FONDO TESORERIA DI GESTIONE DEI TFR: LE ISTRUZIONI INPS

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FONDO TESORERIA DI GESTIONE DEI TFR: LE ISTRUZIONI INPS
L’INPS ha diramato, con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, le istruzioni operative, ai datori di
lavoro con almeno 50 addetti, per il versamento al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c. (c.d. fondo tesoreria
INPS)”, istituito dalla legge finanziaria 2007, delle quote di TFR (D.M. 30.1.2007) dei lavoratori
che decidono di mantenere (totalmente o parzialmente) l’accantonamento in azienda.

La norma – La legge finanziaria 2007, oltre ad avere anticipato al 1°-1-2007 l’entrata in vigore
della riforma della previdenza complementare con l’utilizzo, anche tacito, dei trattamenti di fine
rapporto, ha istituito, presso l’INPS (art. 1, cc. 755 e ss. L. 296/2006), un fondo “tesoreria” di
gestione dei TFR dei dipendenti che esplicitamente decidono di mantenerlo presso il proprio datore
di lavoro e quest’ultimo occupa almeno 50 addetti. Il fondo, al netto dei prelievi del Ministero del
Lavoro, dell’INPS e del pagamento dei TFR ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro o che
richiedono le previste anticipazioni, è a disposizione del Governo per il finanziamento di
determinate opere (l’elenco è allegato alla finanziaria 2007).
La predetta disposizione è stata attuata con due decreti del Ministero del Lavoro, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, datati 30 gennaio 2007 (G.U. n. 26 del 1°-2-2007), in
particolare:
- il primo decreto, attuativo del c. 756 della finanziaria 2007, definisce le disposizioni che
    regolano il finanziamento e la gestione del fondo tesoreria INPS e i conseguenti adempimenti
    dei datori di lavoro coinvolti (soggetti con almeno 50 addetti);
- il secondo decreto, attuativo del c. 745 della medesima legge finanziaria, definisce il
    provvedimento di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR
    maturando (alla previdenza complementare, espressamente o tacitamente; mantenerlo presso il
    datore di lavoro, con obbligo, per quest’ultimo, di versarlo al fondo tesoreria se occupa almeno
    50 addetti).

