GAZZETTA UFFICIALE - Europa
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 OTTOBRE 1964 EDIZIONE IN LINCUA ITALIANA 7° ANNO N. 162 SOMMARIO COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA INFORMAZIONI LA COMMISSIONE DIRETTIVE E DECISIONI 64 568 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo 'del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2557/64 641569 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2559/64 64/570 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2560/64 64/571 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad .operazioni di rieducazione professionale 2561/64 64 572 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2564/64 64/573 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2565/64 (segue) 2
SOMMARIO (seguito) 64/574/CEE : ' Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la - conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione ■ professionale 2566/64 64 575/CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2567/64 64 576 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2569/64 64 577 CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2570/64 6M578/CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2571 /64 64/579/CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2573/64 64/580/CEE : Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Granducato del Lussemburgo per le spese relative ad operazioni di rieducazione pro fessionale 2574/64 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 64 581 /CEE : Risultato di preselezione (Bando di gara n. 367) 2576/64
20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2557/64 COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA INFORMAZIONI LA COMMISSIONE DIRETTIVE E DECISIONI DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favóre del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicoli FSE nn. 2048, 2074, 2118, 3049, 3085, 3101 ) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (64/568/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Viste le richieste del 28 giugno, 21 settembre e ECONOMICA EUROPEA, 20 dicembre 1962, nonché quelle del 25 marzo, 21 giugno e 19 settembre 1963, presentate dal Regno Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco del Belgio, in ordine alla concessione di un contri buto del Fondo sociale europeo per spese relative ad nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125, operazioni di rieducazione professionale per un im porto complessivo di FB 30.976.403, Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal Vista la decisione della Commissione del 13 di regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco particolare gli articoli 25 e 29, degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (5), Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Com missione, che fissa le condizioni di manifesta e Visto il parere del Comitato del Fondo sociale prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, europeo del 10 luglio 1964, comma 3 (a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (3), Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com missione concernente le modalità di esame e di riguardano operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 verifica delle richieste di contributo presentate al giugno 1962 compreso, sotto la responsabilità e a Fondo sociale europeo (4), carico dell'« Office National de l'Emploi » (O.N.E.), iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico, di cui all'articolo 18 di detto regolamento ; (0 GU n. 56 del 31 . 8. I960, pag. 1189/60. (2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. T605/63. (3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64. (4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (5) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
2558/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64 Considerando che tali richieste sono state vali Considerando che, nel suo parere del 10 luglio damente presentate nei termini prescritti dall'arti 1964, il Comitato del Fondo sociale europeo ha for colo 19 del regolamento n. 9 ; mulato conclusioni identiche per i motivi sopramen zionati, Considerando che dall'esame di tali richieste, nonché dal controllo dei loro elementi materiali e HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori Articolo 1 disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e, se del caso, del regolamento Le richieste di contributo presentate al Fondo n. 12/64/CEE, che soddisfano alle condizioni pre sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese viste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, salvo i casi sostenute dall'« Office National de l'Emploi » di alcuni lavoratori che non soddisfano a tutte le (O.N.E.) ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto condizioni di cui agli articoli 2 e 4, sia perché, di pubblico, di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, età inferiore ai 18 anni, non erano iscritti ad un per operazioni di rieducazione professionale effet ufficio pubblico di collocamento in qualità di richie tuate nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno denti di lavoro, durante tre mesi consecutivi, come 1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regola prescritto dall'articolo 2, sia perché non avevano mentari che disciplinano il funzionamento del Fondo esercitato un lavoro produttivo salariato per almeno sino alla concorrenza di un importo ridotto a FB 30.521.050 . sei mesi seguenti la fine del tirocinio di rieduca zione, in conformità all'articolo 4, casi che, per La parte eccedente tale importo non è conforme tanto, non possono formare oggetto del contributo a dette disposizioni. del Fondo ; che il numero di tali casi, la cui per centuale (1,47%) è stata determinata in base ai Articolo 2 risultati della verifica per sondaggio, effettuata con formemente alle disposizioni del regolamento della Di conseguenza, l'importo del contributo del Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde nelle ri Fondo sociale europeo in favore dello Stato membro chieste ad un importo di FB 455.353 ; che, dedotto richiedente è stabilito in FB 30.521.050 (pari a circa tale importo, la parte residua delle richieste risponde 610.421 u. c.). alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ; Articolo 3 La presente decisione è destinata al Regno del Considerando, di conseguenza, che per le spese Belgio. sostenute dall'« Office National de l'Emploi » (O.N.E.), deve essere riconosciuto il diritto al con Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964. tributo del Fondo previa deduzione di un ammon tare pari a FB 455.353 e che l'importo del contri Per la Commissione buto erogabile dal Fondo risulta pertanto pari a Il Presidente FB 30.976.403 — FB 455.353, e cioè a FB 30.521.050 : Walter HALLSTEIN
