Consiglio Nazionale dei Geologi - 23 maggio 2018 - Consiglio ...
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23/5/2018 Offerta su progetto esecutivo? Guida ai criteri di aggiudicazione oltre al prezzo 23 Mag 2018 Offerta su progetto esecutivo? Guida ai criteri di aggiudicazione oltre al prezzo Roberto Mangani L'adeguamento delle Linee guida n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosaè dettato dalla necessità di adeguare le indicazioni a suo tempo date alle novità introdotte dal Dlgs. 56/2017. Tuttavia le nuove Linee guida rappresentano anche l'occasione per analizzare alcuni punti critici relativi all'utilizzo di questo criterio di aggiudicazione, anche alla luce dell'esperienza maturata nella vigenza del Dlgs. 50/2016. Il ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i casi di utilizzo del criterio del prezzo più basso A fronte del principio generale secondo cui il criterio di aggiudicazione utilizzabile in via ordinaria è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'Anac ricorda quali sono le ipotesi in cui il legislatore consente il ricorso al prezzo più basso. Accanto all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro, particolare rilievo assumono i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o che si caratterizzano da elevata ripetitività. Le Linee guida, infatti, indicano alcuni criteri per identificare le suddette categorie di servizi. Per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate vengono indicati quei casi in cui, anche con riferimento alla prassi di mercato, la stazione appaltante non ha la possibilità di richiedere modifiche rispetto a quello che il mercato offre. Invece per servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività si intendono quelli che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della stazione appaltante, con approvvigionamenti frequenti. In questo secondo caso vengono quindi in rilievo i fabbisogni della singola stazione appaltante, cosicché i casi indicati si connotano per un elemento soggettivo; mentre nel primo caso si tratta di una circostanza di natura oggettiva, legata alla situazione di mercato. Le Linee guida poi – e ciò costituisce una novità – indicano puntualmente tutte le ipotesi in cui vi è l'obbligo di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al riguardo va osservato da un lato che si tratta dell'elencazione di ipotesi già indicate dal legislatore; dall'altro che si tratta di un'indicazione che va letta in coordinamento con quanto detto in precedenza in relazione ai casi di utilizzo del criterio del prezzo più basso. Vengono infatti indicati alcuni specifici servizi quali: i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, i servizi ad alta intensità di manodopera, i servizi di ingegneria e quelli da natura tecnica e intellettuale (se di importo pari o superiore a 40.000 euro), i servizi sanitari, sociali e connessi, i servizi di ristorazione, i servizi sostituitivi di mensa. L'indicazione puntuale che per i suddetti servizi il criterio di aggiudicazione da adottare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta che tale criterio è comunque da utilizzare anche se, per ipotesi, i servizi in questione presentino caratteristiche standardizzate o elementi di elevata ripetitività. http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEmfXcsE/0 1/3
23/5/2018 Offerta su progetto esecutivo? Guida ai criteri di aggiudicazione oltre al prezzo Nei lavori l'obbligo di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa opera se la procedura utilizzata sia quella del dialogo competitivo, del partenariato per l'innovazione, della finanza di progetto, della locazione finanziaria, del contratto di disponibilità, dell'affidamento a contraente generale. E ciò anche se l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 2 milioni di euro. In sostanza si deve ritenere che l'indicazione puntuale dei casi in cui è obbligatorio il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia prevalente rispetto all'indicazione dei casi in cui è possibile utilizzare il prezzo più basso, cosicchè se un servizio o un lavoro potrebbero rientrare nelle casistiche di utilizzo del criterio del prezzo più basso questa possibilità viene meno se gli stessi sono riconducibili alla tipologia di servizi o alla procedura di affidamento dei lavori per i quali le stesse Linee guida prevedono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le modalità di utilizzo Le Linee guida sottolineano le due novità introdotte dal Dlgs 56/2017. La prima è la fissazione di un limite massimo attribuibile alla parte economica dell'offerta, che non può superare il 30% del punteggio astrattamente conseguibile. La seconda si sostanzia nel divieto di attribuzione un punteggio per l'eventuale offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. Ciò per impedire che il confronto competitivo si possa svolgere prendendo a riferimento varianti di natura meramente quantitativa, in contrasto con la ratio ispiratrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Anche tenuto conto di quest'ultimo profilo si ripropone il tema della corretta individuazione delle modalità di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel quadro normativo delineato dal Dlgs 50/2016. La questione si presenta particolarmente critica con riferimento agli appalti di lavori. Questa criticità si presentava già prima delle novità introdotte dal Dlgs 56/2017 ed era correlata all'obbligo sancito dal legislatore di