Giuseppe Cassano L'azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioni
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Giuseppe Cassano L’azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioni [*] Il presente scritto - con l‘aggiunta di note ed alcune slides di riferimento - costituisce la Relazione al Convegno Nazionale in tema di "Il danno biologico: metodologia di valutazione della nuova tabella unica. Riflessioni e proposte applicative", Fiuggi 27 Maggio 2006 Per maggiori approfondimenti si rimanda a G. Cassano, Codice delle assicurazioni - Guida pratica al nuovo regime risarcitorio , Ipsoa, 2006 e G. Cassano, Provare, risarcire e liquidare il danno esistenziale , Il sole24ore, 2006. Per un inquadramento sistematico al Trattato Il danno alla persona, diretto da Giuseppe Cassano, III Tomi, 2000pp, Cedam, 2006 1. LA PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO La proponibilità dell'azione di risarcimento: il dictum dell’art. 145 del Codice Le condizioni di procedibilità per l’azione di risarcimento sono analiticamente descritte dall’art. 145 del Codice delle assicurazioni norma che prevede due ipotesi, precisamente quella di cui al primo comma, per l’azione di risarcimento esercitata nei confronti dell’assicurazione del danneggiante (art. 148), e quella del secondo comma, relativa alla procedura per indennizzo diretto (art. 149). In entrambi i casi l’azione diviene proponibile solo allo scadere di sessanta giorni in caso di danno alle cose, ovvero di novanta giorni in caso di danno alla persona. Detti termini, di sessanta ovvero di novanta giorni, decorrono dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148. Nelle ipotesi di indennizzo diretto, poi, il danneggiato dovrà far pervenire detta raccomandata – ed è questo uno degli elementi di novità del Codice - alla propria assicurazione inviandola per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150). L’art. 145 ed il coordinamento con gli artt. 22 legge n. 990/1969 e 3 legge n. 39/1977 Il più immediato referente normativo antecedente alla riforma è dato dall’art. 22 della legge n. 990/1969 che dettava, come noto, le condizioni di proponibilità dell’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi fosse obbligo normativo di assicurazione [1]. Il legislatore del 1969 aveva previsto che detta azione potesse essere proposta solo dopo che fossero decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato avesse chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (anche se inviata per conoscenza) [2]. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aveva precisato poi che l’art. 22 de quo “trova applicazione, tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della ratio della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento), anche con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che assuma a sua volta la responsabilità dell'attore” [3]. La successiva legge n. 39/1977, da parte sua, aveva impegnato, come noto, dottrina e giurisprudenza sulla natura giuridica del più lungo termine (di novanta giorni) previsto da quest’ultima (art. 3) in ipotesi di sinistri con lesioni personali. Si tratta di un tema che oggi può dirsi definitivamente risolto in quanto allo stesso, come si è avuto modo di anticipare nel paragrafo precedente, ha dato una precisa risposta lo stesso legislatore del Codice. L’art. 145 in esame, invero, impone di considerare il decorso del detto termine di novanta giorni quale condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento danni. Contenuto e limiti dell’art. 145 Si è avuto modo di precisare nel primo paragrafo come in ipotesi di indennizzo diretto sia compito del danneggiato far pervenire apposita raccomandata alla propria assicurazione inviandola per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto. Questa norma che è un’autentica novità introdotta con il Codice pone all’interprete un ventaglio di questioni giuridiche da affrontare e risolvere. È quanto si cercherà di fare in questo volume muovendo, ora, dalle seguenti due domande: 1) quali conseguenze sono sottese ad un eventuale omissione, sia essa dolosa o meramente colposa, dell’invio per conoscenza della lettera di messa in mora? 2) quale logica è sottesa a tale scelta, cioè di imporre l’obbligo di detto invio, da parte del legislatore? Pare utile, al fine di risolvere entrambe le questioni, dare una risposta dapprima al secondo quesito giacché, una volta individuata la ratio logico – giuridica sottesa alla scelta del legislatore, sarà più immediata la determinazione delle conseguenze sottese all’omissione di cui si è accennato. È da ritenere che alla base della prescrizione di tale formalità vi sia stata, da parte del legislatore, la volontà di far rendere edotta anche la compagnia di assicurazione del soggetto danneggiante dell’esistenza del sinistro e della relativa procedura del risarcimento anche perché la stessa potrebbe “dar luogo ad un indennizzo di cui si dovrà tener conto sia ai fini dell’eventuale applicazione del malus che dell’appostazione di idonea riserva” [4]. La medesima dottrina conclude il suo argomentare ritenendo che l’omesso rispetto della formalità dell’invio della raccomandata per conoscenza non rappresenti motivo di improponibilità della relativa domanda giudiziaria e che il medesimo adempimento possa essere ottemperato senza ricorrere al piego raccomandato.
