SOSTANZE D'ABUSO E USO DI SOSTANZE ADOLESCENTI: MILLE MODI DI FARSI MALE IN UN MONDO CHE CAMBIA - OMCEOMI
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Sostanze d’abuso e uso di sostanze Adolescenti: mille modi di farsi male in un mondo che cambia In collaborazione con SERT ASL MILANO e OSPEDALE NIGUARDA MILANO Area Spazio Vita - Ospedale Niguarda Piazza Ospedale Maggiore 3 - Milano Evento 1834-142900 Crediti 5
Il nostro Ordine è particolarmente impegnato nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti. Questo evento che rappresenta una tappa del percorso e dell’impegno profuso da parte degli organizzatori merita il nostro ringraziamento e plauso. Numerosi sono gli altri corsi in programma a testimonianza della vitalità e dell’impegno dei nostri iscritti per far crescere e rendere sempre più vicina la nostra professione ai bisogni dei nostri ammalati. Non sfugge ad una attenta riflessione che tali eventi rappresentano non solo opportunità di aggiornamento scientifico ma vitali strumenti per una crescita professionale ed etica. Questo obiettivo verrà perseguito con particolare determinazione e il nostro Ordine sarà sempre pronto ad accogliere suggerimenti e proposte per poter migliorare la professione medica. Il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Dott. Roberto Carlo Rossi
Sostanze d’abuso e uso di sostanze Adolescenti: mille modi di farsi male in un mondo che cambia In collaborazione con SERT ASL MILANO e OSPEDALE NIGUARDA MILANO Sabato 14 novembre 2015 ore 8.15 -13.30 Area Spazio Vita - Ospedale Niguarda Piazza Ospedale Maggiore 3 - Milano COORDINATORE Maria Teresa Zocchi Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano MMG ad Assago MODERATORE Paola D’Amico Giornalista Corriere della Sera PROGRAMMA 8.15-8.45 Registrazione Partecipanti 8.45 -9.00 Saluto del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano o di altro Consigliere da lui delegato 9.00-9.20 Riccardo Gatti Direttore Dipartimento Dipendenze - ASL Milano Scenario introduttivo 9.20-9.40 Maria Teresa Zocchi Il ruolo del MMG: le norme utili e l’invio ai servizi specializzati 9.40-10.00 Daniele Mazzini Sovrintendente capo Nucleo Antidroga Cinofilo - Polizia Locale Milano Fare prevenzione parlando ai giovani nel loro ambiente
10.00-10.40 Franca Davanzo Direttore Centro Antiveleni e Centro Antidroga - Ospedale Niguarda - Milano Marcello Ferruzzi Dirigente Medico - Centro Antiveleni Ospedale Niguarda - Milano Epidemiologia e casi clinici 10.40-11.00 Adriano Masarin Responsabile Settore Biochimica Chimica, Tossicologica e Droghe d’Abuso Ospedale Niguarda - Milano Il contributo del Laboratorio d’analisi 11.00-11.20 Intervallo 11.20-11.40 Paola Coppin Dirigente Medico Psicoterapeuta - Coordinatore Diagnosi precoce SERT 2 ASL Milano La diagnosi precoce nel disturbo da uso di sostanze: il tempo di latenza e lo stigma 11.40-12.00 Mara Gonevi Psicologa Psicoterapeuta - SERT 3 ASL Milano Responsabile Ss Penale Minorile Spazio Blu Lo Spazio Blu della Asl di Milano: un servizio dedicato ai giovani assuntori di sostanze stupefacenti e alle loro famiglie 12.00-13.00 Discussione 13.00-13.30 Compilazione schede di valutazione e di verifica
RICCARDO GATTI Scenario introduttivo Le nuove droghe e le vecchie Le droghe non fanno (più ) notizia, lo sappiamo; salvo quando ci scappa il morto. Ma anche qui la condizione deve essere particolare. Per fare una notizia degna delle cronache nazionali deve morire un giovane, meglio se minorenne, e possibilmente in un luogo del divertimento, meglio una discoteca. Se si ha più di trent’anni e se si muore a casa per strada o in auto, al massimo, escono articoli sui blog e sulle cronache locali ma nulla di più . Senz’altro non si raccolgono commenti di esperti di spicco e non si aprono dibattiti. Quando, poi, la morte di qualcuno riesce a sorpassare il muro del silenzio