La gestione operativa delle Dichiarazioni di intento dal 02.03.2020
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ACERBI & ASSOCIATI® CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 01 MARZO 2020 La gestione operativa delle Dichiarazioni di intento dal 02.03.2020 © Copyright 2020 Acerbi & Associati® ______________________________________________________ ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 – TEL. 0444322866 - 0444322705 R.A. – FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com
Acerbi & Associati® Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale Con il Provvedimento n. 96911/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (allegato di seguito alla presente), emanato il 27 febbraio 2020 in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019, sono state dettate le modalità operative per la gestione della nuova disciplina delle dichiarazioni d’intento. Inoltre, il Provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate. A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”. 1. Novità La nuova funzionalità, disponibile dal 2 marzo, che consentirà ai fornitori degli esportatori abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, discende dalle modifiche legislative apportate alla disciplina dal citato D.L. n. 34/2019. In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica. D’altro canto, per i fornitori, in seguito alle modifiche ex D.L. n. 34/2019, diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero). Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 sono stati aboliti: - l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore); - la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015); - il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020). Le novità introdotte dall’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato il 27 febbraio scorso e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020. 2. Il nuovo modello Tra le novità derivanti dal Provvedimento attuativo, come detto, si evidenzia l’aggiornamento del modello di dichiarazione di intento. 2
Acerbi & Associati® Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale Il modello DI aggiornato si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento. Nelle istruzioni del predetto modello è stato precisato che, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. C.M. n. 19/2018). Il nuovo modello è immediatamente utilizzabile; quello vecchio, tuttavia, potrà comunque essere utilizzato fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia entrate (e, quindi, fino al prossimo 27 aprile). Nel frontespizio del nuovo modello non deve essere più indicato il numero di dichiarazione. Il dichiarante non deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento. Quanto alla compilazione il modello resta uguale e, pertanto, il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. Il dichiarante compila: - il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento; - il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato. 3
Acerbi & Associati® Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale 3. Le nuove modalità operative L’esportatore abituale, in base alle nuove regole, deve predisporre, una dichiarazione d’intento che deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate che rilasciano una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione. L’esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d’intenti, né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana. In effetti, con la trasmissione all’agenzia delle Entrate della lettera d’intenti il sistema gli attribuisce un numero di protocollo e in automatico la inserisce nel cassetto fiscale del fornitore indicato dall’esportatore abituale. Il fornitore a sua volta, prima di emettere la fattura senza imposta, deve entrare nel proprio cassetto fiscale1 e scaricare la lettera d’intenti trasmessa dall’esportatore abituale (questo accesso può essere effettuato anche dall’intermediario abilitato). Infatti, la consultazione delle dichiarazioni d’intento potrà avvenire: - direttamente da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, consultando il proprio Cassetto fiscale; - da parte degli intermediari abilitati già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la consultazione del proprio Cassetto fiscale. Nella fattura senza imposta (ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c del D.P.R. n. 633/1972) il fornitore deve indicare obbligatoriamente il numero di protocollo attribuito alla lettera d’intenti (il numero deve essere riportato per intero comprensivo anche delle cifre che indicano il progressivo). In effetti, la vera novità del provvedimento è proprio rappresentata dal fatto che dal 2 marzo il fornitore potrà prendere visione dal cassetto fiscale dell’intera lettera d’intenti e quindi 1 Il cassetto fiscale è un servizio personale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che permette all’utente di consultare online tutte le proprie informazioni fiscali. Per richiedere l’accesso al cassetto fiscale, bisogna rivolgersi all’Agenzia delle Entrate ed essere abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel [quest’ultimo riservato a persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti]: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp Per la registrazione a Fisconline: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp Per l’abilitazione a Entratel: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp È possibile affidare l’attivazione e la consultazione del proprio cassetto fiscale a un intermediario abilitato, ad esempio un dottore commercialista. I soggetti considerati intermediari sono indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998. L’Agenzia delle Entrate dà la possibilità al contribuente di delegare la gestione del cassetto fiscale fino a un massimo di due di intermediari: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/cassetto-fiscale 4
Acerbi & Associati® Consulenza tributaria, aziendale, societaria e legale nazionale e internazionale potrà avere accesso anche alle informazioni relative agli ammontari per i quali l’esportatore abituale gli richiede l’emissione della fattura senza imposta. Fino ad oggi questa possibilità non era data al fornitore il quale doveva richiedere (ricevere) la specifica informazione all’esportatore abituale. 4. Inasprimento del regime sanzionatorio La nuova disciplina si accompagna a una revisione del sistema sanzionatorio. L’art. 7 comma 4-bis del DLgs. n. 471/1997, nella versione attualmente vigente, prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. ___________________________________________________________ Rispetto alle novità in materia di lettere di intento, si segnala anche la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 da parte del Sottosegretario al MEF Villarosa, il quale ha confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta. Inoltre, nella predetta risposta è stato chiarito che l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 non introduce la necessità di un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate sullo status di esportatore abituale e neppure una verifica dell’entità del plafond disponibile. D’altro canto, allo stato attuale, non è ancora possibile determinare in tempo reale la costituzione e l’evoluzione del plafond disponibile dell’esportatore abituale. 5
Prot. n. 96911/2020 Modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Informazioni a disposizione del fornitore dell’esportatore abituale 1.1. Al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle entrate, a partire dal 2 marzo 2020 e con le modalità previste nel punto 2.1 del presente provvedimento, rende disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.