Ulteriori termini dettai quali condizioni di procedibilità Il quadro normativo di riferimento dei termini da rispettare quali condizioni di proponibilità della domanda giudiziaria in ipotesi di incidente stradale, a questo punto, non può dirsi ancora completo in quanto alla lettura della norma di cui all’art. 145 deve affiancarsi quella di cui all’art. 287 del medesimo Codice. Con previsione la cui ratio è di difficile intuizione, quest’ultima norma ha disposto che nelle ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ovvero il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione, o ancora il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (tutte ipotesi previste dall’art. 283, comma I, lett. a, b, d), l’azione per il risarcimento dei danni possa essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Infine, nell'ipotesi in cui il veicolo, o natante, coinvolto risulti essere assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lett. c), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. Note [1] È da sottolineare come, in ipotesi di colposo ritardo dell’impresa assicurativa nell’adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato, la Suprema Corte di Cassazione abbia precisato che “non muta la natura pecuniaria del debito dell'assicuratore, in quanto tale soggetta al principio nominalistico, ma produce il solo effetto di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione, (Cass. S.U. 5218, 5219, 5220/1983; Cass. 1245/2000). Conseguentemente il giudice, nel liquidare l'indennizzo al danneggiato, deve sì considerare che la natura del debito del danneggiante assicurato è di valore, perché questi, risponde nei confronti del danneggiato a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi calcolarne l'ammontare utilizzando i criteri elaborati dalla giurisprudenza per tale tipo di obbligazione, ma nei limiti del massimale, contrattuale o di legge che sia. Per poter invece esaminare se sussiste a carico dell'assicurazione un'accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria per il danno subito dal danneggiato a causa del ritardo dell'assicurazione nell'adempiere al predetto debito, indennitario e di valuta, è necessario che quegli formuli autonoma domanda, rispetto a quella risarcitoria per il fatto del danneggiante, basata sul comportamento ingiustificatamente dilatorio dell'assicurazione - fatto costitutivo dunque proprio di essa - nel corrispondergli l'indennizzo come ad esempio per aver superato il termine stabilito dal precitato art. 22 della legge n. 990 del 1969 dalla richiesta; ovvero dall'art. 8, d.l. n. 576 del 1978, se la domanda è stata proposta contro l'impresa cessionaria; ovvero, ancora, quello dal quale, in base a requisiti intrinseci ed estrinseci alla predetta richiesta era possibile per l'assicurazione formulare un'offerta risarcitoria: Cass. 12780/1998). Se il giudice riterrà fondata tale domanda, e purché il debito liquidato per il risarcimento cagionato dal danneggiante superi il massimale, per la parte eccedente il massimale stesso (altrimenti si verificherebbe una duplicazione di interessi ed eventualmente di rivalutazione), liquiderà il danno secondo i criteri stabiliti per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1224 cod. civ., primo e secondo comma, e cioè interessi moratori ed eventuale maggior danno rispetto ad essi, con decorrenza dal momento del verificarsi della mora colpevole, ponendo a base del calcolo il massimale di polizza (o la quota del massimale spettante a ciascun danneggiato, nel caso di più soggetti danneggiati), con la possibilità di superarlo. Perciò, se la responsabilità dell'assicurazione ultramassimale è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, la relativa domanda risarcitoria non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda che il danneggiato propone nei confronti dell'assicurazione ai sensi dell'art. 18 della legge 990/1969, che è correlata a detto contratto, ma deve esser formulata appositamente e tempestivamente, altrimenti soggiace alla preclusione processuale stabilita, in primo e secondo grado, per le domande nuove, e se il giudice invece la accoglie incorre nel vizio di ultra petita (Cass. 133/1998; 6388/2001; 2910/2002)” (Cass., III sez. civ., 8 giugno 2004, n. 10817). [2] Come rilevato dalla più attenta dottrina “La norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969 , nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Peraltro, la menzionata disposizione non limita l'onere in questione al solo caso di azione diretta contro l'assicuratore ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca per il risarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è, perciò, applicabile anche quando l'azione è diretta contro il responsabile civile e/o l'autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto l'assicuratore (Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2001, n. 6026). L'assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per l'accertamento e la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria (in un rapporto, cioè, di solidarietà interna con l'assicurato), con la conseguenza che, ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente (tra cui la costituzione in mora e la costituzione di parte civile) esplicano efficacia anche nei confronti dell'assicuratore (Cassazione civile, sez. III, 18 maggio 2001, n. 6824)”, Merz, Manuale pratico della liquidazione del danno, III ed., Cedam, 2003, 216. [3] In questo senso: Trib. Venezia, 11 luglio 2002; Id. Cass., 1 dicembre 1998, n. 12189. [4] Hazan, L’indennizzo diretto è ancora un cantiere – Largo al Cid, spazi ridotti al danneggiato, in Diritto&Giustizia, 38/2005, IX, 67. Tavola 1 – La proponibilità dell’azione di risarcimento: riferimenti normativi Prescrizioni del Codice delle Assicurazioni Riferimenti normative previgenti Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione Art. 22 legge n. 990/1969 – Art. 3 legge n. 39/1977
