La riforma delle farmacie e le applicazioni della giurisprudenza
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La riforma delle farmacie e le applicazioni della giurisprudenza La riforma delle farmacie e le applicazioni della giurisprudenza Alessandro Selmin * I primi due provvedimenti del Governo Monti finalizzati, tra l’altro, alla promo- zione della concorrenza nelle attività economiche e professionali e alle liberaliz- zazioni, le leggi n. 214/2011 e n. 27/2012, hanno introdotto importanti modifiche nella tradizionale impostazione dei servizi di distribuzione dei medicinali, in parte scalfita nel 2006 con l’introduzione delle parafarmacie. Era scontata l’iniziale opposizione da parte delle associazioni di categoria che ormai si è ridimensionata perché di semplice riforma si tratta e non di rivoluzione. Tre sono gli obiettivi dei recenti interventi: - ampliare la rete e l’orario delle farmacie (in Italia sono 18.000, comprensive di 540 dispensari e nei Comuni piccolissimi sono aperti “armadi farmaceutici” gestiti dalla farmacie più vicine); - aprire nuove possibilità agli iscritti all’albo dei farmacisti; - valorizzare la funzione delle farmacie quali ulteriori strumenti del servizio sanitario sul territorio. Questo scritto si limita al tema dell’insediamento delle farmacie, sul quale i giudici amministrativi sono già intervenuti in più occasioni. Sommario: 1. Le regole per le aperture. – 2. Le modifiche agli aspetti gestionali. – 3. Le parafarmacie. – 4. La giurisprudenza. 1. Le regole per le aperture Prima della riforma Fino al 2011 il quadro normativo, nelle sue linee fondamentali, era il seguente: - per ogni comune veniva stabilita, con provvedimento delle re- gione o della provincia, la pianta organica delle farmacie, pre- vio parere dei comuni e delle ASL, pianta soggetta a revisione biennale; * già Segretario generale della Camera di commercio di Padova. 31
Alessandro Selmin - la competenza al rilascio dell’autorizzazione per apertura e tra- sferimento era attribuita all’ASL territoriale; I principi - nei comuni fino a 12.000 abitanti era prevista una farmacia ogni delle leggi 5.000 abitanti, negli altri una ogni 4.000; se rimaneva un nume- n. 475/1968 e n. 362/1991 ro di abitanti per cui non scattava il parametro per un’altra farma- cia, questa veniva comunque consentita purché gli abitanti ecce- denti fossero almeno il 50% dei due parametri sopraindicati; - la distanza tra due farmacie doveva essere di almeno 200 metri; - il parametro della popolazione, in caso di particolari “condizioni topografiche o di viabilità” poteva non essere applicato, ma in tal caso la nuova farmacia doveva essere distante almeno 3.000 me- tri da quelle esistenti; - nelle zone prive di una farmacia privata o pubblica potevano es- sere aperti i “dispensari farmaceutici” per la vendita di “medici- nali di uso comune e di pronto soccorso” gestiti da farmacie pub- bliche o private già operanti. I dispensari potevano essere inoltre autorizzati, in aggiunta alle farmacie esistenti, nelle località turi- stiche. Le novità La riforma del 2012 viene motivata al comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 27/2012 con l’esigenza di raggiungere due obiettivi: a) un più capillare servizio alla popolazione (obiettivo per la verità implicito anche nelle leggi n. 475/1968 e n. 362/1991, per quan- to fosse nettamente prevalente l’impostazione anticoncorrenzia- le e corporativa tipica – in quegli anni – delle norme regolatrici di quasi tutte le attività economiche rivolte al consumatore finale); b) favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un nu- mero più ampio di aspiranti (e questo è un obiettivo “nuovo” perché alla decisione di ampliare il numero degli esercizi com- merciali di qualsiasi settore non consegue automaticamente una crescita degli imprenditori del settore, in quanto i nuovi eserci- zi possono essere acquisiti anche dai titolari di aziende già atti- ve nel settore). Per raggiungere l’obiettivo dell’aumento del numero delle farmacie le nuove regole (che modificano le leggi n. 475/1968 e n. 362/1991) stabi- liscono che: 1. spetta al comune la competenza, che è anche un obbligo, ad “iden- tificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie”. Questo provvedimento, che viene assunto “sentiti” l’ASL e l’Ordine dei 32
