Focus di pratica professionale - di Luca Caramaschi
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Focus di pratica professionale di Luca Caramaschi Invio delle dichiarazioni: termini, regole di unificazione e scelta del modello dichiarativo Con l’avvicinarsi del termine ordinario del 30 settembre 2013 entro il quale occorre procedere all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali relative a redditi, Irap (e Iva in caso di unificazione) relative al periodo d’imposta 2012 (in ipotesi di esercizio coincidente con l’anno solare), è opportuno operare una ricognizione delle regole che disciplinano l’unificazione dei diversi modelli dichiarativi, verificando anche per quali dichiarazioni tale obbligo non sussiste (a esempio il modello 770, in relazione al quale tra l’altro è previsto un termine di presentazione anticipato di fatto mai rispettato in virtù delle diverse proroghe concesse). Non va poi dimenticato il fatto che il termine ordinario di presentazione della dichiarazione costituisce anche quello per poter effettuare la rettifica a favore del contribuente della dichiarazione relativa al periodo d’imposta immediatamente precedente (la scadenza del 30/09/13 è riferita alle integrazioni a favore del periodo d’imposta 2011) così come entro il medesimo termine, secondo quanto previsto dall’art.13, co.1, lett.b) del D.Lgs. n.472/97, è possibile sanare (ravvedere) con riduzione di sanzione gli omessi o ritardati versamenti che sono naturalmente scaduti nel periodo d’imposta 2012. A tutto questo si aggiunga, per le sole dichiarazioni dei redditi e Irap, il problema della scelta del modello dichiarativo vecchio o nuovo in presenza di situazioni “straordinarie” verificatesi nel periodo d’imposta 2012, soluzione condizionata dai termini di presentazione delle stesse e, in taluni casi, dalla messa a disposizione dei modelli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Prima di procedere concretamente alla trasmissione dei modelli dichiarativi, quindi, è opportuno fare una verifica generale che accerti il rispetto delle regole di presentazione che verranno di seguito sinteticamente descritte. Le regole di unificazione delle dichiarazioni fiscali Le previsioni in materia di unificazione delle dichiarazioni fiscali trovano originariamente la loro fonte normativa nel D.Lgs. n.241/97 sulla semplificazione degli adempimenti tributari, così come modificate dal DPR n.322/98 e dal DPCM del 7 gennaio 1999. In base alle richiamate norme, a partire dal 1999, viene esteso anche ai soggetti Ires (allora Irpeg), l’obbligo della presentazione di una dichiarazione unificata annuale che raccoglie in un unico fascicolo le tradizionali dichiarazioni dei redditi, Iva, 770 (sostituti di imposta) e Irap. Tale obbligo di unificazione sussisteva per tutti quei contribuenti che: avevano un periodo di imposta coincidente con l'anno solare; erano obbligati alla presentazione di almeno due tra le seguenti dichiarazioni: redditi, Irap, Iva e 770 (sostituti di imposta); avevano effettuato nel corso dell'anno ritenute alla fonte nei confronti di non più di 10 soggetti. L’obbligo della presentazione della dichiarazione unificata non si applicava ai contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (più precisamente con periodo di imposta posto a cavallo dell'anno solare) con la conseguenza che tali soggetti erano tenuti a rispettare distintamente i singoli obblighi di dichiarazione. Un’ulteriore ipotesi di esclusione “parziale” dall'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 7 n.32 del 12 agosto 2013
riguardava, infine, quei contribuenti che avendo effettuato ritenute nei riguardi di più di 20 soggetti, dovevano presentare autonomamente il modello dei sostituti di imposta (Mod. 770) mentre potevano unificare la dichiarazione dei redditi, Irap e Iva. Questo scenario, originariamente votato alla unificazione dei modelli dichiarativi, ha subito nel corso degli anni una vera e propria disgregazione al punto che, a oggi, parlare di “unificazione” è diventata una vera e propria chimera. La disposizione che attualmente regola le modalità di presentazione delle dichiarazioni è l’art.3 del DPR n.322/98 che al co.1 recita quanto segue: Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle Entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane Spa secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'art.73, ultimo comma, del DPR n.633/72, e successive modificazioni. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata”. Come è agevole notare nel processo di unificazione non rientrano più né il modello 770 (sostituti d’imposta) né il modello Irap, che vanno quindi sempre presentati in forma autonoma. Dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) Il comma 3-bis dell’art.4 del DPR n.322/98 individua come termine di scadenza per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) la data del 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi. Già per l’anno 2011, con il DPCM datato 26 luglio 20121 era stata disposta la proroga al 20 settembre 2012 del termine di presentazione del modello 770, sia Ordinario che Semplificato. Con il comunicato stampa n.125/13, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato anche per l’anno d’imposta 2012 una proroga di analogo contenuto. È con il DPCM datato 24 luglio 20132 che i sostituti d’imposta avranno tempo fino al 20 settembre 2013, in luogo della precedente scadenza al 31 luglio 2013, per inviare il modello 770/2013 all’Agenzia delle Entrate. Nel citato decreto, dopo aver “giustificato” il differimento ricordando che lo stesso non influisce in nessun modo sul gettito in quanto la dichiarazione del modello 770 non prevede il versamento di imposte, viene opportunamente precisato che lo slittamento della scadenza influisce anche sullo slittamento dei termini per il ravvedimento operoso sui tributi collegati. L’articolo 13, co.1, lett.b) del D.Lgs. n.472/97 come è noto prevede una riduzione delle sanzioni edittali (pari al 30% per gli omessi o ritardati versamenti) pari ad un ottavo del minimo (quindi il 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. 1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 2012. 2 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2013. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 8 n.32 del 12 agosto 2013
Per quanti, quindi, nel corso del 2012 non hanno versato in qualità di sostituti d’imposta alcune ritenute sui redditi da lavoro dipendente piuttosto che su redditi di lavoro autonomo, potranno certamente ravvedere tali omessi versamenti entro il più ampio termine del 20 settembre 2013. Qualora tali soggetti abbiamo già provveduto alla presentazione del modello 770/2013 Semplificato entro l’originaria scadenza del 31 luglio 2013 (evidenziando in esso il mancato versamento) a seguito del ravvedimento eseguito successivamente ma entro la scadenza del 20 settembre, dovranno preoccuparsi entro tale data di ritrasmettere nuovamente il modello 770/2013 Semplificato al fine di evidenziare i dati relativi al ravvedimento medesimo. Trattandosi peraltro di una proroga del termine ordinario, la ripresentazione della citata dichiarazione configura un’ipotesi di dichiarazione “correttiva nei termini” e quindi assolutamente priva di conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. Dichiarazione Irap Con riferimento alla dichiarazione Irap, l'art.1, co.52, della L. n.244/07 (Legge Finanziaria per il 2008), ha previsto che: “(...) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Irap e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento”. A partire dal periodo d’imposta 2008, quindi, la dichiarazione Irap non può più essere inclusa nella dichiarazione unificata, ma va comunque considerato che tale separazione non investe i relativi termini di presentazione, dato che, per l’ambito Irap, rilevano le stesse scadenze di presentazione previste per il Modello Unico (cioè entro il termine del 30 settembre, utilizzando esclusivamente il canale telematico). Le indicazioni operative sono giunte con il D.M. Economia e Finanze datato 11 settembre 2008 che, in relazione all’obbligo di presentare direttamente la dichiarazione Irap alla Regione od alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo, ha stabilito che la dichiarazione va inviata per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, la quale avrà il compito di trasmetterla, con cadenza mensile, alle Regioni e alle province autonome di competenza. Il decreto attuativo (D.M. 11/09/08) Art. 1 - Modalità e termine di presentazione della dichiarazione Irap 1. Ai fini dell'applicazione dell'art.1, co.52, della L. n.244/07, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui all'art.1, co.1, del DPR n.322/98, è approvato il modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. 2. Il modello di cui al comma 1 deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al DPR n.322/98 , e successive modificazioni. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 9 n.32 del 12 agosto 2013