che, normalmente, circonda il problema scattano in modo automatico due reazioni: la prima tende ad utilizzare la notizia per rafforzare gli intendimenti e le proposizioni sia di chi è proibizionista che di chi è antiproibizionista; la seconda, di tipo “informativo” tende a costruire elenchi di sostanze, di effetti correlati al loro uso e di improbabili classifiche su cosa faccia più o meno male o sia più o meno pericoloso. Purtroppo la risultante dell’insieme di reazioni che, normalmente, si associano ad un tragico fatto di cronaca spesso sfocia in un qualcosa di molto simile alla confusione da cui non ci salvano gli elenchi che improvvisamente spiegano, anche a chi non lo sapeva, che ci si può drogare con Cannabinoidi sintetici, Catinoni, Ketamina, Feniletilammine, Piperazine, Acido gamma-idrossibutirrico o GHB, Amfetamine sintetiche, Dietilamide dell’acido lisergico, Fenciclidina o PCP, Sostanze psichedeliche, Cocaina, Eroina, Triptamine, Popper, Cannabis, Smart drugs, La pillola di Facebook, Krokodil e Le droghe da sniffare. Basta? Certamente no perché , volendo, ci sono farmaci che ben si prestano allo scopo oppure si possono mischiare sostanze diverse di origine naturale o sintetica, tra cui l’alcol, per ottenere effetti imprevedibili. Dopo qualche giorno la questione si chiude. Visti i presupposti, forse è la soluzione migliore.
La morte fa parte della vita e, alla fine, qualche dato ufficiale ci rassicurerà rispetto al fatto che altrove la situazione è pure peggiore oppure che in qualche luogo (in questo momento va di moda il Portogallo, in altri tempi, ricordo, l’Olanda) una legislazione diversa ha risolto molti problemi. In ogni caso qualcuno ci ricorderà che si tratta di problemi che fanno parte della storia dell’uomo con tanto di citazioni dei Sumeri, dei riti sciamanici e di tutto ciò che ci si può mettere per dire che sempre c’è stato chi si drogava e sempre ci sarà e che, come per la prostituzione, il vero problema è come “regolamentare” il tutto. Nel frattempo, noto, che stiamo rapidamente passando, almeno a livello comunicativo, da una situazione in cui il drogato era un malato, per definizione, ad un’altra in cui si mette in dubbio che addirittura la tossicodipendenza sia una malattia. I risultati sono, al momento, imprevedibili perché , invece, si classificano come patologie molte forme legate a comportamenti che non prevedono l’uso di droghe (dal gioco d’azzardo, allo shopping compulsivo, alla dipendenza da internet, ecc.). Rimane preoccupante, tuttavia, che l’analisi di un problema che, ripeto, è collettivo (non solo di chi usa droghe), sia cosı̀ legata a singoli eventi tragici o a pronunciamenti che riguardano scelte politiche relative alla legalizzazione di una sostanza che, per quanto usata, è solo una della tante, legali o illegali che siano. Il problema collettivo, infatti, non è dato dalle situazioni che normalmente sono in grado di attivare le cronache, ma dal fatto che esistono ormai più mercati in competizione che vedono nello sviluppo dell’uso di sostanze (illegali ma anche legali) a scopo ricreativo, modulante, dopante ecc. la loro principale risorsa. Non escludo che l’insieme di interessi che si legano all’operare di questi mercati sia la determinante principale di analisi molto superficiali e non esaustive che, comunque, di volta in volta, sono in grado di far comprendere solo una parte della questione: spesso nemmeno la più importante. Se è , quindi, vero che l’uso di droghe (legali o illegali) fa parte della storia dell’uomo, ciò che fa la differenza, oggi rispetto al passato, è la trasformazione delle stesse in beni di consumo con produttori e distributori che, attuando tecniche promozionali assolutamente simili a quelle utilizzate per questo tipo di beni, sono in grado di amplificare nei singoli e nella collettività , bisogni che non avrebbero ragione di esistere.
