L'Agenzia delle Entrate fa il suo esordio su Facebook - Diario quotidiano del 19 luglio 2016
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Aggiornarsi, Risolvere, Crescere L'Agenzia delle Entrate fa il suo esordio su Facebook - Diario quotidiano del 19 luglio 2016 Pubblicato il 19 luglio 2016 1) Aliquota IVA sulle prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali 2) Entrate erariali in aumento nei primi cinque mesi del 2016 3) Ok al ricorso per l’Irap non pagata, ma solo dichiarata 4) Atti processuali: é possibile rinnovare la notifica? 5) Compensazione dei crediti vantati per l’attività di gratuito patrocinio con debiti fiscali 6) Sulla scadenza del Modello 770 al 30 settembre 7) Il Fisco notifica la cartella direttamente al socio 8) L’Agenzia è da ieri su Facebook per dialogare con i cittadini 9) Il reverse charge nei settori edile e informatico: criteri generali e profili operativi 10) Chiarimenti sulla S.C.I.A. per la vendita di giornali Indice: 1) Aliquota IVA sulle prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali 2) Entrate erariali in aumento nei primi cinque mesi del 2016 3) Ok al ricorso per l’Irap non pagata, ma solo dichiarata 4) Atti processuali: é possibile rinnovare la notifica ? 5) Compensazione dei crediti vantati per l’attività di gratuito patrocinio con debiti fiscali 6) Sulla scadenza del Modello 770 al 30 settembre 7) Il Fisco notifica la cartella direttamente al socio 8) L’Agenzia è da ieri su Facebook per dialogare con i cittadini 9) Il reverse charge nei settori edile e informatico: criteri generali e profili operativi 10) Chiarimenti sulla S.C.I.A. per la vendita di giornali www.commercialistatelematico.com |1
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere 1) Aliquota IVA sulle prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali Sulla base alla nuova disciplina, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’art. 10, co. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter), sono, dunque, assoggettate: —> Leggi tutto ****** 2) Entrate erariali in aumento nei primi cinque mesi del 2016 E’ disponibile sul sito www.finanze.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-maggio 2016 redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) GENNAIO – MAGGIO 2016 Le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi del 2016 evidenziano nel complesso un aumento dell’1,4% (+3.522 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Il dato tiene conto dell’aumento dell’1,7% (+ 2.649 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del + 1% (+873 milioni di euro). L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 luglio scorso. Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il report delle entrate tributarie internazionali del mese di maggio 2016, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i “bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna. (Ministero Economia, comunicato n. 128 del 15 luglio 2016) ****** 3) Ok al ricorso per l’Irap non pagata, ma solo dichiarata Il contribuente può ricorrere contro l’Irap dichiarata, ma non versata, e, quindi, iscritta a ruolo. www.commercialistatelematico.com |2
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14496 del 15 luglio 2016. Nel caso di specie, nel 2002 un medico di base aveva presentato la propria dichiarazione Irap, ma poi aveva deciso non versare tale imposte regionale poiché ritenuta non dovuta. Ne è, quindi, scaturita l’iscrizione a ruolo. Tuttavia, nella fase contenziosa la CTP aveva riscontrato l’assenza dell’autonoma organizzazione, circostanza che determina l’esclusione da Irap. Ma poi la CTR ha accolto le istanze presentate dall’Agenzia delle entrate. E’, quindi, intervenuta la Suprema Corte che ha stabilito che il ricorso contro il ruolo è ammissibile e quindi ha rimandato il tutto ad sezione della CTR per l’esame del merito della questione. ****** 4) Atti processuali: é possibile rinnovare la notifica ? Ok al rinnovo della notifica entro la metà dei termini originari: Nel caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Corte di Cassazione, sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016) ****** 5) Compensazione dei crediti vantati per l’attività di gratuito patrocinio con debiti fiscali Avvocati, via libera alla compensazione debiti-crediti: È ora possibile per gli avvocati potere