STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB PADOVA"

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STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
          GOLF CLUB PADOVA”
ARTICOLO 1
E’ costituita la «Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Padova» con sede in Valsanzibio
di Galzignano Terme (PD).
La durata della Associazione è a tempo indeterminato. Essa ha per scopo la promozione, la
diffusione, la didattica e la pratica del gioco del golf esclusivamente a livello sportivo-dilettan-
tistico, senza fini di lucro, tramite l’utilizzazione degli impianti, delle strutture e dell’area desti-
nata a campo di gioco di cui ha la disponibilità.
La Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Padova ha come colori sociali il bianco e il
rosso, come stemma quello nel disegno allegato sotto la lettera “A”.
La Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Padova aderisce alla Federazione Italiana
Golf di cui accetta, per sé e per i propri Soci, lo statuto e il regolamento organico e riconosce
la giurisdizione sportiva e disciplinare.

ARTICOLO 2
Per il conseguimento dello scopo sociale l’Associazione utilizza le entrate provenienti dai
contributi dei Soci e da ogni altra fonte connessa alla propria attività e dispone del proprio
patrimonio– fondo comune, costituito dai beni mobili, e tra questi quelli finanziari e immobili
acquisiti a titolo oneroso o gratuito. II patrimonio dell’Associazione garantisce le obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi. Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio
neppure in caso di recesso, esclusione e radiazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indi-
retto, avanzi di gestione nonché il patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la
distribuzione non sia imposta dalla legge.

ARTICOLO 3
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devolu-
to ad altra associazione con finalità analoghe, previa decisione dell’Assemblea dei Soci
e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n° 662, e
sue modifiche, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 4
Possono far parte dell’Associazione cittadini italiani e stranieri di irreprensibile condotta
morale e civile.
I Soci sono classificati nelle seguenti categorie:
a) giocatori: cioè quei Soci che possono fruire di ogni impianto in dotazione del Club;
b) frequentatori: cioè quei Soci, anche se soci giocatori di altri circoli, che possono fruire degli
impianti dell’Associazione e di quelle strutture e servizi collegati alla pratica del golf (putting
green/pitching green/driving range), ad eccezione dei percorsi di gioco;
c) onorari: cioè quelle persone che per particolari benemerenze vengono nominati tali dal
Consiglio Direttivo. Essi sono esonerati dal pagamento della quota e hanno gli stessi diritti dei

Soci giocatori.
Nell’ambito delle categorie a), b) e c) possono essere previste dal Consiglio Direttivo altre
classificazioni. In particolare quanto alle categorie a) e b), con diversa quantificazione della
quota sociale, purché con caratteristiche di omogeneità, compresi i “Soci di secondo Circolo”,
intendendosi per tali quelli ammessi, anche temporaneamente, solo se iscritti ad altro Circolo,
riconosciuto dalla F.I.G. e dotato di almeno un percorso a 18 (diciotto) buche.
Al venir meno del predetto requisito, od in caso di accertato abuso, il rapporto associativo
dovrà essere risolto dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può ammettere a frequentare temporaneamente il Circolo persone che
rivestano cariche istituzionali pubbliche. Il contributo d’ingresso è intrasmissibile e a fondo
perduto.

ARTICOLO 5
La domanda di ammissione all’Associazione deve essere sottoscritta da due Soci, con anzianità
di almeno cinque anni, che garantiscano sulla condotta morale e civile del candidato.
I proponenti sono tenuti a fornire tutte le informazioni che il Consiglio Direttivo ritiene di
richiedere. Sull’ammissione delibera il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di tre quarti dei
suoi componenti, tenuto conto soprattutto della ricettività degli impianti.

ARTICOLO 6
Al Consiglio Direttivo è demandata la decisione di ammettere un nuovo Socio.
L’appartenenza all’Associazione è soggetta all’obbligo del deposito, presso la sede sociale e
per tutta la durata del rapporto associativo, da parte del Socio giocatore o frequentatore di
almeno una azione (di seguito la “Azione”) della società Golf Club Euganeo S.p.A.
(c.f. 00305700288), secondo i termini previsti dal presente articolo. L’obbligo del deposito
dell’Azione è sospeso per il Socio che risulti componente – a giudizio insindacabile del Consi-
glio Direttivo – di un nucleo familiare di altro Socio, in regola con il deposito dell’Azione,
oppure sia “Socio di secondo Circolo” – ai sensi del precedente terzo comma dell’art. 4 –
oppure, quale singolo e/o componente di nucleo familiare, non abbia compiuto e non sia
nell’anno di compimento del 35° anno di età.
Il termine, non derogabile, per il deposito dell’Azione è quello del 31 dicembre del terzo anno
di vigenza del rapporto associativo.

