UNIONI CIVILI E PREVIDENZA SIMULATORE DI PENSIONE NUOVA POLIZZA PROFESSIONALE
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Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento postale - 70% Aut. GIPA/C/PD/i7/2012 - CONTIENE I.P. 2016 2/3 MAGGIO-dicembre Simulatore di Pensione Unioni civili e Previdenza profeSsIonale Nuova polizza
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2-3/2016 MAGGIO–DICEMBRE 2-3/2016 (maggio-dicembre) SOMMARIO Comitato di Redazione EDITORIALE “La Previdenza Forense” 98 Insieme per un futuro migliore . . . . . . . . . . . . . . . . di Nunzio Luciano Presidente: Avv. Nunzio Luciano 97 PREVIDENZA Direttore Onorario: Avv. Dario Donella 99 L’attuazione dei principi costituzionali in materia di diritti sociali “al tempo del Jobs Act” . . . . . . . . . . di Maurizio Cinelli Direttore Responsabile: 105 Unioni civili e riflessi previdenziali . . . . . di Ida Grimaldi e Salvatore Spano Avv. Leonardo Carbone 110 La “sicura” e “redditizia” pensione forense . . . . di Giuseppe Antonio Madeo Consiglieri di rappresentanza: 114 Riforma della professione e incompatibilità: Avv. Giuseppe La Rosa Monaco il socio di società in nome collettivo . . . . . . . . . . . . . di Marcello Bella Avv. Immacolata Troianiello 117 I dati statistici dell'Avvocatura . . . . . . . . . . . . di Giovanna Biancofiore Componenti: Avv. Manuela Bacci 123 Il nuovo “Portale dell’Assistenza” . . di Giulio Pignatiello e Vittorio Colabianchi Avv. Divinangelo D’Alesio 128 Il simulatore di calcolo on line della pensione . . . . . . . . . di Michele Proietti Avv. Michelina Grillo Avv. Ida Grimaldi 131 Maggiorazione per i contributi versati Avv. Dario Lolli dai pensionati di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Angelo Strano Avv. Domenico Monterisi Avv. Beniamino Palamone 132 2017, la mia pensione: cosa cambia? . . . . . . . . . . . . . di Paola Ilarioni Avv. Ubaldo Perfetti Avv. Valeriano Vasarri 135 I nuovi Vertici della Cassa Forense . . . . . . . . . . . . . . di Marcello Bella Direzione e Redazione: Via Ennio Quirino Visconti, 8 AVVOCATURA 00193 Roma 136 Strumenti alternativi al ricorso giudiziale . . . . . . . . . . di Francesca Sorbi tel. 06/36205665 fax 06/36212901 139 Accreditamento di eventi formativi: Editore: procedure e problematiche . . . . . . . . . . . . . . . .di Barbara Masserelli Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 145 La deontologia in un mercato che cambia . . . . . . . . . . . . di Federica Casanova Fuga e Giorgio Azzalini Via Ennio Quirino Visconti, 8 00193 Roma 151 Si modifica la polizza professionale per gli Avvocati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Immacolata Troianiello Segreteria del Comitato di Redazione: 156 Storia del Congresso Nazionale Forense, Sig.ra Luisella De Angelis passando per Oua e arrivando a OCF . di Antonino Ciavola e Antonella Matricardi tel. 06 36205912 170 Da OUA a OCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Sergio Paparo Registrazione del Tribunale di Roma 172 Il Grande Romanzo della Giustizia (ovvero del libro 18.4.1978 n. 17230 “La borsa di Miss Flite”, di Bruno Cavallone) . . . . . . . . . di Remo Danovi Tiratura 200.000 copie ISSN 1827-7373 177 L’avvocato tecnologico e i processi telematici: il PAT obbligatorio dal 1 gennaio 2017 . . . . . . . . . . . . di Maurizio Reale Concessionaria di Pubblicità Emme Erre Service Di Ruggero Michelon RECENSIONI Via G. Belzoni, 91 35121 Padova 182 AA.VV., Unioni civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Leonardo Carbone C. F. Mchrgr44e04e098u P.I. 04705090282 183 Maurizio Cinelli: Diritto della Previdenza Sociale . . . . di Leonardo Carbone 184 Aldo De Matteis: Infortuni sul lavoro Stampa Mediagraf Spa Ind. Grafica e malattie professionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Leonardo Carbone Viale Navigazione Interna, 89 35027 Noventa Padovana (PD) Numero chiuso in redazione il 17 gennaio 2017 GIURISPRUDENZA Finito di stampare il mese di gennaio 2017 185 Avvocato – Indennità di maternità – Padre biologico libero Professionista . . . .di Marcello Bella e Sabrina Salvati Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento postale - 70% Aut. GIPA/C/PD/i7/2012 INDICE ANNUALE In copertina: 188 Indice annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Leonardo Carbone Castel del Monte ad Andria (Puglia)
LA PREVIDENZA FORENSE Insieme per un futuro migliore EDITORIALE di Nunzio Luciano 98 Da pochi giorni si è chiuso il 2016 . informatica del nostro ente ed un progetto per dare ri- Un anno di grande difficoltà per il paese . sposte più rapide ai colleghi con la realizzazione di un Un anno di grande difficoltà per l’avvocatura italiana. call center al passo con i tempi . Il calo dei redditi, l’elevato numero dei colleghi , i mar- Ci attende anche un progetto sulla comunicazione che gini sempre più ristretti per trovare spazi di mercato avrà un ampio eco nei numerossimi convegni che sa- tradizionali, ci hanno indotto a comprendere che anda- ranno realizzati sul territorio, per diffondere sempre va cambiato il paradigma del nostro Ente. più la cultura previdenziale e le opportunità di un si- Un Ente che deve guardare sempre più al presente per stema previdenziale – assistenziale che deve necessaria- assicurare un futuro migliore. mente essere in grado di intercettare quelle esigenze di Cosi insieme gli ottanta delegati , pur nelle differenze cambiamento richieste dalla base. dei territori che rappresentano, hanno deciso di cam- ll nostro sito e la Web Tv , costituiranno sempre più biare il paradigma e la mission di Cassa Forense. i punti di riferimento per gli iscritti, così non possia- Concentrasi sempre più su misure di Welfare Attivo, mo più sottovalutare la necessità di sbarcare con una che consentano agli iscritti di avere aiuti nel campo comunicazione innovativa istituzionale sui social , per professionale, sanitario, familiare. evitare che la demagogia e soprattutto la disinformazio- Un nuovo regolamento dell’assistenza creato sulle indi- ne alimentino