Decreto fiscale: la dichiarazione integrativa a favore

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Decreto fiscale: la dichiarazione integrativa a favore
Decreto fiscale: la
                            dichiarazione integrativa a
                            favore
09 Novembre 2016

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La norma fino al 23.10.16           La portata delle modifiche

                               
Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE                                                                           09 Novembre 2016

DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

La norma fino al 23.10.16
  A CHI SI RIVOLGE

   IMPRESE                                     PROFESSIONISTI                          PERSONE FISICHE
         Tutte le imprese                            Tutti i professionisti                  Tutte le persone fisiche

            ABSTRACT

            Nella versione del DPR 322 del 1998 ante modifiche apportate dal
            decreto fiscale stabiliva due diversi termini per la presentazione
            della dichiarazione a sfavore e per quella a favore: mentre la prima
            trovava il termine lungo, quella a sfavore godeva si un solo anno.

            COMMENTO
            Con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni, il DPR n. 322 del 1998 disciplina anche
            le così dette dichiarazioni integrative, che possono essere predisposte ed inviate all'Agenzia
            delle entrate da tutti quei soggetti che, una volta presentata la dichiarazione, si accorgono di
            aver commesso degli errori o di aver omesso l'indicazione di alcuni redditi o di altri elementi.

            Tali dichiarazioni, che prendono il nome di “dichiarazioni integrative”, si suddividono in due
            sottospecie: le dichiarazioni integrative a sfavore del contribuente e quelle a favore del
            contribuente.

            Per dichiarazioni integrative a sfavore del contribuente, si intendono quelle da cui
            scaturiscono maggior debiti o minori crediti a carico del contribuente stesso, rispetto a quelli
            che emergevano dalla dichiarazione originariamente presentata. In questo caso l'articolo 2,
            comma 8, del DPR 322 del 1998, nella versione in vigore fino al 23 ottobre 2016, stabiliva che il
            termine per la presentazione di dichiarazioni a sfavore coincideva con il termine previsto per
            l'eventuale accertamento.

            In ogni caso, quindi, il contribuente poteva sempre presentare una dichiarazione a proprio
            sfavore, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 472
            del 1997 , per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

                             Le sanzioni in presenza di ravvedimento operoso – Art. 13, D.Lgs. 472/97

 Mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel          Riduzione sanzione ad 1/10
 termine di trenta giorni dalla data della sua commissione

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 Omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene               Riduzione sanzione ad 1/10
 presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo
 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della
 dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto,
 se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla              Riduzione sanzione ad 1/9
 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta entro novanta giorni
 dalla data dell'omissione o dell'errore stesso, ovvero regolarizzazione delle
 omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avvenuta entro novanta
 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui
 l'omissione o l'errore è stato commesso

 Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla              Riduzione sanzione ad 1/8
 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta entro il termine per
 la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è
 stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
 periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

 Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla              Riduzione sanzione ad 1/7
 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta entro il termine per
 la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
 corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è
 prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore

 Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche incidenti sulla                 Riduzione sanzione ad 1/6
 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta oltre il termine per
 la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
 corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è
 prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore

 Regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla              Riduzione sanzione ad 1/5
 determinazione o sul pagamento del tributo, avvenuta dopo la
 constatazione della violazione salvo che la violazione non consista nella
 mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
 trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a
 quelli reali o ancora che non si tratti di violazioni consistenti in omesse
 annotazioni sull’apposito registro dei corrispettivi in caso di mancato o
 irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali o dell’omessa
 installazione di questi ultimi

            Le dichiarazioni integrative a favore, invece, sempre con riferimento alla norma in vigore fino
            al 23 ottobre 2016, erano ammesse solo se presentate “non oltre il termine prescritto per la
            presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”.

            Il discusso limite temporale risultava essere, quindi, estremamente ristretto e non permetteva
            integrazioni a favore del contribuente che si fosse accorto di errori od omissioni, a suo favore,
            dopo il ristretto limite annuale.

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DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

La portata delle modifiche
  A CHI SI RIVOLGE

         IMPRESE                                 PROFESSIONISTI                            PERSONE FISICHE
                                                                                     
         Tutte le imprese                        Tutti i professionisti                    Tutte le persone fisiche

            ABSTRACT
            Il decreto fiscale modifica sensibilmente la disciplina della
            dichiarazione integrativa a favore stabilendo maggiori termini per
            la sua presentazione. Tale maggiore termine coincide con il termine
            previsto per l'accertamento, così come avviene per le dichiarazioni a
            sfavore.

