Consiglio Nazionale dei Geologi - 23 maggio 2018 - Consiglio ...

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 23 maggio 2018 - Consiglio ...
Consiglio Nazionale dei Geologi

           23 maggio 2018
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Quotidiano   Data     23-05-2018
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23/5/2018                                           Offerta su progetto esecutivo? Guida ai criteri di aggiudicazione oltre al prezzo

            23 Mag 2018

            Offerta su progetto esecutivo? Guida ai
            criteri di aggiudicazione oltre al prezzo
            Roberto Mangani

            L'adeguamento delle Linee guida n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosaè
            dettato dalla necessità di adeguare le indicazioni a suo tempo date alle novità introdotte dal
            Dlgs. 56/2017. Tuttavia le nuove Linee guida rappresentano anche l'occasione per analizzare
            alcuni punti critici relativi all'utilizzo di questo criterio di aggiudicazione, anche alla luce
            dell'esperienza maturata nella vigenza del Dlgs. 50/2016.
            Il ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i casi di
            utilizzo del criterio del prezzo più basso
            A fronte del principio generale secondo cui il criterio di aggiudicazione utilizzabile in via
            ordinaria è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'Anac ricorda quali sono le
            ipotesi in cui il legislatore consente il ricorso al prezzo più basso.
            Accanto all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro, particolare
            rilievo assumono i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o che si caratterizzano
            da elevata ripetitività. Le Linee guida, infatti, indicano alcuni criteri per identificare le suddette
            categorie di servizi.
            Per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate vengono indicati quei casi in cui, anche
            con riferimento alla prassi di mercato, la stazione appaltante non ha la possibilità di richiedere
            modifiche rispetto a quello che il mercato offre.
            Invece per servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività si intendono quelli che
            soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della stazione
            appaltante, con approvvigionamenti frequenti. In questo secondo caso vengono quindi in rilievo
            i fabbisogni della singola stazione appaltante, cosicché i casi indicati si connotano per un
            elemento soggettivo; mentre nel primo caso si tratta di una circostanza di natura oggettiva,
            legata alla situazione di mercato.
            Le Linee guida poi – e ciò costituisce una novità – indicano puntualmente tutte le ipotesi in cui
            vi è l'obbligo di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al riguardo va
            osservato da un lato che si tratta dell'elencazione di ipotesi già indicate dal legislatore; dall'altro
            che si tratta di un'indicazione che va letta in coordinamento con quanto detto in precedenza in
            relazione ai casi di utilizzo del criterio del prezzo più basso.
            Vengono infatti indicati alcuni specifici servizi quali: i servizi sociali e di ristorazione
            ospedaliera, i servizi ad alta intensità di manodopera, i servizi di ingegneria e quelli da natura
            tecnica e intellettuale (se di importo pari o superiore a 40.000 euro), i servizi sanitari, sociali e
            connessi, i servizi di ristorazione, i servizi sostituitivi di mensa.
            L'indicazione puntuale che per i suddetti servizi il criterio di aggiudicazione da adottare è quello
            dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta che tale criterio è comunque da
            utilizzare anche se, per ipotesi, i servizi in questione presentino caratteristiche standardizzate o
            elementi di elevata ripetitività.
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23/5/2018                                           Offerta su progetto esecutivo? Guida ai criteri di aggiudicazione oltre al prezzo

            Nei lavori l'obbligo di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa opera se
            la procedura utilizzata sia quella del dialogo competitivo, del partenariato per l'innovazione,
            della finanza di progetto, della locazione finanziaria, del contratto di disponibilità,
            dell'affidamento a contraente generale. E ciò anche se l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 2
            milioni di euro.
            In sostanza si deve ritenere che l'indicazione puntuale dei casi in cui è obbligatorio il ricorso al
            criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia prevalente rispetto all'indicazione dei
            casi in cui è possibile utilizzare il prezzo più basso, cosicchè se un servizio o un lavoro
            potrebbero rientrare nelle casistiche di utilizzo del criterio del prezzo più basso questa
            possibilità viene meno se gli stessi sono riconducibili alla tipologia di servizi o alla procedura di
            affidamento dei lavori per i quali le stesse Linee guida prevedono l'utilizzo del criterio
            dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
            Le modalità di utilizzo
            Le Linee guida sottolineano le due novità introdotte dal Dlgs 56/2017. La prima è la fissazione di
            un limite massimo attribuibile alla parte economica dell'offerta, che non può superare il 30% del
            punteggio astrattamente conseguibile.
            La seconda si sostanzia nel divieto di attribuzione un punteggio per l'eventuale offerta di opere
            aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. Ciò per
            impedire che il confronto competitivo si possa svolgere prendendo a riferimento varianti di
            natura meramente quantitativa, in contrasto con la ratio ispiratrice dell'offerta economicamente
            più vantaggiosa.
            Anche tenuto conto di quest'ultimo profilo si ripropone il tema della corretta individuazione
            delle modalità di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
            vantaggiosa nel quadro normativo delineato dal Dlgs 50/2016.
            La questione si presenta particolarmente critica con riferimento agli appalti di lavori. Questa
            criticità si presentava già prima delle novità introdotte dal Dlgs 56/2017 ed era correlata
            all'obbligo sancito dal legislatore di porre a base di gara un progetto esecutivo. Il divieto di
            attribuire un punteggio alle opere aggiuntive ha ulteriormente complicato il quadro, impedendo
            che le stazioni appaltanti possano far riferimento a tali opere aggiuntive per valutare la qualità
            dell'offerta.
            Occorre quindi individuare i margini di manovra che residuano in capo agli enti appaltanti per
            valutare gli aspetti qualitativi dell'offerta, pur in presenza di un progetto esecutivo e di un
            divieto di considerare le opere aggiuntive.
            Qualche indicazione al riguardo si può ricavare dal testo legislativo. In particolare, vengono in
            rilevo alcuni elementi elencati all'articolo 95, comma 6 del Dlgs 50 e puntualmente riproposti
            nelle Linee guida.
            In primo luogo viene previsto che l'elemento qualità possa derivare tra l'altro dal pregio tecnico,
            dalle caratteristiche estetiche e funzionali, dall'accessibilità, dal contenimento dei consumi
            energetici e dalle caratteristiche innovative. Si tratta di aspetti che ben possono essere valutati
            nell'ambito dell'offerta pur lasciando inalterato, almeno nei suoi elementi strutturali, il progetto
            esecutivo. È infatti vero che gli elementi indicati possono portare alla rivisitazione di alcuni
            aspetti del progetto esecutivo, ma è altrettanto vero che è lo stesso legislatore a legittimare
            questa possibilità, in un quadro in cui le scelte progettuali fondamentali non sono oggetto di
            modifica.
            La possibilità di intervenire su aspetti non fondamentali del progetto sembra peraltro
            confermata dall'articolo 95 comma 14, lettera a) del Dlgs 50. Questa norma consente infatti alle
            stazioni appaltanti di autorizzare o addirittura esigere la presentazione di varianti, prevedendo
            che il criterio di aggiudicazione consenta l'applicazione delle varianti.
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23/5/2018                                           Offerta su progetto esecutivo? Guida ai criteri di aggiudicazione oltre al prezzo

