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Contratto di affiliazione Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Edizione gennaio 2020
Contratto di affiliazione Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1 Affiliazione alla Fondazione affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse 1.1 L'impresa firmataria (di seguito chiamata impresa) si 2.2 affilia a Swisscanto Fondazione collettiva delle Ban- Il piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) che Cantonali con sede a Basilea (di seguito chia- come pure il regolamento inerente le spese di ge- mata Fondazione) allo scopo di attuare la previdenza stione sono parti integranti del presente contratto di professionale. affiliazione. L'impresa conferma di essere a cono- scenza del loro contenuto. 1.2 La Fondazione è organizzata come fondazione collet- 2.3 tiva e registrata come tale presso la BSABB, BVG- I rapporti tra la Fondazione e i destinatari (i beneficiari und Stiftungsaufsicht beider Basel e nel Registro della Fondazione) sono disciplinati esclusivamente della previdenza professionale in base all'art. 48 LPP. dal regolamento di previdenza del personale. Il rego- L'impresa affiliata costituisce un istituto di previdenza lamento di previdenza del personale è composto dal indipendente all'interno della Fondazione. piano di previdenza e dalle Disposizioni generali del La Fondazione adempie le esigenze contenute nella regolamento della Fondazione. La Fondazione è te- legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza nuta a realizzare la previdenza secondo il regola- professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità mento e in particolare a erogare le prestazioni regola- (LPP) e garantisce così le prestazioni minime pre- mentari. scritte da questa legge. 1.3 3 Amministrazione paritetica / commissione di Per la copertura dei rischi di morte e d'incapacità di previdenza guadagno è stato stipulato un contratto d'assicura- zione collettiva sulla vita tra la Fondazione, in qualità 3.1 di stipulante dell'assicurazione, e Helvetia Compagnia Al più tardi dopo la firma del presente contratto, l'im- Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a Basilea (di presa affiliata si impegna a far eleggere, conforme- seguito chiamata Helvetia). Il rischio di longevità è a mente alle disposizioni contemplate nel regolamento carico della Fondazione stessa. d'organizzazione, i rappresentanti dei dipendenti in seno alla commissione di previdenza, nonché a desi- 1.4 gnare i rappresentanti del datore di lavoro. In caso di L'investimento del patrimonio di previdenza avviene vacanza e all'inizio di ogni periodo d'insediamento la tramite il Consiglio di fondazione che si basa sulle di- commissione di previdenza va completata, rispettiva- sposizioni della LPP. mente costituita. 1.5 3.2 Con l'affiliazione alla Fondazione l'istituto di previ- L'impresa affiliata è d'accordo con l'attuale composi- denza affiliato ha diritto alle parti di eccedenze accor- zione del Consiglio di fondazione e può, conforme- date alla Fondazione e risultanti dal contratto di assi- mente al regolamento elettorale, partecipare a possi- curazione collettiva sulla vita, nonché ad una parteci- bili elezioni suppletive. L'impresa prende in particolare pazione agli utili ricavati dall'investimento dei capitali conoscenza delle disposizioni contenute nell'atto di di risparmio nel quadro delle disposizioni regolamen- Fondazione e nel regolamento elettorale in merito alla tari. nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione e le approva. 1.6 Se necessario la Fondazione può trasmettere alla Banca Cantonale competente, per l'elaborazione, i 4 Obblighi di cooperazione dati relativi all'impresa risultanti dalla gestione del rap- porto d'affiliazione. 4.1 L'impresa è tenuta a notificare alla Fondazione il pro- prio personale per l'ammissione nella previdenza. 2 Basi 4.2 2.1 Alla Fondazione vanno notificati nel termine pre- Diritti e doveri dei contraenti risultano dal presente scritto: contratto di affiliazione, dal piano di previdenza (pre- − le nuove assunzioni, incl. l'eventuale categoria di stazioni e finanziamento), dal regolamento inerente le appartenenza delle persone, al più presto 90 giorni spese di gestione, dall'atto di Fondazione, dal regola- prima e al più tardi 60 giorni dopo l'inizio del rap- mento elettorale per l'elezione del Consiglio di fonda- porto di lavoro rispettivamente dell'obbligo assicu- zione e dal regolamento d'organizzazione. L'impresa Contratto di affiliazione Swisscanto Fondazione collettiva 01/2020 Pagina 2 di 18
rativo, indicando le persone che non sono assicu- 5 Pagamento dei contributi / scadenza rate secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF); 5.1 − la modifica della categoria delle persone, i casi d'in- L'impresa si impegna a versare la totalità dei contri- capacità lavorativa e d'incapacità di guadagno di buti fatturati dalla Fondazione. Sono fatti salvi adatta- una durata superiore ai 3 mesi senza interruzione e menti dei contributi, in particolare dovuti a variazioni altri dati determinanti per l'attuazione della previ- delle basi di calcolo attuariali, nonché i contributi sup- denza (per esempio cambiamento dello stato civile) plementari. I contributi dovuti dai dipendenti vanno vanno notificati immediatamente. dedotti dal loro salario e trasferiti periodicamente (come minimo trimestralmente) alla Fondazione. Vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto di 5.2 lavoro, nonché i salari che, a seguito di riduzioni sala- Il giorno determinante è il 1o gennaio di un anno. Gli riali, non raggiungono più l'importo limite regolamen- adattamenti del salario, delle prestazioni e dell'am- tare, fissato per l'ammissione nella previdenza. In montare dei contributi avvengono di massima il giorno caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve inol- determinante. tre essere comunicato l'indirizzo valido per il trasferi- mento della prestazione d'uscita nonché l'indirizzo pri- 5.3 vato della persona uscente. Va ugualmente notificato I contributi per le prestazioni di rischio, il contributo se lo scioglimento del rapporto di lavoro è avvenuto per l'adeguamento delle stesse all'evoluzione dei per motivi di salute. prezzi e i contributi per le spese nonché eventuali Le persone da assicurare e i rispettivi salari base contributi riscossi dalla Fondazione per la costituzione vanno notificati alla Fondazione all’inizio dell’anno. di accantonamenti tecnici giungono a scadenza all'ini- zio di ogni anno, rispettivamente al momento dell'am- 4.3 missione di un collaboratore nella previdenza del per- L'impresa affiliata è obbligata a partecipare all'attua- sonale o alla data di una mutazione nel corso zione delle misure adottate nel quadro della gestione dell'anno. Gli