GAZZETTA UFFICIALE - Europa
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
GAZZETTA UFFICIALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
20 OTTOBRE 1964 EDIZIONE IN LINCUA ITALIANA 7° ANNO N. 162
SOMMARIO
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
INFORMAZIONI
LA COMMISSIONE
DIRETTIVE E DECISIONI
64 568 CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces
sione di un contributo 'del Fondo sociale europeo a favore del Regno del
Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2557/64
641569 CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces
sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del
Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2559/64
64/570 CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces
sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del
Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2560/64
64/571 CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces
sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
federale di Germania per le spese relative ad .operazioni di rieducazione
professionale 2561/64
64 572 CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces
sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione
professionale 2564/64
64/573 CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces
sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione
professionale 2565/64
(segue)
2SOMMARIO (seguito) 64/574/CEE : ' Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la - conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione ■ professionale 2566/64 64 575/CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2567/64 64 576 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2569/64 64 577 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2570/64 6M578/CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2571 /64 64/579/CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2573/64 64/580/CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Granducato del Lussemburgo per le spese relative ad operazioni di rieducazione pro fessionale 2574/64 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 64 581 /CEE : Risultato di preselezione (Bando di gara n. 367) 2576/64
20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2557/64
COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA
INFORMAZIONI
LA COMMISSIONE
DIRETTIVE E DECISIONI
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
favóre del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di
rieducazione professionale
(Fascicoli FSE nn. 2048, 2074, 2118, 3049, 3085, 3101 )
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(64/568/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Viste le richieste del 28 giugno, 21 settembre e
ECONOMICA EUROPEA, 20 dicembre 1962, nonché quelle del 25 marzo, 21
giugno e 19 settembre 1963, presentate dal Regno
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco del Belgio, in ordine alla concessione di un contri
buto del Fondo sociale europeo per spese relative ad
nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125,
operazioni di rieducazione professionale per un im
porto complessivo di FB 30.976.403,
Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer
nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal Vista la decisione della Commissione del 13 di
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco
particolare gli articoli 25 e 29, degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18
del regolamento n. 9 (5),
Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Com
missione, che fissa le condizioni di manifesta e
Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, europeo del 10 luglio 1964,
comma 3 (a), del regolamento n. 9 del Consiglio
concernente il Fondo sociale europeo (3),
Considerando che, conformemente agli articoli 1
e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione
Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com
missione concernente le modalità di esame e di
riguardano operazioni di rieducazione professionale
effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 30
verifica delle richieste di contributo presentate al giugno 1962 compreso, sotto la responsabilità e a
Fondo sociale europeo (4), carico dell'« Office National de l'Emploi » (O.N.E.),
iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico, di
cui all'articolo 18 di detto regolamento ;
(0 GU n. 56 del 31 . 8. I960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. T605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (5) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.2558/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64
Considerando che tali richieste sono state vali Considerando che, nel suo parere del 10 luglio
damente presentate nei termini prescritti dall'arti 1964, il Comitato del Fondo sociale europeo ha for
colo 19 del regolamento n. 9 ; mulato conclusioni identiche per i motivi sopramen
zionati,
Considerando che dall'esame di tali richieste,
nonché dal controllo dei loro elementi materiali e HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
contabili risulta che le operazioni di rieducazione
professionale in questione riguardano lavoratori Articolo 1
disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento n. 9 e, se del caso, del regolamento Le richieste di contributo presentate al Fondo
n. 12/64/CEE, che soddisfano alle condizioni pre sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese
viste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, salvo i casi sostenute dall'« Office National de l'Emploi »
di alcuni lavoratori che non soddisfano a tutte le (O.N.E.) ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto
condizioni di cui agli articoli 2 e 4, sia perché, di pubblico, di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9,
età inferiore ai 18 anni, non erano iscritti ad un per operazioni di rieducazione professionale effet
ufficio pubblico di collocamento in qualità di richie tuate nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno
denti di lavoro, durante tre mesi consecutivi, come 1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regola
prescritto dall'articolo 2, sia perché non avevano mentari che disciplinano il funzionamento del Fondo
esercitato un lavoro produttivo salariato per almeno sino alla concorrenza di un importo ridotto a FB
30.521.050 .
sei mesi seguenti la fine del tirocinio di rieduca
zione, in conformità all'articolo 4, casi che, per La parte eccedente tale importo non è conforme
tanto, non possono formare oggetto del contributo a dette disposizioni.
del Fondo ; che il numero di tali casi, la cui per
centuale (1,47%) è stata determinata in base ai Articolo 2
risultati della verifica per sondaggio, effettuata con
formemente alle disposizioni del regolamento della Di conseguenza, l'importo del contributo del
Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde nelle ri Fondo sociale europeo in favore dello Stato membro
chieste ad un importo di FB 455.353 ; che, dedotto richiedente è stabilito in FB 30.521.050 (pari a circa
tale importo, la parte residua delle richieste risponde 610.421 u. c.).
alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in
particolare, dagli articoli 5 e 20 ; Articolo 3
La presente decisione è destinata al Regno del
Considerando, di conseguenza, che per le spese Belgio.
sostenute dall'« Office National de l'Emploi »
(O.N.E.), deve essere riconosciuto il diritto al con Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.
