Legge di conversione del Decreto "crescita" (L. 28 giugno 2019, n.58) - Ascom Torino
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Legge di conversione del Decreto “crescita” (L. 28 giugno 2019, n.58)
Sommario DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA’ D’IMPRESA ............................................. 6 1. Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (Art.1) ................. 6 2. Revisione mini-IRES (Art.2) ............................................................................. 6 3. Maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle imposte sui redditi (Art. 3) ................................................................................................... 7 4. Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni (Art. 3-bis) 7 5. Termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI (Art. 3-ter) ................ 8 6. Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso (Art. 3-quater) ........... 8 7. Redditi fondiari percepiti (Art. 3-quinquies) ....................................................... 8 8. Modifiche alla disciplina del Patent box (Art. 4) .................................................. 8 9. Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (Art. 4-bis) ................. 9 10. Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (Art. 4-ter) ....... 9 11. Semplificazioni in materia di versamento unitario (Art. 4-quater) ..................... 10 12. Semplificazione in materia di ISA (Art. 4-quinquies) ....................................... 10 13. Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (Art. 4-sexies) ............... 11 14. Conoscenza degli atti e semplificazione (Art. 4-septies) ................................... 11 15. Obbligo di invito al contraddittorio (Art. 4-octies) ........................................... 11 16. Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate- Riscossione (Art. 4-novies)................................................................................ 12 17. Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale (Art. 4- decies) ........................................................................................................... 12 18. Rientro dei cervelli (Art. 5) .......................................................................... 12 19. Imposta sostitutiva per titolari di pensione estera trasferiti nei piccoli comuni del Mezzogiorno (Art. 5-bis) ................................................................................... 13 20. Modifiche al regime dei forfetari (Art. 6) ........................................................ 14 21. Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario (Art. 6-bis) ........................................................................................ 14 22. Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (Art. 7-bis) .................................................................................... 14 23. Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili (Art. 9) ......................... 15 24. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (Art. 10) .................................................................................... 15 25. Aggregazioni d’imprese (Art. 11) .................................................................. 15
26. Estensione del regime del cd realizzo controllato (Art. 11-bis) .......................... 16 27. Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino (Art. 12) ............................. 16 28. Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura (Art. 12-ter) . 16 29. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'IVA (Art. 12-quater)...... 17 30. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (Art. 12-quinquies, comma 1) . 17 31. Lotteria legata allo scontrino fiscale (Art. 12-quinquies, comma 2) ................... 17 32. Versamenti dei soggetti ISA (Art. 12-quinquies, commi 3 e 4) ......................... 17 33. Cedibilità dei crediti IVA trimestrali (Art. 12-sexies) ........................................ 18 34. Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Art. 12-septies)................................................. 18 35. Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (Art. 12-octies) ........................ 19 36. Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (Art. 12-novies) ................... 19 37. Vendita di beni tramite piattaforme digitali (Art. 13) ....................................... 19 38. Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici (Art. 13-bis)........ 20 39. Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali (Art. 13-ter) 20 40. Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli entri locali (Art. 15) ......................................................................................................... 20 41. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali (Art. 15-bis) .............................................................................. 21 42. Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali (Art. 15- ter) ................................................................................................................ 22 43. Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante (Art. 16) ..................................................................... 22 44. Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (Art. 16-bis) ............................................................................ 22 45. Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato (Art. 19-bis)........................................................................ 24 46. Modalità di calcolo dell’ISEE corrente (Art. 28-bis) .......................................... 24 47. Disposizioni di finanza pubblica di interesse delle Regioni a statuto speciale (Art. 33-ter) ........................................................................................................... 24 48. Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell’Italia meridionale (Art. 44-bis) . 25 49. Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (Art. 49) .... 25 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO, INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE ..... 26 1. Fondo di garanzia PMI e Minibond (Art. 17, comma 2-bis) ............................... 26 2. Modifiche al d.lgs. n. 112/98 - cd “Decreto Bassanini” (Art. 18, comma 2) ........ 26 3. Social lending (Art. 18, comma 4) ................................................................ 26 4. Piattaforma per gli incentivi “Incentivi.gov.it” (Art. 18-ter) .............................. 26 5. Fondo per il credito alle vittime dei mancati pagamenti: estensione ai professionisti (Art. 19-ter) ............................................................................... 27 6. Confidi vigilati e accesso alla Nuova Sabatini (Art. 20, comma 1) ..................... 27 7. Sostegno alla capitalizzazione (Art. 21) ..................................................... 27 8. Cartolarizzazioni (Art. 23) ........................................................................... 28 3