La riforma delle farmacie e le applicazioni della giurisprudenza farmacisti del territorio, di fatto in nulla si distingue dalla deter- minazione della vecchia pianta organica o da un piano di settore simile ai vecchi piani comunali del commercio al dettaglio. L’apertura e trasferimento di ubicazione delle farmacie continua- no dunque ad essere soggetti ad un contingente numerico, anche se i vincoli sono stati allargati. 2. Il piano delle farmacie (così lo chiamiamo per comodità) deve te- nere conto del seguente parametro: una farmacia ogni 3.300 abi- tanti qualsiasi sia la dimensione del comune; qualora residui un numero di abitanti che non consenta una ulteriore farmacia, que- sta sarà comunque prevista purché l’eccedenza superi la quota di 1.650 abitanti. 3. Il piano delle farmacie va revisionato annualmente, entro il mese Il piano delle farmacie di dicembre, sulla base della popolazione residente. Ovviamente è annuale potrebbe verificarsi la necessità di variare il piano anche se la po- e flessibile polazione è costante, qualora vi sia una diversa collocazione del- la popolazione nelle varie zone del comune, ad esempio a segui- to dello sviluppo di nuovi quartieri. In concreto i comuni sono autonomi nella decisione della “collo- cazione” delle farmacie la quale deve favorire l’accessibilità dei residenti in zone isolate ed essere “equa”. Quest’ultimo aggettivo, aggiunto al parametro dei 3.300 abitanti, forse va inteso come at- tenzione non solo ai bisogni dei cittadini, ma anche all’esigenza di un equilibrio degli interessi aziendali tra le farmacie. La nota del Ministero della salute del 21 marzo 2013 precisa il si- gnificato di “sede” utilizzata nella precedente normativa e del ter- mine “zona”. In sintesi i nuovi piani comunali non devono individuare “esatta- mente un territorio di astratta pertinenza” di ciascuna farmacia. 4. In aggiunta al numero di farmacie indicate nel piano ne possono essere aperte altre, però entro il 5 per cento del totale delle far- macie previste dal piano comunale, se la richiesta riguarda (nuo- vo art. 1-bis della legge n. 475/1968): a) stazioni ferroviarie, aeroporti internazionali, ecc., purché non ne sia già aperta una a meno di 400 metri; b) centri commerciali o grandi strutture di vendita di oltre 10.000 mq, purché non ne sia già aperta una a meno di 1.500 metri. Queste due facoltà autorizzatorie sono riservate alla competen- za delle regioni e delle province autonome le quali, fino al 2022 devono offrire le eventuali farmacie, che chiamiamo “speciali”, 33
Alessandro Selmin in prelazione ai comuni in cui sono ubicate e questi non possono cedere la titolarità o la gestione a privati. Sono esclusi il 5. La competenza al rilascio dell’autorizzazione rimane all’ASL. silenzio-assen- Il sistema del numero chiuso o contingentamento esclude che si so e la SCIA possa applicare la procedura della SCIA, come esplicitamente pre- visto nel comma 1 dell’articolo 19 legge n. 241/1990. Riteniamo che non si applichi neppure lo strumento del silen- zio-assenso, regolato dall’articolo 20 legge n. 241/1990, per- ché viene escluso per i procedimenti relativi ad alcune materie di prevalente interesse pubblico, tra cui la materia della “salu- te” (comma 4). 