Focus di pratica professionale - di Luca Caramaschi

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Focus di pratica professionale - di Luca Caramaschi
Focus di pratica professionale
                   di Luca Caramaschi

          Invio delle dichiarazioni: termini, regole di unificazione e scelta
          del modello dichiarativo

          Con l’avvicinarsi del termine ordinario del 30 settembre 2013 entro il quale occorre
          procedere all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali relative a redditi, Irap (e Iva in
          caso di unificazione) relative al periodo d’imposta 2012 (in ipotesi di esercizio coincidente
          con l’anno solare), è opportuno operare una ricognizione delle regole che disciplinano
          l’unificazione dei diversi modelli dichiarativi, verificando anche per quali dichiarazioni tale
          obbligo non sussiste (a esempio il modello 770, in relazione al quale tra l’altro è previsto
          un termine di presentazione anticipato di fatto mai rispettato in virtù delle diverse
          proroghe concesse).
          Non va poi dimenticato il fatto che il termine ordinario di presentazione della dichiarazione
          costituisce anche quello per poter effettuare la rettifica a favore del contribuente della
          dichiarazione relativa al periodo d’imposta immediatamente precedente (la scadenza del
          30/09/13 è riferita alle integrazioni a favore del periodo d’imposta 2011) così come entro il
          medesimo termine, secondo quanto previsto dall’art.13, co.1, lett.b) del D.Lgs. n.472/97,
          è possibile sanare (ravvedere) con riduzione di sanzione gli omessi o ritardati versamenti
          che sono naturalmente scaduti nel periodo d’imposta 2012.
          A tutto questo si aggiunga, per le sole dichiarazioni dei redditi e Irap, il problema della
          scelta del modello dichiarativo vecchio o nuovo in presenza di situazioni “straordinarie”
          verificatesi nel periodo d’imposta 2012, soluzione condizionata dai termini di
          presentazione delle stesse e, in taluni casi, dalla messa a disposizione dei modelli da
          parte dell’Amministrazione finanziaria.
          Prima di procedere concretamente alla trasmissione dei modelli dichiarativi, quindi, è
          opportuno fare una verifica generale che accerti il rispetto delle regole di presentazione
          che verranno di seguito sinteticamente descritte.

          Le regole di unificazione delle dichiarazioni fiscali
          Le previsioni in materia di unificazione delle dichiarazioni fiscali trovano originariamente
          la loro fonte normativa nel D.Lgs. n.241/97 sulla semplificazione degli adempimenti
          tributari, così come modificate dal DPR n.322/98 e dal DPCM del 7 gennaio 1999.
          In base alle richiamate norme, a partire dal 1999, viene esteso anche ai soggetti Ires
          (allora Irpeg), l’obbligo della presentazione di una dichiarazione unificata annuale che
          raccoglie in un unico fascicolo le tradizionali dichiarazioni dei redditi, Iva, 770 (sostituti di
          imposta) e Irap.
          Tale obbligo di unificazione sussisteva per tutti quei contribuenti che:
           avevano un periodo di imposta coincidente con l'anno solare;
           erano obbligati alla presentazione di almeno due tra le seguenti dichiarazioni: redditi,
               Irap, Iva e 770 (sostituti di imposta);
           avevano effettuato nel corso dell'anno ritenute alla fonte nei confronti di non più di 10
               soggetti.
          L’obbligo della presentazione della dichiarazione unificata non si applicava ai contribuenti
          con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (più precisamente con periodo
          di imposta posto a cavallo dell'anno solare) con la conseguenza che tali soggetti erano
          tenuti a rispettare distintamente i singoli obblighi di dichiarazione. Un’ulteriore ipotesi di
          esclusione “parziale” dall'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata

