#Turismo - Confesercenti - Rinnovo del c.c.n.l - Ipsoa

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                          Turismo - Confesercenti - Rinnovo del c.c.n.l.
     In data 18 luglio 2018 Assoturismo, Fiepet, Fiba , Assohotel, Assocamping, Assoviaggi
assistite da Confesercenti con Filcams Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato l'ipotesi di
accordo di rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi,
ristorazione collettiva e commerciale, stabilimenti balneari e alberghi diurni e turismo,
delle aziende alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e delle imprese di
viaggi e turismo. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2021 (31
dicembre 2018 per Alberghi, campeggi e agenzie di viaggio).

Campo di applicazione
   Il c.c.n.l si applica ai seguenti settori:

     Aziende alberghiere
     a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni,
locande e affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar
annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze
universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
     b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi
agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi
in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia
gestione diretta dell'albergatore;
     c) ostelli; residences, villaggi turistici;
     d) colonie climatiche e attività similari;
     e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.

    Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
    a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.

     Aziende pubblici esercizi
     - ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde,
osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; piccole pensioni, locande, piccole
trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di 9 camere per alloggio; caffè, bar, snack
bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e
vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della L. n. 287/1991 e s.m; chioschi di vendita
di bibite, gelati e simili; gelaterie, cremerie; negozi di pasticceria e confetteria, reparti di
pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
     - locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, e altre sale giochi autorizzate dalla
vigente normativa;
     - laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
     - posti di ristoro sulle autostrade; posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffet di stazione),
aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte
appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere; spacci aziendali di bevande
(bar aziendali e simili);
     - pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e
piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
     - aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
     - ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
     - parchi a tema.

    Ristorazione commerciale

    #
        250718C2
                                                               Copyright © - Riproduzione riservata
- attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo
tradizionale che self services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie,
rosticcerie, friggitorie e posti di ristori gestiti).

     Aziende della ristorazione collettiva
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed
altre)
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma
interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
- bar aziendali e simili.

     Stabilimenti balneari
- stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.

     Alberghi diurni

     Rifugi alpini

     Imprese di viaggi e turismo
     a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione
compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle
eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator
ed i network di Agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e
vendita di pacchetti turistici;
     b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili
e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque
esercitata.

Una tantum - Alberghi e Campeggi
     Un importo una tantum deve essere corrisposto al personale in forza al 18 luglio 2018 che
abbia prestato servizio, nell'ambito del rapporto in essere alla suddetta data, nel periodo di
carenza contrattuale.
     Tale importo è pari a € 936 per il livello 4°, da riparamtrare per gli altri livelli e sarà erogato
in 5 rate mensili di pari importo a partire dalla retribuzione del mese di agosto 2018, ai
lavoratori che siano in forza alle decorrenze di tali rate.
     Per gli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, l'importo sarà erogato in
misura proporzionale in base al trattamento economico applicato, con le medesime decorrenze.
     Qualora il servizio prestato nel periodo di carenza sia inferiore a quello sopra previsto, gli
importi dell'una tantum - non utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, incluso il tfr -
sono erogati pro quota; analogamente avviene nei casi assenze o aspettative non retribuite,
assenze per congedo di maternità e/o parentale, part-time, sospensioni o riduzioni dell'orario di
lavoro concordate con accordo sindacale.
     Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali - che cessano di
essere corrisposti con la retribuzione del mese di gennaio 2018 - devono essere detratti dall'una
tantum stessa, fino a concorrenza.

Minimi tabellari

Pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni

     Gli importi della paga base nazionale - calcolati redazionalmente - sono i seguenti:

          Livelli                                  Importi mensili
                     dal 1.1.2018   dal 1.1.2019   dal 1.2.2020 dal 1.3.2021     dal 1.12.2021
           QA         1.583,15       1.616,04        1.648,93      1.673,60        1.706,49
           QB         1.429,61       1.459,31        1.489,01      1.511,28        1.540,98
                                                                 Copyright © - Riproduzione riservata
1      1.295,17       1.322,08         1.348,99       1.369,17      1.396,08
            2      1.141,65       1.165,37         1.189,09       1.206,88      1.230,60
            3      1.049,09       1.070,88         1.092,67       1.109,02      1.130,81
            4        962,75         982,75         1.002,75       1.017,75      1.037,75
            5        872,02         890,14           908,26         921,85        939,97
           6S        819,65         836,68           853,71         866,48        883,51
            6        800,60         817,23           833,86         846,33        862,96
            7        718,71         733,64           748,57         759,77        774,70