            Altro elemento che consente di prendere in considerazione gli aspetti qualitativi nell'ambito del
            criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello indicato alla
            lettera e) del comma 6 dell'articolo 95. Si tratta dell'organizzazione, qualifiche ed esperienza del
            personale effettivamente utilizzato nell'appalto.
            Nel settore dei lavori ciò può consentire di richiedere nell'ambito dell'offerta e di farne oggetto
            di valutazione qualitativa l'organizzazione che l'appaltatore intende darsi per la gestione della
            commessa nonché il profilo qualitativo dei soggetti chiave di questa gestione (responsabile di
            cantiere, capo commessa, etc.), richiedendo i curricula che diano evidenza dell'esperienza
            maturata.Infine in alcuni casi può assumere rilievo anche l'elemento del costo di utilizzazione e
            manutenzione (articolo 95, comma 6, lettera c)), utilizzabile ogni qualvolta tale elemento possa
            rappresentare un indice significativo della qualità dell'opera realizzata.
            Nel settore delle forniture e dei servizi gli spazi per un adeguato utilizzo del criterio dell'offerta
            economicamente più vantaggiosa sono anche più ampi. Accanto agli elementi indicati per i
            lavori vanno aggiunti il possesso di un marchio di qualità ecologica (lettera b), il servizio
            successivo alla vendita e l'assistenza tecnica (lettera f) e le condizioni di consegna o di
            esecuzione del servizio (lettera g).
            Come sottolineato anche nelle Linee guida l'elenco degli elementi qualitativi contenuti
            nell'articolo 95, comma 6 comporta il definitivo superamento della netta separazione tra
            requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell'offerta. È infatti evidente che
            facendo riferimento alle qualifiche e all'esperienza del personale utilizzato nell'esecuzione
            dell'appalto viene ad essere consentita ai fini dell'aggiudicazione la valutazione di profili
            soggettivi che interferiscono con i requisiti di qualificazione, creando una commistione tra le
            due fasi che tradizionalmente erano state tenute distinte sia dal legislatore comunitario che
            dalla normativa e dalla prassi nazionale.
            L'identificazione del criteri di valutazione
            Di particolare interesse sono le indicazioni contenute nelle Linee guida in merito
            all'identificazione dei criteri di valutazione dell'offerta.
            In primo luogo viene sottolineato come tali criteri non possano essere correttamente identificati
            se non attraverso un percorso che inizia con la definizione degli obiettivi dell'ente appaltante.
            Tale definizione deve essere operata ai fini della predisposizione degli atti di gara e deve essere
            accompagnata dall'individuazione dell'importanza che l'ente appaltante attribuisce a ciascuno di
            essi. Ciò si traduce come effetto conseguente nella elencazione degli elementi/criteri di
            valutazione da utilizzare con associato il relativo peso ponderale.
            Viene poi precisato che ai fini dell'individuazione degli elementi/criteri occorre tener conto
            della struttura del settore merceologico di riferimento, nonché delle caratteristiche tecniche
            delle prestazioni che il mercato è in grado di offrire. Ciò significa che tale individuazione non
            può avvenire sulla base di parametri astratti, ma deve essere strettamente correlata alle
            caratteristiche concrete dell'oggetto dell'appalto e del contesto di mercato in cui lo stesso si va
            ad inserire.
            Infine i criteri di valutazione prescelti devono essere oggettivi, il che implica la necessità di poter
            valutare gli stessi secondo canoni parametrici che tendano il più possibile a oggettivizzare il
            giudizio valutativo che viene dato in forza degli stessi.

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23/5/2018                                   Appalti, i decreti del Mit sulla progettazione al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici

            23 Mag 2018

            Appalti, i decreti del Mit sulla progettazione
            al vaglio del Consiglio superiore dei lavori
            pubblici
            Massimo Frontera

            La discussione tecnica in seno alla conferenza unificata sui due schemi di decreto sulla
            progettazione predisposti dal ministero delle Infrastrutture - in attuazione del codice appalti
            (articolo 23 comma 3 e articolo 23 comma 3-bis) - entra in stand by, in attesa della valutazione
            da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

            Il massimo organo tecnico dello Stato si riunirà questo venerdì per esaminare entrambi gli
            schemi di provvedimento del Mit. Solo a valle di questa valutazione, i testi - ancora lontani dalla
            versione definitiva - proseguiranno l'esame tecnico da parte dei rappresentanti degli enti locali e
            delle Regioni (anche attraverso la struttura tecnica di Itaca), con l'obiettivo di acquisire il parere
            nella prima conferenza unificata utile. Come è noto, le sedute delle conferenze unificata e Stato-
            Regioni calendarizzate per il 24 maggio sono state sconvocate in attesa della formazione del
            nuovo governo.

