La gestione operativa delle Dichiarazioni di intento dal 02.03.2020

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La gestione operativa delle Dichiarazioni di intento dal 02.03.2020
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                                   CIRCOLARE N. 10
                                   01 MARZO 2020

La gestione operativa delle Dichiarazioni di
          intento dal 02.03.2020

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Con il Provvedimento n. 96911/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (allegato di
seguito alla presente), emanato il 27 febbraio 2020 in attuazione dell’art. 12-septies del D.L.
n. 34/2019, sono state dettate le modalità operative per la gestione della nuova disciplina
delle dichiarazioni d’intento.
Inoltre, il Provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le
relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate.

 A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di
 intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun
 fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.

1. Novità

La nuova funzionalità, disponibile dal 2 marzo, che consentirà ai fornitori degli esportatori
abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di
intento, discende dalle modifiche legislative apportate alla disciplina dal citato D.L. n.
34/2019.
In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di
esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento,
essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita
ricevuta telematica.
D’altro canto, per i fornitori, in seguito alle modifiche ex D.L. n. 34/2019, diventa
obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della
stessa (data e numero).

Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L.
n. 34/2019 sono stati aboliti:
- l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale
che per il fornitore);
- la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era
già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n.
58510/2015);
- il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria
dichiarazione IVA annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019,
ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).

Le novità introdotte dall’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 hanno efficacia dal periodo
d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato il 27 febbraio scorso e
le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.

2. Il nuovo modello

Tra le novità derivanti dal Provvedimento attuativo, come detto, si evidenzia l’aggiornamento
del modello di dichiarazione di intento.

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Il modello DI aggiornato si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio
riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da
trasmettere e all’anno di riferimento.
Nelle istruzioni del predetto modello è stato precisato che, in caso di Gruppo IVA, nel campo
“Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo
“Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in
alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. C.M. n.
19/2018).

 Il nuovo modello è immediatamente utilizzabile; quello vecchio, tuttavia, potrà
 comunque essere utilizzato fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione
 del Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia entrate (e, quindi, fino al prossimo 27
 aprile).

Nel frontespizio del nuovo modello non deve essere più indicato il numero di dichiarazione.
Il dichiarante non deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla
dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento.

Quanto alla compilazione il modello resta uguale e, pertanto, il dichiarante indica se intende
avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione
od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA,
l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.
Il dichiarante compila:
- il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il
relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto
relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga
cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile.
L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale
collegata alla dichiarazione d’intento;
- il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a
concorrenza dell’importo ivi indicato.

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3. Le nuove modalità operative

L’esportatore abituale, in base alle nuove regole, deve predisporre, una dichiarazione
d’intento che deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate che rilasciano una
apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione.
L’esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d’intenti, né
formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana. In
effetti, con la trasmissione all’agenzia delle Entrate della lettera d’intenti il sistema gli
attribuisce un numero di protocollo e in automatico la inserisce nel cassetto fiscale del
fornitore indicato dall’esportatore abituale.

Il fornitore a sua volta, prima di emettere la fattura senza imposta, deve entrare nel
proprio cassetto fiscale1 e scaricare la lettera d’intenti trasmessa dall’esportatore abituale
(questo accesso può essere effettuato anche dall’intermediario abilitato).
Infatti, la consultazione delle dichiarazioni d’intento potrà avvenire:
- direttamente da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni
di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell’Agenzia,
consultando il proprio Cassetto fiscale;
- da parte degli intermediari abilitati già delegati dai fornitori degli esportatori abituali,
sempre mediante la consultazione del proprio Cassetto fiscale.

Nella fattura senza imposta (ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c del D.P.R. n. 633/1972) il
fornitore deve indicare obbligatoriamente il numero di protocollo attribuito alla lettera
d’intenti (il numero deve essere riportato per intero comprensivo anche delle cifre che
indicano il progressivo).
In effetti, la vera novità del provvedimento è proprio rappresentata dal fatto che dal 2 marzo
il fornitore potrà prendere visione dal cassetto fiscale dell’intera lettera d’intenti e quindi

1 Il cassetto fiscale è un servizio personale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che permette
all’utente di consultare online tutte le proprie informazioni fiscali.
Per richiedere l’accesso al cassetto fiscale, bisogna rivolgersi all’Agenzia delle Entrate ed essere abilitati ai servizi
telematici Fisconline o Entratel [quest’ultimo riservato a persone fisiche, società ed enti che devono presentare la
dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti]:
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
Per la registrazione a Fisconline: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp
Per l’abilitazione a Entratel: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp
È possibile affidare l’attivazione e la consultazione del proprio cassetto fiscale a un intermediario abilitato, ad
esempio un dottore commercialista. I soggetti considerati intermediari sono indicati nell’articolo 3, comma 3,
del D.P.R. 322/1998.
L’Agenzia delle Entrate dà la possibilità al contribuente di delegare la gestione del cassetto fiscale fino a un
massimo di due di intermediari:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/cassetto-fiscale

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potrà avere accesso anche alle informazioni relative agli ammontari per i quali l’esportatore
abituale gli richiede l’emissione della fattura senza imposta. Fino ad oggi questa possibilità
non era data al fornitore il quale doveva richiedere (ricevere) la specifica informazione
all’esportatore abituale.

