Malattia e infortunio: istruzioni Inps e Inail per i casi di dubbia competenza

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       IL SOLE 24 ORE                                                                                   Articoli

Malattia e infortunio: istruzioni Inps e Inail
per i casi di dubbia competenza
Paola Sanna Consulente del lavoro in Trento

       L’Inps e l’Inail diramano i primi chiarimen­       neo a valutare l’evento come evento di natura
       ti operativi dopo la stipula della Convenzio­      professionale.
ne del 25 novembre 2008, mirata a semplificare e          L’Inps ha invece competenza in merito:
velocizzare le procedure di gestione degli eventi di      q alla corretta valutazione di uno stato di ma­
infortunio e malattia professionale nei casi di non       lattia, qualora sia rilevabile una possibile compe­
chiara competenza tra i due Istituti                      tenza Inail;
                                                          q all’integrazione della documentazione pro­
                                                          dotta se la stessa non sia già stata valutata dal­
   Inps - Circolare 10.7.2009, n. 91                      l’Inail;
   Inail - Circolare 10.7.2009, n. 38                     q alla valutazione della «grave carenza» delle
                                                          motivazioni di fatto e di diritto in caso di reie­
                                                          zione Inail.
La Convenzione condivisa dai due Istituti nel mese
di novembre 2008 rappresenta in realtà un com­ Le fasi procedurali
pletamento ed un aggiornamento di un precedente
                                                          La dichiarazione di incompetenza dell’Inail
accordo avente analoga natura, che presentava pe­
                                                          Quando la sede Inail riceve una denuncia di in­
rò alcune carenze gestionali. Nell’ottica di garantire
                                                          fortunio ovvero di malattia professionale e
ai lavoratori assicurati la massima tempestività nel­
                                                          ritiene che l’evento non possa essere conside­
la valutazione delle pratiche di infortunio, malattia
                                                          rato tale per ragioni legate alla documentazione
o malattia professionale, che presentano caratteri­
                                                                       amministrativa pervenuta, ovvero in
stiche di ambiguità circa la natura del­
                                                                       seguito agli accertamenti medico­le­
l’evento e quindi la conseguente com­                                  gali operati, adotta queste regole
petenza di uno dei due Istituti coinvol­     Nuovi   i flussi
                                                                       comportamentali:
ti, la nuova Convenzione propone nuo­ procedurali                      q eroga la prestazione determi­
vi flussi procedurali ed un rinnovato e il sistema di                  nando l’indennizzo con le stesse mo­
sistema di compensazione.                    compensazione             dalità previste per l’evento malattia,
                                                                           quindi, in estrema sintesi, nella misu­
Le competenze di Inail e Inps                             ra del 50% dal 4° al 20° giorno, elevata al
L’Inail ha competenza specifica nell’accertamento:        66,66% dal 21° giorno di malattia in poi, della
q del cosiddetto «nesso di causalità» nel caso di         retribuzione media globale giornaliera determina­
malattia professionale, cioè il diretto collegamento      ta con i criteri previsti dall’Inps;
tra la natura dell’attività esercitata dal lavoratore e   q nei confronti delle particolari categorie di
la conseguente patologia da cui è affetto;                lavoratori sotto elencati non aventi diritto all’in­
q dell’occasione di lavoro, cioè la valutazione           dennità economica di malattia conto Inps, l’eroga­
di tutte le condizioni, anche ambientali, in cui          zione di eventuali acconti da parte dell’Inail av­
l’attività produttiva si svolge e nella quale è possi­    verrà solo dopo che sarà accertata la competenza
bile che si realizzi il rischio di danno per il lavora­
                                                                                                                       N. 30 - 24 luglio 2009

