PENSIONI E ASSUNZIONI AGEVOLATE: LE NOVITÀ DEL 2020/2021 - Fiscal Focus

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PENSIONI E ASSUNZIONI AGEVOLATE: LE NOVITÀ DEL 2020/2021

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Pensioni: novità 2021

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Possibilità di uscita agevolata per il 2021

I lavoratori possono beneficiare di differenti possibilità di uscita agevolata
nell’anno 2021, oltre alla pensione anticipata ordinaria e contributiva:

         la pensione anticipata con opzione quota 100 (art. 14 DL 4/2019), che è accessibile
           sino al 31.12.2021;

         l’ Ape sociale, prorogata sino al 31.12.2021;

         l’opzione donna, la cui data limite per la maturazione dei requisiti è stata prorogata
           di un anno;

         l’isopensione, che consente di beneficiare di un anticipo nell’uscita dal lavoro pari a 4
           anni (forse estesi a 7).

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Possibilità di uscita agevolata per il 2021

Con prossimi interventi normativi:

         L’isopensione potrebbe consentire un anticipo sino a 7 anni nell’uscita dal lavoro e
           potrebbe essere utilizzata in combinazione con la Naspi per il primo biennio di
           uscita, a seguito di accordi sindacali;

         Potrà essere consentita l’uscita anticipata dal lavoro sino a 5 anni col contratto di
           espansione, che sarebbe esteso al 2021 e alle aziende con almeno 500 dipendenti;

         Infine, dovrebbe essere disposta la possibilità, per i lavoratori prossimi alla pensione,
           di fruire di un part time agevolato, con contribuzione piena, per gli ultimi 3 anni di
           attività, con l’accesso parziale anticipato al trattamento.
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Opzione donna: beneficiarie

                                     Le lavoratrici dipendenti da aziende o enti del settore
                                      privato;
Possono beneficiare dell’opzione:
                                     Le dipendenti pubbliche;

                                     Le lavoratrici autonome.

                                 Le iscritte presso le casse professionali;
                Sono escluse:
                                 Le iscritte presso la gestione Separata Inps.

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Opzione donna

Requisiti opzione donna DDL Bilancio 2021:

   Dipendenti: 58 anni di età e 35 anni di contributi al 31.12.2020;

   Autonome: 59 anni di età e 35 anni di contributi al 31.12.2020;

   Finestra pari a 12 mesi per le dipendenti ed a 18 mesi per le autonome,
     annuale comparto scuola.

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Opzione donna

L’assegno pensionistico con opzione donna:

    Non è calcolato col sistema misto, ossia retributivo sino al 31.12.1995
      (31.12.2011 per chi ha oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), poi
      contributivo, ma col sistema integralmente contributivo.

    Questo calcolo può comportare una penalizzazione, che può superare il 30%.

    A differenza della generalità delle pensioni calcolate col sistema integralmente
      contributivo, l’assegno con opzione donna può essere integrato al minimo.

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Approfondimento: calcolo contributivo della pensione

 Il calcolo contributivo non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite come il
 sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa,
 rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età
 pensionabile.

Il calcolo contributivo si divide in due quote:

 la quota A, sino al 31 dicembre 1995 (valida solo per chi ha optato per il calcolo
   interamente contributivo, oppure per il computo presso la gestione Separata, per
   l’opzione donna o per la totalizzazione);

 la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi.
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Approfondimento: calcolo contributivo della pensione

Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla Quota B, bisogna:

 accantonare, per ogni anno, il 33% della retribuzione lorda corrisposta dal 1996 (il 33% è
  l’aliquota valida per la generalità dei lavoratori dipendenti), oppure l’aliquota contributiva
  differente prevista dall’Inps per le altre categorie di lavoratori;

 rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale del
  Pil nominale;

 sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;

 moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra
  espressa in percentuale che varia in base all’età, ottenendo così la quota B di pensione.
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Approfondimento: calcolo contributivo della pensione

Ricavare la quota A contributiva è notevolmente più complesso:

 Base imponibile nel periodo di riferimento (antecedente al 1996): 10 anni lavoratori
  settore privato, 18 mesi o 3 anni (in base all’anzianità al 31.12.1992) per dipendenti
  pubblici; entro il massimale;

