Studio Tributario e Societario - Esportatore autorizzato, sistema REX, AEO e recenti sviluppi nel commercio internazionale - Unindustria ...

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Studio Tributario
e Societario

Esportatore autorizzato, sistema REX, AEO e
recenti sviluppi nel commercio internazionale
Pier Paolo Ghetti
Pordenone, 9 Ottobre 2018
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Agenda

 Lo status di esportatore autorizzato
          L’origine preferenziale e gli accordi di libero scambio
          Le prove dell’origine preferenziale
          Il percorso per ottenere lo status di esportatore autorizzato

 Il sistema Rex
         Il contesto nell’ambito del sistema SPG
         Il Rex nel commercio bilaterale: accordo CETA

 L'operatore economico autorizzato (AEO)
         Quali i reali vantaggi
         Suggerimenti per l'ottenimento del riconoscimento dello status di AEO

 Nuove forme di protezionismo doganale: situazione attuale e prospettica

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Lo status di Esportatore
Autorizzato

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Origine preferenziale e accordi
di libero scambio

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Nozione di origine delle merci
Definizioni a confronto
   L’origine delle merci (concetto diverso da quello di provenienza) può essere
   «non preferenziale» o «preferenziale».

    L’origine «non preferenziale»                            L’origine           «preferenziale»
    consente di individuare le misure                        consente       all’importatore      di
    all’esportazione ed importazione                         beneficiare di agevolazioni daziarie
    quali      divieti,   contingenti,                       riconosciute e disciplinate, in modo
    massimali, dazi antidumping e                            reciproco,         dagli      accordi
    compensativi, l’etichettatura di                         commerciali che l’UE stipula con i
    origine* e le misure per la                              Paesi terzi (es. Accordo di libero
    rilevazione dei dati statistici del                      scambio con la Corea del Sud) e/o
    commercio internazionale.                                in modo unilaterale a beneficio di
                                                             molti Paesi dei diversi mercati
                                                             internazionali (cfr. Paesi beneficiari
                                                             del     Sistema      di    Preferenze
  *NB. la falsa o errata indicazione dell’origine e/o Made   Generalizzate).
  in Italy, che può essere determinata da un semplice
  errore nella interpretazione delle peculiari norme
  doganali, è punita con sanzioni penali.

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Nozione di origine delle merci
Normativa doganale di riferimento

                             Riferimenti normativi UE dal 1° maggio 2016

                                        Origine preferenziale

   •      artt. da 64 a 66 Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013 – CDU)
   •      artt. da 37 a 70 Regolamento Delegato (Reg. UE 2015/2446 – RD)
   •      artt. 60 a 126 Regolamento di Esecuzione (Reg. UE 2015/2447 – RE)
   •      Accordi bilaterali UE
   •      Misure preferenziali autonome

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Origine preferenziale
Aspetti definitori

                                   L’origine «preferenziale» è uno status della merce che consente, posto il
                                   rispetto di determinate condizioni, di beneficiare di riduzioni o esenzioni
                                   daziarie all’atto dell’importazione della merce nel Paese di destino.
                                   Tali agevolazioni daziarie sono riconosciute e disciplinate, in modo reciproco,
                                   dagli Accordi commerciali di libero scambio che l’UE stipula con i Paesi
                                   terzi e/o in modo unilaterale, a beneficio di molti Paesi di diversi mercati
     Origine                       internazionali.
  preferenziale

            e                      Sintesi condizioni:
   Sintesi delle
    condizioni
                                   •   Prodotti originari di una parte contraente
   previste dai
   protocolli di                   •   Continuità territoriale delle lavorazioni
                                   •
   origine degli
      accordi                          Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti;
                                   •   Idonea prova dell’origine preferenziale             (e.g.      certificato              di
                                       circolazione EUR.1 o dichiarazione su fattura)
                                   •   Divieto di restituzione (no drawback)

                                                Trattamento preferenziale
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Esempio impatto daziario
                                       Protocollo di origine Accordo UE-Svizzera (Convenzione PEM) e UE-Algeria

                            Voce                                  Lavorazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per
                                        Designazione merci
                             SA                                                   ottenere il carattere di prodotti originari
                            3926      Altri lavori di materie    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda
                                      plastiche e lavori di      il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
  Regola di
                                      altre materie delle voci
   origine
                                      da 3901 a 3914
preferenziale

                                                   Aliquote daziarie applicabili in SVIZZERA
 HS code                           Designazione merci                        Dazio MFN                       Dazio preferenziale UE

3926.90               - Other                                      29.0 CHF/100 gross kilogram                           0%

                                                    Aliquote daziarie applicabili in ALGERIA
 HS code                           Designazione merci                        Dazio MFN                       Dazio preferenziale UE

3926.90.99            - Other                                                   30%                                      0%

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Status degli accordi preferenziali

                                   Accordi operativi
                                   Accordi in attesa di adozione/ratifica
                                   Accordi in corso di negoziazione
© Studio Tributario e Societario   Possibile avvio dei negoziati            Convegno Unindustria Pordenone   9
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Accordi preferenziali FTA – i più recenti sviluppi
     dal 1° gennaio 2016 si applica provvisoriamente l’accordo UE-Ucraina
     dal 10 ottobre 2016 è applicato in via provvisoria l’accordo UE-SADC (South African Development Community,
      che comprende Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland): l’accordo bilaterale con il Sud Africa è stato
      sostituito in quando il Sud Africa fa parte dell’accordo SADC
     dal 1° aprile 2016 è entrato in vigore l’accordo UE-Kosovo
     dal 3 settembre 2016 è provvisoriamente applicato l’accordo UE-Costa d’Avorio
     dal 15 dicembre 2016 si applica in via provvisoria l’accordo con il Ghana; tuttavia, come precisato dall’Agenzia
      delle Dogane, per il momento l’accordo interinale UE-Ghana è unilaterale e non si applica per le esportazioni
      dalla UE in quanto il calendario di abbattimento dei dazi non è ancora concordato
     dal 1° gennaio 2017 è applicato in via provvisoria l’accordo con l’Ecuador, che ha aderito all’accordo commerciale
      già in essere tra UE e Colombia e Perù
     dal 21 settembre 2017 è applicato in via provvisoria l’accordo UE-Canada (CETA)
     dal 4 febbraio 2018 è applicato in via provvisoria l’accordo con il Mozambico, che si aggiunge ai Paesi che
      applicano l’accordo UE-SADC
                                                          ***
     Vietnam: Negoziati conclusi a febbraio 2016. Fase di revisione legale del testo quasi ultimata, l’Accordo dovrà
      essere tradotto in vista della proposta per l’approvazione e la ratifica. Entrata in vigore prevista nel 2019.

