GUIDA PRATICA ALL'ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE
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Sommario Introduzione ...................................................................................................................................................... 4 Accordi ............................................................................................................................................................... 5 Accordi Bilaterali:........................................................................................................................................... 5 Accordi Unilaterali ......................................................................................................................................... 9 Accordi di Unione Doganale: ....................................................................................................................... 17 Requisiti ........................................................................................................................................................... 18 Requisiti di carattere generale .................................................................................................................... 18 Requisiti territoriali...................................................................................................................................... 18 Prodotti interamente ottenuti .................................................................................................................... 19 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati ........................................................................................ 20 1)Cambio di voce doganale. .................................................................................................................... 20 2)Tolleranza sui materiali non comunitari utilizzati ................................................................................ 21 3) Trasformazioni specifiche .................................................................................................................... 22 Lavorazioni sempre insufficienti a conferire l’origine ................................................................................. 22 Origine preferenziale dei pezzi di ricambio ................................................................................................. 23 Elementi neutri ............................................................................................................................................ 24 Prove dell’origine preferenziale .................................................................................................................. 24 Certificato di origine EUR 1...................................................................................................................... 25 Certificato Eur- Med ................................................................................................................................ 25 Certificato Form A.................................................................................................................................... 26 Dichiarazione su fattura – esportatore autorizzato ................................................................................ 26 Certificato ATR ......................................................................................................................................... 28 La dichiarazione del fornitore .................................................................................................................. 29 Casi Pratici ....................................................................................................................................................... 31 Problematiche import ............................................................................................................................. 33 Problematiche export .............................................................................................................................. 34
Introduzione Il presente manuale ha lo scopo di informare e fornire strumenti pratici alle imprese nell’ambito dell’origine preferenziale della merce. Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale; tale trattamento si sostanzia in un dazio ridotto ovvero in un’esenzione dal dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il paese di esportazione e il paese di destinazione della merce. Tali accordi prevedono, al fine di evitare diversioni di traffici e con l’obiettivo di premiare i soli prodotti effettivamente fabbricati all’interno del territorio dei paesi aderenti all’accordo, dei protocolli nei quali sono elencati i criteri per la determinazione dell’origine preferenziale ed in particolare sono elencate le trasformazioni considerate sufficienti a conferire l’origine preferenziale alla merce (anche dette regole di lista). In questo lavoro verranno analizzati gli aspetti di maggior rilievo dei protocolli di origine in modo da orientare gli operatori all’interno di una normativa molto tecnica ma per la quale i riflessi di una mancata compliance sono particolarmente pericolosi potendo determinare oltre al recupero dei dazi doganali non versati in virtù della preferenza tariffaria indebitamente applicata la denuncia dell’esportatore all’autorità giudiziaria per la falsa dichiarazione al momento della richiesta di rilascio della prova dell’origine preferenziale. L’organizzazione del lavoro risponde a quelle che sono le domande che si deve porre l’azienda per operare correttamente nell’ambito della determinazione dell’origine preferenziale, ed in particolare: L’Unione Europea ha stipulato accordi di commercio preferenziale con il paese in cui la merce è destinata o da cui la merce proviene? Quali sono le regole di origine previste dagli accordi con il paese interessato? Quale documentazione deve conservare l’azienda per comprovare l’origine preferenziale e produrre in caso di eventuali controlli a posteriori?
