REGOLAMENTO POLIZIA URBANA - PER LA Comune di Livorno
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Comune di Livorno REGOLAMENTO PER LA POLIZIA URBANA Approvato dal Commissario Straordinario con Deliberazione di urgenza del 14 luglio 1914 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa il dì 13 successivo. Omologato dal Prefetto della Provincia il 25 luglio detto. Pubblicato all’albo pretorio dal 1 al 16 agosto 1914 Modificato con delibera CC n. 695 / 11.12.1981 ” ” ” CC n. 554 / 27.9.1984 ” ” ” CC n. 458 / 24.7.1984 ” ” ” CC n. 125 / 27.2.1986 ” ” ” GM n. 3360 / 29.10.1988 ” ” ” CC n. 205 / 15.11.1994 ” ” ” CC n 235 / 19.12.1994 ” ” ” CC n. 239 / 19.12.1994 ” ” ” CC n. 244 / 18.12.1995 ” ” ” CC n. 77 / 08.05.2000 Annullato Art. 144 comma 1 con sentenza TAR anno 1988 IIª sez. n. 994. Tutte le summenzionate modifiche sono già inserite nel presente testo.
TITOLO I OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI AREA PUBBLICA Art. 1 La occupazione del suolo pubblico, delle spallette dei fossi e dei ponti, dei para- petti e balaustre che fiancheggiano o circondano il suolo pubblico e la occupazione dell’area pubblica, ancorché momentanee e fatte con oggetti facilmente amovibili, sono proibite, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti. Art. 2 Non cadono sotto il divieto dell’art. 1 le occupazioni momentanee del suolo pub- blico: a) delle vetture di piazza, salvo gli obblighi stabiliti per i pubblici cocchieri dal regolamento per le pubbliche vetture; b) dei barrocci di piazza nei luoghi di loro stazione, salvi gli obblighi stabiliti dalle speciali relative disposizioni; c) delle vetture private in servizio; d) dei barrocci, carretti o ceste nell’atto di caricare o scaricare, salva la limitazione di che all’art. 51; e) dei venditori ambulanti per la contrattazione delle loro merci salva la proibizione di che all’art. 132. Le suddette occupazioni dovranno però limitarsi a tempo strettamente necessario, lasciare liberi i marciapiedi e non impedire in nessun modo o rendere pericoloso il transito dei passeggeri o dei veicoli. I barrocci che occupano momentaneamente il suolo pubblico per caricare o scari- care, non potranno essere posti attraverso del piano stradale e dovranno tenere attac- cate le bestie destinate a tirarli. Quest’ultime potranno essere staccate dai barrocci o ceste soltanto nell’atto di caricare o scaricare fiaschi di vino e purché siano sempre solidamente legate. Qualora le occupazioni di cui nel presente articolo rechino, per qualsiasi motivo, impedimento alla libera circolazione, i veicoli dovranno essere condotti nella piazza o nella via traversa più vicina al luogo di carico o di scarico. Art. 3 Sono compresi fra le occupazioni di suolo ed area pubblica: 1) le vetrine, i pannelli e simili, sporgenti sulla base dell’allineamento stradale; 2) le tende e le tettoie sporgenti sopra i negozi di vendita; 3) le baracche in genere da spettacoli; 4) le panche, le sedie, gli sgabelli e tavolini all’esterno dei pubblici esercizi e delle abitazioni; 5) i posti fissi per la vendita di commestibili, chincaglie e simili; 6) i banchi in genere per fiere e mercati; 7) i permessi per lustrascarpe e le occupazioni per vendite di giornali; 3
8) gli sterri per costruzione o riattamento di fabbriche o le aree per deposito di materiali da costruzione, i ponti da costruzione e simili; 9) le alterazioni del piano stradale; 10) le tettoie e simili, sporgenti oltre l’allineamento dei fabbricati; 11) quant’altro, non specificato nel presente regolamento e che abbia attinenza o carattere di occupazione di suolo o di area pubblica. Le occupazioni di suolo o di area pubblica con tabelle, scudi e simili destinati a servire di richiamo permanente, sono disciplinate dal regolamento per il servizio municipalizzato delle pubbliche affissioni e per la pubblicità permanente, approvato con gli atti consiliari 8 e 30 dicembre 1911e della Giunta P. Amministrativa il dì 11 gennaio 1912. Le insegne luminose nonché gli apparecchi da illuminazione esterna delle indu- strie, degli alberghi, delle rivendite, ecc., non potranno sporgere oltre un metro dal muro e dovranno trovarsi distanti dal suolo almeno metri 2,50. Dove non esiste marciapiede, dovranno collocarsi ad una altezza non minore di m. 5 dal suolo. Tutte le iscrizioni dovranno essere in lingua italiana. Vi potrà, tuttavia, essere unita una traduzione in lingua straniera, purchè tale di- zione sia sempre in caratteri minori di quella italiana. Art. 4 Le domande di occupazione di suolo e di aria pubblica dovranno essere redatte in carta da bollo da cent. 60 e dirette al Sindaco. L’istanza, firmata dall’interessato o da chi per esso, dovrà indicare la località e l’uso al quale l’occupazione deve servire, il tempo per il quale la concessione viene domandata e contenere inoltre la indicazione delle misure dello spazio richiesto e, ove sia necessario, anche il disegno e la dizione da esporre, che dovranno essere approvati dai competenti uffici municipali. Art. 5 I permessi per le occupazioni di suolo e di aria pubblica sono concessi sotto il vin- colo della perfetta osservanza della legge, dei regolamenti municipali, delle presenti disposizioni e delle condizioni speciali che il Sindaco e la Giunta potessero indicare all’atto di ogni singola concessione. Tutte le concessioni sono soggette al pagamento della tassa stabilita dallo specia- le regolamento per l’applicazione della tassa stessa. I permessi surriferiti sono meramente precari e potranno perciò essere sospesi o revocati, anche oltre i casi tassativamente contemplati, ogni qualvolta l’autorità comunale lo ravvisi opportuno, e ciò senza diritto del concessionario a indennità o compensi di sorta. Art. 6 La licenza da rilasciarsi al concessionario di occupazione di suolo pubblico deve riportare la indicazione della misura dello spazio concesso, dell’uso al quale lo spazio 4
