REGOLAMENTO POLIZIA URBANA - PER LA Comune di Livorno

Pagina creata da Simona Bertini
 
CONTINUA A LEGGERE
REGOLAMENTO POLIZIA URBANA - PER LA Comune di Livorno
Comune di Livorno

REGOLAMENTO
         PER LA
POLIZIA URBANA
Comune di Livorno

                 REGOLAMENTO
                               PER LA
               POLIZIA URBANA
               Approvato dal Commissario Straordinario
         con Deliberazione di urgenza del 14 luglio 1914 e dalla
          Giunta Provinciale Amministrativa il dì 13 successivo.
         Omologato dal Prefetto della Provincia il 25 luglio detto.
           Pubblicato all’albo pretorio dal 1 al 16 agosto 1914

        Modificato   con delibera CC n. 695 / 11.12.1981
           ”          ”      ”    CC n. 554 / 27.9.1984
           ”          ”      ”    CC n. 458 / 24.7.1984
           ”          ”      ”    CC n. 125 / 27.2.1986
           ”          ”      ”    GM n. 3360 / 29.10.1988
           ”          ”      ”    CC n. 205 / 15.11.1994
           ”          ”      ”    CC n 235 / 19.12.1994
           ”          ”      ”    CC n. 239 / 19.12.1994
           ”          ”      ”    CC n. 244 / 18.12.1995
           ”          ”      ”    CC n. 77 / 08.05.2000

Annullato Art. 144 comma 1 con sentenza TAR anno 1988 IIª sez. n. 994.

 Tutte le summenzionate modifiche sono già inserite nel presente testo.
TITOLO I
             OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI AREA PUBBLICA

                                         Art. 1
    La occupazione del suolo pubblico, delle spallette dei fossi e dei ponti, dei para-
petti e balaustre che fiancheggiano o circondano il suolo pubblico e la occupazione
dell’area pubblica, ancorché momentanee e fatte con oggetti facilmente amovibili,
sono proibite, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

                                         Art. 2
    Non cadono sotto il divieto dell’art. 1 le occupazioni momentanee del suolo pub-
blico:
a) delle vetture di piazza, salvo gli obblighi stabiliti per i pubblici cocchieri dal
    regolamento per le pubbliche vetture;
b) dei barrocci di piazza nei luoghi di loro stazione, salvi gli obblighi stabiliti dalle
    speciali relative disposizioni;
c) delle vetture private in servizio;
d) dei barrocci, carretti o ceste nell’atto di caricare o scaricare, salva la limitazione
    di che all’art. 51;
e) dei venditori ambulanti per la contrattazione delle loro merci salva la proibizione
    di che all’art. 132.
    Le suddette occupazioni dovranno però limitarsi a tempo strettamente necessario,
lasciare liberi i marciapiedi e non impedire in nessun modo o rendere pericoloso il
transito dei passeggeri o dei veicoli.
    I barrocci che occupano momentaneamente il suolo pubblico per caricare o scari-
care, non potranno essere posti attraverso del piano stradale e dovranno tenere attac-
cate le bestie destinate a tirarli.
    Quest’ultime potranno essere staccate dai barrocci o ceste soltanto nell’atto di
caricare o scaricare fiaschi di vino e purché siano sempre solidamente legate.
    Qualora le occupazioni di cui nel presente articolo rechino, per qualsiasi motivo,
impedimento alla libera circolazione, i veicoli dovranno essere condotti nella piazza
o nella via traversa più vicina al luogo di carico o di scarico.

                                         Art. 3
   Sono compresi fra le occupazioni di suolo ed area pubblica:
1) le vetrine, i pannelli e simili, sporgenti sulla base dell’allineamento stradale;
2) le tende e le tettoie sporgenti sopra i negozi di vendita;
3) le baracche in genere da spettacoli;
4) le panche, le sedie, gli sgabelli e tavolini all’esterno dei pubblici esercizi e delle
   abitazioni;
5) i posti fissi per la vendita di commestibili, chincaglie e simili;
6) i banchi in genere per fiere e mercati;
7) i permessi per lustrascarpe e le occupazioni per vendite di giornali;

                                                                                       3
8) gli sterri per costruzione o riattamento di fabbriche o le aree per deposito di
    materiali da costruzione, i ponti da costruzione e simili;
 9) le alterazioni del piano stradale;
10) le tettoie e simili, sporgenti oltre l’allineamento dei fabbricati;
11) quant’altro, non specificato nel presente regolamento e che abbia attinenza o
    carattere di occupazione di suolo o di area pubblica.
    Le occupazioni di suolo o di area pubblica con tabelle, scudi e simili destinati
a servire di richiamo permanente, sono disciplinate dal regolamento per il servizio
municipalizzato delle pubbliche affissioni e per la pubblicità permanente, approvato
con gli atti consiliari 8 e 30 dicembre 1911e della Giunta P. Amministrativa il dì 11
gennaio 1912.
    Le insegne luminose nonché gli apparecchi da illuminazione esterna delle indu-
strie, degli alberghi, delle rivendite, ecc., non potranno sporgere oltre un metro dal
muro e dovranno trovarsi distanti dal suolo almeno metri 2,50.
    Dove non esiste marciapiede, dovranno collocarsi ad una altezza non minore di
m. 5 dal suolo.
    Tutte le iscrizioni dovranno essere in lingua italiana.
    Vi potrà, tuttavia, essere unita una traduzione in lingua straniera, purchè tale di-
zione sia sempre in caratteri minori di quella italiana.

                                         Art. 4
    Le domande di occupazione di suolo e di aria pubblica dovranno essere redatte in
carta da bollo da cent. 60 e dirette al Sindaco.
    L’istanza, firmata dall’interessato o da chi per esso, dovrà indicare la località e
l’uso al quale l’occupazione deve servire, il tempo per il quale la concessione viene
domandata e contenere inoltre la indicazione delle misure dello spazio richiesto e,
ove sia necessario, anche il disegno e la dizione da esporre, che dovranno essere
approvati dai competenti uffici municipali.

                                         Art. 5
    I permessi per le occupazioni di suolo e di aria pubblica sono concessi sotto il vin-
colo della perfetta osservanza della legge, dei regolamenti municipali, delle presenti
disposizioni e delle condizioni speciali che il Sindaco e la Giunta potessero indicare
all’atto di ogni singola concessione.
    Tutte le concessioni sono soggette al pagamento della tassa stabilita dallo specia-
le regolamento per l’applicazione della tassa stessa.
    I permessi surriferiti sono meramente precari e potranno perciò essere sospesi
o revocati, anche oltre i casi tassativamente contemplati, ogni qualvolta l’autorità
comunale lo ravvisi opportuno, e ciò senza diritto del concessionario a indennità o
compensi di sorta.

                                         Art. 6
    La licenza da rilasciarsi al concessionario di occupazione di suolo pubblico deve
riportare la indicazione della misura dello spazio concesso, dell’uso al quale lo spazio

4
stesso deve servire, dell’importo della tassa pagata e delle altre condizioni alle quali
è subordinata.
    Ogni concessionario ha l’obbligo di rendere ostensibile la licenza a qualunque
richiesta degli agenti municipali e della pubblica forza.
    Coloro che fossero trovati sprovvisti o che occupassero uno spazio maggiore o
diverso di quello concesso o che vendessero altre merci di quelle indicate, saranno
considerati in contravvenzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, e potrà
essere a loro riguardo applicata la dizione del veniente art. 18.

