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Studio Tributario e Societario Esportatore autorizzato, sistema REX, AEO e recenti sviluppi nel commercio internazionale Pier Paolo Ghetti Pordenone, 9 Ottobre 2018
Agenda Lo status di esportatore autorizzato L’origine preferenziale e gli accordi di libero scambio Le prove dell’origine preferenziale Il percorso per ottenere lo status di esportatore autorizzato Il sistema Rex Il contesto nell’ambito del sistema SPG Il Rex nel commercio bilaterale: accordo CETA L'operatore economico autorizzato (AEO) Quali i reali vantaggi Suggerimenti per l'ottenimento del riconoscimento dello status di AEO Nuove forme di protezionismo doganale: situazione attuale e prospettica © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 2
Lo status di Esportatore Autorizzato © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 3
Origine preferenziale e accordi di libero scambio © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 4
Nozione di origine delle merci Definizioni a confronto L’origine delle merci (concetto diverso da quello di provenienza) può essere «non preferenziale» o «preferenziale». L’origine «non preferenziale» L’origine «preferenziale» consente di individuare le misure consente all’importatore di all’esportazione ed importazione beneficiare di agevolazioni daziarie quali divieti, contingenti, riconosciute e disciplinate, in modo massimali, dazi antidumping e reciproco, dagli accordi compensativi, l’etichettatura di commerciali che l’UE stipula con i origine* e le misure per la Paesi terzi (es. Accordo di libero rilevazione dei dati statistici del scambio con la Corea del Sud) e/o commercio internazionale. in modo unilaterale a beneficio di molti Paesi dei diversi mercati internazionali (cfr. Paesi beneficiari del Sistema di Preferenze *NB. la falsa o errata indicazione dell’origine e/o Made Generalizzate). in Italy, che può essere determinata da un semplice errore nella interpretazione delle peculiari norme doganali, è punita con sanzioni penali. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 5
Nozione di origine delle merci Normativa doganale di riferimento Riferimenti normativi UE dal 1° maggio 2016 Origine preferenziale • artt. da 64 a 66 Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013 – CDU) • artt. da 37 a 70 Regolamento Delegato (Reg. UE 2015/2446 – RD) • artt. 60 a 126 Regolamento di Esecuzione (Reg. UE 2015/2447 – RE) • Accordi bilaterali UE • Misure preferenziali autonome © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 6
Origine preferenziale Aspetti definitori L’origine «preferenziale» è uno status della merce che consente, posto il rispetto di determinate condizioni, di beneficiare di riduzioni o esenzioni daziarie all’atto dell’importazione della merce nel Paese di destino. Tali agevolazioni daziarie sono riconosciute e disciplinate, in modo reciproco, dagli Accordi commerciali di libero scambio che l’UE stipula con i Paesi terzi e/o in modo unilaterale, a beneficio di molti Paesi di diversi mercati Origine internazionali. preferenziale e Sintesi condizioni: Sintesi delle condizioni • Prodotti originari di una parte contraente previste dai protocolli di • Continuità territoriale delle lavorazioni • origine degli accordi Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti; • Idonea prova dell’origine preferenziale (e.g. certificato di circolazione EUR.1 o dichiarazione su fattura) • Divieto di restituzione (no drawback) Trattamento preferenziale © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 7
Esempio impatto daziario Protocollo di origine Accordo UE-Svizzera (Convenzione PEM) e UE-Algeria Voce Lavorazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per Designazione merci SA ottenere il carattere di prodotti originari 3926 Altri lavori di materie Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda plastiche e lavori di il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Regola di altre materie delle voci origine da 3901 a 3914 preferenziale Aliquote daziarie applicabili in SVIZZERA HS code Designazione merci Dazio MFN Dazio preferenziale UE 3926.90 - Other 29.0 CHF/100 gross kilogram 0% Aliquote daziarie applicabili in ALGERIA HS code Designazione merci Dazio MFN Dazio preferenziale UE 3926.90.99 - Other 30% 0% © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 8
Status degli accordi preferenziali Accordi operativi Accordi in attesa di adozione/ratifica Accordi in corso di negoziazione © Studio Tributario e Societario Possibile avvio dei negoziati Convegno Unindustria Pordenone 9
Accordi preferenziali FTA – i più recenti sviluppi dal 1° gennaio 2016 si applica provvisoriamente l’accordo UE-Ucraina dal 10 ottobre 2016 è applicato in via provvisoria l’accordo UE-SADC (South African Development Community, che comprende Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland): l’accordo bilaterale con il Sud Africa è stato sostituito in quando il Sud Africa fa parte dell’accordo SADC dal 1° aprile 2016 è entrato in vigore l’accordo UE-Kosovo dal 3 settembre 2016 è provvisoriamente applicato l’accordo UE-Costa d’Avorio dal 15 dicembre 2016 si applica in via provvisoria l’accordo con il Ghana; tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Dogane, per il momento l’accordo interinale UE-Ghana è unilaterale e non si applica per le esportazioni dalla UE in quanto il calendario di abbattimento dei dazi non è ancora concordato dal 1° gennaio 2017 è applicato in via provvisoria l’accordo con l’Ecuador, che ha aderito all’accordo commerciale già in essere tra UE e Colombia e Perù dal 21 settembre 2017 è applicato in via provvisoria l’accordo UE-Canada (CETA) dal 4 febbraio 2018 è applicato in via provvisoria l’accordo con il Mozambico, che si aggiunge ai Paesi che applicano l’accordo UE-SADC *** Vietnam: Negoziati conclusi a febbraio 2016. Fase di revisione legale