REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO - URBANISTICA BENI AMBIENTALI PARCHI POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

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REGIONE ABRUZZO
                            DIREZIONE TERRITORIO
               URBANISTICA BENI AMBIENTALI PARCHI
           POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
                    Servizio Aree Protette BBAA e V.I.A.

               Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali
                         D.G.R. n° 119/2002 - BURA n° 73 Speciale del 14.06.2002
                                    e successive modifiche e integrazioni

                                        TESTO COORDINATO

Art. 1 Sportello Regionale per l’Ambiente (S.R.A.) __________________________________________________ 2
Art. 2 Compiti ______________________________________________________________________________ 2
Art. 3 Semplificazione ed unificazione dei procedimenti ______________________________________________ 2
Art. 4 Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie______________________________________ 2
Art. 5 Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale ________________________________ 2
Art. 6 Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale __________________________ 3
Art. 7 Opere soggette a Valutazione Impatto Ambientale _____________________________________________ 3
Art. 8 Misure di pubblicità_____________________________________________________________________ 3
Art. 9 Opere soggette a Verifica Preliminare ______________________________________________________ 4
Art. 10 Conferenza dei Servizi __________________________________________________________________ 4
Art. 11 V.I.A. interregionale ___________________________________________________________________ 5
Art. 12 Sanzione amministrativa in materia di V.I.A. e Verifica ________________________________________ 5
Art. 13 Autorità e organo tecnico competenti in materia di Valutazione d’incidenza 6 ______________________ 5
Art. 15 Valutazione di Incidenza Negativa ________________________________________________________ 7
Art. 16 Sanzione amministrativa in materia di paesaggio _____________________________________________ 7
Art. 18 Norme finali __________________________________________________________________________ 7
allegato I __________________________________________________________________________________ 8
ALLEGATO A ______________________________________________________________________________ 9
ALLEGATO B _____________________________________________________________________________ 11
  1.    Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura:____________________________________________________________11
  2.    Industria estrattiva _____________________________________________________________________________11
  3.    Industria energetica ____________________________________________________________________________11
  4.    Produzione e trasformazione dei metalli: ____________________________________________________________11
  5.    Industria dei prodotti minerali ____________________________________________________________________12
  6.    Industria chimica ______________________________________________________________________________12
  7.    Industria dei prodotti alimentari ___________________________________________________________________12
  8.    Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta: ___________________________________________________13
  9.    Industria della gomma e delle materie plastiche: ______________________________________________________13
  10.      Progetti di infrastrutture: ______________________________________________________________________13
  11.      Altri Progetti: _______________________________________________________________________________14
  12.      Turismo e svaghi ____________________________________________________________________________14
ALLEGATO C ____________________________________________________________________________ 16

                                                                                                                    1
Art. 1 Sportello Regionale per l’Ambiente (S.R.A.)
1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di:
    - Valutazione Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996, Direttiva Comunitaria 97/11/CE);
    - Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357, D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 6 ,
    Direttiva Comunitaria 92/43/CEE);
    - Nulla Osta Beni Ambientali (D. L.vo 29 ottobre 1999 n° 490);
    - Valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE) 5;
   è istituito, presso la Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei
   Bacini Idrografici, lo Sportello Regionale per l’Ambiente (S.R.A.) al quale gli interessati si
   rivolgono per tutti gli adempienti previsti dal presente regolamento.
2. Responsabile dello Sportello Regionale per l’Ambiente (S.R.A.) è il Dirigente del Servizio Aree
   Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale.

                                               Art. 2 Compiti
1. Lo Sportello Regionale per l’Ambiente (S.R.A.) provvede:
    - alla ricezione, istruttoria e rilascio del provvedimento conclusivo in materia di V.I.A., BB.AA.
      e Valutazione di incidenza;
    - a fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale;
    - a predisporre la modulistica;
    - ad informatizzare le procedure anche in via telematica;
    - alla realizzazione e adeguamento delle cartografie tematiche;
    - alla redazione del registro nel quale è riportato l’elenco dei progetti per i quali è stata richiesta
      la procedura di V.I.A. e di V.C.A;
Il Responsabile dello Sportello provvede:
    - alla nomina dei responsabili del procedimento;
    - alla nomina del responsabile dell’informazione per le procedure di V.I.A.

                     Art. 3 Semplificazione ed unificazione dei procedimenti
1. Lo Sportello Regionale per l’Ambiente (S.R.A.) predisporrà una modulistica tipo che unifichi i
   procedimenti amministrativi di V.I.A., Verifica, Valutazione di Incidenza e N.O. BB.AA..
2. Per le categorie di progetti sottoposti a V.I.A. o Verifica di Compatibilità Ambientale:
   - Qualora sarà necessario acquisire anche l’autorizzazione paesistica di cui al D.L.vo 29 ottobre
   1999 n° 490, la stessa è rilasciata contestualmente alla V.I.A. o Verifica e/o Valutazione di
   Incidenza 6
   - Qualora sarà necessario acquisire anche la Valutazione d’Incidenza ai sensi del D.P.R. 8
   settembre 1997 n° 357 e D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 6, la stessa è effettuata contestualmente
   alla V.I.A. o Verifica.