                                         Art. 7
    Le domande di licenze per baracche ad uso di spettacolo devono essere corredate
del nulla osta dell’Autorità di P.S.
    I concessionari hanno l’obbligo di tenere pulito e sgombro da qualsiasi imbratto
il suolo pubblico per un raggio di m. 3 all’ingiro dello spazio occupato dalla loro
baracca. Le baracche e gli annessi devono risultare tali da garantire la pubblica igiene
e non offendere le esigenze del pubblico ornato.
    I concessionari devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni dell’Autorità muni-
cipale circa l’orario di chiusura ed è loro vietato di fare uso, per il richiamo del
pubblico, di grancasse, tamburi, sirene e altri strumenti rumorosi che possano recare
disturbo alle vicine abitazioni.
    Sono proibiti gli spettacoli o le esposizioni di oggetti che offendono il buon co-
stume.
    Le baracchine di saltimbanchi e consimili dovranno avere un adatto recipiente per
le deiezioni delle persone, e i concessionari non potranno fruire del permesso senza
avere provato di poter provvedere regolarmente, a mezzo degli incaricati del servizio
di vuotatura dei pozzi neri, alla giornaliera asportazione delle materie contenute nel
detto recipiente e senza avere ottenuto il permesso dell’ufficio di igiene per la forma
e la capacità del recipiente stesso.

                                         Art. 8
    All’esterno delle pizzerie, dei caffè, delle trattorie ecc. può essere concessa la
occupazione del suolo pubblico con tavolini, sedie e sgabelli, qualora l’esito della
relativa istruttoria abbia avuto esito favorevole.
(così modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 244 del 18/12/1995)
     I concessionari sono tenuti alla pulizia del suolo occupato e alla rimozione di
ogni imbratto.
     Essi vanno soggetti alla revoca immediata del permesso quando non adempiano
all’obbligo di che nel precedente paragrafo o non tutelino, come conviene, la decenza
e il decoro, sia rispetto alle persone che frequentano il locale sia rispetto ai mobili che
costituiscono l’occupazione.

                                         Art. 9
   Il permesso per autorizzazione ad eseguire mostre o vetrine con base fissa sul
marciapiede, è subordinato alla condizione che il concessionario non possa mai ac-

                                                                                         5
campare pretese d’indennità per restauri o alterazioni al marciapiede, eseguite per di-
sposizioni dell’Autorità Comunale e, occorrendo, il concessionario dovrà sopportare
la spesa per adattare al nuovo stato di cose, le mostre, vetrine, pannelli e simili, con o
senza base fissa sul suolo stradale.
    Le vetrine, i pannelli e simili non dovranno mai sporgere dal muro oltre 15 centi-
metri, salvo, in casi straordinari, lo speciale permesso dell’Autorità comunale. Ogni
mostra esteriore di oggetti qualsiasi fuori delle vetrine o comunque sporgenti dalle
aperture delle botteghe, o appese ai muri o agli ornati delle botteghe stesse, è vieta-
ta.

                                        Art. 10
     Le tende che si pongono lungo le vie e piazze per riparo del sole, non dovranno
avere alcuna parte ad una altezza minore di m. 2,10 dal suolo.
     Occorrerà uno speciale permesso del Sindaco per aggiungere tende perpendicola-
ri e parallele alla fronte degli stabili.
     La sporgenza delle tende non dovrà superare la larghezza del marciapiede e non
mai i m. 2,50 e nelle vie nelle quali il tram passa rasente ai marciapiedi, la distanza
fra carrozze tranviarie e la tenda non dovrà essere minore di cm. 80.
     Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere
oggetti d’arte, né i fanali dell’illuminazione, i cartelli indicativi delle vie, i quadri
delle affissioni, ecc.
     Per le tende verticali da collocarsi negli intercolonni dei portici, sarà, caso per
caso, stabilito se, ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.
Sotto i portici è vietato collocare tende a braccio di qualsiasi specie.
     Sulle tende è permesso riportare soltanto il nome della ditta o la indicazione delle
specie dell’esercizio. Ogni altra indicazione è subordinata all’osservanza del regola-
mento speciale per le pubbliche affissioni e per la pubblicità permanente.

                                        Art. 11
    Ferma stante la disposizione di che al paragrafo 2 dell’art. 7, tutti i concessionari
di occupazione di suolo pubblico cureranno l’assoluta pulizia del suolo occupato e di
quello entro il raggio di un metro della occupazione.
    I venditori di frutti di mare, di pesce, di cocomeri, di aranci, e di castagne dovran-
no tenere una cassetta per gli avanzi.

                                        Art. 12
    La licenza ai lustrascarpe s’intende limitata alla sola occupazione del suolo pub-
blico con la cassetta e il sedile.
    È vietato loro esercitare la vendita di qualsiasi genere o oggetto.

                                        Art. 13
   Chiunque eseguisce nelle vie o nelle piazze pubbliche costruzioni o restauro di
fabbricati, deve premunirsi del permesso del Sindaco e deve tenere il pubblico suolo

6
adiacente sgombro di materiali. Provvederà pure a che durante i lavori e il carico e lo
scarico dei materiali, anche nei magazzini di deposito, non cadano sul suolo pubblico
polvere, calcina od altri detriti o materie e, quando ciò avvenga, curerà che siano
rimossi immediatamente.
    I permessi di occupazione di suolo pubblico con materiali da costruzione, potran-
no essere concessi soltanto nelle vie nelle quali le occupazioni non rechino danno alla
circolazione dei veicoli e previo pagamento della prescritta tassa.
    I cumoli dei discarichi non potranno essere lasciati sul suolo pubblico durante la
notte.
    I proprietari dei fabbricati e, con essi, solidalmente gli architetti, ingegneri e capi
mastri, che sopra intendessero alla esecuzione dei lavori, sono responsabili delle con-
travvenzioni insieme con gli autori materiali delle trasgressioni al presente articolo.

                                         Art. 14
   Le materie provenienti dalle demolizioni dovranno essere scaricate esclusiva-
mente nei luoghi designati dall’Autorità comunale.
   La disposizione di che all’ultimo comma del precedente articolo vale anche per le
contravvenzioni alla presente disposizione.

                                         Art. 15
    Non possono farsi nuove bodole o aperture sul suolo pubblico, per discendere
nelle cantine ed in altri luoghi sotterrati o per arieggiarli.
    In casi eccezionalissimi l’Autorità comunale potrà rilasciare il permesso, subor-
dinandolo al pagamento di una tassa annua da determinarsi caso per caso ed alla
condizione che le bodole o aperture siano stabilmente munite di opportuni ripari in
modo che non possano cagionare danno o pericolo, che siano tenute sempre chiuse
durante la notte e le loro chiusure siano a perfetto livello col suolo.
    Tali condizioni e cautele dovranno osservarsi anche per le bodole o aperture già
esistenti.
    Nel caso di rotture di coperchio o ripari, o in qualsivoglia caso di pericolo, coloro
che godono del comodo delle bodole o i proprietari del fondo, dovranno provvedere
alla loro immediata riparazione sotto pena di revoca della concessione, oltre alle pene
di Polizia ed il risarcimento dei danni causati dalla inosservanza di tale prescrizione.

