Contratto: ABBIGLIAMENTO - Lavorazioni conto terzi facon - CNAI

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Contratto: ABBIGLIAMENTO - Lavorazioni conto terzi facon - CNAI
                       CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

                     per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci
                  delle cooperative esercenti lavorazioni conto terzi a "Façon"

                                            20 LUGLIO 2005

                      (Decorrenza: 1° agosto 2005 - Scadenza: 31 luglio 2009)
                            La parte economica scadrà il 31 luglio 2007

                                             Parti stipulanti

     Coordinamento nazionale Associazioni imprenditori (CNAI)
     Associazione nazionale imprese lavoratori a "Façon" (ANILF)
     Unione nazionale cooperative italiane (UNCI)
     e
     Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
     Federazione autonoma italiana lavoratori tessili (FAITS e Federcalzaturieri CISAL)

                                            Testo del c.c.n.l.

                                                Premessa

      Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una
 prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della
 contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile
 per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
      Le parti ritengono che per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del
 lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento
 all'azienda di tipo tradizionale la cooperativa caratterizzata dalla figura del socio lavoratore co-
 imprenditore, cioè dal lavoratore imprenditore di se stesso.
      Tale centralità riservata al socio lavoratore co-imprenditore, infatti, garantirà un
 adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i
 periodi di stagnazione economica producono sull'occupazione.
      Nel rinnovo del presente contratto si reputa opportuno tenere presente quanto previsto dalla
 legge 3 aprile 2001, n. 142 ed, in particolare, l'art. 3 che disciplina il trattamento economico del
 socio lavoratore e l'art. 6 che prevede per le cooperative la definizione di un regolamento in cui
 siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicati e le modalità di svolgimento delle
 prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori e dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dal
 D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004.
      In detto regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci lavoratori con contratto
 diverso da quello subordinato (art. 6, legge n. 142/2001 - art. 9, L. n. 30/2003) il compenso sarà
 parametrato al solo trattamento minimo (solo retribuzione nazionale) previsto nel presente
 c.c.n.l.
      Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento
 dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e
 sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei
 processi lavorativi.
      Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al Trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica
 sociale, i Governi dell'Unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale
 comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute
 del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le
 pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori
 di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla
 creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le
 Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano
 nei confronti del legislatore comunitario nonchè una essenziale funzione negoziale nell'ambito
 del dialogo sociale.
      Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle
 Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sul piano del diritto al lavoro ed
 all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
firmatarie del presente c.c.n.l. affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche
sociali e del lavoro, nonchè la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con
gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
      Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al
restante mondo imprenditoriale. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. si impegnano a porre in
essere iniziative politiche affinchè le disposizioni legislative consentano la più ampia
valorizzazione dell'impresa cooperativa e dell'impresa aziendale in Italia.
      Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo
contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato
innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice
livello di contrattazione:
      - il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno
standard retributivo di medio livello che dovendo necessariamente avere come riferimento
l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio
riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro,
garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità
del lavoro svolto;
      - il secondo, di livello territoriale, provinciale o regionale o aziendale, equiparato a quello
nazionale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono
di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle
diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e
proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende e le cooperative si trovano
ad operare.
      Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà
positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a
migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più
efficace azione di tutela dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori e di salvaguardia dei loro
diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di
impresa e di associazione.
      Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto ed accresciute le
possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati
aziendali.
      Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti, gli istituti contrattuali di contenuto
economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle
Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l., essendo strettamente correlati alla dinamica del
costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di
bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
      Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione
delle politiche aziendali e cooperativistiche nonchè degli obiettivi da conseguire. In tutti gli ambiti
territoriali, una parte non trascurabile degli utili delle aziende e delle cooperative potrà essere
così destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonchè a retribuite i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente di
lavoro dipendente.
      Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo
ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed
allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società
civile.

