Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica - D.L. 53/2019 - A.C. 1913 - Astrid
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20 giugno 2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica D.L. 53/2019 - A.C. 1913 I
SERVIZIO STUDI Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi Dossier n. 136 SERVIZIO STUDI Dipartimento Istituzioni Tel. 06 6760-3855 - st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni Dipartimento Giustizia Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - @CD_giustizia Progetti di legge n. 169 La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. D19053
INDICE Articolo 1 (Misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione) ............................................................................... 3 Articolo 2 (Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione) ............................................................. 13 Articolo 3 (Modifica all’articolo 51 del codice di procedura penale) ............ 18 Articolo 4 (Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura) ...... 22 Articolo 5 (Termini per la comunicazione da parte dei gestori di strutture ricettive delle generalità delle persone alloggiate) ....................... 25 Articolo 6 (Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152) .......................... 26 Articolo 7 (Modifiche al codice penale)....................................................... 28 Articolo 8 (Misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato relativo all’esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive) ......... 32 Articolo 9, comma 1 (Protezione dei dati personali) ................................... 36 Articolo 9, comma 2 (Proroghe in materia di intercettazioni) .................... 39 Articolo 10 (Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019) ..................................................................... 43 Articolo 11 (Disposizioni sui soggiorni di breve durata) ............................ 46 Articolo 12 (Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio) .................. 48 Articolo 13, comma 1, lett. a) (Modifiche alla disciplina sul divieto di accesso alle competizioni sportive, c.d. DASPO) ........................................ 55 Articolo 13, comma 1, lett. b) e c) (Disposizioni a tutela degli arbitri) ...... 67 Articolo 13, comma 2 (Divieto per le società sportive di corrispondere agevolazioni e di contrattare con determinati soggetti) ....... 70 Articolo 14 (Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto) ..... 75 Articolo 15 (Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita) ....... 78 Articolo 17 (Ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio) ......................................................................................... 80 I
ARTICOLO 1 Articolo 1 (Misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione) L’articolo 1, che integra l’articolo 11 del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico immigrazione) prevede che il Ministro dell’interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio - possa limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale nei seguenti casi: per motivi di ordine e sicurezza pubblica; Si ricorda che la nozione di “sicurezza” è richiamata più volte nella prima parte della Carta costituzionale (art. 13, libertà personale, art. 16, libertà di circolazione, art. 17 libertà di riunione). A sua volta, nell’ambito delle materie di competenza legislativa esclusiva statale, l’endiadi “ordine pubblico e sicurezza” è oggetto dell’art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. declinato dalla Corte costituzionale come “materia che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale»” (ex multis sentenze n. 118 del 2013, n. 35 del 2011, n. 129 del 2009 e n. 108 del 2017). E’ inoltre materia di competenza legislativa esclusiva statale la “sicurezza dello Stato” (art. 117, secondo comma, lett. d) Cost.) ed è richiamata dagli articoli 120 e 126 della Costituzione in materia, rispettivamente, di potere sostitutivo dello Stato e di scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della giunta. quando si concretizzino le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. L’articolo 19, comma 2, lettera g) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 1, 1 Più in generale, secondo la Convenzione di Montego Bay, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale (art. 17). L’articolo 21 della medesima Convenzione consente allo Stato costiero di emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito ad una serie di materie, tra cui, la prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero. Viene, inoltre, sancito il diritto di 3