accrediti di vecchiaia e i contributi per il delle prestazioni. fondo di garanzia giungono a scadenza alla fine di un anno mentre, in caso di cessazione del servizio sca- 4.4 dono alla data stessa dello scioglimento del rapporto Per tutte le notifiche dell'effettivo del personale vanno di lavoro, in caso di decesso il giorno del decesso e in utilizzati gli appositi moduli, messi a disposizione caso di riduzioni salariali inferiori al limite di ammissi- dalla Fondazione, che vanno compilati in modo veri- one regolamentare il giorno della fine dell'assicurazi- tiero e in ogni loro parte. one. 4.5 5.4 Per le nuove assunzioni, nonché all'inizio di ogni anno, Per i pagamenti effettuati prima della data di sca- la Fondazione redige per ogni persona assicurata un denza è accreditato un interesse mentre per quelli ar- certificato di previdenza individuale in cui sono visibili retrati è addebitato un interesse di mora, senza noti- le future prestazioni di previdenza. I certificati di previ- fica di una diffida. La Fondazione è autorizzata a fis- denza vengono spediti direttamente alla persona assi- sare dei tassi d'interesse conformi alla situazione di curata o resi accessibili per via elettronica. mercato e ad adattarli in qualsiasi momento alle nuove circostanze. L'impresa affiliata è tenuta a consegnare a ogni per- La Fondazione non addebita tuttavia alcun interesse sona assicurata i regolamenti di previdenza del per- di mora se i pagamenti per i contributi dovuti all'inizio sonale redatti dalla Fondazione, qualora non sia pos- di un anno, rispettivamente all'ammissione di un sibile spedirli o renderli accessibili per via elettronica nuovo dipendente nella previdenza per il personale, a ogni persona assicurata. le pervengono nel termine di 30 giorni a contare dalla relativa scadenza. 4.6 Un saldo a favore della Fondazione, sussistente alla L'impresa è esclusiva responsabile dell'adempimento fine di un anno civile, compresi eventuali interessi di di disposizioni contrattuali collettive (CCL). In partico- mora maturati, è riportato come credito di capitale lare l'impresa è tenuta a comunicare immediatamente all'anno civile successivo. Un saldo a favore dell'im- alla Fondazione l'assoggettamento a un CCL o le mo- presa affiliata, compresi eventuali interessi maturati, è difiche di disposizioni vigenti del CCL. Solo quelle di- accreditato quale acconto sui contributi relativi sposizioni del CCL che sono esplicitamente conve- all'anno successivo. nute dal contratto d'affiliazione o dal regolamento di Alla fine di un anno civile la Fondazione redige un previdenza del personale hanno carattere vincolante estratto del conto incasso. Il saldo che figura sullo nel rapporto di previdenza e possono essere recla- stesso è considerato come accettato se l'impresa affi- mate nei confronti della Fondazione. liata non notifica per scritto eventuali obiezioni in me- rito nel termine di 4 settimane, a contare dalla rice- zione dell'estratto di conto. Contratto di affiliazione Swisscanto Fondazione collettiva 01/2020 Pagina 3 di 18
5.5 7 Entrata in vigore / disdetta / rescissione In caso di ritardi nel pagamento da parte dell'impresa affiliata, la Fondazione è inoltre autorizzata a ridurre 7.1 le proprie prestazioni all'importo del patrimonio di pre- Il presente contratto di affiliazione entra in vigore, con videnza, nella misura in cui l'impresa non ha effet- la controfirma da parte della Fondazione, alla data tuato il pagamento dei contributi, giunti a scadenza, convenuta nel piano di previdenza (prestazioni e fi- entro 14 giorni dalla ricezione di una diffida scritta, nanziamento) e sostituisce eventuali precedenti con- sotto comminatoria delle conseguenze della mora. In venzioni. È concluso per una durata fissa di 5 anni e vista della rimessa in vigore della precedente coper- può essere disdetto per la prima volta dopo la sca- tura assicurativa, restano dovuti anche in seguito i denza di tale durata fissa per il 31 dicembre. La di- contributi fatturati. sdetta del contratto da parte dell'impresa affiliata ri- Il patrimonio di previdenza si compone del patrimonio chiede l'approvazione scritta della Commissione di di previdenza effettivamente esistente (comprese le previdenza. Quest'ultima e il datore di lavoro devono prestazioni di Helvetia previste dal contratto d'assicu- confermare che la rescissione del contratto è avve- razione), nonché di eventuali distribuzioni ai creditori nuta di comune accordo con il personale o con l'even- del fallimento rispettivamente ricavati della realizza- tuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente zione del pegno e di eventuali prestazioni del fondo di alla Legge sulla partecipazione). garanzia. La Fondazione non risponde di riduzioni delle prestazioni, attribuibili a ritardi nel pagamento 7.2 nei confronti di Helvetia. Se la disdetta non è in possesso della Fondazione al più tardi 6 mesi prima della scadenza del contratto, 5.6 esso si rinnova tacitamente, di volta in volta, per un Il Consiglio di fondazione può, durante la durata del altro anno. Il termine di disdetta rimane invariato. contratto di affiliazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di previdenza, applicare 7.3 delle misure di risanamento come, in particolare, il La Fondazione è autorizzata a disdire, con effetto im- prelievo di importi di risanamento straordinari, qualora mediato, il presente contratto in caso di ritardi nel pa- dovesse riscontrare una copertura insufficiente della gamento dei contributi oppure di grave inadempi- Fondazione. Gli importi di risanamento sono fatturati mento degli obblighi di cooperazione. Tale diritto direttamente al datore di lavoro quale debitore soli- spetta alla Fondazione anche nel caso in cui la com- dale, che può applicare alla lettera le modalità per il missione di previdenza emani delle disposizioni o pagamento delle prestazioni di rischio per questi pre- prenda decisioni che risultino in contraddizione con lo lievi straordinari. Per gli istituti di previdenza che sulla scopo della Fondazione, con i principi di quest'ultima, base di un prodotto concordato a parte con la Fonda- con il regolamento di previdenza o con il piano delle zione presentano il grado di copertura rilevante a li- prestazioni e di finanziamento convenuto e se la com- vello di istituto di previdenza, la copertura insufficiente missione di previdenza continua ad attenersi a quanto accertata dell'istituto di previdenza costituisce la base sopra nonostante un ammonimento scritto da parte per dette misure. della Fondazione. 