel momento del suo         zia e nipote), affinità o adozione, la condanna definitiva
             scioglimento.                                                 di una delle parti per omicidio tentato o consumato
             Come già detto, alle Unioni Civili è dedicata la prima        nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente
             parte della legge, nella specie l’articolo 1 commi 1-35.      con l’altra parte dell’unione. Come previsto dall'art.
                                                                           1 comma 5 Legge 76/2016, l’eventuale costituzione di
             2.1. Costituzione dell’Unione Civile                          un’unione civile in violazione di una delle cause impe-
             Sulla base di quanto disposto dai commi 2,4, e 5, l’u-        ditive ne comporta la nullità.
             nione civile può essere costituita tra due persone mag-
             giorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di         L’unione contratta in violazione di una causa impediti-
             fronte all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due   va oppure in violazione dell’art. 68 cc può essere im-
             testimoni; a tale dichiarazione va riconosciuta pertanto      pugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli
             efficacia costitutiva dell’unione. L’atto di costituzione     ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero e da tutti
             dell’unione civile viene registrato nell’archivio dello       coloro che abbiano un interesse legittimo ed attuale ad
             Stato Civile. Una volta rese le dichiarazioni e raccolte      impugnarla (art.1 comma 6).
             nel relativo atto, si costituisce un vero e proprio “status
             personale” dai rilevanti profili giuridici. La legge non      L’unione civile può essere impugnata, inoltre, dalla par-
             prevede che gli Ufficiali dello Stato Civile possano ri-      te il cui consenso sia stato estorto con violenza o de-
             fiutare la celebrazione dell’unione civile, invocando l’o-    terminato da timore di eccezionale gravità determinato
             biezione di coscienza.                                        da cause esterne alla parte stessa, se il consenso è stato
             A differenza del matrimonio, la nuova legge non preve-        dato per effetto dell’errore sull’identità della persona o
             de le previe pubblicazioni di rito. Inoltre, l’unione civi-   di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte;
             le è prevista solo tra persone maggiorenni dello stesso       l’azione, tuttavia, non può essere proposta se vi è stata
             sesso e quindi non è contemplata alcuna possibilità di        coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza
             autorizzazione all’unione civile a persone minori di età,     o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia
             al contrario di quanto si prevede per il matrimonio, ove      stato scoperto l’errore (art.1 comma 7 legge 76/2016).
             il Tribunale per i Minorenni può autorizzare il minore
             che abbia compiuto 16 anni al matrimonio (ex art-84           2.3 I doveri e i diritti dei partner dell’unione.
             cc e 38 disp. att. cpc). Non sono inoltre previste nor-       Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello
             me specifiche per la competenza, come nel matrimonio          stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assu-
             (artt. 94 e 106 c.c.).                                        mono i medesimi doveri: dall’unione civile deriva l’ob-
             Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’Ufficiale       bligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla
             dello Stato Civile, di assumere un cognome comune,            coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna
             scegliendolo tra i rispettivi cognomi o di anteporre o        in relazione alle proprie sostanze e alla propria capaci-
             posporre al cognome comune il proprio; ciò, a diffe-          tà di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai
             renza del matrimonio ove la moglie aggiunge al proprio        bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indiriz-
             cognome quello del marito.                                    zo della vita familiare e fissano la residenza comune; a
                                                                           ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo
             2.2 Cause impeditive e impugnazione                           concordato.
             Sono cause impeditive dell’unione civile un preceden-
2-3/2016   MAGGIO–DICEMBRE

                                                                                                                              PREVIDENZA
A differenza del matrimonio, due sono i doveri non            nione. Si applicano, di seguito, alcune norme previste          107
estesi alla coppia civilmente unita: il dovere di colla-      per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separa-
borazione e quello di fedeltà previsti dall’art.143 c.c. in   zione. La domanda di scioglimento dell’unione civile
caso di matrimonio. Il legislatore ha lasciato, dunque,       è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifesta-
all’autoregolamentazione delle parti l’aspetto connesso       zione di volontà di scioglimento dell’unione. Si potrà
alla lealtà specifica della relazione.                        quindi divorziare o attraverso un accordo sottoscritto
                                                              davanti all’Ufficiale di Stato Civile o per via giudiziale
Come per il matrimonio, anche il regime patrimonia-           oppure attraverso la procedura di negoziazione assistita
le dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in      da due avvocati o la procedura davanti al Sindaco.
mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è co-
stituito dalla comunione dei beni.                            Con riferimento specifico alle cause di scioglimento,
                                                              l’unione civile si scioglie automaticamente in caso di
Nella scelta dell’amministratore di sostegno, inoltre,        eventi sopravvenuti che rendano impossibile la prose-
il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, la parte       cuzione del vincolo familiare: la morte o la dichiara-
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La par-    zione di morte presunta di una delle parti dell’unione
te dell’unione civile, inoltre, può proporre anche l’in-      civile, la rettificazione di attribuzione del sesso. L’unio-
terdizione o l’inabilitazione e può presentare istanza di     ne civile si scioglie altresì nei casi previsti dall’articolo
revoca quando ne cessi la causa.                              3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della
                                                              legge 1º dicembre 1970, n. 898, cioè nei casi in cui una
L’unione civile può essere annullata in caso di violenza,     delle due parti sia coinvolta o condannata in un proce-
anche quando il male minacciato riguarda la persona           dimento penale per alcuni tipi di reati.
o i beni dell’altra parte dell’unione civile costituita dal
contraente o da un discendente o ascendente di lui            Dalle cause di scioglimento dell’unione civile è esclusa
(art.1 comma 16). All’unione civile si applicano altresì      la mancata consumazione del rapporto.
le disposizioni in tema di alimenti.
                                                              Dalla legge sulle Unioni Civili si è voluto tener fuor il
In caso di morte, il partner superstite avrà diritto alla     tema della filiazione, in tutte le sue accezioni: dall’ado-
pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e anche all’e-   zione, espressamente esclusa, a tutte le altre modalità
redità nella stessa quota prevista per i coniugi di un        di procreazione che scienza e tecnologia consentono e
matrimonio. Riguardo alla successione, infatti, alle          che la legge non contempla. Ciò, sulla base del secondo
unioni civili si applica parte della disciplina contenuta     periodo del comma 20 dell’art. 1 del testo della legge
nel libro secondo del Codice Civile “Delle Successioni,       76/2016, che esclude l'applicazione della normativa
artt. 456-809”. (art.1 comma 21). Identico regime suc-        sulle unioni civili alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul-
cessorio, dunque, sia nella successione legittima sia in      le adozioni. L'ultimo inciso della norma, tuttavia, lascia
quella testamentaria; il superstite ha diritto di abitazio-   una clausola di “salvaguardia”, riportando le testuali
ne vitalizio nella dimora comune.                             parole: “resta fermo quanto previsto e consentito in
                                                              materia di adozione dalle norme vigenti”. Può ritenersi,
Come per i coniugi, anche tra le parti dell’unione civile     dunque, che la nuova legge non abbia del tutto esclu-
la prescrizione rimane sospesa .                              so percorsi interpretativi che estendono alla coppia
                                                              omogenitoriale l’applicabilità di disposizioni idonee a
2.4 Scioglimento dell’unione                                  rientrare, per il loro tenore testuale, nell’eccezione di
Per sciogliere l’unione civile, basta che anche uno solo      cui al secondo periodo dell’articolo 2; ci si riferisce in
dei due partner presenti una comunicazione all’ufficia-       particolare alla giurisprudenza in materia di stepchild-
le di Stato Civile contenente la volontà di sciogliere l’u-   adoption (Sul punto si rinvia alla lettura dell’articolo
LA PREVIDENZA FORENSE
             Unioni civili e riflessi previdenziali
PREVIDENZA

108          “Adozione e diritto alla continuità affettiva: lo stato del-   di categoria” di cui si tratta (Casaburi “Unioni civili e
             la normativa italiana” di Ida Grimaldi, su detta rivista,      convivenze. Legge 20 maggio 2016 n.76 Lettura opera-
             n. 1 anno 2016)                                                tiva e possibili soluzioni, Pacini Editore 2016)”.
