Consiglio Nazionale dei Geologi - Consiglio Nazionale dei ...
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Fer elettriche: Il GSE ha predisposto il regolamento operativo del dm 4 luglio 2019 27/08/2019 Il GSE ha pubblicato il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 Il documento disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti dal DM 4 luglio 2019. Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri o alle Aste, secondo il seguente calendario: Nr. Procedura Data di apertura del bando Data di chiusura del bando 1 30 settembre 2019 30 ottobre 2019 2 31 gennaio 2020 1 marzo 2020 3 31 maggio 2020 30 giugno 2020
4 30 settembre 2020 30 ottobre 2020 5 31 gennaio 2021 2 marzo 2021 6 31 maggio 2021 30 giugno 2021 7 30 settembre 2021 30 ottobre 2021 Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni bando, il GSE pubblica le graduatorie dei rispettivi contingenti. L'iscrizione ai Registri e alle Aste sarà possibile esclusivamente tramite l'applicativo informatico Portale FER-E. Il Regolamento Operativo e i relativi allegati sono disponibili tra gli allegati del presente articolo. A breve sarà inoltre pubblicato il “Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019", contenente le procedure per il riconoscimento degli incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito Rinnovabili elettriche/Accesso agli incentivi/DM 4 luglio 2019. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Regolamento GSE Allegato A - Definizioni Allegato B - Schemi processo di valutazione delle richieste Allegato C - Criteri di priorità Allegato D - Documentazione da trasmettere con la richiesta di iscrizione Allegato E - Modelli
Agenzia delle Entrate: Se il venditore non ha diritto ai bonus non può trasferirli all’acquirente 27/08/2019 L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 313 del 24 luglio 2019 ad un interpello presentato da un contribuente ha chiarito che il contribuente che acquista un immobile da una società non può beneficiare delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, comma 1 del Tuir) né di quelle relative alla riqualificazione energetica (articolo 14 del Dl n. 63/2013) se l’impresa venditrice non ha i requisiti per usufruire delle relative agevolazioni. Nel primo caso, infatti, lo sconto fiscale riguarda soltanto l’Irpef e, quindi, non è utilizzabile da una Spa in quanto soggetta a imposta sui redditi delle società, nel secondo caso, invece, il bonus è fruibile anche dalle società ma esclusivamente per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce. Quesito - L’istante ha acquistato da una Sgr, costituita sotto forma di Spa, una singola unità immobiliare facente parte di un complesso residenziale, dismesso completamente dall’impresa venditrice, e sulle cui parti comuni la società aveva effettuato lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica, pagando le ditte con bonifico ordinario, senza chiedere detrazioni d’imposta per gli interventi
eseguiti. Il contribuente precisa che i lavori di riqualificazione hanno fatto parte della trattativa di compravendita e chiede se può usufruire dei bonus fiscali previsti per le opere di riqualificazione eseguite sulle parti condominiali. A suo parere, i nuovi proprietari possono applicare la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio perché le spese, come richiede la norma agevolativa disciplina dall’articolo 16-bis, comma 1 del Tuir, possono considerarsi effettivamente a carico degli acquirenti in quanto relative a interventi effettuati nel condominio (quali, appunto, sostituzione della caldaia e tinteggiatura dei vani scala) ed espressamente inserite negli atti di compravendita. L’istante ricorda, inoltre, che, anche in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 43/2016, l’agevolazione non è persa presentando un’adeguata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti la natura degli interventi e la corretta contabilizzazione ai fini dell’imposta sui redditi. L’Agenzia non approva - L’Amministrazione finanziaria è di diverso parere e, per motivi diversi, esclude che l’acquirente possa beneficiare delle detrazioni fiscali non utilizzate dalla società. Per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) è vero che, in caso di vendita dell’immobile, l’acquirente può usufruire della detrazione non utilizzata dal venditore, ma si tratta di uno sconto Irpef e, quindi, riconosciuto soltanto alle persone fisiche. La circolare n. 7/E del 2018 chiarisce che sono ammessi a fruire della detrazione in esame tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. La condizione, chiarisce l’Agenzia, non è invece riscontrabile nel caso descritto nell’interpello. La società che ha venduto l’immobile e ha sostenuto le spese di riqualificazione, infatti, è una Sgr costituita sotto forma di Spa ed essendo soggetta all’imposta sul reddito delle società e non all’imposta sul reddito delle persone fisiche non può beneficiare del bonus né può trasferirlo al nuovo proprietario. Niente da fare neanche per le detrazioni relative alla riqualificazione energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013). Diversamente dal recupero edilizio, possono accedere ai benefici fiscali della riqualificazione energetica anche i titolari di reddito d’impresa, ma soltanto per le unità immobiliari strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, come avviene nel nostro caso. Il beneficio è infatti attribuito esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi, mentre l’istante precisa di aver acquistato l’unità residenziale da una società che ha dismesso l’intero immobile oggetto dei lavori.