porre a base di gara un progetto esecutivo. Il divieto di attribuire un punteggio alle opere aggiuntive ha ulteriormente complicato il quadro, impedendo che le stazioni appaltanti possano far riferimento a tali opere aggiuntive per valutare la qualità dell'offerta. Occorre quindi individuare i margini di manovra che residuano in capo agli enti appaltanti per valutare gli aspetti qualitativi dell'offerta, pur in presenza di un progetto esecutivo e di un divieto di considerare le opere aggiuntive. Qualche indicazione al riguardo si può ricavare dal testo legislativo. In particolare, vengono in rilevo alcuni elementi elencati all'articolo 95, comma 6 del Dlgs 50 e puntualmente riproposti nelle Linee guida. In primo luogo viene previsto che l'elemento qualità possa derivare tra l'altro dal pregio tecnico, dalle caratteristiche estetiche e funzionali, dall'accessibilità, dal contenimento dei consumi energetici e dalle caratteristiche innovative. Si tratta di aspetti che ben possono essere valutati nell'ambito dell'offerta pur lasciando inalterato, almeno nei suoi elementi strutturali, il progetto esecutivo. È infatti vero che gli elementi indicati possono portare alla rivisitazione di alcuni aspetti del progetto esecutivo, ma è altrettanto vero che è lo stesso legislatore a legittimare questa possibilità, in un quadro in cui le scelte progettuali fondamentali non sono oggetto di modifica. La possibilità di intervenire su aspetti non fondamentali del progetto sembra peraltro confermata dall'articolo 95 comma 14, lettera a) del Dlgs 50. Questa norma consente infatti alle stazioni appaltanti di autorizzare o addirittura esigere la presentazione di varianti, prevedendo che il criterio di aggiudicazione consenta l'applicazione delle varianti. http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEmfXcsE/0 2/3
23/5/2018 Offerta su progetto esecutivo? Guida ai criteri di aggiudicazione oltre al prezzo Altro elemento che consente di prendere in considerazione gli aspetti qualitativi nell'ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello indicato alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 95. Si tratta dell'organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. Nel settore dei lavori ciò può consentire di richiedere nell'ambito dell'offerta e di farne oggetto di valutazione qualitativa l'organizzazione che l'appaltatore intende darsi per la gestione della commessa nonché il profilo qualitativo dei soggetti chiave di questa gestione (responsabile di cantiere, capo commessa, etc.), richiedendo i curricula che diano evidenza dell'esperienza maturata.Infine in alcuni casi può assumere rilievo anche l'elemento del costo di utilizzazione e manutenzione (articolo 95, comma 6, lettera c)), utilizzabile ogni qualvolta tale elemento possa rappresentare un indice significativo della qualità dell'opera realizzata. Nel settore delle forniture e dei servizi gli spazi per un adeguato utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono anche più ampi. Accanto agli elementi indicati per i lavori vanno aggiunti il possesso di un marchio di qualità ecologica (lettera b), il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica (lettera f) e le condizioni di consegna o di esecuzione del servizio (lettera g). Come sottolineato anche nelle Linee guida l'elenco degli elementi qualitativi contenuti nell'articolo 95, comma 6 comporta il definitivo superamento della netta separazione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell'offerta. È infatti evidente che facendo riferimento alle qualifiche e all'esperienza del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto viene ad essere consentita ai fini dell'aggiudicazione la valutazione di profili soggettivi che interferiscono con i requisiti di qualificazione, creando una commistione tra le due fasi che tradizionalmente erano state tenute distinte sia dal legislatore comunitario che dalla normativa e dalla prassi nazionale. L'identificazione del criteri di valutazione Di particolare interesse sono le indicazioni contenute nelle Linee guida in merito all'identificazione dei criteri di valutazione dell'offerta. In primo luogo viene sottolineato come tali criteri non possano essere correttamente identificati se non attraverso un percorso che inizia con la definizione degli obiettivi dell'ente appaltante. Tale definizione deve essere operata ai fini della predisposizione degli atti di gara e deve essere accompagnata dall'individuazione dell'importanza che l'ente appaltante attribuisce a ciascuno di essi. Ciò si traduce come effetto conseguente nella elencazione degli elementi/criteri di valutazione da utilizzare con associato il relativo peso ponderale. Viene poi precisato che ai fini dell'individuazione degli elementi/criteri occorre tener conto della struttura del settore merceologico di riferimento, nonché delle caratteristiche tecniche delle prestazioni che il mercato è in grado di offrire. Ciò significa che tale individuazione non può avvenire sulla base di parametri astratti, ma deve essere strettamente correlata alle caratteristiche concrete dell'oggetto dell'appalto e del contesto di mercato in cui lo stesso si va ad inserire. Infine i criteri di valutazione prescelti devono essere oggettivi, il che implica la necessità di poter valutare gli stessi secondo canoni parametrici che tendano il più possibile a oggettivizzare il giudizio valutativo che viene dato in forza degli stessi. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEmfXcsE/0 3/3