            Lo schema di provvedimento sui livelli di progettazione predisposto dal Mit approda al
            Consiglio superiore dei lavori pubblici in una versione che contiene numerose modifiche
            richieste dal ministero dell'Ambiente, per rendere il testo conforme alle novità in materia di
            valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici entrate in vigore a luglio del 2017 (grazie
            al dlgs n.104/2017 di recepimento della direttiva comunitaria n. 2014/52/UE).

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23/5/2018                              Ultimi fuochi sull'appalto integrato: gare per 58,5 mln grazie alla deroga del Correttivo scaduta il 19 maggio

            23 Mag 2018

            Ultimi fuochi sull'appalto integrato: gare per
            58,5 mln grazie alla deroga del Correttivo
            scaduta il 19 maggio
            Mauro Salerno

            Ultimi fuochi sull'appalto integrato di progetto e lavori. Arrivano in coincidenza con la chiusura
            della deroga di un anno offerta dal Correttivo (Dlgs 56/2017) per mandare in gara i vecchi
            progetti definitivi dribblando la tagliola entrata in vigore con il nuovo codice appalti il 19 maggio
            2016. I 12 mesi aggiuntivi, concessi a maggio 2017, per evitare l'obbligo di mettere in gara un
            progetto esecutivo sono arrivati al termine lo scorso 19 maggio. Come annunciato -anche grazie
            a un'inchiesta condotta da questo giornale - la decisione di limitare la deroga ai vecchi progetti
            approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice ha limitato di molto l'impatto della
            misura. Evitando che la deroga fosse usata semplicemente per aggirare i paletti del nuovo codice
            e sbloccare progetti spacciati per definitivi ma in realtà rimasti congelati a stadi molto più
            preliminari. Non sono però mancati gli enti decisi a non farsi sfuggire l'occasione di accelerare
            la strada verso il cantiere di vecchi interventi pronti realmente ad andare sul mercato. E i segni
            si sono visti sulle Gazzette Ufficiali di questi ultimi giorni.
            Nell'ultima settimana prima della chiusura della finestra offerta dal Correttivo sono andati in
            gara appalti integrati per circa 58,5 milioni. Il bando di maggior importo - 21,2 milioni (clicca qui
            per scaricare il disciplinare di gara) - riguarda il progetto di ripascimento delle coste di Salerno
            promosso dalla Provincia. Come spiegano all'amministrazione, si tratta di un progetto definitivo
            approvato nel 2015. Dopo un lavoro di revisione e di adeguamento prezzi viene ora sbloccato il
            primo lotto dei lavori. Il progetto definitivo messo a punto dai tecnici interni alla Pa. Per
            partecipare c'è tempo fino al 20 luglio. Obbligatorio siglare il protocollo di legalità sottoscritto
            tra la Provincia e la Prefettura di salerno.
            Sembra rispondere alla stessa logica il bando promosso nei giorni scorsi per realizzare la nuova
            sede dell'Istituto zooprofilattico di Teramo con un costo previsto di 11,7 milioni. Hanno di sicuro
            fatto ricorso alla deroga per sbloccare i propri progetti lo Iacp di Napoli e Invitalia. Nel primo
            caso vanno in gara il progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori di 29 alloggi di edilizia
            residenziale pubblica (clicca qui per scaricare l'avviso pubblicato sulla Guce e qui per la
            determina a contrarre).Il progetto da 6,3 milioni sarà realizzato a Nola. Per partecipare c'è
            tempo fino al 23 luglio. Invitalia mette invece in gara un intervento di difesa del suolo per conto
            del Commissario di governo per la Regione Veneto contro il dissesto idrogeologico. L'appalto, da
            6,5 milioni, riguarda la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto
            definitivo di un'opera di invaso sul torrente Orolo», in provincia di Vicenza. Il termine per le
            offerte scade il 3 luglio (a disposizione qui bando e disciplinare di gara).
            Interventi più piccoli, rispettivamente 1,3 milioni e 861 mila euro, sono al centro degli appalti
            integrati promossi, sfruttando sempre la deroga, dai Comuni di Marcianise (Ce) e Trapani. Nel

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEy2SksE/0                                                                                         1/2
23/5/2018                              Ultimi fuochi sull'appalto integrato: gare per 58,5 mln grazie alla deroga del Correttivo scaduta il 19 maggio

            primo caso l'appalto riguarda progetto e lavori di ristrutturazione di un ex canapificio da
            destinare a impianti sportivi. Nel secondo la realizzazione di un pattinodromo a Trapani.
            Chiude la carrellata l'appalto da 10,4 milioni promosso dal Consorzio di Grottaperfetta per
            realizzare una serie di urbanizzazioni (asilo nido e verde pubblico) a Roma. In questo caso la
            possibilità di mandare in gara progetto e lavori deriva da un'altra deroga arrivata sempre con il
            correttivo. La norma (articolo 216, comma 27 quater del Dlgs 50/2016) aggiunta con il decreto
            dell'anno scorso, stabilisce che i paletti del nuovo codice si applicano soltanto alle opere di
            urbanizzazione previste all'interno di convenzioni stipulate dopo il 19 aprile 2016.