Conclude l’Agenzia, anche in quest’ultima ipotesi, a prescindere dalle modalità di pagamento effettuate, la Sgr non può usufruire delle detrazioni in quanto il complesso immobiliare non è un bene strumentale e, di conseguenza, le detrazioni non possono essere trasferite all’acquirente. In allegato la Risposta n. 313 del 24 luglio 2019. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Risposta 24 luglio 2019, n. 313
Sisma Centro Italia: Per la RPT in primo piano il tema della ricostruzione 27/08/2019 In occasione del terzo anniversario del sisma del 2016 i professionisti tecnici italiani desiderano ricordare le vittime di questo tragico evento e tutte le popolazioni coinvolte. Purtroppo la prima fase della tragedia ha fatto emergere svariati problemi, diventati ancora più numerosi nella successiva fase di ricostruzione. In particolare, la Rete Professioni Tecniche segnala come, al momento, ancora non si sia riusciti a realizzare una legge quadro sui terremoti che consenta di affrontare questi eventi con maggiore rapidità ed efficacia, senza dover ogni volta ricominciare da zero. Va sottolineato che negli ultimi anni le alternanze politiche ed amministrative non hanno facilitato l’attività di ricostruzione né l’emanazione di norme di carattere generale. Eppure, nonostante queste difficoltà, anche grazie alle proposte e all’attività dei professionisti tecnici, alcuni risultati positivi sono stati ottenuti. In particolare la Rete ha accolto con soddisfazione gli impegni assunti dal Commissario per la ricostruzione, quali ad esempio, le modifiche all’ordinanza sul Durc di congruità. La disponibilità da parte del Commissario ad operare sulla base del principio della sussidiarietà vedrà un forte coinvolgimento delle rappresentanze delle professioni sia a livello nazionale che territoriale in attività quali riunioni dell’osservatorio, ampliamento del comitato scientifico, creazione del comitato tecnico territoriale e così via.
Naturalmente molto altro resta ancora da fare. Dopo tre anni si registra una totale assenza di visione e di concertazione tra i provvedimenti per la ricostruzione ed il sistema delle aree interne. Mancano strategie, politiche e conseguenti azioni sinergiche che non si limitino alla mera ricostruzione fisica degli edifici – privilegiando almeno per le opere pubbliche di rilevanza strategica tecnica ed architettonica e di rigenerazione urbana il concorso di progettazione aperto, in due gradi, - ma puntino alla ricreazione di un sistema socio-economico. Un sistema in grado di costituire il vero motore della ricostruzione per trattenere le popolazioni che ancora resistono a rimanere, ma anche per incentivare il rientro dei molti che se ne sono andati sulla costa generando un doppio problema di spopolamento delle aree interne e di eccessiva densità demografica delle aree costiere, in particolare in relazione ai già scarsi servizi esistenti”. Serve una lucida visione di quello che saranno questi territori nei prossimi 20 - 30 anni a livello demografico, paesaggistico, economico e culturale, esaltandone le peculiarità storiche, ambientali, turistiche ed enogastromiche. Il persistere di questa intollerabile situazione di “sospensione” porterà a danni ben superiori a quelli causati dal sisma: buona parte della popolazione ha già abbandonato i territori, l’economia è in caduta libera, le imprese non possono avviare i lavori perché le regole della ricostruzione post-sisma sono caratterizzate da normative troppo complesse non in grado di funzionare mentre i professionisti tecnici impegnati nella ricostruzione sono, di fatto, costretti a diventare essi banca che eroga prestiti anticipando i costi delle proprie prestazioni, con crediti maturati per oltre 100 milioni di euro Una questione quest’ultima che va risolta al più presto, come riconosciuto anche dal Commissario: si tratta, infatti, di una cifra significativa che risolleverebbe nell’immediato, e in parte, la situazione economica dei professionisti, oltre il 90% dei quali proviene proprio dalle aree colpite dal sisma”. Per queste ragioni la Rete Professioni Tecniche desidera richiamare le forze politiche che saranno impegnate nella guida del Paese nei prossimi mesi affinché inseriscano con convinzione nei loro programmi e nei relativi finanziamenti il tema della ricostruzione. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Rinnovabili, operativi gli incentivi del decreto FER 1 di Paola Mammarella Priorità agli impianti su discariche e al posto delle coperture in amianto. Si parte il 30 settembre. Dal GSE il regolamento operativo Foto: zstockphotos ©123RF.com 27/08/2019 – Stanno finalmente per partire gli incentivi alle rinnovabili contenute nel decreto FER 1. Dopo la pubblicazione del decreto (DM 4 luglio 2019) in Gazzetta Ufficiale, il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha emanato il regolamento operativo che spiega come ottenere i bonus. La misura, sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico, attiverà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e investimenti per 10 miliardi di euro. Gli incentivi del decreto FER 1 Possono partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti: - di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW; - oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo
l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW; - oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW. Gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione. La partecipazione è aperta anche agli impianti aggregati, costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW. Gli impianti di potenza uguale o maggiore a 1 MW per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza. Esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri. Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro al MWh. L’incentivo è cumulabile con quello per la sostituzione delle coperture contenenti amianto con moduli fotovoltaici. Il premio viene riconosciuto a posteriori, dopo aver accertato che l’energia autoconsumata è superiore al 40% della produzione netta. Hanno priorità nell’accesso agli incentivi: - impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica; - impianti fotovoltaici installati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici in sostituzione delle coperture e sui fabbricati rurali previa completa rimozione
