IN SINTESI: Studio Busani
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CIRCOLARE N. 10 DEL 27/04/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: • L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI 2016 PAG. 2 IN SINTESI: La Finanziaria 2016 ha istituto la presunzione legale in base alla quale la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva con il quale è possibile superare, ai fini dell’esenzione dal canone RAI, la predetta presunzione di detenzione. Si rammenta che sono esonerati dal pagamento del canone RAI anche i soggetti ultrasettantacinquenni, previa presentazione di una specifica dichiarazione sostitutiva. Recentemente la stessa Agenzia ha concesso per il 2016 la proroga del termine di presentazione del modello in esame, come di seguito illustrato. 1
L’ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE RAI 2016 A) FONTI NORMATIVE • Art. 1, comma 132, Legge. n. 244/2007 • Art. 1, comma 153, Legge n. 208/2015 • Provvedimenti Agenzia Entrate 24.3.2016 e 21.4.2016 • Circolare Agenzia Entrate 20.9.2010, n. 46/E B) PREMESSA Ai sensi dell’art. 1, RD n. 246/38 il canone RAI è dovuto: • da chiunque detenga uno o più apparecchi “atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”, così come definiti dal MISE nella Nota 20.4.2016, n. 9668, ossia dispositivi “in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”. Posta la definizione di sintonizzatore quale dispositivo, interno / esterno, “idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV”, non possono essere considerati “apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”; • una sola volta all’anno; • una sola volta a famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, DPR n. 223/89, per “famiglia anagrafica” si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” e che la stessa “può essere costituita da una sola persona”. L’art. 1, comma 138, Finanziaria 2016 ha modificato alcune disposizioni contenute nel citato Decreto, prevedendo in particolare che, a decorre dall’1.1.2016: • il pagamento del canone, per i titolari: − di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico; − con residenza anagrafica nel luogo di fornitura; avviene previo addebito dello stesso nelle fatture dell’azienda fornitrice dell’utenza elettrica; 2
• il canone è ripartito in 10 rate mensili, addebitate nelle fatture aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). Per il 2016, nella prima fattura successiva all’1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute; • è demandato ad un apposito DM la definizione, tra l’altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone; • non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. Tramite il suggellamento l’apparecchio è racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento; • la mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio- ricevente. Va evidenziato che, al fine di superare la predetta presunzione, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT, con validità per l’anno in cui è presentata. L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 24.3.2016 ha approvato il modello della dichiarazione sostitutiva e relative istruzioni, recentemente aggiornati con il Provvedimento 21.4.2016. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 132, Finanziaria 2008, sono comunque esonerati dal pagamento del canone RAI i soggetti ultrasettantacinquenni i quali, ai fini di usufruire dell’esonero, sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva. C) SOGGETTI CON UTENZA ELETTRICA PER USO DOMESTICO RESIDENZIALE Con il citato Provvedimento l’Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale è possibile superare, ai fini dell’esenzione dal canone RAI, la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un'utenza di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica, definendone inoltre le modalità e i termini di presentazione. 3
SOGGETTI INTERESSATI Il modello in esame può essere utilizzato esclusivamente dal titolare dell’utenza elettrica per uso domestico residenziale al fine di presentare alternativamente la dichiarazione sostitutiva: • di non detenzione di un apparecchio televisivo: − da parte di nessun componente della famiglia anagrafica; − in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza di elettrica; • di non detenzione: − da parte di nessun componente della famiglia anagrafica; − in nessuna abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica; di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata, entro il 31.12.2015, un denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento; • in base alla quale il canone di abbonamento alla televisione non va addebitato in nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale. Il nuovo modello va utilizzato altresì per comunicare il venir meno di uno dei suddetti presupposti in base ai quali è stata resa in precedenza la dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa anche per segnalare che il canone è dovuto per un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della famiglia anagrafica nonché dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente al de cuius. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Il modello può essere presentato: • direttamente dal contribuente / erede tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, se abilitato a Entratel / Fisconline; • tramite un intermediario abilitato il quale è tenuto a: − consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia; − conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento d’identità di quest’ultimo; 4