                                         Art. 16
    Non potranno farsi rotture, buche, ecc. nel suolo pubblico senza averne ottenuto
il permesso dell’Autorità comunale, la quale lo rilascerà a condizioni che, ultimati i
lavori, il suolo sia rimesso nel perfetto primitivo stato.
    I permessi suddetti e così tutti quelli per alterazione del piano stradale, non po-
tranno mai essere rilasciati, se non previo deposito da parte del richiedente di una
somma da determinarsi dall’Ufficio Tecnico comunale. Tale deposito sarà fatto nella
cassa dell’Economo comunale e verrà restituito al concessionario in seguito a presen-
tazione di un nulla osta rilasciato dall’ufficio predetto e controfirmato dal Sindaco.

                                                                                         7
Art. 17
    è vietato distendere sulle pubbliche vie, sui ponti, sugli scali, sulle spallette, ecc.,
cereali, stracci e, in genere, qualsiasi altra merce o qualunque oggetto.

                                         Art. 18
    Verificandosi occupazione arbitraria di suolo pubblico o di area pubblica, gli in-
gombri o i depositi, quando, in seguito ad ingiunzione degli agenti municipali, non
siano immediatamente tolti dal contravventore, potranno farsi rimuovere, a danno e
spese del medesimo, dagli agenti stessi, i quali provvederanno al trasporto nell’ap-
posito magazzino comunale, dal quale il contravventore potrà ritirarli previo rimbor-
so della spesa occorsa per detto trasporto e ciò senza pregiudizio degli effetti della
contravvenzione. Qualora non vengano ritirati saranno considerati e custoditi come
oggetti abbandonati e sottoposti al procedimento di che al veniente art. 151.
    Le merci commestibili, qualora non venissero ritirate entro 24 ore, saranno dona-
te al locale Ricovero di mendicità. Questo termine potrà essere abbreviato qualora le
merci fossero suscettibili di deterioramento.

                                      TITOLO II
    CIRCOLAZIONE E TRANSITO DEI VEICOLI E DEGLI ANIMALI
                    SUL SUOLO PUBBLICO

                                         Art. 19
    Il libero transito dei veicoli e dei passeggeri sul suolo pubblico non può essere
impedito neppure momentaneamente, salve quelle disposizioni eccezionali di ordine
pubblico che potessero essere emanate dalla Autorità comunale e governativa.
    In casi di speciali ed urgenti contingenze, gli agenti municipali potranno indicare
le persone o i conduttori di veicoli di qualsiasi specie ed a qualunque uso o servizio
siano destinati, a rendere sempre libero il transito.
    è proibito sostare con veicoli sulle zone percorse dai tram, al quale, ogni altro
veicolo, dovrà lasciare sempre libero il passaggio.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                         Art. 20
    Il conduttore di qualsiasi veicolo deve osservare le disposizioni comprese nel
presente regolamento nonché quelle del D. 31 dicembre 1923, n. 3043 e le istruzioni
emanate con pubblici avvisi o date sul luogo dagli agenti municipali.

                                         Art. 21
   Entro il territorio comunale è vietato il transito:
a) dei veicoli di qualsiasi specie trainati da animali che non siano da tiro, salvo
   speciale permesso del Sindaco;

8
b) delle carrozze o dei carri o carretti attaccati l’uno dietro l’altro;
c) dei cavalli od altri animali attaccati alla parte posteriore dei veicoli;
d) delle vetture alle quali siano attaccati più di quattro cavalli, salvo speciale
   permesso del Sindaco, che indicherà le strade per le quali il transito sarà
   concesso;
e) dei veicoli di qualsiasi specie sui marciapiedi sulle vie e piazze pubbliche, nei viali
   dei pubblici giardini, sotto i portici o loggiati aperti al pubblico, sui marciapiede
   a livello come quelli attorno alla Piazza Grande e, in ogni modo, ad una distanza
   minore di m. 1,50 dei caseggiati nelle vie sprovviste di marciapiede, e per le vie
   e piazze chiuse al transito dei veicoli con appositi segnali e sui nuovi lavori del
   suolo, finché ne rimanga impedito l’accesso con sbarre od altri ostacoli.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                        Art. 22
     Nelle vie Grande e Cairoli e nei viali Italia e Principe di Napoli è proibito
il transito di carri e barrocci. Nelle vie suddette è proibito altresì il transito dei
barroccini e carretti di qualsiasi genere.
     Salvo l’osservanza delle disposizioni di che all’art. 51, è fatta eccezione per i
veicoli che debbono caricare e scaricare merci o mobilia per gli esercizi o per le
abitazioni esistenti in dette strade, ma, in tal caso, i veicoli dovranno accedere o
uscire dalle strade stesse da una delle vie laterali più prossime al luogo di carico o
di scarico.
     È proibito il transito nelle Vie Grande e Cairoli ai trasporti funebri ed ai veicoli
di qualunque genere destinati al trasporto di feriti o di ammalati. Dell’osservanza
di questa ultima disposizione, sono responsabili, oltre agli autori materiali delle
contravvenzioni, anche i preposti, magistrati o presidenti delle associazioni o
confraternite a cura delle quali viene eseguito il trasporto.
     È vietato il transito dagli Scali Novi Lena a tutti indistintamente i veicoli che
provengono da Piazza Mazzini.
     Il Sindaco ha facoltà di proibire il transito ai veicoli anche in altre strade per le
quali, per ragioni speciali, fosse richiesto tale provvedimento.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                        Art. 23
    Qualsiasi conduttore di veicoli deve tenere costantemente la propria destra, tanto
in città quanto in campagna e, solo per oltrepassare altri veicoli, può portarsi sulla
sinistra.
    Quando un veicolo sia seguito da altri, il conduttore non potrà fermarlo
improvvisamente, ma dovrà prima avvisare con opportuni cenni i conduttori dei
veicoli che lo seguono.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                                                                        9
Art. 24
    Ai conducenti veicoli di qualsiasi genere è proibito schioccare la frusta inoppor-
tunamente e in modo molesto per il pubblico, gareggiare di velocità con altri veicoli,
spingere i cavalli oltre il trotto moderato. Questa disposizione vale anche per i cavalli
a sella.
    Ovunque siavi affollamento di persone e nei risvolti o crocicchi di strade e agli
ingressi della cinta daziaria, le bestie da tiro o da sella dovranno essere condotte al
passo ed anche, occorrendo, essere fermate. Questa disposizione è applicabile anche
per i velocipedi, motocicli e per le automobili.
    Il conduttore di un carro o di un barroccio sprovvisto di molle, di sedile stabile e
di freno maneggiabile dal sedile medesimo, deve trovarsi alla testa dell’animale, che
deve essere guidato al passo, siano i veicoli carichi o vuoti, qualunque volta traversi
l’abitato.

                                        Art. 25
    Quando transitino per le vie della città i carri dei pompieri che si annunziano con
segnali di tromba, le vetture del tram dovranno fermarsi immediatamente e altrettanto
faranno gli altri veicoli sostando presso i marciapiedi, in guisa da lasciare quanto
più è possibile libera la strada.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                        Art. 26
    Durante il tempo in cui rimangono accesi i fanali pubblici e, dove non esista
pubblica illuminazione, nel tempo compreso fra un’ora dopo il calare e un’ora prima
del levare del sole, dal 16 aprile al 15 ottobre ed in quello compreso fra mezz’ora
dopo il calare e mezz’ora prima del levare del sole dal 16 ottobre al 15 aprile, ogni
veicolo deve essere provveduto di lumi in conformità di quanto prescrive l’art. 21
del D. 31 dicembre 1923, n. 3043. È in facoltà delle G.M. derogare da quanto sopra
quando lo ritengano opportuno.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                        Art. 27
    Per il trasporto di persone o di merci non possono adoperarsi vetture o carri che,
per difetto di costruzione o per vetustà, siano di uso pericoloso.
    È vietato condurre a mano i veicoli che per la loro forma o mole sono destinati ad
essere trainati da animali.
    È solo permesso di trasportare a mano le carrozze ed i barrocci o carri vuoti,
purché vi siano addetti due uomini almeno e quando ciò sia reso necessario da circo-
stanze speciali ed eccezionali.
    Le merci e gli oggetti da trasportarsi a mano d’uomo, dovranno avere un peso ed
un volume proporzionato all’età ed alle forze di chi deve portarli o trainarli.

