#Turismo - Confesercenti - Rinnovo del c.c.n.l - Ipsoa
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# Turismo - Confesercenti - Rinnovo del c.c.n.l. In data 18 luglio 2018 Assoturismo, Fiepet, Fiba , Assohotel, Assocamping, Assoviaggi assistite da Confesercenti con Filcams Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato l'ipotesi di accordo di rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, stabilimenti balneari e alberghi diurni e turismo, delle aziende alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e delle imprese di viaggi e turismo. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2018 per Alberghi, campeggi e agenzie di viaggio). Campo di applicazione Il c.c.n.l si applica ai seguenti settori: Aziende alberghiere a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni, locande e affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero; b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore; c) ostelli; residences, villaggi turistici; d) colonie climatiche e attività similari; e) centri benessere integrati in aziende alberghiere. Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta. Aziende pubblici esercizi - ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di 9 camere per alloggio; caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della L. n. 287/1991 e s.m; chioschi di vendita di bibite, gelati e simili; gelaterie, cremerie; negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; - locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa; - laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale; - posti di ristoro sulle autostrade; posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffet di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere; spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili); - pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi; - aziende per la somministrazione al domicilio del cliente; - ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande; - parchi a tema. Ristorazione commerciale # 250718C2 Copyright © - Riproduzione riservata
- attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristori gestiti). Aziende della ristorazione collettiva - aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre) - aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa; - bar aziendali e simili. Stabilimenti balneari - stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali. Alberghi diurni Rifugi alpini Imprese di viaggi e turismo a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator ed i network di Agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici; b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata. Una tantum - Alberghi e Campeggi Un importo una tantum deve essere corrisposto al personale in forza al 18 luglio 2018 che abbia prestato servizio, nell'ambito del rapporto in essere alla suddetta data, nel periodo di carenza contrattuale. Tale importo è pari a € 936 per il livello 4°, da riparamtrare per gli altri livelli e sarà erogato in 5 rate mensili di pari importo a partire dalla retribuzione del mese di agosto 2018, ai lavoratori che siano in forza alle decorrenze di tali rate. Per gli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, l'importo sarà erogato in misura proporzionale in base al trattamento economico applicato, con le medesime decorrenze. Qualora il servizio prestato nel periodo di carenza sia inferiore a quello sopra previsto, gli importi dell'una tantum - non utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, incluso il tfr - sono erogati pro quota; analogamente avviene nei casi assenze o aspettative non retribuite, assenze per congedo di maternità e/o parentale, part-time, sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale. Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali - che cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di gennaio 2018 - devono essere detratti dall'una tantum stessa, fino a concorrenza. Minimi tabellari Pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni Gli importi della paga base nazionale - calcolati redazionalmente - sono i seguenti: Livelli Importi mensili dal 1.1.2018 dal 1.1.2019 dal 1.2.2020 dal 1.3.2021 dal 1.12.2021 QA 1.583,15 1.616,04 1.648,93 1.673,60 1.706,49 QB 1.429,61 1.459,31 1.489,01 1.511,28 1.540,98 Copyright © - Riproduzione riservata
