INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE - AREA LAVORO E PREVIDENZA

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AREA LAVORO E PREVIDENZA

  INFORTUNIO SUL
LAVORO E MALATTIA
   PROFESSIONALE

    (a cura di Ernesto Murolo)
Indice

QUANDO SI MANIFESTA UN INFORTUNIO SUL LAVORO ..................................... 5
1.   Se l’infortunio ha prognosi fino a 3 giorni .................................................. 5
  1.1 Obblighi del datore di lavoro.........................................................................5
  1.2 Diritti del datore di lavoro ............................................................................5
  1.3 Obblighi del lavoratore.................................................................................5
  1.4 Diritti del lavoratore: ...................................................................................6
2.   Se l’infortunio è mortale ............................................................................ 7
  2.1 Obblighi del datore di lavoro.........................................................................7
  2.2 Diritti del datore di lavoro ............................................................................7
  2.3 Obblighi del lavoratore.................................................................................8
  2.4 Diritti del lavoratore ....................................................................................8
3.    Se l’infortunio è collettivo ......................................................................... 9
  3.1  Obblighi del datore di lavoro........................................................................9
  3.2 Diritti del datore di lavoro ............................................................................9
  3.3 Obblighi dei lavoratori infortunati ................................................................ 10
  3.4 Diritti dei lavoratori infortunati.................................................................... 11
4.   Infortunio con prognosi superiore a 3 giorni ........................................... 13
  4.1 Obblighi del lavoratore infortunato .............................................................. 13
  4.2 Diritti del lavoratore infortunato .................................................................. 14
  4.3 Obblighi del datore di lavoro....................................................................... 16
  4.4 Diritti del datore di lavoro .......................................................................... 18
QUANDO SI MANIFESTA UNA MALATTIA PROFESSIONALE ............................... 19
5.   Diritti e obblighi....................................................................................... 19
  5.1 Obblighi del lavoratore tecnopatico.............................................................. 19
  5.2 Diritti del lavoratore tecnopatico ................................................................. 20
  5.3 Obblighi del datore di lavoro....................................................................... 23
  5.4 Diritti del datore di lavoro .......................................................................... 25
PRESTAZIONI................................................................................................... 27
6.   Prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie
     professionali ............................................................................................ 27
  6.1 Diritti del lavoratore .................................................................................. 27
7.   Prestazioni integrative (o assistenziali) per gli infortuni sul lavoro e le
     malattie professionali .............................................................................. 29
  7.1 Diritti del lavoratore .................................................................................. 29
8.    Prestazioni economiche INAIL ................................................................. 31
  8.1 L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro................... 31
  8.2 L’indennizzo delle inabilita’ permanenti per danno biologico e conseguenze
  patrimoniali ...................................................................................................... 32
  8.3 L’integrazione della rendita diretta .............................................................. 34
  8.4 La rendita ai familiari superstiti nel caso di morte del lavoratore per infortunio o
  tecnopatia ........................................................................................................ 34
  8.5 L’assegno funerario ................................................................................... 35
  8.6 La rendita di passaggio per i lavoratori affetti da silicosi o asbestosi ................ 35
  8.7 L’assegno per assistenza personale continuativa (a.p.c.) ................................ 36

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8.8     Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ........ 36
ALLEGATI ......................................................................................................... 39

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QUANDO SI MANIFESTA UN INFORTUNIO SUL LAVORO
1.      Se l’infortunio ha prognosi fino a 3 giorni

1.1     Obblighi del datore di lavoro

-    Deve annotare cronologicamente il caso sul Registro Infortuni aziendale, se
     l’infortunio comporta l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello
     dell’evento (art. 53, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2008);
-    deve corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno
     dell’infortunio, anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del
     DPR n. 1124/1965);
-    deve corrispondere al lavoratore infortunato almeno il 60% della retribuzione per
     i tre giorni successivi di carenza dell’assicurazione, salvo migliori condizioni
     previste dal CCNL (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-    se l’infortunio, già diagnosticato guaribile entro 3 gg., si prolunga poi al 4°, il
     termine per l’inoltro della denuncia di infortunio all’INAIL e alla P.S. decorre da
     quest’ultimo giorno (art. 53 del DPR n. 1124/19659);
-    non c’è alcun obbligo di denuncia all’INAIL: l’assicurazione sociale non
     interviene perché si tratta di un periodo che è considerato di carenza o
     franchigia;
-    non c’è, ovviamente, nemmeno l’obbligo di informare l’autorità di Pubblica
     Sicurezza del luogo dove è avvenuto l’infortunio.

1.2      Diritti del datore di lavoro

-    Queste tipologie di brevi infortuni non configurano, di norma, diritti per il datore
     di lavoro, nemmeno quello al parziale esonero dalla responsabilità civile che in
     queste fattispecie non può esservi perché l’infortunio non ha, di fatto, causato
     danni, nemmeno al lavoratore.

1.3      Obblighi del lavoratore

-    “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli
     accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.” (art. 52 del DPR
     1124/1965);
-    il lavoratore infortunato ha l’obbligo di fare avere subito al datore di lavoro, il
     primo certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico che per primo
     l’ha soccorso.

                                            pag 5 di 39
1.4      Diritti del lavoratore

-   Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per il giorno
    dell’infortunio, anche se questo è occorso durante la prima ora di lavoro. (art. 73
    del DPR n. 1124/1965);
-   iI lavoratore infortunato ha diritto ad almeno il 60% della retribuzione per i tre
    giorni successivi di carenza dell’assicurazione, salvo migliori condizioni previste
    dal CCNL di categoria. (art. 73 del DPR n. 1124/1965).

                                           pag 6 di 39
2.      Se l’infortunio è mortale

2.1     Obblighi del datore di lavoro

-    Se l’infortunio ha causato la morte del lavoratore, o comunque vi è pericolo di vita,
     il datore di lavoro deve anticipare la Denuncia d’infortunio all’INAIL entro 24 ore a
     mezzo telegramma, oppure a mezzo fax, e-mail, ecc.;
-    deve corrispondere al lavoratore l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio,
     anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-    deve inviare copia della denuncia d’infortunio alla autorità di P.S.;
-    per il resto, nei casi di infortuni mortali, il datore di lavoro ha poi gli stessi, identici
     obblighi che sono previsti per gli infortuni con prognosi superiore a 3 gg. non
     mortali, che sono riportati in dettaglio nella parte specifica della presente;
-    la DPL, cui l’Autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio invierà la copia
     della denuncia d’infortunio, disporrà e darà corso alla prevista Inchiesta
     Amministrativa d’ufficio (art. 56 del DPR n. 1124/1965).