10
I veicoli a due o a quattro ruote, detti carri matti, ai quali non possono attaccar-
si bestie da tiro, e che servono per il trasporto di travi o di materiali di gran peso,
debbono essere trainati da un numero di uomini sufficiente a vincere in qualunque
momento la forza di impulsione.
     In ogni caso detto numero di uomini non dovrà mai essere minore di quattro e,
per ogni veicolo che trasporti lunghe travi di legno o di ferro, debbono essere almeno
due uomini a guida alle due estremità del carico.
     Tutti i veicoli in generale che possono essere trainati a forza di uomo, debbono
essere fatti procedere sempre al passo e, salvo il caso in cui il loro carico non superi
l’altezza di m. 1,50 dal suolo, non possono essere spinti con le stanghe in avanti. È
altresì proibito trascinarli o spingerli per il traversino posteriore.

                                        Art. 28
    Il trasporto di grandi massi di pietra, di marmo greggio o lavorato, di macchine
o di qualsiasi materiale indivisibile e di peso superiore a cinque tonnellate, non
potrà avere luogo entro la cinta daziaria, senza averne ottenuta la autorizzazione
dell’Autorità comunale, la quale indicherà l’itinerario da seguirsi, nonché quelle
condizioni e cautele che giudicherà del caso, nell’interesse della libera circolazione,
della sicurezza pubblica e della conservazione del piano stradale e delle opere
pubbliche e private, determinando in fine il deposito in denaro da farsi dal
concessionario a garanzia della riparazione immediata di tutti i danni eventuali.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                        Art. 29
    È proibito di oltrepassare la larghezza della sala dei carri e dei barrocci con
i carichi di mercanzie, mobili, legna, fascine, paglia, ecc. e, in generale, è vietato
caricare veicoli in modo che possano danneggiare le persone e le cose alle quali
passano vicini.
    In nessun caso il carico dei veicoli deve sorpassare quattro metri di altezza dal
suolo e cinque metri di lunghezza.
    Il carico non dovrà mai toccare terra.
    Il carico sui veicoli non muniti di spallette, dovrà essere sempre assicurato con
solide corde.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                        Art. 30
    Nessun veicolo potrà essere tirato da più di quattro bestie, comunque disposte,
sia di fronte che in fila.
    Le bestie di fronte dovranno essere attaccate alle stanghe o al timone in direzione
fra loro esattamente parallela e collegate in guisa da poterle governare insieme con
sicurezza.

                                                                                      11
Il numero delle bestie attaccate ai barrocci o carri e la loro corporatura dovranno
essere proporzionati al peso da trasportarsi.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                         Art. 31
    Salva l’osservanza speciale delle speciali disposizioni legislative e regolamentari,
nelle vie e piazze abitate del territorio comunale, i veicoli a trazione meccanica
dovranno procedere con una velocità non superiore al trotto ordinario di un cavallo
(10 Km. all’ora).
    Nelle svolte delle strade dovranno prendere una andatura corrispondente al
passo di un uomo.
    Oltre alle prescrizioni di che agli ultimi due paragrafi dell’art. 22 dovranno
osservare quelle indicate nei cartelli stradali.
    Nell’interno dell’abitato è proibito ai conduttori di detti veicoli di promuovere
eccessivo rumore nonché lo scarico di fumi densi.
    Nelle vie Grande e Cairoli è proibito il transito alle motociclette.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                         Art. 32
   I conduttori di veicoli oltre ad osservare le disposizioni riportate dal Regolamento
approvato con D. 31 dicembre 1923, n. 3043, hanno l’obbligo di mantenersi, per
quanto è possibile, nel mezzo della strada e di scansare i veicoli e le persone che li
precedono o che vanno loro incontro.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                         Art. 33
    Agli effetti delle automobili, dei motocicli e di qualunque altro veicolo, non
esclusi i tranways, anche il passeggio pubblico da barriera Regina Margherita fino a
tutto il villaggio Antignano, è considerato come luogo abitato.
    La disposizione e la circolazione delle carrozze e degli altri veicoli sul pubblico
passeggio, verranno regolati dalle guardie municipali, secondo le istruzioni che
verranno impartite dall’Autorità comunale e, in casi impreveduti, nel modo che esse
riterranno più opportuno.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                         Art. 34
    I veicoli destinati ai servizi pubblici a percorso determinato, compreso i tranways,
debbono sempre portare in testa ed in coda la esatta indicazione, a caratteri ben
visibili, della località cui sono diretti. Nelle ore notturne i relativi cartelli indicatori
dovranno essere illuminati in modo da poter essere letti facilmente.

12
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)
                                        Art. 35
     Le vetture tranviarie dovranno essere sempre provviste ai quattro lati di ripari
atti ad impedire che le persone, cadendo, possano essere travolte sotto le ruote.
     Fra le motrici e le vetture rimorchio dovranno trovarsi costantemente uguali
ripari.
     Le vetture stesse dovranno essere sempre in buono stato di manutenzione e di
pulizia.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                        Art. 36
    Tutti i veicoli manevoli debbono portare nel lato anteriore delle stanghe o delle
spallette, una iscrizione sul fondo bianco ed a caratteri ben visibili, indicante il nome
e cognome e indirizzo del proprietario.
    Le carrette, i barroccini e simili di uno stesso proprietario, dovranno essere
contrassegnate anche da un numero progressivo.
    Tutte le indicazioni aggiunte alle iscrizioni di cui ai precedenti paragrafi e che
avessero carattere di richiamo, sono sottoposte alle disposizioni del regolamento
delle pubbliche affissioni.
    I noleggiatori debbono tenere un registro sul quale sarà indicato, di fronte al
nome delle persone alle quali sono stati noleggiati i veicoli, il numero progressivo dei
veicoli medesimi e la data e le ore del noleggio.
    Quando non fosse possibile conoscere il conduttore di un veicolo dato a nolo,
agli effetti delle contravvenzioni e delle eventuali conseguenze, saranno tenuti
responsabili i noleggiatori.
(Sostituito da disposizioni contenute nel R.D. 8/12/1933 e nel D.P.R. 15/6/1959 n. 393
oggi D.Lgs. 30/4/1992 n. 285)

                                        Art. 37
    Salvo quanto è disposto nel Codice penale, nella legge e nei regolamenti di P.S.
per gli animali malefici, è vietato nei luoghi abitati, nei pubblici passeggi e nelle loro
adiacenze:
a) far pascolare il bestiame sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
b) lasciar vagare anatre, oche, polli e altri animali domestici;
c) domare i cavalli o condurli non domati;
d) introdurre, senza speciale permesso del Sindaco, animali non domestici anche se
    ammaestrati;
e) valersi di bestie che abbiano qualche vizio pericoloso per le persone o siano affetti
    da qualche deformità o malattia repugnante;
f) lasciare incostuditi anche per brevi istanti gli animali non attaccati a veicoli;
g) introdurre mandrie od anche piccoli branchi di ovini, vaccini o suini;

                                                                                       13
h) esporre in vendita cavalli o altre bestie da tiro o da soma e qualsiasi altra bestia.
    Per tali vendite potranno essere destinate apposite località dal Sindaco.
i) esporre al pubblico, a scopo di curiosità o di lucro, carogne di animali che
    presentino caratteristiche di anomalie o di rarità, salvo speciale permesso degli
    uffici d’igiene e di polizia municipale.
    Tuttavia, quando le mandrie o greggi debbono attraversare necessariamente l’abi-
tato della città o dei villaggi, saranno condotte da un numero di persone adulte suf-
ficiente ad impedire lo spandersi degli animali e dovranno transitare per le vie più
remote senza fare alcuna fermata, anche momentanea, e non occupare più di metà
della larghezza della strada. Il transito di tali mandrie non sarà mai permesso dal
tramonto alla mezzanotte.
    I conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad ubbidire alle disposizioni che sul
luogo potessero essere loro impartite dagli agenti municipali.