stesso deve servire, dell’importo della tassa pagata e delle altre condizioni alle quali è subordinata. Ogni concessionario ha l’obbligo di rendere ostensibile la licenza a qualunque richiesta degli agenti municipali e della pubblica forza. Coloro che fossero trovati sprovvisti o che occupassero uno spazio maggiore o diverso di quello concesso o che vendessero altre merci di quelle indicate, saranno considerati in contravvenzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, e potrà essere a loro riguardo applicata la dizione del veniente art. 18. Art. 7 Le domande di licenze per baracche ad uso di spettacolo devono essere corredate del nulla osta dell’Autorità di P.S. I concessionari hanno l’obbligo di tenere pulito e sgombro da qualsiasi imbratto il suolo pubblico per un raggio di m. 3 all’ingiro dello spazio occupato dalla loro baracca. Le baracche e gli annessi devono risultare tali da garantire la pubblica igiene e non offendere le esigenze del pubblico ornato. I concessionari devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni dell’Autorità muni- cipale circa l’orario di chiusura ed è loro vietato di fare uso, per il richiamo del pubblico, di grancasse, tamburi, sirene e altri strumenti rumorosi che possano recare disturbo alle vicine abitazioni. Sono proibiti gli spettacoli o le esposizioni di oggetti che offendono il buon co- stume. Le baracchine di saltimbanchi e consimili dovranno avere un adatto recipiente per le deiezioni delle persone, e i concessionari non potranno fruire del permesso senza avere provato di poter provvedere regolarmente, a mezzo degli incaricati del servizio di vuotatura dei pozzi neri, alla giornaliera asportazione delle materie contenute nel detto recipiente e senza avere ottenuto il permesso dell’ufficio di igiene per la forma e la capacità del recipiente stesso. Art. 8 All’esterno delle pizzerie, dei caffè, delle trattorie ecc. può essere concessa la occupazione del suolo pubblico con tavolini, sedie e sgabelli, qualora l’esito della relativa istruttoria abbia avuto esito favorevole. (così modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 244 del 18/12/1995) I concessionari sono tenuti alla pulizia del suolo occupato e alla rimozione di ogni imbratto. Essi vanno soggetti alla revoca immediata del permesso quando non adempiano all’obbligo di che nel precedente paragrafo o non tutelino, come conviene, la decenza e il decoro, sia rispetto alle persone che frequentano il locale sia rispetto ai mobili che costituiscono l’occupazione. Art. 9 Il permesso per autorizzazione ad eseguire mostre o vetrine con base fissa sul marciapiede, è subordinato alla condizione che il concessionario non possa mai ac- 5
campare pretese d’indennità per restauri o alterazioni al marciapiede, eseguite per di- sposizioni dell’Autorità Comunale e, occorrendo, il concessionario dovrà sopportare la spesa per adattare al nuovo stato di cose, le mostre, vetrine, pannelli e simili, con o senza base fissa sul suolo stradale. Le vetrine, i pannelli e simili non dovranno mai sporgere dal muro oltre 15 centi- metri, salvo, in casi straordinari, lo speciale permesso dell’Autorità comunale. Ogni mostra esteriore di oggetti qualsiasi fuori delle vetrine o comunque sporgenti dalle aperture delle botteghe, o appese ai muri o agli ornati delle botteghe stesse, è vieta- ta. Art. 10 Le tende che si pongono lungo le vie e piazze per riparo del sole, non dovranno avere alcuna parte ad una altezza minore di m. 2,10 dal suolo. Occorrerà uno speciale permesso del Sindaco per aggiungere tende perpendicola- ri e parallele alla fronte degli stabili. La sporgenza delle tende non dovrà superare la larghezza del marciapiede e non mai i m. 2,50 e nelle vie nelle quali il tram passa rasente ai marciapiedi, la distanza fra carrozze tranviarie e la tenda non dovrà essere minore di cm. 80. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere oggetti d’arte, né i fanali dell’illuminazione, i cartelli indicativi delle vie, i quadri delle affissioni, ecc. Per le tende verticali da collocarsi negli intercolonni dei portici, sarà, caso per caso, stabilito se, ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. Sotto i portici è vietato collocare tende a braccio di qualsiasi specie. Sulle tende è permesso riportare soltanto il nome della ditta o la indicazione delle specie dell’esercizio. Ogni altra indicazione è subordinata all’osservanza del regola- mento speciale per le pubbliche affissioni e per la pubblicità permanente. Art. 11 Ferma stante la disposizione di che al paragrafo 2 dell’art. 7, tutti i concessionari di occupazione di suolo pubblico cureranno l’assoluta pulizia del suolo occupato e di quello entro il raggio di un metro della occupazione. I venditori di frutti di mare, di pesce, di cocomeri, di aranci, e di castagne dovran- no tenere una cassetta per gli avanzi. Art. 12 La licenza ai lustrascarpe s’intende limitata alla sola occupazione del suolo pub- blico con la cassetta e il sedile. È vietato loro esercitare la vendita di qualsiasi genere o oggetto. Art. 13 Chiunque eseguisce nelle vie o nelle piazze pubbliche costruzioni o restauro di fabbricati, deve premunirsi del permesso del Sindaco e deve tenere il pubblico suolo 6
adiacente sgombro di materiali. Provvederà pure a che durante i lavori e il carico e lo scarico dei materiali, anche nei magazzini di deposito, non cadano sul suolo pubblico polvere, calcina od altri detriti o materie e, quando ciò avvenga, curerà che siano rimossi immediatamente. I permessi di occupazione di suolo pubblico con materiali da costruzione, potran- no essere concessi soltanto nelle vie nelle quali le occupazioni non rechino danno alla circolazione dei veicoli e previo pagamento della prescritta tassa. I cumoli dei discarichi non potranno essere lasciati sul suolo pubblico durante la notte. I proprietari dei fabbricati e, con essi, solidalmente gli architetti, ingegneri e capi mastri, che sopra intendessero alla esecuzione dei lavori, sono responsabili delle con- travvenzioni insieme con gli autori materiali delle trasgressioni al presente articolo. Art. 14 Le materie provenienti dalle demolizioni dovranno essere scaricate esclusiva- mente nei luoghi designati dall’Autorità comunale. La disposizione di che all’ultimo comma del precedente articolo vale anche per le contravvenzioni alla presente disposizione. Art. 15 Non possono farsi nuove bodole o aperture sul suolo pubblico, per discendere nelle cantine ed in altri luoghi sotterrati o per arieggiarli. In casi eccezionalissimi l’Autorità comunale potrà rilasciare il permesso, subor- dinandolo al pagamento di una tassa annua da determinarsi caso per caso ed alla condizione che le bodole o aperture siano stabilmente munite di opportuni ripari in modo che non possano cagionare danno o pericolo, che siano tenute sempre chiuse durante la notte e le loro chiusure siano a perfetto livello col suolo. Tali condizioni e cautele dovranno osservarsi anche per le bodole o aperture già esistenti. Nel caso di rotture di coperchio o ripari, o in qualsivoglia caso di pericolo, coloro che godono del comodo delle bodole o i proprietari del fondo, dovranno provvedere alla loro immediata riparazione sotto pena di revoca della concessione, oltre alle pene di Polizia ed il risarcimento dei danni causati dalla inosservanza di tale prescrizione. Art. 16 Non potranno farsi rotture, buche, ecc. nel suolo pubblico senza averne ottenuto il permesso dell’Autorità comunale, la quale lo rilascerà a condizioni che, ultimati i lavori, il suolo sia rimesso nel perfetto primitivo stato. I permessi suddetti e così tutti quelli per alterazione del piano stradale, non po- tranno mai essere rilasciati, se non previo deposito da parte del richiedente di una somma da determinarsi dall’Ufficio Tecnico comunale. Tale deposito sarà fatto nella cassa dell’Economo comunale e verrà restituito al concessionario in seguito a presen- tazione di un nulla osta rilasciato dall’ufficio predetto e controfirmato dal Sindaco. 7
