Il rischio biologico negli ambienti di vita e di lavoro - Laura Zaratin - DISTAV
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Infortuni sul lavoro Indicativamente si è passati da un valore medio di quasi 2000 morti all'anno (anni cinquanta) ad un valore di circa 1500 morti all'anno (anni sessanta e settanta) e negli ultimi decenni si sono registrati indicativamente circa 1000 decessi sul lavoro all'anno in tutto il territorio nazionale. Questa riduzione o dimezzamento degli infortuni è dovuta alla continua e progressiva applicazione delle norme tecniche degli anni '50.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Cosa è stato fatto fino ad ora? evoluzione normativa
La sicurezza dei lavoratori: l’evoluzione normativa Evoluzione storica della legislazione di riferimento sviluppo della normativa con i mutamenti del mondo sociale e lavorativo avvenuti nel nostro paese nell’ultimo secolo
La sicurezza dei lavoratori: l’evoluzione normativa Alla fine del XIX secolo, in piena Rivoluzione Industriale italiana, la concezione del lavoro era profondamente differente da quella attuale.
La sicurezza dei lavoratori: l’evoluzione normativa Le risorse ambientali e la forza-lavoro umana: risorse illimitate, beni inesauribili a disposizione del capitano di industria che poteva sfruttarli a proprio piacere, senza alcun interesse ad una loro salvaguardia.
La sicurezza dei lavoratori: l’evoluzione normativa Artigiano Operaio Il lavoratore, perciò, era considerato intercambiabile e il proprio stato di salute non era motivo di preoccupazione per il datore di lavoro, che poteva facilmente sostituirlo.
La sicurezza dei lavoratori: l’evoluzione normativa nascita e organizzazione dei primi sindacati specifiche normative a tutela dei lavoratori Alla fine del XIX secolo vennero emanate le prime leggi il lavoro nelle miniere e nelle cave.
La sicurezza dei lavoratori: l’evoluzione normativa Il sistema mutualistico si estese progressivamente a nuove categorie di lavoratori. In epoca fascista la mutualità di malattia passò dal regime volontario a quello obbligatorio prima per singole categorie (gente di mare e dell'aria, 1929) o per singole malattie (tubercolosi, 1924; malattie professionali, 1935), più tardi in forma generalizzata con la creazione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori (1943), che diventerà INAM nel 1947 assimilando al suo interno differenti enti assicurativi.
L’evoluzione normativa: anni 40 Sempre nel medesimo periodo, con l’emanazione del Codice Civile (1942) e del Codice Penale (1930), cominciò ad affermarsi il concetto di “responsabilità d’impresa” sul piano civile e penale, riconoscendo che “l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare la salute fisica e morale dei prestatori di lavoro” (C.C: art. 2087).
L’evoluzione normativa: anni 50 Nel pieno sviluppo industriale della Ricostruzione post-bellica vengono emanati provvedimenti tesi a : identificare le gerarchie responsabili della sicurezza a prevedere specifiche sanzioni a garantire la vigilanza sulla loro applicazione. Decreti del Presidente della Repubblica: 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 303/56: Norme generali per l'igiene del lavoro
L’evoluzione normativa: anni 50 La legislazione degli anni Cinquanta presentava ancora numerosi limiti al suo interno: Non era infatti prevista alcuna attività di informazione/formazione dei lavoratori, come intervento qualificante in termini preventivi; mancava l’identificazione di specifici valori-limite di esposizione; gli interventi di bonifica individuati erano troppo generici i lavoratori e i loro rappresentanti erano ancora scarsamente coinvolti nella prevenzione.
L’evoluzione normativa: anni 60 Necessità della partecipazione diretta dei lavoratori nel processo di tutela della propria salute solo l’esperienza diretta di chi lavorava quotidianamente in ambienti nocivi poteva essere efficace per valutare le condizioni di lavoro e le ripercussioni sullo stato di salute del lavoratore stesso.
L’evoluzione normativa: anni 70 Lo “Statuto dei Lavoratori” (legge 300/70) introdusse, perciò, il diritto dei lavoratori di controllare, tramite i propri rappresentanti sindacali, l’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 9). A partire dallo stesso anno nacquero spontaneamente, in varie regioni, alcuni servizi di medicina del lavoro sul territoriali, legati alle fabbriche.