Contemporaneamente la popolazione generale ed i suoi rappresentanti politici continuano a pensare che la questione abuso di sostanze abbia a che fare con qualcosa di molto meno strutturato e, di conseguenza, sia “culturalmente” che a livello di dibattito politico la ricerca di possibili soluzioni al problema, con buona fede di tutti, viene molto semplificata e le misure conseguenti risultano spesso inefficaci o addirittura controproducenti. C’è , ad esempio, chi ragiona sul fatto che probabilmente la presenza di una molteplicità di sostanze sul mercato è il frutto di una rincorsa al proibire che induce la proposta di molecole sempre nuove da immettere sul mercato, prima che vengano vietate. Il ragionamento ha fondamento ma bisogna anche dire che la stessa proliferazione ridondante si ha anche per mercati di sostanze lecite, come i farmaci e, più in generale, per tutti i prodotti di largo consumo, dai dentifrici agli smartphone, dove chi non riesce a proporre costantemente novità , reali o fittizie, è destinato a scomparire. La questione di più mercati in competizione, inoltre, non è da trascurare. La loro azione, anche se non volontariamente, è sinergica e mentre anche tecnicamente si sono acquisite grandi capacità nella creazione di bisogni, consumi e mercati, le capacità opposte (quelle di fare demarketing) sono ancora molto acerbe. La ragione è molto semplice: nessuno investe in questo senso. Anche quando si vedono “campagne” informative “contro” l’uso di droghe è evidente come la loro connotazione sia pensata, più che altro, per creare consenso a chi le propone. Dobbiamo, quindi, accettare che l’uso di sostanze di vario genere (legali ed illegali) atte ad alterare lo stato psico-fisico e a costruire una sorta di doping della vita quotidiana ci accompagni sempre più ? Faccio fatica ad accettare culturalmente la cosa ma, esaminando il tutto su un piano più realistico, penso che sia un processo inevitabile che non solo avverrà , ma che, in pratica, è già avvenuto. All’interno delle semplificazioni di cui prima parlavo, i dati che ci vengono di volta in volta rappresentati ci parlano di situazioni apparentemente stabili. Ma si tratta, sempre, di dati parziali. D’altra parte anche istituzionalmente gli Osservatori che si occupano di questi fenomeni sono divisi. Chi si occupa di droghe non deve occuparsi di alcol e tantomeno di farmaci o di comportamenti additivi e viceversa. Quasi come se queste cose non avessero importanti legami tra loro. Intanto i dati, nella loro naturale parzialità non riescono nemmeno a considerare assieme tutti quei
fenomeni in cui c’è una assunzione problematica e impropria di sostanze di vario genere, soprattutto in ambiti “protetti” quelli, cioè , che non si prestano alla dichiarazione spontanea di questo tipo di situazioni. Mi spiego meglio: può essere facile presentare questionari nelle scuole e ottenere risposte più o meno attendibili. Diverso sarebbe fare la stessa rilevazione nelle redazioni dei quotidiani, con gli operatori di borsa, nell’ambito dell’autotrasporto, con gli operatori della sanità , in ambito politico, nello sport agonistico ecc. Diverso ancora sarebbe indagare non solo sull’uso di droghe ma anche di sostanze dopanti e, soprattutto, di farmaci di vario genere, dai “coadiuvanti sessuali”, agli ormoni, agli psicofarmaci di diverso tipo e sull’uso – abuso improprio che se ne fa; unendo anche l’uso di alcolici potremmo avere sorprese non belle e, più precisamente, scoprire che l’abuso di sostanze non è solo un problema limitato all’età giovanile e che l’uso improprio o pericoloso di sostanze legali è più diffuso di quello da sostanze illegali. Si tratta di cose generalmente note agli esperti di settore ma difficilmente divulgate e rappresentate, almeno in questi anni, quando avrebbero contribuito a mettere sempre più in discussione i paradigmi della “guerra alla droga”. Ciò che, soprattutto, è