Dichiarazione IVA 2019, periodo d'imposta 2018: una visione d'insieme

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Dichiarazione IVA 2019, periodo d'imposta 2018: una visione d'insieme
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Dichiarazione IVA 2019, periodo d’imposta 2018: una
visione d’insieme
di Massimo Pipino

Pubblicato il 17 aprile 2019

Come noto il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA
relativamente al periodo d’imposta 2018 scade il prossimo 30 aprile; di conseguenza
si ritiene opportuno provvedere a fornire un esame delle principali novità contenute
nel modello di dichiarazione rispetto a quello dell’anno precedente.

Dichiarazione IVA 2019

Come noto il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA
relativamente al periodo d’imposta 2018 scade il prossimo 30 aprile; di conseguenza
si ritiene opportuno provvedere a fornire un esame delle principali novità contenute
nel modello di dichiarazione rispetto a quello della dichiarazione per l’anno passato.

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In particolare, nell’attuale modello sono stati inseriti alcuni nuovi righi allo scopo di
consentire l’indicazione dei dati relativi all’applicazione della disciplina del Gruppo IVA
(disciplina che è stata introdotta dal legislatore con la Legge n. 232 del 2016 – Legge
di bilancio per il 2017) e che ha iniziato a produrre i propri effetti a partire dal 1°
gennaio 2018.

Ulteriori novità sono poi presenti nelle istruzioni alla compilazione del modello e
riguardano le nuove regole di compilazione del rigo VL33, relativamente
all’ammontare dell’IVA a credito, e la nuova collocazione, all’interno del quadro VE,
delle operazioni non imponibili effettuate nel quadro delle iniziative per la
cooperazione internazionale e lo sviluppo.

Il quadro d’insieme

Con il provvedimento emanato da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in
data 15 gennaio 2019, n. 10659/2019 sono stati approvati i due modelli, unitamente
alle relative istruzioni, che i contribuenti dovranno impiegare al fine di presentare la
dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2018 ovvero il “Modello
IVA/2019” (in cui vanno indicati i dati relativi alla dichiarazione per l’anno d’imposta
2018 e che deve essere impiegato da tutti i soggetti IVA, ad eccezione di quelli che
possono utilizzare il modello IVA BASE/2019) ed il “Modello IVA BASE/2019”
(versione semplificata del modello di dichiarazione annuale, che può essere utilizzato
solo dai contribuenti che nel 2018 hanno applicato il tributo secondo le regole
generali. Non possono, ad esempio, utilizzare tale modello i soggetti che hanno
applicato i cosiddetti regimi speciali IVA, nonché altri particolari soggetti
espressamente individuati dalle istruzioni annesse al modello).

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Per quanto riguarda le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018 è opportuno ricordare
che sono state approvate con il provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2019, n.
23564/2019.

Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2019, n. 10665/2019 è stato, poi,
approvato il Modello IVA 74-bis, con le relative istruzioni, nel quale devono essere
indicati i dati contabili delle operazioni effettuate dai soggetti IVA dichiarati falliti o in
liquidazione coatta amministrativa nella frazione d’anno anteriore alla data di
dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Il modello in parola
deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, da
parte dei curatori fallimentari e dai commissari liquidatori, entro i quattro mesi
successivi alla loro nomina allo scopo di informare la stessa sulla posizione debitoria
o, eventualmente, creditoria ai fini dell’IVA del soggetto sottoposto alla procedura alla
data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nell’ambito del
Modello IVA 74-bis sono state approvate con il provvedimento direttoriale del 26
febbraio 2019, 46906/2019.

Termine e modalità di presentazione della dichiarazione

In base al vigente comma 1 dell’articolo 8 del DPR n. 322 del 1998 (secondo cui: “Il
contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per l’imposta sul
valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l’imposta sul valore
aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in via telematica,
la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare
precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell’anno

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in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno
effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’articolo 10 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all’articolo 19-bis2 del medesimo
decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti
esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative”), per il periodo d’imposta 2017
e per quello successivo la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata
all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, fra il 1° febbraio e il 30
aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione: la
dichiarazione del periodo d’imposta 2018 deve essere quindi presentata entro il
prossimo 30 aprile.

