STATUTO A.S.D. ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB

Pagina creata da Valerio Giusti
 
CONTINUA A LEGGERE
STATUTO A.S.D. ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva
Dilettantistica Archi di Claudio Golf Club.
L'Associazione ha sede in Roma Via Gamiana n. 45.
L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPI
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico, caratterizzata dalla uguaglianza dei diritti e doveri di tutti gli associati, apolitica
ed apartitica, che non persegue finalità di lucro. L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a) svolgere, propagandare e promuovere la pratica sportiva del golf, in tutte le sue forme e
manifestazioni, nonché l'organizzazione di attività sportive, compresa l'attività didattica per
l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive stesse;
b) la promozione del golf a livello dilettantistico ed agonistico in gare e/o campionati
riconosciuti dalla F.I.G. e/o dal CONI, oltreché di altri sport, fra i propri soci;
c) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione
della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa
delle libertà civili, individuali e collettive;
d) organizzare attività sportive, iniziative culturali, ricreative e artistiche, nella più ampia
accezione dei termini, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci;
e) avanzare proposte agli enti pubblici ed alle federazioni sportive, partecipando attivamente
alle forme decentrate di gestione del potere locale (comitati di quartiere, associazioni di
volontariato, ecc.);
f) favorire ed incrementare le relazioni sportive, sociali, culturali ed artistiche, in Italia e
all'Estero in collaborazione con organismi nazionali ed internazionali, con le istituzioni, gli
enti, le federazioni sportive, le aziende, gli altri circoli, gli uffici turistici e similari, tramite
scambi culturali, seminari, corsi, mostre, spettacoli ed incontri, gare sportive amatoriali.
Per il conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà compiere ogni operazione
finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile e necessaria, ed in
particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il
miglioramento degli impianti di golf e sportivi in genere, compresa l'acquisizione di terreni e
di immobili da destinare alle attività sportive ed a quelle connesse; potrà inoltre promuovere
e pubblicizzare le proprie attività e manifestazioni, in qualsiasi forma.
Potrà, infine, in conformità alle finalità istituzionali e richiedendo le necessarie autorizzazioni,
attivare all'interno del circolo un ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande
riservato esclusivamente ai soci. L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Golf (F.I.G.),
della quale intende riconoscere ed osservare le norme statutarie, i regolamenti e le direttive
impartite dalla stessa per il golf e dalle altre Federazioni Sportive, nonché dal Coni e dal Cio,
per quanto riguarda gli altri sports, anche nel rispetto degli accordi e delle consuetudini
internazionali per quanto riguarda i soci di circoli e di Federazioni straniere.
Pertanto l'Associazione riconosce, per sé e per i propri soci, la giurisdizione sportiva e
disciplinare del CIO, del CONI e della F.I.G., alle quali si obbliga a conformarsi anche
relativamente alle norme, alle direttive ed agli statuti, e si impegna a pagare le quote di
affiliazione e le quote associative stabilite dalla F.I.G.; si impegna altresì, a norma dell'art. 78
dello Statuto Federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre
ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dall'attività
sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federale, che possono
essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del Codice di procedura civile.
ART. 3 - SOCI
Possono essere soci tutti i cittadini, senza distinzione di alcun genere (razza, religione,
lingua,ecc.) in possesso di idonei ed irreprensibili requisiti morali, civili e sportivi. Il numero
dei soci è illimitato.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) SOCI ORDINARI, sono i soci maggiorenni che hanno aderito allo Statuto Associativo ed in
regola con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) SOCI JUNIORES, sono i soci minorenni;
c) SOCI ONORARI, sono coloro che hanno dimostrato particolari doti di merito, di competenza
e di attaccamento nel campo delle finalità dell'Associazione. La nomina dei Soci Onorari ha
validità annuale e spetta al Consiglio Direttivo, salvo impugnativa da parte di almeno il 20%
dei soci da presentare in Assemblea che delibererà in merito.
Tutti i soci partecipano attivamente alla vita associativa. Se maggiorenni hanno diritto al voto
in Assemblea e, se in possesso dei requisiti del successivo art. 11, possono essere eletti negli
organi sociali. E’ esclusa la partecipazione temporanea dei soci alla vita associativa.

