Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali

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Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale e delle liste regionali
REGIONE UMBRIA

Elezioni regionali                                          Pubblicazione n. 3(RU)

                     Elezione del Presidente della Giunta regionale
                              e dell’Assemblea legislativa

              Istruzioni
        per la presentazione
          e l’ammissione
  delle candidature a Presidente
      della Giunta regionale
       e delle liste regionali

            PERUGIA – CENTRO STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE - 2019
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PREMESSA

   L’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria è
disciplinata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, con la quale sono state introdotte modificazioni
ed integrazioni alla precedente legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 42 dello Statuto, il quale prevede che l’Assemblea legislativa dell’Umbria è composta da venti
membri, oltre al Presidente della Giunta regionale.
   La legge regionale n. 4/2015 ha inoltre modificato la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23
febbraio 1995, n. 43.
   I testi coordinati delle leggi elettorali dell’Umbria sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario n. 1
al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 14 dell’11 marzo 2015, disponibile nel sito istituzionale
regionale nel canale dedicato alle elezioni regionali.
  Le istruzioni riproducono nella struttura fondamentale quelle dettate dal Ministero dell’Interno,
opportunamente adeguate alle nuove disposizioni dettate dalla legge regionale n. 4/2015.
   Si confida in tal modo di aver facilitato il compito dei partiti e gruppi politici che intendono partecipare
alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle
elezioni costituito dalla presentazione e dall’esame delle candidature e delle liste regionali possa svolgersi
con la massima regolarità e speditezza.

  Perugia, Agosto 2019

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CAPITOLO I

                        CANDIDATURE A PRESIDENTE
                          DELLA GIUNTA REGIONALE
                 E FORMAZIONE DELLE LISTE REGIONALI
                                  DEI CANDIDATI

§ 1. – Candidature a Presidente della Giunta regionale e liste regionali di
      candidati.
   L’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa avviene,
rispettivamente, sulla base di candidature individuali e di liste regionali di candidati
alle quali sono rispettivamente dedicate le prime due Sezioni di questo capitolo.

  Si ricorda che la consultazione elettorale si svolgerà in un unico giorno, fissato per
domenica 27 ottobre 2019.

  Per una più agevole lettura delle istruzioni, le note al testo indicate con numeri tra
parentesi sono riportate alla fine di ciascuna sezione.

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SEZIONE I

                            LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di
       candidati.
   Per presentare le candidature relative alle liste regionali per l’elezione dell’Assemblea
legislativa la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che
qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi
successivi:
   a) dichiarazione di presentazione della lista regionale;
   b) certificati nei quali si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista
     regionale, sono elettori di un comune della regione;
   c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa
     parte della lista regionale;
   d) dichiarazione sostitutiva resa da ciascun candidato attestante l’insussistenza della
     cause di incandidabilità;
   e) certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi
     comune della Repubblica;
   f) modello del contrassegno della lista regionale in triplice esemplare;
   g) dichiarazione di collegamento della lista regionale ad un candidato alla carica di
     Presidente della Giunta regionale.
   [Art. 9, decimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]

§ 3. – Lista regionale di candidati.
   La lista regionale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale (venti) e non inferiore
allo stesso numero diminuito di un quinto (sedici).
   In ogni lista regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore al sessanta percento dei candidati.
   [Art. 9, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   [Art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   Per ogni candidato della lista regionale devono essere espressamente indicati il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
   I nomi dei candidati debbono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi
secondo l’ordine di presentazione.
   [Art. 9, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