                                        P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

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23/5/2018                                              A Paestum conto alla rovescia per la valorizzazione del parco archeologico

            23 Mag 2018

            A Paestum conto alla rovescia per la
            valorizzazione del parco archeologico
            Massimo Frontera

            Confermata l'aggiudicazione del bandi di progettazione (definitiva ed esecutiva) del complesso
            incarico per valorizzare il parco archeologico di Paestum, che prevede il restauro e il
            riallestimento del museo del Santuario di S.Venera e dell'ex stabilimento Cirio (nell'immagine).
            Il bando, lanciato da Invitalia nel giugno scorso, mira a realizzare la nuova porta d'accesso al
            parco archeologico e al sistema museale annesso.

            La competizione - anche per l'elevato importo a base di gara - ha visto un'ampia partecipazione.
            Sui 37 raggruppamenti in gara, alla fine l'ha spuntata il team guidato dallo studio Guicciardini &
            Magni architetti di Poggibonsi, con una offerta di 949.000,5 euro rispetto a una base d'asta di
            1.674.706,48 euro, pari a un ribasso di oltre il 43,3 per cento.

            Il team di progettazione è particolarmente numeroso, per via della caratteristica dell'intervento,
            che richiede diverse professionalità. La cordata, spiega Marco Magni, conta, tra gli altri, lo
            studio Sertec di Claudio Messina e Leonardo Paolini per la parte strutturale, lo studio Sani di
            Firenze e Gianmario Magnifico per la parte impiantistica, Massimo Iarussi per
            l'illuminotecnica, Elisa Bonacini per la parte archeologica. Nel team anche Adolfo Natalini, del
            noto studio Natalini Architetti di Firenze.

            L'aspetto originale del progetto è la riconversione di un ex-stabilimento industriale e la sua
            integrazione nel parco archeologico. Si tratta dell'ex stabilimento Cirio, abbandonato da anni,
            che diventerà un edificio funzionale alla fruizione del parco, anzi nobilitato a "porta" del parco
            archeologico stesso, con spazi per il merchandising e punti ristoro.

                                        P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

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Codice dei contratti e Direzione Lavori:
modifiche, variazioni e varianti contrattuali nel
DM 49/2018
23/05/2018

Alle modifiche, variazioni e varianti contrattuali è dedicato l’articolo 8 del Decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 che ripropone
parzialmente, in una nuova veste, gli articolo 161, 162 e 163 del previgente Regolamento n.
207/2010. Preliminarmente occorre, poi, fare riferimento all’articolo 106 del D.lgs. n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che riporta le norme sulle modifiche, nonché le varianti,
dei contratti di appalto durante il periodo di efficacia.

Entriamo nel dettaglio.

L’articolo 8 del DM n. 49/2018 regola in 8 commi le modifiche, le variazioni e le varianti
contrattuali.

Con il comma 1 è precisato che il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'ausilio
necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo
106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del
codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte
del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al
momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si
rende necessaria la variazione.

Il primo periodo del comma 2, richiama, poi, il comma 3 dell’articolo 161 del previgente
Regolamento n. 207/2010 mentre con il secondo periodo è precisato che il direttore dei
lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni
o addizioni al progetto senza aver ottenuto regolare autorizzazione, salvo le ipotesi in cui gli
interventi siano volti ad evitare danni gravi a persone o cose.

Con il comma 3 che richiama quanto precisato ai commi 1 e 2 dell’articolo 161 del
previgente Regolamento n. 207/2010, è precisato che in caso di modifiche al progetto non
disposte dal direttore dei lavori, lo stesso deve fornire all'esecutore le disposizioni per la
rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Al comma 4 è ribadita, così come previsto all’articolo 106, comma 12 del Codice dei
contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 l’impossibilità per l’esecutore di far valere il diritto alla
risoluzione del contratto nel caso in cui, in corso di esecuzione, si renda necessaria un
aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto. Sempre nello stesso comma 4, , non viene riproposta la norma, prima riportata
all’art. 161, comma 13 del previgente Regolamento n. 207/2010 relativa all’ipotesi in cui la
variante in corso di esecuzione ecceda il limite del quinto sopraindicato, con la possibilità, e
non l’obbligo, per l’esecutore di accettare la prosecuzione dei lavori, con la sottoscrizione
dell’atto aggiuntivo.

Il comma 5 fa riferimento ai prezzi con cui devono essere valutate le variazioni ed, in
pratica, ripropone, parzialmente, l’articolo 163 del previgente Regolamento n. 207/2010.

Il comma 6 fa riferimento ad eventuali maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico e precisa che i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori
devono essere approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Conformemente
alle previsioni contenute al comma 5 dell’articolo 163 del previgente Regolamento n.
207/2010, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione
appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

Al comma 7, viene reintrodotta la possibilità delle cosiddette varianti non varianti con cui il
direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandolo preventivamente al Rup.
Al comma 8, viene reintrodotta, riproducendo in parte quanto contenuto dell’articolo 162,
commi 4, 5 e 6 del previgente Regolamento n. 207/2010, la disciplina delle varianti
migliorative su proposta dell’esecutore, che devono essere trasmesse dal direttore dei lavori
al Rup unitamente al proprio parere, ai fini autorizzatori; varianti che, in ogni caso, non
possono alterare in maniera sostanziale il progetto e le categorie di lavori.

In allegato il testo a fronte che riporta i contenuti del DM n. 49/2018 rapportati a quelli del
vecchio D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

                                                                  A cura di arch. Paolo Oreto

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Documenti Allegati
Testo a fronte
DM 49/2018

Link Correlati
Focus Direzione Lavori
Speciale Codice Appalti
Codice dei contratti e Glossario edilizia libera:
l'Italia è davvero semplice?
23/05/2018

Negli ultimi 2 anni nel nostro Paese sono state pubblicate due norme pensate per rendere più
semplici e veloci quelle procedure burocratiche tanto condannate dagli operatori del settore.
Sto parlando del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti),
venuto fuori dopo 10 anni del vecchio D.Lgs. n. 163/2006, e del tanto atteso Decreto
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 con il quale è stato approvato
il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in
regime di attività edilizia libera (c.d. Glossario edilizia libera), ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Due norme che avrebbero dovuto semplificare la vita di chi opera nel campo dei lavori
pubblici e reso più celeri quelli privati.