2.2     Diritti del datore di lavoro

-    Nel caso di infortuni mortali, come peraltro in tutti gli altri casi di infortuni con
     prognosi superiore a 3 gg., il datore di lavoro ha diritto al parziale esonero dalla
     responsabilità civile per i danni che l’infortunio ha causato al lavoratore e a
     eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);
-    l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se
     dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le
     condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;
-    l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi
     assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei
     premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma
     comportano soltanto conseguenze di ordine sanzionatorio;
-    l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli
     deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna
     definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;
-    in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è
     chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune
     quando:
              il fatto da cui è stato causato l’infortunio è un reato perseguibile d’ufficio e
              non a querela di parte;

                                               pag. 7 di 39
il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna passata in
             giudicato.

2.3    Obblighi del lavoratore

-   “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli
    accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro”. (art. 52 del DPR
    1124/1965);
-   poiché il lavoratore è deceduto a seguito dell’infortunio, qualcun’altro
    (sovrintendente, superiore gerarchico, compagno di lavoro, ecc.) dovrà avvisare
    subito il datore di lavoro dell’incidente che è avvenuto e fargli avere il primo
    certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico che per primo l’ha
    soccorso.

2.4    Diritti del lavoratore

-   Il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio che ne ha
    causato la morte, anche se questo è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73
    del DPR n. 1124/1965);
-   tutti gli altri diritti del lavoratore deceduto a causa dello infortunio passano, per
    diritto soggettivo proprio e non a titolo ereditario, ai suoi superstiti aventi diritto che
    sono: il coniuge, (non legalmente ed effettivamente separato), e i figli (legittimi,
    naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, ecc.). Se non ve ne sono subentrano
    gli ascendenti (genitori) e i collaterali (fratelli e sorelle) (art. 85 del DPR n.
    1124/1965);
-   i superstiti del lavoratore deceduto a seguito dell’infortunio hanno diritto a ricevere
    dall’INAIL le prestazione assicurative economiche, tra cui la rendita ai superstiti
    nelle misure previste dalla legge a seconda della composizione del nucleo
    familiare (art. 85 del DPR n. 1124/1965);
-   quando i superstiti aventi diritto sono gli ascendenti (genitori) questi, per ottenere
    dall’INAIL le prestazioni assicurative, devono provare la c.d. “vivenza a carico”,
    cioè dimostrare che sono senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al
    loro mantenimento concorreva in modo efficiente il defunto (art. 106 del DPR n.
    1124/1965);
-   la rendita che l’INAIL costituisce a favore dei superstiti del lavoratore deceduto a
    seguito dell’infortunio decorre dal giorno successivo a quello della morte (art. 105
    del DPR n. 1124/1965).

                                             pag. 8 di 39
3.      Se l’infortunio è collettivo

3.1      Obblighi del datore di lavoro

-    Sono detti infortuni collettivi quelli che vedono coinvolti, contemporaneamente, più
     di un lavoratore della stessa azienda;
-    in questi casi il datore di lavoro deve inoltrare all’INAIL tante distinte Denunce
     d’infortunio quanti sono i lavoratori coinvolti nell’incidente;
-    corrispondere ai lavoratori l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, anche se
     è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-    corrispondere ai lavoratori infortunati almeno il 60% della retribuzione per i 3 giorni
     successivi, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73 del DPR n.
     1124/1965);
-    inviare le copie di tutte le denunce d’infortunio alla P.S.;
-    la DPL disporrà e darà corso alla prevista inchiesta amministrativa d’ufficio (art. 56
     del DPR n. 1124/1965).
Per il resto, nei casi di infortuni collettivi, il datore di lavoro ha gli stessi, identici
obblighi che sono previsti per gli infortuni con prognosi superiore a 3 gg. non collettivi.

3.2     Diritti del datore di lavoro

-    Nel caso di infortuni collettivi, come peraltro in tutti gli altri casi di infortuni con
     prognosi superiore a 3 gg., il datore di lavoro ha diritto al parziale esonero dalla
     responsabilità civile per i danni che l’infortunio ha causato al lavoratore e a
     eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);
-    l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se
     dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le
     condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;
-    l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi
     assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei
     premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma
     comportano soltanto conseguenze di ordine sanzionatorio;
-    l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli
     deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna
     definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;
-    in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è
     chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune
     quando:

                                              pag. 9 di 39
il fatto da cui è stato causato l’infortunio è un reato perseguibile
                d’ufficio e non a querela di parte;
                il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna
                passata in giudicato.

3.3    Obblighi dei lavoratori infortunati

-   “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli
    accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.” (art. 52 del DPR
    1124/1965);
-   il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro dell’infortunio subito, e lo
    costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia d’infortunio all’INAIL, è punito con
    la perdita del diritto a ottenere le prestazioni economiche per i giorni precedenti
    quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio e ha ricevuto il primo
    certificato medico (art. 52 del DPR 1124/1965);
-   ognuno dei lavoratori infortunati, o chi per loro se a ciò sono impediti ha l’obbligo di
    fare avere:
             subito al datore di lavoro, il primo certificato medico redatto dal Pronto
             Soccorso o dal medico che per primo l’ha soccorso;
             al datore di lavoro, per l’inoltro all’INAIL, gli eventuali certificati di
             continuazione delle cure redatti dal medico di famiglia curante o da altro
             sanitario;
             al datore di lavoro, per l’inoltro all’INAIL, il certificato definitivo di
             conclusione dell’infortunio redatto dal medico di famiglia curante o da altro
             sanitario;
-   è da notare che il certificato definitivo non sempre è indispensabile perché, per
    prassi, l’INAIL è solito chiudere in automatico gli infortuni alla scadenza della prima
    prognosi, salvo riaprirli se e quando perviene l’eventuale certificato di
    continuazione delle cure;
-   i certificati di continuazione e di chiusura degli infortuni possono essere rilasciati
    gratuitamente dall’INAIL presentandosi a visita presso la Sede che gestisce la
    pratica;
-   “l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure
    mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.” (art. 87 del
    DPR n. 1124/1965);
-   ognuno dei lavoratori infortunati ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che
    l’INAIL intende eseguire, presentandosi, a seguito di convocazione presso le Sedi
    territoriali dell’Istituto;
-   non esistono i controlli domiciliari e quindi nemmeno le fasce orarie di reperibilità,
    ma i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per
    le assenze dei lavoratori per infortunio o malattia professionale;

