BOZZA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2021: LE PRINCIPALI NOVITÀ - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

DICHIARAZIONI

Bozza del modello di dichiarazione IVA 2021:
le principali novità
Dichiarazioni d’intento, cessioni di beni per l’emergenza Covid-19 e compensazione orizzontale
di Stefano Setti | 31 DICEMBRE 2020

 Il 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile la bozza del modello di dichiarazione
 annuale IVA 2021 (concernente l’anno d’imposta 2020). In attesa del provvedimento del Direttore
 dell’Agenzia delle entrate, le istruzioni che accompagnano il nuovo modello stabiliscono, come avvenuto
 in passato, che la dichiarazione IVA può essere trasmessa a decorrere dal 1° febbraio 2021 ed entro il
 30 aprile 2021. Analizziamo di seguito le novità della prossima dichiarazione.

Novità del modello in bozza della dichiarazione IVA 2021
Il modello in bozza della dichiarazione annuale IVA 2021 (anno d’imposta 2020), rispetto a quello
dell’anno precedente, prevede le seguenti novità (che, per fortuna, non sono molte):
   soppressione del quadro VI: si ricorda che in tale quadro, fino alla dichiarazione IVA 2020 (anno
     d’imposta 2019), così come era previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 29 dicembre 1983, n.
     746, andavano riepilogati i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute dal fornitore degli esportato-
     ri abituali. Invece, dal 1° gennaio 2020, a seguito delle novità introdotte ad opera dell’art. 12-
     septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cd. decreto
     “Crescita”), è stato eliminato l’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare ai propri for-
     nitori la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle en-
     trate, così come è stato eliminato, per il fornitore, l’obbligo di annotare gli estremi della dichiara-
     zione d’intento nelle fatture emesse in base alla stessa:

        Attenzione
        Va da sé che è venuto meno l’obbligo di indicazione degli estremi delle dichiarazioni
        d’intento ricevute anche all’interno del modello di dichiarazione IVA.

   rigo VF34: a seguito delle novità introdotte ad opera dell’art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
     (cd. decreto “Rilancio”), in merito alle cessioni di prodotti per l’emergenza Covid-19 effettuate
     dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, per le quali è stata introdotta l’esenzione IVA con diritto alla
     detrazione, nel rigo VF34 è stato inserito il nuovo campo 9. Infatti, così come chiarito dalla circo-
     lare 15 ottobre 2020, n. 26/E, tali operazioni non influenzano la determinazione del pro-rata
     di detrazione;

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        Attenzione
        Conseguentemente, nel calcolo della percentuale di detrazione risulta necessario aggiun-
        gere tali operazioni a quelle imponibili o ad esse equiparate ai fini dell’esercizio della detra-
        zione IVA.

   quadro VO: all’interno della sezione 1, è stato previsto il rigo VO16 (Prestazioni di servizi elet-
     tronici), riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies del
     D.P.R. n. 633/1972 (servizi di telecomunicazioni, commercio elettronico diretto) nei confronti di
     committenti non soggetti passivi IVA stabiliti in altri Paesi della UE diversi dall’Italia (novità recepi-
     te in Italia ad opera dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 1° giugno 2020, n. 45, che ha modificato, in at-
     tuazione dell’art. 1 della Dir. CEE 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE, le regole territoriali applica-
     bili ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di com-
     mittenti non soggetti passivi IVA).
Nella sezione 2, rigo VO26, è stata, invece, prevista la casella 2, per comunicare la revoca
dell’opzione in precedenza esercitata.
Inoltre, all’interno della sezione 3, è stato inserito il nuovo rigo VO36, riservato ai soggetti che eserci-
tano l’attività oleoturistica e comunicano di avere optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito
nei modi ordinari.