                                                          dell’Istituto stesso; si tratta di:
tore, e più in generale qualsiasi situazione ricolle­     ­ addetti ai servizi domestici;
gabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in       ­ portieri;
modo diretto o indiretto;                                 ­ viaggiatori e piazzisti;
q della causa violenta in caso di infortunio, in­         ­ impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
tendendo per tale l’esistenza di un fattore che           ­ dipendenti da partiti politici e associazioni sinda­
opera dall’esterno, con azione intensa e concen­          cali;
trata nel tempo;                                          ­ impiegati dell’industria;
q di ogni altro elemento che possa essere ido­            ­ iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
                                                                                                                               19
RAPPORTO DI LAVORO                                                                                Guida al Lavoro
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                         ­ pescatori della piccola pesca marittima e delle attraverso la compilazione da parte dell’Inps del
                         acque interne;                                       modello «Risposta a Inail».
                         ­ addetti ai cantieri scuola di lavoro e di rimbo­
                         schimento;                                           Il riesame dell’Inail
                         ­ disoccupati ammalatisi oltre i 60 giorni dalla Quando la sede Inail riceve dall’Inps il documento
                         cessazione dell’attività lavorativa a tempo indeter­ con le motivazioni che ne respingono la sua compe­
                         minato;                                              tenza, provvede al riesame del caso e conclude il
                         ­ disoccupati ammalatisi dopo la cessazione del procedimento di definizione della pratica entro 15
                         rapporto di lavoro a tempo determinato;              giorni dalla ricezione della comunicazione Inps.
                         ­ sospesi dal lavoro, relativamente ai casi in cui Se ritiene che le valutazioni mosse dall’Inps siano
                         l’evento morboso inizia oltre i 60 giorni dalla valide, l’Inail assume ed accetta la competenza
                         sospensione.                                         dell’evento comunicandolo all’Inps attraverso il
                         In caso di lavoratori assunti e tempo determina­ modello 333; in seguito emetterà specifico prov­
                         to ovvero co.co.co., l’Inail è tenuto ad assumere vedimento da inviare a Inps, datore di lavoro e
                         informazioni presso l’Inps prima di procedere ad lavoratore.
                         erogare eventuali indennità;                         Se, invece, l’Istituto assicuratore ritiene che gli
                         q segnala la fattispecie all’Inps entro 60 giorni eventuali ulteriori argomenti proposti dall’Inps
                         se si tratta di infortunio ed entro 90 giorni se si non siano rilevanti per l’assunzione della
                         tratta di malattia professionale attraverso il competenza dell’evento, rimette la pratica al­
                         modello 330. Attenzione: copia di questo model­ l’Inps segnalando il permanere della propria
                         lo, dove si evidenzia che l’evento potrebbe quindi posizione di non competenza, attraverso il mo­
                         non essere di competenza Inail e come tale non dello 333.
                         riconducibile ad infortunio o malattia profes­
                                                                              La nuova posizione dell’Inps
                         sionale ma a malattia, viene inviata per conoscen­
                                                                              Una volta pervenuta all’Inps la conferma della
                         za anche al lavoratore e al datore di lavoro;
                                                                              non competenza da parte dell’Inail, l’Istituto può
                         q compila la dichiarazione di non competen­
                                                                              q assumere il caso come di propria compe­
                         za su modello 331 e dettaglia le moti­
                                                                                           tenza, chiudendo la pratica attraver­
                         vazioni di carattere amministrativo o                             so l’emissione del modello di «Comu­
                         sanitario che impediscono di qualifi­ Tutte le regole             nicazione esito definitivo»;
                         care l’evento come infortunio o malat­ per definire               q inviare l’intero dossier all’atten­
                         tia professionale e provvede ad inviar­                           zione del Collegio regionale, dando
                         la all’Inps.
                                                                    la competenza
                                                                    Inps e Inail           comunicazione della propria posizio­
                                                                                               ne alla sede Inail ed al lavoratore in­
                         La posizione dell’Inps                                                teressato. Entro 60 giorni dal ricevi­
                         Quando la sede Inps riceve dalla sede Inail una        mento della pratica, il Collegio regionale comuni­
                         dichiarazione di non competenza dell’evento:           ca la sua valutazione alle sedi dei due istituti
                         q entro 15 giorni dal ricevimento della dichiara­      interessati con il modello «Risposta Collegio regio­
                         zione di non competenza redatta su mod. 331,           nale». Entro lo stesso termine di 60 giorni, l’istitu­
                         provvede                                               to competente, quindi Inps o Inail, comunica l’esi­
                         ­ ad assumere il caso come di propria compe­           to finale dell’iter procedurale a datore di lavoro e
                         tenza ed eroga quindi le eventuali ulteriori pre­      lavoratore attraverso il modello denominato «Co­
                         stazioni di malattia dovute considerando anche la      municazione esito esame congiunto». In que­
                         possibilità di dover procedere ad effettuare com­      sto caso, l’Istituto competente, così come definito
                         pensazioni, inviando:                                  dal Collegio, provvede a trattare il caso e riceve
                         Ÿ alla sede Inail competente,                          dall’altro Istituto non più competente gli eventuali
                         Ÿ al datore di lavoro,                                 importi già erogati.
                         Ÿ al lavoratore interessato
N. 30 - 24 luglio 2009

                         copia della «Comunicazione esito definitivo»           La dichiarazione di incompetenza dell’Inps
                         redatta su apposito modello; ovvero                    Quando la sede Inps riceve un certificato di
                         q respinge la competenza e rimette la pratica          malattia e ritiene che l’evento non possa essere
                         all’Inail, contestando la valutazione di non compe­    considerato tale, adotta queste regole comporta­
                         tenza, per grave carenza di motivazione ovvero         mentali:
                         qualora ritenga di avere ulteriori elementi rilevan­   q determina l’indennizzo con le consuete modali­
                         ti per non accettare la valutazione emessa dal­        tà previste per l’evento malattia;
                         l’Inail. Il caso verrà dunque riproposto all’Inail     q segnala la fattispecie all’Inail entro 60 gior­
20
Guida al Lavoro                                                                   RAPPORTO DI LAVORO
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Le fasi procedurali in sintesi

