Legge di conversione del Decreto "crescita" (L. 28 giugno 2019, n.58) - Ascom Torino

Pagina creata da Nicole Leo
 
CONTINUA A LEGGERE
Legge di conversione del
    Decreto “crescita”
(L. 28 giugno 2019, n.58)
Sommario
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA’ D’IMPRESA ............................................. 6
  1. Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (Art.1) ................. 6
  2. Revisione mini-IRES (Art.2) ............................................................................. 6
  3. Maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle imposte sui
  redditi (Art. 3) ................................................................................................... 7
  4. Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare
  secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni (Art. 3-bis) 7
  5. Termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI (Art. 3-ter) ................ 8
  6. Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso (Art. 3-quater) ........... 8
  7. Redditi fondiari percepiti (Art. 3-quinquies) ....................................................... 8
  8. Modifiche alla disciplina del Patent box (Art. 4) .................................................. 8
  9. Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine
  per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (Art. 4-bis) ................. 9
  10. Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (Art. 4-ter) ....... 9
  11. Semplificazioni in materia di versamento unitario (Art. 4-quater) ..................... 10
  12. Semplificazione in materia di ISA (Art. 4-quinquies) ....................................... 10
  13. Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (Art. 4-sexies) ............... 11
  14. Conoscenza degli atti e semplificazione (Art. 4-septies) ................................... 11
  15. Obbligo di invito al contraddittorio (Art. 4-octies) ........................................... 11
  16. Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-
  Riscossione (Art. 4-novies)................................................................................ 12
  17. Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale (Art. 4-
  decies) ........................................................................................................... 12
  18. Rientro dei cervelli (Art. 5) .......................................................................... 12
  19. Imposta sostitutiva per titolari di pensione estera trasferiti nei piccoli comuni del
  Mezzogiorno (Art. 5-bis) ................................................................................... 13
  20. Modifiche al regime dei forfetari (Art. 6) ........................................................ 14
  21. Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime
  forfetario (Art. 6-bis) ........................................................................................ 14
  22. Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
  alla vendita (Art. 7-bis) .................................................................................... 14
  23. Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili (Art. 9) ......................... 15
  24. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e
  rischio sismico (Art. 10) .................................................................................... 15
  25. Aggregazioni d’imprese (Art. 11) .................................................................. 15
26. Estensione del regime del cd realizzo controllato (Art. 11-bis) .......................... 16
 27. Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino (Art. 12) ............................. 16
 28. Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura (Art. 12-ter) . 16
 29. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'IVA (Art. 12-quater)...... 17
 30. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (Art. 12-quinquies, comma 1) . 17
 31. Lotteria legata allo scontrino fiscale (Art. 12-quinquies, comma 2) ................... 17
 32. Versamenti dei soggetti ISA (Art. 12-quinquies, commi 3 e 4) ......................... 17
 33. Cedibilità dei crediti IVA trimestrali (Art. 12-sexies) ........................................ 18
 34. Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione
 dell’imposta sul valore aggiunto (Art. 12-septies)................................................. 18
 35. Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (Art. 12-octies) ........................ 19
 36. Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (Art. 12-novies) ................... 19
 37. Vendita di beni tramite piattaforme digitali (Art. 13) ....................................... 19
 38. Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici (Art. 13-bis)........ 20
 39. Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali (Art. 13-ter) 20
 40. Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli entri locali
 (Art. 15) ......................................................................................................... 20
 41. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
 degli enti locali (Art. 15-bis) .............................................................................. 21
 42. Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali (Art. 15-
 ter) ................................................................................................................ 22
 43. Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di
 distributori di carburante (Art. 16) ..................................................................... 22
 44. Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti
 della riscossione (Art. 16-bis) ............................................................................ 22
 45. Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione
 a canone agevolato (Art. 19-bis)........................................................................ 24
 46. Modalità di calcolo dell’ISEE corrente (Art. 28-bis) .......................................... 24
 47. Disposizioni di finanza pubblica di interesse delle Regioni a statuto speciale (Art.
 33-ter) ........................................................................................................... 24
 48. Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell’Italia meridionale (Art. 44-bis) . 25
 49. Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (Art. 49) .... 25
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO, INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE ..... 26
 1.   Fondo di garanzia PMI e Minibond (Art. 17, comma 2-bis) ............................... 26
 2.   Modifiche al d.lgs. n. 112/98 - cd “Decreto Bassanini” (Art. 18, comma 2) ........ 26
 3.   Social lending (Art. 18, comma 4) ................................................................ 26
 4.   Piattaforma per gli incentivi “Incentivi.gov.it” (Art. 18-ter) .............................. 26
 5. Fondo per il credito alle vittime dei mancati pagamenti: estensione ai
 professionisti (Art. 19-ter) ............................................................................... 27
 6.   Confidi vigilati e accesso alla Nuova Sabatini (Art. 20, comma 1) ..................... 27
 7.      Sostegno alla capitalizzazione (Art. 21) ..................................................... 27
 8.   Cartolarizzazioni (Art. 23) ........................................................................... 28