3. L'invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta ai sensi dell' art.4 del D.L. n.446/97, avviene tramite l'Agenzia delle Entrate che vi provvede, in modo contestuale alla corretta ricezione e secondo modalità tecniche da definire nel provvedimento di cui al comma 1. 4. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione Unico. Dichiarazione annuale Iva Con riferimento all’Iva, ricompresa in generale nel processo di unificazione, l’ultimo periodo del co.1 dell'art.3 sopra riportato (per effetto delle modifiche contenute nell’art.10 del D.L. n.78/10, conv. dalla L. n.102/09), riconosce ai soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, la facoltà di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma. Sulla base di questa disposizione, dunque, i contribuenti con credito emergente dalla dichiarazione e quindi interessati a fruire rapidamente del beneficio della compensazione o di quello del rimborso, hanno potuto “svincolare” dall’unificazione il modello di dichiarazione annuale al fine di presentare anticipatamente il modello di dichiarazione annuale Iva (la presentazione in forma autonoma è possibile a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento). Successivamente, con la C.M. n.1/E/11, l’Agenzia delle Entrate, in un ottica di semplificazione degli adempimenti Iva, coerentemente agli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all’art.25 del D.L. n.112/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n.133/08, ha ritenuto: “che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva”. Di fatto, quindi, ogni contribuente ha la facoltà di sottrarre il modello di dichiarazione annuale Iva dall’obbligo di unificazione. Vale in questa sede precisare che con riferimento alla dichiarazione annuale Iva vi sono anche casi nei quali l’unificazione non è comunque possibile, a prescindere dalla volontà del contribuente. Si tratta dei seguenti casi per i quali sussiste l’obbligo (e non la facoltà) di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma: società ed enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Secondo le istruzioni, l'ipotesi riguarda anche gli enti e le società di persone che abbiano cessato l'attività anteriormente al 31/12/12: pertanto, a esempio, la società di persone che ha cessato l’attività il 28 dicembre 2012 è tenuta a redigere e presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma; società controllanti e controllate che si avvalgono della liquidazione di gruppo. Si tratta delle società che nel corso del 2012 si sono avvalse delle disposizioni dell’art.73 del DPR n.633/72, concernenti l’accentramento dei risultati delle liquidazioni periodiche, con trasferimento dei saldi alla capogruppo che procede a un’unica liquidazione consolidata compensando i debiti e i crediti delle varie società partecipanti al gruppo; soggetti che hanno assorbito, nel corso del 2012, la posizione Iva di una società che partecipava alla liquidazione di gruppo. Analogamente a quanto previsto per le società controllanti e controllante, se una società ha incorporato nel 2012 un soggetto La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 10 n.32 del 12 agosto 2013
che partecipava all'Iva di gruppo, dovrà presentare necessariamente la dichiarazione in forma autonoma; curatori fallimentari e commissari liquidatori. L’obbligo di dichiarazione autonoma riguarda, ovviamente, la dichiarazione relativa alla procedura concorsuale; rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia. Si tratta dei soggetti che adempiono agli obblighi ed esercitano i diritti in materia di Iva in nome e per conto di soggetti residenti all'estero, dei quali hanno assunto la rappresentanza fiscale ai sensi dell'art.17, co.3 del DPR n.633/72; soggetti non residenti identificati direttamente in Italia: i soggetti d'imposta stabiliti in altri Paesi membri dell'Ue possono identificarsi direttamente, anziché a mezzo rappresentante fiscale, a norma dell’art.35-ter; contribuenti non tenuti a presentare dichiarazioni ai fini dei redditi e dell’Irap (a esempio i venditori “porta a porta”). In questo caso mancano i presupposti per la dichiarazione unificata perché il contribuente è tenuto a presentare la sola dichiarazione Iva (è irrilevante, ai fini della dichiarazione unificata, l’eventuale obbligo di presentare la dichiarazione del sostituto d'imposta); soggetti “aventi causa” in operazioni di trasformazioni soggettive avvenute dall’1/1/13, relativamente alla dichiarazione che devono presentare per conto del soggetto “dante causa” estinto. È il caso, a esempio, della società Alfa che, avendo incorporato