CONTRATTO ED ECONOMIA COMPORTAMENTALE - Andrea Zoppini
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ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO Estratto da I TEMATICI, I-2021 CONTRATTO, diretto da G. D’Amico Andrea Zoppini CONTRATTO ED ECONOMIA COMPORTAMENTALE
Contratto ed economia comportamentale metafora delle fonti e il diritto privato europeo. Giornate di tratta(va) di artefatti ideologici, costruiti sul para- studio per Umberto Breccia a cura di E. NAVARRETTA, Torino, Giappichelli, 2015, 19 ss.; ID., Critica del diritto privato. digma dell’uomo borghese, proprietario terriero Editoriali e saggi della Rivista Critica del Diritto Privato (in un sistema politico censitario) che operava in raccolti da G. ALPA e M. MARELLA, Napoli, Jovene, 2017; V. un mercato in cui si scambiavano essenzialmente ROPPO, Il contratto2, in Trattato di diritto privato a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 2011; S. ROSE-ACKERMAN, beni immobili e merci (2). Inalienability and the Theory of Property Rights, in 85 Co- Le regole del contratto (pre)suppongono un lumbia Law Review, 1985, 931 ss.; M.J. SANDEL, What Money mercato perfetto ed efficiente, che dunque non Can’t Buy. The Moral Limits of Markets, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2012; D. SATZ, Why Some Things Should abbisogna di nessuna correzione, essendo lo Stato Not Be for Sale: The Moral Limits of Markets, Oxford-New e il mercato fenomeni del tutto separati e auto- York, Oxford University Press, 2010; M.F. STARKE, EU- Grundrechte und Vertragsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, nomi (3). 2016; S. THOBANI, Diritti della personalità e contratto: dalle Più in generale, il diritto privato assume che fattispecie più tradizionali al trattamento in massa dei dati coloro che entrano in rapporti giuridici si pongano personali, Milano, Ledizioni, 2018; G. VETTORI, Contratto e Costituzione, in questa Enciclopedia, Contratto, 2021; P. su un piano di strutturale parità e siano sovrani ZATTI, Maschere del diritto, volti della vita, Milano, Giuffrè, nella valutazione dei rispettivi interessi. La giusti- 2009; V. ZENO-ZENCOVICH, Profili negoziali degli attributi zia contrattuale e quella sociale coincidono nel della personalità, in Dir. inform., 1993, 545 ss.; ID., Limita- zioni contrattuali alla manifestazione del pensiero, ivi, 1995, noto aforisma francese, che replica un detto kan- 991 ss.; A. ZOPPINI, Funzioni del diritto privato e tecniche di tiano: Qui dit contractuel, dit juste (4). regolazione del mercato, in Funzioni del diritto privato e Ne consegue che l’ambito di competenza riser- tecniche di regolazione del mercato a cura di M. MAUGERI e A. ZOPPINI, Bologna, Il Mulino, 2009, 9 ss.; ID., Il diritto privato vato agli accordi privati, una volta definito, opera e le « libertà fondamentali » dell’Unione europea (Principî e secondo un modello di laissez-faire (5). In questa problemi della Drittwirkung nel mercato unico), in Le « li- prospettiva, la ricerca d’un equilibrio contrattuale bertà fondamentali » dell’Unione Europea e il diritto privato a cura di F. MEZZANOTTE, Roma, Roma TrE-Press, 2016. soddisfa allo stesso tempo l’utilità individuale e l’utile collettivo. Siffatte premesse sono state, progressivamente, discusse e revocate in dubbio a seguito delle ri- CONTRATTO ED ECONOMIA COMPOR- flessioni che hanno preso atto dell’asimmetria — TAMENTALE informativa, economica, relazionale — sussistente tra le parti. SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La razionalità nel diritto privato. — In particolare, nel torno dell’ultimo decennio 3. L’unità del soggetto di diritto: l’homo oeconomicus. — 4. Il ripensamento del modello tradizionale. — 5. Le conseguenze sul la diagnosi dell’asimmetria del potere contrattuale piano del diritto regolatorio. — 6. La razionalità d’impresa e il ha gradualmente scavato una “faglia” sistematica comportamento degli amministratori nella fase di crisi. — 7. Ta- lune ipotesi applicative: la finanza comportamentale e l’eccesso di tra gl’istituti tradizionali del contratto proposti dai informazioni all’investitore. — 8. Economia comportamentale e diritti codificati continentali e i principi e le regole consumatore energetico. — 9. Il recesso del consumatore nel settore delle comunicazioni elettroniche. — 10. Economia com- ormai penetrate nei singoli ordinamenti nazionali portamentale e rimedi contrattuali. per effetto del concorrente agire delle fonti del 1. Premessa. — La concezione tradizionale diritto europeo: le libertà fondamentali del Trat- del contratto è fondata sugli assiomi ideologici tato, i valori della Convenzione sui diritti fonda- fatti propri dai codici borghesi assunti, in quanto coerenti alla natura delle cose, come dati indimo- tratto e antitrust a cura di G. OLIVIERI e A. ZOPPINI, Roma- Bari, Laterza, 2008, 3 ss. strati e non bisognevoli di alcuna specificazione (2) F. DENOZZA, In viaggio verso un mondo re-incantato? ulteriore: l’uguaglianza formale del soggetto di Il crepuscolo della razionalità formale nel diritto neoliberale, diritto, la sua intrinseca razionalità comportamen- in Oss. dir. civ., 2016, 419 ss.; D. GRIMM, Soziale, wirtschaft- tale, il perfetto funzionamento del mercato (1). Si liche und politische Voraussetzungen der Vertragsfreiheit. Eine vergleichende Skizze, in La formazione storica del diritto moderno in Europa (Atti del terzo Congresso internazionale (1) Per la successione di tre diversi modelli (anche) nella della Società italiana di storia del diritto, Firenze, 25-29 concezione del rapporto tra diritto privato e potere dispo- aprile 1973), III, Firenze, Olschki, 1977, 1221 ss. sitivo dei privati v. D. KENNEDY, Three Globalizations of Law (3) B. OPPETIT, La liberté contractuelle à l’épreuve du and Legal Thought, in The New Law and Economic Deve- droit de la concurrence, in Revue des sciences morales et lopment: A Critical Appraisal a cura di D.M. TRUBEK e A. politiques, 1995, 241 ss. SANTOS, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 19 (4) J. GHESTIN, L’utile et le juste dans les contrats, in ss.; L. NIVARRA, Diritto privato e capitalismo. Regole giuridi- Archive de philosophie du droit, XXVI, 1981, 35 ss. che e paradigmi di mercato, Napoli, Editoriale scientifica, (5) S. HOFER, Freiheit ohne Grenzen? Privatrechtstheo- 2010; nonché volendo A. ZOPPINI, Autonomia contrattuale, retische Diskussionen im 19 Jahrhundert, Tübingen, Mohr regolazione del mercato, diritto della concorrenza, in Con- Siebeck, 2001. 313