Accordi Gli accordi su cui si basano le concessioni di preferenze tariffarie (riduzione o eliminazione dei dazi previsti dalle tariffe interne dei paesi accordisti) hanno diversa natura. L’Unione Europea ha infatti stipulato accordi di commercio preferenziale di natura bilaterale, accordi di natura unilaterale e i cosiddetti accordi di Unione Doganale. Nel primo caso le preferenze tariffarie sono concesse in via reciproca dai paesi contraenti mediante la creazione di un’area di libero scambio, nel secondo caso le preferenze sono concesse dall’Unione Europea senza alcuna reciprocità, nel terzo caso è prevista l’abolizione completa delle tariffe doganali nell’interscambio fra i paesi appartenenti all’Unione Doganale grazie all’adozione di una tariffa doganale esterna comune fra tali paesi. Talvolta gli accordi prevedono delle clausole di salvaguardia in relazione a prodotti sensibili quali i prodotti agricoli, i siderurgici o i tessili. Per avere quindi informazioni circa il trattamento preferenziale in essere è necessario consultare lo specifico accordo verificando il trattamento specifico riservato ai prodotti di interesse dell’operatore economico, individuati dalla specifica voce di nomenclatura combinata. Si ricorda che gli accordi di libero scambio sono atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). Accordi Bilaterali: Questi accordi stipulati dall’Unione Europea prevedono esenzioni o riduzioni daziarie per i prodotti originari di uno dei due paesi contraenti al momento dell’importazione del bene stesso nell’altro paese contraente. Pertanto le preferenze tariffarie sono accordate in via reciproca da entrambi i paesi contraenti. Per facilitare la comprensione segue un semplice esempio: Un prodotto di origine preferenziale comunitaria viene esportato in Tunisia. La Tunisia ha stipulato un accordo di commercio preferenziale bilaterale con la UE e pertanto lo stesso prodotto potrà beneficiare della preferenza daziaria al momento dell’importazione in Tunisia. Reciprocamente un prodotto di origine preferenziale tunisina potrà entrare nella UE con la relativa preferenza daziaria in virtù della natura bilaterale dell’accordo. Segue un elenco degli accordi di commercio preferenziale bilaterali ad oggi in vigore: PAESE CODICE ISO ALBANIA AL ALGERIA DZ BOSNIA ERZEGOVINA BA CAMERUN CM CANADA CA
CEUTA E MELILLA EA CILE CL CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA PS COLOMBIA CO COREA DEL SUD KR EGITTO EG EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA MK GEORGIA GE GIORDANIA JO ISLANDA IS ISOLE FAEROER FO KOSOVO XK ISRAELE IL LIBANO LB MAROCCO MA MESSICO MX MOLDOVA MD MONTENEGRO ME NORVEGIA NO PERU’ PE SERBIA RS SIRIA SY SUD AFRICA ZA SVIZZERA CH TUNISIA TN TURCHIA (il modello EUR 1 può essere emesso per attestare esclusivamente l’origine preferenziale per TR le merci oggetto del trattato CECA [carbone e
acciaio] e per i prodotti agricoli.) UCRAINA UA PTOM (Paesi e territori d’oltremare) Anguilla AI Antille olandesi AN Aruba AW Bonaire BQ Curaçao CW Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud GS Groenlandia GL Isole Cayman KY Isole Falkland FK Isole Vergini britanniche VG Isole Wallis e Futuna WF Mayotte YT Montserrat MS Nuova Caledonia e dipendenze NC Pitcairn PN Polinesia francese PF Saba BQ Saint-Pierre e Miquelon PM Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan da Cunha SH Sint Eustatius BQ Sint Maarten MF Terre australi e antartiche francesi FQ
Territori dell'Antartico britannico BQ Territorio britannico dell'Oceano Indiano IO Turks e Caicos TC ELENCO DEI PTOM CONSIDERATI MENO SVILUPPATI Anguilla AI Mayotte YT Montserrat MS Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan da Cunha SH Turks e Caicos TC Wallis e Futuna WF Saint-Pierre e Miquelon PM SADC: (NON ANCORA ENTRATO IN VIGORE) BOTSWANA BW LESOTHO LS MOZAMBICO MZ NAMIBIA NA SWAZILAND SZ AMERICA CENTRALE: HONDURAS HN COSTA RICA CR PANAMA PA NICARAGUA NA EL SALVADOR SV GUATEMALA GT APE: ISOLE FIJI
PAPUA NUOVA GUINEA PG MADAGASCAR MG MAURITIUS MU SEYCHELLES SC ZIMBABWE ZW Accordi Unilaterali Tali accordi, stipulati dall’Unione Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni daziarie ai prodotti originari di alcuni paesi terzi nel momento in cui detti prodotti vengono importati in territorio comunitario. Questi accordi nascono dalla volontà di favorire la competitività dei prodotti originari di paesi meno sviluppati detassando gli stessi al momento dell’importazione nella UE. Gli accordi di natura unilaterale si distinguono in due gruppi: Accordi con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) Accordi SPG (sistema delle preferenze generalizzate) Il sistema ACP prevede una riduzione daziaria unilaterale per i prodotti originari di questi paesi, dal primo gennaio 2008 il precedente sistema è stato modificato e solo alcuni paesi hanno avviato i negoziati per la sottoscrizione dei nuovi accordi; a questi paesi si applica un regime transitorio definito MAR (market access regulation), segue l’elenco di tali paesi: PAESE CODICE ISO ANTIGUA E BARBUDA AG COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS BS BARBADOS BB BELIZE BZ REPUBBLICA DEL BOTSWANA BW REPUBBLICA DI BURUNDI BI REPUBBLICA DEL CAMERUN CM UNIONE DELLE COMORE KM
REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO CI COMMONWEALTH DI DOMINICA DM REPUBBLICA DOMINICANA DO REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI FJ REPUBBLICA DEL GHANA GH GIAMAICA JM GRENADA GD REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GY GUYANA REPUBBLICA DI HAITI HT REPUBBLICA DEL KENYA KE REGNO DI LESOTHO LS REPUBBLICA DEL MADAGASCAR MG REPUBBLICA DI MAURITIUS MU REPUBBLICA DEL MOZAMBICO MZ REPUBBLICA DI NAMIBIA NA STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA PG GUINEA REPUBBLICA DEL RUANDA RW FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS KN SAINT LUCIA LC SAINT VINCENT E GRENADINE VC REPUBBLICA DELLE SEICELLE SC REPUBBLICA DI SURINAME SR REGNO DELLO SWAZILAND SZ REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA TZ REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO TT REPUBBLICA DELL’UGANDA UG
