FONDO TESORERIA DI GESTIONE DEI TFR: LE ISTRUZIONI INPS
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FONDO TESORERIA DI GESTIONE DEI TFR: LE ISTRUZIONI INPS L’INPS ha diramato, con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, le istruzioni operative, ai datori di lavoro con almeno 50 addetti, per il versamento al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c. (c.d. fondo tesoreria INPS)”, istituito dalla legge finanziaria 2007, delle quote di TFR (D.M. 30.1.2007) dei lavoratori che decidono di mantenere (totalmente o parzialmente) l’accantonamento in azienda. La norma – La legge finanziaria 2007, oltre ad avere anticipato al 1°-1-2007 l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare con l’utilizzo, anche tacito, dei trattamenti di fine rapporto, ha istituito, presso l’INPS (art. 1, cc. 755 e ss. L. 296/2006), un fondo “tesoreria” di gestione dei TFR dei dipendenti che esplicitamente decidono di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro e quest’ultimo occupa almeno 50 addetti. Il fondo, al netto dei prelievi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e del pagamento dei TFR ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro o che richiedono le previste anticipazioni, è a disposizione del Governo per il finanziamento di determinate opere (l’elenco è allegato alla finanziaria 2007). La predetta disposizione è stata attuata con due decreti del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, datati 30 gennaio 2007 (G.U. n. 26 del 1°-2-2007), in particolare: - il primo decreto, attuativo del c. 756 della finanziaria 2007, definisce le disposizioni che regolano il finanziamento e la gestione del fondo tesoreria INPS e i conseguenti adempimenti dei datori di lavoro coinvolti (soggetti con almeno 50 addetti); - il secondo decreto, attuativo del c. 745 della medesima legge finanziaria, definisce il provvedimento di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando (alla previdenza complementare, espressamente o tacitamente; mantenerlo presso il datore di lavoro, con obbligo, per quest’ultimo, di versarlo al fondo tesoreria se occupa almeno 50 addetti). L’intervento dell’INPS – Con la sopra richiamata circolare n. 70, l’INPS ha provveduto a diramare le istruzioni operative, a cui si devono attenere i datori di lavoro con almeno 50 addetti, per il finanziamento del fondo tesoreria INPS. Detto finanziamento deve avvenire, dal 1° gennaio 2007 mediante il versamento di un contributo pari alla quota di TFR (calcolata secondo le regole dell’art. 2120 del codice civile) dei dipendenti del settore privato che espressamente decidono (o hanno già deciso) di mantenerlo (totalmente o parzialmente) presso il proprio datore di lavoro. Le quote di TFR da versare assumono (secondo quanto stabilito dal D.M. 30-1-2007) la natura di contribuzione obbligatoria alla quale si applica, ai fini dell’accertamento e la riscossione, la normativa relativa alla contribuzione previdenziale/assistenziale. Le quote di TFR (contributi) da versare sono quelle maturate dal 1° gennaio 2007, fatta eccezione per i TFR dei mesi antecedenti la scelta del lavoratore (esplicita o tacita) di destinare l’intero TFR maturando a una forma di previdenza complementare, ovvero dalla data di assunzione se intervenuta successivamente il 31-12-2006. In particolare, l’INPS ha precisato quanto segue: datori di lavoro obbligati al versamento: sono obbligati al versamento i datori di lavoro appartenenti al settore privato, con un organico almeno pari a 50 addetti. Rientrano nel settore privato anche: gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione; gli enti pubblici economici; gli organismi con rapporti di lavoro costituiti e regolamentati (es. Autorità portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale deriva l’applicazione del TFR secondo l’art. 2120 del codice civile. Il requisito occupazionale (almeno 50 addetti) deve essere così calcolato: - aziende in essere al 31-12-2006: media dei dipendenti occupati nell’anno 2006;