     Giappone: Negoziati conclusi a dicembre 2017. Fase di revisione legale del testo e traduzione ultimata, l’Accordo
      è stato presentato al Consiglio per l’approvazione ad aprile 2018. Una volta approvato da parte del Consiglio,
      l’accordo sarà inviato al Parlamento europeo. Entrata in vigore prevista ad inizio 2019.

     Singapore: Negoziati conclusi, ad aprile 2018 la Commissione europea ha presentato al Consiglio l’Accordo
      commerciale; una volta approvato dal Consiglio, sarà trasmesso al Parlamento europeo con l'obiettivo di far
      entrare in vigore l’accordo prima della fine del mandato dell’attuale Commissione europea nel 2019.

     Australia: Negoziati avviati a partire da maggio 2018.

     Nuova Zelanda: Negoziati avviati a partire da giugno 2018.
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Origine preferenziale
La determinazione dell’origine preferenziale

                                   •    Sono considerati di origine preferenziale:
                                         a. i prodotti interamente ottenuti;

                                         b. i prodotti sufficientemente lavorati o trasformati in base
                                            alle condizioni stabilite nel Protocollo di origine dell’Accordo
                                            tra l’UE e il Paese terzo di esportazione (c.d. regole di origine
   Sintesi delle                            preferenziale).
    condizioni
   previste dai

                                   •
   protocolli di
   origine degli                        Deroghe:
      accordi

                                        Regola di tolleranza generale        Lavorazioni sempre insufficienti

                                       È consentito l’utilizzo di prodotti        Sussistono lavorazioni
                                       non originari nella misura in cui     considerate sempre insufficienti,
                                        il loro valore non superi il 10%      ossia mai considerate idonee a
                                         del prezzo franco fabbrica del             conferire l’origine
                                                     prodotto

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Origine preferenziale
 Ulteriori requisiti per l’origine preferenziale

                                    Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari del
                                    Paese di riferimento siano trasportati direttamente a destinazione senza
Trasporto diretto                   l’attraversamento di altri Paesi.

                                    Tale regola può essere derogata se i prodotti toccano altri porti soltanto per trasbordi
                                    e operazioni di mero carico e scarico, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali.

                                    I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una parte
   No drawback                      contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine non devono
                                    essere soggetti, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei
                                    dazi doganali o di esenzione di tali dazi.

                                    Indipendentemente dal fatto che le regole di origine siano soddisfatte, i protocolli di
    Lavorazioni                     origine degli accordi elencano alcune trasformazioni c.d. «minime» che sono da
    insufficienti                   ritenere sempre insufficienti a conferire l’origine.

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Origine preferenziale
Ulteriori elementi da considerare

                                   Esistono degli elementi che, per la loro natura, non concorrono alla determinazione
                                   dell’origine del prodotto, anche se vengono utilizzati nel procedimento produttivo.
Elementi neutri
                                   Tali elementi sono:
                                   -energia e combustibile;
                                   -impianti e attrezzature;
                                   -macchine e utensili;
                                   -merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello
                                   stesso.

                                   L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni delle relative convenzioni è
    Unità di                       lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione
    riferimento                    secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
                                   Ne consegue che:
                                   a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è
                                      classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso
                                      costituisce l'unità di riferimento;
                                   b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici,
                                      classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va
                                      considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presente
                                      convenzione.

                                   Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con
                                   un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo (che fanno parte del suo
      Accessori
                                   normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso è compreso nel prezzo di questi
                                   ultimi o che non sono fatturati separatamente) si considerano con tutto un unico con
                                   l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

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Origine preferenziale
Ulteriori elementi da considerare

   Separazione                     Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e
                                   intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta
   contabile
                                   degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali
                                   scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile».

                                   Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero
                                   di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il
                                   numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle
                                   scorte.

                                   Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e
                                   possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non
                                   rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente convenzione.

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Esempio applicazione regole origine preferenziale

                                       Regole diverse per uno stesso prodotto

Convenzione                                                    a
PEM                                                                                                          c
                                                               b

                                                                                       È prevista una
Accordo UE-                                                                            sola regola, con
Corea del                                                                              soglia in valore%
Sud                                                                                    più alta

Accordo CETA                                               c
(UE-Canada)

                          = condizioni per soddisfare la
a                b        regola

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c        regola alternativa
Prova dell’origine preferenziale

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La prova dell’origine preferenziale
Il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione su fattura

 Prova l’origine preferenziale negli scambi con Paesi aventi accordi di libero
  scambio reciproci con l’UE.

 Il certificato è rilasciato dall’Agenzia delle Dogane generalmente                           prima
  dell’esportazione della merce. In alcuni casi può essere rilasciato ex post.

 Al momento della domanda di rilascio l’esportatore si impegna ad esibire tutta la
  documentazione giustificativa ed a conservarla per il termine previsto dallo specifico
  accordo.

 Al ricorrere di specifiche circostanze, può essere sostituito da una dichiarazione su
  fattura, rilasciata da qualsiasi esportatore per spedizioni di prodotti originari di
  importo inferiore ad € 6.000 o, per spedizioni di importo superiore ad € 6.000,
  solamente da un soggetto con lo status di «esportatore autorizzato».

 Taluni accordi di libero scambio (i.e. Corea del Sud, CETA con il Canada) prevedono
  esclusivamente la dichiarazione su fattura – e non l’EUR.1 – quale prova dell’origine
  preferenziale.

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Il certificato di circolazione EUR.1

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Il certificato ATR
per la Turchia

 Tale documento accompagna i beni che viaggiano dall’UE alla Turchia e
  viceversa, in forza dell’Accordo che istituisce una unione doganale tra tali
  territori.

 Il certificato ATR prova lo status di merce in libera circolazione negli
  scambi con la Turchia.