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riguardava, infine, quei contribuenti che avendo effettuato ritenute nei riguardi di più di 20
            soggetti, dovevano presentare autonomamente il modello dei sostituti di imposta (Mod.
            770) mentre potevano unificare la dichiarazione dei redditi, Irap e Iva.
            Questo scenario, originariamente votato alla unificazione dei modelli dichiarativi, ha
            subito nel corso degli anni una vera e propria disgregazione al punto che, a oggi, parlare
            di “unificazione” è diventata una vera e propria chimera.
            La disposizione che attualmente regola le modalità di presentazione delle dichiarazioni è
            l’art.3 del DPR n.322/98 che al co.1 recita quanto segue:
               Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle Entrate in via telematica ovvero per
               il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane Spa secondo
               le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta
               coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi
               e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la
               dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
               annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono
               avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui
               all'art.73, ultimo comma, del DPR n.633/72, e successive modificazioni. In deroga a
               quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in
               compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione
               annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale
               dichiarazione in quella unificata”.
            Come è agevole notare nel processo di unificazione non rientrano più né il modello 770
            (sostituti d’imposta) né il modello Irap, che vanno quindi sempre presentati in forma
            autonoma.

             Dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770)
            Il comma 3-bis dell’art.4 del DPR n.322/98 individua come termine di scadenza per la
            trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) la data del 31 luglio
            dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi.
            Già per l’anno 2011, con il DPCM datato 26 luglio 20121 era stata disposta la proroga al
            20 settembre 2012 del termine di presentazione del modello 770, sia Ordinario che
            Semplificato.
            Con il comunicato stampa n.125/13, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
            annunciato anche per l’anno d’imposta 2012 una proroga di analogo contenuto.
            È con il DPCM datato 24 luglio 20132 che i sostituti d’imposta avranno tempo fino al 20
            settembre 2013, in luogo della precedente scadenza al 31 luglio 2013, per inviare il
            modello 770/2013 all’Agenzia delle Entrate.
            Nel citato decreto, dopo aver “giustificato” il differimento ricordando che lo stesso non
            influisce in nessun modo sul gettito in quanto la dichiarazione del modello 770 non
            prevede il versamento di imposte, viene opportunamente precisato che lo slittamento
            della scadenza influisce anche sullo slittamento dei termini per il ravvedimento operoso
            sui tributi collegati.
            L’articolo 13, co.1, lett.b) del D.Lgs. n.472/97 come è noto prevede una riduzione delle
            sanzioni edittali (pari al 30% per gli omessi o ritardati versamenti) pari ad un ottavo del
            minimo (quindi il 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene
            entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del
            quale è stata commessa la violazione.

1
    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 2012.
2
    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio 2013.

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Per quanti, quindi, nel corso del 2012 non hanno versato in qualità di sostituti d’imposta
          alcune ritenute sui redditi da lavoro dipendente piuttosto che su redditi di lavoro
          autonomo, potranno certamente ravvedere tali omessi versamenti entro il più ampio
          termine del 20 settembre 2013.
          Qualora tali soggetti abbiamo già provveduto alla presentazione del modello 770/2013
          Semplificato entro l’originaria scadenza del 31 luglio 2013 (evidenziando in esso il
          mancato versamento) a seguito del ravvedimento eseguito successivamente ma entro la
          scadenza del 20 settembre, dovranno preoccuparsi entro tale data di ritrasmettere
          nuovamente il modello 770/2013 Semplificato al fine di evidenziare i dati relativi al
          ravvedimento medesimo.
          Trattandosi peraltro di una proroga del termine ordinario, la ripresentazione della citata
          dichiarazione configura un’ipotesi di dichiarazione “correttiva nei termini” e quindi
          assolutamente priva di conseguenze sotto il profilo sanzionatorio.