4. Inasprimento del regime sanzionatorio

La nuova disciplina si accompagna a una revisione del sistema sanzionatorio.
L’art. 7 comma 4-bis del DLgs. n. 471/1997, nella versione attualmente vigente, prevede
l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) anziché
fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non
imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di
intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

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Rispetto alle novità in materia di lettere di intento, si segnala anche la risposta
all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 da parte del Sottosegretario al MEF Villarosa, il
quale ha confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la
dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta.
Inoltre, nella predetta risposta è stato chiarito che l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 non
introduce la necessità di un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate sullo status di
esportatore abituale e neppure una verifica dell’entità del plafond disponibile.
D’altro canto, allo stato attuale, non è ancora possibile determinare in tempo reale la
costituzione e l’evoluzione del plafond disponibile dell’esportatore abituale.

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Prot. n. 96911/2020

Modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n.17. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o
importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle
relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

                           IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

          In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento

                                              Dispone

          1. Informazioni a disposizione del fornitore dell’esportatore abituale

          1.1. Al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di
effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle entrate, a partire dal 2 marzo
2020 e con le modalità previste nel punto 2.1 del presente provvedimento, rende
disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di
intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
c) del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento
stesse.
2. Modalità di consultazione delle dichiarazioni di intento

       2.1 I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di
intento acquisite dall’Agenzia delle entrate, possono accedere alle informazioni di
cui al punto 1.1 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando
il proprio “Cassetto fiscale”.
       2.2 Le informazioni di cui al punto 1.1 possono essere consultate anche dagli
intermediari già delegati dai fornitori di cui al precedente punto 2.1 ad accedere al
proprio “Cassetto fiscale”.

       3. Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o
importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle
relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

       3.1 Il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi
senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni per la
compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, sono
sostituiti da quelli allegati al presente provvedimento.

       3.2 L’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è
comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

       3.3 Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione
del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

       Motivazioni

       L’articolo 12-septies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità
operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 12-septies.
Tale norma ha modificato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-
legge n. 34 del 2019, l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, concernente
l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
       In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni
concernenti le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rende disponibili a ciascun
fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle
dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica
all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di
effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta.
       Sono, infine, aggiornati il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o
importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative
istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016, per
adeguarli alla normativa vigente.

       Riferimenti normativi
       Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
     Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
      Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);
      Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
       Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
       Disciplina normativa di riferimento
      Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
      Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n.17: disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore
aggiunto;
       Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto;
       Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12
agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal
decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 3 aprile 2000;
       Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58: misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi;
       Provvedimento 2 dicembre 2016: approvazione del modello di dichiarazione
d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati.

       La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

       Roma, 27 febbraio 2020

                                               IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
                                                     Ernesto Maria Ruffini
                                                        firmato digitalmente
MOD. DI
                                                                 genzia
                                                                   ntrate
                               DICHIARAZIONE D’INTENTO
                              DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI
                       SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Informativa sul trattamento   Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti
dei dati personali ai sensi   riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone
degli articoli 13 e 14 del    fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati
Regolamento (UE) 2016/679     personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Finalità                      I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate al fine di consentire agli esportatori
del trattamento               abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo
                              8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Base giuridica                I dati personali indicati in questo modello sono trattati dall’Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di
                              interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Conferimento dei dati         I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere la dichiarazione d’intento al fine di
                              acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
                              L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
                              L’indicazione del numero di telefono o cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa per ricevere eventuali
                              richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Periodo di conservazione      I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei
dei dati                      termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali
                              procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari      I dati raccolti con il presente modello, così come previsto dall’art. 12 septies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile
dei dati personali            2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, saranno resi disponibili ai fornitori ed
                              agli intermediari da essi delegati nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
                              I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
                              – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
                                da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
                              – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati
                                personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
                              – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si
                                renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
                                protezione dei dati personali.

