Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro - Laura Zaratin - DISTAV

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Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro - Laura Zaratin - DISTAV
Il rischio biologico negli
ambienti di vita e di lavoro

         Laura Zaratin
Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro - Laura Zaratin - DISTAV
Tutela della salute
          e della sicurezza
         nei luoghi di lavoro

   Di cosa stiamo parlando?
Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro - Laura Zaratin - DISTAV
Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro - Laura Zaratin - DISTAV
Infortuni sul lavoro
   Indicativamente si è passati da un valore medio di
    quasi 2000 morti all'anno (anni cinquanta) ad un
    valore di circa 1500 morti all'anno (anni sessanta e
    settanta) e negli ultimi decenni si sono registrati
    indicativamente circa 1000 decessi sul lavoro all'anno
    in tutto il territorio nazionale.
   Questa riduzione o dimezzamento degli infortuni è
    dovuta alla continua e progressiva applicazione delle
    norme tecniche degli anni '50.
Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro - Laura Zaratin - DISTAV
Tutela della salute
          e della sicurezza
         nei luoghi di lavoro

   Cosa è stato fatto fino ad ora?

      evoluzione normativa
Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro - Laura Zaratin - DISTAV
La sicurezza dei lavoratori:
     l’evoluzione normativa
   Evoluzione storica della legislazione di
                riferimento

sviluppo della normativa con i mutamenti del
mondo sociale e lavorativo avvenuti nel nostro
          paese nell’ultimo secolo
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La sicurezza dei lavoratori:
          l’evoluzione normativa
Alla fine del XIX
secolo, in piena
Rivoluzione Industriale
italiana, la concezione
del lavoro era
profondamente
differente da quella
attuale.
Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro - Laura Zaratin - DISTAV
La sicurezza dei lavoratori:
                 l’evoluzione normativa
                 Le risorse ambientali e la forza-lavoro umana:
                      risorse illimitate, beni inesauribili
a disposizione del capitano di industria che poteva sfruttarli a proprio piacere,
                 senza alcun interesse ad una loro salvaguardia.
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La sicurezza dei lavoratori:
            l’evoluzione normativa

   Artigiano

   Operaio

Il lavoratore, perciò, era considerato intercambiabile e il
proprio stato di salute non era motivo di preoccupazione per il
datore di lavoro, che poteva facilmente sostituirlo.
La sicurezza dei lavoratori:
                l’evoluzione normativa
   nascita e organizzazione dei primi sindacati

   specifiche normative a tutela dei lavoratori

     Alla fine del XIX secolo vennero emanate le prime leggi

                il lavoro nelle miniere e nelle cave.
La sicurezza dei lavoratori:
                    l’evoluzione normativa
    Il sistema mutualistico si estese progressivamente a nuove categorie di lavoratori.

In epoca fascista la mutualità di malattia passò dal regime volontario a quello
    obbligatorio

         prima per singole categorie (gente di mare e dell'aria, 1929) o per singole
    malattie (tubercolosi, 1924; malattie professionali, 1935),

         più tardi in forma generalizzata con la creazione dell'Istituto per l'assistenza
    di malattia ai lavoratori (1943), che diventerà INAM nel 1947 assimilando al suo
    interno differenti enti assicurativi.
L’evoluzione normativa: anni 40

 Sempre nel medesimo periodo, con l’emanazione del Codice
   Civile (1942) e del Codice Penale (1930), cominciò ad
                  affermarsi il concetto di

           “responsabilità d’impresa”

sul piano civile e penale, riconoscendo che “l’imprenditore è
  tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare la salute
    fisica e morale dei prestatori di lavoro” (C.C: art. 2087).
L’evoluzione normativa: anni 50

  Nel pieno sviluppo industriale della Ricostruzione
  post-bellica vengono emanati provvedimenti tesi a :
 identificare le gerarchie responsabili della sicurezza

 a prevedere specifiche sanzioni

 a garantire la vigilanza sulla loro applicazione.

