Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali
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REGIONE UMBRIA Elezioni regionali Pubblicazione n. 3(RU) Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali PERUGIA – CENTRO STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE - 2019
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PREMESSA L’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria è disciplinata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, con la quale sono state introdotte modificazioni ed integrazioni alla precedente legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, in attuazione di quanto previsto dall’art. 42 dello Statuto, il quale prevede che l’Assemblea legislativa dell’Umbria è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La legge regionale n. 4/2015 ha inoltre modificato la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23 febbraio 1995, n. 43. I testi coordinati delle leggi elettorali dell’Umbria sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 14 dell’11 marzo 2015, disponibile nel sito istituzionale regionale nel canale dedicato alle elezioni regionali. Le istruzioni riproducono nella struttura fondamentale quelle dettate dal Ministero dell’Interno, opportunamente adeguate alle nuove disposizioni dettate dalla legge regionale n. 4/2015. Si confida in tal modo di aver facilitato il compito dei partiti e gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni costituito dalla presentazione e dall’esame delle candidature e delle liste regionali possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza. Perugia, Agosto 2019 3
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CAPITOLO I CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E FORMAZIONE DELLE LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI § 1. – Candidature a Presidente della Giunta regionale e liste regionali di candidati. L’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa avviene, rispettivamente, sulla base di candidature individuali e di liste regionali di candidati alle quali sono rispettivamente dedicate le prime due Sezioni di questo capitolo. Si ricorda che la consultazione elettorale si svolgerà in un unico giorno, fissato per domenica 27 ottobre 2019. Per una più agevole lettura delle istruzioni, le note al testo indicate con numeri tra parentesi sono riportate alla fine di ciascuna sezione. 5
SEZIONE I LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI § 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di candidati. Per presentare le candidature relative alle liste regionali per l’elezione dell’Assemblea legislativa la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi: a) dichiarazione di presentazione della lista regionale; b) certificati nei quali si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista regionale, sono elettori di un comune della regione; c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista regionale; d) dichiarazione sostitutiva resa da ciascun candidato attestante l’insussistenza della cause di incandidabilità; e) certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; f) modello del contrassegno della lista regionale in triplice esemplare; g) dichiarazione di collegamento della lista regionale ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. [Art. 9, decimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] § 3. – Lista regionale di candidati. La lista regionale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale (venti) e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto (sedici). In ogni lista regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta percento dei candidati. [Art. 9, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] [Art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Per ogni candidato della lista regionale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. I nomi dei candidati debbono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l’ordine di presentazione. [Art. 9, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge. 6
§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati. Le liste dei candidati sono presentate all’Ufficio unico circoscrizionale, costituito presso il Tribunale di Perugia, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti. [Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Con l’occasione, si raccomanda ai partiti politici e ai gruppi politici organizzati la più scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati), del 27 aprile 2016 e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101. In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, in applicazione dei quali le persone devono essere informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità. La lista regionale di candidati deve essere presentata con un’apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Si allega tuttavia uno schema di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello, anche al fine di renderne uniforme l’esame da parte dell’Ufficio unico circoscrizionale [allegato n. 1 e allegato n. 1-bis]. Detti requisiti sono: A) — Numero dei presentatori. La dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati deve essere sottoscritta: da un minimo di 500 ad un massimo di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione. [Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste regionali è dimezzato (da un minimo di 250 ad un massimo di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione). [Art. 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati che i candidati medesimi figurino tra i presentatori delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati sotto pena di gravi sanzioni. 7
[Art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] [Art. 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni] B) — Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori. La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. [Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (1). Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad un altro impiegato allo scopo delegato dal sindaco [allegato n. 5]. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista regionale dei candidati. Fermo il disposto dell’art. 9 della legge n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione della lista regionale di candidati [Paragrafo 4, lettera A], si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all’atto di presentazione della lista, sia allegata con la restante documentazione una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso. [Art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] [Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)] C) — Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista regionale. La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista regionale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive 8
modificazioni (2). [Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali: -i notai, -i giudici di pace, -i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, -i segretari delle procure della Repubblica, -i presidenti delle province, -i sindaci, -gli assessori comunali, -gli assessori provinciali, -i presidenti dei consigli comunali, -i presidenti dei consigli provinciali, -i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, -i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune, -i presidenti dei consigli circoscrizionali, -i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, -i segretari comunali, -i segretari provinciali, -i funzionari incaricati dal sindaco, -i funzionari incaricati dal presidente della provincia. Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3), che sono le seguenti: l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive; il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio. Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180º giorno 9
precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. [Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni] L’autenticazione deve contenere l’indicazione del comune nelle cui liste l’elettore che firma dichiara di essere iscritto. [Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] L’art. 9, sesto comma, della legge n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, è rispettato anche quando l’indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse. D) — Indicazione della persona delegata alla presentazione della lista regionale e indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista regionale presso ogni seggio e presso l’Ufficio unico circoscrizionale. La dichiarazione di presentazione della lista [redatta come da allegato n. 1] contiene l’indicazione del delegato a presentare la lista dei candidati presso l’Ufficio unico circoscrizionale, nonché a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale; a ciò il delegato può provvedere personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio [in tale ipotesi, allegato n. 1-ter]. [Art. 1, ultimo comma, art. 9, undicesimo comma, art. 9-bis, secondo comma, ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n, 4, ed art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni] La stessa dichiarazione contiene anche l’indicazione di due delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio unico circoscrizionale, di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi previsti dall’art. 10, commi da 4 a 9, della legge n. 108/1968, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Anche in questo caso, i delegati possono provvedere personalmente [in tale ipotesi, allegato n. 1-quater] o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio [in tale ipotesi, allegato n. 1-quinquies]. [Art. 9, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni] Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori. In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali e comunali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali e comunali. L’indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un’eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l’impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali e presso l’Ufficio unico circoscrizionale, nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati. 10
Per contro la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste regionali comporta l’impossibilità di dichiarare il collegamento con un candidato a Presidente della Giunta regionale, che è richiesto a pena di esclusione della lista medesima. [Art. 9, decimo comma, lettera f), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] § 5. – Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori della circoscrizione elettorale regionale. Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista regionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale condizione, è neces- sario che ogni lista regionale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di cui trattasi. I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta. [Art. 9, decimo comma, lettera a), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere assolutamente evitato con l’uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell’autorità governativa. I Prefetti dovranno quindi avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall’art. 54, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente. § 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista regionale. Un altro documento da allegare alla lista regionale è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista regionale medesima. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [nota (3)]. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare italiano. [Art. 9, decimo comma, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista regionale [allegato n. 2]. Un medesimo candidato non può accettare la candidatura per liste regionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre chi è presidente o consigliere regionale in 11
carica in una regione non può presentarsi come candidato in un’altra regione. [Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni] Qualora il candidato accetti la candidatura in liste regionali con contrassegni diversi, l’Ufficio unico circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [Art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni] Con riguardo all’età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18º anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. [Art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni] Separatamente dalla precedente dichiarazione, è necessario che ciascun candidato sottoscriva una dichiarazione sostitutiva [allegato n. 3], ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (4). [Art. 9, decimo comma, lettera c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] § 7. – Certificato attestante che i candidati della lista regionale sono elettori di un comune della Repubblica. L’atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato, dei certificati attestanti che i candidati della lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. [Art. 9, decimo comma, lettera d), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste. § 8. – Contrassegno della lista regionale. Infine dovrà essere presentato, per ogni lista regionale, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Per fare in modo che l’Ufficio unico circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista regionale dovranno ricordare, nel proprio interesse, che non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i 12
simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature. [Art. 9, decimo comma, lettera e), e art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] [Art. 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni] Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell’art. 9, decimo comma, lettera e), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] [Art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni] Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un’esatta e immediata cognizione di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi. § 9. – Dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale. Nel paragrafo 4 [lettera D), ultimo periodo] è stato precisato che è necessario che le liste regionali si colleghino – a pena di esclusione della lista stessa – con un candidato a Presidente della Giunta regionale [sulle candidature a tale carica si veda la Sezione II]. Pertanto: a) per ogni lista regionale i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale collegamento con un candidato a Presidente della Giunta 13
regionale; b) la dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con un’analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione di un candidato a Presidente della Giunta regionale con la quale sia stato dichiarato il collegamento. [Art. 9, decimo comma, lettera f), e art. 9-bis, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [allegato n. 4]. § 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo. Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste regionali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo. 14
Note al testo della Sezione I (1) – L’art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato: « I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all’uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.». (2) – L’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è cosi formulato: « Art. 14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, da decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato nella nota (3)]. 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature». (3) – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l’autenticazione delle sottoscrizioni nell’art. 21, comma 2, il quale dispone: «Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni. 1. (Omissis). 2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio (R)». (4) – Si riporta qui di seguito l'articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]: «Art. 7. Incandidabilità alle elezioni regionali 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale 15
