LA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE PASSA ATTRAVERSO LA "HOLDING" - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

SOCIETÀ, CONSULENZA AZIENDALE

La riorganizzazione aziendale passa
attraverso la “holding”
Le finalità di una “holding” e la forma societaria più adatta per costituirla
di Lelio Cacciapaglia | 11 FEBBRAIO 2020

 Numerose e varie sono le esigenze che possono suggerire la creazione di una holding per configurare un
 gruppo societario: si può trattare di necessità produttive/commerciali, finanziarie, fiscali, di diversifica-
 zione del business, di ingresso di terzi nell’attività, di salvaguardia del patrimonio di famiglia, di passag-
 gio generazionale. Per individuare la forma societaria più adatta a costituire una holding, si deve fare ri-
 ferimento all’attività che questa svolgerà: in caso di attività di gestione di partecipazioni o di gestione di
 partecipazioni e attività di gestione immobiliare, la formula della società semplice potrebbe risultare
 vincente. L’art. 162-bis del TUIR fornisce il criterio per verificare quando sussiste per la holding di fami-
 glia il requisito della prevalenza nell’assunzione di soggetti diversi dagli intermediari finanziari (società
 di partecipazione non finanziaria). Infine, si analizza la nozione di holding non finanziaria, anche in
 questo caso con riferimento agli aspetti contabili e fiscali.

Le finalità della “holding”
Non tutti i professionisti conoscono le potenzialità che può offrire una holding e creare, così, un
gruppo societario. Magari si intuiscono “fumosamente” i vantaggi, ma poi non si va fino in fondo, per
timore che sfuggano i risvolti complessivi.
Vale allora la pena procedere con una breve esposizione, senza pretesa di esaustività, di quelle che
sono le finalità di una holding, che, in sintesi, sono riconducibili a:
1.   esigenze di ordine produttivo/commerciale;
2.   necessità di carattere finanziario;
3.   crescita e diversificazione del business;
4.   ingresso di soggetti terzi nell’attività;
5.   esigenze fiscali;
6.   salvaguardia del patrimonio di famiglia;
7.   necessità legate al passaggio generazionale.
Andiamo con ordine, premettendo che talvolta la creazione di una holding costituisce il punto di arri-
vo delle intenzioni dell’imprenditore, mentre altre volte costituisce un passaggio intermedio, per
giungere ad una configurazione diversa del gruppo societario.

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La riorganizzazione aziendale passa attraverso la “holding”

        Attenzione
        Le finalità elencate, sono di seguito descritte in modo molto elementare e deve essere chiaro
        che dal punto di partenza a quello di arrivo talvolta è necessario procedere con scissioni, fu-
        sioni, conferimenti, scorpori e cessioni di quote o azioni.

Esigenze di ordine produttivo-commerciale
Talvolta, la famiglia detiene la proprietà di più società, operanti in settori diversi, ma complementari
e interconnessi tra loro. Allo scopo di definire una strategia di gruppo condivisa e per razionalizza-
re la gestione e i risultati aziendali, potrebbe essere utile che i soci delle rispettive società (ad
esempio, i genitori e i due figli) creino una società holding, che possegga il controllo di entrambe le
società operative, in modo che si determini una politica di gruppo unitaria.
Se le società operative sono numerose e operanti in settori notevolmente diversi, si può anche pen-
sare di costituire delle sub holding di settore, con l’obiettivo di mettere alla guida di ogni sub holding
un soggetto gestore specializzato nel comparto. Nella casa madre, la famiglia prenderà le decisioni
strategiche e di indirizzo, lasciando la gestione operativa delle società a valle ai manager. In questo
modo, la proprietà resta accentrata e non si disgrega tra i vari membri della famiglia, mantenendo
un indirizzo unitario.