ARTICOLO 1 e ratificata dall’Italia dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689 considera come “pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato” costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un’attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero. La disposizione in esame richiama nello specifico, ai fini dell’adozione del provvedimento ivi previsto, le violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. La relazione illustrativa del decreto-legge evidenzia che tale disposizione è adottata “in una specifica ottica di prevenzione” per impedire il c.d. ‘passaggio pregiudizievole’ o ‘non inoffensivo’ di una specifica nave in relazione alla quale si possano concretizzare, limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione, le condizioni di cui al citato art. 19, comma 2 della Convenzione di Montego Bay. Viene evidenziato inoltre che l’esercizio delle prerogative che la legge pone in capo al Ministero dell’interno assumono particolare rilievo in un periodo storico “contrassegnato da persistenti e ricorrenti minacce, anche di tipo terroristico internazionale”. Viene così posto in capo ai rappresentanti dei Dicasteri (informato il Presidente del Consiglio) la determinazione del concretizzarsi delle condizioni di “violazione delle leggi di immigrazione”. Il decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico) costituisce il principale corpus normativo in materia di immigrazione, cui si è affiancato negli ultimi anni il D.Lgs. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) che ha provveduto al recepimento alle direttive dell’Unione europea n. 32 e n. 33 del 2013 definendo le condizioni e le procedure dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale. Il testo unico immigrazione ed il decreto accoglienza sono stati oggetto negli ultimi anni di modifiche ed integrazioni da parte del decreto-legge n. 13/2017, che ha previsto alcuni interventi urgenti in materia di immigrazione, successivamente, della L. n. 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati con il correttivo D.Lgs. n. 220/2017 e, nella legislatura in corso, dal decreto-legge n. 113/2018 in materia di sicurezza ed immigrazione. In particolare, nell’ambito del Capo II del testo unico immigrazione sono disciplinate le misure per il contrasto all’immigrazione clandestina: l’articolo 10 dispone che la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. L’art. 10-bis interviene in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l’art. 10-ter reca norme per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o protezione dello Stato costiero che può adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo (art. 25). 4
ARTICOLO 1 soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, l’art. 11 è finalizzato al potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera e l’art. 12 prevede disposizioni contro le immigrazioni clandestine sanzionando in particolare coloro che promuovano, dirigano, organizzino, finanzino o effettuino il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiano altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato. Il comma 2 specifica che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. L’art. 11 dà in particolare facoltà alle forze dell’ordine operanti nelle zone di confine e in mare di procedere al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni dei mezzi di trasporto nel corso delle operazioni di contrasto dei traffici legati all’immigrazione clandestina, e, in caso di necessità, al sequestro di tali mezzi e degli altri beni eventualmente utilizzati (art. 11, commi 7 e 8, TU). Un’altra misura, specificatamente rivolta al contrasto dell’immigrazione clandestina via mare, consente alle navi italiane di fermare e ispezionare le navi delle quali si sospetti che siano adibite al traffico di migranti. Esse possono, inoltre, in caso di effettivo coinvolgimento nel traffico illecito, sequestrare e condurre le navi in un porto dello Stato (art. 12, comma 9-bis e seguenti, TU). L’adozione del provvedimento previsto dalla disposizione in commento è consentito “nell’esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall’articolo 11, comma 1-bis, del testo unico immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia”. Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni di coordinamento il comma 1- bis dell’articolo 11 TU - introdotto dalla L. 189/2002 e richiamato espressamente dalla disposizione del decreto-legge in commento – sono in particolare demandate al Ministro dell’interno: - l’emanazione delle misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica2; - la promozione di apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti nella stessa materia in base all’Accordo di Schengen. Il comma 1 del medesimo articolo 11 inoltre, relativamente ai controlli di frontiera, attribuisce la funzione di controllo delle frontiere al Ministro dell’interno e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Spetta ai titolari dei due dicasteri adottare, per la rispettiva competenza, il piano generale per il potenziamento e il perfezionamento delle misure di controllo delle frontiere (art. 11, comma 1, TU). 2 Il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica è un organo ausiliario di consulenza del Ministro dell’interno per l’esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. 5
