DOCUMENTO COMMERCIALE: PROBLEMATICHE APERTE E FATTORI DI RISCHIO - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

ADEMPIMENTI

Documento commerciale: problematiche
aperte e fattori di rischio
Lotteria degli scontrini, crediti d’imposta, commissioni su pagamenti elettronici, “ticket restaurant” e
mensa aziendale, descrizione dell’operazione e monitoraggio dei crediti d’imposta fruiti
di Mauro Longo | 14 GENNAIO 2020

 A partire dal 1° gennaio 2020, con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di invio all’Agenzia delle en-
 trate del documento commerciale, ed il relativo obbligo di conservazione elettronica, si generano una
 serie di problematiche del tutto nuove, la cui soluzione molto spesso richiede l’intervento chiarificatore
 ed ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate. Purtroppo, su diversi aspetti l’Amministrazione non ha
 fornito alcun chiarimento, benché l’obbligo sia già entrato in vigore per molti contribuenti da sei mesi. Il
 presente contributo ha il fine di evidenziare alcune questioni in attesa di una circolare da parte
 dell’Agenzia delle entrate.

Lotteria degli scontrini: creazione del “grande fratello fiscale”
Dopo le novità introdotte in sede di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, a partire dal 1° lu-
glio 2020, entrerà in vigore la cd. “lotteria degli scontrini”. Possono partecipare alla lotteria tutte le
persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o servizi al di fuori dell’attività
d’impresa o professione (quindi ai fini privati). Per partecipare alla lotteria, il consumatore finale do-
vrà comunicare il proprio codice lotteria all’esercente. Il codice lotteria è un codice identificativo
univoco, che sarà generato, su richiesta del consumatore finale, sul portale lotteria che sarà pre-
sente sul sito dell’Agenzia delle entrate; la sua introduzione è volta a rispettare le regole volute dal
Garante della privacy.
I premi che verranno attribuiti ai partecipanti alla lotteria:
   verranno determinati con apposito decreto;
   non saranno soggetti a tassazione ed a ritenuta d’acconto. In tale modo, per i vincitori è garantita
     la percezione dell’intero importo del premio vinto.
Dei premi sono previsti anche in capo all’esercente che ha certificato le proprie operazioni di ces-
sione di beni ovvero prestazione di servizi, indicando il codice lotteria sul documento commerciale.

        Attenzione
        Per partecipare all’estrazione, al momento dell’acquisto, il cliente/consumatore finale deve
        fornire all’esercente il codice lotteria, manifestando il tale modo la sua volontà di aderire.

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Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte del cliente/consumatore,
sono previsti dei premi speciali da attribuire, mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, a fa-
vore dei soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentono il pagamento
elettronico.

Eliminazione sanzioni
Molto opportunamente, in sede di conversione in legge del D.L. n. 124/2019, sono venute meno le
sanzioni inizialmente previste da 100 a 500 euro in capo all’esercente che, al momento dell’acquisto,
avesse rifiutato ovvero non inviato all’Agenzia delle entrate i dati relativi al codice lotteria. Il comma
540 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’art. 20 del D.L. n. 124/2019,
come convertito in legge, dispone che, qualora l’esercente, al momento dell’acquisto, si rifiuti di ac-
quisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata
del portale lotteria che sarà presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sa-
ranno poi utilizzate dall’Amministrazione finanziaria nell’attività di analisi del rischio di evasione fisca-
le.

Osservazioni critiche
Le perplessità/complessità che possono sorgere sono le seguenti:
   sono previsti dei tempi tecnici per adattare tutti i registratori telematici già in uso, per con-
     sentire il recepimento e l’invio del cd. “codice lotteria”; ciò comporterà dei costi amministrativi
     in capo all’impresa. Il termine finale per tale adattamento è quello del 30 giugno 2020;
   l’inserimento manuale del codice lotteria nel registratore telematico comporta dei tempi, con
     serie problematicità di tempistica nei momenti in cui nei locali vi è il massimo afflusso di clien-
     tela. Di questo fatto risentiranno soprattutto le micro-imprese, ed in modo particolare le attività
     dove il soggetto che rilascia il documento commerciale è lo stesso che cura il sevizio al cliente;

        Esempio
        Si pensi ad un piccolo bar ovvero commerciante al minuto di pane/alimentari, dove
        l’imprenditore individuale deve offrire il proprio servizio alla clientela e rilasciare il documento
        commerciale.