compensare i crediti vantati per l’attività di gratuito patrocinio con i debiti fiscali. E per il 2016 la partenza è prevista dal 17 ottobre. È stato, infatti, firmato il 15 luglio 2016 dal ministro della giustizia Andrea Orlando, il decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che disciplina le modalità di compensazione. La disciplina in questione, nel dettaglio, prevede la possibilità di portare in compensazione i crediti vantati dai legali per l’attività svolta a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con quanto da essi dovuto per ogni imposta o tassa ovvero a titolo di contributo previdenziale per i loro dipendenti. È, quindi, affrontato e, in parte risolto, il problema del ritardo nella corresponsione, da parte dello pubblica amministrazione, dei pagamenti relativi agli onorari degli avvocati difensori. «Così facendo», ha www.commercialistatelematico.com |3
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere fatto sapere via Arenula tramite una nota, «sono riconosciuti due principi fondamentali: da un lato quello alla difesa da parte dello stato anche dei meno abbienti, fornendogli i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, dall’altro lato, il diritto del difensore a vedere compensata la propria attività professionale». Attraverso le nuove disposizioni, quindi, gli avvocati che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, e per i quali non sia stata proposta opposizione, potranno, attraverso una piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà potrà essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, per l’anno 2016, e dal 1° marzo al 30 aprile per gli anni successivi. «L’autorità preposta alla liquidazione dei crediti», ha precisato via Arenula, «è quella giudiziaria e la spesa autorizzata per l’anno in corso è di 10 milioni di euro». «Si tratta di una promessa mantenuta», ha affermato il ministro Orlando, «che mira ad un sostegno dell’avvocatura più impegnata nel patrocinio a spese dello Stato, il più delle volte composta da giovani professionisti che con questa misura potranno compensare il loro crediti. È un segnale di attenzione verso una categoria di professionisti che sta attraversando una grande trasformazione». ****** 6) Sulla scadenza del Modello 770 al 30 settembre Tutti favorevoli alla scadenza del Modello 770 al settembre. Non basta l’avvenuto slittamento automatico al 22 agosto 2016 (peraltro, confermato ufficialmente dalle Entrate, attraverso l’avvenuta pubblicazione dello scadenziario fiscale del mese di agosto 2016 nel proprio sito internet). L’ipotesi è divenuta concreata a causa della particolare situazione degli adempimenti 2016. La posticipazione al 22 agosto non è stata così scontata, in quanto sommatoria di una serie di slittamenti dovuti a scadenze fissate nel fine settimana e poi prorogate per la pausa di Ferragosto. I Commercialisti puntano il dito contro l’Amministrazione fiscale: per quale motivo non ha comunicato tempestivamente la conferma della proroga? Per avere la certezza della posticipazione al 22 agosto si è infatti dovuta attendere la pubblicazione dello scadenziario dell’Agenzia. “Troppo semplice, evidentemente, sarebbe stato fare un comunicato chiaro e tempestivo”, ironizzano, in un comunicato congiunto, i Presidenti dell’ADC, dell’AIDC, dell’ANC, dell’ANDOC; dell’UNAGRACO, dell’UNGDCEC e dell’UNICO. E’ confusione sulle scadenze fiscali A parere di tali Associazioni nazionali con la data prorogata al 22 agosto (automaticamente) non si fa altro che creare un nuovo elemento di confusione e di accavallamento: “Si crea così ulteriore ingorgo, in questa infausta data post ferragostana, che non fa che appesantire la situazione di difficoltà che in questo periodo vivono gli Studi che, ancora alle prese con i modelli Unico e le altre scadenze, sono anche destinatari di una pioggia di avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate”. www.commercialistatelematico.com |4