9. Ricognizione Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Art. 26, comma 6-bis) ..................................................................................... 28 10. Società di investimento semplice (Art. 27) ................................................. 28 11. Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area (Art. 28) 29 12. Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation (Art. 29) 29 13. Nuove agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi (Art. 30-ter) ..................................................................... 30 14. Transazioni finanziamenti agevolati Autoimpiego e Autoimprenditorialità (Art. 32-bis) ........................................................................................................... 31 15. Fondo indennizzo risparmiatori (Art. 36, comma 2) ..................................... 31 16. Sperimentazione Fintech per l’innovazione di servizi e prodotti finanziari (Art. 36, commi da 2-bis a 2-decies) ......................................................................... 31 17. Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle PPAA (Art. 38-bis).............................................. 32 18. Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale (Art. 44) ......................................................................................................... 32 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO e APPALTI PUBBLICI .......................... 33 1. Tempi di pagamento tra le imprese (art. 22) ................................................. 33 2. Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi (Art. 32) 33 3. Riduzione degli importi dovuti dai comuni in dissesto per appalti pubblici già in essere (Art. 38, comma 1-undecies)................................................................... 34 4. Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea (art. 42) .............................. 34 5. Fondo “salva opere” (Art. 47) ........................................................................ 35 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ............................. 35 1. Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti (Art. 10-bis) ............................................................................... 35 2. Piano grandi investimenti nelle Zone Economiche Speciali (art. 34) .................... 36 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA .......................................... 36 1. Sisma Bonus (art. 8) .................................................................................... 36 2. Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi (Art. 26-bis) .............................. 36 3. Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (Art. 26-ter) ............................ 37 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ......................................................... 37 1. Incentivi per la valorizzazione edilizia (Art. 7, comma 1) ................................... 37 2. Dismissioni immobiliari enti territoriali (Art. 25) ............................................... 38 3. Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Art. 30).......................................................................... 38 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE PUBBLICO E PRIVATO ............................. 39 1. Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 (Art. 3-sexies) ................................ 39 2. Enti Associativi Assistenziali (Art. 14) ............................................................. 40 3. Disposizioni in materia previdenziale (Art. 16-quinquies)................................... 40 4
4. Contratto di espansione - Riflessi pensionistici (Art. 26-quater) .......................... 41 5. Misure di sostegno al reddito per chiusura della Strada E45 (Art. 40).................. 41 6. Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto (Art. 41-bis) ............................... 42 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO .................................................................. 43 1. Contratto di espansione (Art. 26-quater) ......................................................... 43 2. Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Art. 39) ................................. 43 3. Incentivo assunzioni nel Mezzogiorno (Art. 39-ter) ........................................... 44 4. Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa (Art. 41)........................ 44 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE ........................................................... 44 Misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro (Art. 49-bis) ..... 44 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ........................................................ 45 1. Obblighi di pubblicità e trasparenza delle erogazioni pubbliche (art. 35) .............. 45 2. Obblighi di trasparenza dei partiti, movimenti politici ed enti assimilati. Termini per l’adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali (Art. 43) ..................................................................................................................... 46 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ................................................................ 47 1. Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive (Art. 13-quater) ........ 47 2. Carta del turista (Art. 29, comma 9-novies) .................................................... 48 DISPOSIZIONI VARIE .............................................................................................. 48 1. Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico (Art. 30-quater) ..... 48 2. Marchi storici (Art. 31) .................................................................................. 