Dichiarazione IVA 2019, periodo d'imposta 2018: una visione d'insieme
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Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Dichiarazione IVA 2019, periodo d’imposta 2018: una visione d’insieme di Massimo Pipino Pubblicato il 17 aprile 2019 Come noto il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativamente al periodo d’imposta 2018 scade il prossimo 30 aprile; di conseguenza si ritiene opportuno provvedere a fornire un esame delle principali novità contenute nel modello di dichiarazione rispetto a quello dell’anno precedente. Dichiarazione IVA 2019 Come noto il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativamente al periodo d’imposta 2018 scade il prossimo 30 aprile; di conseguenza si ritiene opportuno provvedere a fornire un esame delle principali novità contenute nel modello di dichiarazione rispetto a quello della dichiarazione per l’anno passato. www.commercialistatelematico.com |1
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti In particolare, nell’attuale modello sono stati inseriti alcuni nuovi righi allo scopo di consentire l’indicazione dei dati relativi all’applicazione della disciplina del Gruppo IVA (disciplina che è stata introdotta dal legislatore con la Legge n. 232 del 2016 – Legge di bilancio per il 2017) e che ha iniziato a produrre i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2018. Ulteriori novità sono poi presenti nelle istruzioni alla compilazione del modello e riguardano le nuove regole di compilazione del rigo VL33, relativamente all’ammontare dell’IVA a credito, e la nuova collocazione, all’interno del quadro VE, delle operazioni non imponibili effettuate nel quadro delle iniziative per la cooperazione internazionale e lo sviluppo. Il quadro d’insieme Con il provvedimento emanato da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 15 gennaio 2019, n. 10659/2019 sono stati approvati i due modelli, unitamente alle relative istruzioni, che i contribuenti dovranno impiegare al fine di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2018 ovvero il “Modello IVA/2019” (in cui vanno indicati i dati relativi alla dichiarazione per l’anno d’imposta 2018 e che deve essere impiegato da tutti i soggetti IVA, ad eccezione di quelli che possono utilizzare il modello IVA BASE/2019) ed il “Modello IVA BASE/2019” (versione semplificata del modello di dichiarazione annuale, che può essere utilizzato solo dai contribuenti che nel 2018 hanno applicato il tributo secondo le regole generali. Non possono, ad esempio, utilizzare tale modello i soggetti che hanno applicato i cosiddetti regimi speciali IVA, nonché altri particolari soggetti espressamente individuati dalle istruzioni annesse al modello). www.commercialistatelematico.com |2
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Per quanto riguarda le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018 è opportuno ricordare che sono state approvate con il provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2019, n. 23564/2019. Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2019, n. 10665/2019 è stato, poi, approvato il Modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni, nel quale devono essere indicati i dati contabili delle operazioni effettuate dai soggetti IVA dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa nella frazione d’anno anteriore alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Il modello in parola deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, da parte dei curatori fallimentari e dai commissari liquidatori, entro i quattro mesi successivi alla loro nomina allo scopo di informare la stessa sulla posizione debitoria o, eventualmente, creditoria ai fini dell’IVA del soggetto sottoposto alla procedura alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nell’ambito del Modello IVA 74-bis sono state approvate con il provvedimento direttoriale del 26 febbraio 2019, 46906/2019. Termine e modalità di presentazione della dichiarazione In base al vigente comma 1 dell’articolo 8 del DPR n. 322 del 1998 (secondo cui: “Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per l’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l’imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in via telematica, la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell’anno www.commercialistatelematico.com |3
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all’articolo 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative”), per il periodo d’imposta 2017 e per quello successivo la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, fra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione: la dichiarazione del periodo d’imposta 2018 deve essere quindi presentata entro il prossimo 30 aprile. È rimasto invariato rispetto allo scorso anno il termine ultimo per il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, che deve essere perfezionato entro il 16 marzo di ciascun anno (per il periodo d’imposta 2018 il termine del 16 marzo è differito al 18 marzo, cadendo il 16 marzo di sabato), in un’unica soluzione, ovvero rateizzando a partire da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,338 per cento fisso mensile l’importo di ciascuna rata che risulti essere successiva alla prima. Le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione in esame confermano, inoltre, che il versamento può essere anche differito alla scadenza www.commercialistatelematico.com |4