È rimasto invariato rispetto allo scorso anno il termine ultimo per il versamento
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, che deve essere perfezionato
entro il 16 marzo di ciascun anno (per il periodo d’imposta 2018 il termine del 16
marzo è differito al 18 marzo, cadendo il 16 marzo di sabato), in un’unica soluzione,
ovvero rateizzando a partire da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,338
per cento fisso mensile l’importo di ciascuna rata che risulti essere successiva alla
prima.

Le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione in esame
confermano, inoltre, che il versamento può essere anche differito alla scadenza

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prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi,
con il pagamento di una maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse, per
ogni mese o frazione di mese successivo al termine che è stato appena citato. È da
tenere presente che la predetta maggiorazione dello 0,40 per cento, trova
applicazione esclusivamente in riferimento alla parte del debito IVA che non è stato
compensato con i crediti riportati nell’ambito del Modello F24.

In concreto, sulla base di quanto è stato già chiarito da parte dell’Agenzia delle
Entrate, con la Risoluzione del 20 giugno 2017 n. 73, emanata da parte della
Direzione Centrale Normativa e titolata “Risposte a quesiti in materia di
versamenti IVA”, il saldo IVA 2018, nel caso in cui non sia stato versato entro il 18
marzo scorso, senza alcuna maggiorazione, potrà essere versato entro il 1° luglio
2019 (cadendo il 30 giugno di domenica), maggiorando la somma che deve essere
versata (al netto delle eventuali compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40
per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo e fino alla data del
versamento oppure entro il 31 luglio 2019, applicando sulla somma dovuta al 30
giugno (al netto delle eventuali compensazioni) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40
per cento.

Esame delle novità dei singoli quadri del Modello
IVA/2018

Analogamente a quanto è già accaduto in riferimento ai modelli di dichiarazione degli
scorsi anni, anche quello della dichiarazione per il 2018 si presenta con una struttura
modulare ed è composto da un frontespizio, al cui interno devono essere inseriti i dati
anagrafici relativi al contribuente, e da vari quadri, nei quali andranno ad essere
indicati i dati contabili relativi all’attività svolta.

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Nel caso in cui sia stata adottata la liquidazione IVA di gruppo, così come è stata
disciplinata dall’ultimo comma dell’articolo 73 del DPR n. 633 del 1972 (secondo
cui: “Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti,
stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui
all’articolo 6, comma 2, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l’ammontare
complessivamente dovuto dall’ente o società commerciale controllante e dagli enti o
società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l’ente o società
commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione
per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare
l’opzione.

Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta
precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo
d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente
comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova
applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società
controllate.

Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la
metà dall’altra, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio
dell’opzione”), l’ente o la società controllante deve comprendere nella propria
dichiarazione anche il prospetto riepilogativo IVA PR/2019 (composto dai quadri VS,

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VV, VW, VY e VZ) in cui deve indicare i dati relativi a tale liquidazione.

Le modifiche relative al Gruppo IVA

Le principali modifiche che possono essere rinvenute nell’ambito del Modello IVA/2019
rispetto a quello dell’anno precedente sono relative ai soggetti passivi che, a partire
dal 1°gennaio 2019, hanno optato per l’adesione ad un Gruppo IVA: in particolare,
sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni i quadri VA, VX e il quadro VY del
prospetto IVA 26PR.

A questo proposito è opportuno ricordare innanzitutto che la disciplina del Gruppo IVA
è stata introdotta dal legislatore nell’ambito dell’ordinamento fiscale italiano con la
Legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio per il 2017), optando per l’esercizio della
facoltà espressamente riconosciuta a favore degli Stati membri dell’Unione europea
dall’articolo 11 della direttiva IVA 2006/112/CE datata 28 novembre 2006.