49 3. Utilizzo del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato – L. n.394/1981 (Art.18-bis) ................................................................................... 49 4. Fondo Bonus Cultura (art. 50) ...................................................................... 50 5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA’ D’IMPRESA 1. Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (Art.1) La disposizione reintroduce il c.d. super ammortamento per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni. L’agevolazione, pari al 130% del costo di acquisizione, riguarda i beni strumentali nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 ma a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Sono esclusi dall’agevolazione in esame tutti i veicoli e mezzi di trasporto, anche se utilizzati dall’impresa quali beni strumentali. Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione in esame prevede che ora il super ammortamento non trovi applicazione sulla parte degli investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. 2. Revisione mini-IRES (Art.2) La disciplina sulla nuova agevolazione, c.d. “mini IRES” (introdotta dalla legge di Bilancio del 2019, che prevedeva una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 15%), a seguito delle modifiche introdotte durante l’iter parlamentare, prevede che l’aliquota IRES, a decorrere dall’anno di imposta 2023, sarà ridotta di 4 punti percentuali, passando dal 24% al 20%. In estrema sintesi, dunque, la riduzione dell’aliquota IRES, in caso di applicazione delle c.d. mini IRES, avverrà in modo graduale e con la seguente modalità: - per l'anno di imposta 2019, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 1,5 punti percentuali (dal 24% al 22,5%); - per l'anno di imposta 2020, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 2,5 punti percentuali (dal 24% al 21,5%); - per l'anno di imposta 2021, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 3 punti percentuali (dal 24% al 21%); - per l’anno di imposta 2022, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 3,5 punti percentuali (dal 24% al 20,5%); - a partire dal 2023, a regime, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 4 punti percentuali (dal 24% al 20%). Il beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’“incremento di patrimonio netto”, registrato al termine dell’esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo. Per “incremento di patrimonio netto” deve intendersi la differenza tra: - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti e 6
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Si ricorda che l’agevolazione in esame riguarda anche gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Nel caso in cui l’impresa registri perdite o abbia perdite pregresse, atte a ridurre l’ammontare del reddito, al fine di conservare il beneficio nel tempo, la norma prevede la possibilità di riportare l’eventuale eccedenza di utili (rispetto all’ammontare del reddito) nell’esercizio successivo. Nel caso di società che aderiscono al regime di consolidato nazionale o mondiale, la norma prevede che l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta debba essere utilizzato dalla società controllante. In caso di opzione per il regime di trasparenza, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L’agevolazione può essere cumulata anche con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, è il caso dei soggetti che beneficiano del regime della tonnage tax, dei cc.dd. forfetari, di coloro che determinano il reddito su base catastale). Infine, la norma rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’adozione di disposizioni di coordinamento e di attuazione della disciplina. 3. Maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle imposte sui redditi (Art. 3) Dopo l’incremento dal 20% al 40% della deducibilità dell’IMU corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti, avvenuto con legge di bilancio 2019, il Governo è intervenuto, nuovamente, nella direzione auspicata dalla Confederazione, elevando, gradualmente, la percentuale di deducibilità dell’imposta locale dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) fino a raggiungere, a regime nel 2023, la totale deducibilità. In particolare: • per il periodo di imposta 2019, la deducibilità passa dal 40% al 50%; • per i periodi imposta 2020 e 2021, la deducibilità passa dal 50% al 60%; • per il periodo di imposta 2022, la deducibilità passa dal 60% al 70%; • a decorrere dal periodo d’imposta 2023, a regime, la deducibilità passa dal 70% al 100%. 4. Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni (Art. 3-bis) Con il nuovo art. 3-bis, introdotto in sede di conversione, vengono previste talune misure volte a introdurre delle semplificazioni fiscali per il contribuente. In specie, l’articolo dispone l’abrogazione sia dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca che della relativa sanzione. A copertura degli oneri finanziari recati della norma in commento, il comma 2 dell’articolo in esame prevede la soppressione della distribuzione gratuita dei modelli cartacei necessari alla redazione 7
delle dichiarazioni annualmente presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili. 5. Termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI (Art. 3-ter) Con il nuovo articolo 3-ter, il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Attualmente, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, per quanto attiene l’IMU, ed entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi. 6. Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso (Art. 3-quater) Il nuovo art. 3-quater elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. 7. Redditi fondiari percepiti (Art. 3-quinquies) Il nuovo art. 3-quinquies consente al contribuente - per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma, tuttavia, occorre che la mancata corresponsione sia provata mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi, si applica la tassazione separata (art. 21 del TUIR), con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare. 8. Modifiche alla disciplina del Patent box (Art. 4) L’articolo in esame attribuisce ai soggetti interessati dal regime c.d. Patent Box (trattasi dell’agevolazione fiscale sui redditi derivanti da beni immateriali, i cui costi di sviluppo sono stati sostenuti in Italia) la possibilità di accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il confronto con l’Agenzia delle entrate ad una successiva fase di controllo. 8