                                                          3
9. Ricognizione Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
  (Art. 26, comma 6-bis) ..................................................................................... 28
  10.     Società di investimento semplice (Art. 27) ................................................. 28
  11.     Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area (Art.
  28)     29
  12.     Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation (Art. 29) 29
  13.    Nuove agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali,
  artigianali e di servizi (Art. 30-ter) ..................................................................... 30
  14.   Transazioni finanziamenti agevolati Autoimpiego e Autoimprenditorialità (Art.
  32-bis) ........................................................................................................... 31
  15.     Fondo indennizzo risparmiatori (Art. 36, comma 2) ..................................... 31
  16.   Sperimentazione Fintech per l’innovazione di servizi e prodotti finanziari (Art.
  36, commi da 2-bis a 2-decies) ......................................................................... 31
  17. Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali
  per il pagamento dei debiti delle PPAA (Art. 38-bis).............................................. 32
  18. Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed
  attuazione degli interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale
  (Art. 44) ......................................................................................................... 32
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO e APPALTI PUBBLICI .......................... 33
  1.    Tempi di pagamento tra le imprese (art. 22) ................................................. 33
  2. Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi (Art. 32) 33
  3. Riduzione degli importi dovuti dai comuni in dissesto per appalti pubblici già in
  essere (Art. 38, comma 1-undecies)................................................................... 34
  4. Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di
  misura conformi alla normativa nazionale ed europea (art. 42) .............................. 34
  5. Fondo “salva opere” (Art. 47) ........................................................................ 35
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ............................. 35
  1. Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli
  non inquinanti (Art. 10-bis) ............................................................................... 35
  2. Piano grandi investimenti nelle Zone Economiche Speciali (art. 34) .................... 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA .......................................... 36
  1. Sisma Bonus (art. 8) .................................................................................... 36
  2. Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi (Art. 26-bis) .............................. 36
  3. Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (Art. 26-ter) ............................ 37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ......................................................... 37
  1. Incentivi per la valorizzazione edilizia (Art. 7, comma 1) ................................... 37
  2. Dismissioni immobiliari enti territoriali (Art. 25) ............................................... 38
  3. Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
  territoriale sostenibile (Art. 30).......................................................................... 38
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE PUBBLICO E PRIVATO ............................. 39
  1. Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 (Art. 3-sexies) ................................ 39
  2. Enti Associativi Assistenziali (Art. 14) ............................................................. 40
  3. Disposizioni in materia previdenziale (Art. 16-quinquies)................................... 40

                                                          4
4. Contratto di espansione - Riflessi pensionistici (Art. 26-quater) .......................... 41
  5. Misure di sostegno al reddito per chiusura della Strada E45 (Art. 40).................. 41
  6. Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie
  professionali a causa dell'esposizione all'amianto (Art. 41-bis) ............................... 42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO .................................................................. 43
  1. Contratto di espansione (Art. 26-quater) ......................................................... 43
  2. Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Art. 39) ................................. 43
  3. Incentivo assunzioni nel Mezzogiorno (Art. 39-ter) ........................................... 44
  4. Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa (Art. 41)........................ 44
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE ........................................................... 44
  Misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro (Art. 49-bis) ..... 44
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA ........................................................ 45
  1. Obblighi di pubblicità e trasparenza delle erogazioni pubbliche (art. 35) .............. 45
  2. Obblighi di trasparenza dei partiti, movimenti politici ed enti assimilati. Termini per
  l’adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali (Art. 43)
   ..................................................................................................................... 46
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ................................................................ 47
  1. Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive (Art. 13-quater) ........ 47
  2. Carta del turista (Art. 29, comma 9-novies) .................................................... 48
DISPOSIZIONI VARIE .............................................................................................. 48
  1. Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico (Art. 30-quater) ..... 48
  2. Marchi storici (Art. 31) .................................................................................. 49
  3. Utilizzo del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato – L.
  n.394/1981 (Art.18-bis) ................................................................................... 49
  4. Fondo Bonus Cultura (art. 50) ...................................................................... 50

