Consiglio Nazionale dei Geologi - 9 maggio 2018 - Consiglio Nazionale dei ...
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9/5/2018 Fondi progettazione anti-sismica su edifici pubblici, richieste dei Comuni entro il 15 giugno 09 Mag 2018 Fondi progettazione anti-sismica su edifici pubblici, richieste dei Comuni entro il 15 giugno A.A. I Comuni in zona sismica 1 e 2 interessati ad accedere ai fondi di cui all'articolo 41-bis del Dl 50/2017 per la progettazione anti-sismica di opere pubbliche (55 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019) dovranno farsi avanti entro le ore 24 del 15 giugno prossimo, esclusivamente in modalità telematica tramite una pagina dedicata del sito del Ministero dell'Interno. Il via libera allo speciale (e nuovo) fondo arriva dal decreto del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 104 del 7 maggio. I Comuni dovranno in sostanza fare domanda di finanziamento per specifiche opere, già comprese nella programmazione e dotate almeno di progetto preliminare, visto che il fondo copre la progettazione definitiva e/o esecutiva. Gli interventi possono riguardare: 1) interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici; 2) messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. La scadenza del 15 giugno si riferisce alle quote 208 e 2019 messe insieme, appunto 55 milioni. L'ordine di priorità delle domande per determinare l'ammontare del contributo è il seguente: a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilita' sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione; b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata; c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. Tutti gli altri dettagli sono nella norma di legge. Eccola: DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24 APRILE 2017 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'articolo 17-quater del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 ARTICOLO 41-bis Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico 1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE4Kr5kE/0 1/3
9/5/2018 Fondi progettazione anti-sismica su edifici pubblici, richieste dei Comuni entro il 15 giugno del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per s pese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019. 1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi. 2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018: a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione; b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita'; c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione 3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto , per l'anno 2017, del seguente ordine prioritario: a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita'; d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici; e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici. 3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita' ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente: a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilita' sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione; b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata; c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico 4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE4Kr5kE/0 2/3
9/5/2018 Fondi progettazione anti-sismica su edifici pubblici, richieste dei Comuni entro il 15 giugno 5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimorendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e' tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). 8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della societa' Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e prestiti Spa o di societa' da essa controllate. 9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attivita' di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1. 10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali e dello stesso Comune nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate. 11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE4Kr5kE/0 3/3
9/5/2018 Codice appalti: sbloccato il decreto Mit sulla direzione lavori, testo verso la Gazzetta 09 Mag 2018 Codice appalti: sbloccato il decreto Mit sulla direzione lavori, testo verso la Gazzetta Massimo Frontera Si sblocca uno dei provvedimenti attuativi del codice dei contratti più attesi: il decreto del ministero delle Infrastrutture sul direttore dei lavori è stato registrato dalla corte dei conti e viaggia verso la Gazzetta Ufficiale. Dopo due mesi di anticamera (il provvedimento è stato chiuso e inviato dal Mit lo scorso 7 marzo) il decreto arriva al traguardo nel momento in cui l'esecutivo Gentiloni è al capolinea e il presidente della Repubblica affida l'incarico di formare un nuovo governo "neutrale", con prospettive