                Art. 4 Supporto tecnico per la redazione delle relazioni istruttorie
1.   Qualora, per la redazione della relazione istruttoria per la V.I.A., Verifica o Valutazione di
     Incidenza sarà necessaria la collaborazione di professionalità altamente specialistiche, lo
     Sportello Unico per l’Ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell’A.R.T.A. o di altri Enti
     strumentali della Regione.

           Art. 5 Autorità competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale
                          (comma 2 art. 3, e lettera a- art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996)
1. Il Comitato di Coordinamento Regionale è l’Autorità competente in materia di:
   - Valutazione di Impatto Ambientale (D.P.R. 12 aprile 1996-Direttiva 97/11/CE)
   - Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE). 5
2. Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto:
     - Dal Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei
                                                                                                          2
Bacini Idrografici con funzioni di Presidente, in caso di sua assenza e del Vicepresidente,
      può delegare altro Dirigente della Direzione;
    - dal Direttore della Direzione Turismo, Ambiente ed Energia o suo delegato;
    - dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale, con
      funzioni di Vicepresidente, o da un responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di
      delega;
    - dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione o dal responsabile di Ufficio del suo
      Servizio munito di delega;
    - dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l'Urbanistica o dal responsabile di Ufficio del
      suo Servizio munito di delega;
    - dal Dirigente del Servizio Genio Civile per competente per Territorio o dal responsabile di
      Ufficio del suo Servizio munito di delega;
    - dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio
      munito di delega;
    - dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio
      munito di delega;
    - dal Dirigente del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per Territorio
      o dal responsabile di Ufficio del suo Servizio munito di delega;
    - da numero 3 esperti in materia ambientale, designati dal Consiglio Regionale.
2. Le sedute del Comitato, in seconda convocazione, sono valide con un minimo di 5 membri.
3. Le autorizzazioni, i pareri ed i giudizi 5, di competenza del Comitato di Coordinamento
   Regionale, sono comunicate dal Direttore della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi
   Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, al richiedente.
4. Ai componenti del Comitato, che non sono dipendenti della Regione, si applica la L.R. 10
   agosto 1973 n°35 e successive modifiche.

        Art. 6 Organo tecnico competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale
                                (lettera b- art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996)
1.   L’organo tecnico competente in materia di V.I.A. è il Servizio Aree Protette, BB.AA. e
     Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo.

                   Art. 7 Opere soggette a Valutazione Impatto Ambientale
                            (art.1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE)
1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono assoggettati a V.I.A. tutti i
   nuovi interventi e le modifiche sostanziali agli impianti esistenti indicati all’allegato A del
   presente regolamento, esclusa comunque la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Sono altresì soggetti a V.I.A. i progetti di cui all’allegato B del presente regolamento, che
   ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturali protette come definite dalla Legge n.
   394 del 6.12.91 e dalla L.R.38/96 sui parchi e aree protette.
3. Per i progetti di opere o impianti di cui ai commi precedenti, ricadenti all’interno di aree
   indicate al comma precedente, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
4. Per i progetti che sono sottoposti a V.I.A. è facoltà del proponente richiedere alla struttura
   regionale competente l'avvio di una fase preliminare (Scoping) volta individuare, in
   contraddittorio tra la struttura regionale competente e il proponente, quali informazioni devono
   essere fornite nello SIA.

                                    Art. 8 Misure di pubblicità
                             (lettera d- art. 4, art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996)
1. Le procedure di Valutazione Impatto Ambientale sono quelle dell’art. 5 del D.P.R. 12 aprile
   1996.
2. Il Committente delle opere provvede alla pubblicazione:
     - su di un quotidiano di diffusione regionale;

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- su un quotidiano a diffusione nazionale;
       - con manifesto murale, in numero congruo di copie, nei Comuni interessati;
      di un annuncio contenente:
       a) l’indicazione dell’opera;
       b) la sua localizzazione riferita all’incidenza spaziale e territoriale dell’intervento;
       c) una sommaria descrizione del progetto ed una esposizione sintetica dei dati di maggior
            rilievo evidenziando l’eventuale contrasto con i piani urbanistici, paesistici, territoriali e di
            settore.
3.   L’effettuato deposito, è tempestivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
     Abruzzo a cura della predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e
     Gestione dei Bacini Idrografici.
4.   Nel termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet della Direzione
     Territorio http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA1, chiunque, in conformità alle leggi vigenti,
     può presentare, in forma scritta, alla predetta Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi
     Politiche e gestione dei bacini idrografici, istanze, osservazioni o pareri sull’opera soggetta a
     Valutazione di Impatto Ambientale.
5.   Le istanze, osservazioni, o pareri sull’opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale,
     presentate dopo il termine stabilito al comma precedente sono irricevibili.
6.   Notizie sull’esito del giudizio di Compatibilità ambientale è pubblicato sul B.U.R.A..
7.   Al fine di garantire tutte le azioni necessarie per:
       - assicurare l'informazione ai cittadini ed ai portatori di interessi pubblici o privati, così da
          favorirne la partecipazione;
       - a richiesta, fornire copia degli atti depositati;
       - la ricezione e registrazione delle istanze, osservazioni, o pareri sull’opera soggetta a
          Valutazione di Impatto Ambientale,
      è incaricato un responsabile dell'informazione per le procedure V.I.A. che è un pubblico
      dipendente diverso dal responsabile del procedimento.