 Retribuzione media settimanale nel periodo di riferimento: ammontare dei contributi di
  ciascun anno, moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva in vigore
  nell'anno interessato, con eventuale aliquota aggiuntiva per chi supera la 1° fascia;

 Rivalutazione composita dei contributi, virtualmente accreditati, fino al 31.12.1995,
  utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione;
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Approfondimento: calcolo contributivo della pensione

Ricavare la quota A contributiva è notevolmente più complesso:

 Si ottiene la contribuzione media versata nel periodo di riferimento rivalutata al 31
  dicembre 1995;

 Questo valore va diviso per la somma del numero di settimane di contribuzione versata (o
  di mesi, o di giorni, in base alla gestione interessata) nel periodo di riferimento;

 Si determina così la retribuzione media settimanale, giornaliera o mensile percepita
  dall'interessato nel periodo di riferimento.

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Approfondimento: calcolo contributivo della pensione

 Anzianità contributiva antecedente al periodo di riferimento: si tratta dei contributi
  dall’inizio del rapporto assicurativo fino a tutto il 1985 per i dipendenti del settore privato
  e per gli autonomi, fino al 31 dicembre 1992 per i dipendenti pubblici (indipendentemente
  dal fatto che abbiano più o meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992);

 L’anzianità va ridotta di un valore pari al rapporto tra l'aliquota contributiva vigente
  nell’anno e l'aliquota contributiva media vigente nei 10 anni precedenti l’esercizio
  dell’opzione (Circolare Inps 181/2001); ad esempio, 52 settimane di contributi nel 1980
  equivalgono a 38 settimane ponderate, dato che il rapporto tra l'aliquota vigente all'epoca
  (23,89%) e quella calcolata sulla base delle medie degli ultimi dieci anni (32,97%) è pari a
  0,72 (52 x 0,72 = 38).
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Approfondimento: calcolo contributivo della pensione

 Montante complessivo alla data del 31.12.1995: somma dei contributi ridotti e dei
  contributi compresi nel periodo di riferimento;

 Si determina così l’anzianità contributiva complessiva per il periodo precedente il 1996;

 Il risultato del prodotto tra la media della contribuzione settimanale o mensile versata e
  l'anzianità contributiva costituisce la quota di montante relativa al periodo precedente il
  1996, che deve essere rivalutata sulla base del tasso di capitalizzazione fino all’anno
  precedente la data di decorrenza della pensione.

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Ape sociale
Si tratta di un’indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (art. 1 Co. 179 e ss., L.
232/2016), che può essere ottenuta:

 Con un requisito anagrafico di 63 anni;

 Con un requisito contributivo di 30 anni (36 anni per gli addetti ai lavori gravosi);

 Le donne hanno diritto a uno sconto di 1 anno di contribuzione per ogni figlio, sino a un
   massimo di 2.

              L’indennità:

               è riservata a specifiche categorie tutelate di lavoratori (disoccupati
                 di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74%, addetti ai lavori gravosi)

               costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali (art.
                 6 co.2 DPR 22.12.1986 n.917).                                                      14
Approfondimento: Ape sociale- Beneficiari

Disoccupati di lungo corso- Sono ricompresi nella categoria dei disoccupati di lungo corso i
lavoratori che risultano in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, o
di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della
procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7 L. 604/1966); perché gli appartenenti a questa
categoria possano beneficiare dell’Ape sociale, è necessario che abbiano terminato da almeno tre
mesi di percepire la prestazione di disoccupazione e che non si siano rioccupati. Dal 2018, è
ammessa la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, contratto di prestazione
occasionale o libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente.

Inoltre, dal 2018 possono accedere all’Ape sociale anche i lavoratori in stato di disoccupazione il
cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno
18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni.
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Approfondimento: Ape sociale- Beneficiari

Caregiver - Possono ottenere l’Ape sociale anche i lavoratori che assistono, al momento della
richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap
riconosciuto in situazione di gravità (art.3 co.3 L. 104/1992); a partire dal 2018, sono inclusi anche
coloro che assistono, sempre da almeno 6 mesi, un familiare entro il secondo grado, convivente;
in questo caso, però, è necessario che il coniuge o i genitori o i genitori del disabile abbiano
compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti
o mancanti.

Invalidi civili - L’accesso all’Ape sociale è previsto anche per i lavoratori che possiedono
un’invalidità civile, riconosciuta dall’apposita commissione medica Asl, uguale o superiore al 74%.