                                            pag. 10 di 39
-   il mancato rispetto di tale obbligo però, se accertato dai medici ASL o INPS,
    autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, se prevista dal
    CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore;
-   nel caso l’infortunio è dovuto a incidente stradale, gli infortunati non possono
    accettare indennizzi, né conciliare o transigere con la Compagnia assicuratrice
    che, in virtù della polizza RC Auto, copre l’automobilista responsabile del sinistro,
    se a ciò non è espressamente autorizzati dall’INAIL;
-   in ogni caso l’indennizzo potrà riguardare le sole voci di danno non riconosciute
    dall’INAIL (c.d. danno differenziale);
-   ognuno dei lavoratori ha il dovere di sottoporsi, su invito dell’INAIL entro 10 anni
    dalla data di costituzione della rendita, alle visite medico-legali di revisione
    periodica del grado di inabilità permanente (ciò potrà portare una conferma, un
    aumento o la riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto).
Le revisioni sono al massimo 4 nei primi 4 anni, di cui la prima dopo almeno 1 anno
dalla data dell’infortunio e non prima di 6 mesi dalla data di costituzione della rendita;
mentre le altre non prima di 1 anno da quella precedente.
Dopo i primi 4 anni sono possibili solo altre 2 revisioni, da eseguire rispettivamente
alla scadenza del 7° e del 10° anno dalla data di c ostituzione della rendita.

3.4    Diritti dei lavoratori infortunati

-   Ognuno dei lavoratori infortunati ha diritto a:
          essere trasportato al più vicino posto di Pronto Soccorso a cura e spese del
          datore di lavoro (art. 92 del DPR n. 1124/1965);
          percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione per il giorno in cui è
          avvenuto l’infortunio, anche se è accaduto durante la prima ora di lavoro (art.
          73 del DPR n. 1124/1965);
          percepire dal datore di lavoro almeno il 60% della retribuzione per i 3 gg.
          successivi a quello dello infortunio, salvo eventuali, migliori condizioni
          previste dal CCNL di categoria (art. 73 del DPR n. 1124/1965).
-   Altri diritti dei lavoratori infortunati:

            in quanto cittadino e non quale assicurato INAIL, ha diritto a ricevere dal
            Servizio Sanitario Nazionale (ASL) le cure sanitarie e le prestazioni
            mediche, ospedaliere, chirurgiche, ecc.;
            ha diritto alle prestazioni assicurative anche quando l’infortunio non è stato
            denunciato dal datore di lavoro, a condizione che la denuncia venga fatta
            entro 3 anni dalla data dell’infortunio (art. 112 del DPR n. 1124/1965);
            non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e
            chirurgiche che l’INAIL ritenga necessarie (art. 87 del DPR n. 1124/1965);

                                                pag. 11 di 39
ha il diritto di chiedere, producendo idonea certificazione medica entro 10
anni dalla costituzione della rendita, la revisione del grado di invalidità
permanente nel caso di aggravamento delle sue condizioni;
ha diritto di chiedere la riapertura dell’infortunio nel caso di eventuali,
successive “ricadute dovute allo stesso evento infortunistico;
ha diritto a ricevere comunque le prestazioni previdenziali nei “casi dubbi”
(infortunio o di malattia comune) dall’Ente che per primo ha avuto notizia
dell’evento, in virtù di apposita convenzione stipulata tra INPS e INAIL (circ.
INAIL n. 38/2009);
ha diritto di opporsi alle decisioni dell’INAIL inoltrando ricorso (opposizione)
entro 60 gg. dalla data di piena conoscenza del provvedimento dell’Istituto
(ad es.: disconoscimento del caso come infortunio sul lavoro o divergenze
circa l’entità del grado d’invalidità assegnato, sia in prima istanza che in
sede di revisione);
ha diritto di avvalersi della consulenza e dell’intervento, completamente
gratuito, degli enti di Patronato che lo assistono;
ognuno dei lavoratori è legittimato, ex art. 185 c.p., ad agire avverso il
datore di lavoro nei confronti del quale sia stata accertata la responsabilità
civile: diretta (per fatto proprio) o indiretta (per fatto imputabile a coloro che
egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro e di coloro del cui
operato deve comunque rispondere ex art. 2049 c.c.), per essere risarcito
secondo le norme comuni, sia per i danni patrimoniali (art. 2056 c.c.), sia
per i danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.);
tale azione deve però essere limitata alla sola quota di danno che eccede
l’ammontare delle prestazioni già erogate dall’INAIL, vale a dire al c.d.
“danno differenziale” (art. 10, commi 6 e 7, del DPR n. 1124/1965);
l’azione risarcitoria può riguardare anche eventuali voci di danno non
coperte dall’assicurazione INAIL, come ad es. il danno morale ex art. 2059
c.c. ;
non rientra nel danno differenziale il valore capitale della rendita calcolato
ex art. 10, c. 8, del DPR n. 1124/1965 in base al sistema tabellare di cui
all’art. 39 del DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni
(Cass., n. 3503/1986);
analoga azione risarcitoria può essere esperita, sempre per il danno
differenziale o per quelli non assicurati dall’INAIL, dai lavoratori nei confronti
del terzo riconosciuto civilmente responsabile dell’infortunio;
ognuno dei lavoratori infortunati ha il diritto di ricevere le prestazioni che la
vigente legislazione sull’assicurazione sociale gestita dall’INAIL prevede, e
che sono:
   -   sanitarie;
   -   economiche;
   -   integrative.