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE ZW Il sistema SPG, disciplinato dal reg. (CE) n. 978/2012, che ha sostituito il Reg. Ce 732/2008, in vigore dal 01.01.2014, si basa sulla concessione di preferenze tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) ai paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili a causa della scarsa integrazione e competitività nel sistema commerciale internazionale. Il citato regolamento prevede che le preferenze tariffarie si applichino in funzione del regime nel quale rientra il paese beneficiario del quale le importazioni sono originarie. I regimi previsti dal regolamento sono tre: a) un regime generale b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (everythings but arms”, EBA): Tale regime garantisce l’accesso al mercato dell’Unione in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati tali dall’ONU, fatta eccezione per il commercio delle armi. Segue l’elenco dettagliato dei paesi suddiviso secondo i regimi SPG applicabili: Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità Colonna B: nome del paese o del territorio Colonna C: paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (everythings but arms, EBA) Colonna D: paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D AF AFGHANISTAN AM ARMENIA AO ANGOLA BD BANGLADESH
BF BURKINA FASO BI BURUNDI BJ BENIN BO BOLIVIA BT BUTHAN CONGO, REPUBBLICA CD DEMOCRATICA DEL CF REPUBBLICA CENTRAFRICANA CG CONGO CK ISOLE COOK CN REPUBBLICA POPOLARE CINESE (*) CO COLOMBIA CR COSTA RICA CV CAPO VERDE DJ GIBUTI
EC ECUADOR (*) ER ERITREA ET ETIOPIA FM STATI FEDERATI DI MICRONESIA GE GEORGIA GM GAMBIA GN GUINEA GQ GUINEA EQUATORIALE GT GUATEMALA GW GUINEA – BISSAU HN HONDURAS HT HAITI ID INDONESIA IN INDIA
IQ IRAQ KG KIRGHIZISTAN KH CAMBOGIA KI KIRIBATI KM COMORE REPUBBLICA DEMOCRATICA LA POPOLARE DEL LAOS LK SRI LANKA LR LIBERIA LS LESOTHO MG MADAGASCAR MH ISOLE MARSHALL ML MALI MN MYANMAR
MM MONGOLIA MR MAURITANIA MV MALDIVE (*) MW MALAWI MZ MOZAMBICO NE NIGER NG NIGERIA NI NICARAGUA NP NEPAL NR NAURU NU NIUE PA PANAMA PE PERU PH FILIPPINE PK PAKISTAN PY PARAGUAY
RW RUANDA SB ISOLE SALOMONE SD SUDAN SL SIERRA LEONE SN SENEGAL SO SOMALIA SS SUD SUDAN ST SAO TOME E PRINCIPE SV EL SALVADOR SY REPUBBLICA ARABA SIRIANA TD CIAD TG TOGO TH TAILANDIA (*) TJ TAGIKISTAN
TL TIMOR ORIENTALE TM TURKMENISTAN TO TONGA TV TUVALU TZ TANZANIA UA UCRAINA UG UGANDA UZ UZBEKISTAN VN VIETNAM VU VANUATU WS SAMOA YE YEMEN ZM ZAMBIA (*)Tale paese beneficiario è escluso dall'elenco dei paesi beneficiari del SGP un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Accordi di Unione Doganale:
A differenza delle tue tipologie precedenti l’accordo di Unione Doganale non si basa sulla nozione di origine della merce ma si basa sul fatto che le merci siano in libera circolazione; in buona sostanza è sufficiente che un prodotto sia in libera circolazione perché possa beneficiare dell’esenzione daziaria senza che lo stesso sia necessariamente originario dell’altro paese aderente all’accordo. Per merci in libera circolazione si intendono alternativamente: - le merci prodotte nella Comunità, comprese quelle ottenute, integralmente o in parte, da prodotti provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nella Comunità o; - provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nella Comunità. N.B. Sono considerate in libera pratica nella Comunità le merci provenienti da paesi terzi per le quali sono state espletate le formalità di importazione e sono stati pagati i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente esigibili nella Comunità e che non hanno beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi o oneri. Esempio: Un importatore italiano importa dalla Cina delle camicie di cotone effettuando un’immissione in libera pratica e pagando il dazio dovuto. Qualora decida di esportare queste camicie in Turchia (paese che ha stipulato un accordo di Unione Doganale) potrà beneficiare dell’esenzione daziaria in quanto le merci, pur essendo di origine cinese, devono essere considerate in libera circolazione (sono stati pagati i dazi doganali al momento dell’immissione in libera pratica). Attualmente l’Unione Europea ha stipulato accordi di Unione Doganale con tre paesi: Turchia San Marino Andorra Requisiti Negli accordi di libero scambio sono previsti i requisiti che le merci devono soddisfare per essere considerate di origine preferenziale. Requisiti di carattere generale In via generale si considerano di origine preferenziale i prodotti interamente ottenuti nel territorio e “i prodotti che (...)sono stati oggetto nello stesso di lavorazioni o trasformazioni sufficienti”. Per quanto concerne la seconda categoria di prodotti, questi possono essere dichiarati di origine preferenziale qualora subiscano una trasformazione sufficiente, anche a partire da materie prime di origine non comunitaria, tale da soddisfare la regola prevista all’interno del protocollo di origine allegato all’accordo di libero scambio. Requisiti territoriali Le merci che hanno diritto ad essere dichiarate di origine preferenziale devono soddisfare i suddetti requisiti senza interruzione nel paese di origine. Pertanto, un prodotto fabbricato nell’Unione Europea, che, durante il processo produttivo, abbia subito una parziale lavorazione in un paese extracomunitario, non
può ottenere lo status di merce di origine preferenziale comunitaria, anche se si potesse considerare sufficientemente trasformato. Il trattamento preferenziale viene altresì accordato esclusivamente ai prodotti che, oltre a soddisfare i requisiti presenti nei protocolli degli accordi di libero scambio, siano trasportati direttamente tra i paesi oggetto dell’accordo. E’ comunque consentito che i suddetti prodotti, durante il trasporto, attraversino altri territori purché rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato in cui transitano e non subiscano altre operazioni a parte le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. Prodotti interamente ottenuti Ottengono lo status di merci originarie, quei prodotti che, per la loro specifica natura, sono interamente ottenuti nel paese accordista. Tali prodotti, che sono elencati negli accordi di libero scambio e nel Disposizioni di attuazione del Codice (Reg. 2454/93), possono essere dichiarati di origine preferenziale se soddisfano i requisiti ivi elencati. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità Europea o in un paese terzo: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi; i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi; m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l). Pertanto, oltre ai prodotti sopra elencati, possono altresì essere dichiarate di origine preferenziale le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti elencati.
