Il nuovo Patent box Giacomo Albano -Tax partner EY - Reliance Restricted - ODCEC Roma
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Introduzione – abrogazione del regime Patent Box L’art. 6 del D.L. n. 146/2021 (conv. L. 17 dicembre n. 215) ha previsto l’abrogazione della disciplina del Patent Box, regime introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, sostituendolo con un nuovo regime di deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali agevolabili. La nuova «super-deduzione» si applica alle opzioni esercitate dal periodo d’imposta 2021. Le relative disposizioni attuative ed i relativi oneri documentali saranno definite con provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Regime Super-deduzione Patent Box Costi ricerca e sviluppo Tale regime è stato ulteriormente modificato dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022), che ha – tra l’altro – rivisto l’ambito oggettivo dell’agevolazione e ha meglio chiarito la decorrenza del nuovo regime Page 2
Lineamenti generali del regime Patent Box originario The better the question. The better the answer. The better the world works.
Patent Box – Lineamenti del «vecchio» regime Riduzione di una quota pari al 50% del reddito Software coperto da copyright, • I.P.R. OWNER: L’opzione può essere esercitata derivante: da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei brevetti industriali, • dalla concessione in uso a terzi dei beni beni immateriali. immateriali agevolabili (royalties); know how, • Attività di ricerca e sviluppo: è necessario che • dall’utilizzo diretto dei beni immateriali Dosegni e modelli chi ha il diritto allo sfruttamento economico del agevolabili. bene svolga attività di R&S (ricerca beni immateriali, legati da vincoli fondamentale, ricerca applicata, ideazione e Il regime è opzionale, quinquennale, di complementarietà ai fini della realizzazione del software coperto da irrevocabile e rinnovabile. realizzazione di un copyright, ecc.). prodotto/processo. • Nexus Ratio: l’attività di ricerca e sviluppo deve mirare a sviluppare, manutenere e accrescere il bene immateriale. NEXUS REDDITO DA REDDITO RATIO X IP ASSET = AGEVOLABI LE DETASSAZIONE COSTI QUALIFICATI* IRES E IRAP PARI (costi afferenti le attività di R&S sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo Reddito derivante dalla REDDITO AL 50% DEL dell’IP Asset) X concessione in uso/utilizzo diretto dell’IP Asset = AGEVOLABILE REDDITO COSTI COMPLESSIVI AGEVOLABILE (costi complessivi sostenuti per produrre l’IP Asset) *L’ammontare dei costi qualificati assunto al numeratore può essere aumentato di un importo al massimo pari al 30% della differenza fra i costi complessivi e i costi qualificati. Page 4
Patent Box – Calcolo della quota agevolabile In base al precedente regime, la determinazione della quota di reddito agevolabile consta dei seguenti step: Reddito da IP Nexus Ratio Quota agevolabile il contributo economico derivante dall’utilizzo Relazione fra costi qualificati di R&D ed i costi La quota di reddito agevolabile si ottiene diretto dei beni immateriali va determinato sulla complessivi. Per costi qualificati si intendono i moltiplicando il reddito da IP per il Nexus base degli “standard internazionali rilevanti costi di R&D sostenuti direttamente dal Ratio, determinando la quota che costituirà una elaborati dall’OCSE” con particolare riferimento contribuente, costi R&D appaltati a terzi e variazione in diminuzione dall’imponibile del alle linee guida in materia di prezzi di riaddebito di costi da CCA. Per costi reddito d’impresa. trasferimento. I metodi da preferire a tale complessivi intendiamo i costi di R&D appaltati riguardo sono il CUP Method ed il Profit Split ad altre società del gruppo ed i costi di acquisto Method dell’intangibile Page 5
Patent Box – Calcolo della quota agevolabile In base al precedente regime, la determinazione della quota di reddito agevolabile consta dei seguenti step: Reddito da IP Nexus Ratio Quota agevolabile Contributo Reddito agevolabile Nexus Ratio economico ► CUP method; Costi qualificati Variazione in diminuzione del 50% ai fini IRES, IRPES ► Profit Split method Costi complessivi e IRAP Page 6
Patent Box – Esercizio dell’opzione Per potere accedere al regime di tassazione agevolata, i titolari del reddito di impresa dovevano esercitare un'opzione, da comunicare all'Agenzia delle Entrate con modalità telematiche. Per i primi due periodi d'imposta di applicazione (i.e. 2015 e 2016) era necessario utilizzare il modello semplificato approvato con provvedimento del 10 novembre 2015. L'articolo 4, comma 2, del «Decreto Patent box», ha previsto poi che l'esercizio dell'opzione, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, fosse comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi. Page 7
Patent Box – Esercizio dell’opzione A livello procedurale, il legislatore ha previsto che: in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, il contribuente aveva l'obbligo, oltre che di inviare l'opzione telematica, di concludere con l'ufficio competente un accordo di ruling ai sensi dell'articolo 8 del Dl 269/2003, ora abrogato e sostituito dal nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/1973. Il ruling era previsto come facoltativo nel caso di utilizzo indiretto e nel caso di realizzo di plusvalenze derivanti dalla vendita del bene immateriale. Ruling obbligatorio Ruling facoltativo • In caso di ruling obbligatorio, l’opzione produce efficacia a • In caso di ruling facoltativo, l’opzione produce efficacia a partire partire dall’anno di presentazione dell’istanza dall’esercizio dell’opzione • Vi sono anche casi di passaggio da ruling obbligatorio a facoltativo come scissione o conferimento del bene a beneficio di altra società del Gruppo Page 8