Contratto ed economia comportamentale mentali, le regole delle direttive europee in materia L’obiettivo è quello di verificare se il modello contrattuale (6). di razionalità sotteso al diritto privato, quindi il L’approccio appena delineato ha consentito di paradigma del comportamento “normale”, esiga mutare il paradigma di riferimento. Il contratto d’essere revocato in dubbio e poi, in una prospet- non è più considerato soltanto come un momento tiva dichiaratamente neosistematica, eventual- dell’autodeterminazione dell’individuo, ma piutto- mente sostituito da un nuovo modello di riferi- sto come lo strumento per attuare il sistema con- mento. correnziale, che si ritiene in quanto tale idoneo ad Il tradizionale paradigma del « buon padre di assicurare il progresso collettivo. Inoltre, è la strut- famiglia » è difatti espressione di un modello di tura del mercato a conformare i comportamenti normalità ideologicamente non neutrale in termini degli operatori economici e, poi, il contenuto degli di genere, di attitudini comportamentali, di ceto accordi contrattuali (7). sociale — sicché il legislatore francese ha cancel- Sulle riflessioni sin qui prospettate è risultato lato il sintagma dal codice civile e lo ha sostituito incisivo il contribuito, tra le altre, delle scienze con il lemma « ragionevolmente » (9) —. comportamentali. In particolare, queste ultime, Se, allora, il compito del giurista teorico è come si vedrà, mediante analisi empiriche, e quello di mettere costantemente in discussione il quindi attraverso lo studio dei comportamenti ef- proprio sapere, di guardare negli angoli bui del fettivi degli individui, dimostrano che il processo sistema per provare a vedere cosa in essi si na- conoscitivo e decisionale è tutt’altro che orientato sconda, di anticipare e antevedere problemi futuri, dall’obiettivo della massimizzazione del proprio la BLE ben si presta a questo esercizio teorico, ma utile individuale, ma è, al contrario, affetto da una di cui è immediatamente agevole rappresentarsi serie di errori cognitivi che determinano devia- anche le ricadute pratiche. zioni nel comportamento individuale e, conse- La riflessione della BLE muove dall’assunto — guentemente, fallimenti nel mercato di riferi- suscettibile di verifica empirica — che il compor- mento. tamento dell’attore privato, quando pure inteso a massimizzare il proprio benessere individuale, è 2. La razionalità nel diritto privato. — Questa intrinsecamente limitato nelle proprie scelte, con- pagina prova dunque a segnalare i quesiti che gli formato nei propri processi cognitivi e decisionali, studi di economia comportamentale — da cui poi sorretto da elementi impulsivi ed emotivi, con- la Behavioural Law and Economics (BLE) — pon- dizionato da giochi strategici competitivi o coo- gono, mettendone così in esponente la curvatura perativi: dunque, decisamente irrazionale negli di ordine metodologico (8). esiti (10). Merita mettere in esponente il fatto che, ben (6) V. SCALISI, Il ruolo della civilistica italiana nel pro- cesso di costruzione della nuova Europa, Milano, Giuffrè, 2007; e cfr. G. SMORTO, Autonomia contrattuale e diritto colare Beitrag der Verhaltensökonomie (Behavioral Econo- europeo, in Eur. dir. priv., 2007, 325 ss. Per uno sviluppo mics) zum Handels- und Wirtschaftsrecht a cura di H. FLEI- particolarmente consapevole v. C.-W. CANARIS, Die Bedeu- SCHER e D. ZIMMER, Frankfurt am Main, Verlag Recht und tung der iustitia distributiva im deutschen Vertragsrecht, Wirtschaft GmbH, 2011. E per una lettura critica v. ora R. München, Beck, 1997, nonché le monografie di J. OECHSLER, BUBB e R.H. PILDES, How Behavioral Economics Trims Its Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag, Tübingen, Sails and Why, in Harvard Law Review, 127, 2014, 1593 ss., Mohr Siebeck, 1997, e C. HEINRICH, Formale Freiheit und nonché L.E. WILLIS, When Nudges Fail: Slippery Defaults, in materielle Gerechtigkeit. Die Grundlagen der Vertragsfreiheit University of Chicago Law Review, 80, 2013, 1155 ss. und Vertragskontrolle am Beispiel ausgewählter Probleme des (9) http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/ Arbeitsrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2000. 1663/AN/249.asp; J. HUET, Adieu bon père de famille. Rela- (7) Un’illustrazione con riguardo agli assunti della tion d’un cauchemar suivie d’observations sur les mots en scuola ordoliberale in U. RUNGE, Antinomien des Freiheits- droit, et d’autres choses encore, in Rec. Dalloz, 2014, 505 ss. begriffs im Recht des Ordoliberalismus, Tübingen, Mohr (10) Si leggano esemplarmente D. KAHNEMAN, Thinking, Siebeck, 1971, 145 ss.; prospettiva sulla quale si veda in Fast and Slow, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011, particolare L. SAMBUCCI, Il contratto dell’impresa, Milano, e i saggi raccolti in Critica della ragione economica a cura di Giuffrè, 2002. M. MOTTERLINI e M. PIATTELLI PALMARINI, Milano, Il Saggia- (8) La BLE non costituisce per i giuristi continentali, e tore, 2012; nella letteratura giuseconomica v. Behavioral Law poi per quelli italiani, una novità assoluta, il che consente di and Economics a cura di C.R. SUNSTEIN, Cambridge, Cam- tentare, se non un bilancio, una valutazione compiuta e bridge University Press, 2000, e The Law and Economics of articolata; v. gli studi raccolti in Oltre il soggetto razionale. Irrational Behavior a cura di F. PARISI e V.L. SMITH, Stanford, Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato a Stanford University Press, 2005, mentre sull’interdipen- cura di G. ROJAS ELGUETA e N. VARDI, Roma, Roma-Tre denza dei comportamenti e le conseguenti scelte strategiche Press, 2014, e in I fondamenti cognitivi del diritto. Percezioni, degli individui v. D.G. BAIRD, R.H. GERTNER e R.C. PICKER, rappresentazioni, comportamenti a cura di R. CATERINA, Mi- Game Theory and the Law, Cambridge (Massachusetts), lano, Mondadori, 2008; nella letteratura tedesca v. in parti- Harvard University Press, 1994, e C.F. CAMERER, Behavioral 314
Contratto ed economia comportamentale lungi dal proporsi come un teorema astratto o tano il ruolo positivo dell’intervento pubblico — ideologico, l’economia comportamentale muove soprattutto dopo la crisi economica degli interme- dal dato materiale e dai comportamenti osserva- diari privati e dei debitori pubblici e poi della bili. pandemia globale (12) — e si propongono di ri- Già accettare il confronto con gli studi speri- fondare sul piano teorico una giustificazione all’im- mentali è tutt’altro che frequente per chi inter- posizione di limiti all’autonomia privata che non si preta il diritto positivo, e il diritto codificato dei ponga in contrasto con il paradigma dell’efficienza, privati in particolare: ciò postula, infatti, che la e che continui quindi ad essere radicata nella ma- cifra ermeneutica d’un determinato elemento nifestazione di preferenze individuali (coerente- strutturale del fatto giuridico non è dedotta dalla mente, quindi, con una posizione di vertice che norma, ma indotta da una frequenza statistica. potremmo dire anti-antipaternalistica) (13). Gli studi sperimentali dimostrano che le per- 3. L’unità del soggetto di diritto: l’homo sone fisiche hanno un’incapacità valutativa nella oeconomicus. — Volendo procedere con ordine, dimensione diacronica, e segnatamente una ten- non è difficile rendersi persuasi che gli studi di denza a scontare eccessivamente il beneficio fu- economia comportamentale revocano in discus- turo (hyperbolic discounting) e a sottovalutare il sione più d’uno degli a priori profondamente im- rischio futuro (optimism