in data 2 gennaio 2013 la società Beta, deve presentare per l'anno 2012, oltre alla propria dichiarazione, quella della società incorporata (salvo che non vi abbia già provveduto l’incorporata, anteriormente all’incorporazione). Questa seconda dichiarazione, che Alfa (dichiarante) presenta per conto di Beta (contribuente), deve essere redatta e presentata in forma autonoma. Naturalmente Alfa dovrà inoltre redigere e presentare anche la propria dichiarazione, in forma autonoma oppure unificata a seconda che rientri o meno in una delle altre situazioni precedentemente descritte. Quando è obbligatorio il canale di trasmissione telematica Va, infine, precisato che l’art.3, co.2 del DPR n.322/98 stabilisce, in relazione ai soggetti tenuti alla presentazione di: dichiarazioni annuali Iva, dichiarazioni dei sostituti d’imposta (770), dichiarazioni Irap, modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri, e per soggetti Ires (a esclusione di enti non commerciali e soggetti non residenti) l’obbligo di trasmissione degli stessi in forma telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati. Per tali soggetti, se obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a un numero di soggetti non superiore a 20, è prevista la possibilità di avvalersi per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un intermediario abilitato. Nei fatti, pertanto, la possibilità di trasmettere le dichiarazioni fiscali in forma cartacea presso banche o poste viene oggi riconosciuta alle sole persone fisiche non titolari di partita Iva. Anche per questi, tuttavia, qualora vi sia il ricorso a un intermediario abilitato soccorre l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni in forma telematica. In base al co.3-bis del più La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 11 n.32 del 12 agosto 2013
volte richiamato art.3, infatti, gli intermediari abilitati “incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse”. Gli intermediari abilitati alla trasmissione (telematica) delle dichiarazioni – art.3, co.3, DPR n.322/98 a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art.32, co.1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n.241/97, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sempre in relazione alle persone fisiche va ulteriormente segnalato il caso di obbligo telematico per colui che, pur avendo le condizioni per poter presentare il modello 730, decide di fare ricorso al modello Unico (a esempio perché a debito). Come osservato in precedenza, quindi, il ricorso alla modalità cartacea di presentazione rappresenta oggi una possibilità davvero residuale. La scelta del modello dichiarativo Le regole che governano la scelta del modello dichiarativo da utilizzare sono differenti a seconda che si parli di soggetti Ires (tipicamente le società di capitali) o di soggetti Irpef (tipicamente società di persone e ditte individuali). È bene premettere che la questione non si pone nei casi ordinari di esercizio coincidente con l’anno solare bensì prevalentemente in occasione di operazioni straordinarie che comportano una duplicazione di periodi d’imposta all’interno di un medesimo anno solare o esercizio sociale. Si pensi, a esempio, a un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare (condizione sempre sussistente per la persona fisica) che si pone in liquidazione volontaria con effetto 10 ottobre 2012; tale soggetto, sia esso società di capitali, società di persone o ditta individuale, dovrà dichiarazione due distinti periodi d’imposta e cioè quello ante liquidazione che va dall’1/1/12 al 9/10/12 e il primo periodo di liquidazione che va dal 10/10/12 al 31/12/12. Ed è proprio in relazione al primo periodo d’imposta sopra delineato che si pongono i problemi di scelta del modello. Per i soggetti Irpef (siano essi ditta individuale o società di persone) la regola è alquanto semplice: occorre sempre utilizzare il modello nuovo (nel nostro caso Unico 2013) se tale modello risulta disponibile al momento della presentazione della dichiarazione; in caso contrario occorrerà ricorrere al modello vecchio (cioè Unico 2012). Con riferimento all’esempio sopra descritto, il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione (1/1/12-9/10/12) scade nel mese di luglio del 2013 secondo quanto previsto dall’art.5 del DPR n.322/98 ed essendo a tale data già disponibile il modello “nuovo” cioè Unico 2013 è questo il modello che dovrà essere utilizzato per dichiarare il descritto periodo d’imposta. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 12 n.32 del 12 agosto 2013