L’evoluzione normativa: anni 70 Con la creazione del Sistema Sanitario Nazionale (833/78), vennero istituiti specifici “servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro” organizzati all’interno delle singole Unità Socio-Sanitarie Locali alle quali vennero progressivamente trasferite le competenze dell’Ispettorato del lavoro in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (art. 21).
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale" (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante: 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità; 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica; 5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro; 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata; 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto; 8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale
L’evoluzione normativa: anni 70 art. 24 della 833 entro il 31.12.1979, di un Testo Unico in materia di sicurezza e igiene del lavoro si è dovuto però attendere l’aprile del 2008.
L’evoluzione normativa: anni 90 D.lgs. 277/91 sulla protezione dai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nello specifico piombo, amianto e rumore
L’evoluzione normativa: anni 90 Nascita dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht, 1992) l’Italia incominciò a recepire e le direttive CEE in tema di salvaguardia della salute sul luogo di lavoro
L’evoluzione normativa: anni 90 Il D.lgs 626/94, nell’applicarsi “a tutti i settori di attività pubblici o privati” (art. 1), recepì sette direttive CEE (luoghi di lavoro, uso di attrezzature di lavoro, uso DPI, movimentazione dei carichi, uso dei videoterminali, protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici).
D.Lgs 626/94 Questa normativa introdusse nuove disposizioni in materia di valutazione del rischio, informazione/formazione completa e periodica dei lavoratori e loro controllo sanitario.
D.Lgs 626/94 Vennero istituiti i “Servizi di Prevenzione e Protezione” e definiti ruolo e funzioni della figura del Medico Competente.
Dal 2000 ….. Ulteriori integrazioni al D.Lgs. 626/94 (come sui videoterminali, su rischio chimico, vibrazioni, ecc.) In modo particolare i clamori seguiti agli incidenti mortali degli ultimi mesi del 2007 (tra cui l’incidente alla Thyssen-Krupp di Torino) hanno determinato l’accelerazione del governo nelle fasi di stesura e approvazione di un nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08)
Decreto Legislativo 81/2008 Testo unico in materia di sicurezza del lavoro Anzi “Unico testo normativo” come recita l’articolo 1 del d.lgs. n. 81/2008, poiché per motivi formali e procedurali si è dovuti addivenire alla rinuncia al titolo di testo unico.
Decreto Legislativo 81/2008 A tale Decreto sono state apportate disposizioni integrative e correttive … Tra le quali il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19
Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19 “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario” Che va ad integrare il D.Lgs 81/08 inserendosi come Titolo X-bis “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”
Decreto Legislativo 81/08 Il nuovo decreto legislativo era in origine composto da: Oltre 300 articoli Oltre 50 allegati tecnici. Entrata in vigore: 15 maggio 2008
NORME ABROGATE Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164; Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64; Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; Articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248; Articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
Decreto Legislativo 81/08 Individuazione dei soggetti responsabili descrizione delle misure gestionali descrizione degli adeguamenti tecnici per ridurre i rischi dei lavoratori 31
Decreto Legislativo 81/08 Una parte consistente del testo del decreto (dall’articolo 74 all’articolo 79) è dedicato all’ ”uso dei dispositivi di protezione individuale”. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” 32
Dispositivi di Protezione Individuale GUANTI IN LATTICE OCCHIALI PROTETTIVI MASCHERINA MONOUSO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CONTENITORE PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI GUANTONI PROTEZIONE TERMICA
Figure di riferimento Datore di Lavoro - Dirigenti e Preposti Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Medico Competente
Ma prima di tutto . . . Lavoratore Persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione … 35
Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa … 36
Obblighi del datore di lavoro (I) - Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto; - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; 37
Obblighi del datore di lavoro (II) - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; - richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. 38
Obblighi del datore di lavoro (non delegabili) Vengono dettagliati gli obblighi del datore di lavoro non delegabili quali perni di responsabilità diretta del datore di lavoro: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto …; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 39