Aziende minori

        Livelli                                   Importi mensili
                  dal 1.1.2018   dal 1.1.2019     dal 1.2.2020 dal 1.3.2021   dal 1.12.2021
           QA      1.577,47       1.610,36          1.643,25      1.667,92      1.700,81
           QB      1.424,45       1.454,15          1.483,85      1.506,12      1.535,82
            1      1.290,01       1.316,92          1.343,83      1.364,01      1.390,92
            2      1.137,26       1.160,98          1.184,70      1.202,49      1.226,21
            3      1.045,22       1.067,01          1.088,80      1.105,15      1.126,94
            4        959,39         979,39           999,39       1.014,39      1.034,39
            5        868,92         887,04           905,16         918,75        936,87
           6S        816,81         833,84           850,87         863,64        880,67
            6        797,76         814,39           831,02         843,49        860,12
            7        716,13         731,06           745,99         757,19        772,12

Alberghi

                                        Livelli      Importi
                                                     mensili
                                                   dal 1.1.2018
                                          A         1.667,46
                                          B         1.508,61
                                           1        1.369,73
                                           2        1.210,88
                                           3        1.115,11
                                           4        1.025,75
                                           5          931,91
                                          6S          877,73
                                           6          858,04
                                           7          773,36

Alberghi minori

                                        Livelli      Importi
                                                     mensili
                                                        dal
                                                     1.1.2018
                                          A          1.656,10
                                          B          1.498,28
                                           1         1.359,40
                                           2         1.202,10
                                           3         1.107,36
                                           4         1.019,04
                                           5          925,71
                                          6S          872,05
                                           6          852,36
                                           7          768,20

                                                              Copyright © - Riproduzione riservata
Agenzie di viaggio

                                       Livelli   Importi
                                                 mensili
                                                    dal
                                                 1.1.2018
                                         A       1.667,46
                                         B       1.508,61
                                          1      1.369,73
                                          2      1.210,88
                                          3      1.115,11
                                          4      1.025,75
                                          5       931,91
                                         6S       877,73
                                          6       858,04
                                          7       773,36

Agenzie di viaggio minori

                                       Livelli   Importi
                                                 mensili
                                                    dal
                                                 1.1.2018
                                         A       1.667,46
                                         B       1.508,61
                                          1      1.352,69
                                          2      1.194,87
                                          3      1.100,65
                                          4      1.012,32
                                          5       919,52
                                         6S       865,85
                                          6       846,68
                                          7       762,51

     Gli aumenti retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2018 - da corrispondere con la
retribuzione del mese di luglio 2018 - sono erogati esclusivamente ai lavoratori in servizio alla
data del 18 luglio 2018.
     Eventuali importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vengono assorbiti dagli
importi suesposti fino a concorrenza.

Aumenti periodici di anzianità - Pubblici esercizi
    Per ciascun triennio di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, fino
ad un massimo di 6, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle misure di seguito indicate:

                                       Livelli    Importi
                                        QA         40,80
                                        QB         39,25
                                          1        37,70
                                          2        36,15
                                          3        34,86
                                          4        33,05
                                          5        32,54
                                         6S        31,25
                                          6        30,99
                                          7        30,47

                                                            Copyright © - Riproduzione riservata
Dal 1° gennaio 2018 gli scatti diventano quadriennali. Lo scatto in corso di maturazione al
31 dicembre 2017 resta disciplinato da quanto previsto dal c.c.n.l. Turismo 4 marzo 2010.
     L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il
triennio.
     L'importo relativo agli scatti maturati viene ricalcolato in occasione della maturazione di
ogni nuovo scatto (tale criterio si applica anche in occasione di passaggio di livello) senza
liquidazione di arretrati.
     Valgono le norme di coordinamento di cui all'Allegato H del c.c.n.l. Turismo 4 marzo 2010

Vitto e alloggio
     Alberghi e Campeggi
     I lavoratori che usufruiscono della somministrazione del vitto e della fornitura dell'alloggio
devono corrispondere all'azienda il relativo prezzo determinato nei seguenti importi:
     - un pranzo: € 0,90;
     - una prima colazione: € 0,16;
     - un pernottamento: € 1,00.
     A decorrere dal 18 luglio 2018, eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in
atto superiori a quelli sopra indicati sono adeguati nella misura massima di € 0,10 per il pranzo,
di € 0,02 per la prima colazione e di € 0,10 per il pernottamento.