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con il pagamento di una maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse, per ogni mese o frazione di mese successivo al termine che è stato appena citato. È da tenere presente che la predetta maggiorazione dello 0,40 per cento, trova applicazione esclusivamente in riferimento alla parte del debito IVA che non è stato compensato con i crediti riportati nell’ambito del Modello F24. In concreto, sulla base di quanto è stato già chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 20 giugno 2017 n. 73, emanata da parte della Direzione Centrale Normativa e titolata “Risposte a quesiti in materia di versamenti IVA”, il saldo IVA 2018, nel caso in cui non sia stato versato entro il 18 marzo scorso, senza alcuna maggiorazione, potrà essere versato entro il 1° luglio 2019 (cadendo il 30 giugno di domenica), maggiorando la somma che deve essere versata (al netto delle eventuali compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo e fino alla data del versamento oppure entro il 31 luglio 2019, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle eventuali compensazioni) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento. Esame delle novità dei singoli quadri del Modello IVA/2018 Analogamente a quanto è già accaduto in riferimento ai modelli di dichiarazione degli scorsi anni, anche quello della dichiarazione per il 2018 si presenta con una struttura modulare ed è composto da un frontespizio, al cui interno devono essere inseriti i dati anagrafici relativi al contribuente, e da vari quadri, nei quali andranno ad essere indicati i dati contabili relativi all’attività svolta. www.commercialistatelematico.com |5
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Nel caso in cui sia stata adottata la liquidazione IVA di gruppo, così come è stata disciplinata dall’ultimo comma dell’articolo 73 del DPR n. 633 del 1972 (secondo cui: “Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all’articolo 6, comma 2, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione”), l’ente o la società controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto riepilogativo IVA PR/2019 (composto dai quadri VS, www.commercialistatelematico.com |6
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti VV, VW, VY e VZ) in cui deve indicare i dati relativi a tale liquidazione. Le modifiche relative al Gruppo IVA Le principali modifiche che possono essere rinvenute nell’ambito del Modello IVA/2019 rispetto a quello dell’anno precedente sono relative ai soggetti passivi che, a partire dal 1°gennaio 2019, hanno optato per l’adesione ad un Gruppo IVA: in particolare, sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni i quadri VA, VX e il quadro VY del prospetto IVA 26PR. A questo proposito è opportuno ricordare innanzitutto che la disciplina del Gruppo IVA è stata introdotta dal legislatore nell’ambito dell’ordinamento fiscale italiano con la Legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio per il 2017), optando per l’esercizio della facoltà espressamente riconosciuta a favore degli Stati membri dell’Unione europea dall’articolo 11 della direttiva IVA 2006/112/CE datata 28 novembre 2006. Tali disposizioni – che sono state introdotte nel corpo del DPR n. 633 del 1972 dal nuovo Titolo V-bis (si tratta degli articoli che vanno dal 70-bis al 70-duodecies) – danno la possibilità di considerare agli effetti dell’IVA come un unico soggetto l’insieme di tutti soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, che esercitino attività d’impresa, arte o professione, che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente collegati fra di loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. La costituzione del Gruppo IVA rappresenta una scelta di carattere opzionale, ma l’opzione, nel caso in cui si scelga di esercitarla, resta valida per un triennio e per ogni anno successivo, fino all’eventuale revoca. In sintesi, facendo riferimento alla citata normativa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che vengono effettuate da parte di un soggetto partecipante ad un Gruppo IVA in favore di un altro soggetto www.commercialistatelematico.com |7
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti anch’esso partecipante allo stesso Gruppo non sono considerate realizzare cessioni di beni e prestazioni di servizi, rimanendo irrilevanti ai fini IVA; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che vengono rese da parte di un soggetto che faccia parte di un Gruppo IVA nei confronti di un soggetto ad esso estraneo si considerano, ai fini IVA, come se fossero state effettuate da parte del Gruppo IVA unitariamente inteso; mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che siano state poste in essere nei confronti di un soggetto appartenente ad un Gruppo IVA da parte di un soggetto ad esso estraneo si considerano, ai fini IVA, come se fossero state effettuate al Gruppo IVA unitariamente considerato. Da quanto appena esposto consegue che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme IVA devono essere intesi, rispettivamente, come se fossero posti a carico e a favore del