incerte, oltre che a termine. Attuazione del codice ancora lontana Di conseguenza, per l'attuazione del codice dei contratti, si apre una fase di fermo macchine. La piena attuazione è ancora lontana. Includendo il decreto sul direttore dei lavori, di imminente pubblicazione, sono 26 i provvedimenti finora perfezionati, sui 62 complessivi previsti dal codice (tra linee guida, decreti Mit, interministeriali e di altre amministrazioni). Va sempre ricordato che mancano all'appello il decreto sulle stazioni appaltanti, sui livelli di progettazione, sul rating d'impresa. In altri casi, ci sono decreto pubblicati che richiedono ulteriori step attuativi, come per esempio le regole per le commissioni di gara esterne, solo parzialmente attuate dal recente decreto Mit-Mef del 16 aprile. In altri casi, provvedimenti approvati, come quello sul débat public, hanno fatto perdere le tracce. Il decreto Mit sul direttore dei lavori Nel provvedimento del Mit, tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, e del parere della commissione Ambiente della Camera (unico parere pervenuto dal Parlamento) e del lavoro tecnico in sede di conferenza unificata. Una degli aspetti più delicati è il rapporto tra il direttore dei lavori e le altre figure chiave in cantiere: Rup, esecutore e coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il decreto in uscita in Gazzetta prevede chiarisce che «il direttore dei lavori riceve dal responsabile del procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni». In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, il decreto chiarisce che resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. «Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio - si legge inoltre nel testo - il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento». L'ultima indicazione sul rapporto tra direttore e altre figure di cantiere prevede che «laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEJhd6kE/0 1/2
9/5/2018 Codice appalti: sbloccato il decreto Mit sulla direzione lavori, testo verso la Gazzetta la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori». P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEJhd6kE/0 2/2
9/5/2018 Governo Gentiloni addio, si fermano i Dm attuativi: autostrade, investimenti, Cipe 09 Mag 2018 Governo Gentiloni addio, si fermano i Dm attuativi: autostrade, investimenti, Cipe Alessandro Arona L'ok definitivo al decreto Delrio sulla direzione lavori è quasi sicuramente l'ultimo colpo della vecchia legislatura nelle materie che ci interessano, e in generale l'ultima novità importante dell'attività di governo (sempre su edilizia e infrastrutture) da qui a molti mesi. L'uscita di scena definitiva dell'esecutivo Gentiloni, in carica da mesi per il disbrigo degli affari correnti, comporterà infatti uno stop superiore a quanto immaginato nell'attività "ordinaria" di governo. L'attività politico-legislativa in senso più alto è ovviamente ferma da gennaio, senza decreti legge (se non di estrema urgenza, come quello su Alitalia) o atti programmatori a lungo termine (come un Def "vero"), ma quella "dietro le quinte", fatta di decreti attuativi e delibere Cipe, non si è mai fermata. Dopo le elezioni si sono svolte due sedute del Comitato interministeriale e il Ministro delle Infrastrutture Delrio ha firmato diversi importanti decreti attuativi, tra i quali i due sui fondi progettazione, il decreto compensi commissari e direzione lavori (Codice), il decreto metropolitane (191 milioni). Molte altre partite sono in corso a livello di ministeri o comunque a livello amministrativo, e quasi sicuramente si bloccheranno con l'arrivo dell'esecutivo del presidente (previsto tra oggi e domani), soprattutto se non avrà la fiducia del Parlamento e servirà solo a portare l'Italia alle elezioni. Nessun ministro senza mandato politico potrebbe portare avanti provvedimenti impostati dal suo predecessore. Vediamo quali, tra le materie di nostro interesse. A rischio frenata è in primis il Fondo Investimenti (comma 140 legge di Bilancio 2017): la situazione si era come noto bloccata dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ma il vertice a Palazzo Chigi due settimane fa aveva impostato una possibile soluzione. Ma serviva tempo, per verificare i decreti attuativi 2017 ancora validi e quelli sui quali rifare l'iter con l'intesa delle Regioni; forse potrà essere fatta la prima cosa, sicuramente non la seconda (portare alla Stato- Regioni o in Unificata decreti firmati da ministri che non ci sono più). Ovviamente si ferma il Dpcm 2018 da 36 miliardi di euro, anch'esso ancora in itinere. Tra le tante cose, ad esempio, non diventa operativo il bando già messo on line dal Mit per assegnare almeno tre miliardi ai Comuni per nuovi progetti sulle metropolitane, così come non arrivano gli attesi miliardi a Rfi e all'Anas per mettere in gara altri bandi nel corso del 2018. Stop quasi certamente anche al pacchetto autostradale proroghe-investimenti (8,5 miliardi di euro tra Aspi e Gavio), approvato dalla Commissione europeama che diventerà operativo solo dopo gli atti aggiuntivi firmati tra Mit e società, sui quali si deve anche pronunciare il Mef, il Nars e il Cipe. Vista la delicatezza politica delle proroghe autostradali, difficile che a farlo sia un governo "neutrale". http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEK9YukE/0 1/2