                                 pag. 12 di 39
4.        Infortunio con prognosi superiore a 3 giorni

4.1       Obblighi del lavoratore infortunato

-    “L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli
     accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro”. (art. 52 del DPR
     1124/1965);
-    il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro dell’infortunio subito, e lo
     costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia d’infortunio all’INAIL, è punito con
     la perdita del diritto a ottenere le prestazioni economiche per i giorni precedenti
     quello in cui il datore di lavoro, avuto notizia dell’infortunio e ricevuto il primo
     certificato medico, può fare la denuncia (art. 52 del DPR 1124/1965);
-    Il lavoratore infortunato, o chi per lui se a ciò è impedito, ha l’obbligo di fare avere
     al datore di lavoro:
      •    subito, il primo certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico
           che per primo l’ha soccorso;
      •    per l’inoltro all’INAIL, gli eventuali certificati di continuazione delle cure redatti
           dal medico di famiglia curante o da altro sanitario;
      •    per l’inoltro all’INAIL, il certificato definitivo di conclusione dell’infortunio
           redatto dal medico di famiglia curante o da altro sanitario;
-    da notare che il certificato definitivo non sempre è indispensabile perché, per
     prassi, l’INAIL è solito chiudere in automatico gli infortuni alla scadenza della prima
     prognosi, salvo riaprirli se e quando perviene l’eventuale certificato di
     continuazione delle cure;
-    i certificati di continuazione e di chiusura degli infortuni possono essere rilasciati
     gratuitamente dall’INAIL presentandosi a visita presso la Sede che gestisce la
     pratica;
-    “l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure
     mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.” (art. 87 del
     DPR n. 1124/1965);
-    il lavoratore infortunato ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’INAIL
     intende eseguire, e a tal fine l’Istituto gli invia apposite cartoline di convocazione
     presso le proprie Sedi territoriali;
-    non esistono i controlli domiciliari e quindi nemmeno le fasce orarie di reperibilità,
     ma i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per
     le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale;
-    il mancato rispetto di tale obbligo però, se accertato dai medici ASL o INPS,
     autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente
     prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del
     lavoratore;

                                               pag. 13 di 39
-   il lavoratore che simula un infortunio mai avvenuto o aggrava in modo doloso le
    conseguenze di un infortunio accaduto perde il diritto ad ogni prestazione
    assicurativa, ferme restando le ulteriori pene stabilite dalla legge per più gravi reati
    (art. 65 del DPR n. 1124/1965);
-   nei casi di infortuni sul lavoro dovuti a incidenti stradali, il lavoratore ha l’obbligo di
    non accettare indennizzi, né di conciliare o transigere con la Compagnia
    assicuratrice che, in virtù della polizza RC Auto, copre l’automobilista responsabile
    del sinistro, se non viene espressamente autorizzato a farlo dall’INAIL. In ogni
    caso l’eventuale indennizzo potrà riguardare le sole voci di danno che non sono
    state già riconosciute dall’INAIL (c.d. danno differenziale);
-   il lavoratore ha il dovere di sottoporsi, su invito dell’INAIL entro 10 anni dalla data
    di costituzione della rendita, alle visite medico-legali di revisione periodica del
    grado di inabilità permanente (ciò potrà portare una conferma, l’aumento o la
    riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto).
Le revisioni sono al massimo 4 nei primi 4 anni, di cui la prima dopo almeno 1 anno
dalla data dell’infortunio e non prima di 6 mesi dalla data di costituzione della rendita;
mentre le altre non prima di 1 anno da quella precedente.
Dopo i primi 4 anni sono possibili solo altre 2 revisioni, da eseguire rispettivamente
alla scadenza del 7° e del 10° anno dalla data di c ostituzione della rendita.

4.2     Diritti del lavoratore infortunato

Il principale diritto del lavoratore infortunato è quello di ricevere le prestazioni che la
vigente legislazione sull’assicurazione sociale gestita dall’INAIL prevede, e che sono
di carattere:
    -   sanitario;
    -   economico;
    -   integrativo.

Altri diritti del lavoratore infortunato:

-   il lavoratore ha diritto a essere trasportato al più vicino posto di Pronto Soccorso a
    cura e spese del datore di lavoro (art. 92 del DPR n. 1124/1965);
-   ha diritto a percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione per il giorno in cui è
    avvenuto l’infortunio, anche se è accaduto durante la prima ora di lavoro (art. 73
    del DPR n. 1124/1965);
-   ha diritto a percepire dal datore di lavoro almeno il 60% della retribuzione per i 3
    gg. successivi a quello dello infortunio, salvo eventuali, migliori condizioni previste
    dal CCNL di categoria (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-   ha comunque diritto alle prestazioni assicurative anche quando l’infortunio non è
    stato denunciato dal datore di lavoro, ma a condizione che la denuncia venga fatta
    entro 3 anni dalla data in cui è avvenuto l’infortunio (art. 112 del DPR n.
    1124/1965);

                                             pag. 14 di 39
-   ha il diritto di chiedere, producendo idonea certificazione medica entro 10 anni
    dalla data di costituzione della rendita, la revisione del grado di invalidità
    permanente nel caso di aggravamento delle sue condizioni fisiche;
-   ha diritto di chiedere la riapertura dell’infortunio nel caso di eventuali, successive
    “ricadute” dovute allo stesso evento infortunistico;
-   ha diritto a ricevere comunque le prestazioni previdenziali nei “casi dubbi”
    (infortunio o di malattia comune) dall’Ente che per primo ha avuto notizia
    dell’evento, in virtù di apposita convenzione stipulata tra INPS e INAIL (circ. INAIL
    n. 38/2009);
-   in questi casi l’Ente che per primo ha ricevuto il certificato medico eroga le
    prestazioni economiche in via provvisoria nel limite dell’indennità di malattia
    comune secondo le modalità indicate dall’INPS, fino all’assunzione del caso da
    parte dell’Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo massimo
    indennizzabile (180 gg.);
-   quando è l’INAIL a ricevere il certificato, segnala il caso di infortunio che ritiene
    dubbio all’INPS entro 60 giorni, e ne informa per conoscenza sia il lavoratore che il
    datore di lavoro; l’operazione soggiace al termine di prescrizione INAIL di 3 anni e
    a quello di decadenza INPS di 1 anno;
-   il lavoratore ha diritto di opporsi sia al rifiuto dell’INAIL di corrispondergli le
    prestazioni, sia in merito alla loro entità, presentando ricorso (opposizione
    amministrativa) entro 3 anni dal ricevimento del provvedimento contestato (art. 104
    del DPR n. 1124/1965);
-   se il ricorso riguarda questioni sanitarie e viene respinto dall’INAIL, si effettua la
    c.d. “collegiale medica” tra il medico dell’Istituto e quello del lavoratore. Questa
    procedura non è prevista da alcuna norma, ma è nata dalla consuetudine ed è una
    prassi ormai consolidata;
-   il procedimento amministrativo si esaurisce in 150 gg. che diventano 210 nel caso
    di revisione delle rendite (art. 111 del DPR n. 1124/1965) e, se l’esito è sfavorevole
    o c’è il silenzio dell’INAIL, il lavoratore può fare ricorso giudiziario;
-   il lavoratore ha diritto di avvalersi della             consulenza    e   dell’intervento,
    completamente gratuito, degli enti di Patronato;
-   il lavoratore è legittimato, ex art. 185 c.p., ad agire nei confronti del datore di lavoro
    nei confronti del quale sia stata accertata la responsabilità civile: diretta (per fatto
    proprio) o indiretta (per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della
    direzione o sorveglianza del lavoro e di coloro del cui operato deve comunque
    rispondere ex art. 2049 c.c.), per essere risarcito secondo le norme comuni, sia
    per i danni patrimoniali (art. 2056 c.c.), sia per i danni non patrimoniali (art. 2059
    c.c.);
-   tale azione deve però essere limitata alla sola quota di danno che eccede
    l’ammontare delle prestazioni già erogate dall’INAIL, vale a dire al c.d. “danno
    differenziale” (art. 10, commi 6 e 7, del DPR n. 1124/1965);