                                       NON COMPETENZA DI INAIL
                          (Infortunio o malattia professionale non riconosciuti)

          Inail ACCETTA la competenza                            lnail NON accetta la competenza

        Procede con le consuete modalità                      Eroga la prestazione indennizzandola
             ad indennizzare l’evento                                 come evento malattia

                                                        Segnala con modello 330 la dubbia qualificazione
   Compila ed invia all’Inps la dichiarazione             dell’evento a Inps, datore di lavoro e lavoratore
     di non competenza su modello 331                           entro 60 giorni in caso di infortunio
                                                        ed entro 90 giorni in caso di malattia professionale

    Inps NON accetta
 la competenza e rimette                                           Chiude la pratica con invio
     la pratica all’Inail,      Inps ACCETTA
                                                             di Comunicazione esito definitivo a Inail,
contestando la valutazione       la competenza
                                                                  datore di lavoro e lavoratore
    di non competenza

       Inail riesamina il caso e conclude                                Inail ACCETTA
         il procedimento entro 15 giorni                        la competenza e chiude la pratica

                                                                 Inps NON accetta la competenza
     Inail RIFIUTA la competenza e rimette
                                                             e rimette la pratica al Collegio regionale
         la pratica all’Inps con mod. 333
                                                                     che decide entro 60 giorni
                                                                                                               N. 30 - 24 luglio 2009

        Inps ACCETTA la competenza
       e chiude la pratica con il modello
       di Comunicazione esito definitivo

                                                                                                               21
RAPPORTO DI LAVORO                                                                                Guida al Lavoro
     Articoli                                                                                                    IL SOLE 24 ORE

                                                              NON COMPETENZA DI INPS
                                                              (malattia non riconosciuta)

                                Inps ACCETTA la competenza                              lnps NON accetta la competenza

                                Adotta le consuete modalità                        Determina la prestazione indennizzandola
                              nella gestione dell’evento malattia                          come evento malattia

                                                                                 Segnala la dubbia qualificazione dell’evento
                                 Compila ed invia all’Inail                     a Inail, datore di lavoro e lavoratore entro 60 gg.
                          la dichiarazione di non competenza                            con modello «Prima segnalazione»

                            Inail NON accetta la competenza                              Inail ACCETTA la competenza
                               e rimette la pratica all’Inps,                         entro 60 giorni in caso di infortunio
                               contestando la valutazione                            ed entro 90 giorni in caso di malattia
                                   di non competenza                               professionale, e procede come di consueto

                                  Inps riesamina il caso                      Inps ACCETTA la competenza e lo comunica a Inail,
                                e conclude il procedimento                      datore di lavoro e lavoratore e chiude la pratica

                               Inps RIFIUTA la competenza                               Rimette nell’immediato la pratica
                                                                             al Collegio regionale in caso di malattia professionale
N. 30 - 24 luglio 2009

                             Rimette entro 15 giorni la pratica
                         al Collegio regionale in caso di infortunio

22
Guida al Lavoro                                                                     RAPPORTO DI LAVORO
        IL SOLE 24 ORE                                                                                   Circolari

ni attraverso il modello «Prima segnalazione». Co­          Ÿ il lavoratore interessato;
pia di questo modello, dove si evidenzia che                q ovvero lo rimette all’Inps negli stessi termini
l’evento potrebbe quindi non essere di competen­            sopra indicati, contestando la valutazione di non
za Inps e come tale riconducibile ad infortunio o           competenza su modello 332.
malattia professionale, viene inviata per cono­
scenza anche al lavoratore ed al datore di lavoro;          Il riesame dell’Inps
q compila la dichiarazione di non competen­                 Quando la sede Inps riceve dall’Inail il documento
za, dettaglia le motivazioni di carattere ammini­           con le motivazioni che ne respingono la sua com­
strativo o sanitario che impediscono di qualificare         petenza:
l’evento come malattia e provvede ad inviarla               q se ritiene che le valutazioni mosse dall’Inail
all’Inail.                                                  siano valide, assume ed accetta la competenza
                                                            dell’evento comunicandolo all’Inail, al datore
La posizione dell’Inail                                     di lavoro e lavoratore;
Quando la sede Inail riceve dalla sede Inps una             q se, invece, l’Istituto rifiuta la competenza,
dichiarazione di non competenza dell’evento,                chiede l’intervento del Collegio regionale,
q entro 60 giorni in caso di infortunio ed                  ­ nell’immediato in caso di malattia professionale;
entro 90 giorni in caso di malattia professio­              ­ entro 15 giorni in caso di infortunio sul lavoro
nale, provvede a:                                           dando comunicazione della propria posizione alla
­ assumere il caso come di propria competen­                sede Inail ed al lavoratore interessato. Il Collegio
za ed eroga quindi le eventuali ulteriori prestazio­        regionale comunica la sua valutazione alle sedi
ni dovute considerando anche la possibilità di do­          dei due Istituti interessati attraverso il modello
ver procedere ad effettuare compensazioni, infor­           «Risposta Collegio regionale»; l’Istituto competen­
mando:                                                      te, così come definito dal Collegio, provvede a
Ÿ la sede Inps competente;                                  trattare il caso e riceve dall’altro Istituto non più
Ÿ il datore di lavoro;                                      competente gli eventuali importi già erogati.