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Approfondimento: Ape sociale- Beneficiari
Addetti ai lavori gravosi - sono coloro che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, o
per 7 anni nell’ultimo decennio, un’attività lavorativa particolarmente rischiosa o pesante, che
deve far parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:

 operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

 conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

 conciatori di pelli e di pellicce;

 conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

 conduttori di mezzi pesanti e camion;

 professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

 addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
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Approfondimento: Ape sociale- Beneficiari

 professori di scuola pre-primaria;

 facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;

 personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

 operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

 Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare o soci di cooperative;

 lavoratori marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque
   interne;

 operai agricoli, della zootecnia e della pesca;

 operai degli impianti siderurgici di prima e seconda fusione e operai del vetro addetti a lavori
   ad alte temperature non ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti.
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Calcolo dell’indennità e compatibilità

 Il valore dell’Ape sociale è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al
  momento dell’accesso all’indennità, sino al tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi, non
  rivalutabili. L’indennità è assimilata al reddito di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale.

 L’indennità di Ape sociale è incompatibile con l’indennità di disoccupazione e con qualsiasi
  tipologia di pensione diretta. La rioccupazione è ammessa, ma la prestazione risulta
  unicamente cumulabile:

   •   nel limite di 8.000 euro annui, con i redditi derivanti da lavoro subordinato o assimilati;
   •   nel limite di 4.800 euro annui, con i redditi derivanti da lavoro autonomo.

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Domanda

La domanda di certificazione dei requisiti per l’Ape sociale può essere presentata:

o Da chi matura i requisiti entro il 31.12.2021, in base al DDL di Bilancio 2021;

o Entro il 31.3.2021 (istanza precoce);

o Entro il 15.7.2021 (istanza intermedia);

o Entro il 30.11.2021 (istanza tardiva- solo se sussistono risorse residue).

o Le date saranno confermate da un’apposita circolare Inps successiva all’entrata in vigore della
   legge di Bilancio 2021.

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Quota 100

 38 anni di contributi (di cui 35 al netto dei periodi di disoccupazione, malattia e infortunio non
   integrati per gli iscritti AGO e a determinati fondi sostitutivi);

 62 anni di età;

 Entro il 31.12.2021

 Ininfluente la decorrenza collocata dopo il 2021 (finestre pari a 3 mesi per i lavoratori del
   settore privato, a 6 mesi per gli autonomi, annuali per comparto scuola).

 Cristallizzazione dei requisiti (art. 14 DL 4/2019).

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Isopensione

Indennità istituita dalla Legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (art. 4 L. 92/2012),
che consente ai dipendenti di anticipare l’uscita dal lavoro sino a un massimo di 4 anni (7
anni per il triennio 2018-2020).

Per il 2021- possibili novità:

 Estensione dell’anticipo di 7 anni;

 Fruizione dell’indennità in combinazione con la Naspi, per il primo biennio.

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Isopensione- beneficiari

Lavoratori in esubero che:

 sono occupati presso aziende che hanno mediamente più di 15 dipendenti, ai quali
  manchino non più di 7 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione;

 sono oggetto di un accordo sindacale aziendale per l’uscita volontaria degli esuberi (con
  le organizzazioni comparativamente più rappresentative);

 concludono un ulteriore accordo con l’impresa, con cui si fornisce il consenso alla
  cessazione del rapporto (il consenso non è necessario solo in caso di licenziamenti
  collettivi).

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Contratto di espansione

Lavoratori in esubero:

 sono occupati presso aziende che hanno più di 1000 dipendenti;

 ai quali manchino non più di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione;

 sono oggetto di un licenziamento collettivo;

 sottoscrivono un accordo individuale di cessazione del rapporto con adesione alla
  procedura di accompagnamento alla pensione;

 percepiscono un’indennità commisurata alla pensione maturata al momento dell’uscita,
  eventualmente ad integrazione della Naspi;

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Contratto di espansione

Indennità:

 commisurata alla pensione maturata al momento dell’uscita, eventualmente ad
  integrazione della Naspi;

 Se diritto alla pensione anticipata   spettano i contributi previdenziali per il periodo
  successivo a quello della Naspi, sino a un quinquennio di “distanza massima” dal
  pensionamento.