                                            pag. 15 di 39
-   l’azione risarcitoria del lavoratore può riguardare anche eventuali voci di danno
    non coperte dall’assicurazione INAIL, come ad es. il danno estetico, il danno
    morale ex art. 2059 c.c., ecc.);
-   analoga azione risarcitoria può essere esperita dal lavoratore nei confronti del
    terzo riconosciuto civilmente responsabile dell’infortunio, ma sempre avuto
    riguardo al solo danno differenziale o a quelli non coperti dall’ assicurazione INAIL;
-   non rientra nel danno differenziale il valore capitale della rendita calcolato ai sensi
    dell’art. 10, comma 8, del DPR n. 1124/1965 in base al sistema tabellare di cui
    all’art. 39 dello stesso DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni
    (Cass. n. 3503/1986);
-   il lavoratore ha diritto alla riabilitazione, alla riqualificazione e al reinserimento
    socio lavorativo garantito dall’INAIL a norma di legge.

4.3    Obblighi del datore di lavoro (allegato 1-Mod. 4-Prest)

-   Deve registrare cronologicamente entro 24 ore il caso sul Registro Infortuni
    aziendale, se l’infortunio comporta l’assenza dal lavoro per almeno un giorno,
    escluso quello dell’evento (art. 53, c. 6, del D.lgs. n. 81/2008);
-   deve corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno
    dell’infortunio, anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR
    n. 1124/1965);
-   deve corrispondere al lavoratore infortunato almeno il 60% della retribuzione per i
    tre giorni successivi di carenza, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73
    del DPR n. 1124/1965);
-   di norma i CCNL prevedono situazioni di miglior favore, disponendo che il datore di
    lavoro eroghi anche durante il periodo di carenza l’intera retribuzione, e per i giorni
    successivi vada ad integrare quanto erogato dall’INAIL;
-   il datore di lavoro, nel calcolare l’integrazione dovuta, deve ricordarsi di applicare
    la cd. “lordizzazione” poiché l’importo dovuto dall’Istituto è esente da imposizione
    previdenziale;
-   se previsto dal CCNL il datore di lavoro deve anche anticipare, per conto
    dell’INAIL, la retribuzione all’infortunato durante il periodo di inabilità temporanea al
    lavoro;
-   in questi casi il datore deve chiedere, sia con una generale, esplicita istanza
    indirizzata all’INAIL, sia barrando caso per caso la scelta sui moduli di denuncia
    d’infortunio, l’applicazione dell’art. 70 del DPR n. 1124/1965 che prevede il
    pagamento delle indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro da parte
    dell’INAIL direttamente all’azienda che le ha anticipate;
-   il datore di lavoro, in sede di anticipazione delle somme per conto INAIL, deve
    operare le ritenute fiscali e riconoscere le detrazioni di imposta spettanti al
    lavoratore;

                                            pag. 16 di 39
-   il datore di lavoro deve consentire l’accesso in azienda agli ispettori dell’Istituto per
    eseguire gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni
    assicurative previste per i casi di infortunio sul lavoro (art. 19 del DPR n.
    1124/1965);
-   il datore di lavoro deve garantire il posto di lavoro ai lavoratori rimasti disabili a
    seguito d’infortunio sul lavoro (legge n. 68/1999);
-   il datore di lavoro deve fare la denuncia d’infortunio all’INAIL entro 2 gg. da quando
    è venuto a conoscenza dell’evento, vale a dire da quando ha ricevuto il primo
    certificato medico (art. 53 del DPR n. 1124/1965);
-   alla denuncia d’infortunio, se cartacea (mod. 4-Prest), deve sempre essere
    allegato il primo certificato medico;
-   se invece la denuncia è effettuata on-line, nel Punto Cliente all’interno del sito
    Internet dell’INAIL (www.inail.it), il primo certificato medico deve essere trasmesso
    per posta raccomandata alla Sede INAIL competente, solo se è questa a
    richiederlo (art. 53 del DPR n. 1124/1965);
-   con la denuncia il datore di lavoro deve indicare le modalità di pagamento delle
    indennità INAIL, barrando le caselle presenti sul modulo: al lavoratore (presso il
    suo domicilio o presso l’azienda) o al datore di lavoro (art. 70 del DPR n.
    1124/1965);
-   se l’infortunio, dapprima diagnosticato guaribile in 3 gg. o meno, successivamente,
    attraverso un’ulteriore certificazione medica, supera tale prognosi, il computo dei
    termini per l’inoltro della denuncia d’infortunio all’INAIL decorre dal 4° giorno
    successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio;
-   il datore di lavoro deve effettuare, nei modi e nei termini previsti, la denuncia di
    infortunio per assolvere a un preciso obbligo di legge, senza peraltro fare alcuna
    valutazione sull’indennizzabilità o meno del caso come infortunio sul lavoro,
    compito che la vigente normativa riserva in esclusiva all’INAIL (art. 53 del DPR n.
    1124/1965);
-   la denuncia d’infortunio, se cartacea (mod. 4-Prest), deve essere consegnata o
    inviata per posta alla Sede INAIL competente per la località di domicilio del
    lavoratore infortunato; se invece la denuncia è on-line l’invio alla Sede competente
    è automatico (art. 13 del DPR n. 1124/1965 modificato dal D.M. 26.1.1988);
-   copia cartacea della denuncia d’infortunio, anche quando questa è effettuata on-
    line, deve essere inviata per posta o consegnata all’autorità di Pubblica Sicurezza
    del luogo dov’è avvenuto l’infortunio entro 2 gg. da quando il datore di lavoro ne è
    venuto a conoscenza, senza allegare alcuna certificazione medica (art. 54 del
    DPR n. 1124/1965);
-   se l’infortunio è avvenuto in viaggio o all’estero la copia della denuncia d’infortunio
    deve essere inviata all’autorità di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione è
    compreso il primo luogo di fermata del lavoratore in territorio italiano: stazione
    ferroviaria, porto, aeroporto, ecc. (art. 54 del DPR n. 1124/1965);
-   se l’infortunio ha una prognosi superiore a 30 gg. la DPL, cui l’Autorità di P.S. del
    luogo dove è avvenuto l’infortunio invia la copia della denuncia d’infortunio,