Patent Box – Il regime di autoliquidazione Con il DL 34/2019 il legislatore ha introdotto la possibilità di determinare il reddito agevolabile in autoliquidazione (senza accedere alla procedura di ruling) anche in caso di utilizzo diretto dei beni agevolabili Per i soggetti che adottavano il regime opzionale dell’autoliquidazione del beneficio era prevista la possibilità di predisporre una specifica documentazione, idonea ad evitare l’applicazione di sanzioni (penalty protection) in casi di successiva rettifica del reddito agevolabile da parte dell’Agenzia delle Entrate. Restava ferma la possibilità di accedere alla procedura di ruling per le imprese non interessate al regime di autoliquidazione Page 9
Patent Box – Oneri documentali Con la Circolare 28/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha sciolti i dubbi sul tema della documentazione necessaria per il corretto esercizio dell’opzione. L’amministrazione ha infatti fornito soluzioni specifiche per l’espletamento degli obblighi connessi al set informativo da fornire da parte del contribuente. Prospetto di idonea documentazione ai fini Patent Box Struttura partecipativa della Società; Transazioni poste in essere con altre consociate estere; Sezione A Informazioni qualitative (mercato di riferimento, modello organizzativo, descrizione della value chain); Analisi funzionale dell’impresa (descrizione di funzioni svolte, rischi assunti e beni strumentali apportati); Descrizione dei beni immateriali da agevolare Informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile; Sezione B Metodo di transfer pricing adottato; Calcolo della quota agevolabile. Page 10
Il nuovo Patent Box The better the question. The better the answer. The better the world works.
Nuovo Patent Box – super deduzione Con finalità di semplificazione dell’accesso al regime, il D.L. 146/2021 ha profondamente innovato la disciplina del Patent Box sostituendo il regime di detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali a un’agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per i beni «agevolabili» (marchi, brevetti, know-how, software, modelli e disegni). L’extradeduzione non era cumulabile con il credito ricerca e sviluppo. La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta modificando le caratteristiche del nuovo regime prevedendo una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e una complessiva semplificazione : È stata incrementata la misura percentuale della maggiorazione dei costi dal 90% al 110% È stata prevista l’esclusione dei marchi d’impresa e del know-how dai beni agevolabili È stato ridisegnato il regime transitorio È stata prevista l’eliminazione del divieto di cumulo dell’agevolazione con il credito d’imposta ricerca e sviluppo. Page 12
Nuovo Patent Box – Nuova formulazione Art. 3 D.L. 146/2021 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2022) Ai fini delle imposte sui redditi i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 I soggetti indicati al comma 1 sono: - I soggetti titolari di reddito d’impresa - I soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Art Page 13
Nuovo Patent Box – Regimi a confronto Ambito di applicazione A norma dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 146/2021 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2022), le nuove disposizioni «si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni». Modificata la definizione di attività di R&D Vecchio Patent Box Nuovo Patent Box Attività di ricerca e sviluppo «finalizzate alla produzione di Attività di ricerca e sviluppo «finalizzate alla creazione e allo beni» e, nello specifico, alle attività «finalizzate allo sviluppo, al sviluppo dei beni agevolabili» mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni Page 14
Nuovo Patent Box – Regimi a confronto Ambito di applicazione in linea con il vecchio regime A norma dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 146/2021, le nuove disposizioni «si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni». Modificata la definizione di attività di R&D Occorrerà pertanto precisare se sia necessario o meno che l’attività RS “sfoci” nella creazione di un IP. La questione assume rilevanza in quanto le imprese operanti in settori ad alto valore tecnologico (ad esempio, farmaceutico; meccanica), sostengono frequentemente ingenti spese R&D in relazione a progetti che, per ragioni strategiche o di convenienza, non vengono portati allo stadio finale, Page 15
Patent Box – Attività di ricerca e sviluppo Come detto, tale opzione è fruibile dai titolari di reddito d’impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e/o allo sviluppo di beni immateriali agevolabili. Cosa si intende per «Attività di ricerca e sviluppo» ai fini Patent Box? Lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni commerciali dirette. 1) Attività di ricerca fondamentale; La ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale o una qualsiasi combinazione dei due tipi di 1) Attività di ricerca applicata; Attività: (i) Ricerca industriale (ii) sviluppo sperimentale. 2) Design activity; Processo creativo, di natura scientifica, in grado di coniugare correttamente l’aspetto funzionale di una produzione alla ricerca estetica. 1) Attività di ricerca preventiva, elaborazione di test e ricerche di mercato Elaborazione di test, simulazioni, ricerche di mercato tese a meglio comprendere il contesto socioeconomico, la concorrenza, lo sviluppo del loro settore nonché il comportamento dei consumatori. Page 16