   al fine di ridurre i tempi manuali di inserimento del codice lotteria, l’imprenditore potrebbe valu-
     tarne la relativa acquisizione tramite un lettore ottico, ma questo comporterà dei costi di ac-
     quisizione/adattamento (molto difficilmente sopportabili da parte delle micro-imprese);
   l’Agenzia dovrà chiarire come comportarsi qualora, dopo l’emissione del documento commercia-
     le, il cliente che, in un primo momento non era intenzionato a partecipare alla lotteria degli
     scontrini, successivamente cambi il proprio parere ed intenda partecipare. Al fine di evitare
     questioni e fornire una tutela giuridica all’esercente, a parere di chi scrive, l’Agenzia delle entrate
     dovrebbe chiarire che il cliente può richiedere il recepimento del codice lotteria da parte
     dell’esercente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, riprendendo, nella so-
     stanza, la previsione normativa di cui art 22, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in termini di
     emissione della fattura, il quale prevede che: “l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è
     richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.

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“Grande fratello fiscale”
Preme evidenziare che, con l’adesione alla lotteria degli scontrini, aumenteranno notevolmente le
operazioni “tracciate”, quindi la conoscenza dell’Amministrazione finanziaria delle operazioni com-
merciali effettuate dai consumatori finali. Tali informazioni potranno essere utilizzate
dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo fiscale, per confrontare il reddito dichiarato con
le spese sostenute in uno o più periodi d’imposta dai contribuenti italiani, portando alla creazione di
un “Grande fratello fiscale” che, forse, solo il Garante delle privacy potrà limitare.

Crediti d’imposta commissioni su pagamenti elettronici
Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 124/2019, è previsto un credito d’imposta, pari al 30 per cento delle
commissioni addebitate per le transazioni tramite carte di credito, carte di debito e carte pre-
pagate emesse da operatori finanziari tenuti agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai
sensi dell’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973. Tale credito spetta per le cessioni/prestazioni
effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020.
Le criticità che si possono ravvedere in tale previsione normativa sono le seguenti:
   non è condivisibile il fatto che tale credito sia spettante solo a coloro che nell’anno precedente
     conseguono ricavi/compensi per un importo non superiore a 400.000 euro. Ne consegue che
     tutti coloro che risultavano obbligati all’emissione dello scontrino elettronico, a partire dal 1° lu-
     glio 2019, non potranno beneficiare del credito d’imposta;
   il bonus spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi
     effettuate nei confronti del consumatore finale (B2C), il che comporta una non facile suddivi-
     sione fra questa tipologia di commissioni rispetto a quelle relative a cessioni/prestazioni B2B;
   il credito d’imposta spetta a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spe-
     sa. Tale regola, benché comprensibile nella sua finalità, comporta un continuo monitoraggio
     delle spese sostenute, con notevoli complessità in capo all’esercente/consulente;
   posto che il bonus è corrisposto nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di
     cui al Reg. CE 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE, la sua utilizzazione comporta per il contri-
     buente l’obbligo di compilazione della nuova sezione presente nel quadro RS (relativa agli
     aiuti di Stato). In applicazione delle regole generali per tale quadro, deve essere compilato an-
     che il quadro RU.
Per dare attuazione al credito d’imposta, si deve attendere un apposito decreto dell’Agenzia delle en-
trate.
A parere di chi scrive, sarebbe molto più semplice prevedere una riduzione dei costi delle transazioni
elettroniche, riducendo in tale modo i costi in capo agli esercenti, al fine di garantire una maggiore
diffusione dei pagamenti tracciati.

        Attenzione
        Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 124/2019, gli operatori devono trasmettere all’Agenzia delle
        entrate le informazioninecessarie per verificare la spettanza del credito.

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“Ticket restaurant” e mensa aziendale
Nel corso degli ultimi mesi del 2019, l’Agenzia delle entrate ha dettato il comportamento da adottare,
qualora il cliente effettui il pagamento, in tutto o in parte, mediante il rilascio di buoni pasto (risposte
a istanze di interpello 7 ottobre 2019, n. 394, 10 ottobre 2019, n. 406, e 23 ottobre 2019, n. 419).
In questi casi l’Amministrazione finanziaria ha affermato che deve essere emesso un documento
commerciale al momento di ultimazione della prestazione per il totale del corrispettivo, indicando
anche:
   le modalità di pagamento (contanti, carte di credito/debito, ecc.) e
   la parte di corrispettivo non riscosso (relativa ai buoni pasto).
Tali importi verranno inviati dal registratore telematico all’Agenzia delle entrate entro i termini ordi-
nari di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Questo comporta che, al momento di ultimazione del servizio, dovrà essere emesso un documento
commerciale, anche se il corrispettivo non è stato riscosso in tutto o in parte e quindi non si sia verifi-
cato il momento impositivo per l’esigibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

        Attenzione
        L’importo non riscosso relativo ai buoni pasto sarà compreso nell’importo complessivo
        dei corrispettivi inviati telematicamente all’Amministrazione finanziaria.