bias). Inoltre, gl’individui bricati nelle pietre angolari del diritto privato si avvalgono sistematicamente di scorciatoie men- classico. tali (heuristics e bias), fra cui esemplarmente l’“an- Il codice civile e in particolare il suo archetipo, coraggio” e l’effetto “cornice”: come a dire che la il code civil di Napoleone, assumono quale ele- determinazione cui si arriva dipende, il più delle mento costitutivo l’unità del soggetto di diritto, volte, dalle premesse da cui si muove o dal conte- pensato e poi disciplinato quale attore razionale sto nel quale essa è inquadrata, che non dal merito che opera in un mercato perfettamente concorren- intrinseco della medesima. ziale (14). Questi fallimenti cognitivi, se (e in quanto) Costituisce un segmento essenziale che de- connaturati al comportamento della persona fisica, scrive la traiettoria del diritto privato liberale nella prospettiva normativa possono essere trattati quella sottesa ai principi della libertà formale, alla stregua di fallimenti del mercato, in quanto declinati nei termini della autodeterminazione e impediscono di attingere a un equilibrio paretiano della autoresponsabilità. Il soggetto del diritto efficiente; ciò che dischiude, conseguentemente, il privato, proprio perché autodeterminato, si com- problema di un intervento correttivo della mano porta (e quindi ha l’onere di comportarsi) razio- pubblica. nalmente: l’in sé del suo essere è costituito dal- In questa traiettoria logica, l’economia com- l’agire in modo responsabile delle proprie azioni e portamentale propone una chiave di lettura e for- determinazioni. mula una proposta significativamente diversa ri- Compendia questo tipo ideale la formula homo spetto a quella rintracciabile sia nell’economia del- oeconomicus ovvero l’acronimo REMM, che si deco- l’informazione, che risolve il fallimento del mer- difica in « resourceful, evaluating, maximizing cato nei termini della mera asimmetria informa- man ». tiva, sia nell’economia neo-istituzionale, che Per tale modello di riferimento, la cura razio- guarda al gioco strategico delle istituzioni e ai costi nale e ordinata dei propri interessi, definiti sulla transattivi (11). base di preferenze stabili, postula un dover essere Per altro verso, la proposta giuspolitica della che precede la norma, in quanto conforme alle BLE s’iscrive all’interno delle tesi che oggi rivalu- (12) R.A. POSNER, A Failure of Capitalism, Cambridge Game Theory. Experiments in Strategic Interaction, Prince- (Massachusetts), Harvard University Press, 2009; G. CALA- ton, Princeton University Press, 2003. BRESI, The Future of Law and Economics. Essays in Reform (11) Per un confronto tra modelli con riguardo al diritto and Recollection, New Haven-London, Yale University dei consumatori v. F. RISCHKOWSKY e T. DÖRING, Consumer Press, 2016 (trad. it. a cura di F. Fimmanò e V. Occorsio, Il Policy in a Market Economy: Considerations from the Per- futuro del law and economics. Saggi per una rimeditazione ed spective of the Economics of Information, the New Institutio- un ricordo, Milano, Giuffrè, 2018). nal Economics as well as Behavioural Economics, in Journal of (13) K.U. SCHMOLKE, Grenzen der Selbstbindung im Pri- Consumer Policy, 31, 2008, 285 ss.; G. ROJAS ELGUETA, vatrecht. Rechtspaternalismus und Verhaltensökonomik im Fallimenti cognitivi e regolazione del mercato energetico, in Familien-, Gesellschafts- und Verbraucherrecht, Tübingen, Annuario di Diritto dell’energia 2015. La tutela dei consuma- Mohr Siebeck, 2014. tori nei mercati energetici a cura di G. NAPOLITANO e A. (14) Per una discussione sia consentito rinviare ad A. ZOPPINI, Bologna, Il Mulino, 2015, 183 ss. ZOPPINI, Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, cit. 315
Contratto ed economia comportamentale leggi naturali, e ne condiziona e determina i signi- di comportamento (17). In tale prospettiva, la ficati per così dire dall’esterno. BLE, come anche per altri versi la teoria dei giochi Si definisce così una prospettiva assiologica, e — proprio perché patrocinano un’interpretazione poi ermeneutica, fondata sull’assunto del compor- « orientata alle conseguenze » — introducono nel tamento razionale, che pone all’indice quei pro- modello di analisi economica del diritto un fattore cessi decisionali che non sono coerenti al para- di correzione e si pongono alla ricerca di punti di digma ipostatizzato dal diritto borghese (basti qui equilibrio che sappiano conciliare la libertà di il richiamo all’incapacità naturale, pensata come scelta con l’intervento ortopedico dell’ordina- stato patologico transeunte che rileva solo nella mento (18). dimensione patrimoniale). È agevole comprendere, leggendo nella fili- 4. Il ripensamento del modello tradizionale. grana del dibattito e della contrapposizione delle — La BLE ci rivolge, a ben guardare, un quesito: idee, che in realtà l’homo oeconomicus è un tassello se il paradigma comportamentale dell’attore razio- del programma ideologico connesso alla rivolu- nale non è un elemento naturale e neutrale, e zione industriale. Parimenti, in termini di scelte rappresenta invece un’opzione ideologica dell’in- collettive, la razionalità dell’attore economico fini- terprete che si sovrappone al diritto positivo, a sce con l’essere un portato e la conseguenza di un quali condizioni e in quali limiti esso può essere modello — storicamente e ideologicamente deter- preservato; poi, ancóra, quali correttivi possono minato — di organizzazione sociale, piuttosto che giustificarsi. l’a priori del contratto sociale (15). Quello che viene disvelato e reso riconoscibile Queste elementari considerazioni postulano un è un tipico meccanismo di Vorverständnis, di cul- dato che mi pare debba essere chiaramente indi- tural software — volendo usare le espressioni evo- cato. cative di Hans-Georg Gadamer e di Jack Balkin — L’economia neo-classica sottende un modello che (ci) impone inconsapevolmente una chiave di (che si assume) conforme alla Natur der Sache, lettura del reale giuridico. l’attore razionale (16). Quando tale assunto è tra- Il comportamento razionale elevato a dogma sposto sul piano normativo e diviene un presup- dell’economia neoclassica è divenuto fonte di pro- posto del comporsi della fattispecie di diritto pri- duzione di regole giuridiche implicite. Il problema vato, esso si trasforma in una prescrizione, nel che si pone, allora, è di non assumere tale arche- senso che finisce con l’imporre un modello di tipo come un dato della realtà, quanto piuttosto di dover essere, una regola di azione e poi di rela- verificare le regole che ne presidiano le condizioni zione. d’uso e, poi, le conseguenze allocative che si de- Non è solo il diritto privato classico — espres- terminano. sione della società liberale — a essere messo in Quanto appena detto produce conseguenze sia discussione. per quanto concerne il diritto privato generale, sia Assumere il tema della razionalità comporta- per quanto concerne il diritto privato regolatorio. mentale quale elemento prescrittivo è, per taluni Muovendo dal diritto privato