            COMMENTO
            Il decreto fiscale n. 193 del 2016 ha apportato importanti modifiche alla norma relativa ai
            termini a disposizione del contribuente per la presentazione di una dichiarazione integrativa
            a favore.

            Il comma 8, dell'articolo 2, del DPR 322 del 1998 viene infatti completamente sostituito. Esso
            stabilisce ora un unico termine sia con riferimento alla dichiarazione integrativa a sfavore che
            a quella a favore, termine che trova il proprio limite massimo nel termine per l'accertamento
            di cui agli articoli 43 del DPR 600 del 1973 e 57 del DPR 633 del 1972 .

            Non vi sono più, quindi, due termini diversi per le dichiarazioni integrative a sfavore e a
            favore, e quest'ultima trova amplio spazio.

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 Art. 2, co. 8, DPR 322/98 , come modificato dal D.L. 193         Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
 del 2016                                                         l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
                                                                  dicembre 1997, n. 472 , e successive modificazioni, le
                                                                  dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
                                                                  attività produttive e dei sostituti d'imposta possono
                                                                  essere integrate per correggere errori od omissioni,
                                                                  compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di
                                                                  un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un
                                                                  maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un
                                                                  maggiore o di un minore credito, mediante successiva
                                                                  dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di
                                                                  cui all'articolo 3 , utilizzando modelli conformi a quelli
                                                                  approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
                                                                  dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43
                                                                  del decreto del Presidente della Repubblica 29
                                                                  settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni

            Il nuovo comma 8-bis, sempre dell'articolo 2, del DPR 322 del 1998 , stabilisce che “l'eventuale
            credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni” a
            favore, possa essere utilizzato in compensazione, con una particolare “avvertenza”. Nel caso
            in cui, infatti, la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine prescritto per
            la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui
            si è detto può essere utilizzato in compensazione ma solo per eseguire “il versamento di debiti
            maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la
            dichiarazione integrativa”.

            In altre parole il maggior credito può essere utilizzato solo per compensare debiti maturati
            dal periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa qualora
            quest'ultima sia presentata dopo la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a
            cui si riferisce la dichiarazione integrativa stessa.

            Una seconda condizione posta dalla norma riguarda l'obbligo di indicare nella dichiarazione
            relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, il credito
            derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa e
            l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

            Le nuove disposizioni valgono sia ai fini delle imposte dirette, che dell'Irap nonché
            dell'imposta sul valore aggiunto.

                SI RICORDA CHE
                         I contribuenti possono correggere le dichiarazioni, sia se la correzione è a loro sfavore
                         sia se la correzione è a loro favore.
                         Prima dell'intervento del decreto fiscale la dichiarazione a favore poteva essere
                         presentata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
                         d'imposta successivo.

                                                                                                                             4/5
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            SCHEMI E TABELLE
Decreto fiscale: la dichiarazione integrativa a favore – i punti salienti

    Le dichiarazioni                  Con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni, il DPR n. 322 del 1998 disciplina
    integrative                       anche le così dette dichiarazioni integrative, che possono essere predisposte ed inviate
                                      all’Agenzia delle entrate da tutti quei soggetti che, una volta presentata la
                                      dichiarazione, si accorgono di aver commesso degli errori o di aver omesso l’indicazione
                                      di alcuni redditi o di altri elementi.

    Le dichiarazioni                  Per dichiarazioni integrative a sfavore del contribuente, si intendono quelle da cui
    integrative a sfavore             scaturiscono maggior debiti o minori crediti a carico del contribuente stesso, rispetto a
                                      quelli che emergevano dalla dichiarazione originariamente presentata. In questo caso
                                      l’articolo 2, comma 8, del DPR 322 del 1998 , nella versione in vigore fino al 23 ottobre
                                      2016, stabiliva che il termine per la presentazione di dichiarazioni a sfavore coincideva
                                      con il termine previsto per l’eventuale accertamento

    Le dichiarazioni                  Le dichiarazioni integrative a favore, invece, sempre con riferimento alla norma in vigore
    integrative a favore              fino al 23 ottobre 2016, erano ammesse solo se presentate “non oltre il termine prescritto
                                      per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo”.

    I nuovi termini per la            Il nuovo comma 8-bis, sempre dell’articolo 2, del DPR 322 del 1998 , stabilisce che
    dichiarazione a favore            “l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle
                                      dichiarazioni” a favore, possa essere utilizzato in compensazione, con una particolare
                                      “avvertenza”. Nel caso in cui, infatti, la dichiarazione integrativa a favore sia presentata
                                      oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
                                      imposta successivo, il credito di cui si è detto può essere utilizzato in compensazione ma
                                      solo per eseguire “il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta
                                      successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”

                                                                                                                                   5/5
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