                                         Art. 38
    Le bestie da tiro non attaccate ai veicoli saranno condotte per la briglia o per la
cavezza.
    Nei luoghi abitati le bestie bovine non attaccate ai veicoli, debbono essere con-
dotte a mano, in numero non maggiore di due, legate insieme con robusta fune, e ove
occorra, munite di mordacchia.
    Le bestie bovine attaccate o no ai veicoli, dovranno essere sempre condotte stan-
do loro davanti e da persona atta a tenerle a freno e a dominarle.
    Le bestie destinate al macello dovranno percorrere le ex vie di Circonvallazione.

                                         Art. 39
    Coloro che debbono attraversare la città per condurre al porto ovini, suini o vac-
cini, non dovranno deviare dal percorso che verrà indicato nel relativo permesso o
dagli agenti daziari.
    Uguale obbligo hanno coloro che hanno ottenuto il permesso di tenere detto be-
stiame nell’interno della città.

                                         Art. 40
    I vitelli, i maiali, gli agnelli ed altre bestie, quando si trasportano con veicoli, do-
vranno essere lasciati in piedi, munendo all’uopo i quattro lati dei veicoli opportuni
e solidi ripari dell’altezza m. 0,90, almeno. Resta così proibito di trasportare dette
bestie ammassate le une sulle altre e legate per le zampe.
    È inoltre vietato di scaricare le bestie gettandole dai veicoli al suolo. Il loro carico
e il loro scarico dovrà effettuarsi mediante un piano inclinato o in altro modo dal
quale non derivi tormento ad esse e disgusto al pubblico.

                                         Art. 41
    Nessuno può condurre vetture pubbliche o esercitare il servizio di carrettiere o
barrocciaio, se, oltre alla relativa patente dell’Autorità di P.S., non è provvisto della
speciale licenza di esercizio da rilasciarsi dal Sindaco.

14
Salvo quanto è stabilito per le vetture pubbliche dal relativo regolamento, spetta
alla Giunta di stabilire le norme per il rilascio delle licenze e le località ove i carret-
tieri e barrocciai pubblici potranno stazionare.
     Sono estese e comuni ai barrocci e ai carretti ed ai proprietari e conduttori di essi,
le disposizioni del regolamento suddetto, riguardanti la disciplina di tale servizio e la
pubblica incolumità.

                                    TITOLO III
       USO E CONSERVAZIONE DI COSE PUBBLICHE E PRIVATE

                                         Art. 42
   È proibito:
a) otturare le bocchette dei pubblici orinatoi e introdurre materie solide o semisolide
   nelle fogne;
b) rompere o muovere i chiusini dei bottini e delle fogne;
c) danneggiare, guastare in qualsiasi modo, gli edifici di cinta, i parapetti, i sedili, le
   colonne, ecc.;
d) recare in qualsiasi modo danni o guasti ai fanali, ai tubi conduttori del gas e
   dell’acqua, alle condutture elettriche e a qualsiasi oggetto adibito a pubblici
   servizi;
e) accendere o spengere i fanali pubblici;
f) coprire, spostare, rompere o imbrattare i cartelli portanti la denominazione delle
   strade o piazze, i numeri delle case o altre indicazioni di pubblica utilità;
g) strappare o imbrattare i manifesti affissi sui quadri del servizio municipalizzato
   delle pubbliche affissioni, danneggiare in qualunque modo i quadri medesimi e
   affiggere su essi manifesti di qualsiasi genere e forma, senza avere osservato le
   norme stabilite dal regolamento di detto servizio.

                                         Art. 43
   È del pari proibito:
a) prendere acqua dalle prese stradali del pubblico acquedotto, aprirle o in qualunque
   modo manometterle; aprire o lasciare aperte le cannelle delle pubbliche fonti per
   disperderne acqua;
b) arrecare danno alle fontane pubbliche o impedire il regolare funzionamento dei
   loro congegni;
c) gettare immondizie o qualsiasi oggetto, nelle fontane, nelle vasche e nei fossi
   pubblici;
d) abbeverare animali alle fontane o alle vasche pubbliche;
e) lavarsi e lavare panni o qualsiasi altro oggetto nei luoghi a ciò non destinati.

                                         Art. 44
   Chi attinge acqua dalle fontane pubbliche deve sottostare alle prescrizioni del
regolamento per l’esercizio dei pubblici acquedotti.

                                                                                        15
Coloro che raccolgono acqua con barili o botti dalle fontane pubbliche, debbono
munire di imbuto i recipienti stessi in guisa da evitare la dispersione di acqua.
  È proibito attingere acqua dalle fontane stesse per uso di stabilimenti di bagni.

                                          Art. 45
     I proprietari degli esercizi, fondaci, industrie, uffici, ecc., hanno l’obbligo di tene-
re le vetrine, le insegne, gli scudi, richiami, ecc. in stato decoroso.
     Qualora l’Autorità comunale riconosca che talune insegne, scudi e simili, per la
loro forma o esecuzione non fossero in armonia con le località nelle quali sono espo-
ste, ne intimerà la immediata remozione.
     Nei relativi permessi sarà fatta menzione della presente disposizione.

                                          Art. 46
    Ogni proprietario e, per esso, quando ne sia il caso, ogni amministratore di stabili,
sono tenuti a conservare pulite e in buono stato le pareti esterne, le porte, le finestre e
loro affissi e infissi, e ciò indipendentemente dagli obblighi che nei riguardi dell’igie-
ne e della pubblica incolumità stabiliscono le leggi ed i regolamenti speciali.
    I fabbricati prospicienti la pubblica via debbono avere tutti gli ingressi muniti di
porte.

                                          Art. 47
    I piccioni liberi che nidificano nei fabbricati della città, sono considerati di pro-
prietà della cittadinanza ed è perciò proibito di appropriarseli. I contravventori saran-
no denunziati all’Autorità giudiziaria per indebita sottrazione alla proprietà privata.