5.7 7.4 L'impresa affiliata può accumulare presso la Fonda- La Fondazione è autorizzata a disdire il contratto an- zione delle riserve contributive destinate al finanzia- che prima della scadenza della durata contrattuale mento dei futuri contributi del datore di lavoro. In caso nella misura in cui durante un periodo minimo di 12 di ritardi nel pagamento la Fondazione è autorizzata a mesi l'istituto di previdenza non registra alcuna per- dedurre dalle riserve contributive la quota contributiva sona assicurata né alcun beneficiario di una rendita. del datore di lavoro che è giunta a scadenza. L'impresa affiliata può inoltre, in caso di copertura in- 7.5 sufficiente della Fondazione, decidere di versare dei In caso di rescissione del contratto di affiliazione è contributi su un conto bloccato specifico denominato applicabile la cifra 3 del regolamento inerente le «riserve contributive del datore di lavoro, con rinuncia spese di gestione. La sospensione del contratto d'affi- all'uso». liazione può comportare l'applicazione del regola- mento di liquidazione parziale e totale. 5.8 La Fondazione non è responsabile dell'aspetto della 7.6 deducibilità fiscale dei contributi. Dopo la rescissione del contratto di affiliazione, il pa- trimonio dell'istituto di previdenza affiliato è trasferito al nuovo istituto di previdenza, oppure – se l'impresa 6 Responsabilità è contemporaneamente posta in liquidazione – è uti- lizzato conformemente alle disposizioni regolamentari Se al verificarsi di un caso assicurato sussistono delle relative alla prestazione di libero passaggio. lacune a livello di copertura, attribuibili a inadempi- Se lo scioglimento del contratto di affiliazione è do- mento contrattuale da parte dell'impresa affiliata, in vuto alla disdetta da parte dell'impresa o se lo sciogli- modo particolare a inadempimento di un obbligo di mento avviene a causa di disdetta da parte della Fon- cooperazione (cifra 4) o a ritardi nel pagamento, l'im- dazione poiché l'impresa stessa infrangeva l'obbligo presa affiliata risponde interamente delle prestazioni di collaborazione rispettivamente di pagamento dei regolamentari dovute dalla Fondazione. 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contributi, e la Fondazione nel calcolo del valore di li- 7.8 quidazione, nel rispetto della cifra 3 del regolamento In caso di rescissione del contratto di affiliazione da inerente le spese di gestione, è costretta a ridurre gli parte della Fondazione (senza che si verifichino le accrediti di vecchiaia minimi previsti dalla LPP, l'im- cause di rescissione del contratto di cui alla cifra 7.3 presa è chiamata solidalmente con la Commissione di precedente), compete alla Fondazione, di comune ac- previdenza a rifondere la differenza (ad esempio: cordo con l'istituto di previdenza subentrante, deci- sotto forma di premio unico, con garanzie di copertura dere se i beneficiari di rendite rimangono presso la del disavanzo da parte della nuova Istituzione di pre- Fondazione o passano al nuovo istituto di previdenza. videnza). Se le due parti summenzionate non riescono a met- tersi d'accordo in merito, i beneficiari di rendite riman- 7.7 gono presso la Fondazione. Se lo scioglimento del contratto avviene su richiesta dell'impresa affiliata o conformemente alla cifra 7.3 7.9 vengono trasferiti alla nuova Istituzione di previdenza La Fondazione è tenuta a notificare la rescissione del indicata dall'impresa stessa, oltre all'intero personale contratto di affiliazione all'autorità competente previ- anche tutti coloro i quali ricevono delle prestazioni per sta in virtù delle disposizioni legali in vigore. incapacità lavorativa. Ciò vale pure per le persone as- sicurate la cui incapacità lavorativa è accertata solo 7.10 dopo lo scioglimento del contratto, ma la cui causa Per controversie derivanti dal presente contratto il era antecedente allo scioglimento del contratto. foro si definisce in base all'art. 73 LPP. Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione deca- dono per la Fondazione tutti gli obblighi previdenziali nei confronti delle persone che percepiscono delle Allegati: prestazioni. L'impresa è responsabile del trasferi- − Piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) mento conforme alla nuova Istituzione di previdenza − Regolamento inerente le spese di gestione sia delle persone che percepiscono delle prestazioni − Atto di Fondazione previdenziali, sia dei loro diritti a prestazioni previden- − Regolamento elettorale ziali. − Regolamento d'organizzazione Le persone assicurate che al momento dello sciogli- mento del contratto vantano dei diritti per rendite di vecchiaia o per i superstiti, rimangono nella Fonda- zione anche dopo lo scioglimento del contratto d'affi- liazione. L'impresa affiliata conferma di concludere il presente contratto di affiliazione di comune accordo con il personale o l'eventuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione). Luogo, Basilea, data: Impresa (denominazione in base all'iscrizione Swisscanto nel registro di commercio), Firma/e: Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Contratto di affiliazione Swisscanto Fondazione collettiva 01/2020 Pagina 5 di 18
Regolamento inerente le spese di gestione Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 1 Basi 3.2 Se al momento della valutazione degli investimenti Il presente regolamento è parte integrante del con- della Fondazione risulta uno scoperto, lo stesso verrà tratto di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il dedotto percentualmente dal patrimonio dell'istituto di datore di lavoro (cifra 2.2). previdenza affiliato e contabilizzato come perdita. Per gli istituti di previdenza che sulla base di un prodotto concordato a parte con la Fondazione presentano il 2 Spese per maggiore aggravio amministra- grado di copertura rilevante a livello di istituto di previ- tivo denza, la copertura insufficiente accertata dell'istituto di previdenza costituisce la base per l'accertamento 2.1 della percentuale di perdita. Per coprire le spese relative ai lavori amministrativi qui di seguito elencati, la Fondazione addebita i se- 3.3 guenti importi: Se lo scioglimento del contratto d'affiliazione com- − Interpellazioni per lettera racco- porta un trasferimento di beneficiari di prestazioni di mandata in relazione a contri- previdenza al nuovo istituto di previdenza, l'importo buti arretrati CHF 300.-- della riserva matematica d'inventario, trasferita in ag- − Accordi di pagamenti rateali CHF 250.– giunta al valore di rescissione del contratto, è calco- − Procedure d'esecuzione (spese lato dalla Fondazione, ovvero dalla Helvetia Compa- d'ufficio escluse): gnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, appli- − Domanda d'esecuzione CHF 500.– cando le basi tariffarie di quest'ultima nonché le di- − Domanda di continuazione sposizioni legali determinanti. dell'esecuzione CHF 500.– 3.4 − Domanda di fallimento ri- In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in spettivamente di realizza- seguito ad apertura di fallimento o a liquidazione zione del pegno CHF 500.