ARTICOLO 7
I Soci sono ammessi a frequentare la sede e gli impianti sociali nel rispetto del Regolamento
che verrà dal Consiglio Direttivo stabilito e pubblicato mediante affissione all’Albo Sociale.
La frequenza di giocatori appartenenti ad altri circoli italiani o stranieri è disciplinata dal rego-
lamento della Federazione Italiana Golf.

ARTICOLO 8
Sono ammessi alla frequenza della sede sociale ed all’uso degli impianti sportivi solo i soci che
siano in regola con il pagamento delle quote annuali, le quali debbono essere versate entro e
non oltre trenta giorni – salvo termini diversi stabiliti dal Consiglio Direttivo – dalla data
dell’Assemblea annuale che approva il bilancio dell’esercizio. Le quote annuali sono dovute in
ogni caso, indipendentemente dalla frequentazione della sede e degli impianti sportivi.

ARTICOLO 9
I Soci che intendono rinunciare alla loro appartenenza all’Associazione debbono darne comu-
nicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante raccomandata a.r. almeno tre mesi prima
della fine dell’esercizio; in caso contrario essi sono tenuti al pagamento dell’intera quota socia-
le per l’anno successivo.
ARTICOLO 10
La qualifica di Socio si perde:
a) per dimissioni, da presentarsi nei termini e nelle forme di cui all’articolo precedente;
b) per esclusione, a seguito del mancato pagamento della quota associativa, previa
costituzione in mora, fermo restando, per l’Associazione, il diritto al recupero del credito;
c) per radiazione. Coloro che perdono la qualifica di Socio non potranno pretendere
dall’Associazione alcun risarcimento o rimborso.

ARTICOLO 11
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) le Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza.
Non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo e disciplinare, quanti hanno
rapporti di lavoro e dipendenza con l’Associazione e quanti non abbiamo la qualifica di dilet-
tanti, secondo le regole approvate dal R.&A.G.C.St.Andrews, salvo non siano Soci frequentato-
ri. Inoltre, non possono, essere nominati componenti del Consiglio Direttivo coloro i quali
ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell’ambito della medesima
Federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della
medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Per poter ricoprire cariche sociali sono necessari i seguenti requisiti:
(1) aver compiuto la maggiore età;
(2) essere tesserati presso la F.I.G. in qualità di dilettanti o essere Soci frequentatori;
(3) non aver riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato, salvo riabilitazione;
(4) non essere stati assoggettati, con provvedimento disciplinare sportivo definitivo da parte
del CONI, della F.I.G. o di altra Federazione sportiva nazionale o straniera, nonché da parte
delle Commissioni di Disciplina previste dal presente Statuto, a squalifiche od inibizioni com-
plessivamente superiori ad un mese;
(5) aver depositato l’Azione, a sé intestata oppure ad un componente del proprio nucleo fami-
liare, secondo quanto previsto dal precedente Art. 6.

ARTICOLO 12
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo almeno una volta
l’anno entro il 31 marzo e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei
Soci, alla data della richiesta, aventi diritto al voto, con indicazione degli argomenti da trattare.
L’Assemblea annuale in sede ordinaria:
a) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
b) nomina, alle relative scadenze, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, le
Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza, scelti fra i Soci in regola con le condizioni
di cui al presente Statuto;
c) indica, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo, la preferenza sulla designazione
del Presidente.
Tutte le cariche sociali vengono elette a scrutinio segreto. L’indicazione di preferenza sulla
designazione del Presidente sarà vincolante per la successiva nomina, da parte del Consiglio
Direttivo, qualora un Consigliere eletto abbia ottenuto un numero di preferenze superiore al
50%dei voti espressi.
La convocazione dell’Assemblea sarà effettuata con avviso contenente gli argomenti all’ordine
del giorno, da comunicare, mediante affissione all’Albo sociale, almeno quindici giorni prima
della data di convocazione.
Possono intervenire alle Assemblee, con diritto di voto, solo i Soci giocatori e frequentatori di
età superiore ai diciotto anni, in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presi-
dente, ovvero dal Socio designato dai presenti. L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costitui-
ta con la presenza di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggio-
ranza dei presenti. Sono ammesse deleghe, purché conferite ad altro Socio avente diritto di
intervento all’Assemblea e con diritto di voto; un Socio peraltro non può essere portatore di
più di una delega. Non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Diretti-
vo, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e ai dipendenti dell’Associazione.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti
la loro responsabilità. L’Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifi-
che dello Statuto sociale, proposte dai Soci e/o dal Consiglio Direttivo, come da successivo
art.22, e/o per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea è regolarmente costituita in presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto
al voto, delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse deleghe come nell’Assemblea
Ordinaria. Dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene redatto verbale sottoscritto dal Presi-
dente e dal Segretario.