23/5/2018 Appalti, i decreti del Mit sulla progettazione al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici 23 Mag 2018 Appalti, i decreti del Mit sulla progettazione al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici Massimo Frontera La discussione tecnica in seno alla conferenza unificata sui due schemi di decreto sulla progettazione predisposti dal ministero delle Infrastrutture - in attuazione del codice appalti (articolo 23 comma 3 e articolo 23 comma 3-bis) - entra in stand by, in attesa della valutazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il massimo organo tecnico dello Stato si riunirà questo venerdì per esaminare entrambi gli schemi di provvedimento del Mit. Solo a valle di questa valutazione, i testi - ancora lontani dalla versione definitiva - proseguiranno l'esame tecnico da parte dei rappresentanti degli enti locali e delle Regioni (anche attraverso la struttura tecnica di Itaca), con l'obiettivo di acquisire il parere nella prima conferenza unificata utile. Come è noto, le sedute delle conferenze unificata e Stato- Regioni calendarizzate per il 24 maggio sono state sconvocate in attesa della formazione del nuovo governo. Lo schema di provvedimento sui livelli di progettazione predisposto dal Mit approda al Consiglio superiore dei lavori pubblici in una versione che contiene numerose modifiche richieste dal ministero dell'Ambiente, per rendere il testo conforme alle novità in materia di valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici entrate in vigore a luglio del 2017 (grazie al dlgs n.104/2017 di recepimento della direttiva comunitaria n. 2014/52/UE). P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE2xkmsE/0 1/1
23/5/2018 Ultimi fuochi sull'appalto integrato: gare per 58,5 mln grazie alla deroga del Correttivo scaduta il 19 maggio 23 Mag 2018 Ultimi fuochi sull'appalto integrato: gare per 58,5 mln grazie alla deroga del Correttivo scaduta il 19 maggio Mauro Salerno Ultimi fuochi sull'appalto integrato di progetto e lavori. Arrivano in coincidenza con la chiusura della deroga di un anno offerta dal Correttivo (Dlgs 56/2017) per mandare in gara i vecchi progetti definitivi dribblando la tagliola entrata in vigore con il nuovo codice appalti il 19 maggio 2016. I 12 mesi aggiuntivi, concessi a maggio 2017, per evitare l'obbligo di mettere in gara un progetto esecutivo sono arrivati al termine lo scorso 19 maggio. Come annunciato -anche grazie a un'inchiesta condotta da questo giornale - la decisione di limitare la deroga ai vecchi progetti approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice ha limitato di molto l'impatto della misura. Evitando che la deroga fosse usata semplicemente per aggirare i paletti del nuovo codice e sbloccare progetti spacciati per definitivi ma in realtà rimasti congelati a stadi molto più preliminari. Non sono però mancati gli enti decisi a non farsi sfuggire l'occasione di accelerare la strada verso il cantiere di vecchi interventi pronti realmente ad andare sul mercato. E i segni si sono visti sulle Gazzette Ufficiali di questi ultimi giorni. Nell'ultima settimana prima della chiusura della finestra offerta dal Correttivo sono andati in gara appalti integrati per circa 58,5 milioni. Il bando di maggior importo - 21,2 milioni (clicca qui per scaricare il disciplinare di gara) - riguarda il progetto di ripascimento delle coste di Salerno promosso dalla Provincia. Come spiegano all'amministrazione, si tratta di un progetto definitivo approvato nel 2015. Dopo un lavoro di revisione e di adeguamento prezzi viene ora sbloccato il primo lotto dei lavori. Il progetto definitivo messo a punto dai tecnici interni alla Pa. Per partecipare c'è tempo fino al 20 luglio. Obbligatorio siglare il protocollo di legalità sottoscritto tra la Provincia e la Prefettura di salerno. Sembra rispondere alla stessa logica il bando promosso nei giorni scorsi per realizzare la nuova sede dell'Istituto zooprofilattico di Teramo con un costo previsto di 11,7 milioni. Hanno di sicuro fatto ricorso alla deroga per sbloccare i propri progetti lo Iacp di Napoli e Invitalia. Nel primo caso vanno in gara il progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori di 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica (clicca qui per scaricare l'avviso pubblicato sulla Guce e qui per la determina a contrarre).Il progetto da 6,3 milioni sarà realizzato a Nola. Per partecipare c'è tempo fino al 23 luglio. Invitalia mette invece in gara un intervento di difesa del suolo per conto del Commissario di governo per la Regione Veneto contro il dissesto idrogeologico. L'appalto, da 6,5 milioni, riguarda la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo di un'opera di invaso sul torrente Orolo», in provincia di Vicenza. Il termine per le offerte scade il 3 luglio (a disposizione qui bando e disciplinare di gara). Interventi più piccoli, rispettivamente 1,3 milioni e 861 mila euro, sono al centro degli appalti integrati promossi, sfruttando sempre la deroga, dai Comuni di Marcianise (Ce) e Trapani. Nel http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEy2SksE/0 1/2