Art. 17 è vietato distendere sulle pubbliche vie, sui ponti, sugli scali, sulle spallette, ecc., cereali, stracci e, in genere, qualsiasi altra merce o qualunque oggetto. Art. 18 Verificandosi occupazione arbitraria di suolo pubblico o di area pubblica, gli in- gombri o i depositi, quando, in seguito ad ingiunzione degli agenti municipali, non siano immediatamente tolti dal contravventore, potranno farsi rimuovere, a danno e spese del medesimo, dagli agenti stessi, i quali provvederanno al trasporto nell’ap- posito magazzino comunale, dal quale il contravventore potrà ritirarli previo rimbor- so della spesa occorsa per detto trasporto e ciò senza pregiudizio degli effetti della contravvenzione. Qualora non vengano ritirati saranno considerati e custoditi come oggetti abbandonati e sottoposti al procedimento di che al veniente art. 151. Le merci commestibili, qualora non venissero ritirate entro 24 ore, saranno dona- te al locale Ricovero di mendicità. Questo termine potrà essere abbreviato qualora le merci fossero suscettibili di deterioramento. TITOLO II CIRCOLAZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI E DEGLI ANIMALI SUL SUOLO PUBBLICO Art. 19 Il libero transito dei veicoli e dei passeggeri sul suolo pubblico non può essere impedito neppure momentaneamente, salve quelle disposizioni eccezionali di ordine pubblico che potessero essere emanate dalla Autorità comunale e governativa. In casi di speciali ed urgenti contingenze, gli agenti municipali potranno indicare le persone o i conduttori di veicoli di qualsiasi specie ed a qualunque uso o servizio siano destinati, a rendere sempre libero il transito. è proibito sostare con veicoli sulle zone percorse dai tram, al quale, ogni altro veicolo, dovrà lasciare sempre libero il passaggio. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 20 Il conduttore di qualsiasi veicolo deve osservare le disposizioni comprese nel presente regolamento nonché quelle del D. 31 dicembre 1923, n. 3043 e le istruzioni emanate con pubblici avvisi o date sul luogo dagli agenti municipali. Art. 21 Entro il territorio comunale è vietato il transito: a) dei veicoli di qualsiasi specie trainati da animali che non siano da tiro, salvo speciale permesso del Sindaco; 8
b) delle carrozze o dei carri o carretti attaccati l’uno dietro l’altro; c) dei cavalli od altri animali attaccati alla parte posteriore dei veicoli; d) delle vetture alle quali siano attaccati più di quattro cavalli, salvo speciale permesso del Sindaco, che indicherà le strade per le quali il transito sarà concesso; e) dei veicoli di qualsiasi specie sui marciapiedi sulle vie e piazze pubbliche, nei viali dei pubblici giardini, sotto i portici o loggiati aperti al pubblico, sui marciapiede a livello come quelli attorno alla Piazza Grande e, in ogni modo, ad una distanza minore di m. 1,50 dei caseggiati nelle vie sprovviste di marciapiede, e per le vie e piazze chiuse al transito dei veicoli con appositi segnali e sui nuovi lavori del suolo, finché ne rimanga impedito l’accesso con sbarre od altri ostacoli. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 22 Nelle vie Grande e Cairoli e nei viali Italia e Principe di Napoli è proibito il transito di carri e barrocci. Nelle vie suddette è proibito altresì il transito dei barroccini e carretti di qualsiasi genere. Salvo l’osservanza delle disposizioni di che all’art. 51, è fatta eccezione per i veicoli che debbono caricare e scaricare merci o mobilia per gli esercizi o per le abitazioni esistenti in dette strade, ma, in tal caso, i veicoli dovranno accedere o uscire dalle strade stesse da una delle vie laterali più prossime al luogo di carico o di scarico. È proibito il transito nelle Vie Grande e Cairoli ai trasporti funebri ed ai veicoli di qualunque genere destinati al trasporto di feriti o di ammalati. Dell’osservanza di questa ultima disposizione, sono responsabili, oltre agli autori materiali delle contravvenzioni, anche i preposti, magistrati o presidenti delle associazioni o confraternite a cura delle quali viene eseguito il trasporto. È vietato il transito dagli Scali Novi Lena a tutti indistintamente i veicoli che provengono da Piazza Mazzini. Il Sindaco ha facoltà di proibire il transito ai veicoli anche in altre strade per le quali, per ragioni speciali, fosse richiesto tale provvedimento. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 23 Qualsiasi conduttore di veicoli deve tenere costantemente la propria destra, tanto in città quanto in campagna e, solo per oltrepassare altri veicoli, può portarsi sulla sinistra. Quando un veicolo sia seguito da altri, il conduttore non potrà fermarlo improvvisamente, ma dovrà prima avvisare con opportuni cenni i conduttori dei veicoli che lo seguono. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) 9
Art. 24 Ai conducenti veicoli di qualsiasi genere è proibito schioccare la frusta inoppor- tunamente e in modo molesto per il pubblico, gareggiare di velocità con altri veicoli, spingere i cavalli oltre il trotto moderato. Questa disposizione vale anche per i cavalli a sella. Ovunque siavi affollamento di persone e nei risvolti o crocicchi di strade e agli ingressi della cinta daziaria, le bestie da tiro o da sella dovranno essere condotte al passo ed anche, occorrendo, essere fermate. Questa disposizione è applicabile anche per i velocipedi, motocicli e per le automobili. Il conduttore di un carro o di un barroccio sprovvisto di molle, di sedile stabile e di freno maneggiabile dal sedile medesimo, deve trovarsi alla testa dell’animale, che deve essere guidato al passo, siano i veicoli carichi o vuoti, qualunque volta traversi l’abitato. Art. 25 Quando transitino per le vie della città i carri dei pompieri che si annunziano con segnali di tromba, le vetture del tram dovranno fermarsi immediatamente e altrettanto faranno gli altri veicoli sostando presso i marciapiedi, in guisa da lasciare quanto più è possibile libera la strada. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 26 Durante il tempo in cui rimangono accesi i fanali pubblici e, dove non esista pubblica illuminazione, nel tempo compreso fra un’ora dopo il calare e un’ora prima del levare del sole, dal 16 aprile al 15 ottobre ed in quello compreso fra mezz’ora dopo il calare e mezz’ora prima del levare del sole dal 16 ottobre al 15 aprile, ogni veicolo deve essere provveduto di lumi in conformità di quanto prescrive l’art. 21 del D. 31 dicembre 1923, n. 3043. È in facoltà delle G.M. derogare da quanto sopra quando lo ritengano opportuno. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 27 Per il trasporto di persone o di merci non possono adoperarsi vetture o carri che, per difetto di costruzione o per vetustà, siano di uso pericoloso. È vietato condurre a mano i veicoli che per la loro forma o mole sono destinati ad essere trainati da animali. È solo permesso di trasportare a mano le carrozze ed i barrocci o carri vuoti, purché vi siano addetti due uomini almeno e quando ciò sia reso necessario da circo- stanze speciali ed eccezionali. Le merci e gli oggetti da trasportarsi a mano d’uomo, dovranno avere un peso ed un volume proporzionato all’età ed alle forze di chi deve portarli o trainarli. 10