In caso di successiva rettifica del reddito escluso da imposizione, in seguito al controllo dell’Agenzia delle entrate, la sanzione per infedele dichiarazione non trova applicazione qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. Sia le modalità di svolgimento della fase successiva di controllo, da parte dell’Agenzia delle entrate, sia l’individuazione della documentazione da consegnare al momento del controllo saranno determinate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 9. Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (Art. 4-bis) Il nuovo art. 4-bis reca una norma di semplificazione per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi ed una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. In specie, l’Amministrazione finanziaria non può più chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. Le eventuali richieste documentali, effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso, dovranno essere considerate inefficaci. L’Amministrazione può, però, richiedere tali dati, qualora la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Il comma 2 dell’articolo in esame proroga il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, nel seguente modo: - le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all’attuale 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. - i soggetti all’IRES dovranno presentare la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno dell’undicesimo mese (rispetto all’attuale nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 10. Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (Art. 4- ter) Il nuovo articolo 4-ter semplifica il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica. In particolare, viene stabilito che se il contribuente/sostituto d’imposta conferisce all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni, l’intermediario deve rilasciare al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non 9
richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale, sottoscritto dal contribuente, se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta. Viene prevista, infine, una disciplina sanzionatoria: per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere, costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell’abilitazione. 11. Semplificazioni in materia di versamento unitario (Art. 4-quater) Il nuovo art. 4-quater estende, a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020, l’utilizzo del modello F24 al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche. È, inoltre, modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dovranno essere definite le modalità per l’attuazione della disposizione in esame. Con il medesimo decreto dovrà essere stabilito anche il termine a decorrere dal quale dovranno essere applicate le nuove modalità di versamento. 12. Semplificazione in materia di ISA (Art. 4-quinquies) Il nuovo art. 4-quinquies prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) non debbano dichiarare dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre, si prevede che l’Agenzia delle Entrate renda disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l’applicazione degli ISA, nell’area riservata del proprio portale web. 10
13. Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (Art. 4-sexies) La disciplina prevista dall’articolo 4-sexies, introdotto in sede parlamentare, estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che, si ricorda, contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. In specie, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più fino al vigente 31 agosto. 14. Conoscenza degli atti e semplificazione (Art. 4-septies) L’art. 4-septies impegna l’Amministrazione finanziaria a garantire la diffusione degli strumenti necessari al fine di assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti. In specie, viene previsto che l'Amministrazione finanziaria assuma iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono. Viene, inoltre, previsto che i modelli e le relative istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che l’Amministrazione finanziaria debba assicurare che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. 15. Obbligo di invito al contraddittorio (Art. 4-octies) L’articolo in commento, innanzitutto, introduce una nuova regola, in base alla quale, qualora tra la data di comparizione per definire l’accertamento con adesione e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo, intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario. Viene, inoltre, stabilito che l’ufficio procedente dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, prima di emettere tali avvisi, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione. Sono, però, esclusi, dalla notifica preventiva di un invito all’accertamento con adesione, gli avvisi di accertamento parziale, gli avvisi di rettifica parziale, i casi di particolare urgenza ed i casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 11
È prevista una disciplina sanzionatoria: il mancato invito al contribuente, da parte dell’Amministrazione, comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento solo se, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. 16. Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate- Riscossione (Art. 4-novies) Il nuovo articolo 4-novies fornisce l’interpretazione autentica della disposizione in base alla quale le Amministrazioni e gli Enti che intendano non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Viene chiarito che tale disposizione trova applicazione esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale. La medesima disposizione non deve applicarsi nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio. 17. Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale (Art. 4-decies) La norma in esame fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina il ravvedimento operoso. In specie, viene stabilito che l’istituto del ravvedimento operoso, con efficacia retroattiva, trova applicazione anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento. Ove l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile dovrà corrispondere a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi saranno dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento dovrà essere riferita al momento di perfezionamento dello stesso. Inoltre, viene previsto che, nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito: - ravvedere autonomamente i singoli versamenti; - ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata. 18. Rientro dei cervelli (Art. 5) La norma apporta significative modifiche al regime c.d. degli impatriati nonché al regime c.d. del rientro dei cervelli. In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, a partire dall’anno 2020, la nuova disposizione: - incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile; 12