2. Modalità di consultazione delle dichiarazioni di intento 2.1 I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, possono accedere alle informazioni di cui al punto 1.1 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “Cassetto fiscale”. 2.2 Le informazioni di cui al punto 1.1 possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori di cui al precedente punto 2.1 ad accedere al proprio “Cassetto fiscale”. 3. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 3.1 Il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, sono sostituiti da quelli allegati al presente provvedimento. 3.2 L’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 3.3 Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Motivazioni L’articolo 12-septies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 12-septies. Tale norma ha modificato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto- legge n. 34 del 2019, l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, concernente l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rende disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta. Sono, infine, aggiornati il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, per adeguarli alla normativa vigente. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17: disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto; Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi; Provvedimento 2 dicembre 2016: approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 27 febbraio 2020 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini firmato digitalmente
MOD. DI genzia ntrate DICHIARAZIONE D’INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Informativa sul trattamento Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti dei dati personali ai sensi riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone degli articoli 13 e 14 del fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Finalità I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate al fine di consentire agli esportatori del trattamento abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Base giuridica I dati personali indicati in questo modello sono trattati dall’Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d’intento al fine di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero di telefono o cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa per ricevere eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Periodo di conservazione I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei dei dati termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. Categorie di destinatari I dati raccolti con il presente modello, così come previsto dall’art. 12 septies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile dei dati personali 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, saranno resi disponibili ai fornitori ed agli intermediari da essi delegati nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Modalità I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli del trattamento scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Titolare Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147. del trattamento Responsabile L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del del trattamento sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento. Responsabile Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it della Protezione dei Dati Diritti dell’interessato L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attra- verso la consultazione all’interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazio- ne di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it Consenso L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Mod. DI genzia ntrate DICHIARAZIONE D’INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DATI DEL Codice fiscale Partita IVA DICHIARANTE Sesso Cognome o denominazione o ragione sociale Nome (M/F) Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) giorno mese anno DATI RELATIVI AL Codice carica Codice fiscale società Codice fiscale RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Sesso Cognome Nome (M/F) Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) giorno mese anno RECAPITI Telefono Indirizzo di posta elettronica prefisso numero INTEGRATIVA Numero protocollo di invio Integrativa – DICHIARAZIONE Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI o IMPORTAZIONI senza applicazione dell’IVA nell’ANNO e chiedo di acquistare o importare La dichiarazione si riferisce a: 1 una sola operazione per un importo fino a euro 2 operazioni fino a concorrenza di euro DESTINATARIO DELLA Dogana DICHIARAZIONE Altra parte contraente Codice fiscale Partita IVA Sesso Cognome o denominazione o ragione sociale Nome (M/F) FIRMA FIRMA
Mod. DI genzia ntrate QUADRO A - PLAFOND Tipo A1 Fisso Mobile Operazioni 1 che concorrorrono Dichiarazione annuale IVA presentata alla formazione A2 del plafond Esportazioni Cessioni intracomunitarie Cessioni verso San Marino Operazioni assimilate Operazioni straordinarie 2 3 4 5 6 IMPEGNO ALLA Codice fiscale dell’intermediario PRESENTAZIONE TELEMATICA Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
genzia ntrate DICHIARAZIONE D’INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento (art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17). Modalità La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle di presentazione Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato “DICHIARAZIONE D’INTENTO”, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati. Frontespizio Dati del dichiarante Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati: • se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita; • se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice). In caso di Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti del d.P.R. n. 633/1972), occorre indicare nel campo “Partita IVA” il numero di Partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di Partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018). Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante. In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il “Codice carica” corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il “Codice carica” può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione”. Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo “Codice fiscale società” e va indicato il “Codice carica” corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1). Recapiti Possono essere indicati i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Integrativa Nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata. 1
MOD. DI Dichiarazione Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. Il dichiarante compila: • il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento; • il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato. Destinatario della dichiarazione Il campo “Dogana” è barrato nel caso di importazioni. Nei campi relativi all’“Altra parte contraente” il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione. In caso di Gruppo IVA, occorre indicare nel campo “Partita IVA” il numero di Partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di Partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo. QUADRO A Tipo di plafond PLAFOND Nel rigo A1, il dichiarante indica la natura del plafond: Fisso o Mobile. Operazioni che concorrono alla formazione del plafond Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la casella 1 “Dichiarazione annuale IVA presentata” e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5). Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond: • la casella 2, per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72); • la casella 3, per le cessioni intracomunitarie di beni; • la casella 4, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi; • la casella 5, per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. Nell’ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la casella 6 operazioni straordinarie. Impegno Vanno indicati il codice fiscale dell’intermediario, la data dell’impegno (ovvero dell’impegno cumulativo) alla presentazione alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario. telematica 2
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