                                          Titolo I
                   VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

                                                 Art. 1

      Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il
territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in
essere in tutte le aziende e le cooperative dei settori tessili - abbigliamento - calzaturiero con
lavorazioni conto terzi a "Facon" sotto qualsiasi forma.
      Per quanto riguarda le cooperative si richiamano gli artt. 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n.
142.
      A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente c.c.n.l. sono:
      1) alta moda;
      2) lavorazione e confezione di indumenti di qualsiasi tipo, ivi compreso la corsetteria,
biancheria da cucina, da tavola, da letto;
3) tutto il tessile tradizionale: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessile vari, ecc.;
        4) lavorazione di abbigliamento sportivo, anche in plastica e gomma;
        5) lavorazione di calzature ed abbigliamento sportivo;
        6) lavorazione e confezione di calzature e pantofole di qualsiasi tipo e forma;
        7) lavorazione e confezione di pellicceria;
        8) lavorazione di capi ed oggetti in pelle, cuoio, plastica, gomma e surrogati, di qualsiasi
tipo;
      9) lavorazione e confezione di ombrelli ed ombrelloni;
      10) lavorazione e confezione di guanti; cappelli; bottoni; oggettistica relativa al settore -
anche in plastica e gomma;
      11) lavorazione e confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento,
del tessile, del calzaturiero e del pellettiero, ecc.;
      12) modisterie; ricamo; merletti; bomboniere; borse con lavorazione all'uncinetto; fiori
artificiali;
      13) lavorazione e confezione di arredi sacri;
      14) lavanderie e stirerie;
      15) tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nelle sfere delle
attività su menzionate.

                                          Titolo II
                  LIVELLI DI CONTRATTAZIONE - NAZIONANLE E TERRITORIALE

                                                  Art. 2

    Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro
come appresso:
    a) contrattazione nazionale di primo livello: contratto nazionale di settore;
    b) contrattazione territoriale di secondo livello: contratto integrativo territoriale, regionale,
provinciale o aziendale, di settore equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale.

                                                  Art. 3

      La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle aziende e alle cooperative il
diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo
del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente
c.c.n.l.
      Il presente c.c.n.l. è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una
parte economica la cui durata è biennale.
      Per il rinnovo del presente c.c.n.l. è necessario che una delle parti stipulanti il presente
c.c.n.l. dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte
per un nuovo c.c.n.l., per consentire l'apertura delle trattative.
      Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente c.c.n.l., e
comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle
richieste di rinnovo, le parti stipulanti il presente c.c.n.l. non assumeranno iniziative unilaterali nè
procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà
corrisposto ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione
denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
      L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione
programmato, applicato alla retribuzione nazionale.
      Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per
cento) dell'inflazione programmata sempre calcolata sulla retribuzione nazionale.
      Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente c.c.n.l., l'indennità di vacanza contrattuale
cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente c.c.n.l. verranno contrattate le
modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di
vacanza contrattuale.
      Alla contrattazione collettiva nazionale di primo livello è demandato di provvedere sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
      a) costituzione e funzionamento della Commissione di garanzia e conciliazione;
      b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

                                                  Art. 4
La contrattazione collettiva territoriale, regionale o provinciale o aziendale di secondo livello,
sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti
dal presente c.c.n.l, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo
livello, cioè alla contrattazione nazionale.
      Alla contrattazione collettiva territoriale di secondo livello è demandato di provvedere sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
      a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolta
in modo differenziato nel corso dell'anno;
      b) determinazione dell'elemento economico "Premio produzione presenza". Detto elemento
sarà concordato in sede regionale o provinciale o aziendale tenendo conto dell'andamento
congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella
azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali;
      c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale
paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di
lavoro, nonchè tutto quanto previsto dalla legge n. 626/1994 e succ. modd. in materia di
sicurezza sul posto di lavoro;
      d) attuazione della disciplina della formazione professionale;
      e) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla
contrattazione di secondo livello, mediante specifiche clausole di rinvio.
      L'accordo di secondo livello regionale o provinciale o aziendale ha durata quadriennale.
      Nell'arco di vigenza del presente c.c.n.l., potrà aversi una sola fase negoziale a livello
regionale o provinciale o aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
      La richiesta di stipula della contrattazione territoriale deve essere presentata dopo almeno
un mese dal deposito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del presente c.c.n.l.
      Le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette nel periodo
intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente
dall'apertura delle trattative.

                                          Titolo III
                            DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE

                                                Art. 5

     Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle aziende e delle cooperative, non è possibile
individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma
intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei soci
lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni in
materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 16 (sedici) ore retribuite a ciascun
lavoratore dipendente o socio lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.
     Esse convengono, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto
delle convenzioni n. 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori dipendenti e/o
dei soci lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sia dei
lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori che dei datori di lavoro e ad aderirvi senza
impedimenti.
     Sia i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare
liberamente ed in piena autonomia.