Se dopo 2 anni di riforma del Codice dei contratti possiamo già tracciare un mini bilancio
della sbandierata semplificazione delle procedure, a distanza di 1 mese dall'entrata in vigore
del Glossario per l'edilizia libera conosciamo le 58 tipologie di lavori esentati dal titolo
abilitativo (Cil, Cila, Scia e permesso di costruire) ma sappiamo anche che una
recente sentenza del Consiglio di Stato ha messo in dubbio alcuni assunti affermando che
una tettoia è un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella
normativa né in giurisprudenza e ammettendo l’esistenza di circostanze indefinite anche alla
luce dell’ultima semplificazione normativa.

Alla prova dei fatti l'unica cosa certa è che nell'ultimo decennio il settore delle costruzioni
ha un saldo negativo del 36,5%, del 64,2% se consideriamo solo il settore delle nuove
costruzioni, con una perdita complessiva di 600.000 posti di lavoro e che il comparto non
solo è fermo ma continua inesorabilmente ad arretrare verso standard che difficilmente
potranno cambiare.

Costruttori, professionisti e associazioni di categoria hanno provato più e più volte a
proporre la loro ricetta per un cambio di rotta, con risultati che finora non hanno prodotto
significativi cambiamenti lasciando il Paese impantanato in una burocrazia asfissiante,
risorse bloccate, giustizia incerta e una sensazione diffusa di impotenza.

Considerato che il Codice è stato presentato dall'allora Premier Matteo Renzi come norma
per semplificare il settore (lo si presentò paragonando il numero di articoli del D.Lgs. n.
50/2016 con quello del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, dimenticando di citare
gli oltre 60 provvedimenti attuativi necessari per completare la riforma) e che il Glossario
delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera fa parte dell'Agenda per la
semplificazione 2015-2017, la domanda nasce spontanea: l'Italia è davvero semplice?

A voi la risposta.

                                                                A cura di Ing. Gianluca Oreto

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Offerte migliorative e varianti progettuali, il
Consiglio di Stato chiarisce la differenza
23/05/2018

Esiste una sostanziale differenza tra offerte migliorative e varianti progettuali, mentre le
prime propongono soluzioni che non alterano struttura, funzione e tipologia del progetto a
base di gara, le seconde sostanziano modifiche del progetto dal punto di vista tipologico,
strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di
volontà della stazione appaltante.

A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 14 maggio 2018, n. 2853 che ha respinto
il ricorso incidentale proposto per l'esclusione dalla gara della partecipante che avrebbe
proposto nelle “opere aggiuntive” il progetto di un’opera del tutto diversa ed in variante
rispetto alle previsioni progettuali della stazione appaltante ed tale da rendere necessarie
nuove autorizzazioni di legge, con sostanziale irrealizzabilità dell’intervento nei modi e
tempi previsti dalla stazione appaltante.

Entrando nel dettaglio, l’impostazione della ricorrente incidentale si scontra con
l’elaborazione giurisprudenziale in merito alla differenza tra offerte migliorative evarianti
progettuali, per la quale:
•   le prime consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla
       funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o
       singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni;
   •   le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista
       tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa
       manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante previsione contenuta
       nel bando di gara ed individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i
       quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella
       prefigurata dalla pubblica amministrazione.

Possono, dunque, essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni,
integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio
corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri
essenziali delle prestazioni richieste e che invece non sono ammesse tutte quelle varianti
progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa
rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di
quest’ultimo.

Nell’ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice,
anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa
proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione
appaltante.

Nel caso di specie il bando vietava le varianti, ma ammetteva proposte migliorative, senza
fissare limiti precisi, consentendo anche opere e attività complementari a quelle oggetto di
appalto, nonché opere e forniture aggiuntive.

Il ricorrente fa leva sull’esigenza nell'offerta di munirsi di appositi titoli abilitativi o
specifiche autorizzazioni, il cui rilascio, in parte, sarebbe impedito dalla normativa di settore
ed, in gran parte, comporterebbe ritardi tali da rendere le opere migliorative irrealizzabili o
comunque incompatibili con le esigenze della stazione appaltante perché verrebbero dilatati
i tempi di realizzazione dell’intervento.

Per confutare tali argomenti, i giudici di Palazzo Spada hanno osservato che:

   •   la necessità di nuovi titoli abilitativi non è, di per sé, indice di qualificazione
       dell’intervento in termini di variante (inammissibile) piuttosto che di proposta
       migliorativa (ammissibile), essendo la differenza fondata, come detto, sulla tipologia
       della soluzione tecnica proposta, nei termini desumibili dalla richiamata elaborazione
       giurisprudenziale;
•   i tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni non incidono sull’ammissibilità
       della soluzione proposta, che possa essere sindacata da parte del giudice
       amministrativo, ma, corrispondendo alle esigenze della stazione appaltante, sono
       oggetto di valutazione a questa riservata;
   •   non è affatto dimostrato che la proposta migliorativa avesse a presupposto
       indispensabile il rilascio di un nuovo titolo.

Ne consegue che la commissione di gara non avrebbe certo potuto applicare la clausola del
bando che vietava le varianti progettuali.