per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148. (art. 145, I comma) Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150. Tavola 2 – La proponibilità dell’azione di risarcimento: termini da rispettare Procedimento Tipo di danno subito Termine da rispettare Normativa di riferimento Art. 148 Codice Alle cose 60 gg decorrenti da quello in Art. 145, I comma, Codice cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno Art. 148 Codice Alle persone 90 gg decorrenti da quello in Art. 145, I comma, Codice cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno Art. 149 Codice Alle cose 60 gg decorrenti da quello in Art. 145, II comma, Codice cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno Art. 149 Codice Alle persone 90 gg decorrenti da quello in Art. 145, II comma, Codice cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno Art. 283, comma I, lett. a), b) lett. a): alla persona; 60 gg decorrenti da quello in Art. 287 Codice e d) Codice lett. b): alla persona nonché cui il danneggiato abbia alle cose, il cui ammontare sia chiesto all'impresa all'impresa superiore all'importo di euro designata ed alla CONSAP - cinquecento, per la parte Fondo di garanzia per le eccedente tale ammontare vittime della strada lett. c): ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose Art. 283, comma I, lett. c) Alla persona e alle cose sei mesi dal giorno in cui il Art. 287 Codice danneggiato ha richiesto il Codice risarcimento del danno.
2. LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO Il dettato dell’art. 148 del Codice La procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice rappresenta, secondo le risultanze cui è pervenuta la dottrina più attenta, il percorso tradizionalmente standard e cioè a dire, quello indirizzato nei confronti dell’ “ente assicuratore del danneggiante secondo lo schema tipico già vigente prima dell’emanazione del nuovo codice” [1]. Prescrive la norma in esame che in ipotesi di sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145 (si veda in merito il capitolo terzo), deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 (si veda in merito il capitolo primo) e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento, ovvero a comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Detto termine di sessanta giorni è poi ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Tale obbligo in capo alle società assicurative (di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta) sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. In questo caso la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto sempre nel rispetto delle modalità innanzi viste (e quindi di quanto prescritto dagli artt. 143 e 145) ed inoltre: a) deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro; b) deve essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione attestante che lo stesso danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (ai sensi dell'articolo 142, comma 2) o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è quindi tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo di comunicazione entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Sempre ricorrendo l’ipotesi di incidente con lesioni, il danneggiato, in pendenza dei termini per la comunicazione delle determinazioni assunte dall’assicurazione (e cioè di procedere, o meno, ad un’offerta) e fatto salvo il caso di dover integrare la documentazione presentata, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini innanzi visti restano sospesi. Dispone ancora l’art. 148 in esame che l’impresa di assicurazione è facultizzata a richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, pur restando comunque tenuta al rispetto dei termini innanzi visti anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Quando la richiesta inoltrata dal privato sia incompleta, allora l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni. In tal caso i termini già visti decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. A questo punto il danneggiato è di fronte ad un’alternativa, accettare o meno l’offertagli pervenuta (ovviamente quando ciò avvenga) da parte dell’assicuratore. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Peraltro, nell’opposta ipotesi che il danneggiato comunichi di non accettare la somma offertagli l'impresa di assicurazione sarà comunque tenuta a corrisponde, entro il medesimo termine dei quindici giorni, la somma offerta al danneggiato che sarà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Potrebbe poi verificarsi una ulteriore ipotesi, ovvero che il danneggiato ometta di far pervenire qualsivoglia risposta, positiva o negativa, all’impresa di assicurazione. In questo caso, decorsi trenta giorni dalla comunicazione l'impresa stessa corrisponderà al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti visti per il caso di rifiuto da parte del danneggiato. Infine, il legislatore precisa che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni in esame, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 c.c.. Quando all’esito del giudizio si pervenga a sentenza favorevole al danneggiato e la somma offerta (sia in ipotesi di sinistri con danni alle sole cose, che in ipotesi di sinistri con danni alle cose e alle persone) sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice è tenuto a trasmettere, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice in tema di procedure liquidative. Da ultimo, il comma 11 della disposizione in esame prevede che l'impresa, quando corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, sia tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, è tenuta a darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto. Così brevemente riportato il dettato della norma in esame è opportuno ora procedere con un’analisi dello stesso disposto al fine di evidenziarne gli elementi di maggiore problematicità ed anche quelli di novità. L’art. 148: novità e dubbi interpretativi