 Differisce dal certificato EUR.1 in quanto l’ATR non si riferisce
  all’origine preferenziale (può essere emesso in relazione a merce di origine
  non comunitaria purché immessa in libera pratica).

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Il certificato ATR
per la Turchia

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Il regime sanzionatorio
Origine preferenziale

 La    falsa  dichiarazione  dell’origine                 preferenziale                all’atto
  dell’esportazione comporta:

           a)          la falsa attestazione di un fatto in un atto pubblico (la
                       dichiarazione doganale presentata in dogana);
           b)          l’illegittima   fruizione di  vantaggi   daziari  da   parte
                       dell’importatore nel Paese terzo verso il quale i beni sono
                       esportati dall’UE.

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Il regime sanzionatorio
Origine preferenziale

           a)          falsa attestazione in un atto pubblico:

Il comportamento è perseguito penalmente mediante l’applicazione
dell’art. 483 del codice penale che disciplina il reato di falso ideologico:
          “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
          pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è
          punito con la reclusione fino a due anni”.

Inoltre, simile circostanza comporterà l’inevitabile incrinarsi dei rapporti
con gli uffici doganali, anche ai fini dell’ottenimento/mantenimento di
autorizzazioni.

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Il regime sanzionatorio
Origine preferenziale

           b)         illegittima fruizione di vantaggi daziari a destino:

Il comportamento è perseguibile in base alle leggi in vigore nel Paese
terzo di importazione, verosimilmente in capo al soggetto che figura
quale importatore in quel Paese.

Inoltre, simile circostanza potrebbe comportare la richiesta di rimborso
da parte dei clienti cui l’Autorità doganale abbia chiesto il versamento
dei dazi doganali dovuti a seguito dell’invalidamento dell’origine
preferenziale dichiarata all’importazione.

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Il percorso per ottenere lo
status di Esportatore
Autorizzato

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Lo status di Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato consente alle aziende di poter attestare
l’origine preferenziale UE delle merci che esportano direttamente sulla
fattura, per spedizioni di prodotti originari di qualsiasi importo.
La dichiarazione di origine preferenziale su fattura dovrà altresì riportare il codice
identificativo  rilasciato    dalle    Autorità     doganali      che     rilasciano
l’autorizzazione:
        «L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione
        doganale n. ........) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
        preferenziale ........»

I requisiti fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato sono:
 esportazioni a carattere regolare verso i Paesi extra-UE con cui esistono
  accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione;
 idonee procedure per determinare l’origine preferenziale della merce da
  esportare e conservazione delle prove documentali (es. dichiarazioni dei
  fornitori, schede di lavorazione).

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Riepilogo fasi del processo
In generale, l’adozione di procedure ha l’obiettivo di garantire un comportamento della
Società conforme alle disposizioni in materia, onde evitare il rischio di contestazioni da parte
delle Autorità doganali in merito a comportamenti non conformi, passibili di sanzioni di
carattere amministrativo o penale.

                             Raccolta informazioni di origine sui beni in acquisto
                             tramite le dichiarazioni dei fornitori

                             Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base

                             Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti

                             Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1

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La dichiarazione di origine del fornitore
Il contesto

 Il soggetto esportatore dell’UE, per acquisire le informazioni necessarie
  per determinare il carattere originario preferenziale delle merci ai fini
  delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’UE e i Paesi terzi
  accordisti, può chiedere ai propri fornitori UE di servirsi della «dichiarazione
  di origine del fornitore».

 Tale dichiarazione del fornitore in merito al
  carattere originario preferenziale dei
  prodotti viene poi utilizzata dal soggetto
  esportatore dell’UE quale elemento di
  prova per l’origine preferenziale dichiarata in
  sede di domanda di rilascio dei certificati di
  circolazione EUR.1 o come base per la
  compilazione delle dichiarazioni su fattura.

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La dichiarazione di origine del fornitore
Il contesto                                                                      (segue)

 È necessario instaurare e gestire una catena informativa con i propri
  fornitori dell’UE, in particolare con quelli più significativi che possono essere
  considerati «critici» - sulla base delle regole di origine applicabili ai propri
  prodotti.

 È essenziale NON confondere il concetto di «provenienza» con quello di
  origine: l’aver acquistato merce da un fornitore italiano o francese non
  comporta automaticamente che essa sia di origine preferenziale UE (i.e. il
  fornitore potrebbe aver a sua volta importato la merce da un Paese terzo).

 In assenza di dichiarazione del fornitore, in ottica prudenziale e
  cautelativa è opportuno considerare le componenti di acquisto impiegate nel
  processo produttivo / rivendute come «non di origine preferenziale UE» ai fini
  della determinazione dell’origine.

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La dichiarazione di origine del fornitore
I modelli

 Nella fase di acquisto di materie prime, componenti, semilavorati o prodotti
  finiti «critici» da fornitori dell’Unione europea, l’operatore economico
  acquisirà, ove necessario, le informazioni in merito all’origine preferenziale di
  tali beni, chiedendo al fornitore il rilascio della dichiarazione di origine del
  fornitore:
         per singola spedizione, o
         a lungo termine, un’unica dichiarazione a copertura di più invii di merci,
          nel caso di invii regolari di merci delle quali si prevede che il carattere
          originario sia lo stesso.
 Nel caso in cui il fornitore non abbia prodotto/lavorato le merci, ma, a sua
  volta, abbia acquistato i prodotti oggetto di fornitura da un altro fornitore UE,
  potrà a sua volta chiedere la dichiarazione al proprio fornitore seguendo un
  processo a ritroso ed utilizzare la dichiarazione ricevuta dal proprio fornitore
  per rilasciare al proprio cliente la dichiarazione del fornitore, secondo un
  meccanismo a cascata.

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Modello dichiarazione «per singola spedizione»

                                     Reg. (UE) 2015/2447

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Modello dichiarazione «a lungo termine»
                                   Reg. (UE) 2015/2447 (RE)

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La dichiarazione di origine del fornitore a lungo termine
 Principali novità apportate dalla nuova disciplina del CDU
  La disposizione in merito alla validità della dichiarazione è stata semplificata e
   riformulata in modo più chiaro dal successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989
   dell’8 giugno 2017.