del testo quasi ultimata, l’Accordo dovrà essere tradotto in vista della proposta per l’approvazione e la ratifica. Entrata in vigore prevista nel 2019. Giappone: Negoziati conclusi a dicembre 2017. Fase di revisione legale del testo e traduzione ultimata, l’Accordo è stato presentato al Consiglio per l’approvazione ad aprile 2018. Una volta approvato da parte del Consiglio, l’accordo sarà inviato al Parlamento europeo. Entrata in vigore prevista ad inizio 2019. Singapore: Negoziati conclusi, ad aprile 2018 la Commissione europea ha presentato al Consiglio l’Accordo commerciale; una volta approvato dal Consiglio, sarà trasmesso al Parlamento europeo con l'obiettivo di far entrare in vigore l’accordo prima della fine del mandato dell’attuale Commissione europea nel 2019. Australia: Negoziati avviati a partire da maggio 2018. Nuova Zelanda: Negoziati avviati a partire da giugno 2018. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 10
Origine preferenziale La determinazione dell’origine preferenziale • Sono considerati di origine preferenziale: a. i prodotti interamente ottenuti; b. i prodotti sufficientemente lavorati o trasformati in base alle condizioni stabilite nel Protocollo di origine dell’Accordo tra l’UE e il Paese terzo di esportazione (c.d. regole di origine Sintesi delle preferenziale). condizioni previste dai • protocolli di origine degli Deroghe: accordi Regola di tolleranza generale Lavorazioni sempre insufficienti È consentito l’utilizzo di prodotti Sussistono lavorazioni non originari nella misura in cui considerate sempre insufficienti, il loro valore non superi il 10% ossia mai considerate idonee a del prezzo franco fabbrica del conferire l’origine prodotto © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 11
Origine preferenziale Ulteriori requisiti per l’origine preferenziale Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari del Paese di riferimento siano trasportati direttamente a destinazione senza Trasporto diretto l’attraversamento di altri Paesi. Tale regola può essere derogata se i prodotti toccano altri porti soltanto per trasbordi e operazioni di mero carico e scarico, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una parte No drawback contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine non devono essere soggetti, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione di tali dazi. Indipendentemente dal fatto che le regole di origine siano soddisfatte, i protocolli di Lavorazioni origine degli accordi elencano alcune trasformazioni c.d. «minime» che sono da insufficienti ritenere sempre insufficienti a conferire l’origine. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 12
Origine preferenziale Ulteriori elementi da considerare Esistono degli elementi che, per la loro natura, non concorrono alla determinazione dell’origine del prodotto, anche se vengono utilizzati nel procedimento produttivo. Elementi neutri Tali elementi sono: -energia e combustibile; -impianti e attrezzature; -macchine e utensili; -merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni delle relative convenzioni è Unità di lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione riferimento secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presente convenzione. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo (che fanno parte del suo Accessori normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente) si considerano con tutto un unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 13
Origine preferenziale Ulteriori elementi da considerare Separazione Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta contabile degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile». Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente convenzione. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 14
Esempio applicazione regole origine preferenziale Regole diverse per uno stesso prodotto Convenzione a PEM c b È prevista una Accordo UE- sola regola, con Corea del soglia in valore% Sud più alta Accordo CETA c (UE-Canada) = condizioni per soddisfare la a b regola © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 15 c regola alternativa
Prova dell’origine preferenziale © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 16
La prova dell’origine preferenziale Il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione su fattura Prova l’origine preferenziale negli scambi con Paesi aventi accordi di libero scambio reciproci con l’UE. Il certificato è rilasciato dall’Agenzia delle Dogane generalmente prima dell’esportazione della merce. In alcuni casi può essere rilasciato ex post. Al momento della domanda di rilascio l’esportatore si impegna ad esibire tutta la documentazione giustificativa ed a conservarla per il termine previsto dallo specifico accordo. Al ricorrere di specifiche circostanze, può essere sostituito da una dichiarazione su fattura, rilasciata da qualsiasi esportatore per spedizioni di prodotti originari di importo inferiore ad € 6.000 o, per spedizioni di importo superiore ad € 6.000, solamente da un soggetto con lo status di «esportatore autorizzato». Taluni accordi di libero scambio (i.e. Corea del Sud, CETA con il Canada) prevedono esclusivamente la dichiarazione su fattura – e non l’EUR.1 – quale prova dell’origine preferenziale. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 17
Il certificato di circolazione EUR.1 © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 18
Il certificato ATR per la Turchia Tale documento accompagna i beni che viaggiano dall’UE alla Turchia e viceversa, in forza dell’Accordo che istituisce una unione doganale tra tali territori. Il certificato ATR prova lo status di merce in libera circolazione negli scambi con la Turchia. Differisce dal certificato EUR.1 in quanto l’ATR non si riferisce all’origine preferenziale (può essere emesso in relazione a merce di origine non comunitaria purché immessa in libera pratica). © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 19