                             Art. 9 Opere soggette a Verifica Preliminare
                                (art.1 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE)
1. Per i progetti di cui all’allegato B del presente regolamento, che non ricadono in aree naturali
   protette, l’autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’art. 10 del D.P.R. 12
   aprile 1996 nel testo in vigore, e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D del D.P.R. 12
   aprile 1996 nel testo in vigore, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della
   procedura di V.I.A..
2. Oltre alle nuove realizzazioni, sono sottoposti a verifica le modifiche sostanziali di impianti
   esistenti, quali:
   - ampliamento di attività estrattive, superiore al 30% del volume complessivo autorizzato o
      superiore a 30.000 mc (15.000 nelle aree protette);
   - modifiche di impianti esistenti che comportino un aumento di produzione e/o fruizione e/o
      portata superiore al 30%.

                                      Art. 10 Conferenza dei Servizi
                          (comma 6 e 7 art.5 D.P.R. 12 aprile 1996 e Direttiva 97/11/CE)
1. L’organo tecnico competente in materia di V.I.A. può indire, ai sensi dell’art. 14 della Legge 7
   agosto 1990 n.241 come modificato dalla L. 24 novembre 2000 n° 340, una o più Conferenze
   dei Servizi.
2. Alla Conferenza dei Servizi partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere
   definitivamente la volontà dell’amministrazione di appartenenza.
3. Le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo
   della Conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

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Art. 11 V.I.A. interregionale
                                       (art.11 D.P.R. 12 aprile 1996)
     1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, l’Autorità
        competente si esprime sullo Studio di Impatto Ambientale, ovvero la decisione in merito alla
        procedura di Verifica, d'intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di
        competenza dello Stato.

                  Art. 12 Sanzione amministrativa in materia di V.I.A. e Verifica
                                        (comma 7 art.46 L.R. 11/99)
1.   Qualora le opere indicate ai precedenti articoli sono poste in essere in violazione delle presenti
     disposizioni o in difformità dai giudizi di compatibilità ambientale emessi, l’autorità
     competente, irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa,
     consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo del 5% e un
     massimo del 20% del valore dell’opera o di parte di essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi
     ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell’esecuzione di interventi di mitigazione diretti
     ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente prodotti dall’opera stessa.

       Art. 13 Autorità e organo tecnico competenti in materia di Valutazione d’incidenza 6
1.   In materia di Valutazione di Incidenza:
     - l’autorità competente è il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto
     ambientale.
     - l’organo tecnico competente è il servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione d’impatto
     ambientale della Regione Abruzzo. 6
2.   Nel caso di piani , programmi territoriali 6 e progetti che ricadono, anche parzialmente, in aree
     naturali protette, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto
     Ambientale, sentito l’Ente di gestione dell’area, esprime la propria valutazione.
3.   Per la redazione dell’istruttoria, lo Sportello Regionale per l’Ambiente, può avvalersi della
     collaborazione di membri del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Aree Protette ai
     quali è corrisposto il gettone di presenza in relazione alle sedute necessarie per la redazione
     della relazione istruttoria.
4.   A tal fine il responsabile dello Sportello richiede al Direttore la nomina di un relatore e di un
     contro relatore per la stesura della relazione istruttoria.

                                     Art. 14 Valutazione d’incidenza6
     1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza
        naturalistico-ambientale dei (proposti) siti d’importanza comunitaria e delle zone di
        protezione speciale, che saranno successivamente designati come zone speciali di
        conservazione.
     2. Sono assoggettati a Valutazione d’incidenza, qualora ricadano all’interno dei Siti
        d’importanza comunitaria e/o delle Zone di protezione speciale:
        - i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-
            venatori e le loro varianti. I proponenti di tali piani predispongono, secondo i contenuti
            delle linee guida di cui all’ allegato C, uno studio per individuare e valutare gli effetti
            che il piano può avere sul Sito d’importanza comunitaria e/o sulla Zona di protezione
            speciale (che saranno entrambi designati come Zone Speciali di Conservazione), tenuto
            conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
        - gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
            conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che
            possano avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad
            altri interventi. I proponenti di tali interventi predispongono, secondo i contenuti delle
            linee guida di cui all’allegato C, uno studio per individuare e valutare gli effetti che
                                                                                                      5
l’intervento può avere sul Sito d’importanza comunitaria e/o sulla Zona di protezione
       speciale (che saranno entrambi designati come Zone Speciali di Conservazione), tenuto
       conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
   - i piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché gli interventi che, pur ricadendo
       all’esterno di SIC o ZPS, possano avere un’incidenza significativa sugli habitat e/o sulle
       specie per le quali gli stessi sono stati designati.
3. Nel caso di piani a rilevanza nazionale, gli atti di pianificazione territoriale sono presentati
   al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza
   regionale, interregionale, provinciale e comunale, alla Regione.
4. Qualora i piani o gli interventi ricadano, anche parzialmente, all’interno di parchi nazionali
   o regionali, l’autorizzazione viene rilasciata sentito il parere dell’Ente Parco territorialmente
   interessato.
5. Per i piani sottoposti a Valutazione d’incidenza, il Comitato di coordinamento regionale per
   la V. I. A. individua quali interventi dovranno essere successivamente sottoposti a
   Valutazione d’incidenza e quali siano quelli per i quali questo esame si configura come una
   fase di screening esaustiva della procedura.