dell’eternit o dell’amianto; - impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016 e impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato; - tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW). FER 1, primi bandi il 30 settembre 2019 Il GSE pubblicherà i primi bandi relativi alle procedure di asta e registro il 30 settembre 2019. L’ultimo dei 7 bandi sarà pubblicato il 30 settembre 2021. Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione, utilizzando esclusivamente il sito del GSE. Entro 90 giorni dalla chiusura del bando, il GSE stilerà la graduatoria. FER 1, pubblicato il regolamento operativo Per consentire l’applicazione pratica della misura, il GSE ha pubblicato il regolamento operativo, che spiega nel dettaglio alcuni aspetti del decreto, ad esempio come sono calcolati gli incentivi, i passaggi delle procedure di asta e registro e i processi di valutazione e verifica. Il regolamento elenca inoltre gli allegati da scaricare e presentare insieme alla richiesta di partecipazione. © Riproduzione riservata Norme correlate Decreto Ministeriale 04/07/2019 Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione (FER 1)
Adeguamento sismico nelle scuole, in arrivo 58 milioni di euro di Alessandra Marra Pubblicato in Gazzetta il decreto che approva i piani regionali. Aggiudicazioni entro il 10 agosto 2020 Foto: Brian Guest ©123RF.com 27/08/2019 – In arrivo 58 milioni di euro per finanziare interventi di adeguamento antisismico nelle scuole. È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 30 aprile 2019con cui sono stati approvati i piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63 a valere sulle risorse di cui al Fondo ex protezione civile, annualità 2018-2021. Antisismica scuole: le risorse a disposizione Le regioni con i maggiori stanziamenti sono: la Lombardia con circa 10 milioni di euro per 11 interventi, la Campania con circa 8 milioni per 3 interventi e la Sicilia con più di 7 milioni di euro per 4 progetti.
Le somme residue non utilizzate dalle regioni, rispetto agli importi assegnati con il DM 93/2019, resteranno nella disponibilità delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate insieme ad altre eventuali economie per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalità. Antisismica scuole: i termini Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, ovvero entro il 10 agosto 2020. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento. Le regioni e gli enti locali beneficiari dovranno inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle scuole» del Dipartimento della protezione civile. © Riproduzione riservata Norme correlate Decreto Ministeriale 30/04/2019 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Finanziamento interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui al Fondo ex protezione civile, annualità 2018-2021
Sblocca Cantieri e Laboratori per Edifici Esistenti: è la morte della Cultura della conoscenza strutturale Corneli Cesare - Ingegnere Isola Rocco - Ingegnere Frellicca Stefano - Ingegnere Zozzi Davide - Ingegnere Junior Leonardi Luca - Ingegnere Tini Brunozzi Anna - Architetto 26/08/2019 "Pubblichiamo la nota di alcuni Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, che rappresentano e riportano le opinioni correnti fra coloro che si occupano di progettazione strutturale e di diagnostica, sulla recente istituzione dei Laboratori comma C-bis per l’esecuzione e la certificazione delle prove sui materiali da costruzione sulle strutture esistenti di cui al recente decreto “Sblocca cantieri”". Andrea Dari Nuova forma di laboratorio all’interno dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 - comma C-bis “Laboratori per l’esecuzione e la certificazione delle prove sui materiali da costruzione sulle strutture esistenti” di cui al recente decreto “Sblocca cantieri”. Cosiddetti “Laboratori in situ comma C-bis” ovvero “ La morte della Cultura della conoscenza strutturale sugli edifici esistenti” La motivazione principale dell’istituzione di questa nuova forma di laboratorio è emersa per via della richiesta di alcuni soggetti che svolgevano attività di diagnostica sulle costruzioni esistenti di “riappropriarsi”, giustamente, della possibilità di eseguire i prelievi di carote di CLS e di barre d’armatura, che con le NTC2018 (punto 8.5.3.) sono state demandate in modo esclusivo ai Laboratori autorizzati per i materiali da costruzione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. Sulla questione dei prelievi distruttivi sulle strutture in c.a., è stato presentato nel 2018 un ricorso al TAR del Lazio, che risulta attualmente ancora in essere, nonostante altri soggetti abbiano presentato negli ultimi mesi una proposta gravosa, esplicitata tramite la definizione dei criteri necessari per ottenere l’autorizzazione per i c.d. Laboratori in situ. Tale ultima proposta, recepita in forma attuativa nell’emendamento alla “Sblocca cantieri”, viene però a determinare, a sua volta, un