20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2559/64 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicoli FSE nn. 2049, 2120, 3050) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (64/569/CEE ) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ risulta che la somma di FB 9.677 riguarda spese che ECONOMICA EUROPEA, non hanno alcuna relazione con le necessità attinenti alla rieducazione professionale e non rientrano nel Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco quadro delle spese ammesse dall'articolo 5 del rego nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125, lamento n. 9, e che una somma pari a FB 13.304 riguarda spese per materiali e salari del personale Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer sostenute per operazioni di rieducazione professionale nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal effettuate presso imprese senza che vi fosse stata regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in una gestione separata, come prescritto dall'articolo 5, particolare gli articoli 25 e 29, sub b) ; che tali importi devono pertanto essere de dotti dall'importo richiesto ; che d'altra parte risulta che le operazioni di rieducazione professionale in Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi missione concernente le modalità di esame e di veri dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano fica delle richieste di contributo presentate al Fondo alle condizioni previste all'articolo 4 di tale rego sociale europeo (3), lamento, e che la parte residua delle richieste, dopo Viste le richieste del 28 giugno e 20 dicembre deduzione dei due importi sopramenzionati, sod 1962, nonché quelle del 25 marzo 1963, presentate disfa alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, dal Regno del Belgio, in ordine alla concessione di in particolare, dagli articoli 5 e 20 ; un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale Considerando, di conseguenza, che il diritto al per un importo complessivo di FB 154.967, contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'« CEuvre nationale des Inva Vista la decisione della Commissione del 13 di lides de Guerre (O.N.I.G.) » previa deduzione di cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco un importo di FB 22.981 ( 13.304 + 9.677), e che degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18 l'importo del contributo erogabile dal Fondo am del regolamento n. 9 (4), monta pertanto a FB 154.967 — FB 22.981 , cioè a FB 131.986 ; Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964, Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 Considerando che le richieste in questione ri il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato guardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati, regolamento n. 9, operazioni di rieducazione profes sionale effettuate nel periodo dal 15 settembre 1959 al 16 gennaio 1962 compreso, sotto la responsabi HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : lità e a carico dell'« CEuvre nationale des Invalides de Guerre » (O.N.I.G.), ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 di Articolo 1 detto regolamento ; Considerando che tali richieste sono state vali Le richieste di contributo presentate al Fondo damente presentate nei termini stabiliti dall'arti sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese colo 19 del regolaménto n. 9 ; sostenute dall'« CEuvre nationale des Invalides de Considerando che, dall'esame delle richieste e Guerre » (O.N.I.G.), ente iscritto nell'elenco degli dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 15 settembre (J ) GU n. 56 del 31 . 8. 1960, pag. 1189/60. 1959 al 16 gennaio 1962 compreso, sono conformi (2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63. (a) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. alle disposizioni regolamentari che disciplinano il (4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62, funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di
2560/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10. 64 un ammontare ridotto a FB 131.986. La parte ecce Articolo 3 dente tale importo non è conforme a dette disposi La presente decisione è destinata al Regno del zioni . Belgio. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964. Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Per la Commissione Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro Il Presidente richiedente è fissato a FB 131.986 (pari a circa 2.640 u. c.). Walter HALLSTEIN DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicoli FSE nn. 2119 e 3051 ) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (64/570/CEE) LA COMMISSIONE . DELLA COMUNITÀ Considerando che le richieste in questione ri ECONOMICA EUROPEA, guardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le operazioni di rieducazione pro fessionale effettuate nel periodo dal 21 giugno 1960 Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco al 10 novembre 1961 compreso, sotto la responsa nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125, bilità e a carico dell'« Office national de l'Emploi (O.N.E. ) », con la partecipazione finanziaria del Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer l' « (Euvre nationale des anciens combattants et nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal victimes de la guerre (O.N.A.C. ) », organismi inseriti regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'ar particolare gli articoli 25 e 29, ticolo 18 di detto regolamento, e che riguardano le spese sostenute da quest'ultimo ente ; Visto il regolamento n . 