GAZZETTA UFFICIALE - Europa

Pagina creata da Giorgio Boni
 
CONTINUA A LEGGERE
GAZZETTA UFFICIALE
                                                 DELLE

                 COMUNITÀ EUROPEE
20 OTTOBRE 1964                    EDIZIONE IN LINCUA ITALIANA                             7° ANNO N. 162

                                              SOMMARIO

                               COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

                                              INFORMAZIONI

                                            LA COMMISSIONE

          DIRETTIVE E DECISIONI

          64 568 CEE :
          Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
               sione di un contributo 'del Fondo sociale europeo a favore del Regno del
               Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2557/64
          641569 CEE :
          Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
               sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del
               Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2559/64
          64/570 CEE :
          Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
               sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del
               Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2560/64
          64/571 CEE :
          Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
               sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
               federale di Germania per le spese relative ad .operazioni di rieducazione
               professionale                                                              2561/64
          64 572 CEE :
          Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
               sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
               federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione
               professionale                                                              2564/64
           64/573 CEE :
          Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
               sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
               federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione
               professionale                                                              2565/64

                                                                                           (segue)
           2
SOMMARIO (seguito)

64/574/CEE : '
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la - conces­
   sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
   federale di Germania per le spese relative ad operazioni di rieducazione
 ■ professionale                                                              2566/64
64 575/CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
  sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
  italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2567/64
64 576 CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
  sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
  italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2569/64
64 577 CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
  sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
  italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2570/64
6M578/CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
  sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
  italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2571 /64
64/579/CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
  sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica
  italiana per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale 2573/64
64/580/CEE :
Decisione della Commissione, del 30 settembre 1964, concernente la conces­
  sione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Granducato
  del Lussemburgo per le spese relative ad operazioni di rieducazione pro­
  fessionale                                                               2574/64

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

64 581 /CEE :
Risultato di preselezione (Bando di gara n. 367)                               2576/64
20. 10. 64                  GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                           2557/64

                         COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA

                                                INFORMAZIONI

                                        LA       COMMISSIONE

                                            DIRETTIVE E DECISIONI

                                      DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                                 del 30 settembre 1964
                    concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
                    favóre del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di
                                                rieducazione professionale
                               (Fascicoli FSE nn. 2048, 2074, 2118, 3049, 3085, 3101 )
                              (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

                                                      (64/568/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ                                       Viste le richieste del 28 giugno, 21 settembre e
ECONOMICA EUROPEA,                                               20 dicembre 1962, nonché quelle del 25 marzo, 21
                                                                 giugno e 19 settembre 1963, presentate dal Regno
   Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco­             del Belgio, in ordine alla concessione di un contri­
                                                                 buto del Fondo sociale europeo per spese relative ad
nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125,
                                                                 operazioni di rieducazione professionale per un im­
                                                                 porto complessivo di FB 30.976.403,
   Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer­
nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal                   Vista la decisione della Commissione del 13 di­
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in                cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco
particolare gli articoli 25 e 29,                                degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18
                                                                 del regolamento n. 9 (5),
   Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Com­
missione, che fissa le condizioni di manifesta e
                                                                    Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2,             europeo del 10 luglio 1964,
comma 3 (a), del regolamento n. 9 del Consiglio
concernente il Fondo sociale europeo (3),
                                                                     Considerando che, conformemente agli articoli 1
                                                                 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione
   Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com­
missione concernente le modalità di esame e di
                                                                 riguardano operazioni di rieducazione professionale
                                                                 effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 30
verifica delle richieste di contributo presentate al             giugno 1962 compreso, sotto la responsabilità e a
Fondo sociale europeo (4),                                       carico dell'« Office National de l'Emploi » (O.N.E.),
                                                                 iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico, di
                                                                 cui all'articolo 18 di detto regolamento ;
(0 GU n. 56 del 31 . 8. I960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. T605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.                    (5) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
2558/64                      GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                   20 . 10 . 64

    Considerando che tali richieste sono state vali­          Considerando che, nel suo parere del 10 luglio
damente presentate nei termini prescritti dall'arti­       1964, il Comitato del Fondo sociale europeo ha for­
colo 19 del regolamento n. 9 ;                             mulato conclusioni identiche per i motivi sopramen­
                                                           zionati,

   Considerando che dall'esame di tali richieste,
nonché dal controllo dei loro elementi materiali e         HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
contabili risulta che le operazioni di rieducazione
professionale in questione riguardano lavoratori                                   Articolo 1
disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento n. 9 e, se del caso, del regolamento               Le richieste di contributo presentate al Fondo
n. 12/64/CEE, che soddisfano alle condizioni pre­          sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese
viste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, salvo i casi   sostenute dall'« Office National de l'Emploi »
di alcuni lavoratori che non soddisfano a tutte le         (O.N.E.) ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto
condizioni di cui agli articoli 2 e 4, sia perché, di      pubblico, di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9,
età inferiore ai 18 anni, non erano iscritti ad un         per operazioni di rieducazione professionale effet­
ufficio pubblico di collocamento in qualità di richie­     tuate nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno
denti di lavoro, durante tre mesi consecutivi, come        1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regola­
prescritto dall'articolo 2, sia perché non avevano         mentari che disciplinano il funzionamento del Fondo
esercitato un lavoro produttivo salariato per almeno       sino alla concorrenza di un importo ridotto a FB
                                                           30.521.050 .
sei mesi seguenti la fine del tirocinio di rieduca­
zione, in conformità all'articolo 4, casi che, per­           La parte eccedente tale importo non è conforme
tanto, non possono formare oggetto del contributo          a dette disposizioni.
del Fondo ; che il numero di tali casi, la cui per­
centuale (1,47%) è stata determinata in base ai                                    Articolo 2
risultati della verifica per sondaggio, effettuata con­
formemente alle disposizioni del regolamento della             Di conseguenza, l'importo del contributo del
Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde nelle ri­           Fondo sociale europeo in favore dello Stato membro
chieste ad un importo di FB 455.353 ; che, dedotto         richiedente è stabilito in FB 30.521.050 (pari a circa
tale importo, la parte residua delle richieste risponde    610.421 u. c.).
alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in
particolare, dagli articoli 5 e 20 ;                                               Articolo 3