9/5/2018 Governo Gentiloni addio, si fermano i Dm attuativi: autostrade, investimenti, Cipe Si attende anche l'approvazione definitiva delContratto di programma Rfi da 13,2 miliardi, approvato dal Cipe ma che deve ancora passare per pareri parlamentari e decreto Mit-Mef: difficile che tutto questo vada in porto senza commissioni parlamentari ordinarie e senza un decreto con la fiducia: se si vota a fine luglio si riparlerà del piano Rfi solo con il nuovo governo, non prima di settembre. Si fermerà sicuramente anche l'attuazione ministeriale del Codice appalti, controversa e messa in discussione da più parti ma che in attesa delle novità legislative serviva quantomeno a colmare i buchi normativi. Ora tutta la partita viene rinviata a dopo l'estate. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEK9YukE/0 2/2
9/5/2018 Gare di manutenzione stradale ai soggetti aggregatori, ma le Regioni frenano 09 Mag 2018 Gare di manutenzione stradale ai soggetti aggregatori, ma le Regioni frenano Massimo Frontera I lavori di manutenzione stradale di importo superiore alla soglia comunitaria saranno appaltati dai soggetti aggregatori, cioè Consip oppure le stazioni appaltanti costituite a livello regionale o di città metropolitana. La novità è contenuta nello schema di Dpcm (di concerto con il ministero dell'Economia) che, dopo una lunga istruttoria, è stato inserito all'ordine del giorno della conferenza unificata del 10 maggio prossimo per ottenere l'intesa. Non è però detto che domani vada tutto liscio. La novità è rilevante. Tutte le gare di lavori di manutenzione stradale sopra 5,55 milioni di euro dovranno essere mandate in gara da uno dei 32 soggetti aggregatori - in base all'ultima lista aggiornata a gennaio scorso dall'Anac - invece che dagli enti locali. Lo schema di decreto ha anche ricevuto l'ok dell'Anac, che ha però chiesto di tener presente nelle procedure di gara «anche gli atti regolatori dell'autorità intervenuti su materie oggetto di centralizzazione». Il riferimento è ai servizi di vigilanza e guardiania e alle linee guida sull'affidamento dei servizi di vigilanza privata (in corso di aggiornamento rispetto alla versione del 2015). Il cambiamento sarebbe abbastanza brusco, visto che lo schema di Dpcm entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta. Le perplessità delle regioni sono emerse nell'ultima riunione tecnica. La regione Basilicata si è fatta portatrice di una richiesta di slittamento di un anno per l'entrata in vigore, incontrando però l'opposizione del ministero dell'Economia. Un rinvio di un anno - ha replicato il Mef - comprometterebbe l'efficacia, ai fini della spending review, attesa dalla centralizzazione di questa categoria di lavori. D'altra parte, ricorda sempre l'Economia, le regioni possono decidere di avvalersi di tutte le categorie merceologiche che vengono "centralizzate" oppure solo di alcune. Va a questo punto ricordato che, oltre ai lavori stradali, lo schema di Dpcm include anche il servizi di trasporto scolastico e alcune categorie di forniture sanitarie (ossigenoterapia, diabetologia territoriale, guanti chirurgici, guanti non chirurgici e suture). La posizione delle Regioni - se a favore o meno dell'intesa - sarà pertanto decisa all'ultimo dai presidenti delle Regioni, cioè prima della conferenza unificata convocata per il pomeriggio. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE96XxkE/0 1/1
9/5/2018 Appalti delle concessionarie, il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sulle linee guida Anac 09 Mag 2018 Appalti delle concessionarie, il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sulle linee guida Anac Mauro Salerno Primo passaggio a vuoto per lelinee guida con cui l'Anticorruzione punta a disciplinare i controlli sugli affidamenti delle concessionarie, a partire dai lavori delle autostrade. Il Consiglio di stato ha infatti rispedito a via Minghetti il documento ricevuto a metà marzo, chiedendo all'Autorità di chiarire una serie di passaggi decisivi ai fini dello svolgimento dei controlli sulla quantità di appalti che il nuovo codice obbliga a mandare in gara. Come si sa questa quota era inizialmente prevista all'80% (da aprile 2018) per tutti i tipi di concessionari, ma un emendamento all'ultima legge di Bilancio, passato al termine di un lungo tira e molla