Necessità di carattere finanziario
Laddove vi siano società appartenenti alla famiglia che, in relazione al proprio business, hanno diffe-
renti esigenze finanziarie, perché una più liquida e l’altra meno, oppure con risorse ed esigenze fi-
nanziarie che si concentrano in una parte (diversa) dell’anno, la costituzione di una holding che, con
un contratto di cash pooling, faccia da “tesoriere” può essere vincente. Le società operative, nel
momento in cui hanno eccesso di liquidità, le conferiranno alla capogruppo, che le metterà a dispo-
sizione dell’altra società del gruppo, senza che questa debba ricorrere al sistema bancario. Tale solu-
zione non solo riduce i costi bancari (interessi passivi e altri oneri bancari), ma evita di dovere ri-
correre al credito finanziario, il cui accesso non è affatto scontato e richiede comunque quasi sem-
pre il rilascio di garanzie personali dei soci.
Altro utilizzo della holding si ha quando la società operativa ha l’esigenza di ottenere dal sistema
bancario finanziamenti per lo sviluppo della propria attività. Tuttavia, in situazione di potenziale ri-
schio, il sistema bancario non è disponibile a finanziare la società, che è magari già al limite degli affi-
damenti. In questo caso, per reperire risorse aggiuntive, può essere utile trasferire gli immobili so-
cietari in una holding, che potrà ottenere finanziamenti dando in garanzia gli immobili che sono af-
fittati alla società operativa e mettendo le risorse finanziarie ottenute dalle banche al servizio
dell’operativa. La banca sarà più propensa ad assistere finanziariamente il gruppo, poiché avrà una
doppia garanzia: l’ipoteca sugli immobili e il possesso delle quote dell’operativa di proprietà della
holding e la certezza che la holding immobiliare ha rendite costanti e certe dagli affitti degli immobili,
che consentiranno il rientro del debito.

Crescita e diversificazione del “business”
Soprattutto oggi che l’economia sta producendo cambiamenti rilevanti nei sistemi produttivi con la
creazione di nuove esigenze e, conseguentemente, con l’apertura di nuovi mercati, accade sempre
più spesso che imprenditori già sulla piazza, attenti all’evolversi dei mercati, aprano nuovi fronti o
evolvano la propria attività in settori affini o complementari, valutando anche di entrare in start

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up di giovani imprenditori promettenti, con l’obiettivo poi di cedere la partecipazione, una volta avvia-
to il business. Dunque, si costituisce una società che come “mestiere” si prefigge quello di acquisire
quote di partecipazione in start up (spesso innovative), assisterle anche finanziariamente nella fase
di sviluppo, per poi cedere la partecipazione a soggetti di maggiori dimensioni, che hanno le risorse
commerciali per sfruttare al meglio l’idea innovativa, facendo plusvalenza con tassazione ridotta, in
quanto PEX.
O ancora, l’esigenza di fare entrare nel business aziendale altri imprenditori che possano apportare
finanza, mercato o soluzioni tecniche comporta talvolta l’esigenza di scorporare dall’azienda delle
componenti non strettamente produttive e ritenute non strategiche al business (ad esempio,
eventuali immobili, oppure la rete commerciale). Si procede quindi ad uno spin offimmobiliare in
una società che, al termine dell’operazione, possiede il 100 per cento dell’operativa. A quel punto, con
diversi strumenti operativi, si consente l’ingresso nel capitale dei terzi nella società operativa (ad
esempio, aumento del capitale sociale, conferimento di beni aziendali, cessione di quote, ecc.).

Ottimizzazione fiscale
Si immagini l’ipotesi in cui un imprenditore volga lo sguardo ad aziende presenti sul mercato che po-
tenzialmente presentano importanti margini di crescita e sviluppo, grazie all’impegno che
l’imprenditore ritiene di potere profondere negli anni successivi, una volta divenuto proprietario.
L’imprenditore, persona fisica, costituisce allora una società H, che acquista a pagamento la totali-
tà del capitale sociale della società “interessante”, divenendo così una holding. L’impegno profuso
nella società “interessante” dà i suoi frutti e negli anni la predetta società distribuisce dividendi che
sono tassati in capo alla H per il solo 5 per cento. Giunge così il momento di vendere sul mercato
(normalmente ad un fondo di investimento chiuso) a caro prezzo la maggioranza delle quote di par-
tecipazione della società interessante, lucrando come holding una notevole plusvalenza (PEX), tassa-
ta per il solo 5 per cento. Le risorse finanziarie derivanti dalla vendita della partecipazione sono ora
all’interno della H, pronte per essere investite in altri business, ma la H mantiene comunque una quo-
ta di minoranza nella società “interessante” e talvolta resta un coinvolgimento manageriale nella
gestione della stessa.