1 1.295,17 1.322,08 1.348,99 1.369,17 1.396,08 2 1.141,65 1.165,37 1.189,09 1.206,88 1.230,60 3 1.049,09 1.070,88 1.092,67 1.109,02 1.130,81 4 962,75 982,75 1.002,75 1.017,75 1.037,75 5 872,02 890,14 908,26 921,85 939,97 6S 819,65 836,68 853,71 866,48 883,51 6 800,60 817,23 833,86 846,33 862,96 7 718,71 733,64 748,57 759,77 774,70 Aziende minori Livelli Importi mensili dal 1.1.2018 dal 1.1.2019 dal 1.2.2020 dal 1.3.2021 dal 1.12.2021 QA 1.577,47 1.610,36 1.643,25 1.667,92 1.700,81 QB 1.424,45 1.454,15 1.483,85 1.506,12 1.535,82 1 1.290,01 1.316,92 1.343,83 1.364,01 1.390,92 2 1.137,26 1.160,98 1.184,70 1.202,49 1.226,21 3 1.045,22 1.067,01 1.088,80 1.105,15 1.126,94 4 959,39 979,39 999,39 1.014,39 1.034,39 5 868,92 887,04 905,16 918,75 936,87 6S 816,81 833,84 850,87 863,64 880,67 6 797,76 814,39 831,02 843,49 860,12 7 716,13 731,06 745,99 757,19 772,12 Alberghi Livelli Importi mensili dal 1.1.2018 A 1.667,46 B 1.508,61 1 1.369,73 2 1.210,88 3 1.115,11 4 1.025,75 5 931,91 6S 877,73 6 858,04 7 773,36 Alberghi minori Livelli Importi mensili dal 1.1.2018 A 1.656,10 B 1.498,28 1 1.359,40 2 1.202,10 3 1.107,36 4 1.019,04 5 925,71 6S 872,05 6 852,36 7 768,20 Copyright © - Riproduzione riservata
Agenzie di viaggio Livelli Importi mensili dal 1.1.2018 A 1.667,46 B 1.508,61 1 1.369,73 2 1.210,88 3 1.115,11 4 1.025,75 5 931,91 6S 877,73 6 858,04 7 773,36 Agenzie di viaggio minori Livelli Importi mensili dal 1.1.2018 A 1.667,46 B 1.508,61 1 1.352,69 2 1.194,87 3 1.100,65 4 1.012,32 5 919,52 6S 865,85 6 846,68 7 762,51 Gli aumenti retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2018 - da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio 2018 - sono erogati esclusivamente ai lavoratori in servizio alla data del 18 luglio 2018. Eventuali importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vengono assorbiti dagli importi suesposti fino a concorrenza. Aumenti periodici di anzianità - Pubblici esercizi Per ciascun triennio di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, fino ad un massimo di 6, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle misure di seguito indicate: Livelli Importi QA 40,80 QB 39,25 1 37,70 2 36,15 3 34,86 4 33,05 5 32,54 6S 31,25 6 30,99 7 30,47 Copyright © - Riproduzione riservata
Dal 1° gennaio 2018 gli scatti diventano quadriennali. Lo scatto in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 resta disciplinato da quanto previsto dal c.c.n.l. Turismo 4 marzo 2010. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. L'importo relativo agli scatti maturati viene ricalcolato in occasione della maturazione di ogni nuovo scatto (tale criterio si applica anche in occasione di passaggio di livello) senza liquidazione di arretrati. Valgono le norme di coordinamento di cui all'Allegato H del c.c.n.l. Turismo 4 marzo 2010 Vitto e alloggio Alberghi e Campeggi I lavoratori che usufruiscono della somministrazione del vitto e della fornitura dell'alloggio devono corrispondere all'azienda il relativo prezzo determinato nei seguenti importi: - un pranzo: € 0,90; - una prima colazione: € 0,16; - un pernottamento: € 1,00. A decorrere dal 18 luglio 2018, eventuali valori del vitto e dell'alloggio provincialmente in atto superiori a quelli sopra indicati sono adeguati nella misura massima di € 0,10 per il pranzo, di € 0,02 per la prima colazione e di € 0,10 per il pernottamento. Pubblici esercizi Il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di: - € 0,20 a pasto dal 18 luglio 2018; - € 0,20 a pasto dal 1º gennaio 2019; - € 0,20 a pasto dal 1º gennaio 2020; - € 0,20 a pasto dal 1º gennaio 2021. Il lavoratore che non voglia usufruire del servizio per l'anno successivo lo deve comunicare entro dicembre precedente e, solo per il 2018, entro il 30 settembre 2018. Bilateralità Per il funzionamento degli Enti bilaterali è previsto un contributo dello 0,40% (diviso in parti uguali tra azienda e lavoratore) di paga base e contingenza, per 14 mensilità. L'azienda che ometta il versamento del contributo deve erogare ai lavoratori aventi diritto un E.d.r., non assorbibile, pari allo 0,60% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto, ed è comunque obbligata all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente per il sostegno al reddito. Quattordicesima mensilità - Pubblici esercizi Va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno, calcolata sugli stessi elementi previsti per la tredicesima ad eccezione degli scatti di anzianità. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1º luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. Premio di risultato A garanzia dell'effettiva diffusione della contrattazione di 2° livello è previsto un premio di risultato, le cui modalità di erogazione, scadenze e verifica del raggiungimento degli obiettivi sono stabiliti dai contratti aziendali o territoriali. A questo scopo, le aziende stanziano le seguenti somme: Livelli Importi AeB 296,00 1, 2 e 3 251,00 Copyright © - Riproduzione riservata