                                                              La presente decisione è destinata al Regno del
   Considerando, di conseguenza, che per le spese          Belgio.
sostenute dall'« Office National de l'Emploi »
(O.N.E.), deve essere riconosciuto il diritto al con­         Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.
tributo del Fondo previa deduzione di un ammon­
tare pari a FB 455.353 e che l'importo del contri­                                   Per la Commissione
buto erogabile dal Fondo risulta pertanto pari a                                         Il Presidente
FB 30.976.403 — FB 455.353, e cioè a FB
30.521.050 :                                                                         Walter HALLSTEIN
20. 10. 64                        GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                          2559/64

                                               DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                                         del 30 settembre 1964
                        concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
                        favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di
                                               rieducazione professionale
                                          (Fascicoli FSE nn. 2049, 2120, 3050)
                                   (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

                                                             (64/569/CEE )

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ                                         risulta che la somma di FB 9.677 riguarda spese che
ECONOMICA EUROPEA,                                                    non hanno alcuna relazione con le necessità attinenti
                                                                      alla rieducazione professionale e non rientrano nel
       Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco­              quadro delle spese ammesse dall'articolo 5 del rego­
nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125,                     lamento n. 9, e che una somma pari a FB 13.304
                                                                      riguarda spese per materiali e salari del personale
   Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer­                    sostenute per operazioni di rieducazione professionale
nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal                    effettuate presso imprese senza che vi fosse stata
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in                     una gestione separata, come prescritto dall'articolo 5,
particolare gli articoli 25 e 29,                                     sub b) ; che tali importi devono pertanto essere de­
                                                                      dotti dall'importo richiesto ; che d'altra parte risulta
                                                                      che le operazioni di rieducazione professionale in
       Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com­                  questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi
missione concernente le modalità di esame e di veri­
                                                                      dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano
fica delle richieste di contributo presentate al Fondo                alle condizioni previste all'articolo 4 di tale rego­
sociale europeo (3),                                                  lamento, e che la parte residua delle richieste, dopo
    Viste le richieste del 28 giugno e 20 dicembre                    deduzione dei due importi sopramenzionati, sod­
1962, nonché quelle del 25 marzo 1963, presentate                     disfa alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e,
dal Regno del Belgio, in ordine alla concessione di                   in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;
un contributo del Fondo sociale europeo per spese
relative ad operazioni di rieducazione professionale                      Considerando, di conseguenza, che il diritto al
per un importo complessivo di FB 154.967,                             contributo del Fondo deve essere riconosciuto per
                                                                      le spese sostenute dall'« CEuvre nationale des Inva­
       Vista la decisione della Commissione del 13 di­                lides de Guerre (O.N.I.G.) » previa deduzione di
cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco                  un importo di FB 22.981 ( 13.304 + 9.677), e che
degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18              l'importo del contributo erogabile dal Fondo am­
del regolamento n. 9 (4),                                             monta pertanto a FB 154.967 — FB 22.981 , cioè a
                                                                       FB 131.986 ;
   Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964,
                                                                           Considerando che nel parere del 10 luglio 1964
    Considerando che le richieste in questione ri­                     il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato
guardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del                        conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati,
regolamento n. 9, operazioni di rieducazione profes­
sionale effettuate nel periodo dal 15 settembre 1959
al 16 gennaio 1962 compreso, sotto la responsabi­                      HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
lità e a carico dell'« CEuvre nationale des Invalides
de Guerre » (O.N.I.G.), ente iscritto nell'elenco degli
enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 di                                            Articolo 1
detto regolamento ;
       Considerando che tali richieste sono state vali­                    Le richieste di contributo presentate al Fondo
damente presentate nei termini stabiliti dall'arti­                    sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese
colo 19 del regolaménto n. 9 ;                                         sostenute dall'« CEuvre nationale des Invalides de
    Considerando che, dall'esame delle richieste e                     Guerre » (O.N.I.G.), ente iscritto nell'elenco degli
dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili,                enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del
                                                                       regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione
                                                                       professionale effettuate nel periodo dal 15 settembre
(J )   GU   n. 56 del 31 . 8. 1960,    pag.   1189/60.                 1959 al 16 gennaio 1962 compreso, sono conformi
(2)    GU   n. 86 del 10. 6. 1963,     pag.   1605/63.
(a)    GU   n. 153 del 24. 10. 1963,   pag.   2563/63.                 alle disposizioni regolamentari che disciplinano il
(4)    GU   n. 8 del 1°. 2. 1962,      pag.    144/62,                 funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di
2560/64                            GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                                 20 . 10. 64

un ammontare ridotto a FB 131.986. La parte ecce­                                                    Articolo 3
dente tale importo non è conforme a dette disposi­                            La presente decisione è destinata al Regno del
zioni .
                                                                           Belgio.
                          Articolo 2
                                                                               Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.
    Di conseguenza, l'ammontare del contributo del                                                     Per la Commissione
Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
                                                                                                             Il Presidente
richiedente è fissato a FB 131.986 (pari a circa
2.640 u. c.).                                                                                              Walter HALLSTEIN

                                                DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                                          del 30 settembre 1964
                        concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
                        favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di
                                               rieducazione professionale
                                                     (Fascicoli FSE nn. 2119 e 3051 )
                                        (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

                                                                (64/570/CEE)

LA COMMISSIONE . DELLA COMUNITÀ                                                Considerando che le richieste in questione ri­
ECONOMICA EUROPEA,                                                         guardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del
                                                                           regolamento n. 9, le operazioni di rieducazione pro­
                                                                           fessionale effettuate nel periodo dal 21 giugno 1960
      Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco­
                                                                           al 10 novembre 1961 compreso, sotto la responsa­
nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125,                          bilità e a carico dell'« Office national de l'Emploi
                                                                           (O.N.E. ) », con la partecipazione finanziaria del­
    Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer­                        l' « (Euvre   nationale    des     anciens   combattants   et
nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal                         victimes de la guerre (O.N.A.C. ) », organismi inseriti
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in                          nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'ar­
particolare gli articoli 25 e 29,                                          ticolo 18 di detto regolamento, e che riguardano le
                                                                           spese sostenute da quest'ultimo ente ;
      Visto il regolamento n . 113/63/CEE della Com­
missione concernente le modalità di esame e di
verifica delle richieste di contributo presentate al                          Considerando che tali richieste sono state pre­
Fondo sociale europeo (3),                                                 sentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del rego­
                                                                           lamento n. 9 :
      Viste le richieste del 20 dicembre 1962 e del
25 marzo 1963, presentate dal Regno del Belgio, in
ordine alla concessione di un contributo del Fondo
                                                                               Considerando che, dall'esame delle richieste e
sociale europeo per spese relative ad operazioni di                        dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili
rieducazione professionale per un importo comples­                         risulta che le operazioni di rieducazione professio­
sivo di FB 5.000,                                                          nale in questione riguardano lavoratori disoccupati
                                                                           ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali
      Vista la decisione della Commissione del 13 di­                      soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di
cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco                       tale regolamento ; che le richieste sono conformi
degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18                    alle disposizioni del regolamento n. 9 e, in partico­
del regolamento n. 9 (4),                                                  lare, degli articoli 5 e 20 ;

   Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964,                                                    Considerando, di conseguenza, che il diritto al
                                                                           contributo del Fondo deve essere riconosciuto per
                                                                           le spese sostenute dall'« CEuvre nationale des
(!)   GU   n. 56 del 31 . 8.    1960,   pag. 1189/60.                      anciens combattants et victimes de la guerre
(2)   GU   n. 86 del 10. 6.     1963,   t>ag. 1605/63.
(»)   GU   n. 153 del 24. 10.   1963,   pag. 2563/63.                      (O.N.A.C.) », e che l'importo del contributo eroga­
(4)   GU   n. 8 del 1°. 2.      1962,   pag. 144/62.                       bile dal Fondo ammonta, pertanto, a FB 5.000 ;
20. 10. 64                   GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                               2561 /64

    Considerando che, nel parere del 10 luglio 1964,              do fino alla concorrenza dell importo richiesto pari a
il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato                FB 5.000 .
conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati,
                                                                                           Articolo 2

                                                                      Di conseguenza, l'ammontare del contributo del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :                               Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
                                                                  richiedente è fissato a FB 5.000 (pari a circa 100
                       Articolo 1
                                                                  u. c.).
                                                                                           Articolo 3
    Le richieste di contributo presentate al Fondo
sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese                    La presente decisione è destinata al Regno del
sostenute dall'« CEuvre nationale des anciens com­                Belgio.
battants et des victimes de la guerre (O.N.A.C.) »,
ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico              Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.
previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, per
operazioni di rieducazione professionale effettuate                                          Per la Commissione
nel periodo dal 21 giugno 1960 al 10 novembre                                                    Il Presidente
1961 compreso, sono conformi alle disposizioni rego­
lamentari che disciplinano il funzionamento del Fon­                                         Walter HALLSTEIN

                                       DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                                 del 30 settembre 1964
                    concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
                    favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad
                                     operazioni di rieducazione professionale
                    (Fascicoli FSE nn. 426 — 433, 491 , 494, 495, 518, 586, 638, 2004, 2020,
                                 2056, 2062, 2079, 2099, 2209, 3003, 3040, 3075)
                                     (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

                                                      (64/571/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ                                     federale di Germania, in ordine alla concessione
ECONOMICA EUROPEA,                                                d'un contributo del Fondo sociale europeo per spese
                                                                  relative ad operazioni di rieducazione professionale
   Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco­              per un ammontare complessivo di DM 5.200.573,63,
nomica Europea, ed in particolare l'articolo 125 ;                rettificato dal Governo richiedente in DM 5 . 1 86 .414,41 ,

   Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer­                    Vista la decisione della Commissione del 13 di­
nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal                cembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in                 degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18
particolare gli articoli 25 e 29,                                 del regolamento n. 9 (4),

   Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com­                     Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
missione concernente le modalità di esame e di veri­              europeo del 10 luglio 1964,
fica delle richieste di contributo presentate al Fondo                Considerando che le richieste in questione riguar­
sociale europeo (3),                                              dano, conformemente agli articoli 1 e 3 del rego­
                                                                  lamento n. 9, operazioni di rieducazione professio­
   Viste le richieste del 13 e del 217 giugno, 25 luglio,         nale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1958 al
24 agosto, 7 ottobre e 14 dicembre 1961 , del 13
                                                                  30 giugno 1962 compreso, sotto la responsabilità e
marzo, 2 e 10 luglio, 26 settembre, 27 novembre e                 a carico di 17 « Landesversicherungsanstalten », enti
12 dicembre 1962, nonché quelle del 5 gennaio, 6                  iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di
marzo e 10 giugno 1963, presentate dalla Repubblica               cui all'articolo 18 di detto regolamento, e precisa­
                                                                  mente :
 Í1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
 (2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
.(*) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.                    (4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
2562/64                    GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                 20 . 10 . 64

                                  Importo richiesto :    effettuate conformemente alle disposizioni del rego­
    1 . Landesversicherungsanstalt Baden :               lamento della Commissione n. 113/63/CEE, corri­
                                                         spondono, nelle richieste, ad un importo pari a DM
                                     DM 544.262,30
                                                         18.454,00 per la « Landesversicherungsanstalt Würt­
    2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig :         temberg » e ad un importo pari a DM 6.437,26 per
                                     DM 125.792,40       la « Landesversicherungsanstalt Schwaben » ;