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Oltre ai prodotti interamente ottenuti, possono ottenere lo status di origine preferenziale, quelle merci che hanno subito una trasformazione o lavorazione sufficiente nella comunità o nel paese terzo. Il sistema delle preferenze generalizzate e gli accordi di libero scambio prevedono infatti che, i prodotti non interamente ottenuti possono essere dichiarati di origine preferenziale se soddisfano i requisiti previsti nel relativo allegato. Nel suddetto allegato è riportato uno schema in cui, nella prima colonna, sono elencate le voci doganali, seguite, nella seconda colonna, dalla descrizione del prodotto e, nella terza colonna, viene descritta la regola da rispettare per poter dichiarare di origine preferenziale tale prodotto. Si riporta a titolo esemplificativo l’estratto dell’Allegato all’accordo di libero scambio siglato tra Svizzera e Unione Europea: Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto originario 7010 Damigiane, bottiglie, boccette, Fabbricazione a partire da barattoli, vasi, imballaggi tubolari, materiali di qualsiasi voce, esclusi ampolle e altri recipienti per il quelli della stessa voce del trasporto o l’imballaggio, di vetro; prodotto Nell’esempio sopra riportato, alla prima colonna viene riportata la voce doganale (7010) seguita, nella seconda colonna dalla descrizione merceologica del prodotto (damigiane bottiglie ecc.); nella terza colonna, infine, viene riportata la regola che deve essere soddisfatta per poter dichiarare di origine preferenziale i prodotti fabbricati in Svizzera o nella Comunità Europea. N.B. qualora sia presente una regola anche nella colonna quattro(non presente nell’esempio sopra riportato) tale regola deve intendersi come alternativa rispetto alla regola prevista nella colonna 3. Negli accordi di libero scambio e nel sistema delle preferenze generalizzate vi sono tre tipologie di regole: 1) Cambio di voce doganale 2) Valore Aggiunto 3) Regole Specifiche Occorre preliminarmente precisare che, nella fabbricazione di un prodotto, le merci utilizzate sono da considerarsi sempre di origine “non comunitaria”, salvo che siano accompagnate da un documento idoneo a qualificarle come di origine preferenziale comunitaria (es v. infra dichiarazione del fornitore). 1)Cambio di voce doganale.
Può essere conferita l’origine se la trasformazione effettuata in territorio comunitario è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati. In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari (non di origine preferenziale comunitaria) utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce doganale diversa rispetto al prodotto finito. Nei protocolli di origine la regola è formulata nel modo seguente: “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto”; la stessa va letta nel senso che tutti i materiali non comunitari di qualsiasi voce possono essere utilizzati, ad eccezione di quelli classificati alla stessa voce del prodotto. Pare utile ricordare che le voci doganali sono i codici a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Per maggiore chiarezza si veda l’esempio presente nel commento al punto 2. 2)Tolleranza sui materiali non comunitari utilizzati Questa regola di origine prevede una tolleranza espressa in termini di incidenza massima che il valore dei materiali non comunitari può avere sul prezzo franco fabbrica del prodotto finito. In buona sostanza questa regola prevede che il valore dei materiali non comunitari non possa eccedere una soglia predeterminata costituita da una percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Va sottolineato che il prezzo franco fabbrica è definito come il: “il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, della Comunità, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto” Esempio: Una società stabilita in Italia effettua la fabbricazione di tubi di alluminio (classificati alla voce 7608) a partire da coils e nastri (classificati alla voce 7606). La regola di origine prevista dal protocollo di origine relativa ai profilati cavi in alluminio è la seguente: Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto originario Ex capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, Fabbricazione: – a partire da materiali (non comunitari) di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del
prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali (non comunitari) utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Commento Questa regola mista combina la regola di cui al punto 1 (cambio di voce doganale), con la regola di cui al punto 2 (valore aggiunto). In particolare la prima condizione è soddisfatta in quanto la società effettua una lavorazione tale da determinare la classificazione doganale del prodotto finito ad una voce (7608) diversa rispetto a quella del semilavorato utilizzato nel processo di fabbricazione (7606). La seconda condizione risulta invece soddisfatta qualora la somma di tutti i materiali non comunitari utilizzati nel processo di fabbricazione non ecceda il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. 3) Trasformazioni specifiche Per taluni prodotti sono previste regole nelle quali vengono indicate in dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l’origine preferenziale ai prodotti. Pertanto l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce l’origine preferenziale, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale origine. Esempio: Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto originario Ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di Fabbricazione a partire da filati abbigliamento, diversi da quelli a maglia Per questi prodotti la regola di origine consente l’utilizzo di materiali non comunitari ad un determinato stadio di lavorazione (filati); l’utilizzo di materiali non comunitari ad uno stadio di lavorazione superiore pregiudica l’origine preferenziale del prodotto finito. Lavorazioni sempre insufficienti a conferire l’origine Indipendentemente dal soddisfacimento delle regole sopracitate i protocolli di origine elencano alcune trasformazioni e lavorazioni che sono da ritenere sempre insufficienti a conferire l’origine, segue l’elenco delle stesse:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivicompresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n); p) la macellazione degli animali. Esempio: Un’azienda effettua in territorio comunitario l’imballaggio di prodotti di origine cinese; la regola di origine preferenziale prevede che i materiali non comunitari non possano eccedere il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Poiché l’azienda rivende il prodotto con un ampio margine la regola di origine è soddisfatta, ma il prodotto non può comunque essere considerato di origine preferenziale in considerazione del fatto che il semplice imballaggio è considerata una lavorazione sempre insufficiente a conferire l’origine. Origine preferenziale dei pezzi di ricambio Per quanto concerne l’origine preferenziale dei pezzi di ricambio occorre distinguere due diverse ipotesi a seconda che tali parti vengano consegnate unitamente al macchinario oppure successivamente.