Gruppo IVA: ciò comporta, fra l’altro, che gli obblighi di fatturazione, registrazione, comunicazione, dichiarazione, ecc. devono essere assolti da parte del Gruppo IVA e non da parte del singolo soggetto ad esso partecipante. In questo contesto è della massima importanza il ruolo che viene ad essere svolto da parte del Rappresentante del Gruppo, che, di norma, è il soggetto che esercita il controllo sui componenti del gruppo stesso. Le indicazioni relative all’attuazione del Gruppo IVA sono contenute nel D.M. 6 aprile 2018 emanato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel decreto sono state individuate, fra l’altro, quali siano le regole per la costituzione del Gruppo IVA, quali sono le modalità con cui il gruppo IVA si forma e come deve avvenire la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA, quali siano le regole per la successiva inclusione di ulteriori soggetti partecipanti al gruppo e con quali modalità debba avvenire la revoca della www.commercialistatelematico.com |8
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti dichiarazione. Con il decreto vengono poi stabiliti gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta in riferimento alle operazioni per le quali l’IVA risulta essere esigibile o la detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del gruppo stesso. Facendo riferimento alla documentazione delle operazioni che vengono effettuate da parte del Gruppo IVA, il decreto in parola ha previsto che il Rappresentante, o i partecipanti al gruppo, emettano le fatture avendo cura di indicare, oltre al numero di partita IVA del Gruppo IVA, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha posto in essere l’operazione che viene fatturata. Specularmente, per la fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo IVA, il Rappresentante o i partecipanti sono tenuti a comunicare ai fornitori sia la partita IVA del Gruppo che il codice fiscale del soggetto partecipante che risulta essere l’acquirente o il committente. I singoli partecipanti, o il Rappresentante del Gruppo IVA, provvedono ad effettuare le necessarie annotazioni nei registri IVA, anche mediante l’adozione di registri sezionali. Le liquidazioni periodiche dell’imposta, le comunicazioni di dati previste dalla legge, la trasmissione della dichiarazione annuale, la richiesta di rimborso delle eccedenze di credito IVA devono essere effettuate unicamente da parte del Rappresentante del Gruppo. Allo scopo di esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA, i soggetti che risultano essere interessati hanno l’obbligo di utilizzare il Modello AGI/1, modello che è stato approvato con il provvedimento n. 215450 del 19 settembre 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, corredato dalle relative istruzioni per la sua compilazione. www.commercialistatelematico.com |9
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti In particolare, il provvedimento direttoriale ha specificato che spetta al Rappresentante del Gruppo IVA presentare il modello che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Sia la sottoscrizione che la presentazione del modello devono avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite l’applicazione web disponibile nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Impiegando il modello è possibile provvedere alla comunicazione: delle opzioni contabili; dell’inclusione o esclusione di un partecipante; del subentro di un nuovo Rappresentante; della variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate; della revoca dell’opzione, con effetti verso tutti i soggetti partecipanti al Gruppo; della cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti. Il modello, per l’esercizio dell’opzione o della revoca, può essere presentato: a partire dal 1° gennaio siano al 30 settembre, con efficacia dell’opzione o della revoca a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; a partire dal 1° ottobre sino al 31 dicembre, con efficacia dell’opzione o della revoca a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo. È opportuno tenere presente che, in sede di prima applicazione del nuovo istituto, in base all’articolo 7 del decreto ministeriale del 6 aprile 2018, i soggetti passivi, allo www.commercialistatelematico.com | 10
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti scopo di costituire il Gruppo IVA con effetto dal 1° gennaio 2019, hanno avuto la facoltà di esercitare la relativa opzione entro il 15 novembre 2018 (e non già entro il 30 settembre 2018). In merito a quanto appena esposto l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 31 ottobre 2018 n. 19, emanata dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, e titolata “IVA – Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze”, ha provveduto a fornire importanti puntualizzazioni in merito all’impatto che l’adesione ad un Gruppo IVA può avere in termini di procedure e obblighi contabili e dichiarativi, rapporti con i fornitori e i clienti, responsabilità negli adempimenti previsti dalla normativa, ecc. Come già prima accennato, la disciplina del Gruppo IVA ha iniziato a produrre i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2018. Di conseguenza, allo scopo di rendere il Modello IVA/2019 più rispondente alle novità normative sopra ricordate, con il provvedimento direttoriale n. 10659/2019, sono state apportate le seguenti modifiche a quello che era il previgente modello: nell’ambito del quadro VA è stato introdotto il rigo VA16 denominato “Gruppo IVA art. 70-bis”, contenente la casella 1 che dovrà essere barrata dai soggetti passivi che partecipano, con effetto dal 1° gennaio 2019, ad un Gruppo IVA. Tali soggetti, considerato che, come detto, a seguito dell’esercizio per la costituzione del Gruppo, perderanno la propria individualità ai fini dell’IVA, con questa informazione provvedono a comunicare all’Agenzia che si tratta della loro ultima dichiarazione annuale IVA; nell’ambito del quadro VX, in corrispondenza del rigo VX2, – ove deve essere www.commercialistatelematico.com | 11