ART. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI
Per essere ammessi a Socio ordinario è necessario presentare la domanda di ammissione
controfirmata da due soci ordinari, redattasu modulo disponibile presso la Segreteria e
approvata dal Consiglio Direttivo.
Alla domanda va allegato un documento di riconoscimento, il codice fiscale, la tessera FIG o la
relativa richiesta se non ancora in possesso di tale tessera.
Per i soci minorenni (juniores) la domanda deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le
veci; il sottoscrittore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
Entro 30 gg. dalla presentazione la domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo che
delibera in merito.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto a frequentare il circolo e a partecipare a tutte le manifestazioni indette
dallo stesso. All'atto del ricevimento della tessera sociale possono versare un contributo
volontario da destinarsi al perseguimento degli scopi sociali. L'ingresso al circolo dei familiari
è disciplinato dal regolamento interno.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
a) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi
sociali;
b) al pagamento della quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) al pagamento dei contributi associativi ordinari per l'utilizzo delle strutture sportive e per
lo svolgimento delle attività istituzionali determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
d) al pagamento dei contributi associativi straordinari deliberati in Assemblea validamente
costituita con la maggioranza di almeno il 70% dei soci presenti. Tali contributi straordinari
sono dovuti anche dai soci receduti dall'Associazione nell'anno della delibera, salvo diversa
disposizione assembleare.
ART. 7 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI
Il socio può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo. In caso di recesso o esclusione il socio perde la propria quota associativa già versata
a beneficio del Fondo Comune e non viene esonerato dal pagamento della quota e dei
contributi associativi anche straordinari deliberati per l'anno in corso.
La esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo,e comunicata all’interessato a
mezzo lettera raccomandata, per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni o delle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
b)quando si renda moroso nel pagamento delle quote e dei contributi sociali entro 30 giorni
dalla formale messa in mora che potrà avvenire, per il mancato pagamento della quota
associativa annuale, non prima del 01 aprile dell’anno a cui la quota fa riferimento.
c) quando, per qualunque motivo, arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione, salvo
l'avvenuto rimborso;
d) quando abbia riportato condanne penali per delitti non colposi contro il patrimonio, la
persona o la morale.
Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre ricorso, entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, all'Assemblea dei soci.

ART. 8 - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.
b) dal fondo patrimoniale costituito da:
        1) fondo patrimoniale iniziale (fondo comune);
        2)risultati di gestione degli esercizi sociali;
        3)riserve e fondi costituiti da contributi straordinari deliberati;
        4)contributi straordinari da parte di terzi erogati specificatamente a tale titolo.
Le entrate associative annuali sono costituite da:
a) dalla quota associativa dovuta dai soci ordinari;
b) dai contributi ordinari dovuti dagli associati per l’utilizzo delle strutture sportive per lo
svolgimento della attività istituzionali;
c) dai contributi straordinari deliberati, erogazioni e lasciti diversi;
d) dai possibili proventi delle iniziative commerciali intraprese;
e) dagli eventuali contributi del CONI, della F.I.G., delle Federazioni sportive nazionali o
regionali o di enti pubblici o privati;
f) da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento
degli scopi sociali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
Le somme versate per la tessera annuale FIG e per le quote sociali non sono né rimborsabili,
né trasmissibili (anche se per mortis causa), né rivalutabili.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
1) L'Assemblea dei soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
4) Il Collegio di disciplina di prima istanza;
5) ) Il Collegio di disciplina di seconda istanza.
ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è l'organo deliberante dell’Associazione.
Hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote e dei
contributi associativi.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1
gennaio al 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario ed inoltre:
       a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale programmate
dal Consiglio Direttivo;
       b) elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri
dei Collegi di Disciplina di Prima e Seconda Istanza;
       c) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
       d) approva su proposta del Consiglio Direttivo i contributi straordinari e gli
stanziamenti per le iniziative previste dall'art. 2 del presente Statuto;
        e) delibera sulle questioni attinenti la gestione sociale proposte dal Consiglio Direttivo;
       f) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei
soci e delibera validamente a maggioranza dei soci intervenuti. In seconda convocazione è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a
maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno salvo le
deliberazioni sull'acquisizione di beni immobili patrimoniali, sull'accensione di mutui e
prestiti, e sulla stipula di singoli atti e/o contratti straordinari (con esclusione dei contratti di
lavoro dipendente, autonomo e collaborazioni) di valore superiore a Euro 50.000,00 , per le
quali sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole del 70% dei
soci presenti.