                                                Art. 6

    Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente c.c.n.l. il servizio gratuito di riscossione e
versamento delle quote sindacali.

                                                Art. 7

     Le parti, non potendo ignorare che attualmente la funzione attribuita alla contrattazione
collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, nè si limita ad una mera disciplina del rapporto
di lavoro, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la
condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti
economici e sociali del Paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in
coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente c.c.n.l., anche il ruolo di
strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la
rappresentanza delle parti firmatarie ed ad attivare e stipulare lo spirito di servizio a favore dei
lavoratori dipendenti e soci lavoratori e dei datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati
gli allegati contenuti nel testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente
l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente c.c.n.l.
      Per quanto non espressamente indicato nel presente c.c.n.l., in materia di diritti sindacali e
di associazione, le parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al Protocollo
d'intesa per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo, il proselitismo e la tutela sindacale
delle piccole e medie imprese.
      Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente c.c.n.l.
      In particolare si conferma l'obbligo per le imprese cooperative che applicano il presente
contratto al versamento di un contributo per l'assistenza contrattuale.

                                             Nota a verbale

      Il predetto contributo, pari allo 0,50% (zero cinquanta per cento) del monte salari denunciato
all'INPS, per quanto riguarda l'UNCI va versato sul DM/10 come da convenzione con l'INPS,
esplicitata nella circolare n. 105/2003.

                                            Titolo IV
                                      DECORRENZA - DURATA

                                                  Art. 8

    Il presente c.c.n.l. decorre dal 1° agosto 2005 e scadrà il 31 luglio 2009. Per la materia di
natura economica scadrà il 31 luglio 2007.
    Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno
qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
    In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

                                        Titolo V
                   ESCLUSIVITA' DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI

                                                  Art. 9

     Il presente c.c.n.l., conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne
hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
     E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
     In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni
firmatarie.

                                                 Art. 10

      In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonchè ai
sensi delle vigenti norme di legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente
c.c.n.l. al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.

                                                 Art. 11

    Le aziende e le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo
lavoratore dipendente e/o socio lavoratore in servizio o neo assunto copia del presente c.c.n.l.

                                            Titolo VI
                                   EFFICACIA DEL CONTRATTO

                                                 Art. 12

     Le norme del presente c.c.n.l. e gli allegati del medesimo (il Protocollo d'intesa per lo
sviluppo del proselitismo e la tutela sindacale delle piccole medie aziende, dell'associazionismo
cooperativo, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento e l'accordo per i
rinnovi contrattuali, accordo su "apprendistato") sono operanti e dispiegano la loro efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro, ovvero delle aziende e delle cooperative, e dei
lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, e sono impegnativi per le Organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente c.c.n.l., o qualsiasi
estensione pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il
consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.

                                           Titolo VII
                              MOBILITA' E MERCATO DEL LAVORO

                                                 Art. 13

      Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle
cooperative o aziende, degli strumenti idonei di legge e i contratti di solidarietà (legge 23 luglio
1991, n. 223 e legge 19 luglio 1993, n. 236 e successivi interventi), in via sperimentale e per
tutta la durata di vigenza del presente c.c.n.l., le parti convengono che, a fronte di casi di
difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione
aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le
parti stipulanti il presente c.c.n.l., i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per
quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
      Le parti altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali,
soluzioni capaci di:
      - definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le
procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
      - promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
      - realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.

                                          Titolo VIII
                       GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO

                                                Art. 14
                                              (Premessa)

     Nel presente titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi"
(D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che
garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'aziende od alle
cooperative e migliore occupabilità dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori inoccupati e
disoccupati.
     Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il
momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei
contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa
dei firmatari del presente c.c.n.l.

                                               Art. 15
                                  (Richiami normativi e contrattuali)

    Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
    - per la somministrazione di lavoro: artt. 16, 17, 18, 19;
    - per il lavoro intermittente: artt. 19 e 20;
    - per il lavoro ripartito: art. 22.