  Il testo delle circolari

Quadro Normativo              Inps - Circolare 10 luglio 2009, n. 91                     La nuova Convenzione,
­ Dpr n. 1124 del 30          Inail - Circolare 10 luglio 2009, n. 38                    quindi, rappresenta un
giugno 1965: «Testo                                                                      completamento, una sem­
unico delle disposizioni                                                                 plificazione e una moder­
per l’assicurazione ob­        Oggetto: Convenzione tra l’Inail e l’Inps per             nizzazione della preceden­
bligatoria contro gli in­      l’erogazione della indennità per inabilità tempo-         te, anche alla luce delle
fortuni sul lavoro e le        ranea assoluta da infortunio sul lavoro, da ma-           nuove dinamiche relazio­
malattie professionali”        lattia professionale e da malattia comune nei             nali e sinergiche tra i due
e successive modifiche         casi di dubbia competenza                                 enti, velocizzando, tra l’al­
ed integrazioni. Art. 66                                                                 tro, l’iter amministrativo di
e successivi.                                                                            gestione del singolo caso.
­ Legge n. 833 del 23
dicembre 1978: «Istituzione del Servizio sanitario
nazionale». Art. 74.                                     Ambito di applicazione della Convenzione
­ Dl 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modi­ Punto fondamentale della nuova Convenzione è il pieno
ficazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33: «Fi­ riconoscimento del ruolo:
nanziamento del Servizio sanitario nazionale non­ ­ dell’Inail, che ha la competenza specifica ad accertare
ché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche il nesso di causalità per le malattie professionali nonché
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni
n. 285, sulla occupazione giovanile». Artt. 1 e 2.       e, anche, la valutazione di ogni altro elemento utile per
­ Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003: «Codice in mate­ qualificare l’evento lesivo come professionale;
                                                                                                                         N. 30 - 24 luglio 2009

ria di protezione dei dati personali».                   ­ dell’Inps, cui compete, nell’ambito della sua specifica
                                                         rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei
1. Premessa                                              casi di sospetta competenza Inail; l’eventuale integrazio­
La Convenzione stipulata tra l’Inail e l’Inps in data 25 ne della documentazione pervenuta, se non già valutata
novembre 2008 nasce dall’intendimento di adottare dall’Inail; la valutazione circa l’eventuale grave carenza
tutte le iniziative per garantire, nei casi per i quali delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione Inail.
sussistano dubbi circa la competenza assicurativa, una Detta reiezione dovrà essere formulata dall’Inail, su ap­
sempre maggiore immediatezza nella definizione del posito mod. 331, mediante la scelta di una delle motiva­
procedimento, principio già peraltro sancito nella Con­ zioni strutturate previste. Sarà, altresì, possibile integra­
venzione del 23 gennaio 1984.                            re la risposta già selezionata mediante l’inserimento, nel
                                                                                                                         23
RAPPORTO DI LAVORO                                                                                           Guida al Lavoro
     Circolari                                                                                                             IL SOLE 24 ORE