  È stata riconosciuta la possibilità – spesso già adottata nella prassi operativa – che
   un’unica dichiarazione a lungo termine del fornitore possa coprire sia merci già
   consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate
   dopo tale data.

  Le dichiarazioni a lungo termine devono quindi riportare tre date:
         a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
         b) la data di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore
            a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
         c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24
            mesi dopo la data di rilascio.

                                         Data di rilascio                       Data di termine del
Data di inizio del periodo di validità                                          periodo di validità

  Il CDU ha inoltre introdotto la possibilità di autenticazione elettronica della dichiarazione,
   alternativa al rilascio di impegno scritto con cui il fornitore si assume la piena responsabilità per
   ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua
   firma manoscritta.
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La dichiarazione di origine del fornitore
Criticità e suggerimenti

          CRITICITÀ RICORRENTI                       SUGGERIMENTI
     Descrizione       inadeguata    degli
      articoli nella dichiarazione;
                                               Istruzioni per la compilazione o
     Elenco incompleto o inesatto dei          precompilazione parziale;
      Paesi accordisti;
                                               Automazione del processo di
     Firma da parte di un soggetto che         raccolta tramite portale o sistema
      non può impegnare la società              di generazione automatica delle
      fornitrice;                               LTD precompilate.
     Incongruenza tra il periodo di
      validità e la data di sottoscrizione
      della dichiarazione;
     Variazione dell’origine della merce
      in    corso   di     validità  della
      dichiarazione rilasciata.

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Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta
base
Esempio prodotto «lucchetto»

 Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00
 Prezzo franco fabbrica ……
                                       Commodity
                                          code /
   Codice                            Customs tariff              Country of
                         Descrizione                  Valore                   OP
   articolo                           code / Tariff                Origin
                                        code / HS
                                     code / CN ….

 ABC                    Parte 1         8301 60 00        10 IT               UE

 DEF                    Parte 2         8301 60 00        20 CN               NO UE

 UVW                    Molla acciaio   7320 .. ..             5 CN           NO UE

 XYZ                    Arco            7326 .. ..        15 DE               UE

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Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti
Esempio regola del «cambio di voce»
«Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del
prodotto»
                                                                                                                Nella DB sono
                                                                                                              presenti materiali
                                                                                                    Sì          NON originari                          No
                                                                                                               classificati nella
                                                                                                                stessa VD del
Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00                                                             prodotto finito?
Prezzo franco fabbrica ……
                                                                                          Regola del
                               Commodity                                                      salto                                              Regola del
                                 code /                                                  tariffario non                                             salto
Codice        Descrizio
                                Customs
                                                           Country                         rispettata                                             tariffario
articolo         ne
                              tariff code /     Valore     of Origin
                                                                            OP                                                                   rispettata
                              Tariff code /
                              HS code / CN
                                    ….

ABC          Parte 1          8301 60 00             10 IT             UE                  Possibile                                        Attribuzione
                                                                                         applicazione                                        origine al
DEF          Parte 2          8301 60 00             20 CN             NO UE             della «regola                                     prodotto finito
             Molla                                                                       di tolleranza
UVW                           7320 .. ..                 5 CN          NO UE              generale»
             acciaio
XYZ          Arco             7326 .. ..             15 DE             UE

                                           Sì                Il valore dei materiali              No
                                                            non originari classificati
                                                                alla stessa VD del
                                                            prodotto finito supera il
                                                            10% del prezzo franco                                                         Salvataggio esito
                              Il prodotto non                fabbrica del prodotto?          Attribuzione                                   applicazione
                                 acquisisce                                                   origine al                                       regola
                                  l’origine                                                 prodotto finito

© Studio Tributario e Societario                                                                                      Convegno Unindustria Pordenone   35
Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1
Esempio regola del «cambio di voce»
«Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del
prodotto»
                                                                                                                Nella DB sono
                                                                                                              presenti materiali
                                                                                                    Sì          NON originari                          No
                                                                                                               classificati nella
                                                                                                                stessa VD del
Distinta base «Prodotto lucchetto X» NC 8301 10 00                                                             prodotto finito?
Prezzo franco fabbrica ……
                                                                                          Regola del
                               Commodity                                                      salto                                              Regola del
                                 code /                                                  tariffario non                                             salto
Codice        Descrizio
                                Customs
                                                           Country                         rispettata                                             tariffario
articolo         ne
                              tariff code /     Valore     of Origin
                                                                            OP                                                                   rispettata
                              Tariff code /
                              HS code / CN
                                    ….

ABC          Parte 1          8301 60 00             10 IT             UE                  Possibile                                        Attribuzione
                                                                                         applicazione                                        origine al
DEF          Parte 2          8301 60 00             20 CN             NO UE             della «regola                                     prodotto finito
             Molla                                                                       di tolleranza
UVW                           7320 .. ..                 5 CN          NO UE              generale»
             acciaio
XYZ          Arco             7326 .. ..             15 DE             UE

                                           Sì                Il valore dei materiali              No
                                                            non originari classificati
                                                                alla stessa VD del
                                                            prodotto finito supera il
                                                            10% del prezzo franco                                                         Salvataggio esito
                              Il prodotto non                fabbrica del prodotto?          Attribuzione                                   applicazione
                                 acquisisce                                                   origine al                                       regola
                                  l’origine                                                 prodotto finito

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Il sistema REX

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Il contesto nell’ambito del
sistema SPG

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Il sistema REX
Nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate

 Dal 1° gennaio 2017 è stata avviata la progressiva applicazione del sistema
  REX-Registered Exporter System.
 Il sistema REX mira alla eliminazione dei certificati Form-A, sostituendoli
  con dichiarazioni di origine rese dai fornitori riconosciuti come
  «Esportatori Registrati» dalle autorità doganali estere.
 È stato creato un apposito database ad opera della Commissione UE che
  mette a disposizione degli operatori UE le informazioni aggiornate sugli
  esportatori registrati, autorizzati a certificare l’origine delle merci
  nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate unilaterali
  (SPG), in base al quale l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie ai
  prodotti originari di Paesi in via di sviluppo.
 L’adozione del sistema dipende anche dalle tempistiche dei Paesi SPG
  beneficiari, che hanno comunicato alla Commissione UE la data a decorrere
  dalla quale iniziano ad applicare il sistema REX; al più tardi, a decorrere dal
  30 giugno 2020.