– dell'impresa oppure perché quest'ultima non occupa − Accertamenti che la Fonda- più dipendenti, dal patrimonio dell'istituto di previ- zione deve compiere in seguito denza affiliato viene inoltre dedotto un importo supple- alla non osservanza, da parte mentare, calcolato in base ai costi effettivi cagionati; dell'impresa affiliata per l'attua- tale deduzione ammonta come minimo a CHF 1500.–. zione della previdenza del per- sonale, dell'obbligo di coopera- zione (per esempio richiesta di 4 Modifiche del regolamento liste di salari alla Cassa di a regia, Compensazione AVS compe- al minimo 4.1 tente) CHF 500.– Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque − Richiesta di prestazioni al momento, per fondati motivi, una modi.ca del pre- Fondo di Garanzia per l'istituto sente regolamento. di previdenza affiliato insol- vente CHF 500.– 4.2 − Prestazioni di servizio non com- Eventuali modifiche devono essere notificate per prese nell'ordinaria amministra- iscritto ai datori di lavoro affiliati almeno tre mesi zione a regia prima della loro entrata in vigore. 2.2 Questi costi sono addebitati all'impresa affiliata. 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 3 Scioglimento del contratto 2014. 3.1 In caso di scioglimento del contratto il valore di liqui- dazione ammonta al 100 % del patrimonio dell'istituto Swisscanto di previdenza affiliato, eventualmente ridotto confor- Fondazione collettiva delle Banche Cantonali memente alle disposizioni seguenti. Il Consiglio di fondazione Regolamento inerente le spese di gestione Swisscanto Fondazione collettiva 01/2014 Pagina 6 di 18
Atto di Fondazione Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Versione riveduta dell'atto di fondazione del 25 giu- (5) La gestione della Fondazione avviene attraverso gno 1973 (versione conforme alla decisione dell'auto- la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla rità di vigilanza del 5 gennaio 2011), conformemente Vita SA. alla decisione del Consiglio di fondazione del 21 giu- gno 2012 e alla conseguente decisione dell'autorità di vigilanza del 4 gennaio 2013. Art. 3 Patrimonio della Fondazione (1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal pa- trimonio sociale e dai patrimoni di previdenza dei sin- Art. 1 Nome e sede goli istituti di previdenza affiliati. Con il nome Swisscanto Fondazione collettiva, l'U- nione delle banche cantonali svizzere e Patria So- (2) È esclusa la restituzione del patrimonio della Fon- cietà mutua svizzera di assicurazioni sulla vita a Basi- dazione, o di parte di esso, ai datori di lavoro affiliati lea, chiamate in seguito fondatori, istituiscono una oppure ai fondatori. Il patrimonio della Fondazione fondazione con sede a Basilea secondo gli art. 80 e non può essere destinato a scopi diversi da quelli seguenti del CC. della previdenza a favore del personale. Art. 2 Scopo Art. 4 Patrimonio sociale (1) La Fondazione ha come scopo la previdenza pro- (1) Il patrimonio sociale è costituito dal deposito ini- fessionale, obbligatoria e facoltativa, conformemente ziale di CHF 10'000.00 versato dai fondatori, dall'au- alla LPP, per i dipendenti ed i datori di lavoro in caso mento di accantonamenti e riserve propri della Fon- di vecchiaia e di incapacità di guadagno, rispettiva- dazione e necessari all'esercizio, da eventuali dona- mente, in caso di decesso degli stessi, per i loro su- zioni di terzi nonché dai ricavi del patrimonio sociale. perstiti o per le persone prossime. La Fondazione può anche concedere una copertura previdenziale che su- (2) Il patrimonio sociale risponde in primo luogo degli pera le prestazioni da assicurare obbligatoriamente. impegni della Fondazione che non risultano da diritti La Fondazione si propone inoltre la previdenza a fa- previdenziali. Per questi ultimi il patrimonio sociale ri- vore dei dipendenti e dei loro superstiti che, senza sponde soltanto se gli stessi non possono venire co- colpa, si trovano in stato di bisogno. perti dal corrispondente patrimonio di previdenza a causa di mancanze intenzionali o colpose della Fon- (2) Il patrimonio della Fondazione non può essere uti- dazione, del Consiglio di fondazione, della commis- lizzato per prestazioni che i datori di lavoro, affiliati sione degli investimenti, degli organi di controllo op- alla Fondazione, sono tenuti a versare per legge ai pure della sede centrale. loro dipendenti o che sono soliti versare a comple- mento come rimunerazione per servizi resi come le indennità di carovita, le gratificazioni, i premi d'anzia- Art. 5 Patrimonio di previdenza nità, ecc. (1) I patrimoni di previdenza degli istituti di previdenza sono costituiti dai contributi di previdenza versati dai (3) La previdenza per il datore di lavoro in caso di datori di lavoro e dai dipendenti affiliati. Questi contri- vecchiaia, di invalidità e di decesso deve essere limi- buti di previdenza vengono utilizzati per la costitu- tata alle prestazioni regolamentari. Non sono am- zione di capitali di risparmio, per la stipulazione di as- messe le prestazioni facoltative (ex gratia). Del resto sicurazioni complementari (assicurazioni di rischio, per il datore di lavoro valgono gli stessi diritti e doveri assicurazioni di rendite e simili) nonché per la costitu- come per i dipendenti. zione di accantonamenti per i rischi assunti dalla Fon- dazione stessa necessari per la realizzazione della (4) La Fondazione persegue il suo scopo in special previdenza professionale dei datori di lavoro e dei di- modo affidando la commercializzazione dei propri pendenti affiliati. prodotti previdenziali e l'investimento del patrimonio di previdenza preferibilmente alle banche cantonali sviz- (2) Oltre ai contributi dei datori di lavoro e dei dipen- zere ed ai loro soci in rete affiliati all'Unione delle ban- denti, fanno parte del patrimonio di previdenza dei che cantonali svizzere. La Fondazione gestisce inol- singoli istituti di previdenza affiliati anche le quote tre una cassa di risparmio propria ad ogni singolo isti- delle eccedenze versate agli istituti di previdenza de- tuto di previdenza affiliato, conformemente ai mezzi rivanti dal contratto d'assicurazione, i contributi per il messi a sua disposizione e sulla base del regola- fondo di garanzia (conformemente alla LPP), i diritti mento specifico e ha la facoltà di concludere contratti della Fondazione nei confronti del fondo di garanzia assicurativi per tutti o singoli rischi, preferibilmente in caso di struttura d'età sfavorevole o in caso di in- con la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni solvenza dei singoli istituti di previdenza affiliati, le ri- sulla Vita SA a Basilea. La Fondazione deve sempre serve contributive dei datori di lavoro, accumulate ap- essere la stipulante e la beneficiaria dell'assicura- positamente, ed eventuali ulteriori donazioni dei datori zione. di lavoro o di terzi. Atto di Fondazione Swisscanto Fondazione collettiva 01/2013 (06/2012) Pagina 7 di 18