Tali disposizioni – che sono state introdotte nel corpo del DPR n. 633 del 1972 dal
nuovo Titolo V-bis (si tratta degli articoli che vanno dal 70-bis al 70-duodecies) –
danno la possibilità di considerare agli effetti dell’IVA come un unico soggetto
l’insieme di tutti soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, che esercitino attività
d’impresa, arte o professione, che siano giuridicamente indipendenti, ma
strettamente collegati fra di loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

La costituzione del Gruppo IVA rappresenta una scelta di carattere opzionale, ma
l’opzione, nel caso in cui si scelga di esercitarla, resta valida per un triennio e per ogni
anno successivo, fino all’eventuale revoca. In sintesi, facendo riferimento alla citata
normativa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che vengono effettuate da
parte di un soggetto partecipante ad un Gruppo IVA in favore di un altro soggetto

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anch’esso partecipante allo stesso Gruppo non sono considerate realizzare cessioni di
beni e prestazioni di servizi, rimanendo irrilevanti ai fini IVA; le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi che vengono rese da parte di un soggetto che faccia parte di un
Gruppo IVA nei confronti di un soggetto ad esso estraneo si considerano, ai fini IVA,
come se fossero state effettuate da parte del Gruppo IVA unitariamente inteso;
mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che siano state poste in essere nei
confronti di un soggetto appartenente ad un Gruppo IVA da parte di un soggetto ad
esso estraneo si considerano, ai fini IVA, come se fossero state effettuate al Gruppo
IVA unitariamente considerato.

Da quanto appena esposto consegue che gli obblighi e i diritti derivanti
dall’applicazione delle norme IVA devono essere intesi, rispettivamente, come se
fossero posti a carico e a favore del Gruppo IVA: ciò comporta, fra l’altro, che gli
obblighi di fatturazione, registrazione, comunicazione, dichiarazione, ecc. devono
essere assolti da parte del Gruppo IVA e non da parte del singolo soggetto ad esso
partecipante. In questo contesto è della massima importanza il ruolo che viene ad
essere svolto da parte del Rappresentante del Gruppo, che, di norma, è il soggetto
che esercita il controllo sui componenti del gruppo stesso.

Le indicazioni relative all’attuazione del Gruppo IVA sono contenute nel D.M. 6 aprile
2018 emanato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel decreto sono state individuate, fra l’altro, quali siano le regole per la costituzione
del Gruppo IVA, quali sono le modalità con cui il gruppo IVA si forma e come deve
avvenire la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di costituzione
del Gruppo IVA, quali siano le regole per la successiva inclusione di ulteriori soggetti
partecipanti al gruppo e con quali modalità debba avvenire la revoca della

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dichiarazione. Con il decreto vengono poi stabiliti gli obblighi ed i diritti derivanti
dall’applicazione dell’imposta in riferimento alle operazioni per le quali l’IVA risulta
essere esigibile o la detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto
l’opzione per la costituzione del gruppo stesso.

Facendo riferimento alla documentazione delle operazioni che vengono effettuate da
parte del Gruppo IVA, il decreto in parola ha previsto che il Rappresentante, o i
partecipanti al gruppo, emettano le fatture avendo cura di indicare, oltre al numero di
partita IVA del Gruppo IVA, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha
posto in essere l’operazione che viene fatturata. Specularmente, per la fatturazione
delle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo IVA, il Rappresentante o i
partecipanti sono tenuti a comunicare ai fornitori sia la partita IVA del Gruppo che il
codice fiscale del soggetto partecipante che risulta essere l’acquirente o il
committente.

I singoli partecipanti, o il Rappresentante del Gruppo IVA, provvedono ad effettuare le
necessarie annotazioni nei registri IVA, anche mediante l’adozione di registri sezionali.
Le liquidazioni periodiche dell’imposta, le comunicazioni di dati previste dalla legge, la
trasmissione della dichiarazione annuale, la richiesta di rimborso delle eccedenze di
credito IVA devono essere effettuate unicamente da parte del Rappresentante del
Gruppo.

Allo scopo di esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA, i soggetti che
risultano essere interessati hanno l’obbligo di utilizzare il Modello AGI/1, modello che è
stato approvato con il provvedimento n. 215450 del 19 settembre 2018 del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, corredato dalle relative istruzioni per la sua compilazione.