                         campo libero del modulo, di ulteriori considerazioni in        Osservatorio centrale Inail­Inps (art. 7)
                         ordine al caso trattato.                                       È costituito un Osservatorio centrale Inail­Inps, formato
                         Così come previsto nella Convenzione del 23 gennaio            dalle componenti amministrativa, medica e legale di
                         1984 e nelle successive circolari applicative Inail/Inps       entrambi gli Istituti, individuate in seno alle rispettive
                         1° agosto 1995, nn. 43 e 128, esula dall’ambito della          Sedi centrali.
                         nuova Convenzione, e non potrà costituire oggetto di           L’art. 7 della Convenzione delinea le attività dell’Osser­
                         esame da parte del Collegio regionale, la trattazione di       vatorio centrale che sono quelle di fornire indirizzi ope­
                         casi di patologie addotte quali malattie professionali         rativi ai Collegi regionali, monitorare le attività, sia da
                         «non tabellate».                                               un punto di vista quantitativo che qualitativo, al fine di
                         Queste, infatti, come enunciato dalla sentenza n. 179/         garantire una uniformità di comportamenti su tutto il
                         1988 della Corte Costituzionale, sono sempre da confi­         territorio ed analizzare, ai fini epidemiologici, il fenome­
                         gurarsi come «malattie comuni» finché il lavoratore non        no infortunistico e tecnopatico.
                         avrà fornito la prova, posta a carico del medesimo, del        L’Osservatorio provvede a predisporre, entro il mese di
                         nesso eziologico con l’attività lavorativa svolta.             febbraio di ogni anno, un’apposita relazione informativa
                                                                                        per gli Organi di entrambi gli Istituti riguardo all’anda­
                         2. Le novità più significative                                 mento ed all’efficacia della Convenzione rispetto agli
                                                                                        obiettivi prefissati.
                         Previsione di una nuova istruttoria                            Per la sua attività, l’Osservatorio può avvalersi del sup­
                         amministrativa (artt. 2 e 3)                                   porto di referenti appositamente individuati a livello
                         Il flusso procedurale prevede tempi accelerati ed una          territoriale.
                         semplificazione delle fasi operative, illustrate nelle pagi­
                         ne seguenti.                                                   Contenzioso (art. 4)
                                                                                        Il Collegio regionale Inail­Inps non ha competenza ad
                         Istituzione del Collegio regionale (art. 5)                    occuparsi dei casi per i quali sia in corso contenzioso
                         I casi per i quali non sia stata raggiunta una definizione     amministrativo e/o giudiziario (art. 4).
                         della competenza in sede locale, ai sensi dell’art. 2,         Nel caso di attivazione di contenzioso da parte del lavora­
                         commi 4 e 5, vengono trasmessi per l’esame congiunto           tore, l’Istituto che ha ricevuto il ricorso ne dà immediata
                         al Collegio regionale.                                         informazione all’altro mediante apposito modulo.
                         Il Collegio regionale riassume in sé le competenze             Dell’esito del ricorso amministrativo e/o giudiziario de­
                         finora svolte dai Collegi locali e da quello centrale, di      ve essere data comunicazione all’altro Istituto entro 15
                         cui all’art. 6 della Convenzione Inps­Inail del 23 genna­      giorni a decorrere dalla notifica della sentenza ovvero
                         io 1984, che sono pertanto aboliti.                            dalla data dell’esito del contenzioso amministrativo. Ne­
                         L’istituzione di un unico Collegio su base regionale è         gli stessi termini, l’esito deve essere comunicato al lavo­
                         giustificata dalla maggiore snellezza del procedimento         ratore ed al datore di lavoro.
                         di verifica della competenza delineato dall’attuale Con­
                         venzione che prevede una valutazione congiunta dei             Azione di rivalsa (art. 6)
                         due Istituti solo nei casi tassativamente previsti di grave    Nell’ipotesi in cui, durante la trattazione di un caso, si
                         carenza di motivazione o di omissione di valutazione           ravvisi la possibilità che l’evento denunciato dal lavora­
                         degli ulteriori e rilevanti elementi.                          tore derivi da un fatto doloso o colposo di un terzo, la
                         Il predetto Collegio regionale esamina i casi con riunio­      struttura Inail o Inps che riceve la denuncia/certificato
                         ni periodiche, a cadenze il più possibile ravvicinate; la      del caso è tenuta ad iniziare, sia pure in via cautelativa,
                         struttura Inps competente trasmette informativa utile al       la procedura per l’esercizio dell’eventuale azione di ri­
                         lavoratore.                                                    valsa nei confronti del presunto responsabile (art. 6),
                         Il Collegio è composto, per l’Inps, dai Direttori regionali    dandone immediata comunicazione all’altro Istituto.
                         o loro delegati, dai Coordinatori dell’Avvocatura regio­
                         nale o loro delegati, dai Coordinatori medici regionali o      Sistema centrale di compensazione (art. 8)
                         loro delegati; per l’Inail, dai Direttori regionali/provin­    È stata prevista l’istituzione di un sistema centrale di
                         ciali/Dirigente responsabile della Sede regionale di Ao­       compensazione dei crediti e dei debiti nascenti dalle
                         sta, o loro delegati, dai Coordinatori dell’Avvocatura         prestazioni economiche erogate agli assistiti per tutti i
                         regionale o loro delegati, dai Sovrintendenti medici re­       casi controversi definiti.
                         gionali/dirigenti medici di II livello (Direzioni provincia­
                         li e Sede regionale di Aosta) o loro delegati.
                         Il Collegio, inoltre, adotta opportune misure organizzati­     3. Flusso procedurale:
                         ve per il suo corretto e tempestivo funzionamento.             denuncia presentata all’Inail
N. 30 - 24 luglio 2009