ARTICOLO 13
Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri eletti dall’Assemblea, secondo quanto
previsto dall’articolo precedente,e scelti tra i Soci; essi durano in carica quattro anni, in coinci-
denza del quadriennio olimpico, e possono essere rieletti.
Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutivamente.
II Consiglio Direttivo elegge, tra i propri componenti, il Presidente nel rispetto di quanto previ-
sto dall’articolo precedente. II Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente ed un Teso-
riere. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, al Vice Presidente. II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quelli spettanti all’Assembl-
ea dei Soci in virtù di legge o del presente Statuto. Esso può delegare parte dei propri poteri
ad un Comitato Esecutivo composto di tre Consiglieri e determina le funzioni e i poteri del
Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere.
II ConsiglioDirettivo, oltre a provvedere alla conservazione del patrimonio dell’Associazione e
alla sua amministrazione:
a) delibera sulle domande di ammissione a socio e nomina i Soci onorari;
b) provvede alla stesura delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti
interni;
c) predispone i bilanci e la relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio annuale e li sotto-
pone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci, convocata secondo le modalità e i
termini previsti dal presente Statuto;
d) determina eventuali nuove classificazioni di Soci – secondo quanto previsto dal terzo capo-
verso dell’art.4 del presente Statuto -, determina le quote sociali annuali, i termini del loro
pagamento, nonché l’entità e l’obbligo di versamento del contributo d’ingresso per ogni cate-
goria di Soci.
e) provvede alla nomina dei componenti della Commissione Sportiva.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i primi non
eletti nelle ultime elezioni. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente
eletti, l’intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente deve, senza indugio, convocare l’Asse-
mblea dei Soci affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, che rimane in
carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presi-
dente nella sede sociale o altrove, almeno tre volte l’anno, oppure ogni qualvolta lo ritenga
necessario, ovvero quando gliene venga fatta domanda scritta da almeno tre Consiglieri. Alle
riunioni del Consiglio Direttivo debbono essere invitati a partecipare i componenti del Colle-
gio dei Revisori dei Conti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale
la parte cui accede il Presidente. II voto non può essere dato per rappresentanza.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale che è trascritto in apposito libro e
firmato dal Presidente e dal Segretario; a fungere da Segretario può essere chiamata anche
persona estranea al Consiglio Direttivo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono portate tem- pestivamente a conoscenza dei Soci,
mediante affissione nell’Albo Sociale.
II Presidente della Commissione Sportiva e il Presidente del Consiglio di Amministrazione della
«Golf Club Euganeo S.p.A.» possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 14
Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci in numero di tre effettivi e due
supplenti che devono essere iscritti nel registro dei Revisori dei Conti; i tre effettivi scelgono
nel loro ambito il Presidente, durano in carica quattro anni in coincidenza col quadriennio
olimpico e sono rieleggibili. Nel caso di rinuncia o impossibilità obbiettiva del Presidente del
Collegio di svolgere il proprio mandato, gli subentra nell’incarico il Revisore effettivo più anzia-
no di età, il primo degli eletti tra i Revisori supplenti diviene membro effettivo del Collegio
stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su invito del proprio Presidente di norma
ogni trimestre. Su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, si riunisce in via straordina-
ria. Di ogni riunione, il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere un apposito verbale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge e di Statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita il controllo contabile dell’Asso-
ciazione, verificando la regolare tenuta della contabilità sociale nonché la corrispondenza del
Bilancio alle risultanze delle scritture contabili. Infine, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime
il proprio parere sul Bilancio consuntivo, redigendo un’apposita Relazione da presentare
all’Assemblea annuale dei Soci per la delibera su detto Bilancio.