- aziende che hanno iniziato o iniziano l’attività successivamente al 31-12-2006: media dei dipendenti occupati nell’anno di costituzione, vale a dire dalla data di costituzione al 31 dicembre. Conseguentemente, per verificare se si rientra nell’obbligo occorre attendere il 31 dicembre. Se dal calcolo della media il risultato è di almeno 50 addetti, si provvederà al versamento anche ai periodi pregressi (dal mese di costituzione). Le successive variazioni di organico sono irrilevanti (fatta eccezione per una particolarità derivante da operazioni societarie straordinarie – si veda l’apposito spazio). Si computano tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento/reinserimento, intermittente, domicilio, ecc.), dall’orario di lavoro e dall’assenza del lavoratore, sempre che, in sua sostituzione, non sia stato assunto un altro lavoratore (in caso contrario computerà il sostituto). I Part time si contano in proporzione (Secondo la vigente normativa – D. Lgs. 61/2001). In dettaglio: • Contano tutti i lavoratori subordinati (anche non destinatari del TFR) • I contratti part time sono computati in proporzione • Contano anche i lavoratori assenti (se non sostituiti) • I lavoratori somministrati computano in capo all’impresa di somministrazione • I lavoratori distaccati (Italia e estero) computano in capo al distaccante • I soci di cooperative contano se titolari anche di contratti di lavoro subordinato. Il calcolo del limite dimensionale deve essere effettuato (secondo la circolare dell’INPS) utilizzando le giornate teoriche “previdenziali” (6/settimane – 26/mese – 312/anno). Conseguentemente, la sommatoria delle giornate (sono esclusi i periodi di disponibilità dei lavoratori intermittenti e somministrati) sarà divisa per 312 ovvero per un numero proporzionalmente ridotto in caso di inizio dell’attività in corso d’anno (il valore che determina il risultato 50, e che fa scattare l’obbligo del versamento, è, per l’intero anno, pari a 15.600 giornate). I risultati che determinano un valore con cifre decimali sotto la soglia di 50 unità non comportano l’obbligo del versamento al fondo tesoreria (non sono previsti arrotondamenti, conseguentemente un risultato pari a 49,99 esclude l’obbligo in questione). Calcolato l’organico di riferimento, occorre rilasciare all’INPS apposita dichiarazione. Esempio di calcolo riportato nella circolare periodo di attività: intero anno 2006 orario normale: 40 ore settimanali lavoratori occupati nell’anno: - 40 lavoratori a tempo pieno e indeterminato, di cui 30 che hanno lavorato tutto l’anno, 5 assunti il 1° luglio e 5 che hanno dato le dimissioni dal 1° ottobre (dallo sviluppo dell’esempio proposto dall’INPS si ritiene che i dipendenti in questione abbiano cessato il servizio il 30-9-2006); - 20 lavoratori a tempo determinato e intermittenti che hanno lavorato ciascun per 6 mesi e per 9 giornate al mese; - 40 lavoratori a tempo parziale di cui 10 verticale che hanno lavorato tutto l’anno e 10 che hanno lavorato solo 6 mesi, entrambi con orario al 40% di quello normale e 20 con part-time orizzontale al 50% che hanno lavorato metà tutto l’anno e l’altra metà solo 6 mesi. Il totale degli addetti (teste) è 100 La media nell’anno è pari a: 53,21 (vedi tabella seguente)
Lavoratori full-time numero n. giornate n. Totale Tipologia lavoratori mensili mesi giornate 30 Full-time - Tempo indeterminato 26 12 9.360 5 Full-time - Tempo indeterminato (Assunti il 1°-7- 26 6 780 2006) 5 Full-time - Tempo indeterminato (Ultimo giorno di 26 9 1.170 lavoro 30-9-2006) 20 Tempo determinato ed intermittenti 9 6 1.080 Lavoratori part-time % Rapporto p.t./f.t. Mesi Tipologia Calcolo p.time indiv. Lavoro 10 Verticale 40% 16:40=0,4* 12 4x26x12=1248 1.248 10 Verticale 40% 16:40=0,4* 6 4x26x 6= 624 624 10 Orizzontale 50% 20:40=0,5* 12 5x26x12=1560 1.560 10 Orizzontale 50% 20:40=0,5* 6 5x26 x 6= 780 780 Totale complessivo giornate lavorate 16.602 16.602 : 312= 53,21 media annua (*) i valori indicati vanno moltiplicati per il numero dei lavoratori interessati. Lavoratori per i quali sussiste l’obbligo di versamento: determinato l’organico di riferimento, il datore di lavoro con almeno 50 addetti è tenuto ad effettuare il versamento, al fondo tesoreria in questione, del contributo pari al TFR, meno il contributo dello 0,50% dovuto al FPLD (compresi dirigenti industriali) o misura ridotta per i dipendenti ai quali si applicano sconti contributivi, maturato dai dipendenti che hanno deciso e che decideranno, espressamente (utilizzando il mod. TFR1, soggetti in forza al 31-12-2006, e TFR2, soggetti assunti dal gennaio 2007), di mantenere (in tutto o in parte) il TFR presso il proprio datore di lavoro. L’azienda con almeno 50 addetti, nonostante l’obbligo di finanziare il fondo tesoreria, non