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§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.
   Le liste dei candidati sono presentate all’Ufficio unico circoscrizionale, costituito
presso il Tribunale di Perugia, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del
ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici
rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
   [Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   Con l’occasione, si raccomanda ai partiti politici e ai gruppi politici organizzati la più
scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta
delle firme, delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n.2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati), del
27 aprile 2016 e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di
protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101.
   In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e
trasparente dei dati, in applicazione dei quali le persone devono essere informate
dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità.
   La lista regionale di candidati deve essere presentata con un’apposita dichiarazione
scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà
quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.
   Si allega tuttavia uno schema di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a
modello, anche al fine di renderne uniforme l’esame da parte dell’Ufficio unico
circoscrizionale [allegato n. 1 e allegato n. 1-bis].
   Detti requisiti sono:
A) — Numero dei presentatori.
   La dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati deve essere
sottoscritta: da un minimo di 500 ad un massimo di 1.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni della regione.
   [Art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche
l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di
durata in carica degli organi elettivi di almeno centoventi giorni, il numero minimo e
massimo degli elettori per la presentazione delle liste regionali è dimezzato (da un
minimo di 250 ad un massimo di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
regione).
   [Art. 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla
dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati che i candidati medesimi
figurino tra i presentatori delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono
ritenersi come non apposte.
   Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di
una lista regionale di candidati sotto pena di gravi sanzioni.
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[Art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   [Art. 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
B) — Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.
   La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno
di lista, il nome, cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati nonché il nome,
cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno
dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere indicato il comune
nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto.
   [Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
    La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in
grado di sottoscrivere per fisico impedimento potrà essere effettuata con le modalità
stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni (1). Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può
rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad
un notaio o al segretario comunale o ad un altro impiegato allo scopo delegato dal
sindaco [allegato n. 5]. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che
sarà allegato agli atti di presentazione della lista regionale dei candidati.
    Fermo il disposto dell’art. 9 della legge n. 108, come modificato dalla legge regionale
23 febbraio 2015, n. 4 per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione della
lista regionale di candidati [Paragrafo 4, lettera A], si ricorda che essa può essere
contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico
che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o
nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola
delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali,
ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con
consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per
la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all’atto di presentazione
della lista, sia allegata con la restante documentazione una dichiarazione – sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari
regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o
segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato
autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate
in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
   [Art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   [Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della
legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]
C) — Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista regionale.
  La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di
presentazione della lista regionale deve essere autenticata da uno dei soggetti
espressamente indicati nell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive

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modificazioni (2).
   [Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non
siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:
   -i notai,
   -i giudici di pace,
   -i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle
sezioni distaccate dei tribunali,
   -i segretari delle procure della Repubblica,
   -i presidenti delle province,
   -i sindaci,
   -gli assessori comunali,
   -gli assessori provinciali,
   -i presidenti dei consigli comunali,
   -i presidenti dei consigli provinciali,

   -i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente
della provincia,
   -i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco del
comune,
   -i presidenti dei consigli circoscrizionali,
   -i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
   -i segretari comunali,
   -i segretari provinciali,
   -i funzionari incaricati dal sindaco,
   -i funzionari incaricati dal presidente della provincia.
   Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali
previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le
autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le
sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono
titolari.
   L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste
dall’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (3),
   che sono le seguenti:
    l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata
apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
    il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di
identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.
   Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180º giorno

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precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
   [Art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]
   L’autenticazione deve contenere l’indicazione del comune nelle cui liste l’elettore che
firma dichiara di essere iscritto.
   [Art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   L’art. 9, sesto comma, della legge n. 108, come modificato dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4, è rispettato anche quando l’indicazione del comune di iscrizione
nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella
formula di autenticazione delle firme stesse.
D) — Indicazione della persona delegata alla presentazione della lista regionale e
     indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista
     regionale presso ogni seggio e presso l’Ufficio unico circoscrizionale.
    La dichiarazione di presentazione della lista [redatta come da allegato n. 1] contiene
l’indicazione del delegato a presentare la lista dei candidati presso l’Ufficio unico
circoscrizionale, nonché a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento della lista
regionale con un candidato a Presidente della Giunta regionale; a ciò il delegato può
provvedere personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione
autenticata da notaio [in tale ipotesi, allegato n. 1-ter].
    [Art. 1, ultimo comma, art. 9, undicesimo comma, art. 9-bis, secondo comma, ultimo periodo, della legge 17
febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n, 4, ed art. 33, primo comma,
lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
   La stessa dichiarazione contiene anche l’indicazione di due delegati autorizzati a
designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio unico
circoscrizionale, di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi previsti dall’art. 10,
commi da 4 a 9, della legge n. 108/1968, come modificata dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4. Anche in questo caso, i delegati possono provvedere personalmente
[in tale ipotesi, allegato n. 1-quater] o per mezzo di persone da essi autorizzate con
dichiarazione autenticata da notaio [in tale ipotesi, allegato n. 1-quinquies].
   [Art. 9, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo
unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
   Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per
intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non
fra i candidati. Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.
   In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali e comunali è consentito
che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali e
comunali.
   L’indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è
un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un’eventuale
mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; essa
avrà come conseguenza l’impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi
elettorali e presso l’Ufficio unico circoscrizionale, nonché di presentare ricorsi contro le
decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