Il certificato ATR per la Turchia © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 20
Il regime sanzionatorio Origine preferenziale La falsa dichiarazione dell’origine preferenziale all’atto dell’esportazione comporta: a) la falsa attestazione di un fatto in un atto pubblico (la dichiarazione doganale presentata in dogana); b) l’illegittima fruizione di vantaggi daziari da parte dell’importatore nel Paese terzo verso il quale i beni sono esportati dall’UE. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 21
Il regime sanzionatorio Origine preferenziale a) falsa attestazione in un atto pubblico: Il comportamento è perseguito penalmente mediante l’applicazione dell’art. 483 del codice penale che disciplina il reato di falso ideologico: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”. Inoltre, simile circostanza comporterà l’inevitabile incrinarsi dei rapporti con gli uffici doganali, anche ai fini dell’ottenimento/mantenimento di autorizzazioni. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 22
Il regime sanzionatorio Origine preferenziale b) illegittima fruizione di vantaggi daziari a destino: Il comportamento è perseguibile in base alle leggi in vigore nel Paese terzo di importazione, verosimilmente in capo al soggetto che figura quale importatore in quel Paese. Inoltre, simile circostanza potrebbe comportare la richiesta di rimborso da parte dei clienti cui l’Autorità doganale abbia chiesto il versamento dei dazi doganali dovuti a seguito dell’invalidamento dell’origine preferenziale dichiarata all’importazione. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 23
Il percorso per ottenere lo status di Esportatore Autorizzato © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 24
Lo status di Esportatore Autorizzato Lo status di esportatore autorizzato consente alle aziende di poter attestare l’origine preferenziale UE delle merci che esportano direttamente sulla fattura, per spedizioni di prodotti originari di qualsiasi importo. La dichiarazione di origine preferenziale su fattura dovrà altresì riportare il codice identificativo rilasciato dalle Autorità doganali che rilasciano l’autorizzazione: «L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ........) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ........» I requisiti fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato sono: esportazioni a carattere regolare verso i Paesi extra-UE con cui esistono accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione; idonee procedure per determinare l’origine preferenziale della merce da esportare e conservazione delle prove documentali (es. dichiarazioni dei fornitori, schede di lavorazione). © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 25
Riepilogo fasi del processo In generale, l’adozione di procedure ha l’obiettivo di garantire un comportamento della Società conforme alle disposizioni in materia, onde evitare il rischio di contestazioni da parte delle Autorità doganali in merito a comportamenti non conformi, passibili di sanzioni di carattere amministrativo o penale. Raccolta informazioni di origine sui beni in acquisto tramite le dichiarazioni dei fornitori Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1 © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 26
La dichiarazione di origine del fornitore Il contesto Il soggetto esportatore dell’UE, per acquisire le informazioni necessarie per determinare il carattere originario preferenziale delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’UE e i Paesi terzi accordisti, può chiedere ai propri fornitori UE di servirsi della «dichiarazione di origine del fornitore». Tale dichiarazione del fornitore in merito al carattere originario preferenziale dei prodotti viene poi utilizzata dal soggetto esportatore dell’UE quale elemento di prova per l’origine preferenziale dichiarata in sede di domanda di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 27
La dichiarazione di origine del fornitore Il contesto (segue) È necessario instaurare e gestire una catena informativa con i propri fornitori dell’UE, in particolare con quelli più significativi che possono essere considerati «critici» - sulla base delle regole di origine applicabili ai propri prodotti. È essenziale NON confondere il concetto di «provenienza» con quello di origine: l’aver acquistato merce da un fornitore italiano o francese non comporta automaticamente che essa sia di origine preferenziale UE (i.e. il fornitore potrebbe aver a sua volta importato la merce da un Paese terzo). In assenza di dichiarazione del fornitore, in ottica prudenziale e cautelativa è opportuno considerare le componenti di acquisto impiegate nel processo produttivo / rivendute come «non di origine preferenziale UE» ai fini della determinazione dell’origine. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 28
La dichiarazione di origine del fornitore I modelli Nella fase di acquisto di materie prime, componenti, semilavorati o prodotti finiti «critici» da fornitori dell’Unione europea, l’operatore economico acquisirà, ove necessario, le informazioni in merito all’origine preferenziale di tali beni, chiedendo al fornitore il rilascio della dichiarazione di origine del fornitore: per singola spedizione, o a lungo termine, un’unica dichiarazione a copertura di più invii di merci, nel caso di invii regolari di merci delle quali si prevede che il carattere originario sia lo stesso. Nel caso in cui il fornitore non abbia prodotto/lavorato le merci, ma, a sua volta, abbia acquistato i prodotti oggetto di fornitura da un altro fornitore UE, potrà a sua volta chiedere la dichiarazione al proprio fornitore seguendo un processo a ritroso ed utilizzare la dichiarazione ricevuta dal proprio fornitore per rilasciare al proprio cliente la dichiarazione del fornitore, secondo un meccanismo a cascata. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 29