I veicoli a due o a quattro ruote, detti carri matti, ai quali non possono attaccar- si bestie da tiro, e che servono per il trasporto di travi o di materiali di gran peso, debbono essere trainati da un numero di uomini sufficiente a vincere in qualunque momento la forza di impulsione. In ogni caso detto numero di uomini non dovrà mai essere minore di quattro e, per ogni veicolo che trasporti lunghe travi di legno o di ferro, debbono essere almeno due uomini a guida alle due estremità del carico. Tutti i veicoli in generale che possono essere trainati a forza di uomo, debbono essere fatti procedere sempre al passo e, salvo il caso in cui il loro carico non superi l’altezza di m. 1,50 dal suolo, non possono essere spinti con le stanghe in avanti. È altresì proibito trascinarli o spingerli per il traversino posteriore. Art. 28 Il trasporto di grandi massi di pietra, di marmo greggio o lavorato, di macchine o di qualsiasi materiale indivisibile e di peso superiore a cinque tonnellate, non potrà avere luogo entro la cinta daziaria, senza averne ottenuta la autorizzazione dell’Autorità comunale, la quale indicherà l’itinerario da seguirsi, nonché quelle condizioni e cautele che giudicherà del caso, nell’interesse della libera circolazione, della sicurezza pubblica e della conservazione del piano stradale e delle opere pubbliche e private, determinando in fine il deposito in denaro da farsi dal concessionario a garanzia della riparazione immediata di tutti i danni eventuali. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 29 È proibito di oltrepassare la larghezza della sala dei carri e dei barrocci con i carichi di mercanzie, mobili, legna, fascine, paglia, ecc. e, in generale, è vietato caricare veicoli in modo che possano danneggiare le persone e le cose alle quali passano vicini. In nessun caso il carico dei veicoli deve sorpassare quattro metri di altezza dal suolo e cinque metri di lunghezza. Il carico non dovrà mai toccare terra. Il carico sui veicoli non muniti di spallette, dovrà essere sempre assicurato con solide corde. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 30 Nessun veicolo potrà essere tirato da più di quattro bestie, comunque disposte, sia di fronte che in fila. Le bestie di fronte dovranno essere attaccate alle stanghe o al timone in direzione fra loro esattamente parallela e collegate in guisa da poterle governare insieme con sicurezza. 11
Il numero delle bestie attaccate ai barrocci o carri e la loro corporatura dovranno essere proporzionati al peso da trasportarsi. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 31 Salva l’osservanza speciale delle speciali disposizioni legislative e regolamentari, nelle vie e piazze abitate del territorio comunale, i veicoli a trazione meccanica dovranno procedere con una velocità non superiore al trotto ordinario di un cavallo (10 Km. all’ora). Nelle svolte delle strade dovranno prendere una andatura corrispondente al passo di un uomo. Oltre alle prescrizioni di che agli ultimi due paragrafi dell’art. 22 dovranno osservare quelle indicate nei cartelli stradali. Nell’interno dell’abitato è proibito ai conduttori di detti veicoli di promuovere eccessivo rumore nonché lo scarico di fumi densi. Nelle vie Grande e Cairoli è proibito il transito alle motociclette. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 32 I conduttori di veicoli oltre ad osservare le disposizioni riportate dal Regolamento approvato con D. 31 dicembre 1923, n. 3043, hanno l’obbligo di mantenersi, per quanto è possibile, nel mezzo della strada e di scansare i veicoli e le persone che li precedono o che vanno loro incontro. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 33 Agli effetti delle automobili, dei motocicli e di qualunque altro veicolo, non esclusi i tranways, anche il passeggio pubblico da barriera Regina Margherita fino a tutto il villaggio Antignano, è considerato come luogo abitato. La disposizione e la circolazione delle carrozze e degli altri veicoli sul pubblico passeggio, verranno regolati dalle guardie municipali, secondo le istruzioni che verranno impartite dall’Autorità comunale e, in casi impreveduti, nel modo che esse riterranno più opportuno. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 34 I veicoli destinati ai servizi pubblici a percorso determinato, compreso i tranways, debbono sempre portare in testa ed in coda la esatta indicazione, a caratteri ben visibili, della località cui sono diretti. Nelle ore notturne i relativi cartelli indicatori dovranno essere illuminati in modo da poter essere letti facilmente. 12
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 35 Le vetture tranviarie dovranno essere sempre provviste ai quattro lati di ripari atti ad impedire che le persone, cadendo, possano essere travolte sotto le ruote. Fra le motrici e le vetture rimorchio dovranno trovarsi costantemente uguali ripari. Le vetture stesse dovranno essere sempre in buono stato di manutenzione e di pulizia. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 36 Tutti i veicoli manevoli debbono portare nel lato anteriore delle stanghe o delle spallette, una iscrizione sul fondo bianco ed a caratteri ben visibili, indicante il nome e cognome e indirizzo del proprietario. Le carrette, i barroccini e simili di uno stesso proprietario, dovranno essere contrassegnate anche da un numero progressivo. Tutte le indicazioni aggiunte alle iscrizioni di cui ai precedenti paragrafi e che avessero carattere di richiamo, sono sottoposte alle disposizioni del regolamento delle pubbliche affissioni. I noleggiatori debbono tenere un registro sul quale sarà indicato, di fronte al nome delle persone alle quali sono stati noleggiati i veicoli, il numero progressivo dei veicoli medesimi e la data e le ore del noleggio. Quando non fosse possibile conoscere il conduttore di un veicolo dato a nolo, agli effetti delle contravvenzioni e delle eventuali conseguenze, saranno tenuti responsabili i noleggiatori. (Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393 oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) Art. 37 Salvo quanto è disposto nel Codice penale, nella legge e nei regolamenti di P.S. per gli animali malefici, è vietato nei luoghi abitati, nei pubblici passeggi e nelle loro adiacenze: a) far pascolare il bestiame sul suolo pubblico o aperto al pubblico; b) lasciar vagare anatre, oche, polli e altri animali domestici; c) domare i cavalli o condurli non domati; d) introdurre, senza speciale permesso del Sindaco, animali non domestici anche se ammaestrati; e) valersi di bestie che abbiano qualche vizio pericoloso per le persone o siano affetti da qualche deformità o malattia repugnante; f) lasciare incostuditi anche per brevi istanti gli animali non attaccati a veicoli; g) introdurre mandrie od anche piccoli branchi di ovini, vaccini o suini; 13