    3. Landesversicherungsanstalt Hamburg :                  Considerando che, dall'esame di tali richieste e
                                     DM      63.158,30   dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili,
                                                         risulta che nella richiesta relativa alla « Landesver­
    4 . LandesVersicherungsanstalt Hannover :            sicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz» la somma
                                     DM 661.139,45       di DM 2.193,08 riguarda spese sostenute da tale
                                                         ente nell'anno 1957 e deve essere pertanto diffal­
    5. Landesversicherungsanstalt Hessen :               cata dall'ammontare richiesto e che, in questa stessa
                                     DM 425.182,51       richiesta, l'ammontare delle spese indicate per ope­
    6. Landesversicherungsanstalt Niederbayern­          razioni di rieducazione professionale effettuate
                                                         presso un centro privato di rieducazione non è stato
       Oberpfalz :                 DM 82.832,47          calcolato conformemente alle disposizioni dell'arti­
    7. Landesversicherungsanstalt Oberbayern :           colo 5 a) del regolamento n. 9, in modo che all'am­
                                     DM 135.728,31
                                                         montare richiesto deve essere aggiunto l'importo di
                                                         DM 3.413,17 risultante dalla rettifica di tale calcolo ;
    8. Landesversicherungsanstalt Ober- und              che, inoltre, tutte le operazioni di rieducazione pro­
       Mittelfranken :             DM 205.962,03         fessionale che sono oggetto delle richieste riguar­
                                                         dano i lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2
    9. Landesversicherungsanstalt Oldenburg­             del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condi­
          Bremen :                   DM 473.781,39       zioni previste all'articolo 4 di tale regolamento, ad
                                                         eccezione dei casi di alcuni lavoratori considerati
   10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz :      nella richiesta relativa alla « Landesversicherungsan­
                                     DM 739.152,04       stalt Württemberg », che non erano stati iscritti
                                                         come disoccupati, come prescritto dall'articolo 2, e
   11 . LandesVersicherungsanstalt Rheinprovinz :        del caso di un lavoratore che figura nella richiesta
                                     DM 333.763,83       relativa alla « Landesversicherungsanstalt Nieder­
   12. Landesversicherungsanstalt Saarland :             bayern-Oberpfalz », per il quale non era stata for­
                                                         nita la prova che egli aveva svolto un lavoro produt­
                                     DM 108.111,72
                                                         tivo salariato per almeno 6 mesi al termine del
   13. LandesVersicherungsanstalt Schleswig­             periodo di rieducazione professionale, conforme­
       Holstein :                  DM 148.096,05         mente all'articolo 4, e che, pertanto, tali casi non
                                                         possono essere oggetto del contributo del Fondo ;
   14. Landesversicherungsanstalt Schwaben :             che, nella domanda relativa alla « Landesversiche­
                                     DM 141.790,20       rungsanstalt Württemberg », il numero dei casi sopra
                                                         menzionati, la cui percentuale ( 1,38%) è stata de­
   15. Landesversicherungsanstalt Unterfranken :         terminata in base ai risultati della verifica per son­
                                     DM      92.693,76   daggio effettuata conformemente alle disposizioni
                                                         del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE,
   16. Landesversicherungsanstalt Westfalen :            corrisponde ad un ammontare di DM 6.107,02 e che,
                                     DM 462.371,71       per la richiesta relativa alla « Landesversicherungs­
   17. Landesversicherungsanstalt Württemberg :          anstalt Niederbayern-Oberpfalz», conformemente alle
                                                         disposizioni dello stesso regolamento, deve essere
                                     DM 442.541,94       diffalcato l'ammontare di DM 1.964,26 conteggiato
                                                         per questo solo caso contestato ; che, dedotti gli
   Considerando che tali richieste sono state valida­    importi di cui sopra, la parte residua delle richieste
mente presentate nei termini prescritti dall'arti­       è conforme alle condizioni prescritte dal regola­
colo 19 del regolamento n. 9, salvo i casi di alcuni     mento n. 9 e, particolarmente, dagli articoli 5 e 20 ;
lavoratori per i quali le operazioni sono state effet­
tuate dalla « Landesversicherungsanstalt Württem­           Considerando, di conseguenza, che il diritto al
berg » e dalla « Landesversicherungsanstalt Schwa­       contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le
ben » e che non possono, pertanto, essere presi in       spese sostenute dalle 17 « Landesversicherungsan­
considerazione ; che il numero di tali casi, le cui      stalten » sopra menzionate, previa deduzione di un
percentuali (4,17% per la« Landesversicherungsan­        importo di DM 31.742,45 (DM 18.454,00 + DM
stalt Württemberg » e 4,54% per la « Landesversi­        6.437,26 + DM 2.193,08 — DM 3.413,17 + DM
cherungsanstalt Schwaben ») sono state determinate       6.107,02 + DM 1.964,26) ; che l'importo comples­
in base ad risultati delle verifiche per sondaggio       sivo del contributo erogabile dal Fondo ammonta
20. 10. 64                     GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                 2563/64

pertanto a DM 5.186.414,41 — DM 31.742,45, e              richiedente è fissato a DM 5.154.671,96 (pari a circa
cioè a DM 5.154.671,96 ;                                  1.288.668 u. c.), ripartiti come segue :
    Considerando che nel parere del 10 luglio 1964            1 . Landesversicherungsanstalt Baden :
il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato                                             DM 544.262,30
conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,
                                                              2. Landesversicherungsanstalt Braunschweig :
                                                                                               DM 125.792,40
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
                                                              3 . Landesversicherungsanstalt Hamburg :
                                                                                               DM      63.158,30
                          Articolo 1
                                                              4 . LandesVersicherungsanstalt Hannover :
    Le richieste di contributo presentate al Fondo                                             DM 661.139,45
sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger­
mania per le spese sostenute dagli enti sottoelen­            5 . Landesversicherungsanstalt Hessen :
cati :                                                                                         DM 425.182,51
      1.     Landesversicherungsanstalt Baden,                6 . Landesversicherungsanstalt Niederbayern­
      2.     Landesversicherungsanstalt Braunschweig,             Oberpfalz :                 DM 82.088,30
      3.     Landesversicherungsanstalt Hamburg,              7 . Landesversicherungsanstalt Oberbayern :
      4.     Landesversicherungsanstalt Hannover,                                              DM 135.782,31

      5.     Landesversicherungsanstalt Hessen,               8 . Landesversicherungsanstalt Ober- und
      6.     Landesversicherungsanstalt Niederbayern­             Mittelfranken :             DM 205.962,03
             Oberpfalz,                                       9 . Landesversicherungsanstalt Oldenburg­
         7 . Landesversicherungsanstalt Oberbayern,              Bremen :                      DM 473.781,39
         8. Landesversicherungsanstalt Ober- und Mit­        10. Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz :
            telfranken,                                                                        DM 739.152,04
         9. Landesversicherungsanstalt Oldenburg­
            Bremen,
                                                             11 . Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz :
                                                                                               DM 333.763,83
    10.     Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz,
                                                             12. Landesversicherungsanstalt Saarland :
    11 .    Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz,
                                                                                               DM 108.111,72
    12.     Landesversicherungsanstalt Saarland,
                                                              13. Landesversicherungsanstalt Schleswig­
    13.     Landesversicherungsanstalt Schleswig­
            Holstein,                                             Holstein :                   DM 148.096,05

     14 .   Landesversicherungsanstalt   Schwaben,            14 . Landesversicherungsanstalt Schwaben :
     15 .   Landesversicherungsanstalt   Unterfranken,                                         DM 135.352,94

