Disegno di Legge Bilancio di previsione dello Stato 2019
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Disegno di Legge Bilancio di previsione dello Stato 2019 Commento ed analisi a cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali La politica fiscale attuata nel Disegno di Legge di Bilancio 2019 ha come obbiettivo pressoché unico la riduzione delle imposte sui redditi da lavoro autonomo (imprenditori e professionisti) e ignora completamente i redditi da lavoro dipendente e da pensione. Con le novità proposte, di fatto, l’Irpef passa da Imposta sui redditi delle persone fisiche (tutte) a Imposta sui soli redditi da lavoro dipendente e da pensione. Ciò in quanto con l’introduzione della nuova disciplina, vengono meno, per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati, due istituti fondamentali esplicitamente previsti fra i principi e criteri direttivi della legge 825/1971 ovvero: progressività dell’ imposta sulle persone fisiche (tutte); ritenute alla fonte sui redditi da lavoro autonomo. Le disuguaglianze impositive, già oggi presenti fra redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo e/o impresa individuale, verranno ulteriormente ampliate a causa dei benefici fiscali riconosciuti a quest’ultimi derivanti dalle imposte proporzionali e dalla soppressione delle ritenute d’acconto per la stragrande maggioranza dei lavoratori autonomi. Inoltre la già elevata propensione all’evasione dei redditi interessati al provvedimento aumenterà in ragione delle convenienze dei regimi agevolativi introdotti, che verrebbero meno al superamento delle soglie previste. Riteniamo che il quadro impositivo delineato dalla legge di bilancio 2018 non sia affatto rispettoso dei principi costituzionali, a partire da quello dell’uguaglianza e arrechi una profonda ferita al criterio della progressività. Per superare le palesi iniquità impositive fra redditi di natura diversa e prima dell’entrate in vigore dell’imposta proporzionale del 20% prevista per il 2020, è necessario dunque procedere ad un riordino del sistema impositivo che ristabilisca i principi di uguaglianza e di progressività, che riteniamo profondamente lesi dalle misure che verranno introdotte dalla legge di bilancio. Questi interventi necessitano di una riforma complessiva dell’Irpef che diviene ora ineludibile e deve servire a ristabilire uguaglianza impositiva fra i redditi delle persone 1
fisiche (lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori indipendenti) sia in relazione alle aliquote e scaglioni di reddito, sia in relazione alle ritenute alla fonte. AL contempo il Governo deve segnare un cambiamento nel contrasto all’evasione fiscale mettendo in campo una reale volontà di contrasto e destinando automaticamente le risorse recuperate direttamente alla riduzione della pressione fiscale a chi, come dipendenti e pensionati, paga regolarmente le tasse. Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale il DdL Bilancio rimanda tutto ad un disegno di legge collegato limitandosi ad allocare le risorse in un apposito fondo, in tal proposito segnaliamo che su detto fondo sarà “gemellato” con quello istituito per il Reddito di Cittadinanza e quindi le risorse eventualmente risparmiate a consuntivo potranno traslare da un fondo all’altro. Questa scelta continua ad alimentare l’indeterminatezza e la poca chiarezza che al momento è generata dalla non separazione netta tra spesa previdenziale e spesa assistenziale nel nostro Paese. La UIL chiederà con forza che venga restituita l’apposita commissione, prevista dalla scorsa legge di bilancio, i cui lavori colpevolmente non sono mai stati avviati. Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA L’intervento sterilizza integralmente gli aumenti delle aliquote IVA che, come stabilito dalle precedenti leggi di Stabilità, dal 2019 sarebbero dovute passare rispettivamente dal 22 per cento al 24,2 per cento per l’aliquota ordinaria e dal 10 per cento all’11,5 per cento per quella ridotta. Inoltre, vengono ridotti gli incrementi previsti per le annualità successive. Più precisamente: l’incremento previsto per il 2020 dell’aliquota IVA ridotta è fissato a 1,5 punti percentuali in luogo dei 3 punti percentuali previsti a legislazione vigente; l’incremento previsto per il 2020 dell’aliquota IVA ordinaria è fissato a 2,1 punti percentuali in luogo dei 2,9 punti percentuali e a decorrere dal 1° gennaio l’incremento previsto per il 2021 è fissato a 2,5 punti percentuali in luogo dei 3 punti percentuali previsti a legislazione vigente. Estensione del “regime forfetario” Il regime fiscale forfetario introdotto dalla legge di stabilità del 2015 viene ampliato introducendo un’unica soglia di accesso dei compensi/ricavi pari a 65.000 euro, più elevata rispetto a quelle attuali che variano in rapporto al tipo di attività svolta, ad esempio, per le costruzioni e le attività immobiliari è oggi pari a 25.000 euro, mentre è pari a 50.000 euro per il commercio al dettaglio e all’ingrosso. Vengono, inoltre, previste l’eliminazione del limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, e del limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali. Si ricorda che il regime agevolato in questione comporta: 2
l’applicazione di una imposta sostitutiva che sostituisce IRAP, IRPEF e addizionali regionali; l’esclusione dell’applicazione dell’IVA, dagli studi di settore, dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità); l’esonero dagli obblighi di tenuta dei registri IVA, della dichiarazione e comunicazioni IVA, delle comunicazioni dei dati delle fatture per lo spesometro. Il contribuente che si avvale del regime forfetario, inoltre, non è soggetto né a ritenuta alla fonte né a sostituti d’imposta, né alla fatturazione elettronica. Non possono fruire del regime in questione: gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari , ovvero alle società a responsabilità limitata; i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni nei due anni precedenti. I benefici fiscali derivanti dall’ampliamento della platea dei contribuenti per l’innalzamento del limite della soglia di accesso e per l’eliminazione di taluni vincoli, variano in relazione al tipo di attività esercitata. La relazione tecnica stima il costo, in termini di minori entrate, dell’agevolazione in questione pari a 13.338 milioni di euro nel periodo 2019-2028. Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni A decorrere dal 1° gennaio 2020 è istituita un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (IRAP) che, nell’anno precedente, conseguono ricavi, ovvero che percepiscono compensi, compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro. L’imposta sostitutiva, pari al 20 per cento, può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo. I contribuenti che applicano l’imposta sostitutIVA non subiscono le ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui ricavi e sui compensi percepiti e non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta, ma devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi. Inoltre, i contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva del 20 per cento sono esonerati dalla applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e dai relativi obblighi. La stima del minor gettito prevista nella Relazione tecnica è di oltre 2 miliardi di euro: 109 milioni di euro per il 2019; 3