h) esporre in vendita cavalli o altre bestie da tiro o da soma e qualsiasi altra bestia. Per tali vendite potranno essere destinate apposite località dal Sindaco. i) esporre al pubblico, a scopo di curiosità o di lucro, carogne di animali che presentino caratteristiche di anomalie o di rarità, salvo speciale permesso degli uffici d’igiene e di polizia municipale. Tuttavia, quando le mandrie o greggi debbono attraversare necessariamente l’abi- tato della città o dei villaggi, saranno condotte da un numero di persone adulte suf- ficiente ad impedire lo spandersi degli animali e dovranno transitare per le vie più remote senza fare alcuna fermata, anche momentanea, e non occupare più di metà della larghezza della strada. Il transito di tali mandrie non sarà mai permesso dal tramonto alla mezzanotte. I conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad ubbidire alle disposizioni che sul luogo potessero essere loro impartite dagli agenti municipali. Art. 38 Le bestie da tiro non attaccate ai veicoli saranno condotte per la briglia o per la cavezza. Nei luoghi abitati le bestie bovine non attaccate ai veicoli, debbono essere con- dotte a mano, in numero non maggiore di due, legate insieme con robusta fune, e ove occorra, munite di mordacchia. Le bestie bovine attaccate o no ai veicoli, dovranno essere sempre condotte stan- do loro davanti e da persona atta a tenerle a freno e a dominarle. Le bestie destinate al macello dovranno percorrere le ex vie di Circonvallazione. Art. 39 Coloro che debbono attraversare la città per condurre al porto ovini, suini o vac- cini, non dovranno deviare dal percorso che verrà indicato nel relativo permesso o dagli agenti daziari. Uguale obbligo hanno coloro che hanno ottenuto il permesso di tenere detto be- stiame nell’interno della città. Art. 40 I vitelli, i maiali, gli agnelli ed altre bestie, quando si trasportano con veicoli, do- vranno essere lasciati in piedi, munendo all’uopo i quattro lati dei veicoli opportuni e solidi ripari dell’altezza m. 0,90, almeno. Resta così proibito di trasportare dette bestie ammassate le une sulle altre e legate per le zampe. È inoltre vietato di scaricare le bestie gettandole dai veicoli al suolo. Il loro carico e il loro scarico dovrà effettuarsi mediante un piano inclinato o in altro modo dal quale non derivi tormento ad esse e disgusto al pubblico. Art. 41 Nessuno può condurre vetture pubbliche o esercitare il servizio di carrettiere o barrocciaio, se, oltre alla relativa patente dell’Autorità di P.S., non è provvisto della speciale licenza di esercizio da rilasciarsi dal Sindaco. 14
Salvo quanto è stabilito per le vetture pubbliche dal relativo regolamento, spetta alla Giunta di stabilire le norme per il rilascio delle licenze e le località ove i carret- tieri e barrocciai pubblici potranno stazionare. Sono estese e comuni ai barrocci e ai carretti ed ai proprietari e conduttori di essi, le disposizioni del regolamento suddetto, riguardanti la disciplina di tale servizio e la pubblica incolumità. TITOLO III USO E CONSERVAZIONE DI COSE PUBBLICHE E PRIVATE Art. 42 È proibito: a) otturare le bocchette dei pubblici orinatoi e introdurre materie solide o semisolide nelle fogne; b) rompere o muovere i chiusini dei bottini e delle fogne; c) danneggiare, guastare in qualsiasi modo, gli edifici di cinta, i parapetti, i sedili, le colonne, ecc.; d) recare in qualsiasi modo danni o guasti ai fanali, ai tubi conduttori del gas e dell’acqua, alle condutture elettriche e a qualsiasi oggetto adibito a pubblici servizi; e) accendere o spengere i fanali pubblici; f) coprire, spostare, rompere o imbrattare i cartelli portanti la denominazione delle strade o piazze, i numeri delle case o altre indicazioni di pubblica utilità; g) strappare o imbrattare i manifesti affissi sui quadri del servizio municipalizzato delle pubbliche affissioni, danneggiare in qualunque modo i quadri medesimi e affiggere su essi manifesti di qualsiasi genere e forma, senza avere osservato le norme stabilite dal regolamento di detto servizio. Art. 43 È del pari proibito: a) prendere acqua dalle prese stradali del pubblico acquedotto, aprirle o in qualunque modo manometterle; aprire o lasciare aperte le cannelle delle pubbliche fonti per disperderne acqua; b) arrecare danno alle fontane pubbliche o impedire il regolare funzionamento dei loro congegni; c) gettare immondizie o qualsiasi oggetto, nelle fontane, nelle vasche e nei fossi pubblici; d) abbeverare animali alle fontane o alle vasche pubbliche; e) lavarsi e lavare panni o qualsiasi altro oggetto nei luoghi a ciò non destinati. Art. 44 Chi attinge acqua dalle fontane pubbliche deve sottostare alle prescrizioni del regolamento per l’esercizio dei pubblici acquedotti. 15
Coloro che raccolgono acqua con barili o botti dalle fontane pubbliche, debbono munire di imbuto i recipienti stessi in guisa da evitare la dispersione di acqua. È proibito attingere acqua dalle fontane stesse per uso di stabilimenti di bagni. Art. 45 I proprietari degli esercizi, fondaci, industrie, uffici, ecc., hanno l’obbligo di tene- re le vetrine, le insegne, gli scudi, richiami, ecc. in stato decoroso. Qualora l’Autorità comunale riconosca che talune insegne, scudi e simili, per la loro forma o esecuzione non fossero in armonia con le località nelle quali sono espo- ste, ne intimerà la immediata remozione. Nei relativi permessi sarà fatta menzione della presente disposizione. Art. 46 Ogni proprietario e, per esso, quando ne sia il caso, ogni amministratore di stabili, sono tenuti a conservare pulite e in buono stato le pareti esterne, le porte, le finestre e loro affissi e infissi, e ciò indipendentemente dagli obblighi che nei riguardi dell’igie- ne e della pubblica incolumità stabiliscono le leggi ed i regolamenti speciali. I fabbricati prospicienti la pubblica via debbono avere tutti gli ingressi muniti di porte. Art. 47 I piccioni liberi che nidificano nei fabbricati della città, sono considerati di pro- prietà della cittadinanza ed è perciò proibito di appropriarseli. I contravventori saran- no denunziati all’Autorità giudiziaria per indebita sottrazione alla proprietà privata. TITOLO IV DECORO PUBBLICO VIABILITà, QUIETE, SICUREZZA E INCOLUMITà PUBBLICA Art. 48 Sul suolo pubblico è proibito: a) lavare, strigliare, tosare e ferrare gli animali; b) lavare i veicoli, pulire i finimenti ed utensili di qualsiasi genere; c) spaccare legna; d) pettinarsi, radersi la barba e, in genere, compiere atti di pulizia personale od altri che possano offendere la decenza pubblica; e) vagliare qualsiasi materia; f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo pubblico; g) lanciare sassi od altri oggetti; h) maltrattare gli animali in qualunque modo e sottoporli a fatiche superiori alle loro forze; 16