Dichiarazione d’intento e soppressione del quadro VI
Il quadro VI, come anticipato, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, è stato soppresso, in considera-
zione del fatto che, con il citato art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 (inserito dalla legge di conversione
28 giugno 2019, n. 58), è stata modificata la disciplina concernente le dichiarazioni d’intento rilasciate
dagli esportatori abituali.
Al riguardo, preme ricordare che la legge n. 58/2019 ha introdotto, con effetto dal 2020 (fermo re-
stando il provvedimento attuativo), le seguenti novità in materia di dichiarazione d’intento (si veda
anche la nota dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli 12 luglio 2019, n. 69283/RU):
   gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione
     d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, ma soltanto
     l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, che ri-
     lascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;
   la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni. Tale previsione è in linea con
     quanto già contenuto nella risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E, in merito alla possibilità di utilizza-
     re una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali di importazione, fino a
     concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento;
   nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella di-
     chiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazio-
     ne d’intento rilasciati dall’Agenzia delle entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ri-
     cevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate riporti l’indicazione del protocollo di ri-
     cezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture
     emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichia-
     razione doganale. Al riguardo, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che l’indicazione del numero di
     protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle entrate era già, pre-
     cedentemente, richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale;

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   abrogazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, che comporta il venire me-
     no dell’obbligo di:
     o    redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare;
     o    numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore;
     o    annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito regi-
          stro;
     o    conservarla;
     o    indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.
Ciò premesso, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, attuativo delle novità con-
template dalla legge n. 58/2019, è stato pubblicato, solamente, il 27 febbraio 2020 (prot. n. 96911).
Tale provvedimento, oltre a delineare, parzialmente, le modalità operative in tema di dichiarazione
d’intento contenute nella legge n. 58/2019, ha aggiornato anche il modello, le relative istruzioni e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

         Attenzione
         Nello specifico, il citato provvedimento direttoriale ha disposto che, al fine di consentire agli
         esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA,
         a partire dal 2 marzo 2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esporta-
         tori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle entrate le informazioni
         relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

I fornitori indicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento acquisite dall’Agenzia delle en-
trate possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “cassetto fiscale”; tali informazioni possono essere
consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “cassetto fisca-
le”.

         Attenzione
         Il provvedimento in esame specifica, poi, che l’utilizzo del modello di dichiarazione
         d’intento precedente (approvato con Provv. 2 dicembre 2016) è comunque consentito fino
         al sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del-
         le entrate (quindi, fino al 27 aprile 2020).

Risulta opportuno evidenziare che il provvedimento in esame non interviene sull’ulteriore novità in-
trodotta ad opera della citata legge n. 58/2019, e, per meglio dire, sul fatto che nelle fatture emesse
nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devo-
no indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia
delle entrate.

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        Attenzione
        In attesa di chiarimenti ufficiali, sembra ragionevole ritenere che tale ”protocollo di ricezio-
        ne” vada indicato nelle fatture emesse agli esportatori abituali fin da subito (ove possi-
        bile), ovvero dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento (stante
        il fatto che, fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, risulta, comunque, pos-
        sibile utilizzare il precedente modello di dichiarazione d’intento).

Come scritto in precedenza, il Provv. 27 febbraio 2020 ha introdotto il nuovo modello di dichiara-
zione d’intento con le istruzioni e specifiche tecniche. Rispetto al modello precedentemente appro-
vato (approvato con Provv. 2 dicembre 2016, che andava utilizzato già dal 1° marzo 2017), il nuovo
modello prevede le seguenti novità:
   è stato eliminato il campo riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichia-
     razione d’intento da trasmettere, nonché dell’anno di riferimento;
   all’interno delle istruzioni che accompagnano il nuovo modello di dichiarazione è stato previsto
     che, in presenza di gruppo IVA (di cui agli artt. 70-bis ss. del D.P.R. n. 633/1972), nel campo “Par-
     tita IVA” va indicato il numero di partita IVA del gruppo IVA e nel campo “Codice fiscale” il codi-
     ce fiscale del gruppo IVA (che, di fatto, coincide con il numero di partita IVA) ovvero, in alternati-
     va, il codice fiscale del singolo partecipante al medesimo gruppo IVA.
Da ultimo, si ricorda che la legge n. 58/2019, sempre con effetto dal 2020, ha modificato anche i pro-
fili sanzionatori riservati alla gestione delle dichiarazioni d’intento; infatti, viene previsto che in capo
al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni, senza avere prima riscontrato tele-
maticamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate, si applica una
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta (fino al 31 dicembre 2019, la san-
zione era fissa, da euro 250 ad euro 2.000).