Decreti del Presidente della Repubblica:
 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul
  lavoro
 303/56: Norme generali per l'igiene del lavoro
L’evoluzione normativa: anni 50

    La legislazione degli anni Cinquanta presentava ancora
    numerosi limiti al suo interno:
    Non era infatti prevista alcuna attività di
    informazione/formazione dei lavoratori, come intervento
    qualificante in termini preventivi;
   mancava l’identificazione di specifici valori-limite di
    esposizione;
   gli interventi di bonifica individuati erano troppo generici
   i lavoratori e i loro rappresentanti erano ancora scarsamente
    coinvolti nella prevenzione.
L’evoluzione normativa: anni 60

Necessità della partecipazione diretta dei lavoratori nel
processo di tutela della propria salute

solo l’esperienza diretta di chi lavorava quotidianamente in
ambienti nocivi poteva essere efficace per valutare le
condizioni di lavoro e le ripercussioni sullo stato di salute del
lavoratore stesso.
L’evoluzione normativa: anni 70

Lo “Statuto dei Lavoratori” (legge 300/70) introdusse, perciò,
il diritto dei lavoratori di controllare, tramite i propri
rappresentanti sindacali, l’applicazione delle norme di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art.
9).

A partire dallo stesso anno nacquero spontaneamente, in varie
regioni, alcuni servizi di medicina del lavoro sul territoriali,
legati alle fabbriche.
L’evoluzione normativa: anni 70

   Con la creazione del Sistema Sanitario Nazionale (833/78),
    vennero istituiti specifici “servizi di igiene ambientale e
    medicina del lavoro” organizzati all’interno delle singole Unità
    Socio-Sanitarie Locali alle quali vennero progressivamente
    trasferite le competenze dell’Ispettorato del lavoro in tema di
    prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (art. 21).
Legge 23 dicembre 1978, n. 833
          Istituzione del servizio sanitario nazionale"
   (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato
    mediante:
   1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione
    sanitaria del cittadino e delle comunità;
   2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
   3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la
    durata;
   4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
   5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e
    di lavoro;
   6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le
    implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria
    degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
   7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione
    dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia
    terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
   8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del
    personale del servizio sanitario nazionale
L’evoluzione normativa: anni 70

                art. 24 della 833

entro il 31.12.1979, di un Testo Unico in materia
           di sicurezza e igiene del lavoro

  si è dovuto però attendere l’aprile del 2008.
L’evoluzione normativa: anni 90

D.lgs. 277/91 sulla protezione dai rischi di esposizione
           ad agenti chimici, fisici e biologici

      nello specifico piombo, amianto e rumore
L’evoluzione normativa: anni 90

         Nascita dell’Unione Europea
         (Trattato di Maastricht, 1992)

l’Italia incominciò a recepire e le direttive CEE
   in tema di salvaguardia della salute sul luogo
                     di lavoro
L’evoluzione normativa: anni 90

Il D.lgs 626/94, nell’applicarsi “a tutti i settori di
attività pubblici o privati” (art. 1), recepì sette
direttive CEE (luoghi di lavoro, uso di attrezzature di
lavoro, uso DPI, movimentazione dei carichi, uso dei
videoterminali, protezione da agenti cancerogeni e da
agenti biologici).
D.Lgs 626/94

   Questa normativa introdusse
    nuove disposizioni in materia di
    valutazione del rischio,
    informazione/formazione
    completa e periodica dei
    lavoratori e loro controllo
    sanitario.
D.Lgs 626/94
   Vennero istituiti i “Servizi di
    Prevenzione e Protezione” e
    definiti ruolo e funzioni della
    figura del Medico Competente.
Dal 2000 …..
   Ulteriori integrazioni al D.Lgs. 626/94 (come sui
    videoterminali, su rischio chimico, vibrazioni, ecc.)

   In modo particolare i clamori seguiti agli incidenti
    mortali degli ultimi mesi del 2007 (tra cui l’incidente
    alla Thyssen-Krupp di Torino) hanno determinato
    l’accelerazione del governo nelle fasi di stesura e
    approvazione di un nuovo Testo Unico in materia di
    salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08)
Decreto Legislativo 81/2008
Testo unico in materia di sicurezza del lavoro
                         Anzi
 “Unico testo normativo” come recita l’articolo 1
  del d.lgs. n. 81/2008, poiché per motivi formali
  e procedurali si è dovuti addivenire alla rinuncia
                al titolo di testo unico.
Decreto Legislativo 81/2008

   A tale Decreto sono state apportate
    disposizioni integrative e correttive …

                  Tra le quali il
    Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19
Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19

    “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua
   l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,
    in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da
         punta nel settore ospedaliero e sanitario”
Che va ad integrare il D.Lgs 81/08 inserendosi come
  Titolo X-bis
    “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel

              settore ospedaliero e sanitario”
Decreto Legislativo 81/08
Il nuovo decreto legislativo era in origine
   composto da:
 Oltre 300 articoli
 Oltre 50 allegati tecnici.