L’intervento dell’INPS – Con la sopra richiamata circolare n. 70, l’INPS ha provveduto a diramare
le istruzioni operative, a cui si devono attenere i datori di lavoro con almeno 50 addetti, per il
finanziamento del fondo tesoreria INPS. Detto finanziamento deve avvenire, dal 1° gennaio 2007
mediante il versamento di un contributo pari alla quota di TFR (calcolata secondo le regole dell’art.
2120 del codice civile) dei dipendenti del settore privato che espressamente decidono (o hanno già
deciso) di mantenerlo (totalmente o parzialmente) presso il proprio datore di lavoro.
Le quote di TFR da versare assumono (secondo quanto stabilito dal D.M. 30-1-2007) la natura di
contribuzione obbligatoria alla quale si applica, ai fini dell’accertamento e la riscossione, la
normativa relativa alla contribuzione previdenziale/assistenziale.
Le quote di TFR (contributi) da versare sono quelle maturate dal 1° gennaio 2007, fatta eccezione
per i TFR dei mesi antecedenti la scelta del lavoratore (esplicita o tacita) di destinare l’intero TFR
maturando a una forma di previdenza complementare, ovvero dalla data di assunzione se
intervenuta successivamente il 31-12-2006.
In particolare, l’INPS ha precisato quanto segue:
       datori di lavoro obbligati al versamento: sono obbligati al versamento i datori di lavoro
      appartenenti al settore privato, con un organico almeno pari a 50 addetti. Rientrano nel settore
      privato anche: gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione; gli enti pubblici
      economici; gli organismi con rapporti di lavoro costituiti e regolamentati (es. Autorità portuali)
      secondo la normativa di diritto comune dalla quale deriva l’applicazione del TFR secondo
      l’art. 2120 del codice civile. Il requisito occupazionale (almeno 50 addetti) deve essere così
      calcolato:
      - aziende in essere al 31-12-2006: media dei dipendenti occupati nell’anno 2006;
- aziende che hanno iniziato o iniziano l’attività successivamente al 31-12-2006: media dei
  dipendenti occupati nell’anno di costituzione, vale a dire dalla data di costituzione al 31
  dicembre. Conseguentemente, per verificare se si rientra nell’obbligo occorre attendere il 31
  dicembre. Se dal calcolo della media il risultato è di almeno 50 addetti, si provvederà al
  versamento anche ai periodi pregressi (dal mese di costituzione).
  Le successive variazioni di organico sono irrilevanti (fatta eccezione per una particolarità
  derivante da operazioni societarie straordinarie – si veda l’apposito spazio).
  Si computano tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (tempo
  determinato, stagionale, apprendistato, inserimento/reinserimento, intermittente, domicilio,
  ecc.), dall’orario di lavoro e dall’assenza del lavoratore, sempre che, in sua sostituzione, non
  sia stato assunto un altro lavoratore (in caso contrario computerà il sostituto). I Part time si
  contano in proporzione (Secondo la vigente normativa – D. Lgs. 61/2001).
  In dettaglio:
  • Contano tutti i lavoratori subordinati (anche non destinatari del TFR)
  • I contratti part time sono computati in proporzione
  • Contano anche i lavoratori assenti (se non sostituiti)
  • I lavoratori somministrati computano in capo all’impresa di somministrazione
  • I lavoratori distaccati (Italia e estero) computano in capo al distaccante
  • I soci di cooperative contano se titolari anche di contratti di lavoro subordinato.
  Il calcolo del limite dimensionale deve essere effettuato (secondo la circolare dell’INPS)
  utilizzando le giornate teoriche “previdenziali” (6/settimane – 26/mese – 312/anno).
  Conseguentemente, la sommatoria delle giornate (sono esclusi i periodi di disponibilità dei
  lavoratori intermittenti e somministrati) sarà divisa per 312 ovvero per un numero
  proporzionalmente ridotto in caso di inizio dell’attività in corso d’anno (il valore che
  determina il risultato 50, e che fa scattare l’obbligo del versamento, è, per l’intero anno, pari
  a 15.600 giornate). I risultati che determinano un valore con cifre decimali sotto la soglia di
  50 unità non comportano l’obbligo del versamento al fondo tesoreria (non sono previsti
  arrotondamenti, conseguentemente un risultato pari a 49,99 esclude l’obbligo in questione).
  Calcolato l’organico di riferimento, occorre rilasciare all’INPS apposita dichiarazione.

                           Esempio di calcolo riportato nella circolare
  periodo di attività: intero anno 2006
  orario normale: 40 ore settimanali
  lavoratori occupati nell’anno:
  - 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto l’anno, 5
      assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre (dallo sviluppo
      dell’esempio proposto dall’INPS si ritiene che i dipendenti in questione abbiano cessato
      il servizio il 30-9-2006);
  - 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi
      e per 9 giornate al mese;
  - 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10
      che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con
      part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l’anno e l’altra metà solo 6
      mesi.

  Il totale degli addetti (teste) è 100

  La media nell’anno è pari a: 53,21 (vedi tabella seguente)
Lavoratori full-time
  numero                                                           n. giornate      n.       Totale
                                Tipologia
 lavoratori                                                          mensili       mesi     giornate
     30     Full-time - Tempo indeterminato                                 26       12         9.360
      5     Full-time - Tempo indeterminato (Assunti il 1°-7-               26         6          780
            2006)
      5     Full-time - Tempo indeterminato (Ultimo giorno di               26          9      1.170
            lavoro 30-9-2006)
     20     Tempo determinato ed intermittenti                               9          6      1.080

                                     Lavoratori part-time
                           %      Rapporto p.t./f.t.  Mesi
           Tipologia                                                     Calcolo
                         p.time       indiv.         Lavoro
    10    Verticale     40%         16:40=0,4*             12          4x26x12=1248            1.248
    10    Verticale     40%         16:40=0,4*              6          4x26x 6= 624              624
    10    Orizzontale   50%         20:40=0,5*             12          5x26x12=1560            1.560
    10    Orizzontale   50%         20:40=0,5*              6          5x26 x 6= 780             780

                        Totale complessivo giornate lavorate                                  16.602

   16.602 : 312= 53,21 media annua
   (*) i valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati.