Nel caso in cui il macchinario e i pezzi di ricambio vengano consegnati contemporaneamente con un’unica spedizione, gli stessi saranno dichiarati con un’unica origine preferenziale e, pertanto, saranno accompagnati da un unico certificato di origine preferenziale. In questo caso il macchinario e le parti di ricambio devono essere considerate un tutt’unico; pertanto, anche qualora queste ultime non avessero diritto all’origine preferenziale, se il macchinario e le parti di ricambio, nell’insieme, soddisfano la regola di origine, gli stessi ottengono lo status di merci originarie. Nel suddetto caso, deve essere emessa un’unica fattura contenente la descrizione del macchinario e delle parti di ricambio, con un unico prezzo totale. Qualora le parti di ricambio siano consegnate separatamente o con separata fattura, bisogna considerare tali parti in maniera autonoma rispetto al macchinario. In questo caso, occorre procedere alla classificazione delle parti, e verificare se le stesse rispettano le condizioni previste per l’acquisizione dell’origine preferenziale. Elementi neutri Ci sono degli elementi che, per la loro natura, non concorrono alla determinazione dell’origine del prodotto, anche se vengono utilizzati nel procedimento produttivo. Tali elementi, riportati all’art. 83 del Reg Cee 2454/93 e negli accordi di libero scambio sono: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. A titolo esemplificativo, per verificare se viene soddisfatta la regola di origine di un determinato prodotto, il costo relativo all’energia elettrica, utilizzata nell’impianto per la fabbricazione di detto prodotto, non deve essere preso in considerazione. Prove dell’origine preferenziale: i certificati Per ottenere i benefici derivanti dall’applicazione delle regole sull’origine preferenziale, l’operatore deve presentare, all’atto dell’importazione, un documento che attesti che le merci in oggetto soddisfino i requisiti imposti dalla normativa. I documenti previsti dagli accordi di libero scambio o dal sistema delle preferenze generalizzate sono: 1. Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED per i paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio. 2. Certificato di origine Form-A per le merci provenienti dai paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate 3. Dichiarazione su fattura sottoscritta dal soggetto esportatore, ammessa in alternativa alle altre prove di origine.
4. Certificato ATR per l’esportazione verso (o per l’importazione dalla) Turchia di merci immesse in libera pratica nel paese di provenienza. Certificato di origine EUR 1 Il certificato EUR 1 è il certificato di circolazione, previsto dalla maggior parte degli accordi di libero scambio siglati dall’Unione Europea con Paesi terzi, che attesta l’origine preferenziale delle merci. Pertanto, il suddetto certificato scorta le merci, dichiarate di origine preferenziale, destinate ad essere importate nell’Unione Europea oppure esportate verso paesi extra Ue con cui vigono accordi di libero scambio. Il certificato EUR 1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione dietro richiesta avanzata dall’interessato redatta su un apposito formulario riportato in allegato agli accordi di libero scambio. Il formulario può essere redatto dall’esportatore oppure dal rappresentante autorizzato; in quest’ultimo caso, oltre a riportare esattamente le generalità dell’esportatore, deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta o indiretta). La circolare 11d del 28/04 2010 ha disposto che “la presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, avvenga entro il limite dei dieci giorni antecedenti (sono previste delle deroghe a questo termine) la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale”. Tale termine è stabilito per consentire all’autorità doganale di effettuare ogni opportuna istruttoria per la verifica del rispetto della normativa; infatti le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché ad effettuare tutte le altre verifiche che ritengano opportune per accertare il carattere originario dei prodotti. I certificati, una volta emessi, hanno una durata limitata nel tempo; infatti i certificati di origine preferenziale EUR 1 devono essere presentati entro 4 mesi dalla data del rilascio (10 mesi per le esportazioni in Cile, Messico, Sudafrica e Paesi ACP). Trascorso tale termine i certificati cessano la propria validità; pur tuttavia possono essere accettate dalle autorità del paese di importazione, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Certificato Eur- Med L’Eur Med è il certificato di origine che accompagna i prodotti che godono del trattamento preferenziale in virtù delle regole sul cumulo paneuromediterraneo. A parziale deroga di quanto disposto sui requisiti territoriali, vi è la possibilità di dichiarare di origine preferenziale le merci che abbiano subito lavorazioni, oltre che nell’Unione Europea, anche in altri paesi extracomunitari, purchè tali paesi facciano parte dell’area di cumulo paneuromediterraneo. L’aspetto del certificato Eur-Med ricalca quello dell’EUR 1 e se ne differenzia soltanto per la attestazione, aggiunta nella casella 7, relativa alla avvenuta applicazione del cumulo paneuromediterraneo. La validità, come per l’Eur 1, è di 4 mesi dalla data di rilascio Se tre parti contraenti della convenzione paneuromediterranea sono legate da un accordo di libero scambio (ALS) possono applicare un sistema di cumulo dell'origine. Pertanto, i prodotti che hanno acquisito il carattere originario in uno dei paesi della zona di cumulo paneuromediterranea possono essere aggiunti ai prodotti originari di qualsiasi altro paese della zona senza perdere il loro carattere originario in seno alla zona stessa.