           Dichiarazione Irap
          Con riferimento alla dichiarazione Irap, l'art.1, co.52, della L. n.244/07 (Legge Finanziaria
          per il 2008), ha previsto che:
            “(...) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
            2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve
            essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla
            regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.
            Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
            da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di
            presentazione della dichiarazione Irap e sono dettate le opportune disposizioni di
            coordinamento”.
          A partire dal periodo d’imposta 2008, quindi, la dichiarazione Irap non può più essere
          inclusa nella dichiarazione unificata, ma va comunque considerato che tale separazione
          non investe i relativi termini di presentazione, dato che, per l’ambito Irap, rilevano le
          stesse scadenze di presentazione previste per il Modello Unico (cioè entro il termine del
          30 settembre, utilizzando esclusivamente il canale telematico).
          Le indicazioni operative sono giunte con il D.M. Economia e Finanze datato 11 settembre
          2008 che, in relazione all’obbligo di presentare direttamente la dichiarazione Irap alla
          Regione od alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo, ha stabilito
          che la dichiarazione va inviata per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, la quale avrà il
          compito di trasmetterla, con cadenza mensile, alle Regioni e alle province autonome di
          competenza.

          Il decreto attuativo (D.M. 11/09/08)
            Art. 1 - Modalità e termine di presentazione della dichiarazione Irap
            1. Ai fini dell'applicazione dell'art.1, co.52, della L. n.244/07, con provvedimento del
            Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare, sentita la Conferenza permanente
            per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
            entro il termine di cui all'art.1, co.1, del DPR n.322/98, è approvato il modello di
            dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
            2. Il modello di cui al comma 1 deve essere presentato, esclusivamente in via
            telematica, all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dal
            regolamento di cui al DPR n.322/98 , e successive modificazioni.

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3. L'invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle
            quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito
            il valore della produzione netta ai sensi dell' art.4 del D.L. n.446/97, avviene tramite
            l'Agenzia delle Entrate che vi provvede, in modo contestuale alla corretta ricezione e
            secondo modalità tecniche da definire nel provvedimento di cui al comma 1.
            4. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi
            le norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione Unico.

          Dichiarazione annuale Iva
          Con riferimento all’Iva, ricompresa in generale nel processo di unificazione, l’ultimo
          periodo del co.1 dell'art.3 sopra riportato (per effetto delle modifiche contenute nell’art.10
          del D.L. n.78/10, conv. dalla L. n.102/09), riconosce ai soggetti che intendono utilizzare in
          compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla
          dichiarazione annuale, la facoltà di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma.
          Sulla base di questa disposizione, dunque, i contribuenti con credito emergente dalla
          dichiarazione e quindi interessati a fruire rapidamente del beneficio della compensazione
          o di quello del rimborso, hanno potuto “svincolare” dall’unificazione il modello di
          dichiarazione annuale al fine di presentare anticipatamente il modello di dichiarazione
          annuale Iva (la presentazione in forma autonoma è possibile a partire dal 1° febbraio
          dell’anno successivo a quello di riferimento).
          Successivamente, con la C.M. n.1/E/11, l’Agenzia delle Entrate, in un ottica di
          semplificazione degli adempimenti Iva, coerentemente agli obiettivi di riduzione degli
          oneri amministrativi di cui all’art.25 del D.L. n.112/08, convertito, con modificazioni, dalla
          L. n.133/08, ha ritenuto:
            “che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata possa
            essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. Indipendentemente dalla presenza
            di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare
            la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono
            esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva”.
          Di fatto, quindi, ogni contribuente ha la facoltà di sottrarre il modello di dichiarazione
          annuale Iva dall’obbligo di unificazione.
          Vale in questa sede precisare che con riferimento alla dichiarazione annuale Iva vi sono
          anche casi nei quali l’unificazione non è comunque possibile, a prescindere dalla volontà
          del contribuente. Si tratta dei seguenti casi per i quali sussiste l’obbligo (e non la facoltà)
          di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma:
           società ed enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
              solare. Secondo le istruzioni, l'ipotesi riguarda anche gli enti e le società di persone
              che abbiano cessato l'attività anteriormente al 31/12/12: pertanto, a esempio, la
              società di persone che ha cessato l’attività il 28 dicembre 2012 è tenuta a redigere e
              presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma;
           società controllanti e controllate che si avvalgono della liquidazione di gruppo. Si
              tratta delle società che nel corso del 2012 si sono avvalse delle disposizioni dell’art.73
              del DPR n.633/72, concernenti l’accentramento dei risultati delle liquidazioni
              periodiche, con trasferimento dei saldi alla capogruppo che procede a un’unica
              liquidazione consolidata compensando i debiti e i crediti delle varie società
              partecipanti al gruppo;
           soggetti che hanno assorbito, nel corso del 2012, la posizione Iva di una società che
              partecipava alla liquidazione di gruppo. Analogamente a quanto previsto per le
              società controllanti e controllante, se una società ha incorporato nel 2012 un soggetto