Lavoratori per i quali sussiste l’obbligo di versamento: determinato l’organico di riferimento, il
datore di lavoro con almeno 50 addetti è tenuto ad effettuare il versamento, al fondo tesoreria in
questione, del contributo pari al TFR, meno il contributo dello 0,50% dovuto al FPLD
(compresi dirigenti industriali) o misura ridotta per i dipendenti ai quali si applicano sconti
contributivi, maturato dai dipendenti che hanno deciso e che decideranno, espressamente
(utilizzando il mod. TFR1, soggetti in forza al 31-12-2006, e TFR2, soggetti assunti dal gennaio
2007), di mantenere (in tutto o in parte) il TFR presso il proprio datore di lavoro.

L’azienda con almeno 50 addetti, nonostante l’obbligo di finanziare il fondo tesoreria, non è
tenuta ad effettuare il versamento per i seguenti dipendenti:
- soggetti con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi (contratti a tempo determinato) si prende a
    riferimento, in caso di proroga, la durata complessiva. Secondo l’INPS, in quest’ultimo
    caso, l’obbligo di versamento decorre dal periodo della proroga, sembrerebbe voler dire che
    il periodo precedente la proroga (inferiore a tre mesi) rimanga in azienda (l’esclusione non
    riguarda, invece, i contratti a tempo indeterminato che si interrompono prima dei 3 mesi);
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti iscritti ENPAIA;
- lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali (anche mediante rinvio alla contrattazione
    di secondo livello) prevedono la corresponsione periodica del TFR o accantonamento delle
    stesse quote a soggetti terzi (esempio Casse Edile, nel settore dell’edilizia);
- lavoratori stagionali del settore agro alimentare;
- lavoratori assicurati preso il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai
    concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- lavoratori iscritti al fondo delle abolite imposte di consumo.
In caso di operazioni societarie straordinarie, l’INPS precisa quanto segue:
• L’azienda con almeno 50 addetti che acquisisce lavoratori, per effetto di operazioni
    societarie (o per cessione di contratto), deve versare il TFR all’INPS dei lavoratori acquisiti
    anche se provenienti da impresa esclusa dall’obbligo (meno di 50 addetti).
• L’azienda con meno di 50 addetti che acquisisce lavoratori , per effetto di operazioni
    societarie (o per cessione di contratto) provenienti da impresa con almeno 50 addetti, dovrà
    versare il TFR all’INPS limitatamente ai dipendenti acquisiti.

Il contributo da versare: come precedentemente precisato, il contributo da versare al fondo è
pari al TFR calcolato secondo l’art. 2120 del c.c. (retribuzione non occasionale, anche in natura,
diviso 13,5, vale a dire retribuzione per 7,41%, meno il contributo 0,50% FPLD o quota ridotta
per le assunzioni agevolate). Valgono anche le disposizioni che prevedono:
- la maturazione dell’intero TFR mensile se la frazione di mese lavorata è pari o superiore a
    15 giorni;
- la rivalutazione del TFR durante le assenze protette, quali: maternità/paternità, congedo
    parentale (ex astensione facoltativa), malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni.
L’INPS, con la circolare in commento entra quindi nel dettaglio nell’individuare la retribuzione
utile al calcolo del TFR, conseguentemente, l’eventuale esclusione dalla base imponibile del
TFR può quindi determinare anche il mancato versamento dei “contributi” (TFR) all’INPS, con
le relative conseguenze sanzionatorie.

Decorrenza dell’obbligo di versamento: l’INPS precisa che il versamento del TFR al fondo
tesoreria decorre:
– Lavoratori in forza al 31.12.2006: dal mese successivo alla consegna del mod. TFR1 (con la
    scelta di mantenere il TFR in azienda totale o parziale (la scelta di conferite totalmente il
    TFR a un fondo di previdenza complementare non determina alcun obbligo di versamento al
    fondo tesoreria), compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1’.1.2007 (con l’interesse pari al
    2,74% per il periodo 1’ gennaio 2007 – data di versamento)
– Lavoratori assunti dal 1’.1.2007: dal mese successivo la consegna del modello TFR2 (con la
    scelta di mantenere il TFR in azienda totale o parziale), compresi i periodi pregressi
    decorrenti dall’assunzione (con l’interesse pari alla rivalutazione al 31 dicembre precedente
    rapportato al periodo intercorrente dalla data di assunzione alla data di versamento). La
    scelta di conferire totalmente il TFR a un fondo di previdenza complementare determina, in
    ogni caso, l’obbligo di il contributo (TFR) fino al momento del conferimento del TFR (si
    ritiene che anche in tale ipotesi debba essere pagato l’interesse sopra citato. L’INPS non lo
    evidenzia espressamente ma lo fa capire).