tributo del Fondo previa deduzione di un ammon
tare pari a FB 455.353 e che l'importo del contri Per la Commissione
buto erogabile dal Fondo risulta pertanto pari a Il Presidente
FB 30.976.403 — FB 455.353, e cioè a FB
30.521.050 : Walter HALLSTEIN20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2559/64
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di
rieducazione professionale
(Fascicoli FSE nn. 2049, 2120, 3050)
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(64/569/CEE )
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ risulta che la somma di FB 9.677 riguarda spese che
ECONOMICA EUROPEA, non hanno alcuna relazione con le necessità attinenti
alla rieducazione professionale e non rientrano nel
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco quadro delle spese ammesse dall'articolo 5 del rego
nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125, lamento n. 9, e che una somma pari a FB 13.304
riguarda spese per materiali e salari del personale
Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer sostenute per operazioni di rieducazione professionale
nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal effettuate presso imprese senza che vi fosse stata
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in una gestione separata, come prescritto dall'articolo 5,
particolare gli articoli 25 e 29, sub b) ; che tali importi devono pertanto essere de
dotti dall'importo richiesto ; che d'altra parte risulta
che le operazioni di rieducazione professionale in
Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi
missione concernente le modalità di esame e di veri
dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano
fica delle richieste di contributo presentate al Fondo alle condizioni previste all'articolo 4 di tale rego
sociale europeo (3), lamento, e che la parte residua delle richieste, dopo
Viste le richieste del 28 giugno e 20 dicembre deduzione dei due importi sopramenzionati, sod
1962, nonché quelle del 25 marzo 1963, presentate disfa alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e,
dal Regno del Belgio, in ordine alla concessione di in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;
un contributo del Fondo sociale europeo per spese
relative ad operazioni di rieducazione professionale Considerando, di conseguenza, che il diritto al
per un importo complessivo di FB 154.967, contributo del Fondo deve essere riconosciuto per
le spese sostenute dall'« CEuvre nationale des Inva
Vista la decisione della Commissione del 13 di lides de Guerre (O.N.I.G.) » previa deduzione di
cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco un importo di FB 22.981 ( 13.304 + 9.677), e che
degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18 l'importo del contributo erogabile dal Fondo am
del regolamento n. 9 (4), monta pertanto a FB 154.967 — FB 22.981 , cioè a
FB 131.986 ;
Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964,
Considerando che nel parere del 10 luglio 1964
Considerando che le richieste in questione ri il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato
guardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati,
regolamento n. 9, operazioni di rieducazione profes
sionale effettuate nel periodo dal 15 settembre 1959
al 16 gennaio 1962 compreso, sotto la responsabi HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
lità e a carico dell'« CEuvre nationale des Invalides
de Guerre » (O.N.I.G.), ente iscritto nell'elenco degli
enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 di Articolo 1
detto regolamento ;
Considerando che tali richieste sono state vali Le richieste di contributo presentate al Fondo
damente presentate nei termini stabiliti dall'arti sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese
colo 19 del regolaménto n. 9 ; sostenute dall'« CEuvre nationale des Invalides de
Considerando che, dall'esame delle richieste e Guerre » (O.N.I.G.), ente iscritto nell'elenco degli
dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del
regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione
professionale effettuate nel periodo dal 15 settembre
(J ) GU n. 56 del 31 . 8. 1960, pag. 1189/60. 1959 al 16 gennaio 1962 compreso, sono conformi
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(a) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. alle disposizioni regolamentari che disciplinano il
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62, funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di2560/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10. 64
un ammontare ridotto a FB 131.986. La parte ecce Articolo 3
dente tale importo non è conforme a dette disposi La presente decisione è destinata al Regno del
zioni .
Belgio.
Articolo 2
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.
Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Per la Commissione
Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
Il Presidente
richiedente è fissato a FB 131.986 (pari a circa
2.640 u. c.). Walter HALLSTEIN
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di
rieducazione professionale
(Fascicoli FSE nn. 2119 e 3051 )
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(64/570/CEE)
LA COMMISSIONE . DELLA COMUNITÀ Considerando che le richieste in questione ri
ECONOMICA EUROPEA, guardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del
regolamento n. 9, le operazioni di rieducazione pro
fessionale effettuate nel periodo dal 21 giugno 1960
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
al 10 novembre 1961 compreso, sotto la responsa
nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125, bilità e a carico dell'« Office national de l'Emploi
(O.N.E. ) », con la partecipazione finanziaria del
Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer l' « (Euvre nationale des anciens combattants et
nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal victimes de la guerre (O.N.A.C. ) », organismi inseriti
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'ar
particolare gli articoli 25 e 29, ticolo 18 di detto regolamento, e che riguardano le
spese sostenute da quest'ultimo ente ;
Visto il regolamento n . 113/63/CEE della Com
missione concernente le modalità di esame e di
verifica delle richieste di contributo presentate al Considerando che tali richieste sono state pre
Fondo sociale europeo (3), sentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del rego
lamento n. 9 :
Viste le richieste del 20 dicembre 1962 e del
25 marzo 1963, presentate dal Regno del Belgio, in
ordine alla concessione di un contributo del Fondo
Considerando che, dall'esame delle richieste e
sociale europeo per spese relative ad operazioni di dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili
rieducazione professionale per un importo comples risulta che le operazioni di rieducazione professio
sivo di FB 5.000, nale in questione riguardano lavoratori disoccupati
ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali
Vista la decisione della Commissione del 13 di soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di
cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco tale regolamento ; che le richieste sono conformi
degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 alle disposizioni del regolamento n. 9 e, in partico
del regolamento n. 9 (4), lare, degli articoli 5 e 20 ;
Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964, Considerando, di conseguenza, che il diritto al
contributo del Fondo deve essere riconosciuto per
le spese sostenute dall'« CEuvre nationale des
(!) GU n. 56 del 31 . 8. 1960, pag. 1189/60. anciens combattants et victimes de la guerre
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, t>ag. 1605/63.
(») GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (O.N.A.C.) », e che l'importo del contributo eroga
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62. bile dal Fondo ammonta, pertanto, a FB 5.000 ;20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2561 /64
Considerando che, nel parere del 10 luglio 1964, do fino alla concorrenza dell importo richiesto pari a
il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato FB 5.000 .
conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati,
Articolo 2
Di conseguenza, l'ammontare del contributo del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
richiedente è fissato a FB 5.000 (pari a circa 100
Articolo 1
u. c.).
Articolo 3
Le richieste di contributo presentate al Fondo
sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese La presente decisione è destinata al Regno del
sostenute dall'« CEuvre nationale des anciens com Belgio.
battants et des victimes de la guerre (O.N.A.C.) »,
ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.
previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, per
operazioni di rieducazione professionale effettuate Per la Commissione
nel periodo dal 21 giugno 1960 al 10 novembre Il Presidente
1961 compreso, sono conformi alle disposizioni rego
lamentari che disciplinano il funzionamento del Fon Walter HALLSTEIN
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad
operazioni di rieducazione professionale
(Fascicoli FSE nn. 426 — 433, 491 , 494, 495, 518, 586, 638, 2004, 2020,
2056, 2062, 2079, 2099, 2209, 3003, 3040, 3075)
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(64/571/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ federale di Germania, in ordine alla concessione
ECONOMICA EUROPEA, d'un contributo del Fondo sociale europeo per spese
relative ad operazioni di rieducazione professionale
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco per un ammontare complessivo di DM 5.200.573,63,
nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125 ; rettificato dal Governo richiedente in DM 5 . 1 86 .414,41 ,
Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer Vista la decisione della Commissione del 13 di
nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal cembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18
particolare gli articoli 25 e 29, del regolamento n. 9 (4),
Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
missione concernente le modalità di esame e di veri europeo del 10 luglio 1964,
fica delle richieste di contributo presentate al Fondo Considerando che le richieste in questione riguar
sociale europeo (3), dano, conformemente agli articoli 1 e 3 del rego
lamento n. 9, operazioni di rieducazione professio
Viste le richieste del 13 e del 217 giugno, 25 luglio, nale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1958 al
24 agosto, 7 ottobre e 14 dicembre 1961 , del 13
30 giugno 1962 compreso, sotto la responsabilità e
marzo, 2 e 10 luglio, 26 settembre, 27 novembre e a carico di 17 « Landesversicherungsanstalten », enti
12 dicembre 1962, nonché quelle del 5 gennaio, 6 iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di
marzo e 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica cui all'articolo 18 di detto regolamento, e precisa
mente :
Í1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
.(*) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.2562/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64
Importo richiesto : effettuate conformemente alle disposizioni del rego
1 . Landesversicherungsanstalt Baden : lamento della Commissione n. 113/63/CEE, corri
spondono, nelle richieste, ad un importo pari a DM
DM 544.262,30
18.454,00 per la « Landesversicherungsanstalt Würt
2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig : temberg » e ad un importo pari a DM 6.437,26 per
DM 125.792,40 la « Landesversicherungsanstalt Schwaben » ;
3. Landesversicherungsanstalt Hamburg : Considerando che, dall'esame di tali richieste e
DM 63.158,30 dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili,
risulta che nella richiesta relativa alla « Landesver
4 . LandesVersicherungsanstalt Hannover : sicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz» la somma
DM 661.139,45 di DM 2.193,08 riguarda spese sostenute da tale
ente nell'anno 1957 e deve essere pertanto diffal
5. Landesversicherungsanstalt Hessen : cata dall'ammontare richiesto e che, in questa stessa
DM 425.182,51 richiesta, l'ammontare delle spese indicate per ope
6. Landesversicherungsanstalt Niederbayern razioni di rieducazione professionale effettuate
presso un centro privato di rieducazione non è stato
Oberpfalz : DM 82.832,47 calcolato conformemente alle disposizioni dell'arti
7. Landesversicherungsanstalt Oberbayern : colo 5 a) del regolamento n. 9, in modo che all'am
DM 135.728,31
montare richiesto deve essere aggiunto l'importo di
DM 3.413,17 risultante dalla rettifica di tale calcolo ;
8. Landesversicherungsanstalt Ober- und che, inoltre, tutte le operazioni di rieducazione pro
Mittelfranken : DM 205.962,03 fessionale che sono oggetto delle richieste riguar
dano i lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2
9. Landesversicherungsanstalt Oldenburg del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condi
Bremen : DM 473.781,39 zioni previste all'articolo 4 di tale regolamento, ad
eccezione dei casi di alcuni lavoratori considerati
10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz : nella richiesta relativa alla « Landesversicherungsan
DM 739.152,04 stalt Württemberg », che non erano stati iscritti
come disoccupati, come prescritto dall'articolo 2, e