Accesso allo strumento;

 Sino al 2020

 Probabile proroga al 2021- Aziende con oltre 500 addetti
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Part time agevolato

Probabile operatività nel 2021:

 tempo parziale per gli ultimi 3 anni di attività;

 accesso parziale anticipato alla pensione;

 contribuzione piena a favore del lavoratore.

Per l’azienda, in cambio dell’uscita parziale anticipata, è previsto l’impegno ad assumere
giovani con decontribuzione piena.

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Assunzioni agevolate 2020/2021
 Analisi e comparazione dei costi
 Quale scelta consigliare al cliente che deve assumere un
  lavoratore?

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Le Agevolazioni Contributive

La legalità contributiva

         Art. 1, co. 1175, L. 296/2006 recita:

         “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla
         normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da
         parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi
         restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
         nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
         dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
         rappresentative sul piano nazionale”.

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Le Agevolazioni Contributive

La legalità contributiva

         Situazioni che non influiscono sulla Regolarità Contributiva

         La regolarità sussiste comunque in caso di:

          rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della
             riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

          sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

          crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato
             verificato il credito;

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Le Agevolazioni Contributive

La legalità contributiva

            crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla
              decisione che respinge il ricorso;

            crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio
              in giudicato della sentenza;

            crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta
              la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di
              ricorso giudiziario.

                                                                                                             30
Le Agevolazioni Contributive
La legalità contributiva

         Scostamento non grave

         La regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e
         quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale ed a ciascuna cassa edile.

         Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
         ciascuna gestione nella quale l’omissione risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di
         eventuali accessori di legge (co. 3, art. 3, DM 30 gennaio 2015).

         L’importo di euro 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al momento dell’effettuazione della
         verifica automatizzata con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola
         Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata (Min. Lav., circ.
         19/2015).
                                                                                                              31
Le Agevolazioni Contributive
La legalità contributiva

         Il possesso di un DURC regolare, unitamente agli altri obblighi di legge ed al rispetto
         degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché regionali, territoriali o aziendali,
         costituisce condizione necessaria per la fruizione di benefici normativi e contributivi
         (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006).

         Si considerano benefici contributivi, gli sgravi collegati alla costituzione e gestione
         del rapporto di lavoro che rappresentano un abbattimento dell'aliquota contributiva
         ordinaria.

                                                                                                      32
Le Agevolazioni Contributive
La legalità contributiva

         Non può parlarsi di beneficio contributivo, invece, nelle ipotesi di abbattimento
         dell'aliquota contributiva che costituisce la regola per un determinato settore o per
         una categoria di lavoratori.

         Si pensi ai regimi di sotto contribuzione che caratterizzano interi settori produttivi,
         come quelli legati all'agricoltura o alla navigazione marittima, o, ancora, specifiche
         tipologie contrattuali (ad es. l'apprendistato), per i quali la legge prevede una
         speciale aliquota contributiva, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione
         dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari è
         generalizzato e non costituisce una deroga (ML circ. n. 5/2008; INPS circ. 51/2008).
                                                                                                   33
Le Agevolazioni Contributive
La legalità contributiva

         Allineamento durc on line e durc interno

         La verifica con la piattaforma “Durc on line” implica l’innescarsi dello stesso
         meccanismo già in atto per i Durc, quindi:

         A. controllo dell’intera posizione contributiva (con riferimento a tutte le matricole
             aziendali – di tutte le sedi Inps);

         B. controllo di tutto il codice fiscale (quindi tutte le posizioni contributive Inps,
             riferite a tutte le gestioni previdenziali);

                                                                                                 34
Le Agevolazioni Contributive
La legalità contributiva

         Allineamento durc on line e durc interno

         La verifica con la piattaforma “Durc on line” implica l’innescarsi dello stesso
         meccanismo già in atto per i Durc, quindi:

         C. controllo anche di regolarità contributiva Inail e – ove presente – Cassa Edile

         D. Gli scostamenti NON Gravi (€ 150) valgono anche per il DURC per agevolazioni
             Contributive e, quindi, si evita il disconoscimento di migliaia di euro di
             agevolazioni, a fronte, ad esempio, di un debito contributivo di 100 euro sfuggito
             al controllo dell’azienda.