23/5/2018 Ultimi fuochi sull'appalto integrato: gare per 58,5 mln grazie alla deroga del Correttivo scaduta il 19 maggio primo caso l'appalto riguarda progetto e lavori di ristrutturazione di un ex canapificio da destinare a impianti sportivi. Nel secondo la realizzazione di un pattinodromo a Trapani. Chiude la carrellata l'appalto da 10,4 milioni promosso dal Consorzio di Grottaperfetta per realizzare una serie di urbanizzazioni (asilo nido e verde pubblico) a Roma. In questo caso la possibilità di mandare in gara progetto e lavori deriva da un'altra deroga arrivata sempre con il correttivo. La norma (articolo 216, comma 27 quater del Dlgs 50/2016) aggiunta con il decreto dell'anno scorso, stabilisce che i paletti del nuovo codice si applicano soltanto alle opere di urbanizzazione previste all'interno di convenzioni stipulate dopo il 19 aprile 2016. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEy2SksE/0 2/2
23/5/2018 A Paestum conto alla rovescia per la valorizzazione del parco archeologico 23 Mag 2018 A Paestum conto alla rovescia per la valorizzazione del parco archeologico Massimo Frontera Confermata l'aggiudicazione del bandi di progettazione (definitiva ed esecutiva) del complesso incarico per valorizzare il parco archeologico di Paestum, che prevede il restauro e il riallestimento del museo del Santuario di S.Venera e dell'ex stabilimento Cirio (nell'immagine). Il bando, lanciato da Invitalia nel giugno scorso, mira a realizzare la nuova porta d'accesso al parco archeologico e al sistema museale annesso. La competizione - anche per l'elevato importo a base di gara - ha visto un'ampia partecipazione. Sui 37 raggruppamenti in gara, alla fine l'ha spuntata il team guidato dallo studio Guicciardini & Magni architetti di Poggibonsi, con una offerta di 949.000,5 euro rispetto a una base d'asta di 1.674.706,48 euro, pari a un ribasso di oltre il 43,3 per cento. Il team di progettazione è particolarmente numeroso, per via della caratteristica dell'intervento, che richiede diverse professionalità. La cordata, spiega Marco Magni, conta, tra gli altri, lo studio Sertec di Claudio Messina e Leonardo Paolini per la parte strutturale, lo studio Sani di Firenze e Gianmario Magnifico per la parte impiantistica, Massimo Iarussi per l'illuminotecnica, Elisa Bonacini per la parte archeologica. Nel team anche Adolfo Natalini, del noto studio Natalini Architetti di Firenze. L'aspetto originale del progetto è la riconversione di un ex-stabilimento industriale e la sua integrazione nel parco archeologico. Si tratta dell'ex stabilimento Cirio, abbandonato da anni, che diventerà un edificio funzionale alla fruizione del parco, anzi nobilitato a "porta" del parco archeologico stesso, con spazi per il merchandising e punti ristoro. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEDrErsE/0 1/1
Codice dei contratti e Direzione Lavori: modifiche, variazioni e varianti contrattuali nel DM 49/2018 23/05/2018 Alle modifiche, variazioni e varianti contrattuali è dedicato l’articolo 8 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 che ripropone parzialmente, in una nuova veste, gli articolo 161, 162 e 163 del previgente Regolamento n. 207/2010. Preliminarmente occorre, poi, fare riferimento all’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che riporta le norme sulle modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto durante il periodo di efficacia. Entriamo nel dettaglio. L’articolo 8 del DM n. 49/2018 regola in 8 commi le modifiche, le variazioni e le varianti contrattuali. Con il comma 1 è precisato che il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del
codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Il primo periodo del comma 2, richiama, poi, il comma 3 dell’articolo 161 del previgente Regolamento n. 207/2010 mentre con il secondo periodo è precisato che il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto senza aver ottenuto regolare autorizzazione, salvo le ipotesi in cui gli interventi siano volti ad evitare danni gravi a persone o cose. Con il comma 3 che richiama quanto precisato ai commi 1 e 2 dell’articolo 161 del previgente Regolamento n. 207/2010, è precisato che in caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, lo stesso deve fornire all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso. Al comma 4 è ribadita, così come previsto all’articolo 106, comma 12 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 l’impossibilità per l’esecutore di far valere il diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui, in corso di esecuzione, si renda necessaria un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. Sempre nello stesso comma 4, , non viene riproposta la norma, prima riportata all’art. 161, comma 13 del previgente Regolamento n. 207/2010 relativa all’ipotesi in cui la variante in corso di esecuzione ecceda il limite del quinto sopraindicato, con la possibilità, e non l’obbligo, per l’esecutore di accettare la prosecuzione dei lavori, con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo. Il comma 5 fa riferimento ai prezzi con cui devono essere valutate le variazioni ed, in pratica, ripropone, parzialmente, l’articolo 163 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il comma 6 fa riferimento ad eventuali maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico e precisa che i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori devono essere approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Conformemente alle previsioni contenute al comma 5 dell’articolo 163 del previgente Regolamento n. 207/2010, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Al comma 7, viene reintrodotta la possibilità delle cosiddette varianti non varianti con cui il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandolo preventivamente al Rup.