113/63/CEE della Com missione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Considerando che tali richieste sono state pre Fondo sociale europeo (3), sentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del rego lamento n. 9 : Viste le richieste del 20 dicembre 1962 e del 25 marzo 1963, presentate dal Regno del Belgio, in ordine alla concessione di un contributo del Fondo Considerando che, dall'esame delle richieste e sociale europeo per spese relative ad operazioni di dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili rieducazione professionale per un importo comples risulta che le operazioni di rieducazione professio sivo di FB 5.000, nale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali Vista la decisione della Commissione del 13 di soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco tale regolamento ; che le richieste sono conformi degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 alle disposizioni del regolamento n. 9 e, in partico del regolamento n. 9 (4), lare, degli articoli 5 e 20 ; Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964, Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'« CEuvre nationale des (!) GU n. 56 del 31 . 8. 1960, pag. 1189/60. anciens combattants et victimes de la guerre (2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, t>ag. 1605/63. (») GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (O.N.A.C.) », e che l'importo del contributo eroga (4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62. bile dal Fondo ammonta, pertanto, a FB 5.000 ;
20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2561 /64 Considerando che, nel parere del 10 luglio 1964, do fino alla concorrenza dell importo richiesto pari a il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato FB 5.000 . conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati, Articolo 2 Di conseguenza, l'ammontare del contributo del HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a FB 5.000 (pari a circa 100 Articolo 1 u. c.). Articolo 3 Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese La presente decisione è destinata al Regno del sostenute dall'« CEuvre nationale des anciens com Belgio. battants et des victimes de la guerre (O.N.A.C.) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964. previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate Per la Commissione nel periodo dal 21 giugno 1960 al 10 novembre Il Presidente 1961 compreso, sono conformi alle disposizioni rego lamentari che disciplinano il funzionamento del Fon Walter HALLSTEIN DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicoli FSE nn. 426 — 433, 491 , 494, 495, 518, 586, 638, 2004, 2020, 2056, 2062, 2079, 2099, 2209, 3003, 3040, 3075) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (64/571/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ federale di Germania, in ordine alla concessione ECONOMICA EUROPEA, d'un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco per un ammontare complessivo di DM 5.200.573,63, nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125 ; rettificato dal Governo richiedente in DM 5 . 1 86 .414,41 , Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer Vista la decisione della Commissione del 13 di nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal cembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 particolare gli articoli 25 e 29, del regolamento n. 9 (4), Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com Visto il parere del Comitato del Fondo sociale missione concernente le modalità di esame e di veri europeo del 10 luglio 1964, fica delle richieste di contributo presentate al Fondo Considerando che le richieste in questione riguar sociale europeo (3), dano, conformemente agli articoli 1 e 3 del rego lamento n. 9, operazioni di rieducazione professio Viste le richieste del 13 e del 217 giugno, 25 luglio, nale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 24 agosto, 7 ottobre e 14 dicembre 1961 , del 13 30 giugno 1962 compreso, sotto la responsabilità e marzo, 2 e 10 luglio, 26 settembre, 27 novembre e a carico di 17 « Landesversicherungsanstalten », enti 12 dicembre 1962, nonché quelle del 5 gennaio, 6 iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di marzo e 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica cui all'articolo 18 di detto regolamento, e precisa mente : Í1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60. (2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63. .(*) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
2562/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64 Importo richiesto : effettuate conformemente alle disposizioni del rego 1 . Landesversicherungsanstalt Baden : lamento della Commissione n. 113/63/CEE, corri spondono, nelle richieste, ad un importo pari a DM DM 544.262,30 18.454,00 per la « Landesversicherungsanstalt Würt 2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig : temberg » e ad un importo pari a DM 6.437,26 per DM 125.792,40 la « Landesversicherungsanstalt Schwaben » ; 3. Landesversicherungsanstalt Hamburg : Considerando che, dall'esame di tali richieste e DM 63.158,30 dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che nella richiesta relativa alla « Landesver 4 . LandesVersicherungsanstalt Hannover : sicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz» la somma DM 661.139,45 di DM 2.193,08 riguarda spese sostenute da tale ente nell'anno 1957 e deve essere pertanto diffal 5. Landesversicherungsanstalt Hessen : cata dall'ammontare richiesto e che, in questa stessa DM 425.182,51 richiesta, l'ammontare delle spese indicate per ope 6. Landesversicherungsanstalt Niederbayern razioni di rieducazione professionale effettuate presso un centro privato di rieducazione non è stato Oberpfalz : DM 82.832,47 calcolato conformemente alle disposizioni dell'arti 7. Landesversicherungsanstalt Oberbayern : colo 5 a) del regolamento n. 9, in modo che all'am DM 135.728,31 montare richiesto deve essere aggiunto l'importo di DM 3.413,17 risultante dalla rettifica di tale calcolo ; 8. Landesversicherungsanstalt Ober- und che, inoltre, tutte le operazioni di rieducazione pro Mittelfranken : DM 205.962,03 fessionale che sono oggetto delle richieste riguar dano i lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 9. Landesversicherungsanstalt Oldenburg del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condi Bremen : DM 473.781,39 zioni previste all'articolo 4 di tale regolamento, ad eccezione dei casi di alcuni lavoratori considerati 10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz : nella richiesta relativa alla « Landesversicherungsan DM 739.152,04 stalt Württemberg », che non erano stati iscritti come disoccupati, come prescritto dall'articolo 2, e 11 . LandesVersicherungsanstalt Rheinprovinz : del caso di un lavoratore che figura nella richiesta DM 333.763,83 relativa alla « Landesversicherungsanstalt Nieder 12. Landesversicherungsanstalt Saarland : bayern-Oberpfalz », per il quale non era stata for nita la prova che egli aveva svolto un lavoro produt DM 108.111,72 tivo salariato per almeno 6 mesi al termine del 13. LandesVersicherungsanstalt Schleswig periodo di rieducazione professionale, conforme Holstein : DM 148.096,05 mente all'articolo 4, e che, pertanto, tali casi non possono essere oggetto del contributo del Fondo ; 14. Landesversicherungsanstalt Schwaben : che, nella domanda relativa alla « Landesversiche DM 141.790,20 rungsanstalt Württemberg », il numero dei casi sopra menzionati, la cui percentuale ( 1,38%) è stata de 15. Landesversicherungsanstalt Unterfranken : terminata in base ai risultati della verifica per son DM 92.693,76 daggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, 16. Landesversicherungsanstalt Westfalen : corrisponde ad un ammontare di DM 6.107,02 e che, DM 462.371,71 per la richiesta relativa alla « Landesversicherungs 17. Landesversicherungsanstalt Württemberg : anstalt Niederbayern-Oberpfalz», conformemente alle disposizioni dello stesso regolamento, deve essere DM 442.541,94 diffalcato l'ammontare di DM 1.964,26 conteggiato per questo solo caso contestato ; che, dedotti gli Considerando che tali richieste sono state valida importi di cui sopra, la parte residua delle richieste mente presentate nei termini prescritti dall'arti è conforme alle condizioni prescritte dal regola colo 19 del regolamento n. 9, salvo i casi di alcuni mento n. 9 e, particolarmente, dagli articoli 5 e 20 ; lavoratori per i quali le operazioni sono state effet tuate dalla « Landesversicherungsanstalt Württem Considerando, di conseguenza, che il diritto al berg » e dalla « Landesversicherungsanstalt Schwa contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le ben » e che non possono, pertanto, essere presi in spese sostenute dalle 17 « Landesversicherungsan considerazione ; che il numero di tali casi, le cui stalten » sopra menzionate, previa deduzione di un percentuali (4,17% per la« Landesversicherungsan importo di DM 31.742,45 (DM 18.454,00 + DM stalt Württemberg » e 4,54% per la « Landesversi 6.437,26 + DM 2.193,08 — DM 3.413,17 + DM cherungsanstalt Schwaben ») sono state determinate 6.107,02 + DM 1.964,26) ; che l'importo comples in base ad risultati delle verifiche per sondaggio sivo del contributo erogabile dal Fondo ammonta
20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2563/64 pertanto a DM 5.186.414,41 — DM 31.742,45, e richiedente è fissato a DM 5.154.671,96 (pari a circa cioè a DM 5.154.671,96 ; 1.288.668 u. c.), ripartiti come segue : Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 1 . Landesversicherungsanstalt Baden : il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato DM 544.262,30 conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati, 2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig : DM 125.792,40 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : 3 . Landesversicherungsanstalt Hamburg : DM 63.158,30 Articolo 1 4 . LandesVersicherungsanstalt Hannover : Le richieste di contributo presentate al Fondo DM 661.139,45 sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger mania per le spese sostenute dagli enti sottoelen 5 . Landesversicherungsanstalt Hessen : cati : DM 425.182,51 1. Landesversicherungsanstalt Baden, 6 . Landesversicherungsanstalt Niederbayern 2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig, Oberpfalz : DM 82.088,30 3. Landesversicherungsanstalt Hamburg, 7 . Landesversicherungsanstalt Oberbayern : 4. Landesversicherungsanstalt Hannover, DM 135.782,31 5. Landesversicherungsanstalt Hessen, 8 . Landesversicherungsanstalt Ober- und 6. Landesversicherungsanstalt Niederbayern Mittelfranken : DM 205.962,03 Oberpfalz, 9 . Landesversicherungsanstalt Oldenburg 7 . Landesversicherungsanstalt Oberbayern, Bremen : DM 473.781,39 8. Landesversicherungsanstalt Ober- und Mit 10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz : telfranken, DM 739.152,04 9. Landesversicherungsanstalt Oldenburg Bremen, 11 . Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz : DM 333.763,83 10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, 12. Landesversicherungsanstalt Saarland : 11 . Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, DM 108.111,72 12. Landesversicherungsanstalt Saarland, 13. Landesversicherungsanstalt Schleswig 13. Landesversicherungsanstalt Schleswig Holstein, Holstein : DM 148.096,05 14 . Landesversicherungsanstalt Schwaben, 14 . Landesversicherungsanstalt Schwaben : 15 . Landesversicherungsanstalt Unterfranken, DM 135.352,94 16. Landesversicherungsanstalt Westfalen, 15 . Landesversicherungsanstalt Unterfranken : DM 92.693,76 17 . Landesversicherungsanstalt Württemberg, 16. Landesversicherungsanstalt Westfalen : iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di DM 462.371,71 cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, per opera zioni di rieducazione professionale effettuate nel 17. Landesversicherungsanstalt Württemberg : periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1962 DM 417.980,92 compreso, sono conformi alle disposizioni regola Articolo 3 mentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di un ammontare ridotto a La presente decisione è destinata alla Repubblica DM 5.154.671,96. La parte delle richieste eccedente federale di Germania . tale importo non è conforme a dette disposizioni. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 . Articolo 2 Per la Commissione Il Presidente Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro Walter HALLSTEIN