generale, inten- aspetti, uno degli elementi fondanti l’analisi eco- dendosi per tale non solo l’insieme delle norme nomica del diritto. La dottrina giuseconomica, in materialmente collocate nel codice civile, bensì il particolare della scuola di Chicago, postula una compendio di tutte le regole che oggi riteniamo ancora più accentuata semplificazione strutturale applicabili ai rapporti di diritto privato e/o che si della fattispecie e — facendo premio sull’obiettivo ritengono comunque suscettibili di applicazione di massimizzare il benessere collettivo — impone analogica ancorché dettate in contesti specifici, una aggregazione forzata di preferenze e modelli (17) F. DENOZZA, La frammentazione del soggetto nel (15) Sulla necessità di utilizzare le teorie fondate sul- pensiero giuridico tardo-liberale, in Riv. dir. comm., I, 2014, l’homo oeconomicus soltanto come base di partenza per la 13 ss. costruzione di modelli più realistici v. R. THALER, Misbeha- (18) Recht und Verhalten a cura di C. ENGEL e altri, ving. The making of behavioral economics, New York, Nor- Tübingen, Mohr Siebeck, 2007; v. anche C.R. SUNSTEIN e ton, 2015. R.H. THALER, Libertarian Paternalism is Not an Oxymoron, in (16) Tale modello, improntato, come si è visto, al lassez- University of Chicago Law Review, 70, 2003, 1159 ss.; C.F. faire, è volto a impedire l’intervento correttivo del giudice CAMERER, S. ISSACHAROFF, G. LOEWENSTEIN, T. O’DONOGHUE e sul contratto. V.L. MENGONI, Autonomia privata e costitu- M. RABIN, Regulation for Conservatives: Behavioral Econo- zione, in Banca borsa, 1997, I, 1 ss.; D. CARUSI, L’ordine mics and the Case for “Asymmetric Paternalism”, in Univer- naturale delle cose, Torino, Giappichelli, 2011, 415 ss. sity of Pennsylvania Law Review, 151, 2003, 1211 ss. 316
Contratto ed economia comportamentale provo ad argomentare le seguenti considera- questa strada — come pure per quella dei vizi zioni (19). della cosa compravenduta — il codice garantisce Innanzitutto, affermare che il comportamento alla volontà del dichiarante (e che, non a caso, ha razionale non costituisca un dato naturale postula dato luogo a una lunga teoria di itinerari alterna- una prima rilevante implicazione pratica: non offre tivi di stampo causale e/o legati all’equilibrio con- un modello predittivo di comportamenti materiali trattuale). (si pensi al concetto di « prevedibilità » declinato L’errore, quale vizio della volontà, è tradizio- dal codice, che potrebbe essere riletto alla luce nalmente visto quale patologia del traffico giuri- dell’overoptimism, che caratterizza taluni processi dico, suscettibile d’essere rappresentato nei ter- decisionali). mini della scusabilità (nella disciplina del primo Poi, il modello razionale deve trovare riscontro codice unitario), della tutela dell’affidamento in- nella norma positiva. Ciò ha un’implicazione rile- colpevole generato, dell’allocazione del rischio e vante, atteso che il paradigma dell’agente razionale del costo dell’informazione. dovrebbe costituire un coelemento della fattispe- Si rammenti il dibattito inerente all’errore sul cie normativa e non, invece, essere assunto impli- valore dell’altrui prestazione — come nel caso citamente quale presupposto della produzione di classico in cui si acquista un violino fatto da effetti. Ad esempio, si pensi all’indicazione conte- Stradivari e ritenuto da chi vende un liuto dozzi- nuta nella disciplina delle pratiche commerciali nale — che può essere concettualizzato — nella scorrette che fa riferimento al consumatore « me- prospettiva della dogmatica classica — nei termini dio », volendosi così sottendere il comportamento dell’errore riconoscibile in astratto o riconosciuto di un consumatore normalmente informato che in concreto: ponendosi allora il problema se, per la agisce in modo ragionevolmente avvertito e at- fattispecie descritta dall’art. 1431 c.c., rilevi solo il tento (cfr. il « considerando » n. 18 della direttiva primo o anche il secondo; ovvero, alla stregua del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio dell’analisi economica, nei termini dei costi ine- 2005, n. 2005/297/CE; e gli art. 5 comma 2 lett. b; renti al reperimento dell’informazione sulla pro- 6, 7 e 8 della stessa direttiva, che il nostro legisla- pria e sull’altrui prestazione oggetto dello scam- tore poi ha trasfuso negli art. 18 lett. e; 20 commi bio. 2 e 3; 21 commi 1 e 2; 22 commi 1 e 2; 24 comma Le letture appena richiamate, in chiave di In- 1 c. cons.) (20). teressenjurisprudenz, inducono a interrogarsi se il Da ultimo, la BLE ci sollecita a ripensare siste- costo del reperimento delle informazioni gravi maticamente talune fattispecie nelle quali rileva la integralmente su chi agisce, che ha l’onere di deviazione cognitiva. acquisire a proprie spese le informazioni di cui Emblematico è il caso dei vizi della volontà, necessita, di comprenderle e di utilizzarle nel pro- istituti dei quali spesso l’interprete ignora — con prio interesse (21). maggiore o minore consapevolezza — la sostan- Nella logica sottesa all’economia dell’informa- ziale irrilevanza nel diritto giurisprudenziale, in- zione, si ritiene che, quando l’asimmetria informa- dice evidente dell’inesistente protezione che per tiva deriva dal differente potere di mercato di cui si avvantaggia una delle parti, al fine di riequili- (19) Esemplarmente V. ROPPO, Contratto di diritto co- brare il rapporto è sufficiente imporre alla parte mune, contratto del consumatore e contratto con asimmetria di forte taluni obblighi d’informazione, che da soli potere contrattuale: genesi e sviluppo di un nuovo paradigma, sarebbero sufficienti a riequilibrare il rapporto e a in ID., Il contratto del duemila4, Torino, Giappichelli, 2020, consentire al mercato di funzionare (22). 69 ss.; ID., Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del consumatore al contratto asimmetrico, in Corr. A risultati sostanzialmente opposti perviene la giur., 2009, 267 ss.; ID., Regolazione del mercato e interessi di riflessione ispirata dalla BLE e i risultati interpre- riferimento: dalla protezione del consumatore alla protezione tativi da questa patrocinati, se si assume(sse) che del cliente?, in Riv. dir. priv., 2010, 19 ss. l’informazione precontrattuale, anche quando co- (20) A. GENOVESE, Ruolo dei divieti di pratiche commer- ciali scorrette e dei divieti antitrust nella protezione (diretta e indiretta della libertà di scelta) del consumatore, in AIDA, (21) G. VILLA, Errore riconosciuto, annullamento del 2008, 297 ss.; M. LIBERTINI, Clausola generale e disposizioni contratto ed incentivi alla ricerca di informazioni, in Quadri- particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, mestre, 1988, 286 ss.; S. SHAVELL, Acquisition and Disclosure in Contr. impr., 2009, 74 ss.; V. anche M. BERTANI, Pratiche of Information Prior to Economic Exchange, Harvard Law commerciali scorrette e consumatore medio, Milano, Giuffrè, School, Program in Law and Economics, Discussion Paper, 2016, e i saggi contenuti nel volume La Direttiva Consumer 1991, n. 4. Rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione (22) N. IRTI, La concorrenza come statuto normativo, in massima a cura di C. GIUSTOLISI, Roma, Roma-Tre Press, La concorrenza tra economia e diritto a cura di N. LIPARI e I. 2017. MUSU, Roma-Bari, Laterza, 2000, 59 ss., in particolare 65. 317