particolarmente disfunzionale è che le strategie di azione e tutto ciò che ne consegue operativamente continuano a viaggiare su presupposti molto differenti e cioè che il fenomeno uso ed abuso di sostanze non sia diffuso cosı̀ come in realtà è , e che di conseguenza l’obiettivo generale sia circoscriverlo e, gradualmente, eliminarlo, attraverso azioni educative, formative, terapeutiche o repressive. Ciò anche perché , nel considerarlo, subito scatta il cortocircuito logico “abuso di sostanze” = “abuso di droghe”= “devianza” (dalla norma) = “illecito” = “spacciatori” = “ragazzi” che si drogano. Se considerassimo la possibilità di consumo e abuso di farmaci, droghe e sostanze psicoattive come un qualcosa di normalmente diffuso nella popolazione generale e ci comportassimo di conseguenza, considerando come, nella maggior parte dei casi, questo è il frutto dell’azione di mercati e della costruzione di modelli di consumo in cui i bisogni sono creati ad arte, avremmo molti più strumenti per intervenire. Prima di tutto avremmo a che fare con l’emersione di fenomeni che adesso sono sommersi e, quindi, poco affrontati anche da chi ne subisce le conseguenze. Chi usa droghe, ad esempio, sarebbe meno stigmatizzato. Già non sarebbe cosa da poco, vista la difficoltà che le persone che accedono a questo tipo di consumi hanno nel chiedere aiuto anche in caso di problemi.
Anche certi fenomeni, attualmente ancor più sommersi dell’abuso di droghe, come l’abuso e la dipendenza da farmaci, potrebbero essere affrontati in modo più appropriato (perché gli stessi medici ne terrebbero maggior conto nell’operatività quotidiana). I sistemi assicurativi non continuerebbero a porre clausole che negano risarcimenti (attenzione!) in alcune situazioni di consumo di sostanze, anche qui contribuendo alla negazione ed al non accertamento dei fatti ed alla non emersione di fenomeni (es. misuso di farmaci o utilizzo di droghe in ambito lavorativo) che, negati, non accertati e sommersi, ovviamente, sono ancor più pericolosi. Lo stesso sistema di cura e quello preventivo potrebbero essere costruiti in modo differente, rinunciando a quella connotazione di speciale / emergenziale che li polarizza di volta in volta verso questa o quella punta di iceberg di una situazione molto più ampia che continua a rimanere sotto traccia. Insomma si potrebbero affrontare molte situazioni come parte della “normalità ” e non della devianza, della malattia mentale, dell’incapacità di intendere o di volere o, ancora, dell’azione criminale. Avremmo modo per valutare diversamente comportamenti e consuetudini che, non solo sono costosi per tutti, ma producono danni infinitamente maggiori di quanto è possibile desumere delle cronache. A quel punto, forse, saremmo anche in grado di valutare e pesare diversamente il tormentone della star che canta la bellezza di consumare marijuana, l’articolo che ci annuncia l’ultima nuova droga devastante e mortale (ma che piace tanto), la pubblicità che ci spinge a consumare autonomamente farmaci da banco che possono provocare reazioni anche gravi (leggi morte o malattia) anche per stupidi malesseri, la necessità di spostare le slot dalla nostra strada per evitare di perderci i risparmi di una vita, il pensiero più o meno indotto che attraverso pillole blu o di altro colore si possa avere una gioventù che è passata, la speranza che si possa trovare su google il farmaco per qualunque cosa, che anche le droghe possano essere farmaci, che anche l’alcol possa essere una droga e che sempre e comunque sia necessario superare i nostri limiti e spendere soldi, anche semplicemente per vivere meglio quelle esperienze “normali” che sono, poi, quelle che svegliano i nostri sentimenti e ci fanno ridere, piangere, emozionare, essere vivi. www.droga.net