                                              Art. 16
                         (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)

      Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli
artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo
determinato dell'azienda o della cooperativa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
      Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle
agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle
agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso
quindi ogni qualvolta l'azienda o la cooperativa debba fronteggiare particolari problemi legati a
motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'azienda o della cooperativa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma
precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti
temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
    16) punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti
organizzativi aziendali;
    17) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono
essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
    18) per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di
professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
    19) per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere
eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.

                                              Art. 17
                        (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)

     Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con
una delle agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale
informatico delle agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
     1) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione
e manutenzione di reti Intranet e Extranet, siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software
applicativo, caricamento dati;
     2) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
     3) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e
movimentazione di macchinari e merci;
     4) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonchè servizi di
economato;
     5) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione
delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione
del personale;
     6) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
     7) per la gestione di call-center, nonchè per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle
aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
     Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere
stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale nazionale,
mediante gli strumenti operativi individuati dal presente c.c.n.l.

                                                Art. 18
                                      (Obblighi di informazione)

     L'azienda o la cooperativa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS.
firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
     - il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del
contratto di somministrazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente c.c.n.l. Se ricorrono motivate
ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette
comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
     - ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce
o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
     Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo all'Ente bilaterale nazionale.

                                                  Art. 19
                                  (Diritti dei lavoratori somministrati)

      Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti art. 16 e 17 presso
l'azienda o la cooperativa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente c.c.n.l.,
salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
      Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'azienda o della cooperativa la contrattazione di secondo livello dovrà prevedere la
quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati
presenti in azienda od in cooperativa. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà
riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo
indeterminato occupati in azienda od in cooperativa.
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'azienda o la cooperativa
utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale,
nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente o dei soci lavoratori dell'azienda
o della cooperativa utilizzatrice.
      Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività
sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di
somministrazione conserva il posto presso l'azienda o la cooperativa utilizzatrice fino alla
scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
      I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'azienda o della cooperativa
utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente c.c.n.l., fatta eccezione
per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

                                                       Art. 20
                                                 (Soglie numeriche)

      I lavoratori dipendenti delle agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso
un'azienda od una cooperativa utilizzatrice che adotta il presente c.c.n.l., impiegati per le
fattispecie di cui ai precedenti artt. 16 e 17, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva,
i seguenti limiti:

 Lavoratori dipendenti          Da 0 a 5            Da 6 a 10         Da 11 a 15   Da 16 a 30     Da 31 a 50
 Da 51 a 100            Per ogni 100

 Contratti flessibili           01         02       04      05        08      10   Ulteriore 10

     La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'azienda o nella
cooperativa è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero
dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di
somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
     La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica
attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

                                                       Art. 21
                                                (Lavoro intermittente)

     Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi:
     a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le
esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel
successivo art. 70;
     b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione
con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi
dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
     c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle
vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi
dalla firma del presente c.c.n.l.
     Successivamente l'aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà
competenza dell'Ente bilaterale nazionale.
     Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c),
s'intende:
     1) per "fine settimana" il periodo che va dall'apertura ordinaria del venerdì alla chiusura
ordinaria della domenica;
     2) per "ferie estive" il periodo che va dall'ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre;
     3) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal sabato precedente all'8 dicembre al sabato
successivo al 6 gennaio;
     4) per "vacanze pasquali" il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle
palme al martedì successivo alla Pasqua.
     Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a
termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
     Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le
OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo alla Sede provinciale dell'UCICT
o dell'UNCI competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale nazionale.

                                                 Art. 22
                             (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)

      Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente
sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente c.c.n.l., salvo le aree di esclusione direttamente
derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
      Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il lavoratore dipendente o per
il socio lavoratore di rispondere alla chiamata dell'azienda o della cooperativa, è altresì stabilita
la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore
dipendente od il socio lavoratore stesso garantisce la disponibilità all'azienda od alla cooperativa
in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 15% della retribuzione mensile,
calcolata ai sensi dell'art. 130 del c.c.n.l. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal D.M.
10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è
esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
      In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere
alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto ad informare l'azienda o la cooperativa entro 24
ore dall'evento.
      Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di
disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
      Il rifiuti ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2,
è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata.
      Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore intermittente non è computato nell'organico
dell'azienda o della cooperativa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione
all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

                                               Art. 23
                                           (Lavoro ripartito)