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Sistema REX – in pratica
Eliminazione certificati Form-A, sostituiti da attestazioni di origine

                                                 Reg. (UE) 2015/2447

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Sistema REX – in pratica
Esempio di attestazione di origine su fattura

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Sistema REX – in pratica
Procedura di validazione n. REX

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Sistema REX – in pratica
Esito validazione n. REX

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Sistema REX – in pratica
Esito validazione n. REX

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Il Rex nel commercio bilaterale:
accordo CETA

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Il sistema REX
Nell’ambito del commercio bilaterale

 Il sistema REX trova applicazione anche nell’ambito del commercio bilaterale. Il
  sistema comprende anche dati sugli operatori commerciali dell’UE al fine di
  sostenere le esportazioni che beneficiano del cumulo bilaterale e verso quei Paesi i
  cui accordi FTA con l’UE prevedono il REX (ad oggi, accordo CETA tra UE e Canada).

 L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato istruzioni operative per la registrazione nel
  sistema REX degli operatori nazionali e per l’indicazione del codice REX nelle
  dichiarazioni doganali (Circolare n. 13/D e Nota n. 61168 del 16 novembre 2017):

     Per ottenere la registrazione è necessario compilare e presentare apposita
      istanza alla Dogana.

     Il codice REX rilasciato è identificato dalla dicitura “IT” ”REX”, seguita dal
      ”codice EORI”, e deve essere apposto dagli esportatori unionali registrati nella
      dichiarazione di origine sulle fatture riguardanti merci che soddisfano i requisiti
      per poter essere dichiarate di origine preferenziale UE.

 Il 20 aprile 2018 è stato pubblicato il Reg. (UE) 2018/604, che ha modificato
  alcune disposizioni del Reg. (UE) 2015/2447 (RE), introducendo tra l’altro lo
  specifico modulo di domanda da utilizzarsi a cura degli esportatori degli
  Stati membri UE che intendono registrarsi nel sistema REX (all. 22-06 bis).
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Il sistema REX
Nell’ambito del commercio bilaterale
Modifiche al testo dell’art. 68 RE, relativo alla «Registrazione degli esportatori fuori
dall’ambito dell’SPG dell’Unione», apportate dal Reg. (UE) 2018/604:
 1. Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilare
 un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione,
 un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato
 a tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli esportatori così          Si specifica quali tra le numerose
 registrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della
                                                                                                   disposizioni dettate in materia di
 decisione di esecuzione 2016/578/UE. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione si
 applicano mutatis mutandis. Gli articoli 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 e 91 del presente             norme di origine dell’SPG dell’Unione
 regolamento si applicano mutatis mutandis.                                                        siano pertinenti, e dunque applicabili
 2. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli
                                                                                                   mutatis mutandis, ai fini della
 articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni          registrazione degli esportatori fuori
 per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché gli l’articolo          dall’ambito dell’SPG dell’Unione.
 10, paragrafo 1, e l'articolo 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni
 connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema
 elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presente
 regolamento.
                                                                                                   Si elimina, in quanto ormai
 3. La Commissione comunica al paese terzo con cui l'Unione ha un regime preferenziale             obsoleta, la disposizione in virtù
 gli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativo
 all'origine compilato da un esportatore registrato nell'Unione conformemente al presente
                                                                                                   della quale fino al 31.12.2017 era
 articolo.                                                                                         consentito anche ad un soggetto in
                                                                                                   possesso dello status di esportatore
 4. In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il
 valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può                autorizzato di rilasciare dichiarazioni
 compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per              di origine nell’ambito del REX.
 ciascuna spedizione.
 5. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'origine
 può essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatore                  Si introducono disposizioni volte ad
 autorizzato nell'Unione. L'articolo 77, paragrafo 7, si applica di conseguenza.                   identificare i casi di esenzione dalla
 6. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di esentare i prodotti originari           prova      dell’origine  (es.  piccole
 dal requisito di fornire un documento relativo all'origine, detta esenzione si applica            spedizioni che formano oggetto di
 subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 103, nella misura in cui tali condizioni         importazioni       prive di   qualsiasi
 non siano stabilite nel regime preferenziale in questione.
                                                                                                   carattere commerciale) ed in relazione
 7. Laddove un regime preferenziale consenta all'Unione di dispensare l'esportatore dal            ai requisiti di firma.
 requisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è necessaria.
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Il sistema REX
La domanda per la registrazione
                                   Reg. (UE) 2015/2447

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Il sistema REX
La domanda per la registrazione (segue)

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La prova dell’origine preferenziale
Lo status di esportatore registrato REX

 A differenza di molti altri accordi di libero scambio (ad eccezione di quello con
  la Corea del Sud) nel CETA non è previsto il certificato di circolazione
  EUR.1 quale prova di origine idonea a far beneficiare l’importatore a destino
  degli sgravi daziari.
 I prodotti originari dell’UE importati in Canada possono beneficiare del
  trattamento tariffario preferenziale previsto dal CETA (riduzioni o esenzioni)
  sulla base di idonea prova dell’origine, costituita da una «dichiarazione
  di origine» rilasciata da parte di esportatori UE registrati (REX).
 Nel periodo transitorio (dalla data di applicazione provvisoria del CETA
  21/09/2017 al 31/12/2017) era possibile rilasciare una dichiarazione di origine
  su fattura da parte di un esportatore autorizzato non ancora registrato
  nel sistema REX (per la quale era necessario presentare alla Dogana
  un’apposita istanza di autorizzazione/estensione dello status di esportatore
  autorizzato già in essere anche al Canada).
 A decorrere dal 01/01/2018 la prova dell’origine nel CETA è costituita
  unicamente da una dichiarazione di origine da parte di un esportatore
  registrato nel sistema REX.
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Testo della dichiarazione di origine CETA

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Il ruolo della certificazione
AEO

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Il concetto di AEO

 I vari Paesi membri della World Customs Organization, a fronte di una
  maggiore attenzione rivolta alla sicurezza del commercio internazionale,
  stanno implementando nuovi strumenti doganali tesi a garantire l’affidabilità
  delle supply chain, introducendo controlli rigorosi in frontiera.
 A partire dal 1 gennaio 2008 gli operatori che dimostrano un adeguato livello
  di affidabilità e sicurezza della propria supply chain, con riferimento alle
  attività di importazione ed esportazione, possono richiedere alle Autorità
  doganali l’autorizzazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO –
  Authorized Economic Operator).