tra Governo, Parlamento e sindacati ha riportato al 60% già in vigore la quota di appalti da affidare con gara per le sole concessionarie autostradali. Prima di rilasciare il parere definitivo Palazzo Spada chiede all'Autorità guidata da Raffaele Cantone di chiarire cinque punti (clicca qui per il testo completo del parere). Il primo riguarda l'ambito di applicazione dei controlli. Se cioè per l'Anac a essere sottoposti al nuovo regime debbano essere anche le società che operano nei settori speciali (acqua, energia, trasporti). Il secondo punto è altrettanto delicato perché riguarda il periodo transitorio. Le linee guida Anac prevedono infatti che l'adeguamento al regime previsto dal nuovo codice (quantità di appalti da mandare in gara e relativi controlli) venga «effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza». Una previsione che per il Consiglio di Stato rischia di vanificare i controlli sugli appalti in corso e con scadenza posticipata rispetto a quella di entrata in vigore del nuovo regime. «La Commissione - si legge nel parere - ritiene perciò opportuno che nelle Linee guida venga più specificamente inquadrato, in particolare, il tema nodale degli effetti della scadenza del termine di adeguamento appena detto sui contratti ancora in corso, al fine di dare indicazioni pienamente univoche alle varie categorie di soggetti interessati». Il terzo chiarimento riguarda due punti chiave per lo svolgimento dei controlli. Il Consiglio di Stato chiede all'Anac di chiarire qual è il momento da considerare per l'assolvimento dell'obbligo di assegnare la quota di appalti a terzi (indizione della gara, aggiudicazione, firma del contratto) e di conseguenza se allo stesso scopo rilevi l'importo della gara o quello del contratto firmato. Con il quarto punto arriva invece la richiesta di precisare quali siano le procedure di evidenza pubblica che i concessionari devono seguire per l'affidamento a terzi. Per Palazzo Spada bisognerebbe infatti precisare se ai concessionari si chiede «l'integrale osservanza dei contenuti del codice, come se gli obbligati fossero sempre e a tutti gli effetti delle amministrazioni aggiudicatrici, o se invece l'obbligo in discorso debba ritenersi circoscritto, per quanto di ragione, entro i limiti di cui al comma 5 dell'art. 164 del codice, disposizione che – giova http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEYzxnkE/0 1/2
9/5/2018 Appalti delle concessionarie, il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sulle linee guida Anac sottolineare - di per sé non contiene, neanche per relationem, specifiche indicazioni sulle procedure di evidenza da seguire». L'ultimo aspetto riguarda il punto delle linee guida con cui l'Anac chiede ai concessionari di «elaborare un programma annuale degli affidamenti , da trasmettere ai rispettivi concedenti». Un documento sicuramente utile ad agevolare i controlli. Il problema, per il Consiglio di Stato è che da una parte l'obbligo previsto dall'Anac sarebbe privo di copertura normativa. Dall'altra non avrebbe alcun valore vincolante per i concessionari. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEYzxnkE/0 2/2
Concessionari LLPP: Il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sulle linee guida ANAC 09/05/2018 Il Consiglio di Stato con il parere 2 maggio 2018, n. 1152 sospende il proprio giudizio sulle Linee guida ANAC recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’art. 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea”. I Giudici di Palazzo Spada ravvisano l’esigenza di approfondire il confronto con l’Autorità, attraverso una richiesta di chiarimenti su alcuni punti dell’articolato sottoposto al proprio esame e chiedono all’ANAC di chiarire una serie di passaggi decisivi ai fini dello svolgimento dei controlli sulla quantità di appalti che il nuovo codice obbliga a mandare in gara. I punti da chiarire a giudizio del Consiglio di Stato sono cinque e precisamente:
• quello relativo al fatto che il codice non si applica alle concessioni né agli appalti aggiudicati nei settori speciali a un’impresa collegata con l’ente o gli enti aggiudicatori, per svolgere le attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II con la precisazione che lo schema di Linee guida richiama debitamente tale esclusione, ma non chiarisce quale sia il regime giuridico dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture “relativi alle concessioni” che il concessionario debba appunto stipulare per la esecuzione di questa. • quello relativo al periodo transitorio per il quale le linee guida ANAC prevedono che l'adeguamento al regime previsto dal nuovo codice sia “effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza”. Ma, in tale maniera, la condizione giuridica dei contratti in corso aventi scadenza posteriore al biennio indicato non è però del tutto