ARTICOLO 1 Da ultimo, il Ministro dell’interno ha esercitato la funzione di coordinamento con l’emanazione di una direttiva in data 13 giugno 2019; in precedenza, negli ultimi mesi, erano state adottate le direttive del Ministro dell’Interno del 15 aprile 2019, del 18 marzo 2019, del 28 marzo 2019 e del 4 aprile 2019 sempre in materia di coordinamento unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all’immigrazione illegale ex articolo 11 del testo unico immigrazione. Con tali atti si dispone, in particolare, alle competenti Autorità, destinatarie del provvedimento, di “vigilare” affinché il comandante e la proprietà della nave “si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in mare”, “rispettino le prerogative di coordinamento delle Autorità straniere legittimamente titolate ai sensi della vigente normativa internazionale al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare nelle proprie acque di responsabilità dichiarate e non contestate dai paesi costieri limitrofi” e non reiterino condotte in contrasto con la vigente normava in materia di soccorso in mare e immigrazione nonché con le istruzioni di coordinamento delle competenti autorità. Le direttive evidenziano inoltre che il rispetto e la salvaguardia della vita umana in mare comportano l’obbligo di applicare le vigenti normative internazionali, evitando ogni comportamento che concorra alla determinazione di situazioni di rischio per la vita umana e ad incentivare i pericolosi attraversamenti via mare da parte di immigrati. La suddetta attività, svolta con modalità sistematiche, accresce il pericolo di situazioni di rischio per la vita umana in mare e determina, a prescindere dalla configurabilità di ogni altra responsabilità, la violazione delle norme nazionali ed europee in materia di sorveglianza delle frontiere marittime e di contrasto all’immigrazione illegale. Tale attività altresì può determinare rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto trattasi nella totalità di cittadini stranieri privi di documenti di identità e la cui nazionalità è presunta sulla base delle rispettive dichiarazioni. In merito agli “obblighi internazionali dell’Italia”, tale espressione sembra ricomprendere tutti gli obblighi assunti dall’Italia in virtù dell’adesione a trattati internazionali, inclusa l’appartenenza all’Unione europea e, più in generale, la conformità alla normativa internazionale ed ai relativi princìpi generali (art. 10 Cost.). Tra gli altri può richiamarsi quanto disposto dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta Convenzione SAR), adottata ad Amburgo il 27 aprile 19793 che obbliga gli Stati contraenti a dividere, sulla base di accordi regionali, il mare in zone di propria competenza S.A.R. (soccorso e salvataggio). A sua volta la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 19744 (cosiddetta Convenzione SOLAS), adottata a Londra il 12 novembre 3 L’autorizzazione alla ratifica della Convenzione è intervenuta con la legge 3 aprile 1989, n. 147. 4 La cui adesione da parte italiana è stata autorizzata dalla legge 23 maggio 1980, n. 313. 6
ARTICOLO 1 19745, obbliga il comandante di una nave - che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare - a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se è possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione. La richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 dispone inoltre che ogni Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo qualora sia a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa (art. 98). Dal 1° luglio 2006 sono inoltre entrati in vigore per l’Italia gli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR, adottati dall’Organizzazione marittima mondiale (International Maritime Organization - IMO). Questi impongono agli Stati competenti per la regione SAR di cooperare nelle operazioni di soccorso e di prendersi in carico i naufraghi individuando e fornendo al più presto, la disponibilità di un luogo di sicurezza (Place of Safety - POS) inteso come luogo in cui le operazioni di soccorso si intendono concluse e la sicurezza dei sopravvissuti garantita6. Si ricorda inoltre che nell’ambito dell’Unione europea alla missione Triton è subentrata l’operazione Themis, che opera nel Mediterraneo centrale assistendo l'Italia circa i flussi provenienti da Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia e Albania. L'operazione continua ad occuparsi, come le precedenti missioni, della ricerca e del soccorso dei migranti in mare, ma si concentra anche sul contrasto ad attività criminali e a minacce terroristiche. Il Governo italiano e l’agenzia Frontex hanno reso noto che la novità più importante nella nuova missione riguarda il fatto che i migranti soccorsi nell’ambito dell’operazione devono essere fatti sbarcare nel porto più vicino al punto in cui è stato effettuato il salvataggio in mare. Themis inoltre continuerà ad occuparsi della ricerca e del soccorso dei migranti in mare ma, allo stesso tempo, avrà un focus rafforzato sulle attività delle forze dell'ordine (Ministero dell’interno, Comunicato del 1° febbraio 2018). Nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, a partire dal giugno 2015 è attiva l'operazione dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED Sophia, che consiste nell'individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti nel Mediterraneo centromeridionale. All'operazione sono stati progressivamente assegnati ulteriori compiti di sostegno: formare la guardia costiera e la marina libiche; contribuire all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche; 5La cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la richiamata legge n. 313 del 1980. 6Il quadro internazionale in materia è richiamato anche nelle pronunce della Cassazione penale sulla materia (si veda ad es. Cass. Pen. 1165/2015 e Cass. Pen. 36052/2014). 7