11 . LandesVersicherungsanstalt Rheinprovinz : del caso di un lavoratore che figura nella richiesta
DM 333.763,83 relativa alla « Landesversicherungsanstalt Nieder
12. Landesversicherungsanstalt Saarland : bayern-Oberpfalz », per il quale non era stata for
nita la prova che egli aveva svolto un lavoro produt
DM 108.111,72
tivo salariato per almeno 6 mesi al termine del
13. LandesVersicherungsanstalt Schleswig periodo di rieducazione professionale, conforme
Holstein : DM 148.096,05 mente all'articolo 4, e che, pertanto, tali casi non
possono essere oggetto del contributo del Fondo ;
14. Landesversicherungsanstalt Schwaben : che, nella domanda relativa alla « Landesversiche
DM 141.790,20 rungsanstalt Württemberg », il numero dei casi sopra
menzionati, la cui percentuale ( 1,38%) è stata de
15. Landesversicherungsanstalt Unterfranken : terminata in base ai risultati della verifica per son
DM 92.693,76 daggio effettuata conformemente alle disposizioni
del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE,
16. Landesversicherungsanstalt Westfalen : corrisponde ad un ammontare di DM 6.107,02 e che,
DM 462.371,71 per la richiesta relativa alla « Landesversicherungs
17. Landesversicherungsanstalt Württemberg : anstalt Niederbayern-Oberpfalz», conformemente alle
disposizioni dello stesso regolamento, deve essere
DM 442.541,94 diffalcato l'ammontare di DM 1.964,26 conteggiato
per questo solo caso contestato ; che, dedotti gli
Considerando che tali richieste sono state valida importi di cui sopra, la parte residua delle richieste
mente presentate nei termini prescritti dall'arti è conforme alle condizioni prescritte dal regola
colo 19 del regolamento n. 9, salvo i casi di alcuni mento n. 9 e, particolarmente, dagli articoli 5 e 20 ;
lavoratori per i quali le operazioni sono state effet
tuate dalla « Landesversicherungsanstalt Württem Considerando, di conseguenza, che il diritto al
berg » e dalla « Landesversicherungsanstalt Schwa contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le
ben » e che non possono, pertanto, essere presi in spese sostenute dalle 17 « Landesversicherungsan
considerazione ; che il numero di tali casi, le cui stalten » sopra menzionate, previa deduzione di un
percentuali (4,17% per la« Landesversicherungsan importo di DM 31.742,45 (DM 18.454,00 + DM
stalt Württemberg » e 4,54% per la « Landesversi 6.437,26 + DM 2.193,08 — DM 3.413,17 + DM
cherungsanstalt Schwaben ») sono state determinate 6.107,02 + DM 1.964,26) ; che l'importo comples
in base ad risultati delle verifiche per sondaggio sivo del contributo erogabile dal Fondo ammonta20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2563/64
pertanto a DM 5.186.414,41 — DM 31.742,45, e richiedente è fissato a DM 5.154.671,96 (pari a circa
cioè a DM 5.154.671,96 ; 1.288.668 u. c.), ripartiti come segue :
Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 1 . Landesversicherungsanstalt Baden :
il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato DM 544.262,30
conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,
2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig :
DM 125.792,40
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
3 . Landesversicherungsanstalt Hamburg :
DM 63.158,30
Articolo 1
4 . LandesVersicherungsanstalt Hannover :
Le richieste di contributo presentate al Fondo DM 661.139,45
sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger
mania per le spese sostenute dagli enti sottoelen 5 . Landesversicherungsanstalt Hessen :
cati : DM 425.182,51
1. Landesversicherungsanstalt Baden, 6 . Landesversicherungsanstalt Niederbayern
2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig, Oberpfalz : DM 82.088,30
3. Landesversicherungsanstalt Hamburg, 7 . Landesversicherungsanstalt Oberbayern :
4. Landesversicherungsanstalt Hannover, DM 135.782,31
5. Landesversicherungsanstalt Hessen, 8 . Landesversicherungsanstalt Ober- und
6. Landesversicherungsanstalt Niederbayern Mittelfranken : DM 205.962,03
Oberpfalz, 9 . Landesversicherungsanstalt Oldenburg
7 . Landesversicherungsanstalt Oberbayern, Bremen : DM 473.781,39
8. Landesversicherungsanstalt Ober- und Mit 10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz :
telfranken, DM 739.152,04
9. Landesversicherungsanstalt Oldenburg
Bremen,
11 . Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz :
DM 333.763,83
10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz,
12. Landesversicherungsanstalt Saarland :
11 . Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz,
DM 108.111,72
12. Landesversicherungsanstalt Saarland,
13. Landesversicherungsanstalt Schleswig
13. Landesversicherungsanstalt Schleswig
Holstein, Holstein : DM 148.096,05
14 . Landesversicherungsanstalt Schwaben, 14 . Landesversicherungsanstalt Schwaben :
15 . Landesversicherungsanstalt Unterfranken, DM 135.352,94
16. Landesversicherungsanstalt Westfalen, 15 . Landesversicherungsanstalt Unterfranken :
DM 92.693,76
17 . Landesversicherungsanstalt Württemberg,
16. Landesversicherungsanstalt Westfalen :
iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di DM 462.371,71
cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, per opera
zioni di rieducazione professionale effettuate nel 17. Landesversicherungsanstalt Württemberg :
periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1962 DM 417.980,92
compreso, sono conformi alle disposizioni regola Articolo 3
mentari che disciplinano il funzionamento del Fondo
sino alla concorrenza di un ammontare ridotto a La presente decisione è destinata alla Repubblica
DM 5.154.671,96. La parte delle richieste eccedente federale di Germania .