      Tenuto presente che già con i cc.cc.nn.l. precedentemente stipulati tra le parti è stato
previsto questo tipo di lavoro, la contrattazione territoriale di secondo livello regionale o
provinciale o aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due lavoratori
dipendenti e/o a due soci lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a
loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro ("Job-sharing"), tenendo presente che i due
lavoratori, lavoratori dipendenti o soci lavoratori:
      a) assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
Pertanto ogni lavoratore dipendente e/o socio lavoratore resta personalmente e direttamente
responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa;
      b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra
di loro, nonchè di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel
qual caso il rischio della impossibilità della presunzione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è
posta all'altro obbligato;
      c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i
lavoratori dipendenti od i soci lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse
solo previo consenso del datore di lavoro;
      d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori dipendente o di uno dei soci lavoratori
coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le
parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta dell'azienda o della cooperativa,
l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa,
integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un
contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 cod. civ.;
      e) il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non
deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato,
intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione
stabiliti dal presente c.c.n.l.
      In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore
superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla
sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da
parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi
dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le
OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al
contratto di lavoro ripartito.
    Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo di ogni anno all'Ente bilaterale
nazionale.

                                                Art. 24
                                     (Gestione delle controversie)

     In caso di controversie tra azienda o tra cooperativa e il lavoratore dipendente e/o socio
lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le
parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che
uniforma il presente c.c.n.l., di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni
firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
     a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso
all'Ente bilaterale nazionale o all'Ente bilaterale regionale e successiva attivazione della
Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle
Associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale DPL;
     b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della
vertenza della copia degli atti all'Ente bilaterale nazionale e/o all'Ente bilaterale regionale (se
costituita), ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.

                                             Nota a verbale

     A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente titolo demandate temporaneamente
all'Ente bilaterale nazionale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

                                           Titolo IX
                               CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

                                                  Art. 25

     I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 (sette) livelli, ai
quali corrispondono 7 (sette) livelli minimi retributivi mensili. I valori dei livelli minimi retributivi
mensili sono quelli appresso riportati.
     L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuato sulla base
della declaratoria e dei profili sotto enunciati.
     I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle
mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
     Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori alle diverse
categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate,
indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
     Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale
di lavoro la dizione "lavoratore e/o dipendente e/o socio lavoratore" s'intende indicativa della
categoria, impiegati ed operai.
     Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori dipendenti e/o soci
lavoratori vengono le dizioni separate, di impiegati od operai.

      1° livello - Quadro
      Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13
maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con
carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per Io sviluppo e
l'attuazione degli obiettivi dell'azienda o della cooperativa nell'ambito di strategie e programmi
aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
      - abbiano potere di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella
conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare
complessità operativa;
      - siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata
professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante
importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda, verificandone la fattibilità
economica-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di
sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei
risultati.
Esemplificazione:
    1) responsabile di servizio amministrativo;
    2) responsabile di servizio commerciale;
    3) responsabile di servizio di produzione;
    4) responsabile di servizio EDP;
    5) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.

     2° livello
     Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi
e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con
carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.

     Esemplificazione:
     1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale,
lavoro-sindacale e legale;
     2) capo EDP, analista sistemista;
     3) capo e/o responsabile di elaborazione e realizzazione progetti; capo e/o esperto di
sviluppo organizzativo; Capo e/o coordinatore di prodotto nelle aziende o ricerca di mercato;
     4) capo e/o responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di uffici studi; tecnico
programmatore di macchine elettroniche;
     5) altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.

     3° livello
     Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze,
ed i lavoratori specializzati provetti, che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle
proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.

      Esemplificazione:
      1) vice capo ufficio;
      2) impiegati con laurea o titolo equipollente;
      3) chimico di laboratorio;
      4) addetto alla esecuzione di progetti;
      5) supervisore di processo e supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerca di mercato;
      6) specialista di controllo di qualità;
      7) revisore contabile;
      8) analista di procedure organizzative;
      9) stilista; modellista; figurinista;
      10) tecnico programmatore di macchine elettroniche;
      11) confezioni maschili; confezioni femminili; confezioni in pelle e succedanei; impermeabili;
abiti da lavoro; biancheria uomo; biancheria donna. Addetti a cronotecnico analista; tempi e
metodi; collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne
casual, con riscontro dei difetti ed individuazione delle origini degli stessi in lavorazione; capo
squadra meccanico; sarto finito che confeziona il capo completo; stilista; modellista; figurinista;
tecnico programmatore di macchine elettroniche;
      12) confezione trecce e cappelli di paglia; confezione berretti e cappelli. Addetti a: stilista,
modellista, figurinista; tecnico programmatore di macchine elettroniche;
      13) maglieria; bottoni; ombrelli. Addetti a: stilista, modellista, figurinista; tecnico
programmatore di macchine elettroniche;
      14) calzaturieri. Addetti a: modellista creativo; tecnico programmatore macchine
elettroniche;
      15) operai specializzati super;
      16) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.