Tabella – La dichiarazione d’intento in sintesi
         Ambito          Modalità di trasmis-           Termine di presentazio-                Profili sanzionatori
         soggettivo      sione                          ne
         Esportatori     Per le operazioni da ef-       Dal 2020, l’esportatore                Il cedente o prestatore
         abituali        fettuare a decorrere           non ha più l’obbligo di                dell’esportatore abitua-
                         dal 1° gennaio 2015,           consegnare ai propri forni-            le è punito, dal 2020,
                         gli esportatori abituali       tori    la    dichiarazione            con la sanzione dal 100
                         che intendono effet-           d’intento, nonché la rice-             al 200 per cento
                         tuare acquisti o impor-        vuta di presentazione rila-            dell’imposta (fino al 31
                         tazioni senza applica-         sciata dall’Agenzia delle              dicembre 2019, invece,
                         zione dell’IVA devono          entrate,    ma     soltanto            da euro 250 a euro
                         trasmettere telemati-          l’obbligo di presentazione             2.000), se effettua le
                         camente       all’Agenzia      telematica della dichiara-             operazioni di cui all’art.
                         delle entrate la dichia-       zione d’intento all’Agenzia            8, primo comma, lett. c),
                         razione d’intento.             delle entrate, che rilascia            del D.P.R. n. 633/1972,
                                                        apposita ricevuta con indi-            prima di avere ricevuto,
                                                        cazione del protocollo di              da                 parte
                                                        ricezione                              dell’esportatore abitua-
                                                                                               le,   la   dichiarazione

                                                                                                                        4
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Bozza del modello di dichiarazione IVA 2021: le principali novità

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                                                                                          la ricevuta di presenta-
                                                            Attenzione                    zione all’Agenzia delle
                                                   L’Agenzia delle entrate,               entrate.
                                                   con il Provv. 27 febbraio
                                                   2020, ha disposto che, al
                                                   fine di consentire agli
                                                   esportatori abituali di av-
                                                   valersi della facoltà di ef-
                                                   fettuare acquisti senza
                                                   applicazione dell’IVA, a
                                                   partire dal 2 marzo 2020
                                                   sono rese disponibili a cia-
                                                   scun fornitore indicato da-
                                                   gli esportatori abituali nel-
                                                   le dichiarazioni d’intento
                                                   acquisite dall’Agenzia delle
                                                   entrate le informazioni re-
                                                   lative alle dichiarazioni
                                                   d’intento stesse.
                                                   I fornitori indicati dagli
                                                   esportatori abituali nelle
                                                   dichiarazioni d’intento ac-
                                                   quisite dall’Agenzia delle
                                                   entrate possono accedere
                                                   alle informazioni relative
                                                   alle dichiarazioni d’intento
                                                   con i servizi telematici
                                                   dell’Agenzia delle entrate,
                                                   consultando il proprio
                                                   “cassetto fiscale”; tali in-
                                                   formazioni possono esse-
                                                   re consultate anche dagli
                                                   intermediari già delegati
                                                   dai fornitori ad accedere al
                                                   proprio “cassetto fiscale”.
                                                   Il provvedimento citato
                                                   specifica, poi, che l’utilizzo
                                                   del modello di dichiarazio-
                                                   ne d’intento precedente
                                                   (approvato con Provv. 2
                                                   dicembre 2016) è comun-
                                                   que consentito fino al ses-
                                                   santesimo giorno succes-
                                                   sivo alla sua pubblicazione
                                                   sul       sito      internet
                                                   dell’Agenzia delle entrate
                                                   (quindi, fino al 27 aprile
                                                   2020).