Modalità                      I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
del trattamento               scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati
                              in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di
                              sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita,
                              dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla
                              legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità
                              di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate.
                              Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati
                              entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare                      Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
del trattamento
Responsabile                  L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del
del trattamento               sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Responsabile                  Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
della Protezione dei Dati
Diritti dell’interessato      L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attra-
                              verso la consultazione all’interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
                              Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazio-
                              ne di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.
                              Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147
                              Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
                              Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs.
                              196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
                              Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito
                              web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it

Consenso                      L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro
                              dati personali.
                              Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

                              La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Mod. DI
        genzia
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                                               DICHIARAZIONE D’INTENTO
                                                  DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
                                                 APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL           Codice fiscale                                                                        Partita IVA
DICHIARANTE

                                                                                                                                                                              Sesso
                   Cognome o denominazione o ragione sociale                                             Nome
                                                                                                                                                                              (M/F)

                   Data di nascita                             Comune (o Stato estero) di nascita                                                                  Provincia (sigla)
                      giorno      mese          anno

DATI RELATIVI AL                                                                                         Codice carica    Codice fiscale società
                   Codice fiscale
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE                                                                                                                                                                 Sesso
                   Cognome                                                                               Nome
                                                                                                                                                                              (M/F)

                   Data di nascita                             Comune (o Stato estero) di nascita                                                                  Provincia (sigla)
                      giorno      mese          anno

RECAPITI           Telefono                                                  Indirizzo di posta elettronica
                   prefisso       numero

INTEGRATIVA                                             Numero protocollo di invio

                   Integrativa                                                                                                                  –
DICHIARAZIONE
                   Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI       o

                   IMPORTAZIONI             senza applicazione dell’IVA nell’ANNO

                   e chiedo di acquistare o importare

                   La dichiarazione si riferisce a:
                                                                         1
                   una sola operazione per un importo fino a euro

                                                                         2
                   operazioni fino a concorrenza di euro

DESTINATARIO
DELLA                          Dogana
DICHIARAZIONE
                   Altra parte contraente
                   Codice fiscale                                                                        Partita IVA

                                                                                                                                                                              Sesso
                   Cognome o denominazione o ragione sociale                                             Nome
                                                                                                                                                                              (M/F)

FIRMA
                                                                                                         FIRMA
Mod. DI
       genzia
       ntrate

                           QUADRO A - PLAFOND

Tipo
                    A1     Fisso                         Mobile

Operazioni
                                                                  1
che concorrorrono          Dichiarazione annuale IVA presentata
alla formazione     A2
del plafond                Esportazioni             Cessioni intracomunitarie   Cessioni verso San Marino   Operazioni assimilate   Operazioni straordinarie
                                  2                          3                           4                        5                         6

IMPEGNO ALLA         Codice fiscale dell’intermediario
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

                     Data dell'impegno
                         giorno       mese       anno
                                                                        FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
genzia
       ntrate

                                      DICHIARAZIONE D’INTENTO
                                 DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI
                          SENZA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

                   Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono
                   effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA trasmettono telematicamente
                   all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento (art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 dicembre
                   1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17).

Modalità           La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle
di presentazione   Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato
                   “DICHIARAZIONE D’INTENTO”, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

                   L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante,
                   contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,
                   l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

                   L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta
                   di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera
                   presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati.

Frontespizio       Dati del dichiarante
                   Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati:
                   • se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della
                      provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune va riportato
                      solo lo Stato estero di nascita;
                   • se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La
                      denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata
                      in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

                   In caso di Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti del d.P.R. n. 633/1972), occorre indicare nel campo
                   “Partita IVA” il numero di Partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale
                   del Gruppo (che coincide con il numero di Partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo
                   partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018).

                   Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione
                   Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso
                   dal dichiarante.
                   In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il
                   “Codice carica” corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il “Codice carica” può essere individuato nella
                   tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato
                   sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione”.
                   Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo
                   “Codice fiscale società” e va indicato il “Codice carica” corrispondente al rapporto tra la società che
                   presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di
                   rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

                   Recapiti
                   Possono essere indicati i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per
                   eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

                   Integrativa
                   Nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una
                   dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è
                   necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero
                   di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la
                   dichiarazione integrata.

                                                                                                                                1
MOD. DI

                     Dichiarazione
                     Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni
                     all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
                     dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.

                     Il dichiarante compila:
                     • il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo.
                        In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA,
                        riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che
                        concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante
                        dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento;
                     • il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo
                        ivi indicato.

                     Destinatario della dichiarazione
                     Il campo “Dogana” è barrato nel caso di importazioni.

                     Nei campi relativi all’“Altra parte contraente” il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari
                     della dichiarazione.

                     In caso di Gruppo IVA, occorre indicare nel campo “Partita IVA” il numero di Partita IVA allo stesso
                     attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di Partita
                     IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo.

QUADRO A             Tipo di plafond
PLAFOND              Nel rigo A1, il dichiarante indica la natura del plafond: Fisso o Mobile.

                     Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
                     Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già
                     presentata, va barrata la casella 1 “Dichiarazione annuale IVA presentata” e non è necessario indicare
                     quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5).

                     Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle caselle
                     da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:
                     • la casella 2, per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72);
                     • la casella 3, per le cessioni intracomunitarie di beni;
                     • la casella 4, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
                     • la casella 5, per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.

                     Nell’ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla
                     formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la casella 6 operazioni straordinarie.

Impegno              Vanno indicati il codice fiscale dell’intermediario, la data dell’impegno (ovvero dell’impegno cumulativo)
alla presentazione   alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario.
telematica

                                                                                                                                    2
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