                                   Operatore Economico Autorizzato (AEO)

   “gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di
   operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto
   agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella
                            catena di approvvigionamento”*.

 * n. 5 del Regolamento CE n. 1875 del 2006
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Chi può diventare AEO?

Lo status di AEO è riconosciuto a seguito di verifiche audit
dell’Agenzia delle Dogane rispetto ai seguenti requisiti, di cui il
richiedente deve risultare in possesso:
                                                          L’osservanza degli
                                                          obblighi doganali e
                                                            fiscali per i tre
                                                           anni antecedenti
                                                          alla presentazione
                                                              dell’istanza

                                   La rispondenza
                                     ad adeguate                                     L’adeguatezza
                                       norme di                                        del sistema
                                    sicurezza, sia                                      logistico e
                                   sicurezza fisica                                      contabile
                                        che IT

                                                Il rispetto di
                                             standard pratici di
                                               competenza o                     Una comprovata
                                                  qualifiche                       solvibilità
                                                professionali                     finanziaria
                                                direttamente
                                            connesse all’attività
                                                    svolta

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L’evoluzione della figura dell’AEO
        Le novità del nuovo Codice doganale dell’Unione
                                                                    Overview

                                                                               2 “autorizzazioni”
                                                  3 “certificati”
                                                                               (cumulabili)

                                                                               Questionario di
                                 Questionario di

                                                                                                                                  Norme in vigore
                                                                               autovalutazione
Norme previgenti

                      autovalutazione facoltativo
                                                                               obbligatorio

                                           Criteri definiti negli    AEO       Nuovi criteri e condizioni
                                                  orientamenti

                           Rispetto dei criteri AEO                            AEOC necessario per
                          sufficiente per accedere                             accedere alle procedure
                      alle procedure semplificate                              semplificate

                                                                               Monitoraggio dell’AEO
                                   Monitoraggio dell’AEO
                                                                               ancora più rilevante

        © Studio Tributario e Societario                                                         Convegno Unindustria Pordenone   55
Principali novità dell’AEO
                                      Sintesi criteri e tipologie di autorizzazione
             Art. 5 bis CDC                                          Art. 39 CDU                                         AEOC               AEOS

Adeguata comprovata osservanza            a) Assenza di violazioni gravi o ripetute della normative
degli obblighi doganali                   doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi                √                √
                                          in relazione all’attività economica del richiedente

Soddisfacente sistema di gestione         b) Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di
delle scritture commerciali e, se del     controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un
caso, relative ai trasporti che           sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di                √                √
consenta adeguati controlli doganali      quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli
                                          doganali

Comprovata solvibilità finanziaria        c) Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il
                                          richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli
                                          consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita                        √                √
                                          considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale
                                          interessata

                                          d) Con riguardo all’autorizzazione di cui all’art. 38, par. 2, lett.
                                          a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche                    √
                                          professionali direttamente connesse all’attività svolta

Appropriate norme di sicurezza            e) Con riguardo all’autorizzazione di cui all’art. 38, par. 2, let.
                                          b), l’esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si
                                          considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di
                                          misure idonee a garantire la sicurezza della catena
                                          internazionale di approvvigionamento anche per quanto                                              √
                                          riguarda l’integrità fisica e I controlli degli accessi, I processi
                                          logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e
                                          l’individuazione dei partner commerciali.
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Vantaggi AEO
                                            Principali benefici DIRETTI
      Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al 90% degli attuali controlli).
      Priorità di trattamento delle spedizioni se selezionate per il controllo.
      Scelta, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli doganali.
      Procedure agevolate nell’ottenere le semplificazioni doganali previste dal Codice doganale (ad
      es. iscrizione nelle scritture del dichiarante-ex procedura domiciliata, sdoganamento centralizzato,
      autovalutazione, riduzione/esonero garanzia globale, forfetizzazione del valore, accesso agevolato ai
      regimi speciali, luogo diverso per la presentazione delle merci, ecc.).
      Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie e comunicazione preventiva dell’esito positivo del
      circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria.
      Mutuo riconoscimento con Paesi terzi, con il quale le Autorità doganali dei diversi Paesi
      riconoscono benefici reciproci agli operatori qualificati come affidabili (USA, Giappone, Cina).
      Esonero da garanzia per depositi IVA.
                Automatico riconoscimento dei criteri richiesti per lo status di «soggetto passivo
                certificato» ai fini IVA, valido in tutti gli Stati dell’Unione, cui dovrebbero essere collegate
                semplificazioni in relazione a minori costi di gestione della compliance e minori rischi
     Novità
                di contestazione nelle operazioni intra-UE (es. semplificazioni per la prova del trasporto
                intra-UE, per la gestione contrattuale del call-off/consignment stock in altri Stati membri e
                per le cessioni a catena cui è associata un’unica movimentazione di beni dal primo cedente
                all’ultimo cessionario).
                                          Principali benefici INDIRETTI
         Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato.
         Migliori relazioni con le Autorità doganali.
         Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle spedizioni.
         Diminuzione dei furti e delle perdite e degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza.
         Miglioramento negli adempimenti e minor rischio di sanzioni.

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Soggetto Passivo Certificato (CTP) – requisiti e vantaggi

  Lo status di «soggetto passivo certificato» – certified taxable person (CTP),
  figura modellata sulla base dell’AEO previsto in ambito doganale, permetterà di
  beneficiare di alcune norme di semplificazione in relazione all’IVA
  intracomunitaria, che si applicheranno qualora nell’operazione siano coinvolti soggetti
  passivi certificati, tra cui:
  •      semplificazione della prova del trasporto intra-UE – tramite la definizione di regole
         uniformi, armonizzate e semplificate per fornire prova che i beni mobili sono stati
         trasportati da un Paese all’altro dell’UE;
  •      accordi di call-off/consignment stock – tramite l’introduzione di semplificazioni per
         le società che operano attraverso lo schema contrattuale del call-off/consignment
         stock in altri Stati membri.
  •      disposizioni certe per l’assegnazione del trasporto nelle transazioni a catena –
         mediante l’introduzione di semplificazioni per le c.d. cessioni a catena cui è
         associata un’unica movimentazione di beni dal primo cedente all’ultimo
         cessionario;

  •      Possibilità di continuare ad utilizzare il meccanismo del reverse charge nel regime
         IVA definitivo.