ARTICOLO 15
Commissioni di Disciplina
Ferme le competenze ed i provvedimenti disciplinari della Federazione Italiana Golf, tutte le
sanzioni disciplinari nei riguardi dei Soci che si rendano responsabili, nella sede dell’Associazi-
one, di atti o comportamenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Statuto e dai Rego-
lamenti sociali e/o di mancanze che abbiano rapporto con la loro attività agonistica e/o, anche
al di fuori della sede dell’Associazione, di azioni o comportamenti che appaiano chiaramente
incompatibili con la vita e nei confronti della Associazione medesima, rispetto ad un corretto
comportamento morale, civile o sportivo, sono affidate alla competenza delle Commissioni di
Disciplina di prima e seconda istanza. Per il procedimento disciplinare si applicano le norme
previste dal presente Statuto e, ove mancanti, quelle regola- mentari della Federazione Italiana
Golf in materia disciplinare, se compatibili con lo Statuto stesso. Ogni costo derivante da attivi-
tà istruttoria che ciascuna delle Commissioni ritenesse necessaria, per emettere la decisione,
e quindi che comporti spese per interventi di terzi consulenti e/o comunque per attività non
eseguibili all’interno con risorse dell’Associazione, saranno poste a carico della Parte e/o delle
Parti interessate al contenzioso secondo la decisione della Commissione giudicante.

ARTICOLO 16
I componenti delle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza vengono eletti a scru-
tinio segreto dall’Assemblea dei Soci in occasione del rinnovo delle cariche sociali e scelti tra i
Soci con almeno cinque anni di associazione e che non abbiamo subito provvedimenti disci-
plinari e non rivestano altre cariche sociali. I componenti delle Commissioni di Disciplina di
prima e seconda istanza restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le Commissioni di
Disciplina di prima e seconda istanza si compongono ciascuna di tre membri effettivi e due
supplenti. Ciascuna Commissione elegge al suo interno, entro trenta giorni dalla data di
nomina, il Presidente ed il Segretario e ne da comunicazione ufficiale al Consiglio Direttivo.
I componenti, con l’accettazione della carica, assumono l’impegno di rispettare quanto previ-
sto dagli articoli da 15 a 19 del presente Statuto, ed in particolare i termini di deposito delle
loro decisioni. Ogni Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti effettivi.
Qualora vengano a mancare uno o più componenti effettivi, subentrano i supplenti in ordine
di voto ed ai supplenti coloro che seguivano in graduatoria nelle elezioni.
Qualora la lista degli eletti risulti carente rispetto alle necessarie integrazioni, l’Assemblea,
nella sua prima riunione successiva, deve provvedere a dette integrazioni. I nuovi eletti
rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio di durata del Consiglio Direttivo, nel
corso del quale vengono eletti.

ARTICOLO 17
(Commissioni di Disciplina di prima istanza)
La Commissione di Disciplina di prima istanza interviene su ricorso scritto alla stessa presenta-
to – a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Presidente della Commissione presso la sede
dell’Associazione – dal Consiglio Direttivo o dalla Commissione Sportiva oppure dal o dai Soci
interessato/i alla questione oggetto della presunta violazione. La Commissione di Disciplina di
prima istanza, ha titolo di adottare uno dei seguenti provvedimenti :
a) dichiarazione di propria incompetenza;
b) archiviazione per intervenuto accordo tra le Parti od abbandono della Parte o delle Parti del
procedimento, o simili;
c) proscioglimento;
d) ammonizione;
e) sospensione temporanea dall’attività sportiva e/o dalla frequentazione delle strutture
dell’Associazione;
f ) espulsione dall’Associazione.