L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata per deliberare sulle modifiche da
apportare allo Statuto Sociale,sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del
patrimonio dell'Associazione. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera validamente sia in prima che in seconda
convocazione con il voto favorevole di almeno il 70% dei soci presenti.

Le assemblee sono inoltre convocate:
       a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
       b) su richiesta motivata e scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.
Esse dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui vengono richieste e devono essere
convocate con almeno 15 giorni di preavviso mediante l'invio di e-mail all'indirizzo indicato
dall'Associato, nonché a mezzo di affissione nella bacheca sociale dell'avviso di convocazione
contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno e, sia per le adunanze in prima che in
seconda convocazione, la data, l'orario ed il luogo della riunione.
L’Assemblea Ordinaria per la nomina o il rinnovo degli organi sociali deve essere convocata
con almeno 30giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’adunanza e con almeno 15
giorni di anticipo devono essere esposte in bacheca le candidature a tutte le cariche sociali.
Per tutte le Assemblee, qualora la prima convocazione non raggiunga il quorum fissato, la
seconda convocazione può avere luogo almeno due ore dopo la prima.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno 1/10
dei presenti, a scrutinio segreto.
Ogni socio ha diritto ad un voto personale oppure può delegare per iscritto a rappresentarlo
un altro socio, che non sia un membro del C.D., un Revisore dei conti, o un componente dei
Collegi Disciplinari.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in caso di indisponibilità di quest’ultimo,
da un socio nominato tra i presenti. Il Presidente nomina un Segretario verbalizzante che
redige il verbale su apposito libro dei verbali assembleari, depositato presso la sede
sociale con i relativi allegati e a disposizione dei soci.

ART. 11 - REQUISITI PER LE CARICHE SOCIALI
Possono ricoprire cariche sociali i soci in possesso dei seguenti requisiti:
       a) essere maggiorenne;
       b) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi;
       c) non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I., della F.I.G., o di altra Federazione
Sportiva Nazionale o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni
per periodi superiori a tre mesi;
       d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
       e) possedere una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile.

ART. 12 - INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Non possono ricoprire alcuna carica sociale, anche di carattere sportivo, coloro che hanno
rapporti di lavoro dipendente, autonomo e collaborazioni coordinate e continuative con
l'Associazione, nonché coloro che hanno la qualifica di professionista a termine di quanto
previsto dallo Statuto della Federazione Italiana Golf.
E' fatto assoluto divieto ai componenti degli Organi sociali di ricoprire cariche sociali in altre
associazioni e/o società sportive, nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