Delega di funzioni La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto… 40
Servizio di prevenzione e protezione Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, incaricando persone interne o esterne all’azienda, tranne in alcuni casi ben definiti di cui si sancisce l’obbligo della presenza all’interno dell’azienda medesima. Ruolo importante del datore di lavoro che, per aziende piccole e a basso rischio, può assolvere i compiti di valutazione dei rischi, dell’elaborazione delle procedure di sicurezza e dei programmi di formazione dei lavoratori. 41
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una figura strategica nel sistema della gestione della sicurezza nell’ambito dello stesso servizio. La designazione del RSPP, per lo stretto rapporto di fiducia che deve intercorrere con il datore di lavoro, è uno dei compiti non delegabili cui è soggetto il datore di lavoro. 42
Capacità e requisiti professionali del RSPP La persona da designare quale RSPP deve possedere i titoli culturali, professionali e formativi richiesti dalle norme specifiche. Per ricoprire tali ruoli è necessario il possesso di un “titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative” 43
Corso per RSPP Modulo A circa 25h inquadramento generale Modulo B circa 70h specialistico aggiornamento ogni 5 anni! Modulo C circa 25h qualifica di Responsabile 44
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Svolge il ruolo di tramite tra il datore di lavoro e i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza in azienda Avverte il responsabile dell’azienda degli eventuali rischi per la salute e la sicurezza individuati nei luoghi di lavoro Promuove, elabora ed attua le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori Può fare ricorso alle autorità competenti quando le misure adottate non siano idonee a garantire idonei livelli di sicurezza e salute durante il lavoro
Il medico competente Effettua le visite mediche preventive e periodiche, gli esami clinici biologici, le indagini diagnostiche e tutti gli altri esami ritenuti necessari e ne informa dei risultati i lavoratori Collabora all’attuazione delle misure a tutela della salute Partecipa alla stesura del documento di valutazione dei rischi
Obblighi dei lavoratori Al lavoratore sono imposti obblighi specifici, il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni, tutti quanti finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza in azienda e della sua salute sui luoghi di lavoro Obblighi: Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti Utilizzare correttamente apparecchiature, sostanze e preparati pericolosi, nonché dispositivi di sicurezza Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale assegnati Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, eventuali anomalie nel funzionamento di apparecchiature, dispositivi di sicurezza e di protezione Sottoporsi ai controlli sanitari previsti Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro
I rischi in azienda Rischio biologico Rischio chimico Rischio da movimentazione dei carichi Rischio da videoterminali Rischio da agenti fisici …
Il rischio biologico “La capacità di qualsiasi microrganismo anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano di poter provocare infezioni, allergie, intossicazioni” …
Il rischio biologico R inf. = P x F x E P = probabilità di contatto con fonte infetta F = frequenza di esposizione E = efficacia esposizione
Prevalenza infezioni da HBV, HCV e HIV in Italia Infezione Popolazione Soggetti generale ospedalizzati HBV 1-2% 2% HCV 3-16% 4% HIV 0.1% 1%
Frequenza dell’esposizione Numero attività sanitaria su paziente fonte Numero medio pazienti assistiti Numero delle ore in cui l’o.s. è attivamente a contatto con il paziente Tipo specifico di attività sanitaria
Efficacia della trasmissione Differenti modalità di trasmissione degli agenti infettanti Tipo e dinamica dell’esposizione
Frequenza di sieroconversione Esposizione Esposizione Esposizione percutanea mucocutanea cute intatta HIV+ 0.31% 0.1% - HCV+ 0.43% 0.36% -
Relazione tra tipo di esposizione e rischio di infezione Tipo di esposizione Rischio infezione Ferita profonda (sang. spont.) per puntura con ago cavo alto Contaminazione con virus concentrato (laboratorio) Ferita (sang. spont.) con ago o altro tagliente medio Contaminazione ferita aperta / congiuntiva Ferita superficiale ( no sang. spont.) Contaminazione ferita rimarginata/altre mucose basso Contaminaz. vasta area cutanea e/o contatto prolungato Cute integra non dimostrato
Misure generali di prevenzione per il rischio biologico Protezione del personale, applicazione di idonee procedure, uso attrezzature appropriate Protezione dell’ambiente mediante idonee misure costruttive e procedurali
Le ferite accidentali da punta o da ago Rappresentano , con un’incidenza pari al 41% l’infortunio occupazionale più frequentemente segnalato tra gli operatori sanitari In Europa 1 milione all’anno In Italia circa 100.000 all’anno
Integrazione al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Titolo X-bis PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.”