P.S. Un giornalista mi ha chiamato: vorrebbe fare un elenco delle “nuove droghe” che usano i “ragazzi” indicandone gli effetti devastanti. Possibile? Ancora un “catalogo” di cosa consumare e perché . Ho visto un video di una canzone che esalta il consumo di marijuana: consoliderà il successo del cantante, della droga o di entrambi? Leggo della Flakka, “la droga sintetica che negli USA insidia il primato della cocaina e (attenzione! N.d.A.) costa meno di un Big Mac”. Una amica che si occupa di comunicazione mi spiega, intanto, che non vede alcuna promozione delle droghe: secondo lei si vendono da sole. Le chiedo … “e i farmaci” … mi dice che quello è un altro discorso. Chissà , magari ha ragione, ma non ho mai visto prodotti che si vendono da soli. Leggo della solita battaglia sulla legalizzazione della cannabis, pro e contro, con gli stessi argomenti di trent’anni fa. Vedo che nessuno parla dell’abuso di farmaci. Anche il tabacco sembra dimenticato ma sarà vietato fumare in auto, in presenza di minori o di donne in gravidanza. Mi immagino già quando “scatteranno” i controlli. Nasce l’Osservatorio sul Gioco d’Azzardo, presso il Ministero della Salute. Tutti osservano, ciascuno per conto suo. Magari spostano le slot dal bar sotto casa mentre ormai anche a Las Vegas gradualmente ci si orienta verso proposte diverse dal gioco d’azzardo. Ricompare l’eroina nei giovani, negli USA va già alla grande ma sembra non importare. Parliamo della Flakka: “Un giovane corre nudo per strada, gridando terrorizzato “mi vogliono uccidere!” Un altro scappa a perdifiato e finisce impalato su una ringhiera, convinto di essere accerchiato da cani lupo che vogliono dilaniarlo”. Chissà che fine ha fatto la droga dei cannibali. Ma gli ultimi dati sulla diffusione di droga negli studenti italiani paiono stabili. Insomma chiudo l’articolo e torno nel mondo reale. Perché farsi problemi quando a tutti va bene cosı̀? O no!?
RICCARDO GATTI Alimenti, dipendenze e consumo consapevole. Per un recupero della critica Le persone nascono strutturalmente dipendenti e vivono tutta la propria esistenza cercando di gestire positivamente i fisiologici meccanismi di dipendenza. Ma che cosa interviene all’interno di una dipendenza patologica? Qual è il discrimine tra ciò che sviluppa e fa crescere una persona e ciò che invece la annienta? Nutriamo nei confronti delle dipendenze una posizione alquanto strana, le consideriamo immediatamente come qualcosa di negativo e lo facciamo in modo automatico. Presumibilmente ciò avviene perché ciascuno di noi tende ad accostare concettualmente alla parola “dipendenza” la parola “tossico”. Eppure ciascuno di noi nasce dipendente, perlomeno dipendente da una relazione affettiva: noi siamo strutturalmente dipendenti e trascorriamo la vita gestendo i meccanismi di dipendenza. Per capire, invece, come la nostra gestione possa fallire e la dipendenza diventare patologica occorre entrare nel problema con grande apertura mentale. LA PERDITA DEL CONTROLLO Siamo predisposti alla dipendenza, ed esiste uno sfruttamento commerciale di questa predisposizione naturale. Subiamo dal modello di consumo vigente nella nostra società un “imprinting” dei mercati al quale rispondiamo con un consumo. I mercati ci spingono a “perdere il controllo”, almeno parzialmente, rispondendo a bisogni indotti, perché è una utile modalità per vendere tanto a tanti, possibilmente fidelizzandoli verso una determinata marca. Il corto circuito bisogno indotto- consumo, purtroppo, diminuisce le nostre resistenze critiche e facilita, cosı̀, la possibilità di perdere davvero il controllo di sé e di andare verso situazioni patologiche. C’è gente che sta male, infatti, perché perde il controllo sul proprio stile di vita, su quel che mangia, sui farmaci che utilizza e su molte altre cose: in generale sui propri atteggiamenti di consumo. Purtroppo i feedback che riceviamo dai media spesso riguardano singoli fenomeni e difficilmente ci rendono cogniti del fatto che ciascun fenomeno è solo una parte di un problema più vasto e complesso.