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere La richiesta è dunque quella di posticipare decisamente il 770 a fine settembre (è auspicabile a regime). “Nell’interesse di tutti i contribuenti ed in particolare dei colleghi, non possiamo fare a meno di chiedere nuovamente lo spostamento di questa scadenza al 30 settembre, poiché esso non comporta alcun danno erariale e consente all’intera Categoria di concentrarsi sui numerosi e complicati adempimenti che invece aiutano l’Erario nell’incassare il gettito fiscale più importante dell’anno, nell’attesa che si proceda, una volta per tutte, alla revisione ed al riordino dei mille e più adempimenti che l’Amministrazione Finanziaria del nostro Paese richiede ai contribuenti ed ai professionisti che li assistono”. ****** 7) Il Fisco notifica la cartella direttamente al socio L’Amministrazione finanziaria può notificare comunque al socio sussidiariamente responsabile il titolo esecutivo rappresentato dalla cartella di pagamento, senza attendere l’esito infruttuoso dell’esecuzione a carico della società. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12494 del 16.06.2016. Dunque, il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale (tra cui il Fisco) non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma questo non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. Notifica cartella direttamente al socio La cartella di pagamento notificata al socio illimitatamente responsabile, quale coobbligato per le pendenze erariali gravanti sulla società, è legittima anche senza alcuna escussione preventiva del patrimonio sociale. Ciò perché il beneficio di escussione preventiva previsto dall’articolo 2304 del codice civile è d’ostacolo alla sola fase propriamente esecutiva e non alla formazione di un titolo da far valere nei confronti del socio, laddove il patrimonio sociale risultasse incapiente. Il giudizio di legittimità viene introdotto dal ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro una sentenza della Ctr delle Marche, favorevole alla parte contribuente. Oggetto dell’originaria vertenza era una cartella di pagamento, relativa a pendenze tributarie gravanti su una Snc, notificata a uno dei soci in qualità di coobbligato. La sezione del codice civile dedicata alla società in nome collettivo, all’articolo 2304, prevede che “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione non possono pretendere il www.commercialistatelematico.com |5
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”. Invocando tale norma, il socio della Snc sosteneva l’illegittimità della cartella emessa nei propri confronti, ancorché le pendenze fossero di spettanza della società e non si fosse proceduto ad alcuna escussione preventiva nei confronti del patrimonio sociale. Dopo la conclusione favorevole dei gradi di merito, il verdetto è stato ribaltato dal collegio di Piazza Cavour, con cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione della Ctr Marche. Il beneficio di escussione preventiva, quindi, si riferisce soltanto al divieto di porre in essere azioni esecutive a danno del socio, prima che sia stato effettuato un tentativo (infruttuoso) di rifarsi sul patrimonio della società. La cartella di pagamento, tuttavia, rappresenta il titolo esecutivo che il creditore è legittimato a procurarsi, anche prima di escutere il patrimonio societario; ciò che gli è inibito dall’articolo 2304 citato, infatti, non è l’emissione della cartella, bensì la realizzazione di interventi di recupero coatto in capo al socio, possibilità riconosciuta soltanto dopo aver tentato di aggredire, senza successo, i beni sociali. ****** 8) L’Agenzia è da ieri su Facebook per dialogare con i cittadini L’Agenzia delle Entrate è dal 18 luglio 2016 su Facebook per dare informazioni ai cittadini. La notizia ha subito messo euforia a tanti commercialisti (e non solo). Difatti, sul gruppo face book de Il Commercialista Telematico in tanti hanno in breve tempo postato la notizia. Chi la prendeva dai quotidiani locali, altri da quelli nazionali. Nessuno (tranne il sottoscritto a nome del Diario Fiscale de Il Commercialista Telematico) però riferiva che, invero, prima Fiscoggi.it (notiziario telematico delle Entrate) e poi la stessa Agenzia delle Entrate, mediante comunicato diffondevano i primi chiarimenti sulla novità. Ed eccolo di seguito il relativo comunicato stampa n. 143 del 18 luglio 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate pubblicizza la novità. Le risposte ai quesiti dei contribuenti sul canone Tv viaggiano con Messenger. Ecco l’indirizzo – https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/. L’Agenzia delle Entrate inaugura la sua pagina Facebook ed entra in contatto con i cittadini per offrire una prima informazione su un tema di stretta attualità: il canone tv nella bolletta elettrica. Il servizio, realizzato dalle Entrate a costo zero e fornito sulla piattaforma Messenger, è un’innovazione destinata a cambiare radicalmente il rapporto con i contribuenti, che potranno dialogare con il Fisco in tempo reale e in maniera semplice, anche dal proprio smartphone, attraverso il social network più popolare in Italia, con 23 milioni di utenti che si collegano almeno una volta al giorno. www.commercialistatelematico.com |6
