MARCHI E DISEGNI NEL SETTORE AGROALIMENTARE - Il packaging e la sua proteggibilità - Marchi e ...

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MARCHI E DISEGNI
NEL SETTORE AGROALIMENTARE
           Il packaging e la sua proteggibilità
Daniela Barlocco - Studio Demetra - Membro del network della proprietà
        intellettuale della Camera di commercio di Genova

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Il Packaging

L’articolo 218 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 (norme in
Materia Ambientale) definisce il packaging nel seguente modo: “il
prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere
e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti,
a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al
consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione,
nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

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Il Packaging

Il packaging in particolare ambito alimentare svolge un ruolo
determinante sul mercato in quanto … esercita una cruciale
funzione distintiva e attrattiva … come indicatore di provenienza,
ma anche come ‘vettore’ del messaggio positivo

[Trib. Napoli, 11 luglio 2000 Colussi vs Elledì]

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La Tutela

                 DESIGN
MARCHI
                                     LOOK-LIKE
            PACKAGING

 BREVETTI                 DIRITTO D’AUTORE

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Combinazione di Tutele

È ammessa la combinazione di tutele in relazione packaging.

Ma al fine di ottenere la tutela sotto la portata dei diversi istituti è
necessario effettuare una valutazione differente per ogni
strumento di tutela.

Art 40 Cpi – Brevetto e Design
Giurisprudenza Design e Marchio

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Design - Normativa

l’articolo 31 del Codice di Proprietà Industriale stabilisce quanto segue:
“Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto
dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del
suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi
tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un
prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e
caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.”

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Design - Classificazione
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER DISEGNI E
MODELLI INDUSTRIALI (CLASSIFICAZIONE DI LOCARNO)

CLASSE 9
Imballaggi e recipienti per il trasporto o per la manutenzione di merci

09-01 BOTTIGLIE, FLACONI, BARATTOLI, DAMIGIANE, RECIPIENTI MUNITI DI UN SISTEMA A PRESSIONE
09-02 BIDONI E BARILI
09-03 SCATOLE, CASSE, CONTENITORI, RECIPIENTI PER CONSERVE
09-04 CASSETTE E CESTINI
09-05 BORSE, BUSTE, TUBETTI E CAPSULE

                                                                           Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
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Design - Requisiti
Novità
    Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di
    presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di
    quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per
    dettagli irrilevanti.
Carattere individuale
    1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato
    differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato
    divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità,
    prima della data di quest'ultima.
    2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui
    l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
Liceità
    1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
    il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto
    di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.
    2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno
    degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
    industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni,
    emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse
    pubblico nello Stato.

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Design – Funzione tecnica

Art 36 Cpi- Funzione tecnica
Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle
caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente
dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le
caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente
riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al
prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di
essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun
prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto
di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del
carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la
connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

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Design - Esempi

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Design – Durata e deposito

Un design di deve depositare prima di pubblicare il packaging o a
Livello Europeo entro 12 mesi dalla stessa al fine di non
compromettere al novità dello stesso.

Un Design ha una durata massima di 25 (in Italia e Unione Europea)

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Corte d'Appello Venezia 09/06/2017
                    Design Giurisprudenza
L’impressione generale dell’utilizzatore informato

                                             …avendo con esse in comune la forma trapezoidale, un lembo ed
                                             una patta che si sovrappone al livello frontale coprendone poco
                                             meno della metà e la chiusura con la fibbia rettangolare. Il solo
                                             elemento di diversità rappresentato dai contorni squadrati in
                                             luogo di profili arrotondati non vale ad escludere
                                             nell’utilizzatore informato quella medesima impressione
   Anteriorità              Nullo            generale trattandosi di dettagli irrilevanti.

                                                va infatti riconosciuto l’elemento della novità rappresentata
                                                da raffinate decorazioni non presenti nei modelli precedenti
                                                ed il carattere dell’individualità trattandosi di una forma
                                                raffinata che reca una sofisticata impressione visiva rispetto
                                                ai modelli divulgati in precedenza
                            Valido

                                                                              Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Corte d'Appello Venezia 09/06/2017
                                   Design Giurisprudenza
L’impressione generale dell’utilizzatore informato

Da un tale raffronto, che si ricorda va effettuato con l’occhio dell’utilizzatore informato cioè di un consumatore attento e
quindi conoscitore di quello specifico settore di mercato, in grado di cogliere le differenze che un consumatore medio non
è in grado di percepire, si rilevano delle differenze in grado di escludere il profilo contraffattorio. Diversità che nel loro
insieme producono un'impressione generale diversa da quella suscitata dal quello coperto da privativa e consentono di
escludere quel rischio di associazione fra i due segni che le norme a tutela della privativa mirano ad evitare

                                                                                                   Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Design Non Registrato
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001
Art 1
Un disegno o modello comunitario è protetto:
a) come "disegno o modello comunitario non registrato" se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità
contemplate dal presente regolamento;
b) come "disegno o modello comunitario registrato" se è registrato secondo le modalità disposte dal presente
regolamento.

Art 11
Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello
comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato
divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.
Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è
stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della
normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti
specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia
divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di
riservatezza.

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Marchio - Normativa

Art. 7. Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni,
le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di
esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità
competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della
protezione conferita al titolare.