è tenuta ad effettuare il versamento per i seguenti dipendenti: - soggetti con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi (contratti a tempo determinato) si prende a riferimento, in caso di proroga, la durata complessiva. Secondo l’INPS, in quest’ultimo caso, l’obbligo di versamento decorre dal periodo della proroga, sembrerebbe voler dire che il periodo precedente la proroga (inferiore a tre mesi) rimanga in azienda (l’esclusione non riguarda, invece, i contratti a tempo indeterminato che si interrompono prima dei 3 mesi); - lavoratori a domicilio; - impiegati, quadri e dirigenti iscritti ENPAIA; - lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali (anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello) prevedono la corresponsione periodica del TFR o accantonamento delle stesse quote a soggetti terzi (esempio Casse Edile, nel settore dell’edilizia); - lavoratori stagionali del settore agro alimentare; - lavoratori assicurati preso il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionario del servizio di riscossione dei tributi; - lavoratori iscritti al fondo delle abolite imposte di consumo.
In caso di operazioni societarie straordinarie, l’INPS precisa quanto segue: • L’azienda con almeno 50 addetti che acquisisce lavoratori, per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto), deve versare il TFR all’INPS dei lavoratori acquisiti anche se provenienti da impresa esclusa dall’obbligo (meno di 50 addetti). • L’azienda con meno di 50 addetti che acquisisce lavoratori , per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto) provenienti da impresa con almeno 50 addetti, dovrà versare il TFR all’INPS limitatamente ai dipendenti acquisiti. Il contributo da versare: come precedentemente precisato, il contributo da versare al fondo è pari al TFR calcolato secondo l’art. 2120 del c.c. (retribuzione non occasionale, anche in natura, diviso 13,5, vale a dire retribuzione per 7,41%, meno il contributo 0,50% FPLD o quota ridotta per le assunzioni agevolate). Valgono anche le disposizioni che prevedono: - la maturazione dell’intero TFR mensile se la frazione di mese lavorata è pari o superiore a 15 giorni; - la rivalutazione del TFR durante le assenze protette, quali: maternità/paternità, congedo parentale (ex astensione facoltativa), malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni. L’INPS, con la circolare in commento entra quindi nel dettaglio nell’individuare la retribuzione utile al calcolo del TFR, conseguentemente, l’eventuale esclusione dalla base imponibile del TFR può quindi determinare anche il mancato versamento dei “contributi” (TFR) all’INPS, con le relative conseguenze sanzionatorie. Decorrenza dell’obbligo di versamento: l’INPS precisa che il versamento del TFR al fondo tesoreria decorre: – Lavoratori in forza al 31.12.2006: dal mese successivo alla consegna del mod. TFR1 (con la scelta di mantenere il TFR in azienda totale o parziale (la scelta di conferite totalmente il TFR a un fondo di previdenza complementare non determina alcun obbligo di versamento al fondo tesoreria), compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1’.1.2007 (con l’interesse pari al 2,74% per il periodo 1’ gennaio 2007 – data di versamento) – Lavoratori assunti dal 1’.1.2007: dal mese successivo la consegna del modello TFR2 (con la scelta di mantenere il TFR in azienda totale o parziale), compresi i periodi pregressi decorrenti dall’assunzione (con l’interesse pari alla rivalutazione al 31 dicembre precedente rapportato al periodo intercorrente dalla data di assunzione alla data di versamento). La scelta di conferire totalmente il TFR a un fondo di previdenza complementare determina, in ogni caso, l’obbligo di il contributo (TFR) fino al momento del conferimento del TFR (si ritiene che anche in tale ipotesi debba essere pagato l’interesse sopra citato. L’INPS non lo evidenzia espressamente ma lo fa capire). Per mese successivo si deve intendere con il mod. DM 10/2 del mese successivo: Esempio: modello TFR1 consegnato il 20 maggio 2007, il versamento decorre con il DM 10 di giugno da versare entro il 16 di luglio Modalità di versamento: il versamento del contributo (TFR) deve essere eseguito mensilmente attraverso il mod. DM 10/2 (secondo modalità e termini previsti per la contribuzione obbligatoria). Per la codifica de utilizzare nel mod. DM 10/2 si veda l’apposita tabella.