proteste sterili ed inutili. cazioni provenienti direttamente da una platea selezio- La valorizzazione dell’ AdEPP , che raggruppa tulle le nata di iscritti che mira a rispondere alle loro istanza. casse previdenziali dei liberi professionisti, dovrà co- Con un lavoro intenso sono stati predisposti, in tempi stituire quel volano per realizzare il progetto sinergico rapidi, oltre 10 bandi, che offrono u varie opportunità, denominato WISE, che ci consente di essere uniti e più tra questi : 1) rimborso di nuovi strumenti informatici efficaci nelle misure da adottare nel Welfare, negli Inve- ; 2) provvidenze a sostegno della genitorialità; 3) ero- stimenti , nei Servizi , e in Europa. gazioni per iscritti con figli in asili nidi e a primo anno Un progetto che fa leva sui numeri di oltre 1.500.000 di scuola materna; 4) borse di studio per l’acquisto iscritti e che vuole valorizzare il ruolo delle libere pro- del titolo di specialista ; 5) borse di studio per figli di fessioni nel sistema paese. iscritti ; 6) erogazione di contributi per progetti tesi a Non meno trascurabile sarà il ruolo che Cassa Forense favorire lo sviluppo economico dell’avvocatura; 7) ero- potrà svolgere nei confronti delle varie componenti gazione di contributi per spese di ospitalità in case di dell’avvocatura. riposo o istituti di ricovero per anziani , malati cronici Un ruolo teso a valorizzare i motivi di unità e coesione, o lungo degenti. nell’ineludibile necessità che l’unione fa la forza. Alcune di queste misure tese sempre più a coinvolge- Obiettivo primario, che proveremo a realizzare in un re il mondo ordinistico, le associazioni, i comitati pari gioco di squadra , che dimostrerà sempre di più che opportunità, nella ricerca di progetti finanziabili che l’’unità e la sua carta vincente, è quello di trasformare possono essere molto utili all’avvocatura. Cassa Forense in Casa Forense, consapevoli che la so- La risposta degli iscritti significativa con circa 10,000 lidarietà del nostro sistema potrà di essere di grande domande. aiuto soprattutto a quella parte, molto importante, dell’ A latere , ma non meno importanti, l’approvazione di avvocatura che vive un momento di grande difficoltà. un progetto per finanziare il microcredito, ma anche a ■ coprire il rischio di quei colleghi non autosufficienti con la sottoscrizione di una polizza “ Long Term Care “ . Nel primi mesi del 2017 si attenderanno finalmente gli sviluppi della gara tesa a dare una banca giuridica all’avvocatura. Un 2017 all’insegna di una rivoluzione
2-3/2016 MAGGIO–DICEMBRE L’attuazione dei principi costituzionali in materia di diritti PREVIDENZA sociali “al tempo del Jobs Act” di Maurizio Cinelli 1. Alcune considerazioni di carattere generale per “inqua- tanto per fare alcuni esempi. Ancora maggiore valen- 99 drare” il tema. za, tuttavia, rivestono, a ben considerare, le sentenze Prima di affrontare il delicato tema sul quale mi è stato pronunciate (sebbene meno frequentemente), relativa- chiesto di intervenire, ritengo opportuno premettere al- mente al parametro rappresentato dall’art. 38 Cost. cune considerazioni di carattere generale. Il riferimento al diritto costituzionale “vivente” con- La prima. Non ritengo che il complesso normativo che sente anche – molto pragmaticamente – il vantaggio di va sotto il nome di Jobs act si caratterizzi per un deter- sottrarsi ad alcune ardue questioni logiche, che il tema minato, specifico orientamento in materia di applica- della presente riflessione, a rigore, in sé imporrebbe di zione-interpretazione dei principi costituzionali. affrontare: in primis, quella della distinzione, all’interno Si può affermare, infatti, che, al proposito, il Jobs act dello stesso dettato costituzionale, tra “principi” veri e si collochi nello stesso solco degli interventi legislativi propri, da un lato, e “regole”, dall’altro lato; i primi, che hanno caratterizzato il più recente periodo storico. suscettibili, in sé, di bilanciamento con altri principi Ciò non significa che dall’articolato corpus del Jobs act (e, quindi, in qualche modo derogabili), le seconde, non emergano aspetti meritevoli di considerazione an- viceversa, inderogabili (se non per espressa previsione che da tale angolo prospettico; e su essi, infatti, mi sof- legislativa). fermerò tra poco. E’ chiaro, però che si tratta di espres- La terza e ultima considerazione attiene a profilo più sioni riconducibili ad un trend che ha caratterizzato propriamente “valutativo”: quello del rapporto dialetti- quanto, nella specifica materia, ha formato oggetto non co tra la giurisprudenza costituzionale e gli organi sta- solo degli interventi del governo “tecnico” presieduto tali responsabili della formazione delle leggi. da Monti, ma, in buona parte, anche degli interventi Tale rapporto dialettico è, in sé, “naturale”, perché legislativi immediatamente precedenti a quell’esperien- espressione della funzione stessa della Corte. Ma esso za di governo. è anche un rapporto “mutevole”, che, infatti, ha cono- Si tratta, semmai, di prendere contezza di ragioni e im- sciuto nel tempo, e conosce, periodi di variabili vivacità plicazioni di quel trend. e tensioni. Seconda considerazione. Piuttosto che prendere im- Invero, come ben sappiamo, non sono stati rari i casi mediato a riferimento quanto, in tema di previdenza e in cui il ruolo di salvaguardia della coerenza interna assistenza, risulta dalle formule consacrate dalla Carta del sistema, proprio della Corte costituzionale, ha fat- costituzionale, ritengo più produttivo prendere diretta- to sì che le relative pronunce si ponessero in contrap- mente a riferimento il diritto costituzionale “vivente”: posizione a specifiche scelte del legislatore ordinario, quello, cioè, incarnato dalla giurisprudenza costituzio- talvolta contribuendo a dirottarle. Così come sono nale, da considerare, quindi, nella sua veste di “fonte”. (e sono state) frequenti, per converso, pronunce del- Non c’è bisogno di sottolineare il ruolo propulsivo la Corte strettamente solidali con le scelte “rigoriste” di