                     Art. 14 bis Valutazione d’incidenza interregionale6
1. Nel caso di piani o progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni e non siano
   di competenza dello Stato, l’autorità competente si esprime sulla Valutazione d’incidenza
   d’intesa con le Regioni interessate.

                   Art. 14 ter Tempi per il rilascio delle autorizzazioni. 6
1. Per i piani e gli interventi soggetti a valutazione di incidenza, le autorità di cui all’art. 13
   rilasciano o negano l’autorizzazione contestualmente a quella relativa alla V.I.A.
2. Per gli interventi non ricompresi nel precedente comma 1 le autorità di cui all’art. 13
   rilasciano o negano l’autorizzazione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di
   ricevimento della relazione per la Valutazione d’incidenza e possono chiedere una sola volta
   integrazioni della stessa ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve
   attenersi. Nel caso in cui le autorità predette chiedano integrazioni alla relazione, il termine
   per il rilascio dell’autorizzazione decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono alle
   autorità medesime.
3. Nel caso di indizione di Conferenza dei Servizi, i tempi per il rilascio dell’autorizzazione o
   per il suo diniego sono quelli per essa previsti. Gli atti dovranno essere trasmessi all’organo
   competente entro 30 giorni dall’indizione della stessa.

                  Art. 14 quater Misure di mitigazione e di compensazione.
1.   La relazione per la Valutazione d’incidenza deve contenere le misure di mitigazione atte a
     diminuire o annullare gli effetti del piano o delle opere sugli habitat e sulle specie.
2.   Qualora il piano o il progetto non le contenga, l’autorità competente deve farne richiesta.
3.   Qualora la valutazione d’incidenza abbia una conclusione negativa, il piano o l’opera
     possono essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi
     di natura sociale ed economica. In questo caso le autorità di cui all’art. 13 adottano misure
     compensative necessarie per garantire la coerenza della rete Natura 2000 e ne danno
     comunicazione al Ministero dell’Ambiente.
4.   Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di
     cui sia stata valutata l’incidenza negativa possono essere realizzati soltanto con riferimento
     ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica ovvero, previo parere
     della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

                                                                                                     6
5. Le misure compensative da attuare qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3
        sono indicate nel punto 13 dell’allegato C relativo ai piani. 6

                    Art. 14 quinquies Monitoraggio e aggiornamento d SIC e ZPS.
     1. La Regione, sulla base delle linee guida definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
     territorio, disciplina l’adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio
     dello stato di conservazione delle specie e degli habitat d’interesse comunirtario, con particolare
     attenzione a quelli prioritari, e ne dà comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela
     del territorio e a quello delle Politiche agricole e forestali. 6

                             Art. 15 Valutazione di Incidenza Negativa
                                    ( 8° e 9° Comma art. 5 D.P.R. 357/97)
1.   Qualora, nonostante le conclusioni negativa della Valutazione d’Incidenza sul sito ed in
     mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per
     motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica,
     l’organo competente in materia di Valutazione d’Incidenza adotta ogni misura compensativa
     necessaria per garantire la coerenza globale della Rete “Natura 2000” e né da comunicazione al
     Ministero dell’Ambiente.
2.   Qualora nei siti ricadono tipi di Habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto, di cui
     sia stata valutata l’incidenza negativa sul Sito di Importanza Comunitaria, può essere realizzato
     soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o
     con le esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero previo parere della Commissione
     Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

                     Art. 16 Sanzione amministrativa in materia di paesaggio
                             (D.M. Beni Cultuali e Ambientali 26 settembre 1997)
1. La sanzione di cui all’art.164 del D.L.vo 490/99 è calcolata in base ai parametri del Decreto
   26.09.97 del Ministero BB.CC., con riferimento alle singole tipologie ed alle norme di tutela
   ambientale.
2. Detti parametri riguardano esclusivamente le sanzioni relative agli immobili censiti nel
   N.C.E.U. e sono determinate secondo lo schema allegato I.
3. Qualora non risulti dal catasto l’accertamento della rendita del bene, si procede con i valori
   presunti.
4. Per quanto riguarda le altre tipologie d’abuso, il danno ambientale arrecato è quantificabile nella
   misura del 9% del costo di ripristino, calcolato con le voci del prezziario ANCE vigente,
   maggiorato nella misura stabilita dall’art. 2 del Decreto 26.09.97.
5. Per le opere abusive, non contemplate nei precedenti casi, l’importo dei lavori sarà dichiarato
   con perizia di congruità dei prezzi.
6. La quantificazione in ogni caso deve essere resa da perizia giurata redatta da un tecnico
   abilitato.
                                        Art. 18 Norme finali
1. I criteri e le procedure in materia ambientale, disciplinate con il presente atto, sono applicate il
   giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.A..