ARTICOLO 18
La Commissione di disciplina di prima istanza – accertata la propria competenza – decide
dopo aver costituito il contraddittorio tra le Parti in contenzioso, udito obbligatoriamente le
medesime ed eventuali testimoni e dopo aver espletato tutte le indagini ed attività istruttorie
ritenute opportune. La decisione deve essere redatta per iscritto, motivata e depositata in
plico chiuso, a cura del Segretario, agli atti dell’Associazione
entro il termine di novanta (90) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Presi-
dente della Commissione del ricorso, che richiede il provvedimento disciplinare.
Il termine di deposito della decisione si intenderà prorogato, per una volta sola e di ulteriori
trenta (30) giorni lavorativi, se comunicato dalla Commissione alle Parti, a mezzo raccomanda-
ta a.r., spedita a pena di decadenza, almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della scadenza dei
predetti novanta (90) giorni.
Copia della decisione deve essere notificata a mezzo raccomandata a.r. agli interessati, a cura
del Segretario della Commissione, entro i successivi dieci (10) giorni lavorativi. In pendenza del
termine di impugnazione della decisione, avanti alla Commissione di Disciplina di seconda
istanza, come previsto dal successivo art.19, oltre a non essere data alcuna pubblicità al prov-
vedimento adottato, ne rimangono sospesi gli effetti, ad eccezione del provvedimento di
espulsione. In caso di mancata impugnazione nel termine prescritto, la decisione della Com-
missione di Disciplina di prima istanza diventa definitiva, e fa stato di cosa giudicata a tutti gli
effetti del presente Statuto. La stessa sarà pubblicata – per estratto del solo provvedimento
conclusivo – all’albo dell’Associazione da parte del Consiglio Direttivo su istanza scritta spedita
allo stesso Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata a.r., entro i successivi quindici (15) giorni,
a pena di decadenza, anche da una sola delle Parti interessate dalla controversia.

ARTICOLO 19
(Commissioni di Disciplina di seconda istanza)
Avverso la decisione della Commissione di Disciplina di prima istanza, ognuna delle Parti inte-
ressate alla vertenza può presentare – entro trenta (30) giorni lavorativi dalla notifica della
stessa – ricorso di impugnazione alla Commissione di Disciplina di seconda istanza, a mezzo
raccomandata a.r. indirizzata al Presidente della Commissione stessa presso la sede dell’Associ-
azione. La Commissione di Disciplina di seconda istanza – accertata la propria competenza –
decide dopo aver costituito il contraddittorio tra le Parti in contenzioso, udito obbligatoria-
mente le medesime ed eventuali testimoni e dopo aver espletato tutte le indagini ed attività
istruttorie ritenute opportune. La decisione deve essere redatta per iscritto, motivata e
depositata in plico chiuso, a cura del Segretario, agli atti dell’Associazione entro il termine di
novanta (90) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Presidente della Commis-
sione stessa del ricorso, che richiede il provvedimento disciplinare. Il termine di deposito della
decisione s’intenderà prorogato, per una volta sola e di ulteriori trenta (30) giorni lavorativi, se
comunicato dalla Commissione alle Parti, amezzo raccomandata a.r. spedita a pena di deca-
denza, almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della scadenza dei predetti novanta (90) giorni.
La Commissione di Disciplina di seconda istanza può confermare la decisione impugnata
oppure riformarla in tutto od in parte, avendo anch’essa titolo di adottare uno dei provvedi-
menti previsti al secondo capoverso dell’art.17 del presente Statuto.
La decisione della Commissione di Disciplina di seconda istanza – depositata presso la Segre-
teria dell’Associazione in busta chiusa – fa stato di cosa giudicata a tutti gli effetti del presente
Statuto. Copia della stessa deve essere notificata a mezzo lettera raccomandata a.r. agli interes-
sati, a cura del Segretario della Commissione, entro i successivi dieci (10) giorni lavorativi.
La decisione della Commissione di Disciplina di seconda istanza sarà pubblicata – per estratto
del solo provvedimento conclusivo – all’albo dell’Associazione da parte del Consiglio Direttivo
su istanza scritta spedita allo stesso Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata a.r., entro i
successivi quindici (15) giorni, a pena di decadenza, anche da una sola delle Parti interessate
dalla controversia.
I provvedimenti contenuti nelle decisioni della Commissione di Disciplina di prima e seconda
istanza divenute definitive saranno attuati dal Consiglio Direttivo, entro i successivi trenta (30)
giorni dall’avvenuta notifica, a mezzo raccomandata
a.r., al Consiglio Direttivo medesimo, secondo quanto previsto dal terz’ultimo capoverso
dell’art.18 e del presente articolo.