i) fare esplosioni e rumori pericolosi ed incomodi; l) esercitare la caccia. La vagliatura del carbone e della brace deve essere fatta in luoghi segregati, per modo che la polvere non arrechi danno o molestia ai passanti e ai vicini, alle merci, derrate e simili. Gli animali da tiro da sella o da soma non possono essere tenuti a mano o legati sulle porte delle stalle, rimesse o botteghe, o ai muri fronteggianti il pubblico suolo. Nell’interno delle stalle, rimesse e botteghe debbono essere collocati in guisa da non poter recare danno ai passanti. I divieti di cui alle lettere d) ed e) sono estesi alle botteghe e ai depositi di com- mestibili e di bevande. Art. 48 bis Sono proibiti il turpiloquio e la bestemmia. Art. 49 È vietato di soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati. È vietato imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare i pubblici orinatoi, i locali adibiti ad uso di latrine pubbliche e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi. È pure vietato allontanarsi dalle latrine e dagli orinatoi senza avere prima rimessi gli abiti completamente in ordine. Art. 50 Nei locali pubblici è proibito di fare cosa contraria alla nettezza o al pubblico decoro. Pertanto è proibito di sputare, gettare, spandere, lasciare cadere o deporre rottami, immondizie, fogli, spazzature, avanzi di frutta o d’erbaggio, acqua pura o impura e qualsiasi altra materia liquida o solida. Le stessa disposizione si estende ai veicoli chiusi ed ai recinti privati comuni a più famiglie, e ciò sotto la responsabilità, anche solidale, dei privati aventi interessi in detti vicoli o recinti. Le spazzature delle case, dei negozi, degli esercizi, ecc., in conformità dell’or- dinamento per il servizio della nettezza pubblica, debbono essere depositate diret- tamente nei carri destinati a tale servizio o consegnate, se del caso, agli appositi incaricati. È proibito di ammassare o di lasciare immondizie nei pianerottoli, negli atrii e per le scale delle abitazioni anche in attesa che sieno raccolte dagli spazzini pubblici o privati. Art. 51 Nella via Grande e nella piazza omonima, nella via Cairoli e nella piazza Cavour, dalle ore 9 alle ore 21, nei mesi da gennaio a tutto maggio e da ottobre a tutto dicem- bre; e dalle ore 8 alle ore 23 nei mesi da giugno a tutto settembre, è proibito caricare o scaricare merci che, per la loro natura, possono insudiciare il suolo pubblico ed 17
è proibito altresì di compiere dette operazioni per qualsiasi altra specie di merce, quando non sia possibile eseguire le operazioni stesse entro il tempo massimo di 10 minuti. Art. 52 È vietato: a) esercitare la vendita all’asta in luoghi e modi che ostacolino il libero transito; b) sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle basi delle colonne che sostengono i portici stessi, come pure sulle soglie o sugli scalini dei fabbricati, sulle gradinate dei monumenti, delle chiese e di altri edifici, sdraiarsi sulle panchine delle piazze e dei giardini e passeggi pubblici e sedersi sulle spalliere di esse; c) entrare nei recinti dei monumenti e degli edifici pubblici o privati; d) mostrare, anche a scopo di muovere l’altrui pietà, qualunque parte della persona affetta da infermità. Art. 53 È vietato in qualunque ora sollevare polvere, scuotere o battere sul suolo pubblico o dalle finestre, balconi o altre aperture sulle pubbliche vie e piazze, tappeti, panni, materassi ed in genere qualsiasi oggetto. Tale divieto si estende altresì agli ingressi, anditi e alle scale delle abitazioni, quando siano aperti sulla pubblica via. Per il getto delle cose atte ad offendere o imbrattare le persone, i contravventori saranno denunziati all’Autorità giudiziaria in ordine all’art. 475 del Codice penale. (674) Fuori dalle finestre e negli imbotti delle medesime, o sui terrazzi o tetti visibili dalle piazze o vie pubbliche, è vietato esporre panni, biancheria e simili. La Giunta potrà dettare speciali norme per consentire la tesa dei panni lavati da asciugare in alcune vie e in determinate ore. È proibito altresì di stendere panni o qualsiasi altro oggetto sulle spallette dei fos- si, sui parapetti o sulle cancellate fronteggianti le pubbliche vie e piazze e nei terreni limitrofi ai pubblici passeggi. È pure vietata la mostra di oggetti di qualunque genere fuori delle finestre o nei balconi prospicienti le pubbliche vie o piazze. Sui terrazzi, sui balconi, tetti e finestre che prospettano il suolo pubblico, è proi- bito tenere animali o cose che rechino o possano, cadendo, recare offesa o disturbo ai passeggeri ed ai vicini sottostanti. È permesso soltanto tenere cassette e vasi per fiori, purché sieno assicurati in modo da non poter cadere sulla via. L’innaffiamento dei vasi e delle cassette deve essere fatto in modo che non produ- ca stillicidio lungo le facciate o sul suolo pubblico. Le gabbie degli uccelli debbono essere munite di un piatto largo atto ad impedire la caduta delle gocce di acqua o i detriti del becchime. La battitura dei tappeti, stoie, od altro, non potrà farsi che in luoghi all’uopo de- stinati dalla Autorità comunale. 18
Art. 54 È vietato in ogni tempo deturpare e imbrattare con scritte, figure, segni, ecc., gli edifici pubblici e privati, i muri di cinta, il suolo delle pubbliche vie o piazze, le spal- lette dei fossi e i parapetti delle cancellate, i sedili, le colonne, i candelabri, i pali di sostegno delle condutture elettriche ecc. Art. 55 Nei locali per cinematografi od altri pubblici trattenimenti, nei bar e negli esercizi pubblici in genere è vietato fare uso di campanelli, di grammofoni e di qualunque altro mezzo di richiamo che rechi disturbo alla quiete pubblica. È proibito altresì tenere all’esterno di detti locali, persone che descrivano o an- nunzino a voce alta lo spettacolo che si da nei locali stessi. Art. 56 È vietato altresì trattenersi abitualmente nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi, dare carte od indirizzi per qualunque fine. Art. 57 Tutte le materie che possono facilmente lordare come carbone, farina, carne, lar- do, insaccati e simili, come pure quelli dai quali esalano odori nauseanti, debbono