Modello dichiarazione «per singola spedizione» Reg. (UE) 2015/2447 © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 30
Modello dichiarazione «a lungo termine» Reg. (UE) 2015/2447 (RE) © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 31
La dichiarazione di origine del fornitore a lungo termine Principali novità apportate dalla nuova disciplina del CDU La disposizione in merito alla validità della dichiarazione è stata semplificata e riformulata in modo più chiaro dal successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 dell’8 giugno 2017. È stata riconosciuta la possibilità – spesso già adottata nella prassi operativa – che un’unica dichiarazione a lungo termine del fornitore possa coprire sia merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. Le dichiarazioni a lungo termine devono quindi riportare tre date: a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); b) la data di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio. Data di rilascio Data di termine del Data di inizio del periodo di validità periodo di validità Il CDU ha inoltre introdotto la possibilità di autenticazione elettronica della dichiarazione, alternativa al rilascio di impegno scritto con cui il fornitore si assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 32
La dichiarazione di origine del fornitore Criticità e suggerimenti CRITICITÀ RICORRENTI SUGGERIMENTI Descrizione inadeguata degli articoli nella dichiarazione; Istruzioni per la compilazione o Elenco incompleto o inesatto dei precompilazione parziale; Paesi accordisti; Automazione del processo di Firma da parte di un soggetto che raccolta tramite portale o sistema non può impegnare la società di generazione automatica delle fornitrice; LTD precompilate. Incongruenza tra il periodo di validità e la data di sottoscrizione della dichiarazione; Variazione dell’origine della merce in corso di validità della dichiarazione rilasciata. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 33
Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base Esempio prodotto «lucchetto» Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00 Prezzo franco fabbrica …… Commodity code / Codice Customs tariff Country of Descrizione Valore OP articolo code / Tariff Origin code / HS code / CN …. ABC Parte 1 8301 60 00 10 IT UE DEF Parte 2 8301 60 00 20 CN NO UE UVW Molla acciaio 7320 .. .. 5 CN NO UE XYZ Arco 7326 .. .. 15 DE UE © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 34
Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti Esempio regola del «cambio di voce» «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto» Nella DB sono presenti materiali Sì NON originari No classificati nella stessa VD del Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00 prodotto finito? Prezzo franco fabbrica …… Regola del Commodity salto Regola del code / tariffario non salto Codice Descrizio Customs Country rispettata tariffario articolo ne tariff code / Valore of Origin OP rispettata Tariff code / HS code / CN …. ABC Parte 1 8301 60 00 10 IT UE Possibile Attribuzione applicazione origine al DEF Parte 2 8301 60 00 20 CN NO UE della «regola prodotto finito Molla di tolleranza UVW 7320 .. .. 5 CN NO UE generale» acciaio XYZ Arco 7326 .. .. 15 DE UE Sì Il valore dei materiali No non originari classificati alla stessa VD del prodotto finito supera il 10% del prezzo franco Salvataggio esito Il prodotto non fabbrica del prodotto? Attribuzione applicazione acquisisce origine al regola l’origine prodotto finito © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 35
Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1 Esempio regola del «cambio di voce» «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto» Nella DB sono presenti materiali Sì NON originari No classificati nella stessa VD del Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00 prodotto finito? Prezzo franco fabbrica …… Regola del Commodity salto Regola del code / tariffario non salto Codice Descrizio Customs Country rispettata tariffario articolo ne tariff code / Valore of Origin OP rispettata Tariff code / HS code / CN …. ABC Parte 1 8301 60 00 10 IT UE Possibile Attribuzione applicazione origine al DEF Parte 2 8301 60 00 20 CN NO UE della «regola prodotto finito Molla di tolleranza UVW 7320 .. .. 5 CN NO UE generale» acciaio XYZ Arco 7326 .. .. 15 DE UE Sì Il valore dei materiali No non originari classificati alla stessa VD del prodotto finito supera il 10% del prezzo franco Salvataggio esito Il prodotto non fabbrica del prodotto? Attribuzione applicazione acquisisce origine al regola l’origine prodotto finito © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 36
Il sistema REX © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 37
Il contesto nell’ambito del sistema SPG © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 38
Il sistema REX Nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate Dal 1° gennaio 2017 è stata avviata la progressiva applicazione del sistema REX-Registered Exporter System. Il sistema REX mira alla eliminazione dei certificati Form-A, sostituendoli con dichiarazioni di origine rese dai fornitori riconosciuti come «Esportatori Registrati» dalle autorità doganali estere. È stato creato un apposito database ad opera della Commissione UE che mette a disposizione degli operatori UE le informazioni aggiornate sugli esportatori registrati, autorizzati a certificare l’origine delle merci nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate unilaterali (SPG), in base al quale l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo. L’adozione del sistema dipende anche dalle tempistiche dei Paesi SPG beneficiari, che hanno comunicato alla Commissione UE la data a decorrere dalla quale iniziano ad applicare il sistema REX; al più tardi, a decorrere dal 30 giugno 2020. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 39