Entrata in vigore:
 15 maggio 2008
NORME ABROGATE
   Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
   Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
   Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta
    eccezione per l’articolo 64;
   Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
   Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
   Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
   Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
   Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
   Articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223,
    convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
   Articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
Decreto Legislativo 81/08

Individuazione dei soggetti responsabili
   descrizione delle misure gestionali
descrizione degli adeguamenti tecnici per
      ridurre i rischi dei lavoratori

                                            31
Decreto Legislativo 81/08
      Una parte consistente del testo del decreto
(dall’articolo 74 all’articolo 79) è dedicato all’ ”uso
dei dispositivi di protezione individuale”. Si intende
   per dispositivo di protezione individuale (DPI)
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
  e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
 sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni
 complemento o accessorio destinato a tale scopo”

                                                      32
Dispositivi di Protezione Individuale

    GUANTI IN LATTICE
    OCCHIALI PROTETTIVI
    MASCHERINA MONOUSO
    SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
    CONTENITORE PER TRASPORTO CAMPIONI
     BIOLOGICI
    GUANTONI PROTEZIONE TERMICA
Figure di riferimento
   Datore di Lavoro - Dirigenti e Preposti
   Responsabile Servizio Prevenzione e
    Protezione (RSPP)
   Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
    (RLS)
   Medico Competente
Ma prima di tutto . . .

Lavoratore

Persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione …
                                                       35
Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa …

                                                         36
Obblighi del datore di lavoro (I)

   - Nominare il medico competente per l’effettuazione della
             sorveglianza sanitaria ove previsto;

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione
    delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
   evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
  immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
                     gestione dell’emergenza;

    - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
                        addestramento;
                                                               37
Obblighi del datore di lavoro (II)

 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
    protezione individuale, sentito il responsabile del
     servizio di prevenzione e protezione e il medico
                 competente, ove presente;

 - richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
     mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
     protezione individuali messi a loro disposizione.
                                                         38
Obblighi del datore di lavoro
                  (non delegabili)

     Vengono dettagliati gli obblighi del datore di lavoro non
delegabili quali perni di responsabilità diretta del datore di lavoro:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
                   del documento previsto …;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
                      protezione dai rischi;

                                                                 39
Delega di funzioni

La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto…
                                                               40
Servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il servizio di
prevenzione e protezione, incaricando persone interne o esterne
all’azienda, tranne in alcuni casi ben definiti di cui si sancisce
l’obbligo della presenza all’interno dell’azienda medesima.

Ruolo importante del datore di lavoro che, per aziende piccole e a
basso rischio, può assolvere i compiti di valutazione dei rischi,
dell’elaborazione delle procedure di sicurezza e dei programmi di
formazione dei lavoratori.

                                                                 41
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
                       (RSPP)

 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una
   figura strategica nel sistema della gestione della sicurezza
                nell’ambito dello stesso servizio.

La designazione del RSPP, per lo stretto rapporto di fiducia che
deve intercorrere con il datore di lavoro, è uno dei compiti non
          delegabili cui è soggetto il datore di lavoro.

                                                              42
Capacità e requisiti professionali del RSPP

La persona da designare quale RSPP deve possedere i titoli
culturali, professionali e formativi richiesti dalle norme
specifiche.

Per ricoprire tali ruoli è necessario il possesso di un “titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
e di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”

                                                               43
Corso per RSPP

Modulo A    circa 25h   inquadramento
                        generale
Modulo B    circa 70h   specialistico
                        aggiornamento
                        ogni 5 anni!
Modulo C    circa 25h   qualifica di
                        Responsabile

                                        44
Il rappresentante dei lavoratori
                        per la sicurezza

   Svolge il ruolo di tramite tra il datore di lavoro e i lavoratori
    per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in
    azienda
   Avverte il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per
    la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro
   Promuove, elabora ed attua le misure di prevenzione idonee a
    tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
   Può fare ricorso alle autorità competenti quando le misure
    adottate non siano idonee a garantire idonei livelli di sicurezza
    e salute durante il lavoro
Il medico
    competente