tenersi nell’interno delle botteghe. È vietato esporre sugli sporti delle botteghe, falci, ferri taglienti o perforanti e in genere tutti quegli oggetti che possono servire di offesa ai cittadini e arrecare danno o molestia ai passanti. Art. 58 È vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o molestia. Agli esercenti che, per ragioni del proprio esercizio, debbano compiere operazio- ni che producano esalazioni moleste, è proibito: a) di eseguire le operazioni medesime sul suolo pubblico; b) di eseguire anche in locali privati quando il fumo e le esalazioni possano espandersi nella aria pubblica o nei cortili, chiostri, ecc. in guisa da arrecare danno o molestia ai vicini. Art. 59 Ferme restanti le prescrizioni contenute nello speciale regolamento per la vuota- tura igienica dei pozzi neri, lo spurgo delle fogne, canali e simili potrà essere effet- tuato soltanto dalle ore 24 alle ore 6 dal 1 aprile al 30 settembre e dalle ore 24 alle ore 8 negli altri mesi. Art. 60 Gli scalpellini, quando lavorano nei luoghi aperti al pubblico, debbono munirsi di grate metalliche o di altri ripari atti ad impedire che le schegge offendano i passanti. 19
Art. 61 Nel caso di restauri di fabbriche, di ripuliture di tetti, di imbiancatura di facciate dovrà collocarsi nella via sottostante un conveniente numero di segnali ben visibili che avvertano i viandanti del pericolo. Gli steccati, ripari o barriere, i depositi di materiali, le aperture del suolo, le ba- racche ed ogni altro ingombri di suolo pubblico, dovranno essere segnalati nelle ore della notte mediante lanterne accese ad ogni lato e visibili a conveniente distanza. I proprietari di fabbricati o delle botteghe e i concessionari di occupazione di suolo pubblico, nonché gli ingegneri o capo mastri che sopraintendono alla esecuzio- ne dei lavori, sono responsabili delle contravvenzioni insieme con gli autori materiali delle trasgressioni al presente articolo. Art. 62 Ognuno potrà costruire ponti per fabbriche o porre assi a collo sulle pubbliche vie senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco. La domanda, stesa in carta da l. 500, dovrà essere fatta dal proprietario o dall’in- gegnere o anche dal capo mastro muratore quando sia notoriamente solvente, e dovrà contenere la esplicita dichiarazione che si obbliga ad osservare tutte le disposizioni contenute nel regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni com- pletate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80 (ora testo unico 31 gennaio 1904, n. 51), approvato con D. 27 maggio 1900, n. 205. Nonostante la obbligazione suddetta, se l’Autorità comunale, in seguito a rap- porto del personale tecnico da essa dipendente, riscontrasse la cattiva costruzione dei ponti e dei loro ripari, farà sgombrare i ponti medesimi e le assi, e, osservata la procedura di cui all’art. 151 della legge comunale e provinciale, provvederà alla loro demolizione a spese di colui che ha ottenuto il permesso, e tutto ciò senza pregiudizio degli effetti della contravvenzione. Art. 63 I ponti da costruzione non dovranno mai essere caricati soverchiamente. Le pulegge, le corde, gli attrezzi ed ogni altro utensile per il sollevamento dei materiali debbono essere sempre in ottimo stato. Art. 64 Gli operai che debbono eseguire i lavori di imbiancatura o tingitura o per restauri parziali delle facciate di fabbricati, quando non costruiscano i ponti fissi di cui all’art. 62, dovranno servirsi di “scala porta” o di tavole con terrazzino solidamente assicu- rate nell’interno delle finestre. Art. 65 La tingitura e lavatura delle mostre e delle vetrine collocate sulle pareti esterne dei fabbricati, deve essere eseguita nelle ore del mattino e mai oltre le 8 dal 1 aprile al 30 settembre e le ore 9 negli altri mesi. 20
Le vetrine, i pannelli e simili, nelle pubbliche vie, quando sieno tinti o verniciati di fresco, dovranno essere tenuti riparati fino all’altezza di m. 1,50 e finché non sieno completamente asciutti. I proprietari di stabili, botteghe e magazzini quando intendono di spazzare il mar- ciapiede lungo le loro proprietà, dovranno prima annaffiarlo in guisa da impedire il sollevamento della polvere e dovranno altresì togliere le spazzature raccolte per consegnarle allo spazzino pubblico. Art. 66 Nelle vie e piazze pubbliche è vietato l’uso di scale a pioli di qualsiasi genere quando non siano custodite al loro piede da una persona capace di assicurarne la stabilità. Art. 67 Le persiane e le vetrate delle finestre debbono essere sempre solidamente assicu- rate e, quando sono aperte, debbono essere tenute stabilmente fermate in modo che non sbatacchino per violenza del vento. Quante volte nasca il dubbio che le persiane, le vetrate e qualunque altro affisso sulla pubblica via sia male assicurato, l’Autorità comunale ne commetterà la visita al personale da essa dipendente e ordinandone, se del caso, la remozione o l’assicu- razione. Art. 68 Le porte in generale e le finestre che distano meno di m. 2,10 dal suolo, devono schiudersi all’interno. Art. 69 Quando sia caduta la neve i proprietari delle case che fronteggiano le piazze e le strade entro l’abitato, dovranno curare, a loro spese, che venga immediatamente spalata lungo tutto il rispettivo fabbricato e per la lunghezza di almeno metri 1,50 o per tutta la superficie del marciapiede, ove questo esiste. In caso di inadempimento per parte dei proprietari, il Comune provvederà alla spalatura a loro spese, che verranno rimborsate dai proprietari con la procedura di cui all’art. 151 della legge comunale e provinciale. È proibito gettare la neve dai tetti e dalle sommità degli edifizi o dei balconi, sul suolo pubblico. Art. 70 1) L’esercizio delle professioni, delle arti e dei mestieri rumorosi od incomodi è limitato alle ore appresso indicate: - dalle ore 6 alle ore 12, dal 1° aprile al 30 settembre; - dalle ore 7 alle ore 21, dal 1° ottobre al 31 marzo. 2) L’uso dei segnali rumorosi, come sirene, fischi od altro, è permesso soltanto per richiamare gli operai al lavoro e nei limiti dell’orario sopraindicato. 21