(3) II patrimonio di previdenza di un istituto di previ- (3) La Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni denza affiliato risponde unicamente e primariamente sulla Vita SA in qualità di gerente della Fondazione, per gli impegni della Fondazione che risultano dai di- per i compiti che le spettano, definisce i diritti di firma ritti previdenziali acquisiti dai beneficiari dell'istituto di come pure le persone aventi tale diritto. previdenza affiliato, nonché delle conseguenze dei Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se la danni che la rispettiva commissione di previdenza ha metà dei suoi membri è presente. Fatto riservato causato intenzionalmente o colposamente. l'art. 9 cpv. 2 e l'art. 17 lo stesso delibera a maggio- ranza semplice. In caso di parità di voti è determi- (4) I diritti dei beneficiari di un istituto di previdenza af- nante quello del presiedente. filiato, nell'ambito sovraobbligatorio sono limitati alla consistenza del corrispondente patrimonio previden- (4) II Consiglio di fondazione incarica un organo di re- ziale. visione di verificare ogni anno la gestione, la contabi- lità e l'investimento patrimoniale. Lo stesso deve inol- trare il relativo rapporto al Consiglio di fondazione e Art. 6 Investimento del patrimonio della Fonda- all'autorità di vigilanza. zione Per l'investimento iI Consiglio di fondazione emana (5) II Consiglio di fondazione incarica un perito ricono- delle direttive. sciuto in materia di previdenza professionale di verifi- care periodicamente l'istituto di previdenza. Art. 7 Regolamento di previdenza Per ogni datore di lavoro affiliato e per i suoi dipen- Art. 10 Commissione degli investimenti denti viene rilasciato un regolamento di previdenza La Commissione degli investimenti è responsabile che definisce il genere e l'ammontare dei contributi di della sorveglianza del rispetto della strategia d'investi- previdenza e delle prestazioni di previdenza, la cer- mento emessa dal Consiglio di fondazione come pure chia dei beneficiari, nonché tutte le altre disposizioni di inizializzare l'adeguamento di questa strategia alle necessarie per la previdenza a favore del personale. mutate condizioni della situazione finanziaria della Fondazione. La commissione degli investimenti è composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri (persone fisi- Art. 8 Organi che). I membri sono scelti dal Consiglio di fondazione. Gli organi della Fondazione sono: Il Consiglio di fondazione elegge i membri ogni 4 a) il Consiglio di fondazione (quattro) anni. I membri possono essere rieletti. b) la gerente c) la commissione degli investimenti d) le commissioni di previdenza Art. 11 Commissioni di previdenza La composizione e le modalità d'elezione per le com- missioni di previdenza paritetiche sono definite nel re- Art. 9 Consiglio di fondazione golamento d'organizzazione. (1) Il Consiglio di fondazione è composto da 12 (do- dici) membri (persone fisiche) di cui 6 (sei) sono rap- presentanti dei datori di lavoro e 6 (sei) sono rappre- Art. 12 Contabilità sentanti dei dipendenti delle ditte affiliate. Il Consiglio (1) La Fondazione tiene un conto separato per ogni di fondazione si costituisce da sé. Al momento in cui istituto di previdenza affiliato, in modo particolare ri- si viene a conoscenza della disdetta del rapporto con- guardo ai contributi di previdenza, ai capitali di rispar- trattuale di adesione da parte della controparte, il ri- mio accumulati, alle assicurazioni ed alle prestazioni spettivo rappresentante del datore di lavoro, rispetti- di previdenza, come pure ai fondi o alle riserve per i vamente dei dipendenti, viene escluso, con effetto im- contributi e per le prestazioni, accumulati in ecce- mediato, dal Consiglio di fondazione. denza dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei suoi dipendenti. (2) Il Consiglio di fondazione promulga un regola- mento d'organizzazione, conforme alla LPP, modifica- (2) Per il patrimonio sociale viene tenuto un conto se- bile in qualsiasi momento, che definisce la composi- parato. zione delle commissioni di previdenza e la distribu- zione delle competenze e dei compiti fra gli organi (3) La contabilità della Fondazione va chiusa, annual- come pure un regolamento elettorale che definisce le mente, al 31 dicembre. modalità per la costituzione del Consiglio di fonda- zione. L'apporto di modifiche al regolamento d'orga- nizzazione e al regolamento elettorale comporta il consenso di almeno i due terzi di tutti i membri della Fondazione. Atto di Fondazione Swisscanto Fondazione collettiva 01/2013 (06/2012) Pagina 8 di 18
Art. 13 Contratti di affiliazione (1) I contratti di affiliazione con i datori di lavoro affi- liati necessitano della forma scritta. (2) I contratti di affiliazione sono stipulati con l'accordo del personale o dell'eventuale rappresentanza dei di- pendenti (conformemente alla legge sulla partecipa- zione). L'accordo è presunto a partire dal momento in cui i di- pendenti hanno partecipato all'elezione della Com- missione di previdenza. Art. 14 Scioglimento (parziale) di un istituto di previdenza Le modalità di scioglimento (parziale) di un istituto di previdenza sono dettate dalle disposizioni regolamen- tari emanate dal Consiglio di fondazione e modificabili in ogni momento e approvate dall'Autorità di vigilanza competente. Art. 15 Risoluzione della Fondazione (1) In caso di scioglimento della Fondazione, il Consi- glio di fondazione decide circa l'utilizzazione di un eventuale saldo attivo del patrimonio della Fonda- zione. Prestazioni a favore dei fondatori, dei datori di lavoro affiliati oppure dei loro successori sono escluse. (2) In tutti i casi è riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Art. 16 Possibilità di risoluzione (1) La Fondazione è sciolta se viene a mancare il suo scopo, oppure se lo stesso non può più essere realiz- zato. (2) La risoluzione della Fondazione va sottoposta all'Autorità di vigilanza, per l'approvazione, sotto forma di richiesta. Art. 17 Modifica dello statuto della Fondazione Le modifiche dello statuto, nel rispetto dello scopo della Fondazione, possono essere inoltrate da al- meno due terzi di tutti i membri del Consiglio di fonda- zione (Art. 2), sotto forma di richieste, all'Autorità di vi- gilanza per l'approvazione. Atto di Fondazione Swisscanto Fondazione collettiva 01/2013 (06/2012) Pagina 9 di 18