4e5 222,00 6S, 6 e 7 178,00 Il premio è previsto per i lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993 e spetta ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita dagli accordi integrativi, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, in un importo calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione nell'anno precedente. Per i lavoratori part-time, l'importo sarà proporzionato all'entità della prestazione. Il premio - che non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, ivi compreso il t.f.r. - è assorbito, fino a concorrenza, da trattamenti economico individuali o collettivi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., riconosciuti successivamente al 1° gennaio 2018. L'accordo integrativo individua inoltre i casi in cui, in presenza di difficoltà economiche e produttive, l'azienda non è tenuta a corrispondere il premio. Qualora entro il 31 ottobre 2020 non venga definito l'accordo sul premio, l'azienda erogherà, con la retribuzione di novembre 2021, i seguenti importi: Livelli Importi AeB 186,00 1, 2 e 3 158,00 4e5 140,00 6S, 6 e 7 112,00 Il premio spetta ai lavoratori suddetti ed alle condizioni suindicate. In caso di mancato accordo sul premio entro il 31 ottobre 2020, con accordo integrativo l'azienda potrà destinare la somma di € 140 (riproporzionati per i part time) a strumenti di welfare aziendale. I lavoratori possono peraltro destinare tale somma al fondo di previdenza integrativa. In caso di difficoltà economiche e produttive, l'azienda non è tenuta a destinare la suddetta somma. Flessibilità Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa in azienda, è prevista la possibilità di realizzare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, con superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno (*) fino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane. Per altrettante settimane ci sarà una pari riduzione dell'orario di lavoro. La retribuzione sarà la stessa sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione. Durante la flessibilità, il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per quel periodo. L'applicabilità dei regimi flessibili ai rapporti part time è demandata alla contrattazione territoriale o aziendale. ---- (*) Per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente l'avvio del programma di flessibilità. Riduzione annua Ai lavoratori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva, alberghi diurni e stabilimenti balneari, assunti dopo il 1° gennaio 2018 (*) saranno riconosciute le 32 ore di rol per i primi 2 anni e, decorsi questi, ulteriori 36 ore di rol (38 ore negli Stabilimenti balneari). Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di rol in misura intera (104 e 108 ore). ---- (*) Esclusi i contratti a termine nelle aziende di stagione e nei casi di intensificazione. Lavoro festivo Copyright © - Riproduzione riservata
Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 20% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. La maggiorazione per lavoro domenicale non è cumulabile con quella per lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore. Maternità Per i periodi di astensione obbligatoria alla lavoratrice compete, per un periodo di 5 mesi, un'integrazione dell'indennità INPS a carico del datore di lavoro fino a concorrenza del 100% della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto compresa la tredicesima mensilità. Trattamento di fine rapporto La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 la retribuzione considerata utile a norma della L. n. 297/1982. E' escluso dalla quota annua della retribuzione utile l'importo degli scatti di anzianità dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021. Il t.f.r. deve essere corrisposto non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Assistenza integrativa Le Parti stipulanti aderiscono al fondo ASTER, cui sono iscritti i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché gli apprendisti. Ai quadri si applica la specifica normativa. La quota di iscrizione a carico del datore di lavoro è pari a € 15 per ciascun iscritto (€ 8,00 per i part time). E' consentita l'iscrizione di lavoratori con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. La quota di iscrizione e la contribuzione sono pari a quelle previste per i lavoratori full time e part time. La contribuzione a carico del datore di lavoro (*) è pari a: - € 11,00 mensili, per 12 mensilità, dal 1° febbraio 2018; - € 12,00 mensili, per 12 mensilità, dal 1° gennaio 2019. La contribuzione e la quota di iscrizione sono parte integrante del trattamento economico previsto dal c.c.n.l., e sono sostitutive di un equivalente aumento salariale. Il lavoratore ha diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retrbuzione non assorbibile pari ad € 16,00, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto. La corresponsione di indennità sostitutive non la esonera dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie. ----- (*) Comprensivo della quota per la promozione e la diffusione dell'assistenza sanitaria. Contrattazione integrativa La contrattazione integrativa è ammessa sulle materie e nei limiti espressamente indicati dal c.c.n.l. Essa ha durata quadriennale e si svolge, di norma, per comparti. La negoziazione di 2° livello si svolge: - a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti; - a livello territoriale per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti (e per le aziende con più elevato numero di dipendenti, qualora nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale); - a livello territoriale per le imprese della Ristorazione collettiva; Le piattaforme per la contrattazione integrativa vanno presentate a partire dal 1° settembre 2019. Copyright © - Riproduzione riservata