                                                            5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA’ D’IMPRESA

1. Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (Art.1)

La disposizione reintroduce il c.d. super ammortamento per i soggetti titolari di reddito
d’impresa e per gli esercenti arti e professioni.
L’agevolazione, pari al 130% del costo di acquisizione, riguarda i beni strumentali nuovi
acquistati, anche in leasing, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30
giugno 2020 ma a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Sono esclusi dall’agevolazione in esame tutti i veicoli e mezzi di trasporto, anche se
utilizzati dall’impresa quali beni strumentali.
Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione in esame prevede che ora il super
ammortamento non trovi applicazione sulla parte degli investimenti complessivi
eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

2. Revisione mini-IRES (Art.2)

La disciplina sulla nuova agevolazione, c.d. “mini IRES” (introdotta dalla legge di Bilancio
del 2019, che prevedeva una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 15%), a seguito
delle modifiche introdotte durante l’iter parlamentare, prevede che l’aliquota IRES, a
decorrere dall’anno di imposta 2023, sarà ridotta di 4 punti percentuali, passando dal
24% al 20%.
In estrema sintesi, dunque, la riduzione dell’aliquota IRES, in caso di applicazione delle
c.d. mini IRES, avverrà in modo graduale e con la seguente modalità:
   -     per l'anno di imposta 2019, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 1,5 punti
         percentuali (dal 24% al 22,5%);
   -     per l'anno di imposta 2020, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 2,5 punti
         percentuali (dal 24% al 21,5%);
   -     per l'anno di imposta 2021, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 3 punti
         percentuali (dal 24% al 21%);
   -     per l’anno di imposta 2022, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 3,5 punti
         percentuali (dal 24% al 20,5%);
   -     a partire dal 2023, a regime, la riduzione dell’aliquota IRES sarà di 4 punti
         percentuali (dal 24% al 20%).
Il beneficio spetta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse
da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’“incremento di patrimonio netto”,
registrato al termine dell’esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al
termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo.
Per “incremento di patrimonio netto” deve intendersi la differenza tra:
       - il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di
        riferimento al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta
        precedenti e

                                               6
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso
       al 31 dicembre 2018.
Si ricorda che l’agevolazione in esame riguarda anche gli imprenditori individuali, le
società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
Nel caso in cui l’impresa registri perdite o abbia perdite pregresse, atte a ridurre
l’ammontare del reddito, al fine di conservare il beneficio nel tempo, la norma prevede la
possibilità di riportare l’eventuale eccedenza di utili (rispetto all’ammontare del reddito)
nell’esercizio successivo.
Nel caso di società che aderiscono al regime di consolidato nazionale o mondiale, la
norma prevede che l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta debba essere utilizzato dalla
società controllante. In caso di opzione per il regime di trasparenza, l’importo su cui
spetta l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua
quota di partecipazione agli utili.
L’agevolazione può essere cumulata anche con altri benefici concessi, fatta eccezione di
quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, è il
caso dei soggetti che beneficiano del regime della tonnage tax, dei cc.dd. forfetari, di
coloro che determinano il reddito su base catastale).
Infine, la norma rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per
l’adozione di disposizioni di coordinamento e di attuazione della disciplina.