Contratto ed economia comportamentale municata correttamente, può essere irrilevante e tato come esso modifichi il comportamento dei non recepita del tutto se il momento in cui è singoli (27). trasmessa è tardivo, se e in quanto interviene dopo Emblematica di tale tipo di attitudine è l’esi- la determinazione psicologica d’acquisto, ed è (rec- genza — che evidentemente non può essere as- tius può essere) insufficiente a riorientare i com- solta dalla norma imperativa che sia meramente portamenti in modo razionale (23). conformativa di un determinato rapporto giuri- dico — di conciliare protezione e libertà di scelta, 5. Le conseguenze sul piano del diritto regola- regole procedurali e garanzia di un assetto dina- torio. — Occorre ora svolgere talune considera- mico di mercato (secondo un modello che può zioni per quanto concerne il diritto privato rego- racchiudersi nella sintesi, che propone un’ap- latorio, che s’identifica in quell’insieme di norme parente antinomia, del « paternalismo liberta- che assumono, quale premessa, che sussista un rio ») (28). fallimento del mercato che richiede un intervento Di qui talune possibili ricadute teoriche e si- conformativo dell’ordinamento e che si attua, per stematiche di quanto appena affermato, con ri- lo più, attraverso la produzione normativa dele- guardo a due distinte fattispecie che, pur iscriven- gata ad agenzie indipendenti (24). dosi a pieno titolo nel diritto privato regolatorio, Per il modello compendiabile nel sintagma sollecitano riflessioni per il diritto privato gene- dello Stato regolatore, il mercato, ben lungi dal rale. costituire il luogo della libertà e dell’autodetermi- La prima riguarda la modalità di assolvere agli nazione individuale, costituisce un’inevitabile ne- obblighi di informazione che, nell’àmbito di un cessità, talora negatrice della stessa libertà indivi- rapporto asimmetrico, consentano una scelta con- duale (25). In tale contesto, gli atti e le scelte sapevole alla parte debole. Qui il modello di rife- compiute dagli attori privati non sono isolate e rimento è senz’altro costituito dalla disciplina del irrelate manifestazioni della volontà individuale, credito al consumo (29). ma debbono essere apprezzate in ragione degli Segnatamente, l’art. 125-bis t.u. bancario im- effetti sociali aggregati che producono (26). pone all’operatore professionale di trasmettere L’intervento regolatorio, che si attua sia con l’informazione in modo « chiaro e conciso », il che sottende che, nel modello cognitivo assunto dal norme imperative sia con norme suppletive, mima legislatore, il numero di informazioni che il con- gli effetti allocativi di un mercato che nel caso sumatore può realisticamente comprendere, ela- concreto non esiste, selezionando — tra le possi- borare e recepire è naturalmente esiguo e limitato. bili — le scelte capaci di garantire un equilibrio Parimenti, l’art. 124 t.u. bancario prevede che ovvero previene e reprime gli esiti inefficienti che gli intermediari forniscano alla clientela, anche derivano dai comportamenti che si allontanano dai sulla base delle « preferenze espresse », « le infor- paradigmi concorrenziali. mazioni necessarie per consentire il confronto È evidente che, in questa prospettiva, la pre- delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine vedibilità dei comportamenti e i modelli di scelte razionali assumono un valore centrale. La regola- (27) Ad esempio per i mercati finanziari N. LINCIANO, zione esige, infatti, il governo degli effetti in ter- Errori cognitivi e instabilità delle preferenze nelle scelte di mini allocativi che l’intervento normativo genera e, investimento dei risparmiatori retail. Le indicazioni di policy conseguentemente, che sia preventivamente valu- della finanza comportamentale, in Quaderni di finanza della Consob, Roma, Consob, 2010; A. GUACCERO, I comporta- menti irrazionali nelle offerte pubbliche e le risposte del diritto (23) Molto chiaramente, seppure nella letteratura tradi- positivo, in Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e zionale, B. GRUNEWALD, Aufklärungspflichten ohne Grenzen?, razionalità limitata nel diritto privato a cura di ROJAS ELGUETA in Arch. civ. Pr., 190, 1990, 609 ss. e VARDI, cit., 229 ss. Per i mercati energetici v. A. BIANCARDI (24) Sia consentito rinviare a A. ZOPPINI, Diritto privato e C. BRINDISI, Consumers’ Behaviour and Energy Regulation vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei confini tra in Europe, in Econ. intern., 2013, 1 ss. Stato e mercato), in Il diritto civile, e gli altri a cura di V. ROPPO (28) R.H. THALER e C.R. SUNSTEIN, Nudge. Improving e P. SIRENA, Milano, Giuffrè, 2013, 378 ss. ove ulteriori rife- Decisions about Health, Wealth, and Happiness, New Haven, rimenti; per un’analisi critica F. CAFAGGI, Il diritto dei contratti Yale University Press, 2008 (trad. it. Nudge. La spinta nei mercati regolati: ripensare il rapporto tra parte generale e gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su parte speciale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 95 ss. denaro, salute, felicità, Milano, Feltrinelli, 2009). (25) Seppure in una diversa prospettiva indaga il tema (29) L. DI DONNA, La disciplina degli obblighi informa- del modello di razionalità sotteso alla disciplina privatistica tivi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo, in M. GRONDONA, Diritto dispositivo contrattuale. Funzioni, usi, Giur. it., 2010, 223 ss.; L. MODICA, Il contratto di credito ai problemi, Torino, Giappichelli, 2011. consumatori nella nuova disciplina comunitaria, in Eur. dir. (26) RUNGE, Antinomien des Freiheitsbegriffs, cit. priv., 2009, 785 ss. 318
Contratto ed economia comportamentale di prendere una decisione informata e consape- prova dell’adempimento degli obblighi informativi vole » (30). Il che significa che ciò che rileva sono e, segnatamente, il fatto che l’idoneità delle infor- (solo) le informazioni sulle quali si appunta l’at- mazioni trasmesse e, più in generale, la correttezza tenzione del consumatore, in quanto idonee a della controparte contrattuale si prova facendo consentirgli l’adozione di una scelta di consumo riferimento all’inferenza statistica delle conse- comparativamente consapevole (31). guenze che si determinano. Dal combinato delle disposizioni appena ri- Merita a questo riguardo leggere le parole, chiamate se ne ricava, in primis, che le informa- assai perspicue, d’una nota delle istruzioni di vigi- zioni rilevanti sono solo quelle necessarie a con- lanza redatte dalla Banca d’Italia, là ove si afferma sentire un confronto tra proposte alternative, sulle che non si « richiede agli intermediari di assicurare quali effettivamente si concentra la decisione del assistenza al cliente fino al punto di individuare, in