Il cumulo dell'origine è sottoposto a certe condizioni: •l'esistenza di un accordo commerciale preferenziale conforme al GATT; •il rispetto delle norme della convenzione; In ogni caso per poter emettere l’EUR MED (certificato o dichiarazione su fattura) è necessario che tutti i Paesi che hanno dato la propria origine alla merce risultante dalla fase della lavorazione svoltasi in quel Paese, abbiano concluso e applichino tra di loro accordi che prevedano le stesse regole d’origine (in particolare il divieto di restituzione/abbuono del dazio o equivalenti); l’esistenza di questa condizione si ricava dall’aggiornamento della tabella delle date di entrata in vigore degli accordi che la Comunità Europea pubblica nella serie C della G.U. I paesi che fanno parte dell’area di cumulo paneuromediterranea sono: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria. Esempio: Società Alfa produce un bene che ha diritto all’origine preferenziale, effettuando le lavorazioni sia presso la filiale italiana che presso la filiale Svizzera. La suddetta società potrà esportare il prodotto nei paesi facenti parte l’area di cumulo paneuromediterranea (es. Norvegia) accompagnata dal certificato Eur Med. Qualora la stessa società esportasse verso un altro paese che ha sottoscritto un accordo di libero scambio con l’UE ma non facente parte l’area di cumulo paneuromediterranea (es. Messico), la merce non avrebbe diritto al trattamento preferenziale. Certificato Form A Il certificato Form A è il certificato che attesta l’origine preferenziale delle merci provenienti dai paesi in via di sviluppo che godono del trattamento preferenziale, garantito dall’Unione Europea, in virtù del sistema delle preferenze generalizzate (SPG); essendo un trattamento preferenziale unilaterale garantito dall’Unione Europea, il certificato Form A viene utilizzato esclusivamente per l’importazione di beni aventi origine preferenziale nei paesi extracomunitari in via di sviluppo; non può, pertanto, essere richiesto dagli operatori comunitari per esportare nei paesi beneficiari. Tale certificato, che ha una validità di 10 mesi dalla data di rilascio, deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro in cui si effettuano le operazioni di importazione per ottenere lo sconto daziario previsto. Dichiarazione su fattura – esportatore autorizzato – esportatore registrato Oltra alla richiesta di emissione di certificati di origine, gli esportatori possono attestare l'origine preferenziale del prodotto mediante dichiarazione su fattura. La dichiarazione su fattura può essere apposta da qualsiasi operatore economico per le esportazioni di valore inferiore a 6.000 euro, esclusivamente dagli esportatori autorizzati per le esportazioni di valore superiore a 6.000 euro.
Lo status di esportatore autorizzato è quindi un beneficio che permette all'operatore di poter attestare l'origine preferenziale direttamente sulla fattura indipendentemente dal valore della merce esportata. Come previsto dagli artt. 90 e 117 delle Disposizione di attuazione del Codice (Reg. Cee 2454/93, di seguito DAC) e dagli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con i paesi terzi le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni, a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle Autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti. I due requisiti necessari per ottenere tale autorizzazione pertanto sono: 1. Effettuazione di frequenti esportazioni 2. Offrire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti. Per quanto concerne il primo requisito l'Agenzia delle Dogane richiede che l'operatore effettui, con una certa regolarità, esportazioni verso il paese extracomunitario accordista, mentre non è necessario che lo stesso effettui numerose esportazioni nell'arco dell'anno solare. Per quanto riguarda il secondo requisito, l'operatore deve garantire all'autorità doganale di essere a conoscenza della normativa relativa all'origine preferenziale, e di applicarla correttamente ai propri prodotti oggetto di esportazione. Pertanto, come precisa l'Agenzia delle Dogane, l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare. Giova precisare che, nell'accordo siglato tra Unione Europea e Corea del sud, il primo requisito sopraelencato non è richiesto. Infatti, in tale accordo, per l'attestazione dell'origine preferenziale dei prodotti esportati, non è previsto il rilascio del certificato di origine EUR 1, ma è consentita, esclusivamente, la dichiarazione su fattura che, analogamente a tutti gli altri accordi di libero scambio, può essere emessa solo dagli esportatori autorizzati se riguarda esportazioni superiori ad € 6.000; pertanto, per consentire agli operatori che effettuano esportazioni saltuarie di dichiarare l'origine preferenziale, viene rilasciato lo status di esportatore autorizzato, anche in assenza del requisito relativo alle frequenti esportazioni. Dopo che l'azienda ha presentato l'istanza, l'Ufficio delle Dogane competente per territorio effettua una verifica presso l'azienda per accertarsi che i requisiti sopra menzionati siano rispettati. La verifica effettuata da parte dell'amministrazione doganale, infatti, mira a determinare la sussistenza dei presupposti per il rilascio dello status di esportatore autorizzato, in particolare modo per quanto riguarda: 1. le garanzie che la società richiedente lo status offre in merito alla determinazione del carattere originario dei prodotti 2. la frequenza delle esportazioni. Per quanto concerne l’accordo con il Canada, giova precisare che, similmente a quanto previsto all’accordo con la Corea, non esiste il certificato EUR 1 ma si può attestare lo status di merce di origine preferenziale solamente mediante indicazione su fattura. Tale indicazione è libera per esportazione fino ad € 6000 mentre, per spedizioni di importo superiore, l’accordo con il Canada, a differenza degli altri accordi che la Ue ha stipulato con paesi terzi, prevede che la dichiarazione su fattura può essere apposta esclusivamente dagli esportatori registrati.