ARTICOLO 20
Commissione Sportiva
La Commissione Sportiva è composta sino ad un massimo di sette membri, nominati dal Con-
siglio Direttivo e scelti tra i Soci giocatori, classificati da almeno tre anni. Essi restano in carica
per tutta la durata del Consiglio Direttivo, il quale – tuttavia – può in qualsiasi momento sosti-
tuirli tutti o parte. La Commissione Sportiva elegge tra i suoi componenti il Presidente.
La Commissione Sportiva organizza e controlla l’attività Sportiva del Circolo, seguendo le
direttive del Consiglio Direttivo ed in particolare:
a) sottopone al Consiglio Direttivo il calendario sportivo e le iniziative che ritiene utili alla
attività sportiva ed alla diffusione della conoscenza e della pratica del golf;
b) esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro modifiche, permanenti e
stagionali;
c) organizza le gare sociali e stabilisce le regole locali definitive e temporanee;
d) stabilisce e modifica gli “handicap” dei giocatori in conformità alle norme fissate dalla
Federazione Italiana Golf;
e) applica le regole fissate dalla Federazione Italiana Golf sulle controversie in materia di gioco
nelle gare sociali;
f ) sovraintende e controlla sul campo di gara il regolare svolgimento della competizioni;
g) sovraintende alla preparazione ed agli allenamenti dei candidati alle squadre di circolo,
forma le squadre e nomina di volta in volta il Capitano delle squadre;
h) sovraintende e organizza l’attività giovanile;
i) accerta le infrazioni alle regole ed all’etichetta di gioco commesse dai giocatori e fornisce
dettagliato rapporto alla Commissione di Disciplina di prima istanza per gli opportuni provve-
dimenti;
l) nei casi attinenti la sola attività sportiva, per i quali sono da applicare le sanzioni previste
dalla Commissione disciplinare della Federazione, può comminare al Socio inquisito una
sospensione cautelativa.
La Commissione Sportiva redige il verbale delle riunioni, firmato dal Presidente. Ogni decisio-
ne è assunta a maggioranza, e, a parità di voti, prevale quella cui accede il voto del Presidente.
I verbali sono conservati nella Segreteria dell’Associazione, a disposizione del Consiglio Diretti-
vo.

ARTICOLO 21
Esercizio Sociale e Bilancio
L’Esercizio Sociale coincide con l’anno solare. Il Bilancio dell’Esercizio, con le relazioni del Con-
siglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché quello preventivo, devono essere
depositati nella sede sociale durante i dieci giorni che precedono la data in cui l’Assemblea
annuale dei Soci è stata indetta affinché i Soci, che hanno diritto a parteciparvi, possano pren-
derne visione.

ARTICOLO 22
Modifiche Statutarie
Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate esclusivamente dal
Consiglio Direttivo o da un numero di Soci dell’Associazione – in regola con tutte le condizioni
del presente Statuto – non inferiore a un decimo di quelli aventi diritto al voto alla data della
richiesta.
Questi ultimi dovranno indirizzare la proposta per iscritto al Consiglio Direttivo almeno due
mesi prima dell’Assemblea annuale e il Consiglio Direttivo deve inserire detta/e proposta/e
all’ordine del giorno dell’Assemblea medesima. Qualsiasi modifica deve essere approvata
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con lemodalità di cui all’art.12 del presente Statuto.
Di ogni prospettatamodifica, deve essere data notizia nell’avviso di convocazione dell’Asse-
mblea dei Soci. Sugli argomenti in discussione ogni Socio può proporre per iscritto eventuali
emendamenti che sono esaminati secondo l’ordine di presentazione o quello logico stabilito
dal Presidente dell’Assemblea. Se vi sono emendamenti, si vota sugli emendamenti stessi e
precisamente prima su quelli soppressivi, poi su quelli modificativi ed infine su quelli aggiunti-
vi, votando per ultimo il testo così eventualmente integrato e modificato.

ARTICOLO 23
Disposizione finale e transitoria
II presente Statuto entra in vigore il giorno dell’approvazione da parte dell’Assemblea.
Restano in ogni caso impregiudicati tutti i diritti acquisiti dai Soci prima di tale data.
Approvato dall’Assemblea dei soci il 2/03/1991.
Modificato dall’Assemblea Straordinaria del 19/11/1994,
dall’Assemblea Straordinaria del 28/03/1998,
dall’Assemblea Straordinaria del 25/03/2006
e dall’Assemblea Straordinaria del 12/11/2011

Allegato “A”

Valsanzibio di Galzignano Terme (Padova)
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