Cessazioni del rapporto e liquidazioni del TFR – richieste di anticipazione: alla cessazione del rapporto, il TFR complessivo è pagato al dipendente dal datore di lavoro (quindi per il lavoratore non cambia nulla), che provvederà a recuperare quanto anticipato (quote INPS) attraverso il versamento contributivo mensile in base alle seguenti priorità: - dai contributi (TFR) dovuti al fondo tesoreria nel mese di conguaglio; - in caso di in capienza, dai contributi obbligatori (IVS e minori) dovuti all’INPS; - in caso di in capienza, dai contributi dovuti anche all’ENPALS, all’INPGI, all’IPOST e all’INPDAP. In caso di anticipazione del TFR (secondo l’art. 2120 del c.c.), l’ammontare complessivo è erogato dal datore di lavoro con riferimento al maturato al 31-12-2006 (presente in azienda), qualora non vi sia capienza, il datore di lavoro provvederà comunque a pagare quanto richiesto dal lavoratore (anche in deroga ai limiti fissati ordinariamente dall’art. 2120 del codice civile, per effetto dell’applicazione dell’ultimo comma del medesimo articolo), recuperando la quota INPS attraverso il versamento contributivo, con le stesse modalità precedentemente descritte. Per i codici da utilizzare nel modello Dm 10/2, si rinvia alla tabella allegata. Anticipazioni – Esempi INPS Esempio 1 Anticipazione concessa per acquisto prima casa Quota TFR maturata presso il datore di lavoro: 150 Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50 Anticipazione (70%): 140 (150+50 x 70%) Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 140 a valere interamente sull’accantonamento presso il datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo Esempio 2 Anticipazione concessa per acquisto prima casa Quota TFR maturata presso il datore di lavoro: 100 Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50 Anticipazione (70%): 105 Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con la denuncia mensile riferita al mese di erogazione. La denuncia mensile non può chiudere a credito per effetto dei citati conguagli. A tale proposito l’INPS precisa che qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
Tale situazione risulta ingestibile, quindi, si ritiene più coerente procedere al pagamento di quanto dovuto al lavoratore (o ai lavoratori) e provvedere a recuperare eventuali incapienze con le somme a debito della denuncia contributiva del mese successivo. L’INPS precisa altresì che resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS (ANF, malattia, maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito dell’azienda. Stante la predetta formulazione, si ritiene che il comportamento da tenere, in sede di denuncia mensile, sia il seguente: - recuperare prima le somme pagate al dipendente per conto del fondo tesoreria INPS, fino a concorrenza delle somme a debito (somme dovute al fondo relative al mese di denuncia e somme dovute all’INPS a titolo di contribuzione obbligatoria fino a concorrenza); - recuperare, successivamente, le somme per assistenze e ANF, anticipate per conto dell’INPS, portando, eventualmente il DM 10/2 a credito, creandosi così la possibilità di provvedere alla relativa compensazione con il modello F24.