A primo acchito potrebbe ritenersi che l’art. 148 altro non sia che una rivisitazione del disposto di cui all’art. 3 della legge n. 39/1977 ma, ad una più attenta lettura, non sfuggono talune novità volute dal legislatore del 2005. Ed invero, si è detto che in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni (V comma), è qui da precisare che sul punto l’art. 3 della legge n. 39/1977 prescriveva che “in caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”. Il venir meno nel Codice del riferimento all’impossibilità di formulare la congrua offerta di risarcimento ha fatto ritenere che la richiesta di integrazione in esame rappresenti un dovere cogente il cui adempimento non è sottoposto ad alcuna discrezionalità da parte dell’assicuratore [2]. Resta a questo punto da chiarire quali siano gli effetti connessi a tale richiesta di integrazione. Va da sé che restano sospesi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148 relativi alla presentazione dell’offerta essendo sul punto il dettato del comma V del medesimo articolo oltremodo chiaro, resta da chiedersi, invece, se sono sospesi o meno anche i termini per proporre la domanda giudiziaria. Si ritiene doversi accogliere la soluzione positiva a detto problema alla luce dell’espresso rinvio che l’art. 145 – norma che come noto disciplina la proponibilità dell’azione di risarcimento (si veda il capitolo terzo) – opera all’art. 148. Infine, il tenore letterale del quarto comma dell’articolo in esame non lascia dubbi in ordine alla non sospensione dei termini per l’offerta nell’ipotesi in cui l'impresa di assicurazione eserciti la facoltà di richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo. Sul punto, per dirla con la migliore dottrina “per non dar corso ad incongruenze, è necessario che i termini di novanta / centoventi giorni (nella prassi oggi) necessari per ottenere il rilascio dei verbali di incidenti (anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 21 del regolamento di attuazione del codice della strada) non operino nei confronti della compagnia assicuratrice (la quale rischierebbe di dover formulare l’offerta senza aver potuto acquisire alcuni elementi istruttori potenzialmente essenziali alla corretta rappresentazione della situazione di responsabilità). Devesi quindi ritenere che la clausola in commento, per poter rivestire effettiva utilità, consenta all’ente assicuratore di richiedere copia dei verbali (o comunque le informazioni ritenute necessarie) in qualsiasi momento e senza dilazioni” [3]. Un’altra novità introdotta dal Codice è stata l’abrogazione dell’obbligo per il danneggiato che abbia ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Si sottolinea in questa sede come tale norma oggi abrogata fosse stata introdotta dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2002, n. 273 addirittura prevedendosi che ove il danneggiato non avesse ottemperato a tale obbligo, l'assicuratore avesse diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Peraltro, aveva previsto il legislatore del 2002 che nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura fosse sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione. Si tratta di una abrogazione da salutarsi con favore e da intendersi, comunque, quale ripensamento di un legislatore che fin troppe volte in questi ultimi anni ha messo mani sulla normativa che riguarda il già complesso mondo della circolazione stradale. Infine, come correttamente rilevato in dottrina, “non costituisce … una novità (anzi è una norma del tutto inutile) la previsione per l’assicuratore di domandare
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione (comma 6) Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del danno (comma 7) Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7 (comma 8) L'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 c.c. (comma 9) Lesioni personali o La richiesta di risarcimento deve essere Entro novanta giorni dalla ricezione della decesso presentata dal danneggiato o dagli aventi documentazione (comma 2) diritto con le modalità indicate al comma 1. La proporre al danneggiato congrua offerta per il richiesta deve contenere l'indicazione del risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi codice fiscale degli aventi diritto al per cui non si ritiene di fare offerta risarcimento e la descrizione delle circostanze (comma 2) nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione accompagnata, ai fini dell'accertamento e della richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla valutazione del danno da parte dell'impresa, ricezione della stessa le necessarie integrazioni dai dati relativi all'età, all'attività del (comma 5) danneggiato, al suo reddito, all'entità delle Se il danneggiato dichiara di accettare la somma lesioni subite, da attestazione medica offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro comprovante l'avvenuta guarigione con o quindici giorni dalla ricezione della comunicazione senza postumi permanenti, nonche' dalla (comma 6) dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia offerta al danneggiato che abbia comunicato di non della vittima accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e' (comma 2). imputata nella liquidazione definitiva del danno (comma Non può rifiutare gli accertamenti strettamente 7) necessari alla valutazione del danno alla Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che persona da parte dell'impresa l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, (comma 3). l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7 (comma 8) L'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 c.c. (comma 9) 3. LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO La procedura di risarcimento diretto, disciplinata dall’art. 149, rappresenta certamente l’aspetto più problematico connesso all’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni e merita, quindi, un’attenta analisi da parte degli interpreti al fine di trovare le soluzioni più adeguate e costituzionalmente orientate. Da più parti si sono levate proteste, anche dai toni piuttosto accesi, avverso questa nuova procedura. A conclusione del convegno "Il nuovo codice delle assicurazioni: le vittime della strada sempre più indifese?" tenutosi a Bologna il 25.11.2005, l’ANEIS – Associazione Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale, ha approvato una mozione finale nella quale si osserva, tra l’altro, che “ con il Decreto Legislativo del 7/9 u.s. n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni) e, più precisamente, con l’introduzione del cosiddetto , i danneggiati rischiano di essere lasciati alla mercé delle compagnie senza la possibilità di una adeguata e tempestiva tutela sin dalla delicata fase stragiudiziale e disincentivati nella tutela dei propri diritti. Che in detto provvedimento sono contenute misure che ledono ulteriormente il diritto delle Vittime della Strada ad ottenere un giusto ed “integrale” risarcimento, con particolare riferimento al danno per le lesioni di grave entità che è stato drasticamente limitato, Che il provvedimento aumenterà il rischio di contenzioso anche in sede penale e paradossalmente farà aumentare i premi assicurativi”. Altrettanto critica la posizione assunta dal XXVIII Congresso Nazionale Forense - I sessione - Milano 10 / 13 novembre 2005 – che ha chiesto espressamente l’abrogazione degli artt. 138, 141, 149,150 del Codice delle Assicurazioni, nel rispetto ed in difesa dei
principi di diritto anche sotto il profilo della costituzionalità in virtù degli artt. 3 e 24 della Costituzione, mediante l’emanazione di un nuovo provvedimento legislativo o la sostanziale modifica di quello attuale [1]. Più favorevole all’impostazione del Codice l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato la quale ha avuto modo di esprimere “viva soddisfazione nel constatare che lo schema di decreto legislativo recante il "Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle Assicurazioni private" (di seguito Codice delle Assicurazioni), così come aggiornato al 19 luglio 2005, ha recepito numerose osservazioni formulate in un recente parere inviato alle commissioni parlamentari competenti in data 1 giugno 2005, tra le quali rileva l'introduzione della procedura di indennizzo diretto, disciplinata dagli articolo 149, 150 e 315. A questo proposito, nell'esercizio dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, l'Autorità intende formulare alcune osservazioni in merito a tali disposizioni. (…). L'Autorità ribadisce che una più diffusa applicazione di un sistema di indennizzo diretto, come potrà risultare favorita e stimolata dalle modifiche normative introdotte, appare non solo pienamente compatibile ma addirittura di stimolo verso un assetto maggiormente concorrenziale del mercato assicurativo RCAuto. Infatti, (…), un sistema di indennizzo diretto permette l'instaurazione di un rapporto diretto tra l'impresa di assicurazione ed il proprio cliente con l'auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di condotte opportunistiche; ciò che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza. L'attuazione integrale del sistema di indennizzo diretto consentirà di risolvere alcune asimmetrie informative e condotte opportunistiche che si collegano all'istituto della responsabilità civile, creando le condizioni per un più ampio confronto competitivo tra gli operatori del settore a beneficio dei consumatori. Essa consentirà altresì alle imprese di meglio programmare l'attività di provvista conoscendo in anticipo il parco macchine sul quale saranno in ipotesi chiamate ad intervenire, nonché agli assicurati di stipulare condizioni di polizza particolari e personalizzate, che prevedano ad esempio la sostituzione di pezzi danneggiati con ricambi equivalenti, o franchigie nella copertura assicurativa. L'Autorità ritiene che l'applicazione integrale di un sistema di indennizzo diretto fondato su regole semplici incentrate sui principi di efficienza e concorrenza delle condotte adottate da tutte le imprese assicurative, stimolerà la massima concorrenza possibile fra gli operatori del settore con la riduzione del costo delle polizze. In particolare, un ruolo centrale in tale sistema è svolto da meccanismi di regolazione economica dei rapporti fra le imprese che, in sede di previsione di sistemi di rivalsa presso la compagnia del responsabile, devono permettere a ciascuna