2564/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicoli FSE nn. 425, 665, 666, 2024, 3080) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (64/572/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ 2. 1'« Unfallversicherungsverband der Badischen ECONOMICA EUROPEA, Gemeinden und Gemeindeverbände » (importo richiesto : DM 513,00) Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco nomica Europea, e in particolare l'articolo 125, 3 . il « Württembergischer Gemeindeunfallversi cherungsverband » (importo richiesto : DM 2.097,22) ; Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in Considerando che tali richieste sono state vali particolare gli articoli 25 e 29, damente presentate nei termini stabiliti dall'arti colo 19 del regolamento n. 9 ; Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com missione concernente le modalità d' esame e di veri Considerando che dall'esame di tali richieste e fica delle richieste di contributo presentate al Fondo dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili sociale europeo (3), risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che sod Viste le richieste del 13 giugno e del 27 novem disfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale bre 1961 , del 13 marzo 1962 e del 10 giugno 1963, regolamento, ad eccezione dell'operazione effettuata presentate dalla Repubblica federale di Germania in dall'« Unfallversicherungsverband der Badischen ordine alla concessione di un contributo del Fondo Gemeinden und Gemeindeverbande » che figura sociale europeo per spese relative ad operazioni di nelle richieste con un ammontare di DM 513,00 per rieducazione professionale per un ammontare com un lavoratore, per il quale non è stata fornita la plessivo di DM 7.211,56, prova della sua iscrizione, presso un ufficio pubblico di collocamento, in qualità di richiedente lavoro con Vista la decisione della Commissione del 13 di formemente all'articolo 2 del regolamento n. 9 e che, cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco pertanto, non può essere oggetto del contributo del degli enti di diritto pubblico, previsto dall'articolo 18 Fondo ; che, dedotto tale importo, la parte residua del regolamento n. 9 (4), delle richieste è conforme alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 Visto il parere del Comitato del Fondo sociale e 20 ; europeo del 10 luglio 1964, Considerando, di conseguenza, che il diritto al Considerando che le richieste in questione riguar contributo del Fondo deve essere riconosciuto per dano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regola la parte delle richieste concernente le spese sostenute mento n. 9, operazioni di rieducazione professionale dal « Bayrischer Gemeindeunfallversicherungsver effettuate nel periodo dal 1° ottobre 1958 al 31 marzo band » e dal « Wiirttembergischer Gemeindeunfall 1962 compreso, sotto la responsabilità e a carico di versicherungsverband » e che tale diritto non può tre « Gemeindeunfallversicherungsverbànde », iscritti essere riconosciuto per la parte delle richieste con nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto cernente le spese sostenute dall'« Unfallversiche all'articolo 18 di detto regolamento, e precisamente : rungsverband der Badischen Gemeinden und Ge meindeverbande », che ammonta a DM 513,00 ; che l'importo complessivo del contributo erogabile dal 1 . il « Bayrischer Gemeindeunfallversicherungs Fondo ammonta così a DM 7.211,56 — DM 513,00, verband » (importo richiesto : DM 4.601,34) cioè a DM 6.698,56 ; (!) GU n. 56 del 31 . 8. 1960, pag. 1189/60. Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 (2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63. (3) GU n. 153 del 24 . 10. 1963, pag. 2563/63. il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato (4) GU n. , 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62. conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,
20. 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2565/64 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : richieste eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni. Articolo 1 Articolo 2 Di conseguenza, l'importo del contributo del Le richieste di contributo presentate al Fondo Fondo sociale europeo a favore delle Stato membro sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger richiedente è fissato a DM 6.698,56 (pari a circa mania per spese sostenute : 1.675 u. c.), ripartiti come segue : 1 . Bayrischer Gemeindeunfallversicherungsver 1 . dal Bayrischer Gemeindeunfallversicherungs band : ' DM 4.601,34 verband 2. Unfallversicherungsverband der Badischen Gemeinden und Gemeindeverbände : 2. dairUnfallversicherungsverband der Badischen nessun contributo Gemeinden und Gemeindeverbände 3. Württembergischer Gemeindeunfallversiche rungsverband : DM 2.097,22 3. dal Württembergischer Gemeindeunfallversi cherungsverband, Articolo 3 iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico pre La presente decisione è destinata alla Reppublica federale di Germania. visto all'articolo 18 del regolamento n. 9, per ope razioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 1° ottobre 1958 al 31 marzo 1962 incluso, Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 . sono conformi, per gli enti citati al n. 1 e al n. 3, Per la Commissione alle disposizioni regolamentari che disciplinano il Il Presidente funzionamento del Fondo sino alla concorrenza dell'importo richiesto di DM 6.698,56. La parte delle Walter HALLSTEIN DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicoli FSE nn. 492, 586a, 2004a, 2023, 2080, 2109a, 3077)) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (64/573/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Viste le richieste del 27 giugno, 24 agosto e ECONOMICA EUROPEA, 14 dicembre 1961, del 13 marzo, 26 settembre e 12 dicembre 1962 e del 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica federale di Germania, in ordine Visto il Trattato che istituisce la Comunità alla concessione di un contributo del Fondo sociale Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125, europeo per spese relative ad operazioni di rieduca Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer zione professionale per un importo complessivo di nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal DM 55.554,65, rettificato dal Governo richiedente regolamento n . 47/63/CEE del Consiglio (2), ed a DM 57.489,13, in particolare gli articoli 25 e 29 ; Vista la decisione della Commissione del 13 di cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco Visto il regolamento n. 113/63/CEE concernente degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18 le modalità di esame e di verifica delle richieste di del regolamento n . 9 (4), . contributo presentate al Fondo sociale europeo (3), Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964, (!) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60. (2) GU n. 86 del 10. 6:1963, pag. 1605/63. (3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