                                                      A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Sentenza Consiglio di Stato 14 maggio 2018, n. 2853
ANCI: Arriva il manuale per la liquidazione degli
incentivi per le funzioni tecniche
23/05/2018

L’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato
“incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti,
consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di
contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del
personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative,
nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di
conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L’Anci ha pubblicato il 12° Quaderno operativo contenente uno schema di regolamento
per l’individuazione dei criteri necessari e propedeutici all’erogazione degli
emolumenti economici accessori a favore del personale interno ai Comuni e Città
Metropolitane a titolo di incentivi per le cd funzioni tecniche.
A seguito della delibera n. 672018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei
Conti sulla natura giuridica di tali incentivi e la sottrazione degli stessi al tetto del fondo del
salario accessorio, Anci vuole fornire un supporto operativo per lo sblocco dei contratti
decentrati e il riavvio delle trattative sindacali.
Il Quaderno, composto da una parte di inquadramento normativo e una seconda più
dettagliata di proposte per la redazione del regolamento, fornisce un approfondimento sulle
possibili soluzioni gestionali da assumere per la costituzione del fondo e proposte di
distribuzione dello stesso al personale avente diritto che, pur lasciando ampi spazi di
autonomia agli Enti Locali, offre concrete modalità attuative in linea con la più recente
giurisprudenza contabile.
Completa il quaderno una proposta di Regolamento per gli incentivi per funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56.

                                                    A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Quaderno Anci
Ecobonus, più tempo per l’invio dei
dati all’Enea
di Paola Mammarella
Per i lavori terminati entro marzo il termine scade il 28 giugno 2018, negli altri casi 90
giorni dopo il collaudo

23/05/2018 – Tempi più lunghi per l’invio all’Enea dei dati sugli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici che usufruiscono dell’Ecobonus. Dal
momento che la trasmissione deve avvenire online, il termine di 90 giorni terrà
conto della data di attivazione del sito dell’Enea.

L’Enea ha comunicato questa decisione sul suo sito web. Il problema si è posto
più che altro per i lavori terminati prima di marzo, quando il sito dedicato alla
trasmissione dei dati sugli interventi di efficientamento energetico non era stato
ancora attivato.

Ecobonus, dati all’Enea entro il 28 giugno 2018
Come spiegato dall’Enea, il portale d'invio Finanziaria 2018, è attivo dal 30
marzo 2018. Questo significa che non è stato possibile inviare i dati degli
interventi terminati prima di questa data.
“Considerando che l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore –
si lelle sulla home page del sito dell’Enea, il termine di 90 giorni per la
trasmissione dei dati previsti decorre dal 30 marzo 2018”.

La documentazione comprovante la realizzazione degli interventi e il risparmio
energetico ottenuto dovrà quindi essere inviata entro il 28 giugno 2018.

Ecobonus, dati all’Enea entro 90 giorni dal collaudo
In tutti gli altri casi, cioè dopo il 30 marzo 2018, per l’invio dei dati all’Enea resta
fermo il termine di 90 giorni dal collaudo.

A gennaio l’Agenzia delle Entrate ha dovuto chiarire come calcolare il termine di
90 giorni. La normativa sull’Ecobonus prevede che, per usufruire della detrazione
sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, entro 90 giorni dalla
fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di
certificazione o di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, e la
scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Ai dubbi dei contribuenti su cosa si intendesse per “fine dei lavori”, l’Agenzia
delle entrate ha risposto che si tratta del collaudo. Non fa invece testo il momento
in cui vengono effettuati i pagamenti.

Se, invece, per l’intervento effettuato non è richiesto il collaudo, la fine dei lavori
può essere provata da altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i
lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è ammessa
l’autodichiarazione.

Ecobonus, le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica
La precisazione dell’Enea non è l’unica novità sull’Ecobonus. Nei giorni scorsi
l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come cedere il credito di
impostacorrispondente alla detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di
efficientamento energetico degli edifici.

Ricordiamo che l’Ecobonus consiste in una detrazione fiscale variabile in base
all’intervento di efficientamento energetico effettuato. La detrazione del 65% (che
in condominio arriva fino al 75%) in alcuni casi è scesa al 50%: per l'acquisto e
posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto
prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS

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Centro Italia, in arrivo 897 milioni
di euro per la ricostruzione post-
sisma
di Rossella Calabrese
Approvato il secondo programma da 558 interventi di ricostruzione, riparazione e
ripristino delle opere pubbliche. Opportunità per i progettisti

Palazzo Municipale di Tolentino (MC)

23/05/2018 - Con l’Ordinanza 56 del 10 maggio 2018, la Commissaria
straordinaria per la ricostruzione Paola De Micheli ha approvato il secondo
programma di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dal sisma del 2016.

Dei complessivi 897.037.141,17 euro per 558 interventi (indicati nell’Allegato
1), sono stanziati 500 milioni di euro per il 2018 e 397.037.141,17 euro per il
2019, così ripartiti fra le Regioni interessate:
- Regione Marche: 540.590.401,86 euro per 317 interventi;
- Regione Lazio: 149.537.181,80 euro per 86 interventi;
- Regione Umbria: 122.331.672,00 euro per 104 interventi;
- Regione Abruzzo: 84.577.885,51 euro per 51 interventi.

Ricordiamo che il primo programma di interventi di ricostruzione è partito nel
settembre 2017 con 208 milioni di euro per 217 interventi nelle quattro Regioni
interessate.