                                                                                                                   5
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Bozza del modello di dichiarazione IVA 2021: le principali novità

Quadro VF e cessione di prodotti per l’emergenza sanitaria
Come scritto in precedenza, vi è stata la modifica del rigo VF34, riservato ai soggetti che, avendo ef-
fettuato, non in via occasionale, nello svolgimento della propria attività, sia operazioni imponibili, che
operazioni esenti IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), sono tenuti al calcolo del pro-rata di
detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972.

        Attenzione
        Si ricorda, infatti, che l’art. 124 del decreto “Rilancio” ha stabilito che, a decorrere dal 19 mag-
        gio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti IVA, con diritto alla detrazione sugli ac-
        quisti originari, le cessioni di determinati dispositivi sanitari.

Nel dettaglio:
   ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
   monitor multiparametrico anche da trasporto;
   pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
   caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
   maschere per la ventilazione non invasiva;
   sistemi di aspirazione;
   umidificatori;
   laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare;
   aspiratore elettrico;
   centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
   ecotomografo portatile;
   elettrocardiografo;
   tomografo computerizzato;
   mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;
   articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
     visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici im-
     permeabili, camici chirurgici;
   termometri;
   detergenti disinfettanti per mani;
   dispenser a muro per disinfettanti;
   soluzione idroalcolica in litri;
   perossido al 3 per cento in litri;
   carrelli per emergenza;
   estrattori RNA;
   strumentazione per diagnostica per COVID-19;
   tamponi per analisi cliniche;
   provette sterili;

                                                                                                                        6
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Bozza del modello di dichiarazione IVA 2021: le principali novità

   attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

        Attenzione
        Considerato che, così come chiarito dalla circolare n. 26/E del 2020, tali operazioni non in-
        fluenzano la determinazione del pro-rata, nel calcolo della percentuale di detrazione
        (rigo VF34, nuovo campo 9 della dichiarazione IVA 2021), è necessario aggiungerle a quelle
        imponibili o ad esse equiparate ai fini dell’esercizio della detrazione.

Tabella di sintesi
         Cessioni di beni riportate nel n. 1-ter.1) della Parte II-bis della Tabella A, allegata al
         D.P.R. n. 633/1972
         Effettuate fino      Soggette ad IVA con aliquota ordinaria del 22 per                    D.P.R. n. 633/1972
         al 18 maggio         cento
         2020
         Effettuate dal       Esenzione IVA che non pregiudica il diritto alla de-                 Art. 124 del D.L. n.
         19 maggio al         trazione in capo al soggetto passivo cedente né,                     34/2020
         31 dicembre          pertanto, in qualità di operazione esente, influenza
         2020                 il calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del D.P.R.
                              n. 633/1972
         Effettuate dal       Soggette ad IVA con aliquota agevolatadel 5 per                      Art. 1-ter.1 della
         1°     gennaio       cento                                                                Parte II-bis della Ta-
         2021                                                                                      bella A, allegata al
                                                                                                   D.P.R. n. 633/1972

Compensazione orizzontale del credito IVA
Si ricorda, infine, che l’art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha introdotto, dal 24 aprile 2017, delle rego-
le maggiormente restrittive per l’utilizzo in compensazione cd. “orizzontale” dei crediti fiscali (imposte
sui redditi, IRAP e IVA). A decorrere dal 24 aprile 2017, è stato ridotto dai precedenti euro 15.000
ad euro 5.000 il limite del credito fiscale (imposte sui redditi, imposte sostitutive e ritenute alla fon-
te e IRAP) oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione in F24, deve richiedere
l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o la relativa attestazione da parte del sog-
getto preposto al controllo contabile.
Dal 24 aprile 2017:
   l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato
     a 50.000 euro per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per il pe-
     riodo di iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese) grava sui contribuenti
     che intendono utilizzare in compensazione il credito, sia annuale, sia infrannuale IVA. Di conse-
     guenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale;