ARTICOLO 1 svolgere attività di sorveglianza e raccolta di informazioni sul traffico illecito delle esportazioni di petrolio dalla Libia. Il Governo italiano, ha sollecitato una revisione del piano operativo di EUNAVFOR MED Sophia, nella parte in cui (tramite rinvio alle regole di ingaggio della non più in vigore missione Triton di Frontex) si prevede che lo sbarco di migranti eventualmente soccorsi debba avvenire in porti italiani. Il 29 marzo 2019, il Consiglio dell'UE ha prorogato fino al 30 settembre 2019 il mandato di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA. Il Consiglio dell'UE ha precisato che il comandante dell'operazione ha ricevuto istruzioni di sospendere temporaneamente, per motivi operativi, lo spiegamento delle forze navali dell'operazione per la durata di tale proroga, e che gli Stati membri dell'UE continueranno a lavorare, nelle sedi appropriate, a una soluzione al problema degli sbarchi nell'ambito del seguito da dare alle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2018. Il Consiglio ha infine comunicato che l'operazione continuerà ad attuare opportunamente il suo mandato, aumentando la sorveglianza con mezzi aerei e rafforzando il sostegno alla guardia costiera e alla marina libiche nei compiti di contrasto in mare attraverso un monitoraggio potenziato, anche a terra, e continuando la formazione. Al riguardo, si segnala che è attualmente all’esame delle Camere la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 con la quale viene definito l’assetto delle missioni internazionali per l’anno 2019 (Doc. XXVI, n. 2). Nello specifico, la scheda 9 (2019) dell’allegato n. 1 della richiamata deliberazione attiene alla proroga, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, della partecipazione di personale militare alla sopra ricordata operazione EUNAVFOR MED - SOPHIA. L’Italia partecipa alla missione con 520 unità militari per una media annua di 470 unità in funzione dei giorni di impiego. Si prevede, inoltre, l’invio di 1 unità navale e 3 unità aeree. In relazione alle attività di sostegno alla guardia costiera e alla marina libiche si ricorda, altresì, la Missione di assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza alla Guardia costiera libica e il dispositivo aeronavale nazionale di sorveglianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale, (cosiddetta “Operazione Mare Sicuro”), comprensivo del supporto alla Guardia costiera libica richiesto dal Consiglio presidenziale - Governo di accordo nazionale libico (GNA) di cui alle schede 23 e 38 dell’allegato n. 1 della richiamata deliberazione DEL 23 APRILE 2019. Per un approfondimento si rinvia ai seguenti dossier: Autorizzazione e proroga missioni internazionali 2019; La partecipazione italiana alle missioni in Libia. Si specifica che il Ministro dell’interno, nell’esercitare i nuovi poteri conferitegli dalla disposizione, agisce quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La legge 121/1981 (ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza), attribuisce al Ministro dell'interno le seguenti funzioni: - responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; 8
ARTICOLO 1 - autorità nazionale di pubblica sicurezza; - alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; - coordinamento in materia i compiti e le attività delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria); - adozione dei provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L’articolo 1 in esame esclude dall’ambito di applicazione della norma il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale. La medesima esclusione è prevista all’art. 2 del decreto-legge, che reca le sanzioni conseguenti all’inottemperanza alle limitazioni o divieti disposti in base alla norma in commento. Al riguardo, si ricorda che ai sensi del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) sono: • navi militari (art. 239, comma 1), le navi che: - sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa; - sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina; - recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare; • navi da guerra (art. 239, comma 2), navi che appartengono alle Forze armate di uno Stato, che portano i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sono poste sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare; • navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale (art. 281, comma 1, lett. c), navi impiegate in attività d'istituto delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza, protezione dagli incendi, protezione dell'ambiente marino, trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilità e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, intervento in caso di calamità; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica o ambientale marina. La disposizione prevede che il “provvedimento” del Ministro dell’interno sia adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri. 9
ARTICOLO 1 Si ricorda che l’articolo 12 del testo unico immigrazione disciplina i casi che si verificano in acque territoriali (o nella zona contigua) e quello che si verifica al di fuori di esse. Nel primo caso (comma 9-bis dell’art. 12 TU), è la nave italiana in servizio di polizia che può fermare la nave sospetta, ispezionarla e, se sono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendola in un porto nazionale. Il successivo comma 9-ter, prevede che le navi della Marina militare (fermo restando l’assolvimento dei loro compiti istituzionali) possano concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. Nel secondo caso (intervento al di fuori delle acque territoriali, comma 9- quater) i medesimi poteri sono posti in capo sia alle navi della Marina militare, sia alle navi in servizio di polizia, e possono essere esercitati a prescindere dalla bandiera battuta dalla nave fermata, purché