- semplifica le condizioni per accedere al regime fiscale di favore; - estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta 2020; - introduce maggiori agevolazioni fiscali (ulteriore riduzione dell’imponibile e possibilità di acquistare case di proprietà) per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni); - riduce ulteriormente l’imponibile (90 per cento) nel caso in cui i soggetti trasferiscano la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno. Inoltre, il regime degli impatriati si applica anche ai lavoratori italiani non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Viene, inoltre, prevista una sanatoria per i lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019: per tali soggetti trova applicazione, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti, nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, il regime degli impatriati, nel testo vigente al 31 dicembre 2018. Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020: - si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; - si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia). Inoltre, si dispone che possono accedere ai benefici fiscali, di cui al regime c.d. di rientro dei cervelli, i docenti e ricercatori italiani, non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Viene prevista, anche, con riferimento al regime di rientro dei cervelli, una sanatoria, relativamente ai docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019. 19. Imposta sostitutiva per titolari di pensione estera trasferiti nei piccoli comuni del Mezzogiorno (Art. 5-bis) L’articolo 5-bis, inserito in sede di conversione, modifica il regime fiscale opzionale, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento (introdotto dalla legge di bilancio 2019) per i titolari di pensione erogata da fonte estera che trasferiscono la residenza dall’estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno. Nello specifico, la nuova norma: - espunge i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione; - allunga da cinque a nove periodi di imposta la validità dell’opzione; 13
- consente di mantenere valida l’opzione anche in caso di versamento tardivo dell’imposta sostitutiva. 20. Modifiche al regime dei forfetari (Art. 6) A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono tenuti ad effettuare, ove abbiano dipendenti o collaboratori, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973. Allo scopo di rendere maggiormente sostenibile, per il lavoratore, l’impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, l’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte (precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), è trattenuto, in tre rate mensili di uguale importo, sulle retribuzioni erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione. Viene, inoltre, stabilito che anche i soggetti che, a partire dal 2020, applicheranno l’imposta forfetaria del 20% (applicabile nel caso di ricavi/compensi da 65.001 a 100.000 euro), introdotta dalla legge di bilancio 2019, saranno tenuti all’effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente. In sede di conversione è stato inserito il comma 3-bis, secondo cui la disposizione, in base alla quale, nell’ipotesi di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario committente alla detrazione (salva l’applicazione di una sanzione amministrativa in capo al cessionario o committente), trova applicazione anche per i casi verificatisi prima del 1° gennaio 2018. 21. Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario (Art. 6-bis) Il nuovo art. 6-bis prevede che gli oneri informativi, a carico di coloro che vogliono avvalersi del regime forfetario, non debbano comprendere dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. 22. Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (Art. 7-bis) Il nuovo art. 7-bis, introdotto in sede di conversione, esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dal 1° gennaio 2022. 14
23. Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili (Art. 9) La norma in esame stabilisce che i maggiori o minori oneri, derivanti dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano determinati strumenti finanziari, diversi da titoli ed obbligazioni, non concorrano alla formazione del reddito imponibile di tutti gli emittenti, oltre le banche, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. 24. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (Art. 10) L’articolo 10, modificato nel corso dell’iter parlamentare di conversione, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Viene previsto, inoltre, che i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Con ulteriore modifica, un’analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori. 25. Aggregazioni d’imprese (Art. 11) La disposizione in esame prevede, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda (art. 176 del Tuir). In particolare, la norma dispone il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all’avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro, che emerge in sede di dette operazioni di aggregazione aziendale. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda, sono riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo sempre non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale. 15