   Effettua le visite mediche preventive e periodiche, gli esami
    clinici biologici, le indagini diagnostiche e tutti gli altri esami
    ritenuti necessari e ne informa dei risultati i lavoratori

   Collabora all’attuazione delle misure a tutela della salute

   Partecipa alla stesura del documento di valutazione dei rischi
Obblighi dei lavoratori
   Al lavoratore sono imposti obblighi specifici, il cui mancato rispetto comporta
    l’applicazione di sanzioni, tutti quanti finalizzati al miglioramento del livello di
    sicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavoro

   Obblighi:
        Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti
        Utilizzare correttamente apparecchiature, sostanze e preparati pericolosi, nonché
         dispositivi di sicurezza
        Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale assegnati
        Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, eventuali
         anomalie nel funzionamento di apparecchiature, dispositivi di sicurezza e di protezione
        Sottoporsi ai controlli sanitari previsti
        Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro
I rischi in azienda
   Rischio biologico
   Rischio chimico
   Rischio da movimentazione dei carichi
   Rischio da videoterminali
   Rischio da agenti fisici
   …
Il rischio biologico

“La capacità di qualsiasi microrganismo anche
  geneticamente modificato, coltura cellulare ed
  endoparassita umano di poter provocare
  infezioni, allergie, intossicazioni”
                          …
Il rischio biologico
            R inf. = P x F x E

P = probabilità di contatto con fonte infetta
     F = frequenza di esposizione
       E = efficacia esposizione
Prevalenza infezioni
da HBV, HCV e HIV in Italia
Infezione   Popolazione     Soggetti
             generale     ospedalizzati

  HBV          1-2%           2%

  HCV         3-16%           4%

  HIV          0.1%           1%
Frequenza dell’esposizione
   Numero attività sanitaria su paziente fonte
   Numero medio pazienti assistiti
   Numero delle ore in cui l’o.s. è attivamente a
    contatto con il paziente
   Tipo specifico di attività sanitaria
Efficacia della trasmissione

   Differenti modalità di trasmissione degli agenti
    infettanti

   Tipo e dinamica dell’esposizione
Frequenza di sieroconversione
       Esposizione   Esposizione   Esposizione
       percutanea    mucocutanea   cute intatta

HIV+      0.31%          0.1%            -

HCV+      0.43%         0.36%            -
Relazione tra tipo di esposizione
                   e rischio di infezione

                   Tipo di esposizione                      Rischio
                                                           infezione
Ferita profonda (sang. spont.) per puntura con ago cavo      alto
Contaminazione con virus concentrato (laboratorio)

Ferita (sang. spont.) con ago o altro tagliente            medio
Contaminazione ferita aperta / congiuntiva

Ferita superficiale ( no sang. spont.)
Contaminazione ferita rimarginata/altre mucose
                                                            basso
Contaminaz. vasta area cutanea e/o contatto prolungato

   Cute integra                                              non
                                                           dimostrato
Misure generali di prevenzione per il
         rischio biologico

   Protezione del personale, applicazione di idonee
    procedure, uso attrezzature appropriate

   Protezione dell’ambiente mediante idonee misure
    costruttive e procedurali
Le ferite accidentali da punta
                 o da ago

Rappresentano , con un’incidenza pari al 41%
l’infortunio occupazionale più frequentemente
   segnalato tra gli operatori sanitari

   In Europa  1 milione all’anno
   In Italia  circa 100.000 all’anno
Integrazione al decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81

             Titolo X-bis

    PROTEZIONE DALLE FERITE DA
   TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE
            OSPEDALIERO
             E SANITARIO
Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19

“Attuazione della direttiva
2010/32/UE che attua
l’accordo quadro, concluso da
HOSPEEM e FSESP, in
materia di prevenzione delle
ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e
sanitario.”
MISURE DI COMPORTAMENTO ED INTERVENTO
      IN CASO DI CONTAMINAZIONE CON SANGUE
                 O LIQUIDI BIOLOGICI

1.   PROCEDURA IMMEDIATA DI PRIMO SOCCORSO

2.   INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE

3.   DENUNCIA E DOCUMENTAZIONE

4.   VALUTAZIONE ED INTERVENTO SANITARIO
Statistiche interne

   Per valutare la dimensione e le caratteristiche
    del problema abbiamo raccolto ed elaborato i
    dati relativi agli infortuni da rischio biologico
    avvenuti in struttura
Elaborazione dati interni