contraente. Inoltre, la trasmissione di informazioni ogni caso, l’offerta più adeguata, bensì di adottare concise e facilmente comprensibili postula che, procedure organizzative che evitino modalità di all’interno di un rapporto asimmetrico, la parte commercializzazione oggettivamente idonee a in- che deve informare deve farsi carico di sintetizzare durre il cliente a selezionare prodotti manifesta- e selezionare le informazioni capaci di orientare la mente non adatti » (33). Dunque, chi informa non scelta della controparte. deve sostituirsi al cliente, né farsi carico di selezio- Nulla di più distante dall’informazione com- nare l’offerta più conveniente e, tuttavia, deve pleta ed esaustiva: si tratta, invece, di una infor- dotarsi di procedure strutturate in maniera tale mazione sintetica e non analitica, selettiva in rela- che si prevenga il rischio che il cliente sia indiriz- zione alla scelta che il contraente opera e non zato verso prodotti non convenienti. fondata sul presupposto di una generale e auto- La prova dell’efficacia di tali procedure si de- noma capacità valutativa (32). sume non dalla valutazione formale e statica delle Ci si può allora chiedere, nella prospettiva che informazioni trasmesse nel singolo rapporto con- accoglie i presupposti della BLE, se e a quali trattuale, ma dagli effetti aggregati che si produ- condizioni e limiti, chi trasmette l’informazione ha cono, che per l’autorità di vigilanza divengono l’onere di selezionare, tra le possibili, quelle effet- stregua del corretto adempimento. tivamente rilevanti nel processo decisionale ed Così, ad esempio, quando due contratti sono essenzialmente su quelle richiamare l’attenzione offerti separatamente e in modo chiaramente di- della controparte contrattuale (tra i molteplici stinto (si pensi al contratto di credito al consumo esempi possibili, per proporre un caso il più di- e al contratto, accessorio ma del tutto autonomo e stante dalla materia di cui si è sin ora discusso, si separato, di assicurazione), una scelta operata dai pensi al socio imprenditore di controllo in una consumatori che costantemente abbini i medesimi società organizzata su base capitalistica “chiusa”, e prodotti — in particolare scegliendo sempre la agli obblighi informativi dovuti nei confronti del stessa polizza assicurativa — può essere l’indice di socio esterno investitore). un comportamento e di procedure inidonee, an- Un secondo piano di riflessione concerne la che se formalmente le informazioni offerte sono corrette e necessarie ad assumere una decisione. (30) Ma cfr. anche, per il mercato della telefonia mo- bile, l’art. 71 d. lg. 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle Ecco che l’inferenza dalle conseguenze assume comunicazioni elettroniche), che attribuisce all’Autorità ga- un ruolo dirimente al fine di valutare la correttezza rante delle comunicazioni il compito di incoraggiare la co- delle informazioni trasmesse e dal comportamento municazione di informazioni comparabili, cui l’autorità ha statisticamente rilevante dei consumatori può dato attuazione con delibera 22 marzo 2007, n. 126/07/ CONS, recante « Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi tele- (33) V. il provvedimento della Banca d’Italia 12 maggio fonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai 2018, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, n. 259 ». in particolare, la sez. XI § 2. Cfr. S. PAGLIANTINI, Trasparenza (31) Cfr. E. BRODI, Dal dovere di far conoscere al dovere contrattuale, in questa Enciclopedia, Annali, V, 2012, 1280 di far « comprendere »: l’evoluzione del principio di traspa- ss.; A. BARENGHI, Note sulla trasparenza bancaria, venticinque renza nei rapporti tra impresa e consumatori, in Banca borsa, anni dopo, in Banca borsa, 2018, I, 143 ss.; nonché La 2011, I, 246 ss.; ID., Abitudini e preferenze di consumo. trasparenza bancaria venticinque anni dopo a cura di A. Nuove forme di disclosure per la tutela del consumatore, in BARENGHI, Napoli, Editoriale scientifica, 2018. Cfr., altresì, Merc. conc., 2012, 393 ss. A.A. DOLMETTA, Efficienza del mercato e « favor naturalis » (32) Cfr. O. BEN-SHAHAR e C.E. SCHNEIDER, More Than per le imprese bancarie, in Riv. dir. civ., 2018, 1234 ss.; G. You Wanted to Know. The Failure of Mandated Disclosure, LIACE, La nozione di chiarezza nel diritto bancario e dei Princeton, Princeton University Press, 2014. mercati finanziari, in Giur. comm., I, 2017, 982 ss. 319
Contratto ed economia comportamentale trarsi una prova delle capacità selettive dell’infor- concerne le regole e le procedure che guidano i mazione trasmessa. processi decisionali al momento dell’emersione della crisi d’impresa. 6. La razionalità d’impresa e il comportamento Il ruolo delle scienze comportamentali appare, degli amministratori nella fase di crisi. — La BLE, infatti, rilevante con riferimento alla determina- come si è detto, costituisce un rilevante argomento zione dei canoni di condotta degli organi di am- contro ogni proposta di semplificazione strutturale ministrazione e controllo delle società. Le regole della fattispecie. di comportamento di questi ultimi sono state tra- Tra le conseguenze più immediate di quanto dizionalmente pensate in termini di alternativa appena affermato, può annoverarsi il fatto che la necessaria tra la continuità e la discontinuità: tra BLE consente di argomentare l’esistenza d’una una situazione di normalità gestionale e societaria recisa scissione tra il modello dell’autonomia indi- e una situazione nella quale gli organi — in man- viduale e quello dell’autonomia d’impresa. canza di provvedimenti idonei — sono tenuti ad Altre sono infatti le norme a presidio della cura interrompere l’attività e a liquidare la società (36). autonoma degli interessi individuali, altre sono le Questo paradigma normativo e comportamentale, norme che assistono e che limitano l’autonoma unito alla disciplina del diritto penale fallimentare, azione dell’impresa sul mercato (34). aveva generato un incentivo perverso a ritardare il Strettamente collegato a quest’affermazione, più possibile l’emersione della crisi e a diagnosti- può considerarsi che l’analisi comportamentale e care la discontinuità. Viceversa, ai sensi del nuovo la razionalità delle imprese e dei gruppi organiz- art. 2086 c.c., così come novellato dal d. lg. 12 zati deve allora seguire percorsi diversi rispetto a gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa e quelli considerati per la persona fisica. dell’insolvenza), il sistema di amministrazione Gli è infatti che la razionalità del gruppo s’in- della società e di controllo interno è tenuto, in- dividua in virtù dell’oggetto sociale e degli obiet- vece, ora ad intercettare e fronteggiare precoce- tivi che il gruppo intende perseguire e si declina mente l’insorgere dell’insolvenza. nei meccanismi interni di governance che discipli- Inoltre, posto che, a seguito della riforma del nano i procedimenti di adozione delle decisioni. 