IN SINTESI: Studio Busani

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IN SINTESI: Studio Busani
CIRCOLARE N. 10 DEL 27/04/2016

                                             SOMMARIO

        Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

      • L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI 2016                                             PAG. 2

IN SINTESI:
La Finanziaria 2016 ha istituto la presunzione legale in base alla quale la mera esistenza di un’utenza
per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura,
fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva con il quale è
possibile superare, ai fini dell’esenzione dal canone RAI, la predetta presunzione di detenzione.
Si rammenta che sono esonerati dal pagamento del canone RAI anche i soggetti
ultrasettantacinquenni, previa presentazione di una specifica dichiarazione sostitutiva.
Recentemente la stessa Agenzia ha concesso per il 2016 la proroga del termine di presentazione del
modello in esame, come di seguito illustrato.

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L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI 2016

A) FONTI NORMATIVE

•   Art. 1, comma 132, Legge. n. 244/2007
•   Art. 1, comma 153, Legge n. 208/2015
•   Provvedimenti Agenzia Entrate 24.3.2016 e 21.4.2016
•   Circolare Agenzia Entrate 20.9.2010, n. 46/E

B) PREMESSA

    Ai sensi dell’art. 1, RD n. 246/38 il canone RAI è dovuto:
• da chiunque detenga uno o più apparecchi “atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”,
così come definiti dal MISE nella Nota 20.4.2016, n. 9668, ossia dispositivi “in grado di ricevere,
decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto
costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”.
Posta la definizione di sintonizzatore quale dispositivo, interno / esterno, “idoneo ad operare nelle
bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel
sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV”, non possono essere considerati
“apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del
sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”;
• una sola volta all’anno;
• una sola volta a famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa
abitazione. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, DPR n. 223/89, per “famiglia anagrafica” si
intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela
o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” e che la stessa “può
essere costituita da una sola persona”. L’art. 1, comma 138, Finanziaria 2016 ha modificato alcune
disposizioni contenute nel citato Decreto, prevedendo in particolare che, a decorre dall’1.1.2016:
• il pagamento del canone, per i titolari: − di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso
domestico; − con residenza anagrafica nel luogo di fornitura; avviene previo addebito dello stesso
nelle fatture dell’azienda fornitrice dell’utenza elettrica;

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• il canone è ripartito in 10 rate mensili, addebitate nelle fatture aventi scadenza di pagamento
successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da
gennaio a ottobre).
Per il 2016, nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le
rate scadute;
• è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l’altro, delle modalità attuative del nuovo
metodo di pagamento e della rateizzazione del canone;
• non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per
suggellamento. Tramite il suggellamento l’apparecchio è racchiuso in un apposito involucro
adeguatamente sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento;
• la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con
residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-
ricevente.
Va evidenziato che, al fine di superare la predetta presunzione, è ammessa esclusivamente una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all’Agenzia delle Entrate – Direzione
provinciale I di Torino – Sportello SAT, con validità per l’anno in cui è presentata. L’Agenzia
delle Entrate con il Provvedimento 24.3.2016 ha approvato il modello della dichiarazione
sostitutiva e relative istruzioni, recentemente aggiornati con il Provvedimento 21.4.2016.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 132, Finanziaria 2008, sono comunque esonerati dal
pagamento del canone RAI i soggetti ultrasettantacinquenni i quali, ai fini di usufruire
dell’esonero, sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva.

C) SOGGETTI CON UTENZA ELETTRICA PER USO DOMESTICO RESIDENZIALE

    Con il citato Provvedimento l’Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di
atto notorio con il quale è possibile superare, ai fini dell’esenzione dal canone RAI, la presunzione
di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un'utenza di energia elettrica nel luogo di
residenza anagrafica, definendone inoltre le modalità e i termini di presentazione.

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SOGGETTI INTERESSATI

Il modello in esame può essere utilizzato esclusivamente dal titolare dell’utenza elettrica per uso
domestico residenziale al fine di presentare alternativamente la dichiarazione sostitutiva:
• di non detenzione di un apparecchio televisivo:
− da parte di nessun componente della famiglia anagrafica;
− in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza di elettrica;
• di non detenzione:
− da parte di nessun componente della famiglia anagrafica;
− in nessuna abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica; di un apparecchio
televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata, entro il 31.12.2015, un denuncia di
cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento;
• in base alla quale il canone di abbonamento alla televisione non va addebitato in nessuna delle
utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza
elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante
comunica il codice fiscale.