                         La presidenza del Collegio è assunta alternativamente,
                         in considerazione delle specifiche realtà territoriali, dai    3.1 Segnalazione del caso all’Inps
                         Dirigenti di uffici dirigenziali generali, ovvero non gene­    La sede Inail che riceve la denuncia d’infortunio sul
                         rali, dei due enti o, in caso di loro impedimento/assen­       lavoro o di malattia professionale e ritiene, sulla base
                         za, dai rispettivi delegati.                                   dell’istruttoria amministrativa e/o dell’accertamento
                         I Collegi regionali devono inviare, entro il 31 dicembre       medico­legale effettuati, che il caso non rientra nella sua
                         di ogni anno, un resoconto sull’attività svolta in vista       competenza:
                         della predisposizione da parte dell’Osservatorio centrale      a) eroga comunque le prestazioni in via provvisoria nel
                         della relazione informativa prevista dall’art. 7 della Con­    limite dell’indennità di malattia comune, da calcolarsi
                         venzione.                                                      secondo le modalità indicate dall’Inps(1).
24
Guida al Lavoro                                                                                RAPPORTO DI LAVORO
         IL SOLE 24 ORE                                                                                              Circolari

Riguardo a particolari categorie di lavoratori (ad esem­              3.4 Dopo il riesame dell’Inail
pio lavoratori con contratto a tempo determinato, lavo­               La sede Inps, in presenza dell’ulteriore diniego della com­
ratori con contratto a progetto, ecc.) dovranno essere                petenza da parte dell’Inail, procede nel seguente modo:
sempre assunte dirette informazioni presso l’Inps(2).
Le prestazioni andranno erogate fino all’assunzione del               a) Assunzione del caso
caso da parte dell’Istituto competente e, comunque, en­               accetta le motivazioni addotte dall’Inail, assume la com­
tro i limiti del periodo massimo indennizzabile;
                                                                      petenza del caso e ne invia comunicazione utilizzando il
b) segnala il caso all’Inps, entro 60 giorni in caso di
infortunio ed entro 90 in caso di malattia professionale,             mod. «Comunicazione esito definitivo» alla Sede del­
tramite il mod. 330. Copia del predetto modulo deve                   l’Inail, al lavoratore e al datore di lavoro;
essere inviata, per conoscenza, al lavoratore ed anche al
datore di lavoro;                                                     b) Invio al Collegio regionale
c) compila la dichiarazione d’incompetenza mod. 331                   secondo il principio del ruolo dell’Inail richiamato in
(ex modello questionario presunto caso) con l’indicazio­              premessa, in caso di grave carenza di motivazione o se
ne dettagliata delle motivazioni amministrative e/o sa­               ritiene di avere a disposizione ulteriori e rilevanti ele­
nitarie, da inviare unicamente all’Inps allegando fotoco­             menti, l’Inps trasmette, nell’immediato, l’intera pratica al
pia di tutta la documentazione medico­amministrativa.                 Collegio regionale, dandone comunicazione alla sede
                                                                      territoriale dell’Inail, con il mod. «Inoltro al Collegio
3.2 Gestione da parte dell’Inps                                       regionale», nonché al lavoratore con il mod. «Comuni­
della dichiarazione d’incompetenza dell’Inail                         cazione lavoratore».
La sede periferica Inps che riceve la dichiarazione d’in­
competenza procede all’istruttoria amministrativa e/o                 3.5 Esame del Collegio regionale
medico­legale del caso sulla base della documentazione                Il Collegio regionale, eventualmente investito del caso,
inviata dall’Inail e, entro 15 giorni dalla comunicazio­              procede alla disamina della pratica ricevuta e comunica
ne d’incompetenza, assume il caso o segnala all’Inail la              la sua valutazione, entro 60 giorni dalla data di rice­
contestazione circa la valutazione di incompetenza, nel­              zione degli atti, alle Sedi territoriali interessate di en­
le seguenti modalità:                                                 trambi gli Istituti, mediante mod. «Risposta Collegio
                                                                      regionale», integrato da motivata relazione.
a) Assunzione del caso                                                Entro il medesimo termine, la struttura Inps/Inail com­
L’Inps, sulla base del principio del ruolo dell’Inail richia­         petente dà, altresì, comunicazione al lavoratore ed al
mato in premessa, assume la competenza del caso ed                    datore di lavoro, mediante mod. «Comunicazione esito
eroga le ulteriori prestazioni di malattia, salvo compen­             esame congiunto».
sazioni, dandone comunicazione con il mod. «Comuni­                   A seguito di ciò, la sede dell’Istituto cui è stato attribuito
cazione esito definitivo» alla sede dell’Inail, al lavorato­          il caso procede all’assunzione della definitiva competen­
re e al datore di lavoro;                                             za e riceve dall’altro Istituto eventuale comunicazione
                                                                      degli importi già erogati.
b) Contestazione circa
la valutazione d’incompetenza                                         4. Flusso procedurale:
L’Inps, secondo il principio del ruolo dell’Inail richiama­           denuncia presentata all’Inps
to in premessa, in caso di grave carenza di motivazione
o se ritiene di avere a disposizione ulteriori e rilevanti            4.1 Segnalazione del caso all’Inail
elementi, trasmette il caso alla struttura dell’Inail che ha          La sede Inps che riceve il certificato di malattia e ritiene,
emesso la dichiarazione di incompetenza, su apposito                  sulla base dell’istruttoria e/o dell’accertamento medico­
mod. «Risposta a Inail», per le opportune verifiche.                  legale effettuati, che il caso non rientra nella propria
                                                                      competenza:
3.3 Riesame del caso da parte dell’Inail                              a) eroga comunque le prestazioni in via provvisoria nel
La sede Inail che riceve la segnalazione dell’Inps con le             limite dell’indennità di malattia, da calcolarsi secondo le
motivazioni del diniego della competenza riesamina il                 modalità indicate dall’Inps (cfr. nota 1);
caso e conclude, entro 15 giorni dalla ricezione della                b) segnala il caso all’Inail, entro 60 giorni tramite il
comunicazione dell’Inps, il procedimento di definizione               mod. «Prima segnalazione». Copia del predetto modello
della competenza procedendo come segue:                               deve essere inviata, per conoscenza, al lavoratore e al
                                                                      datore di lavoro;
a) Assunzione del caso                                                c) compila l’annessa relazione con l’indicazione detta­
L’Inail, se ritiene i rilievi posti dall’Inps motivati e rilevanti,   gliata delle motivazioni amministrative e/o sanitarie, da
                                                                                                                                       N. 30 - 24 luglio 2009