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Per contro la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste regionali
comporta l’impossibilità di dichiarare il collegamento con un candidato a Presidente della
Giunta regionale, che è richiesto a pena di esclusione della lista medesima.
   [Art. 9, decimo comma, lettera f), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale
23 febbraio 2015, n. 4]

§ 5. – Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori
      della circoscrizione elettorale regionale.
    Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista
regionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione e per
rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale condizione, è neces-
sario che ogni lista regionale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che
i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di cui trattasi. I certificati potranno
essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco
del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. Il rilascio dei
certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.
   [Art. 9, decimo comma, lettera a), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale
23 febbraio 2015, n. 4]
   Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati
recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti;
pertanto ciò deve essere assolutamente evitato con l’uso tempestivo dei mezzi che la
legge pone a disposizione dell’autorità governativa.
   I Prefetti dovranno quindi avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall’art. 54,
comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario
presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i
certificati possano essere rilasciati immediatamente.
§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista regionale.
   Un altro documento da allegare alla lista regionale è la dichiarazione con la quale
ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista regionale
medesima.
   La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e
autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e
successive modificazioni [nota (3)].
   Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare italiano.
   [Art. 9, decimo comma, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale
23 febbraio 2015, n. 4]
   Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. Si allega, a
titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in
una lista regionale [allegato n. 2].
   Un medesimo candidato non può accettare la candidatura per liste regionali
aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni
avvengano nello stesso giorno; inoltre chi è presidente o consigliere regionale in
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carica in una regione non può presentarsi come candidato in un’altra regione.
   [Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]
   Qualora il candidato accetti la candidatura in liste regionali con contrassegni diversi,
l’Ufficio unico circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in
eccedenza lasciando valida solo la prima.
   Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura esponga fatti non conformi
al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
   [Art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
    Con riguardo all’età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere
il 18º anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.
   [Art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]
   Separatamente dalla precedente dichiarazione, è necessario che ciascun candidato
sottoscriva una dichiarazione sostitutiva [allegato n. 3], ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7,
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (4).
   [Art. 9, decimo comma, lettera c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale
23 febbraio 2015, n. 4]

§ 7. – Certificato attestante che i candidati della lista regionale sono elettori di un
       comune della Repubblica.
   L’atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato, dei certificati
attestanti che i candidati della lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un
Comune della Repubblica.
   [Art. 9, decimo comma, lettera d), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale
23 febbraio 2015, n. 4]
    Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie
richiamate nel paragrafo 5 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle
liste.

§ 8. – Contrassegno della lista regionale.
   Infine dovrà essere presentato, per ogni lista regionale, un modello di contrassegno
il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di
votazione.
   Per fare in modo che l’Ufficio unico circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i
presentatori della lista regionale dovranno ricordare, nel proprio interesse, che non è
ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati,
ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi
politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o
isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i

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simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi
costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al
partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da
parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione
di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la
presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni
elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre
anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione e ammissione delle
liste e delle candidature.
  [Art. 9, decimo comma, lettera e), e art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come
modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]
  [Art. 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
   Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere
anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del
contrassegno presentato ai sensi dell’art. 9, decimo comma, lettera e), della legge 17
febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.
   [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]
   [Art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
   Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede
si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati
su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse,
rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la
riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altra da un cerchio del diametro di
3 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo gli stessi
presentatori avranno la possibilità di avere un’esatta e immediata cognizione di come
risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.
   Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte
dal cerchio.
   Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e
delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici
nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli
medesimi.