univoca, in quanto il primo periodo del paragrafo 3.1 dell’articolato sembrerebbe, invece, sottendere l’idea che l’art. 177, comma 2, del codice possa comportare anche uno scioglimento anticipato degli stessi contratti. “La Commissione - si legge nel parere - ritiene perciò opportuno che nelle Linee guida venga più specificamente inquadrato, in particolare, il tema nodale degli effetti della scadenza del termine di adeguamento appena detto sui contratti ancora in corso, al fine di dare indicazioni pienamente univoche alle varie categorie di soggetti interessati”. • quello relativo alla necessità di chiarire qual è il momento da considerare per l'assolvimento dell'obbligo di assegnare la quota di appalti a terzi (indizione della gara, aggiudicazione, firma del contratto) e di conseguenza se allo stesso scopo rilevi l'importo della gara o quello del contratto firmato. • quello per cui, per un più consapevole indirizzo dei concessionari, sembrerebbe auspicabile precisare se l’obbligo di dar vita a procedure di evidenza pubblica posto dall’art. 177 implichi per tali procedure, da parte di tutti i concessionari, l’integrale osservanza dei contenuti del codice, come se gli obbligati fossero sempre e a tutti gli effetti delle amministrazioni aggiudicatrici, o se invece l’obbligo in discorso debba ritenersi circoscritto, per quanto di ragione, entro i limiti di cui al comma 5 dell’art. 164 del codice, disposizione che - giova sottolineare - di per sé non contiene, neanche per relationem, specifiche indicazioni sulle procedure di evidenza da seguire; • quello relativo all’esigenza di elementi conoscitivi addizionali intorno alla previsione del paragrafo 5.3 dello schema, il quale contempla l’obbligo dei concessionari di elaborare un programma annuale degli affidamenti, da trasmettere ai rispettivi concedenti.
Le linee guida ANAC relative alle “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’art. 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea” sono state messe in consultazione on-line dal 4 dicembre 2017 al 22 gennaio 2017 (leggi articolo) ed il testo definitivo unitamente alla Relazione AIR è stato inviato al Consiglio di Stato per il parere con nota del 14 marzo 2018, prot. n. 3821. Il Consiglio di Stato ha, sospeso, quindi, l’espressione del parere nell’attesa dei chiarimenti richiesti nella motivazione. Ricordiamo che un emendamento all’ultima legge di bilancio (legge 27 dicembre 2017, n. 205): • restano inalterate le quote dell’80-20 per tutte le concessioni di lavori, di servizi pubblici previste nell’articolo 177 del Codice dei contratti mentre soltanto per le concessioni autostradali tali quote tornano al 60-40. Tale modifica, introdotta con un emendamento ad una legge finanziaria presentato dal Governo, modifica uno dei punti importanti inseriti nella legge delega(legge n. 11/2016) in cui all’articolo 1, comma 1, lettera iii) era precisato il tassativo obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori (di qualsiasi genere) o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house. • per le concessioni autostradali, quanto di nuovo previsto dall’articolo 177 del nuovo Codice dei contratti (quote 80-20) rispetto alle previsioni del previgente D.Lgs. n. 163/2006 (60-40) non verrà mai applicato anche perché sarebbe entrato in vigore dopo 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. A cura di arch. Paolo Oreto © Riproduzione riservata Documenti Allegati Parere 2 maggio 2018, n. 1152 Link Correlati Speciale Codice Appalti
Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018, ALIG: 'Maggiore regolamentazione della diagnostica strutturale' 09/05/2018 Prendo spunto dai tanti articoli comparsi sulla stampa, on line, e rilanciati, alle volte acriticamente, da associazioni di categoria e da fantomatici comitati sui molteplici “errori” che “affliggono” la nuova edizione delle NTC. Lo faccio non tanto per difendere le NTC 2018, non mi compete, ma per cercare di riportare il confronto ad un contesto più tecnico, più costruttivo, che abbia come target la qualità delle opere e la sicurezza degli utilizzatori. È singolare infatti come nel battage mediatico che ha accolto l’uscita di queste NTC 2018 l’aspetto peculiare sia stato, invece che incentrato al rigore delle procedure, alla severità dei controlli, alla qualità dei requisiti, caratterizzato da aggressività, con la minaccia del ricorso al TAR, e dalla la ricerca del “nemico” a tutti i costi, individuato prima nei “laboratori” e poi nei “tecnici di laboratorio” quasi si trattasse, in entrambi i casi di soggetti border line con il malaffare e non “colleghi” che da anni operano nello stesso settore. L’Associazione ALIG rappresenta i laboratori, autorizzati, da oltre 40 anni e il mio laboratorio, autorizzato, opera nel settore del controllo delle costruzioni da oltre 35 anni.