                                     TITOLO IV
                  DECORO PUBBLICO VIABILITà, QUIETE,
                   SICUREZZA E INCOLUMITà PUBBLICA

                                          Art. 48
     Sul suolo pubblico è proibito:
a)   lavare, strigliare, tosare e ferrare gli animali;
b)   lavare i veicoli, pulire i finimenti ed utensili di qualsiasi genere;
c)   spaccare legna;
d)   pettinarsi, radersi la barba e, in genere, compiere atti di pulizia personale od altri
     che possano offendere la decenza pubblica;
e)   vagliare qualsiasi materia;
f)   danneggiare in qualsiasi modo il suolo pubblico;
g)   lanciare sassi od altri oggetti;
h)   maltrattare gli animali in qualunque modo e sottoporli a fatiche superiori alle loro
     forze;

16
i) fare esplosioni e rumori pericolosi ed incomodi;
l) esercitare la caccia.
    La vagliatura del carbone e della brace deve essere fatta in luoghi segregati, per
modo che la polvere non arrechi danno o molestia ai passanti e ai vicini, alle merci,
derrate e simili.
    Gli animali da tiro da sella o da soma non possono essere tenuti a mano o legati
sulle porte delle stalle, rimesse o botteghe, o ai muri fronteggianti il pubblico suolo.
    Nell’interno delle stalle, rimesse e botteghe debbono essere collocati in guisa da
non poter recare danno ai passanti.
    I divieti di cui alle lettere d) ed e) sono estesi alle botteghe e ai depositi di com-
mestibili e di bevande.

                                      Art. 48 bis
   Sono proibiti il turpiloquio e la bestemmia.

                                        Art. 49
    È vietato di soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati.
    È vietato imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare i pubblici orinatoi, i locali
adibiti ad uso di latrine pubbliche e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi.
    È pure vietato allontanarsi dalle latrine e dagli orinatoi senza avere prima rimessi
gli abiti completamente in ordine.

                                        Art. 50
    Nei locali pubblici è proibito di fare cosa contraria alla nettezza o al pubblico
decoro. Pertanto è proibito di sputare, gettare, spandere, lasciare cadere o deporre
rottami, immondizie, fogli, spazzature, avanzi di frutta o d’erbaggio, acqua pura o
impura e qualsiasi altra materia liquida o solida.
    Le stessa disposizione si estende ai veicoli chiusi ed ai recinti privati comuni a
più famiglie, e ciò sotto la responsabilità, anche solidale, dei privati aventi interessi
in detti vicoli o recinti.
    Le spazzature delle case, dei negozi, degli esercizi, ecc., in conformità dell’or-
dinamento per il servizio della nettezza pubblica, debbono essere depositate diret-
tamente nei carri destinati a tale servizio o consegnate, se del caso, agli appositi
incaricati.
    È proibito di ammassare o di lasciare immondizie nei pianerottoli, negli atrii e
per le scale delle abitazioni anche in attesa che sieno raccolte dagli spazzini pubblici
o privati.

                                        Art. 51
    Nella via Grande e nella piazza omonima, nella via Cairoli e nella piazza Cavour,
dalle ore 9 alle ore 21, nei mesi da gennaio a tutto maggio e da ottobre a tutto dicem-
bre; e dalle ore 8 alle ore 23 nei mesi da giugno a tutto settembre, è proibito caricare
o scaricare merci che, per la loro natura, possono insudiciare il suolo pubblico ed

                                                                                       17
è proibito altresì di compiere dette operazioni per qualsiasi altra specie di merce,
quando non sia possibile eseguire le operazioni stesse entro il tempo massimo di 10
minuti.
                                          Art. 52
     È vietato:
a)   esercitare la vendita all’asta in luoghi e modi che ostacolino il libero transito;
b)   sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle basi delle colonne
     che sostengono i portici stessi, come pure sulle soglie o sugli scalini dei fabbricati,
     sulle gradinate dei monumenti, delle chiese e di altri edifici, sdraiarsi sulle
     panchine delle piazze e dei giardini e passeggi pubblici e sedersi sulle spalliere di
     esse;
c)   entrare nei recinti dei monumenti e degli edifici pubblici o privati;
d)   mostrare, anche a scopo di muovere l’altrui pietà, qualunque parte della persona
     affetta da infermità.
                                          Art. 53
     È vietato in qualunque ora sollevare polvere, scuotere o battere sul suolo pubblico
o dalle finestre, balconi o altre aperture sulle pubbliche vie e piazze, tappeti, panni,
materassi ed in genere qualsiasi oggetto.
     Tale divieto si estende altresì agli ingressi, anditi e alle scale delle abitazioni,
quando siano aperti sulla pubblica via.
     Per il getto delle cose atte ad offendere o imbrattare le persone, i contravventori
saranno denunziati all’Autorità giudiziaria in ordine all’art. 475 del Codice penale.
(674)
     Fuori dalle finestre e negli imbotti delle medesime, o sui terrazzi o tetti visibili
dalle piazze o vie pubbliche, è vietato esporre panni, biancheria e simili.
     La Giunta potrà dettare speciali norme per consentire la tesa dei panni lavati da
asciugare in alcune vie e in determinate ore.
     È proibito altresì di stendere panni o qualsiasi altro oggetto sulle spallette dei fos-
si, sui parapetti o sulle cancellate fronteggianti le pubbliche vie e piazze e nei terreni
limitrofi ai pubblici passeggi.
     È pure vietata la mostra di oggetti di qualunque genere fuori delle finestre o nei
balconi prospicienti le pubbliche vie o piazze.
     Sui terrazzi, sui balconi, tetti e finestre che prospettano il suolo pubblico, è proi-
bito tenere animali o cose che rechino o possano, cadendo, recare offesa o disturbo ai
passeggeri ed ai vicini sottostanti.
     È permesso soltanto tenere cassette e vasi per fiori, purché sieno assicurati in
modo da non poter cadere sulla via.
     L’innaffiamento dei vasi e delle cassette deve essere fatto in modo che non produ-
ca stillicidio lungo le facciate o sul suolo pubblico.
     Le gabbie degli uccelli debbono essere munite di un piatto largo atto ad impedire
la caduta delle gocce di acqua o i detriti del becchime.
     La battitura dei tappeti, stoie, od altro, non potrà farsi che in luoghi all’uopo de-
stinati dalla Autorità comunale.

18
Art. 54
    È vietato in ogni tempo deturpare e imbrattare con scritte, figure, segni, ecc., gli
edifici pubblici e privati, i muri di cinta, il suolo delle pubbliche vie o piazze, le spal-
lette dei fossi e i parapetti delle cancellate, i sedili, le colonne, i candelabri, i pali di
sostegno delle condutture elettriche ecc.

                                          Art. 55
    Nei locali per cinematografi od altri pubblici trattenimenti, nei bar e negli esercizi
pubblici in genere è vietato fare uso di campanelli, di grammofoni e di qualunque
altro mezzo di richiamo che rechi disturbo alla quiete pubblica.
    È proibito altresì tenere all’esterno di detti locali, persone che descrivano o an-
nunzino a voce alta lo spettacolo che si da nei locali stessi.

                                          Art. 56
    È vietato altresì trattenersi abitualmente nelle adiacenze degli uffici pubblici per
offrire servizi, dare carte od indirizzi per qualunque fine.

                                          Art. 57
    Tutte le materie che possono facilmente lordare come carbone, farina, carne, lar-
do, insaccati e simili, come pure quelli dai quali esalano odori nauseanti, debbono
tenersi nell’interno delle botteghe.
    È vietato esporre sugli sporti delle botteghe, falci, ferri taglienti o perforanti e in
genere tutti quegli oggetti che possono servire di offesa ai cittadini e arrecare danno
o molestia ai passanti.