§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato a
      Presidente della Giunta regionale.
   Nel paragrafo 4 [lettera D), ultimo periodo] è stato precisato che è necessario che le
liste regionali si colleghino – a pena di esclusione della lista stessa – con un candidato a
Presidente della Giunta regionale [sulle candidature a tale carica si veda la Sezione II].
  Pertanto:
   a) per ogni lista regionale i rispettivi delegati alla presentazione debbono
dichiarare tale collegamento con un candidato a Presidente della Giunta

                                                      13
regionale;
    b) la dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con
un’analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione di un candidato a
Presidente della Giunta regionale con la quale sia stato dichiarato il
collegamento.
    [Art. 9, decimo comma, lettera f), e art. 9-bis, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata
dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4]
   Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [allegato
n. 4].

§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.
  Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di
presentazione delle candidature delle liste regionali sono esenti dal pagamento delle
imposte di bollo.

                                                        14
Note al testo della Sezione I
     (1) – L’art. 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato: « I presentatori che non sappiano o non siano in grado
di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due
testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all’uopo delegato dal sindaco. Della
dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.».
    (2) – L’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale], e successive modificazioni, è cosi formulato:
    « Art. 14.
    1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano
previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8
marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968,
n. 108, da decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,
e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei
tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle
province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti
e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal
sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente
comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente,
al presidente della provincia e al sindaco.
    2. L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell’articolo 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), riportato nella nota (3)].
    3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine finale fissato per la presentazione delle candidature».
     (3) – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4
gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l’autenticazione delle sottoscrizioni nell’art. 21, comma
2, il quale dispone:
     «Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni.
     1. (Omissis).
     2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati
al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è
redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o
altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione
e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell’indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di
autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro
dell’ufficio (R)».
   (4) – Si riporta qui di seguito l'articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190]:
   «Art. 7. Incandidabilità alle elezioni regionali
   1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di
presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi
comunque denominati delle unità sanitarie locali:
   a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale

                                                            15
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo
74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto
di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui
sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati;
     b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
     c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326,
331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
     d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
     e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per delitto non colposo;
     f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione,
in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
     2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e
degli assessori regionali.

                                                            16
SEZIONE II

       CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 11. – Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale.

   L’art. 10, legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, ha introdotto l’art. 9-bis di
integrazione della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente la presentazione delle
candidature a Presidente della Giunta regionale.
   Si evidenzia preliminarmente che non può essere candidato Presidente della Giunta, ai
sensi dell’articolo 63, comma 5, dello Statuto regionale, chi ha già ricoperto tale carica
per due mandati consecutivi e che chi è presidente o consigliere regionale in carica in una
regione non può presentarsi come candidato in un’altra regione.
   [Art. 9-bis, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   [Art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]
  La presentazione delle candidature non richiede alcuna sottoscrizione da parte
degli elettori ed è soggetta unicamente alla procedura che viene di seguito illustrata.
   [Art. 9-bis, nono comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
  A) Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate per la verifica
delle condizioni di ammissibilità e di candidabilità presso l’Ufficio unico circoscrizionale
presso il Tribunale del comune capoluogo di regione da parte di un delegato del
candidato, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno
antecedenti quelli della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti
quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
   [Art. 9-bis, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   Si allega uno schema di presentazione della candidatura, che potrà essere presa a
modello anche al fine di renderne uniforme l’esame da parte dell’Ufficio unico
circoscrizionale [allegato n. 6].
   B) La presentazione delle candidature è accompagnata, a pena di esclusione, dal
certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
della Repubblica, nonché dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste
regionali da parte del candidato Presidente. Tale dichiarazione è efficace solo se
corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle
singole liste regionali.
   [Art. 9-bis, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
  Per il rilascio del certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica si applicano le norme e le procedure già illustrate nella
Sezione I, paragrafo 7.
  Si allega uno schema di dichiarazione di collegamento che potrà essere presa a
modello [allegato n. 7].
                                                     17
C) La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 53/1990.
   [Art. 9-bis, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   Per le modalità di autenticazione valgono le norme e le procedure già illustrate nella
Sezione I, paragrafo 4, lettera C) e nella nota (2) alla fine della stessa Sezione.
   D) La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla
dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della l.
53/1990, contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione.
   [Art. 9-bis, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
    Si allega uno schema di dichiarazione di accettazione e di contestuale nomina del
delegato, che potrà essere presa a modello [allegato n. 8].
    E) Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a
Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo
46 del DPR 445/2000, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui
all’articolo 7 del DLgs 235/2012.
   [Art. 9-bis, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   Per un esame delle norme sopra richiamate si rinvia alle note (3) e (4) riportate alla
fine della Sezione I.
   Si allega uno schema di dichiarazione sostitutiva, che potrà essere presa a modello
[allegato n. 9].