ART. 13 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e gli incaricati hanno diritto al solo rimborso
delle spese sostenute e documentate per l'attività espletata a favore dell’Associazione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Possono essere
eletti membri del C. D. i soci dell'Associazione, maggiorenni e tesserati presso la F.I.G.
In seno al Consiglio Direttivo vengono nominati a votazione segreta un Presidente ed un Vice
Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili ma
solo per un massimo di due mandati consecutivi.
In caso di dimissioni o decadenza dalla carica del Presidente del Consiglio Direttivo o di
almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'organo stesso decade per intero
rimanendo in carica, per la sola gestione ordinaria, fino alle nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese, e
straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta
1/3 dei consiglieri, oppure il Collegio dei Revisori dei Conti; in assenza del Presidente la
riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con almeno 7 giorni di anticipo mediante lettera o
fax o e-mail o affissione nei locali della sede sociale dell'avviso di convocazione contenente gli
argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della riunione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche audio o video, della
maggioranza dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale, trascritto su apposito
libro dei verbali del C.D., depositato presso la sede sociale.
La assenza ingiustificata di un Consigliere per tre riunioni consecutive comporta la decadenza
dall’incarico ed il subentro del primo candidato disponibile più votato e non eletto alle ultime
elezioni.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
        a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee
presentate nella relazione annuale all'Assemblea dei soci in sede di bilancio;
        b) convocare l'Assemblea dei soci e curare l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;
        c) redigere il bilancio ed i progetti d'impiego degli eventuali risultati positivi della
gestione da sottoporre all'Assemblea;
        d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale, di
ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli inerenti all'accensione di
mutui , all'acquisizione in proprietà di beni immobili patrimoniali, e di quelli straordinari di
valore superiore a Euro 50.000,00 (esclusi i contratti di lavoro dipendente, autonomo e di
collaborazione, anche sportiva), per i quali sarà necessario uno specifico mandato
dell'Assemblea dei soci;
        e) deliberare circa l’ammissione, la sospensione e la esclusione dei soci;
        f) favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo, con facoltà di istituire una
consulta tra i soci;
        g) nominare la commissione sportiva determinandone le competenze;
        h) nominare commissioni composte da soci per determinate funzioni o attività
specifiche dell'Associazione;
         i) nominare procuratori o direttori per il compimento di determinati atti o per la
trattazione di singole pratiche, determinandone i poteri;
         l) determinare gli importi e le modalità di pagamento delle quote associative annuali e
dei contributi specifici all’utilizzo delle strutture sportive per lo svolgimento della attività
istituzionali (campo da gioco, campo pratica, spogliatoi, deposito attrezzature, cart);
         m) proporre all’Assemblea la discussione su eventuali contributi straordinari per
specifiche necessità istituzionali;
         n) emanare i regolamenti necessari all’utilizzo delle strutture associative sia da parte
dei soci che da parte dei frequentatori iscritti o meno alla FIG.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale.

ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 revisori effettivi e 2 revisori supplenti,
nominati dall'Assemblea dei soci, e rimangono in carica per quattro anni. In seno al Collegio è
nominato un Presidente. Il Collegio si riunisce almeno semestralmente per un esame generale
della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al
Consiglio Direttivo, e, a tal fine, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il collegio di revisione presenta alla Assemblea una propria relazione sul bilancio annuale
della Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – CANDIDATURE AGLI ORGANI SOCIALI - MODALITA’ DI VOTAZIONE E DI
NOMINA
Entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso di convocazione assembleare che preveda la
nomina degli Organi Sociali, ciascun socio, in regola con le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12
sopra richiamati, può presentare la propria candidatura alla carica di membro del Consiglio
Direttivo e/o degli altri Organi Sociali elettivi dichiarando mediante autocertificazione il
possesso dei requisiti richiesti per l’eleggibilità. Alla data fissata per le elezioni un comitato
composto da tre membri sorteggiati fra i soci che si rendono disponibili all’incarico e dal
segretario del circolo provvederà:
       a) a ritirare l’autocertificazione di cui sopra presentata dai candidati;
       b) a verificare i requisiti dei soci votanti;
       c) a consegnare ai votanti le schede con i nominativi dei candidati;
       d) alla custodia ed allo spoglio delle schede votate;
       e) ad ogni altra operazione finalizzata ad ottimizzare la regolare procedura di voto.
       In caso di motivato impedimento il Segretario può essere sostituito da altro socio
sorteggiato tra i presenti.

I nominativi dei candidati devono essere esposti nella bacheca sociale nei 15 giorni precedenti
la votazione.
A ciascun votante sarà consegnata in Assemblea una scheda con l’elenco delle candidature e
del relativo numero massimo di preferenze esprimibili, che corrisponderà al numero dei
componenti dell’Organo sociale oggetto dell’elezione.
Ogni socio ha diritto di impugnare i risultati dello scrutinio, motivando l’istanza, nei 10 giorni
successivi alla votazione. L’impugnativa comporta un ricalcolo delle preferenze da effettuare
entro ulteriori dieci giorni il suddetto termine da parte dello stesso comitato e dal Presidente
del Collegio dei Revisori.
Il Risultato definitivo e’ affisso in bacheca per i trenta giorni successivi al secondo scrutinio.