detta giurisprudenza nell’evoluzione del sistema adottate dal legislatore, specie a partire dalla fine dello di welfare. Per i casi che si richiamano al principio di scorso secolo (v., ad esempio, per quanto riguarda la eguaglianza (e sono i più numerosi), la giurisprudenza materia che qui interessa, le sentenze n. 455/1990, n. costituzionale, come è noto, attraverso sentenze c.d. 2/1994, n. 390/1995), man mano che si sono imposte, “additive” ha contribuito all’ampliamento dello stesso con sempre maggiore evidenza e urgenza, le esigenze di ambito soggettivo di applicazione delle assicurazioni contenimento della spesa pubblica: e ciò specie nell’ot- sociali, rispetto a quanto legislativamente previsto: dal- tica del nuovo testo dell’art. 81 Cost. Una vicenda assai la progressiva estensione della tutela antinfortunistica articolata e complessa, le cui ragioni meriterebbero di a ulteriori categorie di soggetti, alla tutela dei lavorato- essere indagate ed esplicitate, ma sulla quale, eviden- ri italiani all’estero, alla tutela assicurativa dei religiosi temente, nella presente occasione non sarà possibile o di chi lavora alle dipendenze di soggetto tenuto nei soffermarsi. suoi confronti alla somministrazione degli alimenti, Di recente, comunque – e questo va necessariamente
LA PREVIDENZA FORENSE L’attuazione dei principi costituzionali in materia di diritti sociali “al tempo del Jobs Act” PREVIDENZA 100 registrato –, quel rapporto dialettico risulta caratteriz- delle prestazioni (cioè, del quantum della protezione), zarsi per asprezze inedite e, dunque, tanto più clamoro- della solidarietà intergenerazionale. se. È quanto si può osservare, in particolare, tanto per fare un accenno, a proposito di due recenti sentenze, 2. Il processo di precarizzazione dell’esigibilità dei diritti sociali che, da questo punto di vista, possono essere giudicate Volendo sintetizzare al massimo i termini della questio- emblematiche: la n. 70/2015 sulla perequazione auto- ne della esigibilità dei diritti sociali e dei suoi svolgi- matica delle pensioni e la n. 174/2016 sul trattamento menti, si può affermare che, di fatto, i vincoli di bi- di reversibilità riferito ai matrimoni anagraficamente lancio costituzionalmente imposti – specie dopo la squilibrati (sentenze che qui debbo dare per note). riformulazione dell’art. 81 Cost. – e la crisi economica È come se la Corte, da ultimo, nell’ambito degli input di questi ultimi anni hanno concorso a dare nuovo ali- di varia provenienza e intensità che spingono nella di- mento ad una concezione risalente, ma che sembrava rezione di contenimento drastico della spesa pubblica, definitivamente superata: precisamente, la concezione avvertisse – in alcune occasioni, con ancora maggior secondo la quale i diritti sociali non sarebbero pie- cogenza – la responsabilità di rappresentare ormai l’ul- namente e direttamente esigibili, bensì sarebbero (v. timo baluardo a difesa dei valori e dei criteri di legitti- già Corte cost. n. 445/1990) “diritti finanziariamente mazione dell’azione dello Stato, basati sul bilanciamen- condizionati”2. Con l’effetto materiale di indebolire, in to tra il tradizionale principio di libertà e quelli dell’e- concreto, la consistenza di quei diritti; orientare sem- guaglianza e della solidarietà, dei quali gli artt. 2 e 3 pre più le tutele sociali verso la monetizzazione del Cost. rappresentano l’architrave. bisogno; indurre divaricazione delle tutele rispetto al E, se vogliamo, un ultimo, decisivo baluardo non sol- canone dell’eguaglianza. tanto sul fronte della legislazione nazionale, sempre In altre parole, ponendo limiti all’esigibilità di quei di- più sensibile al prevalere delle ragioni dell’economia, ritti, ne risulta coinvolta anche la relativa “effettività”. ma anche – ed è questo che appare essere l’aspetto più E, in effetti, una delle manifestazioni concrete di delicato dell’attuale momento – nei confronti di quello tale fenomeno involutivo può essere giudicato che può considerarsi l’“antagonista” diretto della Co- l’“affievolimento” in progress, dal quale, nei fatti, i diritti stituzione nazionale: quella Costituzione in senso ma- sociali risultano attualmente coinvolti3. teriale, disegnata dai Trattati istitutivi dell’Unione eu- Vero è, infatti, che il recente legislatore, condizionato ropea, che ha come propria stella polare la libertà (di dalla limitatezza delle risorse finanziarie e, comunque, iniziativa economica), a preferenza dell’uguaglianza, la dei suindicati vincoli, sempre più frequentemente e quale, viceversa, incontestabilmente costituisce il faro diffusamente – dal settore delle pensioni di anzianità della nostra Carta fondamentale. alla previdenza dei professionisti (l. n. 247/2007); dal- Fatte tali premesse, che mi sembravano doverose, per le prestazioni dei fondi bilaterali di solidarietà (art. 3, non debordare dai limiti di tempo imposti dall’occasio- comma 30, l. n. 92/2012) ai trattamenti privilegiati per ne mi limiterò a considerare soltanto alcuni snodi nei i lavori usuranti (art. 3, d.lgs. n. 67/2011); dai tratta- quali, con maggior immediatezza, può cogliersi l’aspet- to che qui interessa: cioè il “modo” con il quale il Jobs act si raccorda con i principi costituzionali1; precisa- 2 Per una recente analisi di tali aspetti, cfr. C. Salazar, La mente, gli snodi che attengono alle questioni, rispetti- Costituzione, i diritti fondamentali, la crisi: “qualcosa di nuovo, vamente, della esigibilità dei diritti, della adeguatezza anzi di antico”?, in Lavoro e diritti sociali nell’Unione europea, a cura di B. Caruso e G. Fontana, Bologna, 2015, pp. 95 ss. 3 Sviluppo qui alcune riflessioni già avviate in una precedente 1 Per alcune considerazioni già svolte al proposito in un occasione: cfr. M. Cinelli, Jobs act e dintorni. Appunti sulle precedente scritto: v. M. Cinelli, L'“effettività” delle tutele metamorfosi in progress nel sistema delle tutele sociali, in Riv. sociali tra utopia e prassi, in Riv. dir. sic. soc., 2016, p. 21. dir. sic. soc., 2015, p. 285.