    Pubblici esercizi
    Il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di:
    - € 0,20 a pasto dal 18 luglio 2018;
    - € 0,20 a pasto dal 1º gennaio 2019;
    - € 0,20 a pasto dal 1º gennaio 2020;
    - € 0,20 a pasto dal 1º gennaio 2021.
    Il lavoratore che non voglia usufruire del servizio per l'anno successivo lo deve comunicare
entro dicembre precedente e, solo per il 2018, entro il 30 settembre 2018.

Bilateralità
     Per il funzionamento degli Enti bilaterali è previsto un contributo dello 0,40% (diviso in parti
uguali tra azienda e lavoratore) di paga base e contingenza, per 14 mensilità.
     L'azienda che ometta il versamento del contributo deve erogare ai lavoratori aventi diritto
un E.d.r., non assorbibile, pari allo 0,60% di paga base e contingenza, per 14 mensilità,
rientrante nella retribuzione di fatto, ed è comunque obbligata all'erogazione delle prestazioni
assicurate dall'Ente per il sostegno al reddito.

Quattordicesima mensilità - Pubblici esercizi
     Va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della
retribuzione in atto al 30 giugno, calcolata sugli stessi elementi previsti per la tredicesima ad
eccezione degli scatti di anzianità.
     In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel
corso dei dodici mesi precedenti il 1º luglio, ai fini della determinazione dei ratei di
quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la
corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale
frazione residua pari o superiore a 15 giorni.

Premio di risultato
      A garanzia dell'effettiva diffusione della contrattazione di 2° livello è previsto un premio di
risultato, le cui modalità di erogazione, scadenze e verifica del raggiungimento degli obiettivi
sono stabiliti dai contratti aziendali o territoriali.
      A questo scopo, le aziende stanziano le seguenti somme:

                                         Livelli    Importi
                                       AeB          296,00
                                       1, 2 e 3     251,00
                                                           Copyright © - Riproduzione riservata
4e5             222,00
                                                   6S, 6 e 7       178,00

      Il premio è previsto per i lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di
applicazione di un accordo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993 e spetta ai
lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita dagli accordi integrativi,
iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, in un importo calcolato in proporzione alle giornate di
effettiva prestazione nell'anno precedente.
      Per i lavoratori part-time, l'importo sarà proporzionato all'entità della prestazione.
      Il premio - che non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, ivi
compreso il t.f.r. - è assorbito, fino a concorrenza, da trattamenti economico individuali o
collettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., riconosciuti successivamente al 1°
gennaio 2018.
      L'accordo integrativo individua inoltre i casi in cui, in presenza di difficoltà economiche e
produttive, l'azienda non è tenuta a corrispondere il premio.
      Qualora entro il 31 ottobre 2020 non venga definito l'accordo sul premio, l'azienda
erogherà, con la retribuzione di novembre 2021, i seguenti importi:

                                                     Livelli       Importi
                                                   AeB             186,00
                                                   1, 2 e 3        158,00
                                                   4e5             140,00
                                                   6S, 6 e 7       112,00

      Il premio spetta ai lavoratori suddetti ed alle condizioni suindicate.
      In caso di mancato accordo sul premio entro il 31 ottobre 2020, con accordo integrativo
l'azienda potrà destinare la somma di € 140 (riproporzionati per i part time) a strumenti di
welfare aziendale. I lavoratori possono peraltro destinare tale somma al fondo di previdenza
integrativa.
      In caso di difficoltà economiche e produttive, l'azienda non è tenuta a destinare la suddetta
somma.

Flessibilità
      Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa in azienda, è prevista la possibilità di
realizzare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, con superamento dell'orario
contrattuale in particolari periodi dell'anno (*) fino al limite di 48 ore settimanali, per un
massimo di 20 settimane. Per altrettante settimane ci sarà una pari riduzione dell'orario di
lavoro.
      La retribuzione sarà la stessa sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione.
      Durante la flessibilità, il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all'orario
definito per quel periodo.
      L'applicabilità dei regimi flessibili ai rapporti part time è demandata alla contrattazione
territoriale o aziendale.
----
(*) Per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente l'avvio del programma di flessibilità.