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali. 16
SEZIONE II CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE § 11. – Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale. L’art. 10, legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, ha introdotto l’art. 9-bis di integrazione della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Si evidenzia preliminarmente che non può essere candidato Presidente della Giunta, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, dello Statuto regionale, chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi e che chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un’altra regione. [Art. 9-bis, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] [Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni] La presentazione delle candidature non richiede alcuna sottoscrizione da parte degli elettori ed è soggetta unicamente alla procedura che viene di seguito illustrata. [Art. 9-bis, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] A) Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l’Ufficio unico circoscrizionale presso il Tribunale del comune capoluogo di regione da parte di un delegato del candidato, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti. [Art. 9-bis, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Si allega uno schema di presentazione della candidatura, che potrà essere presa a modello anche al fine di renderne uniforme l’esame da parte dell’Ufficio unico circoscrizionale [allegato n. 6]. B) La presentazione delle candidature è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste regionali da parte del candidato Presidente. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste regionali. [Art. 9-bis, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Per il rilascio del certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica si applicano le norme e le procedure già illustrate nella Sezione I, paragrafo 7. Si allega uno schema di dichiarazione di collegamento che potrà essere presa a modello [allegato n. 7]. 17
C) La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 53/1990. [Art. 9-bis, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Per le modalità di autenticazione valgono le norme e le procedure già illustrate nella Sezione I, paragrafo 4, lettera C) e nella nota (2) alla fine della stessa Sezione. D) La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della l. 53/1990, contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione. [Art. 9-bis, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Si allega uno schema di dichiarazione di accettazione e di contestuale nomina del delegato, che potrà essere presa a modello [allegato n. 8]. E) Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7 del DLgs 235/2012. [Art. 9-bis, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Per un esame delle norme sopra richiamate si rinvia alle note (3) e (4) riportate alla fine della Sezione I. Si allega uno schema di dichiarazione sostitutiva, che potrà essere presa a modello [allegato n. 9]. § 12. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo. Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo. 18
CAPITOLO II PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI PRESSO L’ UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE § 13. – Premessa. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. § 14. – Modalità per la materiale presentazione delle liste regionali. La presentazione delle liste — intesa come loro ‘materiale’ consegna all’autorità competente — è regolata dall’art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Le liste regionali debbono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Perugia, presso il quale ha sede l’Ufficio unico circoscrizionale. La presentazione delle liste deve essere effettuata dal delegato a ciò designato ai sensi dell’art. 9, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Il suddetto delegato può provvedere personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio. § 15. – Termini di presentazione delle liste regionali. Le liste regionali dei candidati devono essere presentate all’Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del 30º giorno sino alle ore 12 del 29º giorno antecedente la data fissata per la votazione In tale periodo, per rendere possibile la presentazione delle liste la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l’Ufficio unico circoscrizionale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. [Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] § 16. – Compiti della cancelleria dell’Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle liste. Per ogni lista regionale che viene depositata deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima [il modello è riportato nell’allegato n. 10]. Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia 19
dal cancelliere sia dal presentatore della lista. Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l’altro verrà allegato agli atti da consegnare all’Ufficio unico circoscrizionale. Ai soli fini della verbalizzazione, la cancelleria attribuirà provvisoriamente a ciascuna lista un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione; infatti, in seguito all’introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione. [Art. 11, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Nel verbale di ricevuta deve esser fatta menzione della lista dei candidati, del contrassegno presentato, del delegato alla presentazione della lista medesima, della designazione dei delegati di lista, del numero d’ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell’ora della presentazione. Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l’elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete. [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] [Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni] Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È tuttavia raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l’eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista. Immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà farle pervenire all’Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il tribunale, per l’esame e le determinazioni di competenza. 20
CAPITOLO III PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L’ UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE § 17. – Premessa. Alle candidature a Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9-bis, e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. § 18. – Modalità per la materiale presentazione delle candidature. La presentazione delle candidature — intesa come loro ‘materiale’ consegna all’autorità competente — è regolata dall’art. 9-bis, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Le candidature debbono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Perugia, presso il quale ha sede l’Ufficio unico circoscrizionale. La presentazione deve essere effettuata dal delegato a ciò designato ai sensi dell’art. 9-bis, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. § 19. – Termini di presentazione delle candidature. Le candidature devono essere presentate all’Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del 30º giorno sino alle ore 12 del 29º giorno antecedente la data fissata per la votazione. In tale periodo, per rendere possibile la presentazione delle liste la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l’Ufficio unico circoscrizionale resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. [Art. 9-bis, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] § 20. – Compiti della cancelleria dell’Ufficio unico circoscrizionale al momento della presentazione delle liste. Per ogni candidatura che viene depositata deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima [il modello è riportato nell’allegato n. 11]. Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della candidatura. Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l’altro 21