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Bozza del modello di dichiarazione IVA 2021: le principali novità

        Ricorda
        In tale caso, la trasmissione telematica dei modelli F24, recanti compensazioni di crediti IVA
        che superano l’importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata decorsi 10 giorni dalla
        presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito.

   nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al vi-
     sto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di
     revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o
     istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati,
     l’Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché
     all’irrogazione delle sanzioni.
La risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E, ha chiarito che per le dichiarazioni presentate senza il visto di
conformità prima del 23 aprile 2017 verranno applicate le regole precedenti.

        Ricorda
        Le nuove regole valgono, quindi, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Si ricorda, poi, che l’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2011,
l’impossibilità di compensare crediti erariali, attraverso il modello F24, se sussistono debiti della
stessa specie iscritti a ruolo, scaduti, per un importo complessivo superiore a euro 1.500. In ca-
so di violazione del divieto, per cui si viene a compensare un credito di natura erariale in presenza di
un’iscrizione a ruolo di un’imposta erariale per cui sono scaduti i termini di pagamento, di ammontare
superiore a euro 1.500, si applica una sanzione pari al 50 per cento di quest’ultimo, fino a concor-
renza dell’ammontare indebitamente compensato.

        Ricorda
        Va tenuto, comunque, presente che la sanzione non può essere applicata fino al momento in
        cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa.

Ciò premesso, con riferimento ai crediti IVA annuali, a decorrere dal 24 aprile 2017, la compensa-
zione dei crediti IVA per oltre 5.000 euro annui può avere luogo decorsi 10 giorni dalla presentazione
della dichiarazione annuale, utilizzando esclusivamente gli appositi servizi telematici forniti
dall’Amministrazione finanziaria. Il tetto di euro 5.000 è riferito all’anno di maturazione del credi-
to e non all’anno solare di utilizzo in compensazione ed è calcolato distintamente per ciascuna ti-
pologia di credito IVA (annuale o trimestrale).
Se il contribuente intende compensare importi superiori ad euro 5.000, scatta l’ulteriore vincolo del
visto di conformità sulla dichiarazione annuale (o della sottoscrizione aggiuntiva dell’organo di
controllo contabile). In caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso anno (correttive o
integrative), il tetto di riferimento è quello dell’ultima dichiarazione. Il visto di conformità omesso nel-
la dichiarazione originaria può essere apposto nella dichiarazione correttiva/integrativa, da pre-
sentare al più tardi nei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

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Bozza del modello di dichiarazione IVA 2021: le principali novità

Invece, i contribuenti in possesso dei requisiti per chiedere il rimborso infrannuale possono, in al-
ternativa, effettuare la compensazione dell’eccedenza IVA con i versamenti da effettuare con il
modello F24, presentando l’apposita istanza, con il modello IVA TR, all’Ufficio competente in via te-
lematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Quindi, in caso di ec-
cedenze scaturenti dal modello IVA TR, le compensazioni potranno essere effettuate solo successi-
vamente alla presentazione dell’istanza. Anche per i crediti infrannuali è possibile effettuare la
compensazione di importo inferiore al ”tetto” di euro 5.000, senza attendere 10 giorni da quello di
presentazione dell’istanza (circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E).

        Riferimenti normativi
   Bozza 23 dicembre 2020 dichiarazione IVA 2021;
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 124;
   Provv. 27 febbraio 2020, n. 96911;
   D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-septies;
   D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 3;
   D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 31;
   D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1;
   D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-octies, 10 e 19-bis e Tab. A, p. II-bis, n. 1.ter.1);
   Agenzia delle entrate, circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E;
   Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nota 12 luglio 2019, n. 69283/RU.

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