6. Non è chiaro se rimangono in vigore tutte le norme precedenti riguar- danti apertura e trasferimenti, ad esempio relative ai dispensari. Prima applicazione delle nuove norme Tutti i comuni erano obbligati ad inviare alla regione entro il 24 aprile 2012 i dati sulle “nuove sedi farmaceutiche”, in pratica si tratta del pri- mo piano delle farmacie formulato con i nuovi parametri. In caso di inadempimento (il termine, secondo i giudici, ha natura pe- rentoria) le regioni dovevano provvedere autonomamente entro il 24 giu- gno 2012. Entro la stessa data le regioni dovevano inoltre bandire un “con- corso straordinario” per la copertura delle farmacie vacanti e per quelle di nuova istituzione proposte dai comuni. Entro il 24 aprile 2013 il concorso deve essere concluso e assegnate le nuove farmacie. Se le regioni non provvedono il Consiglio dei Ministri nomina un apposito commissario. Non sono disponibili dati sul livello di attuazione di questi adempi- menti; risulta però che alcune regioni hanno predisposto i piani in sosti- tuzione di comuni inadempienti. 2. Le modifiche agli aspetti gestionali L’ampliamento dell’accesso alla titolarità delle farmacie La partecipazione al concorso straordinario da varare nel 2012 deve essere aperta ai farmacisti iscritti all’albo: a) non attualmente titolari di farmacia; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di parafarmacia. Non possono partecipare al concorso i titolari o soci titolari di farma- cie diverse da quelle delle lettere b) e c). 34
La riforma delle farmacie e le applicazioni della giurisprudenza Sono stati fissati sia i requisiti per la partecipazione (età inferiore ai 65 Una riserva per i giovani anni; equiparazione dell’attività svolta in precedenza come titolare di far- farmacisti macia rurale e soprannumeraria e come titolare di parafarmacia; equipa- razione tra collaboratore di farmacia e di parafarmacia) sia i requisiti per la formazione della graduatoria (a parità di punteggio prevale il candida- to più giovane). Viene inoltre incentivata la gestione associata per i can- didati con meno di 40 anni. È stato dunque individuato un complesso di requisiti da cui risulta in modo chiaro la volontà di agevolare l’inserimento di nuovi farmacisti e quindi offrire nuove prospettive per la professione. Nuove disposizioni per le società Com’è noto la titolarità di una farmacia privata è riservata a persone fi- siche e a società di persone e cooperative, purché i soci siano farmacisti iscritti all’albo (legge n. 362/1991, articolo 7). Il comma 11 dell’articolo 11 si limita a modificare la norma che regola le successioni nelle farmacie intestate a società riducendo il periodo nel quale la società può essere gestita da persone non abilitate. Viene stabilito che la persona che acquista per eredità una partecipa- zione nella società e non è iscritta all’albo dei farmacisti, “cede la quo- ta” (si tratta quindi di un obbligo) entro sei mesi dalla presentazione del- la dichiarazione di successione, e non più entro due anni. Prezzi di vendita dei farmaci Viene riconosciuta alle farmacie la facoltà di praticare sconti sui prez- Gli sconti sui farmaci sono zi dei farmaci e dei prodotti limitatamente a quelli pagati “direttamente ammessi dai clienti”, dando “adeguata” informazione. Dovranno quindi applicarsi le disposizioni vigenti per la pubblicità dei prezzi di vendita al pubblico, e quindi il cartellino con il prezzo pieno e quello scontato, se i farmaci sono esposti in scaffali; il listino con i due prezzi esposto al pubblico negli altri casi. Questa disposizione (comma 8 dell’articolo 11) di fatto replica il com- ma 4 dell’articolo 32 legge n. 214/2011, che aveva già anticipato que- sta novità. Gli orari delle farmacie Il comma 8 dell’articolo 11 conferma l’attuale impostazione di orari e turni obbligatori per le farmacie, ma consente l’apertura delle farmacie anche “in orari diversi da quelli obbligatori”. 35