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che partecipava all'Iva di gruppo, dovrà presentare necessariamente la dichiarazione
              in forma autonoma;
             curatori fallimentari e commissari liquidatori. L’obbligo di dichiarazione autonoma
              riguarda, ovviamente, la dichiarazione relativa alla procedura concorsuale;
             rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia.
              Si tratta dei soggetti che adempiono agli obblighi ed esercitano i diritti in materia di Iva
              in nome e per conto di soggetti residenti all'estero, dei quali hanno assunto la
              rappresentanza fiscale ai sensi dell'art.17, co.3 del DPR n.633/72;
             soggetti non residenti identificati direttamente in Italia: i soggetti d'imposta stabiliti in
              altri Paesi membri dell'Ue possono identificarsi direttamente, anziché a mezzo
              rappresentante fiscale, a norma dell’art.35-ter;
             contribuenti non tenuti a presentare dichiarazioni ai fini dei redditi e dell’Irap (a
              esempio i venditori “porta a porta”). In questo caso mancano i presupposti per la
              dichiarazione unificata perché il contribuente è tenuto a presentare la sola
              dichiarazione Iva (è irrilevante, ai fini della dichiarazione unificata, l’eventuale obbligo
              di presentare la dichiarazione del sostituto d'imposta);
             soggetti “aventi causa” in operazioni di trasformazioni soggettive avvenute dall’1/1/13,
              relativamente alla dichiarazione che devono presentare per conto del soggetto “dante
              causa” estinto. È il caso, a esempio, della società Alfa che, avendo incorporato in
              data 2 gennaio 2013 la società Beta, deve presentare per l'anno 2012, oltre alla
              propria dichiarazione, quella della società incorporata (salvo che non vi abbia già
              provveduto l’incorporata, anteriormente all’incorporazione). Questa seconda
              dichiarazione, che Alfa (dichiarante) presenta per conto di Beta (contribuente), deve
              essere redatta e presentata in forma autonoma. Naturalmente Alfa dovrà inoltre
              redigere e presentare anche la propria dichiarazione, in forma autonoma oppure
              unificata a seconda che rientri o meno in una delle altre situazioni precedentemente
              descritte.

          Quando è obbligatorio il canale di trasmissione telematica
          Va, infine, precisato che l’art.3, co.2 del DPR n.322/98 stabilisce, in relazione ai soggetti
          tenuti alla presentazione di:
           dichiarazioni annuali Iva,
           dichiarazioni dei sostituti d’imposta (770),
           dichiarazioni Irap,
           modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e
              dei parametri,
          e per
           soggetti Ires (a esclusione di enti non commerciali e soggetti non residenti)
          l’obbligo di trasmissione degli stessi in forma telematica, direttamente o per il tramite degli
          intermediari abilitati.
          Per tali soggetti, se obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
          in relazione a un numero di soggetti non superiore a 20, è prevista la possibilità di
          avvalersi per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di
          un intermediario abilitato.
          Nei fatti, pertanto, la possibilità di trasmettere le dichiarazioni fiscali in forma cartacea
          presso banche o poste viene oggi riconosciuta alle sole persone fisiche non titolari di
          partita Iva.
          Anche per questi, tuttavia, qualora vi sia il ricorso a un intermediario abilitato soccorre
          l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni in forma telematica. In base al co.3-bis del più

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata                                       La Circolare Tributaria   11
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volte richiamato art.3, infatti, gli intermediari abilitati “incaricati della predisposizione delle
          dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via
          telematica delle stesse”.