                                            pag. 17 di 39
disporrà e darà corso alla prevista Inchiesta Amministrativa d’ufficio (art. 56 e
    segg. del DPR n. 1124/1965);
-   l’omesso o tardivo inoltro all’INAIL della denuncia d’infortunio comporta
    l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da € 1.291 a € 7.746 (art. 53
    del DPR n. 1124/1965), cui è peraltro applicabile la prevista procedura di diffida
    obbligatoria (art. 13 del D.lgs. n. 124/2004);
-   analoga sanzione da € 1.291 a € 7.746 (art. 54 del DPR n. 1124/1965), è prevista
    per l’omesso o tardivo inoltro della copia della denuncia d’infortunio all’autorità di
    Pubblica Sicurezza del luogo dov’è avvenuto l’infortunio, ma non è applicabile la
    procedura di diffida.

4.4    Diritti del datore di lavoro (allegato 2)

-   Nel caso di infortuni con prognosi superiore a 3 gg., il datore di lavoro ha diritto al
    parziale esonero dalla responsabilità civile per i danni che l’infortunio ha causato al
    lavoratore e a eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);
-   l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se
    dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le
    condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;
-   l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi
    assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei
    premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma
    comportano soltanto conseguenze di ordine Sanzionatorio;
-   l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli
    deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna
    definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;
-   in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è
    chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune
    quando:
             •   il fatto da cui è stato causato l’infortunio è un reato perseguibile
                 d’ufficio e non a querela di parte;
             •   il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna
                 passata in giudicato.

                                            pag. 18 di 39
QUANDO SI MANIFESTA UNA MALATTIA PROFESSIONALE
5.      Diritti e obblighi

5.1     Obblighi del lavoratore tecnopatico

-    “La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al
     datore di lavoro entro il termine di giorni 15 dalla manifestazione di essa ...” (art.
     52, comma 2, del DPR 1124/1965);
-    il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro della malattia
     professionale, e lo costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia di malattia
     professionale all’INAIL, decade dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la
     denuncia (art. 52, comma 2, del DPR 1124/1965);
-    il lavoratore tecnopatico, o chi per lui se a ciò è impedito, ha l’obbligo di fare avere
     al datore di lavoro il certificato con il quale un medico (ospedaliero, curante, di
     famiglia, competente aziendale, o altro sanitario) ha diagnosticato una malattia che
     potrebbe avere origine professionale;
-    tali obblighi riguardano senz’altro i lavoratori asseriti tecnopatici che ancora
     svolgono attività lavorativa;
-    mentre i lavoratori che non svolgono più attività lavorativa (pensionati, deceduti)
     possono presentare, essi stessi o i loro familiari, direttamente all’INAIL la domanda
     di riconoscimento della malattia professionale con la certificazione medica;
-    in questi casi l’INAIL chiede all’ultimo datore di lavoro l’inoltro della denuncia di
     malattia professionale;
-    importante individuare, ai fini della trattazione delle malattie professionali, il
     momento esatto in cui la patologia si è manifestata e, siccome di solito non è
     semplice, per convenzione si è stabilito che:
            se la patologia comporta inabilità, si considera manife-stata il primo giorno
            di completa assenza dal lavoro (art. 135, comma 1, T.U.);
            se la malattia non determina astensione dal lavoro, si considera manifestata
            il giorno in cui il lavoratore diventa consapevole di esserne affetto (Corte
            Costituzionale, sentenza n. 31/1991);
-    se la malattia è compresa nell’elenco di cui al D.M. 11.12.2009 il medico che l’ha
     diagnosticata ha l’obbligo di denunciarla alla ASL, alla DPL e all’INAIL, avvalendosi
     della modulistica e delle istruzioni presenti nel sito Internet www.inail.it;
-    l’omessa comunicazione, che è un reato penale, è punita con l’irrogazione della
     pena dell’arresto o dell’ammenda (art. 139 del DPR 1124/1965);
-    il lavoratore tecnopatico ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’INAIL
     intende eseguire, e a tal fine l’Istituto invia apposite cartoline di convocazione
     presso le proprie Sedi territoriali;

                                             pag. 19 di 39
-   non esistono controlli domiciliari e quindi nemmeno le fasce orarie di reperibilità,
    ma i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per
    le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale, quando
    questa causa inabilità al lavoro;
-   il mancato rispetto di tale obbligo però, se accertato dai medici ASL o INPS,
    autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente
    prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del
    lavoratore;
-   il lavoratore ha il dovere di sottoporsi, su invito dell’INAIL entro 15 anni dalla data
    di costituzione della rendita, alle visite medico - legali di revisione periodica del
    grado di inabilità permanente;
-   ciò potrà portare ogni volta a una conferma, a un aumento o a una riduzione del
    grado d’invalidità precedentemente riconosciuto che, laddove dovesse risultare
    inferiore al minimo indennizzabile previsto dalla legge, potrà anche comportare la
    revoca della rendita in godimento.
La prima visita di revisione potrà essere eseguita dopo un anno dalla data di
manifestazione della malattia e almeno dopo 6 mesi dalla data di costituzione della
rendita; mentre le altre potranno essere effettuate non prima di un anno da quella
precedente.
L’ultima vista dovrà essere eseguita alla scadenza dei 15 anni dalla data di
decorrenza della rendita:
-   nei casi di Silicosi o Asbestosi le visite di revisione possono sempre essere
    eseguite, senza alcun limite di tempo;
-   nel rispetto dei tempi in precedenza indicati, se il lavoratore ritiene che le sue
    condizioni di salute si siano aggravate, può presentare egli stesso una richiesta di
    revisione accompagnata da apposita certificazione medica alla Sede INAIL di
    appartenenza;
-   le decisioni dell’Istituto in proposito vengono comunicate per iscritto all’interessato
    che, contro tali provvedimenti, può presentare, se ritiene, ricorso alla stessa Sede
    INAIL di appartenenza che li ha emessi.