impresa di beneficiare dell'efficienza derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, stimolando in tal modo un confronto competitivo sui costi”. Alla luce di questo suo argomentare, l’Agcm esprime tuttavia talune perplessità con riferimento alla formulazione dell'articolo 150 nella parte in cui devolve ad un decreto ministeriale la disciplina del funzionamento complessivo del sistema di indennizzo diretto. In merito rileva come “un intervento regolatorio di così ampia portata possa ostacolare l'individuazione del miglior assetto di mercato, nel rispetto dei principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità sopra delineati” ed auspica, di conseguenza, “una riformulazione dell'articolo 150, nel senso di prevedere esplicitamente che detta disciplina sia improntata ai citati principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità. Con riguardo poi ai criteri per la cooperazione tra le imprese [(articolo 150, lettera e)], ed ai meccanismi di regolazione dei crediti reciproci [(articolo 150, lettera f)], che investono altresì profili di concorrenza fra le imprese, l'Autorità auspica che l'eventuale potestà regolamentare del Ministero sia esercitata previa consultazione con questa Autorità, così come, per esigenze di stabilità del settore, è previsto l'intervento dell'Isvap. Infine, sotto un diverso profilo, nell'ottica di favorire una più ampia diffusione del sistema di indennizzo diretto, che l'attuale disposto dell'articolo 149, comma 1, limita unicamente alle ipotesi di collisione tra soli due veicoli, l'Autorità ritiene che, decorso un primo periodo di applicazione dell'istituto, possano essere ampliate le ipotesi di applicazione anche ad ulteriori tipologie di sinistro, quali, innanzitutto, la collisione tra una pluralità di veicoli a motore. In conclusione, l'Autorità, nel valutare positivamente le recenti disposizioni in materia di indennizzo diretto introdotte nel Codice delle Assicurazioni, confida che - al fine di rendere maggiormente compatibile l'istituto con i principi a tutela della concorrenza - nell'articolato normativo in esame siano apportate le modifiche sopra illustrate” [2]. Riportate tali posizioni, più o meno critiche, con l’unico intento di cogliere dalle stesse aspetti tecnico – giuridici da affrontare nelle prossime pagine, come in effetti si è fatto, è bene ora chiedersi se la procedura in esame vuol rappresentare una sorta di rivoluzione copernicana nel sistema del RCA ma, occorre chiedersi, queste intenzioni del nostro legislatore possono dirsi realizzate, oppure siamo di fronte ad uno scomposto quadro normativo da riordinare? Procediamo con ordine, dapprima riferendoci al dettato del legislatore per poi passare alle questioni interpretative ad esso connesse fino ad arrivare, da ultimo, alla individuazione di possibili chiavi di lettura. Il dictum dell’art. 149 del Codice La norma di cui all’art. 149 prescrive che in ipotesi di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati debbano rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. In altre parole, il danneggiato non deve più rivolgersi al responsabile civile ed all’assicurazione di quest’ultimo bensì alla propria società assicurativa [3]. Secondo quanto disposto dall’art. 5 dello schema di D.P.R. recante “Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” in ordine alle modalità della richiesta di risarcimento il danneggiato che si ritenga non responsabile del sinistro è tenuto a rivolgere la propria richiesta di risarcimento (come detto, all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato) avvalendosi di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ricorrendo al telegramma o al telefax. La norma del regolamento in esame apre poi la possibilità alle richiesta inviate telematicamente sempre che lo strumento dell’e.mail non sia escluso dal contratto. La formulazione della norma (in particolare, l’inciso “se non è escluso dal contratto”) lascerebbe intendere una sorta di favor verso queste nuove forme di comunicazione [4] anche se l’e.mail non rientra nel novero degli strumenti, per così dire tipici, ricorrendo ai quali si può far pervenire la richiesta di danni [5].
L'impresa che abbia ricevuto la richiesta in esame è tenuta a darne immediata comunicazione all'assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all'impresa di quest’ultimo. Quanto al contenuto della richiesta, ad oggi, lo schema del D.P.R. citato prevede che essa indichi i seguenti elementi (art. 6) [6]: 1. i nomi degli assicurati; 2. le targhe dei due veicoli coinvolti; 3. la denominazione delle rispettive imprese; 4. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; 5. le generalità di eventuali testimoni; 6. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia; 7. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: 1. l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; 2. l'entità delle lesioni subite; 3. la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; 4. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; 5. l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista. Quanto all’ambito oggettivo di operatività della procedura per indennizzo diretto, si deve fare riferimento al secondo comma della norma di cui all’art. 149 del Codice a tenore del quale la procedura di risarcimento diretto riguarda: - i danni al veicolo, - i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, - i danni alla persona subiti dal conducente non responsabile (se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139). Non solo. Detta procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato per il quale si applica la norma di cui all’articolo 141 [7]. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione ed il danneggiato, da parte sua, è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. Quando invece il danneggiato non intenda accettare, ed in effetti non accetti, la somma offertagli l’impresa di assicurazione è tenuta comunque a corrispondergli, entro quindici giorni, la medesima somma che va ad essere imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. Infine, in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta, o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 (sul punto si veda il capitolo precedente), o ancora di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime regolata secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto. Le questioni interpretative poste dall’art. 149 del Codice Dopo aver brevemente delineato nel paragrafo precedente il quadro normativo di riferimento, occorre ora affrontare le principali questioni giuridiche sottese alla corretta interpretazione dello stesso. È qui opportuno precisare come nei sottoparagrafi che seguiranno si porrà l’accento sull’ambito soggettivo ed oggetto di operatività della procedura in esame e sui principali problemi processuali posti dalla stessa, sulle problematiche connesse alla presunta non responsabilità del conducente, sulle cd. lesioni border line, sui rapporti tra la nuova procedura ed il tradizionale modello procedurale del Cid nonché, infine, sui rapporti tra le imprese di assicurazione. La procedura in esame, infine, rappresenta certamente una novità introdotta dal Codice anche se i problemi connessi al passaggio da un’assicurazione di responsabilità civile ad un’assicurazione diretta sono noti già da tempo. Invero, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha avuto modo di precisare in proposito che “il passaggio da un'assicurazione di responsabilità civile ad un'assicurazione diretta pone tuttavia numerosi e difficili problemi, alcuni di natura giuridica - connessi con l'abbandono del tradizionale schema dell'assicurazione della responsabilità civile, impostata sul principio, che trova sanzione negli artt. 2043, 2052 e 1917 c.c., per cui del pregiudizio causato da altri deve rispondere l'autore del fatto lesivo che deve, attesa la sua colpa, risarcirlo integralmente al danneggiato, ovvero assicurarsi a tal fine per tale eventualità - altri di natura economica. In particolare, un'assicurazione diretta dovrebbe per definizione coprire qualsiasi sinistro subito dal contraente la polizza, a prescindere dalla responsabilità. Trattandosi di una polizza destinata a coprire una gamma di rischi più ampia rispetto a quelli RCA, l'utente potrebbe trovarsi a dover pagare un premio più elevato. Inoltre, laddove le imprese prevedessero meccanismi di experience rating nei contratti (come il bonus-malus), il contraente si troverebbe a pagare un premio più elevato qualora dovesse subire un sinistro senza esserne responsabile: il passaggio dalla responsabilità civile verso terzi all'assicurazione diretta sposterebbe così l'onere connesso all'aumento del premio in conseguenza di un sinistro dal responsabile al danneggiato e contemporaneamente farebbe venir meno la responsabilità di colui che ha causato il danno. Più in generale, l'indagine conoscitiva ha chiarito come, nell'esperienza internazionale, si evidenzino forti resistenze all'applicazione di un principio di assicurazione diretta e che anche i Paesi che, in via esclusiva o come opzione alternativa, lo accolgono, come alcuni degli Stati USA, hanno introdotto vaste e significative limitazioni e modifiche al suo operare La stessa esperienza internazionale, soprattutto con riferimento a Paesi in cui i mercati assicurativi presentano un significativo grado di concorrenza, mostra tuttavia che possono esistere vie intermedie efficaci fra l'attuale modello di responsabilità civile con
indennizzo indiretto e l'adozione di forme di assicurazione diretta. Si tratta di sistemi che, pur mantenendo il principio della responsabilità civile verso terzi, in virtù di un'applicazione effettivamente generalizzata di meccanismi di indennizzo diretto, riescono ad ottenere gli stessi effetti, in termini di incentivi all'efficienza, dei sistemi di assicurazione diretta. Risulta particolarmente interessante l'esperienza della Francia, dove negli ultimi dieci anni il prezzo medio pagato dagli assicurati è rimasto invariato nonostante un tasso di inflazione del 14% nello stesso periodo. Analizzando il sistema francese, è emerso che, pur essendosi mantenuta la responsabilità civile verso terzi, è stato previsto il ricorso all'indennizzo diretto, accompagnato, tuttavia, da un efficace meccanismo di compensazione tra le imprese. A differenza di quanto oggi avviene in Italia con la Convenzione CID, il ricorso all'indennizzo diretto si estende in Francia alla quasi totalità dei danni a cose e ai danni alle persone al di sotto di una certa soglia di invalidità permanente; ma, soprattutto, la compensazione tra l'impresa del danneggiato che risarcisce il danno subito dal proprio assicurato e l'impresa che assicura il responsabile non avviene, come si verifica con la Convenzione CID, ex post sulla base di quanto effettivamente pagato, bensì prevedendo un importo fisso, determinato ex ante e commisurato al valore medio storico dei risarcimenti pagati in un appropriato periodo di riferimento” [8]. L’ambito di operatività della procedura di indennizzo diretto In primo luogo è opportuno riferirsi all’ambito operativo della procedura di