          Gli intermediari abilitati alla trasmissione (telematica) delle dichiarazioni – art.3,
          co.3, DPR n.322/98
            a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
            dei consulenti del lavoro;
            b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti
            dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
            tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
            equipollenti o diploma di ragioneria;
            c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art.32, co.1, lettere
            a), b) e c), del D.Lgs. n.241/97, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a
            minoranze etnico-linguistiche;
            d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e
            pensionati;
            e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle
            Finanze.
          Sempre in relazione alle persone fisiche va ulteriormente segnalato il caso di obbligo
          telematico per colui che, pur avendo le condizioni per poter presentare il modello 730,
          decide di fare ricorso al modello Unico (a esempio perché a debito).
          Come osservato in precedenza, quindi, il ricorso alla modalità cartacea di presentazione
          rappresenta oggi una possibilità davvero residuale.

          La scelta del modello dichiarativo
          Le regole che governano la scelta del modello dichiarativo da utilizzare sono differenti a
          seconda che si parli di soggetti Ires (tipicamente le società di capitali) o di soggetti Irpef
          (tipicamente società di persone e ditte individuali).
          È bene premettere che la questione non si pone nei casi ordinari di esercizio coincidente
          con l’anno solare bensì prevalentemente in occasione di operazioni straordinarie che
          comportano una duplicazione di periodi d’imposta all’interno di un medesimo anno solare
          o esercizio sociale.
          Si pensi, a esempio, a un soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare
          (condizione sempre sussistente per la persona fisica) che si pone in liquidazione
          volontaria con effetto 10 ottobre 2012; tale soggetto, sia esso società di capitali, società
          di persone o ditta individuale, dovrà dichiarazione due distinti periodi d’imposta e cioè
          quello ante liquidazione che va dall’1/1/12 al 9/10/12 e il primo periodo di liquidazione che
          va dal 10/10/12 al 31/12/12. Ed è proprio in relazione al primo periodo d’imposta sopra
          delineato che si pongono i problemi di scelta del modello.
          Per i soggetti Irpef (siano essi ditta individuale o società di persone) la regola è alquanto
          semplice: occorre sempre utilizzare il modello nuovo (nel nostro caso Unico 2013) se tale
          modello risulta disponibile al momento della presentazione della dichiarazione; in caso
          contrario occorrerà ricorrere al modello vecchio (cioè Unico 2012). Con riferimento
          all’esempio sopra descritto, il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
          periodo ante liquidazione (1/1/12-9/10/12) scade nel mese di luglio del 2013 secondo
          quanto previsto dall’art.5 del DPR n.322/98 ed essendo a tale data già disponibile il
          modello “nuovo” cioè Unico 2013 è questo il modello che dovrà essere utilizzato per
          dichiarare il descritto periodo d’imposta.