Sistema REX – in pratica Eliminazione certificati Form-A, sostituiti da attestazioni di origine Reg. (UE) 2015/2447 © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 40
Sistema REX – in pratica Esempio di attestazione di origine su fattura © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 41
Sistema REX – in pratica Procedura di validazione n. REX © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 42
Sistema REX – in pratica Esito validazione n. REX © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 43
Sistema REX – in pratica Esito validazione n. REX © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 44
Il Rex nel commercio bilaterale: accordo CETA © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 45
Il sistema REX Nell’ambito del commercio bilaterale Il sistema REX trova applicazione anche nell’ambito del commercio bilaterale. Il sistema comprende anche dati sugli operatori commerciali dell’UE al fine di sostenere le esportazioni che beneficiano del cumulo bilaterale e verso quei Paesi i cui accordi FTA con l’UE prevedono il REX (ad oggi, accordo CETA tra UE e Canada). L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato istruzioni operative per la registrazione nel sistema REX degli operatori nazionali e per l’indicazione del codice REX nelle dichiarazioni doganali (Circolare n. 13/D e Nota n. 61168 del 16 novembre 2017): Per ottenere la registrazione è necessario compilare e presentare apposita istanza alla Dogana. Il codice REX rilasciato è identificato dalla dicitura “IT” ”REX”, seguita dal ”codice EORI”, e deve essere apposto dagli esportatori unionali registrati nella dichiarazione di origine sulle fatture riguardanti merci che soddisfano i requisiti per poter essere dichiarate di origine preferenziale UE. Il 20 aprile 2018 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2018/604, che ha modificato alcune disposizioni del Reg. (UE) 2015/2447 (RE), introducendo tra l’altro lo specifico modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli Stati membri UE che intendono registrarsi nel sistema REX (all. 22-06 bis). © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 46
Il sistema REX Nell’ambito del commercio bilaterale Modifiche al testo dell’art. 68 RE, relativo alla «Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione», apportate dal Reg. (UE) 2018/604: 1. Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato a tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli esportatori così Si specifica quali tra le numerose registrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della disposizioni dettate in materia di decisione di esecuzione 2016/578/UE. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione si applicano mutatis mutandis. Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente norme di origine dell’SPG dell’Unione regolamento si applicano mutatis mutandis. siano pertinenti, e dunque applicabili 2. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli mutatis mutandis, ai fini della articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni registrazione degli esportatori fuori per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché gli l’articolo dall’ambito dell’SPG dell’Unione. 10, paragrafo 1, e l'articolo 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento. Si elimina, in quanto ormai 3. La Commissione comunica al paese terzo con cui l'Unione ha un regime preferenziale obsoleta, la disposizione in virtù gli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore registrato nell'Unione conformemente al presente della quale fino al 31.12.2017 era articolo. consentito anche ad un soggetto in possesso dello status di esportatore 4. In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può autorizzato di rilasciare dichiarazioni compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per di origine nell’ambito del REX. ciascuna spedizione. 5. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'origine può essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatore Si introducono disposizioni volte ad autorizzato nell'Unione. L'articolo 77, paragrafo 7, si applica di conseguenza. identificare i casi di esenzione dalla 6. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originari prova dell’origine (es. piccole dal requisito di fornire un documento relativo all'origine, detta esenzione si applica spedizioni che formano oggetto di subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 103, nella misura in cui tali condizioni importazioni prive di qualsiasi non siano stabilite nel regime preferenziale in questione. carattere commerciale) ed in relazione 7. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dal ai requisiti di firma. requisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 47
Il sistema REX La domanda per la registrazione Reg. (UE) 2015/2447 © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 48
Il sistema REX La domanda per la registrazione (segue) © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 49
La prova dell’origine preferenziale Lo status di esportatore registrato REX A differenza di molti altri accordi di libero scambio (ad eccezione di quello con la Corea del Sud) nel CETA non è previsto il certificato di circolazione EUR.1 quale prova di origine idonea a far beneficiare l’importatore a destino degli sgravi daziari. I prodotti originari dell’UE importati in Canada possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dal CETA (riduzioni o esenzioni) sulla base di idonea prova dell’origine, costituita da una «dichiarazione di origine» rilasciata da parte di esportatori UE registrati (REX). Nel periodo transitorio (dalla data di applicazione provvisoria del CETA 21/09/2017 al 31/12/2017) era possibile rilasciare una dichiarazione di origine su fattura da parte di un esportatore autorizzato non ancora registrato nel sistema REX (per la quale era necessario presentare alla Dogana un’apposita istanza di autorizzazione/estensione dello status di esportatore autorizzato già in essere anche al Canada). A decorrere dal 01/01/2018 la prova dell’origine nel CETA è costituita unicamente da una dichiarazione di origine da parte di un esportatore registrato nel sistema REX. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 50