principio di “esclusività” non solo sui prelievi distruttivi, ma addirittura su tutta la diagnostica sul costruito, in via generale. Queste modifiche da apportare all'impianto normativo vigente sono alla base di una Circolare autorizzativa del S.T.C. del C.S.LL.PP. di prossima emanazione (fine Settembre 2019). Da notizie ormai di dominio pubblico fra gli addetti ai lavori, è stata redatta una bozza di Circolare che definisce criteri ancora più stringenti rispetto alla già gravosa proposta pubblicata sul WEB, per ottenere l’autorizzazione ad operare da parte di questi nuovi soggetti. In sostanza si istituiscono i "Laboratori per le prove in situ comma C-bis", in forma societaria, aventi obbligo di certificazione ISO 9001, dotati di Direttore Tecnico certificato di Livello 3 in numerosi metodi di prova, personale dipendente non laureato addetto alle prove di laboratorio certificato di Livello 2 (si parla di alcuni sperimentatori e di una unità di personale amministrativo/segreteria – in tutto 5 unità di personale compreso il Direttore) ed obbligati ad essere dotati di una vasta e costosa apparecchiatura in svariati metodi di prova, ricoverata in idonei locali di opportuna superficie, in maniera propedeutica a qualsiasi metodo di prova, anche speditivo e non distruttivo, anche singolo. Valutiamo di seguito le pesanti problematiche che emergono da tale scelta: 1. Verrebbero messi fuori mercato tutti i liberi professionisti, Ingegneri ed Architetti (ma anche altri Tecnici che operano in ambiti molto specifici), che eseguono controlli strutturali sull’esistente, i quali hanno già investito risorse economiche in tale ambito, anche come semplici studi professionali, acquistando strumentazione (come accelerometri, sclerometri, incudini, macchine per ultrasuoni, sistemi di monitoraggio, ecc.), che si vedrebbero ora costretti, per poter continuare l’attività, a sostanziali investimenti per la obbligatoria costituzione di società, spese per la ISO9001, spese per la presa in carico e la certificazione di dipendenti e collaboratori, spese per l’adeguamento dei locali, ecc.. Sostanzialmente ciò comporterebbe il passaggio da una forma professionale di alta specializzazione, ad una forma diversa, ad alta prevalenza imprenditoriale. 2. In sostanza, la proposta espressa, pone il dubbio di avere l’unico scopo di creare un accentramento del mercato della diagnostica, con il solo vantaggio di coloro che riusciranno, in via esclusiva, ad ottenere l’autorizzazione dal S.T.C.: l’utilità del principio “o tutto o niente” di certo non va di pari passo con il principio di qualità, concorrenza e specializzazione, anche nel superiore interesse della Collettività. 3. Il fatto di dover possedere, come obbligatorio organigramma, un Direttore Tecnico laureato e Tecnici sperimentatori diplomati, dà il diritto a questi ultimi di eseguire tutte le prove anche in autonomia (non è necessario che il Direttore vada in cantiere ad eseguire le prove – in sostanza la certificazione del Direttore Tecnico risulta una controfirma a quella dello sperimentatore). Per esemplificare il punto, si fa l’esempio banale delle prove pacometriche: il rilievo delle armature nel calcestruzzo armato ha indubbiamente come premessa la conoscenza dei principi della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni, della Riabilitazione degli edifici esistenti, della Storia dell’Architettura e dell’Ingegneria nel corso dei secoli, in quanto la ricerca delle barre va mirata in posizioni specifiche degli elementi strutturali in funzione dell’epoca di costruzione (conoscenze estranee ad es. per un perito tecnico). L’esempio può estendersi in tutti gli altri ambiti di prova (prove durometriche, prove con martinetti piatti, endoscopie, ecc.).
4. E’ probabile che tale operazione potrebbe portare ad un abbandono, da parte del singolo professionista strutturista, del ricorso ad alcuni metodi di prova, spesso speditivi perché eseguiti autonomamente, utili a formare un proprio personale convincimento sulle caratteristiche meccaniche dei materiali e sulla tipologia costruttiva delle costruzioni che siano oggetto di interventi di Progettazione di riabilitazione strutturale e/o di Direzione dei Lavori e di Collaudo. 5. Si arriverebbe pertanto ad un esproprio di competenze professionali, definite per Legge (artt. 51 e 52 del R.D. n.2537/1925), verso i singoli professionisti Ingegneri ed Architetti sulla “conoscenza del costruito”, come parte fondante di tutto il percorso progettuale e realizzativo. Tale disciplina non può essere ristretta ad un criterio meramente economico - chi più può spendere, più indaga - ma deve essere elemento trainante nel supporto allo studio della vulnerabilità statica e sismica degli edifici esistenti. Valga per tutti l’esempio di un possibile maggiore ricorso a Livelli di Conoscenza più bassi (Livello LC1 – NTC2018), per evitare una maggiore numerosità di prove da commissionare ai nuovi Laboratori autorizzati, non potendo più utilizzare report di indagini non distruttive da eseguire autonomamente, nell’ambito delle prerogative di uno studio professionale di Ingegneria e/o di Architettura. 6. L'autorizzazione ad operare, rilasciata ad un nuovo Laboratorio in situ comma C-bis, comporta inevitabilmente la necessità di dover certificare i risultati dei test autorizzati. Questo presupposto comporta una differente problematica, rispetto a quanto già fatto dai “classici” Laboratori di cui all’art. 59 (ad es. sui cubetti di CLS o sulle barre di armatura), se viene utilizzato in ambito diagnostico: le campagne di indagine sono basate su controlli non distruttivi (CND) che sostituiscono in parte quelli distruttivi, con lo scopo di controllare più elementi strutturali, limitando per ovvi motivi le demolizioni. Nonostante la conoscenza degli standard di prova, normati da UNI, nella diagnostica spesso il risultato è ottenuto in funzione dell’esperienza e dell’interpretazione di ciascun operatore: basti pensare all’individuazione del tempo di volo su un oscillogramma di una prova ad ultrasuoni, oppure all’interpretazione di una prova pacometrica. Come si potranno certificare risultati basati su una interpretazione, che fra l’altro dovrebbe presupporre l’esecuzione dei test da parte di sperimentatori con un bagaglio di studi specifico, e soprattutto di una esperienza nel campo della Progettazione, della Direzione dei Lavori e del Collaudo? È ovvio che la diagnostica conceda spazio all'interpretazione, presupponendo anche una forte responsabilità, civile e penale, a chi la esercita, nello spirito delle competenze professionali di Ingegneri ed Architetti previste e tutelate nel R.D. n.2537/1925. Gli Ingegneri ed Architetti italiani, in virtù di un approfondito percorso di studi universitari, di un Esame di Abilitazione di Stato, di una esperienza maturata sul campo e nel rispetto della deontologia professionale dovuta con l'iscrizione ad un Ordine Professionale, risultano "de facto" abilitati ad eseguire e valutare le indagini sulle costruzioni esistenti e ad assumerne le relative responsabilità. 