L’iter per diventare esportatore registrato è più semplice e consiste nella presentazione del modulo previsto dalla normativa all’ufficio competente per territorio. https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3651978/REX+FTA-All+2-13D-20171116.pdf/345aef51- 1146-4951-8e34-3ecd114eaecc 1. Grado di compliance in tema di origine preferenziale Per quanto riguarda il primo aspetto la valutazione effettuata riguarda la procedura che l'azienda ha istituito per la determinazione dell'origine preferenziale dei prodotti, in particolare: la corretta classificazione ai fini doganali dei prodotti oggetto di valutazione (assegnazione della voce doganale) la verifica della regola di origine relativa al prodotto cosi come classificato al punto 1 all'interno dei protocolli di origine degli accordi di commercio preferenziale la richiesta e conservazione delle dichiarazioni di origine preferenziale rilasciate dai fornitori ai sensi del Regolamento CE 1207/2001 la corretta applicazione della regola di origine di cui al punto 2 alla contabilità industriale dell'azienda la verifica dell'effettuazione di lavorazioni superiori alle c.d. lavorazioni minime sempre insufficienti a conferire l'origine. La valutazione degli elementi sopra citati e di eventuali altri aspetti rilevanti permette all'autorità doganale di determinare il grado di compliance in tema di origine preferenziale da parte della società richiedente. 2. Frequenza nelle esportazioni La valutazione della frequenza nelle esportazioni costituisce un criterio più facilmente misurabile, in quanto è sufficiente in tal senso una verifica delle fatture attive emesse verso la destinazione per la quale è richiesto lo status e delle dichiarazioni doganali ad esse associate per quantificare il numero di esportazioni effettuate e di conseguenza il rispetto del criterio. Qualora dalla verifica risulti che la società rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, l'Agenzia delle Dogane conferisce alla stessa lo Status di esportatore autorizzato, assegnando un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto sulle fatture nelle quali si attesta l'origine preferenziale delle merci ivi riportate. Certificato ATR il certificato ATR, attesta che i prodotti oggetto di esportazione/importazione siano in “libera pratica” nel paese di provenienza. Tale certificato, utilizzato nelle operazioni tra l’Unione Europea e la Turchia, viene vistato all’esportazione dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro, su richiesta dell’operatore, ed ha una validità di 4 mesi. Tale certificato è utilizzabile, al fine di ottenere l’esenzione daziaria nel paese di destino, per tutte le merci ad eccezione dei prodotti oggetto del trattato CECA (carbone e acciaio) e per i prodotti alimentari.
Anche per le operazioni tra l’UE e la Turchia è prevista una procedura semplificata per il rilascio del certificato ATR, nel caso in cui un esportatore rivesta lo status di esportatore autorizzato. Analogamente a quanto previsto per i certificati di origine preferenziale l’operatore può essere autorizzato dalla dogana a non presentare le merci e a non chiedere il certificato ATR secondo la procedura normale. La dichiarazione del fornitore Tutti i protocolli prevedono che l'esportatore richiedente il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 debba essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al protocollo. Fra i documenti di prova dell’origine preferenziale dei beni di cui sopra è stata introdotta dal regolamento 1207/2001 la c.d. “dichiarazione del fornitore”. Il regolamento citato prevede che i fornitori di soggetti che dovranno richiedere il rilascio di certificati EUR1 inseriscano in una dichiarazione le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale. La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura. La dichiarazione può essere rilasciata a fronte di ciascuna fornitura ovvero può essere prodotta una dichiarazione a lungo termine del fornitore. Mediante tale dichiarazione il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che le caratteristiche, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii successivi di dette merci. Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un periodo non superiore a due anni dalla sua emissione. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere emessa con effetto retroattivo. In tali casi, non può riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia. Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne deve informare immediatamente il cliente. Segue un esempio commentato di dichiarazione a lungo termine di origine preferenziale del fornitore:
Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale (Regolamento del Consiglio n. 2447/2015) Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte: Prodotto A Prodotto B Prodotto X (si suggerisce di inserire le designazioni dei prodotti così come riportate sulle fatture commerciali) che sono regolarmente fornite alla ditta …(inserire il nominativo del cliente) sono originarie dell’Unione Europea e rispondono alle norme di materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con: ACP - States in Africa, the Caribbean, the Pacific / AD - Andorra / AL - Albania / BA - Bosnia- Herzegovina /CA - Canada /CH – Switzerland / CL - Chile / DZ - Algeria / EG - Egypt / FO - Faroe Islands / GSP - General System of Preference / HR – Croatia / IL – Israel / IS – Iceland / JO – Jordan / LB – Lebanon / LI – Liechtenstein / MA – Morocco / ME – Montenegro / MK – Macedonia / MX – Mexico / NO – Norway / OCT - Overseas Countries and Territories / PS - Occupied Territories / TN – Tunisia / TR – Turkey / XC- Ceuta / XL – Melilla / ZA -South- Africa/ KR- Korea Dichiara: cumulo applicato X cumulo non applicato La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal 01.01.2017 al 31.12.2018 Si impegna ad informare immediatamente la ditta …(inserire il nominativo del cliente) della perdita di validità della presente dichiarazione. Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. Luogo e Data, ________________ Nome e funzione del soggetto che firma: _____________________________ ________________________(Timbro e firma)