Testo della dichiarazione di origine CETA © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 51
Il ruolo della certificazione AEO © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 52
Il concetto di AEO I vari Paesi membri della World Customs Organization, a fronte di una maggiore attenzione rivolta alla sicurezza del commercio internazionale, stanno implementando nuovi strumenti doganali tesi a garantire l’affidabilità delle supply chain, introducendo controlli rigorosi in frontiera. A partire dal 1 gennaio 2008 gli operatori che dimostrano un adeguato livello di affidabilità e sicurezza della propria supply chain, con riferimento alle attività di importazione ed esportazione, possono richiedere alle Autorità doganali l’autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO – Authorized Economic Operator). Operatore Economico Autorizzato (AEO) “gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento”*. * n. 5 del Regolamento CE n. 1875 del 2006 © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 53
Chi può diventare AEO? Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche audit dell’Agenzia delle Dogane rispetto ai seguenti requisiti, di cui il richiedente deve risultare in possesso: L’osservanza degli obblighi doganali e fiscali per i tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza La rispondenza ad adeguate L’adeguatezza norme di del sistema sicurezza, sia logistico e sicurezza fisica contabile che IT Il rispetto di standard pratici di competenza o Una comprovata qualifiche solvibilità professionali finanziaria direttamente connesse all’attività svolta © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 54
L’evoluzione della figura dell’AEO Le novità del nuovo Codice doganale dell’Unione Overview 2 “autorizzazioni” 3 “certificati” (cumulabili) Questionario di Questionario di Norme in vigore autovalutazione Norme previgenti autovalutazione facoltativo obbligatorio Criteri definiti negli AEO Nuovi criteri e condizioni orientamenti Rispetto dei criteri AEO AEOC necessario per sufficiente per accedere accedere alle procedure alle procedure semplificate semplificate Monitoraggio dell’AEO Monitoraggio dell’AEO ancora più rilevante © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 55
Principali novità dell’AEO Sintesi criteri e tipologie di autorizzazione Art. 5 bis CDC Art. 39 CDU AEOC AEOS Adeguata comprovata osservanza a) Assenza di violazioni gravi o ripetute della normative degli obblighi doganali doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi √ √ in relazione all’attività economica del richiedente Soddisfacente sistema di gestione b) Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di delle scritture commerciali e, se del controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un caso, relative ai trasporti che sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di √ √ consenta adeguati controlli doganali quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali Comprovata solvibilità finanziaria c) Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita √ √ considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata d) Con riguardo all’autorizzazione di cui all’art. 38, par. 2, lett. a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche √ professionali direttamente connesse all’attività svolta Appropriate norme di sicurezza e) Con riguardo all’autorizzazione di cui all’art. 38, par. 2, let. b), l’esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto √ riguarda l’integrità fisica e I controlli degli accessi, I processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei partner commerciali. © Studio Tributario e Societario Formazione doganale Alfasigma 56
Vantaggi AEO Principali benefici DIRETTI Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al 90% degli attuali controlli). Priorità di trattamento delle spedizioni se selezionate per il controllo. Scelta, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli doganali. Procedure agevolate nell’ottenere le semplificazioni doganali previste dal Codice doganale (ad es. iscrizione nelle scritture del dichiarante-ex procedura domiciliata, sdoganamento centralizzato, autovalutazione, riduzione/esonero garanzia globale, forfetizzazione del valore, accesso agevolato ai regimi speciali, luogo diverso per la presentazione delle merci, ecc.). Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie e comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria. Mutuo riconoscimento con Paesi terzi, con il quale le Autorità doganali dei diversi Paesi riconoscono benefici reciproci agli operatori qualificati come affidabili (USA, Giappone, Cina). Esonero da garanzia per depositi IVA. Automatico riconoscimento dei criteri richiesti per lo status di «soggetto passivo certificato» ai fini IVA, valido in tutti gli Stati dell’Unione, cui dovrebbero essere collegate semplificazioni in relazione a minori costi di gestione della compliance e minori rischi Novità di contestazione nelle operazioni intra-UE (es. semplificazioni per la prova del trasporto intra-UE, per la gestione contrattuale del call-off/consignment stock in altri Stati membri e per le cessioni a catena cui è associata un’unica movimentazione di beni dal primo cedente all’ultimo cessionario). Principali benefici INDIRETTI Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato. Migliori relazioni con le Autorità doganali. Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle spedizioni. Diminuzione dei furti e delle perdite e degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza. Miglioramento negli adempimenti e minor rischio di sanzioni. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 57