Salvaguardia del patrimonio di famiglia
Talvolta una società operativa, soggetta al rischio di mercato e quindi di insolvenza, possiede un inte-
ressante patrimonio immobiliare. In questo caso, per evitare che un eventuale default della società
comporti l’aggressione sulla parte immobiliare del patrimonio, si procede allo scorporo del ramo
operativo in una newco, per blindare il patrimonio immobiliare nella holding al riparo delle vicen-
de legate all’operativa. Gli immobili vengono poi affittati, ove occorra, alla società operativa.
Stesso dicasi se la società operativa possiede degli intangible di notevole valore (marchi, brevetti,
privative, ecc.): per evitare che la crisi della società che è un’operativa fagociti anche l’IP di comprova-
to valore, si procede a blindare il bene immateriale in una società che controlla la società operativa e
alla quale si concede in uso il bene immateriale dietro il pagamento di una royalties. La società im-
mobiliare funge da capogruppo ed è così collocata al vertice del gruppo.

Necessità legate al passaggio generazionale
Non sempre i figli sono in grado di gestire con successo ciò che hanno costruito i padri (e le madri). Le
propensioni all’attività imprenditoriale poi possono essere presenti in un figlio, ma non nell’altro fi-
glio, oppure essere presenti in entrambi, ma con peculiarità diverse. È allora giunto il momento di se-

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parare il business aziendale. Da un lato, l’attività operativa, in cui coinvolgere il figlio imprenditore
e, dall’altro, l’attività immobiliare, da assegnare al figlio non imprenditore, oppure due società ope-
rative, una produttiva, l’altra commerciale. Ma un gruppo a volte ha un valore nel suo insieme an-
che perché, come precedentemente sottolineato, sono magari presenti sinergie tra le diverse attività.
Da qui l’esigenza da parte dei genitori di mantenere una gestione strategica accentrata tramite la
costituzione di una holding, che possegga la maggioranza del capitale sociale delle due società a valle,
mentre la restante quota di partecipazione di minoranza è posseduta in ognuna da un figlio.

Una società semplice per “holding”: sì grazie!
Dopo avere fornito indicazioni su come strutturare un gruppo societario e su quali sono gli obiettivi
che si intende perseguire nel costituire una holding (economici, fiscali, finanziari, agevolare il passag-
gio generazionale), ci si vorrebbe concentrare su un altro aspetto: convinti che la holding è cosa buo-
na e giusta, qual è la forma societaria più adatta per costituire una holding?
Certamente la risposta passa attraverso la soluzione del seguente quesito: che attività deve svolge-
re la holding?:
   pura gestione immobiliare;
   gestione mista di partecipazioni e immobiliare;
   attività mista operativa.

        Attenzione
        Ebbene, se la risposta è “solo attività di gestione di partecipazioni o al limite di gestione di
        partecipazioni e attività di gestione immobiliare”, la formula della società semplice potrebbe
        risultare vincente.

La società semplice non può svolgere attività commerciale, ma può ben gestire partecipazioni e im-
mobili destinati in linea di principio alla locazione (non alla rivendita).
Diversamente, se la holding ha natura mista, poiché gestisce anche attività operativa commerciale,
occorre abbandonare l’ipotesi di costituire la holding come società semplice e indirizzarsi su forme
societarie più complesse (tipicamente, società di capitali, ad evitare che l’attività operativa implichi
responsabilità personali da parte dei soci).

Il vantaggio della società semplice
La società semplice è la tipologia societaria più snella e meno costosa in assoluto. È caratterizzata
dall’assenza di formalismi: non esistono neanche gli organi gestori, posto che tutti i soci possono
amministrare la società disgiuntamente (salvo accordo contrario). Ciò, tuttavia, relega tale tipologia
societaria nell’ambito di compagini societarie strettamente familiari. In linea di principio, non occorre
neanche l’intervento del notaio per costituirla e non va iscritta al Registro delle imprese: ben venga,
tuttavia, la creazione della Sezione speciale del Registro delle imprese, in cui possono essere iscrit-
te le società semplici, per potere dare certezza ai rapporti che la stessa instaura con i soggetti terzi:
diversamente, non riuscirebbero ad ottenere dalla banca neanche l’apertura di un banale conto cor-
rente.

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Le società semplici, in base agli artt. 1, 6 e 13 del D.P.R. n. 600/1973, non sono tenute alla predispo-
sizione di qualsivoglia contabilità e, in assenza di redditi da dichiarare, non devono neanche pre-
sentare la dichiarazione dei redditi né, ovviamente, la dichiarazione IRAP e IVA, atteggiandosi a
mo’ di persone fisiche. Infatti, l’art. 1 del citato D.P.R. n. 600/1973 dispone:
“Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun
debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono
presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.”.
Dalla lettura della norma è chiaro che, se ci sono redditi, questi devono essere dichiarati. Quanto alla
tenuta delle scritture contabili, la società semplice non è richiamata nell’art. 13, dal che è libera da ta-
le incombenza.
Non è da trascurare la circostanza che non si applicano la disciplina degli studi di settore e quella
delle società non operative.