Riduzione annua
    Ai lavoratori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva, alberghi diurni e stabilimenti
balneari, assunti dopo il 1° gennaio 2018 (*) saranno riconosciute le 32 ore di rol per i primi 2
anni e, decorsi questi, ulteriori 36 ore di rol (38 ore negli Stabilimenti balneari).
    Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di rol in misura intera (104 e 108 ore).
----
(*) Esclusi i contratti a termine nelle aziende di stagione e nei casi di intensificazione.

Lavoro festivo

                                                                            Copyright © - Riproduzione riservata
Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 20% da calcolare sulla
quota oraria della retribuzione.
    La maggiorazione per lavoro domenicale non è cumulabile con quella per lavoro festivo e
la maggiore assorbe la minore.

Maternità
     Per i periodi di astensione obbligatoria alla lavoratrice compete, per un periodo di 5 mesi,
un'integrazione dell'indennità INPS a carico del datore di lavoro fino a concorrenza del 100%
della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto compresa la tredicesima mensilità.

Trattamento di fine rapporto
    La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 la retribuzione
considerata utile a norma della L. n. 297/1982.
    E' escluso dalla quota annua della retribuzione utile l'importo degli scatti di anzianità dal
1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021.
    Il t.f.r. deve essere corrisposto non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.

Assistenza integrativa
      Le Parti stipulanti aderiscono al fondo ASTER, cui sono iscritti i lavoratori a tempo
indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché gli apprendisti. Ai quadri si
applica la specifica normativa.
      La quota di iscrizione a carico del datore di lavoro è pari a € 15 per ciascun iscritto (€ 8,00
per i part time).
      E' consentita l'iscrizione di lavoratori con contratto a tempo determinato di durata iniziale
superiore a 3 mesi a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto
all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno
non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
La quota di iscrizione e la contribuzione sono pari a quelle previste per i lavoratori full time e
part time.
      La contribuzione a carico del datore di lavoro (*) è pari a:
      - € 11,00 mensili, per 12 mensilità, dal 1° febbraio 2018;
      - € 12,00 mensili, per 12 mensilità, dal 1° gennaio 2019.
      La contribuzione e la quota di iscrizione sono parte integrante del trattamento economico
previsto dal c.c.n.l., e sono sostitutive di un equivalente aumento salariale. Il lavoratore ha diritto
all'erogazione delle prestazioni sanitarie.
      L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi deve erogare al lavoratore
un elemento distinto della retrbuzione non assorbibile pari ad € 16,00, per 14 mensilità, che
rientra nella retribuzione di fatto. La corresponsione di indennità sostitutive non la esonera
dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
-----
(*) Comprensivo della quota per la promozione e la diffusione dell'assistenza sanitaria.

Contrattazione integrativa
      La contrattazione integrativa è ammessa sulle materie e nei limiti espressamente indicati
dal c.c.n.l. Essa ha durata quadriennale e si svolge, di norma, per comparti. La negoziazione di
2° livello si svolge:
      - a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;
      - a livello territoriale per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti (e per le aziende con
più elevato numero di dipendenti, qualora nelle stesse non si svolga la contrattazione
aziendale);
      - a livello territoriale per le imprese della Ristorazione collettiva;
      Le piattaforme per la contrattazione integrativa vanno presentate a partire dal 1° settembre
2019.

                                                                        Copyright © - Riproduzione riservata
Apprendistato
      Il contratto di apprendistato è distinto nelle seguenti tipologie:
      - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
      - apprendistato professionalizzante;
      - apprendistato di alta formazione e ricerca.
      Il contratto dev'essere stipulato per iscritto e deve indicare il periodo di prova, la durata, il
livello di inquadramento e la qualifica di destinazione.
      Le cause di sospensione involontaria del rapporto (es. malattia, infortunio, ecc.) superiore a
30 giorni consecutivi prorogano il termine di scadenza del contratto.
      In caso di recesso di una delle parti alla scadenza del contratto, è dovuto un preavviso di
30 giorni, decorrenti dalla scadenza stessa.