Soggetto Passivo Certificato (CTP) – requisiti e vantaggi Lo status di «soggetto passivo certificato» – certified taxable person (CTP), figura modellata sulla base dell’AEO previsto in ambito doganale, permetterà di beneficiare di alcune norme di semplificazione in relazione all’IVA intracomunitaria, che si applicheranno qualora nell’operazione siano coinvolti soggetti passivi certificati, tra cui: • semplificazione della prova del trasporto intra-UE – tramite la definizione di regole uniformi, armonizzate e semplificate per fornire prova che i beni mobili sono stati trasportati da un Paese all’altro dell’UE; • accordi di call-off/consignment stock – tramite l’introduzione di semplificazioni per le società che operano attraverso lo schema contrattuale del call-off/consignment stock in altri Stati membri. • disposizioni certe per l’assegnazione del trasporto nelle transazioni a catena – mediante l’introduzione di semplificazioni per le c.d. cessioni a catena cui è associata un’unica movimentazione di beni dal primo cedente all’ultimo cessionario; • Possibilità di continuare ad utilizzare il meccanismo del reverse charge nel regime IVA definitivo. Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore economico autorizzato a fini doganali, i criteri oggettivi sulla base dei quali le autorità fiscali potranno certificare i soggetti si considerano soddisfatti. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 58
Criteri per la certificazione AEO e raffronto con i criteri CTP CTP Criteri AEO AEO art. 13 bis proposta di art. 39 Codice Doganale dell’Unione Customs modifica Direttiva IVA a) Assenza di violazioni gravi o ripetute della normative doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente b) Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali c) Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita .. o se produce garanzie considerazione le caratteristiche del tipo di attività fornite da una compagnia commerciale interessata di assicurazione o da altre istituzioni finanziarie o da altri terzi affidabili dal punto di vista economico d) Con riguardo all’autorizzazione AEO-Customs, il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta _ © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 59
Nuove forme di protezionismo doganale: situazione attuale e prospettica © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 60
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Overview Unione europea Canada • Politica commerciale di promozione del • Accordo FTA CETA UE-Canada libero scambio e negoziazione FTA • Accordo USMCA (US-Mexico- UK • Contromisure ai dazi statunitensi Canada Agreement) ex-NAFTA • Brexit • Contromisure ai dazi statunitensi Giappone USA • Negoziato • Dazi addizionali accordo contro Cina, UE, FTA con UE Canada, Messico … • Sanzioni contro l’Iran Cina • Ritiro dai negoziati • Dazi sull’accordo Trans addizionali pacific partnership contro USA (TPP) e sul Messico Transatlantic Trade • Waves di and Investment • Accordo FTA riduzione dazi Partnership (TTIP) con UE convenzionali con l’UE • Accordo su categorie USMCA (US- di beni luxury • Accordo USMCA (US-Mexico-Canada Mexico- Agreement) ex- Canada NAFTA Agreement) ex-NAFTA • Contromisure © Studio Tributario e Societario ai dazi Convegno Unindustria Pordenone 63 statunitensi
Riepilogo delle principali misure commerciali Country Description Countries affected Measure Action against China’s acts, policies and practices related +25% (List 1 and 2) to technology transfer, IP and innovation (tariff measure) +10% (List 3, to be China – List 1 and List 2 increased to +25% from Supplemental action against China – List 3 January 2019) All, except Argentina, Australia, Adjusting imports of steel into the US (tariff measure) Brazil, and South Korea, which have +25% or absolute quota agreed to absolute quota regimes All, except Australia and Argentina, Adjusting imports of aluminum into the US (Tariff which have agreed to absolute +10% measure) quota regimes Certain commercial policy measures concerning certain +10% / +25% (increase products originating in the US (retaliatory measure for United States of America in a second stage) steel / aluminum measures) Safeguard investigation concerning imports of steel All, except certain developing Tariff Rate Quota + products countries Additional duty of 25% Countermeasures concerning certain products in response to unjustified tariffs on Canadian Steel and Aluminum United States of America +10% / 25% Products Additional import tariffs on selected US products United States of America +25% State Council Customs Tariff Commission Notice on Suspension of Tariff Concession Obligations on Some United States of America +15% / 25% Imported Products Originating from the United States (retaliatory measure) Decree modifying the tariff of the general import and export tax law for goods originating in the United States United States of America 7% to 25% of America © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 64
«In times of uncertainty, the one thing you can do is be prepared» Rick Cudworth Head of Deloitte Consulting’s Brexit Center BRACE YOURSELF… BREXIT IS COMING © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 65