accetta la competenza del caso e lo comunica, nell’imme­              inviare unicamente all’Inail, allegando fotocopia di tutta
diato, alla Sede Inps con il mod. 333. Successivamente                la documentazione medico­amministrativa.
emetterà provvedimento, inoltrandolo a Inps, al lavoratore
e al datore di lavoro sempre entro i termini di cui sopra.            4.2 Gestione da parte dell’Inail
                                                                      della segnalazione d’incompetenza dell’Inps
b) Valutazione di incompetenza                                        La sede periferica Inail che riceve la segnalazione d’in­
L’Inail, se, invece, ritiene che i rilievi fatti dall’Inps siano      competenza procede all’istruttoria amministrativa e/o
irrilevanti ai fini della competenza, dopo il riesame,                medico­legale del caso sulla base della documentazione
rinvia la pratica alla stessa sede Inps che ha emesso la              inviata dall’Inps e assume il caso o segnala all’Inps la
comunicazione, compilando il mod. 333.                                propria valutazione nei seguenti modi:
                                                                                                                                       25
RAPPORTO DI LAVORO                                                                                                Guida al Lavoro
     Circolari                                                                                                                     IL SOLE 24 ORE

                         a) Assunzione del caso                                           rispettivi crediti e debiti derivanti dalle prestazioni ero­
                         L’Inail, entro 60 giorni, in caso di infortunio, o di 90         gate agli assistiti in attuazione della Convenzione stessa,
                         giorni, in caso di malattia professionale, assume la com­        nelle more della definizione delle relative modalità pro­
                         petenza del caso ed eroga le ulteriori prestazioni econo­        cedurali, le Sedi Inps e Inail, per gli eventi verificatisi a
                         miche per inabilità temporanea assoluta, salvo compen­           decorrere dalla data indicata al precedente punto 5, si
                         sazioni, inviandone comunicazione alla sede dell’Inps, al        limiteranno alla trattazione dei casi che saranno gestiti a
                         lavoratore ed anche al datore di lavoro;                         livello informatico.
                                                                                          Di conseguenza le sedi dei due Istituti si asterranno
                         b) Valutazione d’incompetenza                                    dall’effettuare operazioni di rimborso ovvero di riscos­
                         L’Inail, sempre entro i 60 giorni in caso di infortunio o        sione di somme relative agli eventi stessi.
                         i 90 giorni in caso di malattia professionale, comunica
                         le proprie valutazioni all’Inps, inoltrandogli nuovamente        8. Istruzioni procedurali e modulistica
                         il caso con mod. 332 e con annessa dichiarazione di              Sono stati previsti nuovi modelli per lo scambio dei
                         incompetenza.                                                    flussi informativi verso tutti i soggetti coinvolti (Inps,
                                                                                          Inail, lavoratore, datore di lavoro). Con successivo mes­
                         4.3 Dopo l’esame dell’Inail                                      saggio saranno fornite nel dettaglio le opportune istru­
                         La sede Inps, in presenza del diniego della competenza           zioni procedurali.
                         da parte dell’Inail:
                         a) accetta le motivazioni addotte dall’Inail, assume la          Note:
                         competenza del caso e ne invia comunicazione, utiliz­            (1) Misura dell’indennità giornaliera di malattia.
                         zando il mod. «Comunicazione esito definitivo», alla             L’indennità giornaliera di malattia è corrisposta nella misura
                         Sede dell’Inail, al lavoratore e al datore di lavoro;            del 50% ­ elevata al 66,66% a decorrere dal ventunesimo
                         b) in presenza di grave carenza di motivazione, ovvero           giorno di malattia ­ della retribuzione media globale giornalie­
                                                                                          ra. Per le malattie insorte in corso di sospensione dal lavoro o
                         se l’Inps ha a disposizione rilevanti elementi, invia l’inte­    di disoccupazione (entro 60 giorni) l’indennità è pari ai 2/3
                         ra pratica al Collegio regionale:                                della misura normale.
                         ­ nell’immediato, in caso di malattia professionale;             Durante il periodo di ricovero, agli assicurati senza familiari a
                         ­ entro 15 giorni in caso di infortunio sul lavoro.              carico l’indennità spetta nella misura dei 2/5 del dovuto.
                         Di tale inoltro l’Inps dà comunicazione alla Sede territo­       La retribuzione presa a base per il calcolo dell’indennità, ugua­
                         riale Inail competente (mod. «Inoltro Collegio regiona­          le a quella presa a riferimento quale imponibile contributivo, è