nei limiti consentiti dalla legge o dal diritto internazionale. Le modalità di intervento delle navi militari e il raccordo tra le loro attività e quelle svolte dalle navi in servizio di polizia sono rimesse dal comma 9-quinquies a un decreto interministeriale adottato dai ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Tale disposizione è stata attuata con l’adozione del decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2003, Disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione clandestina. Il decreto affida le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina ai mezzi aereonavali della Marina militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto. Alla Marina militare spettano in modo prevalente le attività in acque internazionali, mentre le attività nelle acque territoriali e nelle zone contigue sono attribuite principalmente alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, cui compete il coordinamento in caso di interventi di più corpi). Al Corpo delle capitanerie di porto sono affidati compiti soccorso, assistenza e salvataggio. Il coordinamento di tutte le attività è esercitato dalla Direzione centrale della polizia di frontiera del Ministero dell’interno. Successivamente, nel luglio 2004, Polizia di Stato, Marina militare, Guardia di finanza e Comando delle capitanerie di porto hanno sottoscritto l’Accordo tecnico operativo per gli interventi connessi con il fenomeno dell’immigrazione clandestina via mare, che stabilisce le procedure da seguire in caso di rilevazioni di natanti sospetti, comprese quelle per determinare il necessario flusso informativo verso una unica sala operativa presso il Dipartimento della pubblica sicurezza (Ministero dell’interno, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, Relazione annuale al Parlamento ex art. 3 D.Lgs. 286/1998. Anno 2004 (doc. CCXII, n. 2), p. 13. Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. 177/2016, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia, all'articolo 2 ha provveduto a disciplinare i compiti delle diverse Forze di polizia nei rispettivi comparti di specialità, attribuendo, tra gli altri, alla Polizia di Stato compiti di sicurezza delle frontiere, e al Corpo della Guardia di finanza funzioni attinenti la sicurezza in mare, facendo salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo 10
ARTICOLO 1 delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Tali attribuzioni si riferiscono, quindi, all’assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica e non sono attinenti, invece, alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare, funzioni alle quali è preposta la Guardia costiera. A questo proposito si ricorda che il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera, primo fra tutti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Corpo ha un consistenza complessiva di 10592 militari tra ruolo ufficiali (1357), ruolo marescialli (2531), ruolo sergenti (1770), graduati (3132) e truppa (1802). Dispone di circa 600 mezzi navali (compresi battelli e gommoni) dislocati in oltre 113 porti della Penisola e delle isole, 6 pattugliatori d’altura e 330 motovedette alturiere e costiere. Si avvale, inoltre, di 57 operatori subacquei che costituiscono i 5 nuclei subacquei del Corpo e svolgono compiti ad alto contenuto specialistico con particolare riferimento alle attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare. Per quanto riguarda il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si ricorda che l’art. 83 del Codice della navigazione, novellato dalla legge 14 marzo 2001, n. 51, prevede che il Ministro delle infrastrutture e trasporti possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende. L’esercizio di tale potere in base alla Convenzione UNCLOS, che obbliga gli Stati a esigere che il comandante della nave presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita, non può essere esercitato in maniera discriminatoria. Tale potere è stato utilizzato in due casi per motivi di protezione ambientale: - con i D.M. 21.02.2003 e 18 aprile 2003, il Ministro dei trasporti, di concerto con quello dell’Ambiente, ha vietato l’accesso ai porti nazionali alle navi cisterna monoscafo per esigenze di protezione ambientale; - con i D.M. 2 marzo 2012 e. 30 aprile 2012, il Ministro dei trasporti, di concerto con quello dell’Ambiente, a seguito del sinistro della m/n Costa Concordia, ha vietato la navigazione, l’ormeggio e la sosta delle navi mercantili e passeggeri entro certi limiti di distanza dalle aree marine protette nazionali. Relativamente alla previsione di un “provvedimento” da adottare, ai sensi del nuovo comma 1-ter, andrebbe valutata l’esigenza di indicare la relativa natura giuridica, specificando in particolare se intende fare riferimento ad un atto di natura regolamentare. 11