Attualmente, ad esempio, si parla molto di gioco d’azzardo, quasi come fosse l’unica possibile determinante di dipendenza patologica. Il risultato è che, da una parte, ci si fa l’idea che solo le persone patologiche possano rovinarsi giocando e dall’altra la sensibilità rispetto all’induzione di altre dipendenze patologiche diminuisce. Ci sono dipendenze patologiche di cui non si parla mai o si parla poco: quella da farmaci, ad esempio, è molto diffusa ma potrei citare anche quelle da gioco sui titoli di borsa, quella da cibi, da shopping o da lavoro ecc. CONSUMO CONSAPEVOLE E NON CRITICO Dicevo pocanzi che un meccanismo per vendere di più è quello di generare bisogni aumentando nei consumatori desideri e consapevolezza verso determinate scelte, abbassandone, contemporaneamente, la capacità critica. La nostra “fame” rispetto a certi prodotti deve diventare insaziabile. Nell’elettronica di consumo, ad esempio, i meccanismi sono molto ben pianificati. Non appena acquistato l’ultimo prodotto tecnologico è già vecchio perché accompagnato dalle notizie sul prossimo, più evoluto, che uscirà e che dobbiamo incominciare a desiderare per le sue caratteristiche. In campo alimentare, invece, è la spinta salutistica a spingere i consumi. Si scoprono effetti benefici di prodotti dimenticati per riattivarne le vendite o, improvvisamente, prodotti sempre usati diventano pericolosissimi per la salute a vantaggio di altri. Anche per le droghe avviene qualcosa di simile. Da quando alcuni Stati USA hanno approvato l’utilizzo terapeutico della cannabis, ogni giorno si scopre che fa bene a qualcosa. Il possibile business è enorme perché in grado di spingere sia il mercato legale che quello illegale. Cosı̀, poco per volta, anche per altre droghe si scoprono effetti curativi. Gli effetti negativi, ovviamente, vengono sottaciuti. Talvolta per i farmaci si segue la stessa strada rispetto alla spinta alla prescrizione ed al consumo, salvo poi accorgersi che la situazione non è più sotto controllo. Proprio negli USA i farmaci oppiacei per la terapia del dolore hanno provocato più overdose ed interventi di urgenza di cocaina ed eroina messe assieme ed oggi i nuovi eroinomani iniziano la loro carriera di dipendenza patologica con i farmaci. I meccanismi che spingono i nostri bisogni ci vogliono consumatori consapevoli ma poco critici. La nostra consapevolezza si basa come tutte le consapevolezze su una conoscenza, ma la questione è quale conoscenza? Da quali fonti?