                                                                                                        7
allegato I
INDENNITA’ RISARCITORIA
PREVISTA DALL’ART. 15 DELLA LEGGE 1497/39

IL PROFITTO E’ PARI, IN VIA ORDINARIA, AL 3% DEL VALORE D’ESTIMO
COSI’ CALCOLATO:

Valore d’estimo

1) Immobili censiti nel N.C.E.U.
   Valore d’estimo = Rendita Catastale x Moltiplicatore + 5%

2) Immobili non censiti nel N.C.E.U.
   Valore d’estimo = Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5%
     (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)

3) Fabbricati rurali
   Valore d’estimo = Valore corrente ai prezzi di mercato
     (Il valore corrente ai prezzi di mercato deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)

4) Immobili in corso di costruzione
   Valore d’estimo = Rendita Catastale Presunta x Moltiplicatore + 5%
     (La Rendita Catastale Presunta deve risultare dalla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato)

Moltiplicatore

Gruppi catastali A B C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1
    rendita catastale x 100

Categoria A/10 (uffici e studi privati)
    rendita catastale x 50

Categoria C/1 (negozi e botteghe)
    rendita catastale x 34

Gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale)
   rendita catastale x 50

Incremento dell’aliquota (previsto dall’art. 2 del Decreto 26.09.97 – Delibera di Giunta Regionale n° 3054 del 19.11.97)

                                                                         Tipologia 1                 Tipologia 2      Tipologia 3
Non conforme alle norme di tutela                                           100%                        75%              50%
Conforme alle norme di tutela                                               75%                         50%              25%

PER LE ALTRE TIPOLOGIE di cui alla tabella allegata alla L. 47/85 si applica il valore del profitto nella misura di
seguito riportata:
                                                    lire                   euro
Tipologia 4                                      1.000.000               516,46
Tipologia 5 e 6                                   750.000                232,41
Tipologia 7                                       500.000                258,23

                                                                                                                                    8
ALLEGATO A
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000
   litri/secondo (l/s) e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la
   derivazione superi i 100 litri/secondo (l/s)
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di
   produzione superiore a 100 tonnellate/giorno. Fabbricazione di carta e cartoni con capacità di
   produzione superiore a 200 tonnellate/giorno 6
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore
   alle 35.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per
   insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 tonnelate/anno di materie prime
   lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge
   29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a
   40.000 m3.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate/giorno
   di prodotto finito.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne
   interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B
   ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione
   degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del
   medesimo decreto legislativo n. 22/1997.
j) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100
   tonnelate/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere
   D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
   n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
   articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.
k) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o
   ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200
   tonnelate/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
   punti D13, D14).
l) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m 3
   (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di
   rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto
   legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a
   100.000 m3.
m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
   capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 tonnelate/giorno
   (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
n) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
o) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/anno di materiale estratto o di un'area interessata
   superiore a 20 ha.
p) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole,
   ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3.
q) Attività di coltivazione di minerali solidi.
r) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.
s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a
   100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
t) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio,
   scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino,

                                                                                                      9
deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto
     legislativo n. 22/1997).
u)   Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a
     80.000 m3
v)   Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,nonché concentrati o materie
     prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,chimici o elettrolitici. 6
w)   Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale
     penuria di acqua,per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di m3/anno. In tutti gli
     altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione
     media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di m3 / anno e per un volume
     di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. 6
x)   Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
       - 85.000 posti per polli da ingrasso,60.000 posti per galline;
       - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
       - 900 posti per scrofe 6

                                                                                                     10
ALLEGATO B

   1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura:
a) Progetti di ricomposizione rurale che interessa una superficie superiore a 200 ha;
b) Progetti volti a destinare terre incolte o semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria
    intensiva con un superficie superiore a 10 ha;
c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
    drenaggio delle terre per una superficie superiore a 300 ha;
d) Iniziale forestazione con un superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di
    conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
e) Impianti per l’allevamento intensivo con : 40.000 posti pollame; 1400 posti suini da produzione
    (di oltre 30 kg); 550 posti scrofe; 150 UBA (bovini) da ingrasso; 10.000 posti per conigli; 6
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
f) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;