Aziende con almeno 50 addetti Versamento al Fondo Tesoreria di gestione dei TFR Codifica per il mod. DM 10/2 Dati Periodo Somme Descrizione Quadro Dizione Codice n. Dip Retrib dovute o a gg ore uzioni credito Lavoratori con rapporto in essere al 31-12-2006 a) che esprimono la volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR in azienda - periodi correnti B/C Contr. finanziamento F.T. CF01 * * L. 296/2006 - periodi pregressi B/C Versamento arretrati quote CF02 * * TFR L. 296/2006 - maggiorazione per periodi B/C Versamento maggiorazioni CF11 * * pregressi (rivalutazione) TFR L. 296/2007 b) che esprimono la scelta (anche tacita) di destinare integralmente il TFR a un fondo di previdenza complementare - nessun versamento deve essere eseguito al fondo tesoreria Lavoratori che iniziano un rapporto dopo il 31-12-2006 a) che esprimono la volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR in azienda - periodi correnti B/C Contr. finanziamento F.T. CF01 * * L. 296/2006 - periodi pregressi B/C Versamento arretrati quote CF02 * * TFR L. 296/2006 - maggiorazione per periodi B/C Versamento maggiorazioni CF11 * * pregressi (rivalutazione) TFR L. 296/2007 b) che esprimono la scelta (anche tacita) di destinare integralmente il TFR a un fondo di previdenza complementare - periodo intercorrente dalla B/C Versamento arretrati quote CF02 * * data di assunzione alla data TFR L. 296/2006 di conferimento del TFR B/C CF11 * * - maggiorazioni per detto Versamento maggiorazioni periodo TFR L. 296/2006
Conguaglio liquidazione TFR (Cessazione del rapporto) - con i contributi (TFR) dovuti D Rec.prest. TFR su contrib. PF10 * al fondo tesoreria F.T. - con i contributi previdenziali e D Rec.prest. TFR su contrib. PF20 * assistenziali prev./ass. Conguaglio anticipazioni TFR - con i contributi (TFR) dovuti D Rec.ant. TFR su contrib. PA10 * al fondo tesoreria F.T. - con i contributi previdenziali e D Rec.ant. TFR su contrib. PA20 * assistenziali prev./ass. Misure compensative (esoneri contributivi) - esonero fondo garanzia TFR a D Rec.contr. TFR L. 297/82 TF01 * seguito di conferimento dei TFR ai fondi di previdenza complementare (anche periodi pregressi) - esonero fondo garanzia TFR a D Rec.contr. TFR L. 297/82 TF02 * seguito di versamento dei TFR al fondo tesoreria Regolarizzazione dei periodi pregressi I datori di lavoro possono regolarizzare le quote di TFR per i periodi pregressi, come in precedenza individuati, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della predetta circolare. Resta ferma l’applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.
Misure compensative L’articolo 10 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 - introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il TFR maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS. In particolare il secondo comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. Con la circolare INPS n. 23 del 24 gennaio 2007 erano state fornite indicazioni per l’operatività di detta disposizione in favore dei datori di lavoro che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare. Con la circolare in commento l’INPS fornisce precisazioni per la fruizione della misure compensative connesse a conferimenti a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo di tesoreria effettuati in seguito alla scelte manifestate dai lavoratori con i previsti modelli TFR1 e TFR2. Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare - I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all’esercizio dell’opzione, fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti. A tal fine, opereranno come segue: - continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%; - determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare; - riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il previsto codice “TF01”, avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.”. Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il medesimo codice sarà altresì utilizzato per il recupero - ove non effettuato - dell’esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di TFR a previdenza complementare. Al riguardo si precisa che, ai fini dell’accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l’effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti. Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito versamenti al Fondo di Tesoreria - I datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti. A tal fine, opereranno come segue: - continueranno ad esporre i contributi nei quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%; - determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10/2 con il codice di nuova istituzione “TF02”, avente il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria.”. Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione. Esemplificazione degli esoneri fornite dall’INPS Esempio n. 1 Dirigente di azienda industriale con almeno 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al 3% dell'imponibile utile ai fini del TFR imponibile utile ai fini del TFR € 4.950 imponibile previdenziale € 5.200 TFR spettante nel mese € 340,67 (€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%) 13,5 percentuale da versare al Fondo XX 3% quota € 148,5 (€ 4.950 X 3%) TFR spettante nel mese € 340,67 Quota Fondo XX € 148,50 % di Fondo XX 43,59% € 148,50 € 340,67 Quota Fondo tesoreria € 192,17 % Fondo tesoreria 56,41% Calcolo misura compensativa aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,40% % di riduzione fondo di tesoreria 56,41% sgravio applicabile su previdenza complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%) Esempio n. 2 Dirigente di azienda industriale con meno di 50 dipendenti che versa al Fondo XX una quota pari al 3% dell'imponibile utile ai fini del TFR imponibile utile ai fini del TFR € 4.950 imponibile previdenziale € 5.200 TFR spettante nel mese € 340,67 (€ 4.950 ) – (€ 5.200 X 0,50%) 13,5 percentuale da versare al Fondo XX 3% quota € 148,5 (€ 4.950 X 3%) TFR spettante nel mese € 340,67 Quota Fondo XX € 148,50 % di Fondo XX 43,59% € 148,50 € 340,67 Calcolo misura compensativa aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,40%
% di riduzione previdenza complementare 43,59% sgravio applicabile su previdenza complementare 0,17% ( 0,40 X 43,59%) importi da recuperare sul DM10 € 9,00 (0,17% X € 5.200) cod .TF01 € 9,00 Esempio n. 3 Impiegato vecchio iscritto che versa al Fondo YY il 40% del TFR azienda con meno di 50 dipendenti imponibile utile ai fini del TFR € 1.750 imponibile previdenziale € 2.000 TFR spettante nel mese € 119,63 (€ 1.750 ) – (€ 2000 X 0,50%) 13,5 percentuale da versare al Fondo YY 40% quota € 47,85 (€119,63 X 40%) TFR spettante nel mese € 119,63 Quota Fondo YY € 47,85 % di Fondo YY 40% Calcolo misura compensativa aliquota totale fondo di garanzia TFR 0,20% % di riduzione previdenza complementare 40,00% sgravio applicabile su previdenza complementare 0,8% (0,20 X 40%) importo da recuperare sul DM10 € 2,0 (0,8% X € 2.000 = € 1,6 arrotondato a € 2,00) cod .TF01 € 2,00 La maturazione e la tassazione dei TFR dopo la finanziaria 2007 - A seguito delle novità (D.Lgs. 252/2005 – Finanziaria 2007 – DM 30.1.2007) entrate in vigore dal 1°-1-2007 in materia di destinazione del TFR (somme che rimangono in azienda, somme versate al fondo tesoreria INPS e somme versate ai fondi di previdenza complementare), il datore di lavoro dovrà, in ogni caso, calcolare l’ammontare effettivo del TFR che matura il dipendente, secondo quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile, tenendo poi separate le quote versate alle forme di previdenza complementare e quelle dovute (azienda con almeno 50 addetti) al fondo tesoreria INPS di gestione dei TFR. Il costo del TFR rimane quindi a carico dell’azienda a prescindere dalla sua destinazione. Diversamente, la rivalutazione non sarà più onere aziendale per la parte relativa alle somme che escono dall’azienda (fondo di previdenza complementare e fondo tesoreria INPS), in particolare: il TFR versato alla forma pensionistica complementare verrà utilizzato dalla stessa per produrre rendimenti finanziari;
sul TFR versato al fondo tesoreria INPS, l’onere della rivalutazione passa in capo al fondo stesso, anche se, si ritiene (in attesa dei chiarimenti da parte dell’Istituto), che il calcolo debba essere effettuato dall’azienda, ai fini della determinazione e del versamento dell’imposta sostitutiva. Detta rivalutazione sarà quindi calcolata dal datore di lavoro e tenuta separata da quella calcolata sulle somme presenti in azienda, in quanto il costo ricadrà sul fondo tesoreria INPS. In particolare il datore di lavoro: - calcolerà la rivalutazione sulle somme in questione (da non contabilizzare come costo azienda); - provvederà a calcolare l’imposta sostitutiva, che verserà alle consuete scadenze e, si ritiene, in attesa di conferma da parte dell’INPS, che il relativo ammontare possa essere recuperato dai versamenti al fondo tesoreria e dai contributi previdenziali e assistenziali; - all’atto della cessazione del rapporto (o in sede di anticipazione) il datore di lavoro provvederà a corrispondere il TFR al dipendente (somme rimaste in azienda rivalutate, al netto dell’imposta sostitutiva, più le somme rivalutate versate al fondo tesoreria, al netto dell’imposta sostitutiva). Le quote di competenza del fondo tesoreria (TFR più rivalutazione) verranno recuperate dal datore di lavoro dalle somme dovute