     4° livello
     Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e
relative operazioni complementari, nonchè addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze
tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche.

    Esemplificazione:
- impiegato di concetto con diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
     - stenodattilografico in lingue estere;
     - disegnatore tecnico
     - creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazione commerciale, con
discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
     - addetto alle pratiche doganali;
     - operatore specialista di processo nelle aziende di ricerca di mercato;
     - operai specializzati;
     a) confezione in serie di: abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti ed Organizzazioni; abiti per religiosi; tailleurs e mantelli per
signora, ragazze e bambine; impermeabili in cotone ed in fibre sintetiche;
     b) confezioni di abiti casual-sportwear;
     c) confezione in serie di indumenti da lavoro e fatica;
     d) confezione in pelle e succedanei;
     e) confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglia
e pigiama, ecc.;
     f) confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonate; biancheria
domestica, fazzoletti; ricami per abiti e biancheria, ecc.;
     g) confezione in serie di busti, reggiseno, reggicalze, pancere, cinture elastiche, bretelle,
giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini;
     h) confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards;
     i) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed
affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, piume e fiori per ornamento, ventagli ed affini,
oggetti cuciti in genere. Addetti a: taglio e confezione del prototipo con capacità di
predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno e preparazione sagome e cartoni), studio
del disegno (modellista) con determinazione del consumo con modelli già preparati; personale
addetto alla programmazione ed al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei
prodotti in magazzino; sceglitori di pelli; addetti al taglio ed al piazzamento delle pelli e
succedanei; giuntura delle pelli per messa in opera, confezione completa del capo di sfilata;
     - confezioni trecce e cappelli di paglia. Addetti a: meccanico montatore dei reparti di
trecciatura , campionatura, esecutore del prototipo;
     - confezioni di berretti e cappelli. Addetti a: campionista, esecutore del prototipo; sviluppo
professionale dei modelli; modellatura cappelli feltro (presse e similari);
     - maglieria. Addetti a: campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio); tessitura con
qualsiasi tipo di filato di tessuto su telai cotton, circolari, rettilinei con capacità di messa a punto
delle macchine; addetti al taglio con capacità di determinare i consumi (sviluppo taglie e/o
disegni - preparazione sagome di cartone);
     - calzaturieri. Addetti al taglio delle parti principali della tomaia in pelle; orlatura completa
della tomaia in pelle; montaggio completo della calzatura in pelle; frasatura di suole applicate
sulla tomaia; modellista (sviluppo modello) tecnico;
     - bottoni ed articoli affini. Addetti a: incisori su stampi a macchina con relativa messa a
punto; stampatori specializzati; tintori con autonoma capacità di preparazione e correzione delle
tinte; addetto alla guida ed al controllo dei lavori della borlonatura; fresatori con compiti di
fabbricazione degli utensili prototipo; addetti alle prove su ricette preparate, con autonoma
capacità operativa;
     - ombrelli. Addetti a: taglio capace di sviluppare qualsiasi modello; lavorazione fusti capaci
di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di eseguirne riparazioni di qualsiasi tipo; tagli su tessuti
fantasia.
     - lavanderie. Addetti a: tintura su qualsiasi manufatto e con tutte le classi di coloranti;
conduttore di caldaia con patente; stiratura completa su pressa;
     - altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.

    5° livello
    Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui
esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.