5.2       Diritti del lavoratore tecnopatico

Il principale diritto del lavoratore tecnopatico è quello di ricevere le prestazioni che la
vigente legislazione sull’assicurazione sociale gestita dall’INAIL prevede, e che sono
di carattere:
      -    sanitario;
      -    economico;
      -    integrativo;
      -    altri diritti del lavoratore tecnopatico;

                                               pag. 20 di 39
-   a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 il vecchio
    sistema solo “tabellare” di gestione delle malattie professionali si è evoluto e si è
    trasformato in un sistema “misto” di indennizzo;
-   siccome la Corte Costituzionale ha stabilito che tutte le malattie possono essere
    d’origine professionale, il lavoratore ha diritto a veder riconosciuta l’origine
    professionale della sua patologia, qualunque essa sia;
-   se fa parte di quelle “tabellate” (allegati nn. 4 e 5) al DPR n. 1124/1965) gode della
    presunzione legale della origine professionale e non deve provare nulla;
-   se invece la malattia non è inclusa nelle tabelle (“non tabellata”), siccome non
    gode della presunzione legale dell’origine professionale, il lavoratore deve
    dimostrarne, caso per caso, l’origine lavorativa avvalendosi dei normali mezzi di
    prova (documentali, testimoniali, ecc.);
-   il lavoratore ha diritto a percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione per il
    giorno in cui si è manifestata la malattia professionale, se questa comporta inabilità
    temporanea al lavoro, anche se ciò è avvenuto durante la prima ora di lavoro (art.
    73 del DPR n. 1124/1965);
-   ha diritto a percepire dal datore di lavoro almeno il 60% della retribuzione per i 3
    gg. successivi a quello in cui si è manifestata la malattia professionale se questa
    comporta inabilità temporanea al lavoro, salvo eventuali, migliori condizioni
    previste dal CCNL di categoria (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-   il lavoratore affetto da malattia professionale, in quanto cittadino e non quale
    assicurato INAIL, ha diritto a ricevere dal Servizio Sanitario Nazionale (ASL) le
    cure sanitarie e le prestazioni mediche, ospedaliere, chirurgiche, ecc.;
-   il lavoratore ha comunque diritto alle prestazioni assicurative anche quando la
    malattia professionale non è stata denunciata dal datore di lavoro, ma a condizione
    che la denuncia venga fatta comunque entro 3 anni dalla data in cui è si è
    manifestata la tecnopatia (art. 112 del DPR n. 1124/1965);
-   il lavoratore, asserito tecnopatico, che non svolge più attività lavorativa, perché
    pensionato o per altri motivi, ha diritto a presentare personalmente e direttamente
    all’INAIL la certificazione medica e la domanda di riconoscimento della malattia
    professionale e delle relative prestazioni assicurative;
-   i familiari aventi causa del lavoratore asserito tecnopatico deceduto, per qualsiasi
    motivo, possono presentare direttamente all’INAIL la certificazione medica e la
    domanda di riconoscimento della malattia professionale e delle relative prestazioni
    assicurative;
-   il lavoratore ha il diritto di chiedere, producendo idonea certificazione medica entro
    10 anni dalla data di costituzione della rendita, la revisione del grado di invalidità
    permanente nel caso di aggravamento delle sue condizioni fisiche;
-   il lavoratore ha diritto a ricevere comunque le prestazioni previdenziali nei “casi
    dubbi” (malattia professionale o malattia comune) dall’Ente che per primo ha avuto
    notizia dell’evento, in virtù dell’apposita convenzione stipulata tra INPS e INAIL
    (circ. INAIL n. 38/2009);

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-   in questi casi l’Ente che per primo ha ricevuto il certificato medico eroga le
    prestazioni economiche in via provvisoria nel limite dell’indennità di malattia
    comune secondo le modalità indicate dall’INPS, fino all’assunzione del caso da
    parte dell’Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo massimo
    indennizzabile (180 gg.);
-   quando è l’INAIL a ricevere il certificato, segnala il caso di malattia professionale
    che ritiene dubbio all’INPS entro 90, e ne informa per conoscenza sia il lavoratore
    che il datore di lavoro;
-   l’operazione soggiace al termine di prescrizione INAIL di 3 anni e a quello di
    decadenza INPS di 1 anno;
-   il lavoratore ha diritto di opporsi sia al rifiuto dell’INAIL di corrispondergli le
    prestazioni, sia in merito alla loro entità, presentando ricorso (opposizione
    amministrativa) entro 3 anni dal ricevimento del provvedimento contestato (art. 104
    del DPR n. 1124/1965) - il procedimento amministrativo si esaurisce in 150 gg. che
    diventano 210 nel caso di revisione delle rendite (art. 111 del DPR n. 1124/1965)
    e, se l’esito è sfavorevole o c’è il silenzio dell’INAIL, il lavoratore può fare ricorso
    giudiziario;
-   il lavoratore ha diritto di avvalersi della             consulenza    e   dell’intervento,
    completamente gratuito, degli enti di Patronato;
-   il lavoratore è legittimato, ex art. 185 c.p., ad agire nei confronti del datore di lavoro
    nei confronti del quale sia stata accertata la responsabilità civile: diretta (per fatto
    proprio) o indiretta (per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della
    direzione o sorveglianza del lavoro e di coloro del cui operato deve comunque
    rispondere ex art. 2049 c.c.), per essere risarcito secondo le norme comuni, sia
    per i danni patrimoniali (art. 2056 c.c.), sia per i danni non patrimoniali (art. 2059
    c.c.);
-   tale azione deve però essere limitata alla sola quota di danno che eccede
    l’ammontare delle prestazioni già erogate dall’INAIL, vale a dire al c.d. “danno
    differenziale” (art. 10, commi 6 e 7, del DPR n. 1124/1965);
-   l’azione risarcitoria del lavoratore può riguardare anche eventuali voci di danno
    non coperte dall’assicurazione INAIL, come ad es. il danno estetico, il danno
    morale ex art. 2059 c.c., ecc.;
-   analoga azione risarcitoria può essere esperita dal lavoratore nei confronti
    dell’eventuale terzo riconosciuto civilmente responsabile della malattia
    professionale, ma sempre avuto riguardo al solo danno differenziale o a quelli non
    coperti dalla assicurazione INAIL;
-   non rientra nel danno differenziale il valore capitale della rendita calcolato ai sensi
    dell’art. 10, comma 8, del DPR n. 1124/1965 in base al sistema tabellare di cui
    all’art. 39 dello stesso DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni
    (Cass. n. 3503/1986);
-   il lavoratore ha diritto alla riabilitazione, alla riqualificazione e al reinserimento
    socio lavorativo garantito dall’INAIL a norma di legge.