tale importo non è conforme a dette disposizioni.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
Articolo 2 Per la Commissione
Il Presidente
Di conseguenza, l'ammontare del contributo del
Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro Walter HALLSTEIN2564/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad
operazioni di rieducazione professionale
(Fascicoli FSE nn. 425, 665, 666, 2024, 3080)
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(64/572/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ 2. 1'« Unfallversicherungsverband der Badischen
ECONOMICA EUROPEA, Gemeinden und Gemeindeverbände » (importo
richiesto : DM 513,00)
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco
nomica Europea, e in particolare l'articolo 125, 3 . il « Württembergischer Gemeindeunfallversi
cherungsverband » (importo richiesto : DM
2.097,22) ;
Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer
nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in Considerando che tali richieste sono state vali
particolare gli articoli 25 e 29, damente presentate nei termini stabiliti dall'arti
colo 19 del regolamento n. 9 ;
Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com
missione concernente le modalità d' esame e di veri Considerando che dall'esame di tali richieste e
fica delle richieste di contributo presentate al Fondo dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili
sociale europeo (3), risulta che le operazioni di rieducazione professionale
in questione riguardano lavoratori disoccupati ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che sod
Viste le richieste del 13 giugno e del 27 novem
disfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale
bre 1961 , del 13 marzo 1962 e del 10 giugno 1963,
regolamento, ad eccezione dell'operazione effettuata
presentate dalla Repubblica federale di Germania in dall'« Unfallversicherungsverband der Badischen
ordine alla concessione di un contributo del Fondo
Gemeinden und Gemeindeverbande » che figura
sociale europeo per spese relative ad operazioni di nelle richieste con un ammontare di DM 513,00 per
rieducazione professionale per un ammontare com
un lavoratore, per il quale non è stata fornita la
plessivo di DM 7.211,56, prova della sua iscrizione, presso un ufficio pubblico
di collocamento, in qualità di richiedente lavoro con
Vista la decisione della Commissione del 13 di formemente all'articolo 2 del regolamento n. 9 e che,
cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco pertanto, non può essere oggetto del contributo del
degli enti di diritto pubblico, previsto dall'articolo 18 Fondo ; che, dedotto tale importo, la parte residua
del regolamento n. 9 (4), delle richieste è conforme alle condizioni prescritte
dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5
Visto il parere del Comitato del Fondo sociale e 20 ;
europeo del 10 luglio 1964,
Considerando, di conseguenza, che il diritto al
Considerando che le richieste in questione riguar contributo del Fondo deve essere riconosciuto per
dano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regola la parte delle richieste concernente le spese sostenute
mento n. 9, operazioni di rieducazione professionale dal « Bayrischer Gemeindeunfallversicherungsver
effettuate nel periodo dal 1° ottobre 1958 al 31 marzo band » e dal « Wiirttembergischer Gemeindeunfall
1962 compreso, sotto la responsabilità e a carico di versicherungsverband » e che tale diritto non può
tre « Gemeindeunfallversicherungsverbànde », iscritti essere riconosciuto per la parte delle richieste con
nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto cernente le spese sostenute dall'« Unfallversiche
all'articolo 18 di detto regolamento, e precisamente : rungsverband der Badischen Gemeinden und Ge
meindeverbande », che ammonta a DM 513,00 ; che
l'importo complessivo del contributo erogabile dal
1 . il « Bayrischer Gemeindeunfallversicherungs Fondo ammonta così a DM 7.211,56 — DM 513,00,
verband » (importo richiesto : DM 4.601,34) cioè a DM 6.698,56 ;
(!) GU n. 56 del 31 . 8. 1960, pag. 1189/60. Considerando che nel parere del 10 luglio 1964
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24 . 10. 1963, pag. 2563/63. il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato
(4) GU n. , 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62. conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2565/64
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : richieste eccedente tale importo non è conforme a
dette disposizioni.
Articolo 1 Articolo 2
Di conseguenza, l'importo del contributo del
Le richieste di contributo presentate al Fondo Fondo sociale europeo a favore delle Stato membro
sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger richiedente è fissato a DM 6.698,56 (pari a circa
mania per spese sostenute : 1.675 u. c.), ripartiti come segue :
1 . Bayrischer Gemeindeunfallversicherungsver
1 . dal Bayrischer Gemeindeunfallversicherungs band : ' DM 4.601,34
verband
2. Unfallversicherungsverband der Badischen
Gemeinden und Gemeindeverbände :
2. dairUnfallversicherungsverband der Badischen nessun contributo
Gemeinden und Gemeindeverbände
3. Württembergischer Gemeindeunfallversiche
rungsverband : DM 2.097,22
3. dal Württembergischer Gemeindeunfallversi
cherungsverband, Articolo 3
iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico pre La presente decisione è destinata alla Reppublica
federale di Germania.