3. Maggiorazione della deducibilità dell’imposta municipale propria dalle
   imposte sui redditi (Art. 3)

Dopo l’incremento dal 20% al 40% della deducibilità dell’IMU corrisposta sugli immobili
strumentali delle imprese e dei professionisti, avvenuto con legge di bilancio 2019, il
Governo è intervenuto, nuovamente, nella direzione auspicata dalla Confederazione,
elevando, gradualmente, la percentuale di deducibilità dell’imposta locale dalle imposte
sui redditi (IRPEF/IRES) fino a raggiungere, a regime nel 2023, la totale deducibilità. In
particolare:
   •    per il periodo di imposta 2019, la deducibilità passa dal 40% al 50%;
   •    per i periodi imposta 2020 e 2021, la deducibilità passa dal 50% al 60%;
   •    per il periodo di imposta 2022, la deducibilità passa dal 60% al 70%;
   •    a decorrere dal periodo d’imposta 2023, a regime, la deducibilità passa dal 70%
        al 100%.

4. Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della
    cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle
    dichiarazioni (Art. 3-bis)

Con il nuovo art. 3-bis, introdotto in sede di conversione, vengono previste talune misure
volte a introdurre delle semplificazioni fiscali per il contribuente.
In specie, l’articolo dispone l’abrogazione sia dell’obbligo della comunicazione della
proroga della cedolare secca che della relativa sanzione. A copertura degli oneri
finanziari recati della norma in commento, il comma 2 dell’articolo in esame prevede la
soppressione della distribuzione gratuita dei modelli cartacei necessari alla redazione

                                               7
delle dichiarazioni annualmente presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta
delle scritture contabili.

5. Termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI (Art. 3-ter)

Con il nuovo articolo 3-ter, il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI è
prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato
il presupposto impositivo.
Attualmente, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, per quanto
attiene l’IMU, ed entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi.

6. Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso (Art. 3-quater)

Il nuovo art. 3-quater elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per
fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in
linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione
a canone concordato.

7. Redditi fondiari percepiti (Art. 3-quinquies)

Il nuovo art. 3-quinquies consente al contribuente - per i contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - di usufruire della
detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del
procedimento     di   convalida   di   sfratto,   ma,   tuttavia,   occorre   che   la   mancata
corresponsione sia provata mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto
per morosità.
Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in
periodi d’imposta successivi, si applica la tassazione separata (art. 21 del TUIR), con le
regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti
dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti.
Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, resta fermo, per le imposte versate
sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di
un credito di imposta di pari ammontare.

8. Modifiche alla disciplina del Patent box (Art. 4)

L’articolo in esame attribuisce ai soggetti interessati dal regime c.d. Patent Box (trattasi
dell’agevolazione fiscale sui redditi derivanti da beni immateriali, i cui costi di sviluppo
sono stati sostenuti in Italia) la possibilità di accedere all’agevolazione mediante la
determinazione diretta del beneficio, rimandando il confronto con l’Agenzia delle entrate
ad una successiva fase di controllo.

                                                  8
In caso di successiva rettifica del reddito escluso da imposizione, in seguito al controllo
dell’Agenzia delle entrate, la sanzione per infedele dichiarazione non trova applicazione
qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il
contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a
consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
Sia le modalità di svolgimento della fase successiva di controllo, da parte dell’Agenzia
delle entrate, sia l’individuazione della documentazione da consegnare al momento del
controllo saranno determinate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.

9. Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e
    termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (Art.
    4-bis)

Il nuovo art. 4-bis reca una norma di semplificazione per il controllo formale delle
dichiarazioni dei redditi ed una proroga del termine per la presentazione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
In specie, l’Amministrazione finanziaria non può più chiedere ai contribuenti, in sede di
controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a
informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi
in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. Le eventuali richieste
documentali, effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso, dovranno
essere considerate inefficaci.
L’Amministrazione può, però, richiedere tali dati, qualora la richiesta riguardi la verifica
della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti
nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione
finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
Il comma 2 dell’articolo in esame proroga il termine per la presentazione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, nel seguente modo:
       -   le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in
           nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione
           in via telematica entro il 30 novembre (rispetto all’attuale 30 settembre)
           dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
       -   i soggetti all’IRES dovranno presentare la dichiarazione in via telematica,
           entro l'ultimo giorno dell’undicesimo mese (rispetto all’attuale nono mese)
           successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

10. Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (Art. 4-
   ter)

Il nuovo articolo 4-ter semplifica il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione
telematica.
In particolare, viene stabilito che se il contribuente/sostituto d’imposta conferisce
all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni,
l’intermediario deve rilasciare al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non

                                              9
richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale, sottoscritto dal
contribuente, se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto
intermediario si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati
in esse contenuti.
L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
Viene prevista, infine, una disciplina sanzionatoria: per i soggetti abilitati dall'Agenzia
delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta
della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno
cumulativo a trasmettere, costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca
dell’abilitazione.