L’imprenditore (ad esempio, ristorante, bar, ecc.) dovrà poi emettere fattura elettronica nei con-
fronti della società emittente i buoni pasto, in quanto la prestazione viene remunerata dalla socie-
tà emittente il buono pasto, al netto degli sconti praticati. Ne consegue che, per la stessa operazione,
vengono inviati all’Agenzia delle entrate due distinti documenti, con una evidente duplicazione dei
dati forniti all’Amministrazione finanziaria.
Nel Provv. 28 ottobre 2016, n. 182017, modificato dal Provv. 18 aprile 2019, n. 99297, è previsto che,
nel caso di corrispettivi non riscossi il cui controvalore viene pagato in tutto o in parte con buoni pa-
sto, nel documento commerciale deve essere indicata, a titolo figurativo, l’aliquota IVA propria del
singolo bene.

        Ricorda
        Nel caso di buoni pasto, trattandosi di un servizio sostitutivo di mensa aziendale, si applica
        l’aliquota IVA del 10 per cento propria della somministrazione di alimenti e bevande, a pre-
        scindere dal fatto che sia effettuata una vera e propria prestazione di servizi soggetta
        all’aliquota IVA del 10 per cento, ovvero singola cessione di beni.

Osservazioni critiche
L’Amministrazione finanziaria ha affermato che del “doppio invio” sarà tenuto presente in caso di di-
sallineamento tra i datitrasmessi telematicamente e l’IVA liquidata periodicamente. Ma, partendo
dalla considerazione di fondo che non sarà del tutto agevole, per l’Amministrazione finanziaria, “gesti-
re” tutti i casi di disallineamento, è da ritenere che sia molto probabile l’invio di lettere di complian-
ceal contribuente, sul quale ricadrà l’onere di giustificare le motivazioni di tali disallineamenti, pro-

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vando all’Agenzia delle entrate che gli importi documentati da documento commerciale, a fronte del
corrispettivo non riscosso, non sono rilevanti ai fini IVA ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. An-
che nella più felice delle ipotesi in cui sia possibile motivare tutti i disallineamenti, il fatto comporta
tempi e costi per il contribuente e relativo consulente. L’unico modo per risolvere la delicata que-
stione è quello di modificare il tracciato telematico, per rendere possibile il non invio all’Agenzia delle
entrate della parte di “corrispettivo non pagato”.

Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Analoghe considerazioni valgono nel caso di servizio sostitutivo di mensa aziendale.

        Ricorda
        Si pensi al frequentissimo caso di servizio offerto da un ristorante ai dipendenti di un’impresa,
        previa convenzione con il datore di lavoro.

Anche in questo caso, al momento di ultimazione della prestazione, dovrà essere emesso il docu-
mento commerciale con indicazione di “corrispettivo non riscosso”, al quale seguirà, generalmente
a fine mese, l’emissione della fattura elettronica nei confronti del datore di lavoro, che provvede-
rà al pagamento delle somme dovute.
Anche in tale fattispecie si assiste ad un duplice invio dei dati all’Amministrazione finanziaria, il
quale genera le stesse considerazioni sopra esposte nel caso di ticket restaurant.
In tale caso, dal punto di vista operativo, in capo al ristoratore si complicano le operazioni di fattura-
zione verso il datore di lavoro. Si ricorda, infatti, che in passato il ristoratore emetteva ricevuta fiscale
“cartacea” in duplice copia, una delle quali rimaneva al ristoratore ed era utilizzata come supporto per
l’emissione della fattura. A fronte di una ordinata e completa conservazione delle copie delle ricevute
fiscali, non era particolarmente complessa l’emissione della fattura al datore di lavoro. Le cose cam-
biano radicalmente con l’introduzione del documento commerciale, il quale è emesso in unica copia
dal registratore telematico ed in ogni caso, qualora sia possibile l’emissione in duplice copia del do-
cumento commerciale, sarà molto difficile che lo stesso contenga tutti gli elementi per procedere
all’emissione della fattura al datore di lavoro. A parere di chi scrive, sarà necessario conservare ex-
tracontabilmente la documentazione necessaria per procedere alla fatturazionedella presta-
zione.