                         le») e al lavoratore (mod. «Comunicazione lavoratore»).          quella percepita dal lavoratore nel periodo mensile o quadri­
                                                                                          settimanale scaduto, immediatamente precedente l’inizio della
                                                                                          malattia, maggiorata del rateo delle mensilità aggiuntive (tredi­
                         4.4 Esame del Collegio regionale                                 cesima, quattordicesima, premi di produzione ed altro), da
                         Il Collegio regionale procede alla disamina della pratica        dividere per 30, se trattasi di impiegati, e per il numero dei
                         ricevuta e comunica la sua valutazione, entro 30 gior­           giorni lavorati o retribuiti se trattasi di operai (per questi ultimi
                         ni in caso di malattia professionale e entro 45 giorni in        il rateo delle mensilità aggiuntive è sempre diviso per 25).
                         caso di infortunio, alle Sedi territoriali interessate di        L’indennità giornaliera è erogata dal quarto giorno di malattia
                         entrambi gli Istituti (mod. «Risposta Collegio regionale»,       fino ad un periodo massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno
                         integrato da motivata relazione).                                solare (salvo limitazioni per i lavoratori a tempo determinato),
                         Entro i medesimi termini, la Struttura Inps/Inail compe­         per i giorni lavorativi (operai) ovvero per tutti i giorni di malat­
                         tente trasmette comunicazione al lavoratore ed al datore di      tia (impiegati commercio e assimilati) con esclusione delle festi­
                         lavoro (mod. «Comunicazione esito esame congiunto»).             vità cadenti di domenica.
                         A seguito di ciò, la sede dell’Istituto a cui è stato attribu­   Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare e
                         ito il caso procede all’assunzione della definitiva compe­       protrattasi, senza interruzione, nell’anno solare successivo (cd.
                                                                                          casi «a cavaliere» di due anni solari), occorre tenere presente
                         tenza e riceve dall’altro Istituto eventuale comunicazio­        che i 180 giorni di massima erogazione sono imputabili a
                         ne degli importi già erogati.                                    ciascun anno solare.
                                                                                          (2) Le categorie, di norma escluse dal diritto all’indennità, nei
                         5. Decorrenza                                                    confronti delle quali dovrà, quindi, essere omessa l’erogazione
                         Le innovazioni introdotte con la nuova Convenzione,              di acconti fino a quando non si raggiunga certezza circa la
                         stipulata il 25 novembre 2008, producono i loro effetti          competenza dell’Inail sono:
                         per tutti gli eventi verificatisi a decorrere dalla data del     1. addetti ai servizi domestici;
                                                                                          2. portieri;
                         20 luglio 2009.                                                  3. viaggiatori e piazzisti;
                         I Collegi locali ed il Collegio centrale continueranno ad        4. impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
                         essere operativi fino alla completa definizione delle pra­       5. dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
                         tiche relative agli eventi precedenti al 20 luglio 2009.         6. impiegati dell’industria;
N. 30 - 24 luglio 2009

                                                                                          7. iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
                         6. Formazione                                                    8. pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
                         Sono state realizzate idonee iniziative formative di sup­        9. addetti ai cantieri scuola di lavoro e di rimboschimento;
                         porto finalizzate allo sviluppo e alla omogeneizzazione          10. disoccupati ammalatisi oltre i 60 giorni dalla cessazione
                                                                                          dell’attività lavorativa a tempo indeterminato;
                         delle conoscenze che hanno visto la partecipazione con­          11. disoccupati ammalatisi dopo la cessazione del rapporto di
                         giunta del personale dell’Inps e dell’Inail.                     lavoro a tempo determinato, relativamente al periodo successivo
                                                                                          alla cessazione stessa, anche se la malattia è iniziata durante lo
                         7. Sistema di compensazione                                      svolgimento del rapporto di lavoro;
                         Tenuto conto che l’art. 8 della Convenzione prevede un           12. sospesi dal lavoro, relativamente ai casi in cui l’evento morbo­
                         sistema centrale di compensazione, tra i due Enti, dei           so inizia oltre i 60 giorni dalla sospensione.

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