11. Semplificazioni in materia di versamento unitario (Art. 4-quater)

Il nuovo art. 4-quater estende, a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020, l’utilizzo del modello F24 al
versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche.
È,   inoltre,   modificata   la   procedura   di    versamento   e   attribuzione   del   gettito
dell’addizionale comunale all’IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai
sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dovranno essere definite le modalità per
l’attuazione della disposizione in esame. Con il medesimo decreto dovrà essere stabilito
anche il termine a decorrere dal quale dovranno essere applicate le nuove modalità di
versamento.

12. Semplificazione in materia di ISA (Art. 4-quinquies)

Il nuovo art. 4-quinquies prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020, i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA (indici sintetici di
affidabilità fiscale) non debbano dichiarare dati già contenuti negli altri quadri dei modelli
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre, si prevede che l’Agenzia delle Entrate renda disponibili, ai soggetti esercenti
attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l’applicazione
degli ISA, nell’area riservata del proprio portale web.

                                               10
13. Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (Art. 4-sexies)

La disciplina prevista dall’articolo 4-sexies, introdotto in sede parlamentare, estende i
termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che, si
ricorda, contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale
necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate.
In specie, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della
presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più fino al vigente 31 agosto.

14. Conoscenza degli atti e semplificazione (Art. 4-septies)

L’art. 4-septies impegna l’Amministrazione finanziaria a garantire la diffusione degli
strumenti necessari al fine di assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai
contribuenti.
In specie, viene previsto che l'Amministrazione finanziaria assuma iniziative volte a
garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la
modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del
contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno sessanta giorni
prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
Viene, inoltre, previsto che i modelli e le relative istruzioni debbano essere comprensibili
anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che l’Amministrazione
finanziaria debba assicurare che il contribuente possa adempiere le obbligazioni
tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

15. Obbligo di invito al contraddittorio (Art. 4-octies)

L’articolo in commento, innanzitutto, introduce una nuova regola, in base alla quale,
qualora tra la data di comparizione per definire l’accertamento con adesione e quella di
decadenza       dell’amministrazione   dal   potere   di   notificazione   dell’atto   impositivo,
intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto
impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine
ordinario.
Viene, inoltre, stabilito che l’ufficio procedente dell’Agenzia delle entrate, a decorrere
dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, prima di emettere tali avvisi,
deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di accertamento con
adesione.
Sono, però, esclusi, dalla notifica preventiva di un invito all’accertamento con adesione,
gli avvisi di accertamento parziale, gli avvisi di rettifica parziale, i casi di particolare
urgenza ed i casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle
operazioni da parte degli organi di controllo.
In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in
relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del
contraddittorio.

                                               11
È prevista una disciplina sanzionatoria: il mancato invito al contribuente, da parte
dell’Amministrazione, comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento solo se, a seguito
di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far
valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

16. Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle
    entrate- Riscossione (Art. 4-novies)

Il nuovo articolo 4-novies fornisce l’interpretazione autentica della disposizione in base
alla quale le Amministrazioni e gli Enti che intendano non avvalersi della Avvocatura
dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di
vigilanza.
Viene chiarito che tale disposizione trova applicazione esclusivamente nei casi in cui
l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio,
intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su
base convenzionale. La medesima disposizione non deve applicarsi nei casi di
indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

17. Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale
   (Art. 4-decies)