§ 12. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.
  Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di
presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale sono esenti dal
pagamento delle imposte di bollo.

                                                    18
CAPITOLO II

                                  PRESENTAZIONE
                           DELLE LISTE REGIONALI PRESSO
                        L’ UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE

§ 13. – Premessa.

   Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9,
10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4.
§ 14. – Modalità per la materiale presentazione delle liste regionali.

  La presentazione delle liste — intesa come loro ‘materiale’ consegna all’autorità
competente — è regolata dall’art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.
  Le liste regionali debbono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Perugia,
presso il quale ha sede l’Ufficio unico circoscrizionale.
   La presentazione delle liste deve essere effettuata dal delegato a ciò designato
ai sensi dell’art. 9, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come
modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Il suddetto delegato può
provvedere personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con
dichiarazione autenticata da notaio.
§ 15. – Termini di presentazione delle liste regionali.

   Le liste regionali dei candidati devono essere presentate all’Ufficio unico
circoscrizionale dalle ore 8 del 30º giorno sino alle ore 12 del 29º giorno
antecedente la data fissata per la votazione
   In tale periodo, per rendere possibile la presentazione delle liste la cancelleria del
tribunale presso cui ha sede l’Ufficio unico circoscrizionale resta aperta quotidianamente,
compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
   [Art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]

§ 16. – Compiti della cancelleria dell’Ufficio unico circoscrizionale al momento
        della presentazione delle liste.

  Per ogni lista regionale che viene depositata deve essere redatto un verbale di ricevuta
degli atti relativi alla lista medesima [il modello è riportato nell’allegato n. 10].
  Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia

                                                      19
dal cancelliere sia dal presentatore della lista.
  Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l’altro
verrà allegato agli atti da consegnare all’Ufficio unico circoscrizionale.
  Ai soli fini della verbalizzazione, la cancelleria attribuirà provvisoriamente a ciascuna lista un
numero progressivo secondo l’ordine di presentazione; infatti, in seguito all’introduzione
del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene alla riproduzione dei
contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione.
   [Art. 11, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale
23 febbraio 2015, n. 4]
   Nel verbale di ricevuta deve esser fatta menzione della lista dei candidati, del
contrassegno presentato, del delegato alla presentazione della lista medesima, della
designazione dei delegati di lista, del numero d’ordine provvisorio attribuito alla lista nel
momento della presentazione nonché del giorno e dell’ora della presentazione.
   Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l’elenco particolareggiato di tutti gli
atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni
incomplete.
   [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   [Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
   Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il
contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati
tardivamente.
   È tuttavia raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle
irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l’eventuale mancanza di
autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.
   Immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti, la
cancelleria dovrà farle pervenire all’Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il
tribunale, per l’esame e le determinazioni di competenza.

                                                       20
CAPITOLO III
                             PRESENTAZIONE
                           DELLE CANDIDATURE
                 A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                PRESSO L’ UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE

§ 17. – Premessa.