                                          Art. 58
    È vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o molestia.
    Agli esercenti che, per ragioni del proprio esercizio, debbano compiere operazio-
ni che producano esalazioni moleste, è proibito:
a) di eseguire le operazioni medesime sul suolo pubblico;
b) di eseguire anche in locali privati quando il fumo e le esalazioni possano espandersi
    nella aria pubblica o nei cortili, chiostri, ecc. in guisa da arrecare danno o molestia
    ai vicini.

                                          Art. 59
    Ferme restanti le prescrizioni contenute nello speciale regolamento per la vuota-
tura igienica dei pozzi neri, lo spurgo delle fogne, canali e simili potrà essere effet-
tuato soltanto dalle ore 24 alle ore 6 dal 1 aprile al 30 settembre e dalle ore 24 alle
ore 8 negli altri mesi.

                                          Art. 60
    Gli scalpellini, quando lavorano nei luoghi aperti al pubblico, debbono munirsi di
grate metalliche o di altri ripari atti ad impedire che le schegge offendano i passanti.

                                                                                          19
Art. 61
    Nel caso di restauri di fabbriche, di ripuliture di tetti, di imbiancatura di facciate
dovrà collocarsi nella via sottostante un conveniente numero di segnali ben visibili
che avvertano i viandanti del pericolo.
    Gli steccati, ripari o barriere, i depositi di materiali, le aperture del suolo, le ba-
racche ed ogni altro ingombri di suolo pubblico, dovranno essere segnalati nelle ore
della notte mediante lanterne accese ad ogni lato e visibili a conveniente distanza.
     I proprietari di fabbricati o delle botteghe e i concessionari di occupazione di
suolo pubblico, nonché gli ingegneri o capo mastri che sopraintendono alla esecuzio-
ne dei lavori, sono responsabili delle contravvenzioni insieme con gli autori materiali
delle trasgressioni al presente articolo.

                                         Art. 62
    Ognuno potrà costruire ponti per fabbriche o porre assi a collo sulle pubbliche vie
senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco.
    La domanda, stesa in carta da l. 500, dovrà essere fatta dal proprietario o dall’in-
gegnere o anche dal capo mastro muratore quando sia notoriamente solvente, e dovrà
contenere la esplicita dichiarazione che si obbliga ad osservare tutte le disposizioni
contenute nel regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni com-
pletate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80 (ora testo unico 31 gennaio 1904, n. 51),
approvato con D. 27 maggio 1900, n. 205.
    Nonostante la obbligazione suddetta, se l’Autorità comunale, in seguito a rap-
porto del personale tecnico da essa dipendente, riscontrasse la cattiva costruzione
dei ponti e dei loro ripari, farà sgombrare i ponti medesimi e le assi, e, osservata la
procedura di cui all’art. 151 della legge comunale e provinciale, provvederà alla loro
demolizione a spese di colui che ha ottenuto il permesso, e tutto ciò senza pregiudizio
degli effetti della contravvenzione.

                                         Art. 63
   I ponti da costruzione non dovranno mai essere caricati soverchiamente.
   Le pulegge, le corde, gli attrezzi ed ogni altro utensile per il sollevamento dei
materiali debbono essere sempre in ottimo stato.

                                         Art. 64
    Gli operai che debbono eseguire i lavori di imbiancatura o tingitura o per restauri
parziali delle facciate di fabbricati, quando non costruiscano i ponti fissi di cui all’art.
62, dovranno servirsi di “scala porta” o di tavole con terrazzino solidamente assicu-
rate nell’interno delle finestre.

                                         Art. 65
    La tingitura e lavatura delle mostre e delle vetrine collocate sulle pareti esterne
dei fabbricati, deve essere eseguita nelle ore del mattino e mai oltre le 8 dal 1 aprile
al 30 settembre e le ore 9 negli altri mesi.

20
Le vetrine, i pannelli e simili, nelle pubbliche vie, quando sieno tinti o verniciati
di fresco, dovranno essere tenuti riparati fino all’altezza di m. 1,50 e finché non sieno
completamente asciutti.
    I proprietari di stabili, botteghe e magazzini quando intendono di spazzare il mar-
ciapiede lungo le loro proprietà, dovranno prima annaffiarlo in guisa da impedire
il sollevamento della polvere e dovranno altresì togliere le spazzature raccolte per
consegnarle allo spazzino pubblico.

                                        Art. 66
    Nelle vie e piazze pubbliche è vietato l’uso di scale a pioli di qualsiasi genere
quando non siano custodite al loro piede da una persona capace di assicurarne la
stabilità.

                                        Art. 67
    Le persiane e le vetrate delle finestre debbono essere sempre solidamente assicu-
rate e, quando sono aperte, debbono essere tenute stabilmente fermate in modo che
non sbatacchino per violenza del vento.
    Quante volte nasca il dubbio che le persiane, le vetrate e qualunque altro affisso
sulla pubblica via sia male assicurato, l’Autorità comunale ne commetterà la visita
al personale da essa dipendente e ordinandone, se del caso, la remozione o l’assicu-
razione.

                                        Art. 68
    Le porte in generale e le finestre che distano meno di m. 2,10 dal suolo, devono
schiudersi all’interno.

                                        Art. 69
    Quando sia caduta la neve i proprietari delle case che fronteggiano le piazze e
le strade entro l’abitato, dovranno curare, a loro spese, che venga immediatamente
spalata lungo tutto il rispettivo fabbricato e per la lunghezza di almeno metri 1,50 o
per tutta la superficie del marciapiede, ove questo esiste.
    In caso di inadempimento per parte dei proprietari, il Comune provvederà alla
spalatura a loro spese, che verranno rimborsate dai proprietari con la procedura di cui
all’art. 151 della legge comunale e provinciale.
    È proibito gettare la neve dai tetti e dalle sommità degli edifizi o dei balconi, sul
suolo pubblico.

                                        Art. 70
1) L’esercizio delle professioni, delle arti e dei mestieri rumorosi od incomodi è
   limitato alle ore appresso indicate:
   -    dalle ore 6 alle ore 12, dal 1° aprile al 30 settembre;
   -    dalle ore 7 alle ore 21, dal 1° ottobre al 31 marzo.
2) L’uso dei segnali rumorosi, come sirene, fischi od altro, è permesso soltanto
   per richiamare gli operai al lavoro e nei limiti dell’orario sopraindicato.

                                                                                      21
3) Salvo casi eccezionali, le musiche non possono suonare, entro l’abitato del
   territorio comunale, dalle ore 24 alle ore 6 dal 1° aprile al 30 settembre, e
   dalle ore 22 alle ore 7 negli altri mesi.
4) Le disposizioni di che al comma 1 del presente articolo sono applicabili anche
   agli esercizi o ai trattenimenti pubblici o privati che arrechino disturbo alla
   quiete pubblica.
5) Al fine di consentire l’applicazione puntuale del presente articolo, la città di
   Livorno viene suddivisa in quattro zone così individuate:
   - ZONA 1: rurale, sanitaria, scolastica, suburbana, parchi, corrispondente
                 alle zone di cui all’attuale P.R.G. : A/5,6 - E/40, 41,4 2 - F/50,
                 51, 52, 58, 59. La zona 1 comprende, oltre alle zone del P.R.G.
                 sopracitate, tutta la parte del territorio comunale posta ad
                 Est del tracciato corrispondente alla Variante Aurelia, via di
                 Levante, v.le Boccaccio, v.le N. Sauro, ad eccezione delle zone
                 D/30, 31, 32, 33 del P.R.G. e delle zone 2 ad esse adiacenti, in tale
                 territorio inclusa.
   - ZONA 2: insediamenti abitativi con piccole industrie o aziende artigianali
                 - corrispondente all’intera area del centro città e dei limitrofi
                 borghi, compresa tra le altre due zone (1 e 3), ad eccezione
                 dei punti corrispondenti a zona 1 (strutture scolastiche e
                 sanitarie, parchi e giardini) e zona 3 (insediamenti industriali).
                 Corrispondono a zona 2 le aree che distano meno di 30 metri
                 dalle zone D/30, 31, 32, 33 del P.R.G., incluse nella zona 1.
   - ZONA 3: insediamenti prevalentemente industriali o produttivi in genere
                 - corrispondente alle zone di cui all’attuale P.R.G., D/30, 31, 32,
                 33 e B/11 I.
   - ZONA 4: interno di civili abitazioni, strutture scolastiche e sanitarie,
                 soggette ad immissioni rumorose causate da fonti ad esse esterne,
                 adiacenti o strutturalmente collegate, indipendentemente dalla
                 loro collocazione nelle zone 1 - 2 - 3.
6) Nelle zone di cui al comma precedente, dovranno essere rispettati i limiti
   massimi di rumorosità, espressi in db (A), contenuti nella presente tabella:

                                           DIURNO                   NOTTURNO
     Tipo di rumore                          zona                      zona
                     		               1        2      3            1      2       3
     Stazionario Leq		 50 55 60 40 45                                             50
     cost. slow
     Sotto zona 4		                   45      50      55          40      40      40
     Impulsivo           L2           55      60      65           40      45     50
     cost. fast          L90               non deve superare il rumore di fondo
     Sotto zona 4        L2           50      55      60          40      40      40

22
7) La regolamentazione delle immissioni sonore avviene secondo la specifica
   tecnica allegata e parte integrante del presente articolo.
8) La presente normativa non si applica alle immissioni acustiche da traffico
   nelle sue diverse forme, né al controllo del rumore negli ambienti di lavoro.
   Qualora nella pratica applicativa si incontrino tipologie di eventi rumorosi
   che non possono essere ricondotti alla schematizzazione dei casi previsti, potrà
   rendersi necessario il ricorso a metodologie di rilievo e analisi più sofisticate
   di quelle previste e ad un approfondimento dei criteri di valutazione.
9) Nonostante l’orario stabilito al comma 1 ed i limiti previsti al comma 6, sarà
   sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele l’esercizio
   delle professioni, delle arti e dei mestieri suddetti, nonché l’uso di macchine
   o apparecchi rumorosi, in prossimità di ospedali, scuole, biblioteche ed uffici
   pubblici.

   SPECIFICA TECNICA PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI
      SONORE NELL’AMBIENTE ESTERNO AI LUOGHI DI LAVORO,
             INTEGRATIVA DEL COMMA 7 DELL’ART. 70

1. DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RUMORE
   1.1 Rumore stazionario: un rumore è stazionario se le misure del livello
       di pressione sonora, effettuate con costanti di tempo “slow” e “fast”,
       differiscono tra loro meno di + - 2 dB.
   1.2 Rumore impulsivo: rumore costituito da eventi sonori la cui frequenza
       di ripetizione è inferiore a 10 impulsi/sec. L’intensità dei singoli eventi,
       misurati con costante di tempo “impulse”, deve superare di 10 dB il
       rumore di base, il quale potrà essere stazionario, fluttuante, vario,
       intermittente.
   1.3 Rumore fluttuante: un rumore è considerato fluttuante se le misure del
       suo livello di pressione sonora, effettuate con costante di tempo “slow”
       e “fast”, differiscono tra loro più di + - 2 dB.
   1.4 Rumore intermittente: sono definiti tali quei rumori immessi
       nell’ambiente da sorgenti con funzionamento intermittente o periodico.
       Ogni evento rumoroso può essere del tipo 1.1, 1.2, 1.3, 1.5.
   1.5 Rumore vario: rumore non riconducibile ai tipi sopracitati, ma ne può
       essere una sintesi.
2. DEFINIZIONI ADOTTATE PER IL REGOLAMENTO
   2.1 Costanti di tempo slow, fast, impulse e peack. Indicano,
       convenzionalmente, i tempi di integrazione di uno strumento, pari
       rispettivamente a 500 ms, 125 ms, 35 ms, e 35 microsecondi.
   2.2 Livello di pressione sonora:
       Lp = 10 lg p2/p2 ref  pref = 2 x 10-5 N/m2
   2.3 Decibel = 10 volte il logaritmo in base 10 del rapporto tra due
       grandezze di cui quella al denominatore è espressa come grandezza di
       riferimento.

                                                                                 23
2.4 dB(A) = livello di pressione sonora rilevato con filtro di ponderazione A.
     2.5 Tono puro = suono caratterizzato da una singola frequenza.
     2.6 Un rumore presenta uno o più toni puri armonicamente correlati o
          meno quando il livello di una banda di 1/3 di ottava è superiore di 5 dB
          a quello delle bande laterali adiacenti. Per il limite di esposizione i dati,
          se rilevati in banda 1/3 di ottava, dovranno essere riportati in banda di
          ottava per essere confrontati con i limiti delle curve NR.
     2.7 Leq (A) = il livello di pressione acustica che in un determinato periodo
          di tempo e in una determinata posizione ha la stessa energia sonora di
          un rumore fluttuante rilevato per uno stesso periodo di tempo e nella
          medesima posizione.
     2.8 Spettro di rumore in bande di ottava = scomposizione di un rumore con
          filtri di ottava o un terzo di ottava, ciascuna ottava o terzo avente un
          centro frequenza di taglio inferiore o superiore determinati in accordo
          a raccomandazioni internazionali.
     2.9 Onde stazionarie = tale fenomeno si instaura generalmente in ambienti
          chiusi, dovuto a riflessioni multiple. La pressione sonora misurata in un
          punto lungo un asse di propagazione assume il suo valore più alto in un
          ventre dell’onda ed il minimo in un nodo.
     2.10 Curve NR = curve normalizzate che corrispondono alle curve di uguale
          sensazione sonora dell’apparato uditivo per suoni puri, costruiti con
          toni puri di riferimento centrati a 1.000 Hz.
     2.11 Rumore di fondo = il livello di pressione sonora riscontrato in un certo
          periodo di tempo in una zona, non attiva le sorgenti individuate come
          cause specifiche del disturbo stesso.
     2.12 LN = indice usato per caratterizzare un rumore fluttuante su basi
          statistiche. Tale indice esprime l’eccedenza percentuale rispetto al
          tempo totale di rilevamento del superamento di un livello di pressione
          sonora.
          L90 o L95 possono dare l’indicazione del rumore di fondo, mentre L2 o
          L5 oppure L10 danno una misura approssimativa del valore massimo
          raggiunto nel tempo di misura e L50 esprime la mediana dei valori
          campionati. I valori LN possono essere espressi in lineare o pesati in A
          con costanti di tempo slow, fast, impulse.

3 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE
  (Vedi art. 70 comma 5)

4 CRITERI DI RILEVAMENTO
  4.1 Il rumore generato da uno o più insediamenti che interessano il punto di
      misura va rilevato tenendo presente di distinguere per quanto possibile,
      le varie fonti rumorose determinando i tempi di funzionamento degli
      impianti e gli eventuali incrementi al rumore di fondo in relazione ai
      periodi di funzionamento nell’arco del giorno. Si deve intendere periodo
      diurno l’arco di tempo compreso fra le 7 e le 22.

24
Puoi anche leggere