  Se il richiedente è un soggetto passivo che ha ottenuto lo status di operatore
  economico autorizzato a fini doganali, i criteri oggettivi sulla base dei quali le
  autorità fiscali potranno certificare i soggetti si considerano soddisfatti.

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Criteri per la certificazione AEO e raffronto con i criteri CTP

                                                                                         CTP
                                 Criteri AEO                          AEO
                                                                               art. 13 bis proposta di
                    art. 39 Codice Doganale dell’Unione             Customs
                                                                               modifica Direttiva IVA

 a) Assenza di violazioni gravi o ripetute della normative
 doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati
 gravi in relazione all’attività economica del richiedente                                   

 b) Dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello
 di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci,
 mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e,
 se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta
                                                                                             
 adeguati controlli doganali

 c) Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il
 richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli                             
 consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita                   .. o se produce garanzie
 considerazione le caratteristiche del tipo di attività                       fornite da una compagnia
 commerciale interessata
                                                                             di assicurazione o da altre
                                                                              istituzioni finanziarie o da
                                                                              altri terzi affidabili dal
                                                                              punto di vista economico

 d) Con riguardo all’autorizzazione AEO-Customs, il rispetto di
 standard     pratici    di    competenza       o   qualifiche
 professionali direttamente connesse all’attività svolta                                      _

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Nuove forme di
protezionismo doganale:
situazione attuale e prospettica

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© Studio Tributario e Societario   Convegno Unindustria Pordenone   62
Overview
                                                            Unione europea
  Canada                                                    • Politica commerciale di promozione del
  • Accordo FTA CETA UE-Canada                                libero scambio e negoziazione FTA
  • Accordo USMCA (US-Mexico-                    UK         • Contromisure ai dazi statunitensi
    Canada Agreement) ex-NAFTA                   • Brexit
  • Contromisure ai dazi statunitensi

                                                                                                    Giappone
USA                                                                                                 • Negoziato
• Dazi addizionali                                                                                    accordo
  contro Cina, UE,                                                                                    FTA con UE
  Canada, Messico …
• Sanzioni contro
  l’Iran                                                                                     Cina
• Ritiro dai negoziati                                                                       • Dazi
  sull’accordo Trans                                                                           addizionali
  pacific partnership                                                                          contro USA
  (TPP) e sul                           Messico
  Transatlantic Trade                                                                        • Waves di
  and Investment                        • Accordo FTA                                          riduzione dazi
  Partnership (TTIP)                      con UE                                               convenzionali
  con l’UE                              • Accordo                                              su categorie
                                          USMCA (US-                                           di beni luxury
• Accordo USMCA
  (US-Mexico-Canada                       Mexico-
  Agreement) ex-                          Canada
  NAFTA                                   Agreement)
                                          ex-NAFTA
                                        • Contromisure
   © Studio Tributario e Societario       ai dazi                            Convegno Unindustria Pordenone   63
                                          statunitensi
Riepilogo delle principali misure commerciali
Country         Description                                                   Countries affected                       Measure
                Action against China’s acts, policies and practices related                                            +25% (List 1 and 2)
                to technology transfer, IP and innovation (tariff measure)                                             +10% (List 3, to be
                                                                              China
                – List 1 and List 2                                                                                    increased to +25% from
                Supplemental action against China – List 3                                                             January 2019)
                                                                              All, except Argentina, Australia,
                Adjusting imports of steel into the US (tariff measure)       Brazil, and South Korea, which have      +25% or absolute quota
                                                                              agreed to absolute quota regimes
                                                                              All, except Australia and Argentina,
                Adjusting imports of aluminum into the US (Tariff
                                                                              which have agreed to absolute            +10%
                measure)
                                                                              quota regimes
                Certain commercial policy measures concerning certain
                                                                                                                       +10% / +25% (increase
                products originating in the US (retaliatory measure for       United States of America
                                                                                                                       in a second stage)
                steel / aluminum measures)

                Safeguard investigation concerning imports of steel           All, except certain developing           Tariff Rate Quota +
                products                                                      countries                                Additional duty of 25%

                Countermeasures concerning certain products in response
                to unjustified tariffs on Canadian Steel and Aluminum         United States of America                 +10% / 25%
                Products

                Additional import tariffs on selected US products             United States of America                 +25%

                State Council Customs Tariff Commission Notice on
                Suspension of Tariff Concession Obligations on Some
                                                                              United States of America                 +15% / 25%
                Imported Products Originating from the United States
                (retaliatory measure)
                Decree modifying the tariff of the general import and
                export tax law for goods originating in the United States     United States of America                 7% to 25%
                of America

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«In times of uncertainty,
the one thing you can do is be prepared»

                                                               Rick Cudworth
                                   Head of Deloitte Consulting’s Brexit Center

BRACE YOURSELF…                                      BREXIT IS COMING
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Tappe fondamentali

     Il referendum consultivo
                                                                                      Deadline prevista dall’art. 50 TUE
     tenutosi in UK esprime la
                                                                                      per l’uscita di UK dall’UE
     volontà di lasciare l’UE

      Giugno           Marzo       Aprile      Marzo                     Autunno                Marzo                                 31 Dicembre
       2016            2017        2017        2018                       2018                  2019              Timing?                2020

                                                                  Deadline per trovare un
                Il governo inglese                                                                        Accordo sulle future
                                                                  accordo definitivo sul
                notifica all’UE                                                                           relazioni UK-UE
                                                                  testo del Withdrawal
                l’intenzione di                                   Agreement (sui termini
                avviare la                                                                        Possibile periodo                     Fine del periodo
                                                                  dell’uscita di UK e sul
                procedura prevista                                                                transitorio se                        transitorio se
                                                                  periodo transitorio) prima
                dall’art. 50 del                                                                  ratificato in esito ai                ratificato in esito
                                                                  del processo di ratifica da
                Trattato UE                                                                       negoziati                             ai negoziati
                                                                  parte di UK e UE

                     Il Consiglio Europeo adotta
                                                       A causa di uno stallo dei negoziati,
                     delle linee guida sulle future
                                                       il governo inglese pubblica una
                     relazioni commerciali con UK.
                                                       serie di technical notice con cui
                     Viene pubblicata la bozza del     vengono fornite informazioni volte
                     “Withdrawal Agreement”,           a comprendere cosa gli operatori
                     comprendente un accordo           dovrebbero fare nel caso in cui UK
                     sull’adozione di un periodo       lasci l’UE senza alcun accordo (c.d.
                     transitorio                       «no deal» scenario).