7. Con riferimento infine al punto precedente, si può citare il caso dei Geologi liberi professionisti, che non hanno necessità di essere autorizzati per eseguire prove in situ di loro competenza (ed addirittura prelievi: ad es. carotaggi con prelievo di campioni di terreno - fra l’altro molto più deperibili ed alterabili di carote in calcestruzzo!). Il tentativo in questo senso era già stato fatto da alcune realtà portatrici di altri interessi, allo scopo di espropriare le indagini geognostiche ai liberi professionisti Geologi: nel 2012 un ricorso al TAR del Lazio (Sentenza n.3761/2012) ha spento sul nascere questi tentativi, ribadendo la competenza di tali professionisti in tutte le prove che non siano di “Laboratorio terre” di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.
Ora il tentativo è fatto con gli Ingegneri e gli Architetti, ed è evidente che se la Circolare dovesse essere approvata in forma autorizzativa e con caratteristiche di esclusività, sia necessario ed imprescindibile un ulteriore ricorso al TAR che ristabilisca i termini della questione, nell’interesse generale e superiore della Collettività, e nell’interesse specifico dei liberi professionisti Ingegneri ed Architetti. Allegato
Decreto 12 aprile 2019: le modifiche al Codice Prevenzione Incendi in uno schema riepilogativo FPA - Fondazione Promozione Acciaio - 26/08/2019 Come ormai noto il Decreto 12 aprile 2019 contiene una serie di significative modifiche al Codice di Prevenzione incendi del 3 agosto 2015. Sull'argomento INGENIO ha già proposto alcuni approfondimenti. Di seguito un documento di approfondimento realizzato da Fondazione Promozione Acciaio dove si riassumono tutte le modifiche apportate dalla norma. Gli obiettivi del DM 12 aprile 2019 Gli scopi dell’emanazione del DM 12 aprile 2019 e delle modifiche proposte nel CCTS 9 aprile 2019, redatto anche in funzione delle segnalazioni ricevute dagli Ordini professionali, sono i seguenti: • Migliorare la leggibilità del testo (spostamento di parti di testo, accorpamento di argomenti affini, aggiunta di ulteriori definizioni e richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti); • Migliorare la comprensibilità del testo (aggiunta di note esplicative, aggiunta di esempi nei casi più complessi, aggiunta di disegni);
• Articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali necessità e quindi meno onerose; • Fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative; • Risolvere alcune criticità riscontrate; • Inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di approntamento Ampliamento del campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi Il Decreto prevede l'ampliamento del campo di applicazione del codice attraverso le seguenti modifiche: 1. L'articolo 2 del Codice è stato completamente riscritto come segue: Art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative). — 1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2 -bis. 2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione. 3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. 4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attivi-tà di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività. 5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato. Schema riepilogativo applicazione “Approccio Codice”
Le modifiche nella sezione "GENERALITÀ" La sezione "Generalità" ha visto le seguenti modifiche: • Fatta chiarezza tra valutazione del rischio di incendio e attribuzione dei profili di rischio [G.2.6] • Eliminata distinzione attività normate/non normate, unificata la metodologia generale di progettazione [G.2.6.1] • Rivisitati i metodi di progettazione e i metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio [G.2.7] • Introdotto il concetto di disponibilità superiore per gli impianti di protezione attiva ai quali viene affidata le certa riduzione del rilascio di energia (taglio della curva RHR(t)) con il conseguente risparmio delle altre misure della strategia antincendio [G.2.10.2 e M.1.8]
• Incrementati i dati per l'attribuzione semplificata dei δα alle attività [tabella G.3-2] • Forniti indirizzi riguardanti la trattazione del Rischio Ambiente [G.3.4] Le modifiche nella sezione "STRATEGIA" • Affrontate le problematiche afferenti la rischiesta di reazione al fuoco dei cavi e delle condotte preisolate [tabella S.1-8] • Prevista la possibilità di avere compartimenti multipiano anche a quote superiori alla quota del piano di riferimento tra 12 e 32 metri purché il dislivello tra i piani non superi i 7 m [tabella S.3-7] • Apportate alcune modifiche ai valori massimi delle compartimentazioni e prevista una riduzione in caso Rambiente significativo [tabella S.3-6] • Aggiornate allo standard internazionale le regole per i dispositivi di apertura delle porte [tabella S.4-6] • Risolto problema dei corridoi ciechi attraverso lo scorporo di una porzione dei percorsi protetti o a prova di fumo che sbarcano direttamente in un luogo sicuro o in compartimento nel quale è possibile disporre di due vie d'esodo indipendenti in compartimenti distinti o in uno stesso compartimento con le caratteristiche di filtro. La lunghezza massima della porzione di percorso da scorporare dal corridoio cieco è funzione della densità di affollamento, del massimo affollamento previsto e di alcune misure di protezione [S.4.8.2] • Estese casistiche per le larghezze minime delle vie d'esodo orizzontali e verticali [tabella S.40-30 e S.4.34] • Aggiornata la metodologia per la determinazione del numero di estintori [tabella S.6-5] • Introdotti i sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) finalizzati a favorire le operazioni di soccorso [S.8.6] • Fornite indicazioni per l'accesso al piano dei soccorritori [S.9.6] Sul sito di Fondazione Promozione Acciaio la continuazione dell'articolo. Contenuti a cura della Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso d'Incendio di Fondazione Promozione Acciaio