Al comma 8, viene reintrodotta, riproducendo in parte quanto contenuto dell’articolo 162, commi 4, 5 e 6 del previgente Regolamento n. 207/2010, la disciplina delle varianti migliorative su proposta dell’esecutore, che devono essere trasmesse dal direttore dei lavori al Rup unitamente al proprio parere, ai fini autorizzatori; varianti che, in ogni caso, non possono alterare in maniera sostanziale il progetto e le categorie di lavori. In allegato il testo a fronte che riporta i contenuti del DM n. 49/2018 rapportati a quelli del vecchio D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. A cura di arch. Paolo Oreto © Riproduzione riservata Documenti Allegati Testo a fronte DM 49/2018 Link Correlati Focus Direzione Lavori Speciale Codice Appalti
Codice dei contratti e Glossario edilizia libera: l'Italia è davvero semplice? 23/05/2018 Negli ultimi 2 anni nel nostro Paese sono state pubblicate due norme pensate per rendere più semplici e veloci quelle procedure burocratiche tanto condannate dagli operatori del settore. Sto parlando del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti), venuto fuori dopo 10 anni del vecchio D.Lgs. n. 163/2006, e del tanto atteso Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 con il quale è stato approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera (c.d. Glossario edilizia libera), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Due norme che avrebbero dovuto semplificare la vita di chi opera nel campo dei lavori pubblici e reso più celeri quelli privati. Se dopo 2 anni di riforma del Codice dei contratti possiamo già tracciare un mini bilancio della sbandierata semplificazione delle procedure, a distanza di 1 mese dall'entrata in vigore del Glossario per l'edilizia libera conosciamo le 58 tipologie di lavori esentati dal titolo abilitativo (Cil, Cila, Scia e permesso di costruire) ma sappiamo anche che una
recente sentenza del Consiglio di Stato ha messo in dubbio alcuni assunti affermando che una tettoia è un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza e ammettendo l’esistenza di circostanze indefinite anche alla luce dell’ultima semplificazione normativa. Alla prova dei fatti l'unica cosa certa è che nell'ultimo decennio il settore delle costruzioni ha un saldo negativo del 36,5%, del 64,2% se consideriamo solo il settore delle nuove costruzioni, con una perdita complessiva di 600.000 posti di lavoro e che il comparto non solo è fermo ma continua inesorabilmente ad arretrare verso standard che difficilmente potranno cambiare. Costruttori, professionisti e associazioni di categoria hanno provato più e più volte a proporre la loro ricetta per un cambio di rotta, con risultati che finora non hanno prodotto significativi cambiamenti lasciando il Paese impantanato in una burocrazia asfissiante, risorse bloccate, giustizia incerta e una sensazione diffusa di impotenza. Considerato che il Codice è stato presentato dall'allora Premier Matteo Renzi come norma per semplificare il settore (lo si presentò paragonando il numero di articoli del D.Lgs. n. 50/2016 con quello del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, dimenticando di citare gli oltre 60 provvedimenti attuativi necessari per completare la riforma) e che il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera fa parte dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017, la domanda nasce spontanea: l'Italia è davvero semplice? A voi la risposta. A cura di Ing. Gianluca Oreto © Riproduzione riservata
Offerte migliorative e varianti progettuali, il Consiglio di Stato chiarisce la differenza 23/05/2018 Esiste una sostanziale differenza tra offerte migliorative e varianti progettuali, mentre le prime propongono soluzioni che non alterano struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara, le seconde sostanziano modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante. A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 14 maggio 2018, n. 2853 che ha respinto il ricorso incidentale proposto per l'esclusione dalla gara della partecipante che avrebbe proposto nelle “opere aggiuntive” il progetto di un’opera del tutto diversa ed in variante rispetto alle previsioni progettuali della stazione appaltante ed tale da rendere necessarie nuove autorizzazioni di legge, con sostanziale irrealizzabilità dell’intervento nei modi e tempi previsti dalla stazione appaltante. Entrando nel dettaglio, l’impostazione della ricorrente incidentale si scontra con l’elaborazione giurisprudenziale in merito alla differenza tra offerte migliorative evarianti progettuali, per la quale:
• le prime consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni; • le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante previsione contenuta nel bando di gara ed individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione. Possono, dunque, essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e che invece non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo. Nell’ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. Nel caso di specie il bando vietava le varianti, ma ammetteva proposte migliorative, senza fissare limiti precisi, consentendo anche opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive. Il ricorrente fa leva sull’esigenza nell'offerta di munirsi di appositi titoli abilitativi o specifiche autorizzazioni, il cui rilascio, in parte, sarebbe impedito dalla normativa di settore ed, in gran parte, comporterebbe ritardi tali da rendere le opere migliorative irrealizzabili o comunque incompatibili con le esigenze della stazione appaltante perché verrebbero dilatati i tempi di realizzazione dell’intervento. Per confutare tali argomenti, i giudici di Palazzo Spada hanno osservato che: • la necessità di nuovi titoli abilitativi non è, di per sé, indice di qualificazione dell’intervento in termini di variante (inammissibile) piuttosto che di proposta migliorativa (ammissibile), essendo la differenza fondata, come detto, sulla tipologia della soluzione tecnica proposta, nei termini desumibili dalla richiamata elaborazione giurisprudenziale;
• i tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni non incidono sull’ammissibilità della soluzione proposta, che possa essere sindacata da parte del giudice amministrativo, ma, corrispondendo alle esigenze della stazione appaltante, sono oggetto di valutazione a questa riservata; • non è affatto dimostrato che la proposta migliorativa avesse a presupposto indispensabile il rilascio di un nuovo titolo. Ne consegue che la commissione di gara non avrebbe certo potuto applicare la clausola del bando che vietava le varianti progettuali. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Sentenza Consiglio di Stato 14 maggio 2018, n. 2853
ANCI: Arriva il manuale per la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche 23/05/2018 L’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. L’Anci ha pubblicato il 12° Quaderno operativo contenente uno schema di regolamento per l’individuazione dei criteri necessari e propedeutici all’erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno ai Comuni e Città Metropolitane a titolo di incentivi per le cd funzioni tecniche. A seguito della delibera n. 672018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti sulla natura giuridica di tali incentivi e la sottrazione degli stessi al tetto del fondo del salario accessorio, Anci vuole fornire un supporto operativo per lo sblocco dei contratti decentrati e il riavvio delle trattative sindacali. Il Quaderno, composto da una parte di inquadramento normativo e una seconda più dettagliata di proposte per la redazione del regolamento, fornisce un approfondimento sulle possibili soluzioni gestionali da assumere per la costituzione del fondo e proposte di distribuzione dello stesso al personale avente diritto che, pur lasciando ampi spazi di autonomia agli Enti Locali, offre concrete modalità attuative in linea con la più recente giurisprudenza contabile.