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In     particolare,     il   provvedimento         direttoriale   ha   specificato   che   spetta     al
Rappresentante del Gruppo IVA presentare il modello che deve essere sottoscritto da
tutti i partecipanti.

Sia la sottoscrizione che la presentazione del modello devono avvenire
esclusivamente in modalità telematica, tramite l’applicazione web disponibile
nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Impiegando il modello è possibile provvedere alla comunicazione:

         delle opzioni contabili;
         dell’inclusione o esclusione di un partecipante;
         del subentro di un nuovo Rappresentante;
         della variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate;
         della revoca dell’opzione, con effetti verso tutti i soggetti partecipanti al
         Gruppo;
         della cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti
         partecipanti.

Il modello, per l’esercizio dell’opzione o della revoca, può essere presentato:

         a partire dal 1° gennaio siano al 30 settembre, con efficacia dell’opzione o della
         revoca a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
         a partire dal 1° ottobre sino al 31 dicembre, con efficacia dell’opzione o della
         revoca a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

È opportuno tenere presente che, in sede di prima applicazione del nuovo istituto, in
base all’articolo 7 del decreto ministeriale del 6 aprile 2018, i soggetti passivi, allo

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scopo di costituire il Gruppo IVA con effetto dal 1° gennaio 2019, hanno avuto la
facoltà di esercitare la relativa opzione entro il 15 novembre 2018 (e non già entro il
30 settembre 2018).

In merito a quanto appena esposto l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 31
ottobre 2018 n. 19, emanata dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, e
titolata “IVA – Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo
V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro
dell’Economia e delle Finanze”, ha provveduto a fornire importanti
puntualizzazioni in merito all’impatto che l’adesione ad un Gruppo IVA può avere in
termini di procedure e obblighi contabili e dichiarativi, rapporti con i fornitori e i
clienti, responsabilità negli adempimenti previsti dalla normativa, ecc.

Come già prima accennato, la disciplina del Gruppo IVA ha iniziato a produrre i propri
effetti a partire dal 1° gennaio 2018. Di conseguenza, allo scopo di rendere il Modello
IVA/2019 più rispondente alle novità normative sopra ricordate, con il provvedimento
direttoriale n. 10659/2019, sono state apportate le seguenti modifiche a quello che
era il previgente modello:

      nell’ambito del quadro VA è stato introdotto il rigo VA16 denominato “Gruppo
      IVA art. 70-bis”, contenente la casella 1 che dovrà essere barrata dai soggetti
      passivi che partecipano, con effetto dal 1° gennaio 2019, ad un Gruppo IVA. Tali
      soggetti, considerato che, come detto, a seguito dell’esercizio per la
      costituzione del Gruppo, perderanno la propria individualità ai fini dell’IVA, con
      questa informazione provvedono a comunicare all’Agenzia che si tratta della
      loro ultima dichiarazione annuale IVA;
      nell’ambito del quadro VX, in corrispondenza del rigo VX2, – ove deve essere

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      evidenziato l’ammontare dell’eccedenza annuale d’imposta detraibile – è stato
      inserito il campo 2 nel quale i soggetti che hanno aderito al Gruppo IVA devono
      indicare la parte dell’eccedenza detraibile, indicata nel campo 1 dello stesso
      rigo, che è stata trasferita al Gruppo IVA a partire dal 1°gennaio 2019.

Inoltre, è stato oggetto di modifiche il quadro VY del prospetto IVA 26PR, riservato alle
società controllanti nella liquidazione IVA di gruppo. Nello specifico:

      nel rigo VY2 è stato inserito il campo 2, nel quale la controllante dovrà indicare
      la parte dell’eccedenza di imposta detraibile risultante dal prospetto trasferita
      dalla controllante al Gruppo IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
      nel successivo rigo VY4 è stato inserito il campo 3, indicato come “Gruppo IVA
      art. 70-bis”, la cui casella deve essere barrata da parte della controllante che, a
      partire dal 1° gennaio 2019, partecipa a un Gruppo IVA ed intende chiedere a
      rimborso la parte dell’eccedenza di imposta detraibile risultante dal prospetto
      IVA 26PR che non deve essere trasferita allo stesso Gruppo.