Descrizione dell’operazione nel documento commerciale
Per effetto del disposto dell’art. 2 del D.M. 7 dicembre 2016, nel documento commerciale devono es-
sere indicati ”almeno” i seguenti dati:
   data ed ora dell’emissione;
   numero progressivo;
   ditta, denominazione o ragione sociale, none e cognome dell’emittente;
   numero di partita IVA dell’emittente;
   ubicazione dell’esercizio;
   descrizione del bene ceduto ovvero dei servizi resi;

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   ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Per i soli prodotti medicinali, in luogo della descrizione del bene ceduto può essere indicato il nu-
mero di autorizzazione della loro immissione in commercio (AIC). Tali informazioni non erano richie-
ste sullo scontrino fiscale.

Osservazioni critiche
Fino ad oggi, l’Amministrazione finanziaria non ha fornito chiarimento alcuno su tale aspetto molto
delicato. Il dubbio consiste nel capire se sarà possibile indicare una macro descrizione delle catego-
rie dei beni ceduti/servizi resi ovvero sia obbligatoria una descrizione analitica e specifica degli
stessi. Posto che molti registratori telematici (i più semplici e più economici) prevedono la possibilità
di utilizzare/programmare solo pochi tasti per indicare la descrizione, qualora si renda necessaria
un’indicazione analitica, l’esercente “dovrebbe” acquistare un nuovo RT più evoluto e più costoso. In
sostanza, dovrebbe sostenere un doppio costo, il tutto dovuto al fatto che l’Amministrazione finan-
ziaria, per colpevole ritardo, non ha fornito chiarimento alcuno in tempo utile. È quindi da auspicare
che, dopo il citato ritardo, l’Amministrazione finanziaria non richieda una descrizione analitica, perché
questo comporterebbe ulteriori costi ed adempimenti a tutti gli esercenti interessati. I soggetti che
potrebbero risultare maggiormente danneggiati sono quelli di piccole dimensioni, non dotati di un
software gestionale e di registratori di cassa meno evoluti.

Funzione del documento commerciale
Partendo dalla considerazione che il documento commerciale rilasciato dal registratore telematico
(RT) in sede di acquisto ha valenza civilistica, e potrà servire al cliente/consumatore finale per
l’esercizio dei propri diritti (reso, cambio o garanzia), una puntuale e precisa descrizione può essere
utile/indispensabile anche a tali fini.

        Esempio
        Si pensi alle prestazioni di un meccanico ovvero di un carrozziere, il quale sulla ricevuta fiscale
        “cartacea” dettagliava in modo puntuale le prestazioni effettuate.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria dovrà chiarire se potrà essere sufficiente una descrizione
sintetica sul documento commerciale, al quale verrà allegata documentazione analitica.

Monitoraggio dei crediti d’imposta fruiti
A fronte dell’obbligo di acquistare un nuovo registratore telematico ovvero di procedere
all’adattamento del precedente registratore di cassa, è previsto il riconoscimento di un credito
d’imposta pari a:
   250 euro per ciascun acquisto;
   50 euro, nel caso di adattamento,
per singolo registratore telematico acquistato nel corso del 2019 ovvero del 2020. Per potere benefi-
ciare del credito d’imposta, è necessario che il pagamento dell’acquisto avvenga nel rispetto di mo-

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Documento commerciale: problematiche aperte e fattori di rischio

dalità tracciate (ad esempio, assegno, addebito diretto, bonifico, carta di credito, carta di debito, car-
te prepagate).
L’Agenzia, con Provv. 28 febbraio 2019, n. 49842, nel definire le modalità di attuazione del credito
d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti, nel rispetto dell’art. 2, comma 6-quinquies,
del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha stabilito che, per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia
delle entrate comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione
tramite modello F24, dando esplicita segnalazione, qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto
del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito
dall’art. 2, comma 6-quinquies, ultimo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Il dubbio che si pone è cosa succederà, qualora il limite di compensazione previsto dalle somme stan-
ziate venga superato. Posto che, sia il contribuente, che il rispettivo consulente, non hanno possibilità
alcuna di monitorare tale situazione, è auspicabile che nessuna sanzione verrà in futuro irrogata al
contribuente, qualora le compensazioni utilizzate nel modello F24 superino i limiti previsti.

        Riferimenti normativi
   D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, artt. 19, 20 e 22;
   Provv. 28 febbraio 2019, n. 49842;
   Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 540-542;
   D.M. 7 dicembre 2016, art. 2;
   Provv. 28 ottobre 2016, n. 182017;
   D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2.

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