Apprendistato Il contratto di apprendistato è distinto nelle seguenti tipologie: - apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - apprendistato professionalizzante; - apprendistato di alta formazione e ricerca. Il contratto dev'essere stipulato per iscritto e deve indicare il periodo di prova, la durata, il livello di inquadramento e la qualifica di destinazione. Le cause di sospensione involontaria del rapporto (es. malattia, infortunio, ecc.) superiore a 30 giorni consecutivi prorogano il termine di scadenza del contratto. In caso di recesso di una delle parti alla scadenza del contratto, è dovuto un preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza stessa. Apprendistato professionalizzante Limiti numerici Il numero degli apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai qualificati in servizio. Nelle aziende con meno di 10 dipendenti la proporzione è di 1 apprendista per ogni qualificato. Il datore di lavoro che non ha qualificati o specializzati o ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti. Condizioni di applicabilità Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato dai datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo, quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio ed i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta salva la possibilità di assumere 1 apprendista. Qualificazione professionale e durata L'apprendistato professionalizzante è ammesso per i livv. 2, 3, 4, 5, 6S e 6. La durata massima dell'apprendistato professionalizzante è così stabilita (la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse): Inquadramento Durata/mesi finale 2, 3, 4, 5 e 6S 36 6 24 Il c.c.n.l. elenca i profili artigiani per i quali la durata è ammessa fino a 48 mesi. I periodi di apprendistato nonché le ore di formazione effettuati presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, si cumulano ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato, purché si riferiscano alle stesse mansioni e non siano separati da interruzioni superiori a 12 mesi. Retribuzione La retribuzione è pari alle seguenti percentuali della retribuzione normale dei qualificati di pari livello: Anno % 1° 80 2° 85 3° 90 4° 95 Copyright © - Riproduzione riservata
La retribuzione del 95% si applica ai casi di durate massime superiori a 36 mesi e per la 4° annualità dell'apprendistato stagionale. Durante il preavviso si applica la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto. Le percentuali restano valide anche in caso di conferma anticipata dell'apprendista. Eventuali trattamenti di miglior favore in atto al 18 luglio 2018 sono conservati ad personam. La retribuzione netta dell'apprendista non può superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Attività formativa La durata media annua della formazione, in relazione al livello di inquadramento, è la seguente: Livelli Ore d'inquadramento 2, 3 80 4, 5 e 6S 60 6 40 Nel caso di apprendistato stagionale o non coincidente con l'anno intero, la durata annua di cui sopra viene riproporzionata in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto. La contrattazione di 2º livello può stabilire un differente impegno formativo. L'azienda può anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Il c.c.n.l. richiama i profili formativi allegati all'accordo 20 aprile 2012. Apprendistato stagionale Entro i limiti massimi di durata stabiliti dal c.c.n.l., è possibile articolare l'apprendistato (anche per la qualifica/diploma professionale e di alta formazione) in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Sono considerate anche le prestazioni di breve durata rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra. L'apprendista assunto a termine per la stagione ha diritto di precedenza nella stessa azienda nella stagione successiva. Assistenza e Previdenza integrativa Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa di categoria (Aster) ed hanno i requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare (Fonte). Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale La retribuzione dovuta per le ore di formazione eccedenti il piano curriculare è pari alle seguenti percentuali di quella spettante ai qualificati di pari livello: Anno % 1° 50 2° 50 3° 65 4° 70 La retribuzione del 70% si applica ai casi di durate massime superiori a 36 mesi. Successivamente al conseguimento della qualifica/diploma, è possibile trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva dell'apprendistato professionalizzante. Copyright © - Riproduzione riservata