Nuovo Patent Box – quali spese considerare? Il nuovo Patent Box trova applicazione con riferimento alle spese di R&D relative agli IP agevolabili. L’ambito di tali spese non è stato tuttavia chiarito e dovrà necessariamente essere circoscritto dall’Agenzia delle Entrate. Allo stato attuale, in assenza di ulteriori indicazioni sembrerebbe ragionevole fare riferimento alle spese di ricerca rilevanti ai fini del credito ricerca e sviluppo, quali: spese per il personale «qualificato» (criteri da dover definire da parte del provvedimento); quote di ammortamento di spese di acquisizione di strumenti e attrezzature da laboratorio; spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati; spese per competenze tecniche e privative Tali SRS dovrebbero peraltro essere agevolabili a condizione che siano incorse al fine di svolgere una delle seguenti attività di RS (Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 in tema di Credito R&S): Ricerca fondamentale Ricerca industriale Ricerca applicata Page 17
Nuovo Patent Box – modifiche ai beni agevolabili Esclusione di marchi d’impresa e know-how Software protetto da copyright Brevetti industriali Beni immateriali agevolabili Marchi d’impresa Disegni e modelli Know-how Page 18
Patent Box – beni agevolabili Con riguardo al nuovo Patent Box, per la definizione dei beni immateriali agevolabili, si rimane in attesa di maggiori chiarimenti da parte del provvedimento di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, considerando che l’ambito applicativo appare analogo alla precedente disciplina, dovrebbero valere le medesime classificazioni dei beni agevolabili di cui all’art. 6 del D.M. 28 novembre 2017 e della Circolare n.11/2016 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare: Brevetti industriali Si tratta dei brevetti concessi o in corso di concessione. I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali, comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati Si tratta delle domande depositate presso gli Uffici competenti. La prova a corredo della dichiarazione sostitutiva è rappresentata da: ricevuta (in qualunque modo denominata) dell’avvenuto deposito della domanda, ovvero attestato (in qualunque modo denominato) di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale. Vanno anche indicati i riferimenti di eventuali banche dati da cui desumere le informazioni o estrarre i documenti Page 19
Patent Box – beni agevolabili Con riguardo al nuovo Patent Box, per la definizione dei beni immateriali agevolabili, si rimane in attesa di maggiori chiarimenti da parte del provvedimento di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, considerando che l’ambito applicativo appare analogo alla precedente disciplina, dovrebbero valere le medesime classificazioni dei beni agevolabili di cui all’art. 6 del D.M. 28 novembre 2017 e della Circolare n.11/2016 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare: Software protetto da copyright Per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. La prova per il software è una dichiarazione sostitutiva (ai sedi del D.P.R n.445/2000), con descrizione del programma, che attesti la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività tali da identificare un’opera dell’ingegno nonché la titolarità dei diritti esclusivi in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (specificando il negozio da cui deriva l’acquisto). Può eventualmente essere allegato il programma di supporto ottico non modificabile. Page 20
Patent Box – beni agevolabili Con riguardo al nuovo Patent Box, per la definizione dei beni immateriali agevolabili, si rimane in attesa di maggiori chiarimenti da parte del provvedimento di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, considerando che l’ambito applicativo appare analogo alla precedente disciplina, dovrebbero valere le medesime classificazioni dei beni agevolabili di cui all’art. 6 del D.M. 28 novembre 2017 e della Circolare n.11/2016 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare: Disegni e modelli Per disegni e modelli “giuridicamente tutelabili”, si intendono: le domande di registrazione di disegni e modelli; i disegni e modelli registrati; i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico. La dichiarazione sostitutiva deve contenere: (i) titolarità dei diritti esclusivi; (ii) sussistenza dei requisiti di tutela (comunitari o per la legge sul diritto d’autore; (iii) data ed evento in cui il disegno/modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta; (iv) nome dell’autore ed eventuale data di morte. Page 21
Nuovo Patent Box – modifiche ai beni agevolabili Esclusione di marchi d’impresa e know-how Ratio della norma la ratio del nuovo Patent Box è quella di fornire un incentivo per l’effettuazione di determinanti investimenti in IP da parte delle imprese italiane. L’esclusione dei marchi d’impresa e del know-how comportano diverse incongruenze con la ratio della norma sopra individuata, in quanto: Le spese relative al know-how presentano una natura simile alle spese di ricerca e sviluppo relative ai brevetti, specie nel tessuto economico italiano Le spese relative allo sviluppo dei marchi, pur non essendo immediatamente riconducibili alla nozione di SRS strettamente intesa, sono meritevoli di tutela, per l’importanza che rivestono rispetto al tessuto imprenditoriale italiano, analogamente agli investimenti in SRS effettuati nel settore tecnologico. Page 22