2-3/2016 MAGGIO–DICEMBRE PREVIDENZA menti per gli esodati ai fondi pensione (art. 10, comma zioni di invalidità civile o di prestazioni di invalidità 101 2, l. n. 99/2013) – si mostra propenso a condizionare dell’assicurazione obbligatoria. Si tratta di una dispo- la possibilità di riconoscimento delle prestazioni socia- sizione che, sebbene ritenuta legittima dalla sentenza li di legge non più sulla base di un criterio selettivo n. 243/2014 della Corte costituzionale, è innegabile astratto, predeterminato e valido per tutta la platea dei espressione di una scelta legislativa diretta a rendere potenziali destinatari, come da tradizione: cioè, subor- più difficoltoso (pur di “contenere” la lievitazione del dinando quella possibilità alla ricorrenza, a seconda dei contenzioso) il percorso della tutela giudiziaria degli casi, di predeterminati requisiti amministrativi, contri- interessi di chi si trovi in condizione di dover richie- butivi, anagrafici, biologici, reddituali. Esso, piuttosto, dere una delle più basilari forme di protezione sociale: tende a condizionare quel riconoscimento ad un dato quella per l’invalidità, appunto. prettamente quantitativo: di volta in volta, un limite numerico prefissato delle prestazioni economiche ero- 3. Il problema dell’“adeguatezza”: equilibri di bilancio e in- gabili, e, quindi dei soggetti potenziali beneficiari; un terventi sul quantum dei diritti sociali predeterminato, insuperabile plafond finanziario, riser- Si deve ammettere che, sul piano del quantum delle vato all’alimentazione delle prestazioni considerate; un prestazioni previdenziali e assistenziali, è già la formu- limite temporale, superato il quale le stesse tutele ac- lazione dell’art. 38 Cost. (se ben si considera), a deter- cordate divengono “eventuali”. minare alcuni aspetti problematici, prima ancora dei È tale il trend che caratterizza, in particolare (per tor- condizionamenti posti dall’art. 81 Cost., nella sua nuo- nare all’oggetto della presente analisi), lo “spezzone” va formulazione4. del Jobs act dedicato alla disoccupazione per quanto Per dirla molto brevemente: se l’obiettivo del fonda- riguarda, specificamente, l’indennità per i collaboratori mentale principio di cui all’art. 3, comma 2 Cost. – al autonomi disoccupati (art. 15, d.lgs. n. 22/2015), fi- quale, ovviamente, anche l’art. 38 si raccorda – è garan- nanziata (e, dunque, garantita) soltanto anno per anno. tire la dignità e il pieno sviluppo della persona umana, Ma è anche questo il trend che appare caratterizzare in appare lecito chiedersi se, nella prospettiva di detto più punti (ad esempio, per quanto riguarda le possibi- obiettivo, il criterio da assumere a ideale riferimento lità di accesso al c.d. part time “in uscita”, riconosciute sia quello della “sufficienza” delle prestazioni, di cui al ai lavoratori prossimi al pensionamento) la legge di sta- comma 1 del suddetto art. 38 (valido per tutti i cittadi- bilità 2016. ni non abbienti), oppure quello dell’“adeguatezza”, di Altro emblematico tipo di analogo approccio ai diritti cui al successivo comma 2 (valido per i soli lavoratori in riferimento è ravvisabile nelle più recenti politiche in stato di bisogno). legislative di “deflazionamento delle liti”. E ciò special- Poiché è da escludere che vi possa essere discrepanza mente nei casi in cui quelle politiche si concretizzano tra la tutela dei cittadini e la tutela dei lavoratori, quan- in interventi portati, direttamente o indirettamente - to all’“esito” finale – cioè, quanto alla parametrazione anziché (come sarebbe proprio) sulle norme del rito della tutela stessa con la fondamentale garanzia di cui - sulle discipline sostanziali. agli artt. 2 e 3 Cost. –, la risposta giusta parrebbe dover È quanto è avvenuto, in particolare, attraverso l’intro- essere che già il criterio valido per le prestazioni as- duzione nel corpus normativo della specifica materia, sistenziali, (cioé quello della “sufficienza”), deve poter a più riprese (a partire dall’art. 42, l. n. 326/2003), attingere l’obiettivo di soddisfare il requisito della “ef- di clausole comminatorie di decadenza sostanziale. Manifestazione rappresentativa di detta impostazione risulta essere anche l’“accertamento tecnico preventi- 4 Ammonisce che al principio dell'equilibrio di bilancio non vo”, dall’art. 445 bis c.p.c. (introdotto dall’art. 38, l. n. può essere riconosciuto un valore di assolutezza, tale da 111/2011) imposto, a pena di improcedibilità, in tut- sottrarlo alla logica del “bilanciamento”, alla stregua di tutti te le controversie in cui si faccia questione di presta- gli altri diritti fondamentali, Corte cost. n. 85/2013.