Casi Pratici 1-Azienda produttrice di Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili classificati alla voce 8481 riceve un ordine dal Messico. In considerazione del fatto che il Messico ha sottoscritto un accordo di commercio preferenziale con la UE l’azienda procede con la verifica circa l’origine preferenziale dei propri prodotti attraverso i seguenti passaggi logici: Ricerca della base legale costituita dal protocollo di origine dell’accordo: la base legale è costituita dalla Decisione n. 1/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 pubblicata in Gazzetta Ufficiale L 157 del 30.6.2000 riscontrabile al sito http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm Modificata da : · Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, GU UE L 198 del 26.7.2008. · Decisione n. 1/2007 del Comitato misto UE-Messico, GU UE L 279 del 23.10.2007. Verifica della regola di origine all’interno del protocollo dell’accordo: la regola di origine per i prodotti classificati alla voce 8481 è la seguente: Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o Lavorazione o trasformazione per trasformazione per ottenere il carattere di ottenere il carattere prodotto originario di prodotto originario (regola alternativa) 8481 Oggetti di rubinetteria e Produzione in cui tutti i Produzione in cui il organi simili per tubi, materiali utilizzati sono valore di tutti i caldaie, serbatoi, vasche, classificati in una voce materiali utilizzati tini o recipienti simili, diversa da quella del non eccede il 40 % compresi i riduttori di prodotto del prezzo franco pressione e le valvole fabbrica del prodotto termostatiche; loro parti Verifica circa il soddisfacimento della regola di origine principale (colonna 3) o alternativa (colonna 4): L’azienda procede alla verifica, utilizzando la contabilità industriale e partendo dalla distinta base del prodotto, del rispetto delle regole di origine. Per quanto riguarda la regola principale l’azienda utilizza nella fabbricazione un componente di origine cinese classificato alla voce 8481, questo non permette il soddisfacimento della regola. Ad ogni modo la lavorazione (superiore alle c.d. lavorazioni insufficienti) effettuata in territorio comunitario permette di soddisfare la regola alternativa (colonna 4), in quanto il valore complessivo dei materiali non comunitari utilizzati nella fabbricazione rimane abbondantemente al
di sotto del 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto risultante dalla lavorazione. Pare utile ribadire che, utilizzando la regola del valore, vanno considerati come extracomunitari tutti i materiali utilizzati tranne quelli che sono di origine preferenziale comunitaria (ossia accompagnati da apposita dichiarazione del fornitore). 2- Azienda stabilita in Italia effettua trading di prodotti alimentari acquistando prodotti finiti sul mercato nazionale, comunitario ed extracomunitario e rivendono gli stessi in alcuni paesi terzi fra i quali la Corea del Sud. In considerazione del fatto che la Corea del Sud ha sottoscritto un accordo di commercio preferenziale con la UE l’azienda procede con la verifica circa l’origine preferenziale dei propri prodotti attraverso i seguenti passaggi logici: Ricerca della base legale costituita dal protocollo di origine dell’accordo la base legale è costituita dalla DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2010 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE L 127 del 14.5.2011. Verifica della regola di origine all’interno del protocollo dell’accordo: nel caso di specie poiché l’azienda si occupa di trading e non effettua attività di produzione la ricerca delle regole di origine risulta essere superflua in quanto l’origine preferenziale della merce dovrà essere attestata dai fornitori mediante dichiarazione di origine preferenziale. Richiesta delle dichiarazioni di origine ai fornitori: l’azienda procederà con la richiesta delle dichiarazioni di origine preferenziale ai fornitori nazionali e comunitari su modello conforme a quello previsto dal regolamento 1207/2001 e successive modifiche. 3- Azienda stabilita in Italia confeziona abiti da uomo (classificati alla voce 6203) a partire da tessuti acquistati da fornitori nazionali; gli abiti vengono venduti in Serbia. In considerazione del fatto che la Serbia ha sottoscritto un accordo di commercio preferenziale con la UE l’azienda procede con la verifica circa l’origine preferenziale dei propri prodotti attraverso i seguenti passaggi logici: Ricerca della base legale costituita dal protocollo di origine dell’accordo: la base legale è costituita dall’ACCORDO INTERINALE sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE L 28 del 30.1.2010. Verifica della regola di origine all’interno del protocollo dell’accordo: la regola di origine per i prodotti classificati alla voce 6203 è la seguente: Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o Lavorazione o trasformazione per trasformazione per ottenere il carattere di ottenere il carattere prodotto originario di prodotto originario
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