Apprendistato professionalizzante

     Limiti numerici
     Il numero degli apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai qualificati in
servizio. Nelle aziende con meno di 10 dipendenti la proporzione è di 1 apprendista per ogni
qualificato.
     Il datore di lavoro che non ha qualificati o specializzati o ne ha meno di 3, può assumere
fino a 3 apprendisti.

     Condizioni di applicabilità
     Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato dai datori di
lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che
si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo, quelli che al termine del
periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio ed i contratti risolti
nel corso o al termine del periodo di prova, nonché gli apprendisti stagionali che possono
esercitare il diritto di precedenza. Resta salva la possibilità di assumere 1 apprendista.

     Qualificazione professionale e durata
     L'apprendistato professionalizzante è ammesso per i livv. 2, 3, 4, 5, 6S e 6.
     La durata massima dell'apprendistato professionalizzante è così stabilita (la contrattazione
integrativa può prevedere durate diverse):

                                    Inquadramento      Durata/mesi
                                          finale
                                   2, 3, 4, 5 e 6S           36
                                   6                         24

     Il c.c.n.l. elenca i profili artigiani per i quali la durata è ammessa fino a 48 mesi.
     I periodi di apprendistato nonché le ore di formazione effettuati presso altri datori di lavoro,
per lo stesso profilo professionale, si cumulano ai fini del computo della durata massima
dell'apprendistato, purché si riferiscano alle stesse mansioni e non siano separati da interruzioni
superiori a 12 mesi.

     Retribuzione
     La retribuzione è pari alle seguenti percentuali della retribuzione normale dei qualificati di
pari livello:

                                           Anno         %
                                            1°          80
                                            2°          85
                                            3°          90
                                            4°          95
                                                             Copyright © - Riproduzione riservata
La retribuzione del 95% si applica ai casi di durate massime superiori a 36 mesi e per la 4°
annualità dell'apprendistato stagionale.
    Durante il preavviso si applica la retribuzione in vigore al momento della scadenza del
contratto.
    Le percentuali restano valide anche in caso di conferma anticipata dell'apprendista.
    Eventuali trattamenti di miglior favore in atto al 18 luglio 2018 sono conservati ad
personam.
    La retribuzione netta dell'apprendista non può superare la retribuzione netta del lavoratore
non apprendista di analogo livello.

    Attività formativa
    La durata media annua della formazione, in relazione al livello di inquadramento, è la
seguente:

                                          Livelli          Ore
                                    d'inquadramento
                                   2, 3                    80
                                   4, 5 e 6S               60
                                   6                       40

    Nel caso di apprendistato stagionale o non coincidente con l'anno intero, la durata annua di
cui sopra viene riproporzionata in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto. La
contrattazione di 2º livello può stabilire un differente impegno formativo.
    L'azienda può anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni
successivi.
    Il c.c.n.l. richiama i profili formativi allegati all'accordo 20 aprile 2012.

    Apprendistato stagionale
    Entro i limiti massimi di durata stabiliti dal c.c.n.l., è possibile articolare l'apprendistato
(anche per la qualifica/diploma professionale e di alta formazione) in più stagioni, attraverso più
rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà avere inizio entro 48 mesi consecutivi di
calendario dalla data di prima assunzione. Sono considerate anche le prestazioni di breve
durata rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
    L'apprendista assunto a termine per la stagione ha diritto di precedenza nella stessa
azienda nella stagione successiva.

    Assistenza e Previdenza integrativa
    Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa di
categoria (Aster) ed hanno i requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare
(Fonte).

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
    La retribuzione dovuta per le ore di formazione eccedenti il piano curriculare è pari alle
seguenti percentuali di quella spettante ai qualificati di pari livello:

                                         Anno         %
                                          1°          50
                                          2°          50
                                          3°          65
                                          4°          70

    La retribuzione del 70% si applica ai casi di durate massime superiori a 36 mesi.
    Successivamente al conseguimento della qualifica/diploma, è possibile trasformare il
contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva dell'apprendistato
professionalizzante.
                                                            Copyright © - Riproduzione riservata
Apprendistato di alta formazione
    L'inquadramento finale è ammesso per i livelli A, B ed 1.
    Per la retribuzione dovuta per le ore di formazione eccedenti il piano curriculare si applica
quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante.