Regolamento elettorale Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali per l'elezione del 3 Diritto di voto Consiglio di fondazione della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali 3.1 Elettorato attivo 3.1.1 Per i rappresentanti dei dipendenti 1 Composizione del Consiglio di fondazione Nella circoscrizione elettorale 1 hanno il diritto di voto paritetico i membri della Commissione di previdenza delle ditte affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato di- Il Consiglio di fondazione è costituito da 12 membri sdetto, rappresentanti dei dipendenti. (compreso il/la presidente). È composto dai rappre- I membri delle Commissioni di previdenza che rappre- sentanti dei dipendenti e dai rappresentanti del datore sentano i dipendenti eleggono i sei rappresentanti dei di lavoro. dipendenti nel Consiglio di fondazione, sulla base del materiale elettorale che è stato loro fornito (vedi alla 1.1 Criteri elettorali cifra 5.5). Qualora su una scheda elettorale figuras- Per garantire la parità rispettivamente una adeguata sero più di sei candidati, la stessa sarebbe conside- rappresentanza i rappresentanti dei dipendenti e i rata nulla. rappresentanti del datore di lavoro devono adem- piere, possibilmente, ai seguenti criteri: 3.1.2 Per i rappresentanti dei datori di lavoro a) rappresentare i diversi settori; Nella circoscrizione elettorale 2 hanno il diritto di voto b) rappresentare le diverse regioni della Svizzera. i membri della Commissione di previdenza delle ditte Ogni impresa affiliata può candidare per l'elezione nel affiliate, il cui contratto di affiliazione non è stato di- Consiglio di fondazione un solo rappresentante (del sdetto, rappresentanti del datore di lavoro. datore di lavoro o dei dipendenti), rispettivamente uno I membri delle Commissioni di previdenza che rappre- solo potrà essere eletto. sentano il datore di lavoro eleggono i sei rappresen- tanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione, 1.2 Rappresentanza dei dipendenti sulla base del materiale elettorale che è stato loro for- La rappresentanza dei dipendenti è composta da sei nito (vedi alla cifra 5.5). Qualora su una scheda elet- membri. Questi rappresentano tutti i dipendenti sala- torale figurassero più di sei candidati, la stessa sa- riati che non partecipano, in seno all'impresa, a im- rebbe considerata nulla. portanti decisioni di politica gestionale. 3.2 Elettorato passivo 1.3 Rappresentanza dei datori di lavoro La rappresentanza dei datori di lavoro è composta da 3.2.1 Come rappresentante dei dipendenti sei membri. Questi rappresentano sia tutti i dipendenti Sono eleggibili i membri della Commissione di previ- salariati che partecipano, in seno all'impresa, a impor- denza delle ditte affiliate, rappresentanti dei dipen- tanti decisioni di politica gestionale sia gli organi so- denti. cietari e i proprietari delle ditte affiliate. 3.2.2 Come rappresentante dei datori di lavoro Sono eleggibili i membri della Commissione di previ- 2 Circoscrizioni elettorali denza delle ditte affiliate, rappresentanti del datore di lavoro. Per l'elezione vengono formate due circoscrizioni: Circoscrizione elettorale 1: rappresentanti dei di- 3.3 Uso della lingua e conoscenze specifiche pendenti della Com- Il Consiglio di fondazione delibera e protocolla le pro- missione di previ- prie decisioni in lingua tedesca. denza delle imprese Le Commissioni di previdenza si accertano che i can- affiliate didati rappresentanti dei dipendenti e rappresentanti Circoscrizione elettorale 2: rappresentati dei da- del datore di lavoro possiedano oltre a sufficienti co- tori di lavoro della noscenze della lingua tedesca anche fondate cono- Commissione di pre- scenze nell'ambito del diritto previdenziale. videnza delle imprese affiliate In ogni circoscrizione elettorale avrà luogo un'ele- zione autonoma. Regolamento elettorale Swisscanto Fondazione collettiva 04/2015 Pagina 10 di 18
4 Proposte d'elezione Tutta la procedura elettorale potrà essere supportata tramite Internet. 4.1 Proposte d'elezione del Consiglio di fonda- zione 5.4 Segreto dello scrutinio Il Consiglio di fondazione, tenendo conto dei criteri L'ufficio elettorale determina un procedimento eletto- elettorali secondo la cifra 1.1, propone alle Commis- rale con il quale la segretezza dello scrutinio è garan- sioni di previdenza delle ditte affiliate i candidati per il tita. Questo procedimento sarà comunicato agli aventi Consiglio di fondazione della loro circoscrizione. diritto di voto con il recapito del materiale elettorale. Il Consiglio di fondazione può proporre, al minimo, sei Deve essere garantito che ulteriori persone per ogni circoscrizione elettorale, af- – i rappresentanti dei datori di lavoro di ogni Com- finché in caso di uscita di un membro dal Consiglio di missione di previdenza non siano a conoscenza fondazione durante il periodo di carica, lo stesso del comportamento elettorale dei rappresentanti possa essere sostituito dal subentrante (candidato di dei dipendenti della stessa commissione di previ- riserva). denza e viceversa, – che le singole ditte affiliate non siano a conoscenza 4.2 Proposte d'elezione dalle circoscrizioni elet- del comportamento elettorale delle altre ditte e vi- torali ceversa. Le Commissioni di previdenza delle ditte affiliate I membri dell'ufficio elettorale sono obbligati al silen- hanno il diritto di proporre ulteriori candidati per l'ele- zio assoluto in merito a quanto da loro percepito, se il zione. procedimento elettorale non può garantire in assoluto Una proposta d'elezione da parte delle circoscrizioni che vengano a conoscenza del comportamento elet- elettorali è da inoltrare esclusivamente tramite l'appo- torale degli aventi diritto di voto. sito formulario e necessita, affinché sia considerata valida, dell'approvazione del candidato. 5.5 Documentazione elettorale Le proposte d'elezione da parte delle circoscrizioni La documentazione elettorale sarà recapitato separa- elettorali vanno inoltrate all'ufficio elettorale presso la tamente ai membri delle Commissioni di previdenza sede principale della Fondazione, al più tardi 7 setti- rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro. mane prima della data delle elezioni. La documentazione elettorale comprende: Le proposte d'elezione inviate dalle circoscrizioni elet- – l'istruzione elettorale; torali vengono controllate dall'ufficio elettorale in me- – lista dei candidati. rito alla loro eleggibilità, conformemente alla cifra 3.2. La proposta d'elezione attuale viene comunicata alle 5.6 Convocazione del corpo elettorale circoscrizioni elettorali, al più tardi, 3 settimane prima Il giorno delle elezioni e, secondo la cifra 4.1, le pro- della data delle elezioni. poste d'elezione del Consiglio di fondazione sono co- municate al più tardi 9 settimane prima delle elezioni. 