verrà allegato agli atti da consegnare all’Ufficio unico circoscrizionale. Ai soli fini della verbalizzazione, la cancelleria attribuirà provvisoriamente a ciascuna candidatura un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione; infatti, in seguito all’introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene all’ordine di stampa sulla scheda di votazione e sul manifesto. [Art. 9-bis, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Nel verbale di ricevuta deve esser fatta menzione del delegato alla presentazione della candidatura, del numero d’ordine provvisorio attribuito alla candidatura stessa, nonché del giorno e dell’ora della presentazione. Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l’elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete. [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] [Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni] Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È tuttavia raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l’eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni. Immediatamente dopo aver ricevuto le singole candidature con i relativi documenti, la cancelleria dovrà farle pervenire all’Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il tribunale, per l’esame e le determinazioni di competenza. 22
CAPITOLO IV UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE E UFFICIO CENTRALE REGIONALE. LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE ALL’ESAME DELLE LISTE REGIONALI § 21. – Composizione dell’Ufficio unico circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale. L’Ufficio unico circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della regione. [Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Inoltre presso la corte d’appello del capoluogo della regione è costituito l’Ufficio centrale regionale, il quale in relazione alle liste regionali esercita le attribuzioni previste dall’art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Entrambi gli Uffici sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dai rispettivi Presidente. La costituzione dell’Ufficio unico circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42º giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell’Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40º giorno antecedente quello della votazione). La legge prevede l’aggregazione di altri magistrati all’Ufficio unico circoscrizionale soltanto nella fase successiva al voto, e in particolare per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate. [Art. 15, primo comma, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti dell’Ufficio unico circoscrizionale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza (come per l’esame delle liste dei candidati). Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente. § 22. – Operazioni dell’Ufficio unico circoscrizionale in ordine all’esame delle liste regionali e delle posizioni dei singoli candidati. Prima di illustrare le operazioni che l’Ufficio deve compiere, si fa presente che le operazioni di competenza dell’Ufficio unico circoscrizionale debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. 23
[Art. 10, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] L’Ufficio unico circoscrizionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorrà considerare l’opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che queste saranno trasmesse dalla cancelleria. Le operazioni dell’Ufficio unico circoscrizionale per quanto riguarda l’esame delle liste regionali dei candidati sono le seguenti: I. — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste. La prima operazione che l’Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella di controllare se ciascuna lista sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, cioè entro le ore 12 del 29º giorno antecedente quello della votazione. Qualora l’Ufficio dovesse accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine la dichiara non valida. [Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] II. — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista. L’Ufficio unico circoscrizionale controlla poi se il numero dei presentatori di ogni lista regionale sia quello stabilito dalla legge, eventualmente ridotto alla metà in caso di scioglimento dell’Assemblea legislativa che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni. [Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] A tale scopo l’Ufficio effettua due verifiche: la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti; la seconda nell’accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore di un comune della regione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali. L’Ufficio depenna i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della regione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un’altra lista depositata in precedenza. Se, compiute tali verifiche, la lista regionale risultasse presentata da un numero di elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida. La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge. 24
III. — Esame delle singole liste. La successiva operazione che l’Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella dell’esame delle singole liste. [Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] A tale scopo, effettuerà i seguenti controlli: a) Controllo del numero dei candidati della lista. L’operazione consiste nell’accertare da parte dell’Ufficio che la lista regionale abbia un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale (venti) e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto (sedici). Nel caso che la lista in esame contenga un numero di candidati superiore a venti, l’Ufficio provvede a ridurre tale numero al limite consentito, cancellando gli ultimi nomi della lista. b) Presenza della dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale, resa nelle forme previste dalle norme richiamate nella Sezione I. [Art. 9, decimo comma, lettera f), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4] Ricordato che tale dichiarazione è da rendere a pena di esclusione della lista regionale e che la stessa dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale all’atto della presentazione della propria candidatura ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, l’Ufficio unico circoscrizionale effettua le necessarie verifiche in merito alla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti. In caso di accertata insussistenza di uno o dell’altro requisito, ovvero di entrambi i requisiti, l’Ufficio dichiara la lista regionale non ammissibile. c) Rispetto dei parametri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, il quale prevede che nelle liste regionali, a pena d’inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta percento dei candidati e che, in caso di quoziente frazionario, si procede all’arrotondamento all’unità superiore per il genere sottorappresentato. In caso di mancato rispetto di tali parametri, l’Ufficio dichiara non ammissibile la lista. III. — Esame dei contrassegni delle singole liste. L’operazione consiste nella verifica che ciascun contrassegno sia conforme alle norme previste dall’art. 9, comma 10, lettera e), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Per le caratteristiche dei contrassegni si veda quanto illustrato nella Sezione I, paragrafo 8. In caso di difformità del contrassegno, l’Ufficio provvede a ricusarlo. 25
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