Apprendistato di alta formazione L'inquadramento finale è ammesso per i livelli A, B ed 1. Per la retribuzione dovuta per le ore di formazione eccedenti il piano curriculare si applica quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante. Lavoro a termine Ipotesi ammesse Le assunzioni a termine sono ammesse a norma di legge. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale, sono ipotesi di legittima apposizione del termine, oltre che le attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963: a) la sostituzione e affiancamento (quest'ultimo limitatamente ad un periodo pari alla metà della durata della sostituzione) di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità (*), infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, impegnati in attività formative, il cui rapporto sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale; b) l'intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno: - periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere; - periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; - periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; - periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale. c) avvio nuove attività, limitatamente al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non oltre i 12 mesi, elevabili a 24 in sede di contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale. d) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali. Ulteriori casi possono essere indicati in sede di contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale. ------- (*) In caso di maternità la sostituzione può essere anticipata fino a 3 mesi. Limiti numerici Possono essere stipulati contratti a termine nei seguenti limiti (*), ampliabili dalla contrattazione integrativa): Dipendenti Lavoratori azienda fino a 4 4 da 5 a 9 6 da 10 a 25 7 da 26 a 35 9 da 36 a 50 12 oltre 50 20% La base di computo è costituita dagli assunti a tempo indeterminato e dagli apprendisti in forza in azienda al momento dell'assunzione (la frazione di unità si computa per intero). ----- (*) I limiti quantitativi non si applicano alle aziende di stagione ed ai contratti a termine stipulati per le ipotesi di nuove attività, sostituzione e affiancamento, stagionalità, intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno e cause di forza maggiore (artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del c.c.n.l.). Successione di contratti a termine La disciplina di cui all'art. 19 c. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 non si applica ai contratti di stagionalità ed ai contratti stipulati per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (artt. 82 e 83 del c.c.n.l.), per i quali viene confermato il diritto di precedenza (art. 86 del c.c.n.l.). Copyright © - Riproduzione riservata
Nel caso di successione di contratti, gli intervalli di interruzione di 10 e 20 giorni non trovano applicazione nei casi di successivo contratto a termine stipulato per ragioni sostitutive, di nuova attività, di contratti stagionali e nelle ipotesi individuate dalla contrattazione integrativa. Diritto di precedenza I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato nelle ipotesi di stagionalità e di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica. Tale diritto - che non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e a quelli licenziati dalla stessa azienda per giusta causa ovvero nei casi eventualmente individuati in sede di contrattazione integrativa - si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che lo comunichi per iscritto al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, salvo comprovato impedimento. Personale extra I valori dei compensi orari per il personale dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva, alberghi diurni e stabilimenti balneari, sono aumentati dei seguenti importi: Liv. Importi orari dal 1.1.2018 dal 1.1.2019 dal 1.2.2020 dal 1.3.2021 dal 1.12.2021 4 0,36 0,29 0,29 0,2 0,29 5 0,35 0,27 0,27 0,2 0,28 6S 0,33 0,26 0,26 0,2 0,26 6 0,32 0, 26 0, 26 0,19 0,26 7 0,30 0,24 0,24 0,19 0,24 Per il gli alberghi, campeggi e le agenzie di viaggio i valori della retribuzione per i lavoratori extra viene determinata nelle seguenti misure: Liv. Importi dal 1.1.2018 4 14,25 5 13,58 6S 12,99 6 12,83 7 12,01 Lavoro a tempo parziale Il lavoro a tempo parziale può essere realizzato con orario giornaliero ridotto rispetto al tempo pieno, con prestazioni a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno o come combinazione delle due precedenti modalità. L'instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione del periodo di prova (per i nuovi assunti), della durata della prestazione ridotta e le relative modalità e del trattamento economico e normativo, secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione, della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, settimana, mese e anno. I lavoratori part-time possono essere impiegati in attività con sistemi di lavorazione a turno, con modalità stabilite dalla contrattazione di secondo livello. La prestazione a tempo parziale è reversibile in tempo pieno in relazione ad esigenze aziendali. I lavoratori in forza a tempo pieno hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo parziale e viceversa, per le stesse mansioni. Orario di lavoro Copyright © - Riproduzione riservata