Completa il quaderno una proposta di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Quaderno Anci
Ecobonus, più tempo per l’invio dei dati all’Enea di Paola Mammarella Per i lavori terminati entro marzo il termine scade il 28 giugno 2018, negli altri casi 90 giorni dopo il collaudo 23/05/2018 – Tempi più lunghi per l’invio all’Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che usufruiscono dell’Ecobonus. Dal momento che la trasmissione deve avvenire online, il termine di 90 giorni terrà conto della data di attivazione del sito dell’Enea. L’Enea ha comunicato questa decisione sul suo sito web. Il problema si è posto più che altro per i lavori terminati prima di marzo, quando il sito dedicato alla trasmissione dei dati sugli interventi di efficientamento energetico non era stato ancora attivato. Ecobonus, dati all’Enea entro il 28 giugno 2018 Come spiegato dall’Enea, il portale d'invio Finanziaria 2018, è attivo dal 30 marzo 2018. Questo significa che non è stato possibile inviare i dati degli interventi terminati prima di questa data.
“Considerando che l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore – si lelle sulla home page del sito dell’Enea, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati previsti decorre dal 30 marzo 2018”. La documentazione comprovante la realizzazione degli interventi e il risparmio energetico ottenuto dovrà quindi essere inviata entro il 28 giugno 2018. Ecobonus, dati all’Enea entro 90 giorni dal collaudo In tutti gli altri casi, cioè dopo il 30 marzo 2018, per l’invio dei dati all’Enea resta fermo il termine di 90 giorni dal collaudo. A gennaio l’Agenzia delle Entrate ha dovuto chiarire come calcolare il termine di 90 giorni. La normativa sull’Ecobonus prevede che, per usufruire della detrazione sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Ai dubbi dei contribuenti su cosa si intendesse per “fine dei lavori”, l’Agenzia delle entrate ha risposto che si tratta del collaudo. Non fa invece testo il momento in cui vengono effettuati i pagamenti. Se, invece, per l’intervento effettuato non è richiesto il collaudo, la fine dei lavori può essere provata da altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è ammessa l’autodichiarazione. Ecobonus, le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica La precisazione dell’Enea non è l’unica novità sull’Ecobonus. Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come cedere il credito di impostacorrispondente alla detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Ricordiamo che l’Ecobonus consiste in una detrazione fiscale variabile in base all’intervento di efficientamento energetico effettuato. La detrazione del 65% (che in condominio arriva fino al 75%) in alcuni casi è scesa al 50%: per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013. SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS © Riproduzione riservata
Centro Italia, in arrivo 897 milioni di euro per la ricostruzione post- sisma di Rossella Calabrese Approvato il secondo programma da 558 interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche. Opportunità per i progettisti Palazzo Municipale di Tolentino (MC) 23/05/2018 - Con l’Ordinanza 56 del 10 maggio 2018, la Commissaria straordinaria per la ricostruzione Paola De Micheli ha approvato il secondo programma di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dal sisma del 2016. Dei complessivi 897.037.141,17 euro per 558 interventi (indicati nell’Allegato 1), sono stanziati 500 milioni di euro per il 2018 e 397.037.141,17 euro per il 2019, così ripartiti fra le Regioni interessate:
- Regione Marche: 540.590.401,86 euro per 317 interventi; - Regione Lazio: 149.537.181,80 euro per 86 interventi; - Regione Umbria: 122.331.672,00 euro per 104 interventi; - Regione Abruzzo: 84.577.885,51 euro per 51 interventi. Ricordiamo che il primo programma di interventi di ricostruzione è partito nel settembre 2017 con 208 milioni di euro per 217 interventi nelle quattro Regioni interessate. Centro Italia, il secondo programma di ricostruzione Nell’Allegato 1 all’Ordinanza sono indicate le opere interessate dagli interventi, individuate sulla base delle segnalazioni dei Presidenti delle Regioni - Vice Commissari alla ricostruzione. Gli interventi finanziati sono quelli che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Si tratta di lavori su edifici che hanno un ruolo fondamentale ai fini della permanenza e della vita delle comunità residenti nei Comuni interessati, cioè edifici scolastici, strutture e presidi ospedalieri, caserme, immobili adibiti a sede municipale dei Comuni, musei, teatri, cimiteri, strutture ricettive, alloggi pubblici, opere di urbanizzazione e contro il dissesto idrogeologico, muri di contenimento lungo le strade, ponti. Per ciascuna opera sono indicate la proprietà, il soggetto attuatore, l’ubicazione, la denominazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi di quelli afferenti la progettazione, le altre spese tecniche e le prestazioni specialistiche. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, gli enti proprietari degli immobili non oggetto di demolizione provvederanno, con fondi propri, al recupero, alla valorizzazione o all’impiego per altre finalità di interesse pubblico. Centro Italia, la progettazione degli interventi Gli interventi saranno progettati dai ‘soggetti attuatori’ (di cui all’art. 14, comma 4, del DL 189/2016), cioè gli uffici speciali per la ricostruzione attivati dalle Regioni, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questi enti predisporranno i progetti esecutivi o, per gli interventi soggetti a procedura accelerata, i progetti definitivi. Per rendere omogeneo il livello di approfondimento della progettazione, entro il 14 giugno 2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza), il Commissario straordinario emanerà apposite linee guida per individuare gli elaborati che costituiscono il contenuto minimo dei progetti definitivi, anche in deroga all’articolo 23, comma 3, del Codice Appalti. Nel frattempo si procederà nel rispetto della vigente normativa. I soggetti attuatori potranno conferire a progettisti esterni gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. Per la progettazione degli interventi, sono