     16.    Landesversicherungsanstalt   Westfalen,           15 . Landesversicherungsanstalt Unterfranken :
                                                                                               DM       92.693,76
     17 .   Landesversicherungsanstalt   Württemberg,
                                                              16. Landesversicherungsanstalt Westfalen :
iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di                                         DM 462.371,71
cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, per opera­
zioni di rieducazione professionale effettuate nel            17. Landesversicherungsanstalt Württemberg :
periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1962                                                   DM 417.980,92
compreso, sono conformi alle disposizioni regola­                               Articolo 3
mentari che disciplinano il funzionamento del Fondo
sino alla concorrenza di un ammontare ridotto a               La presente decisione è destinata alla Repubblica
DM 5.154.671,96. La parte delle richieste eccedente       federale di Germania .
tale importo non è conforme a dette disposizioni.
                                                              Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
                          Articolo 2                                               Per la Commissione
                                                                                      Il Presidente
   Di conseguenza, l'ammontare del contributo del
Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro                                  Walter HALLSTEIN
2564/64                                  GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                          20 . 10 . 64

                                                     DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                                               del 30 settembre 1964
                            concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
                            favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad
                                             operazioni di rieducazione professionale
                                          (Fascicoli FSE nn. 425, 665, 666, 2024, 3080)
                                                   (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

                                                                    (64/572/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ                                                       2. 1'« Unfallversicherungsverband der Badischen
ECONOMICA EUROPEA,                                                                     Gemeinden und Gemeindeverbände » (importo
                                                                                       richiesto : DM 513,00)
      Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco­
nomica Europea, e in particolare l'articolo 125,                                    3 . il « Württembergischer Gemeindeunfallversi­
                                                                                        cherungsverband » (importo richiesto : DM
                                                                                        2.097,22) ;
   Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer­
nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in                                   Considerando che tali richieste sono state vali­
particolare gli articoli 25 e 29,                                               damente presentate nei termini stabiliti dall'arti­
                                                                                colo 19 del regolamento n. 9 ;
      Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com­
missione concernente le modalità d' esame e di veri­                                Considerando che dall'esame di tali richieste e
fica delle richieste di contributo presentate al Fondo                          dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili
sociale europeo (3),                                                            risulta che le operazioni di rieducazione professionale
                                                                                in questione riguardano lavoratori disoccupati ai
                                                                                sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che sod­
   Viste le richieste del 13 giugno e del 27 novem­
                                                                                disfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale
bre 1961 , del 13 marzo 1962 e del 10 giugno 1963,
                                                                                regolamento, ad eccezione dell'operazione effettuata
presentate dalla Repubblica federale di Germania in                             dall'« Unfallversicherungsverband der Badischen
ordine alla concessione di un contributo del Fondo
                                                                                Gemeinden und Gemeindeverbande » che figura
sociale europeo per spese relative ad operazioni di                             nelle richieste con un ammontare di DM 513,00 per
rieducazione professionale per un ammontare com­
                                                                                un lavoratore, per il quale non è stata fornita la
plessivo di DM 7.211,56,                                                        prova della sua iscrizione, presso un ufficio pubblico
                                                                                di collocamento, in qualità di richiedente lavoro con­
      Vista la decisione della Commissione del 13 di­                           formemente all'articolo 2 del regolamento n. 9 e che,
cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco                            pertanto, non può essere oggetto del contributo del
degli enti di diritto pubblico, previsto dall'articolo 18                       Fondo ; che, dedotto tale importo, la parte residua
del regolamento n. 9 (4),                                                       delle richieste è conforme alle condizioni prescritte
                                                                                dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5
   Visto il parere del Comitato del Fondo sociale                               e 20 ;
europeo del 10 luglio 1964,
                                                                                    Considerando, di conseguenza, che il diritto al
    Considerando che le richieste in questione riguar­                          contributo del Fondo deve essere riconosciuto per
dano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regola­                             la parte delle richieste concernente le spese sostenute
mento n. 9, operazioni di rieducazione professionale                            dal « Bayrischer Gemeindeunfallversicherungsver­
effettuate nel periodo dal 1° ottobre 1958 al 31 marzo                          band » e dal « Wiirttembergischer Gemeindeunfall­
1962 compreso, sotto la responsabilità e a carico di                            versicherungsverband » e che tale diritto non può
tre « Gemeindeunfallversicherungsverbànde », iscritti                           essere riconosciuto per la parte delle richieste con­
nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto                             cernente le spese sostenute dall'« Unfallversiche­
all'articolo 18 di detto regolamento, e precisamente :                          rungsverband der Badischen Gemeinden und Ge­
                                                                                meindeverbande », che ammonta a DM 513,00 ; che
                                                                                l'importo complessivo del contributo erogabile dal
      1 . il « Bayrischer Gemeindeunfallversicherungs­                          Fondo ammonta così a DM 7.211,56 — DM 513,00,
          verband » (importo richiesto : DM 4.601,34)                           cioè a DM 6.698,56 ;

(!)   GU   n.    56   del   31 . 8.    1960,   pag. 1189/60.                        Considerando che nel parere del 10 luglio 1964
(2)   GU   n.    86   del   10. 6.     1963,   pag. 1605/63.
(3)   GU   n.   153   del   24 . 10.   1963,   pag. 2563/63.                    il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato
(4)   GU   n.   , 8   del    1°. 2.    1962,   pag. 144/62.                     conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,
20. 10. 64                     GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                            2565/64

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :                               richieste eccedente tale importo non è conforme a
                                                                  dette disposizioni.