2566/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64 Considerando che le richieste in questione HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione pro Articolo 1 fessionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 marzo 1962 compreso, sotto la responsabilità ed Le richieste di contributo presentate al Fondo a carico della « Seekasse », ente iscritto nell'elenco sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 mania per le spese sostenute dalla « Seekasse », di detto regolamento ; organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale Considerando che tali richieste sono state valida effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1959 al mente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19 31 marzo 1962 compreso, sono conformi alle disposi del regolamento n. 9 ; zioni regolamentari che disciplinano il funziona mento del Fondo sino alla concorrenza dell'importo Considerando che dall'esame di tali richieste e richiesto di DM 57.489,13 . dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professio Articolo 2 nale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che Di conseguenza, l'ammontare del contributo del soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro tale regolamento e che le richieste sono conformi richiedente è fissato a DM 57.489,13 (pari a circa alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, 14.372 u.c.). in particolare, dagli articoli 5 e 20 ; Articolo 3 Considerando, di conseguenza, che il diritto al La presente decisione è destinata alla Repub contributo del Fondo deve essere riconosciuto per blica federale di Germania . le spese sostenute dalla « Seekasse » e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta per Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 . tanto a DM 57.489,13 ; Per la Commissione Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 Il Presidente il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati, Walter HALLSTEIN DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicoli FSE nn. 2022, 2062, 3076) (II testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (64/574/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com ECONOMICA EUROPEA, missione concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Visto il Trattato che istituisce la Comunità Fondo sociale europeo (s), Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125, Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer Viste le richieste del 13 marzo e del 10 luglio nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal 1962 e del 10 giugno 1963, presentate dalla regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in Repubblica federale di Germania, in ordine alla particolare gli articoli 25 e 29, concessione di un contributo del Fondo sociale (*) GU n. 56 del 31 . 8. 1960, pag. 1189/60. (2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63. (3) GU n . 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
20 . 10. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2567/64 europeo per spese relative ad operazioni di rieduca Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 zione professionale per un importo complessivo il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato di DM 5.936,26, conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati, Vista la decisione della Commissione del 13 di cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (1), Articolo 1 Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964, Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger Considerando che le richieste in questione mania per le spese sostenute dalia « Bundesbahn . riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del versicherungsanstalt », iscritta nell'elenco degli enti regolamento n. 9, operazioni di rieduoazione pro di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regola fessionale effettuate nel periodo dal 1° aprile 1960 mento n . 9, per operazioni di rieducazione pro al 31 marzo 1962 compreso, sotto la responsabilità fessionale effettuate nel periodo dal 1° aprile 1960 ed a carico della « Bundesbahnversicherungsan al 31 marzo 1962 compreso, sono conformi alle stalt », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto disposizioni regolamentari che disciplinano il fun pubblico previsto all'articolo 18 di detto regola zionamento del Fondo fino alla concorrenza del mento ; l'importo richiesto di DM 5.936,26. Considerando che tali richieste sono state valida mente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19 Articolo 2 del regolamento n. 9 ; Di conseguenza, l'importo del contributo del Considerando che, dall'esame di tali richieste Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro e dalla verifica dei loro elementi materiali e conta richiedente è fissato a DM 5.936,26 (equivalenti bili, risulta che le operazioni di rieducazione a circa 1.484 u.c.). professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento Articolo 3 n. 9, che soddisfano alle condizioni previste all'arti colo 4 di tale regolamento, e che tali richieste sono La presente decisione è destinata alla Repub blica federale di Germania. conformi alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ; Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 . Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per Per la Commissione le spese sostenute dalla « Bundesbahnversicherungs Il Presidente anstalt » e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta pertanto a DM 5.936,26 ; Walter HALLSTEIN DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicoli FSE nn. 523 — 557, 2034, 2050) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (64/575/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer ECONOMICA EUROPEA, nente il Fondo sociale europeo (2), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (3), e in particolare gli articoli 25 e 29, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125, (2) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60. (x) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62. (3) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