Alessandro Selmin La norma dovrebbe essere interpretata nel senso che ciascuna farma- cia deve attenersi alle disposizioni obbligatorie sull’orario giornaliero e sui turni, ma ha la possibilità di ampliare il suo orario di apertura senza alcuna limitazione (e quindi anche per tutte le 24 ore). 3. Le parafarmacie Le leggi n. 214/2011 e n. 27/2012 hanno introdotto importanti modi- fiche alle disposizioni sulle parafarmacie istituite con legge n. 248/2006 articolo 5, sia per ampliare l’ambito operativo, sia per consolidare il loro ruolo nella rete di distribuzione dei farmaci. Le condizioni per l’ampliamento merceologico, fortemente auspica- to dagli operatori di un settore che stentava a decollare, dovevano esse- re poste da (art. 32 legge n. 214/2011): - un decreto del Ministero della salute contenente l’elenco dei far- maci per i quali permane l’obbligo della ricetta medica, e quindi non vendibili nelle parafarmacie; - un decreto del Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni che doveva fissare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per le parafarmacie interessate a vendere non solo prodotti di automedicazione. Il primo decreto è stato emanato in data 18 aprile 2012. I farmaci di Il secondo, datato 9 marzo 2012 e pubblicato in G.U. il 23 aprile, ha fascia C fissato i requisiti per le parafarmacie interessate a vendere “senza ricet- ta medica anche i medicinali” della categoria C, salvo alcune eccezioni. A seguito del comma 14 dell’art. 11 legge n. 27/2012 è ora consenti- ta la facoltà di vendere medicinali veterinari compresi quelli per cui è ri- chiesta la ricetta e in base al comma 15 possono allestire “preparazioni galeniche officinali”. Il decreto 9 marzo 2012 specifica anche i requisiti strutturali e orga- nizzativi delle parafarmacie che si limitano a vendere medicinali di au- tomedicazione (OTC). Importante è il comma 3 dell’art. 32 il quale stabilisce che eventuali condizioni contrattuali e prassi commerciali applicate dalle aziende pro- duttrici e distributrici di farmaci alle parafarmacie, in modo discriminato- rio rispetto alle farmacie, costituiscono “casi di pratica commerciale sle- ale”, fenomeno sui cui vigila anzitutto l’Antitrust. Alle parafarmacie è consentito (comma 4 dell’art. 32) di praticare scon- ti sui medicinali purché siano applicati a tutti i clienti e siano evidenti al pubblico (la norma, che è estesa anche alle farmacie, viene poi riconfer- mata nell’articolo 11 della legge n. 27/2012). 36
La riforma delle farmacie e le applicazioni della giurisprudenza Ma la questione dell’ambito di attività delle parafarmacie in cui opera un farmacista abilitato è del tutto aperta perché è stata rimessa alla Cor- te di Giustizia della C.E. sia dal T.A.R. Lombardia, sia dal T.A.R. Sicilia. 4. La giurisprudenza La programmazione territoriale delle farmacie La soppressione della pianta organica non ha eliminato l’obbligo del- la programmazione territoriale delle farmacie. Nella sostanza ben poco è mutato rispetto alla vecchia impostazione della pianta organica che si riferiva alle “sedi” e non alle “zone”. Ma anche nel vecchio ordinamento il termine sede nella prassi ha sempre coinciso con la zona. (Consiglio Stato, sez. III, sent. n. 1858/2013; Consiglio Sta- to, sez. III, ord. n. 751/2013; Consiglio Stato, sez. III, sent. n. 2019/2013). Sulla necessità di una adeguata istruttoria e una appropriata motivazio- ne si veda T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, sent. n. 668/2013. Il contenuto dei piani redatti dai comuni I nuovi piani devono indicare non solo le eventuali nuove farmacie, ma anche quelle già operanti che quindi dovranno rispettare i nuovi vin- coli nel caso intendano trasferirsi in altri locali. È quindi illegittima l’autorizzazione dell’ASL al trasferimento in altro locale (anche se in via provvisoria) quando la distanza è inferiore a 200 metri da un’altra farmacia. Il comune è autonomo nell’impostazione della programmazione. I ri- L’autonomia dei comuni corsi che lamentano irragionevolezza e/o erroneità nella definizione del- le zone sono destinati ad essere dichiarati inammissibili o respinti, salvo non presentino evidenti difetti di istruttoria o illogicità. Le finalità di garantire l’accessibilità del servizio a tutti gli abitanti “non può significare che occorre procedere all’allocazione delle nuo- ve sedi in zone disabitate e che debba essere evitata la sovrapposizio- ne geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 625/2013 e n. 626/2013, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, sent. n. 2313/2012). L’organo del comune competente ad approvare il piano Sulla questione i giudici amministrativi hanno orientamenti divergen- ti anche se tutti convengono che il provvedimento incide sull’organizza- zione del servizio farmaceutico di tutto il territorio e quindi effettua scel- te fondamentali per la vita sociale della comunità. 37