Inspiegabilmente più complesse (e foriere di enormi problemi applicativi) appaiono le regole riferite ai soggetti Ires cioè prevalentemente le società di capitali: la dichiarazione di un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare obbliga sempre all'utilizzo del modello vecchio (Unico 2012), vale a dire quello ordinariamente predisposto per l'annualità precedente a quella da dichiarare. Va in questo caso ulteriormente precisato cosa si intende per esercizio “coincidente con l’anno solare”: è tale, a questi fini, il periodo d’imposta – anche di durata inferiore a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) - che ha come estremo di chiusura la data 31/12; al contrario, non è considerato esercizio coincidente con l’anno solare quell’esercizio che pur avendo come estremo di chiusura il 31/12 ha una durata superiore ai 365 giorni (366 per gli anni bisestili). Applicando le predette regole al caso in precedenza esaminato si deve concludere che in relazione alla dichiarazione corrispondente al periodo d’imposta 10/10/12 – 31/12/12 va utilizzato il modello nuovo cioè Unico 2013, mentre in relazione al precedente periodo ante liquidazione (1/1/2012 – 9/10/12), anche se alla data di scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione è comunque disponibile il modello nuovo (si tratta sempre di fine luglio 2013 attesa l’applicazione anche a tale fattispecie dell’art.5 del DPR n.322/98) occorre obbligatoriamente utilizzare il modello vecchio cioè Unico 2012. Tale scelta comporta come conseguenza la creazione di effetti distorsivi nel caso in cui il supporto dichiarativo non sia adeguato per tenere conto di eventuali modifiche apportate a livello normativo (informazioni che invece avrebbero una propria collocazione nel modello nuovo). Ciò, purtroppo, impone agli operatori la necessità di predisporre dei prospetti di supporto da consegnare all'Agenzia in caso di richiesta. È auspicabile che su tale aspetto il Legislatore intervenga rapidamente per stabilire l’applicazione ai soggetti Ires delle regole già previste per i soggetti Irpef. Con riferimento alle società di persone vi sono due casi in relazioni ai quali l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata a più riprese e che meritano dunque di essere rammentati. Si tratta di situazioni nelle quali, in parziale deroga alle regole generali sopra esposte, va sempre e comunque utilizzato il modello nuovo: a) scioglimento della società di persone senza passaggio dalla fase di liquidazione; b) scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Sul caso sub a) è intervenuta la C.M. n.101/E/00, la quale, al paragrafo 12.3, ha chiarito che i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di scioglimento rimangono quelli ordinari. Si pensi al caso di cessazione dell’attività, a esempio, avvenuta in data 28 febbraio 2012; in questo caso la dichiarazione relativa al periodo 01/01/12-28/02/12 va comunque presentata entro il termine ordinario di scadenza e quindi entro il 30 settembre 2013 utilizzando pertanto i modelli nuovi. Ciò in quanto, alla scadenza di presentazione, i modelli nuovi sono sicuramente a disposizione dei contribuenti. La problematica di cui al punto sub b) è stata affrontata dalla C.M. n.54/E/02. Con tale documento l’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non da luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni. In merito agli obblighi dichiarativi, la società è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci, utilizzando il modello nuovo (Unico società di persone) e sempre entro il termine ordinario di presentazione. Specularmente, nell'anno in cui si ha lo scioglimento della La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 13 n.32 del 12 agosto 2013
società, il socio superstite che prosegue l'attività in qualità di imprenditore, dichiarerà il reddito d'impresa prodotto nel residuo periodo utilizzando il modello Unico Persone Fisiche, quadro RF o RG. Pertanto, sarà soltanto successivamente al decorrere dei termini fissati dalla normativa civilistica che si potrà effettivamente parlare di scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci mentre nel semestre si avrà, di fatto, una situazione sospesa in attesa di soluzione in merito alla prosecuzione soggettiva come società ovvero come “trasformazione” impropria in impresa individuale. Analoghe conclusioni sono state ribadite nella R.M. n.329/E/08. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 14 n.32 del 12 agosto 2013
Puoi anche leggere