indennizzo diretto per completare quanto già riferito nel paragrafo precedente [9]. Dal tenore letterale dell’art. 149 che fa espresso riferimento al caso di “sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria” deve dedursi l’impossibilità di applicare la procedura de qua ad ipotesi di sinistri che vedano coinvolti un numero di veicoli, identificati ed assicurati, superiore a due o comunque veicoli non a motore (si deve ritenere, quindi, che l’indennizzo diretto non riguardi l’ipotesi di investimento di pedoni o lo scontro tra un’automobile e una bicicletta) [10]. A questo punto è da rilevare una serie di imprecisioni di carattere lessicale, e dal sicuro rilievo giuridico, cui è incorso il legislatore. In particolare, il primo comma dell’art. 149 fa riferimento, oltre che ai danni ai veicoli coinvolti, anche ai danni “ai loro conducenti” senza specificare che tipo di danni siano questi ultimi. Ne deriva, quindi, che potrebbe trattarsi di danni alla persona come anche di danni alle cose. Se si intende che l’espressione sia riferita ai danni alle cose, allora perché mai il comma due avrebbe dovuto fare espresso riferimento “alle cose trasportate di proprietà … del conducente”? Si tratterebbe invero di una formula pleonastica. Se invece l’espressione si ritiene essere riferita ai danni alla persona – come, in verità, appare più corretto - allora, in questo caso, è da chiedersi perché mai il secondo comma faccia riferimento al “al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”? Il problema, cioè, in questa seconda interpretazione, si pone nel senso che a fronte di un primo comma a carattere generale, il secondo restringerebbe l’ambito del risarcimento alle lesioni lievi e all’ipotesi della non responsabilità del conducente. Tali dubbi, posti dalla dottrina più attenta, sono stati risolti ritenendo che “l’unico percorso ermeneutico che conduca a razionalità e compatibilità i due commi sembra essere il ritenere che il primo sia una norma programmatica, che afferma un principio reso poi concreto e precettivo dal secondo” [11]. La procedura di indennizzo diretto e il limite della non responsabilità del conducente - Le lesioni cd. border line Altro punto da approfondire è quello di cui alla lett. b) dell’art. 149, ovvero, come si è avuto modo di anticipare, quello del “danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”. Si tratta delle ipotesi di lesioni di modesta entità (9 punti di danno biologico) che coinvolgano il conducente – si noti bene – non responsabile. È quest’ultimo inciso, espressamente sottolineato dal legislatore, che da vita ad un ampio ventaglio di problematiche. Si pensi, invero, che se da un lato tale norma sembra riferirsi alla mancanza di responsabilità del conducente danneggiato come ad una circostanza facilmente dimostrabile e di semplice operatività, dall’altro risulta innegabile che l’intero sistema del risarcimento del danno derivante dallo scontro dei veicoli si basi sulle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c.. Norma, quest’ultima, che, come noto, pone la fondamentale presunzione iuris tantum di eguale concorso nella produzione del danno a presidio di ogni ipotesi di incidente stradale. Ed allora, forti della prescrizione di tale norma del codice civile le assicurazioni chiamate all’indennizzo diretto potrebbero, sostanzialmente a loro discrezione, opporre al danneggiato l’esistenza di una sua corresponsabilità (magari anche solo minima) nel verificarsi dell’incidente così, di conseguenza, vedendosi sollevate dall’onere di dover pagare lo stesso indennizzo, oppure, a contrariis, potrebbero avere interesse a ricondurre nell’alveo della procedura per indennizzo diretto un’ipotesi di corresponsabilità dei conducenti nel verificarsi del sinistro per poi regolare i propri conti con l’assicurazione di contro parte. Scenari, questi, cui la norma in esame può par vita ma che potranno venir meno sia grazie a regole comportamentali rispettate da tutte le società assicurative, sia grazie all’operatività dello schema di d.p.r. che, a norma dell’art. 150, è stato chiamato a stabilire, tra l’altro, “i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione” (ipotesi sub comma 1, lett. a). Vedremo a breve quali ulteriori questioni siano sottese a tale schema di d.p.r. su questo specifico punto, resta ora da sottolineare come la lettera del secondo comma dell’art. 149 ponga un ulteriore interrogativo. Ed invero, se il legislatore si è preoccupato di precisare che nell’ipotesi di danni alla persona il conducente non deve essere responsabile altrettanto non ha fatto per il verificarsi di danni alle cose. Si deve, quindi, ritenere che il conducente che abbia cagionato l’incidente stradale per sua colpa possa avvalersi della procedura di indennizzo diretto chiedendo alla propria assicurazione il risarcimento dei danni alle cose subiti? Si è in proposito affermato in dottrina: “è ovvio come questa interpretazione, pur se rispondente al modo in cui la norma è stata congegnata, non è accettabile, per cui l’unica razionale interpretazione è ritenere che la presunta non responsabilità del richiedente il risarcimento del danno condizioni la concreta liquidazione di tutti i danni, e non solo quelli da lesione. A tale soluzione, del resto, è dato pervenire attraverso la lettura del comma 3, ove si prevede che l’assicurazione pagante possa rivalersi contro l’assicuratore, appunto, , ma l’esser costretti a questa indiretta argomentazione nulla toglie alla infelice formulazione della norma esaminata” [12].
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