Le problematiche fiscali
Ora, se l’esclusione della dichiarazione IVA è ovvia e granitica, poiché una società semplice che ge-
stisce solo partecipazioni e immobili non possiede neanche la partita IVA, va da sé che anche
l’esclusione da dichiarazione IRAP è scontata per lo stesso motivo.
Più articolato il discorso dell’esclusione della dichiarazione dei redditi, modello società di persone,
posto che occorre distinguere tra:
   holding pura di sola gestione di partecipazioni: se nel corso dell’anno non ha ricevuto dividen-
     di dalle società partecipate e non ha realizzato capital gain da vendita di partecipazioni, la dichia-
     razione dei redditi non deve essere presentata (risposta a interpello D.R.E. del Piemonte n.
     901/171 del 2017). Viceversa, se ha conseguito redditi di capitale (dividendi) o capital gain (plu-
     svalenze su vendita di azioni o quote), allora dovrà predisporre il modello Redditi società di
     persone e compilare i relativi quadri del modello, per poi imputare per trasparenza il reddito ai
     propri soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione possedute da ognuno;
   holding mista attività di gestione di partecipazioni/immobiliare: in questo caso, la dichiara-
     zione dei redditi deve essere sempre compilata, perché, anche se gli immobili dovessero es-
     sere sfitti, occorrerebbe comunque tassare la rendita catastale nel quadro RB del modello Reddi-
     ti società di persone e, conseguentemente, fare confluire detto reddito in capo ai soci per traspa-
     renza. Se poi dovessero essere venduti degli immobili (escluse le aree fabbricabili, la cui plusva-
     lenza è sempre tassata) detenuti da oltre 5 anni, non si avrebbe alcuna tassazione da dichiarare.

L’incasso di dividendi
È utile fare qualche approfondimento in relazione all’ipotesi che la holding società semplice percepi-
sca dei dividendi dalle società di capitali partecipate. Sino al 31 dicembre 2017, la regola era la
seguente: i dividendi percepiti dalla società semplice si presumono sempre qualificati e, conseguen-
temente, non si applica mai la ritenuta secca del 26 per cento. Dunque, all’atto dell’incasso degli utili,
la società semplice lì tasserà (per il 40, 49,72, 58,14 per cento, a seconda dell’epoca in cui detti utili si
sono formati in capo alla partecipata): più correttamente, determinerà il reddito in base a detta per-
centuale e lo imputerà poi ai soci per trasparenza.
A decorrere dagli utili maturati dal 1° gennaio 2018, la tassazione dei dividendi è uniformata me-
diante la tassazione secca del 26 per cento sull’intero ammontare del dividendo erogato. Tuttavia, il
legislatore della riforma aveva dimenticato le società semplici, poiché faceva riferimento solo alla tas-
sazione dei soci persone fisiche. Ciò ha comportato, fino alla modifica intervenuta con il decreto fisca-

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le (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che i dividendi distribuiti dalla società di capitale al socio società
semplice comportavano in capo a quest’ultima reddito per il 100 per cento da imputare per traspa-
renza ai propri soci, che erano tassati in base ai propri scaglioni IRPEF. Con il decreto-legge fiscale n.
124/2019, ferma restando la tassazione per trasparenza della società semplice, il socio persona
fisica è tassato con l’imposta sostitutiva del 26 per cento.

        Attenzione
        Dubbi permangono sul regime transitorio.