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Marchio - Requisiti
• Novità - Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del
  deposito della domanda siano identici o simili ad un segno distintivo di prodotti o servizi di altri per prodotti o
  servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i
  servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico
• Capacità Distintiva - Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di
  carattere distintivo e in particolare quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
  linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni
  generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono
• Liceità - Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa
  a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
  b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla
  qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;
  c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto
  esclusivo di terzi;

Secondo giurisprudenza costante i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale
non differiscono da quelli generalmente applicati alle altre categorie di marchio, ma occorre tener conto che
non è abitudine del consumatore medio presumere l’origine del prodotto sulla base della forma o confezione.

                                                                                                      Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Marchio – Forma necessitata

Come stabilito inoltre dall’articolo 9 del Codice della Proprietà
Industriale, Non possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:
a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del
prodotto;
b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al
prodotto. (2)

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Marchio - Esempi

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Marchio – Durata e specificità

Un marchio può essere depositato in qualsivoglia momento.
Una forma originariamente priva di capacità distintiva può
acquisirla a seguito dell’uso e della notorietà della forma stessa.

Un marchio ha una durata di 10 anni rinnovabile per un numero
potenzialmente infinito di volte

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Marchio - Giurisprudenza

Marchio 3d Nestlè

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Marchio - Giurisprudenza

La Corte Federale dei Brevetti tedesca (Bundespatentgericht)
ha dichiarato nullo nel 2017 il marchio di forma relativo alle
capsule Nespresso. Ai sensi dell’art. 3(2)(2) della Legge tedesca
sui marchi di impresa, corrispondente all’art. 4(1)(2)(ii) della
Direttiva 2008/95/EC, il marchio è stato dichiarato nullo
trattandosi di un segno costituito esclusivamente “dalla forma
del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico“.

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Marchio - USPTO

   In particular, the attached patent and industry evidence
   establishes that the dome or truncated pyramid element and
   recessed center circle within the center of the dimple comprise
   functional elements. The evidence shows that the recessed
   circular center is functional in that it is the element through
   which the capsule is pierced and liquid is injected into the
   capsule. In addition, the evidence shows that the dome or
   pyramid shape is functional in that it allows for the liquid to then
   drip through the capsule over the content and out of the
   capsule, producing the finished beverage.

   A utility patent claiming the design features at issue is strong
   evidence that those features are functional

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Concorrenza sleale – look alike

Il look alike è un fenomeno legato principalmente ai
prodotti di largo consumo
Un’impresa meno nota imita il packaging/prodotto di
un’impresa nota con lo scopo di indurre il consumatore
a ritenere che il proprio prodotto abbia le medesime
caratteristiche di quello più noto.

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Concorrenza sleale - Normativa

Ex Art. 2598 c.c.
Compie atti di concorrenza sleale chiunque: ..
…imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i
prodotti e con l'attività di un concorrente;

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Concorrenza sleale – look alike

Costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli
elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorché il
pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla
confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto
(c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due
confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di
produzione»

[Tribunale Napoli, 11 luglio 2000, Soc. Colussi Perugia vs Soc. Elledì]

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Concorrenza sleale

È pertanto necessario provare:

1)   Capacità individualizzante della confezione (capacità distintiva)
2)   Notorietà
3)   Rischio di confusione

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Concorrenza sleale

                                                                  Trib. Napoli, 11/7/2000, Colussi c. Elledì
                                                          Tutela riconosciuta a prescindere da un rischio di
         Tribunale di Bergamo, 27/11/1999                confusione a prescindere da un rischio di confusione
                                                                        circa la fonte produttiva
Si è ritenuto che il marchio era sufficiente a evitare         • Appropriazione del messaggio positivo
               il rischio di confusione
                                                            • Rischio di un’associazione anche inconscia o
                                                                               subliminale

                                                                                           Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Concorrenza sleale

   Trib. Napoli, 11/7/2000, Colussi c. Elledì
   Secondo il Tribunale di Milano, costituisce una
condotta “diretta a introdurre elementi di confusione
     sul mercato”, e finalizzata ad “ottenere un        Tribunale di Torino - sentenza 28 marzo 2017, n. 1674
    agganciamento all’immagine dell’impresa
                     concorrente”
                                                                                    Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Brevetto

Il Packaging ove innovativo dal punto di vista
tecnico può essere tutelato tramite Brevetto per
Invenzione o Modello d’Utilità

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Brevetto
NUOVO – Per possedere novità occorre che il ritrovato, al momento del deposito della
domanda di brevetto, non sia compreso nello stato della tecnica, e cioè che non sia stato
divulgato o reso accessibile al pubblico.

INVENTIVO – Il secondo requisito, l’attività inventiva (o originalità), consiste nel fatto che
l’invenzione, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve risultare in
modo evidente dallo stato della tecnica e, più precisamente, non deve risultare evidente
od ovvia per un tecnico del settore.

LECITO – Non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon
costume o essere contrari all’ordine pubblico

INDUSTRIALITÀ – Si possono brevettare solo soluzioni che possono essere riprodotte a
livello industriale.

                                                                         Copyright © 2019 Daniela Barlocco. All rights reserved.
Brevetto

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Diritto d’Autore
Al fine di ottenere la tutela derivante dalla Normativa sul Diritto
D’Autore è necessario che il Packaging abbia un comprovato valore
artistico.

- Prodotto apprezzabile come opera d’arte e non solo come prodotto
  commerciale
- Provenienza da designer noti / vincita di premi
- Prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica
- Esposizione in mostre, recensioni, valutazioni di esperti

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