COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE1 - Eutekne

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COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

2. COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO PERSONE
FISICHE1

Il Modello UNICO Persone Fisiche 2016 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione
annuale IVA.
Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
• FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
    − FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e
       l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al
       contribuente e alla dichiarazione;
    − prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC
       (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’IRPEF), RV
       (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contri-
       buto di solidarietà);
• FASCICOLO 2 che contiene:
    − i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da
       parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW
       (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
    − le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
• FASCICOLO 3 che contiene:
    − i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla
       tenuta delle scritture contabili;
    − istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano
il Fascicolo 1 del Modello unico.
Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al
frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per
indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali
regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei
Fascicoli 2 e 3, nonché, se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi.
I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono
compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come
amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro
AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2016, con le modalità
e i termini previsti per la presentazione di tale modello.
Abolizione del modello UNICO PF “MINI”
Si ricorda che, a partire dal modello UNICO 2015 PF, relativo al periodo d’imposta 2014, non è stato più
approvato anche lo specifico modello semplificato, denominato modello “MINI”, che poteva essere utiliz-
zato dalle persone fisiche che:
• sono residenti in Italia;
• non hanno variato il domicilio fiscale;
• non sono titolari di partita IVA;
• hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
     − redditi di terreni e di fabbricati, salvo casi particolari di esclusione;
     − redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati, salvo casi particolari di esclusione;
     − redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dal-
        l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
     − intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per
        carichi di famiglia e per redditi di lavoro, salvo casi particolari di esclusione;

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    A cura di Massimo Negro.

UNICO PF 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE                                                                          33

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     − non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (es. erede, tutore, ecc.);
     − non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.
Come evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2015 n. 11 (§ 1.1), l’abolizione del modello UNICO
PF “MINI” è stata dovuta al fatto che i soggetti che potevano utilizzarlo rientrano tra quelli per i quali
viene predisposto il modello 730 precompilato, in attuazione del DLgs. 21.11.2014 n. 175.
Introduzione del modello UNICO 2016 PF precompilato
L’Agenzia delle Entrate, con i comunicati stampa 29.3.2016 n. 54 e 11.4.2016 n. 73, ha reso noto che,
sulla base dei dati raccolti per la precompilazione dei modelli 730/2016, procede anche alla messa a
disposizione, sul proprio sito, del modello UNICO 2016 PF precompilato, a partire dal 15.4.2016.
Dopo che si è entrati nell’applicazione della dichiarazione precompilata, il contribuente viene guidato
nella scelta tra il modello 730 e il modello UNICO PF, mediante una serie di domande volte ad
individuare i suoi requisiti soggettivi e la dichiarazione più adatta alle sue caratteristiche.
In caso di utilizzo del modello UNICO PF precompilato:
• non è però prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati;
• non sono applicabili i vantaggi in termini di controlli previsti per i modelli 730.

Accesso del contribuente alla dichiarazione precompilata
Il contribuente accede direttamente alla propria dichiarazione precompilata utilizzando uno dei
seguenti strumenti di autenticazione:
• credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
• credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di
    gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal
    Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Presentazione del modello UNICO 2016 PF precompilato
Il contribuente che presenta il modello UNICO 2016 PF precompilato può modificarlo o integrarlo e tra-
smetterlo direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 9.5.2016 al 30.9.2016
(cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 2.5.2016 n. 92).
Presentazione del modello UNICO 2016 PF con le modalità ordinarie
L’art. 1 co. 5 del DLgs. 175/2014 stabilisce che “resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione
dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie”.
Pertanto, deve ritenersi possibile non avvalersi del modello UNICO 2016 PF precompilato e presentare
il modello UNICO 2016 PF “ordinario”.
I contribuenti che presentano il Modello 730/2016, in alcune ipotesi particolari come, ad
esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte
estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono presentare anche i quadri RM, RT e RW,
insieme al frontespizio del Modello UNICO. In alternativa alle modalità sopra descritte, i
contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello UNICO. Per ulteriori informazioni e
approfondimenti consultare l’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri
del Modello UNICO PF”, nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello
UNICO, con riferimento ai rispettivi quadri.
Casi particolari di presentazione sia del modello 730/2016 che di quadri del modello UNICO
2016 PF
In determinate ipotesi, i contribuenti persone fisiche, in aggiunta al modello 730/2016, devono presen-
tare uno o più quadri del modello UNICO 2016 PF (unitamente al frontespizio), entro i relativi termini, per
indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730 stesso.
Nei suddetti casi non occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa” posta sul frontespizio del mo-
dello UNICO 2016 PF.
Tali ipotesi, da ritenersi tassative, sono di seguito indicate.