visto all'articolo 18 del regolamento n. 9, per ope
razioni di rieducazione professionale effettuate nel
periodo dal 1° ottobre 1958 al 31 marzo 1962 incluso, Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
sono conformi, per gli enti citati al n. 1 e al n. 3, Per la Commissione
alle disposizioni regolamentari che disciplinano il Il Presidente
funzionamento del Fondo sino alla concorrenza
dell'importo richiesto di DM 6.698,56. La parte delle Walter HALLSTEIN
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad
operazioni di rieducazione professionale
(Fascicoli FSE nn. 492, 586a, 2004a, 2023, 2080, 2109a, 3077))
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(64/573/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Viste le richieste del 27 giugno, 24 agosto e
ECONOMICA EUROPEA, 14 dicembre 1961, del 13 marzo, 26 settembre e
12 dicembre 1962 e del 10 giugno 1963, presentate
dalla Repubblica federale di Germania, in ordine
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
alla concessione di un contributo del Fondo sociale
Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125, europeo per spese relative ad operazioni di rieduca
Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer zione professionale per un importo complessivo di
nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal DM 55.554,65, rettificato dal Governo richiedente
regolamento n . 47/63/CEE del Consiglio (2), ed a DM 57.489,13,
in particolare gli articoli 25 e 29 ; Vista la decisione della Commissione del 13 di
cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco
Visto il regolamento n. 113/63/CEE concernente degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18
le modalità di esame e di verifica delle richieste di del regolamento n . 9 (4), .
contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),
Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964,
(!) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6:1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.2566/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64
Considerando che le richieste in questione HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del
regolamento n. 9, operazioni di rieducazione pro Articolo 1
fessionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1959
al 31 marzo 1962 compreso, sotto la responsabilità ed Le richieste di contributo presentate al Fondo
a carico della « Seekasse », ente iscritto nell'elenco sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger
degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 mania per le spese sostenute dalla « Seekasse »,
di detto regolamento ; organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto
pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento
n. 9, per operazioni di rieducazione professionale
Considerando che tali richieste sono state valida
effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1959 al
mente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19 31 marzo 1962 compreso, sono conformi alle disposi
del regolamento n. 9 ; zioni regolamentari che disciplinano il funziona
mento del Fondo sino alla concorrenza dell'importo
Considerando che dall'esame di tali richieste e richiesto di DM 57.489,13 .
dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili,
risulta che le operazioni di rieducazione professio Articolo 2
nale in questione riguardano lavoratori disoccupati
ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che Di conseguenza, l'ammontare del contributo del
soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
tale regolamento e che le richieste sono conformi richiedente è fissato a DM 57.489,13 (pari a circa
alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, 14.372 u.c.).
in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;
Articolo 3
Considerando, di conseguenza, che il diritto al La presente decisione è destinata alla Repub
contributo del Fondo deve essere riconosciuto per blica federale di Germania .
le spese sostenute dalla « Seekasse » e che l'importo
del contributo erogabile dal Fondo ammonta per Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
tanto a DM 57.489,13 ;
Per la Commissione
Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 Il Presidente
il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato
conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati, Walter HALLSTEIN
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad
operazioni di rieducazione professionale
(Fascicoli FSE nn. 2022, 2062, 3076)
(II testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(64/574/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com
ECONOMICA EUROPEA, missione concernente le modalità d'esame e di
verifica delle richieste di contributo presentate al
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Fondo sociale europeo (s),
Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,
Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer Viste le richieste del 13 marzo e del 10 luglio
nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal 1962 e del 10 giugno 1963, presentate dalla
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in Repubblica federale di Germania, in ordine alla
particolare gli articoli 25 e 29, concessione di un contributo del Fondo sociale
(*) GU n. 56 del 31 . 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63. (3) GU n . 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.20 . 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2567/64
europeo per spese relative ad operazioni di rieduca Considerando che nel parere del 10 luglio 1964
zione professionale per un importo complessivo il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato
di DM 5.936,26, conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,
Vista la decisione della Commissione del 13 di
cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18
del regolamento n. 9 (1),
Articolo 1
Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964, Le richieste di contributo presentate al Fondo
sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger
Considerando che le richieste in questione mania per le spese sostenute dalia « Bundesbahn
. riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del versicherungsanstalt », iscritta nell'elenco degli enti
regolamento n. 9, operazioni di rieduoazione pro di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regola
fessionale effettuate nel periodo dal 1° aprile 1960 mento n . 9, per operazioni di rieducazione pro
al 31 marzo 1962 compreso, sotto la responsabilità fessionale effettuate nel periodo dal 1° aprile 1960
ed a carico della « Bundesbahnversicherungsan al 31 marzo 1962 compreso, sono conformi alle
stalt », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto disposizioni regolamentari che disciplinano il fun
pubblico previsto all'articolo 18 di detto regola zionamento del Fondo fino alla concorrenza del
mento ; l'importo richiesto di DM 5.936,26.