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere La pagina Facebook dell’Agenzia, che amplia la presenza delle Entrate sui social media, è raggiungibile tramite il link https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/. Il Fisco a tu per tu col cittadino Da oggi sarà possibile aprire una conversazione privata con l’Agenzia attraverso l’applicazione Facebook Messenger e scrivere la propria domanda. La risposta arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta. Inizialmente l’assistenza sarà dedicata al canone tv, per poi estendersi gradualmente ai dubbi fiscali più comuni. Non solo, quindi, un nuovo canale social delle Entrate, che si affianca a quelli già esistenti, ma una nuova forma di dialogo in cui l’Agenzia dà del tu al cittadino e svecchia le procedure della Pubblica Amministrazione grazie alla tecnologia. Dialoghi a prova di privacy L’Agenzia non richiederà alcun dato personale, ma si limiterà a rispondere a dubbi e aiutare i contribuenti ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali. Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà, comunque, alle policy in uso sulla piattaforma Facebook, mentre i dati sensibili postati in commenti o post pubblici verranno rimossi. Le informazioni scambiate non saranno utilizzate per altri scopi, ma serviranno solo per aiutare e indirizzare i contribuenti nella soluzione dei loro quesiti. Un Fisco all’avanguardia sul campo del social Con l’approdo su Facebook, l’Agenzia triplica la sua presenza nel mondo dei social media, dopo YouTube e Twitter. Con questo passaggio, però, l’account non diventa solo un modo per informare il cittadino sulle novità fiscali, ma un inedito canale a due direzioni con cui Fisco e contribuente possono interagire direttamente attraverso la tastiera del pc o lo schermo dello smartphone. ****** 9) Il reverse charge nei settori edile e informatico: criteri generali e profili operativi Tanti ancora i dubbi che affliggono la discplina del reverse charge nei settori edile e informatico. Proprio per questo da una video conferenza organizzata da Assonime ne è scaturito un documento diffuso contenente tutti i chiarimenti del caso. —> Leggi tutto ****** www.commercialistatelematico.com |7
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere 10) Chiarimenti sulla S.C.I.A. per la vendita di giornali S.C.I.A. per la vendita di giornali e per la fornitura di pasti : chiarimenti dal MI.S.E.. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con due risoluzioni recentemente pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha fornito chiarimenti sulla necessità di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per l’estensione della categoria merceologica “giornali e riviste” all’interno di negozi della grande distribuzione e per l’attività di fornitura di servizi di pasti e rinfreschi per gli ospiti di una residenza protetta. Con riguardo, in particolare, all’attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, alla luce delle norme di liberalizzazione e semplificazione, nonché dei dettami della giurisprudenza (cfr. in ultimo parere Consiglio di Stato adottato nell’adunanza del 6 maggio 2015, numero affare 07386/2012), non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo all’autorità competente, il Mise ha avuto già modo di precisare che all’avvio di tale attività può essere applicabile l’istituto della SCIA, secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge 241/1990, pur evidenziandosi che la competenza prevalente in materia spetta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. (Ministero Sviluppo Economico – risoluzione 129393 del 10 maggio 2016 e risoluzione 17 maggio 2016). Vincenzo D’Andò Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l www.commercialistatelematico.com |8
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