stanziati 30 milioni di euro, così ripartiti: il 10% alla Regione Abruzzo; il 14% alla Regione Lazio; il 62% alla Regione Marche; il 14% alla Regione Umbria. L’Ordinanza illustra poi la procedura di approvazione dei progetti e di affidamento dei lavori, la procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale, la progettazione e il finanziamento degli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata. Infine, l’Ordinanza 56/2018 modifica le precedenti Ordinanze 27 del 9 giugno 2017, 33 dell’11 luglio 2017, 37 dell’8 settembre 2017 e 38 dell’8 settembre 2017. © Riproduzione riservata Norme correlate Ordinanza 10/05/2018 n.56 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 - Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione Ordinanza 08/09/2017 n.37 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione -Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Ordinanza 08/09/2017 n.38 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione - Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Ordinanza 11/07/2017 n.33 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 - Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche Ordinanza 09/06/2017 n.27 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 - Misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa Legge dello Stato 15/12/2016 n.229 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 Decreto Legge 17/10/2016 n.189 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Marche: 28 milioni di euro per gli atenei danneggiati dal sisma di Valentina Ieva Più sicurezza per le Università di Camerino, Macerata, Urbino e Ancona 23/05/2018 - Più sicurezza e più efficienza energetica per quattro atenei marchigiani danneggiati dal sisma, grazie allo stanziamento di 28 milioni di euro. Al via finalmente l’adeguamento delle Università di Camerino, Macerata, Urbino e Ancona, cuore strategico della vita della Regione. Parte del finanziamento complessivo dell’Asse 8 del Por Marche Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2014/2020, per un ammontare pari a 248 milioni di euro aggiuntivi stanziati dall’Ue e dallo Stato, andrà a favorire la rinascita delle zone terremotate marchigiane e dare nuovo impulso alla crescita dell’intero territorio. Marche, fondi alle Università di Camerino, Macerata, Urbino, Ancona I fondi del Por Marche Fesr sono stati ripartiti in funzione delle priorità segnalate dagli stessi Atenei:
Camerino – Unicam: Edificio di Science chimiche: 10.500.000 euro Macerata – Ex seminario, Loggia del Grano, palazzina Tucci: 7.000.000 euro Urbino – Uniurb – Collegi De Carlo (Aquilone, Serpentine, Colle Vela): 5.500.000 euro Ancona – UnivPM (sede nuovo rettorato): 5.000.000 euro. Marche, Presidente Ceriscioli: ‘misure per la sicurezza degli studenti’ Alla conferenza stampa di lunedì 21 maggio hanno partecipato: il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, gli assessori regionali Loretta Bravi, Manuela Bora, Fabrizio Cesetti e Angelo Sciapichetti e i quattro Rettori: Claudio Pettinari per l’Università di Camerino, Francesco Adornato per Macerata, Vilberto Stocchi per Urbino e Sauro Longhi per la Politecnica delle Marche ad Ancona. “Il criterio – ha spiegato il presidente Ceriscioli - è stato quello di guardare a tutto il sistema dando un’immagine complessiva delle Marche che investono nelle Università e in modo particolare nell’area del cratere, su Camerino e Macerata, che essendo state colpite dal sisma, possono godere di risorse straordinarie per rilanciare le loro attività. Abbiamo la necessità e la volontà di reagire in modo forte, è di oggi l’ultima scossa, ma pensiamo ad intervenire anche sui quegli edifici che, pur non danneggiati direttamente dal sisma, se riqualificati sotto il profilo energetico e antisismico, trasmettono un’idea più generale di una Regione che sta contribuendo a riqualificare tutto il suo patrimonio. Le Università sono il centro strategico della vita della Regione non solo in termini di ricerca, formazione, investimenti. Hanno sviluppato anche la terza missione di affiancamento all’economia marchigiana sotto il profilo dell’innovazione e della strategicità ed è giusto riconoscere a tutte, contributi importanti. E’ fondamentale che gli studenti e le famiglie possano contare su edifici sicuri anche alla luce di quanto continua ad accadere. Siamo nel cuore dei bisogni e delle necessità dell’Università con l’obiettivo di dare un grande segno di rilancio. Dobbiamo guardare al futuro, creando le premesse per poter lavorare bene anche di fronte a quanto la natura ci presenta”. Il lavoro del presidente Ceriscioli, nel ruolo di vicecommissario alla Ricostruzione, è riuscito a sbloccare subito i fondi europei a disposizione, attraverso misure dirette e immediatamente utilizzabili, all’insegna della sicurezza e del welfare degli studenti. Un concetto rimarcato dalle assessore Bravi e Bora, e dal Rettore di Camerino Pettinari: ”Una iniezione di risorse mai vista prima nella Regione Marche per dare tranquillità a chi vive quotidianamente le nostre strutture e alle loro famiglie. Vogliamo rendere più sicuri ed accoglienti tutti gli edifici anche quelli che hanno ben resistito. A questo si aggiunge il valore della ricaduta economica per il settore dell’edilizia”.