  Per mese successivo si deve intendere con il mod. DM 10/2 del mese successivo:

  Esempio: modello TFR1 consegnato il 20 maggio 2007, il versamento decorre con il DM 10
  di giugno da versare entro il 16 di luglio

Modalità di versamento: il versamento del contributo (TFR) deve essere eseguito mensilmente
attraverso il mod. DM 10/2 (secondo modalità e termini previsti per la contribuzione
obbligatoria).
Per la codifica de utilizzare nel mod. DM 10/2 si veda l’apposita tabella.
Cessazioni del rapporto e liquidazioni del TFR – richieste di anticipazione: alla cessazione del
rapporto, il TFR complessivo è pagato al dipendente dal datore di lavoro (quindi per il
lavoratore non cambia nulla), che provvederà a recuperare quanto anticipato (quote INPS)
attraverso il versamento contributivo mensile in base alle seguenti priorità:
- dai contributi (TFR) dovuti al fondo tesoreria nel mese di conguaglio;
- in caso di in capienza, dai contributi obbligatori (IVS e minori) dovuti all’INPS;
- in caso di in capienza, dai contributi dovuti anche all’ENPALS, all’INPGI, all’IPOST e
     all’INPDAP.
In caso di anticipazione del TFR (secondo l’art. 2120 del c.c.), l’ammontare complessivo è
erogato dal datore di lavoro con riferimento al maturato al 31-12-2006 (presente in azienda),
qualora non vi sia capienza, il datore di lavoro provvederà comunque a pagare quanto richiesto
dal lavoratore (anche in deroga ai limiti fissati ordinariamente dall’art. 2120 del codice civile,
per effetto dell’applicazione dell’ultimo comma del medesimo articolo), recuperando la quota
INPS attraverso il versamento contributivo, con le stesse modalità precedentemente descritte.
Per i codici da utilizzare nel modello Dm 10/2, si rinvia alla tabella allegata.

Anticipazioni – Esempi INPS

Esempio 1
Anticipazione concessa per acquisto prima casa
Quota TFR maturata presso il datore di lavoro: 150
Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
Anticipazione (70%): 140 (150+50 x 70%)

Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 140 a valere interamente sull’accantonamento
presso il datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo

Esempio 2
Anticipazione concessa per acquisto prima casa
Quota TFR maturata presso il datore di lavoro: 100
Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50
Anticipazione (70%): 105

Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con
la denuncia mensile riferita al mese di erogazione.

La denuncia mensile non può chiudere a credito per effetto dei citati conguagli.
A tale proposito l’INPS precisa che qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del
Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale,
ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo
e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a
pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.
In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo
l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare
direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
Tale situazione risulta ingestibile, quindi, si ritiene più coerente procedere al pagamento di
quanto dovuto al lavoratore (o ai lavoratori) e provvedere a recuperare eventuali incapienze con
le somme a debito della denuncia contributiva del mese successivo.
L’INPS precisa altresì che resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle
somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS (ANF, malattia, maternità, ecc.)
anche se la denuncia stessa per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito dell’azienda.
Stante la predetta formulazione, si ritiene che il comportamento da tenere, in sede di denuncia
mensile, sia il seguente:
-    recuperare prima le somme pagate al dipendente per conto del fondo tesoreria INPS, fino a
     concorrenza delle somme a debito (somme dovute al fondo relative al mese di denuncia e
     somme dovute all’INPS a titolo di contribuzione obbligatoria fino a concorrenza);
-    recuperare, successivamente, le somme per assistenze e ANF, anticipate per conto
     dell’INPS, portando, eventualmente il DM 10/2 a credito, creandosi così la possibilità di
     provvedere alla relativa compensazione con il modello F24.
Aziende con almeno 50 addetti
Versamento al Fondo Tesoreria di gestione dei TFR
Codifica per il mod. DM 10/2