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti evidenziato l’ammontare dell’eccedenza annuale d’imposta detraibile – è stato inserito il campo 2 nel quale i soggetti che hanno aderito al Gruppo IVA devono indicare la parte dell’eccedenza detraibile, indicata nel campo 1 dello stesso rigo, che è stata trasferita al Gruppo IVA a partire dal 1°gennaio 2019. Inoltre, è stato oggetto di modifiche il quadro VY del prospetto IVA 26PR, riservato alle società controllanti nella liquidazione IVA di gruppo. Nello specifico: nel rigo VY2 è stato inserito il campo 2, nel quale la controllante dovrà indicare la parte dell’eccedenza di imposta detraibile risultante dal prospetto trasferita dalla controllante al Gruppo IVA a partire dal 1° gennaio 2019; nel successivo rigo VY4 è stato inserito il campo 3, indicato come “Gruppo IVA art. 70-bis”, la cui casella deve essere barrata da parte della controllante che, a partire dal 1° gennaio 2019, partecipa a un Gruppo IVA ed intende chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza di imposta detraibile risultante dal prospetto IVA 26PR che non deve essere trasferita allo stesso Gruppo. Esame Quadro VE Come di consueto i soggetti passivi di imposta sono tenuti all’utilizzo del quadro VE per l’indicazione delle operazioni attive poste in essere sul territorio dello Stato, quelle intracomunitarie, le esportazioni verso Paesi extracomunitari nonché le operazioni non soggette ad IVA per le quali comunque è stata emessa la fattura. A differenza dello scorso anno, l’Agenzia, sia nell’ambito delle istruzioni alla compilazione del modello, in riferimento alla sezione 4 del quadro, sia nell’appendice dedicata alle “esportazioni ed altre operazioni imponibili”, ha provveduto a chiarire il fatto che nel rigo VE30 (rigo nel cui ambito il contribuente deve indicare l’ammontare www.commercialistatelematico.com | 12
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond), all’interno del campo 5 (“operazioni assimilate”), devono essere indicate anche le operazioni effettuate nel quadro delle iniziative per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, non imponibili ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera b-bis) del DPR n. 633 del 1972 (secondo cui “le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale”). Tali operazioni, sulla base delle istruzioni che erano contenute nel precedente modello, dovevano, invece, essere riportate nel rigo VE32 della sezione 4 del quadro VE. La diversa collocazione di tali operazioni nel rigo VE30 fa desumere che le stesse concorrano, ora, alla formazione del “plafond” e allo “status” di esportatore abituale dei soggetti che le effettuano. La novità presente nell’attuale modello dichiarativo conferma, in sostanza, quanto già veniva previsto dall’articolo 9, comma 1, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea), che, nell’introdurre la lettera b-bis) nell’articolo 8, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, ha inteso considerare le cessioni di beni – e relative prestazioni accessorie – effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo17, come delle vere e proprie cessioni www.commercialistatelematico.com | 13
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti all’esportazione. Esame del Quadro VG Il quadro VG deve essere utilizzato da quei soggetti controllanti che intendono esercitare a partire dal 2019 l’opzione di avvalersi della procedura della liquidazione IVA di gruppo prevista dall’articolo 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972 in relazione ad una o più delle società da essi controllate. L’ente o la società controllante, infatti, comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per tale procedura, compilando il quadro in parola nella dichiarazione IVA presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende operare la liquidazione di gruppo. Per le procedure di liquidazione dell’IVA di gruppo che sono già in corso, a seguito di opzione esercitata precedentemente, il quadro VG deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui, con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, il contribuente intenda procedere alla revoca dell’opzione oppure nel caso in cui si debba comunicare l’ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di una o più delle società controllate. Le società che possono utilizzare le modalità di liquidazione IVA di gruppo, in qualità di controllate, sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice. Inoltre, così come è stato precisato da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 21 febbraio 2005 n. 22 – emanata dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e titolata “Art. 73 D.P.R. 26/10/1972 n. 633. Liquidazione IVA di gruppo” possono partecipare alla procedura di liquidazione di gruppo dell’IVA anche le società estere, residenti in paesi www.commercialistatelematico.com | 14