                                                                                                  35
Le Agevolazioni Contributive
La legalità contributiva

   D.P.A (DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI AGEVOLAZIONE)

   Con il messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, l’INPS ha comunicato che il percorso di allineamento
   del sistema di controllo della regolarità si è arricchito di una funzionalità finalizzata a facilitare le
   aziende all’accesso alle agevolazioni contributive.

   Con il messaggio citato l’INPS ha infatti comunicato di aver rilasciato una procedura informatica
   - la Dichiarazione Preventiva Agevolazioni (DPA) - che le aziende potranno utilizzare per attivare
   una verifica preventiva della regolarità ai fini del riconoscimento delle agevolazioni contributive.

   La funzione della procedura è quella di strumento di garanzia per le aziende sulla legittimità
   delle agevolazioni contributive che si andranno ad esporre nel flusso UniEmens evitando il
   rischio di vedersi revocare a posteriori le agevolazioni utilizzate.
                                                                                                               36
Le Agevolazioni Contributive

La legalità contributiva

 D.P.A (DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI AGEVOLAZIONE; ISTRUZIONI OPERATIVE)

 Dal 9 luglio 2018, sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “DiResCo -
 Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, è stato messo a disposizione dei datori di
 lavoro il modulo telematico denominato “DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici
 normativi e contributivi”, gestito dall’omonima procedura.

 Il sistema D.P.A., dopo aver protocollato l’istanza, invia alla procedura Durc On Line la richiesta
 di verifica della regolarità. Laddove sarà presente un Documento Durc On Line regolare in corso
 di validità D.P.A. ne registrerà l’esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con
 l’eventuale emissione dell’invito a regolarizzare.
                                                                                                          37
Comparazione costi assunzioni agevolate

                                          38
COSTO DEL LAVORO MINIMO
nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no FIS, no previdenza complementare)
FULL TIME INDETERMINATO                                                      CONTRIBUTO         tot. Costo az.
Lordo annuo            ctr INPS                 Inail          TFR           ass. sanitaria     assunzione
             22.730,40          6.587,27            91,83        1.570,08    €         132,00    €     31.111,58

CCNL COMMERCIO - IMPIEGATO 4^ LIVELLO                          COEFFICIENTE ORARIO MENSILE 168 ORE
               1092,46 paga base
                524,22 conting.                                COEFFICIENTE ORARIO ANNUALE 2016 ORE
                   2,07 EDR

                   4,85 Edr sost. ENTE BILAT                   COSTO ORARIO IMPIEGATO                   15,43 €
               1623,60

COSTO DEL LAVORO MINIMO
nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no FIS, no previdenza complementare)

PART TIME 45,54% INDETERMINATO                                               CONTRIBUTO         tot. Costo az.
Lordo annuo               ctr INPS              Inail          TFR           ass. sanitaria     assunzione
              10.352,00              3.000,01       41,82         715,05     €         132,00    €     14.240,89

CCNL COMMERCIO - IMPIEGATO 4^ LIVELLO                          COEFFICIENTE ORARIO MENSILE 168 ORE
               1092,46 paga base
                524,22 conting.                                COEFFICIENTE ORARIO ANNUALE 2016 ORE
                   2,07 EDR

                   4,85 Edr sost. ENTE BILAT                   COSTO ORARIO IMPIEGATO                   15,43 €
               1623,60
                                                                                                                   39
Che trattamento spetta ai lavoratori impegnati nelle operazioni
                          elettorali?

                                                                  40
Che trattamento spetta ai lavoratori impegnati nelle operazioni
                              elettorali?

Normativa di riferimento

                Art.119 DPR 361/1957 modificato dall’art.11 L.53/90;
                L.178/1981; L. 69/92 (interpretazione autentica dell’art.119
                DPR 361/1957).

                                                                               41
Che trattamento spetta ai lavoratori impegnati nelle operazioni
                                       elettorali?

Elenco nomine operazioni elettorali

         Presidente;

         Vice presidente;

         Segretario;

         Scrutatore;

         Rappresentante di lista o di gruppo di partiti o di comitati promotori di
          referendum;

         Componenti degli uffici centrali elettorali (comuni oltre 15.000 abitanti).   42
Che trattamento spetta ai lavoratori impegnati nelle operazioni
                               elettorali?