Centro Italia, il secondo programma di ricostruzione
Nell’Allegato 1 all’Ordinanza sono indicate le opere interessate dagli interventi,
individuate sulla base delle segnalazioni dei Presidenti delle Regioni - Vice
Commissari alla ricostruzione.
Gli interventi finanziati sono quelli che rivestono importanza essenziale ai fini
della ricostruzione. Si tratta di lavori su edifici che hanno un ruolo fondamentale
ai fini della permanenza e della vita delle comunità residenti nei Comuni
interessati, cioè edifici scolastici, strutture e presidi ospedalieri, caserme, immobili
adibiti a sede municipale dei Comuni, musei, teatri, cimiteri, strutture ricettive,
alloggi pubblici, opere di urbanizzazione e contro il dissesto idrogeologico, muri
di contenimento lungo le strade, ponti.

Per ciascuna opera sono indicate la proprietà, il soggetto attuatore, l’ubicazione, la
denominazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi,
comprensivi di quelli afferenti la progettazione, le altre spese tecniche e le
prestazioni specialistiche.

Per quanto riguarda le nuove costruzioni, gli enti proprietari degli immobili non
oggetto di demolizione provvederanno, con fondi propri, al recupero, alla
valorizzazione o all’impiego per altre finalità di interesse pubblico.

Centro Italia, la progettazione degli interventi
Gli interventi saranno progettati dai ‘soggetti attuatori’ (di cui all’art. 14, comma
4, del DL 189/2016), cioè gli uffici speciali per la ricostruzione attivati dalle
Regioni, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Questi enti predisporranno i progetti
esecutivi o, per gli interventi soggetti a procedura accelerata, i progetti definitivi.

Per rendere omogeneo il livello di approfondimento della progettazione, entro il
14 giugno 2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza), il
Commissario straordinario emanerà apposite linee guida per individuare gli
elaborati che costituiscono il contenuto minimo dei progetti definitivi, anche in
deroga all’articolo 23, comma 3, del Codice Appalti. Nel frattempo si procederà
nel rispetto della vigente normativa.

I soggetti attuatori potranno conferire a progettisti esterni gli incarichi di
progettazione, di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di
sicurezza durante l’esecuzione. Per la progettazione degli interventi, sono
stanziati 30 milioni di euro, così ripartiti: il 10% alla Regione Abruzzo; il 14%
alla Regione Lazio; il 62% alla Regione Marche; il 14% alla Regione Umbria.
L’Ordinanza illustra poi la procedura di approvazione dei progetti e di
affidamento dei lavori, la procedura accelerata per gli interventi di importanza
essenziale, la progettazione e il finanziamento degli interventi su edifici
di proprietà mista pubblica e privata.

Infine, l’Ordinanza 56/2018 modifica le precedenti Ordinanze 27 del 9 giugno
2017, 33 dell’11 luglio 2017, 37 dell’8 settembre 2017 e 38 dell’8 settembre 2017.
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Norme correlate
Ordinanza 10/05/2018 n.56
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma
del 24 agosto 2016 - Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino
delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11
luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono
importanza essenziale ai fini della ricostruzione

Ordinanza 08/09/2017 n.37
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione -Approvazione del primo
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza 08/09/2017 n.38
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione - Approvazione del primo piano
di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Ordinanza 11/07/2017 n.33
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma
del 24 agosto 2016 - Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina
della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche

Ordinanza 09/06/2017 n.27
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma
del 24 agosto 2016 - Misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione
abitativa

Legge dello Stato 15/12/2016 n.229
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Decreto Legge 17/10/2016 n.189
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Marche: 28 milioni di euro per gli
atenei danneggiati dal sisma
di Valentina Ieva
Più sicurezza per le Università di Camerino, Macerata, Urbino e Ancona

23/05/2018 - Più sicurezza e più efficienza energetica per quattro atenei
marchigiani danneggiati dal sisma, grazie allo stanziamento di 28 milioni di
euro. Al via finalmente l’adeguamento delle Università di Camerino,
Macerata, Urbino e Ancona, cuore strategico della vita della Regione.

Parte del finanziamento complessivo dell’Asse 8 del Por Marche Fesr (Fondo
europeo di sviluppo regionale) 2014/2020, per un ammontare pari a 248 milioni
di euro aggiuntivi stanziati dall’Ue e dallo Stato, andrà a favorire la rinascita
delle zone terremotate marchigiane e dare nuovo impulso alla crescita
dell’intero territorio.

Marche, fondi alle Università di
Camerino, Macerata, Urbino, Ancona
I fondi del Por Marche Fesr sono stati ripartiti in funzione delle priorità segnalate
dagli stessi Atenei:
Camerino – Unicam: Edificio di Science chimiche: 10.500.000 euro
Macerata – Ex seminario, Loggia del Grano, palazzina Tucci: 7.000.000 euro
Urbino – Uniurb – Collegi De Carlo (Aquilone, Serpentine, Colle Vela):
5.500.000 euro
Ancona – UnivPM (sede nuovo rettorato): 5.000.000 euro.

Marche, Presidente Ceriscioli: ‘misure per la sicurezza degli
studenti’
Alla conferenza stampa di lunedì 21 maggio hanno partecipato: il presidente della
Regione Marche Luca Ceriscioli, gli assessori regionali Loretta Bravi, Manuela
Bora, Fabrizio Cesetti e Angelo Sciapichetti e i quattro Rettori: Claudio
Pettinari per l’Università di Camerino, Francesco Adornato per
Macerata, Vilberto Stocchi per Urbino e Sauro Longhi per la Politecnica delle
Marche ad Ancona.

“Il criterio – ha spiegato il presidente Ceriscioli - è stato quello di guardare a tutto
il sistema dando un’immagine complessiva delle Marche che investono nelle
Università e in modo particolare nell’area del cratere, su Camerino e Macerata,
che essendo state colpite dal sisma, possono godere di risorse straordinarie per
rilanciare le loro attività. Abbiamo la necessità e la volontà di reagire in modo
forte, è di oggi l’ultima scossa, ma pensiamo ad intervenire anche sui quegli
edifici che, pur non danneggiati direttamente dal sisma, se riqualificati sotto il
profilo energetico e antisismico, trasmettono un’idea più generale di una Regione
che sta contribuendo a riqualificare tutto il suo patrimonio.