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti dell’Unione europea, che hanno forme giuridiche equipollenti alle società di diritto italiano che possono aderire a tale liquidazione, e che ai fini IVA operano in Italia mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero mediante identificazione diretta a norma dell’articolo 35-ter del DPR n. 633 del 1972. Le società estere hanno comunque la facoltà di partecipare alla c.d. “catena di controllo”: la Risoluzione ministeriale del 3 dicembre 1991, n. 475921, ha infatti riconosciuto che la semplice presenza nella “catena di controllo” di un gruppo di una società estera non operante nel territorio dello Stato non impedisce alle società controllate dalla stessa di partecipare alla liquidazione IVA di gruppo. Non incide, quindi, sulla procedura in parola la circostanza che alcune delle società costituenti “anelli della catena di controllo” siano ubicate all’estero. Per consentire di dare la necessaria rilevanza all’interno della dichiarazione IVA del ricorrere di tale fattispecie, nell’ambito del quadro VG il legislatore fiscale ha deciso di introdurre, con riferimento ai dati che devono essere comunicati da parte delle società controllate, una nuova casella nella quale deve essere indicata la circostanza consistente nel fatto che fra le società che partecipano alla “catena di controllo” sono presenti società che non possono contare su di una posizione IVA in Italia. In particolare, nel quadro VG, nella sezione 1, nei righi da VG2 a VG4, nonché, nella sezione 2, nei righi da VG5 a VG7, la casella denominata “Soggetto estero” deve essere barrata dalle società facenti parte del gruppo prive di una posizione IVA all’interno dello Stato. Esame del Quadro VL Come noto, nell’ambito del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta www.commercialistatelematico.com | 15
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti 2017, il debito IVA del periodo d’imposta in parola non doveva più essere indicato nell’ambito del quadro VH, ma nel quadro VL. In tale quadro era stato quindi introdotto il nuovo rigo VL30 denominato “Ammontare IVA periodica”, composto da tre diversi campi. Nel campo 1 del rigo VL30, il contribuente doveva inserire l’importo maggiore tra l’ammontare dell’IVA periodica dovuta (costituita dalla somma dei debiti periodici, compreso l’acconto – informazione indicata nel campo 2 del rigo VL30) e l’ammontare dell’IVA periodica effettivamente versata (informazione contenuta nel campo 3 del rigo VL30). Nelle istruzioni alla compilazione dell’attuale modello di dichiarazione è inserita un’ulteriore precisazione secondo cui, nell’ambito del campo 3, il contribuente deve indicare anche l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2018, che è stata versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972, riguardanti le citate comunicazioni delle liquidazioni periodiche previste dall’articolo 21-bis del Decreto- Legge n. 78 del 2010. A questo proposito viene specificato nelle istruzioni alla compilazione del Modello di dichiarazione che “occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa”. Sempre facendo riferimento al quadro VL, quadro che è dedicato alla liquidazione dell’imposta annuale, le istruzioni al modello in esame novellano le regole di www.commercialistatelematico.com | 16
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti compilazione del rigo VL33, denominato “IVA a credito”. In particolare, le istruzioni precisano che, ai fini della determinazione dell’ammontare del credito IVA annuale, è necessario che il contribuente provveda a tenere conto esclusivamente dei versamenti che sono stati realmente effettuati, restando invece esclusi dal computo quelli omessi. Applicando tale metodo di compilazione si evita, a differenza di quanto poteva avvenire con il Modello IVA/2018, che la dichiarazione possa chiudere a credito per effetto di versamenti dovuti, ma non effettivamente eseguiti. Pertanto, in base al tenore delle citate istruzioni ministeriali, nel caso in cui la differenza tra la somma degli importi dei crediti IVA (rigo VL4, VL11, campo 1, e da rigo VL24 a VL31) e quella degli importi dei debiti IVA (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23) risulti essere positiva, il contribuente dovrà indicare nel rigo VL33 l’importo che si ottiene considerando fra gli importi a credito quello che è stato indicato nell’ambito del campo 3 del rigo VL30, relativo all’IVA periodica versata e non, come invece avveniva in base alle istruzioni relative al precedente modello, quello che era stato indicato nel campo 1 del medesimo rigo, relativo all’imposta dovuta. Se, al contrario, la differenza emergente fra gli importi appena indicati dovesse essere negativa, e quindi non presentasse un saldo creditorio, il contribuente non sarebbe tenuto alla compilazione del rigo VL33. a cura di Massimo Pipino 17 Aprile 2019 www.commercialistatelematico.com | 17
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