                       Articolo 1                                                           Articolo 2

                                                                      Di conseguenza, l'importo del contributo del
    Le richieste di contributo presentate al Fondo                Fondo sociale europeo a favore delle Stato membro
sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger­                 richiedente è fissato a DM 6.698,56 (pari a circa
mania per spese sostenute :                                       1.675 u. c.), ripartiti come segue :
                                                                      1 . Bayrischer       Gemeindeunfallversicherungsver­
   1 . dal Bayrischer Gemeindeunfallversicherungs­                        band :                         '     DM 4.601,34
      verband
                                                                      2. Unfallversicherungsverband          der   Badischen
                                                                          Gemeinden und Gemeindeverbände :
   2. dairUnfallversicherungsverband der Badischen                                                nessun contributo
      Gemeinden und Gemeindeverbände
                                                                      3. Württembergischer         Gemeindeunfallversiche­
                                                                         rungsverband :                     DM 2.097,22
   3. dal Württembergischer Gemeindeunfallversi­
      cherungsverband,                                                                      Articolo 3

iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico pre­              La presente decisione è destinata alla Reppublica
                                                                  federale di Germania.
visto all'articolo 18 del regolamento n. 9, per ope­
razioni di rieducazione professionale effettuate nel
periodo dal 1° ottobre 1958 al 31 marzo 1962 incluso,                 Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
sono conformi, per gli enti citati al n. 1 e al n. 3,                                         Per la Commissione
alle disposizioni regolamentari che disciplinano il                                               Il Presidente
funzionamento del Fondo sino alla concorrenza
dell'importo richiesto di DM 6.698,56. La parte delle                                         Walter HALLSTEIN

                                      DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                                del 30 settembre 1964
                    concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
                    favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad
                                      operazioni di rieducazione professionale
                          (Fascicoli FSE nn. 492, 586a, 2004a, 2023, 2080, 2109a, 3077))
                                     (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

                                                      (64/573/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ                                        Viste le richieste del 27 giugno, 24 agosto e
ECONOMICA EUROPEA,                                                14 dicembre 1961, del 13 marzo, 26 settembre e
                                                                  12 dicembre 1962 e del 10 giugno 1963, presentate
                                                                  dalla Repubblica federale di Germania, in ordine
    Visto il Trattato    che    istituisce la Comunità
                                                                  alla concessione di un contributo del Fondo sociale
Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,              europeo per spese relative ad operazioni di rieduca­
    Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer­               zione professionale per un importo complessivo di
nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal                DM 55.554,65, rettificato dal Governo richiedente
regolamento n . 47/63/CEE del Consiglio (2), ed                   a DM 57.489,13,
in particolare gli articoli 25 e 29 ;                                 Vista la decisione della Commissione del 13 di­
                                                                  cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco
    Visto il regolamento n. 113/63/CEE concernente                degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18
le modalità di esame e di verifica delle richieste di             del regolamento n . 9 (4), .
contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),
                                                                      Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
                                                                  europeo del 10 luglio 1964,
(!) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6:1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.                     (4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
2566/64                     GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                             20 . 10 . 64

   Considerando che le richieste in questione                   HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del
regolamento n. 9, operazioni di rieducazione pro­                                         Articolo 1
fessionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1959
al 31 marzo 1962 compreso, sotto la responsabilità ed                Le richieste di contributo presentate al Fondo
a carico della « Seekasse », ente iscritto nell'elenco           sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger­
degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18          mania per le spese sostenute dalla « Seekasse »,
di detto regolamento ;                                           organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto
                                                                 pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento
                                                                 n. 9, per operazioni di rieducazione professionale
   Considerando che tali richieste sono state valida­
                                                                 effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1959 al
mente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19          31 marzo 1962 compreso, sono conformi alle disposi­
del regolamento n. 9 ;                                           zioni regolamentari che disciplinano il funziona­
                                                                 mento del Fondo sino alla concorrenza dell'importo
   Considerando che dall'esame di tali richieste e               richiesto di DM 57.489,13 .
dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili,
risulta che le operazioni di rieducazione professio­                                      Articolo 2
nale in questione riguardano lavoratori disoccupati
ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che                  Di conseguenza, l'ammontare del contributo del
soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di            Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
tale regolamento e che le richieste sono conformi                richiedente è fissato a DM 57.489,13 (pari a circa
alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e,               14.372 u.c.).
in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;
                                                                                          Articolo 3
    Considerando, di conseguenza, che il diritto al                  La presente decisione è destinata alla Repub­
contributo del Fondo deve essere riconosciuto per                blica federale di Germania .
le spese sostenute dalla « Seekasse » e che l'importo
del contributo erogabile dal Fondo ammonta per­                      Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
tanto a DM 57.489,13 ;
                                                                                            Per la Commissione
    Considerando che nel parere del 10 luglio 1964                                              Il Presidente
il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato
conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,                                         Walter HALLSTEIN

                                     DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                               del 30 settembre 1964
                   concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
                   favore della Repubblica federale di Germania per le spese relative ad
                                   operazioni di rieducazione professionale
                                    (Fascicoli FSE nn. 2022, 2062, 3076)
                                    (II testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

                                                     (64/574/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ                                        Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com­
ECONOMICA EUROPEA,                                               missione    concernente le modalità       d'esame e        di
                                                                 verifica delle richieste di contributo presentate al
    Visto   il Trattato che   istituisce   la Comunità           Fondo sociale europeo (s),
Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,
    Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer­                 Viste le richieste del 13 marzo e del 10 luglio
nente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal               1962 e del 10 giugno 1963, presentate dalla
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in                Repubblica federale di Germania, in ordine alla
particolare gli articoli 25 e 29,                                concessione di un contributo del Fondo sociale

(*) GU n. 56 del 31 . 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.                      (3) GU n . 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
20 . 10. 64                  GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                              2567/64

europeo per spese relative ad operazioni di rieduca­                  Considerando che nel parere del 10 luglio 1964
zione professionale per un importo complessivo                    il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato
di DM 5.936,26,                                                   conclusioni identiche per i motivi sopra menzionati,
    Vista la decisione della Commissione del 13 di­
cembre 1961 , relativa alla compilazione dell'elenco              HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18
del regolamento n. 9 (1),
                                                                                            Articolo 1
   Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964,                                           Le richieste di contributo presentate al Fondo
                                                                  sociale europeo dalla Repubblica federale di Ger­
      Considerando che le richieste in questione                  mania per le spese sostenute dalia « Bundesbahn­
. riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del               versicherungsanstalt », iscritta nell'elenco degli enti
  regolamento n. 9, operazioni di rieduoazione pro­               di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regola­
  fessionale effettuate nel periodo dal 1° aprile 1960            mento n . 9, per operazioni di rieducazione pro­
  al 31 marzo 1962 compreso, sotto la responsabilità              fessionale effettuate nel periodo dal 1° aprile 1960
  ed a carico della « Bundesbahnversicherungsan­                  al 31 marzo 1962 compreso, sono conformi alle
 stalt », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto         disposizioni regolamentari che disciplinano il fun­
  pubblico previsto all'articolo 18 di detto regola­              zionamento del Fondo fino alla concorrenza del­
mento ;                                                           l'importo richiesto di DM 5.936,26.
    Considerando che tali richieste sono state valida­
mente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19                                     Articolo 2
del regolamento n. 9 ;
                                                                      Di conseguenza, l'importo del contributo del
    Considerando che, dall'esame di tali richieste                Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
e dalla verifica dei loro elementi materiali e conta­             richiedente è fissato a DM 5.936,26 (equivalenti
bili, risulta che le operazioni di rieducazione                   a circa 1.484 u.c.).
professionale in questione riguardano lavoratori
disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento                                        Articolo 3
n. 9, che soddisfano alle condizioni previste all'arti­
colo 4 di tale regolamento, e che tali richieste sono                  La presente decisione è destinata alla Repub­
                                                                  blica federale di Germania.
conformi alle condizioni prescritte dal regolamento
n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;
                                                                       Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
    Considerando, di conseguenza, che il diritto al
contributo del Fondo deve essere riconosciuto per                                              Per la Commissione
le spese sostenute dalla « Bundesbahnversicherungs­                                               Il Presidente
 anstalt » e che l'importo del contributo erogabile dal
 Fondo ammonta pertanto a DM 5.936,26 ;                                                        Walter HALLSTEIN