Consultazioni elettorali

                 Elezioni politiche;

                 Elezioni amministrative;

                 Referendum;

                 Elezioni europee;

                                                                     43
Art.11 L.53/1990, modifica l’art.119 del D.P.R. L.361/1957

COMMA 1:

‘’In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o
delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i
rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum,
i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del    referendum,    hanno
diritto   ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
relative operazioni’’.

                                                                                               44
Art.11 L.53/1990, modifica l’art.119 del D.P.R. 361/1957

COMMA 2:

‘’I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1, sono considerati, a
tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa’’

                                                                                               45
L.69/1992 interpretazione autentica del c.2 art.119 D.P.R. 361/1957

‘’I lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 (del D.P.R.361/1957), hanno diritto
al pagamento di       specifiche quote retributive, in aggiunta all’ ordinaria retribuzione
mensile, ovvero a    riposi   compensativi,    per   i   giorni   festivi   o   non   lavorativi
eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.’’

                                                                                                   46
Semplificando:

 Ogni giornata o frazione di essa impegnata nelle operazioni elettorali, è considerata
  come se fosse lavorata e pertanto andrà interamente retribuita dall’azienda
  (Cass.n.11830 del 19.09.2001);

 I giorni non lavorativi (il sabato nella settimana corta) e i festivi, impegnati in
  operazioni elettorali, daranno luogo a riposi compensativi da fruire nei giorni
  immediatamente successivi alla fine delle operazioni elettorali, o all’erogazione di una
  quota aggiuntiva di retribuzione giornaliera.

                                                                                             47
Documentazione da produrre all’azienda:

 Certificato di chiamata del lavoratore da parte dell’ufficio elettorale preventivamente
   all’assenza;

 Dichiarazione scritta della scelta di avvalersi o meno dei riposi compensativi;

 Certificato di presenza alle operazioni elettorali con dettaglio dell’impegno,
   controfirmato dal presidente di seggio o dal vice.

                                                                                            48
Chi paga? Art. 2 L. 178/1981, circ. Min. delle Finanze N. 17/9/317 del 16.03.1982

        In aggiunta alla normale deduzione dal reddito d’impresa del costo del lavoro, è
        consentita un’ulteriore deduzione, (extracontabile), dall’imponibile complessivo
        determinato ai fini delle imposte sul reddito, limitata alle sole retribuzioni
        corrisposte al lavoratore.

                                                                                           49
Chi paga? Art. 2 L. 178/1981, circ. Min. delle Finanze N. 17/9/317 del 16.03.1982

        La norma fa riferimento alle sole consultazioni politiche e amministrative.

        L’inclusione dei referendum nelle consultazioni che danno diritto al riposo
        compensativo o al pagamento delle quote di retribuzione aggiuntiva, è avvenuta
        con normativa successiva (L.53/1990), mentre non risultano menzionate le
        elezioni europee.

                                                                                         50
Il contratto di rete con causale di solidarietà - Novità

                                                           51
Circolare Mise N.2/V del 09 ottobre 2020

Non tutte le imprese facenti parte della rete devono appartenere a filiere dichiarate in crisi,
come confermato anche dalla Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e
le piccole e medie imprese.

                                                                                                  52
Circolare Mise N.2/V del 09 ottobre 2020

 Per le «reti contratto», possibilità di apporre la firma digitale «semplice» (art. 24 del
  D.Lgs.82/2005, c.d. CAD), in luogo della firma digitale autenticata di cui all’art.25 del
  CAD;

 Superamento dell’obbligo di utilizzo del modello standard di cui al D.M. 122/2014,
  purché siano evidenziati tutti gli elementi fondamentali del contratto di rete per
  solidarietà.

                                                                                              53
Circolare Mise N.2/V del 09 ottobre 2020

Elementi da indicare nel contratto qualora non si utilizzi il modello di cui al d.M.122/2014

 l’indicazione della causale di solidarietà;

 estremi del provvedimento con cui è stata dichiarata la situazione di crisi o lo stato di
   emergenza;

 azioni da porre in atto per salvaguardare i livelli occupazionali;

 organizzazione datoriale che ha assistito le parti.

                                                                                               54
Circolare Mise N.2/V del 09 ottobre 2020

Saranno    ritenuti   validi   solo    i   contratti    sottoscritti
elettronicamente entro e non oltre il 31 Dicembre 2020.

                                                                       55
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