La norma in esame fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 13 del D.lgs. n. 472 del
1997, che disciplina il ravvedimento operoso.
In specie, viene stabilito che l’istituto del ravvedimento operoso, con efficacia retroattiva,
trova applicazione anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché
il versamento della parte dell’imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei
termini di legge per avvalersi del ravvedimento.
Ove l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della
sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile dovrà
corrispondere a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi saranno
dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento dovrà essere
riferita al momento di perfezionamento dello stesso.
Inoltre, viene previsto che, nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in
scadenze differenti, al contribuente è consentito:
   -   ravvedere autonomamente i singoli versamenti;
   -   ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione
       individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

18. Rientro dei cervelli (Art. 5)

La norma apporta significative modifiche al regime c.d. degli impatriati nonché al regime
c.d. del rientro dei cervelli.
In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, a partire dall’anno 2020, la nuova
disposizione:
          -   incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;

                                              12
-   semplifica le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
             -   estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività
                 d’impresa a partire dal periodo d’imposta 2020;
             -   introduce maggiori agevolazioni fiscali (ulteriore riduzione dell’imponibile e
                 possibilità di acquistare case di proprietà) per ulteriori 5 periodi d’imposta in
                 presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni);
             -   riduce ulteriormente l’imponibile (90 per cento) nel caso in cui i soggetti
                 trasferiscano la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno.
Inoltre, il regime degli impatriati si applica anche ai lavoratori italiani non iscritti all’AIRE,
rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in
un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, nei
due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Viene, inoltre, prevista una sanatoria per i lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE e già
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019: per tali soggetti trova applicazione, con
riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora
impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti, nonché con riferimento ai
periodi d’imposta ancora accertabili, il regime degli impatriati, nel testo vigente al 31
dicembre 2018.
Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire
dall’anno 2020:
       -   si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
       -   si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di
           specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare
           di tipo residenziale in Italia).
Inoltre, si dispone che possono accedere ai benefici fiscali, di cui al regime c.d. di rientro
dei cervelli, i docenti e ricercatori italiani, non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia a
decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, nei due periodi
d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Viene prevista, anche, con riferimento al regime di rientro dei cervelli, una sanatoria,
relativamente ai docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il
31 dicembre 2019.

19. Imposta sostitutiva per titolari di pensione estera trasferiti nei piccoli
   comuni del Mezzogiorno (Art. 5-bis)

L’articolo 5-bis, inserito in sede di conversione, modifica il regime fiscale opzionale, che
prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento
(introdotto dalla legge di bilancio 2019) per i titolari di pensione erogata da fonte estera
che trasferiscono la residenza dall’estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno. Nello
specifico, la nuova norma:
   -       espunge i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro
           dell’agevolazione;
   -       allunga da cinque a nove periodi di imposta la validità dell’opzione;

                                                 13
-   consente di mantenere valida l’opzione anche in caso di versamento tardivo
       dell’imposta sostitutiva.

20. Modifiche al regime dei forfetari (Art. 6)

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario
sono tenuti ad effettuare, ove abbiano dipendenti o collaboratori, le ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui,
rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Allo scopo di rendere maggiormente sostenibile, per il lavoratore, l’impatto delle ritenute
fiscali dei primi mesi del 2019, l’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle
somme già corrisposte (precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge), è trattenuto, in tre rate mensili di uguale importo, sulle retribuzioni
erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente
disposizione.
Viene, inoltre, stabilito che anche i soggetti che, a partire dal 2020, applicheranno
l’imposta forfetaria del 20% (applicabile nel caso di ricavi/compensi da 65.001 a 100.000
euro), introdotta dalla legge di bilancio 2019, saranno tenuti all’effettuazione delle
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.
In sede di conversione è stato inserito il comma 3-bis, secondo cui la disposizione, in
base alla quale, nell’ipotesi di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva,
erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario
committente alla detrazione (salva l’applicazione di una sanzione amministrativa in capo
al cessionario o committente), trova applicazione anche per i casi verificatisi prima del 1°
gennaio 2018.

21. Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il
   regime forfetario (Art. 6-bis)

Il nuovo art. 6-bis prevede che gli oneri informativi, a carico di coloro che vogliono
avvalersi del regime forfetario, non debbano comprendere dati ed informazioni già
presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche
dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o
dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di
dichiarazione dei redditi.

22. Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa
   costruttrice alla vendita (Art. 7-bis)

Il nuovo art. 7-bis, introdotto in sede di conversione, esenta dal pagamento del tributo
per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere
dal 1° gennaio 2022.

                                                14
23. Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili (Art. 9)

La norma in esame stabilisce che i maggiori o minori oneri, derivanti dall’attuazione di
specifiche previsioni contrattuali che governano determinati strumenti finanziari, diversi
da titoli ed obbligazioni, non concorrano alla formazione del reddito imponibile di tutti gli
emittenti, oltre le banche, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e del valore della
produzione netta.

24. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza
   energetica e rischio sismico (Art. 10)

L’articolo 10, modificato nel corso dell’iter parlamentare di conversione,        introduce la
possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica
e di riduzione del rischio sismico, di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un
contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul
corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari
ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,
senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
Viene previsto, inoltre, che i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a
loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi.
Con ulteriore modifica, un’analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per
interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici,
con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché
ai relativi fornitori.

25. Aggregazioni d’imprese (Art. 11)

La disposizione in esame prevede, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in
vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, il riconoscimento fiscale gratuito del
disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del
maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda
(art. 176 del Tuir).
In particolare, la norma dispone il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore
attribuito all’avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali, per effetto
dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare
complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro, che emerge in sede di dette
operazioni di aggregazione aziendale.
Nel caso di operazioni di conferimento di azienda, sono riconosciuti, ai fini fiscali, i
maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni
strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo sempre non
eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione
di aggregazione aziendale.

                                              15
L’agevolazione trova applicazione qualora alle operazioni di aggregazione aziendale
partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni; mentre, non trova
applicazione qualora le imprese facciano parte dello stesso gruppo societario oppure
siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero
siano controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto.

26. Estensione del regime del cd realizzo controllato (Art. 11-bis)

Il nuovo art. 11-bis, mediante modifica dell’art. 177 del TUIR, estende l’applicazione del
regime di cd. realizzo controllato, previsto dal TUIR nel caso di scambio di partecipazioni
di controllo mediante conferimento, anche alle operazioni di scambio che non riguardano
partecipazioni di controllo in presenza di specifiche circostanze. In specie:
   -     le partecipazioni   conferite debbono         rappresentare,    complessivamente,     una
         percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o
         al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al
         5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
         regolamentati o di altre partecipazioni;
   -     le partecipazioni debbono essere conferite in società, esistenti o di nuova
         costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di
         partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o
         prevalente nell'assunzione di partecipazioni (cd. holding), le predette percentuali
         si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano
         un'impresa commerciale, secondo la definizione rilevante ai fini del TUIR. Esse si
         determinano,   relativamente      al   conferente,    tenendo   conto   della   eventuale
         demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

27. Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino (Art. 12)

La norma estende, anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino, l’obbligo di
fatturazione elettronica. A tal fine, dovrà essere emanato un apposito provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto le regole tecniche necessarie per
l’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
L’efficacia della disposizione è subordinata, in ogni caso, alla modifica del D.M. 24
dicembre 1993, da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati.

28. Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura (Art. 12-
    ter)

L’articolo 12-ter, introdotto nel corso dell’iter parlamentare, modifica il termine per
l’emissione della fattura, prevedendo che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura dovrà
essere    emessa    entro    12   giorni   (non    più   10)   dal   momento     dell’effettuazione
dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

                                                  16
29. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'IVA (Art. 12-
   quater)

L’articolo   12-quater,   introdotto   in    sede    di   conversione,   modifica   i   termini   di
comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre:
tale comunicazione può essere effettuata insieme con la dichiarazione annuale IVA che,
in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello
di chiusura del periodo d'imposta.

30. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (Art. 12-quinquies,
   comma 1)

Il nuovo art. 12-quinquies autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici
giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Inoltre, viene previsto che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i
soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri
soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge, ove la trasmissione telematica
sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Al riguardo, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 29 giugno
2019, ha chiarito che gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un
Registratore Telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai
corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
senza incorrere in sanzioni, utilizzando i vecchi registratori di cassa. Le modalità di
trasmissione dei dati saranno definite con un apposito Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate.