    Esemplificazione:
    1) impiegato d'ordine;
    2) dattilografo anche con uso di video scrittura; archivista; schedarista; codificatore;
operatore di macchine perforatrici e verificatrici; operatore meccanografico; addetto all'ufficio
postale; fatturista; preparatore di commissioni; magazziniere; disegnatore lucidisti;
    3) operai qualificati;
4) confezione in serie di: abiti, giacche, pantaloni, soprabiti cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti o Organizzazioni; abiti per religiosi; tailleurs e mantelli per
signora, ragazze e bambine; impermeabili in cotone ed in fibre sintetiche;
      5) confezioni di abiti casual-sportwear;
      6) confezioni in serie di indumenti da lavoro e fatica;
      7) confezioni in pelle e succedanei;
      8) confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglia e
pigiama in genere; ecc.;
      9) confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine, neonati, biancheria
domestica e fazzoletti; ricami per abiti e biancheria; ecc.;
      10) confezione in serie di busti, reggiseno, reggicalze, pancere, cinture elastiche, bretelle,
giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini;
      11) confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards;
      12) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed
affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, piume e fiori per ornamento, ventagli ed affini,
oggetti cuciti in genere. Addetti a: piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con
consumi già determinati (settore taglio), visitaggio, vaporissaggio e trattamento tessuto;
stenditura tessuti; addetti al taglio segnato; addetti al taglio fodere interne; tranciatura al taglio;
addetti alla tranciatura del davanti e/o del collo; addetti al taglio che operano indifferentemente
con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su
materassi di diverso spessore; rifilatura al taglio; addetti alla divisione, preparazione e
distribuzione dei materiali tagliati per la confezione; addetti alla riparazione a macchine o a mano
che intervengono anche per la sostituzione di qualsiasi parte del capo; addetti alla confezione
completa del capo-spalla; macchiniste confezionatrici capo completo; confezione completa del
pantalone; addetti alla attaccatura della manica senza preventiva imbastitura; addetti
all'applicazione del fondo, polsi e collo in maglia nei giubbotti e giacche a vento; addetti
all'imbastitura ed alla preparazione a macchina per l'incatenatura della spalla a manica già
attaccata; addetti al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura; addetti
alle segnature sul davanti delle tasche e del taschino applicati su tessuti a quadri od a righe;
addetti all'attaccatura ed alla finitura con eventuale impuntura del taschino con taglio a mano e
cucito con macchina normale o addetti a procedimento analogo per le tasche senza imbastitura
di riferimento; addetti alla cucitura del margine davanti con applicazione della fettuccia con
macchina taglia-cuci senza imbastitura di riferimento; addetti all'impuntura del margine con
macchina normale e a trasporto della barra d'ago senza imbastitura di riferimento, addetti alla
imbastitura delle paramonture; addetti ad operazioni di stiro intermedio con presse; addetti alla
stiratura finale; addetti al ripasso completo del capo finito con ferro da stiro; collaudo intermedio
di giacche, cappotti, mantelli, ecc., su riferimenti obbligati con riscontro e semplice segnalazione
dei difetti; addetti al collaudo finale su riferimenti obbligati, con riscontro semplice e
segnalazione dei difetti;
      13) confezione di trecce e cappelli di paglia. Addetti a: tintorie; nastrificazione;
selezionatura; confezione cappello; stiratura e tiratura a mano di cappelli sulle forme;
informatura dei cappelli; cellorighisti, racellisti di articoli di paglia e simili di fissaggio, di
apprettatura alle vasche di tintoria e candeggio;
      14) confezioni di berretti e cappelli. Addetti a: taglio a mano; cucitura del cappello; stiratura
finale;
      15) maglieria. Addetti a: confezione capo completo; segnatura e taglio con sagome già
predisposte; tessitura con rettilinee e/o circolari e/o telai cotton con macchine già programmate;
rammendo; stiratura finale;
      16) bottoni. Addetti a: fresisti e foratori;
      17) ombrelli. Addetti a: taglio a matassa su tessuto tinta unita e fantasia o senza riferimento
obbligato; montatori impugnatura fini; cuciture di particolare complessità (seta, tessuti fantasia o
con riferimento obbligati);
      18) lavanderia. Addetti a: stiratura completa con ferro di "capospalla", abiti maglieria e
camiceria maschile e femminile in genere puliti a secco o ad acqua, ivi comprese le stirerie con
macchine automatiche, addetti alla conduttura di macchine di lavaggio ad acqua o a secco, in
grado di preparare ed immettere miscele in base ai dosaggi indicati; addetti alla raccolta,
classificazione e numerazione dei capi ed alla numerazione degli stessi, che operano in
autonomia;
      19) conducente di autovetture. Conducente di automezzi leggeri fino a 35 q; conduttore di
carrelli elevatori;
      20) addetto/a alle vendite al pubblico;
      21) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella predetta
elencazione.
6° livello
   A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di
semplici conoscenze pratiche della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