LA PREVIDENZA FORENSE L’attuazione dei principi costituzionali in materia di diritti sociali “al tempo del Jobs Act” PREVIDENZA 102 fettività”, rispetto a quella garanzia “di base”. doppia anima che impronta di sé, ab origine, la stessa Nel contempo, però, il quid pluris implicito nel criterio struttura del sistema previdenziale nazionale: appunto, dell’“adeguatezza”, di cui il secondo comma, è innega- “solidaristica”, per un verso, “meritocratica”, per un al- bile. E si tratta di un quid pluris che, stante la qualità tro verso, richiedenti un reciproco bilanciamento. della fonte che lo contempla, non può essere apprezza- Tale aspetto di fondo ha motivo di manifestarsi mate- to, secondo ragione, se non come indicativo dell’emer- rialmente non solo nel campo delle pensioni, ma anche sione, a livello costituzionale, di un ulteriore valore di in quello dei c.d. ammortizzatori sociali; e, dunque, carattere basilare: valore che, come è intuitivo, non può proprio nell’ambito del Jobs act, nel quale una indiscu- che collegarsi al “merito”. tibile, evidente manifestazione della valorizzazione del Il riflesso di detta bipolarità nel campo delle pensioni è profilo “meritocratico”, questa volta a scapito di quello innegabile. L’ideale collegamento tra l’art. 36 (retribu- “solidaristico”, è data dalla regola (posta dal d.lgs. n. zione proporzionata) e art. 38 (prestazione adeguata), 22/2015) di collegamento della prestazione di disoc- più volte messo in risalto dal Giudice delle leggi – e, da cupazione, sia nella durata, sia nell’importo, alla “storia ultimo, dalla sentenza n. 70/2015, che (suscitando par- contributiva” del lavoratore. ticolare scalpore) ha portato il suo sindacato sulla di- Si tratta di scelta che palesemente risponde alla logica sciplina della perequazione automatica delle pensioni, assicurativa, e, dunque, è tutta sbilanciata sul versante incisa, a fini di risparmio, dalla riforma Fornero –, so- per così dire “retributivo”. Ma è anche scelta che, per stiene e giustifica una “correlazione” del quantum della un paradosso soltanto apparente, riecheggia, meglio di pensione al trattamento retributivo: “correlazione” che altre, la concezione che tende ad apprezzare in termini (pur nel quadro della connotazione pubblicistica – la di “essenzialità” lo stesso criterio dell’“adeguatezza”, vi- reazione ad uno stato di bisogno socialmente rilevan- sto che di fatto consente che ai disoccupati con “storia te – della stessa tutela sociale) si realizza attraverso la contributiva breve” la tutela possa essere anche di ca- valorizzazione della contribuzione versata5. E ciò, pro- rattere assolutamente “minimale”: una prospettiva mol- prio perché “retribuzione” e “contribuzione” in qualche to spartana, come si può constatare, di stampo pretta- modo misurano, su due diversi fronti, il “merito” del mente “beveridgiano”. cittadino che abbia assolto il dovere, sancito dall’art. Echi di detta impostazione concettuale, sostanzial- 4, c. 2, Cost.: quello di svolgere “un’attività o una fun- mente “restrittiva”, sono ravvisabili anche in scelte zione che concorra al progresso materiale o spirituale normative sempre riferibili al Jobs act, tese, nei fatti, al della società”. Con il che trova anche enunciazione – lo “ridimensionamento” dell’operatività di alcuni istituti si osserva per inciso, ma non è dato secondario – il o regole, che storicamente hanno rappresentato altret- concetto che il benessere sociale, che la Costituzione tanti punti di forza del sistema previdenziale. È quanto vuole che sia garantito, non è legato in via esclusiva alla esplicitamente e programmaticamente enuncia la stessa ricchezza economica. legge delega (l. n. 184/2014), nel manifestare il proprio La questione che pone il confronto tra primo e secon- disfavore nei confronti di due tradizionali, storici presi- do comma dell’art. 38 Cost. evidenzia, dunque (come di della effettività della tutela previdenziale: il principio è stato osservato), la coesistenza, nella considerazione di automaticità delle prestazioni e l’istituto della contri- della fonte costituzionale, dei valori (in rapporto dialet- buzione figurativa. tico) della “retribuzione” e della “redistribuzione”. Una E, difatti, in coerenza con detta impostazione, nel de- tensione tra “merito” e “solidarietà” che rimanda alla creto legislativo n. 22/2015, è dato cogliere disposi- zioni di contenimento delle occasioni di utilizzazione di quella particolare, importante forma di prestazione accessoria del trattamento di disoccupazione, che ap- 5 Si vedano, peraltro, sul punto, le considerazioni critiche di punto è la contribuzione figurativa. M. Persiani, Ancora sull'esigenza di una solidarietà previdenziale, L’obiettivo è quello, scontato, del contenimento della in Arg. dir. lav., 2016, p. 652.
2-3/2016 MAGGIO–DICEMBRE PREVIDENZA spesa. Ma, come è evidente, si tratta di scelta che impli- nerazionale non può essere sottovalutata. 103 ca anche intuibili riflessi negativi – realizzati, al pari di E, tuttavia, poiché tale particolare manifestazione della altri, appartenenti alla medesima fase storica, in modo solidarietà è espressione di una sorta di “catena” che si più o meno “criptico” – sulla “effettività” dei futuri trat- snoda del tempo, è difficile sfuggire a sentimenti di for- tamenti pensionistici di coloro che si trovino a dover te imbarazzo di fronte a programmi o interventi che, in far ricorso, durante il periodo di vita lavorativa, ai pre- nome della sorte degli “anelli” successivi di quella ca- sidi sociali a tutela del reddito. tena, di fatto risultano dimentichi della circostanza che l’anello, sul quale si pretende di incidere nell’attualità, 4. La solidarietà intergenerazionale in bilico è sostenuto da quelli che lo hanno preceduto. E si tratta A sostegno delle scelte pro contenimento della voce di di catena non certo destinata a perdersi nella nebbia, spesa pubblica, rappresentata dal costo delle pensioni, in quanto metafora della coesione sociale, e, dunque, giuoca un ruolo da comprimario l’argomento che si ri- della stessa democrazia. chiama alla funzione propria degli interventi di stabiliz- Se così è, si può assumere che ogni indebolimento zazione degli equilibri finanziari del sistema previden- dell'anello in questione, deciso in funzione di esigenze ziale: quella di garantire la protezione delle generazioni a venire, finisce per rappresentare, nei fatti, una sorta future. Secondo G. RICCI, I diritti sociali tra politiche di di "tradimento" di quel vincolo, che pur si invoca, e, ostilità e ripresa economica, in Dir. lav. mercato, 2016, p. in definitiva, delle stesse logiche di convivenza delle 65, si tratta di una logica "emergenziale", strettamente quali lo specifico meccanismo – per effetto del quale, legata alla contingente situazione di crisi, e, dunque, non lo si dimentichi, gli anziani di oggi hanno già do- tendenzialmente provvisoria. vuto assolvere, quando erano in età giovanile, il debito Detto argomento idealmente apre, come è inevitabile, solidaristico in questione – è dichiarata, incontestabile un nuovo fronte di ideale conflittualità: quello “genera- espressione. zionale”, destinato a contrapporre padri e figli riguardo Anche da un punto di vista squisitamente tecnico, d’al- alle rispettive aspettative pensionistiche. tra parte, l’imposizione di sacrifici attuali a diritti sociali Ed è proprio in relazione a detto “contrasto genera- fondamentali (quali quelli pensionistici), in nome della zionale” e in merito ai criteri da ritenere idonei a go- specifica “destinazione” suddetta – appunto, l’alimen- vernarlo che la già ricordata sentenza n. 70/2015 della tazione finanziaria delle pensioni delle future genera- Corte costituzionale è stata fatta oggetto delle maggiori zioni –, appare assai poco convincente, in quanto pale- critiche. Detta sentenza, infatti – nel dichiarare l’illegit- semente fondata su di una scommessa di assai dubbie timità costituzionale della norma della riforma Fornero possibilità di concreta realizzazione. La specifica “desti- sulle pensioni, che, a fini di risparmio delle risorse fi- nazione” delle risorse (ipoteticamente) risparmiate, in- nanziarie, ha disposto un drastico e sostanzialmente in- fatti, non può essere garantita in alcun modo: e ciò, sia differenziato blocco della perequazione automatica dei per evidente difetto di strumenti specifici di controllo trattamenti pensionistici in corso –, non si sarebbe fatta o di giustiziabilità, sia in ragione delle tante variabili il dovuto carico, secondo alcuni, degli equilibri speci- che, nel lungo periodo (quale è necessariamente quel- fici del sistema previdenziale e, dunque, degli interessi lo delle pensioni), sono irrimediabilmente destinate a delle generazioni a venire. cambiare le “carte in tavola” anche dal punto di vista Ed è anche per questo che il governo Renzi si è affret- demografico. Illuminante il quadro prospettico traccia- tato ad introdurre (legge n. 109/2015), in sostituzione to al proposito da M. LIVI BACCI, L'Europa ha bisogno di quella censurata dalla Corte, ma con i medesimi in- di un'immigrazione di massa?, in Il Mulino, 2016, p. 941. tendimenti, una nuova (ovviamente più attenuata) di- Ciò non significa voler negare l’esigenza (e l’urgenza) sciplina di contenimento del medesimo meccanismo di dell’ adozione di misure di riequilibrio del sistema pen- perequazione automatica. sionistico, comprese quelle che valgano a depurarlo La delicatezza della questione della solidarietà interge- dalle tante iniquità delle quali esso è tuttora intriso.