Questa premessa solo per poter affermare di essere, a diritto, un membro qualificato di quella vasta comunità che negli anni ha contribuito a formare la cultura della diagnostica, della qualità dei controlli ma soprattutto ha contribuito alla evoluzione, graduale, di quel concerto di regole che oggi governa la caratterizzazione dei prodotti strutturali nel mondo delle costruzioni. In questo progredire l’attività del prelievo di calcestruzzo indurito è sempre stato presente, dalle prime circolari, la prima, è stata pubblicata sulla G.U. n° 33 del 10 febbraio 1988, è la n° 29233 del 29 ottobre 1987, e l’ultima, e la più completa, la n° 7617/STC del 8 settembre 2010. Proprio questa attività, ovvero il prelievo di calcestruzzo indurito, è stato uno dei bersagli più frequenti sui quali si è accanita la stampa on line. L’origine di tanta animosità è nel fatto che queste NTC 2018 prevedono che il prelievo in opera dei campioni di tutti i materiali strutturali, che devono essere caratterizzati mediante l’esecuzione delle prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, sia eseguito a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001. È necessario precisare che la suddetta competenza non rappresenta l’attribuzione di un mero privilegio di posizione ma è coerente con i requisiti di tracciabilità dei campioni e riproducibilità dei risultati che i laboratori autorizzati garantiscono sia perché tutti i laboratori autorizzati, come condizione necessaria, devono essere terzi ed indipendenti rispetto alle parti interessate dai controlli e sia perché tutti i laboratori autorizzati devono essere giudicati conformi: nell’organizzazione aziendale, nelle procedure di certificazione, nella formazione del personale, nella gestione delle attrezzature, etc.. ai requisiti della circolare 7617 del 8 settembre 2010. È subito evidente come su questo argomento il dibattito nei forum, e l’aggregazione nei “comitati”, si sia sviluppata non su principi virtuosi, propositivi di regolamentazione del settore della diagnostica, e dei controlli non distruttivi (CND), ma di prolungamento dell’attuale regime di anarchia che vede operare soggetti diversi, che comprendono tanto il “one man company” che la struttura organizzata; è facilmente comprensibile che il primo, in termini di qualità, di rispetto delle regole, di indipendenza, rappresenta una sicura criticità, e la seconda lo è solo quando non è garantita la terzietà e l’indipendenza, la tracciabilità delle procedure gestionali, la evidenza delle attività di manutenzione programmata e di periodica verifica di taratura delle attrezzature, etc…. La diagnostica è certamente molto di più di quanto si desume dai richiamati articoli ed il fatto di ricondurla alla sola attività di carotaggio è riprova di quanto poco la conoscano gli estensori delle “vibranti” note e di quanto ancora si debba fare perché il settore raggiunga i livelli di qualità e di competenza che merita.
La filosofia della qualità vuole che le eventuali Non Conformità vedano la loro soluzione, azione correttiva, con procedure di uguale o maggiore livello, è pertanto palese che nel caso di “esito negativo di controlli di accettazione del calcestruzzo e delle prove eseguite da laboratorio autorizzato”, l’azione correttiva non possa essere risolta da un dipendente della stessa ditta oggetto della NC o peggio da un semplice “consulente esterno” con contratto a termine, magari con la stessa ditta; lo stesso “consulente” che oggi, per l’attrezzatura, può ricorrere anche al nolo a breve termine. In entrambi i casi infatti, in questo momento, l’unico requisito è che siano genericamente “certificati”. Analoghe, ovvero coerenti con gli stessi principi, considerazioni possono essere applicate alle procedure di determinazione delle caratteristiche meccaniche sulle costruzioni esistenti ovvero in un ambito strettamente connesso con la sicurezza e la pubblica incolumità, dove garantire il possesso dei requisiti appena richiamati è indispensabile. Da quanti che, nei tanti articoli, hanno gridato all’”errore” delle NTC in nome di una generica “professionalità”, sono gli stessi che non hanno trovato altra soluzione percorribile che quella di affidarsi in un contesto fortemente tecnico e qualificato, quale è quello delle NTC, ad un giudizio legale. In un settore, quello della diagnostica strutturale e dei CND dove molto spesso la premialità è rappresentata dal prezzo più basso, dove la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro divengono sempre più frequentemente un costo, “inutile”, dove la professionalità e la competenza raramente vengono comprese ed apprezzate ci saremmo aspettati una maggiore attenzione al rigore delle regole, ai requisiti essenziali ed alle condizioni in cui operano i diversi soggetti. Per quanto sopra l’ALIG intende sviluppare e condividere una proposta operativa, di regolamentazione del settore della diagnostica strutturale e dei CND, con quanti operano “correttamente” ed aspirano ad elevare la qualità dei servizi e l’affidabilità dei risultati e che si propongono di garantire la Qualità del servizio non su base fiduciaria, come è attualmente, ma assicurando che tutti i soggetti possiedano uguali requisiti ed uguali oneri, gli stessi controlli e gli stessi controllori, il pieno possesso delle attrezzature ed uguali programmi di taratura e manutenzione e quindi gli stessi coerenti costi di gestione. Per quanto sopra, i requisiti che deve possedere il laboratorio, o la società di servizi, per essere “accreditata” o “autorizzata” secondo la proposta ALIG, possono essere sinteticamente riassunti nei punti di seguito riepilogati: • la certificazione dei risultati dei controlli non distruttivi CND deve essere rilasciata da un soggetto, laboratorio, o la società di servizi, diverso dal tecnico verificatore o dal progettista, che deve essere in possesso di specifici requisiti, p.e. sistema di