Lavoro a termine

Ipotesi ammesse
     Le assunzioni a termine sono ammesse a norma di legge.
     Nell'ambito dell'autonomia contrattuale, sono ipotesi di legittima apposizione del termine,
oltre che le attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963:
     a) la sostituzione e affiancamento (quest'ultimo limitatamente ad un periodo pari alla metà
della durata della sostituzione) di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi
malattia, maternità (*), infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di
preavviso, temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, impegnati in attività
formative, il cui rapporto sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
     b) l'intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno:
     - periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
     - periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
     - periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
     - periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura
annuale.
     c) avvio nuove attività, limitatamente al periodo di tempo necessario per la messa a regime
dell'organizzazione aziendale e comunque non oltre i 12 mesi, elevabili a 24 in sede di
contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale.
     d) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali.
     Ulteriori casi possono essere indicati in sede di contrattazione integrativa territoriale e/o
aziendale.
-------
(*) In caso di maternità la sostituzione può essere anticipata fino a 3 mesi.

Limiti numerici
    Possono essere stipulati contratti a termine nei seguenti limiti (*), ampliabili dalla
contrattazione integrativa):

                                             Dipendenti               Lavoratori
                                               azienda
                                                fino a 4                    4
                                               da 5 a 9                     6
                                              da 10 a 25                    7
                                              da 26 a 35                    9
                                              da 36 a 50                   12
                                                oltre 50                  20%

     La base di computo è costituita dagli assunti a tempo indeterminato e dagli apprendisti in
forza in azienda al momento dell'assunzione (la frazione di unità si computa per intero).
-----
(*) I limiti quantitativi non si applicano alle aziende di stagione ed ai contratti a termine stipulati per le ipotesi di nuove
attività, sostituzione e affiancamento, stagionalità, intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
e cause di forza maggiore (artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del c.c.n.l.).

Successione di contratti a termine
      La disciplina di cui all'art. 19 c. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 non si applica ai contratti di
stagionalità ed ai contratti stipulati per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati
periodi dell'anno (artt. 82 e 83 del c.c.n.l.), per i quali viene confermato il diritto di precedenza
(art. 86 del c.c.n.l.).
                                                                           Copyright © - Riproduzione riservata
Nel caso di successione di contratti, gli intervalli di interruzione di 10 e 20 giorni non
trovano applicazione nei casi di successivo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive,
di nuova attività, di contratti stagionali e nelle ipotesi individuate dalla contrattazione integrativa.

Diritto di precedenza
      I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato nelle ipotesi di
stagionalità e di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno hanno
diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima
qualifica.
      Tale diritto - che non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di
vecchiaia e a quelli licenziati dalla stessa azienda per giusta causa ovvero nei casi
eventualmente individuati in sede di contrattazione integrativa - si estingue entro un anno dalla
data di cessazione del rapporto ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che lo comunichi
per iscritto al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. La
rinuncia deve essere comunicata per iscritto non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione
di cui sopra, salvo comprovato impedimento.

Personale extra
    I valori dei compensi orari per il personale dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva,
alberghi diurni e stabilimenti balneari, sono aumentati dei seguenti importi:

           Liv.                                 Importi orari
                  dal 1.1.2018   dal 1.1.2019    dal 1.2.2020    dal 1.3.2021   dal 1.12.2021
             4        0,36           0,29            0,29             0,2            0,29
             5        0,35           0,27            0,27             0,2            0,28
            6S        0,33           0,26            0,26             0,2            0,26
             6        0,32           0, 26           0, 26           0,19            0,26
             7        0,30           0,24            0,24            0,19            0,24

     Per il gli alberghi, campeggi e le agenzie di viaggio i valori della retribuzione per i lavoratori
extra viene determinata nelle seguenti misure:

                                         Liv.       Importi
                                                  dal 1.1.2018
                                           4          14,25
                                           5          13,58
                                          6S          12,99
                                           6          12,83
                                           7          12,01

Lavoro a tempo parziale
     Il lavoro a tempo parziale può essere realizzato con orario giornaliero ridotto rispetto al
tempo pieno, con prestazioni a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell'anno o come combinazione delle due precedenti modalità.
     L'instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione del periodo di
prova (per i nuovi assunti), della durata della prestazione ridotta e le relative modalità e del
trattamento economico e normativo, secondo criteri di proporzionalità all'entità della
prestazione, della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, settimana, mese e anno.
     I lavoratori part-time possono essere impiegati in attività con sistemi di lavorazione a turno,
con modalità stabilite dalla contrattazione di secondo livello.
     La prestazione a tempo parziale è reversibile in tempo pieno in relazione ad esigenze
aziendali.
     I lavoratori in forza a tempo pieno hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
parziale e viceversa, per le stesse mansioni.