Energie rinnovabili: in Gazzetta Ufficiale il decreto con le agevolazioni! Riepilogo su regole e incentivi Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 26/08/2019 Il decreto Fer 1 agevola i piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fino a un megawatt di energia prodotta). Tutti i dettagli, le specifiche e il testo 'gazzettato' del decreto È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 9 agosto 2019, il decreto FER1 che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il provvedimento ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici, del settore. Il nuovo decreto Fer1 "decreto ministeriale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - art.24 del d.lgs. 88/2011", scaricabile nel file
allegato all'articolo, agevola i piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fino a 1 megawatt di energia prodotta). Nello specifico, si incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione. Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea, il Decreto Fer1 è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le tariffe incentivanti arrivano fino a 150 euro a megawattora per l'eolico, a 155 euro per l'idroelettrico, a 110 euro per i gas prodotti da processi di depurazione e a 90 euro per i piccoli impianti di solare fotovoltaico. Una volta in vigore il decreto, il Gse pubblicherà le istruzioni operative per l'accesso agli incentivi con apposito modello per le richieste di partecipazione alle agevolazioni, documentazione e verifica dei requisiti degli impianti e i criteri di priorità nell'accesso agli incentivi. Fer1: la sintesi del provvedimento L'attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro. Con gli incentivi verrà data priorità a: • impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica; • su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto; • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato; • tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW). Cambia, inoltre, la modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.
Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa. Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Le varie agevolazioni del Decreto Fer 1 Il provvedimento dispone svariate agevolazioni alle energie rinnovabili fino a 1 MW, privilegiando i piccoli impianti. Saranno agevolati: • gli impianti di nuova costruzione o integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a un megawatt (MW); • gli impianti potenziati, ma al massimo di un MW e gli impianti oggetto di rifacimento, comunque di potenza inferiore ad 1 MW. Le agevolazioni saranno riservate ai nuovi impianti: • eolici; • fotovoltaici e con moduli fotovoltaici al posto delle coperture degli edifici; • idroelettrici; • a gas residuati da processi di lavorazione; • gli impianti rifatti, ma solo se di tipo eolico, idroelettrico o a gas. Accesso agli incentivi tramite gare Per accedere alle agevolazioni si dovrà partecipare alle procedure pubbliche di selezione dei progetti, che serviranno per l'iscrizione degli impianti in appositi registri, entro contingenti di potenza ben definiti. Gli impianti parteciperanno poi ad aste al ribasso per ottenere le agevolazioni, che saranno erogate entro precise soglie di potenza ammesse ad incentivo, dettate dal decreto. Requisiti I lavori, in base alla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, devono essere avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie di agevolazione. Per tutti i tipi di impianto sono richiesti titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. Per i soli impianti fotovoltaici devono ricorrere due requisiti aggiuntivi:
• devono essere di nuova costruzione e realizzati interamente con componenti nuovi; • devono rispettare i divieti di accesso agli incentivi statali per gli impianti in aree agricole (art. 65 del decreto legge 65/2012); NB - per gli impianti idroelettrici vanno rispettate le caratteristiche costruttive disposte dalla legge (art. 4, comma 3, lettera b, del decreto 23 giugno 2016), da dimostrare mediante attestazione rilasciata dall'ente che ha rilasciato la concessione di derivazione, quando questa non sia stata già resa esplicita nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Impianti esclusi Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri. I bandi: caratteristiche tecniche e tempistiche Alle procedure possono partecipare anche gli aggregati - costituiti da più impianti appartenenti alla stessa tipologia di energia prodotta o a un'altra inserita nel medesimo gruppo di incentivazione - di potenza unitaria non inferiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato non superi 1 MW. Lo stesso vale per le procedure d'asta, ma qui la potenza unitaria dovrà essere compresa tra 20 e 500 kW, mentre quella complessiva dell'aggregato, dovrà essere uguale o superiore a 1 MW. Riguardo le tempistiche, per le istanze di agevolazione ci saranno 30 giorni di tempo che decorreranno dalla data di pubblicazione del bando. IL DECRETO INTEGRALE E' ANCHE DISPONIBILE IN FORMATO PDF Allegato
Adeguamento antisismico edifici scolastici: decreto MIUR in Gazzetta Ufficiale! Piani regionali per 58 mln euro Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 26/08/2019 Un nuovo decreto del MIUR approva i piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63: la durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento Importante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.187 dello scorso 10 agosto 2019: il decreto del MIUR del 30 aprile 2019, infatti, recante "Finanziamento interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui al Fondo ex protezione civile, annualita' 2018-2021", approva specifici piani regionali - Allegati da A ad M del decreto - per un valore complessivo pari a 58.111.670,63 euro. Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui agli Allegati da A ad M sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.