   Alle candidature a Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni degli
articoli 8, 9-bis, e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge
regionale 23 febbraio 2015, n. 4.
§ 18. – Modalità per la materiale presentazione delle candidature.

    La presentazione delle candidature — intesa come loro ‘materiale’ consegna
all’autorità competente — è regolata dall’art. 9-bis, primo comma, della legge 17 febbraio
1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.
  Le candidature debbono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Perugia,
presso il quale ha sede l’Ufficio unico circoscrizionale.
  La presentazione deve essere effettuata dal delegato a ciò designato ai sensi
dell’art. 9-bis, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata
dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4.
§ 19. – Termini di presentazione delle candidature.

   Le candidature devono essere presentate all’Ufficio unico circoscrizionale dalle
ore 8 del 30º giorno sino alle ore 12 del 29º giorno antecedente la data fissata per
la votazione.
   In tale periodo, per rendere possibile la presentazione delle liste la cancelleria del
tribunale presso cui ha sede l’Ufficio unico circoscrizionale resta aperta quotidianamente,
compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
   [Art. 9-bis, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]

§ 20. – Compiti della cancelleria dell’Ufficio unico circoscrizionale al momento
       della presentazione delle liste.

  Per ogni candidatura che viene depositata deve essere redatto un verbale di ricevuta
degli atti relativi alla lista medesima [il modello è riportato nell’allegato n. 11].
  Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia
dal cancelliere sia dal presentatore della candidatura.
   Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l’altro
                                                    21
verrà allegato agli atti da consegnare all’Ufficio unico circoscrizionale.
    Ai soli fini della verbalizzazione, la cancelleria attribuirà provvisoriamente a ciascuna
candidatura un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione; infatti, in seguito
all’introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene all’ordine di
stampa sulla scheda di votazione e sul manifesto.
   [Art. 9-bis, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   Nel verbale di ricevuta deve esser fatta menzione del delegato alla presentazione della
candidatura, del numero d’ordine provvisorio attribuito alla candidatura stessa, nonché
del giorno e dell’ora della presentazione.
   Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l’elenco particolareggiato di tutti gli
atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni
incomplete.
   [Art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   [Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
    Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, neppure se
li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.
   È tuttavia raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle
irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l’eventuale mancanza di
autenticazione delle sottoscrizioni.
   Immediatamente dopo aver ricevuto le singole candidature con i relativi documenti, la
cancelleria dovrà farle pervenire all’Ufficio unico circoscrizionale costituito presso il
tribunale, per l’esame e le determinazioni di competenza.

                                                       22
CAPITOLO IV
                 UFFICIO UNICO CIRCOSCRIZIONALE
                 E UFFICIO CENTRALE REGIONALE.
        LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA IN ORDINE
                ALL’ESAME DELLE LISTE REGIONALI

§ 21. – Composizione dell’Ufficio unico circoscrizionale e dell’Ufficio centrale
       regionale.
   L’Ufficio unico circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si
trova il comune capoluogo della regione.
   [Art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4]
   Inoltre presso la corte d’appello del capoluogo della regione è costituito l’Ufficio
centrale regionale, il quale in relazione alle liste regionali esercita le attribuzioni previste
dall’art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge
regionale 23 febbraio 2015, n. 4.
   Entrambi gli Uffici sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di
presidente, che vengono nominati dai rispettivi Presidente. La costituzione dell’Ufficio
unico circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42º giorno
antecedente quello della votazione), mentre quella dell’Ufficio centrale regionale entro
cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40º giorno antecedente quello della
votazione).
   La legge prevede l’aggregazione di altri magistrati all’Ufficio unico circoscrizionale
soltanto nella fase successiva al voto, e in particolare per il riesame delle schede
contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in
numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.
   [Art. 15, primo comma, lettera b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale
23 febbraio 2015, n. 4]
   Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti dell’Ufficio unico
circoscrizionale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza (come per
l’esame delle liste dei candidati).
   Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due
uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di
impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 22. – Operazioni dell’Ufficio unico circoscrizionale in ordine all’esame delle
       liste regionali e delle posizioni dei singoli candidati.
   Prima di illustrare le operazioni che l’Ufficio deve compiere, si fa presente che le
operazioni di competenza dell’Ufficio unico circoscrizionale debbono essere ultimate entro il termine
improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
                                                       23
[Art. 10, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   L’Ufficio unico circoscrizionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere
senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorrà considerare
l’opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano
che queste saranno trasmesse dalla cancelleria.
   Le operazioni dell’Ufficio unico circoscrizionale per quanto riguarda l’esame delle liste
regionali dei candidati sono le seguenti:
   I. — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.

