Decreto fiscale: la dichiarazione integrativa a favore
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Decreto fiscale: la dichiarazione integrativa a favore 09 Novembre 2016 La norma fino al 23.10.16 La portata delle modifiche
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 09 Novembre 2016 DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI La norma fino al 23.10.16 A CHI SI RIVOLGE IMPRESE PROFESSIONISTI PERSONE FISICHE Tutte le imprese Tutti i professionisti Tutte le persone fisiche ABSTRACT Nella versione del DPR 322 del 1998 ante modifiche apportate dal decreto fiscale stabiliva due diversi termini per la presentazione della dichiarazione a sfavore e per quella a favore: mentre la prima trovava il termine lungo, quella a sfavore godeva si un solo anno. COMMENTO Con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni, il DPR n. 322 del 1998 disciplina anche le così dette dichiarazioni integrative, che possono essere predisposte ed inviate all'Agenzia delle entrate da tutti quei soggetti che, una volta presentata la dichiarazione, si accorgono di aver commesso degli errori o di aver omesso l'indicazione di alcuni redditi o di altri elementi. Tali dichiarazioni, che prendono il nome di “dichiarazioni integrative”, si suddividono in due sottospecie: le dichiarazioni integrative a sfavore del contribuente e quelle a favore del contribuente. Per dichiarazioni integrative a sfavore del contribuente, si intendono quelle da cui scaturiscono maggior debiti o minori crediti a carico del contribuente stesso, rispetto a quelli che emergevano dalla dichiarazione originariamente presentata. In questo caso l'articolo 2, comma 8, del DPR 322 del 1998, nella versione in vigore fino al 23 ottobre 2016, stabiliva che il termine per la presentazione di dichiarazioni a sfavore coincideva con il termine previsto per l'eventuale accertamento. In ogni caso, quindi, il contribuente poteva sempre presentare una dichiarazione a proprio sfavore, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 472 del 1997 , per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta. Le sanzioni in presenza di ravvedimento operoso – Art. 13, D.Lgs. 472/97 Mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel Riduzione sanzione ad 1/10 termine di trenta giorni dalla data della sua commissione 1/5
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 09 Novembre 2016 Omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene Riduzione sanzione ad 1/10 presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla Riduzione sanzione ad 1/9 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore stesso, ovvero regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avvenuta entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla Riduzione sanzione ad 1/8 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla Riduzione sanzione ad 1/7 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche incidenti sulla Riduzione sanzione ad 1/6 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla Riduzione sanzione ad 1/5 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta dopo la constatazione della violazione salvo che la violazione non consista nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o ancora che non si tratti di violazioni consistenti in omesse annotazioni sull’apposito registro dei corrispettivi in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali o dell’omessa installazione di questi ultimi Le dichiarazioni integrative a favore, invece, sempre con riferimento alla norma in vigore fino al 23 ottobre 2016, erano ammesse solo se presentate “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”. Il discusso limite temporale risultava essere, quindi, estremamente ristretto e non permetteva integrazioni a favore del contribuente che si fosse accorto di errori od omissioni, a suo favore, dopo il ristretto limite annuale. 2/5
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 09 Novembre 2016 DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI La portata delle modifiche A CHI SI RIVOLGE IMPRESE PROFESSIONISTI PERSONE FISICHE Tutte le imprese Tutti i professionisti Tutte le persone fisiche ABSTRACT Il decreto fiscale modifica sensibilmente la disciplina della dichiarazione integrativa a favore stabilendo maggiori termini per la sua presentazione. Tale maggiore termine coincide con il termine previsto per l'accertamento, così come avviene per le dichiarazioni a sfavore. COMMENTO Il decreto fiscale n. 193 del 2016 ha apportato importanti modifiche alla norma relativa ai termini a disposizione del contribuente per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. Il comma 8, dell'articolo 2, del DPR 322 del 1998 viene infatti completamente sostituito. Esso stabilisce ora un unico termine sia con riferimento alla dichiarazione integrativa a sfavore che a quella a favore, termine che trova il proprio limite massimo nel termine per l'accertamento di cui agli articoli 43 del DPR 600 del 1973 e 57 del DPR 633 del 1972 . Non vi sono più, quindi, due termini diversi per le dichiarazioni integrative a sfavore e a favore, e quest'ultima trova amplio spazio. 3/5
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 09 Novembre 2016 Art. 2, co. 8, DPR 322/98 , come modificato dal D.L. 193 Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando del 2016 l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 , utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni Il nuovo comma 8-bis, sempre dell'articolo 2, del DPR 322 del 1998 , stabilisce che “l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni” a favore, possa essere utilizzato in compensazione, con una particolare “avvertenza”. Nel caso in cui, infatti, la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui si è detto può essere utilizzato in compensazione ma solo per eseguire “il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”. In altre parole il maggior credito può essere utilizzato solo per compensare debiti maturati dal periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa qualora quest'ultima sia presentata dopo la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a cui si riferisce la dichiarazione integrativa stessa. Una seconda condizione posta dalla norma riguarda l'obbligo di indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa e l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione. Le nuove disposizioni valgono sia ai fini delle imposte dirette, che dell'Irap nonché dell'imposta sul valore aggiunto. SI RICORDA CHE I contribuenti possono correggere le dichiarazioni, sia se la correzione è a loro sfavore sia se la correzione è a loro favore. Prima dell'intervento del decreto fiscale la dichiarazione a favore poteva essere presentata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. 4/5
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE 09 Novembre 2016 SCHEMI E TABELLE Decreto fiscale: la dichiarazione integrativa a favore – i punti salienti Le dichiarazioni Con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni, il DPR n. 322 del 1998 disciplina integrative anche le così dette dichiarazioni integrative, che possono essere predisposte ed inviate all’Agenzia delle entrate da tutti quei soggetti che, una volta presentata la dichiarazione, si accorgono di aver commesso degli errori o di aver omesso l’indicazione di alcuni redditi o di altri elementi. Le dichiarazioni Per dichiarazioni integrative a sfavore del contribuente, si intendono quelle da cui integrative a sfavore scaturiscono maggior debiti o minori crediti a carico del contribuente stesso, rispetto a quelli che emergevano dalla dichiarazione originariamente presentata. In questo caso l’articolo 2, comma 8, del DPR 322 del 1998 , nella versione in vigore fino al 23 ottobre 2016, stabiliva che il termine per la presentazione di dichiarazioni a sfavore coincideva con il termine previsto per l’eventuale accertamento Le dichiarazioni Le dichiarazioni integrative a favore, invece, sempre con riferimento alla norma in vigore integrative a favore fino al 23 ottobre 2016, erano ammesse solo se presentate “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”. I nuovi termini per la Il nuovo comma 8-bis, sempre dell’articolo 2, del DPR 322 del 1998 , stabilisce che dichiarazione a favore “l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni” a favore, possa essere utilizzato in compensazione, con una particolare “avvertenza”. Nel caso in cui, infatti, la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui si è detto può essere utilizzato in compensazione ma solo per eseguire “il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa” 5/5
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