2568/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20. 10 . 64 Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com in base ai risultati della verifica per sondaggio missione, concernente le modalità di esame e di effettuata conformemente alle disposizioni del verifica delle richieste di contributo presentate al regolamento della Commissione n . 113/63/CEE , Fondo sociale europeo (1), corrisponde nelle richieste ad un importo di Lit. 1.943.325 ; che, tenuto conto di tali detrazioni, le Viste le richieste del 21 agosto 1961 , nonché richieste presentate rispondono alle condizioni pre del 31 marzo e del 12 giugno 1962, presentate dalla scritte dal regolamento n. 9, e in particolare a Repubblica italiana in ordine alla concessione di quelle di cui agli articoli 5 e 20 ; un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale, Considerando, di conseguenza, che per le spese per un importo totale di Lit. 237.989.890, rettificato sostenute dall'«Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)» dal governo richiedente in Lit. 205.171.182, deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa deduzione di un ammontare di Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 , Lit. 8.816.073 (6.818.578 + 54.170 + 1.943.325), relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di e che l'importo del contributo del Fondo ammonta diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regola pertanto a Lit. 205.171.182 — Lit. 8.816.073 = mento n. 9 (2), Lit. 196.355.109 ; Visto il parere del Comitato del Fondo sociale Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964, europeo , nel suo parere del 10 luglio 1964, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi Considerando che le richieste in oggetto con summenzionati, cernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regola mento n . 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 15 giugno 1959 — 26 agosto HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : 1961 incluso, sotto la responsabilità ed a carico dell' « Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) », orga Articolo 1 nismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del predetto rego Le richieste presentate al Fondo sociale europeo lamento ; dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione Considerando che le richieste di cui trattasi di un contributo per le spese sostenute dall'« Ente sono state validamente presentate nei termini pre Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) », organismo iscritto scritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9, fatta nell' elenco degli enti di diritto pubblico di cui eccezione per le richieste relative ad alcuni casi che all' articolo 18 del regolamento n . 9, relativamente corrispondono ad un importo di Lit. 6.818.578, ad operazioni di rieducazione professionale effettuate richieste che non possono essere prese in considera nel periodo 15 giugno 1959 — 26 agosto 1961 incluso, sono conformi alle disposizioni regola zione in quanto non sono state presentate entro i suddetti termini ; mentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di un importo ridotto a Lit. Considerando che dall'esame delle richieste, 196.355.109 . La parte eccedente tale importo non è nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto conforme a tali disposizioni. e dati contabili, risulta che nelle richieste stesse è Articolo 2 stata inclusa — in seguito a calcolo errato del l'ammontare delle spese indicate — una somma di Di conseguenza, l'importo del contributo del Lit. 54.170, la quale deve essere di conseguenza Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro detratta dall'importo richiesto, al pari della somma richiedente viene stabilito in Lit. 196.355.109 (pari di cui sopra ; che risulta altresì che le operazioni a circa 314.168 u.c.). di rieducazione professionale di cui trattasi riguar Articolo 3 dano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni La presente decisione è destinata alla Repubblica previste dall'articolo 4 di detto regolamento, salvo italiana . i casi di alcuni lavoratori che non avevano esercitato, ai sensi dello stesso articolo 4, un'attività produttiva Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 . subordinata per un periodo di almeno 6 mesi successivo alla fine del periodo di rieducazione, Per la Commissione casi che non possono quindi essere oggetto del Il Presidente contributo del Fondo ; che il numero di questi casi, la cui percentuale (0,98 %>) è stata determinata Walter HALLSTEIN 0) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (2) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