2019, oltre all’obbligo, appena delineato, in capo Risulta pertanto cruciale verificare le regole e gli agli amministratori, è altresì possibile, in modo istituti idonei a disciplinare adeguatamente i pro- sufficientemente univoco, isolare indici capaci di cessi decisionali dell’impresa, sollecitando una ri- diagnosticare o segnalare la possibile emersione sposta efficiente in termini di processi di autore- della crisi, è necessario verificare se l’emersione golazione e di controllo (35). della crisi modifichi gli incentivi sottesi all’azione Un possibile esempio di quanto si sta dicendo imprenditoriale (37). In via generale, la concentrazione del potere decisionale nelle mani degli azionisti in quanto (34) G.B. PORTALE, Il diritto commerciale italiano alle soglie del XXI secolo, in Riv. soc., 2008, 1 ss., e ID., Diritto residual claimants consente di distribuire in modo privato comune e diritto privato dell’impresa, in Banca borsa, efficiente gli incentivi, atteso che i soci sono con- I, 1984, 14 ss. Cfr. M. LIBERTINI, Autonomia individuale e sapevoli che le loro pretese possono esser soddi- autonomia di impresa, in I contratti per l’impresa. Produzione, circolazione, gestione, garanzia a cura di G. GITTI, M. MAU- sfatte soltanto dopo quelle degli altri creditori. GERI e M. NOTARI, Bologna, Il Mulino, 2012, 33 ss.; e per una Siffatta situazione, tipicamente riscontrabile nella discussione anche G. CIAN, Contratti civili, contratti commer- fase di continuità aziendale, è invero sovvertita ciali e contratti d’impresa: valore sistematico-ermeneutico con l’avvento della crisi, che genera sull’ammini- delle classificazioni, in Riv. dir. civ., 2004, I, 849 ss. Da ultimo v. C. ANGELICI, In tema di “ricommercializzazione del diritto strazione della società un incentivo ad assumere commerciale”, in Riv. dir. comm., I, 2019, 7 ss., e M. LIBER- rischi anomali. Difatti, nell’emergenza si crea TINI, Appunti sull’autonomia del diritto commerciale dedicati un’ipotesi di moral hazard, poiché nei managers si a Pippo Portale, ivi, 37 ss. determina l’impulso a perseguire strategie impren- (35) Molto chiaramente G. TEUBNER, “Corporate Re- sponsibility” als Problem der Unternehmensverfassung, in Zeitschrift für Unternehmens und Gesellschaftsrecht, 1983, 34 (36) L. STANGHELLINI, Director’s Duties and the Optimal ss., e cfr. specificamente D. LANGEVOORT, Organized Illusions: Timing of Insolvency. A Reassessment of the ‘Recapitalize or A Behavioral Theory of Why Corporations Mislead Stock Liquidate’ Rule, in Il diritto delle società oggi. Innovazioni e Market Investors (and Cause Other Social Harm), in Univer- persistenze a cura di P. BENAZZO, M. CERA e S. PATRIARCA, sity of Pennsylvania Law Review, 146, 1997, 101 ss., ora Torino, Giappichelli, 2011, 733 ss. parzialmente riprodotto in Behavioral Law and Economics a (37) P. BENAZZO, Il Codice della crisi di impresa e l’orga- cura di SUNSTEIN, cit., 144 ss. E con riguardo ai problemi di nizzazione dell’imprenditore ai fini dell’allerta: diritto societa- azione collettiva v. A. GIUSSANI, Azioni collettive risarcitorie rio della crisi o crisi del diritto societario?, in Riv. soc., 2019, nel processo civile, Bologna, Il Mulino, 2008. 274 ss. 320
Contratto ed economia comportamentale ditoriali particolarmente rischiose, con un’elevata cisionali proprie di ogni investitore cui gli ordina- possibilità di ritorno negativo. E ciò in quanto i menti giuridici apprestano protezione. Alla loro soci, consapevoli che il capitale in caso di liquida- tutela corrisponde il soddisfacimento dell’esigenza zione non sarà loro restituito, sopportano un mi- di assicurare che informazioni corrette e complete nore rischio rispetto a tali operazioni. Di qui la innervino con regolarità il processo cognitivo non- ratio del sistema rimediale proposto dalla nuova ché la fase decisionale. Questo assunto è basato disciplina, il quale, mediante la predisposizione di sull’idea che, nella maggior parte dei casi, le scelte procedure amministrative e gestionali definite ex degli investitori non siano strettamente correlate al ante, intende evitare che la condotta degli ammi- contratto concluso, bensì al risultato che viene nistratori in pendenza dello stato di crisi determini atteso dall’operazione economica. distorsioni del rapporto tra principal e agent (38). Ancora, è opportuno verificare concretamente quali siano i pericoli connessi a grandi quantità di 7. Talune ipotesi applicative: la finanza com- dati e nozioni, contenute in moduli e formulari, portamentale e l’eccesso di informazioni all’investi- che vengono sottoposti agli investitori e di cui tore. — Un particolare ambito in cui è dato co- questi non sono in grado di comprendere l’esatta gliere uno scambio reciproco tra contratto ed portata. Pertanto, la cognizione limitata ad alcuni economia comportamentale è il settore finanziario. punti, magari i più intelligibili, influenza la scelta e Il mercato dei prodotti finanziari riguarda, come è allarga nuovamente le maglie dell’asimmetria in- noto, beni non individuabili sul piano fisico e formativa e degli squilibri contrattuali. materiale, ma il cui valore e la cui utilità possono Sul tema dell’eccesso informativo si possono percepirsi utilmente solo se si abbia contezza delle trarre importanti spunti di riflessione dagli studi di realtà sottostanti. Ne discende che, al fine di tute- Behavioral Finance. lare la massima libertà di scelta degli investitori, Un primo riferimento è fatto alle caratteristi- risulta imprescindibile predisporre oneri informa- che dell’investitore. Questi viene generalmente in- tivi, gravanti sugli operatori, ordinati al principio quadrato come un soggetto difficilmente in grado della trasparenza e della completezza. Come rica- di elaborare in modo corretto le informazioni vabile dal dato normativo europeo e domestico — ricevute, divenendo vittima di errori di perce- primario e secondario —, si raccorda all’elemento zione, e non riuscendo altresì a vagliare e com- informativo un ruolo cruciale nelle relazioni con- binare compiutamente tutti i dati a disposi- trattuali in materia di servizi finanziari e d’investi- zione (42). Il paradigma economico standard pre- mento. La motivazione è ravvisabile proprio nella vede che gli individui nei rispettivi processi deci- tutela dei processi decisionali degli investitori, sionali si comportino come se tutte le informazioni prendendo in considerazione non solo la trasmis- fossero elaborate secondo la teoria delle probabi- sione, ma anche il significato e la comprensione lità (razionalità delle percezioni), le preferenze delle notizie (39). Siffatta impostazione, coerente fossero stabili e precise (razionalità delle prefe- con i principi di correttezza e trasparenza, appare renze) e il processo cognitivo consistesse nella orientata a garantire un’attività di elaborazione e massimizzazione delle preferenze stesse (raziona- di conoscenza di dati informativi esaurienti (40). lità del processo). In realtà, dinanzi ai dati infor- L’informazione assurge dunque al rango di fattore mativi, gli individui sono spesso soggetti ad errori mediante il quale ridurre le asimmetrie