3) Salvo casi eccezionali, le musiche non possono suonare, entro l’abitato del territorio comunale, dalle ore 24 alle ore 6 dal 1° aprile al 30 settembre, e dalle ore 22 alle ore 7 negli altri mesi. 4) Le disposizioni di che al comma 1 del presente articolo sono applicabili anche agli esercizi o ai trattenimenti pubblici o privati che arrechino disturbo alla quiete pubblica. 5) Al fine di consentire l’applicazione puntuale del presente articolo, la città di Livorno viene suddivisa in quattro zone così individuate: - ZONA 1: rurale, sanitaria, scolastica, suburbana, parchi, corrispondente alle zone di cui all’attuale P.R.G. : A/5,6 - E/40, 41,4 2 - F/50, 51, 52, 58, 59. La zona 1 comprende, oltre alle zone del P.R.G. sopracitate, tutta la parte del territorio comunale posta ad Est del tracciato corrispondente alla Variante Aurelia, via di Levante, v.le Boccaccio, v.le N. Sauro, ad eccezione delle zone D/30, 31, 32, 33 del P.R.G. e delle zone 2 ad esse adiacenti, in tale territorio inclusa. - ZONA 2: insediamenti abitativi con piccole industrie o aziende artigianali - corrispondente all’intera area del centro città e dei limitrofi borghi, compresa tra le altre due zone (1 e 3), ad eccezione dei punti corrispondenti a zona 1 (strutture scolastiche e sanitarie, parchi e giardini) e zona 3 (insediamenti industriali). Corrispondono a zona 2 le aree che distano meno di 30 metri dalle zone D/30, 31, 32, 33 del P.R.G., incluse nella zona 1. - ZONA 3: insediamenti prevalentemente industriali o produttivi in genere - corrispondente alle zone di cui all’attuale P.R.G., D/30, 31, 32, 33 e B/11 I. - ZONA 4: interno di civili abitazioni, strutture scolastiche e sanitarie, soggette ad immissioni rumorose causate da fonti ad esse esterne, adiacenti o strutturalmente collegate, indipendentemente dalla loro collocazione nelle zone 1 - 2 - 3. 6) Nelle zone di cui al comma precedente, dovranno essere rispettati i limiti massimi di rumorosità, espressi in db (A), contenuti nella presente tabella: DIURNO NOTTURNO Tipo di rumore zona zona 1 2 3 1 2 3 Stazionario Leq 50 55 60 40 45 50 cost. slow Sotto zona 4 45 50 55 40 40 40 Impulsivo L2 55 60 65 40 45 50 cost. fast L90 non deve superare il rumore di fondo Sotto zona 4 L2 50 55 60 40 40 40 22
7) La regolamentazione delle immissioni sonore avviene secondo la specifica tecnica allegata e parte integrante del presente articolo. 8) La presente normativa non si applica alle immissioni acustiche da traffico nelle sue diverse forme, né al controllo del rumore negli ambienti di lavoro. Qualora nella pratica applicativa si incontrino tipologie di eventi rumorosi che non possono essere ricondotti alla schematizzazione dei casi previsti, potrà rendersi necessario il ricorso a metodologie di rilievo e analisi più sofisticate di quelle previste e ad un approfondimento dei criteri di valutazione. 9) Nonostante l’orario stabilito al comma 1 ed i limiti previsti al comma 6, sarà sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele l’esercizio delle professioni, delle arti e dei mestieri suddetti, nonché l’uso di macchine o apparecchi rumorosi, in prossimità di ospedali, scuole, biblioteche ed uffici pubblici. SPECIFICA TECNICA PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL’AMBIENTE ESTERNO AI LUOGHI DI LAVORO, INTEGRATIVA DEL COMMA 7 DELL’ART. 70 1. DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RUMORE 1.1 Rumore stazionario: un rumore è stazionario se le misure del livello di pressione sonora, effettuate con costanti di tempo “slow” e “fast”, differiscono tra loro meno di + - 2 dB. 1.2 Rumore impulsivo: rumore costituito da eventi sonori la cui frequenza di ripetizione è inferiore a 10 impulsi/sec. L’intensità dei singoli eventi, misurati con costante di tempo “impulse”, deve superare di 10 dB il rumore di base, il quale potrà essere stazionario, fluttuante, vario, intermittente. 1.3 Rumore fluttuante: un rumore è considerato fluttuante se le misure del suo livello di pressione sonora, effettuate con costante di tempo “slow” e “fast”, differiscono tra loro più di + - 2 dB. 1.4 Rumore intermittente: sono definiti tali quei rumori immessi nell’ambiente da sorgenti con funzionamento intermittente o periodico. Ogni evento rumoroso può essere del tipo 1.1, 1.2, 1.3, 1.5. 1.5 Rumore vario: rumore non riconducibile ai tipi sopracitati, ma ne può essere una sintesi. 2. DEFINIZIONI ADOTTATE PER IL REGOLAMENTO 2.1 Costanti di tempo slow, fast, impulse e peack. Indicano, convenzionalmente, i tempi di integrazione di uno strumento, pari rispettivamente a 500 ms, 125 ms, 35 ms, e 35 microsecondi. 2.2 Livello di pressione sonora: Lp = 10 lg p2/p2 ref pref = 2 x 10-5 N/m2 2.3 Decibel = 10 volte il logaritmo in base 10 del rapporto tra due grandezze di cui quella al denominatore è espressa come grandezza di riferimento. 23
2.4 dB(A) = livello di pressione sonora rilevato con filtro di ponderazione A. 2.5 Tono puro = suono caratterizzato da una singola frequenza. 2.6 Un rumore presenta uno o più toni puri armonicamente correlati o meno quando il livello di una banda di 1/3 di ottava è superiore di 5 dB a quello delle bande laterali adiacenti. Per il limite di esposizione i dati, se rilevati in banda 1/3 di ottava, dovranno essere riportati in banda di ottava per essere confrontati con i limiti delle curve NR. 2.7 Leq (A) = il livello di pressione acustica che in un determinato periodo di tempo e in una determinata posizione ha la stessa energia sonora di un rumore fluttuante rilevato per uno stesso periodo di tempo e nella medesima posizione. 2.8 Spettro di rumore in bande di ottava = scomposizione di un rumore con filtri di ottava o un terzo di ottava, ciascuna ottava o terzo avente un centro frequenza di taglio inferiore o superiore determinati in accordo a raccomandazioni internazionali. 2.9 Onde stazionarie = tale fenomeno si instaura generalmente in ambienti chiusi, dovuto a riflessioni multiple. La pressione sonora misurata in un punto lungo un asse di propagazione assume il suo valore più alto in un ventre dell’onda ed il minimo in un nodo. 2.10 Curve NR = curve normalizzate che corrispondono alle curve di uguale sensazione sonora dell’apparato uditivo per suoni puri, costruiti con toni puri di riferimento centrati a 1.000 Hz. 2.11 Rumore di fondo = il livello di pressione sonora riscontrato in un certo periodo di tempo in una zona, non attiva le sorgenti individuate come cause specifiche del disturbo stesso. 2.12 LN = indice usato per caratterizzare un rumore fluttuante su basi statistiche. Tale indice esprime l’eccedenza percentuale rispetto al tempo totale di rilevamento del superamento di un livello di pressione sonora. L90 o L95 possono dare l’indicazione del rumore di fondo, mentre L2 o L5 oppure L10 danno una misura approssimativa del valore massimo raggiunto nel tempo di misura e L50 esprime la mediana dei valori campionati. I valori LN possono essere espressi in lineare o pesati in A con costanti di tempo slow, fast, impulse. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE (Vedi art. 70 comma 5) 4 CRITERI DI RILEVAMENTO 4.1 Il rumore generato da uno o più insediamenti che interessano il punto di misura va rilevato tenendo presente di distinguere per quanto possibile, le varie fonti rumorose determinando i tempi di funzionamento degli impianti e gli eventuali incrementi al rumore di fondo in relazione ai periodi di funzionamento nell’arco del giorno. Si deve intendere periodo diurno l’arco di tempo compreso fra le 7 e le 22. 24
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