Considerando che tali richieste sono state valida
mente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19 Articolo 2
del regolamento n. 9 ;
Di conseguenza, l'importo del contributo del
Considerando che, dall'esame di tali richieste Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
e dalla verifica dei loro elementi materiali e conta richiedente è fissato a DM 5.936,26 (equivalenti
bili, risulta che le operazioni di rieducazione a circa 1.484 u.c.).
professionale in questione riguardano lavoratori
disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento Articolo 3
n. 9, che soddisfano alle condizioni previste all'arti
colo 4 di tale regolamento, e che tali richieste sono La presente decisione è destinata alla Repub
blica federale di Germania.
conformi alle condizioni prescritte dal regolamento
n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
Considerando, di conseguenza, che il diritto al
contributo del Fondo deve essere riconosciuto per Per la Commissione
le spese sostenute dalla « Bundesbahnversicherungs Il Presidente
anstalt » e che l'importo del contributo erogabile dal
Fondo ammonta pertanto a DM 5.936,26 ; Walter HALLSTEIN
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di
rieducazione professionale
(Fascicoli FSE nn. 523 — 557, 2034, 2050)
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(64/575/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer
ECONOMICA EUROPEA, nente il Fondo sociale europeo (2), modificato dal
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (3), e in
particolare gli articoli 25 e 29,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,
(2) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(x) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62. (3) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.2568/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20. 10 . 64
Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com in base ai risultati della verifica per sondaggio
missione, concernente le modalità di esame e di effettuata conformemente alle disposizioni del
verifica delle richieste di contributo presentate al regolamento della Commissione n . 113/63/CEE ,
Fondo sociale europeo (1), corrisponde nelle richieste ad un importo di Lit.
1.943.325 ; che, tenuto conto di tali detrazioni, le
Viste le richieste del 21 agosto 1961 , nonché richieste presentate rispondono alle condizioni pre
del 31 marzo e del 12 giugno 1962, presentate dalla scritte dal regolamento n. 9, e in particolare a
Repubblica italiana in ordine alla concessione di quelle di cui agli articoli 5 e 20 ;
un contributo del Fondo sociale europeo per spese
relative ad operazioni di rieducazione professionale, Considerando, di conseguenza, che per le spese
per un importo totale di Lit. 237.989.890, rettificato sostenute dall'«Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)»
dal governo richiedente in Lit. 205.171.182, deve essere riconosciuto il diritto al contributo del
Fondo, previa deduzione di un ammontare di
Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 , Lit. 8.816.073 (6.818.578 + 54.170 + 1.943.325),
relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di e che l'importo del contributo del Fondo ammonta
diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regola pertanto a Lit. 205.171.182 — Lit. 8.816.073 =
mento n. 9 (2), Lit. 196.355.109 ;
Visto il parere del Comitato del Fondo sociale Considerando che il Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964, europeo , nel suo parere del 10 luglio 1964, è
pervenuto a conclusioni identiche per i motivi
Considerando che le richieste in oggetto con summenzionati,
cernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regola
mento n . 9, operazioni di rieducazione professionale
effettuate nel periodo 15 giugno 1959 — 26 agosto HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
1961 incluso, sotto la responsabilità ed a carico
dell' « Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) », orga Articolo 1
nismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto
pubblico di cui all'articolo 18 del predetto rego Le richieste presentate al Fondo sociale europeo
lamento ; dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione
Considerando che le richieste di cui trattasi di un contributo per le spese sostenute dall'« Ente
sono state validamente presentate nei termini pre Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) », organismo iscritto
scritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9, fatta nell' elenco degli enti di diritto pubblico di cui
eccezione per le richieste relative ad alcuni casi che all' articolo 18 del regolamento n . 9, relativamente
corrispondono ad un importo di Lit. 6.818.578, ad operazioni di rieducazione professionale effettuate
richieste che non possono essere prese in considera nel periodo 15 giugno 1959 — 26 agosto 1961
incluso, sono conformi alle disposizioni regola
zione in quanto non sono state presentate entro i
suddetti termini ; mentari che disciplinano il funzionamento del Fondo
sino alla concorrenza di un importo ridotto a Lit.
Considerando che dall'esame delle richieste, 196.355.109 . La parte eccedente tale importo non è
nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto conforme a tali disposizioni.
e dati contabili, risulta che nelle richieste stesse è Articolo 2
stata inclusa — in seguito a calcolo errato del
l'ammontare delle spese indicate — una somma di Di conseguenza, l'importo del contributo del
Lit. 54.170, la quale deve essere di conseguenza Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
detratta dall'importo richiesto, al pari della somma richiedente viene stabilito in Lit. 196.355.109 (pari
di cui sopra ; che risulta altresì che le operazioni a circa 314.168 u.c.).
di rieducazione professionale di cui trattasi riguar Articolo 3
dano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2
del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni La presente decisione è destinata alla Repubblica
previste dall'articolo 4 di detto regolamento, salvo italiana .