Appresa in quanto tempo? In più senza l’esercizio critico si rischia di oscillare tra posizioni consapevoli che cambiano al variare delle onde del mare. Esempio: oggi quante persone mirano all’autoterapia? Si curano attraverso Google. Scelgono di essere consapevoli di quello che decidono di conoscere. Ma non esercitano alcuna critica riguardo la conoscenza appresa. Qui sta il punto. IL DISCRIMINE PATOLOGICO Teoricamente, osservando dall’esterno, è molto facile riconoscere in una persona una dipendenza patologica. Basta osservare il rallentamento dei suoi processi di sviluppo, di crescita, di relazione con sé e con gli altri che interviene ad un certo punto della sua storia, appunto, come una malattia. Vista dal di dentro, invece, è difficilissimo. Chi costruisce un rapporto di dipendenza patologica col lavoro potrebbe anche fare una brillante carriera. Chi gioca d’azzardo potrebbe, sebbene sia molto raro, vincere soldi. Ciò mentre attorno tutto, apparentemente si guasta: i rapporti affettivi, in prima istanza. Ma come attribuire il tutto ad una patologia quando, ancora, non si è in grado di leggerne i segni? E’ difficile anche in situazioni oggettivamente più chiare perché legate a sostanze. Anni fa un’amica mi aveva chiamato con problemi di ansia, l’avevo incontrata e dopo aver valutato la situazione e alcuni chiari sintomi, le avevo spiegato che aveva problemi di alcolismo. Risultato? Per circa un anno, offesa, non mi ha più parlato. Non solo aveva perso il controllo del suo consumo alcolico ma nemmeno se ne era accorta. La maggior parte delle persone che hanno una dipendenza patologica, già evidente a chi le conosce bene, sono convinte di avere ancora pieno controllo della loro vita. Credono che, avendo operato scelte consapevoli, il tutto vada di conseguenza. Dimenticano che non siamo allenati ad avere una visione critica rispetto ai nostri consumi ed ai nostri comportamenti che possono diventare additivi; caso mai il nostro imprinting è opposto. Lo ricordo: “dobbiamo” essere consapevoli ma poco critici! I meccanismi che ci stanno accompagnando dalla vecchia “società dei consumi” del ‘900 in quella nuova e verso il futuro sono tutti costruiti in questo senso. Ciò che esplicita e consacra il meccanismo in maniera adeguata ha successo perché provoca una automatica identificazione. La serie televisiva americana The House of Cards ne è un esempio.
E’ una rappresentazione interessante di come si possa fare consapevolmente qualunque cosa, quando la dipendenza patologica è dai meccanismi di potere. Il protagonista cerca esplicitamente e trova la “complicità ” dello spettatore quando a lui si rivolge per meglio sottolineare le sue trame e risulta anche simpatico, pur essendo un pluriomicida alla conquista della Casa Bianca. Sapremo in futuro come finirà la serie ma, intanto, si rimane a nostra volta “fidelizzati” dalla sua evoluzione. Già … la dipendenza da televisione è una cosa di cui nemmeno più si parla, pur essendo la madre di tutte le dipendenze moderne. Insomma partecipiamo, consapevoli ma non critici, ad una “grande abbuffata” (ricordate La grande abbuffata, film italo francese del 1973 con Mastroianni, Tognazzi, Piccoli e Philippe Noiret, dove tutti i protagonisti si trovano consapevolmente a mangiare fino a morirne?). In una scena del film una ragazza dice ai protagonisti “Siete grotteschi! Grotteschi e disgustosi! Perché continuate a mangiare se non avete fame!?” Già : “perché ” è una buona domanda. Peccato che siamo poco abituati agli interrogativi che richiedono pensieri e risposte complesse. Nella società dei consumi ma anche in quella dei “nativi digitali” tutto deve essere semplice e veloce. I tempi ed i modi del pensiero vengono “compressi” e “decompressi”, a seconda del momento, in processi che analizzano un mare di informazioni ma ci fanno perdere molti parametri di valutazione. E’ cosı̀ che si continuano a spingere bisogni e consumi. Ovviamente non è solo tutto questo a generare patologia. Esistono altre importanti determinanti di tipo sociale ed individuale. Per quanto riguarda droghe e farmaci, poi, le stesse sostanze possono avere una capacità additiva. Insomma, quando la situazione precipita non esiste una unica causa. E’ strano, però , che non si parli mai di come la nostra naturale tendenza alla dipendenza venga incentivata e rafforzata in modo squilibrato e … perché . O, forse, non è strano. Questo articolo è stato pubblicato nella rivista EXTRA MOENIA Trimestrale promosso da Fondazione ERIS N.5, 2015
MARIA TERESA ZOCCHI Testo unico sulla droga D.P.R., Testo Coordinato 09/10/1990 N° 309, G.U. 31/10/1990 Titolo VIII Della Repressione Delle Attivita' Illecite Capo I Disposizioni penali e sanzioni amministrative Art. 72. Attività illecite 1. (...) (1). 2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto. (2) (1) Il comma che recitava: "1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 14. E' altresı̀ vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico." è stato abrogato dall'art. 1, co. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171. (2) Comma cosı̀ modificato dall'art. 1, co. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171. Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (1) 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (2) 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità , in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà (3). 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (4) 2-bis. (...) (5). 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (6) 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà . (7) 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità , è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. (6) 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità . L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità , in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte (8).