LA PREVIDENZA FORENSE L’attuazione dei principi costituzionali in materia di diritti sociali “al tempo del Jobs Act” PREVIDENZA 104 Tuttavia, non si può evitare di considerare come l’ar- gomento che fa leva sul patto intergenerazionale risul- ti più che altro frutto di uno stereotipo. Ed, anzi, si potrebbe dire che il richiamarsi enfaticamente ad esso alimenta il rischio che l’attenzione venga distolta da quanto, viceversa, realmente condiziona gli svolgimen- ti futuri del sistema di welfare, e, in definitiva, il suo livello di “effettività”; cioè, per dirla in poche parole, alimenta il rischio di distogliere l’attenzione dalla “tie- pidezza” con la quale le forze di governo guardano oggi al sistema del welfare. Una “tiepidezza” che, in fondo, è espressione e sinto- mo insieme dell’assenza di una reale volontà politica diretta a convogliare verso la tutela di diritti sociali fon- damentali, presenti e futuri, le risorse finanziarie ne- cessarie: se del caso, fino a distogliere quanto serva da altre, attuali utilizzazioni. Una scelta che – se si crede veramente nel valore determinante e propulsivo, per il bene e la coesione dell’intero corpo sociale, di un effi- ciente sistema di welfare – non potrebbe non implicare, come è scontato (inutile tentare di nasconderlo), anche la presa in considerazione di una via sicuramente im- pervia e di assai scarsa popolarità, quale è quella del ricorso alla leva fiscale. Con quanto implicitamente (e per coerenza) collegato – ed anche di questo occorre prendere atto – in termini sia di esigenze di concorren- te razionalizzazione dei canali di finanziamento delle funzioni pubbliche, sia di fattivo contrasto al fenomeno dell’evasione tributaria. Allo stato, tuttavia – a malincuore se ne deve prendere atto – , si tratta di prospettiva che appare collocarsi al di là della linea dell’orizzonte. ■
2-3/2016 MAGGIO–DICEMBRE Unioni civili e riflessi PREVIDENZA previdenziali di Ida Grimaldi e Salvatore Spano 1.Premessa. 2. La disciplina delle Unioni Civili. 2.1. Co- Da qui, l’esigenza di una regolamentazione non più dif- 105 stituzione dell’Unione Civile 2.2. Cause impeditive e im- feribile delle Unioni Civili tra persone dello stesso ses- pugnazione 2.3. I doveri e i diritti dei partner dell’Unione. so e delle convivenze, contenute nella legge 20 maggio 2.4. Scioglimento dell’Unione. 3. Riflessi previdenziali. 4 2016 n.76. Conclusioni. Si tratta di una riforma che riscrive in larga misura il 1. Premessa. diritto di famiglia, introducendo nuovi istituti e modi- La legge sulle Unioni Civili e sulla regolamentazione ficando persino il diritto successorio italiano, da non delle convivenze costituisce senz’altro la più importan- pochi ritenuto tra i più severi dei Paesi europei. Ne te riforma del Diritto di Famiglia dopo quella del 1975. vengono interessati, cosa di non poco conto, anche il Per la prima volta, si inserisce nel nostro Ordinamento sistema previdenziale e quello fiscale. l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso ses- so, quale specifica formazione sociale tutelata ai sensi In aggiunta agli interessati e alla società tutta, la rifor- dell’articolo 2 della Costituzione, diversa quindi dal ma coinvolge inoltre, e non marginalmente, anche gli matrimonio regolato dall’articolo 29 della Costituzione avvocati, investiti del delicato compito di coadiuvare ab stessa. In essa si prevede, altresì, il riconoscimento del- initio le nuove realtà familiari, regolandone i rapporti e le convivenze sia tra eterosessuali sia tra omosessuali. gestendone, eventualmente, la crisi, dato che la disci- Già da tempo il nostro Legislatore era stato messo in plina sul divorzio si applica anche alle Unioni Civili. mora dalle Corti di Giustizia italiane (sentenza Cor- La nuova legge 20 maggio 2016 n.76 sulla “Regola- te Costituzionale n.138 del 2010 e n.170 del 2014) e mentazione delle unioni civili tra persone dello stesso dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il ritardo sesso e disciplina delle convivenze” si compone di un dell’Italia, rispetto agli altri Paesi della U.E., nell’ade- unico articolo fondamentalmente diviso in due capi: guarsi alle norme europee. nel primo si parla delle unioni civili e della loro re- golamentazione tra persone dello stesso sesso (commi Per ultimo, si richiama la Sentenza 21 luglio 2015 1-35); nel secondo, invece, si tratta della disciplina del- della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o quale i Giudici hanno condannato l’Italia per la vio- tra persone di sesso diverso (commi 36-65). La parte lazione dell’art. 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uo- finale contiene norme di copertura finanziaria (commi mo, articolo che sancisce il diritto alla vita privata e da 66 a 69). Vi è infine, all’interno della legge, una de- familiare, tra cui può essere ricompresa una relazione lega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti affettiva tra persone dello stesso sesso, protetta dall’or- legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le dispo- dinamento anche non necessariamente mediante l’i- sizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di stituto matrimoniale: “Pur tenendo conto che “è ne- iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché per coor- cessario del tempo per ottenere una graduale ma- dinare ed adeguare le norme del diritto interno a quelle turazione di una visione comune nazionale per il del diritto internazionale. riconoscimento di questa nuova forma di famiglia”, Oggetto del presente contributo saranno solo le unioni la Corte ha ritenuto che il Governo italiano ha oltre- civili, rinviando ad altra trattazione il tema delle convi- passato il margine di apprezzamento attribuito ad venze di fatto e dei contratti di convivenza. ogni Stato in materia, e non è riuscito ad ottempera- re all’obbligo di fornire una disciplina giuridica che 2. La disciplina delle Unioni Civili prevede il riconoscimento e la tutela delle unioni Con il riconoscimento delle Unioni Civili si affianca al tra persone dello stesso sesso, violando così la Con- paradigma del matrimonio, per la prima volta nel no- venzione” (CEDU decisione Oliari ed altri c. Italia del stro ordinamento, il riconoscimento di altre forme di 21 luglio 2015). famiglia che, nei fatti, già esistevano nella nostra società.