Le Università sono il centro strategico della vita della Regione non solo in termini
di ricerca, formazione, investimenti. Hanno sviluppato anche la terza missione di
affiancamento all’economia marchigiana sotto il profilo dell’innovazione e della
strategicità ed è giusto riconoscere a tutte, contributi importanti. E’ fondamentale
che gli studenti e le famiglie possano contare su edifici sicuri anche alla luce di
quanto continua ad accadere. Siamo nel cuore dei bisogni e delle necessità
dell’Università con l’obiettivo di dare un grande segno di rilancio. Dobbiamo
guardare al futuro, creando le premesse per poter lavorare bene anche di fronte a
quanto la natura ci presenta”.
Il lavoro del presidente Ceriscioli, nel ruolo di vicecommissario alla
Ricostruzione, è riuscito a sbloccare subito i fondi europei a
disposizione, attraverso misure dirette e immediatamente utilizzabili, all’insegna
della sicurezza e del welfare degli studenti.

Un concetto rimarcato dalle assessore Bravi e Bora, e dal Rettore di
Camerino Pettinari:
”Una iniezione di risorse mai vista prima nella Regione Marche per dare
tranquillità a chi vive quotidianamente le nostre strutture e alle loro famiglie.
Vogliamo rendere più sicuri ed accoglienti tutti gli edifici anche quelli che hanno
ben resistito. A questo si aggiunge il valore della ricaduta economica per il settore
dell’edilizia”.
“Queste risorse sono un messaggio di fiducia per il futuro – ha aggiunto il
Rettore Adornato di Macerata – e per ricostruire la coesione della comunità e
l’immagine dell’Ateneo e della città”.

“La giunta ha operato in modo davvero strategico con una scelta attenta e
lungimirante – ha affermato il Rettore di Urbino Stocchi - : attenta a tutto il
sistema universitario e lungimirante perché stimolare le performance del sistema,
lo rende più attrattivo. L’università è il motore di sviluppo del territorio ed ha un
ruolo importante nel riportare alla vita le zone colpite dal sisma. Con questa
misura metteremo in sicurezza tutti i collegi universitari”.

“Un’azione di sistema – ha concluso il Rettore di Ancona Longhi - per opere di
interesse pubblico che si aggiunge al contributo Erdis (Ente regionale per il diritto
allo studio) finalmente ente unico, di 8 milioni di euro annunciato una settimana
fa. Grazie a questo nuovo cofinanziamento potremo restituire alla città e agli
studenti lo spazio del Rettorato con una galleria aperta e dedicata ai giovani al
centro di Ancona collegato ad un progetto di recupero e di nuovi studentati”.

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INARCASSA: entro il 31 maggio le richieste
per la deroga al minimo soggettivo 2018
Redazione Ingenio 22/05/2018

Deroga all'obbligo della contribuzione minima soggettiva: in quali casi

La norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per
un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce
redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Pertanto, chi prevede di conseguire nel 2018 un reddito professionale inferiore a 15.931 euro può
non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente
prodotto entro dicembre 2019, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità
temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto
(laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati
presso altre gestioni previdenziali.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini
previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).

I Requisiti

    1.   essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    2.   non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    3.   non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    4.   non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La Domanda

Per l’anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio,
esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On
Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga
relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della
notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga
deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2018. In
tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo
integrativo e il contributo di maternità e l’ importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30
settembre.

La domanda può essere annullata entro e non oltre il 29 giugno 2018, esclusivamente in via
telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.

tutte le altre info al seguente LINK
23/5/2018                                        Economia circolare, via libera dal Consiglio Ue a nuove norme

            Economia circolare, via libera dal Consiglio Ue a nuove
            norme
               casaeclima.com/ar_35023__economia‑circolare‑via‑libera‑dal‑consiglio‑ue‑nuove‑norme.html
                                                                                                 Mercoledì 23 Maggio 2018
            Economia circolare, via libera dal Consiglio Ue a nuove norme
            Obiettivo produrre meno rifiuti e, quando ciò non è possibile, aumentare in modo sostanziale
            il riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio
            Ieri il Consiglio Ue ha approvato una serie di misure ambiziose per adeguare alle sfide future
            la legislazione dell'UE sui rifiuti, nell'ottica più ampia della politica unionale di economia
            circolare.
            Le nuove norme, basate sulle proposte che la Commissione europea ha presentato nel
            dicembre 2015 nell'ambito del pacchetto sull'economia circolare, aiuteranno a produrre
            meno rifiuti e, quando ciò non è possibile, ad aumentare in modo sostanziale il riciclaggio dei
            rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio. Ridurrà gradualmente la pratica della discarica e
            promuoverà l'uso di strumenti economici, come i regimi di responsabilità estesa del
            produttore. La nuova legislazione rafforza la “gerarchia dei rifiuti”, imponendo agli Stati
            membri l'adozione di misure specifiche che diano priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al
            riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all'incenerimento, facendo così diventare
            realtà l'economia circolare.

            Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato:
            L'approvazione definitiva delle nuove norme dell'Unione sui rifiuti da parte del Consiglio
            segna un momento importante per l'economia circolare nel nostro continente. I nuovi
            obiettivi di riciclaggio e smaltimento in discarica tracciano un percorso credibile e ambizioso
            per una migliore gestione dei rifiuti in Europa. Nostro compito principale è ora garantire che
            le promesse sancite in questo pacchetto legislativo siano concretizzate. La Commissione
            intende fare il possibile perché la nuova legislazione dia risultati sul campo.
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