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. (9) 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Vedi: Carlo Alberto Zaina, Detenzione di stupefacenti ad uso personale: i confini della non punibilità, Cass. Pen., sez. IV, sentenza 21 giugno 2013, n. 27346; Carlo Alberto Zaina, Lieve entità: non è esclusa anche se il pusher ha 200 dosi di ''fumo'', Cass. Pen., sez. VI, sentenza 28 febbraio 2013, n. 9723. _______________ (1) Rubrica cosı̀ sostituita dall'art. 4-bis, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo della presente rubrica nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «Art. 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.». (2) Comma cosı̀ modificato dall'art. 4-bis, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni).»
(3) Comma inserito dall'art. 4-bis, co. 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. (4) Comma cosı̀ modificato dall'art. 4-bis, co. 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla modifica disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni).». (5) Il comma che recitava: "2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14." è stato inserito dall'art. 4-bis, co. 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, co. 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50. (6) Comma sostituito dall'art. 4-bis, co. 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.». (7) Comma sostituito dall'art. 4-bis, co. 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e, successivamente, cosı̀ modificato dall'art. 10, comma 1, lett. s), L. 15 marzo 2010, n. 38. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.
Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni).». (8) Comma inserito dall'art. 4-bis, co. 1, lett. g), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato cosı̀ sostituito dall'art. 1, comma 24-ter, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. (9) Comma inserito dall'art. 3, co. 1, D.L.1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 Art. 75. (1) Condotte integranti illeciti amministrativi 1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: (2) a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; (3) b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) he la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto. (5)
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. 3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13. 5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta',
li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2. 6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis. 7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione. 8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. (4) 10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute. 11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente. 12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2. 14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno. (1) Articolo cosı̀ modificato dall'art. 4-ter, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) L'alinea che recitava: "1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:" è stato modificato dall'art. 3, co. 50, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 10, co. 1, lett. t), L. 15 marzo 2010, n. 38 e, successivamente, cosı̀ sostituito dall'art. 1, comma 24-quater, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. (3) La lettera che recitava: "a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;" è stata cosı̀ sostituita dall'art. 3, co. 50, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94. (4) Il comma che recitava: "Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8." è stato cosı̀ sostituito dall'art. 34, co. 7, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 24-quater, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. Art. 75-bis (1) Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica 1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto ad una o più delle seguenti misure: (2) a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. 1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f). (3)
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore. 3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. 4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'. 5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75. 6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. 7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio. (1) Articolo inserito dall'art. 4-quater, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. (2) L'alinea che recitava: "1. Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti gia' condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu' delle seguenti misure:" è stato cosı̀ modificato dall'art. 3, co. 51, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94. (3) Comma inserito dall'art. 3, co. 51, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 9
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