LA PREVIDENZA FORENSE Unioni civili e riflessi previdenziali PREVIDENZA 106 Nella specie, il legislatore ha introdotto una discipli- te vincolo matrimoniale o l’ unione civile tra persone na che attua una sostanziale equiparazione fra lo stato dello stesso sesso, l’interdizione di una delle parti per coniugale e quello derivante dall’unione civile. Per- infermità di mente, la sussistenza tra le parti dei rap- mangono tuttavia alcune differenze fra disciplina del porti di parentela di cui all’art. 87 c.c.(la nuova legge matrimonio e quella dell’unione civile, nel momento tuttavia ha introdotto il divieto anche tra zio e nipote e della costituzione del rapporto e nel momento del suo zia e nipote), affinità o adozione, la condanna definitiva scioglimento. di una delle parti per omicidio tentato o consumato Come già detto, alle Unioni Civili è dedicata la prima nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente parte della legge, nella specie l’articolo 1 commi 1-35. con l’altra parte dell’unione. Come previsto dall'art. 1 comma 5 Legge 76/2016, l’eventuale costituzione di 2.1. Costituzione dell’Unione Civile un’unione civile in violazione di una delle cause impe- Sulla base di quanto disposto dai commi 2,4, e 5, l’u- ditive ne comporta la nullità. nione civile può essere costituita tra due persone mag- giorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di L’unione contratta in violazione di una causa impediti- fronte all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due va oppure in violazione dell’art. 68 cc può essere im- testimoni; a tale dichiarazione va riconosciuta pertanto pugnata da ciascuna delle parti dell’unione civile, dagli efficacia costitutiva dell’unione. L’atto di costituzione ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero e da tutti dell’unione civile viene registrato nell’archivio dello coloro che abbiano un interesse legittimo ed attuale ad Stato Civile. Una volta rese le dichiarazioni e raccolte impugnarla (art.1 comma 6). nel relativo atto, si costituisce un vero e proprio “status personale” dai rilevanti profili giuridici. La legge non L’unione civile può essere impugnata, inoltre, dalla par- prevede che gli Ufficiali dello Stato Civile possano ri- te il cui consenso sia stato estorto con violenza o de- fiutare la celebrazione dell’unione civile, invocando l’o- terminato da timore di eccezionale gravità determinato biezione di coscienza. da cause esterne alla parte stessa, se il consenso è stato A differenza del matrimonio, la nuova legge non preve- dato per effetto dell’errore sull’identità della persona o de le previe pubblicazioni di rito. Inoltre, l’unione civi- di errore essenziale su qualità personali dell’altra parte; le è prevista solo tra persone maggiorenni dello stesso l’azione, tuttavia, non può essere proposta se vi è stata sesso e quindi non è contemplata alcuna possibilità di coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza autorizzazione all’unione civile a persone minori di età, o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia al contrario di quanto si prevede per il matrimonio, ove stato scoperto l’errore (art.1 comma 7 legge 76/2016). il Tribunale per i Minorenni può autorizzare il minore che abbia compiuto 16 anni al matrimonio (ex art-84 2.3 I doveri e i diritti dei partner dell’unione. cc e 38 disp. att. cpc). Non sono inoltre previste nor- Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello me specifiche per la competenza, come nel matrimonio stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assu- (artt. 94 e 106 c.c.). mono i medesimi doveri: dall’unione civile deriva l’ob- Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’Ufficiale bligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna scegliendolo tra i rispettivi cognomi o di anteporre o in relazione alle proprie sostanze e alla propria capaci- posporre al cognome comune il proprio; ciò, a diffe- tà di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai renza del matrimonio ove la moglie aggiunge al proprio bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indiriz- cognome quello del marito. zo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo 2.2 Cause impeditive e impugnazione concordato. Sono cause impeditive dell’unione civile un preceden-
2-3/2016 MAGGIO–DICEMBRE PREVIDENZA A differenza del matrimonio, due sono i doveri non nione. Si applicano, di seguito, alcune norme previste 107 estesi alla coppia civilmente unita: il dovere di colla- per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separa- borazione e quello di fedeltà previsti dall’art.143 c.c. in zione. La domanda di scioglimento dell’unione civile caso di matrimonio. Il legislatore ha lasciato, dunque, è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifesta- all’autoregolamentazione delle parti l’aspetto connesso zione di volontà di scioglimento dell’unione. Si potrà alla lealtà specifica della relazione. quindi divorziare o attraverso un accordo sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato Civile o per via giudiziale Come per il matrimonio, anche il regime patrimonia- oppure attraverso la procedura di negoziazione assistita le dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in da due avvocati o la procedura davanti al Sindaco. mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è co- stituito dalla comunione dei beni. Con riferimento specifico alle cause di scioglimento, l’unione civile si scioglie automaticamente in caso di Nella scelta dell’amministratore di sostegno, inoltre, eventi sopravvenuti che rendano impossibile la prose- il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, la parte cuzione del vincolo familiare: la morte o la dichiara- dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La par- zione di morte presunta di una delle parti dell’unione te dell’unione civile, inoltre, può proporre anche l’in- civile, la rettificazione di attribuzione del sesso. L’unio- terdizione o l’inabilitazione e può presentare istanza di ne civile si scioglie altresì nei casi previsti dall’articolo revoca quando ne cessi la causa. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, cioè nei casi in cui una L’unione civile può essere annullata in caso di violenza, delle due parti sia coinvolta o condannata in un proce- anche quando il male minacciato riguarda la persona dimento penale per alcuni tipi di reati. o i beni dell’altra parte dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui Dalle cause di scioglimento dell’unione civile è esclusa (art.1 comma 16). All’unione civile si applicano altresì la mancata consumazione del rapporto. le disposizioni in tema di alimenti. Dalla legge sulle Unioni Civili si è voluto tener fuor il In caso di morte, il partner superstite avrà diritto alla tema della filiazione, in tutte le sue accezioni: dall’ado- pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e anche all’e- zione, espressamente esclusa, a tutte le altre modalità redità nella stessa quota prevista per i coniugi di un di procreazione che scienza e tecnologia consentono e matrimonio. Riguardo alla successione, infatti, alle che la legge non contempla. Ciò, sulla base del secondo unioni civili si applica parte della disciplina contenuta periodo del comma 20 dell’art. 1 del testo della legge nel libro secondo del Codice Civile “Delle Successioni, 76/2016, che esclude l'applicazione della normativa artt. 456-809”. (art.1 comma 21). Identico regime suc- sulle unioni civili alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul- cessorio, dunque, sia nella successione legittima sia in le adozioni. L'ultimo inciso della norma, tuttavia, lascia quella testamentaria; il superstite ha diritto di abitazio- una clausola di “salvaguardia”, riportando le testuali ne vitalizio nella dimora comune. parole: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Può ritenersi, Come per i coniugi, anche tra le parti dell’unione civile dunque, che la nuova legge non abbia del tutto esclu- la prescrizione rimane sospesa . so percorsi interpretativi che estendono alla coppia omogenitoriale l’applicabilità di disposizioni idonee a 2.4 Scioglimento dell’unione rientrare, per il loro tenore testuale, nell’eccezione di Per sciogliere l’unione civile, basta che anche uno solo cui al secondo periodo dell’articolo 2; ci si riferisce in dei due partner presenti una comunicazione all’ufficia- particolare alla giurisprudenza in materia di stepchild- le di Stato Civile contenente la volontà di sciogliere l’u- adoption (Sul punto si rinvia alla lettura dell’articolo
LA PREVIDENZA FORENSE Unioni civili e riflessi previdenziali PREVIDENZA 108 “Adozione e diritto alla continuità affettiva: lo stato del- di categoria” di cui si tratta (Casaburi “Unioni civili e la normativa italiana” di Ida Grimaldi, su detta rivista, convivenze. Legge 20 maggio 2016 n.76 Lettura opera- n. 1 anno 2016) tiva e possibili soluzioni, Pacini Editore 2016)”. Volgendo, sia pur sommariamente, lo sguardo ai riflessi 3. Riflessi previdenziali. da tanto derivati nell’ambito del contesto previdenziale, La nuova legge, all’articolo 1 comma 20, testualmente è agevole rilevare che gli istituti direttamente coinvolti recita: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tu- nella implementazione della platea dei soggetti di essi tela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi destinatari sono, oltre all’assegno al nucleo familiare, le derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso prestazioni riservate ai superstiti. La legge infatti, dal sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimo- comma 66 al comma 69 dell’art. 1, tratta degli oneri nio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», finanziari derivanti dall’impatto delle nuove disposizio- «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono ni. Il comma 67, in particolare, prevede un monitorag- nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei rego- gio da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche lamenti nonché negli atti amministrativi e nei con- sociali sulla base dei dati comunicati dall’INPS circa gli tratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle oneri di natura previdenziale e assistenziale. Inoltre, parti dell’unione civile tra persone dello stesso ses- nella relazione tecnica che accompagna la parte della so. La disposizione di cui al periodo precedente non legge dedicata alla copertura finanziaria (commi 66-69) si applica alle norme del codice civile non richiamate si dà largo spazio alle previsioni concernenti gli aspet- espressamente nella presente legge”. ti fiscali, assistenziali e previdenziali: tra questi ultimi, appunto, la pensione di reversibilità. Ne deriva che, in Detta disposizione ha uno spettro operativo amplissimo attuazione della clausola di equivalenza (art.1 comma e determina l’automatica estensione alle parti della Unio- 20 legge 76/2016), la parte superstite dell’unione ci- ne Civile di tutta una congerie di diritti esistenti nei più vile tra persone dello stesso sesso può ora beneficiare svariati ambiti (sociali, fiscali, patrimoniali) precedente- del riconoscimento della pensione di reversibilità (se il mente riservati alle sole coppie eterosessuali sposate. de cuius all’atto della scomparsa era già titolare di trat- Trattasi di clausola di equivalenza, con funzione an- tamento pensionistico) o della pensione indiretta (se, tidiscriminatoria, volta ad assicurare, almeno tenden- invece, il de cuius al momento del decesso svolgeva zialmente, l’equiparazione nei più svariati ambiti tra ancora attività lavorativa ed aveva raggiunto la soglia matrimonio e Unione Civile. Non va sottaciuto che, in contributiva minima all’uopo richiesta). tema di discriminazione, è intervenuta la giurispruden- Resta inteso che l’attribuzione delle richiamate presta- za dell’Unione Europea (Corte giust.1 408, C 267/06, zioni è regolata dalle medesime condizioni, sia sogget- Tadeo Maruko) che, interpretando la direttiva del Con- tive sia di eventuale concorso con terzi, che ne discipli- siglio 27. 11. 2000 n.2000/78/Ce ha ritenuto discrimi- nano la assegnazione al coniuge superstite all’interno natoria la normativa secondaria tedesca in virtù della della normativa di riferimento. quale “il partner superstite non percepisce una presta- Da una prima lettura della nuova legge, in particolare zione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un con riguardo al comma 67 dell’art.1, pare comunque coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l’u- che dal testo rimarrebbero escluse le Casse dei liberi nione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in professionisti, per le quali non è prevista una specifica una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto copertura finanziaria. Sul punto era stato proposto un riguarda la detta prestazione ai superstiti. E’ compito emendamento, firmato da Eugenia Roccella e Alessan- del giudice a quo verificare se, nell’ambito di un’unio- dro Pagano, emendamento che avrebbe voluto esten- ne solidale, il partner superstite sia in una posizione dere “ai contraenti l’unione civile” anche “le prestazioni analoga a quella di un coniuge beneficiario della pre- assicurate dalle Casse di previdenza dei liberi professio- stazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale nisti”, cosa prevista per i coniugi. Detto emendamento
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