31. Lotteria legata allo scontrino fiscale (Art. 12-quinquies, comma 2)

In relazione alla lotteria legata allo scontrino fiscale, viene raddoppiata la possibilità di
vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni
effettuate per mezzo di contanti.

32. Versamenti dei soggetti ISA (Art. 12-quinquies, commi 3 e 4)

In base al comma 3 dell’art. 12-quinquies, vengono prorogati al 30 settembre 2019 i
termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, scadenti tra il 30
giugno ed il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati
gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di
ammontare non superiore al limite stabilito.
Ai sensi del comma 4, le norme sui versamenti dei soggetti ISA si applicano anche ai
soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi delle norme del TUIR

                                                17
in materia di redditi prodotti in forma associata (articolo 5 TUIR), nonché di quelle che
consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, la
predetta proroga riguarda anche i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per
coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

33. Cedibilità dei crediti IVA trimestrali (Art. 12-sexies)

L’articolo 12-sexies, introdotto in sede di conversione, consente la cessione del credito
IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale. La disposizione trova applicazione per
i crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

34.      Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento                         relative
      all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Art. 12-septies)

Il nuovo art. 12-septies stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, l'intento
di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni, senza applicazione dell’IVA,
deve risultare da apposita dichiarazione, da trasmettere, per via telematica, all'Agenzia
delle entrate che rilascerà ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di
ricezione della dichiarazione dovranno essere indicati nelle fatture emesse in base ad
essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.
Per la verifica di tali indicazioni, al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle
dichiarazioni d'intento, per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia
cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
Viene, conseguentemente, abrogata la norma, attualmente vigente, la quale richiede che
la dichiarazione d’intento sia redatta in duplice esemplare, progressivamente numerata
dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a
quello di emissione o ricevimento in apposito registro e conservata, e che gli estremi
della dichiarazione siano indicati nelle fatture emesse in base ad essa.
Viene, inoltre, inasprita la disciplina sanzionatoria: nel caso in cui il cedente o il
prestatore    effettuano    cessioni   o   prestazioni    senza    aver       prima   riscontrato
telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione,
deve applicarsi la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame,
dovranno essere definite le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.

                                              18
35. Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (Art. 12-octies)

L’articolo 12-octies, introdotto nel corso dell’iter parlamentare, prevede che sia esteso
anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto,
l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell'organo
procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA.

36. Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche (Art. 12-novies)

L’articolo 12-novies, introdotto in sede di conversione, consente all’Agenzia delle entrate,
a partire dalla fatture inviate dal 1° gennaio 2020, ove rilevi che sulle fatture
elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta
di bollo, di integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di
ricezione sul Sistema di interscambio.
L’Agenzia includerà nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto
passivo IVA, sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura,
sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato
l’assolvimento dell’imposta, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche.
Nei casi residuali, in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure
automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione
dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo (D.P.R. n. 642 del 1972).
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta, resa nota
dall'Agenzia delle entrate, si applica la sanzione del 30 per cento del dovuto.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovranno essere adottate le
disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero
dell'imposta di bollo non versata nonché l’irrogazione delle sanzioni.

37. Vendita di beni tramite piattaforme digitali (Art. 13)

La norma in esame stabilisce che il soggetto passivo, il quale facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale etc.), le vendite a
distanza di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea, sia tenuto a
trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati per l’individuazione di
ciascun fornitore e le transazioni effettuate per ciascun fornitore (numero totale delle
unità vendute in Italia e l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di
vendita). Durante l’iter parlamentare, è stato specificato che, per ciascun fornitore,
devono essere forniti anche i dati anagrafici completi e il codice identificativo fiscale ove
esistente.
In sede di conversione del decreto è stato, inoltre,        soppresso il comma 2 del testo
originario dell’articolo, ai sensi del quale il primo invio dei dati doveva essere effettuato
nel mese di luglio 2019.
L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale, secondo
modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Per vendite a distanza, deve comprendersi sia i beni importati sia i beni venduti
all’interno dell’Unione europea.

                                             19
Puoi anche leggere