                                       DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                                del 30 settembre 1964
                     concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
                     favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di
                                             rieducazione professionale
                                     (Fascicoli FSE nn. 523 — 557, 2034, 2050)
                                     (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

                                                      (64/575/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ                                        Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer­
ECONOMICA EUROPEA,                                                nente il Fondo sociale europeo (2), modificato dal
                                                                  regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (3), e in
                                                                   particolare gli articoli 25 e 29,
     Visto il Trattato    che   istituisce la   Comunità
 Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

                                                                  (2) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(x) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.                         (3) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
2568/64                     GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                   20. 10 . 64

   Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com­            in base ai risultati della verifica per sondaggio
missione, concernente le modalità di esame e di             effettuata conformemente alle disposizioni del
verifica delle richieste di contributo presentate al        regolamento della Commissione n . 113/63/CEE ,
Fondo sociale europeo (1),                                  corrisponde nelle richieste ad un importo di Lit.
                                                            1.943.325 ; che, tenuto conto di tali detrazioni, le
    Viste le richieste del 21 agosto 1961 , nonché          richieste presentate rispondono alle condizioni pre­
del 31 marzo e del 12 giugno 1962, presentate dalla         scritte dal regolamento n. 9, e in particolare a
Repubblica italiana in ordine alla concessione di           quelle di cui agli articoli 5 e 20 ;
un contributo del Fondo sociale europeo per spese
relative ad operazioni di rieducazione professionale,          Considerando, di conseguenza, che per le spese
per un importo totale di Lit. 237.989.890, rettificato      sostenute dall'«Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)»
dal governo richiedente in Lit. 205.171.182,                deve essere riconosciuto il diritto al contributo del
                                                            Fondo, previa deduzione di un ammontare di
    Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 ,       Lit. 8.816.073 (6.818.578 + 54.170 + 1.943.325),
relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di        e che l'importo del contributo del Fondo ammonta
diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regola­      pertanto a Lit. 205.171.182 — Lit. 8.816.073 =
mento n. 9 (2),                                             Lit. 196.355.109 ;

   Visto il parere del Comitato del Fondo sociale               Considerando che il Comitato del Fondo sociale
europeo del 10 luglio 1964,                                 europeo , nel suo parere del 10 luglio 1964, è
                                                            pervenuto a conclusioni identiche per i motivi
    Considerando che le richieste in oggetto con­           summenzionati,
cernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regola­
mento n . 9, operazioni di rieducazione professionale
effettuate nel periodo 15 giugno 1959 — 26 agosto           HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
1961 incluso, sotto la responsabilità ed a carico
dell' « Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) », orga­                             Articolo 1
nismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto
pubblico di cui all'articolo 18 del predetto rego­                Le richieste presentate al Fondo sociale europeo
lamento ;                                                   dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione
   Considerando che le richieste di cui trattasi            di un contributo per le spese sostenute dall'« Ente
sono state validamente presentate nei termini pre­          Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) », organismo iscritto
scritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9, fatta        nell' elenco degli enti di diritto pubblico di cui
eccezione per le richieste relative ad alcuni casi che      all' articolo 18 del regolamento n . 9, relativamente
corrispondono ad un importo di Lit. 6.818.578,              ad operazioni di rieducazione professionale effettuate
richieste che non possono essere prese in considera­        nel periodo 15 giugno 1959 — 26 agosto 1961
                                                            incluso, sono conformi alle disposizioni regola­
zione in quanto non sono state presentate entro i
suddetti termini ;                                          mentari che disciplinano il funzionamento del Fondo
                                                            sino alla concorrenza di un importo ridotto a Lit.
   Considerando che dall'esame         delle   richieste,   196.355.109 . La parte eccedente tale importo non è
nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto         conforme a tali disposizioni.
e dati contabili, risulta che nelle richieste stesse è                           Articolo 2
stata inclusa — in seguito a calcolo errato del­
l'ammontare delle spese indicate — una somma di                Di conseguenza, l'importo del contributo del
Lit. 54.170, la quale deve essere di conseguenza            Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro
detratta dall'importo richiesto, al pari della somma        richiedente viene stabilito in Lit. 196.355.109 (pari
di cui sopra ; che risulta altresì che le operazioni        a circa 314.168 u.c.).
di rieducazione professionale di cui trattasi riguar­                            Articolo 3
dano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2
del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni            La presente decisione è destinata alla Repubblica
previste dall'articolo 4 di detto regolamento, salvo        italiana .
i casi di alcuni lavoratori che non avevano esercitato,
ai sensi dello stesso articolo 4, un'attività produttiva        Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
subordinata per un periodo di almeno 6 mesi
successivo alla fine del periodo di rieducazione,                                   Per la Commissione
casi che non possono quindi essere oggetto del                                          Il Presidente
contributo del Fondo ; che il numero di questi
casi, la cui percentuale (0,98 %>) è stata determinata                              Walter HALLSTEIN

0) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(2) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
20 . 10 . 64                      GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                           2569/64

                                          DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                                     del 30 settembre 1964
                         concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a
                         favore della Repubblica italiana per spesè relative ad operazioni di
                                                rieducazione professionale
                                                     (Fascicolo FSE n. 3093)
                                         (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