                                                                                  Dati
                                                                                           Periodo              Somme
           Descrizione                Quadro            Dizione          Codice
                                                                                  n. Dip
                                                                                                      Retrib
                                                                                                               dovute o a
                                                                                           gg   ore   uzioni
                                                                                                                credito
Lavoratori con rapporto in
essere al 31-12-2006
a) che esprimono la volontà di
   mantenere in tutto o in parte il
   TFR in azienda
   - periodi correnti                  B/C     Contr. finanziamento F.T. CF01       *                              *
                                               L. 296/2006
  -   periodi pregressi                B/C     Versamento arretrati quote CF02      *                              *
                                               TFR L. 296/2006
  -    maggiorazione per periodi       B/C     Versamento maggiorazioni CF11        *                              *
      pregressi (rivalutazione)                TFR L. 296/2007

b) che esprimono la scelta
  (anche tacita) di destinare
  integralmente il TFR a un
  fondo        di   previdenza
  complementare
  -     nessun versamento deve
     essere eseguito al fondo
     tesoreria

Lavoratori che iniziano un
rapporto dopo il 31-12-2006
a)       che      esprimono     la
   volontà di mantenere in tutto
   o in parte il TFR in azienda
   - periodi correnti                  B/C     Contr. finanziamento F.T. CF01       *                              *
                                               L. 296/2006
  -   periodi pregressi                B/C     Versamento arretrati quote CF02      *                              *
                                               TFR L. 296/2006
  -    maggiorazione per periodi       B/C     Versamento maggiorazioni CF11        *                              *
      pregressi (rivalutazione)                TFR L. 296/2007

b) che esprimono la scelta
  (anche tacita) di destinare
  integralmente il TFR a un
  fondo       di     previdenza
  complementare
  - periodo intercorrente dalla        B/C     Versamento arretrati quote CF02      *                              *
     data di assunzione alla data              TFR L. 296/2006
     di conferimento del TFR           B/C                                CF11      *                              *
  - maggiorazioni per detto                    Versamento maggiorazioni
     periodo                                   TFR L. 296/2006
Conguaglio liquidazione TFR
(Cessazione del rapporto)
- con i contributi (TFR) dovuti      D   Rec.prest. TFR su contrib. PF10                          *
   al fondo tesoreria                    F.T.
- con i contributi previdenziali e   D   Rec.prest. TFR su contrib. PF20                          *
   assistenziali                         prev./ass.

Conguaglio anticipazioni TFR
- con i contributi (TFR) dovuti      D   Rec.ant. TFR su contrib. PA10                            *
   al fondo tesoreria                    F.T.
- con i contributi previdenziali e   D   Rec.ant. TFR su contrib. PA20                            *
   assistenziali                         prev./ass.

Misure compensative (esoneri
contributivi)
- esonero fondo garanzia TFR a       D   Rec.contr. TFR L. 297/82   TF01                          *
   seguito di conferimento dei
   TFR ai fondi di previdenza
   complementare (anche periodi
   pregressi)
- esonero fondo garanzia TFR a       D   Rec.contr. TFR L. 297/82   TF02                          *
   seguito di versamento dei
   TFR al fondo tesoreria

Regolarizzazione dei periodi pregressi

I datori di lavoro possono regolarizzare le quote di TFR per i periodi pregressi, come in precedenza
individuati, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della predetta circolare.
Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.
Misure compensative

L’articolo 10 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della
legge n. 296/2006 - introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative in favore dei
datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il TFR maturando a previdenza
complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
In particolare il secondo comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati
dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali),
nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al
Fondo di Tesoreria.
Con la circolare INPS n. 23 del 24 gennaio 2007 erano state fornite indicazioni per l’operatività di
detta disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già
percentuali di TFR a previdenza complementare.
Con la circolare in commento l’INPS fornisce precisazioni per la fruizione della misure
compensative connesse a conferimenti a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo
di tesoreria effettuati in seguito alla scelte manifestate dai lavoratori con i previsti modelli TFR1 e
TFR2.

Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare
- I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte,
TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di
consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all’esercizio
dell’opzione, fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi
mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
- continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi
     dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR
     destinate alla previdenza complementare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il previsto codice “TF01”,
     avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.”. Detto codice sarà utilizzato
     anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal
     periodo di paga in corso alla data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007.
     Il medesimo codice sarà altresì utilizzato per il recupero - ove non effettuato - dell’esonero
     spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano
     già percentuali di TFR a previdenza complementare.
Al riguardo si precisa che, ai fini dell’accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle
somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l’effettivo versamento ai fondi prescelti
sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.

Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito versamenti al Fondo di Tesoreria - I datori
di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla
previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso,
possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente
dovuti per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
- continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi
    dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR
    versate al Fondo di Tesoreria;
-   riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il codice di nuova istituzione
    “TF02”, avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria.”. Detto codice
    sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a
    far tempo dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione.

Esemplificazione degli esoneri fornite dall’INPS

Esempio n. 1

Dirigente di azienda industriale con almeno 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al
3% dell'imponibile utile ai fini del TFR
imponibile utile ai fini del TFR € 4.950
imponibile previdenziale € 5.200
TFR spettante nel mese € 340,67 (€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%)
                                        13,5
percentuale da versare al Fondo XX 3%
quota € 148,5 (€ 4.950 X 3%)
TFR spettante nel mese         € 340,67
Quota Fondo XX                 € 148,50
% di Fondo XX                    43,59% € 148,50
                                           € 340,67
Quota Fondo tesoreria          € 192,17
% Fondo tesoreria                 56,41%

Calcolo misura compensativa

aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,40%

% di riduzione fondo di tesoreria 56,41%

sgravio applicabile su previdenza complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%)

Esempio n. 2

Dirigente di azienda industriale con meno di 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al
3% dell'imponibile utile ai fini del TFR
imponibile utile ai fini del TFR € 4.950
imponibile previdenziale € 5.200
TFR spettante nel mese € 340,67        (€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%)
                                          13,5
percentuale da versare al Fondo XX 3%
quota € 148,5 (€ 4.950 X 3%)
TFR spettante nel mese        € 340,67
Quota Fondo XX                € 148,50
% di Fondo XX                   43,59% € 148,50
                                        € 340,67

Calcolo misura compensativa

aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,40%
% di riduzione previdenza complementare 43,59%

sgravio applicabile su previdenza complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%)

importi da recuperare sul DM10 € 9,00 (0,17% X € 5.200)

cod .TF01 € 9,00

Esempio n. 3

Impiegato vecchio iscritto che versa al Fondo YY il 40% del TFR azienda con meno
di 50 dipendenti

imponibile utile ai fini del TFR € 1.750
imponibile previdenziale € 2.000
TFR spettante nel mese € 119,63 (€ 1.750 ) – (€ 2000 X 0,50%)
                                       13,5
percentuale da versare al Fondo YY 40%
quota € 47,85 (€119,63 X 40%)
TFR spettante nel mese           € 119,63
Quota Fondo YY                     € 47,85
% di Fondo YY                        40%

Calcolo misura compensativa

aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,20%

% di riduzione previdenza complementare 40,00%

sgravio applicabile su previdenza complementare 0,8% (0,20 X 40%)

importo da recuperare sul DM10 € 2,0 (0,8% X € 2.000 = € 1,6 arrotondato a € 2,00)

cod .TF01 € 2,00

La maturazione e la tassazione dei TFR dopo la finanziaria 2007 - A seguito delle
novità (D.Lgs. 252/2005 – Finanziaria 2007 – DM 30.1.2007) entrate in vigore dal 1°-1-2007 in
materia di destinazione del TFR (somme che rimangono in azienda, somme versate al fondo
tesoreria INPS e somme versate ai fondi di previdenza complementare), il datore di lavoro dovrà, in
ogni caso, calcolare l’ammontare effettivo del TFR che matura il dipendente, secondo quanto
disposto dall’art. 2120 del codice civile, tenendo poi separate le quote versate alle forme di
previdenza complementare e quelle dovute (azienda con almeno 50 addetti) al fondo tesoreria INPS
di gestione dei TFR.
Il costo del TFR rimane quindi a carico dell’azienda a prescindere dalla sua destinazione.
Diversamente, la rivalutazione non sarà più onere aziendale per la parte relativa alle somme che
escono dall’azienda (fondo di previdenza complementare e fondo tesoreria INPS), in particolare:

     il TFR versato alla forma pensionistica complementare verrà utilizzato dalla stessa per
     produrre rendimenti finanziari;
sul TFR versato al fondo tesoreria INPS, l’onere della rivalutazione passa in capo al fondo
      stesso, anche se, si ritiene (in attesa dei chiarimenti da parte dell’Istituto), che il calcolo debba
      essere effettuato dall’azienda, ai fini della determinazione e del versamento dell’imposta
      sostitutiva.
      Detta rivalutazione sarà quindi calcolata dal datore di lavoro e tenuta separata da quella
      calcolata sulle somme presenti in azienda, in quanto il costo ricadrà sul fondo tesoreria INPS.

      In particolare il datore di lavoro:
     -     calcolerà la rivalutazione sulle somme in questione (da non contabilizzare come costo
           azienda);
     -     provvederà a calcolare l’imposta sostitutiva, che verserà alle consuete scadenze e, si
           ritiene, in attesa di conferma da parte dell’INPS, che il relativo ammontare possa essere
           recuperato dai versamenti al fondo tesoreria e dai contributi previdenziali e assistenziali;
     -     all’atto della cessazione del rapporto (o in sede di anticipazione) il datore di lavoro
           provvederà a corrispondere il TFR al dipendente (somme rimaste in azienda rivalutate, al
           netto dell’imposta sostitutiva, più le somme rivalutate versate al fondo tesoreria, al netto
           dell’imposta sostitutiva). Le quote di competenza del fondo tesoreria (TFR più
           rivalutazione) verranno recuperate dal datore di lavoro dalle somme dovute all’INPS
           attraverso la denuncia mensile contributiva.

Qui di seguito si riporta uno schema di calcolo del TFR che tiene conto delle considerazioni sopra
esposte.
Schema di calcolo dal 2007

                                                                                                di cui
                                                         Maturazione              TFR al F.P.            TFR al fondo
                                                         complessiva                                       tesoreria
Ammontare del TFR al 31/12
                                                        1                     7                     11
                                                                  +                     +                       +
TFR anno corrente
                                                        2                     8                     12
(retribuzione non occasionale/13,5)
                                                                  -                     -                       -
Trattenuta FPLD
                                                        3                     9                     13
(retribuzione imponibile INPS x 0,50%)
                                                                  +                                             +
Rivalutazione
                                                        4                                           14
[(TFR al 31.12 anno precedente - TFR al fondo
pensione) x (1,5% + 75% ISTAT)]
                                                                  -                                             -
Imposta     sostitutiva     sulla    rivalutazione
                                                        5                                           15
(rivalutazione x 11%)
                                                                  =                     =                       =
Totale TFR al 31/12 anno corrente
                                                        6                     10                    16

Note:
a. L’importo da pagare alla cessazione è dato dal totale 6 meno il totale 10 (il totale 16 va recuperato dai versamenti
    all’INPS)
b. Il costo della rivalutazione è il totale 4 meno il totale 14
c. L’imposta sostitutiva da versare è quella del totale 5, mentre l’importo del totale 15 si ritiene recuperabile dai
    versamenti al fondo tesoreria INPS
d. L’imposta da versare mensilmente al fondo tesoreria INPS è pari al totale 12 meno il totale 13
La tassazione – Anche la tassazione del TFR non ha subito modifiche con l’entrata in vigore delle
nuove norme riguardanti la destinazione del TFR.
Conseguentemente, il datore di lavoro, all’atto della corresponsione del TFR al proprio dipendente
(in sede di cessazione del rapporto o in sede di anticipazione) provvederà a calcolare la ritenuta
fiscale, a norma dell’art. 19 del TUIR, tenendo presente quanto segue:
-    il reddito di riferimento per la determinazione dell’aliquota dovrà tenere conto (senza la
     rivalutazione maturata dal 2001) sia del TFR rimasto in azienda, sia del TFR versato al fondo
     pensione e sia del TFR versato al fondo tesoreria INPS.
     L’imposta sarà però calcolata solo sulle somme che vengono corrisposte al lavoratore (TFR in
     azienda più TFR gestito dal fondo tesoreria INPS) e l’imposta stessa andrà versata con le
     consuete modalità. La rivalutazione maturata dal 2001 dovrà essere corrisposta al netto
     dell’imposta sostitutiva. Qui di seguito si propone uno schema riepilogativo di quanto sopra
     commentato.
Schema di tassazione del TFR
                              MODALITA’ DI TASSAZIONE DEL TFR DAL 2007