Esame Quadro VE

Come di consueto i soggetti passivi di imposta sono tenuti all’utilizzo del quadro VE
per l’indicazione delle operazioni attive poste in essere sul territorio dello Stato, quelle
intracomunitarie, le esportazioni verso Paesi extracomunitari nonché le operazioni
non soggette ad IVA per le quali comunque è stata emessa la fattura.

A differenza dello scorso anno, l’Agenzia, sia nell’ambito delle istruzioni alla
compilazione del modello, in riferimento alla sezione 4 del quadro, sia nell’appendice
dedicata alle “esportazioni ed altre operazioni imponibili”, ha provveduto a chiarire il
fatto che nel rigo VE30 (rigo nel cui ambito il contribuente deve indicare l’ammontare

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delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond), all’interno
del campo 5 (“operazioni assimilate”), devono essere indicate anche le operazioni
effettuate nel quadro delle iniziative per la cooperazione internazionale e lo sviluppo,
non imponibili ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera b-bis) del DPR n. 633 del
1972 (secondo cui “le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio
dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o
per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26,
comma 3 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie,
comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La
prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale”).

Tali operazioni, sulla base delle istruzioni che erano contenute nel precedente
modello, dovevano, invece, essere riportate nel rigo VE32 della sezione 4 del quadro
VE.

La diversa collocazione di tali operazioni nel rigo VE30 fa desumere che le stesse
concorrano, ora, alla formazione del “plafond” e allo “status” di esportatore abituale
dei soggetti che le effettuano.

La novità presente nell’attuale modello dichiarativo conferma, in sostanza, quanto già
veniva previsto dall’articolo 9, comma 1, della Legge 20 novembre 2017, n. 167
(Legge europea), che, nell’introdurre la lettera b-bis) nell’articolo 8, primo comma, del
DPR n. 633 del 1972, ha inteso considerare le cessioni di beni – e relative prestazioni
accessorie – effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti
della cooperazione allo sviluppo17, come delle vere e proprie cessioni

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all’esportazione.

Esame del Quadro VG

Il quadro VG deve essere utilizzato da quei soggetti controllanti che intendono
esercitare a partire dal 2019 l’opzione di avvalersi della procedura della liquidazione
IVA di gruppo prevista dall’articolo 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972 in
relazione ad una o più delle società da essi controllate.

L’ente o la società controllante, infatti, comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio
dell’opzione per tale procedura, compilando il quadro in parola nella dichiarazione
IVA presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende operare la liquidazione
di gruppo.

Per le procedure di liquidazione dell’IVA di gruppo che sono già in corso, a seguito di
opzione esercitata precedentemente, il quadro VG deve essere compilato
esclusivamente nel caso in cui, con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, il
contribuente intenda procedere alla revoca dell’opzione oppure nel caso in cui si
debba comunicare l’ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di una o più delle società
controllate.

Le società che possono utilizzare le modalità di liquidazione IVA di gruppo, in qualità
di controllate, sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice. Inoltre, così come è stato
precisato da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 21 febbraio 2005
n. 22 – emanata dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e titolata “Art. 73
D.P.R. 26/10/1972 n. 633. Liquidazione IVA di gruppo” possono partecipare alla
procedura di liquidazione di gruppo dell’IVA anche le società estere, residenti in paesi

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dell’Unione europea, che hanno forme giuridiche equipollenti alle società di diritto
italiano che possono aderire a tale liquidazione, e che ai fini IVA operano in Italia
mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero mediante
identificazione diretta a norma dell’articolo 35-ter del DPR n. 633 del 1972.

Le società estere hanno comunque la facoltà di partecipare alla c.d. “catena di
controllo”: la Risoluzione ministeriale del 3 dicembre 1991, n. 475921, ha infatti
riconosciuto che la semplice presenza nella “catena di controllo” di un gruppo di una
società estera non operante nel territorio dello Stato non impedisce alle società
controllate dalla stessa di partecipare alla liquidazione IVA di gruppo. Non incide,
quindi, sulla procedura in parola la circostanza che alcune delle società costituenti
“anelli della catena di controllo” siano ubicate all’estero.