Il realizzo di plusvalenze per vendita di partecipazioni
Per quanto riguarda l’eventuale cessione da parte delle società semplici di azioni o quote di società
partecipate, l’eventuale capital gain deve essere tassato. Da questo punto di vista, diversamente dai
dividendi, rileva la quota percentuale di partecipazione al capitale posseduta dalla società sempli-
ce, posto che la tassazione è diversa, a seconda se la partecipazione è qualificata o meno. Fino a tut-
to il 2018, la distinzione ha continuato a rilevare e, in caso di vendita da parte della società semplice
di una partecipazione di per sé qualificata, la tassazione (sul 58,14 per cento) ha comportato
l’attribuzione ai soci del reddito per trasparenza; viceversa, se la partecipazione è non qualificata, una
volta che la società semplice ha realizzato il capital gain, ha effettuato essa stessa il calcolo
dell’imposta con l’aliquota del 26 per cento, versandola all’Erario. È ovvio che in questo caso le dispo-
nibilità liquide verranno messe a disposizione dai soci.
A decorrere dal 2019, tutti i capital gain conseguiti da persone fisiche (e dalle società semplici che ad
essi sono equiparate a questi fini) scontano l’imposta sostitutiva fissa del 26 per cento. Provvede,
quindi, sempre la società semplice a liquidare e versare l’imposta, così che le relative somme derivan-
ti dall’incasso saranno liberamente distribuibili ai soci.

“Holding” di famiglia: come riconoscerla
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, introduce, dopo anni di incertezze, una nozione codificata di
“holding industriale e commerciale”, in contrapposizione alla holding finanziaria, disciplinando i re-
lativi impatti ai fini del nuovo ROL (interessi passivi), della base imponibile IRAP e con riferimento agli
adempimenti connessi all’Anagrafe dei rapporti finanziari.
Viene, infatti, introdotto nel TUIR il nuovo art. 162-bis, interamente dedicato alla definizione di “in-
termediari finanziari” da un lato e, per differenza, di soggetti che “non sono intermediari finanziari”,
nonché, per rimando, alle norme che ad essi si applicano (compresa l’IRAP e l’Anagrafe dei rapporti
finanziari).
Il citato D.Lgs. n. 142/2018 è stato emanato in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di
delegazione europea), al fine di recepire la Dir. CEE n. 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, re-
cante norme contro le pratiche di elusione fiscale, che incidono direttamente sul funzionamento del
mercato interno (cd. ATAD 1), come modificata dalla direttiva cd. ATAD 2.
In estrema sintesi, nell’art. 162-bis si distinguono:
1.   intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, Confidi, Microcredito, capogruppo di gruppi bancari,
     istituti di moneta elettronica, ecc.);
2.   società di partecipazione finanziaria (società che partecipano come attività prevalente in sog-
     getti di cui il punto precedente);

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3.   società di partecipazione non finanziaria (i.e., holding di famiglia) e soggetti che svolgono atti-
     vità finanziaria non nei confronti del pubblico.

Le “holding” di famiglia
Ci concentriamo sulla categoria sub 3.
Dunque, dopo anni di incertezza per via della soppressione dell’elenco di cui all’art. 113 del T.U. ban-
cario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), che aveva creato una sorta di limbo, nel quale vagavano sen-
za identità una serie di soggetti, orfani di norme di riferimento, si è pervenuti finalmente alla più volte
auspicata soluzione.
Va detto che la nuova disposizione contenuta nel citato art. 162-bis del TUIR, tra le altre, ha il merito
di adeguare il riferimento, ormai obsoleto, contenuto nelle disposizioni tributarie per l’individuazione
degli intermediari finanziari, al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n.
136.
Ebbene, il comma 3 dell’art. 162-bis fornisce il criterio per verificare quando sussiste per la holding
di famiglia il requisito della prevalenza nell’assunzione di soggetti diversi dagli intermediari fi-
nanziari (società di partecipazione non finanziaria).
“L’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari
finanziari sussiste, quando,in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso,
l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con
i medesimi, unitariamente considerati, è superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.”.
Dunque, ai fini del distinguo tra holding finanziaria e holding non finanziaria, si deve fare riferimento
all’attività svolta dalle società partecipate: se le società partecipate sono società industriali e
commerciali, è oramai definito che la capogruppo è una holding non finanziaria e non si applicano
dunque le norme degli intermediari finanziari.
Ebbene, la grande novità è che quel che conta è solo la composizione dell’attivo di stato patrimo-
niale, senza alcun coinvolgimento del conto economico, come, invece, avveniva precedentemente.
Va detto che la norma appare tuttavia piuttosto carente e non si può escludere che il legislatore pos-
sa rimettere mano alla disposizione. Infatti, sarebbe utile che esplicitasse quali sono gli “altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi”,ancorché sembri scontato che si debba necessariamente par-
lare di elementi finanziari (finanziamenti erogati, prestiti obbligazionari sottoscritti, ecc.), riferiti a so-
cietà partecipate.
Inoltre. è da ritenersi che, ai fini del superamento della soglia del 50 per cento, si debbano conside-
rare anche gli impegni ad erogare fondi e garanzie sempre a beneficio di società del gruppo, nono-
stante gli stessi, con la riforma dei bilanci introdotta da D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, non siano più
esplicitati nei conti d’ordine, ma solo evidenziati nella nota integrativa.