   2. Industria estrattiva
a)  Cave e torbiere con più di 30.000 m3 di materiale estratto;
b)  Attività mineraria sotterranea;
c)  Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;
d)  Trivellazioni in profondità, in particolare:
    - trivellazioni geotermiche,
    - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,
    - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua superiore a 50 litri/secondo (l/s);
    - escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo;
e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e
    di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
f) Opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

   3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda con potenza
    termica complessiva superiore a 20 MW;
b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda che alimentano condotte con
    una lunghezza complessiva superiore ai 20 Km;
c) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m3;
d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a
    10.000 m3;
e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 10.000 m3;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi;
h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica;
i) Impianti industriali per la produzione di energia (soppresso)2 mediante lo sfruttamento del vento
    con potenza complessiva superiore a 10 MW;
j) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a
    100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

   4. Produzione e trasformazione dei metalli:
a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa
    colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate/ora;

                                                                                                     11
b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con
   capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora; forgiatura con magli la cui energia
   di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
c) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,
   formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il
   cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi
   elettrolitici o chimici qualora le vasche destinare al trattamento abbiano un volume superiore a
   30 m3;
f) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;
g) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
h) impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
   rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
i) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2
   tonnellate/ora di acciaio grezzo;
j) (soppresso)6
k) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
   volume;
l) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di
   superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

   5. Industria dei prodotti minerali
a) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
b) Impianti destinati alla produzione di clinker, cemento, in forni rotativi la cui capacità di
    produzione supera 500 tonnellate/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di
    produzione supera 50 tonnellate/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione
    di oltre 50 tonnellate/giorno;
c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto;
d) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro,
    con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate/anno;
e) Impianti per la fusione di sostanza minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre
    minerali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
    refrattari, piastrelle, gres e porcellane, per una superficie impegnata superiore a 5.000 m2 o
    50.000 m3 di volume;

   6. Industria chimica
a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacitò
    superiore alle 10.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
b) Produzione di pesticidi, di antiparassitari, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
    perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 tonnellate/anno di
    materie prime lavorate;
c) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della
    legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore
    a 1.000 m3;

   7. Industria dei prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con
    una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate/giorno;

                                                                                                   12
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di
   prodotti finiti di oltre 300 tonnellate/giorno su base trimestrale;
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a
   200 tonnellate/giorno su base annua;
d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000
   hl/anno;
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppo che superino 50.000 m3 di volume;
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate/giorno e
   impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di
   trattamento di oltre 10 tonnellate/giorno;
g) Impianti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce con capacità di lavorazione
   superiore a 50.000 quintali/anno di prodotto lavorato;
h) Industrie per la produzione della fecola, molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei,
   industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o
   50.000 m3 di volume;
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione
   superiore a 10.000 tonnellate/giorno di barbabietole.

   8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta:
a) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la
    macerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10
    tonnellate/giorno;
b) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate/giorno
    di prodotto finito;
c) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di
    capacità superiore a 50 tonnellate/giorno;
d) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità
    superiore alle 50.000 tonnellate/anno di materie lavorate;

   9. Industria della gomma e delle materie plastiche:
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastometri con almeno 25.000 tonnellate/anno
    di materie prime lavorate.

   10. Progetti di infrastrutture:
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai
    40 ha;
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40
    ha;
c) progetti di sviluppo urbano all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici
    superiori ai 10 ha;
d) Costruzione di centri commerciali e parcheggi per la grande distribuzione, con superficie di
    vendita uguale o superiore a 8.000 m2 e comunque nel limite apicale stabilito dalla Legge
    Regionale di settore;
e) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali a carattere
    regionale o locale, con esclusione dei raccordi a carattere produttivo;
f) Aeroporti ed aerodromi;
g) Costruzione di strade extraurbane secondarie con lunghezza superiore a 5 km;
h) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più
    corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 m;
l) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili;

                                                                                                       13
m) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole,
   superiori a 10.000 m3 3;
n) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
   particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
o) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
p) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
q) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa,
   mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
r) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche superiori a 50 litri/secondo
   (l/s) 4;
s) opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, esclusi i trasferimenti di acqua
   potabile convogliata in tubazioni;
t) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200
   litri/secondo (l/s) o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri/ secondo
   (l/s);
u) Interporti;
v) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica
   ed altri destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali
   litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

   11. Altri Progetti:
a) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
b) Impianti di smaltimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10
    tonnellate/giorno (operazioni di cui all’Allegato “B”, lettere D2,D8, D9, D10 e D11 del
    Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi
    mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità
    massima complessiva superiore a 20 tonnellate/giorno (operazioni di cui all’allegato “B”,
    lettere D13, D14 del citato Decreto n. 22/1997);
c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a
    10 tonnellate/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui
    all’allegato “B”, lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 22/97);
d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito
    preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40
    tonnellate/giorno (operazioni di cui all’allegato “B”, lettere D15 decreto legislativo n. 22/97);
e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3
    (operazioni di cui all’allegato “B”, lettere D1 e D5 decreto legislativo n. 22/97);
f) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
g) Depositi di fanghi superiore a 30.000 m3 di volume;
h) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili;
i) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 m2;
j) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25,000
    tonnellate/anno di materie prime lavorate;
k) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
l) Stabilimenti di squartamento.
m) Progetti di cui all’allegato “A” che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed
    il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

   12. Turismo e svaghi
a) Piste da sci con lunghezza superiore a 2 km o con superficie superiore a 5 ha;

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b) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente
   aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1.800
   persone, impianti di innevamento artificiale 6;
c) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lett. h) dell’allegato
   “A”, nonché progetti d’intervento su porti già esistenti;
d) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed
   esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3, o che
   occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati;
e) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente superiore a 3 ha;
f) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ha.