                                                          (64/576/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ                                              Considerando che dall'esame della richiesta,
ECONOMICA EUROPEA,                                                     nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto
                                                                       e dati contabili, risulta che nella richiesta stessa
                                                                       non è stata inclusa — in seguito a calcolo errato
    Visto      il   Trattato   che istituisce   la   Comunità          dell'ammontare delle spese indicate — una somma
Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,                    di Lit. 1.000, la quale deve essere di conseguenza
                                                                       aggiunta all'importo richiesto ; che risulta altresì
    Visto il regolamento n. 9 del Consiglio con­                       che le operazioni di rieducazione professionale di
cernente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal                  cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in                       sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddi­
particolare gli articoli 25 e 29,                                      sfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale
                                                                       regolamento ; che la richiesta in oggetto risponde
   Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Com­                       alle condizioni prescritte dal regolamento n . 9, e
missione, concernente le modalità di esame e di                        in particolare a quelle di cui agli articoli 5 e 20 ;
verifica delle richieste di contributi presentate al
Fondo sociale europeo (3),
                                                                           Considerando, di conseguenza, che per le spese
    Vista la richiesta del 28 giugno 1963, presentata                  sostenute dall'« Istituto Nazionale per l'Assicura­
dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione                   zione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) »,
di un contributo del Fondo sociale europeo per                         deve essere riconosciuto il diritto al contributo del
spese relative ad operazioni di rieducazione pro­                      Fondo, maggiorando l'ammontare richiesto di
fessionale, per un importo di Lit. 2.226.643,                          Lit. 1.000, e che l'importo del contributo del Fondo
                                                                       ammonta pertanto a Lit. 2.227.643 ;
    Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 ,
relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di
diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regola­                     Considerando che il Comitato del Fondo sociale
mento n. 9 (4),                                                        europeo, nel suo parere del 10 luglio 1964, è per­
                                                                       venuto a conclusioni identiche per i motivi summen­
   Visto il parere del Comitato del Fondo sociale                      zionati,
europeo del 10 luglio 1964,

    Considerando che la richiesta in oggetto con­
cerne, in conformità agli articoli 1 e 3 del regola­
mento n. 9, operazioni di rieducazione professionale                  HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
effettuate nel periodo 19 gennaio 1961 — 3 aprile
1962 incluso, sotto la responsabilità ed a carico
dell' « Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro                                           Articolo 1
gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) », organismo
iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di
cui all'articolo 18 del predetto regolamento ;
                                                                           La richiesta presentata al Fondo sociale europeo
    Considerando che la richiesta di cui trattasi è                    dalla Repubblica italiana in ordine alla concessione
stata vàlidamente presentata nei termini prescritti                    di un contributo per le spese sostenute dall'« Istituto
dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;                                Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
                                                                       sul Lavoro (I.N.A.I.L.) », organismo iscritto nel­
                                                                       l'elenco degli enti di diritto pubblico di cui al­
(*) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.                           l'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad
(2) GU n. 86 del 10> 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.                         operazioni di rieducazione professionale effettuate
(4) GU n.       8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.                        nel periodo 19 gennaio 1961 — 3 aprile 1962
2570/64                      GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE                                           20 . 10 . 64

incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari                                        Articolo 3
che disciplinano il funzionamento del Fondo sino
                                                                      La presente decisione è destinata alla Repubblica
alla concorrenza dell'importo di Lit. 2.227.643.                  italiana.

                      Articolo 2
                                                                      Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964 .
    Di conseguenza, 1 importo del contributo del                                             Per la Commissione
Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro                                                Il Presidente
richiedente viene stabilito in Lit. 2.227.643 (pari
a circa 3.564 u.c.).                                                                          Walter HALLSTEIN

                                     DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                                                del 30 settembre 1964
                    concernente la concessione di un . contributo del Fondo sociale europeo a
                    favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di
                                            rieducazione professionale
                              (Fascicoli FSE nn. 2038, 2108, 3069, 3119, 3120, 4003)
                                    (II testo in lingua italiana è il solo facente fede)

                                                     (64/577/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ                                         Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 ,
ECONOMICA EUROPEA                                                 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di
                                                                  diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regola­
                                                                  mento n. 9 (5),
   Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,                   Visto il parere del Comitato del Fondo sociale
                                                                  europeo del 10 luglio 1964,
    Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concer­
nente il Fondo sociale europeo (*), modificato dal                    Considerando che le richieste in oggetto con­
regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in                  cernono, in conformità agli articoli 1 e 3 del
particolare gli articoli 25 e 29,                                 regolamento n. 9, operazioni di rieducazione pro­
                                                                  fessionale effettuate nel periodo 1° settembre 1959
   Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Com­                   — 31 luglio 1962 incluso, sotto la responsabilità ed
missione, che fissa le condizioni di manifesta e                  a carico dell'« Istituto per la Ricostruzione Indu­
prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2,              striale (I.R.I.) », organismo iscritto nell'elenco degli
comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio                    enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del
concernente il Fondo sociale europeo (3),                         predetto regolamento ;

   Visto il regolamento n . 113/63/CEE della Com­                     Considerando che le richieste di cui trattasi
missione, concernente le modalità di esame e di                   sono state validamente presentate nei termini pre­
verifica delle richieste di contributo presentate al              scritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;
Fondo sociale europeo (4),
                                                                      Considerando che dall'esame delle richieste,
   Viste le richieste del 30 aprile e del 15 dicem­              nonché dal controllo dei relativi elementi di fatto
bre 1962, dell'8 maggio e del 20 dicembre 1963,                   e dati contabili, risulta che le operazioni di rieduca­
nonché del 7 gennaio 1964, presentate dalla Repub­                zione professionale di cui trattasi riguardano lavora­
blica italiana in ordine alla concessione di un con­              tori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2
tributo del Fondo sociale europeo per spese relative              del regolamento n. 9, ed eventualmente del regola­
ad operazioni di rieducazione professionale, per un               mento n. 12/64/CEE, che soddisfano alle condizioni
importo totale di Lit. 67.173.670, rettificato dal                previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9, salvo
governo richiedente in Lit. 63.690.284,                           i casi di alcuni lavoratori che non risultavano iscritti,
                                                                  ai sensi dell'articolo 2, in qualità di richiedenti
(*) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.                       lavoro, oasi che non possono essere oggetto del
(2Ì GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.                     (5) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
Puoi anche leggere