La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitivadell'intervento. Modalità di rendicontazione e monitoraggio Gli enti beneficiari dei finanziamenti possono chiedere alla direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del MIUR tramite apposito applicativo, successivamente all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, un'anticipazione fino ad un massimo del 20% dell'importo di finanziamento. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione di eventuali somme gia' ricevute, direttamente dalla direzione generale in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle scuole» del Dipartimento della protezione civile. IL DECRETO E GLI ALLEGATI SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF Allegato Allegato 1
Rimozione e smaltimento dell'amianto dagli edifici pubblici: in GU il decreto Lunedì 26 Agosto 2019 Martedì, 27/08/2019 - ore 05:49:08 Rimozione e smaltimento dell'amianto dagli edifici pubblici: in GU il decreto Pubblicato il provvedimento che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi. 870 mila euro per 140 interventi Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto scorso il decreto della Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici. Si tratta di circa 870 mila euro per 140 interventi in oltre 100 comuni e saranno destinati agli edifici pubblici nei quali debbono essere svolti interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti. "Questi finanziamenti – ha spiegato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa – sono una grande opportunità per liberare dall'amianto tante strutture pubbliche disseminate su tutto il territorio nazionale e insieme per dare stimolo al sistema delle imprese che opera in questo settore. La lotta contro l'amianto è ancora lunga e c’è ancora tanto lavoro da fare. Il nostro impegno finora è stato profuso nel velocizzare il trasferimento delle risorse, l’aumento della progettualità, la trasparenza su un problema spesso invisibile e dunque ancor più pericoloso per le persone. Per questo, questi interventi sono estremamente necessari proprio perché risolvono criticità presenti in quegli edifici più sensibili come le scuole o dove sono presenti situazioni particolarmente a rischio come l’amianto friabile".
Questa tranche di finanziamenti riguarda la seconda annualità delle richieste ammesse al contributo per le quali costituisce titolo preferenziale la collocazione in un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza, ospedali e impianti sportivi. Altri criteri sono la presenza di un progetto definitivo/ cantierabile attuabile in 12 mesi, l’esistenza di una segnalazione da parte degli enti di controllo sanitario o di tutela ambientale sulla presenza di amianto, la collocazione in un sito d’interesse Nazionale o la presenza nella mappatura dell’amianto. La lista approvata dal decreto contiene anche una tabella riguardante le richieste di finanziamento ammesse con riserva per le quali il Ministero dell’Ambiente ha inviato ai comuni una richiesta di integrazione documentale e risultano allo stato attuale in fase di attesa della documentazione integrativa richiesta. In allegato il decreto Allegati dell'articolo Minambiente-comunicato-amianto-Gazzetta.pdf Minambiente-decreto_307_2019.pdf
porre in primo piano il tema della ricostruzione Lunedì 26 Agosto 2019 Tre anni dal sisma del 2016, la RPT alla politica: porre in primo piano il tema della ricostruzione Dopo tre anni si registra una totale assenza di visione e di concertazione tra i provvedimenti per la ricostruzione ed il sistema delle aree interne In occasione del terzo anniversario del sisma del 2016 i professionisti tecnici italiani desiderano ricordare le vittime di questo tragico evento e tutte le popolazioni coinvolte. Purtroppo la prima fase della tragedia ha fatto emergere svariati problemi, diventati ancora più numerosi nella successiva fase di ricostruzione. In particolare, la Rete Professioni Tecniche segnala come, al momento, ancora non si sia riusciti a realizzare una legge quadro sui terremoti che consenta di affrontare questi eventi con maggiore rapidità ed efficacia, senza dover ogni volta ricominciare da zero. Va sottolineato che negli ultimi anni le alternanze politiche ed amministrative non hanno facilitato l’attività di ricostruzione né l’emanazione di norme di carattere generale. Eppure, nonostante queste difficoltà, anche grazie alle proposte e all’attività dei professionisti tecnici, alcuni risultati positivi sono stati ottenuti. In particolare la Rete ha accolto con soddisfazione gli impegni assunti dal Commissario per la ricostruzione, quali ad esempio, le modifiche all’ordinanza sul Durc di congruità. La disponibilità da parte del Commissario ad operare sulla base del principio della sussidiarietà vedrà un forte coinvolgimento delle rappresentanze delle professioni sia a livello nazionale che territoriale in attività quali riunioni dell’osservatorio, ampliamento del comitato scientifico, creazione del comitato tecnico territoriale e così via. Naturalmente molto altro resta ancora da fare.
