MARCHI E DISEGNI NEL SETTORE AGROALIMENTARE - Il packaging e la sua proteggibilità - Marchi e ...
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MARCHI E DISEGNI NEL SETTORE AGROALIMENTARE Il packaging e la sua proteggibilità Daniela Barlocco - Studio Demetra - Membro del network della proprietà intellettuale della Camera di commercio di Genova Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Il Packaging L’articolo 218 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 (norme in Materia Ambientale) definisce il packaging nel seguente modo: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Il Packaging Il packaging in particolare ambito alimentare svolge un ruolo determinante sul mercato in quanto … esercita una cruciale funzione distintiva e attrattiva … come indicatore di provenienza, ma anche come ‘vettore’ del messaggio positivo [Trib. Napoli, 11 luglio 2000 Colussi vs Elledì] Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
La Tutela DESIGN MARCHI LOOK-LIKE PACKAGING BREVETTI DIRITTO D’AUTORE Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Combinazione di Tutele È ammessa la combinazione di tutele in relazione packaging. Ma al fine di ottenere la tutela sotto la portata dei diversi istituti è necessario effettuare una valutazione differente per ogni strumento di tutela. Art 40 Cpi – Brevetto e Design Giurisprudenza Design e Marchio Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Design - Normativa l’articolo 31 del Codice di Proprietà Industriale stabilisce quanto segue: “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.” Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Design - Classificazione CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO) CLASSE 9 Imballaggi e recipienti per il trasporto o per la manutenzione di merci 09-01 BOTTIGLIE, FLACONI, BARATTOLI, DAMIGIANE, RECIPIENTI MUNITI DI UN SISTEMA A PRESSIONE 09-02 BIDONI E BARILI 09-03 SCATOLE, CASSE, CONTENITORI, RECIPIENTI PER CONSERVE 09-04 CASSETTE E CESTINI 09-05 BORSE, BUSTE, TUBETTI E CAPSULE Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Design - Requisiti Novità Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Carattere individuale 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello. Liceità 1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa. 2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Design – Funzione tecnica Art 36 Cpi- Funzione tecnica Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare. Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Design – Durata e deposito Un design di deve depositare prima di pubblicare il packaging o a Livello Europeo entro 12 mesi dalla stessa al fine di non compromettere al novità dello stesso. Un Design ha una durata massima di 25 (in Italia e Unione Europea) Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Corte d'Appello Venezia 09/06/2017 Design Giurisprudenza L’impressione generale dell’utilizzatore informato …avendo con esse in comune la forma trapezoidale, un lembo ed una patta che si sovrappone al livello frontale coprendone poco meno della metà e la chiusura con la fibbia rettangolare. Il solo elemento di diversità rappresentato dai contorni squadrati in luogo di profili arrotondati non vale ad escludere nell’utilizzatore informato quella medesima impressione Anteriorità Nullo generale trattandosi di dettagli irrilevanti. va infatti riconosciuto l’elemento della novità rappresentata da raffinate decorazioni non presenti nei modelli precedenti ed il carattere dell’individualità trattandosi di una forma raffinata che reca una sofisticata impressione visiva rispetto ai modelli divulgati in precedenza Valido Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Corte d'Appello Venezia 09/06/2017 Design Giurisprudenza L’impressione generale dell’utilizzatore informato Da un tale raffronto, che si ricorda va effettuato con l’occhio dell’utilizzatore informato cioè di un consumatore attento e quindi conoscitore di quello specifico settore di mercato, in grado di cogliere le differenze che un consumatore medio non è in grado di percepire, si rilevano delle differenze in grado di escludere il profilo contraffattorio. Diversità che nel loro insieme producono un'impressione generale diversa da quella suscitata dal quello coperto da privativa e consentono di escludere quel rischio di associazione fra i due segni che le norme a tutela della privativa mirano ad evitare Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Design Non Registrato Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 Art 1 Un disegno o modello comunitario è protetto: a) come "disegno o modello comunitario non registrato" se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento; b) come "disegno o modello comunitario registrato" se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento. Art 11 Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Marchio - Normativa Art. 7. Oggetto della registrazione 1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Marchio - Requisiti • Novità - Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno distintivo di prodotti o servizi di altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico • Capacità Distintiva - Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono • Liceità - Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi; Secondo giurisprudenza costante i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale non differiscono da quelli generalmente applicati alle altre categorie di marchio, ma occorre tener conto che non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine del prodotto sulla base della forma o confezione. Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Marchio – Forma necessitata Come stabilito inoltre dall’articolo 9 del Codice della Proprietà Industriale, Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente: a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto. (2) Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Marchio - Esempi Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Marchio – Durata e specificità Un marchio può essere depositato in qualsivoglia momento. Una forma originariamente priva di capacità distintiva può acquisirla a seguito dell’uso e della notorietà della forma stessa. Un marchio ha una durata di 10 anni rinnovabile per un numero potenzialmente infinito di volte Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Marchio - Giurisprudenza Marchio 3d Nestlè Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Marchio - Giurisprudenza La Corte Federale dei Brevetti tedesca (Bundespatentgericht) ha dichiarato nullo nel 2017 il marchio di forma relativo alle capsule Nespresso. Ai sensi dell’art. 3(2)(2) della Legge tedesca sui marchi di impresa, corrispondente all’art. 4(1)(2)(ii) della Direttiva 2008/95/EC, il marchio è stato dichiarato nullo trattandosi di un segno costituito esclusivamente “dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico“. Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Marchio - USPTO In particular, the attached patent and industry evidence establishes that the dome or truncated pyramid element and recessed center circle within the center of the dimple comprise functional elements. The evidence shows that the recessed circular center is functional in that it is the element through which the capsule is pierced and liquid is injected into the capsule. In addition, the evidence shows that the dome or pyramid shape is functional in that it allows for the liquid to then drip through the capsule over the content and out of the capsule, producing the finished beverage. A utility patent claiming the design features at issue is strong evidence that those features are functional Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Concorrenza sleale – look alike Il look alike è un fenomeno legato principalmente ai prodotti di largo consumo Un’impresa meno nota imita il packaging/prodotto di un’impresa nota con lo scopo di indurre il consumatore a ritenere che il proprio prodotto abbia le medesime caratteristiche di quello più noto. Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Concorrenza sleale - Normativa Ex Art. 2598 c.c. Compie atti di concorrenza sleale chiunque: .. …imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Concorrenza sleale – look alike Costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorché il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione» [Tribunale Napoli, 11 luglio 2000, Soc. Colussi Perugia vs Soc. Elledì] Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Concorrenza sleale È pertanto necessario provare: 1) Capacità individualizzante della confezione (capacità distintiva) 2) Notorietà 3) Rischio di confusione Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Concorrenza sleale Trib. Napoli, 11/7/2000, Colussi c. Elledì Tutela riconosciuta a prescindere da un rischio di Tribunale di Bergamo, 27/11/1999 confusione a prescindere da un rischio di confusione circa la fonte produttiva Si è ritenuto che il marchio era sufficiente a evitare • Appropriazione del messaggio positivo il rischio di confusione • Rischio di un’associazione anche inconscia o subliminale Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Concorrenza sleale Trib. Napoli, 11/7/2000, Colussi c. Elledì Secondo il Tribunale di Milano, costituisce una condotta “diretta a introdurre elementi di confusione sul mercato”, e finalizzata ad “ottenere un Tribunale di Torino - sentenza 28 marzo 2017, n. 1674 agganciamento all’immagine dell’impresa concorrente” Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Brevetto Il Packaging ove innovativo dal punto di vista tecnico può essere tutelato tramite Brevetto per Invenzione o Modello d’Utilità Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Brevetto NUOVO – Per possedere novità occorre che il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non sia compreso nello stato della tecnica, e cioè che non sia stato divulgato o reso accessibile al pubblico. INVENTIVO – Il secondo requisito, l’attività inventiva (o originalità), consiste nel fatto che l’invenzione, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica e, più precisamente, non deve risultare evidente od ovvia per un tecnico del settore. LECITO – Non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrari all’ordine pubblico INDUSTRIALITÀ – Si possono brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a livello industriale. Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Brevetto Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Diritto d’Autore Al fine di ottenere la tutela derivante dalla Normativa sul Diritto D’Autore è necessario che il Packaging abbia un comprovato valore artistico. - Prodotto apprezzabile come opera d’arte e non solo come prodotto commerciale - Provenienza da designer noti / vincita di premi - Prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica - Esposizione in mostre, recensioni, valutazioni di esperti Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Diritto d’Autore Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Grazie per l’attenzione www.demetraip.com – Tel. +39 340-8037687 Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
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