4.3 Elezione tacita Se in una o entrambe le circoscrizioni elettorali il nu- 5.7 Scrutinio mero dei candidati alle elezioni è pari a quello dei I candidati proposti per ogni circoscrizione elettorale seggi da occupare, nella rispettiva circoscrizione elet- saranno eletti da tutti gli aventi diritto di voto della cir- torale non ci sarà votazione secondo la cifra 5 e i can- coscrizione elettorale corrispondente. didati al Consiglio di fondazione figureranno eletti ta- L'elezione deve avvenire tramite gli appositi formulari citamente. per l'elezione. Sono eletti i candidati per ogni circoscrizione eletto- rale che hanno ottenuto il maggior numero di voti 5 Procedimento elettorale (maggioranza semplice). In caso di parità di voti è eletto il candidato che pre- 5.1 Principi elettorali generali senta la più lunga presenza quale membro nella L'elezione di tutti i membri del Consiglio di fondazione Commissione di previdenza dell'impresa affiliata. avviene a scrutinio segreto. Qualora un eletto non ottemperasse ai criteri elettorali postulati alla cifra 1.1 l'ufficio elettorale può sostituirlo 5.2 Data dell'elezione con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior Le elezioni possono essere effettuate nell'ambito numero di voti e che ottempera ai criteri richiesti. dell'elaborazione della dichiarazione annua dei salari. I candidati che non sono stati eletti sono da prendere in considerazione come candidati di riserva, confor- 5.3 Ufficio elettorale memente alla cifra 6.2, sulla base del numero di voti Le elezioni saranno preparate ed effettuate da un uffi- da loro ottenuti. cio elettorale. Il Consiglio di fondazione designa i membri dell'ufficio elettorale scegliendoli fra i dipendenti della sede prin- cipale. Sono esclusi i membri del Consiglio di fonda- zione stesso. L'ufficio elettorale redige prima di ogni elezione del Consiglio di fondazione una breve istruzione eletto- rale, che è recapitata agli aventi diritto di voto, as- sieme alla documentazione elettorale. Regolamento elettorale Swisscanto Fondazione collettiva 04/2015 Pagina 11 di 18
5.8 Verifica delle elezioni 8 Entrata in vigore La validità dei formulari per l'elezione richiesti e per- venuti è esaminata dall'ufficio elettorale. Sono ritenute Il presente regolamento elettorale entra in vigore il valide solo i formulari per l'elezione compilati corretta- 1o aprile 2015. mente, che rispettano le disposizioni del regolamento elettorale e le istruzioni (vedi alla cifra 5.3), inoltrate nel termine stabilito, prima del giorno delle elezioni. Swisscanto L'ufficio elettorale deve mettere a verbale tutte le sue Fondazione collettiva delle Banche Cantonali attività e accertamenti e comunicare al Consiglio di fondazione i risultati delle elezioni. Il Consiglio di fondazione L'ufficio elettorale s'incarica di pubblicare i risultati delle elezioni in modo adeguato. Il Consiglio di fondazione neoeletto deve, durante la sua riunione costitutiva, constatare la validità delle elezioni. 6 Periodo di carica, subentro 6.1 Periodo di carica Il periodo di carica dura 5 anni. Il ritiro di un rappre- sentante dei dipendenti o del datore di lavoro dalla Commissione di previdenza dell'impresa affiliata, du- rante il periodo di carica, comporta la sua esclusione dal Consiglio di fondazione. Se il contratto di affiliazione è disdetto o sciolto con effetto immediato per altre ragioni, il rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro rispettivo è pure dimesso dal Consiglio di fondazione, con effetto im- mediato. 6.2 Sostituzione di un membro del Consiglio di fondazione dimissionario A un membro del Consiglio di fondazione eletto che si ritira dal Consiglio di fondazione, subentra il candi- dato non eletto (candidato di riserva) che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se nessun candidato di riserva può subentrare du- rante il periodo di carica del membro dimissionario, i membri del Consiglio di fondazione della rispettiva cir- coscrizione elettorale designano un nuovo membro del Consiglio di fondazione per il periodo di carica re- siduo. 7 Ricorsi Contro i vizi di procedura nella preparazione e nell'e- secuzione dell'elezione può essere presentato un ri- corso fondato, in forma scritta presso la sede princi- pale della Fondazione, entro le due settimane se- guenti la constatazione della validità dell'elezione da parte del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione decide in merito al ricorso. Regolamento elettorale Swisscanto Fondazione collettiva 04/2015 Pagina 12 di 18
Regolamento d'organizzazione Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dello statuto della Fonda- 1.3 Sedute; deliberazione zione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento: Ogni commissione di previdenza si riunisce tutte le volte che la gestione d'affari dell'istituto di previdenza affiliato lo esige, comunque almeno una volta Art. 1 Commissioni paritetica di previdenza all'anno. La convocazione avviene o su domanda del presidente oppure se la metà dei membri della com- 1.1 Composizione missione di previdenza lo richiede. II presidente dirige le sedute. La commissione paritetica di previdenza, esistente Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice per ogni istituto di previdenza affiliato, è composta di tutti i membri. come segue: Le decisioni vanno messe a verbale e quest'ultimo a) dai rappresentanti del datore di lavoro, nominati deve essere ogni volta firmato da un rappresentante dal datore di lavoro stesso e del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipen- b) da un uguale numero di rappresentanti dei dipen- denti. Questi verbali vanno inoltrati al Consiglio di fon- denti, eletti in seno agli assicurati, tenendo conto dazione se la Fondazione, in seguito alle decisioni delle categorie dei dipendenti. prese, deve agire. Ogni commissione di previdenza si costituisce da sé. Se il Consiglio di fondazione constata un'illegalità, lo Il presidente resta in carica al massimo per 3 anni, in annuncia immediatamente alla commissione di previ- base alla decisione della commissione di previdenza. denza, rinviando semmai quest'ultima alle vie legali o L'elezione del presidente avviene con la maggioranza adendo esso stesso le vie legali. Il Consiglio di fonda- semplice di tutti i membri. Egli può essere rieletto. In zione non può annullare una decisione della commis- mancanza di nuove elezioni alla scadenza del man- sione di previdenza, ma soltanto sospenderne l'attua- dato, il periodo di carica è tacitamente prolungato, zione fino al termine di un procedimento dell'Autorità ogni volta, per un ulteriore anno. di vigilanza o di un procedimento giudiziario. I membri della commissione di previdenza restano in In caso di parità di voti il presidente ha un voto sup- carica per 3 anni. La durata della carica può essere plementare. Le commissioni di previdenza possono estesa, con decisione della commissione di previ- prevedere un altro procedimento. Eventuali decisioni denza, ad un massimo di 5 anni. In mancanza di in merito vanno comunque immediatamente comuni- nuove elezioni alla scadenza del mandato, il periodo cate al Consiglio di fondazione in base al verbale. di carica dei membri eletti è tacitamente prolungato, Le decisioni possono essere prese anche per via cir- ogni volta, per un ulteriore anno. I membri possono colare. Ciò è possibile se tutti i membri della commis- essere rieletti. sione si dichiarano d'accordo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta l'e- sclusione dalla commissione di previdenza. Per la ri- manente durata della carica viene eletto un sostituto. 