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata                                        La Circolare Tributaria   12
                                                                                    n.32 del 12 agosto 2013
Inspiegabilmente più complesse (e foriere di enormi problemi applicativi) appaiono le
          regole riferite ai soggetti Ires cioè prevalentemente le società di capitali: la dichiarazione
          di un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare obbliga sempre all'utilizzo del
          modello vecchio (Unico 2012), vale a dire quello ordinariamente predisposto per
          l'annualità precedente a quella da dichiarare. Va in questo caso ulteriormente precisato
          cosa si intende per esercizio “coincidente con l’anno solare”: è tale, a questi fini, il periodo
          d’imposta – anche di durata inferiore a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) - che ha come
          estremo di chiusura la data 31/12; al contrario, non è considerato esercizio coincidente
          con l’anno solare quell’esercizio che pur avendo come estremo di chiusura il 31/12 ha
          una durata superiore ai 365 giorni (366 per gli anni bisestili).
          Applicando le predette regole al caso in precedenza esaminato si deve concludere che in
          relazione alla dichiarazione corrispondente al periodo d’imposta 10/10/12 – 31/12/12 va
          utilizzato il modello nuovo cioè Unico 2013, mentre in relazione al precedente periodo
          ante liquidazione (1/1/2012 – 9/10/12), anche se alla data di scadenza del termine di
          presentazione di tale dichiarazione è comunque disponibile il modello nuovo (si tratta
          sempre di fine luglio 2013 attesa l’applicazione anche a tale fattispecie dell’art.5 del DPR
          n.322/98) occorre obbligatoriamente utilizzare il modello vecchio cioè Unico 2012. Tale
          scelta comporta come conseguenza la creazione di effetti distorsivi nel caso in cui il
          supporto dichiarativo non sia adeguato per tenere conto di eventuali modifiche apportate
          a livello normativo (informazioni che invece avrebbero una propria collocazione nel
          modello nuovo). Ciò, purtroppo, impone agli operatori la necessità di predisporre dei
          prospetti di supporto da consegnare all'Agenzia in caso di richiesta. È auspicabile che su
          tale aspetto il Legislatore intervenga rapidamente per stabilire l’applicazione ai soggetti
          Ires delle regole già previste per i soggetti Irpef.
          Con riferimento alle società di persone vi sono due casi in relazioni ai quali
          l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata a più riprese e che meritano dunque di
          essere rammentati. Si tratta di situazioni nelle quali, in parziale deroga alle regole
          generali sopra esposte, va sempre e comunque utilizzato il modello nuovo:
          a) scioglimento della società di persone senza passaggio dalla fase di liquidazione;
          b) scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei
               soci.
          Sul caso sub a) è intervenuta la C.M. n.101/E/00, la quale, al paragrafo 12.3, ha chiarito
          che i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo che va dall’inizio del
          periodo d’imposta alla data di scioglimento rimangono quelli ordinari. Si pensi al caso di
          cessazione dell’attività, a esempio, avvenuta in data 28 febbraio 2012; in questo caso la
          dichiarazione relativa al periodo 01/01/12-28/02/12 va comunque presentata entro il
          termine ordinario di scadenza e quindi entro il 30 settembre 2013 utilizzando pertanto i
          modelli nuovi. Ciò in quanto, alla scadenza di presentazione, i modelli nuovi sono
          sicuramente a disposizione dei contribuenti.
          La problematica di cui al punto sub b) è stata affrontata dalla C.M. n.54/E/02. Con tale
          documento l’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo scioglimento della società di
          persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non da luogo ad
          alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività
          d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta
          individuale e mantenga inalterati i valori dei beni. In merito agli obblighi dichiarativi, la
          società è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo
          d'imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei
          soci, utilizzando il modello nuovo (Unico società di persone) e sempre entro il termine
          ordinario di presentazione. Specularmente, nell'anno in cui si ha lo scioglimento della

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società, il socio superstite che prosegue l'attività in qualità di imprenditore, dichiarerà il
          reddito d'impresa prodotto nel residuo periodo utilizzando il modello Unico Persone
          Fisiche, quadro RF o RG.
          Pertanto, sarà soltanto successivamente al decorrere dei termini fissati dalla normativa
          civilistica che si potrà effettivamente parlare di scioglimento della società di persone per
          mancata ricostituzione della pluralità dei soci mentre nel semestre si avrà, di fatto, una
          situazione sospesa in attesa di soluzione in merito alla prosecuzione soggettiva come
          società ovvero come “trasformazione” impropria in impresa individuale. Analoghe
          conclusioni sono state ribadite nella R.M. n.329/E/08.

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