1.129 milioni di euro per il 2020; 855 milioni di euro per il 2022. Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni La norma dispone che, dal 2019, i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi l’aliquota sarà pari al 15 per cento, e dovrà essere versata entro gli stessi termini del versamento del saldo dell'IRPEF. Il contribuente, tuttavia, ha l'opportunità di far concorrere detti compensi alla formazione del reddito complessivo sulla base dell'esercizio di una specifica opzione. L'applicazione dell'imposta sostitutiva ai compensi in argomento comporta la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito complessivo e, conseguentemente, sui compensi medesimi non sono dovute le addizionali regionali e comunale all'IRPEF. Per i dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, sono tenuti a comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF Ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, viene riconosciuta la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso. La stima del minori gettito per il periodo 2018-2022 è pari a 347 milioni. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione. Al fine di dare uno stimolo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in occupazione, viene introdotto un regime che riduce le imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). In particolare, l’aliquota IRES viene ridotta di nove punti percentuali, passando dal 24 per cento al 15 per cento. Il regime si applica anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa. L’agevolazione, nella fattispecie, consiste nella riduzione, a partire da quella più elevata, delle aliquote IRPEF di nove 9 punti percentuali. 4
E consentito il cumulo delle agevolazioni con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito. Le minori entrate conseguenti alla disposizione in questione sono state stimate in 11.477 milioni di euro per il periodo 2019-2024 Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale La disposizione estende il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti di immobili destinati all’uso abitativo con aliquota ordinaria del 21 per cento anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale di vendita di prodotti e prestazioni di servizi classificati nella categoria catastale C/1 - negozi e botteghe) e delle relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate. Per usufruire del regime opzionale in questione l'unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri. Al fine di evitare che i soggetti con contratti già in corso stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca è stato previsto che il regime opzionale non si applica ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 ne risulti già in essere un precedente tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Il minore gettito stimato dal 2019 al 2027 è pari a 1230 milioni di euro. Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’iperammortamento La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale. In particolare, l’iperammortamento viene prorogato anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Dal 2020 al 2024 il minor gettito stimato è pari a 2.850 milioni di euro. Proroga per 2019 delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia Viene prorogata la detrazione del 50 per cento , da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2019 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare). In assenza della proroga in questione dal 2019 sarebbe tornata in vigore la normativa previgente che prevedeva una detrazione pari al 36 per cento elle some spese, fino ad un 5
ammontare complessivo di spese non superiori a 48.000 euro per unità immobiliare. Proroga per il 2019 della detrazione per interventi di riqualificazione energetica Anche per il 2019 sarà possibile usufruire della detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A(compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) la detrazione d’imposta resta pari al 65 per cento dell’importo speso. Proroga per il 2019 della detrazione per acquisto mobili e grandi elettrodomestici Per il 2019 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 10.000 euro di spesa, finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, è prevista una detrazione del 50 per cento da ripartire in 10 quote annuali. Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde L’articolo dispone la proroga, per l’anno 2019 della detrazione per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente e rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche con riferimento alle parti comuni esterne condominiali. Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo L’articolo in esame opera una risistemazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta a partire dall’anno 2015 (dall’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013). Le modifiche apportate in questa sede toccano vari profili dell’agevolazione, pur lasciandone invariati i presupposti applicativi e la natura incrementale. Viene, in particolare, disposta l’estensione dell’ambito temporale di applicazione della misura, la riduzione dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta, la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili, l’inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale. 6
Più precisamente, a partire dal 2019, l’aliquota di agevolazione viene ridotta dal 50 per cento al 25 per cento, prevedendo che per talune tipologie di spese, tale aliquota sia maggiorata al 50 per cento. Inoltre, a partire dal 2019, il beneficio massimo per singola impresa viene ridotto da 20 milioni di euro a 10 milioni di euro. Vengono, poi, introdotte modifiche anche sul piano degli adempimenti formali, rendendo generale l’obbligo della certificazione contabile delle spese (oggi circoscritto, di fatto, soltanto alle piccole imprese) e anzi subordinando l’utilizzo in compensazione del credito maturato all’avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio. Infine, in considerazione della complessità delle attività di controllo sulla corretta applicazione del beneficio, viene previsto lo stanziamento di specifiche risorse per rendere più efficace l’attività di supporto che il Ministero dello Sviluppo Economico potrà fornire in sede di accertamento su richiesta degli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Abrogazione IRI La disposizione abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime opzionale dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), previsto dall’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con l’aliquota Ires, per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. (con specifici requisiti). L’abrogazione della disposizione in esame comporta un maggior gettito in termini di competenza pari a 3.699 milioni di euro per il periodo 2018-2020. Abrogazione Ace Viene disposta l’abrogazione dell’Ace (Aiuto della Crescita Economica) sostituita dalle misure sugli utili reinvestiti, con un risparmio d’imposta per il periodo 2019-2024 di 8.718 milioni di euro. 7
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