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Presentazione del modello 730/2016 e del quadro RM del modello UNICO 2016 PF
Oltre al modello 730/2016, devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO 2016 PF i soggetti
che, nel 2015:
• hanno percepito trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
    continuativa, assoggettati a tassazione separata, corrisposti da soggetti non obbligati per legge
    ad effettuare le ritenute d’acconto in quanto non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (ad
    esempio, i trattamenti di fine rapporto corrisposti da persone fisiche “private” ai propri
    collaboratori domestici);
• si sono avvalsi della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni agricoli ed
    edificabili posseduti alla data dell’1.1.2015, ai sensi dell’art. 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria
    2002) e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della riapertura disposta dall’art. 1 co. 626
    - 627 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), al fine di indicare, nell’apposita sezione X,
    i dati relativi alla rivalutazione effettuata, indipendentemente dal fatto che i terreni siano stati
    ceduti;
• hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, per i quali si applica l’imposizione sostitutiva di
    cui all’art. 18 del TUIR, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
    pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva di cui al DLgs. 1.4.96 n. 239,
    sempreché, ove possibile, non si intenda optare per la tassazione ordinaria;
• hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitu-
    tiva del 20%, ai sensi dell’art. 7 co. 1 - 4 del DL 20.6.96 n. 323, conv. L. 8.8.96 n. 425, maturati fino
    al 31.12.2011;
• hanno conseguito redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da di-
    porto, assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%.
Presentazione del modello 730/2016 e del quadro RT del modello UNICO 2016 PF
Oltre al modello 730/2016, devono presentare anche il quadro RT del modello UNICO 2016 PF i soggetti
che, nel 2015:
• hanno realizzato plusvalenze o altri redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-bis) - c-quinquies)
    del TUIR, soggetti alla relativa imposta sostitutiva nell’ambito del “regime della dichiarazione” (il
    contribuente non deve quindi aver optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio
    gestito”, di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 7 del DLgs. 21.11.97 n. 461);
• si sono avvalsi della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non
    quotate possedute alla data dell’1.1.2015, ai sensi dell’art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria
    2002) e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della riapertura disposta dall’art. 1 co. 626 -
    627 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), al fine di indicare, nell’apposita sezione VII, i
    dati relativi alla rivalutazione effettuata, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni siano state
    cedute.
Il modello 730/2016 non può comunque essere utilizzato da coloro che, nel 2015, hanno realizzato
plusvalenze derivanti dalla cessione di:
• partecipazioni “qualificate”;
• partecipazioni “non qualificate” in società non negoziate in mercati regolamentati, residenti in Stati
    o territori a fiscalità privilegiata.
Le istruzioni al modello 730/2016 consentono invece di presentare il modello 730/2016 e il quadro RT
del modello UNICO 2016 PF anche da parte dei contribuenti che:
• nel 2015 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni “qualificate”
    e/o “non qualificate”, ovvero perdite relative ad altri rapporti di natura finanziaria di cui all’art. 67 co.
    1 del TUIR;
• intendono riportare tali minusvalenze o perdite agli anni successivi.
Presentazione del modello 730/2016 e del quadro RW del modello UNICO 2016 PF
Oltre al modello 730/2016, devono presentare anche il quadro RW del modello UNICO 2016 PF i con-
tribuenti che, nel 2015:
• hanno detenuto investimenti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, soggetti agli ob-
     blighi di monitoraggio fiscale;
• sono proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attivi-
     tà finanziarie all’estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