                                                     Principio chiave dei negoziati:
                                            “Nothing is agreed until everything is agreed”

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BREXIT
Futura evoluzione

 Aree di incertezza
    •      Quali tempistiche per la negoziazione dell’uscita?
    •      Quale forma di accordo disciplinerà i rapporti UE-UK?
    •      Che impatto potrà avere l’esistente e futura giurisprudenza della CGUE?
    •      Quale sarà la politica commerciale di UK con i paesi non UE?

 Alcuni punti fermi
    •      Il punto 23 delle Guidelines ribadisce che «Until it leaves the Union, the
           United Kingdom remains a full Member of the European Union, subject to all
           rights and obligations set out in the Treaties and under EU law».
    •      UK sarà poi considerato uno Stato terzo.
    •      Ripristino delle frontiere: cessioni e acquisti intracomunitari posti in essere
           con UK diverranno rispettivamente esportazioni e importazioni, con
           conseguenti impatti in materia di dazi doganali, IVA e accise e con nuovi
           vincoli doganali.

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Framework legislativo vigente
Rapporti UE-UK e impatti sulla supply chain

 Unione doganale e Codice Doganale dell’Unione
    • Ripristino delle frontiere con nuovi vincoli doganali
    • Esclusione dall’applicazione del Codice doganale dell’Unione
    • Applicazione della Tariffa UE alle merci originarie/provenienti da UK
      e adozione da parte di UK di una propria Tariffa
 Mercato unico
    • Viene meno la libera circolazione delle merci (e delle persone)
 Direttiva IVA
    • Si applica soltanto ai territori facenti parte dell’UE (eccezione
      Monaco e Isola di Man)
    • Effetti sulle modalità di assoggettamento ad IVA tra soggetti passivi
      UE e soggetti stabiliti nel Regno Unito

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Criticità – Origine
Potenzialmente nessun accordo di libero scambio concluso dall’UE
sarà applicabile dal Regno Unito

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Sintesi trade-off possibili modelli post-Brexit
                                       Membro            Unione
                                                                             SEE            EFTA         FTA CETA                     MFN
                                         UE             doganale
                                                                           Norvegia,
                                      28 Stati membri
                                                           Turchia       Liechtenstein,     Svizzera         Canada                  Australia
                                            UE
                                                                            Islanda
Libera circolazione di
merci, servizi e                           Sì               No                Sì              Sì               No                          No
capitali
                                           No               No               No               No               No                          Sì
                                                         per le merci    per le merci     per le merci    per le merci
Dazi doganali                                             immesse in     originarie del    originarie    originarie dei
                                                        libera pratica        SEE          dell’EFTA     Paesi dell’FTA
                                                            nell’u.d.

Libera circolazione
delle persone
                                           Sì               No                Sì              Sì               No                          No
Libertà di negoziare
accordi commerciali e
di stabilire tariffe con
                                          No            Limitata              Sì              Sì                Sì                         Sì
Paesi non UE
                                                                            Molto
                        Influenza          Sì               No                               No                No                          No
Normativa                                                                 limitata
UE                                                                                          Sì, con
                      Compliance           Sì             Alcuni              Sì          alcuni opt-          No                          No
                                                                                             outs
                                                                            Sì               Sì
Contributi fiscali                         Sì               No                                                 No                      No70
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Possibili impatti in materia di IVA

 La Direttiva IVA si applica soltanto ai territori facenti parte della UE, con la
  sola eccezione di Monaco e dell'Isola di Man: un accordo che preveda
  l’applicazione delle disposizioni della Direttiva ad un Paese terzo appare di
  difficile realizzazione.
 Effetti della riqualificazione del Regno Unito quale Paese terzo extra-UE:
    •      acquisti e cessioni intracomunitarie da e per UK diventeranno operazioni di
           importazione e di esportazione;
    •      non dovranno essere compilati i modelli Intrastat;
    •      impatti in termini di cash flow: l’importazione di merci da UK sarà soggetta
           ad IVA all’atto dello sdoganamento, con riscossione diretta in dogana;
    •      in considerazione dei termini di consegna (Incoterms),               obblighi               di
           identificazione/registrazione ai fini IVA crescenti;
 Semplificazioni che non saranno più disponibili, ad es.:
    •      Operazioni triangolari
    •      Vendite a distanza
    •      Cessioni con installazione
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Cessioni di beni B2B
Cessioni a soggetto stabilito in UK
 In ambito normativo le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti
  stabiliti in UK non saranno più considerate come cessioni intracomunitarie ex
  art. 41 D.l. n. 331/1993, ma troveranno la nuova qualifica di esportazioni ex
  art. 8 D.P.R. n. 633/1972.
 A seguito della qualificazione di tali operazioni come “esportazioni”, le
  modifiche in ambito applicativo del cambio di disciplina comporteranno:
    •      l’applicazione delle procedure doganali sui trasferimenti di beni verso UK,
           con conseguente richiesta probatoria dell’uscita dei beni dal territorio
           comunitario;
    •      la non obbligatorietà dell’iscrizione nel registro VIES per il cedente italiano,
           e tanto meno per il cessionario;
    •      l’abolizione dell’obbligo di trasmissione del modello riepilogativo delle
           cessioni intracomunitarie (Mod. INTRA-1-bis)
 Tuttavia la riqualificazione di queste operazioni come esportazioni non
  comporterà modifiche con riguardo:
    •      alla qualificazione di tali operazione come operazioni non imponibili;
    •      alla formazione del plafond;
    •      alla disciplina di individuazione del soggetto cedente come esportatore
           abituale.
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