Nuovo Patent Box – Determinazione dell’agevolazione La nuova agevolazione consiste in una maggiorazione della deducibilità fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali agevolabili. Costi di ricerca e sviluppo Maggiore deduzione del 110% Per i soggetti che esercitano l’opzione, i costi sono maggiorati del 110% sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP. Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione (beneficio complessivo pari a 110% X 27,9% = 30,69%) A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’extra deduzione è cumulabile con l’eventuale credito d’imposta per spese di R&S fruito in relazione alle medesime spese Non sono previsti limiti massimi di spese agevolabili (come avviene, ad esempio, per il credito R&S) Page 23
Nuovo Patent Box – Beneficio non utilizzato Ai sensi del nuovo comma 10-bis dell'art. 6 D.L. n. 146/2021, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di tali spese (solo) a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Meccanismo di recapture Il meccanismo di recapture consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. Tale agevolazione opera già nel 2021 (beni immateriali brevettati in tale anno) con riferimento alle spese sostenute dall'ottavo anno precedente (2013). Page 24
Nuovo Patent Box – Esercizio della nuova opzione Esercizio dell’opzione come nel precedente regime Ha durata per 5 periodi d’imposta Opzione È irrevocabile È rinnovabile Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La nuova disposizione si applica alle opzioni esercitate a partire dal periodo d’imposta 2021 e contestualmente, viene abrogata la previgente disciplina del Patent Box. Page 25
Nuovo Patent Box – regime documentale I soggetti che intendono beneficiare della nuova agevolazione possono predisporre idonea documentazione al fine di fornire le informazioni necessarie alla determinazione della «super-deduzione». La documentazione dovrà essere predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti che hanno optato per la «super-deduzione» da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all’art.1 , comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione Finanziaria la documentazione indicata nel suddetto provvedimento idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la suddetta sanzione. Page 26
Nuovo Patent Box – regime transitorio A norma dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 146/2021, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito. sono valide le opzioni per il regime di Patent Box relative al periodo d’imposta 2020 (i.e., quinquennio 2020 – 2024); sono precluse le opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (i.e., quinquennio 2021 – 2025) La nuova decorrenza risolverebbe quindi la questione della validità delle opzioni relative al periodo di imposta 2020 esercitate nei Modelli Redditi 2021, presentati dopo il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L.). In attesa di indicazioni ufficiali in merito alla gestione degli effetti derivanti dalle modifiche alla decorrenza e al regime transitorio apportate dalla Legge di Bilancio 2022, qualora, sulla base delle disposizioni in vigore al 30 novembre 2021 (termine di presentazione delle dichiarazioni), nel Modello Redditi 2021 non sia stata esercitata l'opzione relativa al periodo di imposta 2020, sembrerebbe possibile presentare una dichiarazione integrativa per esercitare tale opzione. Page 27
Nuovo Patent Box – regime transitorio Possibilità di scelta del nuovo regime per i precedenti esercizi I soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni Patent Box di cui all'art. 1, commi 37 – 45, della L. n.190/2014 "afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'entrata in vigore del presente decreto-legge" (opzioni quindi relative a periodi d'imposta antecedenti al 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Sono espressamente esclusi da tale possibilità di scelta: coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling di cui all'art. 31-ter del D.P.R. n.600/1973, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure); sono precluse le opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (i.e., Esclusioni quinquennio 2021 – 2025); i soggetti che abbiano aderito al regime di «autodeterminazione» di cui all’art. 4 del D.L. 34/2019. Page 28
Il nuovo Patent Box – questioni aperte The better the question. The better the answer. The better the world works.
Nuovo Patent Box – questioni aperte Sussistono diversi aspetti di incoerenza sistematica della nuova norma secondo il parere dei diversi operatori. Si riassumono in seguito le principali criticità rispetto alle quali si auspica un rapido intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria. individuazione del perimetro delle spese agevolabili ed alla loro riferibilità ad un determinato bene immateriale; individuazione del periodo di imposta in cui i relativi oneri devono ritenersi sostenuti; sussistenza di problematiche in ragione dell’esclusione di marchi d’impresa e know-how dal novero degli IP agevolabili; nuovo Patent Box non perfettamente in linea con il concetto di «profit shifting»; chiarimenti in tema di documentazione idonea. Page 30
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