                                                                            Volgendo, sia pur sommariamente, lo sguardo ai riflessi
             3. Riflessi previdenziali.                                     da tanto derivati nell’ambito del contesto previdenziale,
             La nuova legge, all’articolo 1 comma 20, testualmente          è agevole rilevare che gli istituti direttamente coinvolti
             recita: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tu-    nella implementazione della platea dei soggetti di essi
             tela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi         destinatari sono, oltre all’assegno al nucleo familiare, le
             derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso          prestazioni riservate ai superstiti. La legge infatti, dal
             sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimo-          comma 66 al comma 69 dell’art. 1, tratta degli oneri
             nio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge»,          finanziari derivanti dall’impatto delle nuove disposizio-
             «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono             ni. Il comma 67, in particolare, prevede un monitorag-
             nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei rego-       gio da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche
             lamenti nonché negli atti amministrativi e nei con-            sociali sulla base dei dati comunicati dall’INPS circa gli
             tratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle          oneri di natura previdenziale e assistenziale. Inoltre,
             parti dell’unione civile tra persone dello stesso ses-         nella relazione tecnica che accompagna la parte della
             so. La disposizione di cui al periodo precedente non           legge dedicata alla copertura finanziaria (commi 66-69)
             si applica alle norme del codice civile non richiamate         si dà largo spazio alle previsioni concernenti gli aspet-
             espressamente nella presente legge”.                           ti fiscali, assistenziali e previdenziali: tra questi ultimi,
                                                                            appunto, la pensione di reversibilità. Ne deriva che, in
             Detta disposizione ha uno spettro operativo amplissimo         attuazione della clausola di equivalenza (art.1 comma
             e determina l’automatica estensione alle parti della Unio-     20 legge 76/2016), la parte superstite dell’unione ci-
             ne Civile di tutta una congerie di diritti esistenti nei più   vile tra persone dello stesso sesso può ora beneficiare
             svariati ambiti (sociali, fiscali, patrimoniali) precedente-   del riconoscimento della pensione di reversibilità (se il
             mente riservati alle sole coppie eterosessuali sposate.        de cuius all’atto della scomparsa era già titolare di trat-
             Trattasi di clausola di equivalenza, con funzione an-          tamento pensionistico) o della pensione indiretta (se,
             tidiscriminatoria, volta ad assicurare, almeno tenden-         invece, il de cuius al momento del decesso svolgeva
             zialmente, l’equiparazione nei più svariati ambiti tra         ancora attività lavorativa ed aveva raggiunto la soglia
             matrimonio e Unione Civile. Non va sottaciuto che, in          contributiva minima all’uopo richiesta).
             tema di discriminazione, è intervenuta la giurispruden-        Resta inteso che l’attribuzione delle richiamate presta-
             za dell’Unione Europea (Corte giust.1 408, C 267/06,           zioni è regolata dalle medesime condizioni, sia sogget-
             Tadeo Maruko) che, interpretando la direttiva del Con-         tive sia di eventuale concorso con terzi, che ne discipli-
             siglio 27. 11. 2000 n.2000/78/Ce ha ritenuto discrimi-         nano la assegnazione al coniuge superstite all’interno
             natoria la normativa secondaria tedesca in virtù della         della normativa di riferimento.
             quale “il partner superstite non percepisce una presta-        Da una prima lettura della nuova legge, in particolare
             zione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un        con riguardo al comma 67 dell’art.1, pare comunque
             coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l’u-        che dal testo rimarrebbero escluse le Casse dei liberi
             nione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in       professionisti, per le quali non è prevista una specifica
             una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto          copertura finanziaria. Sul punto era stato proposto un
             riguarda la detta prestazione ai superstiti. E’ compito        emendamento, firmato da Eugenia Roccella e Alessan-
             del giudice a quo verificare se, nell’ambito di un’unio-       dro Pagano, emendamento che avrebbe voluto esten-
             ne solidale, il partner superstite sia in una posizione        dere “ai contraenti l’unione civile” anche “le prestazioni
             analoga a quella di un coniuge beneficiario della pre-         assicurate dalle Casse di previdenza dei liberi professio-
             stazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale       nisti”, cosa prevista per i coniugi. Detto emendamento
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