i casi di alcuni lavoratori che non avevano esercitato,
ai sensi dello stesso articolo 4, un'attività produttiva Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
subordinata per un periodo di almeno 6 mesi
successivo alla fine del periodo di rieducazione, Per la Commissione
casi che non possono quindi essere oggetto del Il Presidente
contributo del Fondo ; che il numero di questi
casi, la cui percentuale (0,98 %>) è stata determinata Walter HALLSTEIN
0) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(2) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.20 . 10 . 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2569/64
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
favore della Repubblica italiana per spesè relative ad operazioni di
rieducazione professionale
(Fascicolo FSE n. 3093)
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(64/576/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Considerando che dall'esame della richiesta,
ECONOMICA EUROPEA, nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto
e dati contabili, risulta che nella richiesta stessa
non è stata inclusa — in seguito a calcolo errato
Visto il Trattato che istituisce la Comunità dell'ammontare delle spese indicate — una somma
Economica Europea, e in particolare l'articolo 125, di Lit. 1.000, la quale deve essere di conseguenza
aggiunta all'importo richiesto ; che risulta altresì
Visto il regolamento n. 9 del Consiglio con che le operazioni di rieducazione professionale di
cernente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddi
particolare gli articoli 25 e 29, sfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale
regolamento ; che la richiesta in oggetto risponde
Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com alle condizioni prescritte dal regolamento n . 9, e
missione, concernente le modalità di esame e di in particolare a quelle di cui agli articoli 5 e 20 ;
verifica delle richieste di contributi presentate al
Fondo sociale europeo (3),
Considerando, di conseguenza, che per le spese
Vista la richiesta del 28 giugno 1963, presentata sostenute dall'« Istituto Nazionale per l'Assicura
dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione zione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) »,
di un contributo del Fondo sociale europeo per deve essere riconosciuto il diritto al contributo del
spese relative ad operazioni di rieducazione pro Fondo, maggiorando l'ammontare richiesto di
fessionale, per un importo di Lit. 2.226.643, Lit. 1.000, e che l'importo del contributo del Fondo
ammonta pertanto a Lit. 2.227.643 ;
Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 ,
relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di
diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regola Considerando che il Comitato del Fondo sociale
mento n. 9 (4), europeo, nel suo parere del 10 luglio 1964, è per
venuto a conclusioni identiche per i motivi summen
Visto il parere del Comitato del Fondo sociale zionati,
europeo del 10 luglio 1964,
Considerando che la richiesta in oggetto con
cerne, in conformità agli articoli 1 e 3 del regola
mento n. 9, operazioni di rieducazione professionale HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
effettuate nel periodo 19 gennaio 1961 — 3 aprile
1962 incluso, sotto la responsabilità ed a carico
dell' « Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro Articolo 1
gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) », organismo
iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di
cui all'articolo 18 del predetto regolamento ;
La richiesta presentata al Fondo sociale europeo
Considerando che la richiesta di cui trattasi è dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione
stata vàlidamente presentata nei termini prescritti di un contributo per le spese sostenute dall'« Istituto
dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ; Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro (I.N.A.I.L.) », organismo iscritto nel
l'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al
(*) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60. l'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad
(2) GU n. 86 del 10> 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. operazioni di rieducazione professionale effettuate
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62. nel periodo 19 gennaio 1961 — 3 aprile 19622570/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64
incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari Articolo 3
che disciplinano il funzionamento del Fondo sino
La presente decisione è destinata alla Repubblica
alla concorrenza dell'importo di Lit. 2.227.643. italiana.
Articolo 2
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
Di conseguenza, 1 importo del contributo del Per la Commissione
Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro Il Presidente
richiedente viene stabilito in Lit. 2.227.643 (pari
a circa 3.564 u.c.). Walter HALLSTEIN
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un . contributo del Fondo sociale europeo a
favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di
rieducazione professionale
(Fascicoli FSE nn. 2038, 2108, 3069, 3119, 3120, 4003)
(II testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(64/577/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 ,
ECONOMICA EUROPEA relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di
diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regola
mento n. 9 (5),
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea, e in particolare l'articolo 125, Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964,
Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer
nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal Considerando che le richieste in oggetto con
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in cernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del
particolare gli articoli 25 e 29, regolamento n. 9, operazioni di rieducazione pro
fessionale effettuate nel periodo 1° settembre 1959
Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Com — 31 luglio 1962 incluso, sotto la responsabilità ed
missione, che fissa le condizioni di manifesta e a carico dell'« Istituto per la Ricostruzione Indu
prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, striale (I.R.I.) », organismo iscritto nell'elenco degli
comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del
concernente il Fondo sociale europeo (3), predetto regolamento ;
Visto il regolamento n . 113/63/CEE della Com Considerando che le richieste di cui trattasi
missione, concernente le modalità di esame e di sono state validamente presentate nei termini pre
verifica delle richieste di contributo presentate al scritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;
Fondo sociale europeo (4),
Considerando che dall'esame delle richieste,
Viste le richieste del 30 aprile e del 15 dicem nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto
bre 1962, dell'8 maggio e del 20 dicembre 1963, e dati contabili, risulta che le operazioni di rieduca
nonché del 7 gennaio 1964, presentate dalla Repub zione professionale di cui trattasi riguardano lavora
blica italiana in ordine alla concessione di un con tori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2
tributo del Fondo sociale europeo per spese relative del regolamento n. 9, ed eventualmente del regola
ad operazioni di rieducazione professionale, per un mento n. 12/64/CEE, che soddisfano alle condizioni
importo totale di Lit. 67.173.670, rettificato dal previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, salvo
governo richiedente in Lit. 63.690.284, i casi di alcuni lavoratori che non risultavano iscritti,
ai sensi dell'articolo 2, in qualità di richiedenti
(*) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60. lavoro, oasi che non possono essere oggetto del
(2Ì GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (5) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.Puoi anche leggere