Orario di lavoro
                                                             Copyright © - Riproduzione riservata
La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione. In attesa di
tali previsioni, la durata della prestazione è stabilita in misura non inferiore ai seguenti limiti:
      a) 15 ore, nel caso di orario settimanale ridotto;
      b) 64 ore, nel caso di orario mensile ridotto;
      c) 600 ore, nel caso di orario annuale ridotto.
      Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello, con
esclusione di eventuali limiti orari massimi.

Clausole elastiche
      La disciplina delle clausole elastiche è di competenza della contrattazione territoriale e/o
aziendale, nell'ambito nei seguenti principi.
      L'accordo sull'apposizione di clausole relative alla variazione della collocazione temporale
della prestazione ed alla variazione in aumento (*) della durata della prestazione deve risultare
da atto scritto e il preavviso per l'esercizio delle clausole è di almeno 2 giorni.
      Le ore di lavoro ordinarie effettuate a seguito di:
      - variazione della collocazione temporale della prestazione saranno retribuite con la
maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
      - variazione in aumento saranno retribuite con la maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%)
da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
      Tali maggiorazioni non rientrano nella retribuzione e non sono utili ai fini del calcolo degli
istituti contrattuali.
      In alternativa alla maggiorazione dell'1,5% le parti interessate possono concordare
un'indennità annuale pari ad almeno € 120 non cumulabili, da corrispondere in quote mensili.
      Il lavoratore può recedere dal patto per le causali indicate dal c.c.n.l., il datore di lavoro può
recedere con un preavviso di almeno 1 mese.
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(*) In questo caso entro il limite massimo del 30% della prestazione annua concordata.

Lavoro supplementare
     Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili all'anno è stabilito dalla
contrattazione integrativa: in assenza di indicazioni è previsto un limite massimo di 180 ore
annue.
     Il computo dei riflessi sugli istituti contrattuali (gratifica natalizia, gratifica feriale,
retribuzione del periodo di ferie, t.f.r.) delle prestazioni di lavoro supplementare avviene in via
forfettaria, maggiorando del 30% il relativo compenso.

Part time nel week end
     Con studenti o soggetti percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito possono
essere stipulati contratti part-time della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana.
La prestazione giornaliera inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell'arco della giornata.
     Con accordo aziendale o territoriale possono essere stabilite diverse modalità di
collocazione della giornata di lavoro e di durata della prestazione.

Part time post partum
    Le aziende sono tenute ad accogliere, nell'ambito del 5% dei lavoratori occupati nell'unità
produttiva, ed in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione
temporanea del rapporto a tempo indeterminato da full-time a part-time, per consentire al
genitore l'assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età. Nelle unità
produttive che occupano da 16 a 33 dipendenti a tempo indeterminato, tale richiesta - che verrà
accolta in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati e dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande - spetta ad un solo lavoratore.
    La domanda va presentata con un preavviso di 60 giorni e deve indicare il periodo per cui
viene ridotta la prestazione.

Contratto di somministrazione

                                                                      Copyright © - Riproduzione riservata
Il numero di contratto di somministrazione non può superare, in ciascuna unità produttiva, il
10% dei lavoratori dipendenti, con un minimo di 3 contratti (le frazioni di unità si computano per
intero). Il limite non si applica nei casi di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione
del posto e in occasione ad eventi fieristici e simili.
     La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli
contratti di somministrazione, comprendendo gli assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
Nelle aziende di stagione sono compresi i lavoratori a termine.
     Nel caso di stipula di contratti di durata superiore ad un mese, deve essere
preventivamente verificata la disponibilità di lavoratori di pari qualifica che abbiano manifestato
la volontà di esercitare il diritto di precedenza.

                                                            Copyright © - Riproduzione riservata
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