gestione della qualità certificato in accordo alla UNI EN ISO 9001:2015 per le specifiche attività inerenti il campo dei controlli non distruttivi CND; • il laboratorio, o la società di servizi, deve disporre di una struttura logistica e di un organigramma coerenti con le specifiche attività inerenti il campo dei controlli non distruttivi CND; • il laboratorio, o la società di servizi, deve essere terzo ed indipendente; • li laboratorio, o la società di servizi, deve annoverare nel proprio organico figure professionali di documentata esperienza (formate) certificate nel campo dei controlli non distruttivi CND nel settore edile ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 da un Organismo di Certificazione in possesso di specifico schema di accreditamento certificato da ACCREDIA, sia per quanto riguarda il personale tecnico che esegue i controlli (certificazione di livello 2) sia per quanto riguarda il personale tecnico che le prove le dirige/coordina (certificazione di livello 3); • il laboratorio, o la società di servizi, deve avere il pieno possesso delle strumentazioni e delle attrezzature che devono essere idonee a condurre le specifiche attività dei controlli non distruttivi CND per le quali emette le certificazioni. Concludendo, il contributo che l’ALIG intende portare al dibattito che si è aperto sulle NTC 2018 con particolare attenzione ai controlli sulle costruzioni esistenti e sui prodotti strutturali è quello di trovare una base condivisa con interlocutori qualificati dalla quale partire per elaborare un documento e le procedure medianti le quali si regoli, e si controlli, l’attività sperimentale legata alla diagnostica, dalle prove e prelievi in situ alle prove di laboratorio. A cura di dott. ing. Vincenzo D. VENTURI Vicepresidente ALIG © Riproduzione riservata Link Correlati Focus NTC Le indagini sull’esistente secondo le Nuove NTC2018: un tipico pasticcio all’italiana Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018: errori e retroattività della norma, si andrà verso il ricorso al TAR? Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018 e carotaggi, Inarsind: 'Ancora una limitazione per i liberi professionisti ed il libero mercato'
Split payment, le novità in una circolare dell'Agenzia delle Entrate 09/05/2018 A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 172/2017 si è ulteriormente ampliata la platea di soggetti interessati all'applicazione della scissione dei pagamenti IVA (c.d. Split payment). Al fine di fornire maggiori chiarimenti sulla materia, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E del Direttore che illustra proprio le novità introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall’estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche. I nuovi destinatari delle fatture con split payment A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 172/2017, infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti anche: • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano) • le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment
• le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio, sciolti gli ultimi dubbi L'Agenzia delle Entrate delimita l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell’Autorità giudiziaria. Nel primo caso, l’Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l’applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Questo sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia. Una bussola per i contribuenti: gli elenchi del Mef L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. In base a quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero, la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze. Tutta la P.A. in un indice L’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), reperibile all’indirizzo http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, permette ai fornitori di verificare i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura con il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Nessuna sanzione per gli errori da gennaio a oggi L’Agenzia chiarisce che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di oggi sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta. Cos’è lo split payment Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Con il documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 172/2017 alla disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018. © Riproduzione riservata Documenti Allegati Circolare Agenzia delle Entrate 7 maggio 2018, n. 9/E
Bonus ristrutturazione, ok agli interventi di risparmio energetico senza opere edilizie di Alessandra Marra Entrate: le agevolazioni previste per impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo dell’energia e solare termico 09/05/2018 – L’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia possono accedere al bonus ristrutturazioni anche in assenza di opere edilizie purché si acquisisca idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici. A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E/2018 con cui ha fornito una guida alla dichiarazione dei redditi. Bonus ristrutturazioni e impianto fotovoltaico La circolare spiega che tra gli interventi per il conseguimento del risparmio energetico rientra l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi,
sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. L’agevolazione spetta anche se non si sono realizzati lavori edili; in questo caso è necessario che si acquisisca la scheda tecnica del produttore che attestanti il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Per tali interventi, la detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato a condizione che l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Tale intervento, invece, non è cumulabile con la tariffa incentivante. L’agevolazione non spetta qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione. Ristrutturazioni: sì al bonus per sistemi di accumulo di energia L’Agenzia ha specificato anche che l'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico. Il sistema di accumulo, infatti, si configura come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso. Pannelli solari termici: le condizioni per accedere all’ecobonus Le Entrate ricordano che gli interventi di installazione di pannelli solari accedono all’ecobonus nel limite di 60.000 euro. Gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura nonché istituti scolastici e università. Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici. I pannelli devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica in quanto tali sistemi sono assimilabili ai pannelli solari. Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente
alla detrazione. Nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato anche per la produzione di energia elettrica e termica, l’intervento è agevolabile per la sola parte relativa agli usi termici, sussistendo le altre condizioni di legge. La quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale in base al rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto. Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di “solar cooling” ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari. © Riproduzione riservata Norme correlate Circolare 27/04/2018 n.7/E Agenzia delle Entrate - Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità
Sicurezza edifici e territorio, in arrivo 55 milioni di euro di Paola Mammarella Copriranno la progettazione dei lavori di messa in sicurezza antisismica e idrogeologica nei Comuni in zona sismica 1 e 2 09/05/2018 - In arrivo 55 milioni di euro per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e idrogeologica nel 2018 e nel 2019. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 27 aprile 2018 contenente il bando rivolto ai Comuni situati in zona a rischio sismico 1 e 2. Sicurezza, 55 milioni per la progettazione Le risorse stanziate (25 milioni di euro per il 2018 e 30 milioni di euro per il 2019) coprono le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico di immobili pubblici e la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, da realizzare nel 2018 e nel 2019. Possono presentare domanda i Comuni in zona a rischio sismico 1 e 2 (ex OPCM 3519/2006). Le richieste devono contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e
adeguamento antisismico degli immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. La progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione comunale, ad un intervento compreso in uno degli strumenti di programmazione. Le risorse saranno assegnate seguendo il seguente ordine di priorità: - progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione; - progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata; - progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. Sicurezza edifici e territorio, come fare domanda I comuni devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'Interno, entro le ore 24,00 del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ogni Comune potrà inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità. Le domande devono essere trasmesse al Ministero dell'Interno utilizzando il modello di certificazione informatizzato disponibile sul sito del Mef. Un fac- simile è contenuto nell'Allegato al decreto pubblicato. Si tratta, spiega il decreto, solo di una rappresentazione grafica del modello vero e proprio. La documentazione deve infatti essere trasmessa esclusivamente online. Sicurezza edifici e territorio Ricordiamo che le risorse derivano dal Fondo per la progettazione antisismica, istituito dalla Manovrina 2017 e rifinanziato con il Decreto Fiscale. Il Fondo ha avuto una dotazione iniziale di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di incentivare nuove costruzioni e il miglioramento antisismico degli edifici pubblici nei Comuni a rischio sismico 1. Successivamente, la dotazione del Fondo è stata incrementata a 60 milioni di euro per coprire anche le zone a rischio sismico 2 e gli interventi per la prevenzione dal rischio idrogeologico. È stata prevista un’erogazione crescente: 5 milioni di euro nel 2017 da destinare alla progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di opere pubbliche, nei Comuni nelle zone a rischio sismico 1, 25 milioni di euro nel 2018 e 30 milioni di euro nel 2019 per la progettazione antisismica nelle zone sismiche 1 e 2 e per interventi messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
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