− conservare la delega del dichiarante ai fini della predetta trasmissione. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate. • Presentazione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta: nel caso in cui non sia possibile la trasmissione telematica del modello, il Provvedimento in esame precisa che lo stesso può essere spedito anche a mezzo posta in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV Casella postale 22 – 10121 Torino In tale ipotesi: • la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale; • al modello va allegata copia di un valido documento d’identità. STRUTTURA DEL MODELLO Il modello in esame si compone di un Frontespizio e dei quadri A e B. Frontespizio Vanno indicati i dati anagrafici del soggetto dichiarante che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva e, a seconda del quadro compilato (“A” o “B”), va barrata la relativa casella. Nel caso in cui la dichiarazione sia: • resa da un erede, va compilata l’apposita Sezione “in qualità di erede di” indicando i dati anagrafici e il codice fiscale del de cuius; • trasmessa tramite un intermediario abilitato, va compilata l’apposita Sezione “Impegno alla presentazione telematica”. Quadro A – Dichiarazione sostitutiva di non detenzione Tale quadro va compilato per comunicare la non detenzione di un apparecchio televisivo e si compone di 2 Sezioni (“Dichiarazione” e “Dichiarazione di variazione dei presupposti”) che vanno compilate alternativamente. In particolare la Sezione: 5
• “Dichiarazione”, va compilata per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo: − da parte di alcun componente della famiglia anagrafica; − da parte di alcun componente della famiglia anagrafica oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento; • “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, va compilata per comunicare il venir meno dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (ad esempio, nel caso di acquisto di un televisore). In tale situazione è necessario indicare nell’apposito campo la data di presentazione della precedente dichiarazione sostitutiva. Quadro B – Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito del canone Tale quadro va compilato per richiedere di non addebitare il canone in nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione ad altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della famiglia anagrafica (ad esempio, 2 soggetti che fanno pare della stessa famiglia anagrafica ma titolari di utenze elettriche separate). Nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, il titolare dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato può non appartenere alla stessa famiglia anagrafica del deceduto (ad esempio, nessun familiare convive con il de cuius e l’erede, non convivente, è titolare di un’altra utenza elettrica residenziale su cui è dovuto il canone). Tale quadro si compone di 2 Sezioni (“Dichiarazione” e “Dichiarazione di variazione dei presupposti”) che vanno compilate alternativamente. In particolare la Sezione: • “Dichiarazione”, va compilata per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione non va addebitato in nessuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto lo stesso è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della famiglia anagrafica. La Sezione in esame può essere compilata dall’erede per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a sè stesso o ad altro soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. Nella Sezione, pertanto, va indicato il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato; 6
• “Dichiarazione di variazione dei presupposti”, va compilata per comunicare il venir meno dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. In tale situazione è necessario indicare nell’apposito campo la data di presentazione della precedente dichiarazione sostitutiva. TERMINI DI PRESENTAZIONE Come sopra accennato, con il recente Provvedimento 21.4.2016, l’Agenzia ha differito il termine di presentazione del modello per il 2016. Il modello in esame può essere presentato in ogni giorno dell’anno e produce effetti differenziati in base alla data di presentazione. Inoltre con riguardo alla dichiarazioni: • di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, che comporta l’addebito del canone, la stessa ha effetto dal primo mese in cui è presentata; • sostitutive presentate all’apposito Sportello abbonamenti TV dell’Agenzia delle Entrate dall’1.1 al 24.3.2016, le stesse si considerano valide a condizione che siano rese ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. 7
ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE Con riguardo ai soggetti che attivano una nuova utenza elettrica, che non siano titolari nell’anno di un’altra utenza, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione con effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa. Se la dichiarazione è presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica si applicano i termini sopra esposti. Per il 2016, in via transitoria, con riguardo alle nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16.5.2016 ha effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa D) FAQ Di seguito si ritiene utile riportare le FAQ (aggiornate al 22.3.2016) disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente? Sì, dall’1.1.2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente. La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente? La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Finanziaria 2016. Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: quanti canoni si devono pagare? Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it . La dichiarazione si può presentare mediante una applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera 8
presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al SAT – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. Tale dichiarazione non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B (ad esempio perché il famigliare è uscito dalla famiglia anagrafica), deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la Sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello. Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, come faccio a superare la presunzione di detenzione? Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Come è sanzionata la dichiarazione di non detenzione mendace? La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale. Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica. Chi può presentare la dichiarazione di non detenzione? Possono presentare la dichiarazione di non detenzione i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale. La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica. Come si deve presentare la dichiarazione di non detenzione? Si può presentare mediante una applicazione web presente sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al SAT – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal 9
caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi? In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la Sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata. In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione? No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita Sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva. Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso? In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la Sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata. Le dichiarazioni di non detenzione presentate su modelli non conformi dall’1.1.2016 e anteriormente alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (24.3.2016) sono valide? Le dichiarazioni presentate dall’1.1.2016 e anteriormente alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa. 10
Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione? Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata mediante raccomandata entro il 30.4.2016, oppure in via telematica entro il 10.5.2016, esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata mediante raccomandata dall’1.5 al 30.6, oppure in via telematica dall’11.5 al 30.6, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione di non detenzione presentata dall’1.7.2016 al 31.2.2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017. A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione? Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti: • dichiarazione presentata dall’1.2 al 30.6: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno; • dichiarazione presentata dall’1.7 al 31.1 dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo. La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica. Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito? Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito. Chi attivi una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detenga alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione? I soggetti che attivano una utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano 11
già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. La dichiarazione presentata successivamente ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche non nuove. Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio febbraio e marzo la dichiarazione sostitutiva, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata mediante raccomandata entro il 30.4.2016 oppure in via telematica entro il 10.5.2016. E) SOGGETTI ULTRASETTANTACINQUENNI La Finanziaria 2008, ha disposto l’abolizione del pagamento del canone di RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, in possesso di determinati requisiti, con decorrenza a partire dall’abbonamento relativo al 2008. Ai fini dell’esonero è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta utilizzando l’apposito modello allegato alla Circolare 20.9.2010, n. 46/E. SOGGETTI INTERESSATI Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 46/E, possono usufruire dell’agevolazione in esame i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: • aver compiuto 75 anni entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI; • non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio; • essere titolari di un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non sia superiore complessivamente a € 6.713,98 annui. A tali fini il reddito di riferimento è quello risultante dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge dello stesso e vanno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione in esame; • possedere l’apparecchio / apparecchi televisivi nell’abitazione di residenza. 12
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Il modello in esame può essere: • spedito tramite raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV Casella Postale 22 – 10121 – Torino • consegnato dall’interessato presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. STRUTTURA DEL MODELLO Nel modello in esame, che si compone di un unico quadro, vanno indicati, oltre ai dati anagrafici del sottoscrittore, anche il numero del canone RAI e gli anni e i periodi per i quali: • si richiede il rimborso del canone versato; • ricorrono le condizioni per usufruire dell’esenzione. TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello in esame va presentato: • entro il 30.4 per coloro che fruiscono dell’esenzione per la prima volta; • entro il 31.07 per coloro che intendono beneficiare dell’esonero a decorrere dal secondo semestre; • entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone per coloro che nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo. In particolare, con riferimento agli anni successivi, se le condizioni di esenzione: • permangono, non è necessario presentare un’ulteriore dichiarazione ai fini dell’esonero; • vengono meno, è necessario pagare il canone. I soggetti in possesso dei requisiti per fruire dell’esonero che hanno già pagato il canone per gli anni dal 2008 al 2015 possono richiedere il rimborso tramite l’apposito modello, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti. Per maggiori informazioni e assistenza CONTATTATECI http://www.studiobusani.it/it/consulenza-online.html Studio Busani 13
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