ARTICOLO 1 Si ricorda che nella sentenza n. 9 del 4 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha evidenziato che «deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare, specie laddove la norma che attribuisce il potere normativo nulla disponga (come in questo caso) in ordine alla possibilità di utilizzare moduli alternativi e diversi rispetto a quello regolamentare tipizzato dall’art. 17 legge n. 400 del 1988». Si ricorda infine che la relazione illustrativa evidenzia che la modifica disposta dall’articolo 1 “declina con specifico riferimento ai profili che più attengono al fenomeno migratorio via mare, competenze e prerogative che la vigente normativa già attribuisce al Ministro dell’interno in via generale” (…). Si prevede inoltre che il provvedimento si adottato di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, informandone il Presidente del Consiglio. L’intervento normativo si rende necessario, indifferibile ed urgente in considerazione dell’evidenza che gli scenari geopolitici internazionali possono rischiare di riaccendere l’ipotesi di nuove ondate di migrazione. Un’eventualità, questa, che comunque non può essere sottovalutata anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva che, da sempre, fa registrare il picco massimo di partenze di imbarcazioni cariche di migranti (in cui, peraltro, con maggiore facilità, possono celarsi anche cellule terroristiche)”. 12
ARTICOLO 2 Articolo 2 (Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione) L’articolo 2, che integra l’articolo 12 del testo unico immigrazione, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 10 mila a 50 mila euro, in caso di violazione - da parte del comandante di una nave - del divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale italiano che venga disposto con provvedimento del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 1-ter, del testo unico immigrazione introdotto dall’articolo 1 del decreto- legge in esame. La disposizione sanziona altresì l’armatore e il proprietario della nave tenuti entrambi a pagare la medesima sanzione amministrativa imposta al comandante a seguito della violazione del divieto, che deve essere anche ad essi notificato “ove possibile”. Il legislatore dunque non prevede una responsabilità solidale per il pagamento ma attribuisce a ciascuno di questi soggetti la responsabilità dell’illecito. Evidentemente, affinché l’armatore e il proprietario siano responsabili dell’illecito occorre che abbiano commesso l’omissione in modo cosciente e volontario (art. 3 della legge n. 689 del 1981) e che dunque la notifica del divieto sia stata effettuata. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa che «l’inciso “ove possibile” – riferito alla notifica del provvedimento del Ministro dell’Interno, da effettuarsi all’armatore e al proprietario – non deroga al principio generale della necessaria pre-conoscenza del presupposto della violazione (e della conseguente applicazione della sanzione)». L’articolo 2 fa salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. Con questa affermazione il legislatore intende presumibilmente precisare che l’illecito amministrativo derivante dalla violazione dell’ordine impartito al comandante non esclude l’applicazione delle pene previste dall’ordinamento quando la condotta del comandante integri anche un reato, ad esempio di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Peraltro, si ricorda che l’art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) punisce con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento 13
ARTICOLO 2 legalmente dato dall’autorità per ragioni, ad esempio, di sicurezza pubblica o ordine pubblico, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. In merito, la giurisprudenza, in assenza di una esplicita volontà legislativa contraria, interpreta la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 650 ben più ampiamente rispetto al dettato letterale della norma, escludendo la configurabilità del reato di cui all'art. 650 ogni qual volta il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di proprio specifico meccanismo sanzionatorio, di qualunque natura esso sia, penale o amministrativa. La formulazione dell’art. 2, che fa esplicitamente salve le sanzioni penali, determina per la medesima condotta (violazione del divieto di ingresso, transito o sosta) sia l’applicazione della sanzione amministrativa testé introdotta sia l’applicazione della pena prevista dall’art. 650 c.p. Si ricorda che nel nostro ordinamento il principio del ne bis in idem non è applicabile ai rapporti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative; ciò nonostante, la giurisprudenza della Cassazione e della Corte europea dei diritti (sviluppatesi in relazione agli illeciti attinenti all’abuso di mercato) hanno specificato che il doppio binario è accettabile qualora sia dimostrata la “connessione sostanziale” tra i due procedimenti, dovendo essi perseguire scopi complementari, mostrarsi prevedibili ex ante all’autore della condotta, evitare, per quanto possibile, ogni duplicazione nel raccoglimento e nella valutazione delle prove, ed infine dovendo l’una sanzione, nell’atto di essere determinata ed eseguita, tenere conto dell’altra. In caso di reiterazione della violazione commessa con l’uso della medesima nave, è disposta l’applicazione della sanzione accessoria della confisca della nave e l’immediato sequestro cautelare. In base ai primi tre commi dell’art. 8-bis della legge n. 689 del 1981, si ha reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. La disposizione introduce una deroga ai commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 8-bis della citata legge 689/1981 che, in generale, escludono la reiterazione qualora: le violazioni successive alla prima siano commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria; per la precedente violazione si sia provveduto al pagamento in misura ridotta; per la precedente violazione sia in corso il procedimento di accertamento. 14