Alessandro Selmin Per questo motivo la competenza è del Consiglio comunale a norma dell’articolo 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 hanno senten- ziato il T.A.R. Basilicata, sez. I, sent. n. 379/2012 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 941/2013. La competenza è invece della Giunta secondo il T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, n. 626/2013 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 1486/2013. Sull’applicazione o meno del silenzio-assenso in caso di inerzia delle ASL sulla domanda di apertura La questione è esaminata dal Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1858/2013, che però non prende posizione. Sottolinea che l’articolo 20 legge n. 241/1990 comma 4 esclude l’ap- plicazione del silenzio-assenso per provvedimenti sulla materia “salute” e che la Corte Costituzionale (sent. n. 295/2009) ha stabilito che la distri- buzione delle farmacie rientra in tale materia. Sembra però ritenere ancora in vigore il d.P.R. n. 407/1994 che in- clude l’apertura delle farmacie tra le attività sottoposte al silenzio-as- senso. Ma com’è noto l’articolo 20 attuale, introdotto nel 2005 con leg- ge n. 80, ha un contenuto diverso da quello del 1990 di cui il d.P.R. n. 407 è attuazione. Orari di apertura e turnazione delle farmacie Apertura libera Il comma 8 dell’articolo 1 “non si presta ad incertezze di ordine in- per 24 ore terpretativo” perché, da un lato fa salve tutte le disposizioni vigenti che impongono gli obblighi di apertura, dall’altro precisa che tali provvedi- menti non sono più vincolanti nella parte in cui prevedono che le farma- cie rimangano chiuse in orari e/o turni diversi (Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 3555/2012). La vendita di medicinali nelle parafarmacie È stata posta la seguente questione alla Corte di Giustizia della C.E.: “Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostano ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato e iscrit- to al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commer- ciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a pre- scrizione medica su “ricetta bianca”, cioè non posti a carico del SSN ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un di- vieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un 38
La riforma delle farmacie e le applicazioni della giurisprudenza contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, ord. n. 896/2012, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, ord. n. 2491/2012). Parafarmacie e insegne L’insegna delle farmacie è solo il simbolo “croce” di colore verde e non la croce con altri colori. L’utilizzo della denominazione parafarmacia con in aggiunta una cro- ce di colore diverso, come il blu, non è vietato da alcuna norma e non può ingenerare confusione nei consumatori (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II- ter, n. 7697/2012). Dubbi di costituzionalità sulla nuova pianificazione L’art. 11 legge 27/2012 è soltanto l’attuazione, in materia di servizi far- maceutici, dei principi enunciati nell’articolo 1 della predetta legge che attua i principi di concorrenza propri delle norme europee cui devono adeguarsi comuni, province e regioni. La materia della concorrenza appartiene allo Stato e non vi è più spa- zio neppure per le regioni a Statuto Speciale (T.A.R. Friuli-Venezia Giu- lia, sez. I, sent. n. 338/2012 e n. 234/2012). 39
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