I soggetti assimilati
Alle società di partecipazione non finanziaria (i.e., holding industriali e commerciali) sono assimilati
tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubbli-
co, sulla base di quanto previsto nell’art. 3, comma 2, del D.M. 2 aprile 2015, n. 53, se inclusi in un
gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale.
In particolare, si tratta, molto in sintesi, di:

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1.   captive di gruppo – attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza,
     ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finan-
     ziari del gruppo medesimo;
2.   factoring di gruppo – acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di ap-
     partenenza;
3.   attività di rilascio di garanzie, quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario
     della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
4.   finanziarie cd. di marchio – finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni
     e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera
     produttiva o distributiva del bene o del servizio (esempio classico, i commercianti di caffè);
5.   finanziamenti ai propri dipendenti o a dipendenti di società del gruppo.
Anche questi soggetti, dunque, escono senza dubbi dalla nozione di “intermediari finanziari”.

Le norme fiscali applicabili
Questi soggetti (holding non finanziarie e soggetti assimilati) che, per estrema semplificazione, defi-
niamo ora come “non banche”, pur essendo degli intermediari finanziari, applicano le seguenti nor-
me:
   art. 96 del TUIR – Interessi passivi: si applicano le regole previste per la generalità delle società
     industriali e commerciali, vale a dire regola del 30 per cento del ROL, il quale, si ricorda, a decor-
     rere dal 1° gennaio 2019, si presenta notevolmente modificato, sempre per effetto del recepi-
     mento, con il D.Lgs. n. 148/2018, delle disposizioni previste dalla direttiva ATAD;
   art. 106 del TUIR – Perdite su crediti e svalutazione crediti: si applicano le regole previste per
     la generalità delle società industriali e commerciali, vale a dire la deducibilità
     dell’accantonamento nei limiti del 5 per mille, fino al raggiungimento del 5 per cento dei crediti
     in bilancio;
   D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446- Base imponibile IRAP: si applicano le specifiche regole previste
     per le holding non finanziarie, vale a dire la base imponibile è determinata aggiungendo al risul-
     tato dell’art. 5 (ossia l’ordinaria base imponibile) la differenza tra gli interessi attivi e proventi as-
     similati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi, tuttavia, concorrono alla
     formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare;
   D.L. 6 dicembre 2011, n. 201- Anagrafe dei rapporti finanziari: obbligo di comunicare
     all’Anagrafe tributaria le accensioni, le movimentazioni e l’estinzione delle attività e passività fi-
     nanziarie, per agevolare le indagini finanziarie.

Obbligo di iscrizione all’Anagrafe dei rapporti finanziari
L’art. 13 del D.Lgs. n. 142/2018, adottato in attuazione della Dir. CEE n. 2016/1164 del Consiglio, del 12
luglio 2016, ha finalmente fornito una definizione inequivoca di intermediario finanziario: si tratta
dei soggetti che esercitano attività finanziaria nei confronti del pubblico, cui si applicano, in estrema
sintesi, le regole delle banche, in contrapposizione a soggetti che esercitano attività finanziarie non
nei confronti del pubblico, cui si applicano le regole delle società industriali e commerciali.
La relazione illustrativa alla nuova disposizione normativa, che decorre dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2018, chiarisce i punti fermi di riferimento della modifica.

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La riorganizzazione aziendale passa attraverso la “holding”