ART. 17 - COMMISSIONE SPORTIVA
La commissione sportiva è composta da un minimo di 4 ad un massimo di 8 membri, soci
dell‘Associazione , di cui almeno uno obbligatoriamente facente parte del Consiglio Direttivo
I membri della commissione sportiva sono nominati dal Consiglio Direttivo e decadono dalla
carica al momento della decadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
La commissione sportiva deve provvedere all'organizzazione ed alla regolamentazione delle
attività sportive ed agonistiche dell'Associazione, in base alle disposizioni del Consiglio
Direttivo e dello Statuto Sociale, portandole a conoscenza dei soci.

ART. 18 - COLLEGIO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
Il Collegio di Disciplina di prima istanza è composto da tre membri, soci dell'Associazione,
eletti dall'Assemblea dei soci in relazione alle candidature presentate. Al suo interno viene
nominato un Presidente.
I componenti permangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio di Disciplina giudica d'ufficio, a seguito di denuncia scritta e firmata dai soci, tutti i
casi relativi a comportamenti indisciplinati e non conformi alle norme statutarie
dell’Associazione, all'inosservanza della normativa federale, ed a condotte immorali ed anti
sportive dei propri soci. Inoltre decide in merito ad eventuali controversie insorte tra soci o
tra i soci e l'Associazione.
Il Collegio di Disciplina, a seguito delle verifiche che riterrà opportune e sentite le parti, può
irrogare le seguenti sanzioni:
        a) il richiamo scritto;
        b) la censura scritta;
        c) la sospensione temporanea da tutte le attività e dalla frequentazione dei locali
dell'Associazione;
        d) l'esclusione definitiva dall'Associazione.
L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere redatto in forma scritta, e spedito a mezzo
lettera raccomandata al socio.
Avverso le decisioni del Collegio di Disciplina di prima istanza è ammesso ricorso, da parte
degli interessati, al Collegio di Disciplina di seconda istanza, entro quindici giorni dal
ricevimento dell'atto di irrogazione delle sanzioni. Trascorso tale termine senza proposizione
di alcuna istanza la decisione diverrà definitiva e sarà resa pubblica mediante affissione nei
locali della sede sociale.
Il Collegio di Disciplina di prima istanza è competente anche a decidere qualunque
controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i soci o tra i
soci e l'Associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma dello Statuto della F.I.G.

ART. 19 - COLLEGIO DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA
Il Collegio di Disciplina di seconda istanza è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5
membri, soci dell'Associazione, eletti dall'Assemblea dei soci in relazione alle candidature
presentate.
I componenti permangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Al suo interno
vengono nominati un Presidente ed un Vice Presidente.
Il Collegio di Disciplina giudica i ricorsi proposti dagli interessati o dal Consiglio Direttivo
contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'organo di disciplina di prima istanza e si
pronuncia dopo aver eseguito tutti gli accertamenti che ritiene opportuni, comprese le
testimonianze.
Le decisioni del Collegio di Disciplina di Seconda Istanza sono definitive ed inappellabili ad
eccezione dei provvedimenti di esclusione contro i quali è ammesso l'appello da proporre
direttamente all'Assemblea dei soci. Tutte le decisioni del Collegio di Disciplina saranno rese
pubbliche mediante affissione nei locali della sede sociale.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Il bilancio è annuale e comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. Deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno
successivo.
Il bilancio annuale e la relazione del Collegio dei Revisori devono essere depositati in
segreteria a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima la data della Assemblea, e
successivamente entrambi i documenti saranno a disposizione dei soci che ne potranno
richiedere copia.

ART. 21 – SCIOGLIMENTO
Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sociale verrà devoluto in
beneficenza o ad altra Associazione o società sportiva dilettantistica con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 22 - CLAUSOLA ARBITRALE
Ai sensi dello Statuto sociale della F.I.G., l'Associazione ed i propri associati sono obbligati al
rispetto del vincolo di giustizia sportiva e della clausola compromissoria.
Per quanto riguarda le eventuali controversie insorte tra i soci e l'Associazione, le parti stesse
si obbligano ad assoggettarsi alle determinazioni transattive ed inappellabili degli organi
disciplinari del circolo.
La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni
dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf, del Coni e del Cio, inerenti alle
associazioni sportive, nonché alle norme del Codice Civile e di altra specifica normativa in
quanto applicabili.
Puoi anche leggere