“Queste risorse sono un messaggio di fiducia per il futuro – ha aggiunto il Rettore Adornato di Macerata – e per ricostruire la coesione della comunità e l’immagine dell’Ateneo e della città”. “La giunta ha operato in modo davvero strategico con una scelta attenta e lungimirante – ha affermato il Rettore di Urbino Stocchi - : attenta a tutto il sistema universitario e lungimirante perché stimolare le performance del sistema, lo rende più attrattivo. L’università è il motore di sviluppo del territorio ed ha un ruolo importante nel riportare alla vita le zone colpite dal sisma. Con questa misura metteremo in sicurezza tutti i collegi universitari”. “Un’azione di sistema – ha concluso il Rettore di Ancona Longhi - per opere di interesse pubblico che si aggiunge al contributo Erdis (Ente regionale per il diritto allo studio) finalmente ente unico, di 8 milioni di euro annunciato una settimana fa. Grazie a questo nuovo cofinanziamento potremo restituire alla città e agli studenti lo spazio del Rettorato con una galleria aperta e dedicata ai giovani al centro di Ancona collegato ad un progetto di recupero e di nuovi studentati”. © Riproduzione riservata
INARCASSA: entro il 31 maggio le richieste per la deroga al minimo soggettivo 2018 Redazione Ingenio 22/05/2018 Deroga all'obbligo della contribuzione minima soggettiva: in quali casi La norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo. Pertanto, chi prevede di conseguire nel 2018 un reddito professionale inferiore a 15.931 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2019, dopo la presentazione della dichiarazione on line. Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso). I Requisiti 1. essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta; 2. non essere pensionando o pensionato Inarcassa; 3. non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni; 4. non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte. La Domanda Per l’anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”. Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa. Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2018. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo
integrativo e il contributo di maternità e l’ importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre. La domanda può essere annullata entro e non oltre il 29 giugno 2018, esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line. tutte le altre info al seguente LINK
23/5/2018 Economia circolare, via libera dal Consiglio Ue a nuove norme Economia circolare, via libera dal Consiglio Ue a nuove norme casaeclima.com/ar_35023__economia‑circolare‑via‑libera‑dal‑consiglio‑ue‑nuove‑norme.html Mercoledì 23 Maggio 2018 Economia circolare, via libera dal Consiglio Ue a nuove norme Obiettivo produrre meno rifiuti e, quando ciò non è possibile, aumentare in modo sostanziale il riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio Ieri il Consiglio Ue ha approvato una serie di misure ambiziose per adeguare alle sfide future la legislazione dell'UE sui rifiuti, nell'ottica più ampia della politica unionale di economia circolare. Le nuove norme, basate sulle proposte che la Commissione europea ha presentato nel dicembre 2015 nell'ambito del pacchetto sull'economia circolare, aiuteranno a produrre meno rifiuti e, quando ciò non è possibile, ad aumentare in modo sostanziale il riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio. Ridurrà gradualmente la pratica della discarica e promuoverà l'uso di strumenti economici, come i regimi di responsabilità estesa del produttore. La nuova legislazione rafforza la “gerarchia dei rifiuti”, imponendo agli Stati membri l'adozione di misure specifiche che diano priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all'incenerimento, facendo così diventare realtà l'economia circolare. Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: L'approvazione definitiva delle nuove norme dell'Unione sui rifiuti da parte del Consiglio segna un momento importante per l'economia circolare nel nostro continente. I nuovi obiettivi di riciclaggio e smaltimento in discarica tracciano un percorso credibile e ambizioso per una migliore gestione dei rifiuti in Europa. Nostro compito principale è ora garantire che le promesse sancite in questo pacchetto legislativo siano concretizzate. La Commissione intende fare il possibile perché la nuova legislazione dia risultati sul campo. 1/3
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