La nozione di “holding” non finanziaria
Le società che svolgono attività di acquisto e gestione di partecipazioni, erogano finanziamenti e rila-
sciano garanzie nei confronti delle società partecipate operanti nei settori industriali e commerciali,
che dunque non sono banche ovvero holdingbancarie:
   redigono il bilancio in base alle norme del codice civile;
   adottano i principi contabili nazionali OIC;
   non sono vigilate dalla banca d’Italia;
   non sono iscritte in alcun albo e non sono sottoposte ad alcuna forma di controllo;
   sono soggette alle regole fiscali delle società industriali e commerciali (interessi, perdite e svalu-
     tazione crediti, base imponibile IRAP), con le “correzioni” specificamente previste in materia di
     IRAP per le società holding.
Dunque, si tratta di:
   merchant bank;
   holding di partecipazione non finanziaria (ossia holding che posseggono partecipazioni in società
     industriali e commerciali);
   società captive di gruppo (società che erogano finanziamenti e rilasciano garanzie a società fa-
     centi parte del gruppo);
   società di factoring per l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di
     appartenenza;
   finanziarie cd. di marca (società che erogano finanziamenti esclusivamente ai propri clienti –
     esempio, bar che acquistano il caffè da un fornitore che eroga contestualmente un finanziamen-
     to).
Tali soggetti ricadono ora nell’ambito di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 e devo-
no inequivocabilmente redigere il bilancio come le società “industriali e commerciali”, nonché de-
terminare, conseguentemente, la base imponibile IRES, ovvero quella IRAP (con le correzioni previ-
ste per le holding non finanziarie).

Il necessario requisito della prevalenza
Il comma 1, lett. c), del nuovo art. 162-bis del TUIR definisce holding non finanziarie quelle che:
a.   pur svolgendo oggettivamente un’attività finanziaria, come definita dall’art. 2 del D.M. n. 53/2015,
     non la svolgono nei confronti del pubblico, in base ai criteri definiti dall’art. 3, comma 2, del
     medesimo decreto;
b.   esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti di-
     versi dagli intermediari finanziari.
In via del tutto innovativa, la nuova norma dispone che l’esercizio in via prevalente sussiste quando,
in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso (leggasi 2018), l’ammontare
complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli
stessi eccede il 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.
In verità, la norma è certamente lacunosa, così che è previsto un decreto correttivo, che integrerà
l’attuale disposizione, prevedendo la rilevanza, oltre che delle partecipazioni, anche del valore con-
tabile di altre poste patrimoniali di bilanciocome i crediti derivanti dalla concessione di finanzia-
menti, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, nonché gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate all’entità partecipata. Ciò nella considerazione che l’attività di assunzione di partecipazioni

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La riorganizzazione aziendale passa attraverso la “holding”

prevista dalla norma non si esaurisce con l’acquisizione delle partecipazioni, ma comprende anche
l’attività di gestione delle stesse.
Non rileva più come in passato la necessaria contestuale prevalenza delle voci di conto economico
(dividendi, interessi attivi, plusvalenze da cessione di partecipazioni), bensì occorre fare riferimento
solo all’attivo di stato patrimoniale dell’ultimo esercizio e verificare se le predette componenti fi-
nanziarie a valore contabile sono prevalenti rispetto alle altre voci dell’attivo di stato patrimoniale.
Non rilevano eventuali crediti vantati dalla holding verso le società del gruppo derivanti da transazioni
commerciali (canoni di locazione, royalties su marchi, ecc.). La norma e la relazione illustrativa non
contengono questi chiarimenti, ma la soluzione è arrivata in risposta ad una specifica interrogazione
parlamentare, la n. 5/01951 del 18 aprile 2019.

Obbligo di iscrizione all’Anagrafe dei rapporti finanziari
Le società che, verificando il bilancio dell’esercizio 2018, dovessero rilevare che la maggior parte
dell’attivo di stato patrimoniale è composta da partecipazioni, finanziamenti, prestiti obbligazionari,
ovvero rilascio di garanzie a società del gruppo (quest’ultimo dato va indicato in nota integrativa, po-
sto che i conti d’ordine, con la riforma del 2016, non compaiono più in calce all’attivo), devono iscri-
versi all’Anagrafe dei rapporti finanziari ed effettuare, tramite l’apposito software, le comunica-
zioni mensili e quella annuale (febbraio dell’anno successivo) all’Agenzia delle entrate, riferite ai
rapporti finanziari intercorrenti con le proprie società.

        Ricorda
        Laddove il bilancio dovesse essere approvato il giorno 30 aprile 2020, l’iscrizione all’Anagrafe
        deve avvenire entro il 31 maggio 2020, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con apposita
        risoluzione in data 14 marzo 2019 in risposta ad una specifica istanza di Assoholding.

La procedura richiede (preliminarmente) la configurazione a Fisconline e l’istituzione di una PEC de-
dicata.

        Riferimenti normativi
   D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, artt. 12 e 13;
   D.M. 2 aprile 2015, n. 53, artt. 2 e 3;
   D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 11;
   D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5;
   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 96, 106 e 162-bis.

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