La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione. In attesa di tali previsioni, la durata della prestazione è stabilita in misura non inferiore ai seguenti limiti: a) 15 ore, nel caso di orario settimanale ridotto; b) 64 ore, nel caso di orario mensile ridotto; c) 600 ore, nel caso di orario annuale ridotto. Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello, con esclusione di eventuali limiti orari massimi. Clausole elastiche La disciplina delle clausole elastiche è di competenza della contrattazione territoriale e/o aziendale, nell'ambito nei seguenti principi. L'accordo sull'apposizione di clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ed alla variazione in aumento (*) della durata della prestazione deve risultare da atto scritto e il preavviso per l'esercizio delle clausole è di almeno 2 giorni. Le ore di lavoro ordinarie effettuate a seguito di: - variazione della collocazione temporale della prestazione saranno retribuite con la maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. - variazione in aumento saranno retribuite con la maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Tali maggiorazioni non rientrano nella retribuzione e non sono utili ai fini del calcolo degli istituti contrattuali. In alternativa alla maggiorazione dell'1,5% le parti interessate possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno € 120 non cumulabili, da corrispondere in quote mensili. Il lavoratore può recedere dal patto per le causali indicate dal c.c.n.l., il datore di lavoro può recedere con un preavviso di almeno 1 mese. ----- (*) In questo caso entro il limite massimo del 30% della prestazione annua concordata. Lavoro supplementare Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili all'anno è stabilito dalla contrattazione integrativa: in assenza di indicazioni è previsto un limite massimo di 180 ore annue. Il computo dei riflessi sugli istituti contrattuali (gratifica natalizia, gratifica feriale, retribuzione del periodo di ferie, t.f.r.) delle prestazioni di lavoro supplementare avviene in via forfettaria, maggiorando del 30% il relativo compenso. Part time nel week end Con studenti o soggetti percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito possono essere stipulati contratti part-time della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana. La prestazione giornaliera inferiore a 4 ore non può essere frazionata nell'arco della giornata. Con accordo aziendale o territoriale possono essere stabilite diverse modalità di collocazione della giornata di lavoro e di durata della prestazione. Part time post partum Le aziende sono tenute ad accogliere, nell'ambito del 5% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva, ed in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto a tempo indeterminato da full-time a part-time, per consentire al genitore l'assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età. Nelle unità produttive che occupano da 16 a 33 dipendenti a tempo indeterminato, tale richiesta - che verrà accolta in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande - spetta ad un solo lavoratore. La domanda va presentata con un preavviso di 60 giorni e deve indicare il periodo per cui viene ridotta la prestazione. Contratto di somministrazione Copyright © - Riproduzione riservata
Il numero di contratto di somministrazione non può superare, in ciascuna unità produttiva, il 10% dei lavoratori dipendenti, con un minimo di 3 contratti (le frazioni di unità si computano per intero). Il limite non si applica nei casi di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto e in occasione ad eventi fieristici e simili. La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione, comprendendo gli assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Nelle aziende di stagione sono compresi i lavoratori a termine. Nel caso di stipula di contratti di durata superiore ad un mese, deve essere preventivamente verificata la disponibilità di lavoratori di pari qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza. Copyright © - Riproduzione riservata
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