      Esemplificazione:
      1) impiegato/a addetto/a a: mansioni di semplice segreteria; al controllo documenti contabili
relativi al movimento dei materiali; centralinista;
      2) operaio comune; usciere; imballatore; impaccatore; conducente di motofurgone;
guardiano di deposito; fattorino; portapacchi con o senza facoltà di esanzione; custode; portiere;
ascensorista; addetto al carico e scarico; addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
addetto generico di supporto alla produzione e/o servizi, addetto al magazzino;
      3) confezione in serie di: abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e
bambini; divise militari e civili per enti od Organizzazioni; abiti per religiosi; tailleurs e mantelli per
signora, ragazze e bambine; impermeabili in cotone e fibre sintetiche;
      4) confezione di abiti casual-sportwear;
      5) confezione in serie di indumenti da lavoro e fatica;
      6) confezione in pelle e succedanei;
      7) confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie
e pigiama; ecc.;
      8) confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonate; biancheria
domestica e fazzoletti; ricami per abiti e biancheria, ecc.;
      9) confezione in serie di busti, reggiseno, reggicalze, pancere, cinture elastiche, bretelle,
giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini;
      10) confezioni in serie di cravatte, sciarpe, foulards;
      11) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle; spalline imbottite; accessori sportivi ed
affini in tessuto; vele; bandiere; gagliardetti, uose; piume e fiori per ornamento; ventagli ed affini;
oggetti;
      12) personale addetto a: cucitura di parti semplici e lineari; taglio su segnato; tranciatura
colli polsi e varie; alla faldatura; ad operazioni di semplice taglio; lavori di inchiodatura e lavori
semplici; alla divisione ed alla preparazione dei materiali tagliati per la confezione; alla
preparazione degli accessori per la confezione montaggio cerniere, serrature, rivettature;
scarnitura parti secondarie dei manufatti; stiratura e piegatura del capo; imbustatura; imballaggio
e spedizione;
      13) confezioni di trecce e cappelli di paglia. Addetti a: cucitura dei cappelli di paglia e lavori
diversi su qualsiasi forma; incollatura e tuffatura di centrifughe di smarcatura; guarnitura;
nastrificazione; racellatura; tagliatura; tranciatura; asciugatura; aspatura; bobinatura; groffatura;
incannaggio; pattinatura; ritorcitura; imballaggio e spedizione;
      14) confezione di berretti e cappelli. Addetti a: stiro intermedio; cucitura parti seccate; taglio
foderami ed accessori interni; guarnitura semplice; stampaggio delle fodere e marocchini con o
senza composizione; imballaggio e spedizione;
      15) maglieria. Addetti al taglio accessori e parti secondarie; cuciture semplici; stiratura;
imbustatura; imballaggio e spedizione;
      16) calzaturieri. Addetti a: taglio e/o confezioni di pantofole di qualsiasi tipo; tranciatura
sottopiede; taglio delle parti secondarie della tomaia delle calzature in succedanei o tessuto;
orlatura delle parti secondarie della tomaia; confezioni; tacchi e suole; spalmatura collanti;
ribattitura a macchina; spazzolatura; sfibratura della suola, imbustatura; imballo e spedizione;
      17) bottoni. Addetti a: bollonatura; pesatura e conteggio; preparazione campionari;
stampaggio resine; taglierine semiautomatiche; composizione pani resine e lastre di plastica;
imballaggio e spedizione;
      18) ombrelli. Addetti a: montaggio impugnatura correnti; montaggio puntine; pezzuole;
montaggio rosetta, graffature; imballaggio e spedizione;
      19) lavanderie. Addetti a: stiratura parziale, a mano o mediante l'uso di manichini, topper e
cabinet di indumenti maschili, femminili in genere e/o stiratura di indumenti casual e denim;
addetti alla stiratura e piegatura a mano e/o a macchina di lenzuola, tovagliati e biancheria in
genere o alla numerazione e relativo confezionamento, addetti alla lavatura ad acqua, a mano o
a macchina di ogni indumento, imballaggio e spedizione;
      20) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.

   7° livello
   A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di
semplici conoscenze pratiche:

    Esemplificazione:
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