  La prima operazione che l’Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella di
controllare se ciascuna lista sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, cioè
entro le ore 12 del 29º giorno antecedente quello della votazione.
   Qualora l’Ufficio dovesse accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine
la dichiara non valida.
   [Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   II. — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista.

   L’Ufficio unico circoscrizionale controlla poi se il numero dei presentatori di ogni lista
regionale sia quello stabilito dalla legge, eventualmente ridotto alla metà in caso di
scioglimento dell’Assemblea legislativa che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni.
   [Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
    A tale scopo l’Ufficio effettua due verifiche:
       la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di
presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le
dichiarazioni di elettori eventualmente analfabeti o fisicamente impediti;
       la seconda nell’accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se
il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore di un comune della regione
sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
    L’Ufficio depenna i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i
quali il requisito di elettore di un comune della regione non risulti documentato e quelli
che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un’altra lista depositata in
precedenza.
   Se, compiute tali verifiche, la lista regionale risultasse presentata da un numero di
elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente
autenticate inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.
  La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette
verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo
consentito dalla legge.

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III. — Esame delle singole liste.
  La successiva operazione che l’Ufficio unico circoscrizionale deve compiere è quella
dell’esame delle singole liste.
   [Art. 10, primo comma, n. 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale 23
febbraio 2015, n. 4]
   A tale scopo, effettuerà i seguenti controlli:
a)     Controllo del numero dei candidati della lista.
   L’operazione consiste nell’accertare da parte dell’Ufficio che la lista regionale abbia un
numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
regionale (venti) e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto (sedici).
   Nel caso che la lista in esame contenga un numero di candidati superiore a venti,
l’Ufficio provvede a ridurre tale numero al limite consentito, cancellando gli ultimi nomi
della lista.
b)     Presenza della dichiarazione di collegamento della lista regionale con un candidato
a Presidente della Giunta regionale, resa nelle forme previste dalle norme richiamate
nella Sezione I.
   [Art. 9, decimo comma, lettera f), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale
23 febbraio 2015, n. 4]
   Ricordato che tale dichiarazione è da rendere a pena di esclusione della lista regionale
e che la stessa dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dal candidato Presidente della Giunta regionale all’atto della presentazione della
propria candidatura ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n.
108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, l’Ufficio unico
circoscrizionale effettua le necessarie verifiche in merito alla sussistenza di entrambi i
requisiti richiesti.
   In caso di accertata insussistenza di uno o dell’altro requisito, ovvero di entrambi i
requisiti, l’Ufficio dichiara la lista regionale non ammissibile.
c)     Rispetto dei parametri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4, il quale prevede che
nelle liste regionali, a pena d’inammissibilità, nessuno dei due generi può essere
rappresentato in misura superiore al sessanta percento dei candidati e che, in caso di
quoziente frazionario, si procede all’arrotondamento all’unità superiore per il genere
sottorappresentato.
   In caso di mancato rispetto di tali parametri, l’Ufficio dichiara non ammissibile la lista.

   III. — Esame dei contrassegni delle singole liste.
  L’operazione consiste nella verifica che ciascun contrassegno sia conforme alle norme
previste dall’art. 9, comma 10, lettera e), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come
modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4. Per le caratteristiche dei
contrassegni si veda quanto illustrato nella Sezione I, paragrafo 8.
   In caso di difformità del contrassegno, l’Ufficio provvede a ricusarlo.

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