L’agevolazione trova applicazione qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni; mentre, non trova applicazione qualora le imprese facciano parte dello stesso gruppo societario oppure siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero siano controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. 26. Estensione del regime del cd realizzo controllato (Art. 11-bis) Il nuovo art. 11-bis, mediante modifica dell’art. 177 del TUIR, estende l’applicazione del regime di cd. realizzo controllato, previsto dal TUIR nel caso di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento, anche alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo in presenza di specifiche circostanze. In specie: - le partecipazioni conferite debbono rappresentare, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; - le partecipazioni debbono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (cd. holding), le predette percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione rilevante ai fini del TUIR. Esse si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. 27. Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino (Art. 12) La norma estende, anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino, l’obbligo di fatturazione elettronica. A tal fine, dovrà essere emanato un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto le regole tecniche necessarie per l’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica. L’efficacia della disposizione è subordinata, in ogni caso, alla modifica del D.M. 24 dicembre 1993, da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati. 28. Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura (Art. 12- ter) L’articolo 12-ter, introdotto nel corso dell’iter parlamentare, modifica il termine per l’emissione della fattura, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura dovrà essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. 16
29. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'IVA (Art. 12- quater) L’articolo 12-quater, introdotto in sede di conversione, modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre: tale comunicazione può essere effettuata insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 30. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (Art. 12-quinquies, comma 1) Il nuovo art. 12-quinquies autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Inoltre, viene previsto che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge, ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Al riguardo, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, ha chiarito che gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, utilizzando i vecchi registratori di cassa. Le modalità di trasmissione dei dati saranno definite con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 31. Lotteria legata allo scontrino fiscale (Art. 12-quinquies, comma 2) In relazione alla lotteria legata allo scontrino fiscale, viene raddoppiata la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per mezzo di contanti. 32. Versamenti dei soggetti ISA (Art. 12-quinquies, commi 3 e 4) In base al comma 3 dell’art. 12-quinquies, vengono prorogati al 30 settembre 2019 i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, scadenti tra il 30 giugno ed il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Ai sensi del comma 4, le norme sui versamenti dei soggetti ISA si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi delle norme del TUIR 17
in materia di redditi prodotti in forma associata (articolo 5 TUIR), nonché di quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, la predetta proroga riguarda anche i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. 33. Cedibilità dei crediti IVA trimestrali (Art. 12-sexies) L’articolo 12-sexies, introdotto in sede di conversione, consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale. La disposizione trova applicazione per i crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. 34. Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Art. 12-septies) Il nuovo art. 12-septies stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni, senza applicazione dell’IVA, deve risultare da apposita dichiarazione, da trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate che rilascerà ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni, al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. Viene, conseguentemente, abrogata la norma, attualmente vigente, la quale richiede che la dichiarazione d’intento sia redatta in duplice esemplare, progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e conservata, e che gli estremi della dichiarazione siano indicati nelle fatture emesse in base ad essa. Viene, inoltre, inasprita la disciplina sanzionatoria: nel caso in cui il cedente o il prestatore effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione, deve applicarsi la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, dovranno essere definite le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 18
35. Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (Art. 12-octies) L’articolo 12-octies, introdotto nel corso dell’iter parlamentare, prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA. 36. Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (Art. 12-novies) L’articolo 12-novies, introdotto in sede di conversione, consente all’Agenzia delle entrate, a partire dalla fatture inviate dal 1° gennaio 2020, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, di integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio. L’Agenzia includerà nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA, sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche. Nei casi residuali, in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo (D.P.R. n. 642 del 1972). In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta, resa nota dall'Agenzia delle entrate, si applica la sanzione del 30 per cento del dovuto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovranno essere adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché l’irrogazione delle sanzioni. 37. Vendita di beni tramite piattaforme digitali (Art. 13) La norma in esame stabilisce che il soggetto passivo, il quale facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale etc.), le vendite a distanza di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea, sia tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati per l’individuazione di ciascun fornitore e le transazioni effettuate per ciascun fornitore (numero totale delle unità vendute in Italia e l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita). Durante l’iter parlamentare, è stato specificato che, per ciascun fornitore, devono essere forniti anche i dati anagrafici completi e il codice identificativo fiscale ove esistente. In sede di conversione del decreto è stato, inoltre, soppresso il comma 2 del testo originario dell’articolo, ai sensi del quale il primo invio dei dati doveva essere effettuato nel mese di luglio 2019. L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per vendite a distanza, deve comprendersi sia i beni importati sia i beni venduti all’interno dell’Unione europea. 19
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