UNICO PF 2016 - ISTRUZIONI COMMENTATE                                                                          35

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Presentazione del modello 730/2016 e del quadro AC del modello UNICO 2016 PF
Gli amministratori di condominio degli edifici devono:
• comunicare annualmente all’Anagrafe tributaria l’elenco dell’ammontare dei beni e dei servizi
     acquistati dal condominio stesso ed i dati identificativi dei relativi fornitori;
• comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali degli immobili oggetto di interventi edilizi sulle
     parti comuni condominiali, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 50%, a seguito dell’abolizione del-
     l’obbligo della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara.
Fino al 2015, in caso di amministratore di condominio persona fisica, tale adempimento poteva avve-
nire solo presentando il quadro AC del modello UNICO PF, eventualmente in aggiunta al modello 730.
Al fine di semplificare l’adempimento in esame, nel modello 730/2016 è stato inserito il nuovo quadro
K, che corrisponde al quadro AC del modello UNICO 2016 PF.
I contribuenti che sono amministratori di condominio ma che possono utilizzare il modello 730/2016,
in quanto non svolgono l’attività in forma professionale, adempiono quindi all’obbligo in esame:
• presentando il modello 730/2016 comprensivo del nuovo quadro K; la compilazione del quadro K
    va indicata barrando l’apposita casella che è stata inserita nel frontespizio del modello 730/2016;
• oppure presentando, in aggiunta al modello 730/2016, il quadro AC del modello UNICO 2016 PF,
    analogamente agli scorsi anni.
Presentazione solo del modello UNICO 2016 PF
Poiché la presentazione della dichiarazione dei redditi mediante il modello 730/2016 costituisce co-
munque una facoltà, il contribuente, nei casi in esame, può decidere di presentare solo il modello UNICO
2016 PF.
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2015 sono tenuti alla presentazione della
dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall’eser-
cizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell’anno.
Persone fisiche che cessano l’attività d’impresa o di lavoro autonomo
Se una persona fisica cessa nel corso dell’anno un’attività di impresa o di lavoro autonomo (arti e pro-
fessioni), non si determina una “chiusura” del periodo d’imposta.
I redditi d’impresa o di lavoro autonomo, infatti, sono solo alcune delle tipologie reddituali che concor-
rono alla formazione del reddito complessivo di una persona fisica, in relazione al proprio periodo
d’imposta che è sempre coincidente con l’anno solare.
Pertanto, le persone fisiche che hanno cessato l’attività d’impresa o di arti e professioni nel corso del
periodo d’imposta presentano la dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al
reddito derivante dall’esercizio di tali attività, si riferiscono ad una sola parte dell’anno.
II Modello IVA compreso nella dichiarazione unificata è identico a quello previsto per la
dichiarazione in forma non unificata.
Per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare il modello IVA
BASE/2016. Per l’individuazione dei contribuenti che possono utilizzare il modello IVA BASE/2016
consultare le relative istruzioni per la compilazione.
Per la compilazione dei quadri del Modello IVA compresi nel Modello UNICO 2016 Persone
Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio
approvato unitamente a tale modello in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel
frontespizio del Modello UNICO 2016 Persone Fisiche.
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore il contribuente
deve utilizzare i modelli separatamente approvati. Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al
modello per la dichiarazione dei redditi.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore
Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.1.2016 n. 16428, sono stati approvati 204 modelli, con le
relative istruzioni, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
relativi alle attività economiche nel settore dei servizi, del commercio, delle manifatture e delle attività
professionali, da utilizzare per il periodo d’imposta 2015.

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Soggetti obbligati alla presentazione
I modelli in esame devono essere compilati dai contribuenti che, nel periodo d’imposta 2015, hanno
esercitato in via prevalente una delle previste attività economiche nel settore dei servizi, del com-
mercio, delle manifatture e delle attività professionali:
• ai quali si applicano gli studi di settore;
• ovvero in relazione ai quali ricorrano cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore,
    ma che siano comunque tenuti alla loro presentazione.
Modalità e termini di presentazione dei modelli
I modelli in esame devono essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate unitamente alla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2015 (modelli UNICO 2016 PF), anche unificata,
della quale costituiscono parte integrante, entro i termini stabiliti per la stessa.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei parametri
I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, con le relative
istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2015, sono invece stati approvati dal provv. Agenzia
delle Entrate 29.1.2016 n. 16065, unitamente al modello UNICO 2016 PF.
Soggetti obbligati alla presentazione
I modelli relativi ai parametri devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività pro-
fessionali, per i quali:
• non siano stati approvati gli studi di settore;
• ovvero, ancorché approvati, operino le condizioni di inapplicabilità degli studi di settore indivi-
    duate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi, che non si estendono ai parametri.
Modalità e termini di presentazione dei modelli
Anche i modelli relativi ai parametri devono essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle En-
trate unitamente alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2015 (modelli UNICO 2016
PF), anche unificata, della quale costituiscono parte integrante, entro i termini stabiliti per la stessa.

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