Tappe fondamentali Il referendum consultivo Deadline prevista dall’art. 50 TUE tenutosi in UK esprime la per l’uscita di UK dall’UE volontà di lasciare l’UE Giugno Marzo Aprile Marzo Autunno Marzo 31 Dicembre 2016 2017 2017 2018 2018 2019 Timing? 2020 Deadline per trovare un Il governo inglese Accordo sulle future accordo definitivo sul notifica all’UE relazioni UK-UE testo del Withdrawal l’intenzione di Agreement (sui termini avviare la Possibile periodo Fine del periodo dell’uscita di UK e sul procedura prevista transitorio se transitorio se periodo transitorio) prima dall’art. 50 del ratificato in esito ai ratificato in esito del processo di ratifica da Trattato UE negoziati ai negoziati parte di UK e UE Il Consiglio Europeo adotta A causa di uno stallo dei negoziati, delle linee guida sulle future il governo inglese pubblica una relazioni commerciali con UK. serie di technical notice con cui Viene pubblicata la bozza del vengono fornite informazioni volte “Withdrawal Agreement”, a comprendere cosa gli operatori comprendente un accordo dovrebbero fare nel caso in cui UK sull’adozione di un periodo lasci l’UE senza alcun accordo (c.d. transitorio «no deal» scenario). Principio chiave dei negoziati: “Nothing is agreed until everything is agreed” © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 66
BREXIT Futura evoluzione Aree di incertezza • Quali tempistiche per la negoziazione dell’uscita? • Quale forma di accordo disciplinerà i rapporti UE-UK? • Che impatto potrà avere l’esistente e futura giurisprudenza della CGUE? • Quale sarà la politica commerciale di UK con i paesi non UE? Alcuni punti fermi • Il punto 23 delle Guidelines ribadisce che «Until it leaves the Union, the United Kingdom remains a full Member of the European Union, subject to all rights and obligations set out in the Treaties and under EU law». • UK sarà poi considerato uno Stato terzo. • Ripristino delle frontiere: cessioni e acquisti intracomunitari posti in essere con UK diverranno rispettivamente esportazioni e importazioni, con conseguenti impatti in materia di dazi doganali, IVA e accise e con nuovi vincoli doganali. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 67
Framework legislativo vigente Rapporti UE-UK e impatti sulla supply chain Unione doganale e Codice Doganale dell’Unione • Ripristino delle frontiere con nuovi vincoli doganali • Esclusione dall’applicazione del Codice doganale dell’Unione • Applicazione della Tariffa UE alle merci originarie/provenienti da UK e adozione da parte di UK di una propria Tariffa Mercato unico • Viene meno la libera circolazione delle merci (e delle persone) Direttiva IVA • Si applica soltanto ai territori facenti parte dell’UE (eccezione Monaco e Isola di Man) • Effetti sulle modalità di assoggettamento ad IVA tra soggetti passivi UE e soggetti stabiliti nel Regno Unito © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 68
Criticità – Origine Potenzialmente nessun accordo di libero scambio concluso dall’UE sarà applicabile dal Regno Unito © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 69
Sintesi trade-off possibili modelli post-Brexit Membro Unione SEE EFTA FTA CETA MFN UE doganale Norvegia, 28 Stati membri Turchia Liechtenstein, Svizzera Canada Australia UE Islanda Libera circolazione di merci, servizi e Sì No Sì Sì No No capitali No No No No No Sì per le merci per le merci per le merci per le merci Dazi doganali immesse in originarie del originarie originarie dei libera pratica SEE dell’EFTA Paesi dell’FTA nell’u.d. Libera circolazione delle persone Sì No Sì Sì No No Libertà di negoziare accordi commerciali e di stabilire tariffe con No Limitata Sì Sì Sì Sì Paesi non UE Molto Influenza Sì No No No No Normativa limitata UE Sì, con Compliance Sì Alcuni Sì alcuni opt- No No outs Sì Sì Contributi fiscali Sì No No No70 © Studio Tributario e Societario (83%) (52%) Convegno Unindustria Pordenone
Possibili impatti in materia di IVA La Direttiva IVA si applica soltanto ai territori facenti parte della UE, con la sola eccezione di Monaco e dell'Isola di Man: un accordo che preveda l’applicazione delle disposizioni della Direttiva ad un Paese terzo appare di difficile realizzazione. Effetti della riqualificazione del Regno Unito quale Paese terzo extra-UE: • acquisti e cessioni intracomunitarie da e per UK diventeranno operazioni di importazione e di esportazione; • non dovranno essere compilati i modelli Intrastat; • impatti in termini di cash flow: l’importazione di merci da UK sarà soggetta ad IVA all’atto dello sdoganamento, con riscossione diretta in dogana; • in considerazione dei termini di consegna (Incoterms), obblighi di identificazione/registrazione ai fini IVA crescenti; Semplificazioni che non saranno più disponibili, ad es.: • Operazioni triangolari • Vendite a distanza • Cessioni con installazione © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 71
Cessioni di beni B2B Cessioni a soggetto stabilito in UK In ambito normativo le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in UK non saranno più considerate come cessioni intracomunitarie ex art. 41 D.l. n. 331/1993, ma troveranno la nuova qualifica di esportazioni ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972. A seguito della qualificazione di tali operazioni come “esportazioni”, le modifiche in ambito applicativo del cambio di disciplina comporteranno: • l’applicazione delle procedure doganali sui trasferimenti di beni verso UK, con conseguente richiesta probatoria dell’uscita dei beni dal territorio comunitario; • la non obbligatorietà dell’iscrizione nel registro VIES per il cedente italiano, e tanto meno per il cessionario; • l’abolizione dell’obbligo di trasmissione del modello riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (Mod. INTRA-1-bis) Tuttavia la riqualificazione di queste operazioni come esportazioni non comporterà modifiche con riguardo: • alla qualificazione di tali operazione come operazioni non imponibili; • alla formazione del plafond; • alla disciplina di individuazione del soggetto cedente come esportatore abituale. © Studio Tributario e Societario Convegno Unindustria Pordenone 72
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