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6
                                         ALLEGATO C
                   Linee guida per la relazione della Valutazione d’incidenza

       La procedura di valutazione d’incidenza è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità
d’incidenza significativa. La relazione per la valutazione d’incidenza deve essere predisposta da
professionalità adeguate ai contenuti specifici della stessa. Passaggio sostanziale è costituito
dall’analisi attenta delle informazioni riportate nel formulario (scheda) di ciascun SIC o ZPS.
       In fase di screening, per alcuni interventi per i quali si rileva già in prima istanza che non
siano    passibili    d’incidenza     significativa,    l’autorità   competente     può    asseverare
un’autodichiarazione motivata che fornisca, oltre alle valutazioni della non incidenza, i dati
essenziali del progetto quali la localizzazione su cartografia in scala adeguata, una breve
descrizione del progetto e la documentazione fotografica.

      Relazione per la valutazione d’incidenza.
      La documentazione, in duplice copia, deve contenere:
   1. cartografia, oltre che in scala adeguata alle dimensioni del piano o dell’intervento, anche in
      scala 1: 25.000, con la sovrapposizione dei confini del SIC o della ZPS interessata;
   2. documentazione fotografica dell’area interessata;
   3. relazione con i contenuti di seguito specificati:

Piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli, faunistico-
venatori e le loro varianti:

A. Caratteristiche:
1. Tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione di massima degli interventi previsti, con
   descrizione delle caratteristiche del piano o del programma, delle attività necessarie alla
   realizzazione dell’opera, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono.
2. Dimensioni e/o àmbito di riferimento: superficie territoriale interessata dal piano o dal
   programma con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del SIC o
   della ZPS, localizzazione su elaborati cartografici in scala 1:25.000 dell’area interessata dal SIC
   o dalla ZPS, che rechi in evidenza la sovrapposizione dell’intervento e l’eventuale presenza di
   aree protette (parchi nazionali, regionali o riserve naturali).
3. Complementarità con altri piani: considerare se esistano altri piani proposti o in corso che
   possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza
   significativa sul SIC o sulla ZPS.
4. Uso delle risorse naturali: indicare il consumo o l’inaccessibilità, temporanea o permanente, di
   suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime.
5. Produzione di rifiuti: va indicata la quantità di massima, la natura dei rifiuti prodotti e le
   modalità di smaltimento.
6. Inquinamento e disturbi ambientali: eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di
   rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d’opera che a regime.
7. Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere
   previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.
8. Descrizione dell’ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza anche con
   altri SIC o ZPS limitrofe.
9. Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli,
   con riferimento all’eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche
   temporaneo, delle falde idriche. Particolare attenzione va posta all’idrogeologia e ad eventuali
   interferenze, anche indirette, su di essa.

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10. Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell’interferenza sui singoli habitat e sulle
    singole componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda (o schede) SIC e/o
    ZPS. Vanno descritti gli habitat e le specie floristiche e faunistiche presenti nell’area interessata
    dal piano. Va descritta l’influenza che l’attuazione del piano, qualora questo esplicasse tutte le
    sue previsioni, potrà avere sulla loro condizione ecologica. Devono essere identificati i fattori
    d’incidenza e deve essere valutata la loro significatività. Per gli habitat, la significatività
    dell’impatto va determinata non solo sulla base della percentuale di eventuale perdita all’interno
    del sito, ma anche in relazione con l’area complessiva dell’habitat all’interno del territorio
    regionale. Qualora l’habitat in esame sia in declino, è da considerare significativa anche una
    percentuale molto bassa.
11. Connessioni ecologiche: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che
    potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.
12. Descrizione delle misure di mitigazione che s’intendono adottare per ridurre o eliminare le
    eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale
    della rete "Natura 2000". Qualora il piano non le contenga, l’autorità competente deve farne
    richiesta. Tali misure devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel caso in cui sia
    dimostrato che la simultaneità non è necessaria per garantire la coerenza della rete. Occorre
    indicare in che modo le misure di mitigazione consentiranno di eliminare o ridurre gli effetti
    negativi sul sito. Per ciascuna misura va comprovato il modo in cui sarà garantita e attuata, deve
    essere individuato il “responsabile dell’attuazione”, va comprovato il grado di possibilità di
    riuscita, va indicato il calendario con i tempi di attuazione della misura, vanno comprovate le
    modalità di monitoraggio.
13. Misure compensative: qualora il piano, nonostante le conclusioni negative della valutazione
    d’incidenza, debba essere attuato per imperativi motivi di rilevante interesse pubblico, tali
    misure devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell’Ambiente. Qualora vi sia
    anche la presenza di habitat o specie prioritarie, le misure devono essere preventivamente
    approvate dalla Commissione Europea. Esse consistono nelle seguenti azioni:
                       - ripristino dell’habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito;
                       - creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un
                          sito nuovo o ampliando quello esistente;
                       - miglioramento dell’habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita
                          dovuta al piano;
                       - individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite).
        Qualora nel sito ricadano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, il piano può essere
approvato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza
pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della
Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
14. Screening: il piano dovrà individuare quali siano i piani attuativi e gli interventi da sottoporre a
    successiva e specifica valutazione d’incidenza e quali siano quelli per i quali la valutazione
    d’incidenza dello stesso piano si configura come una fase di screening esaustiva della
    procedura.
15. Norme transitorie: Al fine dell’applicazione di quanto previsto nel precedente punto 12,
    possono essere sottoposti a valutazione d’incidenza anche i piani in vigore. In caso contrario,
    dovranno essere sottoposti a valutazione d’incidenza tutti gli interventi in essi previsti.
16. Modalità di consultazione del pubblico: qualora il piano sia sottoposto a valutazione d’impatto
    ambientale, la consultazione del pubblico seguirà le stesse procedure per essa previste.
17. Sanzioni: qualora il piano sia sottoposto anche a valutazione d’impatto ambientale, si applicano
    le sanzioni previste nella stessa procedura.