ARTICOLO 2 Conseguentemente, anche in tali casi, si potrà procedere al sequestro cautelare della nave ai fini della confisca. Tale previsione, come si legge nella relazione illustrativa, “si rende necessaria al fine di scongiurare il rischio che, attraverso l’applicazione di tali norme (…) l’autore della violazione possa riuscire di fatto ad eludere (ovvero a rinviare sine die) l’applicazione nei suoi confronti della sanzione ablatoria”. All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi competenti al controllo, provvede il prefetto competente. E’ fatto rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 (Modifiche alla legge penale), ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 8-bis. In base alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento: - accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; - pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa: archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa; - eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale); - accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione); - eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme. Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che essa sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13). La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16). In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18). Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria competente (artt. 22, 22-bis). In base all'art. 6 del decreto-legislativo 150/2011, l'autorità giudiziaria competente sulla citata opposizione è il giudice di pace a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; materia valutaria; antiriciclaggio), non sussista la 15
ARTICOLO 2 competenza del tribunale. L'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito. In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26) Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28). Le navi militari e le navi in servizio governativo non militare sono escluse dall’ambito di applicazione della disposizione, come previsto anche dall’art. 1 del decreto-legge in esame (v. scheda art. 1). Peraltro, dalla formulazione testuale della norma potrebbero sembrare escluse anche dall’osservanza della normativa internazionale. Si valuti in proposito l’opportunità di un’ulteriore specificazione. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la disposizione in esame, richiamando la normativa internazionale, fa implicito riferimento alla applicazione delle norme contenute nella Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS), fatta a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall’Italia con la legge n. 313/1980, nella Convenzione internazionale sulla sicurezza ed il salvataggio marittimo (SAR), fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva dall’Italia con la legge n. 147/1989 e alla quale è stata data attuazione con il D.P.R. n. 662/1994, nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall’Italia con la legge n. 689/1994, i cui contenuti peraltro sono stati oggetto di evidenza anche in recenti direttive, emanate dal Ministro dell’Interno. Per un esame di tale quadro normativo si veda la scheda sull’articolo 1 del presente provvedimento. Il comma 2 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in: 500.000 euro per il 2019; 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020. Ad essa si fa fronte mediante riduzione corrispondente del fondo speciale di parte corrente iscritto – ai fini del bilancio 2019-2021 - nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (programma “Fondi di riserva e speciali” – missione “Fondi da ripartire”), utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. 16
ARTICOLO 2 Nella relazione tecnica si specifica che gli oneri sono conseguenti alla custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro o confiscate in base alla norma in esame di cui si farà carico il prefetto territorialmente competente. 17
ARTICOLO 3 Articolo 3 (Modifica all’articolo 51 del codice di procedura penale) L’articolo 3 del decreto-legge interviene sull’art. 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l’applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell’immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto. In particolare, il provvedimento d’urgenza modifica il comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p., che attribuisce all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, le indagini preliminari per alcuni delitti associativi. Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 53 del 2019, in base al comma 3-bis, erano attribuite alla procura distrettuale le indagini relative ai seguenti delitti, consumati o tentati: - associazione a delinquere finalizzata a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602 c.p. (art. 416, sesto comma, c.p.); - associazione a delinquere finalizzata a commettere taluno dei delitti di pedopornografia e di violenza sessuale in danno di minori (art. 416, settimo comma c.p.); - associazione a delinquere finalizzata a commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, TU immigrazione; - associazione a delinquere finalizzata a commettere un delitto di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.) - tratta di persone e riduzione in schiavitù (artt. 600, 601, 602 c.p.); - associazione a delinquere di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis), voto di scambio politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose; - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU stupefacenti); - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, TU stupefacenti). 18