Il nuovo modello va utilizzato altresì per comunicare il venir meno di uno dei suddetti presupposti
in base ai quali è stata resa in precedenza la dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione sostitutiva
può essere resa anche per segnalare che il canone è dovuto per un’utenza elettrica intestata ad un
altro componente della famiglia anagrafica nonché dall’erede in relazione all’utenza elettrica
intestata transitoriamente al de cuius.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello può essere presentato:
•      direttamente dal contribuente / erede tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, se
     abilitato a Entratel / Fisconline;
•      tramite un intermediario abilitato il quale è tenuto a:
    − consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia;
    − conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla
     copia del documento d’identità di quest’ultimo;

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− conservare la delega del dichiarante ai fini della predetta trasmissione.
   La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via
   telematica dall’Agenzia delle Entrate.
• Presentazione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta: nel caso in cui non sia
   possibile la trasmissione telematica del modello, il Provvedimento in esame precisa che lo
   stesso può essere spedito anche a mezzo posta in plico raccomandato senza busta al seguente
   indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV Casella
   postale 22 – 10121 Torino
   In tale ipotesi:
   • la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale;
   • al modello va allegata copia di un valido documento d’identità.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello in esame si compone di un Frontespizio e dei quadri A e B.

Frontespizio
Vanno indicati i dati anagrafici del soggetto dichiarante che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva
e, a seconda del quadro compilato (“A” o “B”), va barrata la relativa casella. Nel caso in cui la
dichiarazione sia:
• resa da un erede, va compilata l’apposita Sezione “in qualità di erede di” indicando i dati
anagrafici e il codice fiscale del de cuius;
• trasmessa tramite un intermediario abilitato, va compilata l’apposita Sezione “Impegno alla
presentazione telematica”.

Quadro A – Dichiarazione sostitutiva di non detenzione

Tale quadro va compilato per comunicare la non detenzione di un apparecchio televisivo e si
compone di 2 Sezioni (“Dichiarazione” e “Dichiarazione di variazione dei presupposti”) che vanno
compilate alternativamente. In particolare la Sezione:

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• “Dichiarazione”, va compilata per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il
dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo: − da parte di alcun
componente della famiglia anagrafica; − da parte di alcun componente della famiglia anagrafica
oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell’abbonamento radio
televisivo per suggellamento;
• “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, va compilata per comunicare il venir meno dei
presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (ad esempio, nel caso di acquisto
di un televisore). In tale situazione è necessario indicare nell’apposito campo la data di
presentazione della precedente dichiarazione sostitutiva.

Quadro B – Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito del
canone

Tale quadro va compilato per richiedere di non addebitare il canone in nessuna delle utenze
elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione ad altra utenza elettrica
intestata ad un altro componente della famiglia anagrafica (ad esempio, 2 soggetti che fanno pare
della stessa famiglia anagrafica ma titolari di utenze elettriche separate). Nel caso di dichiarazione
presentata dall’erede, il titolare dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato può non
appartenere alla stessa famiglia anagrafica del deceduto (ad esempio, nessun familiare convive con
il de cuius e l’erede, non convivente, è titolare di un’altra utenza elettrica residenziale su cui è
dovuto il canone).
Tale quadro si compone di 2 Sezioni (“Dichiarazione” e “Dichiarazione di variazione dei
presupposti”) che vanno compilate alternativamente. In particolare la Sezione:
• “Dichiarazione”, va compilata per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione non
va addebitato in nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto lo stesso è dovuto
in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della famiglia anagrafica. La
Sezione in esame può essere compilata dall’erede per dichiarare che il canone è dovuto in relazione
all’utenza elettrica intestata a sè stesso o ad altro soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza
elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. Nella Sezione, pertanto, va
indicato il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato;

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• “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, va compilata per comunicare il venir meno dei
presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. In tale situazione è
necessario indicare nell’apposito campo la data di presentazione della precedente dichiarazione
sostitutiva.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Come sopra accennato, con il recente Provvedimento 21.4.2016, l’Agenzia ha differito il termine
di presentazione del modello per il 2016. Il modello in esame può essere presentato in ogni giorno
dell’anno e produce effetti differenziati in base alla data di presentazione.

Inoltre con riguardo alla dichiarazioni:
• di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, che comporta
l’addebito del canone, la stessa ha effetto dal primo mese in cui è presentata;
• sostitutive presentate all’apposito Sportello abbonamenti TV dell’Agenzia delle Entrate dall’1.1
al 24.3.2016, le stesse si considerano valide a condizione che siano rese ai sensi dell’art. 47, DPR
n. 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la
specifica tipologia di dichiarazione resa.

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ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE

Con riguardo ai soggetti che attivano una nuova utenza elettrica, che non siano titolari nell’anno di
un’altra utenza, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del primo
mese successivo a quello di attivazione con effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Se la dichiarazione è presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura
di energia elettrica si applicano i termini sopra esposti. Per il 2016, in via transitoria, con riguardo
alle nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione sostitutiva
presentata entro il 16.5.2016 ha effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa

D) FAQ

    Di seguito si ritiene utile riportare le FAQ (aggiornate al 22.3.2016) disponibili sul sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate.

L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, dall’1.1.2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di
fornitura elettrica ad uso domestico residente.

La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di
recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già
intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Finanziaria 2016.

Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza
elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: quanti canoni si devono
pagare?
Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare
al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del
modello    di   dichiarazione    sostitutiva   pubblicato   sui   siti   www.agenziaentrate.gov.it    e
www.canone.rai.it . La dichiarazione si può presentare mediante una applicazione web presente sul
sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera

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presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.
Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al
SAT – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido
documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di
spedizione risultante dal timbro postale. Tale dichiarazione non deve essere ripresentata
annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del
Quadro B (ad esempio perché il famigliare è uscito dalla famiglia anagrafica), deve essere
presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la Sezione “Dichiarazione di
variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello.

Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, come
faccio a superare la presunzione di detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la
dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata
sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.

Come è sanzionata la dichiarazione di non detenzione mendace?
La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale.
Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in
nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un
apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

Chi può presentare la dichiarazione di non detenzione?
Possono presentare la dichiarazione di non detenzione i titolari di utenza elettrica ad uso domestico
residenziale. La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di
un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.

Come si deve presentare la dichiarazione di non detenzione?
Si può presentare mediante una applicazione web presente sul sito di Agenzia delle Entrate o
tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla
ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate. Si può altresì presentare in forma
cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al SAT – c.p.22 Torino – per plico
raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal

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caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in
possesso di apparecchi televisivi?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la Sezione
“Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale
dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento:
sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?
No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori
rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita Sezione del
Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in
possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la Sezione
“Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale
dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

Le dichiarazioni di non detenzione presentate su modelli non conformi dall’1.1.2016 e
anteriormente alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (24.3.2016)
sono valide?
Le dichiarazioni presentate dall’1.1.2016 e anteriormente alla pubblicazione del Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono valide a condizione che siano rese ai
sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di
dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

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Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non
detenzione?

Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata mediante raccomandata entro il
30.4.2016, oppure in via telematica entro il 10.5.2016, esonera dall’obbligo di pagamento del
canone per tutto l’anno; quella presentata mediante raccomandata dall’1.5 al 30.6, oppure in via
telematica dall’11.5 al 30.6, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione di non
detenzione presentata dall’1.7.2016 al 31.2.2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto
il 2017.

A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione
di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
• dichiarazione presentata dall’1.2 al 30.6: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo
semestre dello stesso anno;
• dichiarazione presentata dall’1.7 al 31.1 dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del
pagamento per l’intero anno successivo.
La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne
consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con
conseguente addebito nella fattura elettrica.

Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv
mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?
Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola
volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al
marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del
marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

Chi attivi una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detenga
alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non
detenzione?
I soggetti che attivano una utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano

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già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di
 pagare il canone qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di
 attivazione della fornitura. La dichiarazione presentata successivamente ha effetto secondo i
 termini previsti per le utenze elettriche non nuove. Relativamente al 2016, per le nuove utenze
 attivate nei mesi di gennaio febbraio e marzo la dichiarazione sostitutiva, per avere effetto a
 decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata mediante raccomandata entro il
 30.4.2016 oppure in via telematica entro il 10.5.2016.

 E) SOGGETTI ULTRASETTANTACINQUENNI

        La Finanziaria 2008, ha disposto l’abolizione del pagamento del canone di RAI per i soggetti
di età pari o superiore a 75 anni, in possesso di determinati requisiti, con decorrenza a partire
dall’abbonamento relativo al 2008.
Ai fini dell’esonero è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate una specifica dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, redatta utilizzando l’apposito modello allegato alla Circolare 20.9.2010, n.
46/E.

SOGGETTI INTERESSATI

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 46/E, possono usufruire
dell’agevolazione in esame i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• aver compiuto 75 anni entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI;
• non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;
• essere titolari di un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non sia superiore
complessivamente a € 6.713,98 annui.
A tali fini il reddito di riferimento è quello risultante dalla somma del reddito imputabile al soggetto
interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge dello stesso e vanno conteggiati i
redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione in esame;
• possedere l’apparecchio / apparecchi televisivi nell’abitazione di residenza.

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello in esame può essere:
• spedito tramite raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio
Torino 1 – Sportello abbonamenti TV Casella Postale 22 – 10121 – Torino
• consegnato dall’interessato presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

STRUTTURA DEL MODELLO

Nel modello in esame, che si compone di un unico quadro, vanno indicati, oltre ai dati anagrafici del
sottoscrittore, anche il numero del canone RAI e gli anni e i periodi per i quali:
• si richiede il rimborso del canone versato;
• ricorrono le condizioni per usufruire dell’esenzione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello in esame va presentato:
• entro il 30.4 per coloro che fruiscono dell’esenzione per la prima volta;

• entro il 31.07 per coloro che intendono beneficiare dell’esonero a decorrere dal secondo semestre;
• entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone per coloro che nel corso
dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo.
In particolare, con riferimento agli anni successivi, se le condizioni di esenzione:
• permangono, non è necessario presentare un’ulteriore dichiarazione ai fini dell’esonero;
• vengono meno, è necessario pagare il canone.
I soggetti in possesso dei requisiti per fruire dell’esonero che hanno già pagato il canone per gli anni
dal 2008 al 2015 possono richiedere il rimborso tramite l’apposito modello, accompagnato dalla
dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

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Studio Busani

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