Per consentire di dare la necessaria rilevanza all’interno della dichiarazione IVA del
ricorrere di tale fattispecie, nell’ambito del quadro VG il legislatore fiscale ha deciso di
introdurre, con riferimento ai dati che devono essere comunicati da parte delle
società controllate, una nuova casella nella quale deve essere indicata la circostanza
consistente nel fatto che fra le società che partecipano alla “catena di controllo” sono
presenti società che non possono contare su di una posizione IVA in Italia. In
particolare, nel quadro VG, nella sezione 1, nei righi da VG2 a VG4, nonché, nella
sezione 2, nei righi da VG5 a VG7, la casella denominata “Soggetto estero” deve
essere barrata dalle società facenti parte del gruppo prive di una posizione IVA
all’interno dello Stato.

Esame del Quadro VL

Come noto, nell’ambito del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta

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2017, il debito IVA del periodo d’imposta in parola non doveva più essere indicato
nell’ambito del quadro VH, ma nel quadro VL. In tale quadro era stato quindi
introdotto il nuovo rigo VL30 denominato “Ammontare IVA periodica”, composto da
tre diversi campi.

Nel campo 1 del rigo VL30, il contribuente doveva inserire l’importo maggiore tra
l’ammontare dell’IVA periodica dovuta (costituita dalla somma dei debiti periodici,
compreso l’acconto – informazione indicata nel campo 2 del rigo VL30) e l’ammontare
dell’IVA periodica effettivamente versata (informazione contenuta nel campo 3 del
rigo VL30).

Nelle istruzioni alla compilazione dell’attuale modello di dichiarazione è inserita
un’ulteriore precisazione secondo cui, nell’ambito del campo 3, il contribuente
deve indicare anche l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2018, che è stata
versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo
automatizzato, ai sensi dell’articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972, riguardanti le citate
comunicazioni delle liquidazioni periodiche previste dall’articolo 21-bis del Decreto-
Legge n. 78 del 2010.

A questo proposito viene specificato nelle istruzioni alla compilazione del Modello di
dichiarazione che “occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con
codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino
alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine
ordinario previsto per la presentazione della stessa”.

Sempre facendo riferimento al quadro VL, quadro che è dedicato alla liquidazione
dell’imposta annuale, le istruzioni al modello in esame novellano le regole di

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compilazione del rigo VL33, denominato “IVA a credito”.

In particolare, le istruzioni precisano che, ai fini della determinazione dell’ammontare
del credito IVA annuale, è necessario che il contribuente provveda a tenere conto
esclusivamente dei versamenti che sono stati realmente effettuati, restando invece
esclusi dal computo quelli omessi. Applicando tale metodo di compilazione si evita, a
differenza di quanto poteva avvenire con il Modello IVA/2018, che la dichiarazione
possa chiudere a credito per effetto di versamenti dovuti, ma non effettivamente
eseguiti.

Pertanto, in base al tenore delle citate istruzioni ministeriali, nel caso in cui la
differenza tra la somma degli importi dei crediti IVA (rigo VL4, VL11, campo 1, e da
rigo VL24 a VL31) e quella degli importi dei debiti IVA (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23)
risulti essere positiva, il contribuente dovrà indicare nel rigo VL33 l’importo che si
ottiene considerando fra gli importi a credito quello che è stato indicato nell’ambito
del campo 3 del rigo VL30, relativo all’IVA periodica versata e non, come invece
avveniva in base alle istruzioni relative al precedente modello, quello che era stato
indicato nel campo 1 del medesimo rigo, relativo all’imposta dovuta. Se, al contrario,
la differenza emergente fra gli importi appena indicati dovesse essere negativa, e
quindi non presentasse un saldo creditorio, il contribuente non sarebbe tenuto alla
compilazione del rigo VL33.

a cura di Massimo Pipino

17 Aprile 2019

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