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5.3    Obblighi del datore di lavoro
       (allegato 3-Mod. 101-Prest - allegato 4-Mod. 101/bis-Prest)

-   Il datore di lavoro NON deve registrare il caso sul Registro Infortuni aziendale;
-   deve corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno in cui
    si è manifestata la malattia professionale, se questa comporta inabilità
    temporanea, anche se ciò è accaduto durante la prima ora di lavoro (art. 73 del
    DPR n. 1124/1965);
-   il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore affetto da tecnopatia, se questa
    comporta inabilità temporanea, almeno il 60% della retribuzione per i 3 giorni
    successivi, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73 del DPR n.
    1124/1965);
-   di norma i CCNL prevedono situazioni di miglior favore, disponendo che il datore di
    lavoro eroghi anche durante il periodo di carenza l’intera retribuzione, e per i giorni
    successivi vada ad integrare quanto erogato dall’INAIL;
-   il datore di lavoro, nel calcolare l’integrazione dovuta, deve ricordarsi di applicare
    la cd. “lordizzazione” poiché l’importo dovuto dall’Istituto è esente da imposizione
    Previdenziale;
-   se previsto dal CCNL il datore di lavoro deve anche anticipare, per conto
    dell’INAIL, la retribuzione all’infortunato durante il periodo di inabilità temporanea al
    lavoro;
-   in questi casi il datore deve chiedere con una generale, esplicita istanza indirizzata
    alla Sede INAIL competente, l’applicazione dell’art. 70 del DPR n. 1124/1965 che
    prevede il pagamento delle indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro
    direttamente all’azienda che le ha anticipate per conto dell’INAIL;
-   il datore di lavoro, in sede di anticipazione delle somme per conto INAIL, deve
    operare le ritenute fiscali e riconoscere le detrazioni di imposta spettanti al
    lavoratore;
-   il datore di lavoro deve consentire l’accesso in azienda agli ispettori dell’Istituto per
    eseguire gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni
    assicurative previste per i casi di malattie professionali (art. 19 del DPR n.
    1124/1965);
-   il datore di lavoro deve garantire il posto di lavoro ai lavoratori rimasti disabili a
    seguito di malattia professionale (legge n. 68/1999);
-   il datore di lavoro deve fare la denuncia di malattia professionale all’INAIL entro 5
    gg. da quando ne è venuto a conoscenza, vale a dire da quando ha ricevuto il
    certificato medico (art. 53 del DPR n. 1124/1965);
-   alla denuncia di malattia professionale cartacea (mod. 101-Prest), deve sempre
    essere allegato il certificato medico;
-   se invece la denuncia è effettuata on-line, nel Punto Cliente del sito Internet
    dell’INAIL (www.inail.it), il certificato medico deve essere trasmesso per posta

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raccomandata alla Sede INAIL competente, solo se è questa a richiederlo
    espressamente (art. 53 del DPR n. 1124/1965);
-   con la denuncia il datore di lavoro deve anche indicare le modalità di pagamento
    delle indennità INAIL, quando dovute, barrando sul modulo: al lavoratore (presso il
    suo domicilio o presso l’azienda) o al datore di lavoro (art. 70 del DPR n.
    1124/1965);
-   il datore di lavoro deve effettuare, nei modi e nei termini previsti, la denuncia di
    malattia professionale per assolvere a un preciso obbligo di legge, senza peraltro
    fare alcuna valutazione sull’indennizzabilità o meno del caso come malattia
    professionale, compito che la vigente normativa riserva in esclusiva all’INAIL (art.
    53 del DPR n. 1124/1965);
-   per valutare l’origine professionale delle malattie denunciate e la loro
    indennizzabilità, l’INAIL spesso invia al datore di lavoro un apposito Questionario
    informativo, diversificato per tipologia di lavorazione e per patologia, con il quale
    chiede anche della documentazione inerente le lavorazioni svolte e la patologia;
-   fare la denuncia di malattia professionale all’INAIL risponde solo a un obbligo di
    legge e non vuol dire né avallare, confermare, sottoscrivere quanto dichiarato dal
    lavoratore, né riconoscersi responsabile di alcunché, né tanto meno accollarsi
    colpe o oneri di sorta scaturenti dalla patologia;
-   in particolare, se il datore di lavoro dissente da quanto ha dichiarato il lavoratore
    circa la malattia, oppure è a conoscenza di fatti e circostanze particolari o ha
    proprie valutazioni che vuole far conoscere all’INAIL, può indicarle nella denuncia,
    se possibile, oppure farne oggetto di una specifica memoria, di uno scritto da
    trasmettere a parte o da allegare al modulo;
-   la denuncia di malattia professionale, se cartacea (mod. 101-Prest), deve essere
    consegnata o inviata alla Sede INAIL competente per la località di domicilio del
    lavoratore tecnopatico; se invece la denuncia è on-line l’invio alla Sede
    competente è automatico (art. 13 del DPR n. 1124/1965);
-   NON è previsto l’invio di copia della denuncia di malattia professionale all’autorità
    di Pubblica Sicurezza;
-   l’omesso o tardivo inoltro all’INAIL della denuncia di malattia professionale
    comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da € 1.291 a € 7.746
    (art. 53 del DPR n. 1124/1965), cui è peraltro applicabile la prevista procedura di
    diffida obbligatoria (art. 13 del D.lgs. n. 124/2004);
-   il datore di lavoro ha l’obbligo di fare la denuncia di malattia professionale e, se del
    caso, fornire informazioni, anche quando l’INAIL le richiede con riferimento a ex
    dipendenti, sia attualmente pensionati, sia dipendenti di altre aziende, nel primo
    caso, perché l’obbligo della denuncia è a carico dell’ultimo datore di lavoro del
    tecnopatico; nel secondo caso perché le informazioni servono a individuare
    l’azienda presso cui la tecnopatia è stata contratta, anche ai fini della corretta
    attribuzione dei relativi oneri al bilancio della PAT del datore di lavoro interessato
    in occasione dell’annuale oscillazione dei tassi di premio;
-   sia quando ricorrono le condizioni (ricezione del certificato medico), che quando
    viene richiesta dall’INAIL, la denuncia di malattia professionale deve sempre e

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