ARTICOLO 3 In particolare, l’attribuzione alla procura distrettuale delle indagini sui delitti previsti dal TU immigrazione è stata prevista dall’art. 18 del recente decreto-legge n. 13 del 20177, che si è limitato a fare riferimento ai commi 3 e 3-ter dell’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il decreto-legge in commento integra l’elencazione dell’art. 51 c.p.p. con riferimento ai delitti previsti dal TU immigrazione, aggiungendo alle già previste indagini per i delitti di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina (di cui all’art. 12, commi 3 e 3-ter del d.lgs. n. 286 del 1998), anche le indagini per il delitto di favoreggiamento semplice (di cui all’art. 12, comma 1 del TU). Per comprendere le ragioni dell’inserimento di questa fattispecie pare opportuno ricordare il contenuto e confrontare la fattispecie punita dal comma 1 e aggravata ai sensi dei comma 3 e 3-ter dell’art. 12. Art. 12, TU immigrazione Comma 1 Comma 3 1. Salvo che il fatto costituisca più 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la reclusione da cinque a quindici anni con la multa di 15.000 euro per ogni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 7 D.L. 17/02/2017, n. 13, Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. 19
ARTICOLO 3 Art. 12, TU immigrazione Comma 1 Comma 3 documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Comma 3-ter 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Appare di tutta evidenza come il testo del comma 3 dell'art. 12, nella sua prima parte ("salvo che il fatto costituisca più grave reato ... è punito"), risulti assolutamente identico al testo del comma 1, da questo però distinguendosi, oltre che per la ben più grave pena detentiva edittale, per la sua seconda parte, introdotta dalla locuzione "nel caso in cui", alla quale segue l'elenco di cinque ipotesi molto diverse tra loro, che attengono, alternativamente, al numero degli stranieri agevolati (lett. a) o dei concorrenti nel reato (lett. d, prima parte); alle modalità del fatto (che espongano a pericolo la vita o l'incolumità del trasportato o lo sottopongano a trattamento inumano o degradante: lett. b e c); ai mezzi utilizzati (servizi internazionali di trasporto o documentazione alterata, contraffatta o comunque illegalmente ottenuta: lett. d, seconda parte); alla disponibilità, infine, di armi o materie esplodenti da parte degli autori del fatto (lett. e). Dottrina e giurisprudenza si sono dunque interrogate sulla natura del comma 3, per alcuni autonoma fattispecie di reato e per altri circostanza aggravante del reato previsto dal comma 1. La questione è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione che hanno affermato che l’art. 12, comma 3, del TU immigrazione configura una circostanza aggravante del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo (cfr. sentenza n. 40982 del 2018). Se, dunque, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge la procura distrettuale era competente solo per il favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina (commi 3 e 3-ter dell’art. 12), lasciando alla procura circondariale la competenza per le indagini sul reato semplice di favoreggiamento (comma 1 dell’art. 12), con la riforma si dispone di accentrare tutte le indagini sul favoreggiamento presso la procura distrettuale. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge contiene una disposizione transitoria ai sensi della quale la competenza della procura distrettuale 20
ARTICOLO 3 opererà in relazione ai procedimenti penali iniziati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge. Individuando l’inizio del procedimento penale nell’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., si ha come conseguenza che potranno continuare a indagare le procure circondariali sulle notizie di reato iscritte prima del 14 giugno 2019; successivamente, gli atti dovranno essere trasmessi alla procura distrettuale. Si ricorda, infine, che per tutti i delitti elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e dunque ora anche per il delitto semplice di favoreggiamento dell’immigrazione clandestine (di cui all’art. 12, comma 1, TU), l’ordinamento consente intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni. L’art. 226 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, infatti, dispone che il Ministro dell'interno o, su sua delega, il direttore della Direzione investigativa antimafia, i responsabili dei Servizi di sicurezza, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversioni tra presenti quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui – tra gli altri – all’art. 51, comma 3-bis c.p.p. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di 40 giorni, prorogabile per periodi successivi di 20 giorni ove permangano i presupposti di legge. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate. La Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione in merito afferma che «l’intervento attuato prima della consumazione del reato appare, oltre che efficace, auspicabile sol pensando che esso può permettere di impedire a monte l’organizzazione di trasporti di stranieri irregolari, laddove l’intervento successivo alla commissione del reato non elimina le criticità derivanti dalla gestione dei medesimi irregolari giunti su suolo italiano». 21
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