1.4 Compiti; diritti e doveri I cambiamenti in seno alla commissione di previ- denza vanno annunciati immediatamente al Consiglio Ogni commissione di previdenza, propria all'istituto di di fondazione. previdenza affiliato, costituisce il solo organo parite- tico dello stesso. La commissione di previdenza esercita in particolare 1.2 Elezione dei rappresentanti dei i seguenti compiti: dipendenti a) approva un regolamento di previdenza del perso- nale redatto dalla Fondazione e definisce gli Tutti i dipendenti che fanno parte dell'istituto di previ- obiettivi di rendimento sulla base del piano di pre- denza affiliato sono eleggibili ed hanno diritto di voto. videnza offerto e scelto dalla Fondazione; L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'atti- espressi (maggioranza relativa). Risultano eletti i can- vità e sulla situazione patrimoniale dell'istituto dì didati con il maggiore numero di voti al primo scruti- previdenza affiliato; nio. c) controlla che il datore di lavoro adduca i docu- Lo stesso procedimento è applicato in caso di elezioni menti e le comunicazioni come previsto dal con- suppletive come previsto all'art. 1.1, paragrafo 4. tratto d'assicurazione; L'avvenuta elezione va comunicata in forma scritta al d) controlla che i contributi vengano versati alla loro Consiglio di fondazione con l'invio del protocollo scadenza; dell'elezione. e) collabora nella raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti in caso di evento assicurato; Regolamento d'organizzazione Swisscanto Fondazione collettiva 01.2019 Pagina 13 di 18
f) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo i) provvede alla nomina e alla revoca dell'ufficio di avere deliberato, i cambiamenti a livello regola- revisione con il consenso di almeno due terzi dei mentare dei diritti alle prestazioni; propri membri; g) collabora nell'accertamento dei diritti alle presta- j) provvede alla nomina e alla revoca del perito in zioni e nella decisione in merito al pagamento di materia di previdenza professionale con il con- prestazioni; senso di almeno due terzi dei propri membri; h) decide circa l'utilizzazione dei fondi accantonati k) garantisce la formazione e il perfezionamento dei nell'ambito delle misure speciali conformemente membri del Consiglio di fondazione e decide in alla LPP, nella misura in cui ciò non risulta già re- merito a un'indennità adeguata per i suoi membri; golato dalla legge o dal regolamento di previ- l) esegue un controllo periodico della conformità a denza a favore del personale; medio e lungo termine degli investimenti del pa- i) decide, in conformità dello scopo della Fonda- trimonio agli obblighi della Fondazione. zione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza affiliato; Il Consiglio di fondazione adempie inoltre ai seguenti j) adempie ai suoi obblighi di informazione e di coo- compiti: perazione nei confronti della Fondazione, degli m) disciplina in un regolamento il diritto di firma per assicurati e dei datori di lavoro secondo le dispo- la Fondazione secondo le disposizioni dell'atto di sizioni del regolamento di previdenza del perso- Fondazione. La corrispondenza mediante formu- nale. lari nonché altri documenti scritti per le transa- zioni commerciali giornaliere ed emessi in grandi Le comunicazioni fatte dalla Commissione di previ- quantità possono essere forniti dalla Fondazione denza al Consiglio di fondazione sono legalmente va- senza le firme degli aventi diritto di firma; lide unicamente se giungono in forma scritta alla n) approva il rapporto di gestione; Sede centrale della Swisscanto Fondazione collettiva o) decide annualmente sull'impiego dei risultati delle Banche cantonali a Basilea. dell'investimento del patrimonio della Fondazione e sulle eccedenze ricavate dai contratti di assicu- razione; Art. 2 Consiglio di fondazione p) approva il bilancio preventivo; q) decide sulla sicurezza supplementare totale o 2.1 Compiti e competenze parziale della Fondazione e sull'eventuale riassi- curatore e stipula il contratto di assicurazione; II Consiglio di fondazione è l'organo supremo della r) si fa carico dell'obbligo d'informazione nei con- Fondazione. Assume la direzione generale della fronti degli assicurati quando questo obbligo non Fondazione, provvede all'adempimento dei compiti spetta al datore di lavoro o alla commissione di di legge e definisce gli obiettivi strategici e i principi previdenza. Il Consiglio di fondazione può dele- della Fondazione così come i mezzi atti alla loro rea- gare l'obbligo di informazione alla gerente. lizzazione. Stabilisce l'organizzazione della Fonda- s) decide riguardo ai provvedimenti, basandosi sulla zione, provvede alla sua stabilità finanziaria e vigila perizia attuariale del perito in materia di previ- sulla gestione. denza professionale e sul rapporto dell'ufficio di revisione; Il Consiglio di fondazione adempie ai seguenti compiti t) definisce i principi per i contratti con i partner di intrasmissibili e inalienabili: distribuzione (contratti quadro, regolamento sulle a) definisce il sistema di finanziamento; indennità); b) redige e approva il conto annuale; u) approva i testi di base per le disposizioni generali c) ove possibile, stabilisce l'ammontare del tasso dei regolamenti di previdenza del personale e dei d'interesse tecnico e degli altri parametri tecnici; contratti d'affiliazione; d) nomina le persone incaricate della gestione (ivi v) stipula contratti per l'investimento e la gestione comprese persone giuridiche); del patrimonio della Fondazione; e) promulga tramite regolamento le modalità di for- w) sceglie i membri della commissione d'investi- mazione e scioglimento delle riserve e degli ac- mento. cantonamenti necessari per lo svolgimento delle attività; Se possibile, tutti gli altri compiti sono delegati alla f) organizza la contabilità; gerente. g) emette e modifica tutti i regolamenti della Fonda- zione; h) emana decisioni in merito all'offerta di prodotti di previdenza, in particolare riguardo ai piani delle prestazioni e di finanziamento (piani di previ- denza), e stabilisce i principi per l'utilizzo dei fondi liberi; Regolamento d'organizzazione Swisscanto Fondazione collettiva 01.2019 Pagina 14 di 18
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