e neutra- cognitivi. L’ipotesi della razionalità delle perce- lizzare gli squilibri contrattuali tipici del mercato zioni si scontra con la tendenza dei soggetti a finanziario (41). Si rileva che razionalità, prefe- elaborare informazioni ricorrendo a procedimenti renze ed utilità rappresentano le determinanti de- euristici capaci di generare errori sistematici rile- vanti. Il dato empirico ha poi evidenziato che (38) In tema, v. M.S. SPOLIDORO, Note critiche sulla anche la razionalità delle preferenze è soggetta a “gestione dell’impresa” nel nuovo art. 2086 (con una postilla diverse patologie, riconducibili all’effetto certezza, sul ruolo dei soci), in Riv. soc., 2019, 253 ss. (39) G. LIACE, L’investitore tra deficit informativi e bias all’effetto riflesso e all’effetto inquadramento. comportamentali, in Banca impresa società, 2018, 445 ss. Quest’ultimo fenomeno, ribattezzato anche fra- (40) U. MORERA e E. MARCHISIO, Finanza, mercati, clienti ming, determina le preferenze a seconda di come è e regole... ma soprattutto persone, in An. giur. econ., 2012, posto un problema, oppure, di come sia data 19 ss. (41) Sulla funzione rimediale degli obblighi informativi v. G. GRISI, Gli obblighi informativi quali rimedio dei falli- (42) Finanza comportamentale. Investitori a razionalità menti cognitivi, in Oltre il soggetto razionale. Fallimenti limitata a cura di U. MORERA e F. VELLA, Bologna, Il Mulino, cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato a cura di 2012; G. LIACE, L’investitore irrazionale, in Banca borsa, ROJAS ELGUETA e VARDI, cit., 59 ss. 2020, I, 966 ss. 321
Contratto ed economia comportamentale un’informazione (43). L’eccesso di informazioni e informativi, anche secondo la finanza comporta- la diffusione smisurata di dati, nel caso di inqua- mentale, è declinabile al rango di causa di altera- dramento effettuato dell’intermediario, può age- zione della razionalità delle scelte degli investitori volmente indurre l’investitore a compiere errori e di mantenimento di rapporti asimmetrici. che inficino la logicità della scelta. La centralità del momento informativo si acui- 8. Economia comportamentale e consumatore sce anche con riferimento all’assunzione del ri- energetico. — Ad analoghe considerazioni si schio delle scelte di investimento. In questo am- giunge con riferimento alle scelte del consumatore bito, i soggetti sarebbero più propensi ad espri- nei mercati energetici. mere preferenze per titoli e strumenti finanziari In tale ambito, è necessario muovere dalla rispetto ai quali dispongono di informazione pur- constatazione che il consumatore energetico ha un chessia (perché, ad esempio, ne hanno cognizione comportamento diverso dal consumatore di altri attraverso l’informazione pubblicitaria), piuttosto beni e servizi offerti dal mercato. Infatti, i bassi che nei confronti di altri di cui ignorano le pecu- tassi di switching tra i diversi operatori, più che un liarità. La presenza di anomalie nelle scelte di insufficiente livello di informazione, rivelano una investimento induce la finanza comportamentale a scarsa attenzione per questo tipo di consumi (nor- suggerire dei meccanismi attraverso i quali preve- malmente di costi contenuti) e una difficoltà dei nire errori cognitivi e incentivare comportamenti consumatori nella comprensione dei dati for- corretti. Oltre all’educazione finanziaria degli in- niti (46). Anche questo settore del consumo è stato vestitori e al ruolo della consulenza finanziaria, un oggetto di analisi dalla behavioural law and econo- rimedio decisivo è rappresentato dalla disclosure mics che, come si è visto, è in grado di offrire una sulle caratteristiche dei prodotti finanziari (44). chiave di lettura alternativa alle deviazioni che Atteso, dunque, che l’informazione rappre- sistematicamente si manifestano nei comporta- senta un mezzo con cui attuare la regolazione del menti dei consumatori. Nello specifico, l’incapa- mercato e la tutela degli investitori, la sua efficacia cità di operare scelte consapevoli e razionali in viene posta in discussione ogni qualvolta i soggetti grado di massimizzare la propria utilità individuale professionisti e gli intermediari optino per rappre- — incapacità che produce un basso grado di sentazioni eccessivamente prolisse e oscure quanto interazione dell’utente con il mercato — deriva alle caratteristiche dei prodotti finanziari. È stato non tanto da una informazione non adeguata, sottolineato che a un aumento della quantità di quanto piuttosto da una non ottimale capacità di informazioni non corrisponde un incremento della elaborare le informazioni a disposizione. In questa capacità di selezione e di analisi, anzi, può pro- prospettiva sono individuabili alcune strategie dursi il cosiddetto information overload, costitui- adottabili dal regolatore al fine di sollecitare lo to dall’incapacità dell’individuo di impiegare il sviluppo di tale capacità ed evitare il conseguente tempo e le competenze necessarie per l’elabora- fallimento del mercato. Come si è visto, una prima zione dell’informazione (45). soluzione potrebbe esser data dalla sostituzione di Parimenti, negli aumenti di capitale delle so- un’informazione completa con un’informazione cietà quotate a seguito di un prospetto informativo intelligente. In altri termini, piuttosto che aumen- oltremodo dettagliato può configurarsi il rischio di tare il numero di informazioni da fornire — sia in overconfidence e di ingiustificato ottimismo sulle sede contrattuale sia in fase di esecuzione — si possibilità di ritorno economico, con il rischio che dovrebbe favorire la comprensibilità delle stesse siano frustrate in maniera significativa. Di qui la da parte dei consumatori, tramite l’utilizzo di un proposta — molto contestata e assai opinabile — linguaggio chiaro e conciso. di sintetizzare le informazioni del prospetto infor- La norma imperativa deve allora intervenire a mativo sotto forma di scenari probabilistici. colmare il gap informativo che separa le parti In sintesi, la proliferazione eccessiva di dati contraenti. L’idoneità di una strategia regolatoria imperniata sull’imposizione di obblighi informa- (43) Cfr. E. BAFFI, Le imperfezioni della razionalità del- tivi, al fine di ridurre il predetto scarto, appare, l’uomo reale (conosci te stesso) e l’adeguamento ad esse del tuttavia, significativamente limitata dal comporta- diritto, in Riv. crit. dir. priv., 2015, 297 ss. mento che molto spesso connota l’agire dei con- (44) F. DI PORTO, La regolazione degli obblighi informa- tivi: le sfide delle scienze cognitive e dei big data, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, 32 ss. (46) G. NAPOLITANO, Contratto e regolazione nel mercato (45) S.S. YENGAR e E. KAMENICA, Overload and Simplicity dell’energia elettrica, in Dialoghi sul diritto dell’energia. Con- Seeking, Chicago, University of Chicago, Graduate School of tratti dell’energia e regolazione a cura di A. MAESTRONI e M. Business, 2007. DE FOCATIIS, Torino, Giappichelli, 2015, 253 ss. 322
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