TFR IN AZIENDA

  Maturato al 31-12-          b) Maturato dal 1'-1-2001,   c) quote di TFR versate al       d) Rivalutazione
    2000, compresa             esclusa rivalutazione (al     fondo pensione (anche      dal 1°-1-2001 (compresa
rivalutazione (al lordo   +     lordo di anticipazioni e + ante 1-1-2001) più quote     quota a carico del fondo
   di anticipazioni e                   acconti)            di TFR versate, dal 1’-1-      tesoreria INPS (4)
        acconti)                                            2007, al fondo tesoreria
                                                           INPS (aziende con almeno
                                                                   50 addetti)

      - (meno)                         + (più)

                                                              Calcolo dell'aliquota:
  Riduzione annua di                                        ammontare complessivo
     euro 309,87,               TFR versato al fondo                (a+b+c)
frazionabile a mese (in        tesoreria INPS (aziende             : (diviso)
 proporzione per i part       con almeno 50 addetti) (3)    numero anni e frazioni di
         time)                                                      anno (1)
                                                                     x (per)
     = (uguale)                      = (uguale)                        12
   TFR imponibile                  TFR imponibile                  = (uguale)
      X (per)                         X (per)                reddito di riferimento             X (per)
                                                                                             Aliquota 11%
       Aliquota                       Aliquota              determinazione aliquota        (imposta annuale)
      = (uguale)                     = (uguale)                                               = (uguale)
           I                                                                             Imposta sostitutiva da
                                                                                           versare entro il 16
   imposta dovuta                   Imposta lorda                                          febbraio dell'anno
                                                                                               successivo
      - (meno)                        - (meno)
                              Detrazione annue di euro                                  Nell'anno di maturazione
                                61,97 (frazionabile a                                      è dovuto un acconto
                                  mese) per i tempi                                       nella misura del 90%
                              determinato non superiori                                 dell'imposta relativa alla
 Imposta pagata sulle               a 2 anni (2)                                         rivalutazione dell'anno
anticipazioni e acconti                                                                    precedente o se più
                              (In proporzione per il part                                       favorevole,
                                        time)                                           sull'ammontare presunto
                                                                                          dell'anno in corso (da
                                                                                            versare entro il 16
                                                                                                 dicembre)
    = (uguale)                       = (uguale)
 Imposta da versare                Imposta dovuta
                                      - (meno)
                                Imposta pagata sulle                                     L'imposta è imputata a
                               anticipazioni e acconti                                   riduzione del fondo (5)
                                     = (uguale)
                                 Imposta da versare

                                    L'imposta sarà
                              rideterminata dagli uffici
                                 finanziari sulla base
dell'aliquota media riferita
                                     agli ultimi 5 anni

Note
(1) Indicare 1 se il TFR è relativo a lavoratori con contratto di lavoro di durata inferiore all'anno
(2) Per il periodo 2001 – 2005 era prevista una detrazione di € 61,97 per tutte le liquidazioni (cumulabile con la
detrazione per i tempi determinato)
(3) Ammontare da chiedere a rimborso al fondo Tesoreria INPS (aziende con almeno 50 addetti) attraverso la denuncia
contributiva
(4) L’importo a carico del fondo INPS da corrispondere al lavoratore va chiesto a rimborso al fondo stesso (aziende con
almeno 50 addetti) attraverso la denuncia contributiva
(5) L’imposta pagata sulle quote di rivalutazione a carico del fondo di tesoreria è recuperabile dai versamenti all’INPS
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