20 . 10 . 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2569/64 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spesè relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicolo FSE n. 3093) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (64/576/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Considerando che dall'esame della richiesta, ECONOMICA EUROPEA, nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che nella richiesta stessa non è stata inclusa — in seguito a calcolo errato Visto il Trattato che istituisce la Comunità dell'ammontare delle spese indicate — una somma Economica Europea, e in particolare l'articolo 125, di Lit. 1.000, la quale deve essere di conseguenza aggiunta all'importo richiesto ; che risulta altresì Visto il regolamento n. 9 del Consiglio con che le operazioni di rieducazione professionale di cernente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddi particolare gli articoli 25 e 29, sfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale regolamento ; che la richiesta in oggetto risponde Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com alle condizioni prescritte dal regolamento n . 9, e missione, concernente le modalità di esame e di in particolare a quelle di cui agli articoli 5 e 20 ; verifica delle richieste di contributi presentate al Fondo sociale europeo (3), Considerando, di conseguenza, che per le spese Vista la richiesta del 28 giugno 1963, presentata sostenute dall'« Istituto Nazionale per l'Assicura dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione zione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) », di un contributo del Fondo sociale europeo per deve essere riconosciuto il diritto al contributo del spese relative ad operazioni di rieducazione pro Fondo, maggiorando l'ammontare richiesto di fessionale, per un importo di Lit. 2.226.643, Lit. 1.000, e che l'importo del contributo del Fondo ammonta pertanto a Lit. 2.227.643 ; Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regola Considerando che il Comitato del Fondo sociale mento n. 9 (4), europeo, nel suo parere del 10 luglio 1964, è per venuto a conclusioni identiche per i motivi summen Visto il parere del Comitato del Fondo sociale zionati, europeo del 10 luglio 1964, Considerando che la richiesta in oggetto con cerne, in conformità agli articoli 1 e 3 del regola mento n. 9, operazioni di rieducazione professionale HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : effettuate nel periodo 19 gennaio 1961 — 3 aprile 1962 incluso, sotto la responsabilità ed a carico dell' « Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro Articolo 1 gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) », organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del predetto regolamento ; La richiesta presentata al Fondo sociale europeo Considerando che la richiesta di cui trattasi è dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione stata vàlidamente presentata nei termini prescritti di un contributo per le spese sostenute dall'« Istituto dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ; Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) », organismo iscritto nel l'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al (*) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60. l'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad (2) GU n. 86 del 10> 6. 1963, pag. 1605/63. (3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. operazioni di rieducazione professionale effettuate (4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62. nel periodo 19 gennaio 1961 — 3 aprile 1962
2570/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 20 . 10 . 64 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari Articolo 3 che disciplinano il funzionamento del Fondo sino La presente decisione è destinata alla Repubblica alla concorrenza dell'importo di Lit. 2.227.643. italiana. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 . Di conseguenza, 1 importo del contributo del Per la Commissione Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro Il Presidente richiedente viene stabilito in Lit. 2.227.643 (pari a circa 3.564 u.c.). Walter HALLSTEIN DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1964 concernente la concessione di un . contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale (Fascicoli FSE nn. 2038, 2108, 3069, 3119, 3120, 4003) (II testo in lingua italiana è il solo facente fede) (64/577/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 , ECONOMICA EUROPEA relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regola mento n. 9 (5), Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125, Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964, Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal Considerando che le richieste in oggetto con regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in cernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del particolare gli articoli 25 e 29, regolamento n. 9, operazioni di rieducazione pro fessionale effettuate nel periodo 1° settembre 1959 Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Com — 31 luglio 1962 incluso, sotto la responsabilità ed missione, che fissa le condizioni di manifesta e a carico dell'« Istituto per la Ricostruzione Indu prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, striale (I.R.I.) », organismo iscritto nell'elenco degli comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del concernente il Fondo sociale europeo (3), predetto regolamento ; Visto il regolamento n . 113/63/CEE della Com Considerando che le richieste di cui trattasi missione, concernente le modalità di esame e di sono state validamente presentate nei termini pre verifica delle richieste di contributo presentate al scritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ; Fondo sociale europeo (4), Considerando che dall'esame delle richieste, Viste le richieste del 30 aprile e del 15 dicem nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto bre 1962, dell'8 maggio e del 20 dicembre 1963, e dati contabili, risulta che le operazioni di rieduca nonché del 7 gennaio 1964, presentate dalla Repub zione professionale di cui trattasi riguardano lavora blica italiana in ordine alla concessione di un con tori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 tributo del Fondo sociale europeo per spese relative del regolamento n. 9, ed eventualmente del regola ad operazioni di rieducazione professionale, per un mento n. 12/64/CEE, che soddisfano alle condizioni importo totale di Lit. 67.173.670, rettificato dal previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, salvo governo richiedente in Lit. 63.690.284, i casi di alcuni lavoratori che non risultavano iscritti, ai sensi dell'articolo 2, in qualità di richiedenti (*) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60. lavoro, oasi che non possono essere oggetto del (2Ì GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63. (3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64. (4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63. (5) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
Puoi anche leggere