all’INPS attraverso la denuncia mensile contributiva. Qui di seguito si riporta uno schema di calcolo del TFR che tiene conto delle considerazioni sopra esposte. Schema di calcolo dal 2007 di cui Maturazione TFR al F.P. TFR al fondo complessiva tesoreria Ammontare del TFR al 31/12 1 7 11 + + + TFR anno corrente 2 8 12 (retribuzione non occasionale/13,5) - - - Trattenuta FPLD 3 9 13 (retribuzione imponibile INPS x 0,50%) + + Rivalutazione 4 14 [(TFR al 31.12 anno precedente - TFR al fondo pensione) x (1,5% + 75% ISTAT)] - - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 5 15 (rivalutazione x 11%) = = = Totale TFR al 31/12 anno corrente 6 10 16 Note: a. L’importo da pagare alla cessazione è dato dal totale 6 meno il totale 10 (il totale 16 va recuperato dai versamenti all’INPS) b. Il costo della rivalutazione è il totale 4 meno il totale 14 c. L’imposta sostitutiva da versare è quella del totale 5, mentre l’importo del totale 15 si ritiene recuperabile dai versamenti al fondo tesoreria INPS d. L’imposta da versare mensilmente al fondo tesoreria INPS è pari al totale 12 meno il totale 13
La tassazione – Anche la tassazione del TFR non ha subito modifiche con l’entrata in vigore delle nuove norme riguardanti la destinazione del TFR. Conseguentemente, il datore di lavoro, all’atto della corresponsione del TFR al proprio dipendente (in sede di cessazione del rapporto o in sede di anticipazione) provvederà a calcolare la ritenuta fiscale, a norma dell’art. 19 del TUIR, tenendo presente quanto segue: - il reddito di riferimento per la determinazione dell’aliquota dovrà tenere conto (senza la rivalutazione maturata dal 2001) sia del TFR rimasto in azienda, sia del TFR versato al fondo pensione e sia del TFR versato al fondo tesoreria INPS. L’imposta sarà però calcolata solo sulle somme che vengono corrisposte al lavoratore (TFR in azienda più TFR gestito dal fondo tesoreria INPS) e l’imposta stessa andrà versata con le consuete modalità. La rivalutazione maturata dal 2001 dovrà essere corrisposta al netto dell’imposta sostitutiva. Qui di seguito si propone uno schema riepilogativo di quanto sopra commentato.
Schema di tassazione del TFR MODALITA’ DI TASSAZIONE DEL TFR DAL 2007 TFR IN AZIENDA Maturato al 31-12- b) Maturato dal 1'-1-2001, c) quote di TFR versate al d) Rivalutazione 2000, compresa esclusa rivalutazione (al fondo pensione (anche dal 1°-1-2001 (compresa rivalutazione (al lordo + lordo di anticipazioni e + ante 1-1-2001) più quote quota a carico del fondo di anticipazioni e acconti) di TFR versate, dal 1’-1- tesoreria INPS (4) acconti) 2007, al fondo tesoreria INPS (aziende con almeno 50 addetti) - (meno) + (più) Calcolo dell'aliquota: Riduzione annua di ammontare complessivo euro 309,87, TFR versato al fondo (a+b+c) frazionabile a mese (in tesoreria INPS (aziende : (diviso) proporzione per i part con almeno 50 addetti) (3) numero anni e frazioni di time) anno (1) x (per) = (uguale) = (uguale) 12 TFR imponibile TFR imponibile = (uguale) X (per) X (per) reddito di riferimento X (per) Aliquota 11% Aliquota Aliquota determinazione aliquota (imposta annuale) = (uguale) = (uguale) = (uguale) I Imposta sostitutiva da versare entro il 16 imposta dovuta Imposta lorda febbraio dell'anno successivo - (meno) - (meno) Detrazione annue di euro Nell'anno di maturazione 61,97 (frazionabile a è dovuto un acconto mese) per i tempi nella misura del 90% determinato non superiori dell'imposta relativa alla Imposta pagata sulle a 2 anni (2) rivalutazione dell'anno anticipazioni e acconti precedente o se più (In proporzione per il part favorevole, time) sull'ammontare presunto dell'anno in corso (da versare entro il 16 dicembre) = (uguale) = (uguale) Imposta da versare Imposta dovuta - (meno) Imposta pagata sulle L'imposta è imputata a anticipazioni e acconti riduzione del fondo (5) = (uguale) Imposta da versare L'imposta sarà rideterminata dagli uffici finanziari sulla base
dell'aliquota media riferita agli ultimi 5 anni Note (1) Indicare 1 se il TFR è relativo a lavoratori con contratto di lavoro di durata inferiore all'anno (2) Per il periodo 2001 – 2005 era prevista una detrazione di € 61,97 per tutte le liquidazioni (cumulabile con la detrazione per i tempi determinato) (3) Ammontare da chiedere a rimborso al fondo Tesoreria INPS (aziende con almeno 50 addetti) attraverso la denuncia contributiva (4) L’importo a carico del fondo INPS da corrispondere al lavoratore va chiesto a rimborso al fondo stesso (aziende con almeno 50 addetti) attraverso la denuncia contributiva (5) L’imposta pagata sulle quote di rivalutazione a carico del fondo di tesoreria è recuperabile dai versamenti all’INPS
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