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Progetti:

B. Caratteristiche dei progetti.

        Possono essere esclusi dalla presentazione di una specifica relazione per la valutazione
d’incidenza gli interventi per i quali questa sia espressamente contenuta in uno strumento di
pianificazione a sua volta sottoposto a valutazione d’incidenza.
1. Tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione dell’intervento, con descrizione delle
    caratteristiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera, dei tempi
    necessari e degli obiettivi che si perseguono.
2. Dimensioni e/o àmbito di riferimento: superficie territoriale interessata dall’intervento e quella
    interessata temporaneamente per la realizzazione dell’intervento stesso, con percentuale della
    superficie interessata rispetto alla superficie totale del SIC o della ZPS, localizzazione su
    elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dal SIC o dalla ZPS, che
    rechi in evidenza la sovrapposizione dell’intervento e l’eventuale presenza di aree protette
    (parchi nazionali, regionali o riserve naturali).
3. Complementarità con altri progetti: considerare se esistano altri progetti proposti o in corso che
    possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza
    significativa sul SIC o sulla ZPS. Qualora s’intendano realizzare più interventi, di diversa o di
    analoga tipologia, sullo stesso SIC o ZPS, la relazione deve contenere l’esame dell’incidenza
    complessiva determinata dagli interventi.
4. Uso delle risorse naturali: indicare il consumo o l’inaccessibilità, temporanea o permanente, di
    suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime.
5. Produzione di rifiuti: va indicata la quantità e la natura dei rifiuti prodotti sia nel corso della
    realizzazione dell’intervento che successivamente alla sua realizzazione, quando opererà a
    regime. Va indicata anche la destinazione dei rifiuti.
6. Inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti
    in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d’opera che a regime.
7. Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere
    previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.
8. Descrizione dell’ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza con SIC o
    ZPS limitrofe.
9. Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli,
    con riferimento all’eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche
    temporaneo, delle falde idriche. Particolare attenzione va posta all’idrogeologia e ad eventuali
    interferenze, anche indirette, su di essa.
10. Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell’interferenza sui singoli habitat e sulle
    singole componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda (o schede) SIC e/o
    ZPS. Deve essere considerato anche il peso antropico in fase di cantiere. Nel caso di interventi
    che interessino ambiti fluviali, deve essere tenuto presente il concetto di bacino e calcolata
    l’eventuale interferenza su di esso. Deve essere valutata, nel caso di impianti di illuminazione ex
    novo, anche l’interferenza sulla fauna notturna ed eventualmente devono essere previste
    specifiche misure di mitigazione. Vanno descritti gli habitat e le specie floristiche e faunistiche
    presenti nell’area interessata dal progetto. Va descritta l’influenza che l’intervento, in corso
    d’opera o a regime, avrà sulla loro condizione ecologica e sulla dinamica delle popolazioni,
    soprattutto nel caso di interventi che vi incidano in modo particolare (es. discariche). Nel caso
    di cambio di destinazione d’uso, va considerato l’eventuale aumento del flusso turistico con
    conseguente aumento di disturbo da rumore o altro. Devono essere identificati i fattori
    d’incidenza e deve essere valutata la loro significatività. Per gli habitat, la significatività
    dell’impatto va determinata non solo sulla base della percentuale di eventuale perdita all’interno
    del sito, ma anche in relazione con l’area complessiva dell’habitat all’interno del territorio

                                                                                                    18
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