  Rilevazione infortuni da rischio biologico

                                               punture
                                               tagli
                                               schizzi
                                               contatti
Considerazioni sui dati

Viene confermato che l’esposizione percutanea è quella
  predominante:

   Si verifica nel 75% circa dei casi

   Contro il 25% della moco-cutanea, che viene
    sensibilmente ridotta da un corretto utilizzo dei DPI
Elaborazione dati interni

    Luoghi in cui si verificano gli infortuni

                                         Blocco operatorio
                                         Terapia intensiva
                                         Reparto di degenza
Considerazioni sui dati
   I tempi medi di permanenza in sala operatoia
    sono di 5 ore
   In terapia intensiva di circa 2-3 giorni
   In reparto di 7-8 giorni.

   La sala operatoria è l’ambiente maggiormente
    esposto agli infortuni relativi all’uso dei DM
    taglienti/pungenti e all’infezione con agenti
    patogeni trasmessi per via ematica.
Considerazioni finali
   In alcuni paesi sono stati condotti diversi
    monitoraggi sull’impiego di dispositivi medici
    pungenti/ taglienti dotati di meccanismi di
    protezione al fine di valutare la riduzione del
    rischio di incidenti
   Il dato di sicurezza rilevato è a favore di una
    loro introduzione nelle strutture sanitari
Per prevenire le punture accidentali
               è quindi necessario:
   Applicare le precauzioni standard x rischio infettivo
   Sviluppare, validare ed introdurre pratiche operative
    più sicure
   Valutare ed adottare DM dotati di meccanismi di
    protezione
   Sensibilizzare, informare e formare gli operatori.

Solo la completa attuazione dei quattro punti è in grado
  di assicurare una prevenzione efficace ed efficiente.
Rischio chimico

   Eventualità di subire un danno per l’utilizzo
    e/o il contatto con sostanze chimiche e
    preparati pericolosi
Sostanze chimiche
            e preparati pericolosi

   Detergenti
   Disinfettanti
   Reagenti di laboratorio
   Rifiuti chimici pericolosi
   Prodotti usati per attività di manutenzione
   …
Indicazione dei pericoli:
   Esplosivo
   Comburente
   Estremamente infiammabile
   Facilmente infiammabile
   Tossico
   Nocivo
   Corrosivo
   Irritante
   Cancerogeno
   Mutageno
   Tossico per il ciclo riproduttivo
Vie di penetrazione nell’organismo
      dei prodotti chimici pericolosi

   Ingestione

   Inalazione

   Contatto
Prima di manipolare qualsiasi
          sostanza è necessario:
   Conoscere la simbologia delle sostanze pericolose
   Leggere l’etichetta applicata sui contenitori
   Seguire le indicazioni riportate sulla scheda di
    sicurezza
   Identificare il prodotto
   Stabilire idonei criteri di trasporto, stoccaggio,
    manipolazione e conservazione
   Conoscere gli interventi di primo soccorso
   Scegliere i D.P.I. più idonei
Scheda di sicurezza
1.    Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
2.    Composizione/informazione dei componenti
3.    Identificazione dei pericoli
4.    Interventi di primo soccorso
5.    Misure antincendio
6.    Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
7.    Manipolazione ed immagazzinamento
8.    Protezione personale/controllo dell’esposizione
9.    Proprietà fisiche e chimiche
10.   Stabilità e reattività
11.   Informazioni tossicologiche
12.   Informazioni ecologiche
13.   Considerazioni sullo smaltimento
14.   Informazioni sul trasporto
15.   Informazioni sulla normativa
16.   Altre informazioni
Rischio da movimentazione
             dei carichi

Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare
un carico che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni
dorso-lombari.
Rischio da videoterminali
Vengono valutati:
 I rischi per la vista e gli occhi

 I problemi legati alla postura e
  all’affaticamento fisico o mentale
 Le condizioni ergonomiche e di igiene
  ambientale
Rischio da agenti fisici
   Rumore: misurazione del livello di rumore per ridurre
    al minimo i danni (stress uditivo, ipoacusia) ->
    isolamento, diversa collocazione ed adozione di
    adeguati DPI

   Microclima: la temperatura dei locali di lavoro deve
    essere adeguata all’organismo umano durante il
    tempo di lavoro. Il benessere termico si calcola
    tenendo conto di temperatura, umidità e ventilazione.
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