Dopo tre anni si registra una totale assenza di visione e di concertazione tra i provvedimenti per la ricostruzione ed il sistema delle aree interne. Mancano strategie, politiche e conseguenti azioni sinergiche che non si limitino alla mera ricostruzione fisica degli edifici – privilegiando almeno per le opere pubbliche di rilevanza strategica tecnica ed architettonica e di rigenerazione urbana il concorso di progettazione aperto, in due gradi, - ma puntino alla ricreazione di un sistema socio- economico. Un sistema in grado di costituire il vero motore della ricostruzione per trattenere le popolazioni che ancora resistono a rimanere, ma anche per incentivare il rientro dei molti che se ne sono andati sulla costa generando un doppio problema di spopolamento delle aree interne e di eccessiva densità demografica delle aree costiere, in particolare in relazione ai già scarsi servizi esistenti”. Serve una lucida visione di quello che saranno questi territori nei prossimi 20 - 30 anni a livello demografico, paesaggistico, economico e culturale, esaltandone le peculiarità storiche, ambientali, turistiche ed enogastromiche. Il persistere di questa intollerabile situazione di “sospensione” porterà a danni ben superiori a quelli causati dal sisma: buona parte della popolazione ha già abbandonato i territori, l’economia è in caduta libera, le imprese non possono avviare i lavori perché le regole della ricostruzione post-sisma sono caratterizzate da normative troppo complesse non in grado di funzionare mentre i professionisti tecnici impegnati nella ricostruzione sono, di fatto, costretti a diventare essi banca che eroga prestiti anticipando i costi delle proprie prestazioni, con crediti maturati per oltre 100 milioni di euro. Una questione quest’ultima che va risolta al più presto, come riconosciuto anche dal Commissario: si tratta, infatti, di una cifra significativa che risolleverebbe nell’immediato, e in parte, la situazione economica dei professionisti, oltre il 90% dei quali proviene proprio dalle aree colpite dal sisma”. Per queste ragioni la Rete Professioni Tecniche desidera richiamare le forze politiche che saranno impegnate nella guida del Paese nei prossimi mesi affinché inseriscano con convinzione nei loro programmi e nei relativi finanziamenti il tema della ricostruzione.
Formazione dei certificatori energetici: proroga in Puglia Lunedì 26 Agosto 2019 Formazione dei certificatori energetici: proroga in Puglia Prorogato di 1 anno, fino al 31 dicembre 2019, il termine per la frequentazione, da parte dei certificatori energetici già iscritti all'elenco regionale, del corso di aggiornamento obbligatorio della durata di 10 ore La Regione Puglia ha prorogato di 1 anno, fino al 31 dicembre 2019, il termine per la frequentazione, da parte dei certificatori energetici già iscritti all'elenco regionale, del corso di aggiornamento obbligatorio della durata di 10 ore, previsto dal Dpr 75/2013. La proroga è prevista nella Legge regionale 9 agosto 2019, n. 44, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 9 agosto 2019, ed in vigore dal 24 agosto scorso. Questa legge regionale introduce alcune modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36: Art. 1 Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 1. Al comma 7 dell’articolo 4, titolo I, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio
2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), le parole: “dal 1° gennaio 2019”, come sostituite dall’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 6, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2020”. Art. 2 Modifica all’articolo 7 della l.r. 36/2016 1. Il comma 2 dell’articolo 7, titolo I, della l.r. 36/2016 è sostituito dal seguente: “2. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31 ottobre 2019.”. Art. 3 Modifica all’articolo 18 della l.r. 36/2016 1. Al comma 1 dell’articolo 18, titolo III, della l.r. 36/2016, le parole: “entro il 31 dicembre 2018”, come sostituite dall’articolo 3 della l.r. 6/2018, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2019”. Dati i ritardi nella progettazione dei sistemi di gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il catasto degli impianti termici, è stato necessario prevedere lo slittamento dei termini di alcune attività, tra cui, il sistema di pagamento elettronico dei bollini verdi, che partirà dal 1° gennaio 2020, l’invio della relazione biennale sulle ispezioni degli impianti - fissato al 31 ottobre 2019 - e il percorso formativo di 10 ore per i soggetti abilitati che dovrà essere ultimato entro il 31 dicembre 2019. In allegato la Legge regionale della Puglia n. 44/2019 Allegati dell'articolo Puglia-LR_44_2019.pdf
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