MISURE DI COMPORTAMENTO ED INTERVENTO IN CASO DI CONTAMINAZIONE CON SANGUE O LIQUIDI BIOLOGICI 1. PROCEDURA IMMEDIATA DI PRIMO SOCCORSO 2. INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE 3. DENUNCIA E DOCUMENTAZIONE 4. VALUTAZIONE ED INTERVENTO SANITARIO
Statistiche interne Per valutare la dimensione e le caratteristiche del problema abbiamo raccolto ed elaborato i dati relativi agli infortuni da rischio biologico avvenuti in struttura
Elaborazione dati interni Rilevazione infortuni da rischio biologico punture tagli schizzi contatti
Considerazioni sui dati Viene confermato che l’esposizione percutanea è quella predominante: Si verifica nel 75% circa dei casi Contro il 25% della moco-cutanea, che viene sensibilmente ridotta da un corretto utilizzo dei DPI
Elaborazione dati interni Luoghi in cui si verificano gli infortuni Blocco operatorio Terapia intensiva Reparto di degenza
Considerazioni sui dati I tempi medi di permanenza in sala operatoia sono di 5 ore In terapia intensiva di circa 2-3 giorni In reparto di 7-8 giorni. La sala operatoria è l’ambiente maggiormente esposto agli infortuni relativi all’uso dei DM taglienti/pungenti e all’infezione con agenti patogeni trasmessi per via ematica.
Considerazioni finali In alcuni paesi sono stati condotti diversi monitoraggi sull’impiego di dispositivi medici pungenti/ taglienti dotati di meccanismi di protezione al fine di valutare la riduzione del rischio di incidenti Il dato di sicurezza rilevato è a favore di una loro introduzione nelle strutture sanitari
Per prevenire le punture accidentali è quindi necessario: Applicare le precauzioni standard x rischio infettivo Sviluppare, validare ed introdurre pratiche operative più sicure Valutare ed adottare DM dotati di meccanismi di protezione Sensibilizzare, informare e formare gli operatori. Solo la completa attuazione dei quattro punti è in grado di assicurare una prevenzione efficace ed efficiente.
Rischio chimico Eventualità di subire un danno per l’utilizzo e/o il contatto con sostanze chimiche e preparati pericolosi
Sostanze chimiche e preparati pericolosi Detergenti Disinfettanti Reagenti di laboratorio Rifiuti chimici pericolosi Prodotti usati per attività di manutenzione …
Indicazione dei pericoli: Esplosivo Comburente Estremamente infiammabile Facilmente infiammabile Tossico Nocivo Corrosivo Irritante Cancerogeno Mutageno Tossico per il ciclo riproduttivo
Vie di penetrazione nell’organismo dei prodotti chimici pericolosi Ingestione Inalazione Contatto
Prima di manipolare qualsiasi sostanza è necessario: Conoscere la simbologia delle sostanze pericolose Leggere l’etichetta applicata sui contenitori Seguire le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza Identificare il prodotto Stabilire idonei criteri di trasporto, stoccaggio, manipolazione e conservazione Conoscere gli interventi di primo soccorso Scegliere i D.P.I. più idonei
Scheda di sicurezza 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 2. Composizione/informazione dei componenti 3. Identificazione dei pericoli 4. Interventi di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Protezione personale/controllo dell’esposizione 9. Proprietà fisiche e chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla normativa 16. Altre informazioni
Rischio da movimentazione dei carichi Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari.
Rischio da videoterminali Vengono valutati: I rischi per la vista e gli occhi I problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale Le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
Rischio da agenti fisici Rumore: misurazione del livello di rumore per ridurre al minimo i danni (stress uditivo, ipoacusia) -> isolamento, diversa collocazione ed adozione di adeguati DPI Microclima: la temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro. Il benessere termico si calcola tenendo conto di temperatura, umidità e ventilazione.
Puoi anche leggere